Incarto n. 80.96.00111
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 giugno 1996
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ -__________, domiciliata a __________ (Canton __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di un immobile a __________ __________;
che, con decisione del 12 febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna le notificava la tassazione IC 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 2'478.- e la sostanza in fr. 44'704.–;
che, in data 29 aprile 1996, la contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con particolare riguardo alla ripartizione degli interessi passivi;
che l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando che la contribuente avrebbe potuto reclamare tempestivamente anche prima di ricevere il riparto intercantonale, riservandosi di presentarlo in seguito;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ chiede nuovamente che la decisione dell'autorità cantonale ticinese sia resa conforme ai dati contenuti nel riparto emesso dal Canton __________;
che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);
che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Canton __________;
che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;
che, inoltre, la norma dell'art. 46 cpv. 2 CF volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dalla ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, p. 387 ss.);
che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
che comunque la ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 CF nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 389; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 150.-, sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: