Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
7B_97/2026
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_97/2026, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
09.02.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_97/2026

Sentenza del 9 febbraio 2026

II Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.

Oggetto Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la decisione emanata il 22 dicembre 2025 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.407).

Fatti:

A.

Con decisione del 22 dicembre 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del 16 ottobre 2025.

B.

A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo che la stessa venga annullata, che sia accertata la tempestività del reclamo e che gli atti siano ritornati all'autorità inferiore per un giudizio nel merito. Postula "in ogni caso" l'accesso agli atti per quanto concerne l'incarto penale. Chiede infine di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria "e/o" del gratuito patrocinio. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

Il Tribunale federale non è competente per statuire sulle domande di accesso agli atti concernenti l'incarto cantonale. La relativa domanda della ricorrente risulta d'acchito inammissibile.

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

2.1. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 149 IV 205 consid. 1.4; 144 II 184 consid. 1.1).

2.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_885/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 2.2; 7B_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.1; 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.1). Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 I 105 consid. 2.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6).

2.3. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Salvo disposizione contraria del CPP, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP). Tra queste figura anche la comunicazione di un decreto di non luogo a procedere (art. 310 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 320 cpv. 1 e l'art. 80 cpv. 2 CPP).

La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio raccomandato postale non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

2.4. In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. La Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente, avendo ella inoltrato una denuncia nel mese di aprile 2025, doveva senza dubbio aspettarsi di ricevere una decisione in merito ancora entro la fine dello stesso anno. Di conseguenza, sapendo che si sarebbe assentata all'estero ininterrottamente per più di sette giorni, secondo la Corte cantonale sarebbe spettato alla ricorrente adottare tutte le misure necessarie e adeguate affinché la corrispondenza le potesse giungere, assicurandosi in questo modo di venire a conoscenza di qualsiasi corrispondenza importante che la riguardasse.

La ricorrente non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata. Così facendo, ella non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe applicato erroneamente l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP. Secondo costante giurisprudenza, rettamente applicata dalla Corte cantonale nel caso di specie, chi sa di essere parte di un procedimento e deve quindi attendersi la notificazione di atti ufficiali è tenuto a prelevare la sua corrispondenza o, se si assenta dal suo domicilio, ad adottare le disposizioni necessarie affinché la corrispondenza gli giunga comunque. Il destinatario deve, se del caso, designare un rappresentante, far inoltrare la sua corrispondenza, informare le autorità della sua assenza o fornire loro un indirizzo per il recapito (DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; sentenze 7B_1142/2024 del 19 novembre 2024 consid. 2.4.2; 6B_474/2021 del 18 agosto 2022 consid. 2.3 e rinvii). Questo dovere procedurale sorge con l'avvio del procedimento e sussiste fintantoché ci si debba attendere con una certa verosimiglianza la notificazione di un atto ufficiale nel corso del procedimento pendente (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze 7B_1142/2024 del 19 novembre 2024 consid. 2.4.2; 6B_601/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 2.1.3; 6B_448/2024 del 19 settembre 2024 consid. 3.2.2).

2.5. Come rettamente rilevato dal Presidente della Corte cantonale, in caso di applicazione della finzione di notificazione ex art. 85 cpv. 4 lett. a CPP l'ulteriore invio del decreto di non luogo a procedere alla ricorrente per posta semplice il 3 novembre 2025 è irrilevante per la decorrenza del termine per presentare reclamo giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. sentenza 7B_1142/2024 del 19 novembre 2024 consid. 2.5.2 e rinvii).

2.6. La ricorrente non adduce di aver richiesto dinanzi all'istanza inferiore la restituzione del termine per presentare reclamo (cfr. art. 94 CPP; DTF 142 IV 201 consid. 2.4), motivo per cui tale questione non deve essere esaminata oltre in questa sede.

La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di accesso agli atti (art. 101 segg. CPP) a seguito dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere, ciò che le avrebbe impedito di "preparare adeguatamente" il suo reclamo. La censura non merita di essere esaminata oltre, ritenuto che l'irricevibilità del reclamo interposto contro il decreto di non luogo a procedere deriva dalla sua tardività e non da una sua carente motivazione.

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2026

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

Zitate

Gesetze

9

Cost

  • art. 9 Cost

CPP

  • art. 80 CPP
  • art. 85 CPP
  • art. 94 CPP
  • art. 396 CPP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

15