Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
7B_1156/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1156/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
19.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1156/2025

Sentenza del 19 novembre 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Koch, Hofmann, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone, ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, residenza governativa, piazza Governo, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.

Oggetto Espulsione,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.304).

Fatti:

A.

A.a. Con sentenza 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso interposto da A.________ contro il giudizio emanato il 30 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), annullandolo e rinviando gli atti a quest'ultima per nuova decisione, affinché si pronunciasse sulle condizioni di detenzione dell'interessato, accertando i fatti necessari e valutando il rispetto delle garanzie convenzionali in materia (cfr. sentenza 6B_610/2023, citata, consid. 5.1, 5.3 e 14). Per il resto, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando in particolare la misura dell'espulsione (cfr. sentenza 6B_610/2023, citata, consid. 10 e 14).

A.b. A seguito della decisione di rinvio, la CARP il 28 aprile 2025 ha statuito nuovamente, accogliendo parzialmente l'appello di A.. Avverso questo giudizio, quest'ultimo ha nuovamente interposto ricorso al Tribunale federale, presso di cui è tuttora pendente (incarto 6B_497/2025). Nell'ambito di tale procedimento ricorsuale, con scritto del 3 giugno 2025 il Tribunale federale ha dichiarato - a prescindere dell'esame della sua ammissibilità - priva di oggetto l'istanza di A. tesa al conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

B.

B.a. L'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, preso atto del giudizio del 26 febbraio 2025 comportante la decadenza del permesso di domicilio UE/AELS giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. e della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il 23 luglio 2025 ha fissato a A.________ un termine scadente il 25 agosto 2025 per lasciare il territorio svizzero.

B.b. Il 25 luglio 2025, A.________ ha chiesto all'autorità dipartimentale la sospensione del termine di partenza e, in subordine, l'adozione di una decisione formale di allontanamento con fissazione di un termine per lasciare la Svizzera sulla base della LStrI. Ha addotto che sarebbero emerse nuove prove che lo scagionerebbero dalle accuse penali rivoltegli, ciò che avrebbe fatto venir meno anche la misura dell'espulsione, ritenuto pure che nessuna condanna a suo carico era stata ancora iscritta nel casellario giudiziale, poiché erano ancora pendenti un ricorso al Tribunale federale (incarto 6B_497/2025) e un'istanza di revisione presso la CARP.

B.c. Il 28 luglio 2025, la Sezione della popolazione ha comunicato a A.________ che i motivi da lui addotti non giustificavano una proroga del termine di partenza fissato. Lo ha avvertito che qualora egli non avesse rispettato il termine di partenza impartitogli la sua presenza sarebbe stata segnalata al Ministero pubblico per soggiorno illegale ai sensi dell'art. 115 LStrI.

B.d. Adito da A.________, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 27 agosto 2025 ha dichiarato irricevibile il suo ricorso; ha considerato che questo non era diretto contro una decisione impugnabile, l'atto con cui l'autorità migratoria fissa un termine non costituendo una decisione ai sensi di legge, di modo che le censure sollevate erano inammissibili.

B.e. A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente all'annullamento dello scritto dipartimentale del 23 luglio 2025 e di quello del 28 luglio successivo che lo ha confermato.

Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso e ha posto le spese e la tassa di giustizia a carico di A.________.

C.

A.________ insorge contro questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, chiede in via principale di annullarla unitamente alla risoluzione del Consiglio di Stato del 27 agosto 2025 nonché alle comunicazioni della Sezione della popolazione del 23 e del 28 luglio 2025. In via subordinata, chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione formale sull'allontanamento, tenuto conto delle procedure penali e dei rimedi straordinari pendenti. Chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Con un unico atto, il ricorrente presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, in cui contesta in buona sostanza che l'espulsione pronunciata nei suoi confronti sia cresciuta in giudicato e quindi possa essere ritenuta esecutiva.

1.2. L'impugnativa è diretta contro una decisione concernente l'esecuzione di un'espulsione, ossia di una misura prevista dal diritto penale (cfr. sentenza 6B_1218/2023 del 7 maggio 2025 consid. 5.3.4, destinato a pubblicazione). La via del ricorso (ordinario) in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF; DTF 147 IV 453 consid. 1.4.3; sentenze 7B_131/2024 del 24 febbraio 2025 consid. 1.1; 7B_1022/2024 del 15 novembre 2024 consid. 1.1). La competenza della II Corte di diritto penale del Tribunale federale è data (cfr. art. 35a lett. a RTF [RS 173.110.131]). L'errata denominazione del gravame quale "ricorso in materia di diritto pubblico" non comporta per il ricorrente alcun pregiudizio, se l'allegato ricorsuale rispetta le esigenze formali del rimedio di per sé esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2).

1.3. Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

1.4. Essendo aperta la via del ricorso (ordinario) in materia penale, non vi è spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; sentenze 7B_651/2025 del 21 agosto 2025 consid. 1.3; 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025 consid. 1.1).

2.1. Il ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe ritenuto, a torto, che l'espulsione pronunciata nei suoi confronti sia da ritenersi definitiva. Sostiene che la procedura penale nei suoi confronti non sarebbe conclusa, ritenuto che vi sarebbero ancora due procedure pendenti: da un lato, il ricorso al Tribunale federale (incarto 6B_497/2025), che bloccherebbe la "definitività del giudicato penale"; dall'altro lato, l'istanza di revisione, che potrebbe portare all'annullamento (parziale o totale) della sentenza di condanna e quindi alla decadenza dell'espulsione. Ritiene quindi che non vi sarebbe ancora una sentenza definita sull'intero gravame. A suo dire, l'esecuzione di un'espulsione potrebbe avvenire solo una volta che la sentenza penale sia divenuta definitiva e cresciuta in giudicato. Egli asserisce che l'espulsione fondata su una condanna penale deve attendere la stabilità del giudizio: in caso contrario, l'autorità amministrativa violerebbe il principio della separazione dei poteri e della presunzione d'innocenza, oltre a compromettere gravemente i diritti fondamentali della persona interessata.

2.2. Una decisione di rinvio del Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF) vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, il Tribunale federale stesso. Riservati eventuali nova che dovessero essere ammissibili, né la precedente istanza né le parti possono fondarsi su una fattispecie diversa o esaminare l'oggetto del litigio basandosi su considerazioni respinte esplicitamente o non prese minimamente in considerazione nella sentenza di rinvio (DTF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; sentenze 7B_594/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 2.1; 7B_4/2021 del 28 luglio 2023 consid. 2.3.1).

La nuova decisione dell'istanza precedente è limitata al tema che risulta dai considerandi del Tribunale federale quale oggetto del nuovo giudizio. In seguito al rinvio, il procedimento dinanzi alla Corte precedente è di conseguenza ripristinato limitatamente a quanto è necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (DTF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze 6B_1079/2023 del 30 gennaio 2025 consid. 1.1; 7B_594/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 2.1). Le altre parti del giudizio hanno stabilità e devono essere riprese nella nuova sentenza. È irrilevante il fatto che il Tribunale federale, con la decisione di rinvio, abbia formalmente annullato l'intera sentenza impugnata. Non è decisivo il dispositivo, bensì la portata materiale del giudizio del Tribunale federale (DTF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze 6B_1079/2023 del 30 gennaio 2025 consid. 1.1; 7B_594/2023 del 13 ottobre 2023 consid. 2.1).

2.3.

2.3.1. Con sentenza 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025, il Tribunale federale ha ritenuto che la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente in merito alle condizioni di detenzione da lui criticate non potesse essere sanata in sede federale. Per questo motivo, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte cantonale per nuova decisione, affinché si pronunciasse sulle condizioni di detenzione, accertando i fatti necessari e valutando il rispetto delle garanzie convenzionali in materia. Per il resto, il Tribunale federale ha respinto l'impugnativa ed ha in particolare confermato l'espulsione del ricorrente (cfr. fatti lett. A.a supra). La decisione di rinvio riguardava quindi esclusivamente le condizioni di detenzione del ricorrente. Il fatto che il Tribunale federale abbia annullato interamente la sentenza della CARP del 30 marzo 2023, come visto (cfr. consid. 2.2 supra), non è decisivo. Nel seguito, il procedimento è continuato unicamente nella misura necessaria per tenere conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (cfr. DTF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).

2.3.2. Come già esposto (cfr. consid. 2.2 supra), una decisione di rinvio del Tribunale federale vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, il Tribunale federale stesso. Il fatto che il ricorrente abbia interposto ricorso contro la sentenza della CARP del 28 aprile 2025, emanata dopo la decisione di rinvio, e che tale ricorso sia tuttora pendente presso il Tribunale federale (incarto 6B_497/2025), nulla muta al fatto che (anche) il Tribunale federale, nell'ambito di tale procedura ricorsuale, sarà vincolato alla sua precedente decisione di rinvio con la quale è stata confermata la misura dell'espulsione.

2.3.3. Con scritto del 3 giugno 2025, il Tribunale federale ha dichiarato priva di oggetto l'istanza di A.________ presentata nella causa 6B_497/2025 tesa al conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, il ricorso avendo effetto sospensivo per legge anche nella misura in cui è diretto contro l'espulsione. Ritenuto che il Tribunale federale, in tale scritto, esplicitamente non si è espresso sull'ammissibilità di tale istanza nel caso concreto, ma ha semplicemente ricordato la concessione per legge dell'effetto sospensivo ai ricorsi in materia penale aventi per oggetto un'espulsione, il contenuto di tale lettera - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale - non può pertanto essere considerato "chiaramente frutto di un errore".

2.3.4. Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, il fatto che il ricorrente abbia inoltrato un'istanza di revisione, tuttora pendente, contro la sentenza emanata dalla CARP a seguito della decisione di rinvio del Tribunale federale, è ininfluente per quanto concerne l'esecutività dell'espulsione pronunciata nei suoi confronti. La revisione ex art. 410 e segg. CPP costituisce infatti un rimedio di diritto straordinario che di principio non inibisce l'esecuzione di misure penali già pronunciate in via definitiva (cfr. art. 387 CPP; RICHARD CALAME, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 1 ad art. 387 CPP; MARIANNE HEER/JACQUELINE COVACI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 9 ad art. 410 CPP), ciò che il ricorrente non contesta.

2.3.5. Per i motivi sopra esposti, è a giusta ragione che la Corte cantonale ha ritenuto che l'espulsione pronunciata nei confronti del ricorrente fosse cresciuta in giudicato e pertanto esecutiva. Le ulteriori censure ricorsuali, attinenti in buona sostanza alla mancata adozione da parte dell'Ufficio della migrazione di una decisione formale sulla "partenza forzata" del ricorrente, non mutano quanto esposto.

Ne segue che il ricorso in materia penale deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, peraltro nemmeno motivata (cfr. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), diventa priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

Il ricorso in materia penale è respinto.

La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 19 novembre 2025

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

Zitate

Gesetze

14

CPP

  • art. 387 CPP
  • art. 410 CPP

LStrI

  • art. 61 LStrI
  • art. 115 LStrI

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 65 LTF
  • art. 78 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF
  • art. 113 LTF

RTF

  • art. 35a RTF

Gerichtsentscheide

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