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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Italienisch
Zitat
7B_1206/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1206/2024, CH_BGer_006, 7B 1206/2024
Entscheidungsdatum
25.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1206/2024

Sentenza del 25 novembre 2024

II Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Koch, Hurni, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

  1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
  2. Pablo Fäh, Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponenti.

Oggetto Decreto di non luogo a procedere; ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2023.308, 60.2024.161).

Fatti:

A.

A.a. Il 14 luglio 2023, su segnalazione dell'Ufficio della migrazione, è stato aperto un procedimento penale nei confronti di A.________ per titolo di soggiorno illegale ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20). Titolare dell'inchiesta (inc. 2023.6035) era l'allora Procuratrice pubblica Marisa Alfier.

A.b. Il 6 novembre 2023, A.________ ha sporto denuncia penale contro l'Ufficio della migrazione per titolo di coazione, abuso di autorità e violazione degli art. 116 e 118 LStrl. La denuncia penale era in relazione con l'impartizione da parte dell'Ufficio della migrazione di un termine ultimo entro cui A.________ avrebbe dovuto lasciare la Svizzera.

A.c. Con decisione del 13 novembre 2023, il Procuratore pubblico Pablo Fäh ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo del 23 novembre 2023 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (inc. 60.2023.308).

A.d. Il 23 maggio 2024, il Procuratore pubblico Luca Losa, subentrato alla direzione del procedimento penale di cui all'inc. 2023.6035 (cfr. lett. A.a supra) al posto dell'allora Procuratrice pubblica Marisa Alfier, ha emanato un decreto d'accusa (inc. 2560/2024) nei confronti di A.. Contro tale decisione, A. il 24 maggio 2024 ha interposto opposizione.

B.

B.a. Il 31 maggio 2024, su richiesta di A., il Ministero pubblico le ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale di cui all'inc. 2560/2024. Il 3 giugno 2024, A. avrebbe preso visione del mandato di accompagnamento coattivo per procedere al suo interrogatorio, datato 7 marzo 2024 e sottoscritto dal Procuratore pubblico Pablo Fäh, in nome e per conto della collega Marisa Alfier, assente dall'ufficio quel giorno.

B.b. Con istanza del 6 giugno 2024 (inc. 60.2024.161), A.________ ha chiesto la ricusazione del Procuratore pubblico Pablo Fäh, ravvisando a suo dire un "evidente conflitto di interessi".

B.c. Con sentenza del 9 ottobre 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha congiunto gli inc. 60.2023.308 e 60.2024.161, ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere (cfr. lett. A.c supra), ha respinto la sua istanza intesa a ottenere il gratuito patrocinio e la sua istanza di ricusazione del Procuratore pubblico Pablo Fäh (cfr. lett. B.b supra). Ha infine posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________.

C.

A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per l'emanazione di una nuova decisione, postulando altresì l'annullamento del decreto di non luogo a procedere, l'ammissione della sua domanda intesa a ottenere il gratuito patrocinio e il rinvio dell'incarto al Ministero pubblico per l'apertura di un procedimento penale. A.________ chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).

1.1.

1.1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b).

1.1.2. In concreto, la ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. Peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro funzionari dell'Ufficio della migrazione, tali pretese sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili richieste di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Circostanza questa che era già stata comunicata alla ricorrente nella sentenza 6B_804/2021 dell'8 luglio 2021.

1.2.

1.2.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tra le garanzie procedurali rientra anche il diritto al gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 136 CPP; sentenza 1B_530/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.2).

Quando, come in concreto per quanto concerne il reclamo contro il decreto di abbandono (cfr. lett. B.c supra), l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 7B_857/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 1.1 con rinvii).

1.2.2. Nel suo ricorso, la ricorrente adduce che il suo reclamo avrebbe adempiuto ai requisiti di motivazione ex art. 385 cpv. 1 CPP, essendosi ella confrontata nel suo gravame con i reati oggetto della denuncia e con i loro elementi costitutivi.

La Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente, nel suo "prolisso reclamo", non si è confrontata "per nulla" con gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Il testo del reclamo si dilunga su altri argomenti ininfluenti per il giudizio. La ricorrente si è infatti limitata ad evocare genericamente la violazione di normative sugli stranieri e di accordi internazionali, così come dei principi generali della procedura, i quali non sono direttamente pertinenti con i reati ipotizzati e i loro elementi costitutivi. Secondo la Corte cantonale, la reclamante non si è confrontata neppure con i presupposti dell'art. 323 CPP, ovvero con le condizioni per la riapertura di un procedimento concluso. Nel suo ricorso, la ricorrente non fa valere con un'argomentazione conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 396 cpv. 1 CPP, che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo. Ella non dimostra di avere sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenze 6B_1480/2020 del 15 febbraio 2022 consid. 4.5.2; 6B_1273/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 2.4.3). Nella misura in cui la ricorrente richiama l'art. 385 cpv. 2 LTF, adducendo che la Corte cantonale avrebbe dovuto assegnarle un termine suppletorio per sanare l'eventuale difetto di motivazione del reclamo, e censura la violazione del diritto di essere sentita, siccome la Corte cantonale avrebbe omesso di interpellarla prima di dichiarare irricevibile il reclamo, le censure risultano infondate. Secondo giurisprudenza costante, non si realizza né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2). La ricorrente disattende che l'assegnazione di un termine suppletorio è esclusa nei confronti della parte ricorrente che, come nel suo caso, è a conoscenza dei requisiti formali da rispettare per presentare reclamo e ciononostante non li adempie (cfr. sentenze 6B_1273/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 2.4.4; 6B_552/2018 del 27 dicembre 2018 consid. 1.5). La ricorrente a giusta ragione non contesta di non essersi confrontata nel suo reclamo con i presupposti dell'art. 323 CPP, motivo per cui tale questione non deve essere esaminata oltre in questa sede. Per i motivi sopra esposti, per quanto concerne la decisione di irricevibilità del reclamo contro il decreto di non luogo a procedere, la ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF una violazione del diritto (art. 95 LTF).

1.2.3. Laddove la ricorrente critica la mancata assunzione di prove e la violazione del principio "in dubio pro duriore", ella mira a rimettere in discussione il giudizio di merito. Così facendo, la ricorrente non solleva censure di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito (cfr. consid. 1.2.1 supra). Le relative censure risultano pertanto inammissibili.

1.2.4. La ricorrente censura una violazione della garanzia procedurale della gratuità della procedura e dell'art. 136 cpv. 1 lett. a CPP [recte], limitandosi ad addurre che i giudici cantonali non avrebbero esaminato se l'azione civile non appariva priva di possibilità di successo.

La censura è inammissibile, ritenuto che la Corte cantonale si è espressa nella sentenza impugnata sul motivo per cui ha negato il gratuito patrocinio, rilevando che il reclamo appariva fin dall'inizio privo di possibilità di successo. Questa conclusione non necessita di particolari spiegazioni, considerato che la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro il decreto di non luogo a procedere già per il fatto che non adempiva i requisiti di forma e di motivazione previsti dal CPP (cfr. sentenza 6B_920/2020 del 25 settembre 2020).

1.3. Per il resto, il ricorso, diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e relativo a una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF; DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1), è di massima ammissibile. La legittimazione della ricorrente per quanto concerne la domanda di ricusazione è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF).

2.1. La ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di ricusazione che il Procuratore pubblico Pablo Fäh dovrebbe essere ritenuto prevenuto nei suoi confronti. In capo al Procuratore pubblico ci sarebbe un evidente conflitto di interessi, avendo egli istruito il procedimento penale aperto a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente il 6 novembre 2023 contro l'Ufficio della migrazione (sfociato nel decreto di non luogo a procedere del 13 novembre 2023) e avendo egli pure firmato, in nome e per conto della collega Marisa Alfier, il mandato di accompagnamento coattivo del 7 marzo 2024 nel procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente e sfociato nel decreto d'accusa del 23 maggio 2024. Entrambi i procedimenti penali avrebbero per oggetto la stessa ipotesi di reato, ovvero quella del soggiorno illegale della ricorrente sul territorio elvetico conseguente al termine di allontanamento fissato dall'Ufficio della migrazione.

2.2.

2.2.1. Giusta l'art. 56 lett. a CPP, chi opera in seno a un'autorità penale, segnatamente presso il pubblico ministero (art. 12 lett. b CPP), si ricusa se ha un interesse personale nella causa. Questo motivo di ricusazione si realizza qualora il membro dell'autorità penale ha un interesse personale nella causa, sia esso diretto o indiretto (sentenza 7B_204/2023 del 27 febbraio 2024 consid. 2.1; CAPRARA/CERUTTI, La ricusazione nel procedimento civile, amministrativo e penale, 2023, n. 316 pag. 82 seg.). Un interesse personale indiretto è dato laddove la persona che opera in seno a un'autorità penale ha una relazione personale con l'oggetto della controversia di natura tale da comportare un serio rischio di parzialità (cfr. DTF 140 III 221 consid. 4.2; sentenza 1B_135/2023 del 9 maggio 2023 consid. 3).

2.2.2. Giusta l'art. 56 lett. b CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone.

Questo motivo di ricusazione rafforza il principio su cui poggia il CPP secondo il quale le differenti funzioni esercitate durante il procedimento penale devono essere svolte da autorità distinte (cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1056 n. 2.2.6). Il motivo di ricusazione ex art. 56 lett. b CPP non è tuttavia dato qualora un membro di un'autorità penale intervenga nella medesima causa nella stessa veste (cfr. DTF 148 IV 137 consid. 5.4). La nozione di "medesima causa" deve essere intesa in senso formale, ossia come la procedura che ha condotto a una determinata decisione o che sfocierà nella decisione attesa. Una "medesima causa" ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP implica quindi un'identità delle parti, della procedura e delle questioni litigiose (DTF 143 IV 69 consid. 3.1).

2.2.3. L'art. 56 lett. f CPP impone inoltre la ricusa a chi, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1).

2.2.4. L'istituto giuridico della ricusazione vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività in favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo sull'imparzialità del magistrato, non occorre che egli sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusazione riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo. Viene inoltre posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo da lui assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possono considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1, 89 consid. 4.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenza 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 2.1).

2.3. In concreto, la Corte cantonale, esposte correttamente la dottrina e la prassi relative alla garanzia di un giudice imparziale, applicabile di massima anche al Procuratore pubblico (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2), ha rilevato che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato dal Procuratore pubblico Pablo Fäh il 13 novembre 2023 (cfr. lett. A.c supra), mentre il mandato di accompagnamento coattivo è stato firmato dallo stesso Procuratore pubblico soltanto in data 7 marzo 2024 (cfr. lett. B.a supra). La Corte cantonale ha negato, a ragione, la sussistenza di un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP (cfr. consid. 2.2.2 supra), ritenuto che il mandato di accompagnamento coattivo è stato emanato nell'ambito di una procedimento penale diverso da quello oggetto del decreto di non luogo a procedere.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si è dunque in presenza di una "medesima causa" ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP (cfr. consid. 2.2.2 supra). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, inoltre, il Procuratore pubblico Pablo Fäh, firmando il citato mandato di accompagnamento coattivo in sostituzione della sua collega assente, è in ogni caso intervenuto in entrambi i procedimenti penali nella medesima veste, ossia quella di magistrato inquirente, ciò che la ricorrente non contesta.

Con il generico accenno a un "evidente conflitto di interessi" in capo al Procuratore pubblico Pablo Fäh, la ricorrente non dimostra con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF perché nel caso di specie il motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lett. a CPP dovrebbe essere ritenuto dato (cfr. consid. 2.2.1 supra), ciò che non risulta in ogni caso evidente.

La Corte cantonale ha infine rilevato, a giusta ragione, che quanto invocato dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di ricusazione nei confronti del Procuratore pubblico Pablo Fäh non si fonda su alcun elemento concreto. A mente della Corte cantonale, egli non ha palesato alcuna avversione o ostilità nei confronti della ricorrente, ciò che la ricorrente non contesta. Il fatto che il Procuratore pubblico Pablo Fäh abbia firmato un unico documento (ossia il mandato di accompagnamento coattivo) in nome e per conto di una collega (assente), nell'ambito di un procedimento penale che egli non stava dirigendo e che non ha mai diretto, non costituisce una circostanza concreta idonea a suscitare un dubbio legittimo sull'imparzialità del Procuratore pubblico in questione (cfr. consid. 2.2.4 supra). A ciò si aggiunga che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato dal Procuratore pubblico Pablo Fäh il 13 novembre 2023, mentre il mandato di accompagnamento coattivo è stato da lui firmato, in nome e per conto di una collega titolare del procedimento, solo il 7 marzo 2024 e quindi diversi mesi dopo. Sulla scorta dei fatti accertati, è quindi a giusta ragione che la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 lett. f CPP.

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 novembre 2024

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

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