Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2020.42
Entscheidungsdatum
09.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2020.42

Lugano, 9 settembre 2020/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

ACPR 1, (generalità agli atti) ACPR 2, (generalità agli atti) ACPR 3, (generalità agli atti) patrocinati dall’avv. RAAP 1,

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 12.3.2019 al 7 .6.2019 ( 88 giorni),

nei confronti del quale sono state adottate le seguenti misure sostitutive dell’arresto:

  • l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico, segnatamente a una psicoterapia (art. 237 cpv. 2 lett. f CPP),

  • il divieto di avvicinare a una distanza di meno di 100 metri o contattare, anche tramite terzi, quindi direttamente o indirettamente, i suoi figli (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP), riservate decisione della Pretura e/o dell'ARP sull'esercizio dei diritti di visita, fermo restando che i diritti di visita dovranno essere sorvegliati,

misure confermate con decisioni del 13.09.2019 e 2.3.2020 del Giudice dei provvedimenti coercitivi,

imputato, a norma dell’atto d’accusa 40/2020 del 24 febbraio 2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (ripetuti)

per avere,

ad __________, presso la propria abitazione, nel periodo compreso da aprile 2018 al 29 gennaio 2019,

in tre occasioni compiuto atti sessuali con la figlia ACPR 1 (nata il __________), conoscendone e sfruttandone lo stato di incapacità di discernimento e di inettitudine a resistere, in ragione della sua giovane età;

e meglio,

simulando i suoi atti come fossero un gioco, sapendo perfettamente che la bambina, per l'età, non ne avrebbe percepito il significato,

1.1. nel corso del mese di aprile 2018, mentre faceva il bagno con ACPR 1, facendosi toccare il pene fino ad avere un'erezione e, quindi, appoggiandola sulla sua pancia a cavalcioni, strofinando il suo pene in erezione contro le natiche della piccola;

1.2. nel corso del mese di agosto 2018, mentre faceva il bagno con ACPR 1, iniziando a masturbarsi e quindi facendosi masturbare da ACPR 1, sino ad eiaculare;

1.3. il 29 gennaio 2019, mentre si trovava a casa solo con ACPR 1, essendo eccitato, proponendole di fare il "gioco del cavallone" e, quindi, prendendola in braccio a cavalcioni di modo che muovendosi ACPR 1 si strofinasse contro il suo pene in erezione, eiaculando poco dopo in bagno;

fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall'art. 191 CP;

  1. atti sessuali con fanciulli (ripetuti)

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1 del presente AA,

in tre occasioni compiuto e coinvolto in atti sessuali la figlia ACPR 1 (nata il __________), minore di anni sedici,

e meglio:

2.1. nel corso del mese di aprile 2018, nelle modalità descritte al punto 1.1 del presente AA, compiuto atti sessuali con ACPR 1,

2.2. nel corso del mese di agosto 2018, nelle modalità descritte al punto 1.2 del presente AA, coinvolto e compiuto atti sessuali con ACPR 1;

2.3. il 29 gennaio 2019, nelle modalità descritte al punto 1.3 del presente AA, compiuto atti sessuali con ACPR 1;

fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 187 cifra 1 cpv. 1 e 3 CP;

  1. violazione del dovere d'assistenza o educazione

per avere,

ad __________, nel periodo dal 2017 all'11 marzo 2019, in particolare a partire da agosto/settembre 2018,

violato il proprio dovere di assistenza verso i figli ACPR 2 (nato il __________), ACPR 3 (nato il __________) e ACPR 1 (nata il __________), in particolare verso il figlio ACPR 3, agendo come indicato al punto 4 del presente AA e dando in escandescenza e gridando contro di loro in modo aggressivo per ogni inezia,

esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo fisico e psichico, ritenuto come in particolare ACPR 3 vivesse in una situazione di timore;

fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall'art. 219 cpv. 1 CP;

  1. vie di fatto

per avere,

ad __________, nel periodo da marzo 2017 all'11 marzo 2019,

commesso ripetutamente vie di fatto, senza cagionare un danno al corpo o alla salute, contro i figli ACPR 2 (nato il __________), ACPR 3 (nato il __________) e ACPR 1 (nata il __________), incapaci di difendersi e dei quali aveva la custodia e doveva avere cura,

e meglio per avere,

4.1. nel periodo indicato, in un numero imprecisato di occasioni, ma con una frequenza di quasi una volta a settimana a partire da agosto/settembre 2019, colpendolo con sberle, calci e con oggetti (ciabatte e mestolo da cucina in legno), sul sedere, sulle gambe, sulla schiena, sulle mani, al capo e al volto, dando anche più colpi ogni volta, lasciandogli a volte dei segni e provocandogli dolore, tanto da farlo vomitare nel mese di settembre 2018 dopo averlo colpito con più calci alla schiena, nonché, in un numero imprecisato di occasioni, tirandogli le orecchie, ripetutamente commesso vie di fatto contro il figlio ACPR 3;

4.2. nel periodo indicato, in un numero imprecisato di occasioni, con una frequenza aumentata a partire da agosto/settembre 2019, colpendolo con sberle e oggetti (ciabatta e mestolo da cucina in legno) sul sedere, al volto e altre imprecisate parti del corpo, dando anche più colpi ogni volta, nonché, in un numero imprecisato di occasioni, tirandogli le orecchie, ripetutamente commesso vie di fatto contro il figlio ACPR 2;

4.3. nel periodo indicato, in un numero imprecisato di occasioni, ma più volte, sculacciandola sul sedere, lasciandole in almeno un'occasione dei segni, ripetutamente commesso vie di fatto contro la figlia ACPR 1;

fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 126 cpv. 2 lett. a CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) degli accusatori privati.

Espletato il pubblico

dibattimento: martedì 8 settembre 2020, dalle ore 09:35 alle ore 15:55;

mercoledì 9 settembre 2020, dalle ore 14:20 alle ore 14:50.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il PP PP 1 chiede di poter fare delle correzioni del testo indicato ai ptt. 4.1. e 4.2 dell’AA, ovvero: al pt. 4.1. riga 3 AA, è indicato l’anno 2019 invece del 2018, per il pt. 4.2. riga 2 AA, è anche indicato 2019 invece del 2018. La Corte, la difesa e l’ACP ne prendono atto e non hanno osservazioni al proposito. L’atto d’accusa è quindi modificato in tal senso.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula le seguenti conclusioni:

i fatti sono venuti alla luce dopo una segnalazione della moglie che ha trovato il marito, in stato di eccitazione, nella vasca da bagno con la figlia a cavalcioni su di lui. IM 1 è stato arrestato il 12 marzo 2019, e dopo le prime reticenze, ha ammesso questo primo episodio, come pure uno seguente riguardante un momento di gioco al “cavallone” con la figlia, dove egli ha provato piacere sessuale. Egli ha anche ammesso di aver colpito i figli, limitandosi a delle sculacciate. L’inchiesta ha quindi cercato di stabilire il numero di atti sessuali rispettivamente di violenze fisiche perpetrate ai danni dei bambini. Da parte degli inquirenti è sempre stato presente il dubbio che vi fossero stati più episodi, rispetto a quelli ammessi dall’imputato. Gli accertamenti, però, non hanno permesso di raccogliere altri elementi utili per stabilire episodi aggiuntivi. ACPR 1, vista la sua giovane età, non si è resa conto della natura sessuale di quei momenti, per lei si è trattato di semplici giochi, e questo lo si evince anche dalla registrazione in atti e dalle dichiarazioni della madre. L’imputato ha sfruttato la sua incapacità di discernimento, essendo la bambina incapace di reagire. Il reato di atti sessuali con fanciulli va in concorso con l’art. 191 CP, trattandosi di due beni giuridici distinti. Per quanto concerne la situazione in casa e le percosse ai figli, la compromessa situazione famigliare è andata deteriorandosi a partire dal 2017, con un successivo peggioramento dall’estate 2018, momento in cui moglie e figli sono rientrati dal __________. L’imputato ha rifiutato l’aiuto del SAE e ha ostacolato la moglie nel suo ruolo genitoriale, perdendo ripetutamente le staffe e alzando le mani sui figli. Rinvia ai resoconti del SAE e della dr.ssa che ha in cura i bambini. L’imputato ha colpito i propri figli ripetutamente e con violenza, su tutte le parti del corpo, utilizzando anche oggetti (quali bastoni per accendere il fuoco, ciabatte, mestoli). Urla e strilli erano la normalità in casa e ACPR 3, in un’occasione, è arrivato a vomitare a seguito delle percosse. Tutti i bambini hanno riferito di come papà li picchiasse. L’imputato ha parzialmente ammesso le vie di fatto, contestando la frequenza delle percosse e la zona colpita, limitandosi ad ammettere le sculacciate. Le dichiarazioni della moglie sono comunque lineari e trovano conferma nelle audizioni dei bambini. Chiede quindi la conferma integrale dell’AA. Quello di IM 1 è un comportamento che ha messo a rischio il benessere dei bambini ed il loro sviluppo, in maniera duratura, e i rapporti agli atti ne sono la prova. Per la commisurazione della pena, partendo dal reato più grave, la sua colpa, a mente del PP, è medio/grave. Egli ha abusato più volte di sua figlia di ____ anni che avrebbe dovuto proteggere, sapendo che ella non avrebbe compreso la portata dei suoi atti. A favore dell’imputato vi è che non si è trattato di atti sessuali invasivi, egli ha però agito per motivi egoistici e avrebbe potuto soddisfare in altro modo i suoi bisogni fisiologici. Ha continuato nonostante la moglie li avesse sorpresi, dimostrando una volontà criminale alta. Per le vie di fatto e per il reato di cui all’art. 219 CP, rimarca che l’imputato ha agito su un periodo prolungato, incurante dei reali bisogni dei figli. Vero che anch’esso stava vivendo un periodo difficile della sua vita e che soffriva di disturbi psichici, ma questi non erano tali da influire sulla sua capacità di comprendere le proprie azioni né di determinare il suo comportamento in merito. Non vi è, dunque, nessuna scemata responsabilità. Il dr. __________ riconosce una lieve scemata per ragioni fisiologiche (perché era eccitato), sono comunque aspetti che non spetta al perito valutare. Chiede quindi di considerarlo pienamente capace. IM 1 ha ammesso i fatti contestando solo in parte le vie di fatto. Inoltre, è stato poco trasparente ed ha continuato a sminuire le sue azioni banalizzando le sue responsabilità. Ha anche continuato a scaricare la sua colpa sugli altri, in particolare sulla moglie che lo ha denunciato. Chiede una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi (composta da 3 anni per gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento, più 6 mesi per il concorso con atti sessuali con fanciulli, e 3 mesi per la violazione del dovere di assistenza ed educazione). Non vi sono attenuanti. Per le vie di fatto è richiesta una multa di fr. 1'500.-. Chiede inoltre la pronuncia di un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP e che nei suoi confronti vengano prorogate le misure in essere fino a oggi;

  • l’avv. RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3, la quale formula le seguenti conclusioni:

i fatti sono chiaramente indicati nell’atto d’accusa e in parte ammessi – anche se con estrema fatica - dall’imputato. Non vi è la necessità di dover disquisire sugli elementi dei reati. È necessario, invece, sottolineare alcuni aspetti rilevanti che alla Corte sono certamente pacifici e noti, mentre per l’imputato sicuramente non sono chiari. La prima riflessione riguarda la consapevolezza di quanto egli ha commesso: ha dimostrato in più di un’occasione, e oggi ancora, di non avere capito che quello che ha commesso è molto grave. Un reato importante, non una bagatella, né un incidente di percorso, e per tali reati si finisce in prigione. IM 1 non ha ancora capito che l’unico responsabile è lui, sicuramente non altre persone o circostanze. Da un lato, egli ha capito che oggi ci si aspetta da lui che dica che gli dispiace, che ha capito, che vuole farsi curare, dall’altro lato però, intimamente, non è in chiaro su quanto ha effettivamente compiuto, e non ha mai capito che quello che ha commesso ha una rilevanza nei rapporti futuri con la sua famiglia. Dopo tutto, è sufficiente leggere i suoi verbali, le perizie, i rapporti dei terapeuti e vedere il suo comportamento dopo la scarcerazione. Ha dimostrato grande sofferenza per le regole che gli sono state imposte e non ha mai perso occasione per indicare la moglie come l’origine di tutti i suoi mali. È finito in prigione, ha rischiato di perdere il lavoro e solo ciò gli ha fatto porre dei quesiti. Ma che il suo comportamento abbia davvero ferito intimamente ed in modo grave e duraturo i suoi figli, che il suo è un comportamento criminale, e non immaturo, ad oggi, lui non è ancora disposto a riconoscerlo. La patrocinatrice è perplessa, leggendo il rapporto della terapeuta dr.ssa __________, quando dice che lui è cosciente di aver agito con superficialità, immaturità e senza consapevolezza nei riguardi della figlia e della vita famigliare. Ma il suo comportamento va ben oltre: è una condotta criminale e lui non è ancora disposto a fare i conti con i suoi errori. Una seconda riflessione è quella che IM 1 deve smettere di ritenere le circostanze famigliari come l’unica causa di quanto gli è accaduto e che l’ha portato, oggi, qui in aula. Egli ha una visione molto grezza del mondo famigliare, nella sua ottica la famiglia è composta da un marito che lavora e mantiene moglie e figli e da una moglie che si occupa della casa e di fargli trovare un piatto caldo. Secondo lui, la moglie non ha diritto di avere una vita al di fuori della propria casa, di avere dei desideri e delle debolezze. Inoltre, per lui, i figli non devono dare problemi e gli devono permettere di andare a lavorare tranquillo. L’imputato fatica a vedere una famiglia composta da individui con i loro desideri, bensì, per lui, la famiglia è un insieme di persone da mantenere con il sudore della propria fronte. Se l’ordine di queste cose viene scombussolato (v. incidente o problemi relazionali con la moglie o figli agitati), IM 1 perde il controllo, diventa violento nei confronti dei figli maschi e cerca sfogo per i suoi bisogni sessuali con la figlia di __________ anni. Ma dal suo punto di vista la colpa non è sua: erano mesi difficili, un periodo in cui la moglie era stanca e mancava il dialogo. La famiglia è un ambiente in cui quotidianamente si è chiamati ad esercitare il difficile esercizio della convivenza, della tolleranza e del reciproco rispetto. Per fare tutto ciò deve accettare l’aiuto dei professionisti, ed è vero che sta seguendo un percorso con una certa costanza, che è diventata tale solo dopo un intervento a gamba tesa del Presidente della Corte, però si fatica a vedere la consapevolezza in tal senso di IM 1, ove egli pare piuttosto che si sia solamente adeguato ad un ordine dall’alto. Moglie e figli dell’imputato stanno vivendo una situazione difficile: ACPR 2 ed ACPR 3 sono stati picchiati con sberle, calci, colpi con ciabatta, il mestolo in legno da una persona di riferimento per loro, dal loro papà, che stando alle parole di ACPR 1, solo “ogni tanto” era un po’ più gentile. ACPR 1 è stata abusata sessualmente, ha vissuto circostanze a chiara connotazione sessuale che una bambina di __________ anni non dovrebbe mai sperimentare. Può darsi che non sia stata consapevole del significato, ma di qualcosa si è sicuramente accorta, perché è la bambina che dice che non sempre le piaceva fare il bagno con il papà, ricorda i giochi brutti, e che le carezze del papà sono “un po’ belle e un po’ brutte”. Ha capito che qualcosa nel comportamento del papà era sbagliato e, purtroppo, IM 1 non può sperare che ACPR 1 si dimentichi del tutto; sono circostanze che nella memoria dei bambini resteranno per sempre. La richiesta di risarcimento agli atti si basa sulle summenzionate considerazioni. La sua colpa è grave, oltre ad avere leso l’integrità sessuale e fisica dei suoi figli per un periodo assai lungo, ha agito con scopi egoistici ed in ambito famigliare ha violato la fiducia fondamentale che un bambino deve poter avere nel proprio padre, con l’aggravante che fino ad oggi non ha proprio dimostrato di avere compreso e di essere sinceramente dispiaciuto per quanto fatto, così come non è chiaro se egli è disposto a farsi aiutare. Si associa alla richiesta di condanna del PP. Chiede che venga condannato al pagamento di un torto morale di fr. 4’000 per ACPR 1 e fr. 1’000 per ciascun figlio maschio, oltre al rimborso delle poche spese non coperte dalla cassa malati. Chiede la tassazione della sua nota professionale e che lo Stato si rivolga all’imputato per il recupero di queste spese;

  • l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato il quale formula le seguenti conclusioni:

IM 1 è una persona fragile, emotivamente instabile, debole ed estremamente ansioso, che negli anni 2017-2019 ha toccato il fondo. Si è trovato in una spirale negativa e buia che lo ha portato a commettere gli atti oggetto del presente procedimento penale. Atti da lui stesso descritti come schifosi e per lo più ammessi. Come è arrivato questo padre di famiglia, che svolge un lavoro di responsabilità - per il quale è necessario piena lucidità e sangue freddo - a commettere gli atti descritti nell’atto d’accusa? Affermare che stava vivendo un periodo molto buio della sua vita non è una scusante, bensì la descrizione del contesto emotivo in cui si sono svolti i fatti. Nel __________, sua moglie, senza troppe spiegazioni, ha deciso di separarsi in casa, trasferendosi nella camera di ACPR 1. È qui che egli ha iniziato il suo declino, fino ad includere ACPR 1 nella sua vita sessuale, per un motivo compensatorio. In questo contesto si è manifestato il disturbo di cui soffre IM 1, come indicato dal dr. __________, di cui cita le parole dando lettura delle conclusioni peritali di parte. Una situazione di disagio che IM 1 non è assolutamente riuscito a gestire, in quanto non aveva nemmeno gli strumenti per farlo. Per quanto concerne i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, i fatti sono totalmente ammessi. Nel verbale del 9 maggio, da lui richiesto, IM 1 ha “vuotato il sacco” ed ha spiegato nel dettaglio gli atti sessuali compiuti sulla figlia. Le sue ammissioni erano comunque già iniziate nel corso del primo verbale (in cui ha riferito del gioco del cavallone). Precisa che per i fatti di cui al pt. 1.2 AA, l’imputato ha poi eiaculato nella sua mano ed il tutto si è svolto in pochi attimi, soffrendo lui di eiaculazione precoce. Questo è da considerare per determinare l’entità dell’atto sessuale. Per il pt. 4 dell’atto d’accusa, in merito alle percosse ai figli, in particolare su ACPR 3, l’imputato è sempre stato lineare: egli da subito ha ammesso le sue responsabilità ammettendo di picchiare a volte i figli sul sedere, utilizzando le mani, la ciabatta, il mestolo di legno o un piccolo bastoncino usato per accendere il fuoco. Egli ha per contro sempre contestato altre modalità, anche quelle indicate nell’atto d’accusa: egli contesta quindi i pt. 4.1. e 4.2 nelle modalità descritte. L’accusa fonda le sue certezze su quanto indicato dalla moglie del sig. IM 1 in occasione del verbale di confronto. Ne cita le dichiarazioni (AI 28 pag. 13). A mente della difesa la signora IM 1 su questo aspetto non è credibile: infatti, in occasione del verbale 19 febbraio 2019, qualche mese prima, la signora IM 1 ha dichiarato, sempre in riferimento a queste percosse, “tira scappellotti, picchia con la ciabatta o anche con il mestolo della cucina, preciso però che non ha mai lasciato segni”, e questa è una discrepanza evidente. Non ha mai parlato né di calci, né di pugni. Mesi dopo, invece, parla addirittura del fatto che IM 1 avrebbe accompagnato a calci il figlio; episodio che, se fosse vero, avrebbe certamente lasciato dei segni su ACPR 3. Nemmeno il bambino ha riportato un simile episodio e la versione di IM 1 trova riscontro anche nelle dichiarazioni del figlio maggiore ACPR 2. A mente della difesa, non vi è motivo di non credere a quanto dichiarato dall’imputato. Quel che emerge dagli atti istruttori è che i ragazzi, fra di loro, se le davano di santa ragione e avevano dei litigi violenti. Ha dato atto di questo anche __________, dicendo che “si danno colpi che possono anche essere pericolosi”. A tal proposito, forse, la donna si è confusa su chi tirava i pugni sulla schiena a chi. Chiede quindi che vengano ritenute le modalità riportate dall’imputato in relazione alle percosse. Per il reato di cui al pt. 3 dell’atto d’accusa, la difesa chiede il proscioglimento, in quanto non sono adempiuti gli elementi oggettivi, ossia: il dovere di assistenza, la violazione del dovere, la messa in pericolo dello sviluppo fisico e psichico e il nesso di causalità. Agli atti non vi è una prova, né fattuale, né medica, di un danno sui bambini a seguito delle percosse del padre. L’art. 126 cpv. 2 CP prevede già una protezione accresciuta dei minori (cfr. anche 6S_339/2013 del 13 novembre 2003, consid. 2.3). Dal racconto di , emerge che i figli già presentavano dei problemi comportamentali che hanno implicato che venissero seguiti dal SAE già dal mese di maggio 2017. Il problema era quindi antecedente. L’intervento del SAE si è reso necessario a causa dei continui litigi fra i fratelli ed è questo il reale motivo dell’intervento del SAE. Agli atti non è presente alcun rapporto del SAE o di un altro professionista che indichi che i figli presentano o presentavano dei problemi comportamentali dovuti alla condotta del padre. I loro problemi si sono protratti anche dopo la carcerazione del padre e i rapporti agli atti riportano che i disagi attuali dei figli sono stati causati dal suo comportamento a seguito della scarcerazione (doc. TPC 5) e non vi è nessuna segnalazione che dimostri che il disagio sia stato causato dalle percosse. Nessuna segnalazione in tal senso è presente agli atti. Che l’educazione dei genitori IM 1 non fosse perfetta è pacifico: le mani volavano troppo spesso, anche da parte della moglie. Sicuramente, però, questo non era ancora tale da mettere in pericolo lo sviluppo dei figli. Le percosse si sono aggravate da settembre 2018, ma non possono essere ritenute la causa dei problemi comportamentali dei figli IM 1, che presentavano difficoltà caratteriali già da quando erano molto piccoli. Per quanto attiene il concorso fra i reati agli artt. 219 e 126 CP, questo non è sempre dato, l’argomento è dibattuto in dottrina e il TF ha indicato che vi è concorso quando il maltrattamento è di una certa durata ed intensità. Pertanto, di principio, non è dato quando il fatto di violare l’integrità fisica del minore non mette per forza in pericolo il suo sviluppo (6B_1256/2016). Non ci sono prove agli atti che le percosse fossero di un’intensità tale da mettere in pericolo lo sviluppo dei bambini. La difesa, quindi, contesta il concorso. In merito, invece, al concorso tra l’art. 219 CP e i reati sessuali, la dottrina maggioritaria sostiene che non vi è concorso. Chiede quindi il proscioglimento dal capo d’accusa dei cui all’art. 219 CP. Per quanto concerne la commisurazione della pena, dalle perizie agli atti è evidente che IM 1 non è un pedofilo. L’elemento centrale per la difesa è la scemata responsabilità, che la perizia di parte indica, e anche l’attuale terapeuta conferma. La difesa, dunque, chiede il riconoscimento di una lieve riduzione della capacità di agire. Dai rapporti rilasciati dall’, firmati dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, si evince in maniera chiara che la terapia non sta dando dei grandi frutti. IM 1, di fatto, non si sente ascoltato e la terapista non fa molto per migliorare la situazione. IM 1, conscio dei suoi problemi, ha trovato un nuovo terapista con cui confidarsi ed affrontare i suoi problemi. Si è rivolto alla dr.ssa __________ in quanto aveva capito che con la dr.ssa __________ non sarebbe giunto a nulla di utile, e finalmente si vedono i primi risultati. Con riferimento alla pena, la colpa di IM 1 è oggettivamente data ed è oggettivamente grave: si chiede però che nell’esame della stessa venga tenuto conto della scemata imputabilità di grado lieve, di cui si è detto. Per quanto attiene le circostanze personali: il disturbo di IM 1 è ampiamente descritto dai periti. Lui è una persona un po’ all’antica, un gran lavoratore, una persona fedele, affidabile, disponibile, pronta ad aiutare il prossimo, attivo nei vari __________ e, all’interno della sua famiglia, non è capace di cucinare nulla se non la pizza surgelata. Non si occupa delle faccende di casa, se non per piccole riparazioni. IM 1 è quel tipo di persona che si arrabbia se la moglie lavora qualche ora la sera per avere aria dopo aver tenuto i figli tutto il giorno. Non accetta l’intervento del SAE nella sua famiglia. È un soggetto ansioso e irascibile, un uomo fragile che si è sentito abbandonato dalla moglie, sua unica certezza dopo la morte della madre, moglie che non ha saputo parlare col marito del disagio che stava vivendo, delle loro problematiche e delle possibili soluzioni. IM 1 ha descritto il suo rapporto con la moglie riferendo frustrazione perché in casa si è trovato di fronte un muro. Si è quindi perso e non ha saputo ritrovare la giusta via ed in quel periodo ha commesso l’errore più grande e sbagliato della sua vita. Sia ben chiaro, la difesa non cerca scusanti per il suo comportamento, ma vuole che la Corte capisca il clima che si respirava in casa IM 1 negli anni 2018-2019. Per quanto concerne il suo comportamento durante l’inchiesta, la difesa osserva che se è vero che ha avuto difficoltà nell’esprimersi e nell’ammettere i fatti, egli ha fin da subito collaborato con gli inquirenti, ammettendo sin dall’arresto gli atti sessuali commessi e la gravità degli stessi. Chiede che si tenga conto della sua collaborazione già dal suo arresto, visto anche che il comportamento dopo la scarcerazione, in sostanza, è stato corretto, rispettando le disposizioni imposte dal PP e dal GPC. Egli però non ha fin da subito compreso l’importanza delle misure sostitutive, non ha avuto il giusto atteggiamento nemmeno nei diversi momenti con i figli, ed i diritti di visita gli sono quindi, giustamente, stati tolti. Ad oggi sta ancora vivendo il divorzio con la moglie con estrema sofferenza, lei gli nega ancora oggi un dialogo costruttivo, lo informa solo nei minimi termini di come stanno i figli, sulla scuola, la loro salute, ecc. Egli non vede i figli da diversi mesi e ciò lo logora profondamente. Con la dr.ssa __________ ha iniziato a capire quanto commesso, e chiede anche di considerare che egli sta seguendo due terapie in parallelo. Un’eventuale carcerazione oggi significherebbe perdere in automatico il posto di lavoro. Sarebbe l’ennesimo danno che i figli subirebbero, perché il padre non potrà sicuramente garantire loro i contributi di mantenimento che ad oggi paga. La difesa sa che l’aspetto lavorativo è marginale per la determinazione della pena in questo contesto, ma ritiene doveroso dirlo. Egli è incensurato ed è sinceramente pentito per quanto fatto ai figli. Data la scemata responsabilità e le attenuanti ai sensi dell’art. 47 CP, dato anche il carcere preventivo sofferto, è richiesta una riduzione della pena, per un massimo di 24 mesi, sospesi per 4 anni. La richiesta di sospensione condizionale è giustificata dal fatto che non vi è un concreto rischio di recidiva, come detto anche dai periti. Come già dichiarato da IM 1 stesso, egli è disposto a seguire la psicoterapia anche se non dovesse essere ordinata dalla Corte. Chiede alla Corte che per l’eventuale misura ordinata venga nominata la dr.ssa __________ di __________, con la quale l’imputato ha instaurato un rapporto più proficuo. Ammette le pretese degli accusatori privati e non si oppone al mantenimento delle attuali misure sostitutive della carcerazione. Per la nota professionale chiede l’integrale riconoscimento delle prestazioni esposte.

Considerato, in fatto ed in diritto

  1. CURRICULUM VITAE

IM 1, nel corso del primo verbale di Polizia 12 marzo 2019, ha raccontato la sua vita. Da queste informazioni, unite a quanto dichiarato al perito psichiatrico (AI 27 e AI 64), si può riassumere che: …OMISSIS…

…OMISSIS... La relazione tra IM 1 e la moglie, secondo quanto dichiara l’imputato ad AI 4, è andata sempre bene, salvo negli ultimi mesi, essendo che la donna aveva deciso di tornare a lavorare:

" (…) Io prendo un buon stipendio, e non ne vedo la necessità di ammazzarsi di lavoro quando potrebbe restare a casa ad accudire i figli. Io non ne vedo il motivo. Perché dovrebbe venire una mamma diurna a curare i nostri figli per andare a lavorare come __________ o come __________? Ora ha un contratto a ore presso __________. Lavora spesso __________.”

(allegato 1 ad AI 4).

L’imputato ha poi aggiunto di essersi molto allontanato dalla moglie anche a causa del fatto che negli ultimi 3 anni il suo lavoro era molto cambiato, portandolo a viaggiare __________ e a lavorare spesso di notte, fatto che avrebbe spinto la donna a dormire in camera con la figlia ACPR 1, aumentando ancora di più le distanze dal marito e cessando, i due, di avere rapporti sessuali. Ha dichiarato di ritenere comunque il loro rapporto molto buono, paragonandola ad una seconda mamma “non mi ha mai fatto mancare nulla, tutte le volte che arrivo a casa trovo un piatto caldo. Io non ho di che lamentarmi.” salvo poi criticare il fatto che la moglie si recasse da uno psichiatra in quanto stressata, secondo il suo parere, proprio a causa del fatto che aveva ripreso a lavorare. Parere, questo, confermato anche al dibattimento (verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Con riferimento al rapporto con i figli, l’imputato l’ha descritto buono, affermando di trascorrere del tempo con loro durante il week-end “__________, un po’ tutte quelle attività che ci legano al territorio e alla nostra cultura (…)” tanto da litigare con la moglie in quanto lei farebbe vedere loro troppa televisione.

__________ ha confermato le dichiarazioni del marito in merito alla loro relazione, situando l’inizio dei loro problemi al momento in cui venne a mancare la madre di lui:

" (…) La sua famiglia si è divisa per motivi di eredità. IM 1 da quel momento è cambiato nel senso che era successo a me che sua __________ mi accusasse di aver rubato dei centrini e vecchie sciarpe (…) cose che lei aveva preso dalla casa della mamma e tenuto per se. (…) IM 1 ha sempre difeso __________ e non ha mai preso le mie parti (…) io non mi sentivo più da lui sostenuta.”

(allegato 9 ad AI 4).

Con riferimento alla loro relazione dal punto di vista sessuale, la donna ha dichiarato di non avere rapporti col marito da prima del natale 2017, parlando comunque di rapporti regolari ma mai “di qualità”:

" (…) All’inizio della nostra relazione le cose andavano più o meno bene, avevamo rapporti regolari ma mai di qualità, è brutto da dire ma non abbiamo mai avuto dei rapporti che fossero intensi, __________. Dopo la nascita di ACPR 2 abbiamo cominciato ad avere sempre meno rapporti per poi arrivare all’ultimo rapporto avuto prima di Natale 2017. Da allora non abbiamo più avuto nulla.

Io con lui ho sempre avuto solo rapporti normali pene-vagina. (…)”

(allegato 9 ad AI 4).

IM 1, …OMISSIS…

  1. PRECEDENTI PENALI

L’imputato è incensurato (doc. TPC 22).

  1. CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

IM 1 è stato posto in stato d’arresto il 12 marzo 2019 a seguito della segnalazione effettuata dalla moglie __________ al pediatra __________ (che a sua volta ha chiesto una valutazione ginecologica-pediatrica alla dr.ssa __________ dell’Ospedale __________, che ha poi informato la Polizia), in merito a presunti abusi sessuali del marito ai danni della figlia ACPR 1. Egli è stato raggiunto dagli agenti della Polizia cantonale sul suo posto di lavoro __________, e questi hanno poi proceduto alla perquisizione di tutti gli spazi a lui in uso presso il suo domicilio, così come al sequestro dei telefoni cellulari. È stato poi tradotto al posto di Polizia di __________ per procedere al verbale d’interrogatorio, alla presenza del difensore d’ufficio avv. DUF 1 (AI 4).

Il PP PP 1 ha poi chiesto la carcerazione preventiva per rischio di recidiva e di collusione, con istanza 13 marzo 2019, per due mesi (fino al 12 maggio 2018) (AI 8). Il GPC __________ ha accolto parzialmente la domanda, decretando la carcerazione preventiva fino al 2 maggio 2019, confermando l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, un certo rischio di collusione e pericolo di recidiva (AI 9).

Giunti in prossimità del termine, a seguito delle prime ammissioni dell’imputato e della consegna di un rapporto intermedio del perito psichiatrico, il 26 aprile 2019 il PP PP 1 ha chiesto un’ulteriore proroga della carcerazione preventiva, sempre per pericolo di collusione e di recidiva, per un periodo di ulteriori 2 mesi (AI 32).

Con decisione 6 maggio 2019, il GPC __________ ha parzialmente accolto la richiesta, confermando rischio di collusione e di recidiva, decretando la carcerazione preventiva fino al 13 giugno 2019 (AI 47). Per quanto ne è della scarcerazione e delle misure sostitutive, si dirà di seguito (v. pt. 4.4).

  1. FATTI E MOTIVI A DELINQUERE

I comportamenti illeciti rimproverati all’imputato si suddividono nei presunti atti sessuali ai danni della figlia minore ACPR 1, e nelle violenze (sussunte quali vie di fatto), in concorso con la violazione del dovere di assistenza ed educazione, ai danni di tutti e tre i figli.

4.1. REATI A SFONDO SESSUALE NEI CONFRONTI DI ACPR 1

Si tratta, sostanzialmente, di tre episodi, precisamente descritti nell’atto d’accusa. L’imputato per il primo (aprile 2018) ed il terzo episodio (gennaio 2019), a fronte di riscontri oggettivi, si è assunto le sue responsabilità quasi da subito, seppur con qualche reticenza e tendenza a sminuire l’accaduto. Solo in seguito, dopo diversi verbali, ha spontaneamente raccontato l’episodio descritto al pt. 1.2. dell’atto d’accusa (verbale 9 maggio 2019, AI 56), e ammesso alcuni dettagli degli altri due, sino a quel momento fermamente contestati.

4.1.1. IN FATTO

Di seguito sarà descritto in un primo momento l’avvio dell’inchiesta, per poi esporre, per ogni episodio, le dichiarazioni dei coinvolti in ordine cronologico.

4.1.1.1. L’avvio dell’inchiesta

Il 6 febbraio 2019, la dr.ssa __________, caposervizio pediatra dell’Ospedale __________ di , ha preso contatto con il commissario __________ della Polizia cantonale per segnalare il caso di ACPR 1 ( anni), per presunti abusi sessuali nei suoi confronti da parte del padre. La dr.ssa __________ ha proceduto ad una valutazione ginecologica-pediatrica della bambina su richiesta del pediatra della stessa, dr. __________ di __________. Dopo aver ripercorso gli episodi riportatile dalla madre (di cui si dirà di seguito), la dr.ssa __________ ha concluso escludendo segni fisici che potessero dare evidenza di abusi sessuali (allegato 10 ad AI 4).

In data 19 febbraio 2019, è stata interrogata __________, moglie dell’imputato e madre di ACPR 1, dinanzi alla Polizia. Il verbale ha da subito abbordato tre singoli episodi per i quali la donna aveva individuato dei comportamenti sospetti da parte del marito e della bambina. Da notare che l’imputato, fermato poi solo il 12 marzo seguente, in apertura al verbale ha inizialmente dichiarato:

" (…) Mi viene chiesto se sentiti i motivi per i quali vengo interrogato ho dichiarazioni spontanee da fare a chi mi interroga.

No, per l’accusa che mi viene mossa mi sento innocente. Io non ho toccato mia figlia sessualmente, assolutamente. Anzi, ci mancherebbe che metto le mani addosso a un bambino. Una sberla sul culo perché ha combinato una marachella sì ma niente di più.”

(allegato 1 ad AI 4).

Gli sono poi state contestate le dichiarazioni della moglie sui singoli episodi rilasciate settimane prima, dandogli la possibilità di prendere posizione. Con una certa fatica, l’imputato ha poco a poco ammesso gli episodi riportati dalla moglie, seppur tentando di minimizzarne e banalizzandone la portata.

Di seguito le dichiarazioni degli interrogati suddivise per ogni singolo episodio descritto nell’atto d’accusa, ed esposte in ordine cronologico seguendo l’inchiesta.

Da notare che l’episodio di mezzo, avvenuto ad agosto 2018, è stato raccontato spontaneamente dall’imputato solo dopo diversi verbali, a maggio 2019, con il che verrà qui esposto per ultimo.

4.1.1.2. Aprile 2018 (pt. 1.1/2.1 AA)

Trattasi dei fatti avvenuti durante il bagnetto dell’imputato e della figlia in vasca da bagno. __________, sentita la prima volta il 19 febbraio 2019 in Polizia, ha così descritto questo primo episodio:

" (…) L’anno scorso, non ricordo bene quando, era un po’ prima dell’estate, forse ad aprile in serata dopo cena, avevo messo ACPR 1 a fare il bagnetto nella vasca, da sola. In un secondo momento è entrato suo papà, mio marito. Io nel frattempo ero al piano di sotto a fare le faccende domestiche. Quando sono tornata in bagno per controllarla ho visto che mio marito era all’interno del bagno con ACPR 1. Premetto che io non l’avevo visto entrare in bagno. Quando sono entrata ho visto subito ACPR 1 seduta sopra al papà, il quale era nudo, così come ACPR 1. Preciso che ACPR 1 era seduta proprio sul pene di mio marito.

L’agente interrogante mi chiede se ho notato se il pene di mio marito fosse in erezione in quel momento.

Al momento io mi sono veramente incavolata e ho tolto ACPR 1 dalla vasca, queste cose le trovo inaccettabili. Tanto che io cerco sempre di far fare il bagno ai bambini separati e oltretutto preferisco che facciano la doccia. (…) Io sono cresciuta con questa educazione. (…) Per riprendere la domanda dell’interrogante posso anche dire di aver visto che il pene di mio marito era in erezione in quel momento. (…) Lui era sdraiato e lei seduta sul suo pene con le gambe aperte con il viso rivolto verso il papà. (…) ACPR 1 era tranquilla, aveva l’umore di una bambina che giocava.

Appena entrata e vista la scena, ho preso ACPR 1 e ho detto “il bagno è finito”. Mio marito mi rispondeva “ah, ma stavamo solo giocando!”. Immediatamente ho asciugato ACPR 1, l’ho vestita e l’ho portata nella sua stanza e poi l’ho portata in sala con me. Mio marito invece è rimasto solo in bagno, dove ci è rimasto diverso tempo. Mio marito, quando fa il bagno ci rimane anche per un’ora. Questo episodio è terminato così.

Chi mi interroga mi chiede se ACPR 1 abbia parlato con me di quanto successo nella vasca.

No, io ho provato a fare domande ma forse lei non si rendeva conto. Le avevo chiesto cose del tipo se si era lavata da sola. ACPR 1 mi rispondeva che aveva lavato il “pisellino” del papà senza però dare alcun dettaglio.”

(allegato 9 ad AI 4).

Le è stato quindi chiesto se avesse parlato col marito di quanto visto nella vasca da bagno:

" (…) Lui mi disse che io ero esagerata e io avevo capito che per lui era una cosa normale, ma per me non lo è. E per non normale mi riferisco anche solo al fatto di fare il bagno nudo con sua figlia. Al momento non sapevo ancora che ACPR 1 gli avesse lavato il pene. Io a lui non ho mai chiesto se fosse vero che ACPR 1 gli avesse lavato il pene. (…)”

(allegato 9 ad AI 4).

IM 1, sentito dalla Polizia il giorno del suo arresto, 12 marzo 2019, ha così reagito, prendendo atto delle dichiarazioni di cui sopra e relativizzando il fatto che avesse fatto il bagno nudo con la figlia:

" (…) Non ricordo esattamente questo episodio, posso però dirle che ho già fatto il bagno con mia figlia, è successo più volte da quando ha un anno a questa parte. Non fraintendetemi, non è che se c’è ACPR 1 in bagno allora io devo assolutamente entrare, ma come penso sia normale per un genitore mi è già successo di fare il bagno con ACPR 1, cosi come mi è già successo di fare il bagno con ACPR 2 o ACPR 3 e questo lo dico su esplicita domanda del mio avvocato.

Il fatto che ACPR 1 fosse seduta sul mio pene, non so che dire, non posso dire di no ma nemmeno confermarlo. Può darsi che fosse seduta sulla mia pancia, mi sembra strano proprio sul pene. Io credo che anche __________ abbia già fatto il bagno con i nostri figli.”

(allegato 1 ad AI 4).

A domanda di prendere posizione in merito alle rivelazioni della figlia, che avrebbe riportato alla madre di aver “lavato il pisellino del papà”, egli ha inizialmente negato, poi titubato, ed infine ammesso, parlando comunque di “incidente”:

" (…) No… no, no. Non è possibile. Se siamo nella vasca insieme magari mi ha già lavato i piedi ma proprio il pisello è eccessivo… non mi ricordo.

Chi mi interroga mi dice che non è una cosa difficile da ricordare se mi sono fatto mettere le mani sul pene da mia figlia.

Sì, è successo, ma nulla di che, ha preso la spugna e mi ha lavato il pene. Con le mani no.

Chi mi interroga mi invita a riflettere meglio.

No, solo con la spugna, mia figlia non ha mai fatto nessun movimento tipo “sega” o masturbatorio su di me. Sicuramente io non mi sono fatto masturbare da mia figlia.

Chi mi interroga mi chiede per quale motivo abbia chiesto a mia figlia di lavarmi il pene.

Non l’ho chiesto, è stato un gesto spontaneo di ACPR 1. Io non l’ho mai chiesto, non ho mai insistito e non ho mai obbligato ACPR 1 a toccarmi il pene. (…) Era successo circa un anno fa, coincide con quello che aveva detto mia moglie. È successo solo quella volta che mia figlia mi lavasse il pene. È successo un po’ per gioco. Io le dicevo “guarda che ho il ginocchio ancora sporco” e lei me lo lavava, oppure “guarda che ho il qui ancora sporco”. Io però non ho mai chiesto a mia figlia di lavarmi il pene, è vero, ho sbagliato, quando lei mi ha toccato avrei dovuto dirle di no, che non si fa. È successo accidentalmente.”

(allegato 1 ad AI 4).

Confrontato con le dichiarazioni della moglie, la quale in quel frangente ha dichiarato di aver notato il suo pene in erezione, ha reagito inizialmente negando, poi in maniera confusa:

" (…) Nooo, noo, non so cosa dirle… un po’ sì e un po’ no. Mi ha sfiorato ma non ero eccitato, non mi eccito perché mia figlia mi tocca. Io non so perché ho avuto questa mezza erezione quando mia figlia mi ha toccato.

Chi mi interroga mi chiede se, anche involontariamente, ho provato eccitazione sessuale nel farmi toccare il pene da ACPR 1.

Solo in bagno quella volta lì.

Chi mi interroga mi chiede se, anche involontariamente, ho provato eccitazione sessuale nel farmi toccare il pene da ACPR 1.

(Ndv l’imputato riflette) Come le dico no.”

(allegato 1 ad AI 4).

Intervenuto il PP PP 1 a fine verbale, gli sono state poste diverse domande più in dettaglio circa le modalità del bagnetto con la figlia:

" (…) Il verbalizzante mi dice che ho dichiarato che sarebbe capitato “un po’ per gioco” che ACPR 1 mi pulisse il pene: le dicevo “guarda che ho il ginocchio sporco” e lei puliva lo lavava (…) Mi viene chiesto se avessi detto a ACPR 1 che il mio pene era sporco.

No, non avevo detto a ACPR 1 che il mio pene andava pulito (…) l’ho lasciata fare senza dirle nulla. Non era però stata una cosa che io avevo pianificato. Non so perché io l’abbia lasciata fare. Me ne rendo conto solo ora che la cosa è sbagliata. (…) Io in quel momento non ho percepito la cosa come di natura sessuale e non ho provato alcun piacere.

Mi viene chiesto se ho problemi di erezione.

No, nessun problema.

Il verbalizzante (…) mi contesta che mia moglie ha dichiarato che (…) aveva visto ACPR 1 seduta sopra di me e che io avevo il pene in erezione.

Quando facevo il bagno con ACPR 1 è certamente capitato che lei mi salisse sulla pancia, non ricordo però se ho avuto un’erezione in questa circostanza a seguito di eccitazione sessuale.

ADR che non so dire se l’episodio descritto da mia moglie è lo stesso in cui ACPR 1 mi ha lavato il pene.

ADR che non escludo tuttavia di aver avuto un’erezione quando ACPR 1 mi saliva sulla pancia nuda durante il bagno.”

(allegato 1 ad AI 4).

Allegato al rapporto di arresto (allegato 12 AI 4), figura il diario prodotto dall’insegnante della scuola dell’infanzia di ACPR 1, la quale riporta, per la data 7 febbraio 2019:

" (…) Frasi che ACPR 1 ha detto mentre faceva un puzzle:

(…) “giochi brutti nella vasca con me il papà”

(…) “Giochi brutti. Un giorno vuole fare il bagno ma però io non voglio

Io voglio una volta al giorno

Una volta si una volta no”

“Papà faccia il gioco che lui beve, ma fa per finta acqua sporca (…)

8 febbraio 2019

ACPR 1 porta la sua bambola __________ a scuola dell’infanzia e si mette a disegnare dicendo:

Questa sono io e questa è __________ (si riferisce al disegno) giochiamo che ci abbracciamo poi ci date i baci.

__________ dice ti voglio bene

Di solito ACPR 2 e ACPR 3 gli fanno male ad __________ (ACPR 1 tiene la bambola e mi mostra che va sotto il vestito con la mano) io dico di piantarla e la lascino in pace.

Le carezze del papà sono un po’ belle un po’ brutte.

Mamma accarezza __________ sotto la maglietta.

Oss. A mezzogiorno durante il pranzo ACPR 1 piange disperata viene da me, io non le chiedo nulla la tengo in braccio fintanto che si calma.”

(allegato 12 ad AI 4).

Lo stesso giorno del fermo dell’imputato, l’ispettrice __________ ha proceduto all’audizione videoregistrata di ACPR 1 (AI 5 e 12). La bambina ha sostanzialmente raccontato di fare spesso il bagnetto col padre e che a lei questo non piacerebbe particolarmente, in quanto lei vorrebbe lavarsi ed invece il papà vorrebbe sempre giocare a “fare la pizza” o al “gioco della banana”. ACPR 1 ha inoltre riferito che col padre avrebbe giocato anche al cavallone, nella vasca. Così la bambina:

" (…) I: __________ (PG, Sezione RIP)

V: ACPR 1 (…)

I: (…) il bagnetto o la doccia come… come funziona quando devi farla? Spiega un po’.

V: Io metto l’acqua poca e dopo metto il sapone e dopo si riempie di bollicine… (…) ho fatto il bagno col papà perché lui fa sempre il bagno con me.

I: Ah, sì?

V: Sì.

I: Wow, raccontami un po’ quando fai il bagno del papà… il bagno col papà, come funziona.

V: Che faccio io mi lavo e il papà si lava ma dopo quando abbiamo finito di lavare noi giochiamo con le mie cose. (…) Le porto nella vasca (…) lui beve per finta perché l’acqua è sporca (…) allora lo prendiamo dal lavandino perché l’acqua dal lavandino è pulita (…) mi mette lui il sapone (…) io faccio la… la pizza per finta… (…) la mangiavamo noi però per finta. (…) Perché era acqua (…) io preparo delle banane però non so farle allora ci provo (…) io sono il cameriere (…)

I: Ok, ma tu devi aiutare il papà a lavarsi? V: No.

I: Ok (…) c’è qualcosa che non ti piace fare quando sei col papà?

V: Mmm… no. Di solito però non mi piace fare il bagno col papà perché lui fa tutti i giorni il bagno con me. (…) lui poi vuole giocare sempre, ma io mi voglio anche lavare. (…) Non solo giocare.

I: E ma lui vuole giocare a che cosa?

V: E.. al cameriere che io faccio il cameriere (…)”

(AI 12).

__________ e IM 1 sono poi stati interrogati a confronto il 17 aprile 2019. In questo verbale, la donna ha confermato quanto già precedentemente dichiarato, ribadendo di essere sicura che la figlia fosse seduta ad altezza del pene del padre (con la sua vulva a contatto con lo stesso), come pure del fatto che il marito avesse il pene in erezione:

" (…) confermo che aveva il pene in erezione. Sono sicura di questo. (…) confermo che ACPR 1 era seduta proprio sul pene con le gambe aperte e la vagina a contatto con il pene. (…) mi sembrava tranquilla, come se stesse giocando e si stesse divertendo. (…) appena sono entrata e ho visto cosa stava succedendo, ho subito preso ACPR 1 e sono andata via.”

(AI 28).

L’imputato, sentite queste parole, ha preso posizione, negando che la bambina si trovasse sul suo pene, situandola ad altezza dell’ombelico, ammettendo di aver avuto un’erezione per il fatto che la bambina gli aveva strofinato il pene con la spugna:

" (…) contesto che ACPR 1 era seduta proprio sul mio pene. Era seduta sulla mia pancia, all’altezza dell’ombelico, più o meno. (…) È stata l’unica volta che lei ha portato via ACPR 1 mentre questa stava facendo il bagno con me. Non è però l’unica volta che mi ha visto fare il bagno con ACPR 1 Anche dopo questo episodio ho continuato a fare il bagno con ACPR 1 Ho anche ancora fatto il bagno con i figli maschi. (…) Confermo che quando è entrata __________ nel bagno mentre avevo ACPR 1 sulla pancia avevo il pene in erezione.

ADR che non mi sentivo eccitato quando ACPR 1 era seduta sopra la mia pancia.

L’interrogante mi chiede di spiegare perché allora ho avuto l’erezione.

Voglio dire che ACPR 1 mi aveva strofinato il pene con la spugna e lì, allora, mi sarò eccitato.”

(AI 28).

__________, ha invece ribadito di essere certa della posizione della bambina:

" (…) non era seduta sulla pancia, ma proprio sull’altezza del pene. Io ho visto il pene in erezione solo quando ho alzato ACPR 1 (…)”

(AI 28).

L’imputato ha ribadito di non aver pensato a nulla di male, entrato a fare il bagno con la figlia in quel momento, come neppure nel momento in cui la moglie intervenne e la portò via. A questo punto del verbale, l’interrogante ha chiesto a __________ per quale motivo avesse atteso fino a gennaio 2019 per parlare di questo episodio con qualcuno (la psicologa __________):

" (…) gliene ho parlato il giorno dopo la registrazione del 29 gennaio 2019. Non gliene avevo parlato prima, perché era una cosa che mi aveva fatto molto male e paura. (…) avevo paura che si potesse ripetere. (…) ho pensato di tutto e di più. Ho avuto paura e ho pensato solo a proteggere mia figlia. (…) non ne avevo parlato subito con la psicologa, perché non me la sono sentita a causa di questioni mie personali di cui ho già riferito nel mio primo verbale di polizia. Voglio dire che io di quello che ho riferito nel primo verbale di polizia sul mio vissuto sono riuscita a parlare con la psicologa solo di recente, quando le ho parlato anche di quello che era successo tra mia figlia ACPR 1 e suo padre. (…) di questo mio vissuto io non ho mai parlato con mio marito.” (ndr. si tratta, in buona sostanza, di abusi da lei subiti in gioventù).

(AI 28).

Nel corso dell’inchiesta, il 30 aprile 2019 la docente della Scuola dell’infanzia di ACPR 1 ha preso contatto con gli inquirenti per riferire alcune frasi rilevanti proferite dalla bambina durante la frequenza, con riferimento ai fatti avvenuti con il padre, ovvero:

" (…) 29 aprile 2019

(…) Qui riporto le frasi dette da ACPR 1 e faccio una descrizione dei comportamenti "particolari"

Il papà in prigione perché io ero grande ma non come lui mi ha detto di lavarmi ma io mi ero già lavata ma i capelli no e dovevo lavarmi bene i capelli.

Il papà è venuto nella vasca con me io facevo gioco cavallo cavallon

Anche sul divano cavallo cavallon io andavo sulla sua pancia e poi saltava. Ma adesso non lo posso fare più perché è in prigione

Questo non ho detto a __________ (poliziotta) del cavallon, sai ero in una stanza io vedevo la mamma la mamma non vedeva ma sentiva.

Voglio dire a __________ del cavallon.

I bambini sono seduti sulla panchina e aspettano di andare a mangiare

ACPR 1 si siede su un compagno e poi comincia muoversi ripetutamente spingendo il "sedere" sulle gambe del compagno. (non so se la descrizione è chiara)

ACPR 1 viene da me e dice "lo faccio con il papà" (…)”

(AI 42).

A verbale 2 maggio 2019, il PP PP 1 ha reso attento l’imputato in merito al tenore delle sue risposte, spesso vaghe, con tanti condizionali e poco credibili, anche dinanzi al perito nel corso dell’esperimento della perizia psichiatrica. Con riferimento a questo specifico episodio, il magistrato inquirente gli ha quindi fatto notare:

" (…) Il verbalizzante osserva che anche nei verbali fatti finora mi sono mostrato titubante nelle risposte a domande precise. (…) ho risposto in modo vago, con “forse” (…), usando condizionali (…) Ad esempio, mi viene ricordato che nei verbali di Polizia ho dichiarato (…)

  • sul fatto che ACPR 1 mi avesse lavato il pene con la spugna avevo dichiarato di fronte all’interrogante, invece: “(…) confermo che è capitato che ACPR 1 mi abbia lavato il pene con la spugna. Confermo quanto dichiarato prima voglio precisare che la cosa potrebbe essere stata accidentale” (VPG del 12.03.2019, pag. 19, riga 4 segg.);

  • con riferimento a quando ACPR 1 mi avrebbe toccato/lavato il pene, fermo restando che nel verbale di Polizia del 12.03.2019 avevo dichiarato che me l'aveva toccato con la spugna, nel verbale del 26.03.2019 avevo poi dichiarato: “magari mi ha toccato il pene con la mano o con la spugna” (pag. 2 riga 39 segg.);”

(AI 43).

A questo punto del verbale è stata fatta una pausa per permettergli di parlare con il suo difensore. Dopo un colloquio di circa 10 minuti, IM 1 ha precisato di ricordare bene di essere stato toccato dalla figlia prima con la spugna e poi con la mano. Ha poi ammesso di aver precedentemente dichiarato di essersi toccato lui il pene, unicamente in quanto gli sembrava meno grave il fatto che l’erezione se la fosse provocata da solo, e non a seguito del toccamento fatto da ACPR 1. In realtà, è successo proprio questo:

" (…) Dopo aver parlato con il mio difensore io ricordo benissimo che ACPR 1 mi aveva strofinato il pene con la spugna e con la mano. E dopo è salita sopra la mia pancia a cavalcioni, la faccia rivolta verso di me, come pure mi ricordo che mia moglie era entrata in bagno e che le avevo detto che stavamo solo giocando. Io ho avuto l’erezione mentre ACPR 1 mi strofinava il pene. Prima ho accennato al fatto che mi ero toccato anche io il pene, dicendo inizialmente che era avvenuto dopo che mi aveva strofinato ACPR 1, successivamente mi sono corretto, dicendo che mi ero dapprima toccato il pene provocandomi l’erezione e che solo dopo ACPR 1 me lo ha strofinato. Con riferimento a questo aspetto in realtà non ricordo se mi sono toccato il pene. Ho detto quest’ultima cosa per dire che non era ACPR 1 che mi aveva fatto venire l’erezione, ma che me l’ero provocata io.

ADR che pensavo che fosse meno grave se l’erezione me la sono provocata io e non ACPR 1.”

Il PP ha quindi osservato che, essendo l’erezione stata provocata dalla bambina, il toccamento non può essere stato tanto fugace. L’imputato, dopo aver precisato di eccitarsi rapidamente, ha ammesso una certa durata dell’atto masturbatorio, terminato per sua mano in quanto avrebbe avuto il timore di avere un orgasmo:

" Il verbalizzante osserva che per avermi provocato un’erezione ACPR 1 deve avermi strofinato bene per un certo tempo, non solo di sfuggita.

Voglio dire che io mi eccito rapidamente. Comunque è corretto che ACPR 1 mi ha strofinato il pene non di sfuggita, ma per un po’ di tempo. Non so dire quanto, se 30 secondi o un minuto, direi non più di un minuto. ACPR 1 ha iniziato a strofinarmi il pene con la spugna. Poi l’ha strofinato con la mano, afferrando il pene con la mano, solo una, e poi ha fatto il movimento masturbatorio, ma solo verso il basso. Ad un certo punto per evitare il peggio l’ho presa e l’ho messa sulla mia pancia. Non sono stato io a dirle di prendere in mano il mio pene e di fare il movimento masturbatorio. Quando ha iniziato a farlo l’ho però lasciata fare. È stato stupido da parte mia non fermarla.

Mi viene chiesto cosa intendo quando dico che l’ho presa sulla mia pancia per evitare il peggio.

Rispondo che mi stavo eccitando sempre di più e se avesse continuato avrei avuto un orgasmo. Ho capito che ero comunque ancora lontano dall’avere un orgasmo.”

(AI 43).

Il magistrato inquirente gli ha quindi contestato le sue precedenti dichiarazioni, dalle quali emerge il dubbio che questo episodio non fosse stato il solo. IM 1 ha comunque ribadito non esserci stati altri comportamenti illeciti di questo tipo, nonostante abbia ancora più volte fatto il bagno con la figlia (AI 43).

Come si vedrà di seguito, nel corso del verbale 9 maggio 2019 ACPR 1 racconterà spontaneamente l’episodio più grave, avvenuto ad agosto 2018, in cui la figlia lo avrebbe toccato masturbandolo fino a pochi istanti prima dell’eiaculazione, poi avvenuta mentre lui stava uscendo dalla vasca coprendosi il pene con una mano. In questo verbale, ove egli si è mostrato più collaborante, ha anche cambiato versione per quanto concerne il primo episodio di aprile 2018, tornando a quanto aveva dichiarato nel corso del verbale di confronto. Così IM 1, il 9 maggio 2019 al PP PP 1:

" (…) Voglio dire che nell’ultimo verbale ho riferito che ACPR 1 nell’episodio di aprile nel bagno mi aveva toccato il pene, facendo un movimento masturbatorio. In realtà, ACPR 1 mi ha toccato il pene masturbandomi nel mese di agosto 2018 (…) Con riferimento all’episodio di aprile 2018 nel bagno, ribadisco quanto ho dichiarato nel verbale di confronto con mia moglie. Durante il bagno ACPR 1 non mi aveva masturbato, come ha poi fatto in agosto, ma mi aveva unicamente strofinato il pene con la spugna, provocandomi un principio di erezione. Era poi salita a cavalcioni sulla mia pancia, io con il pene in erezione, anche se non completa. È in quel momento che è entrata mia moglie e ha subito portato via ACPR 1

Preciso che ACPR 1 non era seduta sul mio pene. Il mio pene toccava però sul sedere di ACPR 1 io ho fatto attenzione che il mio pene non toccasse la vagina di ACPR 1

ACPR 1 quando era sulla mia pancia mi lavava la faccia con la spugna.

Quando __________ ha preso ACPR 1 io ho provato vergogna perché ho capito che quello che stavo facendo era sbagliato. Era sbagliato che ACPR 1 fosse sulla mia pancia, con il sedere che toccava il mio pene in erezione, e che io fossi eccitato.

ADR che ACPR 1 è stata sulla mia pancia per pochi minuti, direi un paio di minuti.

ADR che l’avevo presa io e messa sulla mia pancia, quando ho iniziato ad avere l’erezione mentre mi strofinava il pene con la spugna, in quanto mi stavo eccitando troppo.

ADR che ACPR 1 sulla mia pancia si muoveva e strofinava sul mio pene. Io ho provato piacere anche se sapevo che era sbagliato.

ADR che ho fatto attenzione a non toccare la vagina di ACPR 1 con il mio pene, né l’ho toccata sulla vagina con le mani con quell’intento, perché non volevo fare male a ACPR 1 e perché per me sarebbe stata una cosa gravissima. Per me violenza sessuale sarebbe stato toccarle la vagina. Mi rendo comunque conto che anche quello che ho fatto io è sbagliatissimo.”

(AI 56).

A verbale finale, confrontato con tutti gli elementi a suo carico già sopra riportati, IM 1 ha ammesso questa fattispecie, tenendo nuovamente a precisare che ACPR 1 non si sarebbe trovata seduta sul suo pene, ma sulla sua pancia.

Al dibattimento l’imputato ha potuto raccontare nuovamente questo episodio, confermando di eccitarsi rapidamente e affermando di non aver avuto in quel momento alcuna fantasia sessuale che riguardasse la figlia, nonostante l’erezione:

" L’inchiesta nasce perché sua moglie, che aveva dei sospetti, ha registrato l’audio di quanto è successo in casa, quando lei era solo con sua figlia il 29 gennaio 2019. Sua moglie lo aveva già, nel mese di aprile 2018, sorpreso in atteggiamenti…

Poco naturali…

Poco naturali. Cos’era successo?

Stavo facendo il bagno e nella vasca c’era anche la bambina. Ad un certo punto la bambina è venuta sulla mia pancia e mi ha lavato la faccia. È entrata mia moglie in bagno e me l’ha tolta dicendo “questo lavoro non si fa”, si è spaventata vedendo che la bambina era sopra di me.

Cosa ha notato anche?

Che avevo un’erezione.

Quando ha cominciato ad avere delle fantasie di natura sessuale con sua figlia?

Non saprei dire, quella volta lì.

Mentre che la bambina le stava lavando la faccia?

Mi eccito abbastanza velocemente.

Cosa fa per eccitarsi?

Delle fantasie..

Che fantasie ha avuto quella volta li?

Nessuna in particolare, mi ricordo che stavamo giocando in bagno, ci stavamo lavando…

Ma in quell’occasione la bambina non l’ha toccato.

Esatto.

Stava semplicemente giocando sulla sua pancia, rivolta verso di lei, e lei ha avuto un’erezione, che non può essere esclusivamente meccanica perché la bambina non l’ha toccato. Quindi deve aver avuto una fantasia. Che fantasia ha avuto?

No… non…. Non so spiegare in questo momento... ho avuto una fantasia… è mia figlia…

Il dr. __________ nella sua perizia ha scritto, nel suo rapporto intermedio, di aver avuto un sospetto di pedofilia. Nel suo rapporto finale, ha comunque sciolto questo dubbio per il negativo, escludendo tale diagnosi.

Ma qual è stata la fantasia che le ha provocato l’erezione, in una situazione giocosa, con nulla di sessuale?

Lei all’inizio mi ha sfiorato il pene con la spugna,…

Basta essere sfiorato con la spugna, senza un pensiero, per eccitarsi?

Capisco, no io l’ho messa sulla pancia e lì giocavamo, ma non ricordo cosa pensavo in quel momento. (…)

Lei si è masturbato in quella situazione, dopo che ACPR 1 le è stata tolta?

No, assolutamente no. Mi ricordo benissimo quel giorno. Tolta la bambina sono uscito subito dal bagno.

Il Presidente dà lettura delle sue prime dichiarazioni in merito a questo episodio:

(…)

All’inizio ha detto un po’ di tutto e di più. Come mai?

Quello che è successo è quello che ho detto dopo… era sulla mia pancia, secondo me era una mezza erezione. Ci ho pensato mille volte a questo fatto.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Con il che la fattispecie indicata nell’atto d’accusa, trovando conferma nelle dichiarazioni di tutti, se non per il dettaglio della posizione in cui era seduta la bambina, poi ripresa dal PP secondo la versione dell’imputato, può dirsi così accertata: ACPR 1 ed il padre si trovavano assieme all’interno della vasca da bagno. ACPR 1, con la spugna insaponata, strofinò il pene del padre, per un tempo variabile tra 30 secondi ed 1 minuto, provocandone l’eccitazione ed un principio di erezione. Questi, resosi conto di star eccitandosi troppo, ha quindi sollevato di peso la bambina spostandola sulla sua pancia, seduta a gambe aperte ad altezza della sua vita, con le natiche che poggiavano sul suo pene. La bambina, muovendosi mentre gli lavava la faccia con la spugna, strofinava le natiche sul pene del padre, mantenendone quindi l’eccitazione, per un paio di minuti, finché è sopraggiunta la madre.

4.1.1.3. Gennaio 2019 (pt. 1.3/2.3 AA)

Trattasi dell’episodio del gioco del “cavallone”, avvenuto in salotto, sul divano.

Sempre __________ sentita la prima volta il 19 febbraio 2019 in Polizia, ha così descritto questo (ultimo) episodio ai danni della figlia:

" (…) Il 29 gennaio di quest’anno era prevista la riunione a scuola con la maestra di ACPR 2 (…). Mio marito non aveva mai partecipato ad una riunione, io però lo avevo avvertito due settimane prima visto che era a casa in infortunio gli dicevo di venire anche lui. Il giorno della riunione, all’ultimo momento lui mi dice che non sarebbe venuto. Io mi ero già organizzata con la vicina di casa, (…) mi avrebbe tenuto ACPR 1. I miei due figli più grandi erano nel frattempo da amici. Al momento di partire, mio marito mi dice che sarebbe rimasto a casa lui con ACPR 1. (…) non essendo molto tranquilla lasciavo in cucina un mio vecchio telefono acceso in modalità registrazione (…)

Preciso subito che ho fornito all’agente interrogante il file della registrazione.

Tornata a casa ho ascoltato la registrazione. (…) si sente mio marito dire “vieni qui” e ACPR 1 che risponde “a fare il cavallone?”. In un secondo momento mio marito dice una frase del tipo “ti piace fare il cavallone? Chissà come sarai da grande”. Ad un certo punto si sente ACPR 1 cercare il papà e da come risponde, capisco che lui si trovava in bagno. L’ho capito dal fatto che quando lei gli chiede dove è si sente una porta chiudersi e ACPR 1 dire “ah ok!” per poi tornare in sala. Questo mi ha fatto pensare che lui fosse in bagno. Sono sensazioni che ho conoscendo la disposizione dei locali di casa mia.

Chi mi interroga mi chiede come mai ho sottolineato il fatto che secondo me mio marito fosse andato in bagno.

… per pulirsi… dopo aver avuto un orgasmo.

Chi mi interroga mi chiede se ho parlato con ACPR 1 di questo episodio.

Ho fatto solo domande, dal momento che prima di sentire la registrazione avevo cambiato ACPR 1 per metterla a letto e avevo notato che aveva la vagina arrossata. Le chiedevo se fosse perché non si era pulita bene ma lei mi rispondeva di no, di non essere comunque andata in bagno.

Chi mi interroga mi chiede come stesse ACPR 1 dopo la serata passata con il papà.

Era stata una questione di meno di un’ora, il colloquio era alle 1620 e alle 1700 io ero già a casa. ACPR 1 era comunque tranquilla.(…)”

(allegato 9 ad AI 4).

IM 1 è stato interrogato al proposito per la prima volta nel corso del suo verbale d’arresto dinanzi alla Polizia il 12 marzo 2019. Alla domanda aperta a sapere cosa fosse successo quel giorno, egli ha risposto di aver guardato la televisione, e di non essere accaduto “nulla di che” con ACPR 1 (allegato 1 ad AI 4).

Confrontato con il dettaglio delle dichiarazioni della moglie sul contenuto della registrazione di quel giorno, ha dovuto prendere posizione spiegando “il gioco del cavallone”:

" (…) Mi viene chiesto di descrivere il gioco del “cavallone”.

Io sono sdraiato e ACPR 1 si siede sulla mia pancia e la faccio saltare.

Mi viene chiesto come la faccia saltare essendo che si trova seduta sulla mia pancia.

Sono sdraiato sul sofà, ACPR 1 è seduta sulla mia pancia e lei stessa salta sulla mia pancia, come per andare a cavallo. È ACPR 1 che salta, non son io che la faccio saltare.

Mi viene chiesto perché chiedere a ACPR 1 se le piace fare “cavallone” per poi dire “chissà come sarai da grande”.

È stata una frase a sfondo… pornografico… cioè…

Il mio avvocato mi chiede se era una frase rivolta al sesso.

Forse… Sì, diciamo di sì, mi sono immaginato mia figlia da grande in ambito sessuale.

Chi mi interroga mi chiede se ho provato eccitazione a giocare a cavallone con mia figlia ACPR 1.

No… è come la storia del bagno, la stessa cosa.

Mi viene chiesto se però sono riuscito ad immaginarmi mia figlia ACPR 1 da grande che gioca a “cavallone” nuda.

Quel giorno lì sì…

Mi viene chiesto se ho avuto un’erezione durante il gioco del “cavallone” sul divano con ACPR 1.

(ndv l’imputato riflette) No….

Mi viene chiesto se sono sicuro al cento per cento di non aver avuto un’erezione.

(ndv l’imputato riflette) sì… ne sono sicuro.”

(allegato 1 ad AI 4).

A questo punto del verbale, gli agenti interroganti hanno chiesto di confermare le voci di ACPR 1 e della figlia nel corso della registrazione, che è stata quindi trascritta:

" (…) Mi viene chiesto inizialmente se affermo trattarsi della mia voce e di quella di ACPR 1.

Sì lo riconosco, è la mia voce e quella di ACPR 1

Minuti: 2’00 IO: “oh! Vieni qua, ACPR 1 vieni qua” ACPR 1: “cavallone?”

Riconosco quello che sento e che è stato trascritto.

Chi mi interroga mi fa prendere atto che dall’inizio della registrazione, si sente come, dal momento che chiedo a ACPR 1 di venire a fare cavallone, il mio tono di voce cambia notevolmente.

Sì, è vero… è grave… ero eccitato sessualmente.

Mi viene chiesto cosa stavo facendo in quel momento.

Non ero nudo, sicuramente, ero vestito, ero sul divano sdraiato e ACPR 1 giocava in sala con le bambole o qualcosa e le ho chiesto di venire da me. Abbiamo fatto il gioco del cavallone e basta.

Chi mi interroga mi fa notare che magari per ACPR 1 può essere stato unicamente un gioco, nulla di che, ma per me è stato un modo per raggiungere un piacere sessuale con una bambina di __________ anni.

Sì, è vero. Mi rendo conto ora delle conseguenze di quello che ho fatto e di cosa ho fatto. Io però non l’ho mai toccata nelle parti intime. Ammetto però che ero proprio eccitato sessualmente a fare il gioco del cavallone con ACPR 1.

Minuti: 2’23’’ IO: “te lo dico… oooh!”

Mi viene chiesto di spiegare il motivo del mio “oooh!”

È un ooooh di piacere sessuale.

Mi viene chiesto ancora se io fossi vestito e se lo fosse anche ACPR 1.

Sì, entrambe lo eravamo.

Mi viene chiesto come facessi a provare piacere nel gioco del cavallone con ACPR 1.

Durante il gioco, il sedere (vestito) di ACPR 1 sfregava/batteva sopra al mio pene, così io ho provato piacere.

Mi viene chiesto se il fatto di voler fare il gioco del cavallone con ACPR 1 fosse per me finalizzato alla mia soddisfazione sessuale.

Sì, l’ho fatto solo perché ero eccitato e volevo provare piacere sessuale con ACPR 1. Dopo uno o due minuti però io mi sono reso conto che quello che stavo facendo era sbagliato.

Mi viene chiesto come mi sono sentito e cosa ho fatto quando mi sono accorto che stavo facendo qualcosa di sbagliato.

L’ho allontanata. Mi sono sentito male, mi sono chiesto se stavo diventando scemo, mi sono reso conto di quello che stavo facendo. Mi sono sentito una merda. Mi sono reso conto che era sbagliato provare piacere sessuale con una bambina di __________ anni.

Minuti 2’33’’ IO: “ti piace cavallone? Chissà quando sei grande”

Mi viene chiesto di prendere posizione.

Riconosco quanto appena ascoltato e quanto trascritto dall’ispettore (…). È stata una frase che malauguratamente mi è uscita durante l’eccitamento sessuale.

Minuti 3’16’’ ACPR 1: “dove sei papi? Non ti vedo!”

Mi viene chiesto di prendere posizione in merito.

Credo che ero andato in bagno. Non so, forse dovevo finire di masturbarmi o forse avevo già avuto un orgasmo con ACPR 1 e sono andato a pulirmi…

Chi mi interroga mi dice di non accettare o una o l’altra ipotesi e di volere una risposta precisa.

Non lo so, non so cosa ho fatto.

Chi mi interroga mi fa notare che se non sono ni grado di rispondere esattamente significa allora che non è stata la prima e probabilmente nemmeno l’ultima volta che io ho commesso atti sessuali con mia figlia ACPR 1 o con un altro bambino.

Posso dire che al 99,9 per cento è stata l’ultima volta che l’ho fatto.

Chi mi interroga mi chiede se vi siano altri bambini che hanno subito le mie attenzioni a livello sessuale.

Assolutamente no. Non ho mai fatto altro con altri bambini, solo con ACPR 1.

Chi mi interroga mi chiede, visto che sono sicuro solo al 100 per cento che quella della registrazione sia stata l’ultima volta, quante altre volte è successo prima che io mi eccitassi sessualmente con mia figlia.

Pochissime volte. Cioè, è successo solo questa volta qui. Questa volta qui è stato più intenso del solito e alla fine sono stato veramente male per quello che avevo fatto. Non ci sono state altre volte dove io ho provato piacere a giocare a cavallone con ACPR 1, né tantomeno vi sono stati altri atti mascherati da giochi con ACPR 1 per raggiungere l’eccitazione sessuale.

Chi mi interroga mi chiede quando ho cominciato a provare pulsioni sessuali nei confronti di ACPR 1.

Non lo so, io mai, io non posso raccontare cose che non ho fatto. Io non mi capacito del perché succedono queste cose… mi dispiace… “

(allegato 1 ad AI 4).

Tornando allo specifico episodio, gli è stato chiesto di prendere posizione in merito alle dichiarazioni della moglie, la quale aveva dichiarato di supporre che il marito, terminato il gioco del cavallone, fosse andato in bagno, ed egli ha confermato:

" (…) Come già detto prima… ero andato in bagno a pulirmi o a masturbarmi per concludere. (…) confermo che avevo chiesto a ACPR 1 di fare il gioco del cavallone per il mio soddisfacimento sessuale, ero già eccitato prima che lei salisse sopra di me. (…) Non mi ricordo se ho avuto un orgasmo in bagno da solo o con ACPR 1 sopra di me. In seguito sono andato in bagno a pulirmi. (…) è stato l’unico episodio in cui mi sono eccitato facendo sedere ACPR 1 a cavalcioni sopra di me”

(allegato 1 ad AI 4).

Nel corso dell’interrogatorio videoregistrato di ACPR 1, l’interrogante isp. __________ ha anche trattato la questione del gioco del cavallone, chiedendo alla bambina di descriverlo:

" (…) I: __________ (PG, Sezione RIP)

V: ACPR 1 (…)

(…)

I: E… dimmi un po’ ACPR 1, io so che c’è un gioco che tu chiami cavallone. (…) Mi puoi spiegare come funziona questo gioco?

V: (…) io ho vado in braccio lui, lui sta dritto e poi lui fa i salti.

I: Allora (incomprensibile) tu vai in braccio al papà?

V: Mmm, mmm.

I: Mmm, e poi cosa succede?

V: Che poi lui mette le gambe così (mostra)

I: Ok e tu ti siedi dove?

V: Sulla pancia.

I: Sulla pancia, e poi?

V: E poi lui mi da anche i… i pollice. (…) Questo (…) che lui me lo da e dopo poi io mi tengo.

I: Ah, ok, tu ti tieni ai pollici del papà.

V: Sì.

I: Ok e poi il papà cosa fa quando tu sei sulla sua pancia con le gambe così?

V: E lui salta.

I: Salta?

V: Sì.

I: Come fa a saltare? Mi spieghi un po’?

V: Con la schiena.

I: Con la schiena e tu sei seduta sulla pancia del papà?

V: Sì.

I: Ok e poi cosa succede?

V: mmm.. giochiamo. (…) E dopo noi però dobbiamo fare il bagno e dopo andiamo a mettere (incomprensibile), ci asciughiamo e dopo andiamo a mettere il pigiama e dormiamo.

I: (…) e quando giocate al gioco del cavallone dove… dove siete a giocare?

V: Sul divano. (…) Sempre sul divano.

I: Mmm, mmm e… e dimmi un po’, quando fai questo gioco, come lo fate? Con i vestiti, senza vestiti?

V: Mmm, coi vestiti. (…) Perché dopo siamo nudi.

I: E già., E mmm… e chi è che… che decide di fare questo gioco del cavallone?

V: Mmm, io.

I: Tu? Mmm.

V: Però di solito il papà mi dice che è stanco.

I: Mmm.

V: … allora non giochiamo.

I: Ok e… avete già fatto anche il gioco del cavallone anche quando fate il bagno?

V: Mmm, no.

I: Mmm, mmm e…

V: L’abbiamo fatto solo una volta.

I: Nel bagno?

V: Mmm, mmm.

I: (…) e dimmi un po’ come (…) funziona il gioco nel bagno?

(…)

V: … come in sala.

I: Mmm (…) tu poi dov’eri, dov’eri seduta?

V: Sulla pancia.

(…)

I: … e poi il papà ti da i pollici e tu ti tieni ai pollici?

V: Sì.

(…)

I: Ok e te come… quando fate questo gioco come stai?

V: Bene.

I: Mmm, mmm. È un gioco che ti piace?

V: Sì.”

(AI 12).

Dal rapporto intermedio prodotto lo stesso 17 aprile 2019 dal dr. __________, perito psichiatrico, emerge una versione, resa dall’imputato, leggermente differente. In particolare, egli, contrariamente a quanto dichiarato in Polizia nel corso del verbale d’arresto 12 marzo 2019, avrebbe detto al perito di non essere stato già eccitato, nel momento in cui chiamava la figlia per giocare al cavallone. Così il perito:

" (…) Rispetto al terzo episodio avvenuto il 29 gennaio 2019 riferisce al colloquio di essere stato __________ a casa per infortunio e che quel giorno avrebbe dovuto partecipare a una riunione scolastica ma all’ultimo momento avrebbe deciso di non andare e di restare a casa con la figlia ACPR 1. Mentre giocavano a “cavallone” e la figlia gli saltava sulla pancia, entrambi vestiti, lui si sarebbe eccitato. In quella circostanza erano da soli lui e la figlia in casa perché la moglie era invece andata alla riunione scolastica. Ammette di aver chiamato lui la figlia per giocare al gioco del “cavallone”, lui si sarebbe eccitato e non sa riferire però se abbia raggiunto l’orgasmo durante il gioco o successivamente in bagno. Durante il colloquio nega ci sia stata premeditazione, afferma che sarebbe “successo”, mentre dall’interrogatorio agli atti aveva affermato che già prima del gioco egli era eccitato all’idea di poter avere contatti sessuali con la figlia di __________ anni. Rispetto a questa incongruenza l’imputato riferisce che forse egli sarebbe stato indotto a dare tale versione dall’interrogante.

Il periziando sarebbe sicuro che la figlia non si sarebbe “accorta di niente” e di provare amore per ACPR 1 come padre.

Durante il tentativo di approfondimento dei fatti del 19 gennaio il periziando cambia discorso ammettendo di aver visto molti film pornografici nel periodo del suo infortunio, film pornografici a suo dire con attori adulti e a tematiche eterosessuale. Si fa notare la non connessione dei temi trattati e il periziando tende a minimizzare e banalizzare.”

(AI 27).

L’imputato, interrogato poi il 2 maggio 2019 dal PP PP 1, contestatagli la contraddizione di cui sopra ha risposto vagamente di non saper dire quale fosse la versione reale:

" (…) Da quello che ricordo oggi, non ricordo che quando ho chiamato ACPR 1 a fare il gioco del cavallone fossi già eccitato. Ricordo che io ero sul divano e ACPR 1 stava giocando vicino al tavolino in sala quando l’ho chiamata per fare il gioco del cavallone. Solo dopo che è salita su di me ho iniziato a provare eccitazione. Io non ricordo cosa ho detto al perito per spiegare l’incongruenza delle mie dichiarazioni in Polizia e quanto spiegato al perito. Non ricordo se gli ho detto di essere stato indotto dall’interrogante ad ammettere che ero già eccitato.

Il verbalizzante mi chiede perché ho ammesso nel verbale dell’arresto che ero già eccitato prima che ACPR 1 mi salisse in braccio se così non era. Mi vengono rilette le mie dichiarazioni (…)

Rispondo che non ricordo più se ero eccitato o se non lo ero quando ho chiamato ACPR 1 a fare il gioco del cavallone. Chiedo di poter risentire la registrazione.

A domanda dell’avv. RAAP 1 che mi chiede se secondo me sarebbe più grave se fossi stato eccitato già prima o se mi fossi eccitato solo dopo che ACPR 1 mi era salita in grembo, rispondo che non so dire. Sono entrambe gravissime. (…)

Mi viene fatta risentire la registrazione del 29 gennaio 2019.

Dopo averla risentita mi viene chiesto se ero quindi già eccitato prima di proporre a ACPR 1 di giocare “al cavallone”.

Risentita la registrazione confermo che in effetti quando ho chiesto a ACPR 1 di fare il gioco del “cavallone” la mia idea era già quella di provare piacere sessuale. Preciso però che non ero già eccitato, nel senso che non avevo il pene in erezione.

Con riferimento al fatto che con il perito avrei negato che ci fosse stata premeditazione non ricordo ora cosa ho detto esattamente. È probabile che non abbia capito bene la domanda del perito”

(AI 43).

Confrontato con le parole del perito, ove è stato descritto come vago e titubante nel rispondere alle domande specifiche, avendo pure banalizzato i fatti a danno della figlia e cambiato discorso parlando dei video pornografici, egli si è limitato ad affermare “ne prendo atto, non so cosa dire.”.

Il PP PP 1 l’ha quindi confrontato con una serie di contestazioni di sue precedenti dichiarazioni, vaghe al punto da non poter escludere l’esistenza di ulteriori episodi illeciti:

" (…) Il verbalizzante osserva che anche nei verbali fatti finora mi sono mostrato titubante nelle risposte a domande precise.

Ho più volte dichiarato di non ricordare circostanze che dovrei ricordare, come ad esempio se il 29 gennaio 2019 abbia eiaculato quando ACPR 1 era sopra di me o solo in bagno (…) Inoltre, a domande precise, ho risposto in modo vago, con “forse” (…), usando condizionali, oppure, in particolare quando mi è stato chiesto se vi erano altri atti compiuti con ACPR 1, mi sono espresso lasciando quasi intendere che ve ne fossero stati altri. Ad esempio, mi viene ricordato che nei verbali di Polizia ho dichiarato:

  • a contestazione del fatto che se non ero in grado di dire se il 29 gennaio 2019 avessi eiaculato con ACPR 1 seduta su di me in bagno, probabilmente non era stata l’unica volta che compivo atti sessuali con lei, ho risposto: “posso dire che al 99% è stato l’ultima volta che l’ho fatto” (pag. 15 riga 29 segg.);

  • e di seguito, fronte della risposta che precede, a domanda quante volte era allora successo in precedenza che mi eccitassi sessualmente con ACPR 1, visto che l’episodio del 29 gennaio 2019 sarebbe stato l’ultimo, ho dichiarato: “Pochissime volte. Cioè, è successo solo questa volta qui. Questa volta è stato più intenso del solito (…)”; per poi precisare: “Non ci sono state altre volte dove io ho provato piacere a giocare a cavallone con ACPR 1, né tantomeno vi sono stati altri atti mascherati da giochi (…)” (VPG del 12.03.2019, pag. 16 riga 4 segg.);

Con riferimento ai passaggi dei verbali indicati sopra io ribadisco che l’unica volta in cui sono stato eccitato con ACPR 1 quando facevo il “cavallone” è quella del 29 gennaio 2019. Quando ho dichiarato che quella volta è stato più intenso delle altre volte è riferito al fatto che ero eccitato. Mi riferivo unicamente alla volta in cui ho fatto il “cavallone”.”

(AI 43).

L’interrogante ha quindi insistito per sapere se vi fossero stati altri episodi, oltre ai due ammessi dal ACPR 1 e per i quali vi era un riscontro oggettivo:

" (…) Il verbalizzante osserva poi che gli episodi che ho sinora ammesso sono unicamente quelli per cui vi è un riscontro oggettivo, ovvero in aprile sono stato visto da mia moglie (…) per l’episodio di gennaio 2019 c’è invece la registrazione (…) mi chiede se effettivamente con ACPR 1 ci sono stati unicamente i due episodi che ho sinora ammesso, considerato anche che nell’episodio del 29 gennaio 2019 dalla registrazione si ha l’impressione di un comportamento mirato e che fossi ben consapevole che facendo il cavallone potevo provare piacere sessuale, circostanza che fa pensare che vi siano state altre situazioni in cui facendo il cavallone ho provato piacere sessuale.

Io non posso che ribadire che non ci sono stati altri episodi. È vero che il 29 gennaio 2019 ho chiamato ACPR 1 perché ero eccitato, ma è stata la prima volta facendo il cavallone. (…) mi rendo conto che non è normale quello che ho fatto con ACPR 1. Mi rendo conto che ho bisogno di aiuto per evitare che succedano ancora episodi del genere. Sono anche disposto a riceverne.”

(AI 43).

Anche nel verbale del 9 maggio 2019, dove l’imputato racconta spontaneamente l’episodio di agosto 2018 (v. punto seguente), interrogatorio ove è parso maggiormente collaborante, ha confermato che i fatti di gennaio 2019 si sono svolti esattamente come aveva già dichiarato nei precedenti verbali (AI 56); inoltre si sarebbe trattata dell’unica volta in cui l’imputato si sarebbe eccitato mentre giocava in questo modo con la figlia. Così ACPR 1:

" (…) Nel gennaio 2019 è stata l’unica volta che ero eccitato mentre facevo il gioco del cavallone. Con lei facevo spesso il gioco del cavallone, ma senza eccitarmi. (…) a gennaio mi ero eccitato guardando dei film pornografici con atti sessuali tra adulti. (…) il gioco del cavallone in bagno non l’abbiamo mai fatto.”

(AI 56).

Il perito, nel suo referto finale del 27 maggio 2019, ha confermato l’atteggiamento dell’imputato, seppur meno presente negli ultimi colloqui, e le incongruenze di cui già si è detto per questo episodio (AI 64).

A verbale finale 23 ottobre 2019, in merito a questo episodio, ACPR 1, dopo essere stato confrontato con le sue precedenti dichiarazioni e con la registrazione audio agli atti, le ha confermate, dichiarando di non avere particolari osservazioni (AI 114).

Al dibattimento, l’imputato ha ribadito che in quel periodo, essendo stato a casa in infortunio, aveva consumato diverso materiale pornografico legale, e di non aver pensato a nulla in particolare, giocando con la figlia al “cavallone”, agendo come fatto, semplicemente perché la bambina “era lì”:

" (…) è una cosa del tutto normale, per una persona che ha degli stimoli sessuali, che non ha rapporti con la moglie e che non va con delle prostitute, fare capo alla pornografia. Perché inserire in questo contesto la bambina?

Niente… era lì. Non ci ho riflettuto e lei era lì.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Con il che anche questo episodio può dirsi accertato così come descritto nell’atto d’accusa: ACPR 1, che si trovava a casa solo con la figlia, mentre questa giocava, eccitato sessualmente dai video pornografici consumati in quel periodo, ha chiamato ACPR 1 proponendole di giocare al “cavallone” allo scopo di approfittare della posizione del gioco per provare piacere sessuale. La bambina si è posizionata a cavalcioni sul padre, e i due hanno iniziato a muoversi mimando, appunto, una cavalcata, sfregando la bambina sul pene del padre. In merito a dove l’imputato abbia raggiunto l’orgasmo, questi non ha mai fornito una chiara risposta, ma sempre le due alternative (o con ACPR 1, o in bagno), dicendo di non ricordare. Si presume che il PP, in dubio pro reo, abbia quindi optato per proporre la versione oggettivamente meno grave dell’eiaculazione avvenuta in un secondo momento in bagno, da solo. Questa è l’ipotesi indicata nel rinvio a giudizio, qui accertata.

4.1.1.4. Agosto 2018 (pt. 1.2/2.2 AA)

Trattasi del secondo episodio in ordine cronologico avvenuto nel corso di un bagnetto tra padre e figlia, durante il quale egli si sarebbe fatto masturbare, eccitandosi al punto da eiaculare. Il fatto è stato raccontato spontaneamente dall’imputato solo nel corso del mese di maggio 2019.

Si segnala in primo luogo che, ad inizio inchiesta, la moglie, sentita il 19 febbraio 2019 in Polizia, ha raccontato di un episodio in cui la figlia di __________ anni allungò le mani verso i genitali di un amico di famiglia, avvenuto proprio nel corso del mese di agosto 2018:

" (…) è stato in agosto 2018, ho un’amica (…) __________, in comune abbiamo un’amica che sta in __________, __________. __________, con il marito __________ e la figlia di __________ anni, sono venuti in Ticino e sono stati ospiti da __________ in quanto io a casa mia non posso portare nessuno perché mio marito non vuole malgrado la nostra casa sia di __________ piani con __________ locali.

Il giorno del compleanno del figlio di __________, __________, che compiva __________ anni, ci siamo organizzati per fare un pranzo tutti assieme, mio marito escluso. A __________, dove abita __________, avevamo organizzato tutto in giardino. Ad un certo punto, __________ era all’interno della casa seduto in poltrona, ACPR 1 si trovava sul divano e da lì si è spostata andando a sedersi in braccio a __________ per poi toccargli le parti intime al di sopra dei pantaloni appoggiando il palmo nella zona del pene. __________ reagiva prendendo in braccio ACPR 1 e mettendola a terra rimproverandole che quelle cose non si dovevano fare. Di risposta, ACPR 1, rideva per poi avvicinarsi ancora a __________ e toccargli ancora il pene sopra ai pantaloni. Quel giorno lì io non sapevo di nulla, la mia amica mi ha informata il giorno dopo. (…)”

(allegato 9 ad AI 4).

L’imputato, confrontato con il fatto che la figlia avrebbe allungato le mani sui genitali di un altro uomo adulto, ha dichiarato, interrogato il giorno del suo arresto 12 marzo 2019, di non essere stato presente e di non averne mai saputo nulla (allegato 1 ad AI 4), dimostrando, ancora una volta, di non aver affatto compreso il danno provocato alla bambina. Ma tant’è.

Dopo svariati interrogatori, sentito dal PP il 9 maggio 2019, IM 1 ha quindi spontaneamente raccontato il seguente episodio, situatosi sempre ad agosto 2018:

" (…) Ho chiesto di poter parlare con il PP per fare delle precisazioni su quanto ho dichiarato nei precedenti verbali. (…) non ho detto tutta la verità. Negli scorsi giorni ho avuto modo di pensare. Sto male e mi vergogno per quello che ho fatto, e non me ne do pace. Ho scritto una lettera con la quale mi scuso per non aver detto subito come sono andate le cose. (…) Voglio dire che nell’ultimo verbale ho riferito che ACPR 1 nell’episodio di aprile nel bagno mi aveva toccato il pene, facendo un movimento masturbatorio. In realtà, ACPR 1 mi ha toccato il pene masturbandomi nel mese di agosto 2018, quando erano tornati dal __________. Ricordo che in quel periodo era ospite a casa nostra __________, __________.

(…) ACPR 1 stava facendo il bagno o forse è entrata nel bagno quando io ero già dentro, non ricordo chi sia entrato prima. Mentre stavamo facendo il bagno io avevo iniziato a toccarmi il pene, inizialmente per lavarmi e poi per eccitarmi, fino a masturbarmi. ACPR 1 era con me nella vasca, mi ha visto e spontaneamente è venuta e mi ha toccato il pene. Io l’ho lasciata fare. Non abbiamo parlato. (…) quando dico che ACPR 1 mi ha toccato il pene, intendo che faceva un movimento masturbatorio.

Quando mi sono accorto che stavo per venire sono saltato fuori dalla vasca. Mentre uscivo dalla vasca sono venuto nella mia mano, che nel frattempo avevo messo sopra il pene, e sono poi andato a sgocciolare nel gabinetto.

ADR che ACPR 1 non si è accorta di nulla e non mi ha detto niente.

ADR da quando ho iniziato a masturbarmi io a quando ho eiaculato saranno passati 2 minuti. È stato veloce. Non so precisare per quanto tempo mi abbia masturbato ACPR 1, direi 20 o 30 secondi, fino a quando sono saltato fuori dal bagno.

Ricordo di essermi poi asciugato in bagno e di essere andato nudo nella mia camera per vestirmi, passando davanti alla camera dove c’era mio cognato. A livello temporale colloco questo episodio alle prime settimane di agosto, perché c’era ancora mio cognato da noi, che è rientrato in __________ verso metà agosto. Mia moglie e i miei figli erano invece rientrati __________ a fine luglio. (…) dopo agosto 2018 ho continuato a fare il bagno con ACPR 1, ma non è più successo nulla. Nell’episodio di agosto mi ero reso conto di aver sbagliato e che non avrei dovuto farlo.

Il verbalizzante mi chiede se non pensavo che potesse succedere nuovamente quanto successo in agosto facendo ancora il bagno con ACPR 1

Rispondo di no. Sapevo che avevo sbagliato e non avrei più permesso a ACPR 1 di toccarmi il pene.

Il verbalizzante mi dice che, però, si è poi arrivati all’episodio del 29 gennaio 2019, quando ho fatto il gioco del cavallone con ACPR 1, per il mio piacere sessuale. Il verbalizzante mi chiede se sono quindi sicuro che non sia successo altro con ACPR 1 rispettivamente se non mi sono eccitato altre volte.

Rispondo che sono sicurissimo. Non mi sono più eccitato quando ACPR 1 era nel bagno con me. (…) Nel bagno (…) non ho mai fatto il gioco del cavallone con ACPR 1”

(AI 56).

Al perito psichiatrico, l’imputato avrebbe ammesso un dettaglio in più, ovvero di aver personalmente “insegnato” alla bambina il movimento da fare per masturbarlo. Così l’esperto nel suo referto 27 maggio 2019:

" (…) Al terzo colloquio ammette che in questo primo episodio sarebbe stato masturbato dalla figlia, alla quale avrebbe insegnato il movimento da fare. Afferma di non aver ammesso ciò dall’inizio “per vergogna”. Lui avrebbe quindi insegnato alla figlia il movimento e l’avrebbe lasciata fare. Ammette che questo evento sarebbe stato unico, negando altri episodi analoghi. Riferisce poi che non ricorda ma non può escludere che ci siano stati altri episodi analoghi. Aggiunge di aver fermato la figlia per non raggiungere l’orgasmo. Non esclude poi che la bambina gli abbia lavato il pene, ma senza erezione, “forse in tutto due volte”.

(AI 64).

a verbale finale 23 ottobre 2019, il PP PP 1 ha elencato tutte le precedenti dichiarazioni dell’imputato in merito a questo episodio, permettendogli nuovamente di prendere posizione. ACPR 1 ha ammesso questo episodio, volendo però precisare e ridurre la durata del tempo in cui la figlia avrebbe toccato il suo pene, a soli 5 secondi:

" (…) Confermo queste dichiarazioni. Voglio però precisare che ACPR 1 mi ha toccato il pene per circa 5 secondi, non di più, poi le ho tolto la mano e ho continuato a masturbarmi da solo fino a raggiungere l’orgasmo. Poco prima di raggiungere l’orgasmo sono uscito dalla vasca.

Il PP mi contesta che le dichiarazioni su questo episodio, nel verbale del 9 maggio 2019, le ho fatte spontaneamente. Tutto quanto verbalizzato in quell’occasione è frutto delle mie dichiarazioni. Il PP non comprende perché oggi modifico le mie dichiarazioni dicendo che ACPR 1 mi ha toccato il pene per cinque secondi e che poi ho ricominciato a masturbarmi da solo.

Ribadisco che mi ha toccato il pene solo per cinque secondi.”

(AI 114).

Al dibattimento il Presidente ha cercato di fare chiarezza in merito al fatto che la bambina l’avrebbe masturbato, senza che egli le avesse mostrato come fare, continuando l’imputato a mantenere la propria posizione:

" (…) Cronologicamente, ACPR 1 era stata fino a quel momento oggetto di una sola sua attenzione, la più soft tra le tutte, ovvero l’occasione del bagno dove __________ si è accorta che lei aveva un’erezione. In questo caso, lei era in bagno, toccandosi per lavarsi si è eccitato, ha quindi iniziato a masturbarsi. La bambina dov’era?

In faccia a me, seduta sul lato opposto della vasca.

E la bambina di __________ anni, che vede il papà fare quel movimento, inizia a praticarglielo di suo?

Non è vero. Mi ricordo che ha toccato il pene.

Lei ha detto che ACPR 1 l’ha masturbata.

È vero. Lei me l’ha toccato ma poi ho continuato io. (…)”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Altre dichiarazioni non ce ne sono. L’atto d’accusa non riporta i dettagli dell’evento, con riferimento a quelli contraddittori riferiti dall’imputato, ovvero la durata del contatto fisico con la figlia. Non serve dunque soffermarsi oltre in merito a detta circostanza, non essendo indicato nel rinvio a giudizio. Quanto riportato nell’atto d’accusa collima con le dichiarazioni dell’imputato, e può dirsi così accertato: durante un bagno tra padre e figlia, lui ha iniziato a masturbarsi davanti alla bambina, le ha poi mostrato come fare, e lei ha proseguito per un determinato momento, finché l’uomo ha ripreso in mano il proprio pene, ha continuato a toccarsi uscendo dalla vasca per poi eiaculare “strada facendo”, facendo schermo allo sperma con la mano, per infine sgocciolare nel gabinetto. Aggiungasi che, poco tempo dopo, in occasione di un raduno tra amici, la bambina ha ripetutamente toccato il pene ad un adulto.

4.1.2. IN DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE

a) Ai sensi dell’art. 191 CP, che reprime gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Come atti sessuali sono definiti gli atti compiuti sul corpo umano atti ad eccitare o a soddisfare l’istinto sessuale di almeno uno dei partecipanti. L’atto in questione deve possedere oggettivamente un indiscutibile carattere sessuale e deve comportare una certa gravità (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 189, n. 3-4; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 187, n. 7-8). L’accarezzamento insistente del sesso, del sedere o dei seni, anche se unicamente eseguito attraverso i vestiti, è considerato un atto sessuale. Lo stesso vale per i baci con la lingua o per i baci insistenti sulla bocca che presentano un carattere sessuale indiscutibile (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 187, n. 11). Sono inoltre considerati atti sessuali il toccamento del sesso o del seno nudi di una donna sotto i vestiti ed il fatto di infilare oggetti nella vagina (cfr. P. Maier, Kommentar zu Art. 189 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 48).

Una persona è incapace di discernimento ai sensi di questa norma se, al momento dell’atto (cfr. DTF 120 IV 198 consid. 2c), non è in uno stato che le permetta di comprenderne il senso o se non è in grado di formare in proposito una sua volontà e di attenervisi. Sono dunque determinanti le attitudini mentali della singola persona, la quale deve essere incapace di comprendere il senso dell’atto sessuale e/o di determinarsi in base a questo apprezzamento (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 2). Per quanto riguarda le cause di questo stato, a titolo di esempio il Tribunale federale cita una grave intossicazione da alcool, gli effetti di una droga o “une grave atteinte à la santé psychique” (cfr. DTF 119 IV 232 consid. 3a; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 3).

Una persona è invece inetta a resistere se si trova in uno stato che le impedisce concretamente di opporsi agli intenti dell’autore (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 4). L’incapacità della vittima deve essere totale: „Erforderlich ist stets, dass die Widerstandsunfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in irgendeinem Grade beeinträchtigt oder eingeschränkt ist“ (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 6; P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 6), e può essere durevole o momentanea (cfr. P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 6).

L’incapacità può avere origini fisiche o psichiche. È, ad esempio, di origine fisica se la persona è legata (cfr. DTF 119 IV 232 consid. 3a; P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 5) o se essa si trova in una posizione particolare come ad esempio sulla sedia del ginecologo oppure del dentista (cfr. P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 6; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 6).

Nella sua sentenza del 2 settembre 1977, il Tribunale federale ha deciso che: “Eine Frau kann zum Widerstand unfähig sein, wenn sie auf dem Untersuchungsstuhl liegt, keinen Einblick in die Handlungen des Arztes nehmen kann und überraschenderweise durch diesen geschlechtlich missbraucht wird.“ (cfr. DTF 103 IV 166). In quest’ultimo caso le pazienti erano state giudicate inette a resistere poiché, sdraiate sulla sedia del ginecologo, a causa della loro posizione particolare (bacino più in alto rispetto alla testa) non erano in grado di vedere le azioni del medico (cfr. DTF 103 IV 166; 133 IV 49; P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 7)

Il reato è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente, basta quindi che l’autore abbia accettato l’eventualità di sfruttare la situazione in cui si trovava la vittima (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 14-15).

b) Giusta l’art. 187 cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.

Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, § 58, pag. 488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

Per atto di natura sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch, op. cit., § 58, pag. 490).

Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e, pertanto, non riconducibili all’art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011; 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.; 6S.355/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).

Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore (DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12).

Nei casi in cui l’atto coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto tenendo presente che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e dalla dottrina, si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198 cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag. 230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art 198; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 6; Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n. 11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).

A dipendenza dell’età della vittima e/o della differenza d’età fra vittima e autore, dunque, il presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale va ammesso già per atti relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto o del ventre o delle gambe.

La natura sessuale di un atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l’atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di applicazione dell’art. 187 CP.

Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia sul carattere sessuale dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).

c) La descrizione degli atti sessuali proposta nell’atto d’accusa ricalca sostanzialmente la versione dell’imputato, che può essere dunque considerato, per queste ipotesi di reato, reo confesso. Trattasi palesemente di atti sessuali su di una bambina di __________ anni, che non ha compreso la connotazione degli stessi. Per la Corte restano comunque parecchi dubbi che si sia trattato soltanto di questi tre episodi, perché crederlo significherebbe attribuire alla bambina dei comportamenti completamente precoci per la sua età.

La prima volta IM 1 è stato sorpreso dalla moglie mentre era nel bagno con la bambina a cavalcioni sulla sua pancia ed il pene eretto. La seconda volta l’avrebbe invece completamente masturbato fino a quasi fargli raggiungere l’eiaculazione, che ha poi raggiunto spostandosi per evitare che la bambina vedesse. Mentre la terza volta, già eccitato e con la chiara intenzione di soddisfare il proprio piacere sessuale, l’avrebbe chiamata a fare il gioco del cavallone, gioco che la bambina sapeva benissimo che sarebbe avvenuto. A ciò aggiungiamo come è poco verosimile che una bambina con così poche esperienze sessuali possa muovere le anche a contatto con un compagno dell’asilo, come fanno gli adulti, rispettivamente toccare il pene di un adulto durante una festa di compleanno. Ma tant’è. La bambina non era in grado di intendere e di volere al momento dei fatti, non si è quindi accorta di nulla e non ha potuto raccontare di altri eventuali abusi, perché, in fondo, questi atti lei, sul momento, non li ha vissuti come tali.

Ciò considerato, la Corte ha ritenuto le imputazioni sopra ricostruite in fatto ed in diritto - peraltro non contestate dalla difesa - pacificamente realizzate in tutti gli elementi costituitivi dei reati, confermando quindi anche il concorso, trattandosi di due beni giuridici distinti.

4.2. VIE DI FATTO E VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE

Oltre ai comportamenti sopra ripercorsi, a IM 1 è imputato di aver agito in maniera violenta verso i figli, commettendo nei loro confronti ripetute vie di fatto, e, così facendo, violando il suo dovere di assistenza ed educazione. Queste imputazioni sono parzialmente contestate. Di seguito le dichiarazioni e tutti gli elementi agli atti.

4.2.1. IN FATTO

a) In generale

Moglie e marito concordano col dire che a partire dal 2017 l’imputato ha iniziato ad alzare le mani con i propri figli, aumentando la frequenza e l’intensità di questi momenti di violenza a partire da fine 2019, fino al suo arresto. Ciò su cui non c’è accordo, è sulle modalità dei colpi dati, come pure sull’intensità degli stessi.

La moglie __________, sentita la prima volta in Polizia il 19 febbraio 2019, ha così descritto la loro situazione famigliare, come pure il carattere ed il rapporto suo e del marito con i tre figli:

" (…) I nostri figli stanno bene. Ci sono un po’ di problemi nella gestione di ACPR 3, il medio. ACPR 1 è la più piccola ed è seguita un po’ da tutti, ACPR 2 è grande ed è già autonomo mentre ACPR 3 non è né grande né piccolo e si trova un po’ in una posizione di mezzo dove ogni tanto da lui si pretende troppo e altre volte vorrebbe lui avere più libertà malgrado sia ancora piccolo.

Il 24 giugno del 2018 io dovevo andare in __________ a trovare la mia famiglia e volevo chiaramente portare con me anche i bimbi, IM 1 ha cercato in ogni modo di impedirmelo. Fino a due giorni prima di partire io non sapevo se loro sarebbero venuti con me o no. Alla fine ci sono venuti ma ricordo perfettamente di IM 1 che chiamava i nostri figli davanti a me e dir loro “dite alla mamma che voi non volete andare con lei, cosa vi ha dato la mamma per convincervi ad andare con lei?”

A livello di sviluppo i nostri figli stanno bene ma hanno un paio di problemi. ACPR 2 soffre di __________, è molto aggressivo nei cambiamenti che non sa come affrontare e utilizza parolacce molto pesanti quando ha le sue crisi. Se arriva a casa a mezzogiorno e gli chiedo come va, se non mi risponde è meglio se non glielo chiedo una seconda volta se no scatta di rabbia e comincia a lanciare oggetti. In sostanza tutti e tre i miei figli sono molto vivaci, ma preciso che non è stata diagnosticata alcuna patologia simile all’iperattività.

Tra ACPR 2 e ACPR 1 va tutto molto bene, ACPR 2 aveva sempre desiderato una sorellina, ma tra ACPR 2 e ACPR 3 vi è molta gelosia.

Tutti e tre sono seguiti da due educatori della SAE – servizio di sostegno e accompagnamento educativo di __________ (…) loro mi aiutano a gestire i bambini partendo dal fatto che le crisi di ACPR 2 vanno ad influire sulla gestione anche di ACPR 1 e ACPR 3.”

(allegato 9 ad AI 4).

Questa situazione è totalmente confermata dal rapporto 22 marzo 2019 prodotto dal SAE all’attenzione della Polizia, descrivente ancor più nel dettaglio i problemi caratteriali dei bambini e le difficoltà riscontrate dalla madre nel gestirli, soprattutto non ricevendo sostegno da parte del marito il quale, a detta degli educatori, si mostrava anzi oppositivo, creando ancora più caos (AI 25).

Interrogato dalla Polizia il giorno del suo arresto, l’imputato ha descritto il clima in casa come abbastanza manesco. In particolare, i bambini si picchierebbero tra loro, tanto da richiedere a volte il suo intervento per scongiurare che si facciano seriamente male:

" (…) ACPR 2, da quando è nato ACPR 3 è cambiato molto, ha perso un sacco di attenzioni e ora ha problemi comportamentali e caratteriali, gli capita facilmente di perdere le staffe per nulla. ACPR 2 e ACPR 3 picchiano spesso ACPR 1 e lo fanno in maniera veramente spropositata tanto che io devo proprio intervenire per paura che possano farle davvero male. La picchiano sulla schiena. Nei confronti di ACPR 1 è molto più ACPR 3 ad essere dispettoso e manesco. (…) i nostri figli sono tutt’altro che facili e necessitano costantemente di essere seguiti.”

(allegato 1 ad AI 4).

Ad esplicita domanda a sapere se in passato avesse mai commesso vie di fatto nei confronti dei figli, egli ha inizialmente ammesso solo qualche sculacciata, ribadendo che il suo intervento era dovuto perché i bambini si picchiavano tra loro:

" (…) Una qualche sculacciata perché si picchiavano tra loro, una tirata d’orecchie. Come già detto, quando litigano si picchiano veramente tanto. Ho sempre utilizzato le mani. (…) Confermo quanto dichiarato da mia moglie, ho già usato anche un mestolo da cucina e una ciabatta con tutti e tre i figli ma più spesso con i due maschi, ACPR 2 e ACPR 3. ACPR 1 mi è capitato pochissime volte di picchiarla, lei è tanto piccola. Comunque posso dire di non averlo mai fatto con forza e con l’intento di fare del male. Non ho nemmeno mai messo le mani addosso a mia moglie. (…)”

(allegato 1 ad AI 4).

Giunto il PP PP 1, l’imputato è stato interrogato più nel dettaglio circa le modalità con cui picchiava i propri figli, ribadendo essersi sempre trattato di colpi sul sedere, anche se a volte con l’utilizzo di oggetti:

" (…) Il verbalizzante mi chiede con che forza e violenza colpisca io i miei figli.

Si tratta di pacche sul sedere. A volte piangevano per il colpo e per la sgridata. Erano colpo che non erano dati per fare male ma per redarguirli. Il mestolo che ho utilizzato era quello che trovavo sul pianale della cucina. La ciabatta utilizzata era quella che indossavo. Al 99 per cento io mi limitavo a sgridarli a voce. Altre volte capitava invece che la sgridata non bastava e allora passavo alle mani. La cosa succedeva di più con i due maschi. Con ACPR 1 capitava molto di rado di sculacciarla, lei non l’ho mai colpita col mestolo o con la ciabatta, anche perché lei è una bambina di ____ anni.

ADR che non ho mai utilizzato una cintura per picchiare i bambini”

(allegato 1 ad AI 4).

__________ ha poi prodotto altre registrazioni audio dei momenti in cui il marito era a casa con i figli, nelle quali lo si sente urlare in maniera spropositata contro gli stessi (chiavetta ad AI 22). A verbale di confronto 17 aprile 2019, la donna ha meglio descritto il clima di tensione che si respirava a casa loro:

" (…) ADR che urla e strilli come quelli che si sentono nelle registrazioni sono diventati regolari da quando siamo tornati dal __________; da settembre 2018 la situazione è diventata ancora peggio. Ricordo che una sera di settembre 2018 ACPR 3 mi ha detto di dire al papà di smetterla di picchiarlo, che stava male. Io in quel momento ho capito che dovevo intervenire e ho iniziato a farlo nel senso che ho cercato di proteggere i miei figli cercando di portarli via quando il papà dava in escandescenza o li portavo in un’altra stanza.”

(AI 28).

Situazione confermata dall’imputato, il quale ha rimarcato anche il comportamento passivo della moglie, a giustificazione del suo umore frustrato di quei mesi:

" (…) Voglio dire che praticamente negli ultimi 6 mesi circa la situazione in casa è peggiorata molto. Non so spiegarmi il perché. Io ero frustrato perché in casa mi son trovato di fronte un muro con __________. Le chiedevo spiegazioni e cercavo di parlarle e lei non mi diceva niente. Non c’era dialogo con lei. Io in settimana ero via. Quando tornavo per il weekend, lei usciva per lavoro. (…) nell’ultimo periodo prima dell’arresto capitava effettivamente spesso che io perdessi le staffe come si sente nelle registrazioni. Con ultimo periodo intendo da prima di Natale fino all’infortunio del 22 gennaio 2019. (…) io cercavo l’aiuto e il sostegno di __________, ma non lo ricevevo.”

(AI 28).

__________ ha indicato poi che il marito colpiva i figli su tutto il corpo:

" L’interrogante mi domanda su quali parti del corpo IM 1 picchia i figli, rilevato che avevo dichiarato che li picchia con scappellotti, con la ciabatta e con il mestolo da cucina.

Rispondo che li colpisce su tutte le parti del corpo, anche in testa. Dove colpisce, colpisce.”

(AI 28).

Affermazioni, queste, chiaramente contestate dall’imputato, il quale ha ammesso fare uso di ciabatta e mestolo da cucina, ma unicamente per colpirli sulle natiche:

" (…) io lo contesto. È vero che ho usato la ciabatta o anche il mestolo da cucina in legno, ma ho sempre solo colpito sul sedere i miei figli. In testa non li ho mai colpiti, non ho neanche mai tirato scappellotti, ho però tirato loro le orecchie. (…) Confermo anche che è capitato spesso che sculacciassi o colpissi come indicato i miei figli.

ADR che non so dire con che frequenza colpissi i miei figli. La maggior parte delle volte li sgridavo e basta. Direi una volta su dieci, quando non bastava che li sgridassi, li colpivo.”

(AI 28).

A questo punto del verbale, __________ ha tenuto precisare che le occasioni in cui il marito avrebbe alzato le mani sarebbero state molte di più di quante da lui dichiarate:

" (…) capitava molto più spesso di quanto dice lui. Soprattutto nei confronti di ACPR 3, quando tornava a casa nel 2018, capitava almeno una volta nel week end. Nel 2019, che era a casa più spesso, capitava molto di più. (…) dava colpi su tutte le parti del corpo. Ho visto che tirava anche sberle sul volto. Comunque non così violente da lasciare segni. (…)”

(AI 28).

IM 1, anche a fronte di queste dichiarazioni ha mantenuto la sua posizione, ribadendo di non averli mai colpiti sul volto, ma solo sulle natiche. Ha poi ammesso di averli colpiti ripetutamente, ma, quando capitava, lo faceva senza esagerare (2/3 volte e con meno forza). Poteva invece capitare che desse un singolo colpo, forte:

" (…) ribadisco di non averli mai colpiti sul volto, ma solo sulle natiche/sul sedere. Poteva effettivamente capitare che dessi due o tre colpi di fila. Se era con la ciabatta era un colpo solo, perché ti rendi conto che fai male. Solo con le mani ho dato più colpi. A volte i colpi erano anche violenti nel senso che davo un colpo forte, più di una pacca. A volte mi limitavo solo a dei colpi poco violenti.

ADR che anche col mestolo mi capitava di dare più colpi. Al massimo un paio di colpi, di sicuro non dieci e trenta. Quando li picchiavo non stavo lì dieci minuti a picchiare.

Sul motivo per cui ho utilizzato il mestolo e la ciabatta era solamente perché avevo a portata di mano.”

(AI 28).

Dichiarazione, quest’ultima, contestata dalla moglie, la quale ha riferito di averlo visto andare appositamente a munirsi del mestolo per picchiare i figli:

" (…) con riferimento alle ciabatte o le aveva ai piedi o le prendeva all’entrata. Con riferimento al mestolo posso invece dire che andava in cucina a prendere il mestolo dal cassetto e poi andava verso i bambini.”

(AI 28).

Fatto infine ammesso anche dall’imputato:

" (…) Confermo che è capitato che andassi in cucina a prendere il mestolo o che, sentendo i bambini litigare, partissi dalla cucina con il mestolo in mano.”

(AI 28).

A domanda alla __________ di situare temporalmente a partire da quando il marito avrebbe cominciato a picchiare i figli, la donna ha indicato l’anno 2017, descrivendo un crescendo di violenza e di frequenza degli episodi. L’imputato ha confermato queste dichiarazioni:

" (…) Confermo che effettivamente a partire dal 2017 ho iniziato a essere più manesco con i miei figli e a colpirli o picchiarli più spesso, ma nelle modalità che ho indicato io.”

(AI 28).

L’interrogante ha quindi sottoposto all’imputato un estratto del rapporto del Servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo, che seguiva la moglie ed i bambini, permettendogli di prendere posizione:

" (…) L’interrogante mi legge uno stralcio del resoconto del SAE del 22 maggio 2019:

“Sempre a gennaio di quest’anno ACPR 3, come aveva fatto lo scorso anno ACPR 2, ha iniziato a partecipare al __________ organizzato dal nostro servizio. In una di queste attività il bambino ha raccontato all’operatrice di riferimento di essere triste perché a casa viene picchiato dal papà, delle volte anche con un bastone.”

Prendo atto. Mi rendo conto di aver esagerato per come ho picchiato i miei figli, in particolare ACPR 3”

(AI 28).

Il perito, nel rapporto intermedio 17 aprile 2019, ha - anche per questa fattispecie - evidenziato l’ambivalenza dell’imputato, il quale, se da un lato ammette i fatti, dall’altro tende a minimizzarli non assumendosi pienamente la responsabilità di quanto successo (AI 27). Confrontato con questo dettaglio in interrogatorio 2 maggio 2019, ACPR 1 ha affermato di non essersi “forse” spiegato bene:

" (…) Prendo atto di quanto scrive il perito. Forse non mi sono spiegato bene con lui. Mi riferivo al fatto che forse io non so spiegarmi bene quando devo raccontare quello che ho fatto. (…) Penso (…) di avere bisogno di aiuto per imparare a gestire i miei figli in modo diverso di come ho fatto finora. Mi rendo conto di avere sbagliato quando li picchiavo.”

(AI 43).

Nel referto peritale del dr. __________ del 27 maggio 2019, l’imputato si è espresso anche in merito alle vie di fatto messe in atto nei confronti dei figli, parendo, dinanzi allo psichiatra, non contestarne la portata. Così a pag. 13 della perizia:

" (…) Dagli atti risulta anche un’accusa per “vie di fatto” con i figli che avrebbe picchiato con mani, mestolo da cucina, ciabatte e, in particolare a detta del figlio ACPR 3, anche con un bastone di legno di quelli usati per il camino. Questi fatti vengono confermati anche durante i colloqui peritali con l’imputato che ammette di aver abusato della violenza fisica soprattutto nell’ultimo anno. Dagli atti risulta che l’imputato ha riportato che specialmente ACPR 3 sarebbe aggressivo nei confronti della sorellina, che i suoi figli sono “tutt’altro che facili e necessitano di essere continuamente seguiti”. Dagli atti effettivamente risulta anche che il figlio ACPR 2 soffre di __________ e di scatti di rabbia (lancerebbe anche oggetti) e che, per la difficile gestione della conflittualità tra i tre bambini, essi sono seguiti da due educatori della SAE (servizio di sostegno e accompagnamento educativo). Anche ai colloqui l’imputato definisce i suoi figli come “bambini difficili che litigano spesso”. Durante l’interrogatorio del 17 aprile ammette di rendersi conto di aver esagerato per come ha picchiato i figli, in particolare ACPR 3. Nell’interrogatorio del 2 maggio chiede infine aiuto per gestire diversamente i conflitti con i figli e ammette di rendersi conto di aver sbagliato quando li picchiava.”

(AI 64).

A verbale finale, l’imputato, confrontato con le dichiarazioni della moglie e dei figli circa le botte ricevute, con il contenuto del rapporto del SAE, con le sue stesse dichiarazioni rese in corso d’inchiesta e con la registrazione in atti dove lo si sentiva urlare in modo alterato ed aggressivo verso i figli, ha mantenuto la sua posizione esposta nel verbale di confronto, negando di averli colpiti in altre zone, se non sul sedere:

" (…) Confermo le mie dichiarazioni rese a verbale di confronto. Ribadisco di aver colpito i miei bambini come ho dichiarato io e non come riferito dalla moglie. ribadisco che li ho colpiti sempre e solo sul sedere, mai su altre parti del corpo.

Il PP mi contesta che ACPR 3 ha dichiarato che lo colpivo “dappertutto” e che gli avevo pure lasciato dei segni, come anche dichiarato da mia moglie.

Ribadisco le mie dichiarazioni.”

(AI 114).

Di seguito le dichiarazioni riferite ai singoli figli.

b) ACPR 3

Il 20 marzo 2019, sono stati interrogati i figli ACPR 2 ed ACPR 3, tramite interrogatorio videoregistrato, effettuato dall’ispettore della Polizia cantonale __________ (AI 15).

ACPR 3 (__________ anni), ha raccontato di essere il più furbo dei fratelli e di “inzigare” spesso il fratello maggiore, rompendogli ad esempio le costruzioni di Lego, per poi finire a “fare la lotta”. Ha dichiarato che, quando si comportava male, il padre lo picchiava, a bastonate e dappertutto:

" (…)I: __________ (PG, Sezione RIP)

V: ACPR 3

(…) I: (…) E con il papà invece?

V: (…) se non faccio qualcosa lui si arrabbia.

I: Mmm, cosa vuol dire che si arrabbia? Cos’è che fa?

V: Mi picchia.

I: Ok. Cos’è che fa per picchiarti?

V: Mi tira anche bastonate.

I: Bastonate, con cosa?

V: Con i legni.

(…) I: Che legni?

V: Quelli per accendere il fuoco.

I: E… quando succede questo?

V: A casa.

I: Mmm, mmm. Ti ricordi l’ultima volta che è successo?

V: (fa di no col il capo)

I: Quanto tempo fa?

V: Non me lo ricordo (…)

I: Ok e cos’altro fa lui quando si arrabbia con te?

V: Mi tira anche addosso le ciabatte.

I: Mmm, mmm (…) quante volte succede che ti picchia?

V: Tantissime.

I: Tantissime, (…) Una settimana quanti giorni ha?

V: Sette.

I: Ok, in una settimana quante volte può succedere che il papà ti picchia?

V: Tante volte.

I: E tu come ti senti quando ti picchia?

V: Male.

I: (…) quando ti ha… ti picchia tuo padre ti ha… ti ha lasciato dei segni?

V: Sì.

I: Dove?

V: Mmm, dappertutto.

I: Dov’è che ti colpisce?

V: Sulle mani, sulle gambe, sulla schiena, da tutte le parti.

I: (…) E se ci pensi un attimino, quando può essere l’ultima volta che è successo?

V: Prima che andava a lavorare.

I: Mmm, mmm, quando? Prima che andava a lavorare quando? (…) Che parte della giornata era?

V: Era mattino.

I: Mattino… ok. Ci sono altre cose che… che fa il papà quando si arrabbia?

V (fa di no con il capo) No.”

(AI 21).

A verbale di confronto 17 aprile 2019, __________ ha precisato di aver visto dei segni, lividi, sulla schiena (e non sul sedere) di ACPR 3, a seguito delle percosse del marito:

" (…) Voglio però precisare che ACPR 3 a seguito delle percosse aveva spesso dei segni. Erano degli ematomi blu sulle gambe e nella zona tra il fianco e nella zona lombare. (…) ADR che ACPR 3 era quello sempre preso di mira, che veniva picchiato più spesso. Su di lui ho visto ematomi sulle gambe e sulla schiena. Ricordo che la sera prima che arrivasse l’assicuratore, verso settembre 2018, IM 1 aveva picchiato ACPR 3 con calci sulla schiena. Ricordo anche che ACPR 3 dopo aver ricevuto i calci, aveva vomitato in camera sua. Praticamente ACPR 3 era stato “accompagnato” dalla sala alla sua stanza venendo preso a calci da IM 1. Il file audio che ho consegnato alla polizia denominato “arriva l’assicuratore” è stato fatto il giorno successivo. Anche quel giorno IM 1 si è arrabbiato con ACPR 3 e ACPR 2., perché aveva chiesto loro di mettere in ordine le loro cose, erano sorte le solite discussioni e lui li ha picchiati entrambi; si sente dalla registrazione, io non ho visto come li ha picchiati.

ADR che io avevo visto i calci che IM 1 ha dato ad ACPR 3. Erano calci violenti, proprio pedate, tanto che dopo lui ha vomitato. Erano diverse pedate. Lui per un po’ aveva male dappertutto sulla schiena.”

(AI 28).

L’imputato ha quindi preso posizione su queste dichiarazioni, sminuendone, ancora una volta e di molto, la portata, escludendo di aver mai lasciato segni ai propri figli picchiandoli:

" (…) Non ricordo di aver preso a calci ACPR 3 e che lui in seguito abbia vomitato. Come già dichiarato ho preso a sculacciate i miei figli. È anche capitato che dessi un calcio ad ACPR 3, ma di certo non l’ho preso a pedate dalla sala alla stanza come riferito da __________. Io non ho mai visto che a seguito dei miei colpi i miei figli riportassero degli ematomi o dei segni. (…) Confermo anche quello che dice __________ che era più spesso ACPR 3 che picchiavo.”

(AI 28)

__________, a domanda di sapere se potesse affermare con certezza che i lividi da lei visti fossero riconducibili alle percosse da parte del marito, e non al fatto che il bambino litigava anche col fratello, arrivando spesso alle mani, ha risposto di non poterne essere certa, indicando come certa solo l’occasione riferita ai calci. Ha poi descritto il modo in cui vedeva il marito picchiare i figli:

" (…) io posso riferire di ematomi su ACPR 3 riconducibili a percosse di IM 1 solo a seguito dei calci avvenuti la sera prima che arrivasse l’assicuratore. Altre volte ACPR 3 aveva ematomi, ma non so dire come se li fosse procurati, è possibile che siano riconducibili a liti tra ACPR 2 e ACPR 3 o ad altri motivi ancora.”

(AI 28).

Ha poi apportato maggiori dettagli circa il motivo del suo intervento, come pure l’episodio dei calci ad ACPR 3:

" (…) quando vedevo che picchiava i bambini non intervenivo mai, ero come bloccata, ma dopo che ACPR 3 mi aveva detto di dire al papà di smetterla di picchiarlo, io avevo deciso che dovevo intervenire, che non potevo più non farlo. Penso quindi che me l’abbia detto qualche giorno prima dell’episodio in cui è stato preso a calci da IM 1, perché quella era io sono intervenuta. Sono entrata in stanza e mi sono messa davanti a IM 1 e gli ho detto di smetterla. Preciso che in stanza IM 1 aveva smesso di colpirlo con calci, ma stava ancora urlando contro ACPR 3 che era seduto sul letto e singhiozzava. (…) in genere quando colpiva i bambini erano dei colpi violenti (…) ripetutamente.”

(AI 28).

L’imputato, dopo aver sminuito la gravità dei colpi che dava ai figli, parlando sempre di colpi che non volevano fare male, è stato così ripreso dal PP:

" L’interrogante mi ricorda che ACPR 3 ha dichiarato che l’avevo picchiato con il “legno del camino”.

Preciso a questo proposito che si tratta dei legnetti che preparo/utilizzo per accendere il camino, nonché dei piccoli rametti che utilizzo per il medesimo scopo.”

(AI 28).

Non ha quindi negato di aver usato anche questo oggetto per picchiare il figlio, salvo minimizzarne la gravità.

Riassumendo, di quanto indicato nell’atto d’accusa, IM 1 contesta di aver tirato più calci (solo uno ammesso), di aver colpito ACPR 3 sulle gambe, sulla schiena, sulle mani, al capo e al volto, di avergli lasciato dei segni, e di averlo percosso fino a farlo vomitare nel mese di settembre 2018 con più calci alla schiena. Il resto è ammesso.

c) ACPR 2

Il 20 marzo 2019, sono stati interrogati ACPR 2 ed ACPR 3, tramite interrogatorio videoregistrato, effettuato dall’ispettore della Polizia cantonale __________ (AI 15).

ACPR 2 (__________ anni, figlio maggiore), che all’interrogante è parso a tratti nervoso, ha raccontato di litigare spesso col fratello e di non sempre “fare il bravo” ed obbedire ai genitori. Ha ammesso di picchiare il fratello, a volte, come pure di essere a sua volta picchiato dallo stesso. Ha poi dichiarato che il padre, quantificandolo in 2-3 volte a settimana, quando era a casa e lui non faceva il bravo, gli tirava le orecchie e lo picchiava, colpendolo sul sedere con una scarpa. Con riferimento alla madre invece, il bambino ha dichiarato che lei si limitava a metterlo in castigo in camera sua, quando non obbediva alle sue richieste (AI 19).

A verbale di confronto 17 aprile 2019, __________ ha poi voluto precisare, di non aver mai visto segni su ACPR 2:

" Su ACPR 2 non ho mai visto segni.”

(AI 28).

L’imputato non ha mai parlato espressamente dei colpi dati a ACPR 2, la sua posizione in merito si può quindi desumere solo dalle dichiarazioni generiche già riportate sopra, fino a concludere che egli contesta unicamente di averlo colpito al volto ed in altre imprecisate parti del corpo. Il resto, rispetto a quanto indicato nell’atto d’accusa, è ammesso.

d) ACPR 1

Allegato al rapporto di arresto (allegato 12 AI 4), figura un diario prodotto dall’insegnante della scuola dell’infanzia di ACPR 1, la quale riporta alcuni episodi descriventi comportamenti sospetti della bambina, con riferimento a possibili violenze fisiche subite in casa:

" (…) Mese di gennaio avviso la mamma che ACPR 1 racconta che a casa “si picchiano”, le dico che se la bimba continua a parlarne io come maestra devo denunciare il fatto e lei come mamma se non fa nulla diventa complice di quello che accade. La mamma mi risponde che ne parla subito con la responsabile del SAE.

(…) 7 febbraio 2019

Ricevo telefonata avvocato __________. Mi chiede della frase che ho detto alla mamma di ACPR 1 inerente il “picchiare”, ho risposto che non rilascio nessuna informazione e non voglio essere presa in causa. Aggiunge che delle autorità potrebbero mettersi in contatto con me.

Frasi che ACPR 1 ha detto mentre faceva un puzzle: (…) “Una volta il papà non era gentile ha picchiato tutti, il papà ci ha buttato fuori casa e siamo andati a dormire dalla __________ (vicina di casa) perché il papà non ci lascia entrare. Poi il papà era un pochino gentile e siamo andati a casa” (ho chiesto alla mamma se sono stati buttati fuori casa lei mi ah risposto di no).”

(allegato 12 ad AI 4).

Lo stesso giorno del fermo dell’imputato, l’ispettrice __________ ha proceduto all’audizione videoregistrata di ACPR 1, che ha parlato anche del fatto che a casa vi sono episodi di violenza tra lei ed i fratelli, come da parte del padre (e della madre):

" (…) I: __________ (PG, Sezione RIP)

V: ACPR 1 (…)

(…)I: Va bene e… e dimmi un po’, quando non lo so, se… se fai qualche cosa che non devi fare, che magari… fai un po’ la birichina, cosa succede?

V: Mmm, quando il ACPR 2 e l’ACPR 3 mi… mi picchiano, anch’io lo dico però dopo l’ACPR 3 mi… mi… mi… il ACPR 2 e l’ACPR 3 dicono che ho… che ho picchiato io, ma invece hanno picchiato loro però io ho picchiato poco (…) Perché sono piccola. (…)

I: OK e quando litigate… appunto quando litighi con l’ACPR 3 e col ACPR 2, la mamma e il papà cosa fanno?

V: Ehm… picchiano loro perché loro non dicono la verità.

I: Mmm, mmm, ok e… come li picchiano?

V: La… la… il papy picchia l’ACPR 3 nel sedere. (…) la mamy picchia il ACPR 2, li… li tira i capelli.

I: Ok e dici che il papà picchia l’ACPR 3 sul sedere, ma con cosa?

V: mmm, con la mano.

I: Con la mano, ok e a te è già successo che… che qualcuno ti picchiava, a parte l’ACPR 3 e il ACPR 2?

V: Sì, anche la ma.. la mamma e il… e il papà.

I: Mmm, ma come?

V: Mmm, però l’ACPR 3 mi picchia anche sui capelli però

I: Mmm, mmm e ma a te cosa succede invece quando la mamma e il papà ti picchiano?

V: (…) Io mi picchiano nella pancia di solito (…) con la mano (…) quando faccio la cattiva prima io.

I: Ah, ok e succede tante volte o poche volte?

V: Un po’ tante e un po’ poche. (…) Però l’ACPR 3 e ACPR 2 tante. (…)

I: Ma chi è che ti picchia sulla pancia?

V: Mmm, il… la mamma quando faccio la cattiva.

I: Ok e con che cosa sulla pancia?

V: Con la mano.

I: Con la mano, va bene e il papà invece?

V: Con la mano anche lui.

I: Ma dove?

V: Ehm… lui mi picchia nel… il braccio (…)

I: (…) tu come ti senti?

V: Mmm, male. (…) perché loro mi picchiano allora io gli dico che mi avete fatto stare male (…) dico che… che non si deve picchiare, però loro… loro mi continuano a picchiare.

(…)

I: (…) la mamma e il papà ti hanno mai picchiato con qualcosa che non è la mano?

V: Mmm, no. (…) Solo con la mano.”

(AI 12).

A verbale di confronto 17 aprile 2019, __________ ha voluto precisare di aver visto dei segni su ACPR 1 a seguito delle percosse del marito:

" Su ACPR 1 solo una volta, una domenica non tanto prima dell’arresto. I bambini erano usciti con IM 1 ed erano stati a __________ e quando sono tornati ACPR 1 era venuta da me piangendo dicendomi che il papà l’aveva picchiata mostrandomi la natica e la zona lombare. Avevo visto che era arrossata e, nei giorni seguenti, si era formato un ematoma. Quando è arrivato, IM 1 ha rimproverato ACPR 1 di fare la spia.”

(AI 28).

L’imputato ha quindi preso posizione su queste dichiarazioni, sminuendone di molto la portata, escludendo di aver mai lasciato segni ai propri figli picchiandoli:

" Con riferimento a quanto riferisce __________ su quando siamo stati a __________ (…) non ricordo di aver picchiato ACPR 1 quel giorno. Siamo stati a __________ circa due mesi fa.

ADR che mi è già capitato di dare una sculacciata a ACPR 1, al massimo in due occasioni. Non mi ricordo il motivo per cui ho sculacciato ACPR 1”

(AI 28).

Di specifico su ACPR 1 non c’è altro. ACPR 1 quindi ammette di averla sculacciata, al massimo due volte nel corso del periodo indicato nel rinvio a giudizio. Contesta di averle mai lasciato dei segni.

e) Al dibattimento l’imputato ha sostanzialmente mantenuto la sua versione, ammettendo di aver più volte alzato le mani contro i figli, colpendoli anche con un mestolo e con una ciabatta, ribadendo di aver sempre ed unicamente mirato al sedere, senza causare particolare dolore. Si è infine detto consapevole di aver sbagliato, agendo in tal modo, trasmettendo valori educativi distorti:

" Lei dice di essere fiero e contento dei suoi figli, ma che educazione ha dato loro?

La migliore possibile. Io sono orgoglioso di loro, ho fatto il possibile per dare loro tutto, vivevo per loro. Ogni tanto bisticciavano tra di loro e io ho anche dato loro delle sculacciate.

Agli atti risulta altro.

Li ho anche separati, si ammazzavano tra di loro, per 10 volte dicevo loro di smetterla, 1 volta su 10 arrivavo alle mani.

Arrivava anche ai mestoli.

Sì, li ho picchiati con la ciabatta e con il mestolo della cucina.

Quanti anni avevano i bambini?

Il più grande aveva __________ anni.

Cosa sono i genitori per i bambini?

Un esempio.

E quindi, se due bambini si picchiano, l’adulto li picchia? Che esempio è?

Li separa.

Non li ha solo separati. Oggi lei ha l’occasione di raccontare come sono andate veramente le cose, la Corte deciderà.

Ancora una volta, perché li ha picchiati con un mestolo?

Ero fuori, ero fuori io personalmente… ero fuori di me. Era un periodo in cui ero molto stanco.

Lei ha detto che i genitori sono un esempio per i figli. Se l’esempio è quello di gestire situazioni in cui due fratelli si mettono le mani addosso, mettendo loro le mani addosso e utilizzando addirittura un mestolo o la ciabatta, è un esempio sbagliato.

Ha ragione.

Di cosa è accusato quindi?

Di non averli rispettati, di non aver dato un’educazione corretta ai figli.

(…)

Dove colpiva suo figlio?

Sul sedere, ho sempre colpito sul sedere. Li ho sempre colpiti sul sedere, di quello sono sicuro.

Suo figlio dichiara altro (…)

Su quello che era il clima in casa la moglie riferisce anche di ematomi che ha visto sui bambini. Il suo picchiare, era uno sfogare della situazione che c.ra in casa o una difficoltà di gestire i bambini?

No, per me era difficile gestire i bambini. Sono tre bambini molto attivi, molto forti, era difficile da gestire.

(…) Si risolvono così i problemi con i bambini, secondo le nostre tradizioni ed i nostri valori? Con mestoli, ciabatte e lividi?

Assolutamente no, non sono i valori che bisogna insegnare.

Perché poi questi ragazzi crescono e quale esempio hanno?

Un pessimo esempio. Me ne rendo conto. Non è il mio carattere, sono entrato in una camera buia in quel periodo e non sono riuscito a controllarmi, avevo bisogno di aiuto e non l’ho chiesto. Sto recuperando adesso, sto seguendo delle terapie e mi sta aiutando molto. Ho una psicoterapeuta molto diretta e schietta, non fa giri di parole e se sbaglio mi dice direttamente che sono uno stupido per quello che ho fatto. Io me ne rendo conto pienamente, tutti i giorni che passano, porterò la mia croce, mi rendo conto di aver sbagliato.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

f) L’atto d’accusa non individua dei singoli episodi, ma indica tre punti separati, uno per ogni figlio, descrivendovi in maniera generica il tipo di vie di fatto che IM 1 avrebbe commesso nei loro confronti ed il periodo temporale. Ripercorsi gli elementi agli atti per la ricostruzione dei fatti, la Corte constata che l’imputato non è stato coerente e non può essere ritenuto credibile. Egli ha inizialmente negato le violenze sui figli, per poi parzialmente ammetterle sempre minimizzandone la portata o addirittura cercando di farle apparire come necessarie (“per separarli ed evitare che si facessero male”). Vero è che al dibattimento ha perlomeno fatto capire di aver finalmente compreso, e di questo bisogna dare atto al trattamento psichiatrico in corso, di aver sbagliato, negando comunque di aver mai colpito in altre parti del corpo i figli, se non sulle natiche. Di contro, le dichiarazioni della moglie, che sono parse autentiche e lineari, trovano riscontro nelle registrazioni agli atti da lei effettuate - dove bene si percepisce il clima in casa - e pure dalle dichiarazioni degli stessi bambini, parsi seriamente turbati dal comportamento del padre e che hanno dichiarato di aver ricevuto colpi dal padre anche in altre zone del corpo, oltre che sul sedere. Infine, per quanto riguarda gli ematomi, non occorre dilungarsi in particolari considerazioni, se non per constatare come, se si colpiscono dei bambini con oggetti contundenti quali il mestolo, la ciabatta o i legnetti per accendere il camino, è del tutto normale e conforme al corso ordinario delle cose causare dei segni, spesso degli ematomi.

La Corte ha dunque accertato i fatti così come descritti nell’atto d’accusa.

4.2.2. IN DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE

a) Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP è punito con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Secondo il capoverso 2 lettera c di suddetto articolo, l’autore è perseguito d’ufficio se egli è il partner eterosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’ambito successivo alla separazione. Il capoverso 2, inoltre, prevede che l’autore commetta le vie di fatto in modo reiterato.

Il Tribunale federale definisce le vie di fatto come “das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen“, in cui non si cagiona un danno al corpo o alla salute; causare dolore non è un presupposto (BGE 117 IV 16f., 119 IV 27 = Pr 83 [1994] Nr. 17 S. 62, 134 IV 191). Sono vie di fatto, per esempio, gli schiaffi, i pugni, gli spintoni di una certa forza, le percosse con oggetti pesanti, bagnare con dei liquidi una persona, imbrattare il viso di una persona con una torta (BGer v. 08.10.2001, 6P.99/2001 bzw. 6S.436/2001).

Dal punto di vista soggettivo è necessario l’intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente (Andreas Donatsch, StGB Kommentar, Orell Füssli 2013, n. 3 ad. art 126 CP).

b) Giusta l’art. 219 CP, chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne ed in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico e psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.

Si tratta di un delitto d’azione o di omissione e di messa in pericolo concreta (DTF 126 IV 136). Il bene giuridico protetto è lo sviluppo psicofisico del minore, mentre gli elementi costitutivi oggettivi sono: l’esistenza di un dovere d’assistenza o educazione nei confronti di un minore, la violazione di tale dovere, la messa in pericolo dello sviluppo psicofisico del minore ed il nesso di causalità tra la violazione del dovere e la messa in pericolo del bene giuridico tutelato.

La cerchia dei possibili autori è limitata a coloro che ricoprono una posizione di garante e, dunque, sono tenuti a tutelare il benessere psicofisico del minore. La posizione di garante può fondarsi sulla legge, su una decisione dell’autorità, su di un contratto o su di una situazione di fatto.

Il dovere di assistenza è un dovere di protezione (DTF 125 IV 64). Il garante è tenuto a fornire il sostegno, l’assistenza, la formazione, i bisogni culturali e sportivi del minore. Egli deve adottare le misure che si impongono in ragione delle circostanze, dell’età, dalla salute e dello sviluppo del minore.

Il dovere d’educazione è il dovere di assistere lo sviluppo sul piano corporale, spirituale e psichico del minore. Affinché esista un dovere di educazione, occorre che tra il garante ed il minore esista un rapporto avente una certa durata e che l’autore abbia una influenza considerevole nel processo di socializzazione del minore.

La violazione del dovere di assistenza o educazione può consistere in un’azione o in un’omissione. Viola positivamente il suo dovere, per esempio, chi maltratta un minore, mentre viola passivamente i suoi obblighi chi abbandona un minore.

L’infrazione è un delitto di messa in pericolo concreta. Non è necessario che la condotta dell’autore determini una menomazione dell’integrità psicofisica del minore, occorre tuttavia un serio e concreto pericolo. La semplice possibilità di una lesione non è sufficiente.

L’infrazione può essere commessa tanto intenzionalmente (art. 219 cpv. 1 CP) quanto per negligenza (art. 219 cpv. 2 CP). Per la commissione intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Affinché ci sia il dolo occorre la consapevolezza del dovere, del suo contenuto, della sua violazione e della messa in pericolo dello sviluppo del minore. In caso di negligenza, il giudice ha la facoltà ma non l’obbligo di infliggere una multa in luogo di una pena detentiva o di una pena pecuniaria.

c) Gli atti e le risultanze dibattimentali descrivono IM 1 come un uomo di poche aperture, sia mentali che sociali, dai comportamenti a volte grezzi, poco disposto a mettersi in discussione e soprattutto a confrontarsi con la società reale. I suoi valori sono limitati al lavoro, caratteristica che, per lui, deve avere soprattutto il maschio, perché la femmina deve rimanere al focolare a pulire la casa, occuparsi dei bambini, cucinare, svolgere quelle che, ancora oggi, vengono definite le faccende domestiche. In questo contesto si è unito in matrimonio con __________ e ha concepito tre figli. Questa povertà di valori sociali ha fatto sì che alle prime difficoltà la situazione in famiglia implodesse: per lui era inconcepibile che la moglie potesse avere delle sue esigenze che non fossero quelle di svolgere il suo ruolo di mamma e di domestica, i figli hanno cominciato ad essere insofferenti, a volte un po’ monelli, e IM 1 non ha appalesato nessuno strumento adatto per affrontare queste situazioni. Ha cominciato a diventare nervoso, le relazioni intime con la moglie si sono interrotte e all’interno della famiglia si è creata una situazione che, definire del tutto inadeguata, se riferita in particolare ai figli, è usare un eufemismo. Si è opposto a che la moglie andasse a lavorare anche poche ore, manifestando tutto il suo disappunto per questo, sfogando la sua frustrazione nei confronti dei figli con i quali diventato manesco, e di più: perché un conto è qualche scappellotto - che non è comunque ammissibile - un altro è usare la ciabatta, il legno per accendere il fuoco, il mestolo, tirare per le orecchie, eccetera. Le vie di fatto nei loro confronti sono quindi certamente date.

Ora, per rispondere all’obiezione della difesa in merito alla contestazione del reato di cui all’art. 219 CP, non vi è chi non veda come egli sia stato promotore di valori sbagliati nei confronti dei figli, mettendone in pericolo lo sviluppo, poco importa se già in precedenza essi davano segnali concreti di disagio. L’eventuale concorrente inadeguatezza della moglie non è oggetto di questo procedimento, certo è che, ancora una volta, usare non soltanto le mani, ma anche oggetti che si sa che fanno male, nei confronti dei propri figli di cui si ha un obbligo educativo legale accresciuto, significa travalicare i limiti della protezione dell’art. 126 CP: picchiare i figli perché si picchiano tra di loro, significa sdoganare la violenza, perché l’adulto è l’esempio, e quindi significa anche infondere loro valori sbagliati, ed è questo in primis che intende tutelare la legge.

Sui fatti, sempre riferiti alle violenze non può non sorprendere che la difesa abbia omesso di considerare il clima famigliare che emerge dall’audizione delle registrazioni che sono agli atti, dove la costante sono le urla e i pianti dei bambini e le botte che il padre infligge loro. E su questo IM 1 non è stato sincero fino in fondo, perché sono i figli, prima ancora che la moglie, a riferire che li picchiava su tutto il corpo e che lasciava segni. Anche queste imputazioni sono state quindi entrambe confermate, sia in fatto che in diritto.

4.3. Confermate tutte le imputazioni, prima di abbordare la commisurazione della pena restano da esaminare le conclusioni delle perizie psichiatriche, nonché il comportamento dell’imputato a seguito della scarcerazione.

4.3.1. LA PERIZIA GIUDIZIARIA E LA PERIZIA DI PARTE

a) Con decisione 27 marzo 2019, il PP PP 1 ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia psichiatrica sull’imputato, ponendo i quesiti di rito (AI 13, 17, 24).

Il 17 aprile 2019, il dr. __________ ha prodotto un “Rapporto intermedio”, il quale fornisce un primo quadro dell’analisi dell’imputato. Descritto come non trasparente, l’esperto ha sottolineato come egli continuasse a banalizzare e minimizzare i fatti, talvolta anche sviando le domande poste. Non si renderebbe conto della gravità di quanto commesso, pur dichiarandosi dispiaciuto (pagg. 7-8). Conclude ponendo la diagnosi di sospetta pedofilia (ICD-10: F65.4), rimarcando alcuni tratti della sua personalità, quali l’immaturità, l’insicurezza e la difficoltà a rapportarsi con l’altro sesso. Il rischio di recidiva, sia per i reati a sfondo sessuale, che quelli contro l’integrità fisica, è stato indicato come alto, se reintrodotto nell’ambiente in cui viveva prima dell’arresto (il rischio al di fuori di tale contesto, al momento del rapporto intermedio, non era determinabile). Il trattamento consigliato, a questo stadio, è di tipo farmacologico e psicoterapico integrato (AI 27).

L’imputato, interrogato il 2 maggio 2019 dal PP PP 1, ha dichiarato di non concordare con le conclusioni del perito laddove l’ha ritenuto “pericoloso e capace ancora di fare quello di cui sono accusato.”. Il PP gli ha quindi contestato le sue precedenti dichiarazioni nel verbale di Polizia 12 aprile 2019, ove egli ha dichiarato di essere consapevole di avere bisogno di cure, al che ACPR 1 ha affermato di considerare di sottoporsi ad un trattamento se questo fosse necessario:

" (…) Ne prendo atto. Se si ritiene sono certamente d’accordo di essere curato. (…) Con riferimento al rischio di recidiva fuori dall’ambiente famigliare voglio dire che non ho mai avuto altri contati con altri fanciulli.”

(AI 43).

Il referto peritale del dr. __________ è stato prodotto il 27 maggio 2019 (AI 64). Il perito ha così descritto l’atteggiamento dell’imputato, con riferimento ai fatti rimproveratigli:

" (…) Per quanto riguarda lo svolgimento del reato contestato il periziando si è mostrato all’inizio non trasparente, ha puntato a banalizzare e minimizzare i fatti che gli vengono contestati, ha talvolta deviato e sviato le domande poste. Successivamente è diventato più critico. Il sentimento prevalente rispetto ai fatti contestati è la vergogna che appare più o meno palesemente. Con i periti egli ha da una parte riconosciuto i fatti per cui è incarcerato, dall’altra è stato spesso sfuggente alle domande di approfondimento, non è apparso, soprattutto ai primi colloqui, in grado di valutare la reale gravità delle sue azioni, ha riferito più volte di “non ricordare”, di non essersi reso conto sul momento della gravità di quello che stava facendo, ha inoltre deviato spesso il discorso su altri temi non correlati a ciò che gli veniva chiesto. (…) Al terzo colloquio, afferma di pentirsi: “ho sbagliato in pieno, farei di tutto per tornare indietro”. Ammette connessione tra incrinatura del rapporto con la moglie e violenza fisica sui figli nonché inizio delle attenzioni sessuali per ACPR 1. Effettivamente appare verosimile che ci sia connessione tra fine del rapporto coniugale, timore di essere abbandonato, sentimenti di tristezza e depressivi da una parte e dall’altra compenso con ipersessualità (mediante materiale pornografico) e interesse sessuale per la figlia, interesse che va oltre essendo proiettato nel futuro (“chissà come sarai brava da grande”). (…) Rispetto al timore per le conseguenze degli atti compiuti si dice preoccupato per il suo futuro lavorativo e per la lontananza dalla famiglia: vorrebbe sapere come stanno i figli, ha richiesto delle loro foto, è molto triste per il fatto che il procuratore gli avrebbe intimato di stare lontano dai bambini. (…) Nell’esporre i fatti (…) risulta soprattutto all’inizio spesso banalizzante, non trasparente e spesso si contraddice o dà versioni differenti da quelle degli interrogatori (come la premeditazione rispetto al terzo episodio ammessa durante l’interrogatorio del 12 marzo, negata al terzo colloquio peritale, per poi essere riammessa al verbale del 2 maggio), altre volte mente (come allesso al terzo colloquio rispetto al fatto che aveva detto di non ricordare se avesse raggiunto l’orgasmo con la figlia sulla pancia o in bagno masturbandosi, invece poi ammette di ricordare di essersi andato a masturbare in bagno).(…) Gli episodi con la figlia salgono quindi a tre in tutto. Ne nega ulteriori (…)

Complessivamente il Sig. IM 1 ha dato una versione confusa, caotica e disordinata dei fatti per cui è imputato, tuttavia dagli ultimi interrogatori sembra aver compreso la gravità del reato tanto da chiedere il perdono ai famigliari, ammettendo anche di aver mentito.”

(AI 64).

L’esperto conclude quindi per una diagnosi di “Disturbi dell’adattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23)” e “Accentuazione di tratti di personalità (immatura, insicura, borderline-impulsiva) (ICD-10: Z73.1). Il perito ha poi sviluppato in discussione il motivo per cui non è stato possibile fare una diagnosi di pedofilia, in quanto l’imputato non avrebbe mai fatto uso di pedopornografia (a suo dire) e nega di aver mai avuto fantasie sessuali con oggetto i bambini e proietta la figlia nel futuro, immaginandola da grande, sostituendola alla moglie:

" (…) Il motivo del reato sembra più connesso con un quadro di disturbo dell’adattamento con umore deflesso reattivo al raffreddamento dei rapporti con la moglie a partire da fine 2017 e conseguente “sostituzione” della moglie con la figlia come oggetto di desiderio.”

(AI 64).

Rispondendo ai quesiti, ha constatato la piena responsabilità dell’imputato, e, se reintrodotto nell’ambiente in cui viveva prima dell’arresto, un basso rischio di recidiva per gli atti sessuali con fanciulli, rischio medio invece per le vie di fatto. Al di fuori dell’ambiente famigliare invece, non vi sarebbe rischio di recidiva, “non essendo noti altri fanciulli molestati dall’imputato, non essendo presenti (in base a quanto riferito nei colloqui e per quanto egli possa essere attendibile) fantasie a sfondo pedofilo, non essendo stato rinvenuto materiale pedopornografico, riferendo l’imputato interesse e fantasie sessuali solo verso donne adulte preferibilmente della fascia di età 20-40 anni.”. Il perito rimarca comunque la necessità di un aiuto specialistico nella gestione del problema dei figli, per evitare il ripetersi di vie di fatto in futuro. Indica come necessario un trattamento ambulatoriale di medio-lungo periodo, presso lo studio di uno specialista in psichiatria forense o da uno psichiatra che si faccia supervisionare da uno psichiatra forense (studio privato o servizi dell’____) (AI 64).

b) L’imputato, dal canto suo, ha dato mandato al dr. __________ per effettuare una perizia di parte, come comunicato dal difensore (AI 66). Nel rapporto intermedio prodotto dal dr. __________ del 25 maggio 2019, lo psichiatra constata l’assenza di una “patologia psichiatrica maggiore (psicosi, disturbo affettivo grave, ritardo mentale significativo, tossicodipendenza grave)” rimarcando un assetto di personalità piuttosto fragile, anche se non in misura patologica, e incline all’insicurezza e all’ansia. Esclude propensione a comportamenti anti-sociali, come pure inclinazioni sessuali parafiliache (in particolare pedofiliache), collegando gli atti all’origine del procedimento penale alla difficile situazione personale e familiare, in particolare coniugale, ed escludendo un rischio di recidiva “tanto meno se, al momento della scarcerazione, troverà un sostegno psichiatrico o psicologico di cui, almeno transitoriamente, potrebbe aver bisogno” (AI 66).

c) L’avv. DUF 1 ha prodotto con scritto 31 luglio 2019 il referto finale del dr. __________ (AI 80), chiedendo al contempo di voler eliminare le misure sostitutive dell’arresto, ritenendole non più giustificate, stanti le conclusioni del perito di parte. Il difensore, in particolare, ha segnalato, tra l’altro, che dalla perizia emerge una lieve diminuzione della capacità di agire del peritando (che non si traduce in una scemata imputabilità). Il referto del dr. __________, conclude per una diagnosi di sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta (ICD-10 F 43.25), in relazione con i fatti imputatigli e stabilisce che l’imputato non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, ammettendo comunque una lieve diminuzione della capacità di agire (“in dubio pro reo”). Il dr. __________ afferma inoltre di non ritenere fondato il rischio di recidiva, che giudica, per i reati sessuali, molto basso, e per le vie di fatto (comportamenti più impulsivi) basso. Ritiene adeguato un trattamento ambulatoriale a largo spettro, di tipo psicosociale, con alcune precisazioni in merito alla frequenza del trattamento, messa in secondo piano rispetto all’importanza del lavoro del peritando. Così il dr. __________ al proposito:

" (…) Il peritando è tuttora affetto dalla turba psichica rilevata sopra. Le sue condizioni di vita sono infatti, tutt'altro che rassicuranti. Anche se il posto di lavoro gli è stato mantenuto, egli ha ora una situazione abitativa temporanea se non precaria, ha vissuti di emarginazione nell'ambiente sociale in cui è radicato (ha notato di essere evitato all'ufficio postale, il sindaco gli ha detto che, se riconosciuto colpevole di pedofilia, non potrà più vivere in Ticino(…), è separato dalla moglie e soprattutto dai figli che credibilmente afferma di amare. Vi sono dunque numerosi fattori che contribuiscono ad alimentare la sindrome da disadattamento, anche se si tratta di fattori diversi da quelli che l'avevano causata. (…)

Un trattamento per questa turba esiste. Data la struttura di personalità e la carriera di vite del peritando, un trattamento stazionario potrebbe solo essere controproducente. Egli infatti valorizza sopra agni casa il lavoro e staccarlo, per un periodo che potrebbe essere prolungato, da questo non farebbe altro che alimentare la già basse autostima emersa all'esame psicologico. Il trattamento deve perciò essere ambulatoriale e dovrebbe consistere in una presa a carico di tipo psicosociale "a largo spettro".

A mio avviso, i limiti intellettivi del peritando (soprattutto quelli legati agli aspetti verbali astratti) non fanno di lui un candidato a una psicoterapia basata soprattutto sulla parola. La sua età, benché non avanzata, rende estremamente difficile che, sia pur sotto guida competente, egli possa accedere a dimensioni rimastegli finora sconosciute come quelle dell'esplorazione intrapsichica. Ciò non significa, naturalmente, che il peritando non passa esser sostenuto anche nel riconoscere le proprie emozioni e nel gestirle meglio di quanta non abbia fatto finora, ma una psicoterapia a orientamento psicodinamico mi sembra improponibile, non soltanto per considerazioni clinico — teoriche ma anche perché, per essere degna di tal nome, esse comporterebbe almeno una seduta settimanale, difficilmente proponibile a una persona che — come preannunciato potrebbe doversi spostare oltralpe per qualche mese, rientrando durante il fine settimana quando difficilmente un terapeuta sarebbe disponibile. A quanta riferito dal peritando nell'ultimo colloquio, questa difficoltà sarebbe elusa dalla disponibilità del dottor __________ a incontrarlo di venerdì sera.

Personalmente ritengo che, più che una terapia a orientamento psicodinamico, una psicoterapia integrata con ampia considerazione per gli aspetti sociali e pratici (abitazione, diritti di visita, relazioni con __________, ecc.) sia più indicata. Non si esclude che un blando intervento psicofarmacologico, soprattutto ansiolitico-antidepressivo, senza componente sedativa visti gli impegni professionali, possa essere indicato. (…) ritengo che il trattamento suggerito possa vantaggiosamente essere praticato dal Servizio psicosociale, sempre che sia possibile organizzare le sedute in modo tale da non compromettere il posto di lavoro del peritando. (…)”

(AI 80).

Come vedremo di seguito, l’imputato è stato scarcerato il 7 giugno 2019 ed ha da subito iniziato un percorso terapeutico.

d) Sentito in qualità di testimone il 21 agosto 2019, il dr. __________, perito giudiziario, ha confermato le sue conclusioni, precisando che, preso atto dell’inizio di un trattamento ambulatoriale, il rischio di recidiva - da lui considerato basso per i reati a sfondo sessuale, e medio per le vie di fatto - si riduce ulteriormente. Con riferimento al tipo di trattamento che dovrebbe seguire l’imputato, il perito ha indicato una psicoterapia psicodinamica, volta a conoscersi meglio relazionandosi col terapeuta, per apprendere uno schema relazionale più maturo e differenziato. Nei primi 1-2 anni, il trattamento dovrebbe svolgersi una volta a settimana, trattandosi comunque di una frequenza indicativa “che a dipendenza della situazione con il paziente possono variare, in caso di bisogno possono diventare necessarie due sedute a settimana, come può diventare sufficiente anche meno di una seduta a settimana.”. Confrontato con la diagnosi posta dal dr. __________, il dr. __________ ha affermato trattarsi sostanzialmente della stessa diagnosi, con una differenza minima su un aspetto molto specifico, che non influenza comunque la valutazione sul rischio di recidiva. In merito ai limiti intellettivi riscontrati dal dr. __________, che impedirebbero un certo tipo di trattamento, il dr. __________ ha affermato di non averli riscontrati, trattandosi di una persona che lavora, ha seguito due formazioni ed è pure attivo politicamente. Ha ribadito infine la necessità, almeno inizialmente, di sedute settimanali, adattabili poi in corso di trattamento (AI 87).

4.3.2. LA SCARCERAZIONE E LE MISURE SOSTITUTIVE

a) IM 1 è quindi stato sentito dal PP PP 1 il 7 giugno 2019, verbale nel corso del quale gli è stato fatto prendere atto delle conclusioni peritali. L’imputato ha affermato di essersi reso conto di aver sbagliato, come pure di ritenere di aver bisogno di aiuto ed essere disposto a sottoporsi ad una psicoterapia. Ha comunicato al PP di aver ancora il suo posto di lavoro, e la possibilità che il suo datore lo spostasse in un altro Cantone, qualora avesse ritrovato la libertà. Nel frattempo, la sorella sarebbe stata disposta ad ospitarlo, vivendo in una casa di proprietà con due appartamenti ad __________. Così l’imputato:

" (…) mi rendo conto che una volta scarcerato non ritroverò più la vita che avevo prima di essere stato incarcerato e che non sarà facile. Mi rendo conto anche che fino a decisione contraria della competente Autorità probabilmente non potrò contattare i miei figli, né vederli. Capisco la necessità di un tale provvedimento in questa fase del procedimento penale.

ADR che sono disposto ad intraprendere fin da subito una terapia psichiatrica. Per il momento non c’è stata la possibilità di prendere contatto con un terapeuta. Se venissi scarcerato mi impegnerei subito, anche per il tramite del dr. __________, a cercare qualcuno che mi possa prendere in cura.”

(AI 69).

A questo punto del verbale, il PP PP 1 ne ha disposto la scarcerazione. Ritenuto il pericolo di recidiva nell’ambito famigliare, ha comunque imposto delle regole all’imputato, formulandole come segue:

" (…) Ritenuto che vi è pericolo di recidiva nell’ambito familiare, la scarcerazione viene disposta alle seguenti condizioni:

  • restare a immediata disposizione delle autorità inquirenti (Magistratura/Polizia/Tribunali) anche solo a seguito di semplice interpellanza telefonica;

  • il divieto di avvicinare a una distanza di meno di 200 metri o contattare, anche tramite terzi, quindi direttamente o indirettamente, mia moglie e i miei figli (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP). Con riferimento ai contati con i miei figli rimangono riservate eventuali decisioni delle Pretura e/o dell’ARP sull’esercizio dei diritti di visita, fermo restando che per il momento eventuali diritti di visita dovranno essere sorvegliati. Con riferimento ai contatti con mia moglie, inoltre, rimane riservata la partecipazione a eventuali udienze. Qualsiasi contatto potrà avvenire per il tramite del di lei legale:

  • il divieto di far rientro al mio domicilio ad __________ e di avvicinarmi alla mia abitazione a una distanza di meno di 200 metri, come pure di avvicinarmi a una distanza di meno di 200 metri dalle scuole dei miei figli (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP);

  • l’obbligo di iniziare una psicoterapia (art. 237 cpv. 2 lett. f CPP), come indicata nella perizia. Per il controllo di questa misura, mi viene assegnato un termine con scadenza il 28 giugno 2019 per comunicare il nome del medico e per produrre le indicazioni sul percorso terapeutico intrapreso.

Le suddette misure hanno valenza fino al termine del procedimento penale, in particolare per i prossimi 3 mesi quindi fino al 07 settembre 2019.

Prendo atto delle misure. Non le contesto. Provvederò ad attivarmi a intraprendere una psicoterapia appena scarcerato. (…) Ho preso atto che devo evitare qualsiasi contatto con i miei figli e mia moglie e che non posso avvicinarmi a loro e alla mia abitazione. (…)

Mi viene fatto presente che se non ottempererò agli obblighi impostimi potrò essere sottoposto a carcerazione preventiva (art. 237 cpv. 5 CPP).

Ne prendo atto. Prendo atto che potrei venir condannato anche a una pena da espiare e che quindi potrei dover tornare anche in carcere.

ADR che mia sorella si chiama __________. Il suo indirizzo è Via __________, __________. Quando cambierò appartamento provvederò a comunicare immediatamente il mio nuovo indirizzo tramite il mio difensore. (…) Eleggo domicilio legale presso lo studio dell’avv. DUF 1.”

(AI 69).

b) L’ordine di scarcerazione è del 7 giugno 2019 (AI 70). Sempre lo stesso giorno, il PP PP 1 ha informato il GPC delle misure sostitutive dell’arresto pronunciate nei confronti di IM 1, nonché la Pretura di __________ (AI 72 e 73).

Con scritto 19 giugno 2019, l’avv. DUF 1 ha comunicato al PP PP 1 che il suo cliente si è affidato al dr. __________ di __________, fissando il primo appuntamento il 4 luglio 2019 (AI 75). Ad AI 79, l’avv. DUF 1 ha trasmesso inoltre un certificato del dr. __________, che conferma la presa a carico indicando “sono previste e programmate sedute regolari”.

c) Con scritto 29 agosto 2019, l’avv. DUF 1 si è poi opposto alla domanda di accesso agli atti della Pretura di __________, ribadendo la sua richiesta di revoca delle misure sostitutive dell’arresto, in quanto, a suo dire, stanti i provvedimenti in sede civile ed il percorso terapeutico del suo difeso, ingiustificate (AI 90). A questo scritto, il PP PP 1 ha risposto il 30 agosto 2019, chiedendo al difensore di precisare per quali misure sostitutive chiedeva la revoca, essendo che entrambi i periti hanno indicato la necessità di un trattamento, e affermando, d’altra parte, l’esistenza di un, seppur basso, rischio di recidiva, come pure un eventuale rischio di collusione, qualora ACPR 1 avesse rincontrato i figli (AI 91). L’avv. DUF 1 non ha risposto.

Il 4 settembre 2019, il PP ha quindi chiesto al GPC la proroga delle misure sostitutive dell’arresto, modificandole, nel senso di prevedere l’obbligo di continuazione del trattamento ed il divieto di avvicinarsi 100 metri da moglie e figli e di contattarli (AI 93); istanza accolta dal GPC con decisione 13 settembre 2019 (AI 98).

Il 12 settembre 2019, il PP ha poi concesso l’accesso integrale agli atti alla Pretura di __________ (AI 95). La decisione è poi cresciuta in giudicato (AI 112).

d) A verbale finale 23 ottobre 2019, l’imputato ha descritto la sua vita dopo la scarcerazione, sottolineando la necessità di spostarsi spesso oltre Gottardo per lavoro:

" (…) Una volta scarcerato ho ripreso a lavorare dopo pochi giorni. I primi mesi li ho trascorsi tra il Ticino e la Svizzera interna. Da circa due mesi sono praticamente fisso alla sede principale della __________ a __________ per sostituire il __________ che è in malattia. Sono di fatto responsabile per __________ in Ticino che per quella in Svizzera interna. Dal lunedì al venerdì sono quindi in Svizzera interna. Il weekend torno in Ticino. Ho ancora una camera a disposizione da mia sorella ad __________. Prima di trasferirmi altrove voglio capire gli sviluppi della procedura di divorzio. Mia moglie ha già detto che è disposta a cercare un appartamento per lei e i figli e quindi dovrei poter tornare a vivere a casa mia.

ADR che la procedura di divorzio è tuttora in corso. Stiamo cercando di trovare un accordo completo sulle conseguenze accessorie del divorzio.

ADR che vedo i miei figli una volta a settimana, la domenica pomeriggio a __________ presso lo Studio del dr. __________. Sono visite sorvegliate, quindi circa un’ora.

ADR che prima di venire scarcerato ero membro di __________. A seguito dell’apertura del procedimento mi sono autosospeso. Tenevo molto a questa funzione. Mi rendo conto che per via del procedimento probabilmente non potrò più riprenderla.”

(AI 114).

e) Con riferimento al trattamento intrapreso da dopo la scarcerazione, IM 1 ha dichiarato a verbale finale 23 ottobre 2019 di essere seguito dal dr. __________, come già anticipato dal difensore, una volta ogni due settimane il venerdì sera, ma non proprio regolarmente:

" (…) Ultimamente sono riuscito ad andare solo una volta al mese, a causa anche di impegni del Dr. __________. Tutte le settimane gli scrivo comunque degli e-mail dove gli faccio dei resoconti della settimana. Dal mese di novembre 2019 il Dr. __________ assumerà un altro incarico e quindi verrò seguito da un’altra terapeuta, la Dr.ssa __________. Il primo appuntamento è fissato per il 15.11.2019.

ADR che ritengo comunque utile la terapia. Sono comunque solo all’inizio. Attualmente comunque è impegnativo per me andare agli appuntamenti al venerdì sera perché sono in Svizzera interna. (…)”

(AI 114).

Al termine del verbale, il PP ha reso attento l’imputato in merito all’obbligo di tenersi a disposizione delle autorità come pure di comunicare immediatamente al Ministero pubblico eventuali cambiamenti di indirizzo (AI 114).

f) Il 6 dicembre 2019 l’Ufficio di Patronato ha fornito un rapporto d’aggiornamento riassumendo il percorso terapeutico intrapreso da IM 1. Dopo la sua scarcerazione il 7 giugno 2019, l’imputato si è rivolto all’SPS di __________ per la presa a carico, iniziata col dr. __________ per tre incontri (metà luglio, 23 agosto e 4 ottobre 2019), e poi, a seguito della partenza del medico dall’SPS, con la dr.ssa __________, il 29 novembre 2019. In merito al comportamento dell’imputato, l’Ufficio di patronato ha rimarcato, in particolare, una certa difficoltà nel fissare gli incontri:

" (…) Sentito anche il medico Caposervizio dell’SPS __________, Dr. __________, si segnala che la disponibilità del signor IM 1 al seguito terapeutico è buona; egli si è sempre presentato agli appuntamenti fissati ed ha portato temi interessanti, mostrandosi aperto al trattamento. I contenuti dei colloqui sono pertinenti e vi è una buona aderenza.

La problematica è la frequenza, sporadica, con la quale l’SPS e il signor IM 1 riescono a garantire le sedute. Essendo l’interessato occupato professionalmente fuori dal Ticino e disponibile solo alcuni venerdì in orari serali (dopo le 18.00), l’SPS ritiene di non essere nelle condizioni di rispettare il mandato di presa a carico, poiché la distanza temporale degli incontri risulta eccessiva e non conforme ad un trattamento terapeutico.

Di concerto con i medici dell’SPS e con il Signor IM 1, si cercherà un terapeuta nel settore privato, che possa garantire una presa a carico più regolare, fissando gli appuntamenti eventualmente anche al sabato. L’SPS rimarrà incaricato fino alla trasmissione del mandato ad un altro studio.”

(AI 122).

g) Il 24 febbraio 2020, il PP PP 1 ha emanato l’atto d’accusa (doc. TPC 1). Con decisione 2 marzo 2020, il GPC __________ ha accolto l’istanza del PP e ha confermato le misure sostitutive richieste (obbligo di psicoterapia e divieto di avvicinare a meno di 100 metri i figli, riservate decisioni di Pretura e ARP), fino al 7 settembre 2020 (doc. TPC 6).

h) Le difficoltà di IM 1 a seguire il trattamento psicoterapico non sono terminate. Difatti, a seguito dell’emissione dell’atto d’accusa del 24 febbraio 2020, la dr.ssa __________ ha spontaneamente scritto al Ministero pubblico (che ha poi inoltrato al TPC per competenza) il 26 marzo 2020, per comunicare che da novembre 2019 a quel momento ha visto l’imputato in sole 5 sedute, in quanto:

" (…) presente delle limitazioni determinate dal lavoro fuori Ticino e senza una sede fissa. Il paziente antepone gli impegni lavorativi alla presa a carico presso l’SPS e stenta a capire l’importanza di effettuare dei colloqui regolari. Ai colloqui che riusciamo a concordare, si presenta sempre puntuale e formalmente collaborante ma si percepisce la scarsa comprensione dell’utilità degli stessi. Siamo rimasti in contatto con la Sig.ra __________ mantenendola aggiornata rispetto alla nostra presa a carico e all’incongruenza in cui ci siamo trovati a lavorare e la non possibilità di ottemperare alla richiesta del PP.”

(doc. TPC 8).

Il difensore avv. DUF 1 ha preso posizione con scritto 3 aprile 2020, sostenendo l’impegno del suo cliente a cercare uno psicoterapeuta che fosse disposto a seguirlo. Il difensore ha ripercorso quindi dall’inizio il trattamento e le varie sedute con l’SPS ed i vari medici, contestando fermamente essersi trattate di sole 5 sedute e sottolineando che le difficoltà legate alla presa a carico non sarebbero unicamente imputabili a IM 1, bensì anche “alla poca chiarezza sul lavoro da svolgere da parte della terapista”, e che, alla richiesta del legale di voler rendere gli incontri più regolari, gli avrebbe indicato che “non le era ben chiaro l’obbiettivo finale”. Gli sforzi per trovare un altro terapista sono risultati vani, stante anche la situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Ha quindi concluso ribadendo che, nonostante IM 1 lavori oltre Gottardo per la maggior parte del tempo (a volte anche i week end), egli si è messo a disposizione del servizio i giorni lunedì e venerdì, come pure prendendo appositamente dei giorni di vacanza, qualora servisse, per seguire la terapia. Le ultime due sedute invece non sarebbero state possibili a causa di impegni della dr.ssa __________, malgrado IM 1 si trovasse in Ticino e fosse quindi disponibile tutti i giorni (doc. TPC 10).

i) Con scritto 22 aprile 2020, il Presidente della Corte, dopo aver preso atto di tutto quanto sopra, reso attento l’imputato sul significato delle misure sostitutive dell’arresto, e comunicato di voler essere aggiornato costantemente in merito all’evoluzione del trattamento, ha invitato formalmente l’SPS a voler fornire un rapporto dettagliato sulla psicoterapia svolta sino a quel momento, a indicare in quante occasioni l’imputato avrebbe anteposto gli impegni lavorativi, ad indicare il nominativo del professionista che si occupa della misura e a tenere costantemente informata la direzione del procedimenti dello svolgimento e di eventuali inadempienze da parte di IM 1 (doc. TPC 11).

l) In risposta, il 30 aprile 2020 la dr.ssa __________ ha precisato che le sedute svolte da IM 1 fino a quel momento sono state 3 con il dr. __________ (04.07.2019, 23.08.2019 e 04.10.2019) e 8 con lei (29.11.2019, 13.12.2019, 10.01.2020, 07.02.2020, 13.03.2020, 27.03.2020, 10.04.2020 e 24.04.2020), e di aver in generale riscontrato grosse difficoltà nel fissare appuntamenti con il Signor IM 1, “che accettava di concordare un appuntamento solo il venerdì pomeriggio dopo le ore 16.00 o il lunedì mattina (orario difficilmente compatibile con le esigenze del servizio).” Egli avrebbe quindi sempre dimostrato di anteporre gli impegni lavorativi alla presa a carico presso l’SPS, evitando di concordare appuntamenti in altri giorni e in altri orari, stentando a capire l’importanza di effettuare colloqui regolari. Con riguardo invece al contenuto degli incontri che sono avvenuti, la dr.ssa __________ ha così scritto:

" (…) Ai colloqui che riusciamo a concordare, si presenta sempre puntuale e formalmente collaborante ma si percepisce la scarsa comprensione dell'utilità degli stessi.

Il paziente ha la tendenza ad esporre i fatti in maniera non trasparente, minimizzandoli, sfuggendo alle domande di approfondimento verosimilmente spinto dalla vergogna per essi, pertanto ciò ha ostacolato il lavoro di rielaborazione dei reati.

Durante i colloqui presenta quote di ansia libera che si manifestano con arrossamento del volto e accelerazione dell'eloquio. Emergono note di insicurezza, imbarazzo e tratti di immaturità.

Allo stato attuale il paziente appare molto dispiaciuto per i reati commessi, e appare preoccupato per l'impossibilità di incontrare i figli e la moglie. Stiamo lavorando sull'elaborazione degli eventi accaduti, sui motivi che lo hanno spinto a compiere tali gesti, ma fatica a ad assumersi la responsabilità di ciò che è successo. Ha la tendenza, ad accusare gli altri di averlo incastrato, in particolar modo la moglie, o il pediatra che avrebbe dichiarato il falso a suo dire e ciò avrebbe comportato la sospensione del diritto di visita ai figli.

Presenta forti resistenze sia per quanto riguarda il mantenimento di un setting adeguato (con frequenza regolare), sia per quanto riguarda il lavoro psicoterapeutico. Allo stato attuale l'elaborazione del reato, la comprensione dei motivi che lo avrebbero spinto a compiere il reato e l'elaborazione del comportamento disfunzionale sono di difficile esecuzione. Si riscontra una scarsa empatia nei confronti delle vittime in particolar modo della figlia che a suo dire non si sarebbe accorta degli eventi e pertanto il paziente sarebbe convinto di non averle arrecato nessun danno. Allo stato attuale si riscontra una scarsa capacità di introspezione, una immaturità affettiva e una tendenza a voler negare le proprie pulsioni, desideri e sentimenti.

La presa a carico continuerà con la scrivente, Dr.ssa __________, mantenendo gli stessi obiettivi prefissati all'inizio della presa a carico. Gli obiettivi prefissati allo stato attuale non sono stati raggiunti per i motivi sopra elencati. Continueremo a lavorare sull' elaborazione del reato, la comprensione dei motivi che lo avrebbero spinto a compiere il reato, per permettere la maturazione personologica e fornirgli strumenti per controllare il comportamento disfunzionale, in particolar modo fornirgli strumenti idonei per gestire i conflitti famigliari e per controllare le pulsioni sessuali devianti.”

(doc. TPC 12).

A questo scritto ha formulato osservazioni l’avv. DUF 1, ribadendo che se non è stato possibile fare delle sedute regolari è a causa anche dell’impossibilità dell’SPS di fissare incontri il lunedì mattina ed il venerdì pomeriggio, come pure il sabato, e che il fatto che il signor IM 1 lavori in Svizzera interna “non può essergli imputato”. Precisa che IM 1, comunque, nei periodi fra una seduta e l’altra, ha sempre inviato degli scritti e-mail alla terapista informandola sul suo stato di salute. Per il resto ha concordato sulla necessità della continuazione del trattamento. Ha comunicato infine che il suo assistito ha nel frattempo trovato un’altra terapista, che ha già visto 3 volte, dr.ssa __________ di __________, disponibile a fissare incontri nei momenti a lui liberi dal lavoro (lunedì, venerdì e sabato), chiedendo quindi che questa fosse nominata in sostituzione della dr.ssa __________ per il proseguo del trattamento (doc. TPC 14).

m) Con decisione 27 maggio 2020, il Presidente della Corte, preso atto delle difficoltà causate dall’imputato per la fissazione delle sedute (continuando egli ad anteporre i suoi doveri professionali alla presa a carico), dei rapporti sopra indicati e delle osservazioni della difesa, ha invitato un’ultima volta IM 1 a conformarsi all’obbligo impostogli di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale presso la dr.ssa __________, nelle modalità e nei tempi stabiliti da quest’ultima, con l’avvertimento che in caso contrario la misura sostitutiva dell’arresto avrebbe potuto essere revocata. La dr.ssa __________ è stata infine invitata a fornire un rapporto mensile in merito al prosieguo della terapia (doc. TPC 17).

Con rapporto 22 giugno 2020 (pervenuto al TPC il 24 luglio 2020), la dr.ssa __________ ha comunicato un cambio di atteggiamento dell’imputato, il quale:

" (…) da fine del mese di aprile si presenta con regolarità e puntualità agli appuntamenti concordati. Appare anche molto più elastico nel darmi la possibilità di fissare appuntamenti anche in giorni e orari a lui meno congeniali. Abbiamo effettuato colloqui settimanali in data 30.04.2020, 06.05.2020, 15.05.2020, 22.05.2020, 27.05.2020, 05.06.2020, 08.06.2020, 19.06.2020.

Stiamo lavorando sulla presa di coscienza dei reati commessi, seppur mantenga spesso la tendenza ad accusare gli altri di averlo incastrato in particolar modo la moglie, sembra iniziare a riconoscere i propri sbagli.

Esprime il timore che gli venga nuovamente ordinata la carcerazione, la preoccupazione principale è di perdere definitivamente il lavoro se ciò dovesse avvenire. Allo stato attuale il lavoro è la sua unica fonte di soddisfazione e di riconoscimento sociale, dato che il ruolo di padre e marito recentemente sono venuti a mancare. Appare anche preoccupato per la situazione finanziaria difficile dovuta all’insorgenza di nuove spese (avvocati, affitto nuova casa) e teme in caso di incarcerazione di non poter farne fronte.

Appare sinceramente preoccupato anche per la salute e l’educazione dei figli che a suo dire avrebbero serie difficoltà scolastiche. Teme che questo suo allontanamento dai tre figli possa essere deleterio per il loro sviluppo.

Si continuerà a lavorare sull’elaborazione del reato, la comprensione dei motivi che lo avrebbero spinto a compiere il reato, sulla gestione dei conflitti e delle pulsioni sessuali devianti.”

(doc. TPC 21).

n) Il rapporto del 23 luglio 2020 (giunto al TPC il 3 agosto 2020), conferma l’aumentata disponibilità di IM 1 per i colloqui, che sono proseguiti regolarmente a cadenza settimanale. Quanto al lavoro svolto, la terapeuta ha espresso l’impressione che l’imputato segua gli incontri poiché “obbligato dalle circostanze e per il timore di rientrare in carcere”. Permane ancora la tendenza a banalizzare e minimizzare gli eventi, mostrando poca critica rispetto alla gravità degli atti compiuti e la tendenza a spostare il focus del problema su altre persone, per deresponsabilizzarsi:

" (…) tende a vittimizzarsi e a colpevolizzare gli altri di averlo incastrato, per esempio la moglie o il pediatra dei figli.

Tende a manipolare gli eventi o a trovare scuse per poter giustificare i suoi comportamenti, ossia sottolineando che all’epoca degli atti compiuti era molto stressato dal lavoro, dai figli e dall’assenza della moglie.

Appare preoccupato per lo stato di salute dei figli, poiché allo stato attuale non possono ricevere l’educazione e l’affetto del padre ma non si sente responsabile di ciò, piuttosto accusa la moglie di essere la responsabile del suo allontanamento dall’ambito famigliare.

La preoccupazione maggiore è di perdere il lavoro, qualora dovesse essere ordinata la carcerazione, teme pertanto di non poter garantire più ai figli la sussistenza.

Prevale un pensiero concreto e operatorio, scarso è l’accesso ai vissuti emotivi.

Continueremo a lavorare sulla gestione degli impulsivi e degli stati emotivi e sull’elaborazione del reato.”

(doc. TPC 23).

Situazione sostanzialmente confermata anche nel rapporto 22 agosto 2020, con la precisazione che IM 1:

" (…) Si rende conto di aver sbagliato ma ritiene la pena eccessiva concentrandosi più sulla pena che sul reato in sé e per sé. (…) Una delle sue preoccupazioni principali è che nel caso venga incarcerato nuovamente possa perdere il lavoro definitivamente e non possa più occuparsi dei figli nemmeno con un sostegno economico come fino ad ora ha fatto.”

(doc. TPC 28).

Infine, il difensore ha prodotto un rapporto 26 agosto 2020 redatto dalla dr.ssa __________, alla quale l’imputato si è spontaneamente affidato (doc. TPC 30), in cui la psicologa ripercorre l’anamnesi dell’imputato, il suo passato e gli eventi significativi della sua vita. Inoltre, sostiene che:

" (…) il signor IM 1 si presenta ora come un uomo con una moderata quantità di ansia, cosciente di aver agito con superficialità, immaturità ed inconsceità nei riguardi della figlia e della vita familiare ma pure di sé stesso, abituato fin da bambino ad operare un diniego delle difficoltà. (…) I colloqui terapeutici sono stati e sono per lui una sfida ad iniziare ad esplorare se stesso e ad attivare una capacità di pensiero riflessivo sui fati avvenuti. (…) non vi è traccia di un immaginario perverso / parafilico / pedofilo né consumo di pornografia dura. (…) Da quanto ho potuto osservare sono assenti tratti di tipo psicopatico e dissociali. (…) I sentimenti di paura e di vergogna sono al momento molto importanti. (…) La grande sofferenza da lui esperita riguardo i figli che da tempo non vede, di cui ha rare e scarne notizie, di cui è molto preoccupato per il loro attuale e per il loro futuro e di essere lui stesso stato concausa di questo distacco, appare sincera.”

(doc. TPC 30).

Al dibattimento l’imputato ha confermato quanto già sopra riportato, e ha ammesso di aver commesso degli errori, dando la priorità ai suoi impegni professionali:

" (…) Lei è stato in prigione per 88 giorni, e poi scarcerato. Perché?

Sono stato scarcerato perché hanno avuto fiducia in me, non avrei più commesso quanto fatto.

È stato scarcerato sulla parola?

No, mi hanno messo delle misure sostitutive. Non potevo avvicinarmi alla casa e alla scuola. Dovevo avere un lavoro e avrei dovuto cercarmi una terapia.

“Cercare una terapia”, esatto. Questo è sbagliato, la psicoterapia impostale avrebbe dovuto essere ben organizzata, prima della scarcerazione, non lasciandole il compito di “cercarla” da solo. Le misure non vengono svolte ad opera delle persone scelte dall’imputato, c’è per questo tutto un servizio apposito.

Cosa sono le misure sostitutive? Cosa sostituiscono?

Il carcere.

Quindi, se non si rispettano?

Ritorno in carcere.

Se devo fare una misura, e chi la deve svolgere mi può ricevere solo mercoledì alle 12.00, cosa devo fare?

Andare alle 12.00 di mercoledì.

In realtà non è proprio andata così. Perché lei, finché non è intervenuto questo Presidente, ha privilegiato l’aspetto professionale, pretendendo di svolgere le sedute al venerdì sera o al sabato mattina.

Io ammetto di aver fatto degli errori. Lavoravo in Svizzera tedesca, in gruppo. All’inizio anche loro dell’SPS non erano molto in chiaro su come strutturare la mia terapia. Per quello ho scelto anche una seconda strada.

Questa seconda strada però non è quanto le è stato ordinato come misura sostitutiva. Se lei non si reca dalla dr.ssa __________ non ci sono conseguenze. Se invece non si reca dalla dr.ssa __________ è diverso. Quello che emerge dagli atti è che lei fino ad un certo punto ha privilegiato gli impegni professionali a quelli della misura sostitutiva. Vero che anche l’obbligo di lavorare fa parte delle misure sostitutive, ma bisognava comunque farle entrambe.

Sì, sono stato superficiale.

A lei è stata data la facoltà di scegliere il terapeuta, creando così confusione. La dr.ssa __________ non ha il compito di sostenerla in tutto e per tutto, lei non è un paziente di quest’ultima. Una misura ambulatoriale è una misura di sicurezza. Il perito, dr. __________, non aveva il compito di aiutarla, ma quello di fare una diagnosi all’attenzione della Corte. Confondere questi due ruoli può creare degli equivoci molto forti. Se lei vuole andare dalla dr.ssa __________ perché lì si trova bene, questa la deve sostenere perché questo è il suo mandato. Per questo motivo la direzione del procedimento l’ha invitata a rispettare l’obbligo precedentemente impostole di seguire il trattamento presso la dr.ssa __________. (…)

Il Presidente dà lettura del rapporto 22 agosto 2020 della dr.ssa __________. Cosa vuol dire “ritiene la pena eccessiva”, che spiegazione dà lei a questa frase?

All’inizio non avevo capito bene la gravità dei fatti che ho compiuto. (…)

Quando lei è stato scarcerato le è stato detto che vi era la possibilità di dover tornare in prigione. Ne è ancora consapevole?

Certo. Dovessi ritornare in carcere per me sarebbe una catastrofe.

Le è stato spiegato cos’è il suo rischio processuale, in termini di privazione della libertà?

Sì.

(…) Dal punto di vista del rischio processuale. Cosa si aspetta lei da oggi?

Un giudizio. Mi aspetto clemenza, sinceramente. Riconosco di aver fatto degli errori gravissimi, me ne pento, chiedo scusa, ho chiesto scusa ai miei figli. Una pena forte per me vorrebbe dire distruggere tutto quello che ho fatto, sarebbe andare ancora più a fondo. (…)”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

4.4. IL RAPPORTO CON MOGLIE E FIGLI DOPO LA SCARCERAZIONE

Le considerazioni di seguito riportate hanno utilità in particolare per valutare il grado di lesione del bene protetto del sano sviluppo dei bambini, in relazione al reato di violazione del dovere di assistenza ed educazione. Vengono riportate in ultimo, essendo emerse solo a seguito della scarcerazione dell’uomo.

4.4.1. Con decisione 30 aprile 2019, il Pretore del distretto di __________, __________, ha autorizzato la separazione dei coniugi, affidato i figli alla madre con custodia esclusiva (mantenendo l’autorità parentale congiunta), sospeso i diritti di visita del padre, attribuito l’abitazione coniugale alla madre nonché vietato a IM 1 di avvicinarsi a moglie e figli e di contattarli in qualunque modo (AI 44). La richiesta di accesso agli atti dell’ARP 18 di __________ è stata quindi ritirata, essendo la procedura divenuta di competenza della Pretura (AI 46).

4.4.2. Il 29 luglio 2019, il Pretore di __________ __________ ha comunicato al PP di aver riconosciuto un diritto di visita sorvegliato al padre con i tre figli, ogni settimana, presso lo studio pediatrico del dr. __________. Al primo incontro, previsto per il 19 luglio 2019, ACPR 2 e ACPR 3 non hanno voluto partecipare. ACPR 1, invece, ha giocato e parlato con il padre per due ore (AI 78). Allegato a questo scritto figura anche il rapporto della dr.ssa __________, che ha sorvegliato il secondo incontro con i bambini e l’imputato, e che così lo descrive:

" (…) I Bambini ACPR 3, ACPR 2 e ACPR 1 arrivano con la madre verso le 17.20. Il padre arriva alle 17.30. La madre si reca presso la vicina gelateria in attesa del termine dell’incontro. Incontro svoltosi in sala 3.

Per tutta la durata il sig ACPR 1 si è tenuto presso l’angolo nascosto della saletta, mentre i bambini giocavano nella parte visibile dalla ricezione. Alle ore 17.55 sento ACPR 1 chiedere al padre: “papà perché non posso più fare il bagno con te?”. Io resto in silenzio ad ascoltare, mentre vedo la Bambina avvicinarsi verso il padre. Lui le risponde: “perché non si può”, poi aggiunge: “aspetta che vedo se c’è la signorina” e si affaccia dalla porta della sala per controllare se ci sia qualcuno, poi torna indietro in sala. Dopo qualche secondo esce di nuovo e si avvicina al banco accettazione dove mi trovavo e mi dice di avere un problema.

Mi racconta di essere stato accusato di aver sculacciato i propri figli e che per questo motivo non glieli fanno più vedere.

Dice che non vede i bambini da 4 mesi. Dice ancora che adesso c’è a casa uno zio che a suo dire fa la stessa cosa (li sculaccia) con i bambini e mi chiede come deve comportarsi.

Quando gli chiedo come faccia a saperlo, mi risponde che glielo hanno appena detto i bambini.

Non capendo bene cosa volesse da me gli dico che io posso al più obiettivare se ci siano segni di maltrattamento sui bambini.

Mi risponde “No, no, segni di maltrattamento non ce ne sono!”.

Lo incalzo chiedendogli il perché delle sue affermazioni, ovvero come mai me le stesse raccontando. Lui mi risponde “Non so, sa per avere una testimonianza”. Gli rispondo che non posso testimoniare per cose che non ho udito, né obiettivato.

Nota personale: durante tutto il periodo di osservazione, che ho trascorso alla ricezione, non ho sentito i bambini parlare di percosse o maltrattamenti da parte di uno zio o di altri. Incontro conclusosi alle ore 18.35.

Il signor IM 1 ha cercato di intavolare una discussione con la madre e lo zio dei bambini sul piazzale dello studio utilizzando il pretesto di dover consegnare una cosa alla signora.”

(AI 78).

4.4.3. Il 19 settembre 2019, il PP PP 1 ha chiesto alla dr.ssa __________ ulteriori chiarimenti in merito a questo suo rapporto (AI 102, 106-108). La dr.ssa __________, ha quindi precisato, per iscritto, di non aver presenziato all’intero incontro, ma di essersi assentata per la valutazione clinica di alcuni pazienti per circa 15 minuti, di essersi posizionata circa a 4 metri dalla saletta, e di poter udire, da quella posizione, tutto quanto veniva detto in saletta, non essendoci rumori di sottofondo. Ha indicato di aver udito il signor IM 1 bisbigliare in alcuni momenti, ma di aver comunque sentito chiaramente quanto veniva detto ai bambini. IM 1 non avrebbe precisato quale dei suoi figli sarebbe stato sculacciato dallo zio. Nei due incontri avvenuti in seguito (18 agosto e 22 settembre 2019) l’imputato non si è più posizionato nell’angolo non visibile della saletta, essendogli stata fatta l’apposita richiesta di rimanere nel punto visibile dalla ricezione. In queste occasioni la dr.ssa __________ ha ancora dovuto assentarsi a tratti, lasciando la supervisione alle assistenti di studio presenti. Non ha più sentito parlare di sculacciate, né dai bambini, né dal IM 1 (AI 109). L’imputato, a verbale finale, ha dichiarato di essersi messo in quell’angolo senza motivi particolari, senza pensarci, e che la porta era spalancata. Sarebbe stato ACPR 2 a riferirgli di essere stato sculacciato dallo zio, ha quindi voluto chiedere alla dr.ssa __________ come doveva comportarsi. Ha poi ammesso di sapere che il fatto che lui abbia sculacciato i figli, non è “l’unico” motivo per cui non può più vederli se non sotto sorveglianza, e affermato che quando il bambino ha riferito ciò la dr.ssa era assente (AI 114).

4.4.4. Poco tempo dopo, l’avv. RAAP 1, patrocinatrice dei figli dell’imputato, ha scritto al PP di aver ricevuto comunicazione da parte di __________, la quale sarebbe stata “pesantemente importunata” dall’imputato. Così la patrocinatrice:

" (…) In mattinata il signor IM 1 ha chiesto alla moglie di potere passare a casa ad __________ perché voleva discutere di alcune questioni con lei. In particolare da tempo la signora __________ chiede che il marito firmi una procura necessaria a risolvere una pratica immobiliare in __________, ciò che il signor IM 1 si rifiuta di fare.

Comunque sia, la signora ha accettato di vedere il marito che si è presentato a casa alle 13.15 per andarsene alle 15.30, dopo avere usato nei confronti della moglie toni e maniere assolutamente fuori luogo, urlandole di essere una disonesta e una bugiarda, comportandosi in modo aggressivo ed insultandola pesantemente.

Ha inoltre annunciato che sarebbe ritornato domani alle 08.30 e che sarebbe rimasto “a casa sua” fino al rientro dei figli. Ha peraltro più volte intimato alla moglie di andarsene e di trovare un’altra sistemazione perché la casa “è sua”.

La signora __________ si è talmente spaventata del comportamento del marito che è uscita sul balcone per farsi vedere e semmai chiedere aiuto. La signora non è più disposta a tollerare un comportamento simile da parte del marito e su mio consiglio domani non gli permetterà di entrare in casa.

Anche in vista del verbale finale di domani, ritengo opportuno che lei sia informato dell’atteggiamento tenuto oggi dal signor IM 1, il quale non da segnali concreti di avere compreso la situazione in cui si trova e la necessità di mantenere un comportamento corretto nei confronti della moglie.

Le chiedo cortesemente di valutare di ripristinare la misura che obblighi il signor IM 1 a mantenere una distanza di 200 m dalla casa in cui vivono moglie e figli.”

(AI 111).

4.4.5. In merito al rapporto con la moglie dopo la sua scarcerazione, l’imputato si è in particolare lamentato del fatto di non ricevere aggiornamenti frequenti sui propri figli, essendo la moglie poco collaborante, e di avere, lui, sempre rispettato le disposizioni impostegli da Pretore e Procuratore. Ha poi potuto prendere posizione in merito allo scritto sopra riportato dell’avv. RAAP 1:

" (…) Il PP mi chiede di spiegare il rapporto con mia moglie dopo la scarcerazione.

Rispondo che non c’è più stato un vero e proprio rapporto. Ci siamo visti in Pretura una volta e due altre volte a casa, l’ultima volta ieri. Quando sono andato a casa era sempre fissato e concordato l’incontro con mia moglie. i figli non c’erano. Io vorrei poter avere ancora un dialogo con lei e creare un buon rapporto anche da separati. Le cose non vanno sempre bene comunque. Quando l’ho vista ieri abbiamo avuto una discussione. La prima volta che l’avevo vista a casa le cose erano andate bene.

Preciso che per il resto ho contatti con mia moglie solo via messaggio, una volta a settimana, come previsto dal Pretore per aggiornarmi sulla situazione dei figli. Io vorrei essere informato tempestivamente sulle questioni dei figli, cosa che non sempre avviene. Ricordo che qualche settimana fa ACPR 3 era stato alla settimana verde con la scuola e io avevo chiesto a __________ come era andata, lei per due settimane non mi aveva risposto.

Preciso che secondo le disposizioni del Pretore __________ mi doveva scrivere una volta a settimana. Da parte mia però non posso scriverle, e ciò anche per conformarsi alle misure a suo tempo ordinate dal PP.

Io ho sempre rispettato quanto disposto dal Pretore e dal PP. Anche con riferimento al fatto di non avvicinarmi a casa ad una distanza inferiore ai 200 m ho sempre rispettato la misura. Al di fuori dei diritti di visita sorvegliato non ho mai contattato o incontrato i miei figli.

ADR che so che i miei figli dovrebbero essere seguiti da uno psicologo, ma non sono aggiornato sulla terapia o altri aspetti della terapia. Preciso che la scorsa settimana mia moglie mi ha riferito la richiesta della scuola di far valutare ACPR 3 dal Dr. __________ perché va male a scuola. Questo è quello che mi è stato scritto in un messaggio da __________. Io vorrei essere informato maggiormente sulla situazione dei miei figli.

Il PP mi fa prendere atto dello scritto 22.10.2019 dell’Avv. RAAP 1 nel quale viene riportato quanto riferito da mia moglie sull’incontro di ieri.

Confermo che ieri quando ho incontrato mia moglie abbiamo litigato e ci siamo urlati contro entrambi. Io mi ero arrabbiato perché mi aveva rimproverato di aver fatto male dei lavori in casa. Erano saltate le lampadine del corridoio e lei aveva chiamato un elettricista per farle riparare, rimproverandomi, come detto prima. Non l’ho insultata. È vero che è andata sul balcone, ma ci sono andato anche io per cercare di farla ragionare e calmare la situazione.

Preciso che sono stato a casa circa due ore e abbiamo parlato normalmente per la maggior parte del tempo. La discussione in cui abbiamo alzato la voce è durata al massimo un paio di minuti.

ADR che le ho detto effettivamente di cercarsi un’altra casa, ma questo perché mi rimproverava che non funzionava niente in casa.

ADR che è vero che le ho dato della bugiarda. Questo con riferimento a delle dichiarazioni che ha fatto nel procedimento penale, e meglio sulle modalità con cui picchiavo i figli.”

(AI 114).

4.4.6. Ad AI 115 il resoconto del 15 ottobre 2019 delle visite sorvegliate del padre con i figli presso il dr. __________, dal quale non emerge più nulla di rilevante (le assistenti di studio medico descrivono gli incontri, i tipi di giochi fatti, la saletta occupata, alcune frasi dette). Pochi giorni dopo, il 31 ottobre 2019, la patrocinatrice dei bambini produce un rapporto della dr.ssa __________, che ha preso a carico i figli dell’imputato, riportando invece informazioni rilevanti circa la loro sofferenza ed il loro stato di confusione, alimentato dal comportamento del padre proprio durante le visite. In particolare, la specialista mette in evidenza due problemi principali: il fatto che i colloqui non siano costantemente sorvegliati, permettendo all’imputato di riferire ai figli frasi che alimentano confusione e sensi di colpa, ed il fatto che egli si debba poi incontrare di persona con la moglie, il che avrebbe spesso causato conflitti davanti ai bambini.

Così la dr.ssa __________ nel rapporto 30 ottobre 2019:

" (…) Ho incontrato ACPR 3 ACPR 1 e ACPR 2 a più riprese, ACPR 1 a partire da aprile 2019, ACPR 2 ed ACPR 3 da luglio 2019.

Durante gli incontri è emerso che i tre figli del signor IM 1 vivono una grande confusione rispetto al motivo dell'allontanamento del padre e degli incontri sorvegliati. Durante i colloqui con i bambini, che hanno luogo sia separatamente che assieme in base al bisogno, aiuto loro a trovare chiarezza per pater vivere gli incontri con il padre con la necessaria serenità. Quello che purtroppo si è verificato spesso durante i diritti di visita, è che il padre, nei momenti non sorvegliati, faceva domande o osservazioni che continuano a confondere i figli, vanificando il lavoro da me svolto. ACPR 1 riporta che durante uno degli incontri il papà le ha detto che "è colpa della mamma se non posso tornare a casa è lei che ha creato tutto questo", oppure "il papà mi dice: chiedi alla mamma perché dobbiamo vederci qui". In alcune occasioni ha ripetuto ai bambini che non ha fatto nulla di male, dicendo ad ACPR 3 "anche gli altri papà fanno il bagnetto con i loro figli". In effetti in terapia spesso le domande di ACPR 3 sono per far chiarezza sul comportamento del padre.

Anche nel momento dello scambio dei figli, quando i genitori si incontrano, i due adulti discutono e il signor IM 1 cerca il confronto con la Signora __________. Tutto questo porta a sofferenza nei bambini, ed ACPR 3 e ACPR 2 cominciano ad esprimere di non voler più incontrare il padre. In alcune occasioni sono emersi sintomi somatici subito prima dell'incontro.

Il discorso dei bambini è coerente ed autentico; in modo chiaro esprimono la propria sofferenza riguardo ad una situazione difficile da sostenere per loro.

Il mio parere attuale sulla situazione

Dal mio punto di vista, e in base alle informazioni raccolte fino ad ora, è importante prendere una decisione utile e benefica per lo sviluppo psico-fisico attuale dei bambini. Per questo è fondamentale che possano vivere nel modo più adeguato possibile gli incontri con il padre. In questo senso, per quel che riguarda le mie competenze e mettendo al centro del mio interesse il benessere dei minori __________, proporrei che le autorità competenti possano definire una modalità di incontro del signor IM 1 con i figli in una situazione sorvegliata senza interruzioni, dove si possa garantire la presenza di un operatore durante tutto il periodo del diritto di visita. In questo modo si eviterebbe che il padre possa mettere in atto una comunicazione disfunzionale per il benessere dei figli, creando in loro confusione e sensi di colpa. Solo così si permetterebbe ai ragazzi di investire più serenamente nella relazione con il padre. Importante sarebbe anche evitare che i signori __________ debbano incontrarsi al momento dello scambio dei figli. A causa dei conflitti che ogni volta ne scaturiscono si crea infatti inutile stress sia ai ragazzi, che alla signora __________. Il malessere della mamma in tali situazioni si ripercuote inevitabilmente su quella dei figli, che cominciano a voler evitare gli incontri con il padre. È inoltre essenziale che il diritto di visita sia regolare, preferibilmente meno di frequente ma di una durata maggiore (si potrebbe immaginare due ore due volte al mese), per permettere ai minori __________ di seguire i propri impegni, essenziali per un sano sviluppo psichico e sociale.”

(AI 116).

4.4.7. Segue il rapporto d’aggiornamento del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) del 22 novembre 2019, nel quale l’educatore descrive positivamente gli incontri avvenuti con __________ ed il suo impegno nell’educazione dei figli, nonostante i conflitti fra fratelli inizino già sin dal primo mattino. Descrive la donna come preoccupata per i diritti di visita dei figli con il padre, essendo che la presenza di un operatore in quello studio medico non sarebbe sempre garantita, e vista la reticenza dei bambini a vedere il padre:

" (…) Spesso succede che a turni i bambini non vogliano partecipare a questi incontri. Al rientro a casa i bambini sembrano manifestare maggiore irrequietezza, maggiormente litigiosi tra loro, utilizzando parole e atteggiamenti provocatori.”

(AI 121).

Afferma poi trattarsi di bambini con un gran bisogno di attenzione, dimostrando questo fatto stuzzicandosi continuamente tra loro e testando la rispettiva pazienza, riuscendo comunque la madre a sedare sempre gli animi. Conclude il rapporto informando che i docenti della scuola elementare hanno inoltrato domanda al Dr. __________ per valutare l’eventualità che ACPR 3 soffra di un disturbo di attenzione e di iperattività (ADHD), e giudicando positiva la presenza del Servizio per l’intera famiglia, che lo vedrebbe come una risorsa che “permette a loro di avere dei momenti privilegiati con la loro madre mentre io mi occupo degli altri figli, di condividere momenti piacevoli e anche di potersi permettere di raccontarsi spontaneamente” (AI 121).

4.4.8. A seguito della chiusura dell’istruzione del 3 gennaio 2020 (AI 125), agli atti figura un ulteriore scritto dell’avv. RAAP 1, patrocinatrice dei figli dell’imputato, la quale riporta di ulteriori difficoltà riscontrate a seguito degli incontri dei bambini con il padre, a causa del comportamento di quest’ultimo:

" (…) come emerge dai brevi rapporti allegati, che ci sono stati trasmessi per e-mail dalle Sig.re __________ e __________, psicologhe e psicoterapeute rispettivamente della Sig.ra __________ e dei tre figli, la situazione di precaria stabilità che la Sig.ra __________ sta cercando di mantenere è fortemente messa a rischio dal comportamento dell’imputato, il quale si ostina, contro le regole da lei imposte e soprattutto contro l’interesse dei figli, a presentarsi al domicilio dei nostri assistiti.

Tale situazione sta creando un grave stress a tutta la famiglia e rischia di compromettere sia gli sforzi della Sig.ra __________ di gestire al meglio la difficile situazione creatasi, sia il percorso psicoterapico dei bambini, i quali iniziano a esprimere la volontà di non più incontrare il padre, volontà questa che si manifesta in ACPR 3 e ACPR 2 anche attraverso disturbi psicosomatici.

Vista la situazione e le nuove problematiche che stanno nascendo in ragione del comportamento del Sig. IM 1, con la presente ci permettiamo gentilmente di chiederle di voler prendere i provvedimenti necessari affinché l’imputato si attenga al divieto di avvicinarsi a una distanza di meno di 100 metri o contattare, anche tramite terzi, i suoi tre figli, come stabilito dall’Onorevole Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisioni 7 giugno 2019 e 13 settembre 2019.”

(AI 130).

4.4.9. Le due e-mail inviate dalle psicologhe di moglie e figli dell’imputato, riportano anche lo stato di sofferenza dei bambini e le misure intraprese per lenirle, spesso vanificate dagli incontri che questi intrattenevano poi col padre. Così, in particolare, la dr.ssa __________, il 19 gennaio 2020:

" (…) Con ACPR 1 ho lavorato sull'elaborazione dell'accaduto e del suo vissuto, agevolando la comprensione dell'attuale situazione. Stiamo elaborando i sentimenti di ansia e impotenza che prova, e che la portano ad un comportamento di controllo ossessivo nei confronti della madre e dell'ambiente circostante. Oltre al vissuto traumatico per ACPR 1 è inoltre molto difficile comprendere il motivo dell'allontanamento da casa del padre. Infatti, benché le sia stato spiegato molto bene, ACPR 1 si ritrova imbrigliata in un conflitto di lealtà dal quale le è difficile uscire e le crea forti disagi psicofisici. Questo conflitto si è creato perché spesso durante i diritti di visita il padre, nei momenti non sorvegliati, fa domande o osservazioni che continuano a confondere i figli, vanificando il lavoro da me svolto.

Questo conflitto peggiora la sofferenza dei bambini, ed ACPR 3 e ACPR 2 cominciano ad esprimere di non voler più incontrare il padre. In alcune occasioni sono emersi sintomi somatici subito prima dell'incontro.

ACPR 3 si sente spaesato, con lui l'elaborazione è anche sulle punizioni vissute dal padre e verte alla ricostruzione e rafforzamento del suo sentimento di autostima.

ACPR 2 dal canto suo nutre una rabbia invalidante nei confronti dei genitori, sentimenti che lo portano a vivere continui conflitti con la madre, e difficoltà nella gestione delle relazioni in generale.

Dal mio punto di vista, sarà dunque essenziale poter proseguire il lavoro svolto finora. Non solo per permettere una buona elaborazione dei vissuti rispetto alla probabile violenza, ma anche per lavorare sui conflitti di lealtà dei figli ed i sentimenti di confusione che non permettono al momento attuale a ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1 un sano sviluppo psico emotivo. Di conseguenza i consti che dovrà sostenere la signora __________ sono importanti, e ritengo debbano essere presi in considerazione.”

(AI 130).

La dr.ssa __________, dal canto suo, ha invece riportato alla patrocinatrice un episodio in cui l’imputato avrebbe violato il divieto di avvicinarsi all’abitazione famigliare, nel periodo natalizio, svolgendo spesso dei lavori nel garage situato nei pressi dell’abitazione, causando enorme stress alla moglie e generando un conflitto nei bambini, che vorrebbero, vedendolo vicino, avere dei contatti con lui (AI 130).

4.4.10. A seguito di questo scritto, il 4 febbraio 2020 il PP PP 1 ha scritto al difensore avv. DUF 1 chiedendogli di rendere attento il suo cliente sull’importanza del rispetto delle misure sostitutive della carcerazione preventiva (AI 131). In risposta, il difensore con scritto 10 febbraio 2020 ha precisato che la questione delle domande che il padre poneva ai figli nel corso degli incontri sorvegliati era già stata trattata e risolta in sede civile (udienza del 13 dicembre 2019), durante la quale l’imputato si è impegnato a non discutere più con i figli di quanto accaduto in occasione dei diritti di visita. Per quanto concerne invece l’indicazione secondo cui avrebbe violato le misure impostegli, questa è stata fermamente contestata, per i motivi che seguono. Sito a circa 100 metri dall’abitazione famigliare, vi è un garage/officina che l’imputato utilizza come __________. Il fatto che, quando egli vi si reca, i figli lo vedono dalla finestra di casa, è, a mente del difensore, un fatto che IM 1 “non poteva e non può controllare e quindi essergli imputato”. La distanza imposta di 100 metri è comunque rispettata e non può essergli imputato alcunché. Il difensore conclude poi con un’osservazione circa l’utilità delle misure sostitutive dell’arresto, stante la situazione:

" (…) si rileva che le misure sostitutive dell’arresto in essere contribuiscono sicuramente a creare una situazione di grave incertezza nei figli nonché un problema di gestione per la signora __________. C’è pertanto da chiedersi se ad oggi, quest’ultime misure siano ancora giustificate considerata la separazione di fatto dei coniugi __________, nonché le modalità dei diritti di visita imposti dal Pretore.”

(AI 132).

4.4.11. Un mese dopo, nel corso del mese di febbraio, figura all’incarto tutta un’altra serie di segnalazioni, sia delle due psicologhe/psicoterapeute, del SAE, e questa volta anche dello studio medico del dr. __________, in merito al comportamento poco adeguato dell’imputato durante i diritti di visita, fino a giungere ad una decisione supercautelare della Pretura di __________ che ha sospeso i diritti di visita (doc. TPC 5).

Con scritto 7 febbraio 2020, la dr.ssa __________, ha espresso preoccupazione per la situazione della moglie e dei figli dell’imputato, conoscendoli bene avendo in cura __________ dal 2016, ha poi riassunto il suo percorso terapeutico fino a giungere al 2020 e alle ultime settimane, durante le quali, a dire della terapista, l’imputato non avrebbe rispettato le distanze (es. episodio del garage), presentandosi poi al domicilio della consorte senza preavviso, minacciandola ed insultandola. Inoltre, egli, durante le visite con i figli, avrebbe dato loro informazioni contraddittorie in merito al motivo dell’arresto, confondendoli e provocando in loro un grande disagio:

" (…) l’atteggiamento del Sig. IM 1, creando molta insicurezza e instabilità, va a minare direttamente il benessere psico-fisico della Sig.ra __________ e, indirettamente, in benessere psico-fisico dei bambini. (…) ogni sforzo della Sig.ra __________ e della rete di aiuto di sostenere e aiutare i minori vengono vanificati e annullati dal comportamento del padre. (…) ritengo importante:

  1. Adeguare il luogo dei diritti di visita ai bisogni dei bambini. Ciò significa che i diritti di visita devono essere esercitati sotto sorveglianza (Punto d’incontro), affinché il Sig. IM 1 non abbia la possibilità di influenzare e destabilizzare i bambini.

  2. Prorogare le misure sostitutive della carcerazione preventiva (divieto di avvicinare a una distanza di meno di 100 metri o contattare i figli) e reintrodurre le stesse misure per tutelare la Sig.ra __________.”

(allegato al doc. TPC 5).

Con scritto 14 febbraio 2020, la dr.ssa __________ ha espresso anch’ella alla Pretura di __________ le sue preoccupazioni circa i figli dell’imputato, lamentando l’influenza negativa del padre durante i diritti di visita, approfittando dei limiti strutturali del punto d’incontro, in quanto egli:

" (…) sussurra ai figli messaggi in disaccordo con la realtà dell’accaduto. Messaggi che confondono i minori e procurano loro ansia, messaggi che il padre può trasmettere non riuscendo il punto d’incontro a garantire una sorveglianza costante e continua del diritto di visita. ACPR 1 per esempio riporta che durante l’ultimo incontro (…) “il papà ha detto che è tutto colpa della mamma”, e anche i due figli maschi riportano che il padre spesso dice che non capisce come mai la mamma ha creato tutta questa situazione, che lui non ha nessuna responsabilità. ACPR 3 dal canto suo riporta che “il papà ha detto che tanto lui fa quello che vuole, la mamma non può comandare”. Infine ACPR 1 riporta che durante le visite “il papà non parla più ad alta voce, solo piano piano così nessuno ci sente.”. La conseguenza sono sintomi che evidenziano il malessere psichico dei ragazzini. Oltre a questo comportamento inappropriato con i figli, il signor IM 1 sfrutta i momenti in cui incontra la signora __________, in occasione dello scambio dei figli, per sottoporla ad aggressioni verbali e pressioni psicologiche poco opportune in presenza dei figli. (…)

(…) a inizio marzo scadrà il decreto d’allontanamento del padre nei confronti dei bambini. Senza questo limite, il signor IM 1 potrebbe mettere indisturbatamente in atto tutti i comportamenti disfunzionali che mostra durante i momenti non sorvegliati dei diritti di visita, minando ulteriormente l’attuale precario equilibrio psico emotivo dei ragazzi. Necessitano ora di punti di riferimento in grado di accogliere le loro ansie, paura ed incertezze, non di adulti che creano ulteriore ambiguità. La signora __________ sta in questo senso cercando di essere il punto sicuro per i propri figli, dando loro la stabilità che necessitano per il loro benessere. Tuttavia, anche la signora è spesso in difficoltà, in quanto il signor IM 1 si presenta a casa suonando ripetutamente il campanello finché lei apre, per poi pretendere di andare in bagno, e comportamenti simili. (…) Ritengo dunque necessario (…) prolungare il decreto di allontanamento (…) e trovare un punto d’incontro adeguatamente sorvegliato (…) Senza queste misure (…) ritengo altamente probabile che i sintomi che mostrano ora i ragazzi non potranno che peggiorare.”

(allegato al doc. TPC 5).

Con rapporto 18 febbraio 2020 il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno informato la Pretura della __________ di ritenere non adatta la loro struttura per il proseguimento dei colloqui, in quanto:

" (…) pure essendo i bambini ed il sig. IM 1 sempre visibili dalla ricezione, non risulta possibile garantire una sorveglianza adeguata. Le necessità legate allo studio medico e alle visite impedisce una presenza costante nella sorveglianza. In diverse occasioni abbiamo appurato che il padre si rivolge ai bambini con tono non adeguato, talvolta brusco, talvolta con bisbigli, in modo da non poter essere udito dalla ricezione. Questo comportamento si verifica non appena il Signor IM 1 si accorge di non essere osservato direttamente. Segnaliamo anche che i bambini arrivano all’incontro con il padre sempre più mal volentieri e che partecipano con sempre meno entusiasmo restando spesso sulle loro.”

(allegato al doc. TPC 5).

Infine, il rapporto 19 febbraio 2020 del SAE alla Pretora di __________ __________, che conferma tutto quanto già sopra riportato, evidenziando il disagio dovuto ai diritti di visita poco sorvegliati, poco costruttivi e molto destabilizzanti, chiedendo infine che questi possano svolgersi in un contesto differente con la presenza costante di un operatore sociale e in un luogo protetto per i minori (allegato al doc. TPC 5).

4.4.12. L’atto d’accusa data 24 febbraio 2019 (doc. TPC 1), e lo stesso giorno il PP ha chiesto al GPC la proroga delle due misure sostitutive dell’arresto, ovvero l’obbligo di seguire una psicoterapia (senza indicare frequenza o presso chi) ed il divieto di avvicinare a meno di 100 metri o contattare i suoi figli, riservate le decisioni della Pretura o della ARP, fermo restando che i diritti di visita dovranno essere sorvegliati (doc. TPC 4).

Il giorno seguente, con decisione supercautelare, visto tutto quanto sopra, la Pretura di __________ ha revocato con effetto immediato i diritti di visita a favore dell’imputato.

4.4.13. Al dibattimento, IM 1 ha espresso nuovamente consapevolezza circa gli errori da lui commessi dopo la scarcerazione, tra i quali quello di non rispettare appieno le norme sostitutive impostegli, e quello di addossare le proprie responsabilità alla moglie, parlando con i bambini, causando loro grande confusione. Ha infine ammesso che il fatto di essere potuto rientrare a vivere a casa sua (informazione questa che non aveva comunicato alla direzione del procedimento prima nonostante fosse stato formalmente invitato a farlo), avendo la moglie ed i bambini cambiato casa, ha sensibilmente ridotto la sua insofferenza:

" (…) Anche dopo la scarcerazione lei non si è comportato in modo esemplare. Cos’è che le dava fastidio, che oggi invece non le dà più fastidio?

Una frustrazione per quanto successo.

Lei oggi sta meglio, perché?

Ho capito di aver sbagliato.

Ma è cambiato qualcosa. Cos’è che non sopportava nella procedura di divorzio?

Io volevo bene a mia moglie, le voglio bene, voglio bene alla mia famiglia. Il divorzio è una sconfitta.

C’è una cosa che a lei dava molto fastidio e che oggi invece non le dà più fastidio.

Non so, che abito a casa mia.

Ecco. Lei migliora il suo comportamento in concomitanza col rientro a casa sua. Il fatto che si recava al garage nei pressi della sua abitazione, al di là del fatto che sia distante più o meno di 100 metri, è una cosa che non avrebbe dovuto fare, perché così facendo si mostrava ai suoi figli, causando in loro degli scompensi.

Mi rendo conto di avere sbagliato.

A lei dava fastidio che in quella casa c’era ancora sua moglie.

Sì, ma io ero consapevole della possibilità che lei ci sarebbe potuta rimanere finché i figli fossero stati maggiorenni, non ho agito così per ottenere qualcosa.

I rapporti agli atti riportano che lei avrebbe detto a sua figlia “se io non sono più a casa, è colpa della mamma”.

È colpa mia. (…)

I verbali agli atti parlano in un altro modo. Oggi pare che lei abbia fatto un percorso che finalmente mostra i primi risultati. Ma il fatto che lo ha rasserenato, più di tutte, è stato tornare a casa sua. “È colpa della mamma se non posso tornare a casa”, “è lei che ha creato tutto questo”, “chiedi alla mamma perché dobbiamo vederci qui”, “anche gli altri papà fanno il bagnetto con gli altri figli”. Sono i bambini che riportano queste frasi, che lei avrebbe proferito approfittando delle carenze nella sorveglianza degli incontri. Questo suo agire crea confusione nella bambina. (…)

Recarsi nella sua officina vicino a casa per fare dei lavoretti, significa non pensare al bene dei suoi figli. Lei è un problema per i suoi figli, e non può pretendere di risolverlo in poco tempo.

Lo so. (…)

La signora ha dichiarato anche che lei una volta è andato a casa unicamente per andare in bagno.

No, dovevo anche prendere i documenti. (…)

ADR che qualora potessi vedere i miei figli e dovessi lavorare, prenderei vacanza. Ho preso anche diversi giorni di libero per seguire la terapia. Faccio salti mortali per fare tutto alla lettera. Ho capito il perché mi devo sottoporre a questa terapia.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Questo è quanto emerge dagli atti. I reati avendo trovato tutti piena conferma, resta da determinare la pena.

  1. COMMISURAZIONE DELLA PENA

5.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.2. Va rilevato innanzitutto che dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è di livello medio. Questo poiché nel panorama degli atti sessuali, a cui le Corti sono spesso confrontate, quelli di IM 1 non risultano essere particolarmente invasivi: non vi è stata penetrazione, non vi sono stati rapporti orali, non vi sono stati toccamenti sulla bambina. Cionondimeno, e quel che è grave, è che egli ha usato sua figlia come oggetto di soddisfacimento delle proprie pulsioni sessuali. Ed è proprio sul piano soggettivo che la colpa di IM 1 si aggrava: abusare di una bambina di __________ anni è un fatto ignobile, perché significa declassare la propria figlia da persona a oggetto, negarle la dignità di essere umano e trattarla come, appunto, un semplice oggetto del proprio desiderio. E da questo punto di vista IM 1 non ha scusanti, perché, pur avendo una sessualità tutto sommato limitata, alternative ne aveva: praticava l’autoerotismo e gli era capitato a volte di andare anche con delle prostitute. Non aveva quindi certo bisogno, per soddisfarsi, di coinvolgere la propria bambina. Aggrava la sua già importante colpa soggettiva il fatto che non si è fatto scrupoli ad abusare della figlia nell’ambiente tipico dove dovrebbe essere protetta, casa sua. Né va passato sotto silenzio il fatto che egli, almeno in un primo tempo, abbia banalizzato questi fatti.

5.3. La colpa di IM 1 è grave anche se riferita alla violazione dell’art. 219 CP, nella misura in cui egli ha creato un clima famigliare, se non proprio di terrore, di grande paura, e i bambini lo dicono molto bene: temevano sistematicamente di essere picchiati con violenza, perché quando si usa il mestolo, la ciabatta o il bastone, si è violenti e lo si fa per fare male, altrimenti un uomo come lui non aveva certo bisogno di munirsi di oggetti per imporre violentemente la propria legge in casa. E sentir dire ancora in aula che non voleva far male significa soltanto scarsa assunzione di responsabilità. Su questo tema torneremo.

5.4. Se dal passato di IM 1 si scorgono sicuramente comportamenti meritevoli come l’applicazione al lavoro e la disponibilità ad essere operativo per la comunità, dal suo comportamento processuale, almeno fino al maggio di quest’anno, non si scorgono affatto elementi attenuanti.

Egli non ha confessato spontaneamente, ma ha ammesso unicamente i fatti che non potevano francamente essere negati, perché sapeva che nella prima circostanza era stato visto dalla moglie, nella terza che esisteva una registrazione, mentre la seconda è frutto della necessità di spiegare perché aveva aggiunto dei particolari riferiti al primo episodio che in realtà non erano avvenuti in quell’occasione, di guisa che doveva per forza essercene un terzo.

5.5. Per il resto, durante tutta l’inchiesta i verbali sono pieni di “non ricordo” e di tentativi di giustificare il proprio agire, manifestando la propria vergogna, tentando di far credere che lui non è quella persona lì, e che, semplicemente, in quelle rare occasioni, aveva un po’ perso la testa. Egli nemmeno si è assunto le responsabilità di fronte alla giustizia, nella misura in cui era ben consapevole che quanto espiato nella carcerazione preventiva non sarebbe stato sufficiente. In questo senso la Corte non può non evidenziare come quella scarcerazione, soprattutto con quelle modalità, desta perplessità già solo per il fatto che sia avvenuta con il semplice impegno, sulla parola, di seguire la psicoterapia suggerita dal perito giudiziale, senza un minimo di organizzazione della stessa.

Orbene, se una norma di condotta di questo genere (obbligo di seguire una psicoterapia), è una misura atta a prevenire la recidiva, la stessa va organizzata prima che la persona venga scarcerata. E organizzata significa individuare il servizio competente, e indicarne il piano. Così come ha poi fatto la direzione del procedimento con il decreto del 27 maggio 2020. Certo, IM 1 su questo ha equivocato, anteponendo gli impegni professionali alla sua presa a carico volta alla prevenzione della recidiva, ma lo scarso rigore impostogli dalla direzione del procedimento non consente di dire che egli abbia deliberatamente infranto quella debolmente istituita norma di condotta.

5.6. Ma a prescindere dalla tardiva sottomissione alla misura, IM 1 non si è comportato bene dopo la sua scarcerazione nei confronti dei suoi figli, tentando più volte di inquinare la situazione, mandando loro messaggi sbagliati, aumentandone lo stress, dando loro delle false rappresentazioni della realtà: perché non si va a dire alla figlia abusata, che se il papà non è più a casa la colpa è della mamma, in maniera furtiva, approfittando della scarsa vigilanza del diritto di visita che doveva essere, nelle intenzioni del Pretore, costantemente sorvegliato.

Tutto ciò considerato, al netto di quanto si dirà qui di seguito, per la Corte, vista la colpa dell’imputato, occorrerebbe dipartirsi da una pena detentiva di 4 anni.

5.7. La lettura dell’incarto fino a maggio 2020 ci consegna una persona quasi totalmente incapace di assumersi le proprie responsabilità. Ma le misure che il legislatore ha previsto nel Codice penale hanno proprio lo scopo di prevenire la recidiva, e non si previene la recidiva senza un’assunzione di responsabilità e senza coscienza di aver commesso dei gravi crimini. Da questo punto di vista è bene constatare come al dibattimento IM 1 sia parso un po’ diverso da quello che è stato fino a maggio 2020. Certo, il fatto di aver potuto riprendere possesso della casa, non più abitata dalla moglie e dai propri figli, lo ha sicuramente sollevato, perché anche questo era un provvedimento che gli dava fastidio, tanto da dire alla figlia che era tutta colpa della moglie. Ma ancora di più è che finalmente si è messo a fare una psicoterapia seria che sembra aver prodotto i primi frutti, convinta la Corte che il rimorso che egli oggi vive non sia solo legato alla sua situazione personale, alla carcerazione, alla casa vuota, alla perdita della famiglia, ma anche ai danni che ha provocato ai propri figli.

5.8. Lo svolgimento di una misura di sicurezza, quandanche ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, è cosa ben diversa da un rapporto volontario tra un paziente e il proprio terapeuta. Questi deve esclusivamente fare gli interessi del proprio paziente, chi deve svolgere una misura deve per contro preoccuparsi in primis di raggiungere l’obiettivo che è quello della prevenzione della recidiva. Proprio per questo il terapeuta non deve essere scelto dall’imputato o dal condannato. Egli non è suo paziente, anche se evidentemente al terapeuta si applicano le norme sanitarie che si applicano a tutti gli operatori. Chi svolge la misura è obbligato a segnalare, senza necessità di svincolo dal segreto, all’autorità di esecuzione se ci sono dei problemi. Ed è per questo che anche se la forma è quella della norma di condotta, chi dirige il procedimento deve dare un minimo di organizzazione alla presa a carico, e non lasciarla al libero arbitrio dello scarcerando. Confondere queste due figure significa misconoscere scopo, obiettivo e funzionamento delle misure di sicurezza.

Ora, che IM 1 voglia continuare a vedere la dr.ssa __________ nessuno glielo potrà impedire. Ma non è questa la misura che gli va applicata.

5.9. Tutto questo ben ponderato, la Corte ha voluto considerare in maniera importante gli effetti che la pena ha sull’imputato. È conscia, la Corte, che il valore più importante che nella vita ha accompagnato IM 1 è quello del lavoro, e che una pena interamente da espiare difficilmente gli consentirebbe di mantenere. Di converso, una pena interamente sospesa, che la legge non permette al di sopra dei 24 mesi, è inimmaginabile, perché significherebbe banalizzare in maniera inammissibile le colpe dell’imputato. Imputato che sapeva, quando ha chiesto di uscire dopo soli 88 giorni dal carcere, che molto probabilmente avrebbe dovuto tornarci. Il PP glielo ha spiegato, ma lui ha deciso altrimenti, consapevole che prima o poi la fattura sarebbe arrivata. Ciò detto, la Corte ritiene che nel caso di specie, proprio grazie al lavoro iniziato, anche se tardivamente, su sé stesso, e i frutti che lo stesso sembra dare, di poter comprimere la pena entro i limiti che consentono una sospensione parziale. Gli ha quindi inflitto una pena detentiva di 3 anni. Per tener conto della sua colpa, comunque grave, la quota da espiare è stata fissata in 12 mesi. Gli altri 24 sono sospesi condizionalmente per 4 anni. Ma non è finita qui.

Durante questi 4 anni l’imputato dovrà continuare a seguire il trattamento, non alle sue condizioni, ma a quelle che stabilirà l’autorità di esecuzione che in Ticino è il Giudice dei provvedimenti coercitivi. Fino alla crescita in giudicato della sentenza, e per quanto di competenza di questa Corte, vengono prorogate le misure di sicurezza già imposte dal GPC e precisate nel decreto di questo Presidente, con l’avvertenza che in nessuna maniera potranno essere anteposti gli impegni professionali. Quanto all’esecuzione della porzione da espiare, non è compito di questa Corte pronunciarsi sulle modalità, in particolare sull’applicazione degli articoli 75 e 77a e seguenti del CP.

5.10. Oltre alla norma di condotta valida fino a crescita in giudicato della sentenza di sottoporsi al trattamento ambulatoriale nelle modalità testé riferite, la Corte ha pure stabilito che IM 1 debba attenersi rigorosamente alle disposizioni delle autorità civili, nell’ambito della causa di divorzio, anche perché stabilire in questa sede se deve stare lontano 100, 200 o 300 metri da casa, è del tutto irrilevante, perché è il giudice civile meglio piazzato per stabilire quali misure devono essere prese a tutela dei minori.

5.11. Le pretese degli ACP sono state riconosciute e ammesse.

5.12. Al tutto va aggiunto la multa per la contravvenzione, che la Corte ha fissato in fr. 1'000.- per le ripetute vie di fatto commesse ai danni dei propri figli, adattando il periodo agli ultimi 3 anni, perché i fatti precedenti sono caduti in prescrizione.

  1. TASSE E SPESE GIUDIZIARIE

Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1 e a quella dell’avv. RAAP 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

Il dispendio di tempo e le spese indicate nella nota professionale dell’avv. DUF 1 sono parse adeguate al caso di specie, con il che la Corte la ha tassata e approvata per un totale di fr. 23’910.50 (onorario, spese e IVA). Stesso discorso valga per la nota professionale dell’avv. RAAP 1, approvata per un totale di fr. 6’251.05 (onorario, spese e IVA). L’imputato è condannato a risarcire allo Stato del Cantone Ticino anche le note d’onorario già tassate dal Ministero pubblico, come figura a dispositivo.

Tassa di giustizia e spese procedurali sono integralmente posti a carico del condannato.

visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 63, 94, 97, 106, 109,

126, 187, 191, 219 CP;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (ripetuti)

per avere,

ad __________, presso la propria abitazione, nel periodo compreso da aprile 2018 al 29 gennaio 2019,

in tre occasioni compiuto atti sessuali con la figlia ACPR 1 (nata il __________), conoscendone e sfruttandone lo stato di incapacità di discernimento e di inettitudine a resistere, in ragione della sua giovane età;

1.2. atti sessuali con fanciulli (ripetuti)

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1, in tre occasioni, compiuto e coinvolto in atti sessuali la figlia ACPR 1 (nata il __________), minore di anni sedici;

1.3. violazione del dovere d’assistenza o educazione

per avere,

ad __________, nel periodo dal 2017 all'11 marzo 2019, in particolare a partire da agosto/settembre 2018,

violato il proprio dovere di assistenza verso i figli ACPR 2 (nato il __________), ACPR 3 (nato il __________) e ACPR 1 (nata il __________), in particolare verso il figlio ACPR 3, agendo come indicato al seguente punto 1.4 e dando in escandescenza e gridando contro di loro in modo aggressivo per ogni inezia, esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo fisico e psichico;

1.4. vie di fatto

per avere,

ad __________, nel periodo dal 9 settembre 2017 all'11 marzo 2019,

commesso ripetutamente vie di fatto, contro i figli ACPR 2 (nato il __________), ACPR 3 (nato il __________) e ACPR 1 (nata il __________), incapaci di difendersi e dei quali aveva la custodia e doveva avere cura;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. Il procedimento penale per titolo vie di fatto di cui al pt. 4 dell’atto d’accusa è abbandonato, limitatamente al periodo marzo 2017 – 8 settembre 2017, per intervenuta prescrizione.

  2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

3.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille), la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 10 (dieci).

  1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

  2. IM 1 è inoltre condannato a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:

  • alla figlia ACPR 1, fr. 4'000.- per torto morale;

  • al figlio ACPR 3, fr. 1'000.- per torto morale;

  • al figlio ACPR 2, fr. 1'000.- per torto morale e fr. 265.15 per risarcimento spese mediche non coperte dalla cassa malati;

egli è inoltre condannato a versare a favore di tutti e tre i figli dell’importo di fr. 10’439.20 per titolo di risarcimento per spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiari di gratuito patrocinio (v. seguente pt. 9.2 e AI 82).

  1. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

  2. All’imputato è fatto obbligo di rispettare tutte le decisioni, già emesse e che lo saranno in futuro, delle autorità civili (Pretura, Autorità regionale di protezione, e Tribunale d’appello), con riferimento alle relazioni con __________ ed i di loro tre figli, e questo quale norma di condotta ex art. 94 CP, per tutta la durata del periodo di prova.

  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  4. Le spese per la difesa d’ufficio e per il patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo Stato.

9.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 20’532.50

spese fr. 1’668.50

IVA (7,7%) fr. 1’709.50

totale fr. 23’910.50

9.2. La nota professionale dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario fr. 5’302.50

spese fr. 500.00

IVA (7,7%) fr. 448.55

totale fr. 6’251.05

9.3. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 34’349.70 (composto dalle due note qui tassate, più fr. 4'188.15 per la precedente nota d’onorario dell’avv. RAAP 1 già tassata dal Ministero pubblico ad AI 82) (art. 135 cpv. 4, 138 cpv. 1 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 827.10

Perizia fr. 8'200.--

Multa fr. 1'000.--

Trascrizioni fr. 600.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 185.75

fr. 13'812.85

============

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 63 CP
  • art. 94 CP
  • art. 126 CP
  • art. 187 CP
  • art. 191 CP
  • art. 198 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 237 CPP

LAvv

  • art. 21 LAvv

StGB

  • Art. 189 StGB
  • Art. 191 StGB

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

38