Incarto n. 72.2019.60
Lugano, 16 maggio 2019/ns
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
Contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 7.11.2018 al 27.2.2019 (113 giorni), in carcerazione di sicurezza dal 28.2.2019 per essere concessa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi sino al 17.5.2019 compreso
IM 2, rappresentata dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 7.11.2018 al 7.12.2018 (31 giorni)
imputati, a norma dell'atto d'accusa 39/2019 del 28 febbraio 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
nel corso del periodo gennaio 2017 - 07.11.2018, a __________ e __________ nonché in altre imprecisate località del Sottoceneri, depositato e detenuto, presso l’abitazione della compagna IM 2, ed in parte alienato, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 230.7 grammi,
segnatamente,
1.1. alienando, nel corso del surriferito periodo, in svariate località del Sottoceneri, in parte a consumatori noti, circa 131 grammi di cocaina, sotto forma di singole buste dosi da 0.5/0.6 grammi al prezzo variante tra CHF 60.00 e CHF 100.00,
nonché
1.2. depositando e detenendo, a scopo di vendita, dal gennaio 2017 in poi e fino al 07.11.2018, presso l’abitazione della compagna, dapprima a __________, poi a __________ in via __________, un imprecisato quantitativo di cocaina, di cui 99.7 grammi netti sequestrati il giorno del suo fermo, il 07.11.2018, dalla Polizia cantonale a __________;
per avere posseduto, dal 09.06.2014 al 07.11.2018 (giorno del fermo), a __________ ed in altre imprecisate località, sul proprio profilo facebook __________, rappresentazioni video che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani e pertanto offendono gravemente la dignità umana, in particolare un video postato il 09.06.2014 in cui si vede il sacrificio (morte e tortura) di una donna, poi fatta a pezzi e quello del 13.10.2014 in cui si vede l’uccisione di donne e bambine, come pure la decapitazione di una persona;
per avere, nel corso degli ultimi 3 anni, a __________ ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, consumato circa 100 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a LStup, richiamato l’art. 19 cpv. 1 let. let. c e d. LStup, art. 135 cpv. 1bis CP e art. 19a cifra 1 LStup;
B. IM 2
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzata,
nel corso del periodo gennaio 2017 - 07.11.2018, a __________ e __________, mettendo a disposizione del compagno IM 1, la propria abitazione per depositarvi dello stupefacente, detenuto, un imprecisato quantitativo di stupefacente, ma almeno 200 grammi di cocaina, di cui 99.7 grammi netti sequestrati il giorno del suo fermo, il 07.11.2018, dalla Polizia cantonale all’interno dell’armadio della propria camera da letto;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 let. a LStup, richiamato l’art. 19 cpv. 1 let. d. LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1 accompagnato dal Mlaw __________;
l’imputata IM 2, assistita dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;
l’interprete per la lingua curda __________ i cui dati sono noti alla Corte, il quale viene reso edotto sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 17:53.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche / correzioni dell’atto d’accusa:
…OMISSIS…
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. La PP precisa che vuole aggiungere il grado di purezza della cocaina sequestrata pari all’89%.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’atto d’accusa con le modifiche dibattimentali. I fatti sono ammessi dai due imputati, anche se oggi IM 2 ha ritrattato sul deposito a __________. Le indagini hanno appurato come l’imputato si recasse presso l’abitazione della compagna per poi incontrarsi con i tossicodipendenti. Il grado di purezza della cocaina sequestrata è molto elevato, cocaina ritrovata già preconfezionata nell’armadio dell’abitazione dell’imputata. Si è inoltre appurato come l’imputato utilizzasse diversi cellulari e numeri di telefono per facilitare il suo traffico. Pacifico come IM 1 tenesse la cocaina presso i locali della sua compagna, dove si riforniva regolarmente, con la piena consapevolezza di lei. Pacifico inoltre come gli stessi si dividessero i guadagni, provvedendo assieme alle spese, così come indicato nei loro verbali. IM 2 risponde egualmente del deposito di predetta sostanza, ritenuto che il suo correo è sempre stato lineare nelle sue versioni, riferendo che da inizio 2018 aveva depositato presso quest’ultima circa 200 grammi di cocaina, di cui 106.30 grammi sequestrati il giorno dell’arresto. Quindi se la cocaina è stata depositata a __________ in cantina o nell’armadio è irrilevante, perché ciò che conta è che l’imputata sapesse che presso la sua abitazione si trovasse la droga. Nel verbale d’interrogatorio PP di confronto, IM 2 ha ammesso la sua consapevolezza, così come nelle sue precedenti dichiarazioni istruttorie e solo oggi, al dibattimento, ha ritrattato dando ancora una nuova versione a cui l’accusa non può credere. IM 1 risponde inoltre del reato di cui all’art. 135 CP. Si rimanda in questo senso agli accertamenti effettuati durante l’inchiesta. Si evidenzia, perché così da lui ammesso, che l’imputato ha visto questi filmati mettendo inoltre il link mi piace. Questi video erano presenti sul suo profilo Facebook, ciò significa che sono stati da lui condivisi e posseduti. Poteva cancellarli e non l’ha fatto. L’atteggiamento processuale dei due imputati non è stato del tutto lineare, in quanto hanno confermato solo quello che non potevano negare, ammettendo, la maggior parte delle volte, solo dopo essere stati posti di fronte alle varie contestazioni. Anche oggi in aula, gli imputati sono stati incongruenti su alcuni punti, quo alla loro relazione, al deposito di __________ e alla visione dei filmati. Per la colpa, la gravità è data dal quantitativo di cocaina trattata e dal rispettivo grado di purezza. La colpa di IM 1 è ulteriormente grave per il fatto di aver coinvolto la compagna, nascondendo presso la sua abitazione le buste dosi. Gli imputati non sono consumatori. L’imputato ha agito in moto reiterato nel corso di più anni fino al giorno prima dell’arresto con lo scopo di incrementare i suoi guadagni, di andare al casinò, in palestra e girovagare per i locali notturni di __________. L’imputato ha costruito un rapporto esclusivo con la correa, rendendola moralmente e finanziariamente dipendente da lui, predominio che l’uomo manteneva con la sua presenza e le sue telefonate, nonché dimostrandola in un’occasione anche con la violenza. Anche IM 2 non è stata in disparte. Era al corrente dell’agire criminale del compagno e non se ne è tirata fuori. Il suo tornaconto era quello di beneficiare della compagnia di IM 1 e dei rispettivi guadagni. La scatola con lo stupefacente si trovava in bella vista in un ripiano dell’armadio di camera sua, non nascosta, anche a portata di mano dei figli. Incurante dei suoi precedenti penali, della possibilità dell’espulsione e delle relative conseguenze che avrebbero patito i figli, l’imputata si è prestata al gioco di IM 1, accettando quanto da lui fatto. A suo favore giocano il suo precedente vissuto e la sua condizione sociale, quale mamma da sola con __________ figli, senza alcuna entrata finanziaria. Ponderato tutto quanto, si chiede per IM 1 una pena detentiva di 21 mesi, di cui 10 mesi da espiare e il resto sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, una multa di fr. 200.- per la contravvenzione alla LStup, la revoca delle sospensioni condizionali di cui alle precedenti condanne e l’espulsione dal territorio svizzero, la cui durata si lascia al prudente giudizio della Corte. Per IM 2 si postula una pena detentiva di 15 mesi, totalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni e la revoca delle sospensioni condizionali delle precedenti condannane. Non si chiede la sua espulsione ex art. 66a CP lasciando valutare alla Corte se sono dati gli estremi del caso di rigore.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
" Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche / correzioni dell’atto d’accusa:
…OMISSIS…
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
La PP precisa che vuole aggiungere il grado di purezza della cocaina sequestrata pari all’89%”
(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, a pag. 2 e 3)
II) Vita e precedenti penali degli imputati
" Sono giunto in Svizzera nel mese di marzo 2011, sono arrivato come richiedente d’asilo a __________ dove sono rimasto per circa 3 mesi, dopodiché sono stato trasferito a __________ per 2 / 3 mesi. In seguito sono stato assegnato a __________ per 3 mesi dopodiché mi sono trasferito a __________. Dopo circa 2 mesi ho ricevuto il permesso F.
In questi 7 anni ho svolto alcune attività lavorative, ho lavorato come __________ a __________ dal __________ nel 2014 per un anno, lavoravo su chiamata, non avevo uno stipendio fisso nel contempo percepivo l’assistenza pubblica.
Ho anche lavorato per la __________ di __________ per circa un anno, lavoro che è terminato tre mesi fa, questo era un programma occupazionale della durata di un solo anno, lì percepivo circa CHF 300.- mensili, e per il resto ho sempre fatto capo all’assistenza pubblica.
Non ho parenti o legami in Svizzera. …OMISSIS…, adesso che ho il permesso per restare in Svizzera, ho problemi con il mio paese e non ci posso più tornare. Mensilmente percepisco circa CHF 500.- dall’assistenza pubblica che mi corrisponde pure i soldi per l’affitto ovvero CHF 650.- e per la cassa malati 390.-, queste spese sono pagate direttamente da loro.
Il mio stato di salute è buono, non assumo alcun medicamento.
Al termine del verbale vorrei, se possibile contattare telefonicamente mia madre __________ che si trova in __________, lei ha in uso il numero di telefono __________ anche perché …OMISSIS…”
(VI PS IM 1 7.11.2018 da pag. 9 riga 46 a pag. 10 riga 19)
" Mi viene chiesto di raccontare quanto accaduto in passato in __________ e rispondo che dopo aver terminato le scuole elementari ho iniziato a fare dei lavori in giro. Poi a …OMISSIS…”
(VI PS IM 1 22.11.2018 da pag. 3 riga 25 a pag. 4 riga 6)
“…OMISSIS…”
(VI PS IM 1 14.1.2019 da pag. 5 riga 13 a pag. 9 riga 2)
“…OMISSIS...
ADR che non ho debiti.
ADR che non ho l’auto ma possiedo la patente di guida, l’ho ottenuta qui in Svizzera ma l’avevo già nel mio paese d’origine.
ADR che non mi risulta che io abbia dei precedenti. Ricordo di essere stato fermato dalla polizia per un controllo normale e mi hanno trovato in possesso di marijuana.
Prendo atto che a casellario giudiziale risultano due condanne nei miei confronti:
del 17.11.2015 del Ministero pubblico di __________ per il reato di esercizio illecito alla guida (pena pecuniaria 45 aliquote a CHF 30.00, sospesa per 3 anni, oltre alla multa; sospensione prolungata poi per un altro anno con la condanna successiva);
del 9.5.2016 del Ministero pubblico di __________ per il reato di lesioni semplici (pena pecuniaria 20 giorni, sospesa condizionalmente per 2 anni, oltre alla multa).
Ricordo il primo fermo, rientravo dal lavoro in scooter e sono stato fermato; quella volta mi avevano anche effettuato l’esame dell’alcool.
Per la seconda condanna posso dire che quella volta io mi ero difeso e non ho attaccato nessuno.
ADR che quella volta avevo avuto una lite con il marito di IM 2. Ricordo che il tutto era iniziato a causa del fatto che io avevo salutato i loro bambini.
ADR che a quell’epoca io e IM 2 eravamo solo amici ed ero amico, anche del marito. Quando poi loro si sono separati, __________, suo marito, dopo un po' di tempo andava in giro a dire che era colpa mia; in precedenza diceva che era colpa di un altro e ora si è messo l’animo in pace”
(VI PP IM 1 8.11.2018 da pag. 2 riga 6 a pag. 3 riga 10)
“…OMISSIS…”
(VI PP IM 1 8.2.2019 a pag. 13 da riga 4 a riga 12)
-- guida senza autorizzazione (articolo, di seguito solo art., 95 capoverso, di seguito solo cpv., 1 lettera, di seguito solo lett., d della legge federale, di seguito solo LF, sulla circolazione stradale), fatti avvenuti a __________ / __________ il 21.10.2015, di cui al decreto di accusa (di seguito solo DA) 5060/2015 del 17.11.2015 del MP del Cantone Ticino con una sua condanna ad una pena pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., del Codice penale, di seguito solo CP) di 45 aliquote giornaliere da franchi (di seguito solo fr.) 30.- ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 1'350.-, sospesa condizionalmente (art. 42 CP) per un periodo di prova di 3 anni poi prolungato di 1 altro anno a seguito del successivo DA 2168/2016 del 9.5.2016 del MP del Cantone Ticino emesso nei suoi confronti rispettivamente al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 200.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 2 giorni (AI 31 e doc. TPC 14);
-- contravvenzione (art. 103 CP) alla LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19a cifra, di seguito solo n., 1 LStup), fatti avvenuti a __________ e in altre imprecisate località nel periodo settembre 2015 / 28.10.2015, di cui al DA 36/2016 dell’11.1.2016 del MP del Cantone Ticino con una condanna al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 1 giorno (AI 31 e doc. TPC 14);
-- lesioni semplici (art. 123 n. 1 cpv. 1 CP) fatti avvenuti a __________ il 10.3.2016 di cui al DA 2168/2016 del 9.5.2016 del MP del Cantone Ticino con una condanna ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 600.-, sospesa condizionalmente (art. 42 CP) per un periodo di prova di 2 anni nonché al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 200.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 2 giorni (AI 31 e doc. TPC 14).
Non assoggettato fiscalmente, in merito al suo permesso di polizia si richiamano gli AI 8 e 31 nonché i doc. TPC 28 e 29, da cui si evince l’istoriato dell’imputato prima del suo arrivo in Svizzera in data 20.3.2011 (AI 31), rispettivamente le motivazioni per cui avrebbe lasciato l’__________ a seguito di asserite minacce di tortura e di morte nei suoi confronti e dei suoi famigliari, poi a suo dire sfociate in un attentato alla sua vita (AI 31, VD all. 1 a pag. 2 V R e doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1), con l’iniziale suo ottenimento di un permesso N sino al 19.3.2012 e poi F dal 22.11.2011, in seguito prolungato sino al 22.11.2018 (AI 8), ma, ad oggi, non più rinnovato da IM 1 poiché arrestato (VD all. 1 a pag. 2 II R), ricordato, per finire, come quest’ultimo risulti sprovvisto di validi documenti di legittimazione __________ (AI 31 nonché doc. TPC 28 e 29).
In merito ai suoi legami con la Svizzera si rinvia al seguente suo dire in istruttoria:
" E’ vero che la mia famiglia non è qui, ma io non posso ritornare in __________ perché ho ricevuto diverse minacce di morte nel mio paese e per questo sono partito. In __________ mi hanno torturato e tentato anche di ammazzarmi, __________. …OMISSIS…”
(VI PP IM 1 8.11.2018 a pag. 15 da riga 30 a riga 33)
poi confermato in sede dibattimentale con le seguenti precisazioni:
" Preciso che io vorrei rimanere in Svizzera ma se non fosse possibile basta che non sia in __________. Mi basta rimanere in un paese dell’UE. Ho scelto di venire qui senza avere alcuna notizia di questo territorio. Ora sono qui da 8 anni, dove ho lavorato e fatto delle amicizie e quindi mi sento a casa. Mi hanno accolto bene quando sono arrivato qua, alla fine sono io che ho sbagliato. Lavoro non ne ho e l’unico legame che ho qui ora è la mia relazione con l’imputata”
(VD all. 1 a pag. 2 III R)
“…OMISSIS… Allo stato attuale percepisco dall’assistenza CHF 1’353.-, da questo import è già stato dedotto il costo dell’affitto della cassa malati. Mio marito non contribuisce in nessun modo al nostro sostentamento e viceversa io non devo dei soldi a mio marito. Non ho altri aiuti finanziari. Pertanto è corretto dire che con i 1’353.- CHF al mese io devo riuscire a dare da mangiare a me e ai miei ______ figli così come a pagare le varie fatture mensili come ad esempio __________ e __________. …OMISSIS... A mio modo di vedere, non è facilissimo vivere con 1’353.- CHF ma più o meno riesco a starci dentro, ad eccezione se ci sono spese extra come quelli legati alle visite mediche dei bambini.
ADR che non ho debiti. Non ho nemmeno nessun veicolo”
(VI PS IM 2 7.11.2018 da pag. 4 riga 30 a pag. 5 riga 26)
“…OMISSIS…
Mi viene chiesto se ho dei precedenti penali in Svizzera e all'estero.
Si, solo in Svizzera.
Ho avuto a che fare due volte con la polizia. Una volta riguarda una circostanza concernente la separazione dal mio ex marito. Lui mi aveva picchiata in presenza di __________ nostri figli; avevo chiamato la polizia che era intervenuta a casa nostra.
Mi viene chiesto se ho denunciato mio marito di un reato che non aveva commesso e io rispondo di sì, perché in casa mia c'era stato un incendio e io ho incolpato lui. Poi è emerso che lui non c'entrava nulla.
Prendo atto che a casellario giudiziale risulta la seguente condanna nei miei confronti:
del 24.06.2017 della Pretura penale di __________ per il reato di denuncia mendace (pena pecuniaria 5 aliquote a CHF 30.00, sospesa per 2 anni, oltre alla multa; sospensione prolungata poi per un altro anno con la condanna successiva.
Ne prendo atto, è possibile si tratti di questa cosa di cui ho sopra riferito.
In una seconda occasione ho avuto a che fare con la polizia. Si tratta di un episodio in cui mio figlio aveva trovato una giacca alla __________ e l'aveva portata a casa. Dopo 3 giorni siamo tornati alla __________ e mio figlio è stato fermato per il fatto che aveva preso la giacca. La giacca non era della __________ ma di qualcuno altro.
Mi si dice che nel 16.04.2018 del Ministero pubblico di __________ per il reato di furto (pena detentiva 10 giorni, sospesa condizionalmente per 2 anni, oltre alla multa).
Si riferisce all'episodio di cui ho sopra riferito”
(VI PP IM 2 8.11.2018 da pag. 2 riga 29 a pag. 5 riga 12).
Dopo aver ribadito in aula queste sue dichiarazioni (VD all. 1 a pag. 3 I R), le ha ulteriormente precisate, confermando la propria figura di mamma a tempo pieno con un contributo assistenziale mensile di fr. 1'350.-, oltre ad affermare, ciò che invece in sede d’istruttoria aveva negato in quanto arrabbiata con lui, la sua relazione sentimentale con IM 1 (VD all. 1 a pag. 3 I R) e un miglioramento dello stato di salute del primo figlio che dovrebbe prossimamente subire un intervento operatorio __________ (VD all. 1 a pag. 3 II R). Quo ai suoi progetti futuri è intenzionata a crescere i suoi figli in Svizzera (VD all. 1 a pag. 3 IV R).
-- denuncia mendace (art. 303 n. 1 CP), fatti avvenuti a __________ __________ il 10.3.2016, di cui alla sentenza del 26.4.2017 della Pretura penale di __________ con una condanna ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 150.-, sospesa condizionalmente (art. 42 CP) con un periodo di prova di 2 anni poi prolungato di 1 anno a seguito del successivo DA 1465/2018 del 16.4.2018 del MP del Cantone Ticino emesso nei suoi confronti, oltre al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 4 giorni (AI 3 e 31 nonché doc. TPC 14);
-- furto (art. 139 n. 1 CP), fatti avvenuti a __________ il 30.12.2017 di cui al DA 1465/2018 del 16.4.2018 del MP del Cantone Ticino con una condanna ad una pena detentiva (art. 40 segg. CP) di 10 giorni sospesa condizionalmente (art. 42 CP) con un periodo di prova di 2 anni nonché al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 100.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 1 giorno (AI 3 e 31 nonché doc. TPC 14).
" R: …OMISSIS…”
(VI PS IM 2 7.11.2018 a pag. 13 da riga 3 a riga 5)
" ADR che in Svizzera ho i miei figli e a parte loro nessun altro della mia famiglia”
(VI PP IM 2 8.11.2018 a pag. 22 riga 39)
III) Circostanze dell’arresto dei due imputati
" Dall’attività investigativa condotta nell’ambito dell’inchiesta denominata __________ s’è potuto stabilire e constatare come IM 1, cittadino di nazionalità __________, sia coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti nel Luganese.
Come descritto nel rapporto di segnalazione datato 31.10.2018, l’indagine ha avuto inizio con la segnalazione pervenutaci dalla Polizia Comunale __________, nel mese di luglio 2018, ma nota già da tempo. I colleghi ci informarono che il segnalante era il __________ del palazzo di Via __________, il quale gli comunicava delle problematiche che creavano alcuni inquilini, ma più precisamente del nominato IM 1. Questo avveniva circa nel mese di febbraio 2018. Le lamentele erano legate al fatto che diverse persone andavano presso l’appartamento di IM 1, soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne e li vi restavano per pochissimo tempo.
La segnalazione prevenutaci ci indicava pure IM 2, come complice di IM 1, e che terrebbe in stoccaggio lo stupefacente.
Fatti:
Questa mattina alle ore 09:00/09:05, a mano degli appositi ordini di perquisizione e sequestro e del mandato di accompagnamento coattivo, s’è provveduto al fermo di entrambi i rubricati.
La perquisizione degli spazi abitativi della IM 2 ha sostanzialmente permesso di rinvenire dello stupefacente, telefoni e del materiale atto al confezionamento dello stupefacente.
La perquisizione degli spazi abitativi della IM 1 ha sostanzialmente permesso di rinvenire una sostanza polverosa bianca da identificare, telefoni, carte SIM e del materiale cartaceo (…).
IM 1 ha dichiarato di aver iniziato a spacciare nel mese di ottobre/novembre 2017. Inizialmente la cocaina, 40 grammi, gli era stata fornita da un cittadino albanese, del quale però non ha voluto fornire il nome. Dopodiché ha cambiato fornitore, tale __________, che dal mese di gennaio 2018 gli ha fornito 220 gr. di cocaina a credito. IM 1, man mano che vendeva la cocaina e rispettivamente riceveva il denaro, lo consegnava ad un altro cittadino albanese che arrivava da __________ a ritirare il denaro.
In totale IM 1 ha acquistato/ricevuto a credito dal mese di ottobre 2017 ad oggi, almeno 260 grammi di cocaina. Sostanza che nella maggior parte ha venduto, in parte consumato e il rimanente
Precisiamo però che __________ a verbale ha dichiarato che IM 1 è attivo nello spaccio di cocaina già da aprile/maggio 2017.
Ha confermato di aver portato a IM 2 la scatola da noi sequestrata contenente cocaina con lo scopo di costudirla (…).
La donna è subito stata collaborativa, già dalla perquisizione, dove ci ha indicato il luogo in cui custodiva lo stupefacente. Infatti, nell’armadio della camera da letto, è stata trovata una scatola contenente un sacchetto che a sua volta includeva diverse palline di cocaina, un bilancino e strumenti atti alla confezione dello stupefacente.
A verbale ha dichiarato che lo stupefacente trovato in casa gli era stato portato da IM 1, sabato 3 novembre 2018. IM 1 gli aveva chiesto se poteva custodirlo. A dire della donna si tratta della prima volta, era a conoscenza che si trattava di cocaina, ma ha accettato perché era questione di custodirla per pochi giorni.
(AI 8 da pag. 6 a pag. 8)
IV) Dichiarazioni d’istruttoria e dibattimentali dei due imputati
" ADR: che metà di questo quantitativo, ovvero 100 grammi di cocaina, li ho rivenduti in palline da 0.5 / 0.6 grammi a CHF 60.- / 90.- cadauna.
ADR: i restanti 100 grammi di cocaina li ho depositati a casa della mia compagna a __________, nell’armadio che si trova all’interno della sua camera da letto”
(VI PS IM 1 7.11.2018 a pag. 6 da riga 27 a riga 31).
" ADR: che complessivamente da questi due soggetti albanesi, dal primo del quale non voglio fare il nome e da __________, nel periodo ottobre/novembre 2017 ad oggi, ho ottenuto 260 grammi di cocaina, di questo quantitativo circa 100 grammi sono quelli che avete trovato e sequestrato questa mattina a casa di IM 2, i restanti 160 grammi li ho rivenduti e consumati in prima persona, non so dire quanto ho venduto e quanto ho consumato ma di sicuro la maggior parte l’ho venduta”
(VI PS IM 1 7.11.2018 a pag. 7 da riga 12 a riga 18)
" ADR che l’intero quantitativo di 200 grammi l’ho portato dapprima a casa mia a __________ e in un secondo momento, dopo qualche giorno, l’ho portato a casa di IM 2 a __________.
ADR che l’intero quantitativo l’ho messo all’interno del medesimo armadio in cui è stato trovato ieri a __________, sempre a casa di IM 2.
ADR che a __________, da IM 2, ho confezionato buste dosi da 0.5 per i primi 100 grammi che poi ho venduto ed in parte consumato. Per l’altro quantitativo, quello sequestrato ieri, le buste dosi le ho confezionate a __________ da IM 2.
Mi viene chiesto di essere più preciso su dove avevo nascosto la droga e tutto l’occorrente per in confezionamento delle buste dosi.
Tutto l’occorrente, compresa la droga, l’avevo messo all’interno della medesima scatola che è stata sequestrata ieri e che è sempre stata riposta in un ripiano dell’armadio della camera da letto, parte sinistra, in alto.
ADR che la scatola è sempre stata aperta, non l’ho mai sigillata.
Mi viene chiesto se IM 2 sapeva dell’esistenza di questa scatola, rispettivamente del suo contenuto.
Non lo so.
Mi si dice che non è possibile che IM 2 non sapesse nulla, la scatola si trovava nell’armadio della sua camera da letto, aperta; inoltre, qualche mese fa c’è pure stato il trasloco ed anche la scatola è stata trasportata da casa di __________ a casa di __________.
Io continuo a dire che non so se lei lo sapesse. Quella scatola l’ho portata io da __________ a __________. L’armadio l’ho smontato e montato io”
(VI PP IM 1 8.11.2018 a pag. 8 da riga 1 a riga 29)
" Ribadisco che consumo sia marijuana che cocaina, fino a oltre un mese fa.
Negli ultimi 3 anni stimo di aver consumato circa 100 grammi di marijuana e 20/30 grammi di cocaina. La marijuana l’acquistavo a __________, in zona __________, da più persone sconosciute”
(VI PP IM 1 8.11.2018 a pag. 15 da riga 22 a riga 25)
" Da febbraio 2018 ho cominciato a vendere i 200 grammi di cocaina. Effettivamente la confezionavo in palline da 0.6 grammi l’una. Come detto la cocaina la tenevo a casa di IM 2 nell’armadio della camera. Quando mi serviva andavo da lei e ne prendevo abbastanza per confezionare le palline di cocaina”
(VI PS IM 1 3.12.2018 a pag. 3 da riga 1 a riga 4)
" ADR: che ho accettato di prendere 200 grammi in quanto sapevo che potevo venderla a miei diversi acquirenti.
Qualche giorno dopo, ho preso il sasso di cocaina e l’ho portato a __________ a casa della mia compagna IM 2. Giunto a casa di IM 2, dopo averli salutati io sono andato in camera da letto e ho nascosto, all’insaputa di IM 2, la cocaina nell’armadio dei vestiti in camera. Quella sera ricordo di aver preso un po' di cocaina da confezionare poi a casa mia e rivendere. Non ricordo esattamente ma penso circa 10 grammi, che ho venduto in circa 2 settimane ai soliti 10 acquirenti. Man mano che stava per finire la cocaina, mi recavo a casa di IM 2 a prenderne dall’altra da confezionare a casa mia, sempre in palline da 0.6 grammi cadauna. Come detto la cocaina è sempre rimasta nell’armadio in camera, in un ripiano in alto. Infatti quando andavo a prenderla a casa di IM 2, mi assentavo con la scusa di fumare una sigaretta e in quel frangente prendevo un pezzo di cocaina che poi mettevo in tasca. IM 2 di tutto questo era all’oscuro. Io a IM 2 non ho mai detto che avevo depositato da lei la cocaina”
(VI PS IM 1 22.11.2018 da pag. 6 riga 26 a pag. 7 riga 3)
" In merito posso dire che circa 20/30 grammi di cocaina l’ho consumata ed il restante circa 130/140 grammi li ho venduti. Tutti questi 130/140 grammi di cocaina li ho confezionati personalmente in palline da 0.6 grammi e rivendute a 80.- CHF a pallina. In totale quindi posso dire di aver venduto fra le 216 e le 233 palline di cocaina”
(VI PS IM 1 17.12.2018 a pag. 9 da riga 11 a riga 15
" Video DOC F1-F2 si vedono immagini crudeli dove ISIS uccideva e catturava le donne/bambine. Nel video si vede un Peshmarga decapitato dell’ISIS. Inoltre si vede come l’ISIS attacca il fronte aereo americano con armi pesanti. Questi video hanno lo scopo di mostrare come l’ISIS sia in possesso di tante armi e le crudeltà che fanno al mio popolo. Ho messo mi piace per il male che l’ISIS fa alle persone ed io sono contrario alle violenze dell’ISIS.
Video DOC G, si vede come fanno a pezzi una donna. Dovrebbero essere in Mongolia ma le scritte sono in arabo.
Mi viene chiesto cosa ne penso del video e rispondo che è una brutta cosa.
ADR che ho messo mi piace perché supporta la critica laddove si è spinta l’umanità. Non ho messo mi piace perché mi piace il video, tutto ciò è brutto.
Mi viene chiesto se ho mai condiviso questi video e rispondo di no”
(VI PS IM 1 14.1.2019 a pag. 10 da riga 8 a riga 22)
" D: Il Presidente chiede all’imputata se conferma i fatti rispettivamente l’accusa di infrazione aggravata alla LStup di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa.
R: Contesto il primo deposito di __________ e riconosco solo quello a __________.
C: Il Presidente mi contesta le mie dichiarazioni in particolare nel VI confronto PP 7.12.2018 e a pag. 7 del VI PS 16.11.2018 nel quale ho espressamente richiamato il primo deposito di __________ confermando che sapevo che era stupefacente anche se non ne sapevo il quantitativo, sostanza che a mio dire l’imputato avrebbe portato in cantina mentre lui sostiene di averla messa nell’armadio.
R: Quello che sto dicendo oggi è il vero. Vorrei che il mio difensore si esprima su quanto a lui detto. Ribadisco che a __________ non è successo nulla.
Il Presidente dà facoltà alle parti di porre altre domande all’imputata.
D PP: Perché ha cambiato versione?
R: Perché ho avuto paura quando ero in carcere. Per salvare i miei figli ho detto qualcosa che non è avvenuta”
(VD all. 1 a pag. 3 IX R nonché a pag. 4 I e II R)
confortata in predetta sua posizione anche dal correo IM 1 che ha sempre proclamato sia in istruttoria (VI PS IM 1 7.11.2018 a pag. 6 da riga 33 a riga 35 e 22.11.2018 da pag. 6 riga 26 a pag. 7 riga 15, PP IM 1 8.11.2018 a pag. 8 da riga 28 a riga 37 nonché
confronto con IM 2 7.12.2018 a pag. 6 da riga 26 a riga 46, a pag. 10 da riga 1 a riga 3 e da riga 33 a riga 34) che in aula (VD all. 1 a pag. 4 III R) la completa estraneità di IM 2 in merito al deposito rispettivamente alla detenzione della cocaina presso la sua abitazione a __________, ritenuto che quest’ultima non avrebbe saputo che all’interno del suo armadio avesse celato la scatola con all’interno lo stupefacente:
" Qualche giorno dopo, ho preso il sasso di cocaina e l’ho portato a __________ a casa della mia compagna IM 2. Giunto a casa di IM 2, dopo averli salutati io sono andato in camera da letto e ho nascosto, all’insaputa di IM 2, la cocaina nell’armadio dei vestiti in camera (…)”
Come detto la cocaina è sempre rimasta nell’armadio in camera, in un ripiano in alto. Infatti quando andavo a prenderla a casa di IM 2, mi assentavo con la scusa di fumare una sigaretta e in quel frangente prendevo un pezzo di cocaina che poi mettevo in tasca. IM 2 di tutto questo era all’oscuro. Io a IM 2 non ho mai detto che avevo depositato da lei la cocaina.
Poi nel mese di settembre 2018, IM 2 si è trasferita a __________ e io l’ho aiutata nel trasloco. In un primo momento mi sono preoccupato di prendere la cocaina e depositarla a terra dietro l’armadio che poi ho smontato. Poi ho preso la cocaina l’ho messa nello scooter. Quel giorno abbiamo fatto il grosso del trasloco intendo l’armadio, il letto, e altri mobili ingombranti li abbiamo portati e rimontati a __________. Quindi io alla sera ho potuto depositare nuovamente la cocaina nell’armadio della camera, sempre all’insaputa di IM 2”
(VI PS IM 1 22.11.2018 da pag. 6 riga 26 a pag. 7 riga 10)
" ADR che continuo a dire che lei non sapesse nulla della droga che io tenevo a casa sua; non le ho mai detto nulla”
(VI PP confronto IM 1 / IM 2 7.12.2018 a pag. 10 da riga 33 a riga 34)
" D: Il Presidente chiede a IM 1 se vuole prendere posizione in merito a quanto dichiarato da IM 2.
R: Ho portato e depositato 200 gr. a __________ senza dire nulla all’imputata nell’armadio di camera sua”
(VD all. 1 a pag. 4 III R)
V) Altre risultanze d’istruttoria e dibattimentali
14.1. l’AI 8 (rapporto di arresto provvisorio, art. 217 segg. CPP, dei due imputati del 7.11.2018) all. 10 (denaro sequestrato a IM 1 per complessivi fr. 170.- e Euro, di seguito solo €, 20.-), 15 (elenco degli oggetti sequestrati presso l’abitazione di __________ di IM 2), 20 (denaro sequestrato a IM 2 per € 250.-), 21 (cocaina rinvenuta e sequestrata presso l’abitazione di __________ di IM 2 pari a 106.30 grammi, di seguito solo gr., lordi) e 23 (VI PS __________, di seguito solo __________, 7.11.2018) in merito al ruolo degli imputati in questo loro traffico di stupefacenti con particolare riferimento alle seguenti sue dichiarazioni:
" Con il tempo ho capito che invece IM 1 trafficava dello stupefacente. Da circa un anno a questa parte ho capito che le persone che venivano a cercarlo nella casa in cui vivo, in assenza di IM 1 chiedevano a me se disponevo di una droga. Dico ciò perché una volta ho visto IM 1 consegnare della polvere bianca in cambio di denaro a una terza persona che io non conosco (…).
ADR: che a mio modo di vedere la cocaina IM 1 la faceva custodire presso l’abitazione della sua amante, quindi IM 2. Dico ciò non per averlo saputo direttamene da IM 1, ma per averlo sentito mentre quest’ultimo parlava al telefono con IM 2. In una di queste telefonate IM 1 chiedeva a IM 2 di preparargli almeno 6 pezzi, evitando di pronunciare la parola cocaina. Questa situazione si è verificata circa tre o quattro mesi fa, quindi nel periodo luglio/agosto 2018.
Di queste telefonate ne ho sentite parecchie”
(VI PS __________ 7.11.2018 da pag. 3 riga 21 a pag. 5 riga 15)
14.2. l’AI 71 (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria dei due imputati del 21.2.2019) all. 9 (rapporto di analisi del 12.11.2018 con esito negativo per IM 1 in merito alla presenza di sostanze stupefacenti nelle urine), all. 19 (rapporto di analisi del 12.11.2018 con esito negativo per IM 2 in merito alla presenza di sostanze stupefacenti nelle urine), all. 22 (rapporto di polizia scientifica del 13.12.2018 attestante il sequestro di 99.73 gr. netti di cocaina) e all. 23 (rapporto di polizia scientifica del 6.12.2018 in merito alla comparazione dattiloscopica degli imputati);
14.3. le dichiarazioni in istruttoria degli acquirenti __________ (AI 71 a pag. 3 e all. 30 per 40 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 3 e all. 31 per almeno 16.80 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 35 per almeno 1.80 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 36 per 18 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 37 per 2 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 38 per 1 gr. lordo di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 40 per 6 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 3 e all. 41 per 10 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 43 per almeno 3 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 45 per almeno 3 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 e all. 46 per 4.80 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 5 e all. 49 per 2.40 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 5 e all. 50 per 3 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 4 per 2.40 gr. lordi di cocaina), __________ (AI 71 a pag. 5 per almeno 10 gr. lordi di cocaina) e __________ (AI 71 a pag. 5 per almeno 2 gr. lordi di cocaina) per complessivi 126.20 gr. lordi di cocaina, alienazioni riconosciute da IM 1 solo per 83.40 gr. lordi di cocaina;
14.4. le principali conclusioni del rapporto di complemento della polizia cantonale del 12.4.2019 (doc. TPC 24 da pag. 3 a pag. 5) attestanti:
" ● se l’imputato ha apposto mi piace e se sì quando e come poter definire questa circostanza.
È possibile definire la preferenza Mi piace siccome l’icona si colora di blu quanto è attiva, non è possibile tuttavia risalire al momento in cui questa interazione è avvenuta (…)
● se queste rappresentazioni sono state condivise con terzi dall’imputato.
In base alle verifiche esperite, a eccezione della Foto 2, le rappresentazioni non sembrerebbero essere state condivise da IM 1.
● se queste rappresentazioni sono state salvate sui dispositivi sequestrati o in altri applicativi social.
Le foto e i video in questione, presenti sul profilo Facebook interessato, non sono stati trovati salvati su altri dispositivi in uso all’imputato (…)
La verifica dell’eventuale ulteriore presenza di rappresentazioni con contenuti simili sui supporti informatici di IM 1 ha dato esito negativo”
(doc. TPC 24 da pag. 3 a pag. 5)
VI) Diritto
15.1. giusta l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) di oltre tre anni ritenuto come giusta il cpv. 3 di predetta norma sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
15.2. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;
15.2.1. la seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 133 IV 9 considerando, di seguito solo consid., 4 e sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2, 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133 IV 9 consid. 4.1, 131 IV 1 consid. 2.2, 125 IV 242 consid. 3c e 121 IV 249 consid. 3a, STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2, 6B_458/2009 del 9.12.2010 consid. 5.1.1, 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.1 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2 nonché Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). II discrimine tra il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) e la negligenza cosciente (art. 10 cpv. 3 CP) può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) e alla negligenza cosciente (art. 10 cpv. 3 CP, DTF 130 IV 58 consid. 8.4, STF 6B_1004/2008 del 9.4.2009 consid. 3.1 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20.5 2011 consid. 5.2 e CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011). Vi è negligenza cosciente (art. 10 cpv. 3 CP) e non dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 130 IV 58 consid. 8.3, STF 66_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2, 66_458/2009 del 9.12.2010 consid. 5.1.1 e 66_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). Di regola, la volontà dell'interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 e 130 IV 58 consid. 8.4 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168, 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168, 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3, 134 IV 26 consid. 3.2.2 e 133 IV 1 consid. 4.1, STF 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.2 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5, STF 6B_519/2007 del 29.1.2008 consid. 3.1 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3, 133 IV 1 consid. 4.6, 130 IV 58 consid. 8.4 e 125 IV 242 consid. 3c, STF 6B_656/2009 dell’11.3.2010 consid. 5.2 nonché CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 rispettivamente 17.2011.55 del 26.10.2011);
15.3. giusta l’art. 103 CP sono contravvenzioni i reati cui è comminata una multa (art. 106 CP);
15.4. giusta l’art. 135 cpv. 1 CP chi fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) fermo restando come giusta il cpv. 1bis di questa norma chi acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il cpv. 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a un anno o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) senza dimenticare come giusta il cpv. 2 di predetta norma gli oggetti sono confiscati (art. 69 CP);
15.4.1. secondo il messaggio del Consiglio federale (di seguito solo CF) l'art. 135 CP costituisce un'infrazione di messa in pericolo astratta della vita e dell'integrità della persona (Foglio federale, di seguito solo FF, 1985 II a pag. 939 e sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.4 del 21.6.2007 consid. 6.2.1). La definizione degli elementi costitutivi riguardanti i mezzi utilizzati, mass media o altri supporti e il comportamento punibile corrisponde testualmente a quella utilizzata nell'art. 197 CP riguardante la pornografia in quanto le due disposizioni differiscono solo per la natura delle rappresentazioni punibili: nel secondo caso pornografia, nel primo brutalità. Esattamente come per la pornografia (art. 197 CP), le rappresentazioni di atti brutali possono urtare profondamente il senso morale o, ciò che è più grave, influenzare il comportamento, in particolare dei giovani, in modo nefasto tanto per loro che per la società. Vi è da temere che simili rappresentazioni possano incitare a un comportamento grossolanamente brutale verso gli altri esseri umani (FF 1985 II a pag. 937). Le rappresentazioni di atti di cruda violenza sono punibili quando illustrano con insistenza degli atti di crudeltà verso esseri umani. Secondo il CF un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali. Molto spesso queste sofferenze non sono causate dall'intensità di un unico atto di violenza, ma dal modo in cui la violenza è esercitata, dalla sua durata o dalla sua ripetizione. Ciò presuppone inoltre che l'autore sia alieno da qualsiasi forma di emozione umana. L'insistenza, altra caratteristica della rappresentazione illecita, richiede che questa sia destinata a rimanere impressa nella coscienza dell'osservatore. La rappresentazione non deve però essere necessariamente lunga o reiterata in quanto un’unica rappresentazione, se intensa, può parimenti soddisfare le condizioni di legge (FF 1985 II a pag. 937). Concretamente in questa categoria possono segnatamente rientrare botte, tagli, coltellate nonché l'impiego di sostanze chimiche o di corrente elettrica (Hagenstein, BK, 2019, art. 135 CP numero, di seguito solo no., 22). Per rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 135 CP le rappresentazioni devono essere prive di valore culturale o scientifico degno di protezione. L'apprezzamento quanto all'esistenza o meno di predetti valori spetta al giudice (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 135 CP no. 28). Giusta il messaggio del CF sono prive di valore culturale le rappresentazioni che illustrano atti di cruda violenza a mero scopo di svago o di divertimento. Non devono essere confuse con i documentari o le opere artistiche il cui scopo è di illustrare, in modo da prevenire, le conseguenze della violenza individuale o collettiva e di suscitare o rafforzare il senso critico dell'osservatore. Quando la rappresentazione della violenza rimane in questo contesto, senza cioè né glorificarla né minimizzarla, si può dire ch'essa riveste valore culturale. Affinché abbia valore scientifico, la rappresentazione della violenza dev'essere indispensabile all'insegnamento o alla ricerca (FF 1985 II a pag. 938). Quo all’elemento soggettivo il reato è intenzionale, anche nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP);
15.5. giusta l’art. 19 cpv. 1 LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. b LStup), aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. c LStup) rispettivamente possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti (art. 19 cpv. 1 lett. d LStup) ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) di questa norma l'autore è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a un anno che può essere cumulata con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
15.6. giusta l’art. 19a n. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un'infrazione giusta l'articolo 19 cpv. 1 LStup per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa (art. 106 CP);
15.7. il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il Tribunale federale s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (STF 1P.20/2002 del 19.4.2002);
15.8. giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, art. 10 CPP no. 4 e 5, Verniory, CR, 2011, art. 10 CPP no. 35 segg., Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale Commentario, 2010, art. 10 CPP no. 15 e 16 nonché DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di una parte lesa (STF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova (Hofer, BK, 2011, art. 10 CPP no. 58 segg., Schmid, op. cit., art. 10 CPP no. 5 e Bernasconi, op. cit., art. 10 CPP no. 23). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (STF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché STF 6P.218/2006 del 30.3.2007).
16.1. in relazione ai reati di cui ai pti. A.1, A.1.1, A.1.1.2 e A.3 dell’AA (doc. TPC 1) essendone adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di legge IM 1 è stato condannato per il reato di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d nonché 2 lett. a LStup) siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2017 / 6.11.2018, a __________, __________, __________ e altre imprecisate località alienato e procurato in altro modo ad altri 131 gr. lordi di cocaina nonché depositato e detenuto presso l’abitazione di IM 2, a scopo di alienazione, 99.73 gr. netti di cocaina (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1 e 1.1.2) rispettivamente di contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup) per avere, nel periodo 16.5.2016 / 7.11.2019, a __________ e altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.2). In merito all’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d nonché 2 lett. a LStup) basti richiamare le dichiarazioni agli atti dell’imputato e dei suoi acquirenti. Quo al reato di contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19 n. 1 LStup) la Corte, malgrado la riduzione del periodo del reato (art. 109 CP e VD a pag. 2), ha ritenuto più equo attribuire all’imputato il consumo di un imprecisato quantitativo di cocaina e di marijuana avendo egli semplicemente ribadito, ciò che però non è logico, lo stesso quantitativo già ammesso in sede d’istruttoria (VD all. 1 a pag. 3 VIII R) anche se riferito ad un periodo temporalmente più lungo;
16.2. IM 1 è stato prosciolto dal reato di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 3) di cui al punto A.2 dell’AA (doc. TPC 1) costatato come i video rispettivamente i fermi immagine ricordati nell’AA (doc. TPC 1) sono stati pubblicati sulla piattaforma sociale Facebook da un profilo estraneo non direttamente riconducibile all’imputato (doc. TPC 24 a pag. 1) e sono stati da lui visionati solo attraverso il suo cellulare, apponendovi, quindi, il mi piace. Indipendentemente dalla natura di tali video, questione qui non di primaria rilevanza, e dalle argomentazioni di IM 1 per questo suo gesto (VI PS IM 1 14.1.2019 e doc. TPC 24), l’inchiesta ha appurato che il medesimo non ha condiviso e/o salvato sui dispositivi a lui in uso, o in altri applicativi e piattaforme social, i video in oggetto (doc. TPC 24 a pag. 4). Per la scrivente Corte siffatto agire, richiamata la giurisprudenza e la dottrina vigente in materia, non può essere comparabile con le azioni di importare, tenere in deposito, mettere in circolazione, propagandare, esporre, offrire, mostrare o rendere accessibile così come indicate nell’art. 135 CP e quindi non realizza il presupposto oggettivo, e a maggior ragione quello soggettivo, di tale norma.
16.3. in relazione al pto. B.1 dell’AA (doc. TPC 1) IM 2 è stata condannata per il reato di infrazione alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. d LStup) per avere, senza essere autorizzata, nel periodo dicembre 2017 / 7.11.2018, a __________ e __________, detenuto un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente destinato a terzi, compreso tra 200 gr. lordi e 99.73 gr. netti di cocaina (VD all. 1 pag. 2 pti. 2 e 2.1), mentre è stata prosciolta dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LStup) limitatamente all’aggravata (VD all.2 a pag. 2 pto. 4) e questo in forza alle seguenti considerazioni:
16.3.1. per il riconosciuto reato di infrazione alla LStup (art. 19 cvp. 1 lett. d LStup) i presupposti oggettivi e soggettivi di legge risultano essere adempiuti in base alle risultanze istruttorie e ciò anche per quanto attiene allo stoccaggio della sostanza stupefacente presso il suo appartamento di __________ e non solo, anche, per quello di __________. Per la Corte non vi è infatti dubbio che l’imputata sapesse perfettamente che IM 1, avesse dapprima portato e conservato della sostanza stupefacente anche nel suo primo appartamento e questo già solo in forza alle sue stesse dichiarazioni in sede d’istruttoria:
" A metà dicembre 2017 circa, IM 1 si è presentato a casa mia a __________ con un sacchetto contenente due camicie che IM 1 mi ha chiesto di lavare e sotto vi era del materiale che io ho capito si trattava di droga. IM 1 comunque non me l’aveva detto esplicitamente. Lui dopo aver tolto le camicie, che mi ha consegnato, è sceso in cantina a nascondere il resto. Quella è stata la prima volta che IM 1 mi ha fatto tenere/nascondere a casa mia della droga (…)
Mi viene chiesto come IM 1 gestiva la droga che aveva nascosto in cantina a __________.
In merito dichiaro che la droga è rimasta nella mia cantina per 15 giorni, in quanto dopo due settimane lui mi ha riferito che in cantina non c’era più niente. Lui poteva accedere liberamente alla cantina in quanto la porta di accesso del palazzo era rotta e la cantina non era chiusa a chiave. Io in questi 15 giorni non sono mai scesa in cantina e non ho mai visto IM 1 in cantina o altre persone. Pertanto IM 1 poteva venire a __________ ed accedere alla cantina anche quando io non ero presente. Posso dire che in questo lasso di tempo lui è venuto da me in due occasioni, in una si è fermato per cena e l’altra solo 10 minuti. Poi come detto è venuto ancora l’ultima volta informandomi che in cantina non c’era più droga.
ADR: Io ho tenuto la droga di IM 1 a casa perché avevo paura di eventuali ritorsioni da parte sua. Dico ciò perché lui aveva ancora le mie foto e temevo le pubblicasse ancora e inoltre avevo paura di subire nuovamente delle violenze fisiche da parte sua, e volevo soprattutto tutelare i figli (…)”
Da parte mia posso dire che nel periodo dicembre 2016/agosto 2017 mese in cui mi sono trasferita, la cantina era sempre aperta ed accessibile a tutti. Per tanto io non posso escludere il fatto che IM 1 possa aver depositato altra droga in cantina a mia insaputa. IM 1 comunque veniva 1 o 2 volte a settimana a casa mia per trovarmi”
(VI PS IM 2 16.11.2018 da pag. 7 riga 19 a pag. 9 riga 5)
" Rispondo che quanto da me dichiarato è la verità, ho tenuto la cocaina per due volte, come detto a __________ e una volta a __________. Riconfermo che a __________ la droga IM 1 l’aveva messa in cantina e a __________ nell’armadio in camera da letto. Più di questo non so”
(VI PS IM 2 26.11.2018 a pag. 8 da riga 27 a riga 30)
" In pratica, dopo due settimane dalla pubblicazione di quelle foto, IM 1 mi ha portato a casa la droga. Questo accadeva nel 2017 ma non so essere più precisa.
In verità lui mi aveva chiesto espressamente se poteva portare a casa mia a __________ qualcosa ed io ho capito che era qualcosa di non giusto, e per questo mi sono rifiutata. Dopo che mi è stato detto di questa pubblicazione, mi sono un po' intimorita e quando poi mi ha portato in casa un sacchetto con all’interno dei vestiti e pure qualcosa di piccolo, che lui poi ha messo nella mia cantina, io alla fine ho acconsentito a tenergli nella mia cantina questa cosa”.
(VI PP confronto con IM 1 7.12.2018 a pag. 4 da riga 33 a riga 40)
dichiarazioni ritrattate successivamente in sede dibattimentale (VD all. 1 a pag. 3 IX R e a pag. 4 I R):
" D PP: Perché ha cambiato versione?
R: Perché ho avuto paura quando ero in carcere. Per salvare i miei figli ho detto qualcosa che non è avvenuta”
(VD all. 1 a pag. 4 II R)
in base ad una motivazione che la Corte ha ritenuto inverosimile e non convincente sia perché i suoi VI PS e PP di ammissione per il deposito di __________ sono stati da lei liberamente sottoscritti alla presenza del suo difensore d’ufficio (art. 132 CPP) rispettivamente perché questo fatto trova conferma non solo nelle dichiarazioni di __________ ma anche in quelle, per l’atto oggettivo di depositare, di IM 1 (VI PS IM 1 22.11.2018 da pag. 6 riga 26 a pag. 7 riga 10, PP confronto con IM 2 7.12.2018 a pag. 10 da riga 33 a riga 34 e VD all. 1 a pag. 4 III R), considerato, in particolare, come le affermazioni del non sapere dell’imputata altro non siano degli inutili e crassi tentativi per scagionare, almeno in parte, la sua correa già solo a fronte della natura del loro rapporto sentimentale. Le nuove dichiarazioni di estraneità dell’imputata sono per la Corte assolutamente poco convincenti e assenti di qualsivoglia logica, già solo perché è pacifico che IM 2 non potesse non sapere, o almeno sospettare per dolo eventuale, che l’uomo con cui intratteneva una relazione fosse attivo nel traffico di stupefacente (VI PP confronto con IM 1 7.12.2018 a pag. 5 da riga 21 a riga 23) tanto da lasciargli depositare qualcosa nella sua cantina di __________, circostanza del resto inizialmente da lei riconosciuta (VI PS IM 2 16.11.2018 da pag. 7 riga 19 a pag. 9 riga 5 e 26.11.2018 a pag. 5 da riga 8 a riga 13 nonché a pag. 8 da riga 27 a riga 30, PP 8.11.2018 a pag. 11 da riga 20 a riga 25 e confronto con IM 1 7.12.2018 a pag. 4 da riga 33 a riga 40), ricordato come, per il luogo, appaia per la Corte più credibile che detto stupefacente, come fu poi il caso a __________, sia stato depositato, anche a __________, in una scatola all’interno dell’armadio della camera da letto (versione IM 1) e non di certo in cantina (versione di IM 2) e che quindi, conseguentemente, quest’ultima l’avesse, di certo, potuta scovare anche solo al momento di usare e/o pulire predetto armadio;
16.3.2. per il suo proscioglimento dall’infrazione aggravata alla LStup, limitatamente all’aggravata (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, pto. B.1 dell’AA, doc. TPC 1 e VD all. 2 a pag. 2 pto. 4), dopo aver ricordato che se da un lato questa Corte non ha dubbi in merito al fatto che IM 2 sapesse che il suo compagno avesse depositato dello stupefacente già presso l’appartamento di __________, dall’altro lato agli atti non vi sono riscontri oggettivi che attestino una consapevolezza da parte dell’imputata in merito al quantitativo e al tipo di droga deposita da IM 1. In quest’ottica basti richiamare le seguenti sue dichiarazioni istruttorie:
" Un mese, un mese e mezzo dopo l.pisodio in cui IM 1 mi ha presa per i capelli, io ho accettato, per la prima volta, di tenere per lui della droga in casa. È la volta in cui IM 1 aveva lasciato qualcosa, così ho poc’anzi riferito, in cantina a casa mia a __________. Io sapevo bene che si trattava di droga. Ma no di che tipo di droga. Non ho visto l’involucro. So che IM 1 ha lasciato a casa mia il pacco per circa 15 giorni se non di più”
(VI PP IM 2 8.11.2018 a pag. 11 da riga 20 a riga 25)
" Dopodiché IM 1 è andato in cucina a posare la spesa, poi siamo andati in camera matrimoniale e mi ha detto di conservare la scatola in un posto sicuro. A quel punto avevo capito che si trattava di qualcosa di non lecito e pertanto mi sono rifiutata di tenerla in casa.
ADR che avevo capito che si trattata di droga, ma non di che tipo”
(VI PS IM 2 26.11.2018 a pag. 5 da riga 8 a riga 13)
" In pratica, dopo due settimane dalla pubblicazione di quelle foto, IM 1 mi ha portato a casa la droga. Questo accadeva nel 2017 ma non so essere più precisa (…)
In verità IM 1 non mi ha mai parlato espressamente di droga ma io avevo capito che si trattava proprio di stupefacente, L’ho capito perché si sapeva che lui vendeva stupefacenti (…)
ADR che è stato IM 1 a mettere questa scatola nel mio armadio dicendomi che l’avrebbe lasciata lì per 4 o 5 giorni e che poi non avrebbe più fatto nulla con la droga perché forse sarebbe andato via dalla Svizzera.
Lui non mi ha parlato espressamente di cocaina ma mi aveva detto che c’era droga oltre a del denaro in Euro. Non mi ha detto di più”
(VI PP confronto con IM 1 7.12.2018 da pag. 4 riga 33 a pag. 9 riga 13)
nonché le conclusioni del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 21.2.2019 a pag. 2 e 9 (AI 71) da cui si evince che:
" IM 2 ha affermato di aver tenuto per conto di IM 1 un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente. La donna non era certa di che tipo di stupefacente si trattasse ma era cosciente che fosse droga (…)
IM 2
• L’esame tossicologico delle urine ha dato esito negativo a tutte le sostanze.
• Le analisi dei prelievi mani/unghie hanno dato esito negativo alla cocaina, eroina e THC.
La ricerca tramite tecniche fisico-chimiche di eventuali tracce papillari sull’insieme degli imballaggi rinvenuti al suo domicilio ha dato esito positivo nel nodo del sacchetto in plastica che conteneva i sacchettini”
(AI 71 a pag. 2 e a pag. 9)
Pertanto e in applicazione del principio in dubio pro reo, dovendo accettare la versione più favorevole all’imputata quando afferma di non essere stata a conoscenza del tipo di sostanza stupefacente e del quantitativo tenuto in deposito per conto di IM 1, debbasi proscioglierla dall’aggravata (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup e VD all. 2 a pag. 2 pto. 4) non essendoci prova certa che già a __________ fossero stati depositati almeno 180 grammi lordi di cocaina (DTF 109 IV 145 consid. 3b) rispettivamente che l’imputata sapesse il grado di purezza (AI 71 all. 22) di quella depositata a __________.
VII) Colpa, prognosi, pena
17.1. giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di questa norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;
17.2. giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3);
17.3. giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;
17.4. giusta l’art. 46 cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale fermo restando che se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'art. 49, precisato come ai sensi del cpv. 2 di questa norma , se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca ma può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza;
17.5. giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di questa norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
17.6. giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;
17.7. giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
17.8. giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
17.9. giusta l’art. 106 cpv. 1 CP se la legge non dispone altrimenti il massimo della multa è di fr. 10'000.- ricordato come giusta il cpv. 2 di questa norma in caso di suo mancato pagamento per colpa dell’autore il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva (art. 40 CP) sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
18.1. sia da un punto di vista oggettivo, già solo per la concreta messa in pericolo della salute di molte persone (pti. A.1, A.1.1 e A.1.1.2 dell’AA e doc. TPC 1), rispettivamente soggettivo, poiché dettato da un agire egoistico mirato al conseguimento di un profitto economico benché l’imputato non versasse in una situazione di indigenza ed anzi ha utilizzato il denaro elargitogli dall’assistenza pubblica per l’acquisto di cocaina e quindi avviare il suo traffico di stupefacente (VI PS IM 1 22.11.2018 a pag. 5 da riga 31 a riga 32), la colpa (art. 47 cpv. 1 CP) di IM 1 è da qualificare, oltre che per il quantitativo anche per la durata temporale, come mediamente grave visto altresì il suo incosciente e superficiale agire nel non aver avuto il benché minimo scrupolo nel coinvolgere in questa vicenda la sua compagna IM 2 (pti. A.1.2 e B.1 dell’AA nonché doc. TPC
18.2. rispetto al suo compagno d’avventura l’agire e quindi la colpa (art. 47 CP) di IM 2 è sicuramente meno grave. Il reato di infrazione alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. d LStup e VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1) a lei ascritto solo per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), non era stato da lei inizialmente cercato o programmato e le è in qualche modo caduto addosso a seguito dalla sua comunque volontaria decisione di accontentare le richieste d’aiuto del compagno, facendole così anche proprie. Benché non incensurata in Svizzera (AI 3 e 31 nonché doc. TPC 14), la sua prognosi resta non di meno ancora positiva e questo anche per i figli minorenni che è ancora chiamata a far crescere e accudire. Ciò posto e tenuto conto del marginale ruolo da lei avuto nell’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d e cpv. 2 lett. a LStup) di IM 1, della sua scarsa collaborazione in sede d’inchiesta vista la successiva sua parziale ritrattazione in merito allo stupefacente depositato presso il suo domicilio di __________, della durata del carcere preventivo sofferto (art. 227 CPP), trattandosi altresì di una pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 6) a quella di cui al DA del 16.4.2018 del MP del Canton Ticino (AI 3 e 31 nonché doc. TPC 14), ne consegue, tutto ben ponderato, la condanna di IM 2 a una pena detentiva (art. 40 CP) di 7 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 227 CPP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 6), sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 7), superiore di 1 anno rispetto al minimo di legge (art. 44 cpv. 1 CP), non trattandosi di una persona incensurata. Come per IM 1 e benché ne fossero realizzati i presupposti di legge (art. 46 CP), la Corte, benché avesse potuto farlo, tutto ben considerato, ha ritenuto più equo revocare una sola delle sue due precedenti condanne e quindi non le è stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 150.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di __________ con sentenza del 26.4.2016 ma la stessa è stata ammonita (art. 46 cpv. 2 CP, AI 3 e 31, doc. TPC 14 e VD all. 2 a pag. 3 pto. 10) mentre è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva (art. 40 CP) di 10 giorni decretata nei suoi confronti dal MP del Canton Ticino con DA del 16.4.2018 (art. 46 cpv. 1 CP, AI 3 e 31, doc. TPC 14 e VD all. 2 a pag. 3 pto. 11).
VIII) Mantenimento della carcerazione di sicurezza di IM 1
Giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP nella sua sentenza il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) per garantire l’esecuzione della pena o delle misure (art. 231 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente in vista della procedura di appello (art. 231 cpv. 1 lett. b CPP).
Ricordato il termine del 17.5.2019 fissato dal GPC con la sua sentenza del 19.4.2019 (doc. TPC 25) e vista la decisione di condanna di IM 1 alla pena detentiva da espiare di 15 mesi con deduzione del carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) e di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) sofferto (VD all. 2 a pag. 2 pti. 5 e 5.1), la Corte ha mantenuto, prorogandola ex art. 84 cpv. 4 CPP malgrado la relativa contestazione sia dell’imputato (VD all. 1 pag. 5 I R) che del suo difensore (VD all. 1 a pag. 5 III R), la carcerazione di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) di IM 1, che ha rifiutato di essere posto in esecuzione anticipata della pena (art. 236 CPP e VD all. 1 a pag. 5 I R), sino al 13 agosto 2019 compreso e questo sia per garantire l’espiazione della così fissata pena (VD all. 2 a pag. 2 pti. 5 e 5.1) in caso di mancato appello (art. 398 segg. CPP) che per garantire, e in tale ipotesi sino al sopra indicato termine, la procedura d’appello (art. 398 segg. CPP e VD all. 3 a pag. 5), il tutto in forza a separata odierna decisione (VD a pag. 9 e all. 3), consegnata alle parti al termine del pubblico dibattimento (VD a pag. 9), e di cui in questa sede si richiamano i principali passaggi in ordine all’intervenuta realizzazione dei presupposti di legge di cui all’art. 221 cpv. 1 lett. a) e b) CPP, all’assenza di valide misure sostitutive (art. 237 cpv. 2 CPP) alla carcerazione di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) e alla proporzionalità del così fissato nuovo termine del 13.8.2019:
" che in concreto la carcerazione di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) va senz’altro mantenuta, ritenuto che gli indizi di colpevolezza sono pacifici, stante l’odierna condanna, ma soprattutto e più che sufficientemente, per un manifesto e non differente sanabile pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP);
che il rischio di fuga trova la propria giustificazione nel rischio concreto che IM 1, cittadino __________, richiedente d’asilo al beneficio di un permesso F, ora scaduto, residente, prima dell’arresto, a __________, se scarcerato, si sottragga all’esecuzione della pena o alla procedura d’appello, riparando all’estero e facendo perdere le sue tracce, non essendovi motivi validi e significativi che lo trattengano in Svizzera non avendo quest’ultimo legami lavorativi e/o famigliari nel nostro territorio (in questo senso si vedano le sue dichiarazioni in istruttoria nei verbali di interrogatorio di polizia 7.11.2018 a pag. 10 da riga 1 a riga 15 e dinanzi al procuratore pubblico, di seguito solo PP, 8.11.2018 a pag. 2 da riga 6 a riga 25 rispettivamente quelle di IM 2 nei suoi VI PP 8.11.2018 da pag. 14 riga 44 a pag. 15 riga 2 e 7.12.2018 a pag. 4 da riga 15 a riga 19) e questo indipendentemente dalle odierne dichiarazioni, per la Corte comunque poco credibili, di un suo forte legame sentimentale con la coimputata;
che l’ordinata espulsione di IM 1 ex art. 66a cpv. 1 lett. o) CP non ostacola in nessun modo la presente decisione nella misura in cui predetta misura, indipendentemente dalla sua futura fattività, diventerà operativa solo dopo l’espiazione della così decisa pena detentiva (art. 40 CP);
che non si vede quali misure sostitutive ai sensi dell’art. 237 cpv. 2 CPP, peraltro neppure proposte dalla difesa, potrebbero essere ordinate per validamente ovviare il così sancito pericolo di fuga;
che per quanto concerne la durata della carcerazione di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) la stessa viene fissata in 90 giorni e, quindi, sino a martedì 13 agosto 2019 compreso ricordato che il termine per l’intimazione di una sentenza è di regola 60 giorni ma può essere eccezionalmente prolungato sino a 90 giorni (art. 84 cpv. 4 CPP);
che questo termine appare assolutamente proporzionale alla gravità dei reati per i quali l’imputato è stato oggi condannato, alla pena detentiva espiativa inflittagli e alla durata del carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) e di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) già sofferto e ancora da soffrire;
che oggi non si può ancora sapere se l’odierna sentenza di condanna sarà o meno impugnata, di guisa che la carcerazione di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) va mantenuta sia nell’ipotesi dell’esecuzione della pena sia in quella di una procedura d’appello”
(VD all. 3 da pag. 4 a pag. 5)
IX) Espulsione
21.1. giusta l’art. l’art. 66a cpv. 1 CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta, espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup e art. 66a cpv. 1 lett. o CP), ricordato come ai sensi del cpv. 2 di detta norma il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione (art. 66a segg. CP) se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione (art. 66a segg. CPP) non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera, tenendo in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato e cresciuto in Svizzera;
21.2. giusta l’art. 66abis CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli art. 59-61 o 64 per un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) non previsto nell’art. 66a CP;
21.3. giusta l’art. 66d cpv. 1 lett. a) e b) CP l’esecuzione dell’espulsione obbligatoria (art. 66a segg. CP) di cui all’art. 66a CP può essere sospesa soltanto se l’interessato è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all’espulsione (art. 66a segg. CP), sarebbe minacciato della vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, fanno eccezione i rifugiati che, conformemente all’art. 5 cpv. 2 della legge del 26.6.1998 sull’asilo, non possono far valere il divieto di respingimento (art. 66d cpv. 1 lett a CP) rispettivamente se altre norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono (art. 66d cpv. 1 lett. b CP).
Richiamato quanto dichiarato dai due imputati in merito ai loro legami con il nostro territorio (per IM 1 consid. 5 della presente sentenza, per IM 2 consid. 8 della presente sentenza) anche in aula entrambi, se condannati per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup, hanno dichiarato di opporsi ad una decisione di espulsione nei loro confronti (art. 66a cpv. 1 lett. o CP e VD all. 1 a pag. 4 IX/X R). In particolare per IM 1 la sua difesa, dopo essersi fatta confermare dal suo protetto quanto da lui indicato nel VD all. 1 a pag. 2 V R, in sede di arringa (art. 346 cpv. 1 lett. d CPP), dopo richiamo dell’AI 31 e del doc. Dib. 1 quo ai reali motivi della fuga di IM 1 dall’__________, ha sostenuto come in concreto sarebbero dati i presupposti per il caso di rigore di cui all’art. 66a cpv. 2 CP tenuto conto dei suoi 8 anni passati in Svizzera e delle sue amicizie sul nostro territorio, precisato dall’altra parte che l’allontanamento e il ritorno dell’imputato in patria costituirebbe non solo una concreta violazione dei suoi diritti umani ma del diritto internazionale in generale e sarebbe contrario al principio del non-refoulement, secondo cui, ai sensi dell’art.33 della Convenzione di Ginevra, a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso su un determinato territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate.
Secondo la dottrina vigente in materia nell’esaminare la proporzionalità dell’espulsione (art. 66a segg. CP) rispetto ai diritti di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, devono essere considerati, quali presupposti a fondamento di tale misura, la gravità del reato e la colpa dell’autore nonché, di conseguenza, la durata della pena, la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera, il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento da parte del prevenuto, i legami sociali, famigliari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera rispettivamente con il paese estero verso cui l’espulsione (art. 66a segg. CP) sarà ordinata, la solidità della situazione famigliare del prevenuto, l’interesse dei figli, in particolare le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età, lo stato di salute del prevenuto nonché i pregiudizi che possono colpire quest’ultimo in caso di espulsione (art. 66a segg. CP) verso il suo paese di origine.
A mente della Corte l’espulsione (art. 66a segg. CP) di IM 1 si giustifica in forza alle seguenti considerazioni:
24.1. l’eventuale difficoltà ad espellere penalmente IM 1 non può di certo significare che un’espulsione (art. 66a segg. CP), laddove ne siano date le condizioni, non debba comunque essere ordinata. Sostenere siffatta tesi significa accettare che un delinquente come l’imputato possa continuare a commettere reati in Svizzera, rafforzandosi nella sua volontà criminale anche per il fatto che tale misura nei suoi confronti non potrà mai essere ordinata, ciò che, oltre ad essere estremamente penalizzante per la prevenzione e la sicurezza pubblica, non può di certo essere accettato in uno stato di diritto. Questa conclusione vale a maggior ragione nel presente caso visto e considerato che l’imputato, richiedente d’asilo, prima dell’arresto beneficiava unicamente di un permesso F, scaduto il 22.11.2018 (AI 8) e la cui richiesta di rinnovo non è stata presentata all’autorità competente (VD all. 1 a pag. 2 II R), sottolineato inoltre come IM 1 non goda nemmeno dello statuto di rifugiato, con tutte le agevolazioni del caso (doc. TPC 28 e 29);
24.2. la condanna di IM 1 per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) nonché 2 lett. a) LStup (pti. A.1, A.1.1 e A.1.2 dell’AA, doc. TPC 1, VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1 e 1.2.2) comporta l’oggettivo riconoscimento ex lege (art. 66a cpv. 1 lett. o CP) della sua espulsione (VD all. 2 a pag. 3 pti. 12 e 12.1);
24.3. nell’ambito della procedura d’asilo viene deciso se una persona può ricevere asilo essendole stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, oppure se va allontanata o eventualmente ammessa provvisoriamente. Quando uno Stato dà asilo a una persona, quest’ultima beneficia di una condizione giuridica protetta. La concessione dell’asilo dipende quindi, di norma, dal riconoscimento dello statuto di rifugiato e dall’assenza di motivi d’esclusione. La decisione compete unicamente allo Stato interessato. Dovendo rispettare il diritto internazionale, la Svizzera è tuttavia tenuta, in virtù della convenzione sui rifugiati e in particolare del divieto di respingimento in essa sancito (principio del non refoulement), a offrire protezione, per lo meno a titolo provvisorio, a chi sarebbe esposto a possibile tortura o trattamenti disumani se rinviato nello Stato di provenienza;
24.3.1. per opporsi alla misura dell’espulsione (art. 66a segg. CPP) la difesa ha richiamato il suddetto principio nonché il caso di rigore ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP. Per la Corte a torto. Se è vero che l’imputato è residente in Ticino da quasi otto anni e vi ha svolto, per brevi periodi, saltuari lavori (AI 31), ciò ancora non basta per qualificare il suo caso come un caso di rigore, rispettivamente per affermare che l’interesse pubblico alla sua espulsione (art. 66a segg. CP) non prevalga sul suo interesse privato a rimanere in Svizzera. Va infatti evidenziato che l’imputato, durante il suo soggiorno presso il nostro territorio, non è riuscito ad ottenere un lavoro duraturo e stabile, ma, al contrario, ha continuato a beneficiare dell’assistenza pubblica, utilizzando il denaro erogato, anziché per le proprie spese e/o quale investimento per la propria crescita personale e/o professionale, per l’acquisto delle sostanze stupefacenti e dare avvio al suo traffico (VI PS IM 1 22.11.2018 a pag. 5 da riga 31 a riga 32), ciò che a mente della Corte altro non fa che aggravare la sua posizione, ritenuto che quest’ultimo non fosse un assiduo consumatore (AI 71 all. 9) e, dunque, non alienasse la cocaina per permettere il proprio consumo ma prevalentemente a titolo lucroso (VI PS IM 1 17.12.2018 a pag. 9 da riga 31 a riga 35). Di seguito, nella ponderazione degli interessi, la Corte ha considerato gli elementi della vita privata che legano IM 1 al territorio elvetico, rispettivamente la sua integrazione nel medesimo e le prospettive nel suo paese d’origine. Come già indicato è pacifico che, nel territorio elvetico, l’imputato non ha raggiunto una stabilità lavorativa, considerato come in questi anni non abbia intrapreso alcuna nuova formazione o percorso didattico che gli permettesse di avere delle nuove prospettive professionali, continuando comodamente a percepire quale unica fonte di reddito le prestazioni assistenziali. Va inoltre ricordato come IM 1 non ha alcun legame famigliare sul suolo elvetico, essendo i suoi fratelli e sua madre rimasti nella loro nazione di origine. L’unica relazione affettiva in Svizzera è quella sentimentale con la correa IM 2, la quale, dopo averla ripetutamente negata durante l’istruttoria, solo oggi in aula l’ha confermata (VD all. 1 a pag. 3 I R). Ammesso e non concesso che ciò sia vero, agli atti nulla in merito alla reale trasformazione di questo rapporto affettivo in un definitivo legame sentimentale su cui costruire un comune futuro è stato prodotto. Ragion per cui per la Corte tale risultanza non è ancora sufficiente, soprattutto se confrontata al maggior interesse pubblico al suo allontanamento dalla Svizzera, per considerare questa espulsione (art. 66a segg. CPP) come un caso di rigore. In effetti, anche ammettendo dato e duraturo tale legame affettivo con IM 2, gli effetti dell’espulsione (art. 66a segg. CP) a scapito di IM 1, vanno poi ridimensionati alla luce del fatto che tutta la sua famiglia si trova in __________ e che la stessa, pure è di origine __________, non ha un’occupazione lavorativa (VD all. 1 a pag. 3 I R) e può dunque, all’occorrenza, raggiungerlo nel paese estero dove in futuro IM 1 decidesse di risiedere. Per quanto concerne il principio del non refoulement, si evidenzia come lo stesso non troverebbe applicazione, in quanto non sarebbero ravvisabili particolari elementi ostativi all’espulsione (art. 66a segg. CP), quali un serio pregiudizio a carico di IM 1. In effetti, è da ritenere, da una parte, come il suo paese di origine non gli sia affatto estraneo, dal momento in cui vi ha vissuto fino a otto anni fa. Dall’altra parte, per quanto concerne l’asserito attentato alla sua vita, si ricorda che lo stesso, oltre ad essere datato a quasi nove anni fa, non è stato riconosciuto come credibile nell’ambito della sua procedura d’asilo (AI 31 e decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 22.11.2011 che gli ha rifiutato la qualità di rifugiato, dove a pag. 4 si legge come nessuno dei mezzi di prova presentati, che sono quelli fatti ancora valere dalla difesa con il doc. Dib. 1, permettano di “corroborare la tesi persecutoria o essere pertinenti in materia d’asilo”) e che nel frattempo, per quanto noto alla Corte, non vi sono più state minacce rivolte alla sua persona e/o alla sua famiglia, la quale risiede ancora in . Del resto, una volta rimpatriato nel suo paese d’origine nulla vieterebbe all’imputato di recarsi in un’altra regione al confine con l’, dove, volendo, potrebbe vivere e cominciare, senza soverchie difficoltà, una nuova e gratificante esistenza sia a livello personale che professionale, in assenza di qualsivoglia pericolo per la propria esistenza. Non essendo quindi dati i presupposti sospensivi per un’espulsione (art. 66a segg. CP) ex art. 66d cpv. 1 lett. a) e b) CP, non si ravvedono nel caso in specie degli elementi pregiudizievoli concreti, quali possibile tortura o trattamenti disumani a suo danno qualora l’imputato fosse rinviato nel suo Stato di provenienza, rispettivamente una violazione dei diritti umani sanciti a livello internazionale, che potrebbe giustificare la sua permanenza sul suolo elvetico;
24.4. vanno altresì sottolineati i precedenti a carico dell’imputato nonché l’odierna condanna alla pena detentiva di 15 mesi da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto (VD all. 2 a pag. 2 pti. 5 e 5.1), ciò che nell’ottica della sicurezza, dell’ordine pubblico e della proporzionalità, giustificano ulteriormente la sua decisione di espulsione (art. 66a segg. CP);
24.5. ne consegue visto quanto sopra esposto, avendone adempiuto le condizioni oggettive di legge di cui all’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP, la condanna di IM 1, a cui sono state espressamente ricordate le avvertenze di cui all’art. 291 cpv. 1 e 2 CP (VD all. 2 a pag. 3 pto. 12.1), all’espulsione (art. 66a segg. CP) dal territorio svizzero per una durata di 5 anni (VD all. 2 a pag. 3 pto. 12) che è sicuramente proporzionata alla gravità dei fatti e corrisponde al minimo di legge previsto dall’art. 66a cpv. 1 CP, ritenuto come, nello specifico, l’interesse pubblico alla sua espulsione (art. 66a segg. CP) debba assolutamente prevalere sul suo interesse privato a rimanere in Svizzera.
X) Indennizzo e riparazione del torto morale
26.1. giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv.1 lett. c CPP);
26.2. giusta l’art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
26.2.1. il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con gli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU quando l’interessato ha cagionato, in nesso causale adeguato, l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero (CRP 60.2013.76 del 15.5.2013 consid. 4, 60.2016.286 del 15.2.2017 consid. 5.4 e 60.2018.3 del 17.4.2018 consid. 2.6). L’autorità, per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la riduzione dell’indennità, deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (STF 6B_129/2016 del 2.5.2016 consid. 3.2.1 e CRP 60.2016.286 del 15.2.2017 consid. 5.4). La questione dell’indennizzo all’imputato prosciolto giusta l’art. 429 CPP deve essere esaminata in relazione a quella delle spese in applicazione dell’art. 426 CPP (STF 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 9 e CRP 60.2016.286 del 15.2.2017 consid. 5.5). Se l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP, è di principio esclusa un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2, STF 6B_1176/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2, 6B_1169/2015 del 23.11.2016 consid. 1.2, 6B_380/2016 del 16.11.2016 consid. 9 e 6B_67/2016 del 31.10.2016 consid. 1.2 nonché CRP 60.2016.286 del 15.2.22017 consid. 5.5).
27.1. per IM 1 non solo perché non richiesto dal suo difensore d’ufficio (art. 132 CPP e VD a pag. 3) ma anche perché questo imputato è stato comunque ritenuto colpevole per il reato di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d nonché cpv. 2 lett. a LStup nonché VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1 e 1.1.2) da cui il fatto che la privazione della libertà da lui subita sino al giorno del pubblico dibattimento non può essere considerata né illegittima né ingiustificata (VD all. 2 a pag. 4 pto. 18);
27.2. per IM 2 già solo perché correttamente non richiesto dal suo difensore d’ufficio (art. 132 CPP e VD a pag. 4) ma soprattutto perché questa imputata è stata comunque ritenuta colpevole per il reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. d LStup nonché VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.1) da cui il fatto che la privazione della libertà da lei subita sino al giorno della sua scarcerazione del 7.12.2018 non può essere considerata né illegittima né ingiustificata (VD all. 2 a pag. 4 pto. 19).
XI) Confische, sequestro conservativo e dissequestri
28.1. giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ricordato come giusta il cpv. 2 di questa norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili;
28.2. giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale;
28.3. giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP), per garantire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP), le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP), le multe (art. 106 CP) e le indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b e 433 segg. CPP), per essere restituiti ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lett. c CPP) o per essere confiscati (art. 263 cpv. 1 lett. d CPP);
28.4. giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto;
28.5. giusta l’art. 268 cpv. 1 lett. a) CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) e le indennità (art. 433 segg. CPP).
29.1. la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a IM 1 di 43.80 gr. lordi di polvere bianca (VD all. 2. a pag. 3 pti. 13,13.1 e 13.1.1) e di € 20.- (VD all. 2. a pag. 3 pti. 13, 13.1 e 13.1.2);
29.2. la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a IM 2 di 99.73 gr. netti di cocaina da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP nonché VD all. 2. a pag. 3 pti. 13, 13.2 e 13.2.1), di fr. 283.25 (VD all. 2. a pag. 3 pti. 13, 13.2 e 13.2.2), di 2 forbici (VD all. 2. a pag. 3 pti. 13, 13.2 e 13.2.3), di 1 cucchiaino da caffè (VD all. 2. a pag. 3 pti. 13, 13.2 e 13.2.4), di 1 pesola di colore nero con custodia (VD all. 2. a pag. 3 pti. 13, 13.2 e 13.2.5) e di 1 rotolo di plastica da imballaggio (VD all. 2. a pag. 3 pti. 13, 13.2 e 13.2.6);
29.3. previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali (art. 422 segg. CPP) e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio (art. 135 CPP) il sequestro conservativo (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a CPP) a IM 1 di fr. 70.- (VD all. 2 a pag. 3 pto. 14);
29.4. previa cancellazione dei dati dei telefoni e delle rispettive schede SIM con costi a carico dell’imputato, il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a IM 1 di 1 cellulare Samsung dualsim IMEI __________ con carta SIM __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 15 e 15.1), di 1 cellulare Wiko IMEI __________ - __________ con carta SIM inserita Lycamobile nr. __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 15 e 15.2), di 1 carta SIM __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 15 e 15.3), di 1 carta SIM Lycamobile nr. __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 15 e 15.4) e di 1 tablet Samsung IMEI __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 15 e 15.5);
29.5. il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a IM 1 di 1 cellulare Samsung rotto (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.1), di 1 caricatore Samsung bianco (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.2), di 1 caricatore Samsung nero (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.3), di 1 supporto carta SIM __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.4), di 1 scatola iphone IMEI __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.5), di 1 scatola Samsung IMEI __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.6), di documentazione cartacea (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.7), di 1 supporto scheda SIM __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.8) e di 1 supporto scheda SIM __________ (VD all. 2 a pag. 4 pti. 16 e 16.9).
XII) Retribuzione dei difensori d’ufficio
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio (art. 132 CPP) è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento e fermo restando come in materia di retribuzione il difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può interporre reclamo (art. 379 segg. e 393 segg. CPP) alla giurisdizione di reclamo, in Ticino la CRP, contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP) rispettivamente come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).
Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 178.310) secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h) rispettivamente di fr. 250.- / h per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usale (art. 5a cpv.1 RL 178.310), ciò che è il caso tra le h 20:00 e le h 8:00 dei giorni feriali e nei giorni festivi ufficiali e di sabato (art. 5a cpv. 2 RL 178.310, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2 e 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 nonché CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b). In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4 e CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e).
Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 RL 178.310 prevede che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione inc. che per un onorario superiore a fr. 10'000.- è del 5% ma almeno fr. 600.- fermo restando come giusta il cpv. 2 di detta norma il patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.
Premettendo che nessun difensore d’ufficio (art. 132 CPP) ha interposto reclamo alla CRP (doc. TPC 34, art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario, spese e trasferte da parte della Corte (doc. TPC 35, VD all. 2 a pag. 4 pti. 20, 20.1 nonché a pag. 5 pti. 20.2 e 20.3) si ricorda come:
33.1. l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 7.11.2018 (AI 11), ha presentato due note professionali, la prima datata 27.2.2019 (AI 75) e la seconda 15.5.2019 (doc. Dib. 2 e VD a pag. 4), che sono state tassate (AI 77 e VD a pag. 4) per fr. 11'671.50 e meglio fr. 9'990.- per l’onorario, fr. 196.- per trasferte e apertura inc., fr. 600.- per le spese nonché fr. 830.50 per l’imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) e fr. 55.- per anticipo spese esente da IVA (VD all. 2 a pag. 4 e 5 pto. 20.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'671.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.1.2);
33.2. l’avv. DUF 2, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 2 dal 7.11.2018 (AI 14), ha presentato due note professionali, la prima datata 26.2.2019 (AI 74 e doc. TPC 27), la seconda 15.5.2019 (doc. Dib. 3 e VD a pag. 4), che sono state tassate (AI 76 e VD a pag. 4) per fr. 9'170.65 e meglio fr. 8'138.- per l’onorario, fr. 377.- per spese e trasferte nonché fr. 655.65 per l’IVA (VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.2), ritenuto che IM 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'170.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 5 pto. 20.2.1).
XIII) Tassa di giustizia e spese procedurali
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70 e 135 cpv. 1bis CP;
19 cpv. 1 lett. b), c) e d) nonché 2 lett. a) e art. 19a n. 1 LStup;
80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2017 / 6.11.2018, a __________, __________, __________ e altre imprecisate località:
1.1.1. alienato e procurato in altro modo ad altri 131 grammi lordi di cocaina;
1.1.2. depositato e detenuto presso l’abitazione di IM 2, a scopo di alienazione, 99.73 grammi netti di cocaina;
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo 16.5.2016 / 7.11.2019, a __________ e altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, nel periodo dicembre 2017 / 7.11.2018, a __________ e __________, detenuto un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente destinato a terzi, compreso tra 200 grammi lordi e 99.73 grammi netti di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di rappresentazione di atti di cruda violenza di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa;
IM 2 è prosciolta dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B.1 dell’atto d’accusa, limitatamente all’aggravata.
IM 1 è condannato:
5.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;
5.2. al pagamento di una multa di fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
IM 2, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 16.4.2018 del Ministero Pubblico di __________, è condannata alla pena detentiva di 7 (sette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna corrispondenti a fr. 1'350.- decretata nei confronti di IM 1 dal Ministero pubblico di __________ con decreto di accusa del 17.11.2015 ma l’imputato viene ammonito.
È revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna corrispondenti a fr. 600.- decretata nei confronti di IM 1 dal Ministero pubblico di __________ con decreto di accusa del 9.5.2016.
Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna corrispondenti a fr. 150.- decretata nei confronti di IM 2 dalla Pretura penale di __________ con sentenza del 26.4.2016 ma l’imputata viene ammonita.
È revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni decretata nei confronti di IM 2 dal Ministero pubblico di __________ con decreto d’accusa del 16.4.2018.
Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 5 (cinque) anni.
12.1. IM 1 viene reso attento come giusta l’art. 291 cpv. 1 e 2 CP chiunque contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e che la durata di questa pena non è computata in quella del bando.
13.1. a IM 1 di:
13.1.1. 43,80 grammi lordi di polvere bianca;
13.1.3. Euro 20.-;
13.2. a IM 2 di:
13.2.1. 99.73 grammi netti di cocaina, da distruggere;
13.2.2. fr. 283.25;
13.2.3. 2 forbici;
13.2.4. 1 cucchiaino da caffè;
13.2.5. 1 pesola di colore nero con custodia;
13.2.6. 1 rotolo di plastica da imballaggio.
Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio è ordinato il sequestro conservativo a IM 1 di fr.70.-.
Previa cancellazione dei dati dei telefoni e delle rispettive schede SIM con costi a carico dell’imputato, è ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:
15.1. 1 cellulare Samsung dualsim IMEI __________ con carta SIM __________;
15.2. 1 cellulare Wiko IMEI __________
15.3. 1 carta SIM __________;
15.4. 1 carta SIM Lycamobile nr. __________.
15.5. 1 tablet Samsung IMEI __________.
16.1. 1 cellulare Samsung rotto;
16.2. 1 caricatore Samsung bianco;
16.3. 1 caricatore Samsung nero;
16.4. 1 supporto carta SIM __________;
16.5. 1 scatola iphone IMEI __________;
16.6. 1 scatola Samsung IMEI __________;
16.7. documentazione cartacea;
16.8. 1 supporto scheda SIM Sunrise __________;
16.9. 1 supporto scheda SIM Sunrise __________.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- (duemila) senza motivazione scritta o di fr. 4'000.- (quattromila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico dei condannati, con ripartizione interna in ragione di 3/5 di IM 1 di 1/5 in ragione di IM 2, mentre il rimanente 1/5 a carico dello Stato.
Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi degli art. 429 / 431 CPP.
Non è riconosciuto a IM 2 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi degli art. 429 / 431 CPP.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
20.1. Le note professionale dell’avv. DUF 1 del 27.2.2019 e del 15.5.2019 sono approvate per:
onorario fr. 9'990.00
trasferte e apertura incarto fr. 196.00
spese fr. 600.00
IVA (7,7%) fr. 830.50
Anticipo esente da IVA fr. 55.00
totale fr. 11'671.50
20.1.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'671.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
20.2. Le note professionali dell’avv. DUF 2 del 26.2.2019 e del 15.5.2019 sono approvate per:
onorario fr. 8'138.00
spese e trasferte fr. 377.00
IVA (7,7%) fr. 655.65
totale fr. 9'170.65
20.2.1. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'170.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta preliminare fr. 13'151.20
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 155.45
fr. 17'506.65
============
Distinta spese a carico di IM 1 (3/5)
Tassa di giustizia fr. 2'400.--
Inchiesta preliminare fr. 7'890.72
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 93.27
fr. 10'584.--
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/5)
Tassa di giustizia fr. 800.--
Inchiesta preliminare fr. 2'630.24
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 31.09
fr. 3'461.35
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera