Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2019.16
Entscheidungsdatum
16.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2019.16

Lugano, 16 aprile 2019/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, Giudice a latere GI 2, Giudice a latere

Ugo Peer, Vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 7 febbraio 2018 al 21 agosto 2018 (196 giorni);

in anticipata esecuzione della pena dal 22 agosto 2018

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 16/2019 del 21 gennaio 2019 emanato dalla Procuratrice pubblica PP 1, di

  1. infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamene o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

nel periodo estate 2016/07 febbraio 2018 a __________, __________, __________, __________ (Italia) ed altre località non meglio precisate della Svizzera e dell’Italia, senza essere autorizzato, ripetutamente acquistato, trasportato, importato, almeno 2'159,8/2’315,9 grammi netti di cocaina e alienato o procurato in altro modo almeno 1'759,8/1'835,9 grammi netti di cocaina

e meglio per avere

1.1 alienato a __________ 50 grammi netti di cocaina,

1.2 alienato a __________ 10 grammi netti di cocaina,

1.3 alienato e/o procurato in altro modo a __________ (facendo anche da tramite con i fornitori di __________) complessivi 150/160 grammi netti di cocaina,

1.4 alienato e/o procurato in altro modo a __________ complessivi 10 grammi netti di cocaina,

1.5 alienato a __________ 2 grammi netti di cocaina,

1.6 alienato e/o procurato in altro modo a __________ 10/15 grammi netti di cocaina,

1.7 alienato e/o procurato in altro a __________ 10 grammi netti di cocaina,

1.8 alienato e/o procurato in altro modo a __________ 65 grammi netti di cocaina,

1.9 alienato e/o procurato in altro modo a __________ 90/100 grammi netti di cocaina

1.10 alienato e/o procurato in altro modo a __________ almeno 10 grammi netti di cocaina,

1.11 alienato e/o procurato in altro modo a __________, già condannato, (facendo anche da tramite con i fornitori di __________) complessivi 680 grammi netti di cocaina,

1.12 alienato e/o procurato in altro modo a __________ complessivi 50 grammi netti di cocaina,

1.13 alienato e/o procurato in altro modo a __________ complessivi 100 grammi netti di cocaina,

1.14 procurato in altro modo a __________ (facendo da tramite con i fornitori di __________) complessivi 300/350 grammi netti di cocaina,

1.15 alienato e/o procurato in altro modo a __________ complessivi 15 grammi netti di cocaina,

1.16 alienato e/o procurato in altro modo a __________ complessivi 132 grammi netti di cocaina,

1.17 alienato e/o procurato in altro modo a __________ complessivi 22 grammi netti di cocaina

1.18 alienato e/o procurato in altro modo a __________ complessivi 4/5 grammi netti di cocaina,

1.19 alienato a __________ 5 grammi netti di cocaina,

1.20 procurato in altro modo (offerto) a __________ 0.2/0.3 grammi netti di cocaina,

1.21 alienato a __________ 5 grammi netti di cocaina,

1.22 procurato in altro modo (offerto) a __________ meno di mezzo grammo netto di cocaina calcolato in 0.3 grammi netti di cocaina,

1.23 procurato in altro modo (offerto) a __________ e __________ 1 grammo netto di cocaina,

1.24 procurato in altro modo (offerto) a __________ 2 grammi netti di cocaina,

1.25 alienato a __________ 36 grammi netti di cocaina,

1.26 alienato a __________ 0,3 grammi netti di cocaina,

1.27 alienato a __________ un imprecisato quantitativo di cocaina,

1.28 alienato a __________ un imprecisato quantitativo di cocaina,

1.29 procurato in altro modo (offerto) a persone rimaste non identificate un imprecisato quantitativo di cocaina;

  1. riciclaggio di denaro

per avere, compiuto ripetutamente atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo che provengono da un crimine e, meglio, dall’alienazione di cocaina,

e meglio per avere

nel periodo estate 2016/07 febbraio 2018 a , presso l’ufficio cambio “”, ripetutamente cambiato franchi svizzeri in euro, poi portati in Italia, per un importo complessivo di CHF 65'000.00/130'000.00;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo estate 2016/07 febbraio 2018 a __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un quantitativo di 400/480 grammi netti di cocaina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup in combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup; art. 305bis cifra 1 CP, art. 19a LStup;

Presenti: - la Procuratrice pubblica PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 1, e dalla dott. iur. __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:30.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

La Presidente propone alle parti la seguente modifica dell’atto d’accusa:

-- a pag. 3: al punto 1.24 anziché “a __________”, richiamate le risultanze del verbale d’interrogatorio VI PS 20.03.2018, AI 68, “a __________”.

Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § la Procuratrice pubblica, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1, qui in aula e sulla linea di quanto fatto in inchiesta, ha limitato le sue ammissioni al “minimo sindacale” ed ha continuato a negare di aver acquistato la cocaina in Italia sostenendo, invece, che si riforniva a __________ da un certo “__________” (cfr. all. 2 pag. 3 ad AI 249), nonostante le risultanze istruttorie lo sconfessino. Egli mente spudoratamente oppure, come ha fatto in all. 6 ad AI 249, eccepisce vuoti di memoria, in merito ai suoi acquirenti di cocaina, nascondendosi dietro una sfilza di “non ricordo”. Come faceva IM 1 a elargire della cocaina durante “le feste”, se era privo di lavoro, se anche la sua mamma non lavorava (all. 3 pag. 2 AI 249) e se finanche lo zio che, stando tuttavia a quanto detto oggi in aula dall’imputato gli avrebbe dato Euro 90.-, era in difficoltà economiche? IM 1 si contraddice pure in merito ai franchi rinvenuti su di lui al momento dell’arresto, oggi indicati come provento della vendita di cocaina mentre in inchiesta ritenuti suoi risparmi. IM 1, quando si trovava in Macedonia, continuava la sua attività illecita, indirizzando diversi consumatori a __________ per rifornirsi di cocaina, organizzandone le trasferte, prendendo gli accordi con i trafficanti italiani e fissando gli appuntamenti (all. 16 pag. 5 AI 249). IM 1 riusciva a gestire dall’estero i suoi traffici. Egli non aveva alcuna ragione di comprare cocaina a __________ dal momento che i suoi contatti erano in Italia. Come detto, indirizza gli stessi suoi amici a __________. Egli, posto dagli inquirenti di fronte a chiare e precise contestazioni, sugli acquisti di cocaina a __________ dice “Sono cose successe in Italia. Se ho fatto qualcosa in Italia, mandatemi in Italia” (all. 6 pag. 8-10 AI 249). Che IM 1 si rifornisse di cocaina in Italia emerge da tutti gli elementi contestatigli negli all. 6 e 7 ad AI 249. L’imputato fotografa finanche la cocaina in suo possesso come emerge dall’annesso I all’allegato 6 AI 249 in cui è raffigurato un grosso quantitativo della sostanza. IM 1 durante l’inchiesta è stato posto a confronto con diverse persone che lo hanno chiamato in correità, tuttavia lui o nega o non sa spiegarci nulla (all. 6 AI 249). Si ritiene “l’unico depositario della verità” e per lui solo gli altri dicono bugie. __________ ha dichiarato di aver acquistato da IM 1 335 grammi di cocaina poi ridotti ad un totale complessivo di 132 grammi (all. 14 AI 246). Di questa riduzione è stato tenuto conto nell’atto di accusa. Va, poi, precisato che __________ non prova alcun livore verso IM 1 così come potrebbe argomentare la difesa evidenziando che il secondo ha rubato la ragazza al primo. Anche __________ si è accusato per 400 grammi di cocaina addebitandone 680 grammi a IM 1 (all. 8 AI 249). __________ ha dichiarato agli inquirenti “È stato IM 1 a fornirmi i contatti con i fornitori di cocaina in Italia” e “Fu lo stesso IM 1 a dirmi di recarmi in un luogo di , dove all’ora fissata avrei incontrato delle persone che mi avrebbero consegnato la cocaina” (AI 142 pag. 2). __________ ha acquistato 950 grammi lordi di cocaina, ma ne ha “appioppati” solo 300 grammi a IM 1 (AI 142 pag. 5). IM 1 fissava questi incontri, precisando luoghi e tempi. Molte le convergenti dichiarazioni che indicano IM 1 come intermediario di queste compravendite di cocaina in Italia. Dagli atti emerge con chiarezza l’andirivieni di IM 1 dalla Svizzera all’Italia (all. 10 e 11 AI 249). L’imputato, ad un certo punto dell’inchiesta, “si è ammorbidito” un pochino, ammettendo un po’ di più, passando dai pregressi 200 a 458/535 grammi di cocaina (all 17 pag. 6 AI 249). Poi però è tornato a riferirsi al venditore “”, a dire che si alcolizzava fino ad andare “fuori di testa a livello tale da non sapere quello che stava facendo”. Posto dinanzi alle chiamate in correità per quantitativi superiori a 50 grammi di cocaina, l’imputato ha sistematicamente negato, pure di fronte a __________ che “si è portato a casa una condanna”. La PP, con riferimento alla morte del padre di IM 1, precisa che non tutte le persone con gravi lutti in famiglia si sono dedicate al traffico di stupefacenti. L’imputato, anche al dibattimento di primo grado, ha ridimensionato le sue responsabilità, sia per quanto attiene all’aver fatto da tramite sia per quanto attiene alle alienazioni. Egli ammette 258,8 dei 1'759,8 grammi netti di cocaina ascrittigli quali alienazioni. A mente della PP l’imputato, con riferimento ai punti 1.27 e 1.28 dell’atto di accusa, mente nel dire di non ricordare quanta cocaina ha alienato a __________ ed a __________. Con riferimento al punto 1.29 dell’atto di accusa, la PP precisa che l’imputato ha sempre detto di avere offerto cocaina durante le feste: ”lui voleva fare il generoso o forse raccogliere nuovi clienti”, tuttavia anche su questo punto non vuole dirci niente. Ciò è un suo diritto, ma non può trarre giovamento da una tale condotta. La Pubblica Accusa chiede l’integrale conferma del punto 1 dell’atto di accusa. Venendo al reato di riciclaggio (punto 2 dell’atto di accusa), la PP evidenzia che __________ ha ridotto i suoi importi e che i fr. 65'000.- tengono conto delle sue ammissioni ridotte, calcolate su 13 mesi (all. 9 AI 249). IM 1, che aveva ammesso in inchiesta la provenienza del denaro oggetto di cambio valuta dalle alienazioni di cocaina di fr. 20'000.-, oggi in aula ha ritrattato dicendo che sono soldi, almeno in parte, riconducibili a suoi risparmi. Dagli atti d’inchiesta emerge che nei suoi viaggi tra la Svizzera e l’Italia si fermava all’ufficio cambi del __________ per cambiare franchi in euro, e si parla di almeno 100 viaggi (all. 10 e 11 AI 249). Per la PP IM 1 non aveva salari e i franchi cambiati in euro provengono dal traffico della cocaina (all. 17 pag. 10 AI 249). Per la PP, fossero stati i fr. 20'000.- provento di attività legali, ciò significherebbe che l’imputato aveva un reddito mensile di fr. 1'538,45, che non sarebbe bastato nemmeno a coprire i costi dell’affitto, della BMW e dei taxi. Per la PP l’imputato non aveva risparmi, i suoi conti erano in rosso ed egli aveva dovuto perfino contrarre un debito con __________. Malgrado ciò nel mese di febbraio 2018 è riuscito a cambiare del denaro. In realtà, si trattava di soldi provento della vendita di cocaina con parte dei quali egli si è finanche immortalato in una fotografia agli atti. La PP chiede, pertanto, l’integrale conferma del punto 2 dell’atto di accusa. Venendo alla commisurazione della pena, la PP rileva che, pur avendo solo 25 anni, l’imputato ha dimostrato una notevole tendenza a delinquere, concordava appuntamenti con i fornitori in Italia dimostrando di essere sempre attivo nel commercio di cocaina. Il fatto che non avesse “denaro in tasca” è dovuto alla circostanza che il contante lo portava in Italia per acquistare la cocaina (all. 3 pag. 4 AI 249). L’imputato ha cessato la sua attività solo in quanto è stato arrestato. La PP prende atto che la condanna precedente è dovuta ad un eccesso di velocità, tuttavia avendo l’imputato in seguito ancora delinquito durante il periodo di prova fissato in due anni, la sospensione condizionale va revocata. La colpa di IM 1 nel caso in discussione è grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo: in poco tempo ha alienato 1’759,8 grammi netti di cocaina e con i soldi ottenuti faceva la bella vita fra cui le feste con i suoi amici (all. 2 pag. 4 AI 249). L’imputato ha consumato cocaina, ma si trattava pur sempre di un consumo limitato a 400 / 480 grammi. Non è vero, come lui sostiene, che era “sempre strafatto”. __________ non ha notato al riguardo nulla di strano (all. 9 pag. 6 AI 249). __________ ha detto di non aver mai consumato cocaina insieme all’imputato. È vero che __________ ha riferito che l’imputato beveva 3 bottiglie di vodka al giorno, tuttavia, ciò non trova conferma negli atti. Solo una parte minima della cocaina acquistata dall’imputato era da questi consumata. Una percentuale ridotta rispetto a quella di chi smercia per garantirsi il proprio consumo personale. IM 1 alienava droga per lucro. Egli, durante l’inchiesta, non ha mai collaborato fattivamente con gli inquirenti, ha di contro sminuito il proprio agire delittuoso finanche dinanzi a messaggi estrapolati dal suo telefono che lo inchiodavano alle sue responsabilità. Dal profilo della sensibilità alla pena, la famiglia dell’imputato abita in Italia e, pertanto, non lontano dal carcere dove espia la pena e la sorella __________ è ancor più prossima all’imputato vivendo a __________. La PP rileva che, pur non trascurando il fatto che in IM 1 la morte del padre, la malattia della mamma e l’incidente della sorella Italia siano stati eventi negativi, evidenzia che l’imputato ha venduto droga in un Paese, la Svizzera, che non era il suo e che egli era sempre in giro per il mondo a fare “feste” (all. 6 pag. 13 AI 249). Egli è tornato in Ticino, senza scrupoli, non per trovare lavoro, ma per delinquere. Sulla promessa di lavoro all’imputato, prodotta in aula dalla difesa, la PP è scettica e si chiede come IM 1 possa conciliare l’intento di voler assistere la madre a __________ con il proposto impegno professionale a __________. Tutto ciò considerato, la PP chiede che sia inflitta a IM 1 una pena detentiva di 3 anni e 10 mesi, e postula, vista la prognosi sfavorevole dell’imputato che non ha voluto assumersi le proprie responsabilità, la revoca della sospensione condizionale della pregressa pena detentiva di 12 mesi inflitta nel Canton Grigioni, precisando che per la revoca non è necessario che il precedente sia della stessa natura della fattispecie in discussione. Per la contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti chiede sia inflitta una multa di fr. 200.-. In via subordinata, chiede che a IM 1 sia inflitta una pena unica non inferiore ai 4 anni e 3 mesi di detenzione assortita con una multa. Quello dell’imputato, prosegue la Pubblica accusa, non è un caso di rigore. La sua è stata una “parentesi ticinese”, prima lavorativa poi delinquenziale. La PP chiede, quindi, l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per la durata di 10 anni. Domanda, infine, la confisca di tutto quanto in sequestro;

§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che c’è qualcosa che non va in questa inchiesta, precisando che “manca la pistola fumante”. Tutto è partito da dichiarazioni di asseriti acquirenti di droga di IM 1 che gettano sospetti su quest’ultimo. La Polizia ferma l’imputato che è del tutto impreparato all’arresto. Sulla persona gli agenti rinvengono solo circa fr. 900.- e euro 90.-. Presso la sua abitazione, una camera a __________, viene eseguita una perquisizione accurata con i cani antidroga, ma non viene trovato dello stupefacente. Non vi è cocaina, né minigrip, né bilancia o accendini. Alcunché che possa far pensare ad uno spacciatore di cocaina. IM 1 era pertanto ben lontano dall’avere quella grande disponibilità di cocaina e di soldi sospettata dagli inquirenti. Al riguardo. Il difensore rinvia all’elenco degli oggetti sequestrati allegato al rapporto di arresto. IM 1 aveva un solo telefonino. L’imputato, per quanto trovato in suo possesso e nella sua abitazione, non aveva il profilo di spacciatore. Lui ha subito ammesso che era dedito allo spaccio, non si è quindi mai trincerato dietro un no assoluto, nonostante su di lui non sia stato trovato nulla. IM 1 nei momenti successivi al fermo dalla Polizia, continuava a bere ed era molto gonfio per l’abuso di alcol. Lo stesso Giudice dei provvedimenti coercitivi ha chiesto che venisse sottoposto a visita medica. Egli, come detto, ha ammesso i quantitativi di cocaina che ha alienato, arrivando al verbale finale del 21 agosto 2018 a quantificare quanto alienato in 458,7 / 535,8 grammi. La Difesa premette che ella stessa non ha aggiornato i quantitativi alla luce delle odierne risultanze dibattimentali, tuttavia evidenzia che le quantità contestate al suo assistito nell’atto di accusa sono molto maggiori di quelle realmente da lui alienate. Questo è potuto avvenire, a dire del patrocinatore, in quanto la Pubblica accusa ha deciso di dare credito a persone dedite all’assunzione di sostanze psicotrope, persone obnubilate dal consumo di cocaina. Persone come __________ il quale non è attendibile e rilascia dichiarazioni inconsistenti riferendo che IM 1 gli diceva che andava in Toscana oppure a __________, o addirittura che la mamma di quest’ultimo sapeva del traffico di droga del figlio. Accuse verso l’imputato da parte di un consumatore prive di riscontri oggettivi, dichiarazioni a carico di IM 1 che non sono vestite, in quanto non supportate da prove. Vi è ad esempio chi ha detto che IM 1 era sempre pronto a fornire grossi quantitativi di cocaina, dei quali come visto non vi è traccia nelle risultanze d’inchiesta. Nella camera di , dove abitava l’imputato e dove avrebbe gestito il traffico di droga, non vi è traccia di cocaina, ma sono stati trovati solo soldi e in misura molto ridotta. Non vi è nessun riscontro di stupefacenti nei controlli delle guardie di confine. IM 1 andava con una certa frequenza in Italia, ma è possibile che proprio le due volte che è stato controllato dagli agenti di confine, questi, che gli hanno detto “ti teniamo d’occhio, sappiamo chi sei”, non abbiano trovato nulla inerente alla droga (AI 225)? Ciò conferma che quello che ha detto IM 1. Il fatto ch’egli non fornisca il nome dei suoi fornitori, limitandosi ad accennare ad un certo “”, deriva dalla circostanza che ha paura verso chi gli vendeva la cocaina in Svizzera. Prove che IM 1 abbia importato cocaina dall’Italia non vi sono. Pure sui suoi conti non sono stati trovati contanti. Un’attività cospicua di spaccio di cocaina è impossibile che non lasci alcuna traccia. Del resto, i fratelli , che lo accusano, avevano i loro contatti, avevano altri fornitori di cocaina ( lo dice in AI 26 pag. 14 riga 24). __________ può avere addossato la colpa a IM 1 in quanto non voleva fare i nomi di altri fornitori. Adesso __________ è riparato in Italia. La difesa contesta pure in parte la qualifica giuridica dei fatti, negando che IM 1 abbia avuto un ruolo determinante nel mettere in contatto alcuni consumatori con fornitori in Italia. L’imputato non ha avuto alcun interesse in quelle compravendite di cocaina, né vi è alcuna prova ch’egli abbia guadagnato dalla sua intermediazione. Ha semmai funto da mero complice (cfr.inc. 72.2018.52). Un ruolo minore dimostrato dal fatto che quando il quantitativo di una transazione di cocaina non è risultato quello corretto, l’imputato non ha potuto fare nulla. In merito al riciclaggio di denaro, la difesa ritiene impossibile che un traffico così grande di soldi come quello imputato al suo cliente non abbia lasciato traccia. La mamma dell’imputato non aveva nemmeno fr. 50.- da mandare al figlio in stato di detenzione preventiva. La sorella __________ è l’unica della famiglia che lavora e la sua professione è quella di donna delle pulizie. Ella deve mantenere tutta la famiglia. La difesa rileva che il proprio assistito ha ammesso nel verbale conclusivo di avere riciclato denaro per fr. 20'000.-, qualche soldo quindi lo ha realizzato, aveva una certa disponibilità di denaro, ma non tutti quelli che intende ascrivergli la Pubblica Accusa. Ora, in carcere, con l’attività di confezionatore di magnesio, riesce a mettere da parte qualcosina. Sicuramente all’epoca dei fatti ha finanziato il suo consumo ed ha offerto in alcune occasioni qualche striscia di cocaina. Tuttavia le automobili BMW in suo uso non erano di particolare valore e le banconote con cui si è fotografato non corrispondono alla reale situazione economica di IM 1, la quale non era certo florida. La difesa evidenzia la contraddittorietà di __________ il quale dopo avere dichiarato di essere ben sicuro che IM 1 venisse presso il proprio ufficio a cambiare denaro e dopo aver indicato un’importante somma che sarebbe stata cambiata, in modo poco serio la riduce quasi come se si trattasse di una “verità negoziabile”. Quelle di __________ sono per il patrocinatore dichiarazioni approssimative e per nulla fedefacenti. Del resto, ribadisce la difesa, i conti di IM 1 erano “sotto zero” ed egli aveva una disponibilità limitata di soldi. A mente del difensore, diverse sono le attenuanti generiche da considerare a favore dell’imputato. Questi ha sofferto molto per la morte del padre. La difesa rinvia al verbale finale 21 agosto 2018 AI 246 in cui, a suo dire, ben si comprende la situazione personale dell’imputato. Egli ha vissuto momenti difficili abitando in un camper assieme al padre che ha finanche tentato il suicidio. Con la morte di quest’ultimo, all’imputato, in quanto uomo, incombeva la responsabilità della famiglia. Egli si è perso, ha commesso degli errori e si è assunto le sue colpe. Durante la carcerazione ha avuto una buona condotta. Dopo che ha iniziato a lavorare in prigione, si è calmato tantissimo. Ha avuto solo una reazione impulsiva allorquando ha appreso della morte di sua nonna. In merito alla precedente condanna per eccesso di velocità rilevato da un Radar nel Canton Grigioni, il difensore ritiene che revocare la sospensione condizionale della pena detentiva a suo tempo inflitta, sarebbe una decisione troppo severa. Chiede quindi che la Corte rinunci alla predetta revoca. Postula che IM 1 sia condannato ad una pena detentiva di al massimo 24 mesi e che essa sia parzialmente sospesa condizionalmente di modo che la parte da eseguire corrisponda a quella fino ad oggi espiata dall’imputato. Non si oppone alla confisca di tutto quanto in sequestro e si rimette al giudizio di questa Corte quanto alla decisione di espulsione di IM 1 dal territorio elvetico e quanto alla durata di questa misura.

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

  1. IM 1 è cittadino __________ ed in Italia ha frequentato le scuole obbligatorie, si è formato come __________ ed ha avuto una prima esperienza lavorativa presso __________.

Nel 2013 è giunto in Svizzera dove ha beneficiato di un permesso di dimora B ed ha lavorato nel settore __________. Stando a quanto da lui riferito agli inquirenti, nel 2017 è ritornato in Italia.

Queste le informazioni date dall’imputato agli inquirenti sulla sua situazione personale:

“…OMISSIS...”

(VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 11).

L’imputato, durante l’inchiesta, ha ripercorso come segue il suo vissuto in Svizzera:

“…OMISSIS...”

(VI PP 08.02.2018, AI 3, p. 2; cfr. anche VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 3-4).

Questi gli spostamenti di IM 1 accertati in sede d’inchiesta presso il movimento della popolazione:

Data

Spostamento

Comune

___.2013

arrivo


provenienza Italia

___.2013

arrivo


___.2014

arrivo


___.2016

arrivo


___.2017

Partenza


destinazione Italia

(VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 4).

Dalle risultanze d’inchiesta è emerso che le preposte autorità elvetiche avevano revocato a IM 1 il permesso di dimora B e gli avevano intimato di lasciare la Svizzera entro il 10.03.2017. In seguito, gli era stato negato un permesso di dimora temporanea L ed era stato ammonito nuovamente a lasciare la Svizzera entro il 30.04.2017.

Nonostante ciò egli aveva conservato un alloggio nel


(VI PS 27.03.2018, AI 74, p. 7).

IM 1 ha ammesso di aver preso in locazione una stanza a __________, dopo che gli era stato intimato di lasciare il territorio svizzero, in quanto voleva spacciare stupefacente sul territorio elvetico (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 2).

  1. Con specifico riferimento alla sua situazione finanziaria, IM 1 ha dichiarato in sede d’inchiesta di avere ricevuto l’ultimo stipendio ad aprile 2017:

" Mi viene chiesto quando ho percepito l’ultimo stipendio e a quanto ammontava. Rispondo che era lo stipendio dei __________, in aprile 2017, e si aggirava sui 3'000.- che mi versavano su un conto ______ che ho subito ritirato.

(…)

ADR che personalmente non ho più entrate finanziarie dal mese di aprile 2017.

ADR che per circa un anno ho beneficiato della disoccupazione, con un guadagno intermedio.

(VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 6).

IM 1 è stato titolare presso __________ della relazione nominativa no __________, a lui intestata, aperta il 17 giugno 2013 (AI 65).

Nell’ambito della predetta relazione bancaria sono stati aperti:

il conto privato __________ CHF n. __________ in cui spiccano i seguenti accrediti:

17.07.2013

__________, __________, __________

fr. 310.75

09.09.2013

__________, __________, __________

fr. 3'343.35

15.10.2013

__________, __________, __________

fr. 1'324.30

05.11.2013

__________, __________, __________

fr. 3'207.85

08.11.2013

__________, __________, __________

fr. 84.20

10.12.2013

__________, __________, __________

fr. 3'578.45

24.12.2013

__________, __________, __________

fr. 4'055.75

20.01.2014

__________,


fr. 529.50

05.02.2014

__________, __________, __________

fr. 3'664.00

19.02.2014

__________,


fr. 2'748.90

03.03.2014

__________, __________, __________

fr. 3'763.95

09.04.2014

__________, __________, __________

fr. 3'890.30

05.05.2014

__________, __________, __________

fr. 2'739.35

04.06.2014

__________, __________, __________

fr. 1'913.80

02.09.2014

__________, __________, __________

fr. 2'303.60

01.10.2014

__________, __________, __________

fr. 4'154.50

29.10.2014


fr. 2'235.55

27.11.2014


fr. 200.00

01.12.2014


fr. 2’423.75

22.12.2014


fr. 2’886.65

29.01.2015


fr. 642.70

02.02.2015

__________, __________, __________

fr. 92.30

16.02.2015


fr. 200.00

02.03.2015


fr. 2’006.20

25.03.2015

__________,


fr. 200.00

07.04.2015


fr. 2'368.05

09.04.2015

__________,


fr. 220.40

04.05.2015

__________,


fr. 1’292.10

05.05.2015


fr. 2’030.30

12.06.2015

__________,


fr. 2’034.40

24.06.2015


fr. 589.65

29.06.2015

__________,


fr. 2’653.55

02.07.2015

__________,


fr. 178.35

24.07.2015

__________,


fr. 2’742.00

04.08.2015

__________,


fr. 206.65

09.09.2015


fr. 386.30

01.10.2015


fr. 2’348.00

23.10.2015

__________,


fr. 920.00

04.11.2015

__________,


fr. 234.35

01.12.2015


fr. 1’612.00

15.12.2015


fr. 1’411.00

09.05.2016

__________,


fr. 56.35

06.06.2016

__________,


fr. 682.50

e il conto di risparmio gioventù CHF n. __________ le cui movimentazioni sono del tutto trascurabili.

La relazione è stata chiusa il 04 aprile 2017.

IM 1 è, pure, titolare presso __________ del conto __________, aperto il 29 marzo 2016, del quale agli atti vi è un estratto fino al 9 marzo 2018, in cui risaltano i seguenti accrediti (AI 67):

16.11.2016

__________,


fr. 1'272.60

04.04.2017


fr. 3'181.40

  1. A carico di IM 1 risultano i seguenti precedenti penali:
  • l’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 2) riporta una condanna del 23 giugno 2015 da parte del Bezirksgericht __________, Graubünden, per titolo di infrazione grave qualificata alle norme della LF sulla circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 LCStr), sulla base di fatti risalenti al 04.11.2014, alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 1'500.-;

  • il certificato del casellario giudiziale italiano (AI 18) riporta una condanna del 16 giugno 2014 da parte del Tribunale in composizione monocratica di __________ per titolo di furto, sulla base di fatti risalenti al 4 aprile 2013, alla pena della reclusione di 4 mesi, sospesa condizionalmente, ed a una multa di Euro 120.-.

IM 1, reso attento dalla PP nel corso del verbale 21 agosto 2018 di entrambe le pregresse condanne, ha dichiarato quanto segue:

" Per quello che è la condanna italiana avevo rubato un paio di pantaloncini da un negozio. Per la condanna ricevuta in Svizzera si tratta di un radar perché circolavo a 163 km/h su un limite di 80 km/h. L’infrazione l’ho fatta nel Canton Grigioni. Io ero alla guida della macchina della ditta __________ e stavo andando in Italia perché mia mamma mi aveva telefonato dicendomi che il mio papà stava male. Mia mamma, dicendomi che mio papà stava male, mi ha fatto agitare e io mi sono messo alla guida e volevo raggiungere velocemente la mia famiglia. Mio papà era in ospedale quando sono arrivato a casa. Mio papà poi è sempre peggiorato e si è spento nel 2016.“

(VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 11; cfr. anche all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 2 e 3)

II. Circostanze dell’arresto di IM 1 ed inchiesta a suo carico

  1. Il 6 dicembre 2017, nell’ambito dell’inchiesta denominata __________, gli inquirenti interrogavano __________ sospettato di essere acquirente e venditore di cocaina. Questi dichiarava a verbale di avere acquistato da IM 1, che risiedeva nei pressi della sua abitazione a __________, un totale complessivo di 90 - 100 grammi di cocaina nel periodo da fine estate 2016 ad inizio estate 2017. Al momento dell’interrogatorio di __________, IM 1 era irreperibile, avendo lasciato da alcuni mesi la Svizzera per l’Italia. Il 7 febbraio IM 1 veniva fermato da agenti di polizia a __________ e, sottoposto a interrogatorio, negava di aver fornito della cocaina a __________. Ammetteva, tuttavia, di avere acquistato nel periodo estate 2016 - estate 2017 un totale di 192 / 240 grammi di cocaina, sostanza ha affermato essere destinata al suo consumo personale, tranne una decina di grammi che sarebbero da lui stati offerti gratuitamente ad amici in occasione di consumi collettivi. L’analisi dei dati contenuti nel cellulare di IM 1 permetteva di risalire a __________ il quale, sottoposto ad interrogatorio, ammetteva di aver acquistato da IM 1, in almeno 10 occasioni, complessivamente 10 grammi di cocaina nel periodo fine estate 2017 - 7 febbraio 2018. __________ forniva, inoltre, indicazioni agli inquirenti che permettevano di risalire al luogo dove IM 1 alloggiava in Ticino, malgrado si fosse annunciato partente dal nostro Cantone e nonostante gli fosse stato revocato il permesso di soggiorno. Si trattava di un appartamento presso una palazzina in via __________ a __________ che veniva perquisito dagli inquirenti con esito negativo. Nei confronti di IM 1 veniva avviata un’inchiesta per stabilire eventuali infrazioni alla LStup, poi estesa anche a violazioni della LStr ed al reato di riciclaggio di denaro, concludendo che numerose persone avevano acquistato cocaina da IM 1 il quale, quando non poteva vendere personalmente lo stupefacente, organizzava incontri fra i suoi acquirenti e dei fornitori di cocaina a __________, di modo che l’approvvigionamento della sua clientela non subisse interruzioni.

L’inchiesta evidenziava, altresì, che nei suoi spostamenti fra la Svizzera e l’Italia egli cambiava franchi in euro presso l’ufficio cambi “__________” a __________. Nonostante sia stato chiamato in causa per quantitativi maggiori, IM 1, in una prima fase, ha limitato dinanzi agli inquirenti le proprie vendite di cocaina a complessivi 200 grammi poi aumentati a 458,7 / 535,8 grammi. Ammetteva inoltre un consumo personale di cocaina di almeno 400 / 480 grammi nel periodo fine 2016/07.02.2018. Quanto al cambio valuta, IM 1 riconosceva di avere convertito fr. 20'000.-, provento delle vendite di cocaina, in euro (rapporto di arresto provvisorio 7 febbraio 2018, pag. 3-4 in AI 1; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29 agosto 2018, pag. 6-13 in AI 249).

  1. In data 8 febbraio 2018 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dal PP, constatando la presenza di gravi indizi di reato, di un concreto pericolo di collusione/inquinamento delle prove e di fuga a carico di IM 1 (AI 13).

L’11 aprile 2018 (AI 89), il 28 maggio 2018 (AI 161) e il 26 luglio 2018 (AI 229) il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha prorogato la carcerazione preventiva di IM 1 il quale, a partire dal 22 agosto 2018, è stato posto dalla PP in esecuzione anticipata della pena detentiva (AI 247).

  1. Con l’atto d’accusa 16/2019 del 21 gennaio 2019, la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1).

III. Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

  2. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

IV. Fatti non contestati e relativi accertamenti della Corte in relazione ai punti 1 e 3 dell’AA

Infrazione aggravata alla LStup (punti 1.2, 1.4-1.7, 1.10, 1.17-1.24, 1.27 dell’atto d’accusa)

  1. IM 1 è, in parte, reo confesso.

Egli, come emerge dal verbale del dibattimento di primo grado, ha ammesso di avere alienato cocaina a suoi acquirenti nei seguenti casi:

  • 10 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.2 dell’atto di accusa);

  • 10 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.4 dell’atto di accusa);

  • 2 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.5 dell’atto di accusa);

  • 10/15 grammi netti di cocaina ad __________ (come indicato punto 1.6 dell’atto di accusa);

  • 10 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.7 dell’atto di accusa);

  • 10 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.10 dell’atto di accusa);

  • 22 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.17 dell’atto di accusa);

  • 4/5 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.18 dell’atto di accusa);

  • 5 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.19 dell’atto di accusa);

  • 0,2/0,3 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.20 dell’atto di accusa);

  • 5 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.21 dell’atto di accusa);

  • 0,3 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.22 dell’atto di accusa);

  • 1 grammo netto di cocaina a __________ e __________ (come indicato punto 1.23 dell’atto di accusa);

  • 2 grammi netti di cocaina a __________ (come indicato punto 1.24 dell’atto di accusa e corretto al dibattimento);

  • alcuni grammi netti di cocaina a __________ (indicati al punto 1.27 dell’atto di accusa come “imprecisato quantitativo”);

  • 0,2/0,3 grammi netti di cocaina a __________ (indicati al punto 1.28 dell’atto di accusa come “imprecisato quantitativo”).

L’attendibilità di queste confessioni è suffragata dalle risultanze processuali ed in primo luogo dalle chiamate in causa dei diversi acquirenti (VI PS 07.02.2018 __________, all. ad AI 1, p. 2-4; VI PS 26.02.2018 __________, AI 40, p. 3-5; VI PS 26.02.2018 __________, AI 41, p. 3; VI PS 01.03.2018 __________, AI 48, p. 3-4; VI PS 06.03.2018 __________, AI 50, p. 2-3, 5; VI PS 10.04.2018 __________, AI 86, p. 4-5; VI PS 29.05.2018 __________, AI 167, p. 4-6; VI PS 05.06.2018 __________, AI 174, p. 4-5; VI PS 13.04.2018 __________, AI 96, p. 3-5; VI PS 05.03.2018 __________, AI 49, p. 4-5; VI PS 20.03.2018 __________, AI 68, p. 4; VI PP 21.08.2018 __________, AI 246, p. 6).

Le vendite di cocaina da parte di IM 1 a __________, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell’atto di accusa, sono invece state quantificate in complessivi 0,2 grammi netti di cocaina in base alle stesse ammissioni fatte dall’imputato dapprima nella fase di inchiesta (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 5; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 5) e poi confermate al dibattimento di primo grado (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 9) a fronte di un diniego non credibile dello stesso acquirente (VI PS 01.03.2018 __________, AI 47, p. 4).

Pure in base alle ammissioni di IM 1 dapprima in inchiesta (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 7; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 5) e poi al dibattimento di primo grado (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 9), nonché in forza dei numerosi contatti telefonici, anche giornalieri, intercorsi tra venditore e acquirente evincibili dai tabulati dell’utenza in uso all’imputato (all. 1 al VI PS 01.03.2018 __________), questa Corte ha accertato che IM 1 ha venduto 5 grammi netti di cocaina a __________.

La coerenti ripetute ammissioni di IM 1 (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 7; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 6; all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 9) hanno, inoltre, permesso a questa Corte di quantificare in 0,3 grammi netti la cocaina venduta a __________ come indicato nell’atto di accusa.

Che IM 1 abbia venduto almeno 2 grammi netti di cocaina a __________ nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell’atto di accusa lo ha, poi, riconosciuto lo stesso imputato in sede d’inchiesta (VI PS 07.03.2018, AI 249, all. 4, p. 9), ribadendolo al dibattimento di primo grado (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 10), a fronte di un diniego non credibile dello stesso acquirente (VI PS 11.04.2018, AI 91, p. 5).

È, pertanto, confermato, in quanto non contestato da IM 1 e confortato da riscontri istruttori, l’addebito all’imputato dell’alienazione a terzi di 93,7 grammi di cocaina di cui ai punti 1.2 (10 grammi), 1.4 (10 grammi), 1.5 (2 grammi), 1.6 (10 grammi), 1.7 (10 grammi), 1.10 (10 grammi), 1.17 (22 grammi), 1.18 (4 grammi), 1.19 (5 grammi); 1.20 (0,2 grammi), 1.21 (5 grammi), 1.22 (0,3 grammi), 1.23 (1 grammo), 1.24 (2 grammi), 1.27 (2 grammi), 1.28 (0,2 grammi) dell’atto di accusa.

Contravvenzione alla LStup (punto 3 dell’atto d’accusa)

  1. IM 1 non contesta la contravvenzione alla LStup per avere consumato 400 grammi netti di cocaina nelle circostanze di luogo e di tempo indicate al punto 3 dell’atto di accusa. Consumo così quantificato dallo stesso imputato sia in sede d’inchiesta (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 2-3, 12) sia al dibattimento (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 11-12).

Questa Corte ha, pertanto, confermato il consumo di 400 grammi netti di cocaina così come addebitati a IM 1 al punto 3 dell’atto di accusa.

V. Fatti contestati e relativi accertamenti della Corte in relazione al punto 1 dell’AA

Infrazione aggravata alla LStup (punti 1.1, 1.3, 1.8, 1.9, 1.11-1.16, 1.25, 1.26, 1.29 dell’atto d’accusa)

  1. IM 1 chiede, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, il proscioglimento quanto meno parziale per i fatti di cui ai punti 1.1, 1.3, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.25, 1.26, 1.29 dell’atto di accusa.

  2. Occorre, dapprima, rilevare come la credibilità di IM 1 nel ridimensionare la cocaina alienata sia stata sconfessata su più fronti.

Basta, al riguardo, considerare che:

  • lo stesso imputato si è contraddetto aumentando il quantitativo di cocaina da lui venduto da 200 grammi a 458,7/535, 8 grammi;

  • i due fratelli __________, malgrado IM 1 abbia negato di essersi rifornito di cocaina in Italia ed abbia indicato quale suo venditore un non meglio identificato __________ di __________ (informazione per la sua genericità non verificabile), hanno ammesso di essersi recati a __________ per procacciarsi dello stupefacente proprio grazie alle indicazioni date loro dallo stesso IM 1 che ha organizzato la trasferta per il conseguente acquisto di stupefacente, a riprova che l’imputato si approvvigionava proprio a __________;

  • IM 1, messo a confronto il 17 agosto 2018 con __________ che indicava in lui l’intermediario che lo aveva messo in condizione di acquistare a __________ 300/350 grammi di cocaina, ammetteva di avere organizzato acquisti di cocaina presso spacciatori del _______;

  • dall’analisi del cellulare di IM 1 risultano richieste di cocaina rivolta a fornitori in almeno 1'800 grammi dal 2016 fino all’arresto dell’imputato, messaggi intercorsi tra l’imputato ed i fornitori di __________, nonché una foto memorizzata il 16 giugno 2017 e scattata a __________ in cui è raffigurata della cocaina pressata (VI PS 04.05.2018 IM 1 all. ad AI 119) ed altre foto raffiguranti importanti somme di denaro in banconote di vario taglio (euro);

  • la disoccupazione non impediva a IM 1 di sostenere una vita agiata fatta di auto di grossa cilindrata, di feste e di discoteche;

  • __________, suo acquirente, ha riferito agli inquirenti di aver visto IM 1 tornare nella sua camera con “in mano un sacchetto della grandezza delle classiche spugne che si adoperavano ai tempi per lavare le lavagne scolastiche” che corrispondeva a “non meno di 100 grammi di cocaina o probabilmente anche più” (VI PS 07.02.2018 __________, all. ad AI 1, p. 3-4).

  1. Le chiamate in causa contestate almeno parzialmente da IM 1 su cui poggia l’accusa a suo carico sono le seguenti.

a. __________ ha riconosciuto in fotografia IM 1 indicandolo agli inquirenti come la persona che gli ha alienato 90/100 grammi di cocaina da lui rivenduti nella misura di 50 grammi al dettaglio e per la rimanenza consumati personalmente (VI PS 06.12.2017 __________, all. ad AI 1, p. 2-3). __________ ha, poi ridimensionato la cocaina acquistata da IM 1 a 50 grammi (VI PS 12.07.2018 __________, AI 218, p. 3).

Sottolineata l’inattendibilità della versione di IM 1, che accampando motivazioni inconsistenti, quali “l’ho sempre considerato un mio amico” e “ero tutti i giorni sotto l’influsso di sostanze stupefacenti” (VI PS 12.07.2018 __________, AI 218, p. 3), esclude di avergli venduto cocaina, questa Corte non ha motivi per dubitare della bontà della chiamata in causa fatta da __________: non solo perché essa è disinteressata e confermata in sede di confronto con l’imputato (VI PS 12.07.2018 __________, AI 218, p. 3), ma anche perché non si vedono motivi per cui __________ debba ammettere di avere acquistato cocaina mai comprata.

Trova, pertanto, conferma l’addebito a IM 1 della vendita a __________ di 50 grammi di cocaina di cui al punto 1.1 dell’atto di accusa.

b. __________ nell’ambito dell’inchiesta ha più volte dichiarato che IM 1 gli ha alienato 150/160 grammi di cocaina, nonché fatto da tramite per l’acquisto di 15 grammi di cocaina da fornitori a __________ (VI PS 19.02.2018, all. ad AI 26, pag. 15-16 e VI PS 12.07.2018, AI 217, pag. 6).

__________, tuttavia, dinanzi agli inquirenti ha fatto decorrere gli acquisti da IM 1 di “150/160 grammi” da “inizio 2016” (VI PS 19.02.2018, all. ad AI 26, pag. 15 in fine), mentre l’atto di accusa imputa a quest’ultimo il predetto quantitativo a partire dall’“estate 2016”. Ne deriva che dal quantitativo indicato nella chiamata in causa debbano dedursi (proporzionalmente al periodo non compreso dall’atto d’accusa) 50 grammi, ragion per cui gli acquisti di __________ da IM 1 si riducono a 100 grammi di cocaina.

A questo quantitativo va aggiunto quello degli acquisti di __________ da altri fornitori a __________ in cui IM 1 ha fatto da tramite.

È pur vero che __________, come detto, limita i suoi acquisti dai “fornitori di __________” a soli 15 grammi, tuttavia è anche vero che __________ ha quantificato in complessivi 30 grammi la parte di cocaina data ad __________ e derivante dagli acquisti di entrambi durante le trasferte in Italia organizzate da IM 1 (VI PS 08.05.2018, AI 123, pag. 4 e 10 in alto).

La descrizione di quanto accaduto a __________ fatta da __________ oltre ad essere particolareggiata è in parte confermata, a comprova della sua veridicità, dallo stesso IM 1.

In particolare, __________ ha affermato di essersi recato con __________ a __________ per il tramite dell’imputato e che in un’occasione __________ ha acquistato 15 grammi e in un’altra 20 grammi di cocaina, salvo poi accorgersi, in quest’ultima, che mancavano 5 grammi e reclamare con l’imputato per tale ammanco (VI PS 08.05.2018, AI 123, pag. 4 e 10).

Ora, a conferma di questo ammanco e dell’attendibilità delle predette dichiarazioni di __________, l’imputato ha dichiarato, sia in inchiesta che al dibattimento di primo grado, di aver saputo di un litigio fra __________ e __________ sulla quantità di cocaina che era stata loro consegnata dai fornitori di __________, aggiungendo che __________ gli aveva scritto un messaggio sulla questione e che lui aveva risposto di non poterci fare nulla (VI PP 21.08.2018 IM 1, AI 246, p. 2; all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 5).

D’altro canto, del tutto inattendibile, già solo per la citata propensione al ribasso di IM 1 che, lo si ricorda, ha finanche prima negato e poi ammesso di conoscere spacciatori a __________, è il quantitativo di “20/30 grammi di cocaina” ch’egli ha asserito di avere direttamente alienato ad __________ così come i “15 grammi” per i quali ha sostenuto di avere fatto da tramite tra __________ e i fornitori di __________ (VI PP 21.08.2018 IM 1, AI 246, p. 2; all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 4-5).

Questa Corte con riferimento al punto 1.3 dell’atto di accusa, ha accertato, sulla base delle chiamate in causa a carico di IM 1 da parte di __________ e, per quanto attiene agli acquisti a __________, di __________, che l’imputato ha alienato ad __________ 100 grammi di cocaina, mentre ha per quest’ultimo fatto da tramite nella misura di 30 grammi di cocaina.

Trattasi di un accertamento evidentemente per difetto, imposto come detto dal principio accusatorio, ritenuto come la cocaina che __________ in sede d’inchiesta ha dichiarato di aver acquistato da IM 1 sia di entità superiore.

c. __________ ha riconosciuto in fotografia IM 1 indicandolo agli inquirenti come “__________”, il suo fornitore di cocaina. Tuttavia egli, in un primo momento, ha asserito di aver da lui acquistato “nel corso del 2017” “circa 25/30 grammi di cocaina”, e, in seguito, ha anticipato il periodo d’inizio degli acquisti alla “primavera del 2016”, “se non erro era il mese di aprile-maggio”, ed aumentato l’entità comprata indicandola in complessivi “65 grammi di cocaina”. Vi è quindi stata una discrepanza nel suo racconto che ha riguardato sia il periodo che l’entità dei suoi acquisti da IM 1. A screditare la deposizione vi sono poi, oltre alla sua contraddittorietà, anche errori di quantificazione complessiva dello stupefacente acquistato, partendo dalle basi di calcolo date da __________ (ovvero quella del suo consumo “saltuario” di “1 grammo alla settimana”, e quella del periodo, come detto risultato mutevole, dei suoi acquisti), ed il fatto che le stime totali hanno, nel caso di 65 grammi, considerato come inizio degli acquisti la “primavera del 2016”, a fronte di un atto di accusa che li fa decorrere, come visto, dall’“estate 2016”.

Dinanzi a queste incongruenze della chiamata in causa e ritenuto che IM 1 ha sempre ammesso di avere venduto 10 grammi di cocaina a __________ (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 8-9; VI PP 09.05.2018, AI 124, p. 7; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 3; all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 6), l’addebito di cui al punto 1.8 dell’atto di accusa è da confermare solo nella misura ammessa dall’imputato, ovvero in 10 grammi di cocaina.

d. __________ ha dichiarato agli inquirenti che l’imputato gli ha alienato 90/100 grammi di cocaina (VI PS 09.03.2018, AI 56, p. 3-5).

__________ ha ammesso di avere consumato cocaina, nell’ordine di 2 grammi alla settimana, da maggio 2017 a metà gennaio 2018, ammontando lo stupefacente acquistato a complessivi 70/80 grammi. Ad essi va aggiunta, sempre a dire di __________, la cocaina da lui comprata per conto di terze persone nella misura di “2-3 bolas di cocaina, da 0,7 grammi” che pagava “fr. 100.- ” ciascuna, per complessivi 20 grammi di cocaina (VI PS 09.03.2018, AI 56, p. 3-5). Gli acquisti di __________ per consumo personale e quelli per terze persone ammontano, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, a complessivi 90/100 grammi. Trattasi, sempre a detta di __________, di cocaina totalmente acquistata da IM 1 (“tutta la cocaina che ho dichiarata sopra l’ho acquistata da __________”, VI PS 09.03.2018, AI 56, p. 3-5).

IM 1 si è limitato a definire come “esagerato” il quantitativo di 90/100 grammi di cocaina addebitatogli da __________, ammettendo in sede d’inchiesta di avergliene alienata 30 grammi (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 3), per poi, al dibattimento di primo grado, dapprima ridurla a 15 / 20 grammi e, di nuovo, riconoscerla in misura di 30 grammi (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 6).

Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la chiamata in causa è attendibile, segnatamente in quanto suffragata dall’analisi dei tabulati dell’utenza () in uso a IM 1 dalla quale sono emersi numerosi contatti con l’utenza () in uso a __________, contatti per l’appunto volti, come confermato da quest’ultimo, a fissare appuntamenti per l’acquisto di cocaina (VI PS 09.03.2018, AI 56, p. 5).

Quello di __________ è, inoltre, un resoconto particolareggiato quanto alle circostanze della vendita e del tutto disinteressato. Ad esso IM 1 ha contrapposto una versione manifestamente altalenante e inattendibile.

È, pertanto, da confermare l’addebito a quest’ultimo della vendita di cocaina, la cui entità va tuttavia ridotta e fissata a 88 grammi.

Partendo da un consumo ammesso da __________ di 2 grammi alla settimana di cocaina e considerato che egli ha precisato che il periodo degli acquisti per proprio fabbisogno, rifornendosi da IM 1, si è esteso da maggio 2017 a metà gennaio 2018 (ovvero è stato pari a 8 mesi e 2 settimane), l’ammontare complessivo di cocaina acquistato da __________ per sé è stato di 68 grammi ai quali vanno aggiunti 20 grammi per acquisti da lui eseguiti per conto di terzi.

L’imputazione di cui al punto 1.9 dell’atto di accusa è pertanto da confermare nella misura di 88 grammi di cocaina.

e. __________ ha riconosciuto in fotografia IM 1, da lui chiamato anche “” oppure “”, e lo ha descritto agli inquirenti come la persona che “ne aveva sempre a disposizione ed aveva merce buona”. L’interrogato ha dichiarato in inchiesta di avere incontrato, tramite un amico di suo fratello __________, IM 1 presso il locale __________ di __________ e di avere avviato con lui un rapporto di amicizia. __________, sapendo che IM 1 “era attivo in vendite di cocaina e voleva farsi conoscere”, decideva per “guadagnare qualche soldo” e per “ottenere anche un po’ di cocaina” per il suo consumo, di spargere la voce fra amici, racimolando “300/400 franchi alla volta” che dava, per conto di terzi, a IM 1 in cambio di cocaina che questi consegnava “sotto forma di sasso”. A mente di __________ questa sua attività è “iniziata verso l’autunno 2016 ed è continuata sino al 22.08.2017” giorno in cui, a seguito di un infortunio, è finito in ospedale.

L’interrogato ha, dapprima, quantificato in complessivi “grammi 130/140 di cui grammi 110/120 alienati a terze persone e la rimanenza consumata personalmente” la cocaina vendutagli da IM 1 a fr. 90.- al grammo. __________ ha dichiarato anche che per la cocaina che rivendeva spuntava un prezzo di fr. 100.-, ed ha aggiunto che “ogni 5 grammi” teneva “1 grammo” per sé (VI PS 23.04.2018, all. Ad AI 102, p. 5-6). Egli ha, poi, asserito che in media “ritirava” da IM 1 “10 grammi alla settimana” e di aver acquistato ulteriori 20 grammi di cocaina “uscito dall’ospedale, e meglio nel periodo novembre 2017/inizio febbraio 2018”, stupefacente interamente alienato a terzi.

Dinanzi alle contestazioni degli inquirenti secondo cui dai messaggi del suo cellulare e da quelli di IM 1 emergeva che la loro collaborazione esisteva “già” a “giugno 2016” ed è terminata alla data del suo arresto per un totale di 68 settimane, escluso il periodo in cui era degente, per complessivi 680 grammi di cocaina, __________ ha risposto di essere d’accordo con il quantitativo calcolato dagli interroganti. Egli ha precisato che tale stupefacente è stato da lui consumato nella misura di 204 grammi e alienato a terze persone per i restanti 476 grammi, aggiungendo che comprende gli acquisti a __________ per il tramite di IM 1 (VI PS 23.04.2018, all. Ad AI 102, p. 9-10). __________ ha anche in seguito ribadito di avere acquistato, nel periodo “giugno 2016/febbraio 2018”, un totale di 680 grammi di cocaina da IM 1, aumentando in 280 quelli destinati al consumo personale e riducendo a 400 quelli alienati a terzi (VI PP 24.04.2018, AI 104, p. 2-3), versione da lui confermata anche in sede di confronto con IM 1 (VI PP confronto IM 1/__________ 15.05.2018, AI 131, p. 3-9; cfr. anche AI 123 ivi richiamato).

Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la chiamata in causa è puntuale nel descrivere le circostanze della vendita, disinteressata ed attendibile, a differenza delle versioni mutevoli di IM 1 il quale ha prima detto di aver alienato/procurato in altro modo “a terze persone” 200 grammi di cocaina (VI PS IM 1 09.05.2019 in AI 124, pag. 6; VI PP confronto IM 1/__________ 15.05.2018, AI 131, p. 3-9), poi ha precisato che quelli venduti ad __________ sono stati 50 grammi e quelli per cui, per suo conto, ha fatto da tramite sono stati 60 grammi (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 3-4), per poi, al dibattimento di primo grado, quantificare i primi in 30/40 grammi poi aumentati a 50 grammi ed i secondi in 100/120 grammi (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 6-7). IM 1 ha, del resto, dapprima dichiarato di non ricordarsi di avere fatto da tramite per __________ (VI PP confronto IM 1/__________ 15.05.2018, AI 131, p. 3-9) e poi “di avere fatto da tramite tre o quattro volte per __________ con i fornitori di __________” (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 3-4) poi diventate “5 o 6 volte” (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 7).

L’addebito a seguito della chiamata in causa va, tuttavia, modificato come segue. Decorrendo nell’atto d’accusa l’infrazione aggravata alla LStup dall’“estate 2016”, il principio accusatorio impone che si escludano dagli acquisti imputabili ad __________ quelli dei giorni primaverili dal 1° al 20 giugno 2016. Va, inoltre, tenuto in considerazione che egli ha asserito che, a far tempo dal novembre 2017 fino al suo arresto, i suoi acquisti si sono ridotti a un totale di 20 grammi. Tutto ciò considerato, ne deriva che il punto 1.11 dell’atto di accusa va parzialmente confermato nel senso che l’importo acquistato da __________ nelle circostanze ivi descritte è pari ad un totale di 670 grammi di cocaina.

f. __________ ha dichiarato agli inquirenti di aver consumato, a partire da inizio 2016, 0,5 grammi di cocaina alla settimana ed ha ammesso di aver acquistato da “IM 1” “nel corso del 2016 sino a gennaio 2018” 50 grammi di cocaina, sostanza destinata al suo consumo personale. Si trattava di piccoli acquisti, mai superiori al mezzo grammo pagato fr. 40.-, viste le sue limitate capacità economiche e i continui controlli da parte della moglie (VI PS 15.03.2018, AI 62, p. 5-6; cfr. anche VI PS 15.03.2018 __________, AI 62, pag. 7).

IM 1 ha, dal canto suo, ridimensionato le alienazioni a __________, limitandole a 20 grammi di cocaina (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 4; all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 7).

Questa Corte ritiene la versione di __________ disinteressata, precisa e attendibile. La chiamata in correità considera, tuttavia, iniziata la violazione alla LStup ad inizio 2016, mentre il PP la imputa a IM 1 a partire dall’“estate 2016”.

Ne deriva che l’addebito di cui al punto 1.12 dell’atto di accusa è accertato nella misura di 38,5 anziché di 50 grammi di cocaina.

g. , dopo avere ammesso di consumare 4 grammi di cocaina al mese e dopo aver considerato per la stima complessiva dello stupefacente comprato i tre anni pregressi all’interrogatorio ovvero “da marzo 2015”, ha quantificato i propri acquisti in complessivi “150-180 grammi di cocaina”, precisando di averli “acquistati tutti da IM 1” (VI PS 16.03.2018, AI 66, p. 2-5). Di questo quantitativo, __________ non si è mostrato più così sicuro in sede di successivo confronto con IM 1 il quale lo limitava a “20/30 grammi”. Il chiamante in causa si è, infatti, dapprima contraddetto dicendo che non sempre acquistava la cocaina da IM 1 ed ha precisato: “capitava che la prendevo anche da altri, casuali spacciatori in zona stazione o castello”. __________ ha, poi, in parte ritrattato le sue affermazioni, asserendo che “è possibile che il quantitativo acquistato da IM 1 non è proprio 150-180 grammi ma sicuramente maggiore ai 20/30 grammi di cocaina dichiarati da IM 1. Ritengo comunque che almeno 100 grammi li ho acquistati” (VI PS confronto IM 1/ 10.08.2018, AI 241, p. 3).

A fronte dell’assenza di linearità delle versioni di __________ (il quale, detto per inciso, fa decorrere i suoi acquisti “da marzo 2015” ovvero da una data pregressa a quella dell’“estate 2016” indicata nell’atto di accusa) e considerato che IM 1 ha mantenuto nel prosieguo del procedimento penale la propria versione dei “20/30 grammi” (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 4; all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 7), questa Corte ha ritenuto maggiormente credibile e idonea a fugare ogni ragionevole dubbio quest’ultima.

Ne consegue che l’addebito di cui al punto 1.13 dell’atto di accusa è stato confermato limitatamente a 20 grammi di cocaina.

h. __________ ha dichiarato di essere stato “nel periodo agosto 2016/novembre 2016” “6/7 volte” a __________ dove acquistava “con l’intermediazione di IM 1” “50 grammi alla volta di cocaina” per complessivi “300/350 grammi di cocaina” (VI PS __________ 22.05.2018, AI 142, pag. 4-5). Egli ha confermato tale versione anche in sede di confronto con IM 1, aggiungendo che “non è invece corretto che si acquistava assieme della cocaina e poi la si divideva” (VI PP confronto IM 1/__________ 17.08.2018, AI 245, p. 6-7).

IM 1 ha riconosciuto di aver fatto da tramite 6/7 volte fra __________ e i fornitori di , precisando di non aver ricevuto compensi, circostanza confermata dallo stesso __________ (VI PP confronto IM 1/ 17.08.2018, AI 245, p. 6-7). In merito al quantitativo di cocaina intermediato, IM 1 ha dichiarato agli inquirenti di non sapere “quanta cocaina comprava poi __________”, dando tuttavia per assunto che potessero essere “20 grammi alla volta perché era il minimo per il quale i fornitori di __________ si muovevano”, ciò che ha portato l’imputato a stimare “di avere fatto da tramite per 120/140 grammi di cocaina” (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 4-5).

A mente di questa Corte, la chiamata in causa di __________ è disinteressata, circostanziata e lineare a fronte di una presa di posizione di IM 1 poco credibile non solo perché proveniente da chi, ad inizio inchiesta, aveva finanche negato di aver mai fatto da tramite per acquisti di cocaina in Italia, ma anche perché è illogico che chi organizzi a terzi una trasferta non sappia nemmeno i quantitativi che essi intendono acquistare.

L’addebito di cui al punto 1.14 dell’atto di accusa è, quindi, da confermare nella misura di 300 grammi di cocaina, valore minimo stimato da __________ rilevante ai fini del giudizio in applicazione del principio in dubio pro reo.

i. __________ ha dichiarato in sede d’inchiesta di essere stato a casa di IM 1 “diverse volte” e di avere acquistato da lui “15 grammi di cocaina” al prezzo di “CHF 50.- per ogni 0,3/0,4 grammi”, precisando di aver comprato piccoli quantitativi in quanto non disponeva di molti soldi. Egli ha poi aggiunto di non aver ricevuto cocaina a credito in quanto, a suo dire, “IM 1 è un tirchio della madonna” (VI PS 22.05.2018, AI 143, p. 5-6).

Dal canto suo, IM 1 ha dichiarato agli inquirenti (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 5) ed a questa Corte (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 8) di non ricordare chi sia __________.

Questa Corte ritiene attendibile la chiamata in causa fatta da __________, non solo in quanto è disinteressata, ma anche perché suffragata da risultanze d’inchiesta. Basti qui accennare che la mancata disponibilità di IM 1 a concedere crediti agli acquirenti di cocaina è stata confermata da altri interrogati (cfr. ad es. VI PS 26.02.2018 __________, AI 40, p. 3-5; VI PS 23.04.2018 __________, all. Ad AI 102, p. 5-6) e che dall’analisi dei tabulati retroattivi dell’utenza __________ in uso a IM 1 sono emersi innumerevoli contatti intrattenuti con le utenze __________ e __________ intestate a __________ finalizzati all’acquisto di cocaina, come confermato da quest’ultimo e come emerge dai contenuti di alcuni messaggi.

Trova, pertanto, conferma l’addebito a IM 1 di 15 grammi di cui al punto 1.15 dell’atto di accusa.

l. __________ ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da IM 1 nel periodo “giugno 2016/maggio 2017, 1 grammo di cocaina al giorno” e che da questa cocaina “sempre di buona qualità” teneva per sé “0,8 grammi” mentre “0,2 grammi” li tagliava con la mannite e li alienava a terze persone, aggiungendo che il grammo lo pagava “CHF 90.- ”, riuscendo a “recuperare, con le vendite, CHF 80.-/85.-”. __________ ha, pure, aggiunto di essersi rivolto a cittadini __________ in quanto IM 1 non gli vendeva più cocaina, avendo accumulato verso quest’ultimo un debito per cocaina di “circa CHF 700.-/800.-” ed essendo IM 1 “interessato a __________” che allora era la sua compagna.

__________ ha, quindi, riassunto che “nel periodo giugno 2016/maggio 2017” ha acquistato 335 grammi di cocaina da IM 1 di cui circa 67 grammi alienati a terze persone (VI PS 24.05.2018, AI 156, p. 2), dichiarazioni confermate dal chiamante in causa anche in sede di confronto con l’imputato (VI PP confronto IM 1/__________ 26.07.2018, AI 226, p. 2-3).

__________ ha, in parte, poi ritrattato le proprie dichiarazioni, precisando da un lato che la cocaina non la prendeva sempre da IM 1 e dall’altro che da quest’ultimo si riforniva “3 volte la settimana”, comprando “sempre un grammo per volta” per complessivi “12 grammi” “al mese”, acquisti che, sempre a suo dire, sono avvenuti “nel periodo da giugno 2016 a maggio 2017” per “un totale complessivo di circa 132 grammi di cocaina”. Rispondendo ad una domanda del difensore di IM 1, __________ ha aggiunto che trascorrevano periodi in cui l’imputato “era via”, segnatamente “si recava in Italia e in Macedonia” (VI PP confronto IM 1/__________ 26.07.2018, AI 226, p. 4).

IM 1 ha limitato la cocaina venduta a __________ a “20–30 grammi”, precisando che “nel periodo che lui dice io sono stato sia in Italia sia in Macedonia” (VI PP confronto IM 1/__________ 26.07.2018, AI 226, p. 4) ed aggiungendo di non averlo “quasi mai visto”, frequentando l’imputato “soprattutto” __________, fratello di __________ (VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 5). Al dibattimento, IM 1 ha dichiarato di non ricordarsi più il quantitativo vendutogli (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 8).

Questa Corte ritiene che le contraddizioni di __________ sulla frequenza di acquisto della cocaina (1 grammo al giorno tutti i giorni, poi diventato 1 grammo tre volte alla settimana), sulle fonti di approvvigionamento (dapprima IM 1 come unico fornitore, poi più fornitori), nonché il non aver considerato che per alcuni periodi gli acquisti da IM 1 non potevano aver luogo in quanto questi “si recava in Italia e in Macedonia”, hanno minato l’attendibilità della chiamata in causa.

D’altro canto, IM 1, in questa occasione, a prescindere dal “non ricordo” dietro il quale si è trincerato al dibattimento, si è dimostrato più credibile, avendo ribadito più volte nel corso del procedimento penale di aver alienato a __________ “20–30 grammi”.

Ne consegue che l’addebito di cui al punto 1.16 dell’atto di accusa è stato confermato limitatamente a 20 grammi di cocaina, corrispondente, in applicazione del principio in dubio pro reo, alla minor quantità ammessa da IM 1.

m. __________, interrogato dalla Polizia il 5 giugno 2017, ha quantificato il proprio “consumo negli ultimi tre anni in circa 36 grammi (due sniffate da 0.5 grammi l’una al mese)” ed ha precisato di aver pagato “fr 50.- la dose” e che il suo “ultimo consumo risale a sabato 3 giugno 2017”. Egli ha, poi, aggiunto di avere acquistato la cocaina sempre dalla stessa persona la quale “prima abitava sopra il ristorante __________” e poi in “Viale __________ ad __________, poco prima del ristorante __________ e sopra il piccolo albergo di colore __________” (VI PS 05.06.2017, AI 249, all. 60, p. 7-8).

IM 1, dinanzi agli inquirenti, ha dapprima vagamente riconosciuto in fotografia __________ (“mi sembra di averlo già visto ma non ricordo”), poi ha dichiarato che andava “nel suo ristorante a prendere la pizza”, puntualizzando che con lui “non ho avuto nessun rapporto” ed, infine, ha ammesso di averlo “visto due o tre volte” e di avergli “venduto solo 2/3 grammi di cocaina” (VI PS 07.03.2018, AI 51, p. 8; VI PP 21.08.2018, AI 246, p. 6).

Questa Corte ritiene che __________, nel riferirsi al suo fornitore di cocaina indicandolo come “sempre la stessa persona” senza, tuttavia, farne il nome, abbia alluso a IM 1. Ciò è deducibile dal fatto che i luoghi in cui, stando alle stesse puntuali indicazioni del chiamante in causa, avrebbe abitato il suo venditore corrispondono effettivamente a quelli in cui IM 1 ha soggiornato.

Questa Corte ritiene altresì che la chiamata in causa, circostanziata e del tutto disinteressata, sia credibile a fronte di una versione dell’imputato dapprima goffamente volta a negare qualsiasi commercio di droga con __________ per poi circoscriverlo ai minimi termini.

L’addebito di “36 grammi”, riferendosi ad un periodo decorrente dal 05.06.2014 va ridotto, pro quota, essendo ascrivibile, giusta l’atto di accusa ed in ossequio al principio accusatorio, solo la cocaina alienata dall’ “estate 2016”. Quale base di calcolo è, quindi, rilevante l’arco temporale dal 21 giugno 2016 al 3 giugno 2017 (data dell’”ultimo consumo”).

Ne deriva che l’addebito di cui al punto 1.25 dell’atto di accusa è confermato limitatamente a 11,5 grammi di cocaina.

  1. L’alienazione di cocaina ad __________ è stata ascritta nell’atto di accusa a IM 1 per un quantitativo di 0,3 grammi netti.

L’imputato ha asserito di aver iniziato a vendere cocaina quando abitava al __________ ovvero dall’“estate 2016”, ha aggiunto di conoscere __________ e di avere “consumato assieme nei bagni del __________”, un esercizio pubblico di __________, della cocaina, precisando di avergliene messa a disposizione “una o due righe (0,2/0,3 grammi in totale)” (VI PS 07.03.2018, AI 249, all. 4, p. 6, 10). Al dibattimento di primo grado IM 1 ha, di contro, detto di non ricordarsi chi sia __________ (“non mi ricordo chi sia”; “non mi dice nulla”: cfr. all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 10).

La Corte ha ritenuto credibile l’ammissione fatta da IM 1 in sede di inchiesta dei 0,2/0,3 grammi di cocaina alienati a __________. Trattasi di un’autoaccusa dell’imputato che sarebbe illogico non fosse veritiera e che, del resto, è più ravvicinata ai fatti e pertanto meno segnata dal trascorrere rispetto ai “non ricordo” da lui detti al dibattimento.

L’addebito di cui al punto 1.26 dell’atto di accusa è, quindi, da confermare, tuttavia limitatamente a 0,2 grammi di cocaina, essendo rilevante ai fini del giudizio, in applicazione del principio in dubio pro reo, il valore minimo stimato dall’imputato.

  1. Quanto all’addebito di cui al punto 1.29 dell’atto d’accusa, che ascrive a IM 1 l’aver “procurato in altro modo (offerto) a persone rimaste non identificate un imprecisato quantitativo di cocaina” e che, a mente della Pubblica accusa, comprende i “quantitativi offerti dall’imputato durante le feste” (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 10), esso è stato contestato dall’imputato il quale ha affermato che “i nominativi dei suoi acquirenti sono tutti nella rubrica del suo telefono”, aggiungendo che “oltre alle persone indicate nell’atto di accusa non ho alienato od offerto cocaina ad altri” (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 11).

Ciò premesso, dal materiale probatorio in atti non emergono elementi di sostanza che suffraghino la tesi accusatoria, ovvero che vi siano state offerte di cocaina a persone non identificate, ciò che fa sorgere dubbi insormontabili sulla sua fondatezza, ragion per cui questa Corte si è basata sulla situazione più favorevole all’imputato, prosciogliendo IM 1 in punto a questo addebito.

VI. Cocaina totale alienata o procurata in altro modo a terzi

  1. Questa Corte ha, pertanto, accertato che IM 1 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 dell’atto d’accusa ha alienato o procurato in altro modo a terzi complessivi 1'446,9 grammi netti di cocaina.

VII. Riciclaggio di denaro (punto 2 dell’atto d’accusa)

  1. IM 1 chiede, in applicazione del principio in dubio pro reo, il parziale proscioglimento per i fatti di cui al punto 2 dell’atto di accusa, dovendosi limitare il riciclaggio di denaro a fr. 20'000.-.

  2. Dalle risultanze d’inchiesta è emerso che __________ accompagnava con la propria automobile l’amico IM 1, impossibilitato a circolare sul territorio svizzero a seguito di sanzione amministrativa, fino al confine con l’Italia. Stando allo stesso __________ ed a , responsabile dell’ufficio cambi “” di __________ ubicato in prossimità del confine, l’imputato cambiava migliaia di franchi in euro, cambi valuta di cui è stato testimone anche __________ (VI PS 15.03.2018 __________ ad AI 62) e che, dopo molta ritrosìa, sono stati ammessi da IM 1 limitatamente a fr. 20'000.-, con la precisazione che in un mese potevano raggiungere “CHF 3’000.-/4’000.- in tutto”. Tali cambi sono alquanto sospetti, essendo a quei tempi IM 1 disoccupato.

L’imputato li ha dapprima indicati come provento del suo lavoro e come risparmi (VI PP 06.06.2018 in AI 176 pag. 4), poi ha ammesso che questi soldi provenivano tutti “dalla vendita di cocaina” (VI PP 21.08.2018 IM 1 pag. 10 in AI 246) per infine, al dibattimento, descriverli come provenienti “un po’ dallo spaccio” ed in parte da “risparmi di lavoro legale” (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 12-13).

__________ ha, dal canto suo, indicato in “una decina di volte nel periodo 2016/2018” le occasioni in cui ha accompagnato IM 1 “a __________ a cambiare i soldi”, ed ha precisato che questi “cambiava somme importanti che si aggiravano sui 3-4'000.- Fr.” e al termine dell’operazione gli “mostrava poi gli euro” (VI PS 19.02.2018 __________, all. ad AI 26, pag. 7).

, titolare del negozio ““, al cui interno vi è l’ufficio cambi dove si recava l’imputato, ha dichiarato agli inquirenti che IM 1 ha frequentato il predetto esercizio pubblico dalla “seconda metà del 2016” fino a “gennaio 2018” e che vi andava “due o tre volte al mese”, cambiando franchi svizzeri in euro per importi che ciascuna volta erano di “3-4’000.- franchi” e “in un paio di occasioni” anche di “5’000.- Fr” (VI PS 09.04.2018 in AI 83 pag. 3), versione poi mutata dal chiamante in causa in sede di confronto con l’imputato dove ha asserito che tali importi “potevano variare tra i CHF 1’000.- e i CHF 4’000.-“ (VI PP 06.06.2018 IM 1/__________, in AI 176, pag. 3).

__________ ha ribadito più volte di non ricordare con certezza quando ha visto l’ultima volta IM 1 presso il suo ufficio cambi, sembrandogli possa essere stato a gennaio 2018. __________ non ha, tuttavia, esitato nel dire che “per un certo periodo IM 1 era assente” e, di conseguenza, i due non si erano visti (VI PP 06.06.2018 IM 1/__________, in AI 176, pag. 3-4).

Sempre nell’ambito dello stesso interrogatorio, , pur ribadendo che IM 1 si recava presso il suo ufficio cambi con una cadenza di “tre o quattro volte al mese”, ha nuovamente aumentato l’ammontare dei soldi convertiti, ritornando a sostenere che “cambiava tra i CHF 3’000.-/4’000.- alla volta” (anziché “tra i CHF 1’000.- e i CHF 4’000.-“) (VI PP 06.06.2018 IM 1/, in AI 176, pag. 5).

Lo stesso , sul finire dell’interrogatorio di confronto con l’imputato, ha ammesso di non poter quantificare esattamente la cifra mensile media che veniva cambiata da quest’ultimo, non avendo egli “mai segnato quanto veniva cambiato da IM 1” ed in quanto “c’era una certa irregolarità” e “non era uno stipendio fisso” (VI PP 06.06.2018 IM 1/, in AI 176, pag. 7).

__________ ha, poi, per l’ennesima volta modificato la propria versione circa l’entità dalla somma complessiva cambiata, facendola variare “dai 5’000.- ai 10’000.- franchi al mese” ed ha indicato in “un mesetto” l’intervallo di tempo in cui l’imputato non si è presentato presso il suo ufficio cambi, aggiugendo che era stato lo stesso IM 1 a dirgli che “andava in vacanza”. __________ non ha escluso dinanzi agli inquirenti che l’imputato sia “stato via anche prima” di questa vacanza e, dinanzi alla precisazione di IM 1 che gli ha fatto presente di essere stato assente “per complessivi 5/6 mesi” nel periodo intercorso fra la seconda metà del 2016 e gennaio 2018, non ha eccepito alcunché (VI PP 06.06.2018 IM 1/__________, in AI 176, pag. 7).

__________ è stato altalenante anche nel manifestare agli inquirenti la sua diffidenza verso IM 1. Egli ha, infatti, dapprima sostenuto di avere nutrito verso questo suo cliente “qualche sospetto perché la storia di questi suoi cambi era troppo regolare e frequente” (VI PS 09.04.2018 in AI 83 pag. 3) e, poi, ha negato di aver avuto dubbi sulla legalità del suo agire, dichiarando che “il suo atteggiamento non mi ha mai dato nessun sospetto” (VI PS 09.04.2018 in AI 83 pag. 4) ciò che ha confermato anche in sede di confronto con l’imputato, dicendo che non ha mai avuto il sentimento che in quest’ultimo ci fosse “qualcosa di strano” (VI PP 06.06.2018 IM 1/__________, in AI 176, pag. 6).

Questa Corte ritiene __________ inattendibile nello stimare l’ammontare complessivo convertito da franchi in euro, non solo perché ha mutato più volte in modo contraddittorio sia la forchetta degli importi cambiati (“tra i CHF 1’000.- e i CHF 4’000.-” per volta; “CHF 3’000.-/4’000.- alla volta”; “dai 5’000.- ai 10’000.- franchi al mese”), sia la frequenza dei cambi valuta (due/tre volte al mese poi diventati tre/quattro volte al mese), ma anche in quanto, dopo aver riconosciuto che IM 1 non si è presentato presso l’ufficio cambi per un periodo, è stato del tutto vago sulla durata di questa assenza, non contrariando nemmeno l’imputato quando questi l’ha quantificata in 5/6 mesi.

Credibilità che, di certo, non è uscita rafforzata dall’ondivaga versione circa i suoi sospetti verso l’imputato.

Vaga, d’altro canto, è stata la chiamata in causa da parte di __________ il quale ha, per giunta, dichiarato che la “decina di volte” in cui sono stati eseguiti i cambi valuta risale al “periodo 2016/2018”, periodo che andrebbe ridimensionato già alla luce del tenore dell’atto d’accusa per il quale il riciclaggio è decorso dall’“estate 2016”.

A fronte della lacunosità, genericità (forchette talmente ampie da minare la credibilità intrinseca delle affermazioni) e contraddittorietà delle predette chiamate in causa, tenuto conto del principio accusatorio e ritenute le ammissioni di IM 1 in sede d’inchiesta, considerato quanti risparmi questi avrebbe potuto cambiare provenienti dalla sua attività di carpentiere, questa Corte ha accertato che l’imputato, nel periodo intercorso fra l’estate 2016 e gennaio 2018, presso l’ufficio cambio “__________” a __________ ha ripetutamente cambiato franchi svizzeri provenienti dalla vendita di cocaina in euro, poi portati in Italia, per un totale di fr. 20'000.-. Agire che configura il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (DTF 122 IV 211 consid. 2 c).

L’addebito di cui al punto 2 dell’atto di accusa è, quindi, stato confermato limitatamente all’importo di fr. 20'000.- (anziché fr. 65'000.-/130'000.-), accertando quale data conclusiva del periodo delittuoso quella di gennaio 2018, come indicato dallo stesso imputato.

VIII. Commisurazione della pena

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista, trasporta, importa, aliena o procura in altro modo stupefacenti. Nei casi gravi, che si realizzano, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.) è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup).

Ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con una multa.

L’art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

  1. a) In relazione all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo qualifica la colpa di IM 1 la quantità di cocaina messa in circolazione pari a 1'446,9 grammi netti.

Pur non essendo questo l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3).

La reiterazione e l’intensità nel delinquere aggrava la colpa di IM 1 che, ripetutamente, ha fornito lo stupefacente ad una trentina di clienti. Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c).

IM 1 è, inoltre, arrivato a vendere il predetto importante quantitativo nell’arco di un circoscritto periodo, ovvero poco più di un anno e mezzo, agire interrotto unicamente a seguito dell’arresto.

Va, poi, considerato che l’attività gli assicurava una liquidità di tutto rispetto, come dimostrano le migliaia di franchi cambiate in euro durante il predetto periodo delittuoso, affari che gli permettevano di disporre di automobili di grossa cilindrata e di elargire della cocaina durante “le feste”.

Che IM 1 fosse un irriducibile dello spaccio è, inoltre, dimostrato dal fatto ch’egli facesse da tramite anche con i fornitori di __________, continuando senza soluzione di continuità ad approvvigionare i suoi clienti, anche quando doveva assentarsi all’estero. IM 1, quando si trovava in Macedonia, continuava infatti la sua attività illecita, indirizzando diversi consumatori a __________ per rifornirsi di cocaina, organizzandone le trasferte, prendendo gli accordi con i trafficanti italiani e fissando gli appuntamenti, riuscendo pertanto a gestire dall’estero i suoi traffici.

Le modalità di esecuzione della sua attività delinquenziale evidenziano, inoltre, che egli agiva in maniera spregevole: la sua capacità di fidelizzare gli acquirenti di cocaina esce in maniera manifesta dagli atti. Spesso era lui a offrire, gratuitamente, le prime dosi agli acquirenti, acquirenti con i quali era già riuscito a instaurare un rapporto di confidenza. Diversi acquirenti vedevano, in lui, un amico e tale rapporto cresceva con il passare del tempo. Un amico che, come detto, anche quando era assente dal Ticino era sempre raggiungibile al telefono e pronto a fungere da intermediario con i fornitori di __________, qualche volta lasciando sua sorella sul territorio per eseguire i suoi traffici. Bastava un semplice sms e malgrado fosse all’estero l’organizzazione era fatta.

IM 1 era costantemente rifornito di cocaina e la stessa era sempre “buona”. “Un amico”, il IM 1, che però quasi mai dava la cocaina a credito e quando un acquirente incominciava a essere per così dire “un problema”, nel senso che non aveva i soldi per poterlo pagare, veniva scaricato. Ne esce una figura scaltra, lucida, calcolatrice, che non esita a sfruttare a suo favore le debolezze delle persone che incontra o a lui vicine. E ciò prevalentemente per scopo di lucro, per fare soldi. Gli stessi soldi con cui provava compiacimento a fotografarsi.

Oggettivamente mediamente grave è la colpa dell’imputato per il reato di riciclaggio compiuto in Svizzera, ritenuto che non è di poco conto né l’importo di fr. 20'000.- complessivamente riciclato, né la frequenza dei cambi valuta che, nell’ipotesi a lui più favorevole, sarebbero di due o tre al mese.

b) Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 1 ha consumato cocaina, ma si trattava pur sempre di un consumo limitato a 400 grammi durante un periodo, quello dall’estate 2016 fino al 7 febbraio 2018, piuttosto lungo. Egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina sostanzialmente per denaro e non per il proprio fabbisogno di droga. Lo scopo primario dell’imputato era quello di lucrare dalla sua attività illecita e solo marginalmente di finanziare il proprio consumo di cocaina. D’altra parte, il suo modus operandi non lascia spazio per credere ch’egli agisse poiché “costretto” dalla dipendenza di stupefacenti: ne esce, come visto, la figura di uno spacciatore lucido e calcolatore.

Egli ha, inoltre, dimostrato una non trascurabile energia criminale se solo si considerano le sue trasferte in Italia per approvvigionarsi di cocaina e la circostanza ch’egli ha importato lo stupefacente valicando i confini nazionali.

IM 1 ha dimostrato una ferma volontà di delinquere, scegliendo il Canton Ticino come centro dei propri traffici malgrado fosse ben al corrente che lui in Svizzera non poteva starci dato che non gli era stato rinnovato il permesso di soggiorno.

c) A fronte di simili circostanze la colpa dell’imputato per la violazione della LStup risulta di una certa gravità e quella per il riciclaggio di denaro mediamente grave.

Ciò detto, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguata una pena detentiva ipotetica di 3 anni e 10 mesi.

d) Venendo ai fattori legati all’autore, pesa a carico di IM 1 l’avere delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Nulla gli impediva di conformarsi alle regole del vivere civile. Egli aveva la possibilità di guadagnare onestamente e vivere dignitosamente del proprio lavoro. Ha frequentato le scuole dell’obbligo in Italia, Paese dove ha anche conseguito il diploma di __________. Dagli atti emerge che in Svizzera ci è arrivato nel __________ e che in Ticino ha lavorato per delle ditte di __________. Certo, al momento in cui non gli è stato rinnovato il permesso di dimora, un lavoro in Svizzera non ce l’aveva più. Non vi è, tuttavia, alcun elemento per credere ch’egli non potesse trovare un’altra occupazione, anche in Italia.

L’imputato non convince nemmeno laddove ha affermato di aver iniziato a spacciare per aiutare finanziariamente la sua famiglia, in particolare sua mamma e sua sorella. È lo stesso IM 1 a dichiarare dinanzi alla PP che sua mamma un lavoro ce l’aveva. È lui ad affermare che sua mamma lavorava, fino a poco prima delle feste natalizie del 2017, in un __________, e che era lei a pagargli la stanza in Ticino, nel __________, quando lui era senza lavoro.

Venendo al comportamento processuale di IM 1, è evidente che egli non può presentare, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento successivo ai fatti. L’imputato, sia durante l’inchiesta che al dibattimento di primo grado, ha limitato le sue ammissioni – risultando queste alquanto esigue per rapporto alle sue effettive responsabilità – ed ha continuato a negare di aver acquistato la cocaina in Italia sostenendo, invece, che si riforniva a __________ da un certo “__________”, nonostante le risultanze istruttorie lo sconfessino.

Quanto al criterio della particolare sensibilità alla pena – dovuto alla distanza del luogo di espiazione da quello di parenti, amici e conoscenti – esso ha, in concreto, un peso nullo, ritenuto che l’accusato ha deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era, dunque, ben cosciente che, nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue colpe in Svizzera.

In assenza di circostanze attenuanti, dunque, questa Corte condanna IM 1 alla pena detentiva complessiva di 3 anni e 10 mesi, dedotto il carcere preventivo e l’esecuzione anticipata della pena.

In ragione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l’imputato è, pure, condannato al pagamento della multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni tre.

La pena detentiva inflitta col presente giudizio è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

Questa Corte ritiene che l’effettività della nuova pena, erogata senza il beneficio della sospensione, sia sufficiente per trattenere il condannato da nuovi reati, sicché non si procede alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 12 mesi di cui alla condanna del 23 giugno 2015 da parte del Bezirksgericht __________, Graubünden.

IX. Espulsione dalla Svizzera

  1. Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall’entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

  1. IM 1 è qui riconosciuto, tra l’altro, autore colpevole di violazione dell’art. 19 cpv. 2 LStup. Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve pertanto essere pronunciata l’espulsione dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP.

Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP.

L’imputato non ha legami con il territorio. Risiede in Svizzera senza permesso, non vi ha legami famigliari, se non una sorella a __________ con la quale dagli atti emerge aver avuto sul territorio elvetico contatti per i suoi traffici di cocaina. Egli ha, peraltro, deciso consapevolmente di delinquere in territorio straniero assumendosi le conseguenze che questo comporta.

In considerazione dell’insieme degli elementi suesposti, l’interesse pubblico all’espulsione di IM 1 è maggiore rispetto a quello privato – pressoché nullo – dello straniero a restare in Svizzera.

S’impone, pertanto, l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera.

  1. Ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la durata del provvedimento debba essere determinata in funzione della gravità della colpa – da ritenersi per IM 1 di media intensità – e in funzione del livello d’integrazione, in concreto pressoché nullo (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2), considerato poi che la pena, inflitta in concreto, non si colloca nella fascia alta del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2 LStup, a maggior ragione tenuto conto del concorso ex art. 49 CP col reato di riciclaggio, questa Corte ritiene adeguata una durata dell’espulsione del condannato dal territorio elvetico di 8 anni.

VIII. Sequestri e confische

  1. In merito al contante trovato sulla sua persona e sequestratogli dagli inquirenti, IM 1 ha dichiarato al dibattimento che fr. 960.- “provenivano dallo spaccio di droga” ed Euro 90.- “me li aveva dati mio zio” (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 13-14).

Difesa e imputato non si sono opposti alla confisca di tutto quanto in sequestro di cui all’atto d’accusa (all. 1 al verbale del dibattimento 16.04.2019, pag. 14).

Questa Corte ha disposto la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP, in quanto provento di reato, dell’importo in franchi, mentre ha ordinato il sequestro conservativo di quello in euro a copertura delle spese ex art. 268 cpv. 1 lett. a) CPP.

È confiscato, infine, tutto quanto il restante sotto sequestro.

X. Retribuzione del difensore d’ufficio

  1. Le note professionali 5 aprile 2019 [15.05.2018-18.03.2019] e 16 aprile 2019 [08.04.2019-16.04.2019] dell’avv. DF 1, difensore d’ufficio di IM 1, sono state approvate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 15’018.- a titolo di onorari, per fr. 755,90 a titolo di spese e per fr. 1'214,60 a titolo di IVA.

Non sono state approvate 4 ore e 6 minuti di onorari corrispondenti a prestazioni non necessarie per lo svolgimento di un’efficace difesa penale. L’eccedenza è così composta:

  • 15.05.2018 decurtati 15 minuti (su 180 minuti) di colloquio finale con imputato e PP nell’ambito di udienza presso MP;

  • 25.05.2019 decurtati 35 minuti (su 60 minuti) redazione allegato;

  • 22.06.2019 decurtati 15 minuti (su 15 minuti) di colloquio con madre detenuto;

  • 12.07.2018 decurtati 20 minuti (su 230 minuti) con riferimento ad un interrogatorio di Polizia;

  • 25.07.2018 decurtati 30 minuti (su 120 minuti) con riferimento alle osservazioni al GPC;

  • 09.08.2018 decurtati 60 minuti (su 60 minuti) di colloquio cliente;

  • 24.08.2018 decurtati 10 minuti (su 10 minuti) di colloquio telefonico con sorella detenuto;

  • 24.08.2018 decurtati 31 minuti (su 31 minuti) di colloquio telefonico con madre detenuto;

  • 25.01.2019 decurtati 30 minuti (su 60 minuti) con riferimento a lettura con cliente atto di accusa.

Questo lasso di tempo (4 ore e 6 minuti), oltre ad essere stato defalcato è, poi, in pari entità, stato aggiunto corrispondendo, invero abbondando a favore della difesa, alla durata del pubblico dibattimento ch’essa non aveva computato nella sua nota professionale 16 aprile 2019.

Le note professionali 5 aprile 2019 e16 aprile 2019 dell’avv. DF 1 sono, pertanto, state approvate per complessivi fr. 16'988.50.

Vista la condanna di IM 1, egli dovrà risarcire allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 31'251,50 (fr. 14'263.- , v. AI 168 [07.02.2018 – 11.05.2018] tassazione MP avv. DF 1, più importo qui tassato di fr. 16’988.50) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

XI. Tassa di giustizia e spese

  1. Gli oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato.

visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 103 segg., 305bis cifra 1 CP;

19 cpv. 1 lett. b, c, d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a cifra 1 LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2016/07 febbraio 2018 a __________, __________, __________, __________ (Italia) ed altre località non meglio precisate della Svizzera e dell’Italia – previo acquisto, trasporto e importazione – alienato o procurato in altro modo complessivi 1'446,9 grammi netti di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

1.2. riciclaggio di denaro

per avere, nel periodo estate 2016/gennaio 2018 a , presso l’ufficio cambio “”, ripetutamente cambiato franchi svizzeri in euro, poi portati in Italia, per un importo complessivo di CHF 20'000.-, denaro proveniente dall’attività di alienazione di stupefacenti;

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2016/07 febbraio 2018 a __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato un quantitativo di 400 grammi netti di cocaina;

  1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente al quantitativo di 312,9 grammi netti di cocaina;

2.2. riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa per il mese di febbraio 2018 e limitatamente all’importo di CHF 45'000.-.

  1. Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

3.2. al pagamento della multa di CHF 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 3 (tre).

  1. Non è revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 12 (dodici) mesi inflitta con sentenza del 23 giugno 2015 emessa dal Bezirksgericht __________, Graubünden.

  2. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

  3. È ordinato il sequestro conservativo dell’importo di euro 90.-, già sotto sequestro, a copertura delle spese.

  4. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro.

  5. A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.

  6. La tassa di giustizia di CHF 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  7. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1. Le note professionali 05.04.2019 e 16.04.2019 dell’avv. DF 1 sono approvate per:

onorario fr. 15’018.00

spese fr. 755.90

IVA (7,7%) fr. 1’214.60

totale fr. 16’988.50

10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 31'251,50 (fr. 14'263.- , v. AI 168 tassazione MP avv. DF 1, più importo qui tassato di fr. 16’988.50) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano;

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna;

  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna;

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano.

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente Il Vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 918.10

Multa fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 110.60

fr. 4'328.70

===========

Zitate

Gesetze

17

AI

  • art. 11 AI

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 70 CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP

LCStr

  • art. 90 LCStr

LStup

  • art. 19 LStup
  • art. 19a LStup

TG

  • art. 22 TG

Gerichtsentscheide

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