Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2018.31
Entscheidungsdatum
21.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2018.31

Lugano, 21 maggio 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del decreto d'accusa 11/2018 del 18 gennaio 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

favoreggiamento

per avere,

a -, nel periodo dal 2 al 4 giugno 2015,

sottratto, l’allora docente di scuola elementare __________ ad atti di un procedimento penale e, in particolare, a quello per ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), ripetuta coazione sessuale (art. 189 CP) e violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 CP), in relazione ai fatti da lui commessi in classe ad __________, ai danni dell’allievo __________ (nato il __________),

e meglio per avere,

intenzionalmente omesso di immediatamente segnalare alla Polizia cantonale o al Ministero pubblico quanto appreso il pomeriggio del 2 giugno 2015 dalla madre dell’allievo e più precisamente che il 31 maggio 2015 suo figlio le aveva confidato che __________ l’aveva massaggiato sul corpo (spalle, pancia e fondoschiena) e che una volta era anche andato con la mano sotto l’elastico delle mutande,

ritenuto infatti che, dopo avere congedato la madre dell’allievo, invece di avvisare gli inquirenti, l’imputato si recava a casa del docente informandolo di quanto aveva appreso, chiedendogli spiegazioni e discutendone con lui, accompagnandolo poi anche fino a casa della famiglia del ragazzo poiché il docente era intenzionato a chiarirsi con i genitori, ma senza incontrarli poiché in quel momento assenti,

impedendo di conseguenza il perseguimento penale nei confronti di __________, con il tempestivo intervento degli inquirenti, la messa in protezione dei suoi allievi, la salvaguardia del pericolo di collusione, l’assunzione corretta delle prove e l’arresto del docente, avvenuto solo la mattina del 5 giugno 2015 dopo che i genitori del ragazzo si erano rivolti direttamente alla Polizia;

fatti avvenuti: nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 305 cpv. 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 13:01.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

I. Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda all’imputato che può ritirare l’opposizione al decreto d’accusa fino alla conclusione delle arringhe.

II. Il Presidente propone alle parti le seguenti correzioni del decreto di accusa in opposizione:

-- a pag. 1, alle generalità, richiamato il doc. TPC 6, prima di __________ si aggiunge ______, si modifica __________ con __________, Via __________ con Via __________ e coniugato con divorziato;

-- a pag. 2, al testo del reato, richiamato il doc. TPC 10, si modifica 5 con 4 giugno 2015.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma del DA. Il tema dell’abuso nei confronti dei minori è sempre stato oggetto di formazione e sensibilizzazione, ne sono prova le diverse mostre e attività proposte dall’ASPI per permettere ai docenti di rispondere correttamente a queste situazioni. Nel caso concreto, anche l’istituto di __________ ha seguito un corso di questa portata. Stupisce che questo messaggio si sia fermato a livello dei docenti e che il direttore, così come l’istituto, non ha adottato delle disposizioni interne. Le dichiarazioni dell’imputato in merito alla non conoscenza dell’art. 104a LOC stridono con le sue esperienze passate in ambito analogo. Il procedimento nei confronti di __________ è stato avviato esclusivamente a seguito delle dichiarazioni del figlio dei denuncianti, che aveva raccontato alla mamma quanto successo. I genitori si sono rivolti all’imputato, in quanto non sapevano cosa fare e volevano aiuto da parte sua. In particolare, la mamma del bambino, aveva raccontato molto dettagliatamente dei toccamenti, spiegandogli che non sapeva come affrontare la situazione. Quest’ultima era convinta che l’imputato avrebbe chiamato la polizia. IM 1, in questo incontro, aveva visto che la madre era sconvolta e aveva percepito chiaramente la gravità e l’importanza della situazione, così come la signora __________ ha dichiarato in istruttoria che IM 1 è rimasto pietrificato dal suo racconto e che aveva capito quanto comunicatogli e meglio che si trattava di massaggi e che __________ era andato con la mano sotto l’elastico delle mutande del bambino. L’imputato ha riferito alla denunciante che doveva prima parlare con il __________ e con l’ispettrice scolastica. La medesima ha avuto l’impressione che IM 1 non le credesse e che volesse chiarire la situazione. L’imputato non ha poi raccontato al ______ la versione integrale di quanto descrittogli dalla signora __________, omettendo di dirgli che __________ aveva messo la mano sotto l’elastico delle mutande. L’imputato non ha poi voluto e saputo trattenere __________ dal recarsi presso l’abitazione dei denuncianti. IM 1 ha cercato di sminuire in tutti i modi quanto successo e quanto raccontatogli all’ispettore e al __________, riferendo che si trattava solo di massaggi alla schiena. Ciò stride con la versione dell’imputato, laddove asserisce di avere agito in buona fede. IM 1 aveva infatti a che fare con un docente che aveva già avuto diverse segnalazioni ed era stato oggetto di lamentele e di sanzioni disciplinari. A questo proposito si richiama espressamente il tenore del dossier di cui al doc. Dib. 1, da cui si deduce che __________ era da tenere sotto controllo, visto quanto successo in passato. Al docente era stato infatti impartito di astenersi da ogni contatto fisico con gli allievi che potesse essere inappropriato. Fortunatamente, nel caso concreto, i signori __________ hanno chiamato loro la polizia, visto che IM 1 non lo ha fatto. Per questi motivi, si chiede la conferma del DA e della rispettiva condanna.

  • l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il DA in oggetto riscostruisce in maniera sbagliata i fatti avvenuti. I fatti non sono andati come il PP ha indicato. Secondo la sua versione, l’imputato avrebbe congedato la mamma dell’allievo e poi accompagnato __________ a casa della famiglia di quest’ultimo. Occorre dunque ricostruire i fatti così come emersi in istruttoria, secondo la realtà prima della condanna di __________, dove non si poteva ancora associare quest’ultimo ai reati per cui è stato, dopo, condannato. Tornando quindi a giugno 2015, subito dopo aver parlato con la signora __________, IM 1 ha contattato il __________ che è anche il capo dicastero. Non ha per contro, come indicato nel DA, avvisato il docente, una volta saputo quanto successo. __________ è stato contattato e convocato dopo esplicita richiesta del __________ all’imputato. Quest’ultimo si è limitato ad adempiere agli ordini dell’autorità di nomina. Si è fermato a parlare con __________ a casa sua solo dopo non essere riuscito a reperirlo telefonicamente e aver notato la sua vettura posteggiata. Dopo aver parlato con __________, l’imputato ha cercato di dissuaderlo in tutti modi dal recarsi presso l’abitazione dei signori __________. Anche dal punto di vista giuridico, non sono dati i presupposti del favoreggiamento. Non si ravvisa un comportamento da parte dell’imputato che abbia comportato un aggravio delle indagini o un ritardo nella ricerca della verità dei fatti. IM 1 non ha ostacolato in alcun modo l’avviamento del procedimento penale nei confronti di __________. Egli ha contattato il __________, l’autorità di nomina e l’ispettore immediatamente dopo aver saputo la problematica. Ciò sarebbe insolito per una persona che avrebbe voluto aiutare e/o favorire __________. Viceversa, contattando direttamente e immediatamente la propria autorità di nomina, vi è tutta la buona volontà dell’imputato. Difficile dunque qualificare questo comportamento come un aiuto attivo atto a sottrare il docente dall’azione penale. Dal punto di vista soggettivo, IM 1 ha subito ricevuto la mamma dell’alunno, la quale gli ha comunicato quanto accaduto senza indicargli la sua intenzione di fare denuncia. C’è da credere all’imputato quanto asserisce che la denunciante gli aveva parlato di massaggi e massaggini senza fare riferimento ad atti di natura sessuale. Quest’ultimo non aveva dunque capito, all’epoca, che si stava parlando di toccamenti o palpeggiamenti che portano ad un abuso di tipo sessuale. Ciò non è stato percepito nemmeno dal __________, il quale, contrariamente da quanto asserito dal PP, era a conoscenza che __________ aveva messo la mano sotto l’elastico della mutante dell’allievo, ciò che denota che IM 1 non ha omesso nulla quando ha raccontato i fatti al suo superiore. Vi è, allora, in concreto una seconda persona che non associa il comportamento di __________ ad atti di natura sessuale. All’epoca, __________ aveva avuto dei problemi perché era troppo manesco e non perché abusasse dei suoi allievi. Corretta e comprensibile dunque la percezione avuta da IM 1 e da __________ in quell’epoca, prima che __________ fosse imputato per reati di natura sessuale. La stessa signora __________, non aveva capito la gravità delle dichiarazioni del figlio. Quest’ultima non aveva nemmeno detto ad IM 1 che aveva già contattato diverse persone, che si era informata e che intendeva, forse, fare denuncia. A lei interessava unicamente la messa in sicurezza della classe e che __________ cessasse di insegnare alla classe di suo figlio e non che IM 1 chiamasse la polizia e denunciasse il docente. Sempre dal punto di vista soggettivo, l’imputato, andando da __________, voleva rispettare quanto richiesto dall’autorità di nomina, mettere in sicurezza la classe e sincerarsi che l’allievo passasse la classe. Queste erano le sue uniche intenzioni e non di certo favorire __________, impedendo e/o sottraendolo dall’avvio di un procedimento penale. L’imputato è quarant’anni anni che lavora nell’ambito scolastico, interpretando il suo ruolo e la sua professione in modo molto corretto e sempre lineare. Questo procedimento penale gli fa dunque male. Per questi motivi, richiamato inoltre il principio in dubio pro reo, si chiede l’assoluzione dell’imputato dall’accusa di favoreggiamento di cui al DA in opposizione.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni e precisazioni dell’atto d’accusa

  1. All’apertura del pubblico dibattimento si è proceduto alle seguenti correzioni del decreto d’accusa (di seguito solo DA) in opposizione (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1), così come accettate da tutte le parti processuali:

" Il Presidente propone alle parti le seguenti correzioni del decreto di accusa in opposizione:

-- a pag. 1, alle generalità, richiamato il doc. TPC 6, prima di __________ si aggiunge __________, si modifica __________ con __________, Via __________ con Via __________ e coniugato con divorziato;

-- a pag. 2, al testo del reato, richiamato il doc. TPC 10, si modifica 5 con 4 giugno 2015.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”

(verbale dibattimentale, di seguito solo VD, a pagina, di seguito solo pag., 2)

II) Vita e precedenti penali dell’imputato

  1. Per il vissuto e i progetti di vita di IM 1, cittadino svizzero, nato il __________, domiciliato a __________ (doc. TPC 1) si rinvia al seguente suo dire in sede dibattimentale:

“…OMISSIS…”

(VD allegato, di seguito solo alI., 1 a pag. 1 I risposta, di seguito solo R)

Incensurato in Svizzera (doc. TPC 12) e in Italia (doc. TPC 13), senza esecuzioni in corso o attestati di carenza di beni (doc. TPC 7) e con un reddito fiscale, per l’anno 2017, di franchi (di seguito solo fr.) __________ (doc. TPC 6), per il futuro pensa già al suo prepensionamento nel senso che vorrebbe:

“…OMISSIS…”

(VD all. 1 a pag. 2 I R)

III) Inizio del procedimento penale

  1. L’inchiesta nei confronti dell’imputato ha preso avvio dal rapporto d’arresto provvisorio (articolo, di seguito solo art., 217 e seguenti, di seguito solo segg., del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP) del 4.6.2015 del docente delle scuole elementari di __________ __________ (di seguito solo __________ e doc. TPC 10), istituto scolastico di cui l’imputato è direttore, da cui è possibile evincere:

" La mattina del 03 giugno 2015, è stata interrogata __________, madre del minore __________, __________.

La donna ha potuto esporre quanto confidatole dal figlio lo scorso 31 maggio 2015, e ciò che ne è seguito (…).

Lo scorso 31 maggio 2015, in un momento di affetto e coccole, il bambino ha potuto rivelare alla madre di essere stato oggetto, nei mesi precedenti, di massaggi e di toccamenti da parte del mastro di scuola (…).

I genitori della vittima non sapevano cosa fare, per cui il 01 giugno 2015 hanno contattato la loro pediatra, dr. med. __________ di __________, la quale li ha messi in contatto con il Servizio per l’aiuto alle vittime di reato (SLAV).

La __________ ha poi sentito e visto il direttore della scuola, IM 1, al quale ha raccontato l’accaduto. Il direttore, contravvenendo in modo evidente e, a nostro avviso grave, all’art. 31a della LORD, riguardante l’obbligo di denuncia, ha informato l’interessato della segnalazione ricevuta. Il risultato di tutto ciò è stato che __________, la medesima sera, si è presentato a casa __________ per chiedere spiegazioni. Solo il caso (un impegno concomitante) ha impedito al soggetto di entrare in contatto con la famiglia.

Quando i genitori hanno preso posizione rispetto a questa visita più che inopportuna, il direttore ha proposto loro un incontro con il docente e il capo dicastero, nonché __________ del paese. I genitori hanno declinato l’invito e si sono quindi rivolti, attraverso conoscenti, alla nostra sezione specialistica.

Durante l’audizione video filmata eseguita durante il pomeriggio del 03 giugno 2015, __________, __________, ha raccontato dei messaggi ricevuti da parte del maestro, persona piuttosto violenta e della quale lui aveva paura. Ripetuti massaggi che hanno condotto a ripetuti toccamenti, sulla pelle nuda, della zona pubica / del pene, sotto l’elastico delle mutande. Toccamenti sempre avvenuti in classe, dietro alla cattedra, sia alla presenza degli altri alunni occupati con i compiti, sia al termine delle lezioni. Atti che il minore ha interpretato come qualcosa di imbarazzante, atti di un pedofilo e quindi dalla chiara connotazione sessuale (…).

In considerazione della fattispecie, IM 1, direttore dell’Istituto Scolastico Comunale di __________ è stato convocato ed interrogato, sempre in data odierna, in qualità di imputato del reato di favoreggiamento. IM 1 ha raccontato dettagliatamente gli avvenimenti. Quando __________ lo ha messo al corrente delle rivelazioni del figlio, IM 1 ha contattato il __________ __________, con il quale ha concordato di chiedere spiegazioni all’imputato. Il direttore ha anche raccontato di come __________ sia andato a casa __________, rispettivamente delle misure prese in qualità di direttore (in particolare la sospensione del docente e l’informazione al capogruppo del Sostegno pedagogico, con il quale avrebbe concordato l’informazione alla nostra sezione per domani, 05 giugno 2015)”

(doc. TPC 10 da pag. 2 a pag. 4)

IV) Dichiarazioni dell’imputato

  1. IM 1 ha sempre contestato ogni sua responsabilità penale, sia oggettiva che soggettiva, sostenendo, sia in istruttoria che al dibattimento, di non aver mai voluto favorire __________ (atto istruttorio, di seguito solo AI, 4 e VD all. 1 a pag. 2 e 3 II R). In particolare l’imputato ha ricordato che:

4.1. dopo aver incontrato la mamma di __________ (__________) il martedì 2.6.2015 (verbale d’interrogatorio, di seguito solo VI, dinanzi al Procuratore pubblico, di seguito solo PP, IM 1 18.8.2015 a pag. 6 e 22.8.2017 a pag. 1 nonché di polizia, di seguito solo PS, IM 1 4.6.2015 a pag. 2) decise di presenziare nella classe di __________ il successivo mercoledì mattina 3.6.2015 ricordato come per quel pomeriggio era già stata organizzata una gita fuori sede alla presenza di un altro docente (VI PP IM 1 18.8.2015 a pag. 7 e VD all. 1 a pag. 2 II R) ricordato comunque che giovedì 4.6.2015 fosse festa;

4.2. di essere andato da __________ per parlargli solo perché così richiestogli dal __________ e suo capo dicastero __________ (di seguito solo __________ e VI PP IM 1 18.8.2015 a pag. 7, PS IM 1 4.6.2015 a pag. 3, 4, 6 e 7 nonché VD all. 1 a pag. 2 II R);

4.3. di aver successivamente seguito il docente sin nei pressi dell’abitazione dei genitori di __________ (__________) ma solo per controllare che non insorgessero altri problemi e non per interferire in qualche modo in suo favore (VI PS IM 1 4.6.2015 a pag. 5, VD all. 1 a pag. 2 II R e VI PS __________ 4.6.2015 a pag. 14 [“IM 1 mi ha anche detto che non era una cosa da fare…E’ giusto, come mi dice l’interrogante, che IM 1 non è in sé venuto con me dai __________. Io sono partito verso il loro domicilio e IM 1 mi ha seguito, pronto ad intervenire qualora fosse successo qualcosa”], PS __________, di seguito solo __________, 3.6.2015 a pag. 4 [“Il direttore aveva detto al docente di non venire a casa nostra, ma lui lo aveva fatto lo stesso”] e PP __________ 8.6.2017 a pag. 4 [“Aveva pure detto a mio marito che dopo aver incontrato __________ era partito improvvisamente per casa nostra e non era stato in grado di fermarlo”]);

4.4. di aver organizzato un incontro chiarificatore con tutte le parti, a cui però non si presentarono i genitori di __________ (__________), per mercoledì pomeriggio 3.6.2015 perché così espressamente ordinatogli da __________, dopo che l’informò dell’esito del suo incontro con __________ e della visita di quest’ultimo a casa dei genitori di __________ (_____, VI PP IM 1 18.8.2015 a pag. 8 e PS IM 1 4.6.2015 a pag. 5 e 6 nonché VD all. 1 a pag. 2 II R);

4.5. di aver contattato __________ (di seguito solo __________), quale capogruppo del VIII Circondario del __________ presso il Servizio di sostegno pedagogico per le scuole comunali (VI PP __________ 15.11.2017 a pag. 2), il mercoledì pomeriggio 3.6.2015 per un suo consulto e comune decisione sul da farsi (VI PS IM 1 4.6.2015 a pag. 4 e 7, VI PP __________ 15.11.2017 a pag. 2 e 3 nonché VD all. 1 a pag. 2 II R);

4.6. di aver concordato con lui di interpellare la polizia per il successivo giorno lavorativo di venerdì 5.6.2015 (VI PS IM 1 4.6.2015 a pag. 4 e 7 nonché PP IM 1 18.8.2015 a pag. 9), incontro che però non ebbe luogo visto l’avvenuto arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) di __________ il giovedì 4.6.2015 e il suo stesso interrogatorio lo stesso giorno in polizia;

4.7. di non esser stato a conoscenza del tenore, del significato e della portata dell’art. 104a della legge organica comunale (di seguito solo RL 181.100 e VD all. 1 a pag. 2 e 3 II R) e

4.8. di aver sempre agito in buona fede senza aver mai voluto favorire __________ (VD all. 1 a pag. 2 II R) e tale sua correttezza risulterebbe anche dal fatto di aver solo dato seguito ad un ordine del capo dicastero (VD all. 1 a pag. 2 e 3 II R) e dal non aver capito che i gesti di __________ a danno di __________ (__________) potevano essere di natura sessuale (VI PP IM 1 18.8.2015 a pag. 7) tanto da dover essere prima chiariti (VD all. 1 a pag. 2 e 3 II R).

V) Altre risultanze di istruttoria

  1. La Corte, a fondamento della presente sentenza, richiama le seguenti risultanze d’istruttoria e dibattimentali:

5.1. La mamma di __________ (__________) __________ (di seguito solo __________), verbalizzata in PS il 3.6.3015 e il 10.9.2015 nonché dinanzi al PP l’8.6.2017, ha precisato:

5.1.1. come domenica 31.5.2015 suo figlio le raccontò di comportamenti penalmente rilevanti di natura sessuale commessi a suo danno dal maestro __________ (VI PS __________ 3.6.2015 a pag. 2 e PP __________ 8.6.2017 a pag. 2);

5.1.2. che lunedì 1.6.2015 contattò prima la pediatria del figlio (considerando, di seguito solo consid., 5.4 della presente sentenza) e tramite lei una responsabile del Servizio delle vittime di reati di __________ che, dopo un loro incontro, le fissò un appuntamento presso un avvocato per il successivo venerdì 5.6.2015 (VI PS __________ 3.6.2015 a pag. 3 e PP __________ 8.6.2017 a pag. 2);

5.1.3. come solo martedì pomeriggio 2.6.2015 incontrò l’imputato per riferirgli quanto raccontatole dal figlio (VI PS __________ 3.6.2015 a pag. 3 e 10.9.2015 a pag. 2, PP __________ 8.6.2017 a pag. 2 e 3 nonché PS __________ 18.9.2015 a pag. 3), il quale le disse che ne avrebbe dovuto parlare con __________ (VI PS __________ 10.9.2015 a pag. 2, PP __________ 8.6.2017 a pag. 3 e PS __________ 18.9.2015 a pag. 3), con un’ispettrice scolastica (VI PP __________ 8.6.2017 a pag. 3) e con il capo dicastero (VI PP __________ 8.6.2017 a pag. 6);

5.1.4. che quando quella stessa sera __________ si presentò inaspettatamente al suo domicilio (VI PS __________ 3.6.2015 a pag. 3 e 10.9.2015 a pag. 3), né lei, né il marito né __________ (__________) erano a casa (VI PS __________ 3.6.2015 a pag. 4 e PP __________ 8.6.2017 a pag. 4);

5.1.5. che di tale circostanza, per il tramite del marito, se ne lamentò con l’imputato tanto da rifiutare di partecipare a qualsiasi incontro chiarificatore, già fissato per mercoledì pomeriggio 3.6.2015, alla presenza del __________, dell’imputato e di __________ (VI PS __________ 3.6.2015 a pag. 4 e 10.9.2015 a pag. 3 nonché PP __________ 8.6.2017 a pag. 4);

5.1.6. che fu poi lei, per il tramite di un suo parente, a prendere contatto con la polizia, che organizzò l’audizione di , () e la di lei verbalizzazione per il 3.6.2015 (VI PS __________ 3.6.2015 a pag. 4 e __________ 18.9.2015 a pag. 4 nonché PP __________ 8.6.2017 a pag. 4);

5.2. che queste sue dichiarazioni sono state confermate dal marito __________ nel suo verbale PS 18.9.2015, segnatamente per quanto concerne le rivelazioni del figlio il 31.5.2015 (VI PS __________ 18.9.2015 a pag. 2), l’incontro della moglie con l’imputato (VI PS __________ 18.9.2015 a pag. 3), la sua proposta di una riunione chiarificatrice con tutte le parti interessate per mercoledì 3.6.2015 (VI PS __________ 18.9.2015 a pag. 3) a cui né lui né la moglie parteciparono (VI PS __________ 18.9.2015 a pag. 4) e la decisione di contattare direttamente la polizia per il tramite di un loro parente (VI PS __________ 18.9.2015 a pag. 4);

5.3. __________, verbalizzato davanti al PP il 22.8.2017, ha confermato:

5.3.1. che fu l’imputato, nel pomeriggio di martedì 2.6.2015 a contattarlo telefonicamente per informarlo del racconto della madre di __________ (__________, VI PP __________ 22.8.2017 a pag. 2 e 5);

5.3.2. che fu lui, contrariamente ai suoi precisi obblighi di legge (consid. 6.4 della presente sentenza), della cui portata, a quei tempi, non era, a suo dire, perfettamente a conoscenza (VI PP __________ 22.8.2017 a pag. 3), ad ordinare all’imputato di convocare __________ per sentire la sua versione dei fatti (VI PP __________ 22.8.2017 a pag. 2, 3 [“volevo che __________ mi dicesse personalmente quello che aveva fatto ed è per questo che ho chiesto a IM 1 di convocarlo subito”] e 5 [“sono stato io a dirgli di convocare subito __________. Tutti e due eravamo d’accordo di convocarlo per capire cosa fosse successo”]);

5.3.3. che fu sempre lui, una volta informato dall’imputato della posizione di __________ e di quanto successo la sera di martedì 2.6.2015, ad ordinare al primo di organizzare un incontro con tutte le parti interessate, __________ compreso, per il mercoledì pomeriggio 3.6.2015 (VI PP __________ 22.8.2017 a pag. 2);

5.3.4. che a questo incontro, a cui i genitori di __________ (__________) rifiutarono di partecipare, __________ gli confermò di aver fatto il solletico sulle spalle, sui fianchi e sulle gambe dei suoi allievi, tanto che immediatamente lo sospese dalle sue funzioni (VI PP __________ 22.8.2017 a pag. 3);

5.3.5. che alla fine di questo incontro fu lui ad ordinare all’imputato di contattare __________ e la polizia nonché convocò il municipio per venerdì 5.6.2015 visto come il giorno dopo fosse festivo (VI PP __________ 22.8.2017 a pag. 3);

5.4. che corrisponde al vero che l’1.6.2015 __________ contattò telefonicamente la pediatra del figlio (consid. 5.1.2 della presente sentenza), la quale le consigliò di rivolgersi al Servizio delle vittime di reati di __________ (doc. TPC 10);

5.5. che con scritto 1.3.2019 il PP ha comunicato che per questi fatti nei confronti di __________ non è mai stato aperto un procedimento penale per il presupposto reato di favoreggiamento (art. 305 capoverso, di seguito solo cpv., del Codice penale svizzero, di seguito solo CP, e doc. TPC 11);

5.6. che , così come già avvenuto in prima istanza con sentenza della Corte delle assise criminali del 2.6.2016 (doc. TPC 9), poi appellata (art. 398 segg. CPP) dalle parti, è stato riconosciuto colpevole dalla Corte di appello e di revisione penale (di seguito solo CARP), con sentenza del 31.3.2017 (incarto, di seguito solo Inc., 17.2016.147+148, 17.2016.174 e 17.2017.67-70), dei reati, anche a danno del minorenne __________ (), di ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra, di seguito solo n., 1 CP), di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) e di ripetute vie di fatto (art. 126 cpv. e 2 lettera, di seguito solo lett., a CP e doc. TPC 9).

VI) Diritto

  1. In merito all’unico capo d’imputazione del DA in opposizione (doc. TPC 1) si ricorda come:

6.1. giusta l’art. 10 cpv. 3 CP sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

6.2. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

6.3. giusta l’art. 305 cpv. 1 CP chi sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59-61, 63 e 64 è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

6.3.1. la nozione di sottrazione ad atti di procedimento penale presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP è, infatti, un reato di evento e non di sola messa in pericolo (decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 117 IV 467 consid. 3; sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_471/2009 del 24.7.2009 consid. 2.1.; sentenza CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126; Delnon / Rüdy, BSK, 2007, art. 305, numero, di seguito solo no., 22; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, volume, di seguito solo vol., IX: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, 1996, art. 305 no. 10 e Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, art. 305 no. 26). Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura coercitiva del diritto processuale quale l'arresto è ritardata per colpa dell'azione dell'autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. lb; 103 IV 98 consid. 1, STF 6B_471/2009 del 24.7.2009 consid. 2.1. nonché CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126). Entrano poi in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere finanziariamente la persona ricercata e latitante (DTF 129 IV 138 consid. 2.1.; STF 66_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.1; 6B 471/2009 del 24.7.2009 consid. 2.1.e 6B_334/2007 dell'11.10.2007 consid. 8.1.; CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126; Cassani, op. cit., art. 305 no. 15; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, art. 305 no. 7 segg. e Corboz, op. cit., art. 305 no. 28). Perché l'art. 305 CP possa trovare applicazione deve essere dimostrato che il sospettato autore del reato è stato sottratto per un certo lasso di tempo all'azione della polizia a seguito del comportamento del favoreggiatore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1. e 117 IV 467 consid. 3.; STF 66_471/2009 del 24.7.2009 consid. 2.1.; CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126; Corboz, op. cit., art. 305 no. 26 e Cassani, op. cit., art. 305, no. 13 segg.). È infatti necessario che il favoreggiatore con il suo comportamento causi, anche solo temporaneamente, un aggravio delle indagini o del perseguimento della persona sospettata (Donatsch / Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2004, § 98). Un semplice atto di assistenza che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera insignificante non è sufficiente (STF 6B 471/2009 del 24.7.2009 consid. 2.1 nonché CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126). Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non era ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai aperto (sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, Inc. 17.2003.49 del 15.12.2005 consid. 5a e Inc. 17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 2.3, CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126, Corboz, op. cit., ad art. 305 no. 16 e Cassani, op. cit., art. 305 no. 10). Generalmente il favoreggiamento presuppone un’azione (DTF 117 IV 471 consid. 3.; CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126 e CCRP Inc. 17.2003.49 del 15.12.2005 consid. 5a). Il reato può essere commesso anche per omissione, tuttavia è necessario che l'autore abbia un obbligo di agire in virtù della sua posizione di garante. Ciò è il caso quando la persona ha un dovere di protezione o di sorveglianza (DTF 123 IV 72 consid. 2, CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126 e CCRP Inc. 17.2003.49 del 15.12.2005 consid. 5a). L'infrazione richiede l'intenzione (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) ma il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è sufficiente (DTF 103 IV 98 consid. 2. e 99 IV 278 consid. 11.4.; CARP Inc. 17.2012.149-152 e Inc. 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 126; CCRP Inc. 17.2003.49 del 15.12.2005 consid. 5a e Corboz, op. cit., art. 305 no. 40);

6.4. giusta l’art. 31 RL 181.110 del regolamento di applicazione della legge organica comunale per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende municipalizzate e i docenti delle scuole comunali ricordato come giusta l’art. 104a RL 181.100 il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al municipio o al Ministero pubblico (di seguito solo MP), trasmettendogli i verbali e gli atti relativi, qualora ne informi il municipio, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al MP (in quest’ottica si vedano il messaggio 21.1.2009 d’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del CPP a pag. 31 e il rapporto 31.3.2010 della Commissione della legislazione sul messaggio 21.1.2009 concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del CPP a pag. 72, di seguito solo rapporto 31.3.2010);

6.5. giusta l’art. 30 cpv. 1 della legge della scuola (di seguito solo RL 400.100) il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso ricordato come giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. g) RL 400.100 il direttore degli istituti comunali e consortili richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina e all’ispettorato il docente o l’operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

6.6. giusta l’art. 31a della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (di seguito solo RL 173.100), normativa che si applica ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b RL 173.100) e che quindi qui può essere richiamato per analogia, il dipendente che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al MP, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, quest’ultimo è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al MP (in quest’ottica si veda anche il rapporto 31.3.2010 a pag. 76 e Leoncini, Handbuch Öffentliches Personalrecht, 2017, pag. 1218 no. 74).

  1. IM 1 contesta l’imputazione per la quale il PP l’ha ritenuto colpevole. Trattandosi di un procedimento indiziario, è opportuno ricordare che cosa s’intende con questo termine, oltre a richiamare sia il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) che quello della libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP):

7.1. nel processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso dovendo la condanna essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale federale (di seguito solo TF) con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. In questo senso va sottolineato che il TF ha già avuto modo di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto da una simile prova. Occorre quindi esperire un attento esame del materiale probatorio ponendo la versione della vittima a confronto con gli elementi oggettivi certi e quindi verificare se il suo racconto è lineare, univoco, costante e privo di fronzoli, laddove per fronzoli non s’intendano delle eventuali imperfezioni marginali, ma contraddizioni su punti determinanti che non consentono di accertare, al di là del dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti come raccontato;

7.2. il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; STF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (STF 1P.20/2002 del 19.4.2002);

7.3. giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante rispetto a quella di una persona informata sui fatti o a quella dello stesso imputato o di una parte lesa (STF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (STF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché STF 6P.218/2006 del 30.3.2007).

  1. IM 1 è stato prosciolto dall’imputazione di favoreggiamento (art. 305 cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 1 punto, di seguito pto., 1) non avendone adempiuto, per la Corte, i presupposti oggettivi e soggettivi di legge. Non vi è chi non veda come dagli atti non traspaia alcun suo comportamento che comprovi come, nei fatti, abbia concretamente voluto favorire in qualche modo __________ per così sottarlo ad un procedimento penale. Anzi, dopo aver incontrato , ha subito informato __________ quale suo superiore e diretto responsabile (art. 30 cpv. 1 RL 400.100 e consid. 6.5 della presente sentenza), adempiendo così ai suoi obblighi di legge ex art. 104a RL 181.110 (consid. 6.4 della presente sentenza). Semmai era dovere di quest’ultimo informare il MP o la polizia di quanto appena saputo, ciò che questi non ha purtroppo fatto, verosimilmente per sua ignoranza della legge (art. 104a RL 181.110 e consid. 6.4 della presente sentenza) e non perché, comunque, così richiestogli dall’imputato. Del resto è perlomeno sorprendente come la pubblica accusa abbia deciso di non aprire un procedimento penale ex art. 305 cpv. 1 CP nei confronti di questo capo dicastero visto la sua perlomeno oggettivamente chiara violazione dell’art. 104a RL 181.110 per non aver trasmesso immediatamente questa segnalazione al MP (consid. 6.4 della presente sentenza). Ma anche la scellerata e quanto mai inopportuna decisione di andare a parlare con __________ è solo conseguenza di una richiesta di __________ e non di una personale scelta dell’imputato che, del resto, tentò di impedirgli di andare a casa della famiglia __________ (consid. 4.3 della presente sentenza), seguendolo con la macchina non perché volesse interferire in qualche modo con i genitori di __________ () ma solo per cercare di evitare che lo stesso commettesse un qualche altro pasticcio. Susseguentemente l’imputato, ad ennesima dimostrazione della sua totale assenza di intenzionalità nel voler sottrarre __________ da un procedimento penale, non si è neppure opposto ai successivi imput di __________ per l’organizzazione dell’incontro di mercoledì 3.6.2015, di cui e nuovamente non fu lui l’artefice ma solo il fido esecutore (consid. 4.4 della presente sentenza), rispettivamente per le telefonate a __________ (consid. 4.5 della presente sentenza) e, seppur mai avvenuta, alla polizia in quanto già attivata da __________ (consid. 5.1.6 della presente sentenza). Certo, l’imputato, con il suo agire ha dimostrato sicuramente molta leggerezza e poca accortezza nella corretta gestione della fattispecie, ma da lì andare a sostenere che con siffatto suo agire abbia voluto concretamente favorire __________ ancora ce ne vuole. Del resto per lui, in quei frangenti, la questione più urgente non era assolutamente quella di sottrarre __________ dal suo procedimento penale ma solo quella di tutelare i suoi giovani alunni da ulteriori molestie sessuali e/o fisiche, da cui la sua decisione di presentarsi in classe mercoledì mattina 3.6.2015 (consid. 4.1 della presente sentenza) rispettivamente di non opporsi alla successiva decisione di __________ di immediatamente sospendere __________ da qualsiasi sua funzione (consid. 5.3.4 della presente sentenza). Trattasi di comportamenti che mal collimano con l’agire di chi, invece, ma solo agli occhi dell’accusa, stava cercando di sottrarre qualcuno dalle proprie responsabilità penali. Per la Corte è più a , per la sua immediata mancata segnalazione del caso al MP (art. 104a RL 181.110 e consid. 6.4 della presente sentenza) rispettivamente per la successiva sua richiesta all’imputato di incontrare __________ (consid. 4.4 e 5.3.2 della presente sentenza), che deve essere imputata la di certo inopinata e maldestra gestione della segnalazione della mamma di __________ (), ciò che per fortuna non ha comunque impedito, anche se con uno o al massimo due giorni di ritardo, di arrestare provvisoriamente __________ (art. 217 segg. CPP e consid. 3 della presente sentenza), tanto che anche nell’ottica della proporzionalità un’ipotetica condanna dell’imputato apparirebbe fuori luogo. Del resto, in merito ad asseriti ritardi, è sicuramente opportuno ricordare come nel caso menzionato nel rapporto di arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) del 16.6.2014 (doc. TPC 16 e VI PP IM 1 18.8.2015 a pag. 10) passarono ben quattro giorni, in specie dal 23 al 26.5.2014, tra la conoscenza dell’imputato, per il tramite di una maestra, di quella vicenda e la successiva sua segnalazione in polizia (lettera 26.5.2014 dell’Istituto scolastico comunale di __________ a pag. 2 in doc. TPC 16 e VI PP IM 1 18.8.2015 a pag. 10), e mai nessuno, in quel caso, aprì un procedimento penale ex art. 305 cpv. 1 CP nei confronti dell’imputato, ciò che ulteriormente rafforza il suo soggettivo, ed ora riconosciuto, convincimento, anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (consid. 7.2 della presente sentenza), di non aver violato alcuna norma penale per non aver immediatamente avvisato la Polizia subito dopo esser stato informato da __________ di quanto raccontatole dal figlio.

VII) Indennizzo e riparazione del torto morale

  1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv.1 lett. c CPP, per il diritto si richiamano le sentenze della Corte dei reclami penali, di seguito solo CRP, Inc. 60.2013.76 del 15.5.2013 consid. 2 e Inc. 60.2018.3 del 17.4.2018 consid. 2).

  2. Il difensore di fiducia dell’imputato ha presentato, in sede dibattimentale, un’istanza d’indennizzo ex art. 429 CPP (VD a pag. 2), che il PP, avendo postulato la conferma del DA in opposizione (doc. TPC 1) ha indirettamente respinto (VD a pag. 2), con la quale ha richiesto il pagamento delle sue tre note professionali, datate 30.9.2015, 22.11.2017 e 21.5.2019, periodo 14.8.2015 / 21.5.2019, per complessivi fr. 17'090.90 (fr. 4'375.20 + fr. 6'932.75 + fr. 5'782.95) a titolo di onorari, spese e imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA, doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 2 e VD a pag. 2).

  3. Premesso che le tre prodotte note (doc. Dib. 2) non sono dettagliate in ogni loro singola prestazione né è stato specificato quale è stata la tariffa oraria applicata, la Corte, nella concreta impossibilità di poterle validamente esaminare, le ha di fatto parzialmente accantonate, ricostruendo le relative pretese anche in base agli AI, il tutto con le seguenti ulteriori precisazioni:

11.1. l’onorario all’ora (di seguito solo h) è stato equamente fissato in fr. 350.- / h;

11.2. il tempo di trasferta __________ / __________ andata e ritorno è stato equamente fissato in 45 minuti (di seguito solo min.) x 2, quindi 90 min.;

11.3. il costo di trasferta __________ / __________ andata e ritorno è stato equamente fissato, a fr. 1.- al chilometro (di seguito solo km), in 30 km x 2 x fr. 1.- = fr. 60.-;

11.4. le spese telefoniche per complessivi fr. 5.- (doc. Dib. 2) non sono state riconosciute visto come i principali servizi di telefonia non addebitano più i costi per le telefonate da e a in Svizzera, limitandosi a richiedere solo i costi di abbonamento che lo studio legale del difensore ha già di suo (CRP Inc. 60.2017.120 del 2.10.2017 consid. 5.3.3);

11.5. l’IVA per complessivi fr. 1'251.20 (doc. Dib. 2) non è stata riconosciuta non essendo il difensore soggetto a questa imposta in quanto dipendente (CRP 60.2013.455 del 6.5.2014);

11.6. l’onorario della difesa, quale dispendio orario, tempo di trasferta e relativi costi, agli AI da 6 a 10 (210 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min.), 12 (5 min.), 14 (100 min.), da 16 a 17 (10 min. + 10 min.) e da 19 a 24 (5 min. + 75 min. + 25 min.

  • 5 min. + 5 min. + 60 min.) nonché ai doc. TPC 2 (5 min.), da 4 a 7 (5 min. + 5 min. + 5 min. + 5 min.) e da 9 a 16 (10 min. + 20 min. + 5 min. + 5 min. + 5 min. + 5 min. + 5 min. + 15 min.) è stato calcolato in 645 min. per l’onorario, 450 min. (45 min. x 2 x 5) per le trasferte e fr. 300.- (fr. 60.- x 5) per i costi di trasferta;

11.7. l’onorario della difesa per la sua nota del 30.9.2015 (doc. Dib. 2) se non già stabilito nel consid. 11.6 della presente sentenza è stato calcolato in 225 min. ([17.08.2015 conf. con cliente per 60 min.], [18.08.2015 colloquio con cliente prima e dopo verbale per 15 min. + 15 min.] e [24.08.2015 visione atti c/o MP + colloquio con PP PP 1 + trasferta per 45 min. + 90 min.]) oltre a fr. 60.- per i costi di trasferta del 24.8.2015;

11.8. l’onorario della difesa per la sua nota del 22.11.2017 (doc. Dib. 2) se non già stabilito nel consid. 11.6 della presente sentenza è stato calcolato in 270 min. ([03.11.2015 Verifica atti e verbali polizia e pp con lettera inviata da cliente e Conferenza con cliente per 30 min. + 30 min.], [06.06.2017 Conf. con cliente per 30 min.], [08.06.2017 Conf. con cliente e Conf. tel con cliente dopo verbale per 15 min. + 15 min.], [11.08.2017 Trasferta a __________ per accesso atti e Visione incarto presso MP per 90 min. + 30 min.] e [16.08.2017 Rileggo incarto e preparo conf. con cliente, Conf. con cliente e Valutazione su reato di favoreggiamento: ultima giurisprudenza in vista del verbale richiesto per 30 min.]) oltre a fr. 60.- per i costi di trasferta dell’11.8.2017;

11.9. l’onorario della difesa per la sua nota del 21.5.2019 (doc. Dib. 2) se non già stabilito nel consid. 11.6 della presente sentenza è stato calcolato in 30 min. complessivi per tutte le prestazioni nel periodo 11.12.2017 / 13.5.2019, in 180 min. per la preparazione al dibattimento (16.05.2019 Rileggo verbali incarto per preparazione processo e presa appunti, 18.05.2019 Redigo bozza arringa e 20.05.2019 Rivedo e rileggo arringa), in 90 min. per il tempo di trasferta __________ / __________ andata e ritorno del 21.5.2019 e in 210 min. per la durata del dibattimento oltre a fr. 60.- per i costi di trasferta del 21.5.2019;

11.10. le spese di cancelleria sono state riconosciute solo per fr. 76.- (spese postali fr. 14.-, spese apertura incarto fr. 50.- e spese di parcheggio fr. 12.- nonché doc. Dib. 2);

  1. Ragion per cui, in forza ai consid. di cui sopra, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP mirante al risarcimento delle note d’onorario del 30.9.2015, 22.11.2017 e 21.5.2019 a carico di IM 1 (VD a pag. 2 e doc. Dib. 2) è stata parzialmente accolta (VD all. 2 a pag. 1 pto. 3) e lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona rifonderà all’imputato fr. 13'556.- a titolo di risarcimento delle spese legali (pari a 2'220 min. d’onorario a fr. 350.- / h = fr. 12'950.- arrotondato a fr. 13'000.- + fr. 480.- per costi di trasferta + fr. 76 per spese di cancelleria nonché VD all. 2 a pag. 1 pto. 3.1).

VIII) Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

13.1. giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese;

13.2. giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi del caso concreto ricordato, per quanto qui utile, come giusta il cpv. 2 di detta norma sono ritenute disborsi anche le spese per la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 lett. e CPP);

13.3. giusta l’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie dello stesso CPP;

13.4. giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali restando eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio con la riserva dell’art. 135 cpv. 4 CPP ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento;

13.5. giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. b) della legge sulla tariffa giudiziaria (RL 178.200) nei procedimenti penali la tassa di giustizia è fissata nei processi davanti alla Corte correzionale da fr. 500.- a fr. 20'000.-.

  1. Visto l’intervenuto proscioglimento di IM 1 dal reato di favoreggiamento (art. 305 cpv. 1 CP e VD all. 2 a pag. 1 pto. 1) la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dello Stato (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2).

Visti gli art. 12, 34 segg., 42, 44, 47, 106 e 305 cpv.1 CP;

80 segg., 84 segg., 335 segg., 352 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di favoreggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa in opposizione 11/2018 del 18.1.2018.

  2. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.

  3. L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP mirante al risarcimento delle note d’onorario del 30.9.2015, 22.11.2017 e 21.5.2019 di IM 1 è parzialmente accolta.

3.1. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 13'556.- a titolo di risarcimento delle spese legali.

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 76.30

fr. 776.30

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Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 10 CP
  • art. 12 CP
  • art. 40 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 219 CP
  • art. 305 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 421 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP

IA

  • art. 120 IA

II

  • art. 3 II

IV

  • art. 99 IV
  • art. 117 IV
  • art. 124 IV

LOC

  • art. 104a LOC

PP

  • art. 7 PP

RL

  • art. 1 RL
  • art. 30 RL
  • art. 31 RL
  • art. 104a RL

Gerichtsentscheide

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