Incarto n. 72.2018.268
Lugano, 13 febbraio 2019/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos Pagnamenta, presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatrice privata:
ACPR 1 Patrocinata dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 16 giugno 2018 al 17 dicembre 2018 (185 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 18 dicembre 2018
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 225/2018 del 17.12.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
subordinatamente lesioni semplici aggravate
per avere,
a __________, in Via __________,
il 16 giugno 2018, tra le ore 02:00 e le ore 02:30 circa,
nell’appartamento coniugale al ____ piano,
a mano di un coltello da cucina, tentato intenzionalmente di uccidere la moglie ACPR 1 (nata il __________),
e meglio per avere,
tra le ore 02:00 e le ore 02:30 circa,
terminato di guardare la TV, afferrato un coltello da cucina, raggiunto la camera matrimoniale e, dopo essersi posizionato al suo fianco destro, colpito la moglie all’addome, una prima volta nel sonno e almeno altre due volte al suo risveglio, con il coltello impugnato nella mano destra,
provocandole una ferita da punta taglio di circa 2-2,5 cm. di lunghezza in ipocondrio destro minimamente penetrante in cavità peritoneale, una ferita da taglio superficiale di circa 2 cm. di lunghezza in regione sottocostale destra e una ferita da taglio alla falange basale del pollice destro con lesione completa del tendine flessore, come meglio descritto nei certificati medici 16 giugno e 5 luglio 2018 dell’Ospedale __________ di __________ __________, nella relazione medicolegale 21 giugno 2018 e come risulta dalle fotografie, agli atti,
agendo pertanto con dolo eventuale,
non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare alla moglie danni al corpo potenzialmente letali, ma anche perché, dopo il primo fendente, la moglie si svegliava, si proteggeva con la mano destra e fuggiva dalla camera;
subordinatamente lesioni semplici aggravate
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
colpito sua moglie ACPR 1 (nata il __________) all’addome a al pollice della mano destra, con un oggetto pericoloso e meglio con un coltello da cucina,
provocandole una ferita da punta taglio di circa 2-2,5 cm. di lunghezza in ipocondrio destro minimamente penetrante in cavità peritoneale, una ferita da taglio superficiale di circa 2 cm. di lunghezza in regione sottocostale destra e una ferita da taglio alla falange basale del pollice destro con lesione completa del tendine flessore, come meglio descritto nei certificati medici 16 giugno e 5 luglio 2018 dell’Ospedale __________ di __________ __________, nella relazione medicolegale 21 giugno 2018 e come risulta dalle fotografie, agli atti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 111 CP in relazione con gli art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e 22 cpv. 1 CP e 123 cifra 2 cpv. 2 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatrice privata ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 16:23.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente comunica alle parti che per quanto attiene al dolo, trattandosi di una questione di diritto, la Corte non si ritiene vincolata alle indicazioni presenti nell’atto d’accusa.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si tratta di un caso decisamente particolare, soprattutto perché non è stato fondamentalmente chiarito il motivo per il quale IM 1, dopo anni di vita tranquilla, abbia avuto questo gesto di aggressione nei confronti della moglie. IM 1 è una persona che si è fatta da sé, una persona impegnata, che a __________ anni viene in Svizzera dall’Italia, fa dei sacrifici e si costruisce una vita, e lo fa con soddisfazione, perché riesce a mettersi in proprio con una ditta individuale. Oltre all’attività professionale, l’imputato si è costruito anche una famiglia e poi ha avuto un secondo matrimonio. IM 1 aveva anche degli hobbies, il __________, andava __________, aveva quindi anche una certa stima di sé, nel voler avere un’attività sociale e cura del suo fisico. È una persona che non ha mai avuto problemi con la giustizia, se non per l’episodio del giugno 2015, legato al suo ricovero in clinica, un episodio isolato, non troppo chiaro. Da quel momento la sua vita è continuata senza problemi fino al 16 giugno 2018. Da quanto acquisito agli atti, da un lato emerge sicuramente una persona ossessionata dal denaro, ciò che lo portava a svolgere dei lavoretti anche dopo essersi pensionato. Dall’altro lato, negli anni IM 1 ha maturato delle frustrazioni, forse anche per la differenza d’età con la moglie, sentiva delle voci, si era fatto l’idea che le persone parlassero male di lui. Ha accumulato una rabbia che a un certo punto si è scatenata, ma il fatto che ha scatenato la violenza nei confronti della moglie non si sa quale sia. Quella sera non avevano litigato e l’imputato era tranquillo. Nel corso dell’inchiesta l’imputato ha dato alcune versioni, tra cui che voleva ferire la moglie, che voleva spaventarla e pure che voleva farle uno scherzo, e capire quale sia quella buona è decisamente difficile. Dobbiamo attenerci ai fatti, che ci dicono che l’imputato non ha acceso la luce in camera, ciò che esclude lo scherzo, si corica di fianco alla moglie e poi improvvisamente si mette in piedi e la colpisce all’addome, alla cieca, senza preoccuparsi troppo di colpirla in zone vitali, ma di fatto la colpisce da tergo, al fianco destro, e la colpisce almeno due o tre volte con colpi potenzialmente letali. Dopo il primo colpo, la moglie si sveglia, reagisce e cerca di difendersi, venendo ferita alla mano, e scappa. L’imputato la rincorre per evitare che uscisse di casa e creasse problemi a quell’ora. Egli ha agito in modo determinato, colpendo almeno due volte la moglie in zone potenzialmente letali, si è assunto il rischio di colpirla in zone vitali, l’ha colpita a casaccio, un motivo vero e proprio non c’è, è un motivo decisamente futile, probabilmente da ricondurre alla rabbia, alla frustrazione, all’idea forse che la moglie potesse avere qualcuno, di non credere alle sue giustificazioni, rabbia per le osservazioni che la moglie gli faceva. L’imputato invece di reagire a parole teneva dentro di sé le osservazioni e la rabbia, che poi si è manifestata. Egli ha colpito almeno due o tre volte la moglie con il coltello con colpi in zone che avrebbero potuto avere esito letale, e solo il fatto che sia riuscita a fuggire ha permesso di impedire il peggio. Nella fattispecie vi sono tutti gli elementi per ritenere IM 1 colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale. Nella commisurazione della pena, a mente del PP, bisogna tenere conto della sua personalità, dell’incensuratezza, e soprattutto della scemata imputabilità medio grave indicata nella perizia psichiatrica. All’imputato dovrà anche essere imposto un trattamento terapeutico psicologico e attorno a lui dovrà essere costruita una rete di sostegno, dovrà essere sicuramente seguito dal patronato e bisognerà pensare anche a una curatela, di modo che possa essere aiutato dal punto di vista finanziario.
Il PP conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, che venga imposto un trattamento psichiatrico e che venga anche sottoposto al patronato penale.
Chiede la confisca di tutto quanto sotto sequestro, non opponendosi alla restituzione dell’orologio, come richiesto dalla difesa;
§ l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che la moglie, malgrado tutto, non nutre nei confronti di IM 1 un rancore particolare per l’evento, ma è addolorata e non intende assolutamente riprendere una vita comune con il marito. Ancora oggi si sveglia di notte e rivive dei momenti brutti, ancora oggi non riesce ad uscire da sola in luoghi isolati e ancora oggi ha diversi problemi al pollice destro, che possono influire sul suo lavoro. Chiede che il marito sia curato, contenuto e aiutato. Chiede inoltre che le stia lontano e che non pensi assolutamente a un ritorno e a un rientro a casa. Ribadisce la richiesta di rifusione delle spese legali e di un indennizzo per torto morale di CHF 10’000.00. Non si oppone al dissequestro dell’orologio e si rimette al giudizio della Corte per il trattamento psichiatrico
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la difesa preliminarmente osserva che l’imputato, sinceramente pentito, ammette i fatti e ne riconosce la gravità. Sin da subito ha spiegato in modo chiaro almeno la dinamica dei fatti, che la il difensore riassume.
Nel verbale del 21 giugno l’imputato tenta di dare una spiegazione ai fatti, senza tuttavia capacitarsi di quanto commesso nei confronti della moglie. IM 1 ha spiegato come si è avvicinato alla moglie, che i colpi erano inferti alla cieca, spiegando di avere colpito la moglie dapprima perché fa la cucina troppo salata e poi che aveva avuto un problema a una caviglia nel mese di marzo. In sostanza non è mai riuscito a darsi una spiegazione per il barbaro gesto commesso nei confronti della moglie. Ha però spiegato la dinamica, dicendo di avere colpito la moglie due, tre o quattro volte.
In diritto, dopo avere ricordato i presupposti del reato di tentato omicidio, osserva che nel caso concreto l’imputato non disconosce che con il suo comportamento avrebbe potuto causare la morte della moglie. IM 1 si è munito di un coltello, ha affiancato la moglie in camera da letto, l’ha colpita con almeno tre fendenti in direzione del busto. Il medico legale ci spiega le zone che sono state attinte, che per dinamica e tipologia di strumento utilizzato il comportamento dell’imputato era potenzialmente tale da poter cagionare la morte della moglie, e questo non è messo in discussione. Per fortuna la moglie ha avuto delle conseguenze relativamente contenute, rispetto a quello che sarebbe potuto succedere.
Dal punto di vista soggettivo, sarà la Corte a stabilire se si tratta, o meno, di dolo eventuale. L’imputato ha detto ancora oggi in aula che non voleva uccidere la moglie, ma solo spaventarla.
La moglie ci spiega che la relazione ha avuto dei momenti di difficoltà dal 2015, ma sostanzialmente è stata una relazione serena e felice. Vi sono state complicazioni dal momento in cui è venuto a mancare il lavoro, dal momento in cui l’imputato non ha dato seguito alla terapia prescrittagli, preferendo una terapia omeopatica, che come abbiamo visto non era sufficiente. C’è stato poi l’episodio del 2015, finito con due settimane di ricovero in clinica psichiatrica.
La perizia psichiatrica, di cui la difesa dà parziale lettura, permette di meglio capire il disturbo di cui soffre l’imputato. La questione del deterioramento delle capacità cognitive è un fattore importante. Già all’epoca gli psichiatri che avevano in cura IM 1 hanno diagnosticato un deterioramento delle capacità cognitive, unitamente ad altre patologie psichiatriche, contenute da medicamenti che poi piano piano ha smesso di assumere. IM 1 riconosce le sue responsabilità, ma non sa offrire nessuna spiegazione.
Venendo alla commisurazione della pena, il difensore osserva che va tenuto conto della situazione famigliare, dell’educazione ricevuta, della formazione ricevuta e della sensibilità personale all’espiazione della pena, e quindi del fatto che IM 1 non è in buona salute e non è più in giovane età. A qualificare la sua colpa vi è l’agire aggressivo dell’imputato, che lascia inorriditi. Va tuttavia stemperata la volontà omicida dell’imputato, che è da ritenersi solo nella forma del dolo eventuale. Immediatamente dopo il gesto, IM 1 si barrica in casa e si colpisce, perché capisce di avere fatto qualcosa di esagerato, che neppure lui si aspettava di commettere. A suo favore va altresì rimarcato che, per buona sorte, l’esito del suo agito non ha ecceduto le lesioni semplici. Va inoltre tenuto conto del fatto che l’imputato è incensurato e ha da subito, nella misura del possibile, spiegato almeno la dinamica dei fatti e ammesso la sua colpa. La confessione è segno tangibile di ravvedimento. L’aspetto centrale sono i disturbi evidenziati dal perito, concretizzati in una scemata imputabilità di grado medio-grave. Non ci sono grandi capacità introspettive, ma l’imputato ha da subito chiesto informazioni sullo stato di salute della moglie, manifestando un sincero rincrescimento per quanto avvenuto. IM 1, nel limite delle sue possibilità, ha comunque formulato una richiesta di presa a carico. Su questo punto si associa a quanto indicato dal PP: è chiaro che non è sufficiente una terapia ambulatoriale, ma c’è bisogno di una struttura sociale attorno al signor IM 1, per gestire il suo futuro, che dovrà essere in ogni caso lontano dalla moglie.
Venendo alla pena, il confronto con casi analoghi in questo caso, a mente della difesa, s’impone. Cita al proposito la sentenza della Corte delle assise criminali 72.2008.1 del 22 febbraio 2008, in cui il reo aveva colpito 14 volte la sua vittima, al viso, all’addome, al capo e al braccio, e aveva compiuto tutti gli atti necessari per ucciderla, non riuscendovi solo per la reazione della stessa, che si era difesa, vi erano poi anche altri reati, e meglio lesioni semplici e guida in stato di inattitudine; in questo caso, con una scemata imputabilità di grado medio, la condanna è stata di 2 anni e 6 mesi di pena detentiva. Nella sentenza 72.2013.14 del 18 giugno 2013 la Corte delle assise criminali ha giudicato un autore il quale, a mano di un coltello di 20 cm e con lama di 7 cm, aveva rincorso la vittima che si era barricata in camera e aveva forzato la porta scagliandosi alla cieca contro la vittima e colpendola diverse volte alla mano cagionando lesioni gravi, venendo condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.
In conclusione, ritenuto quanto precede, la difesa chiede una massiccia riduzione della pena richiesta dalla pubblica accusa, che deve essere contenuta in un massimo 30 (trenta) mesi di detenzione e parzialmente sospesa con periodo da espiare di al massimo 12 (dodici) mesi, con periodo di prova di 3 (tre) anni.
Per quanto attiene alle pretese civili dell’accusatrice privata, osserva che il discorso è stato molto complicato, siccome IM 1 ha la fissa del denaro e fa fatica a programmare una vita fuori dal carcere, ma sul principio riconosce le pretese dell’AP. Per modalità e cifra, la difesa si rimette prudenzialmente al giudizio della Corte.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Curriculum vitae dell’imputato
In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP, IM 1 ha fornito le seguenti informazioni in punto alla sua situazione personale:
“…OMISSIS…”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 1-3).
" Per quanto riguarda la mia situazione finanziaria, confermo che percepisco unicamente l’AVS. Non ho debiti ma facevo comunque fatica ad arrivare alla fine del mese. Sia io che mia moglie abbiamo un conto in banca personale. Io pagavo l’affitto di casa mentre mia moglie pagava la mia assicurazione malattia. Per le spese comuni partecipavamo congiuntamente. In banca ho pochi risparmi.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 2).
" Anamnesi familiare
…OMISSIS...
Anamnesi fisiologica
Nato da parto in casa, lo sviluppo neuro psicomotorio è riferito come normale. Nell'infanzia nega di aver subito maltrattamenti, molestie ed abusi sessuali. L'adolescenza è descritta come normale.
Nega consumo di sostanze stupefacenti, alcoliche e psicoattive.
Anamnesi scolastica, lavorativa e sociale
…OMISSIS...
Anamnesi somatica
…OMISSIS...”
(AI 62, p. 3-6).
Quanto allo sviluppo sessuale e alle relazioni affettivo-sentimentali dell’imputato al di fuori della relazione con l’attuale moglie, di cui si dirà meglio in seguito, la perita psichiatrica ha così osservato:
“…OMISSIS...”
(AI 62, p. 9 e 10).
Con riferimento all’anamnesi psichiatrica di IM 1, dalla perizia della dr.ssa __________ si evince quanto segue:
“…OMISSIS...”
(AI 62, p. 6-9).
" Preciso che sono in cura dal Dr. __________ dal mese di aprile circa del 2015. (…)
Preciso che nel mese di febbraio 2015, su consiglio del Dr. __________ di __________, sono stato ricoverato alla Clinica __________. Facevo fatica a digerire e il dottore mi ha prescritto un ricovero che è durato dal 28 febbraio al mese di luglio/agosto 2015. È stato in quel periodo che ho conosciuto il Dr. __________, che ha il suo centro medico vicino alla Clinica __________. Dopo la dimissione dalla Clinica di __________ sono stato seguito dal Dr. __________.
(…) lui mi prescrive dei medicamenti per il sistema nervoso.
Preciso che inizialmente le visite dal Dr. __________ o dal suo collaboratore Dr. __________, avvenivano una volta ogni 15 giorni e poi una volta al mese.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 3).
In occasione dell’interrogatorio dell’8 agosto 2018, IM 1 ha riferito che “negli ultimi tempi” gli sarebbe capitato di percepire che le persone parlavano male di lui, ad esempio quando entrava in un bar. Gli sarebbe anche capitato di sentire qualcuno che lo criticava su come si comportava sul lavoro, e anche nelle __________ da lui frequentate gli pareva che le persone parlassero alle sue spalle. L’imputato ha riferito di avere parlato di queste “cattive sensazioni” che percepiva nei suoi confronti con il dr. __________ della Clinica __________ di __________, il quale gli avrebbe prescritto dei medicamenti che assumeva regolarmente. Oltre a tali farmaci, avrebbe inoltre assunto dei preparati omeopatici prescrittigli dal dr. __________, che lo facevano stare meglio (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 2).
Invitato ad esprimersi in punto al suo primo ricovero presso la Clinica __________ di __________, nel verbale di Polizia dell’8 agosto 2018 l’imputato si è così espresso:
" (…) ero ricoverato a __________ perché facevo fatica a __________ ed ero diventato parecchio magro; ero arrivato a 59/60 chili ed in poco tempo avevo perso 10 chili. È corretto dire che questo problema fisico aveva probabile origini dalla rabbia che stavo maturando a causa delle voci che mi riguardavano.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 3).
Dopo avere avuto modo di leggere il certificato medico del 12 luglio 2018 del dr. __________, l’imputato ha confermato che era “stato obbligato ad andare in Clinica” a causa dei problemi di cui soffriva in quel momento, e meglio che soffriva di “stress professionale” e del fatto che aveva perso circa la metà dell’investimento che aveva fatto per un’assicurazione sulla vita (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 2). Ha quindi precisato:
" È vero che in quel periodo non lavoravo più ed ero già in pensione, però visto che l’AVS non era molto alta dovevo lavorare lo stesso per avere qualche piccola entrata. L’assicurazione sulla vita l’avevo fatta diversi anni prima, forse 18 anni prima, per coprire i rischi della mia professione. Quando il contratto è scaduto, invece di ricevere CHF 45'000 circa ne ho ricevuti solo la metà, ossia circa CHF 22'000. Questo era dovuto al fatto che la borsa era calata. Non ricordo esattamente che tipo di investimento era stato fatto, ma se ben ricordo era stato fatto in __________. Erano solamente soldi miei e non di mia moglie.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 2).
Confrontato con le dichiarazioni della moglie, secondo cui non assumeva medicamenti, ma unicamente dei preparati omeopatici per l’appetito, IM 1 ha riconosciuto:
" (…) effettivamente io, sentendomi meglio, ho smesso progressivamente di assumere i preparati chimici affidandomi unicamente a quelli omeopatici.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 3).
L’imputato ha in fine aggiunto:
" (…) negli ultimi tempo ero mi sentivo tranquillo, però stavo anche meglio e perciò non pensavo fosse necessario un altro ricovero a __________. (…)
È giusto dire che negli ultimi tempi avevo ancora avuto dei problemi a digerire, soprattutto a partire dal mese di marzo di quest’anno. Per questo motivo riuscivo a mangiare poco e il fisico ne ha risentito.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
Sentito in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato si è così espresso in punto alle sue condizioni di salute:
" Di salute va bene. Al momento sto seguendo una terapia, prendo delle medicine. Ogni tanto vengo visitato dal medico. Sono seguito anche dal punto di vista psicologico, non conosco il nome del medico.
(…) quali medicamenti attualmente assumo qualcosa per la pressione e per lo stomaco, ecc.”
(VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Il prevenuto è incensurato sia in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero 22.08.2018, AI 19) che in Italia (estratto del casellario giudiziale italiano 27.08.2018, AI 46).
Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita in occasione del pubblico dibattimento, ha sostenuto di voler “trovare ancora qualche lavoro per potere andare avanti” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
II) La vittima
Della situazione personale della vittima non vi sono ulteriori informazioni agli atti.
III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
Una volta giunte sul posto le pattuglie, ACPR 1 è stata immediatamente ricoverata presso l’Ospedale __________ di __________, dove è stata operata.
Gli agenti intervenuti hanno quindi cercato di prendere contatto con l’autore, il quale in un primo momento non rispondeva alle chiamate. In seguito, una pattuglia ha avvistato l’uomo sul balcone ed è riuscita ad accedere all’appartamento. In tale frangente, gli agenti hanno potuto constatare che pure l’uomo era ferito, e meglio aveva un coltello infilato nella pancia. IM 1 è stato quindi affidato al personale sanitario e ricoverato in regime di piantonamento presso l’Ospedale __________ di __________, dove è stato operato.
__________ ha così riferito:
" Ieri sera verso le ore 23:00 del 15.06.2018 io e la mia compagna andavamo a dormire, penso ci siamo addormentati poco dopo.
Mentre dormivo sentivo suonare il campanello. Mi alzavo dal letto mentre la mia compagna rimaneva coricata, in quanto il campanello non la svegliava.
Preciso di aver sentito prima il mio campanello e poi un altro campanello e dei passi pesanti, provenire penso dalla scalinata della palazzina.
Andavo davanti alla porta d’entrata e guardavo dallo spioncino per vedere chi fosse a quell’ora, vedevo la luce del corridoio comune della palazzina accesa. A questo punto aprivo la porta leggermente data l’ora e vedevo la signora ACPR 1, __________ seduta sulle scalinate della palazzina situate davanti alla mia porta d’entrata, mentre si teneva le mani in zona addominale e sanguinava.
Notavo subito molto sangue a terra e nel panico chiudevo la mia porta d’entrata andando a svegliare e informare la mia fidanzata __________. Lei si alzava e gli spiegavo cosa avevo visto. (…)
Aprivo nuovamente la porta e chiedevo a ACPR 1 cosa fosse successo. Lei mi rispondeva che suo marito era pazzo e che mentre stava dormendo l’aveva colpita nel sonno e mi chiedendo aiuto. Mi esortava a fare una chiamata a suo cognato. (…)
A questo punto __________ componeva il numero della Polizia e mi dava il telefono per parlarci. L’operatore mi diceva di fare entrare la signora nel mio appartamento, chiudere la porta, con un panno tamponare la ferita e metterla distesa. Una volta tamponata la ferita provavamo a metterla distesa ma lei si metteva seduta contro il muro, contorcendosi dai forti dolori si. Con un altro telefono che abbiamo in casa chiamavo il cognato (…). Non so cosa si siano detti in quanto parlavano una lingua a me sconosciuta.”
(VI PG 16.06.2018, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 6, p. 2 e 3).
" In data 16:06.20187 verso le ore 02:30 venivamo svegliati dal rumore del nostro campanello.
Il mio compagno si alzava dal letto, mentre io rimanevo nello stesso a dormire. __________ tornava in camera da letto, dopo pochi secondi dicendomi che il vicino di casa IM 1 aveva accoltellato la moglie la quale si trovava al di fuori del nostra porta nel corridoio. Mi chiedeva di contattare la Polizia e cercavo il numero in internet. Trovato il numero li porgevo il telefono e lui tornava dalla signora ACPR 1. Dopo pochi minuti uscivo pure io dal letto e mi dirigevo verso la porta d’entrata dove vedevo la donna per la prima volta. __________ dopo aver contattato la Polizia veniva messo in contatto con i militi dell’ambulanza che gli spiegavano cosa fare. A questo punto facevamo entrare la signora ACPR 1 nel nostro appartamento e chiudevamo la porta a chiave perché avevamo paura che potesse arrivare suo marito. La signora rimaneva in posizione seduta con le spalle appoggiate al muro. Preciso che la stessa ci spiegava che suo marito prendeva un coltello e l’accoltellava all’addome mentre la stessa stava dormendo. (…) La signora ACPR 1 mentre aspettavamo l’arrivo dei militi dell’ambulanza e della Polizia effettuava una chiamata con il telefono di __________ per avvisare sua cognata, di cui non mi ricordo il nome, dell’accaduto. Successivamente sul posto giungeva la Polizia Cantonale e successivamente i militi dell’ambulanza che prestavano soccorso alla signora nel nostro appartamento per poi accompagnarla via in ambulanza.”
(VI PG 16.06.2018, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 6, p. 3).
Invitata a spiegare le condizioni in cui ha trovato la vittima, __________ ha dichiarato:
" Era cosciente e si vedeva che era spaventata. Non parlava più di tanto. Come detto ci raccontava solamente di essere stata accoltellata nel sonno da parte del marito, ma nulla di più. Preciso che quando l’ho vista nel corridoio prima che entrasse nel mio appartamento era alzata e appoggiata al muro e si teneva una mano sull’addome. Preciso che si vedeva che era addolorante e che nel corridoio vi era molto sangue. Poi nel nostro appartamento come detto si sedeva e si appoggiava al muro.”
(VI PG 16.06.2018, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 6, p. 4).
La donna ha dichiarato che la sera del 15 giugno 2018 era uscita a cena con _______. Rientrata a casa verso la mezzanotte, avrebbe visto il marito guardare la TV in salotto e sarebbe andata a dormire. Durante la notte, all’improvviso, si sarebbe svegliata sentendo un forte dolore al ventre. Aperti gli occhi, avrebbe visto il marito in piedi a fianco al letto con un coltello nella mano destra. Vedendo che il marito intendeva colpirla nuovamente, la vittima ha dichiarato di essersi difesa, riuscendo ad afferrare il coltello con la mano destra, che subiva una ferita. Avrebbe quindi spinto via il marito, e si sarebbe alzata per fuggire e chiedere aiuto ai vicini. IM 1, dal canto suo, si sarebbe chiuso all’interno dell’appartamento (VI PG 16/17.06.2018, AI 5).
In occasione del suo primo interrogatorio, IM 1 ha sostanzialmente ammesso i fatti, asserendo tuttavia di non avere mai voluto uccidere la moglie, ma di averla voluta unicamente ferire. Circa i motivi alla base dei suoi atti, l’imputato non ha saputo dare spiegazione alcuna (VI PP 21.06.2018, AI 14).
In accoglimento dell’istanza del PP (AI 15), con decisione del 22 giugno 2018 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 1. settembre 2018 compreso, ritenendo sussistere sufficienti indizi di reato, nonché concreto pericolo di recidiva e di collusione/inquinamento delle prove (AI 22), poi prorogata, per i medesimi motivi, dapprima fino al 15 novembre 2018 compreso con decisione del 5 settembre 2018 (AI 48) ed in seguito, con decisione del 14 novembre 2018, fino al 18 dicembre 2018 compreso per pericolo di recidiva (AI 61).
Il 17 dicembre 2018 il PP PP 1 ha depositato l’atto d’accusa 225/2018, mediante il quale ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali nei confronti di IM 1 per i reati di omicidio intenzionale tentato, subordinatamente lesioni semplici aggravate.
Contestualmente, ha presentato al GPC domanda di carcerazione di sicurezza per un periodo di 2 mesi (doc. TPC 2), accolta dal GPC, con decisione del 19 dicembre 2018, fino al 17 febbraio 2019 compreso, per pericolo di recidiva (doc. TPC 4).
IV) Principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
Gli indizi, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
V) La relazione tra l’imputato e la vittima
In occasione dell’interrogatorio del 21 giugno 2018 dinanzi al PP l’imputato ha riferito, in merito all’inizio della sua relazione con la moglie:
" …OMISSIS...”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 2).
" …OMISSIS...”
(AI 62, p. 6).
Queste le dichiarazioni della donna nel suo verbale di Polizia:
" (…) mio marito ed io non litighiamo mai. Lui è una persona introversa che parla poco. Ogni tanto abbiamo delle discussioni, ma lui mai alza la voce. Durante tutto il matrimonio mai mi ha messo le mani addosso o percossa. Vi è stato unicamente un episodio successo circa 3 anni or sono. IM 1 era stato degente presso la Clinica __________ di __________ per quattro settimane. Quando è stato dimesso e rientrato a casa, penso io perché non prendeva i medicamenti corretti, si comportava in modo strano. Aveva sempre lo sguardo perso nel vuoto. Io volevo che rientrasse in clinica e un giorno l’ho provocato dicendogli prepara le tue cose che ti accompagno in clinica. A quel punto lui mi ha preso per il collo con entrambe le mani. Eravamo nel nostro appartamento. Io ho avuto paura e ho gridato. I vicini hanno pure chiamato la polizia che è intervenuta. Non ho però voluto sporgere denuncia contro di lui. In seguito IM 1 è ancora stato ricoverato in clinica per due settimane. In seguito sino all’altra notte non vi sono più stati episodi del genere. È sempre stato tranquillo. (…)
Ultimamente era sempre tranquillo ma non parlava ed era assente. Io volevo che andasse ancora in clinica per farsi curare.”
(VI PG 16/17.06.2018, AI 5, p. 6 e 7).
Questo il suo racconto nel verbale del PP del 21 giugno 2018:
" (…) nel corso del 2015, durante un congedo dalla Clinica __________, ho litigato con mia moglie. Lei mi diceva di prendere le medicine, io le rispondevo di averle prese ma lei non mi credeva. Le ho messo le mani addosso ed è vero che l’ho presa per il collo era intervenuta anche la Polizia, ma poi credo che mia moglie non ha fatto denuncia perché non è successo nulla. Mi avevano portato al Pronto Soccorso __________ e poi riaccompagnato a __________.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5).
Tornando sulla questione in occasione di un interrogatorio successivo ha avuto modo di precisare:
" (…) quello era stato l’unico litigio un po’ violento. Ribadisco che lei credeva che io non assumessi le medicine e mi diceva di farlo. Io invece prendevo i farmaci e quella volta ho reagito mettendole le mani al collo. Io non intendevo fare del male a mia moglie, ma ritenendo ingiustificate le sue critiche nei miei confronti, ho voluto spaventarla.
(…) ricordo di essere stato ricoverato alla clinica __________ di __________ il 28 febbraio 2015. Dopo tre o quattro mesi sono tornato a casa. Qualche giorno più tardi, io e mia moglie abbiamo avuto il litigio descritto in precedenza, a seguito del quale sono stato di nuovo ricoverato a __________ per circa quattro settimane.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 3).
Dopo avere preso atto delle dichiarazioni rese dalla moglie, secondo cui l’avrebbe presa per il collo dopo che lei gli aveva detto che l’avrebbe riaccompagnato in clinica, l’imputato ha dichiarato di non ricordare tale circostanza, ribadendo che lei era convinta che non assumesse i medicamenti (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 3).
" In merito ai fatti avvenuti il 16 luglio 2015, ricordo che quel giorno ho avuto un litigio con mia moglie, la quale insisteva affinché chiamassi il medico per farmi dare dei medicamenti. Dopo essere stato dimesso dalla Clinica __________, mi erano stati prescritti dei medicamenti che a un certo punto ho deciso di non più prendere perché mi sentivo meglio. Di mia iniziativa volevo continuare la cura, ma unicamente con i medicamenti omeopatici. Quel giorno mia moglie voleva chiamare il medico. La discussione è iniziata quando eravamo nella camera da letto. Mia moglie voleva raggiungere la sala per telefonare al medico e nella colluttazione mi è “scappata la mano” e l’ho presa all’altezza del collo non volevo farle del male, ma unicamente impedirle di chiamare il medico.
(…) ho tenuto mia moglie al collo per un breve momento. Non volevo farle del male. Lei è poi riuscita a scappare e a chiedere aiuto.
(…) la Polizia è arrivata quasi subito. (…) mia moglie non mi ha denunciato. Non so perché non l’abbia fatto. Di questo episodio non ne abbiamo più parlato.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 2).
Ha quindi aggiunto:
" (…) quando sono stato dimesso dalla Clinica __________, il 20 agosto 2015, stavo meglio. Durante il ricovero in Clinica mi veniva data una medicina “chimica”, mentre invece in seguito io ho continuato unicamente con quella omeopatica. In quel periodo stavo meglio, potevo lavorare, andare a __________, a __________, ecc. Tutto è tornato nella normalità. Anche il rapporto con mia moglie era buono, si andava in giro assieme il sabato e la domenica.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3).
" Paziente di __________ anni, recentemente dimesso dalla Clinica __________ dove era stato ricoverato per indagare e stabilizzare una psicosi non altrimenti specificata. Viene scortato oggi alla nostra attenzione dai soccorritori che giungono a casa del paziente su chiamata della polizia, avvisata da una vicina di casa, che ha sentito le urla della moglie.
All’arrivo presso i nostri servizi, apprendiamo dalla moglie che i due avrebbero avuto una lite per il fatto che la moglie insisteva affinché il paziente assumesse i farmaci prescritti.
Il paziente ha espresso il suo dissenso al riguardo, mettendo la moglie al muro con le mani al collo. La stessa ha cercato di difendersi scappando ed urlando. Viene sottolineato più volte dalla moglie che il paziente non è mai stato violento.
Viene valutato dal Dr. med. __________ che riscontra una psicosi attiva, con delirio di persecuzione che ha determinato l’aggressività del paziente nei confronti della moglie. Il Dr. __________ ritiene opportuno il trasferimento volontario del paziente presso la Clinica __________, per un ricovero in regime non protetto.
Il paziente viene trasferito presso la Clinica __________ in condizioni generali stabili.”
(AI 29).
" Io non sono una persona violenta o gelosa. A volte mia moglie mi scherza dicendo che sono un vecchietto, ma questo non mi fa arrabbiare. A volte anche mi rimprovera ad esempio se lascio delle briciole di pane sul tavolo, ma anche questo non mi fa arrabbiare.
(…) voglio bene a mia moglie. Non posso dire se lei mi vuole bene. Ormai dopo __________ anni di matrimonio non è più come il primo anno.
(…) posso definire la mia situazione famigliare normale.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 4).
Se in questo suo verbale aveva affermato che tali comportamenti della moglie non lo facevano arrabbiare, nel verbale dell’8 agosto 2018 l’imputato ha fornito una versione diametralmente opposta, affermando di avere, negli anni, “accumulato interiormente parecchia rabbia” a seguito di ciò che gli diceva la donna, e meglio:
" (…) dopo un anno dal nostro matrimonio, mia moglie aveva la tendenza di riprendermi perché, secondo lei, non tenevo pulito il nostro appartamento. Per esempio mi faceva notare che c’erano delle briciole di pane oppure che il tavolino della sala non era abbastanza pulito. Osservo che lei si rivolgeva a me con un tono che mi sembrava un po’ aggressivo. Io non reagivo sul momento ma penso che negli anni ho accumulato interiormente parecchia rabbia.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 2).
Nel verbale successivo, dopo avere affermato di avere avuto, con la moglie, “una relazione normale” e che non vi sarebbe “mai stato nulla di grave, unicamente a volte “qualche litigio verbale” (VI PP 23.11.2018, AI 53, p. 3), l’imputato ha comunque ribadito che i continui rimproveri della moglie lo facevano arrabbiare, e meglio:
" (…) mia moglie mi diceva sempre che ero un vecchietto e che non ero capace a fare nulla, nel senso che non ero capace a fare le faccende di casa. Ad esempio se lasciavo delle briciole sul tavolo mi rimproverava di non aver pulito. Questi rimproveri mi facevano arrabbiare. Lei mi rimproverava tutti i giorni, se non era alla mattina era alla sera. Io non dicevo niente. A volte le dicevo di non farmi arrabbiare, ma lei rideva. Non so perché lo faceva, forse per prendermi in giro.”
(VI PP 23.11.2018, AI 53, p. 4).
Ai problemi con la moglie l’imputato ha accennato anche nel corso dei colloqui con la perita psichiatrica, lasciando qui sottintendere di avere addirittura pensato al divorzio o perlomeno a una separazione:
" I primi anni andavamo bene perché io lavoravo e non c’ero quasi mai. Lei lavora solo da __________ anni. Lei mi diceva povero vecchietto __________. Ha cambiato negli ultimi anni. Mi sgrida sempre perché faccio le briciole e sporco. Lei è fissata con la pulizia. Noi non litighiamo mai. lo ho detto cosa faccio un altro divorzio? (…)
Si andava bene d'accordo ma agni tanto lei raccontava le solite cose. La moglie un po’ raccontava le storie del suo lavoro, dove andava a lavorare, cosa dicevano la gente mentre lavorava. A me le cose degli altri non mi interessano. Io ascoltavo e dicevo sì va bene ma pensavo alle mie cose da fare. Io parlo poco. Avevo il pensiero di pagare le fatture a fine mese. Il suo lavoro lo fa bene ma a me non interessa che parla del lavoro quando viene a casa. Il lavoro è il suo. lo gli avevo detto mi sposo ma non voglio che mi fai arrabbiare... di non rispondermi... e quelle cose lì.
E invece per un po’ è andata bene e dopo ogni tanto parlava per farmi arrabbiare... mi chiamava vecchietto. Gli ho detto tantissime volte di non farmi arrabbiare. Lei mi rimprovera di tutte le scemate, che se c'era un pezzettino di pane qua e là reclamava. Io non gli voglio del male ma ogni tanto c’ha le sue cose e devi fare così e comanda. Avevamo due caratteri diversi. La moglie c’ha un carattere un po’ duro. Se dice bisogna fare così bisogna fare così. Era lei che comandava in casa. Io ci passavo sopra. Avevo già pensato di separarmi ma ho pensato che viene fuori qualche
casino per i soldi e ho detto andiamo avanti così.”
(AI 62, p. 6 e 9).
In occasione del pubblico dibattimento, alla domanda a sapere se tra loro intervenissero spesso dei litigi, ha risposto che “Ogni tanto si litigava” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Alla domanda a sapere se nutrisse rabbia verso sua moglie e, in caso di risposta affermativa, per qualche motivo, IM 1 ha risposto:
" Per via del suo carattere, il suo carattere un po’ nervoso. Ero un po’ arrabbiato con lei. Un giorno sì e un giorno no diceva delle cose, delle cose un po’ strane, che mi facevano arrabbiare. Voleva sempre un appartamento nuovo.”
In corso d’inchiesta IM 1 ha affermato di non essere stato geloso della moglie e di non avere mai pensato che lei avesse una relazione con qualcun altro (VI PP 23.11.2018, AI 53, p. 5), salvo poi affermare, in sede d’interrogatorio dibattimentale, di non avere avuto “le prove che lei aveva un altro uomo”, ma di averlo pensato, “perché dopo __________ anni ho pensato che potesse avere qualche amico” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
In tale frangente l’imputato ha riferito di essere ancora sposato con la moglie, ma di non averla più sentita dal momento dell’arresto (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
VI) Fatti di cui all’atto d’accusa
In via subordinata, gli viene imputato il reato di lesioni semplici aggravate, per avere, nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, colpito sua moglie ACPR 1 (nata il __________) all’addome a al pollice della mano destra, con un oggetto pericoloso e meglio con un coltello da cucina, provocandole una ferita da punta taglio di circa 2-2,5 cm di lunghezza in ipocondrio destro minimamente penetrante in cavità peritoneale, una ferita da taglio superficiale di circa 2 cm di lunghezza in regione sottocostale destra e una ferita da taglio alla falange basale del pollice destro con lesione completa del tendine flessore, come meglio descritto nei certificati medici 16 giugno e 5 luglio 2018 dell’Ospedale __________ di __________ __________, nella relazione medicolegale 21 giugno 2018 e come risulta dalle fotografie, agli atti.
A) Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali delle parti
a) Dichiarazioni della vittima
" Venerdì 15.06.2018 ho lavorato sino alle 1530. Sono quindi rientrata a casa e in serata ho preparato la cena per mio marito. Solo per lui siccome io uscivo a cena con i __________. Questo perché __________. Quel giorno, nel pomeriggio, mio marito si era recato ad __________ presso la Clinica __________ per incontrare il suo medico curante. (…) Voleva farsi prescrivere una cura omeopatica. IM 1 da alcuni anni soffre di qualche cosa alla psiche. (…) IM 1 è rincasato verso le 1830. Io poi verso le 1930 sono uscita per incontrare i __________. Prima di uscire ho chiesto a IM 1 come stava e lui mi ha risposto che stava bene. Era tranquillo. Sapeva che sarei uscita a cena con i __________ e questo da circa un mese. Sapeva pure che andavamo al Ristorante __________ vicino al nostro domicilio. Lui era d’accordo che io uscissi, non ci sono state discussioni in questo senso.
Sono rientrata a casa verso mezzanotte. Avevo raggiunto il ristorante a piedi e pure sono rientrata a piedi. Al mio arrivo IM 1 era ancora sveglio. Era seduto in salotto intento a guardare la televisione. Gli ho chiesto come stava e lui mi rispondeva bene. Era tranquillo. Non abbiamo parlato d’altro o discusso. Gli dicevo che andavo a dormire perché ero stanca. Preciso che IM 1 ed io dormiamo nello stesso letto. Poco dopo mi sono addormentata.”
(VI PG 16/17.06.2018, AI 5, p. 3 e 4).
b) Dichiarazioni dell’imputato
" Venerdì 15 giugno sono uscito per fare una camminata sia prima di mezzogiorno che dopo. Ho fatto un giro a __________ e a mezzogiorno sono tornato a casa. Verso le 15.00 mia moglie è tornata a casa per una pausa, come fa tutti i giorni. (…)
Venerdì pomeriggio, prima ancora che mia moglie tornasse a casa per la pausa, ho ricevuto una telefonata dal Dr. __________ di __________, che lavora dal Dr. __________, dicendomi che aveva preparato delle nuove medicine omeopatiche. (…)
Negli ultimi mesi ho fatto tre visite di seguito perché il medico non trovava le medicine giuste. Mercoledì scorso ho fatto l’ultima visita e dopo aver parlato con il Dr. __________ mi ha detto che avrebbe preparato le nuove medicine. È per questo che venerdì mi ha chiamato dicendomi di andare a __________ a prenderle. Mi sono recato da solo e con la mia auto a __________ per ritirare le medicine.
(…) non ho visto il medico e non sono stato visitato da nessuno, ma mi era stato lasciato un sacchetto con le medicine e la ricetta perché avrei dovuto andare in Farmacia con il preparato e fare il miscuglio che poi avrei dovuto assumere.
Vorrei aggiungere che mercoledì, dopo la visita a __________, ho dovuto andare da una dottoressa a __________ per fare un prelievo del sangue per l’analisi. Sono stato dalla dottoressa giovedì e venerdì, dopo aver ricevuto il risultato dell’analisi, il Dr. __________ mi ha chiamato dicendomi che era pronto il nuovo medicamento.
(…) mi sono recato in una farmacia di __________, vicino alla __________, dove vado regolarmente, ma in questo momento non mi ricordo il nome.
(…) sono poi ritornato a casa, dove ho cenato in compagnia di mia moglie.
(…) ero tranquillo. Dopo cena ho guardato la televisione. Ho guardato diversi programmi. Verso le 20.00/20.30 mia moglie è uscita di casa per andare al __________ di __________. Aveva una festa __________. Sapevo già da alcune settimane che aveva questo appuntamento.
(…) quando mia moglie è uscita di casa ci siamo lasciati in buoni rapporti. Durante la giornata non avevamo litigato. (…)
Mia moglie è tornata poco dopo la mezzanotte. Io stavo ancora guardando la televisione perché non ero uscito.
(…) quella sera non avevo ancora preso la nuova medicina prescrittami, perché la dovevo prendere prima di coricarmi. Non so esattamente che tipo di medicina sia, ma penso che sia per lo stomaco perché così avevo spiegato al dottore.
Quando mia moglie è rientrata, io ho continuato a guardare la televisione fino alle 02.00/02.30, mentre mia moglie si è coricata.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 3 e 4).
" (…) avevo già un appuntamento con il dottore, ma (…) effettivamente era stata mia moglie a chiamarlo perché era preoccupata perché in quel periodo facevo fatica a dormire e a mangiare. Non ricordo invece che lui mi abbia proposto di presentarmi da un medico psichiatra. Sono invece stato dal mio medico a fare le analisi del sangue. Il Dr. __________ mi ha prescritto una cura, che ho ritirato durante la giornata del 16 giugno e che ho assunto una sola volta, ossia la sera del 16 giugno.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3).
L’imputato ha quindi aggiunto di avere discusso con la moglie della visita medica il 16 giugno 2018, nel pomeriggio, e meglio:
" Lei ha voluto vedere la lettera che aveva scritto il medico e io gliel’ho mostrata. Ne abbiamo discusso tranquillamente e senza problemi. Non è successo nulla di particolare.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3).
IM 1 ha quindi riferito, in punto a quanto avvenuto al suo rientro:
" Abbiamo parlato per circa cinque minuti e lei mi ha raccontato che nel bar dove era stata si stava bene, che era tornata a casa a piedi e poi ha detto che sarebbe andata a dormire. Io stavo guardando la televisione e le ho detto che rimanevo ancora un po’ alzato perché non avevo sonno.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4).
Se nel precedente verbale aveva affermato che la moglie, come da lei riferito, era rientrata “poco dopo la mezzanotte”, in questo suo interrogatorio l’imputato ha modificato le sue precedenti dichiarazioni, asserendo che sarebbe rientrata “verso le 02.00 circa” (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3), per poi arrivare in aula a dire che il rientro sarebbe avvenuto “attorno alle 00:30/01:00” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Nel corso dei colloqui esperiti dalla dr.ssa __________ al fine dell’esecuzione della perizia psichiatrica, l’imputato ha lasciato intendere per la prima volta di essere stato preoccupato per la moglie quella sera, siccome era rientrata tardi (AI 62, p. 11: “Lei era rientrata tardi quella sera li. Poteva almeno telefonare, poteva aver fatto un incidente”), ciò che ha ribadito anche in aula (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3: “Io ho pensato che poteva avere fatto un incidente. Lei mi ha detto che è venuta a piedi da __________ a __________”), continuando comunque a sostenere di non avere litigato con la moglie al suo rientro e di non essere stato arrabbiato con lei (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).
a) Dichiarazioni della vittima
" Dormivo in posizione supina come faccio sempre, quando improvvisamente, mi sono svegliata per un forte dolore al ventre. Aperti gli occhi ho subito visto mio marito alla mia sinistra in piedi con un coltello che teneva nella mano destra. La luce della camera da letto era spenta ma lo vedevo bene perché la porta della camera era aperta e la luce accesa del corridoio illuminava. IM 1 non parlava. Notavo che lui voleva colpirmi una seconda volta con il coltello. Io ero ancora sdraiata. Con la mano destra ho afferrato il coltello parte sulla lama e parte sul manico dicendo nel contempo a IM 1 “amore, fermati cosa fai?”. Lo dicevo non gridando per tranquillizzarlo. IM 1 però non rispondeva. A questo punto riuscivo a spingerlo via e ad alzarmi. Correvo verso la porta della camera tentando di richiuderla alle mie spalle. Non ci riuscivo perché questa porta è difettata. Correvo perciò verso la porta d’entrata dell’appartamento. Per fortuna la chiave era nella toppa. Aprivo uscendo sul pianerottolo suonando ai campanelli dei vicini __________ Anche IM 1 mi seguiva sempre con il coltello in mano. Pure lui usciva dall’appartamento ma quando notava che qualcuno stava aprendo la porta rientrava nel nostro appartamento richiudendo la porta. Io venivo quindi soccorsa dai vicini di appartamento che allertavano pure la polizia e i sanitari. Di seguito venivo trasportata in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico.”
(VI PG 16/17.06.2018, AI 5, p. 4 e 5).
La donna ha quindi aggiunto:
" (…) quando IM 1 mi ha aggredita con il coltello ho avuto veramente paura. Ho pensato che IM 1 voleva veramente uccidermi. Non so che cosa sia successo nella sua testa. Ultimamente era sempre tranquillo ma non parlava ed era assente. Io volevo che andasse ancora in clinica per farsi curare. Forse è per questo che voleva uccidermi.”
(VI PG 16/17.06.2018, AI 5, p. 4 e 5).
b) Dichiarazioni dell’imputato
" Quando ho smesso di guardare la televisione, sono andato in cucina e ho preso un coltello. Si tratta di un coltello a punta che usiamo generalmente in cucina per sbucciare la frutta. (…)
(…) dopo che ho preso il coltello sono entrato nella camera da letto. Mia moglie dormiva. Non ho acceso la luce in camera ma solo quella del corridoio, per cui riuscivo a vedere all’interno. Le tapparelle della camera erano abbassate. (…)
Sono entrato in camera, sono salito sul letto a sinistra, mentre mia moglie dorme a destra. Ero sdraiato sul letto. Impugnavo il coltello con la mano destra con il pugno chiuso e la lama del coltello in giù.
(…) ho colpito mia moglie due o tre volte. Mia moglie era coricata sul fianco sinistro e quindi mi dava la schiena. Vedevo il suo corpo che era coperto da un leggero piumone. L’ho colpita sul fianco e anche sulla mano. Lei si è svegliata ed è scappata via.
(…) io non ho detto niente a ACPR 1. (…)
Quando mia moglie si è alzata dal letto ed è scappata via l’ho rincorsa per cercare di fermarla ma non ci sono riuscito. Non credo che avessi il coltello in mano. Non so dove l’ho lasciato. Lei è uscita dall’appartamento e ha suonato ai campanelli. A quel punto io sono ritornato nell’appartamento (…).”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5 e 6).
" Se ben ricordo ho colpito mia moglie con il coltello tre o quattro volte. Una di sicuro sul fianco destro.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
Confrontato con la versione resa dalla moglie, l’imputato ha riconosciuto che effettivamente, come da lei dichiarato, al momento dell’aggressione si trovava in piedi a lato del letto, e meglio:
" (…) mia moglie era sdraiata sul fianco sinistro e mi volgeva la parte destra del suo costato. Effettivamente quando si è rivolta a me io ero in piedi a lato del letto, dalla parte in cui dorme mia moglie.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 5).
L’imputato ha pure ricordato che la moglie gli avrebbe rivolto la frase da lei riferita e che avrebbe preso con la mano destra il coltello prima di riuscire a spingerlo via e uscire dall’appartamento (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 5).
la moglie era andata a mangiare con __________ al __________ a __________. (…) Io ero sdraiato sulla poltrona in pigiama a guardare la televisione. Dopo non sapevo se andare a dormire o stare li. Io sono andato a letto dopo mia moglie e non mi sono addormentato perché c’è un gatto che vuole sempre da mangiare. Mi sono alzato e c’ho dato al gatto dei biscotti che c’erano li. Volevo mangiare una mela o una pera e ho preso il coltello che c’era li. Dopo sono andato a letto. (…) Ci vedevo perché era accesa la luce del corridoio.”
(AI 62, p. 11).
" Ricordo che a un certo punto mi sono alzato dal divano e sono andato in cucina a mangiarmi una mela. Ho preso un coltello (…), e l’ho utilizzato per sbucciarla. A un certo punto è arrivato il gatto che reclamava e allora gli ho dato alcuni biscottini. dalla cucina mi sono poi spostato nella camera da letto.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3).
colpito, rispettivamente tentato di colpire la moglie due, tre o quattro volte in pancia, al fianco destro, e dopo essersi svegliata, la donna avrebbe tentato di proteggersi, venendo in questo modo colpita alla mano (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Nel suo primo verbale d’interrogatorio, il 21 giugno 2018, in un primo momento l’imputato ha dichiarato:
" Non so perché l’ho fatto. Forse volevo ferire mia moglie perché lei parla sempre con la vicina di casa. Lei mi dice di no, che non parla con questa donna mentre invece io so che lo fa.
In merito a questa vicina, preciso che circa 5 anni fa quando siamo andati in vacanza, mia moglie ha voluto lasciarle la chiave di casa per occuparsi del gatto. In casa avevo la porta aperta del locale in cui tengo le mie carte. Non sono sicuro, ma sospetto che questa signora abbia curiosato nelle mie carte. La cosa mi ha dato fastidio.
(…) non conosco il nome di questa signora ma abita nell’appartamento __________. Avrà circa __________ anni, vive con __________ e __________.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5 e 6).
Più avanti nel verbale, invitato a spiegare le motivazioni alla base del suo agire, IM 1 ha dichiarato:
" (…) non so darmi una spiegazione perché l’ho colpita. Lei fa la cucina troppo salata. Quando ho fatto l’analisi del sangue il sangue era buono ma c’era qualche cosa che non andava. Forse è colpa di come cucina ACPR 1. Vi è poi il fatto che lei parla con la vicina di casa. Non ci sono altri motivi. Io non sono geloso e non ho mai pensato che mia moglie avesse un’altra relazione.
(…) non so spiegarmi perché ho ferito mia moglie. Quando lei è rientrata, non c’è stato assolutamente nulla tra di noi. Lei non mi ha detto nulla che potesse offendermi. È vero che quella sera non riuscivo a digerire. È da circa due mesi che soffro di questo problema. All’inizio questo problema era leggero e dopo è diventato sempre più forte.
Vorrei aggiungere che il 10 marzo di quest’anno ho avuto un problema alla caviglia destra che mi si era gonfiata. Ho fatto dei bagni con il sale e questo mi ha creato dei problemi. Non potevo più mangiare come volevo e in particolare non dovevo mangiare cose grasse. Ho preso anche dei medicamenti per togliere l’infiammazione e forse è questo che mi ha creato dei problemi.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5 e 6).
" No, assolutamente no. Ricordo che venerdì 15 ero stato a __________ per un’analisi del sangue che aveva dato segnali positivi, a parte due valori sfasati. Come ho già detto io sentivo di stare bene.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
Invitato quindi nuovamente a spiegare le motivazioni del suo agire, IM 1 ha dichiarato:
" Non sono in grado di dire per quale motivo ho colpito mia moglie con il coltello. Io mi sentivo preso in giro da lei, ma anche quella sera non abbiamo avuto discussioni particolari.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
" la moglie era andata a mangiare con __________ al __________ a __________. (…). Lei era rientrata tardi quella sera li. Poteva almeno telefonare, poteva aver fatto un incidente.”
(AI 62, p. 11).
" Mi ero messo vicino nel letto e ho visto che lei dormiva e rideva e in quel caso li mi sono arrabbiato un po’. (…) L’ho fatto perché era un gesto di rabbia perché mi ha preso un po’ in giro. Tante volte ho detto alla moglie non mi prendere in giro e non mi fare arrabbiare ma lei non mi ascoltava. Lei rideva sotto il naso. È andata così, ho sbagliato.”
(AI 62, p. 11).
Nel corso del colloquio del 16 ottobre 2018 l’imputato ha così riferito:
" io avevo fatto delle analisi del sangue e lo zucchero era alto e io pensavo a cosa avevo. Ero preoccupato per la salute e per il lavoro. Sentivo che la gente diceva cose non vere come che io lavoravo male o guarda ma come si può dare il lavoro a quello lì?. Non riuscivo a digerire perché la moglie cucina troppo salato. Io ho preso il coltello in cucina e sono andato in camera ero in piedi e l’ho colpita alla pancia.”
(AI 62, p. 11).
Nel colloquio peritale del 1. novembre 2018, IM 1 ha in fine affermato:
" è successo così! Quel giorno li non so cosa c’era. Ero arrabbiato con la moglie. Mi ha detto sono venuta a piedi ma non gli ho creduto perché non è una che gli piace camminare. Io ero già stressato per tante piccole cose: i soldi e la gente che mi parlavano dietro, che non ero capace di lavorare, che ci danno lavoro a uno così, gente con cui non ho mai lavorato. Parlavano al bar tra di loro; gente che io nono ho mai visto; dicevano fanno andare in giro un tip in sci. A me non mi piace litigare. Se qualcuno vuol dirmi qualcosa che me lo dica in faccia; invece no loro sono falsi. Poi le vicine parlano male di me e mia moglie le saluta e gli parla. Quella che lavora all’__________ mi ha preso le gomme della mia macchina perché io gliele ho viste su come le mie e lei dice di no. La moglie continua a parlargli e dice che non è vero. La moglie non sta zitta e mi sgridava diceva vai a lavorare o no? Io penso che forse voleva stare da sola. A me dava fastidio che tutti i giorni si lamentava del lavoro, che era pesante __________. Spendeva troppo in vestiti; è normale che dopo un po’ non c’erano soldi. Io ho fatto quello scatto li, non capisco. Non ne potevo più. Ho sbagliato. Non capiterà più.”
(AI 62, p. 11 e 12).
" Non so spiegarmi perché è successo il fatto del 16 giugno.(…)
Io credo che quello che è successo quel giorno è dovuta a più fattori, alla visita medica, al fatto che avevo problemi di stomaco e non digerivo, non dormivo, ecc.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3);
" (…) non so perché l’ho fatto. Non so perché mi sono comportato in quel modo, forse perché mia moglie qualche giorno prima mi aveva detto qualcosa che mi aveva offeso.
(…) non so cosa mi avesse detto, forse mi ha detto che ci avrebbero cacciati di casa. Non so per quale motivo. Ho sempre avuto dei problemi con la vicina di casa perché sparlava di me. Non so cosa dicesse.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4).
Ha quindi aggiunto:
" (…) mia moglie mi diceva sempre che ero un vecchietto e che non ero capace a fare nulla, nel senso che non ero capace a fare le faccende di casa. Ad esempio se lasciavo delle briciole sul tavolo mi rimproverava di non aver pulito. Questi rimproveri mi facevano arrabbiare. Lei mi rimproverava tutti i giorni, se non era alla mattina era alla sera. Io non dicevo niente. A volte le dicevo di non farmi arrabbiare, ma lei rideva. Non so perché lo faceva, forse per prendermi in giro.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4);
" (…) non so cosa dire. Non so perché ho fatto quel casino.
(…) ho fatto quel che ho fatto. Ho colpito mia moglie ma non so spiegarmi perché.
(…) si vede che in quell’attimo lì ero arrabbiato.
(…) quel giorno non ricordo che mia moglie mi avesse detto che ero un vecchietto e che non ero capace a fare nulla. Me l’aveva detto forse qualche giorno prima.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4 e 5).
Nel suo primo verbale ha dichiarato di avere voluto ferire la moglie, e meglio:
" (…) volevo ferire mia moglie (…).” (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5);
“(…) quando ho colpito mia moglie con il coltello, non volevo ucciderla ma solo ferirla.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6).
" Io volevo solo spaventare mia moglie non ho mai avuto intenzione di ucciderla.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
" è successo che abbia messo le mani sulla moglie. Ho preso un coltello che era in cucina sopra il lavandino (normalmente è lì). Non so come spiegarle. Volevo solo mangiare una pera o una mela. Sono andato in camera. Volevo fare uno scherzo. La moglie era metà e metà, non proprio addormentata; sdraiata. Il coltello è arrivato in pancia. Io ero sul letto di fianco sdraiato con il coltello e poi dopo mi sono alzato e l’ho colpita nel ventre. La moglie si è difesa e si è ferita alla mano. La moglie è scappata e io gli sono corso dietro per non farla andare nel palazzo. (…) Gli volevo solo fare paura con il coltello in mano. Ho fatto una grande scemata.”
(AI 62, p. 11).
" (…) quando sono entrato nella camera da letto volevo solo fare paura a mia moglie.
(…) volevo spaventarla affinché non mi facesse più arrabbiare. Già altre volte le avevo detto di non farmi arrabbiare.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4).
L’imputato non è stato in grado di spiegare come pensasse di poter spaventare la moglie, posto che lei dormiva, gli girava la schiena e la luce in camera era spenta (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4).
In occasione del pubblico dibattimento ha nuovamente affermato di avere voluto spaventare la moglie:
" (…) ho agito in tal modo perché ho pensato di spaventarla, volevo solo spaventarla.”
(VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4);
" Io ho pensato solo di spaventare mia moglie.”
(VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
" (…) confermo che quando mia moglie si è svegliata ed è scappata via, io l’ho rincorsa perché volevo impedirle che suonasse ai campanelli dei vicini perché a quell’ora non poteva fare quella cosa così.
Io volevo fermarla per non fare svegliare i vicini. Se si fosse fermata avrei chiamato l’ambulanza perché mi ero reso conto di aver esagerato.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
Alla contestazione che, stando al dire della moglie, in quel momento impugnava ancora il coltello, l’imputato ha risposto:
" Sinceramente non ricordo se quando sono uscito in corridoio avevo ancora il coltello in mano oppure se come ho detto al Procuratore lo avevo lasciato in casa. Preciso che io ho visto mia moglie sul pianerottolo del piano su cui abitiamo e quando ho visto che bussato alla porta dei vicini sono rientrato nel nostro appartamento.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
" (…) se mia moglie non fosse riuscita ad uscire dall’appartamento non l’avrei nuovamente colpita ma avrei cercato qualche cosa per coprire la ferita, qualche medicina che poteva servire a chiudere la ferita e poi avrei chiamato il medico.”
(VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 5).
" L’ho inseguita perché lei è scappata, io non volevo che gli altri inquilini sapessero che io avevo fatto quell’atto lì.”
(VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
Nel verbale del 21 giugno 2018 al PP ha dichiarato:
" (…) mi sono reso conto che colpendo in quel modo mia moglie con quel coltello potevo farle male davvero. Mi sono reso conto che avrei anche potuto ucciderla.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6).
L’8 agosto 2018 in Polizia ha affermato:
" Mi rendo conto che agendo con un coltello avrei potuto ferirla più di quanto ho fatto o addirittura provocarne la morte.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).
Sentito nuovamente dal PP il 23 ottobre 2018 ha ribadito di essersi reso conto che le ferite inferte a sua moglie “potevano essere mortali”, precisando di essersi accorto di averle fatto male dopo averla colpita la prima volta (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4).
In occasione del pubblico dibattimento ha in fine affermato:
" So che quando si infila in pancia un coltello a una persona questa rischia di morire.”
(VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
Nel verbale del PP del 21 giugno 2018 ha dichiarato:
" A quel punto io sono ritornato nell’appartamento e con lo stesso coltello mi sono ferito. (…)
Credo di essermi colpito tre o quattro volte.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6).
Sentito in Polizia l’8 agosto 2018 ha precisato:
" (…) se ben ricordo mi sono colpito diverse volte con la punta, prima di infilarmi il coltello come è stato fotografato all’ospedale.”
(VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 5).
In occasione del colloquio peritale del 18 settembre 2018 ha invece affermato:
" Io sono entrato nell’appartamento e mi sono colpito anch’io in diversi posti al ventre perché ho preso paura di quello che poteva venire fuori dopo che mi mandavano in prigione.”
(AI 62, p. 11).
In occasione del pubblico dibattimento ha in fine reso dichiarazioni ancora diverse, affermando di averlo fatto perché era “pieno di debiti” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
" Avevo chiuso la porta dell’appartamento a chiave. Quando è arrivata la polizia, gli agenti mi hanno chiesto più volte di aprire ma io non l’ho fatto per cui sono passati dal balcone e sono entrati in casa.”
(VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6).
B) Riscontri oggettivi
Nella lettera d’uscita del 5 luglio 2018 dell’Ospedale __________ di __________ (AI 50) figura la seguente diagnosi relativa alle lesioni riscontrate sul corpo di ACPR 1:
“1) Ferita penetrante da arma bianca in ipocondrio destro con sanguinamento intra-addominale della muscolatura parietale
Ferita lacero contusa in zona I con lesione t. FPL e n. digitale collaterale ulnare D1 mano destra
Idroteronefrosi destra su compressione uterina ab extrinseco per voluminoso fibroma uterino (20 cm)”.
Come si evince dalla citata lettera d’uscita, a seguito di tali lesioni la paziente è stata sottoposta, il 16 giugno 2018, a una “Laparoscopia esplorativa, revisione della ferita in ipocondrio destro, emostasi e lavaggio”, il 18 giugno 2018 a “Revisione chirurgica, tenorrafia t. FPL e neurorrafia microchirurgica n. digitale collaterale ulnare D1 mano destra” e, in fine, il 19 giugno 2018 a “DJ uretrale destro” (AI 50).
ACPR 1 è stata dimessa dall’ospedale il 5 luglio 2018 e dichiarata inabile al lavoro al 100% dal 19 giugno 2018 al 17 luglio 2018 compreso (AI 50).
Nella relazione medico legale redatta il 21 giugno 2018 dal dr. __________ (AI 18) a seguito della visita effettuata in data 18 giugno 2018 si legge quanto segue:
" (…) nell’aggressione subita della donna attorno alle 2:00 del 16/6/2018 la medesima riportò:
una ferita da punta e taglio in regione ipocondriaca destra minimamente penetrante in cavità peritoneale, e comunque non coinvolgente organi parenchimatosi e/o cavi (anse intestinali, stomaco) contenuti nella cavità stessa;
un’assai superficiale ferita da taglio in regione sottocostale destra;
una ferita da taglio alla superficie volare della falange basale del pollice destro produttiva di lesione del tendine flessore del pollice e lesione del corrispondente fascio vascolo-nervoso radiale.
Trattasi nel complesso di ferite che ben armonizzano con la dinamica dei fatti così come riferita dalla sig.ra ACPR 1. Con ogni verosimiglianza, la ferita in ipocondrio destro rappresenta la conseguenza del primo colpo inferto dall’aggressore che utilizzò l’arma bianca impugnata con modalità da punta e taglio.
Con altrettanta verosimiglianza la superficiale lesione riscontrata in sede sottocostale destra rappresenta l’effetto di un secondo colpo vibrato l’aggressore, la cui efficienza lesiva fu pressoché totalmente annullata dalla valida azione di difesa messa in atto dalla vittima che di fatto riuscì a parare il colpo con la mano destra, azione di difesa che tuttavia, nel tentativo appunto di afferrare l’arma, condizionò il verificarsi della lesione da taglio alla superficie volare della falange basale del primo dito con annesse la lesione tendinea e del relativo fascio vascolo-nervoso. (…)
Tenuto quindi conto:
delle modalità di utilizzo dell’arma stessa (punta e taglio), che condizionò la penetrazione della lama in cavità peritoneale;
della sede anatomica attinta dai colpi;
della comprovata reiterazione dei colpi (il secondo colpo inferto infatti solo grazie alla pronta azione di difesa attuata dalla vittima, che neutralizzò pressoché completamente la vis lesiva, ebbe effetti assai limitati a livello esclusivamente del mantello cutaneo)
è quindi possibile riconoscere una potenziale idoneità a cagionarne la morte nell’azione offensiva perpetrata in danno della sig.ra ACPR 1 attorno alle ore 2.00 del 16 giugno 2018.”.
" Nel complesso, sulla scorta dell’obiettività osservata, in relazione ai fatti occorsi nelle primissime ore del 16 giugno 2018, il sig. IM 1 riportò una ferita penetrante in cavo peritoneale localizzata a livello della regione latero-ombelicale sinistra, a circa 6 cm dall’ombelico, altre cinque ferite da punta e taglio interessanti, a vario spessore, la parete addominale tanto da essere meritevoli di sutura chirurgica, ma comunque non penetranti nel cavo peritoneale, ed infine numerose (oltre quindici) assai superficiali e minute ferite d’arma bianca interessanti unicamente gli strati dermici più superficiali e trattate unicamente con medicazione.
Coerentemente con la versione fornita in sede ospedaliera e confermata in occasione della visita medicolegale, trattasi di ferite che non contrastano con un’azione autolesionistica e sono altrettanto compatibili, per quanto attiene il mezzo produttivo, con un’arma bianca utilizzata prevalentemente con modalità da punta e taglio.
Appare fin quasi superfluo sottolineare (poiché rinvenuto ancora infisso nella parete addominale), che le descritte lesioni da punto e taglio e da taglio riportate dal sig. IM 1 sono del tutto compatibili con il coltello che le fotografie prese in esame (e scattate al momento dell’accesso dell’uomo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________) ritraggono ancora infisso nella parte addominale.
Accanto alle lesioni d’arma bianca descritte e discusse, sono stati poi osservati, come in precedenza riferito, tre complessi ecchimotici (due all’addome e uno all’avambraccio destro) che per evoluzione cromatica possono essere tra loro definitivi come coevi (cioè prodotti con la stessa tempistica) e ben rapportabili come epoca di produzione allo svolgersi dei fatti delle prime ore del 16 giugno 2018, ma assolutamente aspecifiche e per le quali appare pertanto impossibile prospettare le circostanze e le modalità della loro produzione.”.
VII) In diritto
Il tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).
Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
VIII) Considerazioni della Corte
Sulla base dei referti medico-legali la Corte ha accertato che i fendenti sono stati due: il primo ha provocato la lesione in regione ipocondriaca, mentre il secondo, in ragione della reazione di difesa della vittima, ha provocato la lesione da taglio alla falange del pollice e la ferita superficiale in regione sottocostale.
Non è stato possibile, né in corso d’inchiesta, né in sede dibattimentale, fare luce sul motivo all’origine dell’agire dell’imputato. Questi, come già sopra evidenziato, ha dato differenti spiegazioni, tutte caratterizzate da una sostanziale inconsistenza.
Ciò che è stato ritenuto dalla Corte come circostanza certa è che l’intenzione dell’imputato era quella di uccidere la moglie.
In particolare, non possono evidentemente essere seguite – poiché sprovviste di coerenza, linearità, costanza e logica – le spiegazioni secondo cui egli avrebbe voluto solo ferire la moglie, spaventarla o farle uno scherzo.
L’imputato – giova ricordarlo – si è recato in camera da letto dopo essersi munito di un coltello, mantenendo la luce di camera spenta così da evitare che la moglie si svegliasse e sorprenderla così nel sonno. Egli ha quindi vibrato un primo colpo attraverso la biancheria da letto, in corrispondenza dell’addome della donna ed un secondo, attutito dal di lei gesto di autodifesa.
A mente della Corte, tale agire denota un chiaro intento omicida.
Pure significativo al proposito è il fatto che dopo che ACPR 1 si è alzata fuggendo, l’imputato l’ha seguita brandendo il coltello, così come indicato dalla stessa vittima.
Si impone qui di rilevare che, considerate la futilità del movente risultante dalle dichiarazioni dell’imputato e le modalità poste in essere, caratterizzate dal colpire una persona indifesa e addormentata nel proprio letto, l’agire di IM 1 si pone ai limiti del tentato assassinio.
Quanto al dolo, la Corte non condivide l’indicazione formulata nell’atto d’accusa secondo cui si tratterebbe di dolo eventuale. Come sopra indicato, IM 1 si è recato in camera da letto con l’intenzione di uccidere la moglie. Egli non ha quindi semplicemente preso in considerazione che la moglie potesse subire ferite mortali, bensì – colpendola nel sonno all’addome – ha deliberatamente cercato tale risultato. Quanto precede è quindi compatibile unicamente con il dolo diretto.
IX) Perizia psichiatrica
“- il periziando, al momento dei fatti, era affetto da “disturbo di personalità misto schizoide-paranoide (ICD 10 F61.0)” e “sindrome cognitiva lieve (ICD 10 F06.7)”;
i reati presi in considerazione sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata;
al momento dei fatti la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione non era scemata, ma era scemata in maniera medio-grave la capacità di agire secondo tale valutazione
(AI 62, p. 23 e 24).
" Sulla base dei dati a disposizione il Vrag fornisce un punteggio di categoria di rischio pari a 2 su una scala massima di valore 9. Vale a dire un rischio lieve quantificabile secondo i modelli statistici in una probabilità di 8% entro 7 anni e di 10% entro 10 anni di incorrere in una accusa per comportamento violento. Una predittività di rischio basso che conferma i dati clinici.”
(AI 62, p. 22 e 23).
Senonché, alla domanda a sapere se dal punto di vista psichiatrico forense il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, la perita ha risposto negativamente (AI 62, p. 24).
Alla domanda a sapere se dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare indicazioni riguardo ai reati che il periziando potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga, la dr.ssa __________ ha tuttavia risposto:
" La tipologia dei presunti delitti comparata con i dati clinici a disposizione, associata al profilo psicologico, indica che degli atti della stessa natura possono nuovamente verificarsi.”
(AI 62, p. 24).
" Le preciso che alla domanda 3.1 ho risposto che il periziando non presenta un rischio fondato di commettere nuovi reati nel senso che non presenta sulla base della patologia psichiatrica di cui è affetto (emersa dalla valutazione psichiatrica, neuro psicologica e testistica condotta) un rischio grave di commettere nuovi reati cioè un rischio basato o dipendente da una turba psichica di notevole gravità né presenta una struttura patologica di cui il reato è sintomo.
Dal lato psichiatrico il rischio è fondato quando la persona è affetta da una patologia psichiatrica per la quale con alta probabilità non può esimersi dal commettere un reato.
Il periziato non presenta una sintomatologia psicotica florida riccamente partecipata a livello emotivo alla luce della quale un reato assume valore di malattia (in questi casi il reato rappresenta l’inevitabile conseguenza della malattia psichiatrica).
Non presenta neppure gravi segni di disorganizzazione cognitiva o affettiva ne una storia psichiatrica significativa.
Il periziato al momento dell’agito del 16.06.2108 presentava unicamente una diminuita capacità di resistere a stimoli interni (frustrazione, rabbia) con diminuita capacità di autocontrollo. In passato aveva utilizzato altre strategie per far fronte all’invasione di emozioni negative quali lasciar perdere o lasciare il campo.
Quando affermo che il rischio è basso a pag 23 faccio riferimento alla predittività di rischio di commissione di nuovi reati emersa dal VRAG: categoria di rischio 2 su 9. Si tratta di un rischio basso probabilistico, statistico (rimando a p.22 per la spiegazione del VRAG) che conferma i dati clinici.”
(doc. TPC 14, p. 1 e 2).
Con specifico riferimento alle misure terapeutiche, la perita, posto che il periziando è tuttora affetto dalla turba psichica rilevata, ha osservato che “Il trattamento ambulatoriale è adeguato per la turba psichica di cui è affetto. (…) Con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il periziando possa commettere nuovi reati in connessione con la sua turba psichica” (AI 62, p. 24) e, più nel dettaglio, che:
" Il disturbo di personalità può positivamente beneficiare di una psicoterapia ambulatoriale volta al miglioramento dei tratti disfunzionali di sé e all’acquisizione di nuove strategie comportamentali (terapia cognitivo-comportamentale e trattamento psicoeducativo).
L’iniziale decadimento cognitivo beneficiare di un trattamento neuropsicologico ambulatoriale per il mantenimento delle facoltà ancora intatte e messa in atto di nuove strategie per far fronte ai deficit evidenziati. (…)
Non vi è necessità di un trattamento stazionario: non presenta una turba psichica grave né una pericolosità rilevante connessa alla turba psichica di cui è affetto.
Il trattamento ambulatoriale è misura adeguata per evitare il rischio di ricommissione di reati in connessione con la turba psichica da lui presentata.”
(AI 62, p. 23).
Al proposito ha precisato, con scritto dell’8 febbraio 2019 (doc. TPC 14):
" Come già descritto nel rapporto peritale ritengo il trattamento ambulatoriale misura adeguata (…).
Evidentemente i risultati in termini di “successo terapeutico” sono migliori quando la persona affetta da un disturbo di personalità o da un deficit cognitivo lieve li richiede espressamente e volontariamente perché ciò presuppone la piena consapevolezza del disturbo di cui è portatore e della volontà di “lavorare su di sé).
La turba psichica di cui il peritato è affetto (disturbo di personalità misto e sindrome cognitiva lieve) può beneficiare positivamente di tali interventi.
È vero che il peritato non ha piena consapevolezza del proprio disturbo ma è altrettanto vero che formula comunque una richiesta di aiuto e di presa a carico.
Ciò è indice di riconoscimento di difficoltà in lui presenti da parte sua e di una sua disponibilità a sottoporsi ad un trattamento.
Il trattamento ambulatoriale ordinato anche contro la sua volontà permette comunque di monitorare il suo stato e l’andamento del disturbo di cui è affetto (gestione emotiva e risposta comportamentale) e l’evoluzione della sindrome cognitiva e di migliorare i tratti disfunzionali del disturbo personologico con acquisizione di nuove strategie comportamentali più adeguate.”
(doc. TPC 14, p. 2).
La dr.ssa __________ ha comunicato che “Il periziando è pronto a sottoporsi a questo trattamento” (AI 62, p. 25), e più precisamente che “Il periziando non riconosce disagi in sé se non le difficoltà se dovesse separarsi dalla moglie e le difficoltà economiche conseguenti che aumenterebbero le sue preoccupazioni. Non ha capacità introspettive. Formula comunque una richiesta d’aiuto e chiede una presa a carico.” (AI 62, p. 23).
La perita psichiatrica ha in fine osservato, nel suo referto, che “La contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del trattamento” (AI 62, p. 25).
" Io al momento mi sento tranquillo. Se venissero ordinati questi trattamenti sarei d’accordo di seguirli, ma facendomi aiutare anche con la medicina omeopatica. Sarei comunque d’accordo di seguire un trattamento psicologico.”
(VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
X) Commisurazione della pena
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).
Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (b).
In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).
Secondo l’art. 57 cpv. 1 CP, se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale.
Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.
Giusta l’art. 63 cpv. 2 CP, per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecuzione.
In tale contesto, la colpa di IM 1 è stata considerata oggettivamente gravissima.
Con il suo agire, l’imputato ha tentato di privare una persona del suo bene più prezioso, ovvero la vita. Lo ha fatto ai danni di sua moglie, verso la quale non aveva mai esternato episodi di rabbia e che riponeva in lui la totale fiducia, tanto da coricarsi nel suo stesso letto.
Unicamente, si impone di considerare che l’omicidio non è stato – fortunatamente - consumato, configurando unicamente un tentativo.
Egli ha agito con dolo diretto e con piena volontà di uccidere la propria compagna.
Lo ha fatto mosso da motivi che egli stesso non ha saputo o voluto indicare, se non fornendo una lista di argomenti del tutto futili.
Anche avuto riguardo al criterio della libertà che aveva l'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, la colpa di IM 1 è gravissima ritenuto come nulla gli impediva di conformarsi alle regole del vivere civile.
L’imputato ha quindi denotato il più totale egoismo e codardia, tanto da giungere a colpire la vittima mentre questa dormiva, ovvero nel momento in cui era più indifesa.
Ricordando che i fatti di cui in oggetto si pongono ai limiti dell’assassinio, la pena base non può quindi che situarsi nella fascia alta della comminatoria legale.
A favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la collaborazione, avendo egli ammesso fin da subito i fatti. Unicamente, si dirà che tale collaborazione non può essere ritenuta totale poiché l’imputato non ha fatto luce sui veri motivi che lo hanno spinto ad agire.
La Corte ha inoltre ritenuto l’età dell’imputato, ovvero la sensibilità alla pena, nonché il suo vissuto.
In fine, la Corte ha considerato la scemata imputabilità di grado medio / grave risultante dalla perizia psichiatrica agli atti.
In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.
Già solo in ragione dell’entità della pena, la stessa non può essere sospesa condizionalmente.
Per quanto attiene alla misura, la Corte non può esimersi dall’osservare che la perizia psichiatrica mostra un’incongruenza che conduce ad un risultato insoddisfacente: di fatto, da un lato il referto attesta la presenza di una turba psichica all’origine dei fatti, concludendo quindi alla presenza di rischio di recidiva e, dall’altro, propone una semplice misura ambulatoriale.
Peraltro, l’imputato non si è mostrato particolarmente aderente all’idea di seguire un trattamento e certo egli non può ritenere di poter fare capo all’omeopatia.
Non disponendo ciò nondimeno di elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni peritali, la Corte ha ordinato un trattamento psichiatrico ambulatoriale da iniziarsi già durante la carcerazione.
L’auspicio è che la stessa inizi a dare i suoi frutti prima del ritorno alla vita libera e che, a quel momento, sia stata predisposta – verosimilmente attraverso le ARP – un’adeguata presa a carico dell’imputato. Trattandosi di una pena non sospesa, la Corte neppure può ordinare l’assistenza riabilitativa.
XI) Pretese di diritto civile dell’accusatrice privata
L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1).
In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2).
Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell’entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.).
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
La Corte ha parzialmente accolto la richiesta formulata dall’accusatrice privata, riconoscendo le spese legali così come richiesto dall’avv. RAAP 1, mentre il torto morale è stato fissato in CHF 5'000.00, in linea con la giurisprudenza per casi simili.
XII) Retribuzione del difensore d’ufficio
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –
essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso
causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135
CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
XIII) Sequestri
visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 51, 69, 70, 111, 123 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
tentato omicidio intenzionale
per avere,
il 16 giugno 2018, a __________, tentato intenzionalmente di uccidere la moglie ACPR 1, colpendola all’addome con un coltello da cucina, una prima volta nel sonno e un’altra volta al suo risveglio, provocandole le lesioni riportate nei certificati medici agli atti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.1. Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile.
È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per l’orologio, che viene dissequestrato a favore dell’imputato.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 3’417.00
spese fr. 59.00
IVA (7,7%) fr. 267.65
totale fr. 3’743.65
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’743.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 6'041.85
Perizia fr. 12'406.70
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 141.10
fr. 19'589.65
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