Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2018.212
Entscheidungsdatum
07.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2018.212

Mendrisio, 7 dicembre 2018/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere

__________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 17 giugno 2018 al 21 agosto 2018 (66 giorni);

in anticipata esecuzione della pena dal 22 agosto 2018,

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 171/2018 dell’11.10.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo 11 – 17 giugno 2018,

a __________ (Albania) e in altre imprecisate località, in correità con tale “__________” e con altre persone non identificate,

detenuto, trasportato e importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di __________, 11'267.20 grammi di eroina (con grado di purezza variante dal 34.8 al 48.7%), destinata a persone non identificate residenti in Svizzera e/o in Germania, dietro compenso di Euro 5'000.-,

sostanza consegnatagli, a ________, dal summenzionato “_” e/o da altre persone non identificate, confezionata in 23 pani, del peso lordo variante da 439 a 569 grammi l’uno e da loro occultati, nel periodo 11-16 giugno 2018, in un vano appositamente creato tra lo schienale del sedile posteriore e il vano bagagli dell’autovettura marca ______, targata ZH __________ di sua proprietà, ma immatricolata a nome di tale __________,

autovettura che, a questo scopo e come precedentemente concordato, aveva consegnato al summenzionato “___”, che gliel’aveva poi riconsegnata il 16 giugno 2018 a __________, poco prima di ripartire per ______, transitando dal Montenegro, Croazia, Bosnia, Slovenia e Italia,

raggiunto il valico autostradale di __________, dove è stato arrestato il 17 giugno 2018, verso le ore 11:40 circa, dalle guardie di confine;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • in qualità di interprete per la lingua albanese, __________

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:45.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

i fatti inerenti il reato sono oggettivamente provati. IM 1 è stato fermato con un enorme quantitativo di eroina appositamente occultata all’interno dell’autovettura della quale era alla guida. Precisa che è compito della Corte stabilire la credibilità dell’imputato nell’affermare di non essere stato consapevole di trasportare dell’eroina. Secondo le sue stesse dichiarazioni, l’imputato, in passato, e meglio 6-7 anni addietro allorquando viveva in Francia, aveva già ricevuto simili richieste per effettuare questo tipo di trasporti. La situazione economica difficile in cui si trovava, lo avrebbe portato ad accettare di farne uno a giugno. A mente del PP, la situazione di difficoltà finanziaria da lui descritta stride con il fatto che avrebbe compiuto diversi viaggi verso l’Albania, con il figlio, in aereo ed in automobile. Come pure con il fatto che egli ha acquistato ben due diverse autovetture, facendo fronte ai relativi costi di mantenimento. È comprovato il fatto che l’imputato si trovava in Albania nel periodo tra il 11.6.2018 ed il 16.6.2018. Il PP si interroga sui motivi di questo viaggio. IM 1 ha riferito che si trovava in Albania per partecipare ad una festività religiosa e per rendere visita ad alcuni parenti ed amici. Egli ha poi incontrato in un bar dei perfetti sconosciuti, ai quali avrebbe affidato la propria autovettura, sapendo che questi vi avrebbero occultato dello stupefacente. In questi giorni, queste persone avrebbero potuto impiegare la sua auto anche per scopi a lui sconosciuti. IM 1 sostiene di aver pensato che nell’autovettura era stata messa della marijuana. Una volta ripresa l’auto, è ripartito percorrendo un tragitto ben delineato, cercando di evitare ogni controllo. Ha dunque accettato di effettuare il trasporto, senza preoccuparsi cosa avessero nascosto nel veicolo, che poteva dunque contenere di tutto. Egli aveva la speranza che, con le targhe svizzere, non sarebbe stato sottoposto a nessun controllo. Così però non è stato: al valico di __________ è stato fermato. A quel punto l’imputato ha raccontato la storia della marijuana cercando di sminuire le sue responsabilità. Sulla sua fronte e sulle sue mani sono state rinvenute tracce di eroina, a suo dire poiché si sarebbe sdraiato sul sedile dell’automobile. I continui andirivieni di IM 1 dalla Svizzera all’Albania hanno suscitato più di un sospetto, tuttavia l’inchiesta non ha permesso di appurare altro se non l’episodio descritto nell’AA. A mente del PP, IM 1 sapeva benissimo che non stava trasportando marijuana, in particolare tenuto conto della ricompensa che gli sarebbe spettata pari ad EUR 5'000.-. troppo alta per un semplice trasporto di marijuana. L’eroina trasportata dall’imputato poteva valere oltre mezzo milione di franchi. Egli si è assunto il rischio e questo esclusivamente per motivi egoistici, perché il viaggio, fosse andato a buon fine, gli avrebbe garantito un ingente guadagno. Il resto sono solo ipotesi non comprovate. La gravità oggettiva e soggettiva dei fatti è evidente. Tenuto conto dell’ingente quantitativo di eroina occultato nell’autovettura, chiede alla Corte che IM 1 sia condannato ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi e che sia pronunciata nei suoi confronti l’espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Infine chiede sia ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

ripercorre la vita dell’imputato. Nato __________ nel __________, IM 1 ha conosciuto decenni di instabilità politica e di guerre. Cresciuto in una famiglia tradizionale, gli è stato insegnato che quale unico figlio maschio avrebbe dovuto prendersi cura di tutti i suoi famigliari, in qualsiasi caso ed in qualsiasi paese si fosse trovato. A 16 anni, terminate le scuole dell’obbligo, è emigrato in __________ per sostenere la sua famiglia. Ha conosciuto una donna e si è stabilito in __________, paese nel quale credeva che la vita sarebbe stata più facile e tranquilla. La relazione con la sua compagna è giunta al capolinea con la crisi economica in __________, a causa della quale ha perso il lavoro. Per far fronte ai suoi obblighi, è partito per __________ dove ha risieduto e lavorato da una delle sue sorelle. Lì è rimasto per meno di un anno, a causa dell’insofferenza alla lontananza dal figlio. È dunque giunto in Svizzera e ha subito trovato un impiego in __________, dandosi così da fare. Purtroppo con sé ha portato anche i debiti, non avendo uno stipendio enorme. Le rate dei debiti e gli interessi sono diventati in seguito precetti esecutivi ed attestati di carenza beni. Sul già basso salario è stata effettuata una trattenuta, lasciando così IM 1 con il minimo esistenziale. A causa di questa situazione l’imputato si è sottoposto, per la durata di un anno, a cure presso il centro psicosociale, dove gli sono stati prescritti degli antidepressivi. IM 1 era un uomo forte, padre attento e amorevole e fratello devoto. In questa situazione è invece sorto un uomo debole, attratto da una possibile facile soluzione ai suoi problemi. In Albania si è recato al bar, dove ha incontrato __________, il quale ha voluto approfittare della situazione di difficoltà in cui versava. Come riferito dall’imputato stesso, nel corso della sua vita gli è stato spesso offerto di effettuare simili viaggi, ma lui ha sempre rifiutato: non ha mai voluto avere nulla a che fare con la droga. IM 1 aveva paura, ma __________ lo ha rassicurato, dicendogli che nulla sarebbe mai successo, ed oltretutto che la marijuana in Svizzera era legale. Secondo la giurisprudenza del TF il fatto di possedere una quantità minima di marijuana non è punibile, nemmeno con la multa. Dato che IM 1 viveva a __________ poteva dunque pure pensare che la marijuana fosse legale in Svizzera, paragonando la sostanza ad alcool e sigarette. Nonostante tutto, l’imputato non era convinto di effettuare questo trasporto, ha chiesto infatti di poterci riflettere. Avendo visto i suoi genitori anziani in malora, il giorno successivo è tornato al bar e ha così ceduto alla richiesta di __________. IM 1 conosce __________ da circa 1-2 anni, lo incontra spesso nei bar in Albania. Era a conoscenza del traffico di marijuana gestito da __________. Gli ha lasciato la sua autovettura, ma cosa ne abbia fatto in quei giorni non lo sa dire. Il giorno 16 giugno 2018, IM 1 è stato contattato da __________ per riprendersi l’auto. Si è in seguito messo in viaggio fino ad arrivare a Chiasso. Una volta giunto a Chiasso è stata rinvenuta l’eroina, per un equivalente di sostanza pura pari a 4.8 kg. Da subito IM 1 ha dichiarato di trasportare della marijuana e di essere stato al corrente del ricettacolo. Confrontato invece con il risultato positivo all’eroina sulla sua pelle, l’imputato è rimasto molto sorpreso. La presenza di eroina si giustifica, a mente del difensore, essendo IM 1 entrato in contatto con delle superfici dell’autovettura, a loro volta contaminate con l’eroina. Verosimilmente le persone che hanno caricato i pacchetti contenenti lo stupefacente avevano le mani contaminate dalla sostanza e, avendo lui toccato altre parti della vettura, ne è rimasto a sua volta contaminato. IM 1 ha sempre ribadito la sua versione senza mai contraddirsi. Per quando concerne la commisurazione della pena: l’art. 19 cpv. 2 lett.a LStup prevede quale elemento oggettivo che l’infrazione possa mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. La quantità considerata aggravante è di 12 grammi di eroina pura (DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 114 IV 164; CARP del 02 luglio 2015, inc. 17.2015.66). Più la quantità in questione si allontana dalla quantità che determina l’infrazione aggravata, più questo fattore perde d’importanza. La difesa ripercorre la giurisprudenza recente in materia di stupefacenti: nel caso di trasporto di 4,3 kg eroina e falsità in documenti è stata pronunciata una pena detentiva di 5 anni (sentenza TPC del 5 dicembre 2011, inc. 72.2011.103). Per il trasporto di 16 kg eroina con purezza di 51%-58%, minaccia, coazione e falsità di documenti sono stati inflitti 8 anni di detenzione. A 277 kg di eroina è corrisposta una pena di 15 anni di detenzione (DTF SK.2010.29 del 15 novembre 2011). All’autore di 3 viaggi con 10 kg eroina è stata inflitta una pena di 5 anni di detenzione. Dato il trasporto di 4.8 kg di sostanza pura effettuato dall’imputato, la pena base per IM 1 dovrebbe assestarsi tra i 4,5 e i 5 anni. La difesa cita i criteri dell’art. 47 CP ed in particolare l’elemento soggettivo e le circostanze personali. IM 1 era convinto di trasportare marijuana e non eroina. Egli è stato fermato e la droga non è dunque mai finita sul mercato. L’assenza di scrupoli non deve essere presa in considerazione nel presente caso: IM 1 non avrebbe infatti mai trasportato eroina se ne fosse stato consapevole. Ha effettuato un solo viaggio, non ha nessun ruolo in una banda. Egli è tra l’altro incensurato in qualsiasi paese e si è sempre integrato. Ha avuto una vita difficile ed ha sempre lavorato. Se prima doveva mantenere i genitori, la sorella, l’ex compagna, il figlio e la nuova moglie, adesso ha compreso che essere una famiglia non significa che il figlio maschio si assuma tutti i carichi, ma piuttosto che egli può contare anche sugli altri membri, i quali formano tutt’oggi una rete in suo sostegno. L’intenzione deve portare su tutti gli elementi dell’infrazione. IM 1 credeva che la marijuana fosse legale in Svizzera, non sapeva dunque di commettere un’infrazione. A mente della difesa, il dolo eventuale è dato quando l’autore prende in considerazione un fatto che potrebbe prodursi e ne accetta il rischio. IM 1 deve essere giudicato secondo l’atto che ha voluto e ha creduto di realizzare. Secondo il principio accusatorio, anche l’elemento soggettivo è parte del reato, l’accusa deve provare anche questo elemento. IM 1 è una persona semplice ed ha sempre lavorato ma è facilmente influenzabile. Ha cambiato svariati posti di lavoro fino a rimanere disoccupato. Per questo motivo, non avendo altro da fare, ha trascorso più tempo con la sua famiglia e intrapreso più viaggi. Per tutta la vita gli è stato insegnato di onorare e rispettare la famiglia; invece, nonostante tutti questi sforzi, si è ritrovato a pesare su di essa e questo gli ha procurato dolore e dispiacere. In carcere inizialmente era una persona distrutta. Il suo è stato un ruolo di semplice gregario. IM 1 non doveva, ma non sapeva nemmeno come, aprire il ricettacolo. Il suo era un ruolo del tutto subordinato, non gli era nemmeno permesso decidere la strada da percorre, né chi contattare. Il profitto promesso è irrisorio. In Svizzera la marijuana si vende a circa 10 franchi al grammo, quindi 5 kg equivalgono ad un valore di ca. 50'000 franchi, 5'000 euro per il trasporto sono da considerarsi una ricompensa equa. IM 1 nella sua semplicità ha pensato potesse essere fatto il raffronto 5 kg = 5'000 euro, e pensava dunque di trasportare 5 kg di marijuana. Circa l’utilizzo dei telefoni si è discusso molto. Ci si è interrogati sul motivo di possederne due. È stato chiarito che il telefono marca Nokia conteneva una carta __________, compagnia assoggettata a __________, nei confronti della quale IM 1 ha importanti debiti. Avendo bisogno di una carta sim che gli permettesse di chiamare senza avere troppi costi, ha usufruito della carta __________, visto che, a confronto, i costi di chiamata in Albania con la carta __________ sono più elevati. Per quanto concerne il comportamento dell’imputato durante la carcerazione, questo è sempre stato esemplare. Per IM 1 il lavoro è tutto, non solo qualcosa che gli permette di guadagnare, ma lo fa sentire una persona, parte del mondo. Da quando è stato arrestato si è sentito a pezzi e così è stato per tutta la carcerazione preventiva. La legge ci impone di giudicarlo in base alla sua colpa che deve tenere conto dell’aspetto soggettivo. Il rapporto della Polizia scientifica conferma che IM 1 non è mai venuto a contatto con l’eroina, non ha mai toccato i pani. Il risultato positivo è da spiegarsi come traccia di contatto. La pena prevista per un trasporto di marijuana è sensibilmente inferiore a quella per un trasporto di eroina. In casi di marijuana quale stupefacente si parla di infrazione aggravata, nei casi ove la cifra d’affari sia di almeno CHF 100'000 l’anno o CHF 10'000.- di utile netto. Se tali guadagni non sono realizzati, l’infrazione è semplice e la pena massima prevista è di 3 anni. Egli ha vissuto un momento di difficoltà e ha commesso un errore, ma questo non fa di lui un delinquente. La difesa ricorda il principio in dubio pro reo espresso nella decisione DTF 127 I 38. L’assenza di impronte, contatti, transazioni di denaro, telefonate o messaggi è da considerarsi a favore dell’imputato. Accertata è unicamente la presenza nel veicolo di solamente 4.8 kg puri di eroina, ma questo non basta per condannarlo per traffico di eroina. IM 1 non ricadrà più nell’illegalità. L’imputato ha cercato aiuto e l’ha trovato: in __________ vi sono due aziende disposte ad offrigli un impiego. Ritenuto che nel caso concreto fa difetto l’elemento soggettivo, trattandosi di un’infrazione semplice, chiede una pena contenuta in 3 anni di detenzione. Subordinatamente, visto il quantitativo di stupefacente sequestrato, chiede una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, tenuto conto della collaborazione dell’imputato.

Considerato, in fatto ed in diritto

  1. Curriculum vitae

1.1. IM 1 ha raccontato in polizia il 17 giugno 2018:

“…OMISSIS...”

(AI 1).

In seguito IM 1 ha aggiunto:

“...OMISSIS…”

(AI 3).

In polizia IM 1 ha riferito della sua vita sentimentale:

“...OMISSIS…”

(AI 1).

Dinanzi al PP in data 18 giugno 2018, IM 1 ha precisato la relazione dalla quale è nato il suo unico figlio:

“...OMISSIS…”

(AI 3).

1.2. Al PP ha riferito di aver agito a causa della precarietà della sua situazione finanziaria:

" Da un anno sono disoccupato. Percepisco tra CHF 3'600 e 3'800 netti. (…) IM 1 (…) lavora in una __________ a __________ e percepisce uno stipendio di circa CHF 2'800 netti.

ADR che ho circa CHF 50/60'000 di debiti. In particolare il mio debito verso lo stato per imposte non pagate ammonta a circa CHF 30/40'000, mentre gli altri sono debiti nei confronti di privati. Negli ultimi tre anni percepivo unicamente il minimo vitale perché il resto mi veniva trattenuto direttamente per pagare i miei debiti.”

(AI 3).

In data 22 agosto 2018 dinanzi al PP IM 1 ha fornito ulteriori informazioni sulla sua situazione finanziaria definita da lui stesso “brutta”:

" AD che sono stato licenziato per il mese di marzo 2017. Gli stipendi che mi sono stati versati nel mese di gennaio e marzo 2017 erano stati ridotti a seguito delle trattenute e degli anticipi che avevo chiesto.

In merito alla mia situazione debitoria che risulta dell’Ufficio Esecuzione di __________, preciso che prima di trasferirmi con mia moglie a __________ mi sono fatto prestare dei soldi per pagare tutti i debiti perché altrimenti non avrei potuto sottoscrivere un contratto di locazione. Preciso che quando abitavo a __________, e più precisamente nel 2014, avevo fatto un prestito presso la Banca __________ di circa CHF 12'000.-, denaro che serviva per aiutare mia madre in Albania, per le spese di mio figlio ecc. Nel tempo ho accumulato diversi debiti per circa CHF 30'000.-, che ho pagato tramite la trattenuta di CHF 2'000.- dallo stipendio e, come detto, tramite il denaro che mi è stato prestato.

Mia moglie lavora dal mese di novembre 2017 in una __________ e percepisce circa CHF 3'200 mensili. Anche la sua situazione finanziaria non è buona. Se necessario mi aiuta a pagare le spese comuni.

AD confermo che a mio figlio che vive in __________ verso attualmente EU 170 al mese. (…) Quando vado a trovarlo oltre ad assumermi le spese per il viaggio, per il soggiorno, lo aiuto anche finanziariamente.”

(AI 40).

A prova della difficile situazione finanziaria, IM 1 ha riferito di essere stato in cura da uno psichiatra per i problemi personali a causa della complicata situazione finanziaria e familiare. (Allegato 5 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

L’estratto dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ attesta svariati precetti esecutivi nei confronti dell’imputato ed evidenzia due attestati di carenza beni per una somma complessiva di CHF 3'764.69.- (AI 30). Per contro al domicilio dell’imputato a __________ non risultano precetti esecutivi o attestati di carenza beni. (AI 14).

Nonostante la situazione precaria, IM 1 ha acquistato due autovetture, una __________ a CHF 2'000.- per la quale paga CHF 200.- di assicurazione ogni sei mesi, e una __________ a CHF 4'000.-, mezzo con il quale ha trasportato e importato in Svizzera 11'267.20 grammi di eroina. In aggiunta, IM 1 ha pensato bene di immatricolare l’autovettura __________ a nome di __________ per eludere il pignoramento, come da lui ammesso. (AI 1, vedasi anche Allegato 1 al verbale del dibattimento).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, a domanda circa l’acquisto di quest’ultima vettura, IM 1 ha risposto:

" Si trattava di un’auto incidentata, la sto ancora pagando in quanto l’ho acquistata a rate”.

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Nella stessa occasione, il Presidente ha fatto presente a IM 1 che nel verbale in data 22 agosto 2018, non ha mai accennato al fatto di aver acquistato le autovetture a rate. IM 1 si è giustificato asserendo che tale domanda non gli è mai stata posta. Tuttavia, una specifica domanda in tal senso non è stata posta nemmeno durante l’interrogatorio dal Presidente, le risposte essendo state date spontaneamente.

Per quanto riguarda le spese sostenute per i viaggi in Albania, IM 1 ha giustificato:

" Si tratta dei pochi soldi che mi restavano, comunque andare in Albania con un bambino mi costava molto meno che trascorrere del tempo con lui qui in Svizzera, dove la vita è più cara”.

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

In data 22 agosto 2018 IM 1 ha esposto le sue intenzioni per una nuova occupazione:

" Prima di venire arrestato avevo intenzione di lavorare in proprio __________, lavoro che avevo fatto nel periodo 2012-2014 a ____ per la __________. Avevo forse anche la possibilità entro fine 2018 di andare a lavorare in una __________, dove avevo lavorato nell’ambito del programma occupazionale.”

(AI 40).

  1. Precedenti penali

IM 1 risulta incensurato in Svizzera, Italia, Germania e Albania (AI 4, AI 34, AI 36, AI 54). Tuttavia, in occasione dell’interrogatorio e a domanda del PP, l’imputato ha sì dichiarato di aver avuto in Svizzera un litigio con una persona, la quale ha in seguito ritirato la denuncia (AI 3), ma omesso i dettagli di tale lite, come ad esempio la presenza di un’arma da fuoco. (AI 50). Ma tant’è.

  1. Fatti

3.1. Circostanze dell’arresto

IM 1 è stato fermato dalle Guardie di confine al valico di __________ il giorno del 17 giugno 2018 alle ore 11.40 con, all’interno della vettura, della sostanza stupefacente. Così il rapporto d’arresto:

" IM 1 è stato fermato dalle Guardie di Confine mentre si accingeva ad oltrepassare il valico doganale di __________. Lo stesso si trovava alla guida dell’automobile __________ targata __________(…).

Grazie a una prima e sommaria ispezione, le GCF avevano notato un’incongruenza nel sedile posteriore. Insospettiti hanno impiegato in cane antidroga, che anch’egli marcava la zona centrale dei sedili posteriori. Pertanto l’automobile era stata sottoposta ad un’accurata perquisizione, la quale aveva permesso di rinvenire 23 pani contenenti complessivamente 12.402 chilogrammi di eroina, nascosti in un vano creato ad arte tra lo schienale dei sedili posteriori e il vano del bagagliaio.”

(AI 1).

La Polizia Scientifica ha stabilito che il peso netto dell’eroina trasportata è pari a 11'267.20 grammi (Allegato 9 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria) e l’analisi di tale sostanza ha fatto emergere un grado di purezza tra il 34.8% e il 48.7% (Rapporto di analisi PFS 18.0227 in allegato al Allegato 9 del Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

3.2. I giorni precedenti l’arresto

Il 10 giugno 2018 IM 1 ha intrapreso un viaggio a bordo della sua autovettura, poi imbarcata a __________, per raggiungere l’Albania, giungendo a destinazione il giorno successivo. (AI 3). L’imputato ha spiegato così il motivo del viaggio:

“...OMISSIS…”

(AI 3).

3.2.1. L’incontro con il committente del trasporto

In Albania, l’11 giugno 2018 IM 1 ha incontrato delle persone che gli avrebbero commissionato il trasporto della sostanza stupefacente. In merito a come abbia trascorso questa giornata IM 1 non è stato lineare giacché prima ha dichiarato:

" (…) il 11.06.2018 verso le 12:00 mi sono incontrato con __________ (…)”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

In un secondo tempo, ha così descritto la giornata dell’11 giugno 2018:

" Sono arrivato a __________ (…). Li ho preso i miei genitori e con loro siamo andati alla mia città natale __________. (...) Confermo che la sera stessa di lunedì sono tornato a __________, che dista 200 km e quindi due ore di viaggio dal mio paese, dove in un bar ho incontrato due o tre persone. Tra queste vi era un mio amico.

ADR che il mio amico si fa chiamare __________. Lo conosco da circa un anno, da quando vado più spesso in Albania.”

(AI 3).

Dinanzi alla Corte, IM 1 ha rettificato nuovamente la sua versione:

“...OMISSIS…”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Anche le dichiarazioni di IM 1 circa la persona che gli avrebbe proposto di effettuare il trasporto sono contrastanti. Prima ha dichiarato:

" (…) visto la mia situazione finanziaria precaria, ci sono state delle persone che mi hanno offerto un lavoro. Nuovamente (ndr.) Le persone che mi hanno proposto questo lavoro sono amici di amici, che si sono presentate con dei nomi che sicuramente sono falsi e di cui non so e non voglio dire di più.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

Il giorno seguente invece:

" ADR che è stato __________ a propormi di fare il trasporto.”

(AI 3).

Per finire, dinanzi alla Corte, ha esposto:

" AD (…) “__________”, con degli altri ragazzi, mi hanno proposto di fare questo viaggio, per caso. Io comunque li conoscevo già.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Del dialogo avuto con __________, IM 1 ha riferito:

" (…) Parlando del più e del meno ad un certo punto lui (ndr. __________) mi ha fatto una proposta. Mi chiedeva se volevo fare un trasporto di marijuana da __________ alla Svizzera. Inizialmente la sostanza dovevo portarla in Svizzera. In un secondo momento __________ mi avrebbe dovuto ricontattare dandomi le indicazione circa la destinazione finale dello stupefacente. Dopo avermi illustrato la proposta, __________ mi diceva di rifletterci su che ci saremmo visti in un secondo momento.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" ADR che è __________ a propormi di fare il trasporto. Parlando della mia situazione personale e delle mie difficoltà, lui mi ha detto che conosce una persona che si occupa del trasporto di marijuana. Lui mi ha detto di sapere che la marijuana in Svizzera è legale e che l’unico problema semmai l’avrei avuto in Albania al momento dell’uscita dal paese.

ADR che personalmente ho sentito alla televisione o alla radio che da fine anno dell’anno scorso il consumo e la vendita di piccoli quantitativi di marijuana è legale in Svizzera. Non ho fatto ulteriori verifiche.

ADR che __________ mi ha semplicemente proposto il compenso di EU 5'000 senza dirmi quanta marijuana avrei dovuto trasportare. Mi ha detto che una volta arrivato in Svizzera mi avrebbe contattato per dirmi dove portarla e a chi consegnarla.

(…)

ADR che le persone che mi hanno incaricato di fare il trasporto mi hanno pure consigliato di rientrare in Svizzera non più con il traghetto ma di fare tutto il giro dal Montenegro perché era più sicuro.”

(AI 3).

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, non è IM 1 ad aver avuto dubbi sull’incarico offertogli ma, come dichiarato da lui stesso:

" (…) Dopo avermi illustrato la proposta, __________ mi diceva di rifletterci su che ci saremmo visti in un secondo momento.

(…) La sera dello stesso giorno (…) io e __________ ci siamo incontrati sempre all’interno dello stesso bar dove io ho comunicato a __________ che accettavo la sua proposta.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

3.2.2. I preparativi

IM 1 ha riferito degli sviluppi successivi l’accettazione dell’offerta:

" ADR (…) la sera stessa in cui mi è stata fatta l’offerta ho lasciato la mia auto in consegna a queste persone, che l’hanno “preparata”. Io avrei semplicemente dovuto informarli quando volevo partire, cosa che è successa cinque giorni dopo (…) verso mezzogiorno.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

" (…) Mi ha detto (ndr. __________) che il trasporto della marijuana doveva avvenire in modo sicuro, o meglio che l’automobile doveva essere sicura. Mi ha detto che lo stupefacente doveva essere nascosto in un ricettacolo dell’automobile. Mi ha precisato che il ricettacolo non era necessario per la Svizzera dove la marijuana è legale ma per non avere problemi ad attraversare i confini tra l’Albania e la Svizzera. La sera stessa ho dato le chiavi del mio veicolo __________ (…) affinché potesse preparare il veicolo, nel senso che creavano il ricettacolo e lo riempivano con la sostanza stupefacente, che in questo caso io credevo marijuana come mi ha sempre riferito __________.

ADR che io non ho toccato la sostanza stupefacente. Io ho trovato l’automobile già pronta e piena. Io non ho nemmeno visto quando hanno caricato la sostanza.

ADR che il ricettacolo è stato costruito tra il 11.06.2018 (giorno in cui ho consegnato il veicolo a __________) e il 16.06.2018 (giorno in cui ho ricevuto il veicolo da __________ e sono partito alla volta della Svizzera).”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

IM 1 non è lineare nelle sue dichiarazioni circa il ricettacolo all’interno dell’autovettura:

" (…) Sapevo che nella mia auto era nascosto dello stupefacente, ma non sapevo con precisione dove.(…).”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

" ADR (…) Non sapevo dove l’avrebbero (ndr. la marijuana) nascosta, ma guardando poi l’auto ho potuto immaginare che si trovava tra il sedile posteriore e il bagagliaio.

ADR che io non ho aiutato a nascondere lo stupefacente nella mia auto.”

(AI 3).

" ADR che io sapevo più o meno dove fosse il ricettacolo con lo stupefacente. __________ mi aveva indicato la zone dove si trovava il ricettacolo ma non mi aveva dato istruzioni su come aprirlo.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" AD (…) __________ mi aveva spiegato che l’avrebbero nascosta dietro il sedile.”

(AI 40).

IM 1 ha affermato di non sapere che il ricettacolo contenesse eroina, ma di essere convinto di trasportare marijuana:

" (…) Mi era stato detto che avrei trasportato della marijuana (…).”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

(..) Mi chiedeva se volevo fare un trasporto di marijuana da __________ alla Svizzera. (…)creavano il ricettacolo e lo riempivano con la sostanza stupefacente, che in questo caso io credevo marijuana come mi ha sempre riferito __________.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" ADR (…) ero a conoscenza che all’interno del mio autoveicolo su cui viaggiavo vi era dello stupefacente ma non sapevo che era eroina. Ero convinto fosse marijuana perché così mi aveva detto __________.”

(Allegato 5 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" ADR che nessuno mi ha chiesto di trasportare eroina o cocaina.(…) Solo quando sono stato arrestato, ho saputo dalla Polizia che nella mia macchina c’era eroina.”

(AI 40).

In aula IM 1 ha ribadito:

" Avrei dovuto trasportare marijuana (…).”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Alle domande del Presidente: “È vero che se avesse saputo che trasportava eroina, non sarebbe partito?” ha risposto:

" È vero.”

e alla domanda a sapere se “Avrebbe rifiutato anche di trasportare cocaina?” ha risposto:

" Avrei rifiutato.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Le affermazioni di IM 1 circa il quantitativo da trasportare sono risultate contrastanti:

" ADR che __________ mi ha semplicemente proposto il compenso di EU 5'000 senza dirmi quanta marijuana avrei dovuto trasportare. ADR che visto che la mia auto è piccolina e visto il compenso offertomi, ho pensato che il quantitativo potesse essere di al massimo 5 kg di marijuana.(…)

ADR ribadisco che pensavo di trasportare al massimo 5 kg di marijuana e non dell’eroina”.

(AI 3).

Il 13 luglio 2018, IM 1, a domanda per quale motivo egli avesse dichiarato di essere convinto di trasportare circa 5 kg di marijuana, ha replicato:

" (…) Rispondo che già l’accordo iniziale fatto con __________ in Albania riguardo questo carico di stupefacente prevedeva il trasporto di 5 kg di marijuana.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Alla replica dell’interrogante che gli ha fatto notare che precedentemente aveva dichiarato invece di non sapere il quantitativo di marijuana che avrebbe trasportato, IM 1 ha risposto di non esserne più sicuro:

" (…) Rispondo che ricordo con precisione che __________ mi aveva parlato dicendomi che avrei dovuto trasportare della marijuana. Non sono più sicuro se effettivamente mi aveva riferito pure di che quantità si trattasse.

(…) Io dentro alla mia testa avevo pensato che avessi con me 5 kg di marijuana perché avevo pensato che per ogni kg trasportato era corretto un compenso di 1'000.- EUR.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Alla Corte ha spiegato il motivo che lo ha portato a pensare di trasportare 5 kg di marijuana:

" (...) Non sapevo quale fosse la quantità di marijuana che avrei dovuto trasportare. (…) Ho pensato che EUR 5'000 potessero equivalere a 5 kg di marijuana (…) Ho pensato potessero essere EUR 1'000.- di compenso per ogni chilo.

A domanda ma sulla base di quale informazione lei è giunto a questa conclusione risponde loro mi avevano detto che un chilo equivaleva a EUR 1'000.-.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Posto di fronte alle risultanze delle analisi Itemiser, le quali hanno dimostrato la presenza di eroina sulla sua fronte e sulle sue mani (Allegato 12 del Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria), l’imputato ha riferito:

" (…) non ho assolutamente visto o toccato con mano lo stupefacente. A mio modo di vedere la presenza di stupefacente sulle mie mani e sulla mia fronte può essere spiegata con il fatto che chi ha “preparato” la macchina ne ha lasciato un po’ ovunque e io sono quindi rimasto contaminato.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

" ADR che io non ho mai toccato l’eroina che è stata nascosta nella mia autovettura. Visto che sono state trovate tracce di eroina sulle mie mani e sulla fronte, presumo che questo sia dovuto al fatto che mentre la nascondevano nell’auto hanno lasciato delle tracce in luoghi che io poi ho toccato.

ADR che ho toccato anche il sedile posteriore perché ho messo i miei vestiti. Anche durante il viaggio mi sono fermato, mi sono sdraiato e ho dormito sul sedile.”

(AI 3).

" ADR che io non ho toccato la sostanza stupefacente. Io ho trovato l’automobile già pronta e piena. Io non ho nemmeno visto quando hanno caricato la sostanza.”

(Allegato 2 del Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" (…) L’unica spiegazione che riesco a darmi è che nei cinque giorni in cui ho dato in prestito la mia macchina a __________, sia stata contaminata. Io non so di preciso cosa abbiano fatto in questi giorni.”

(Allegato 4 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" (…) A questi proposito mi rendo conto di aver fatto un errore lasciando a disposizione di __________ l’autovettura per alcuni giorni, con la quale possono aver trasportato qualsiasi tipo di sostanza.”

(AI 40).

3.2.3. Il rientro in Svizzera

IM 1 ha riferito del giorno del suo rientro in Svizzera con la sostanza stupefacente come segue:

" (…) Ieri pomeriggio sono ripartito da __________ diretto in Svizzera. Sono passato dal Montenegro, dalla Croazia, dalla Bosnia, dalla Slovenia e poi dall’Italia; ho fatto delle soste solo per fare benzina o per mangiare, bere o riposare.(…).”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

" (…) Di fatto la mattina del 16.06.2018 __________ mi ha detto che la macchina era pronta e di andare a prenderla nel corso del pomeriggio vicino al bar. Mi aveva detto di preparare i miei vestiti e di partire già subito. Nel pomeriggio ho raggiunto il bar, __________ mi ha aiutato a mettere i miei vestiti in automobile e io sono partito con destinazione Svizzera.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" ADR (…) Sono partito da __________ sabato verso mezzogiorno. Sono sempre stato solo. Non ho mai avuto problemi nell’attraversamento dei confini.

ADR che durante il viaggio __________ non mi ha mai chiamato. Lui ha il mio numero, mentre io non ho il suo. Mi aveva detto che dopo 24 ore dal mio arrivo in Svizzera mi avrebbe chiamato. Sarebbe stato domenica pomeriggio. Vorrei aggiungere che mi è sembrato strano che __________ non mi ha mai chiamato durante il viaggio. Se non fossi stato fermato dalle Guardie di Confine avrei raggiunto __________ e lì avrei aspettato la telefonata di __________.”

(AI 3).

  1. Il convincimento della Corte

4.1. IM 1 ha dichiarato:

" (…) Mi era stato detto che avrei trasportato della marijuana e che, visto che la legislazione in Svizzera è permissiva non avrei avuto particolari problemi.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

" ADR (…) Lui (ndr. __________) mi ha detto di sapere che la marijuana in Svizzera è legale e che l’unico problema semmai l’avrei avuto in Albania al momento dell’uscita dal paese.

ADR che personalmente ho sentito alla televisione o alla radio che da fine anno dell’anno scorso il consumo e la vendita di piccoli quantitativi di marijuana è legale in Svizzera. Non ho fatto ulteriori verifiche.”

(AI 3).

" Mi ha precisato (ndr. __________) che il ricettacolo non era necessario per la Svizzera dove la marijuana è legale ma per non avere problemi ad attraversare i confini tra l’Albania e la Svizzera.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

" (...) ADR che ero convinto che qui in Svizzera la marijuana era ed è legale. Io non l’ho mai fumata ma ho sempre pensato che fosse legale. __________ mi aveva detto che la marijuana in Svizzera era legale e che non dovevo preoccuparmi. Ricordavo di aver sentito la notizia che in Svizzera era stata fermata una persona con 40 kg di marijuana e che era stata rilasciata.

ADR a sapere perché la marijuana andava nascosta se era legale rispondo che si trattava di passare in Albania e in altri paesi dove il trasporto è illegale. __________ mi aveva spiegato che l’avrebbero nascosta dietro il sedile.”

(AI 40).

4.2. Le spiegazioni dell’imputato non hanno convinto la Corte. Innanzitutto non si comprende per quale ragione IM 1 avrebbe dovuto fidarsi delle rassicurazioni fatte da __________ circa la legalità del trasporto di marijuana, dato che in primis __________ non ha mai vissuto in Svizzera, in secondo luogo il rapporto tra IM 1 e __________ non era affatto un rapporto stretto tanto che nemmeno ha saputo riferirne le coordinate personali:

" ADR che il mio amico si fa chiamare __________. Lo conosco da circa un anno, da quando vado più spesso in Albania.”

(AI 3).

" ADR che __________ lo considero più un conoscente che un amico. Tutte le volte che ci incontravamo erano incontri casuali. Io non ho mai avuto un suo recapito telefonico. Non so che lavoro facesse, lui non mi ha mai detto niente. Non so se avesse famiglia, se era sposato o se aveva figli.(…). Non so dove abita esattamente, so solo che abita nello stesso quartiere della mia famiglia che si chiama __________. Non sono mai stato a casa.

ADR che è corretto che non so tanto su di lui. Non ho chiesto nemmeno troppe cose su di lui perché magari dopo lui mi dà informazioni false.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

4.3. Argumentum a contrario, è inverosimile che __________ abbia affidato più di 11 kg di eroina, che sul mercato nero hanno un considerevole valore commerciale, ad una persona che non conosce bene e che si presta per la prima volta a trasportare stupefacenti.

4.4. Le dichiarazioni contradditorie dell’imputato non lo rendono attendibile quando afferma di non aver saputo di trasportare eroina, e meglio:

a) Circa il recapito telefonico per contattare __________, prima:

" ADR che durante il viaggio __________ non mi ha mai chiamato. Lui ha il mio numero, mentre io non ho il suo. Mi aveva detto che dopo 24 ore dal mio arrivo in Svizzera mi avrebbe chiamato. (…) Se non fossi stato fermato dalle Guardie di Confine avrei raggiunto __________ e lì avrei aspettato la telefonata di __________.”

(AI 3).

In seguito, alla domanda a sapere dove avrebbe portato lo stupefacente in Svizzera, in attesa di ricevere l’indirizzo in Germania da __________, egli ha risposto:

" (…) quando sarei arrivato nei pressi di Zurigo io avrei dovuto chiamare __________ e comunicargli la mia posizione.(…).”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

L’agente interrogante ha fatto presente all’imputato che in un primo momento ha dichiarato di non avere il numero di telefono di __________, IM 1 ha replicato così:

" Rispondo che forse mi ero spiegato male negli ultimi verbali. Con questo intendo dire che io non sapevo l’indirizzo di casa di __________ ma invece il suo numero ce l’avevo nel telefono NOKIA che mi avete sequestrato. Infatti ci eravamo scambiati il numero a vicenda penso il giorno prima che io partissi alla volta della Svizzera con lo stupefacente. Ci eravamo fatti uno squillo. Ricordo che era un numero albanese, ricordo il prefisso che iniziava con __________. Logicamente quando sarei arrivato nei pressi di Zurigo l’avrei chiamato sul telefono così che lui mi potesse dare ulteriori istruzioni e comunicarmi l’indirizzo in Germania dove era destinato lo stupefacente.(…).”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

b) Anche le affermazioni circa la destinazione del trasporto non sono lineari. Prima ha ipotizzato la destinazione del viaggio:

" (…) In sostanza avrei dovuto mettere a disposizione la mia auto per trasportare degli stupefacenti dall’Albania alla Svizzera. (…)

ADR (…) Non conosco la destinazione di arrivo: mi è stato detto che una volta giunto in Svizzera sarei stato contattato telefonicamente (…) e che avrei ricevuto ulteriori istruzioni. Credo che la destinazione finale del carico fosse in Germania.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 ad allegato AI 1).

Successivamente dinanzi al PP ha affermato:

" AD confermo che mi era stato promesso un compenso di EU 5'000 per il trasporto dall’Albania alla Germania.

(…)

ADR (…) __________ mi aveva detto che probabilmente sarebbe venuto qualcuno a ritirare la sostanza a casa mia, oppure se questo non era possibile, mi avrebbe dato l’indirizzo in Germania dove avrei dovuto recarmi per consegnarla. (…).”

(AI 3).

" ADR (…)L’accordo era che non appena in Svizzera avrei contattato o sarei stato contattato da __________ e avremmo concordato dove trovarci per consegnare la marijuana. Non sarei andato fino in Germania, ma qualcuno sarebbe venuto da me a prenderla.”

(AI 40).

Alla Corte, a domanda in cosa consisteva questo viaggio, ha risposto:

" Avrei dovuto trasportare marijuana, (…) per portarla qui in Svizzera. (…).”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Molte affermazioni dell’imputato sono inconciliabili tra loro, è dunque fortemente da ritenere che IM 1 si limitasse a dire il meno possibile, per insabbiare l’esistenza di una banda di trafficanti e di precedenti trasporti di sostanze stupefacenti andati a buon fine.

c) Quo ai tabulati telefonici, IM 1 è stato fermato in possesso di due cellulari. Il motivo è stato così spiegato dall’imputato:

" Rispondo che ero in possesso di due cellulari perché l’iPhone ha l’abbonamento e mi costerebbe troppo utilizzarlo in Albania visto che questo paese si trova nella cosiddetta zona 3 dove le tariffe di roaming sono maggiori. L’abbonamento dell’iPhone è della compagnia __________ che pago come detto circa 120 CHF al mese, ma malgrado il suo costo non sono comprese le chiamate nella zona 3. Per questo motivo al momento del mio fermo avevo pure con me il telefono Nokia con il nr. __________. Il numero è una prepagata svizzera della __________ che offre delle tariffe vantaggiose per chiamare dall’Albania.

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Di fatto però durante la sua permanenza in Albania precedente al trasporto, IM 1 non ha utilizzato il telefono con la prepagata __________ ma l’iPhone. Il primo riporta solamente 6 contatti dal giorno in cui è giunto in Albania al momento del suo arresto. Il telefono ha generato un traffico telefonico unicamente una volta che l’imputato si trovava in viaggio verso la Svizzera con lo stupefacente. (Allegato 7 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria). Posto di fronte a questa contraddizione, IM 1 ha risposto:

" (…) forse mi sono spiegato male l’ultima volta, ma io con quelle dichiarazioni volevo dire che dalla Svizzera a chiamare in Albania spendevo meno con la prepagata __________ inserita nel Nokia all’abbonamento __________ inserito nell’iPhone.(…)

È possibile che l’ultima volta probabilmente mi ero inteso male con l’interprete. Di fatto era vantaggioso chiamare dalla Svizzera in Albania e non viceversa.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Ma, al proposito, resta non chiarito il motivo che avrebbe spinto l’imputato a portare il cellulare Nokia in Albania. Egli al riguardo ha tagliato corto dicendo:

" (…) Inoltre un secondo telefono mi sarebbe servito nel caso in cui con l’altro sarei rimasto senza batteria. Come ho detto non sono mica l’unica persona che gira con più di un telefono.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

A ciò aggiungasi la circostanza, non certo casuale, di aver comprato la nuova SIM poco prima di intraprendere il viaggio di andata verso l’Albania, segno evidente che fosse per organizzare il trasporto dello stupefacente, tanto più che nemmeno ha saputo dire esattamente dove l’ha comprata:

" ADR che la carta SIM inserita nel Nokia è da poco tempo che ce l’ho. Da circa un mese/un mese e mezzo partendo dal giorno del mio fermo. L’ho acquistata a Zurigo in un negozio di __________, una specie di chiosco, non so essere più preciso.(…)

ADR che l’ho presa in una sorta di baracchino della __________. Loro non mi hanno chiesto nessun documento. Io mi sono rivolto a loro, perché avendo debiti con la __________, sapevo che se avessi chiesto in un negozio autorizzato non mi avrebbero rilasciato la scheda SIM.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Del resto che IM 1 sia ricorso all’acquisto di una SIM sottobanco per i motivi da lui esposti è totalmente inverosimile poiché non ha alcun senso logico che una compagnia telefonica rifiuti la vendita di una carta SIM prepagata perché l’acquirente avrebbe dei debiti.

d) Con riferimento ad altri indizi agli atti, la vicenda descritta nell’AA presenta delle analogie con un controllo della Polizia di __________ avvenuto in data 19 luglio 2017. IM 1 è stato controllato presso l’area di servizio autostradale in territorio di __________. Circa questo fatto IM 1 ha così riferito:

" (…) Si ricordo che ero stato controllato da una pattuglia di Polizia tedesca vicino al lago di Costanza. Ricordo che ero in automobile con un amico, questo mio amico si chiama __________, che è il proprietario dell’automobile __________ su cui sono stato arrestato nel mese di giugno 2018 a Chiasso dalla Polizia ticinese. Ricordo che era lui alla guida, l’automobile era un __________ di sua proprietà, non ricordo il modello ma in ogni caso non era la __________ su cui sono poi stato arrestato.

ADR che quando siamo stati fermati stavamo rientrando da __________ e __________ dove ci eravamo recati per andare ad acquistare un’ automobile di seconda mano. Stavamo facendo rientro in Svizzera.

ADR che la macchina non era per noi ma eravamo andati a vedere la macchina per conto di mio cugino. Lui era interessato ad un __________. Questo mio cugino abita in Albania. In realtà l’automobile era per sua moglie. Infatti questo tipo di auto sono specialmente adatte alle donne perché facili da guidare. In ogni caso non avevamo trovato il modello che cercavamo e quindi non abbiamo fatto niente. Se invece avessimo trovato una buona occasione avremmo potuto anche acquistarla. Noi avevamo visto un modello che cercavamo ma la macchina non si trovava in buone condizioni quindi non l’abbiamo acquistata. Se avessimo trovato una buona occasione l’avremmo pagata in contanti. Mio cugino mi aveva anticipato dei soldi prima che io andassi a vedere la macchina in Germania. Questi soldi me li aveva dati in Albania.

ADR che mio cugino mi aveva anticipato 5'000 EUR. La macchina poteva anche costare un po’ di più o un po’ di meno. In quel caso io avrei anticipato il supplemento oppure avrei dato indietro a mio cugino il rimanente. Il denaro me lo aveva dato un po’ di tempo prima della visita in Germania (…).”

(Allegato 4 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Anche questo racconto denota incongruenze tanto che è stato accertato che, contrariamente a quanto asserito da IM 1, il veicolo con il quale è stato fermato in quell’occasione è lo stesso di marca __________ sul quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente di cui all’AA. In aggiunta, in occasione del citato controllo IM 1 aveva riferito che il denaro gli sarebbe servito per acquistare un’automobile AUDI e non una VW Golf. (Allegato 4 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Benché non si possano trarre conclusioni certe, le analogie dei due viaggi appaiono evidenti:

per il trasporto del 17 giugno 2018 IM 1 si è prestato a trasportare della sostanza stupefacente per un compenso di 5'000.- EUR, importo che avrebbe ricevuto solo una volta giunto a destinazione; destinazione che ha dichiarato essere una non meglio definita località della Germania, la quale gli sarebbe stata comunicata da __________ non appena sarebbe giunto nei pressi di Zurigo. Il viaggio è stato intrapreso utilizzando il veicolo __________.

Per il viaggio del 19 settembre 2017 invece IM 1 si trovava in Germania e stava facendo rientro in Svizzera. Con lui alla guida vi era __________ e su IM 1 sono stati rinvenuti poco più di 5'000 EUR di dubbia provenienza. (Allegato 4 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria). Ma tant’è.

4.5. Alla luce di quanto suesposto, la Corte ha quindi accertato che IM 1 ha trasportato eroina consapevole di effettuare un trasporto di stupefacente, escludendo che, se avesse saputo che si trattava di droga pesante, si sarebbe rifiutato, diversamente avrebbe verificato, prima di partire dall’Albania, il contenuto del carico, giacché i suoi rapporti con __________ non erano di amicizia tale da doversi per forza fidare. Ci torneremo.

  1. In diritto

5.1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup chiunque senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (lett. a). Nei casi gravi l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. In questo caso, si applica l’art. 40 cpv. 2 CP il quale prevede la durata massima della pena detentiva di venti anni, sempre che la legge non dichiara espressamente una pena detentiva a vita.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1 consid. 2.6; sentenza CCRP deln 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Un crimine o un delitto è punibile per negligenza solo qualora la legge ne dispone espressamente (Art. 12 cpv.1 CP). In questo senso, il TF ha già chiarito che la formulazione “deve presumere” ai sensi dell’art.19 cpv. 2 lett. a LStup non è da intendersi come espressione di negligenza ma bensì come disciplina probatoria a disposizione del giudice, il quale deve poter ammettere il dolo, quando le circostanze del caso imponevano all’agente di comprendere la pericolosità del suo agire per la società (DTF 104 IV 211 consid. 2).

Circa gli elementi oggettivi, va specificato che il trasporto dello stupefacente già nel territorio doganale svizzero equivale ad importazione (art. 3 Oprec – RS 812.121.3).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2.; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B_911/2009, conisd. 2..3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit, ad. Art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l’autore sappia o accetti che l’infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF IV 31; Bernard Corboz, op. cit. n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (CARP del 4 dicembre 2014, inc. 17.2014.166 consid. 15). Occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante come l’eroina sono oramai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; anche DTF 106 IV 232). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l’autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Secondo costante giurisprudenza, va differenziato, sempre dal profilo soggettivo, il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico) unicamente per motivi di lucro (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c).

5.2. Dal profilo oggettivo il comportamento dell’imputato realizza in tutti i suoi estremi la fattispecie aggravata dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, per il trasporto e l’importazione in Svizzera di più di 11 kg di eroina. In concreto, il quantitativo di droga importata, considerato anche il grado di purezza compreso tra il 34.8% e il 48.7%, supera ampiamente la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave (che, come visto si configura oggettivamente a partire dai 12 grammi di eroina pura) ed è tale da mettere in pericolo la vita di molte persone, ritenuto peraltro come l’eroina sia una droga pesante e particolarmente pericolosa (DTF 109 IV 45). Per quel che è dell’aspetto soggettivo, la Corte ha ritenuto che l’imputato ha agito per dolo eventuale. Nonostante siano emersi indizi che non possano escludere una possibile consapevolezza e volontà dell’imputato in relazione al trasporto di droga pesante, e meglio più di 11 kg di eroina, questi non sono sufficienti a giustificare un dolo diretto. A carico dell’imputato non vi sono infatti prove che accertino che egli abbia caricato la vettura rispettivamente che abbia preso in consegna direttamente i pani trasportati. Il dolo diretto è dunque da escludersi non essendo dimostrato che il prevenuto fosse a conoscenza dell’esatto quantitativo e del tipo di droga. Resta, però, che il suo agire configura quantomeno un dolo eventuale poiché egli non si è interessato di accertare la natura della sostanza stupefacente da lui trasportata e nemmeno il suo quantitativo, nonostante sapesse di trasportare droga. Va detto che non si può certo ritenere che potesse essere convinto di trasportare unicamente 5 kg di marijuana se solo si pon mente alla retribuzione pattuita, di 5'000.- Euro, somma che avrebbe consumato gran parte del guadagno illecito, la marijuana avendo un prezzo al kg di gran lunga inferiore all’eroina. Vi è inoltre da considerare che all’imputato è stata consegnata l’auto riempita da terzi. Egli ha infatti lasciato la sua autovettura a disposizione di tale __________ con la consapevolezza che all’interno della stessa avrebbe potuto essere occultato di tutto, come anche ammesso da lui stesso durante il dibattimento (Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 4). Sebbene IM 1 abbia sostenuto che non avrebbe saputo come aprire il vano nascosto, egli ha ammesso di non aver nemmeno pensato di controllare lo stupefacente e il suo quantitativo. Per di più, le sue affermazioni circa l’impossibilità di verificare la sostanza all’interno del ricettacolo sono da considerarsi poco attendibili, già solo perché, ancora una volta, avesse voluto far dipendere il suo operato illecito dal tipo di sostanza e dal suo quantitativo, avrebbe verificato il contenuto del carico prima di partire dall’Albania. Dagli atti è invece emerso che l’imputato non si è fatto nessuno scrupolo sull’entità della messa in pericolo della salute pubblica, prestandosi a trafficare droga, poco importa quale e quanta, unicamente a fini di lucro (ovvero contro un compenso di 5'000.- Euro). Ne discende che la Corte ha confermato appieno l’atto d’accusa.

  1. Delle pene

6.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisata che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la responsabilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La pena deve dunque essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In quest’ambito va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità contro l’illegalità, nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata così la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve poi procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha così codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schwizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, §6 n. 72, pag. 205).

6.2. In concreto, a qualificare oggettivamente la colpa grave dell’imputato è il quantitativo importante di droga trasportata, trattandosi di più di 11 kg di eroina, di cui quasi 5 di sostanza pura. È certamente vero che il quantitativo di stupefacente trattato non è l’unico elemento da considerare né quello a cui dare un peso predominante, ma esso rimane comunque un elemento la cui importanza non può essere né banalizzata né trascurata (CARP del 21 gennaio 2016, inc. 17.2015.201 consid. 12.a). È pur vero che, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde d’importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui, maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, più alto è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010 consid. 2.1). In concreto si tratta di un quantitativo importante che supera ampiamente la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave che, come visto, si configura oggettivamente già a partire dai 12 grammi di eroina pura, ed è tale da mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 109 IV 45, consid. 3b; 119 IV 180, consid. 2b). A proposito del grado di purezza della sostanza va detto che se è vero che esso è rilevante per stabilire se si è in presenza di un’infrazione aggravata o meno, esso è irrilevante per la determinazione della gravità della colpa, a meno che si possa stabilire che l’autore voleva trafficare sostanza particolarmente pura o particolarmente diluita (CARP del 2 luglio 2015, inc. 17.2015.66 consid. 12.1.), ciò che in casu non è possibile affermare.

Sempre dal profilo oggettivo, la colpa dell’imputato è aggravata dall’estensione internazionale del traffico, ritenuto come il condannato abbia attraversato, in un viaggio durato 23 ore, il Montenegro, la Bosnia/Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e l’Italia. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’importatore di droga deve spendere maggiori energie criminali rispetto a colui che trasporta sostanze stupefacenti all’interno dei confini nazionali, sia poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale, sia poiché l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3; 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1).

Inoltre, se da un lato è vero che la Corte ha accertato un dolo, si fa per dire, soltanto eventuale, quantomeno sui quantitativi e sul tipo di stupefacente, dall’altro non va sminuita la disponibilità dell’accusato a trasportare qualsiasi cosa illecita, conto tenuto del fatto che egli, consapevole di effettuare un trasporto di droga, non si è minimamente peritato di verificare cosa effettivamente trasportava. In altri termini, per lui poteva essere di tutto, dalla droga in quantità ancora maggiore ad altre sostanze ancora maggiormente pericolose. Il tutto a mero scopo di lucro nonostante una situazione finanziaria personale oggettivamente non agevole ma nemmeno particolarmente difficile, se si pon mente al fatto che, da quanto emerge agli atti, non risultano particolari pressioni da parte dei creditori, in buona parte enti pubblici e privati, da fargli perdere il senno sin da spingerlo a tanto. Questa Corte non ha infatti creduto che l’imputato vivesse in ristrettezze economiche: sebbene agli atti vi sono precetti esecutivi e attestati di carenza beni emessi nei suoi confronti, forza è constatare come ciò non sia bastato a dissuadere l’imputato dal sostenere le spese per i numerosi viaggi in Albania, in aereo e/o in automobile, talvolta accompagnato dal figlio, di cui pure copriva le spese. Nonostante percepisse la disoccupazione, egli non ha ridotto i viaggi in Albania, ma li ha aumentati. In aggiunta l’imputato ha provveduto all’acquisto di due autovetture, quantunque a prezzi modici. Del resto anch’egli era perfettamente cosciente che una tale spesa non si confà ad una persona verso la quale pendono precetti esecutivi e attestati di carenza beni, tant’è che ha pensato bene di eluderne l’esistenza, immatricolando una della due autovetture a nome di un suo amico. Né va, infine, sottaciuto il fatto che è stato fermato in possesso di inter alia un iPhone con una carta SIM __________, abbonamento per il quale pagava mensilmente 120.- CHF, cifra da considerarsi elevata per una persona che vive in asserite ristrettezze economiche.

Soggettivamente pesa, inoltre, il fatto che egli non ha agito perché consumatore della sostanza stupefacente, ma unicamente per lucro.

Vero è che l’accusato non ha precedenti penali ma tale circostanza, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa, non è di per sé atta a diminuire automaticamente la pena. L’assenza di precedenti non può infatti essere considerata a favore dell’imputato, in quanto l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (CARP del 2 luglio 2015, inc. 17.2015.66, consid. 12.3.c e rinvii). Con il che anche dal profilo soggettivo la colpa va considerata medio/grave.

Ciò detto, trattandosi di ben oltre 11 kg di eroina con un grado di purezza medio-alto, pur tenendo conto che l’imputato ha agito quale semplice corriere, per dolo eventuale, nonché della sensibilità alla pena dovendo il reo espiare la pena in carcere lontano dai suoi affetti familiari, la Corte lo ha condannato, in armonia con la prassi dei nostri tribunali (TPC del 14.05.2018, inc. 72.2017.238; TPC del 3.02.2015, inc. 72.2014.121; TPC del 12.01.2010, inc. 72.2009.128; TPC del 3.06.2006, inc. 72.2004.71), ad una pena detentiva di 6 anni che, evidentemente, non può essere messa al beneficio della sospensione condizionale (art. 42 CP).

6.3. Riconosciuto autore colpevole di violazione dell’art.19 cpv. 2 LStup, IM 1, deve essere espulso dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP. Occorre tuttavia esaminare se siano dati gli estremi che impongono la rinuncia dell’espulsione ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP. In applicazione del principio di proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.05.2016 consid. 5.2).

In concreto, l’imputato risulta presente sul suolo elvetico dal mese di agosto 2011. Egli si è reso colpevole di un’infrazione aggravata alla LStup e la pena detentiva inflittagli è di 6 anni, ciò che corrisponde ad una colpa grave (STF 2C_4/2011 del 15 dicembre 2011). Per di più, il reato per cui è stato condannato è stato da lui compiuto in età adulta e meglio, a 43 anni (meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età (DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2).

L’integrazione del condannato nel nostro Paese va poi relativizzata in considerazione dei suoi spostamenti passati, della precaria situazione economica in cui versa e del fatto che non si è mai inserito stabilmente nel mondo del lavoro, avendo prima lavorato come __________ e come __________, beneficiando poi delle prestazioni della LADI durante il periodo in cui ha delinquito. Di guisa che l’espulsione appare senz’altro giustificata, ponderato l’interesse pubblico al suo allontanamento, rispetto ai legami, peraltro di scarso rilievo, che egli ha con il nostro paese. Considerati tutti i presupposti necessari secondo il TF per ammettere un caso di rigore personale (6B_371/2018 del 21 agosto 2018, consid. 2.5. e rinvii), la fattispecie non evidenzia alcun elemento che potrebbe giustificare la rinuncia della Corte all’espulsione. Neppure la situazione familiare del condannato può giustificare tale astensione: IM 1 vive infatti in Svizzera con la moglie di nazionalità __________; per di più, il figlio avuto da una relazione precedente, risiede __________, stesso paese che ha conferito al condannato la cittadinanza e dove egli ha risieduto per diversi anni. Giova rilevare che è la stessa difesa ad aver indicato che IM 1 avrebbe avuto ben due offerte d’impiego in __________, presagendo così un rinserimento senza ostacoli in quel paese. L’unico elemento che a favore del condannato evidenzia un minimo legame con il nostro paese, è la presenza sul suolo elvetico della sorella, a dire del condannato, a __________. A tal riguardo, i numerosi viaggi di IM 1 dimostrano una sua facilità nello spostamento, e nulla lasciare intendere che egli non possa preservare tale rapporto dalla Francia, vista anche la vicinanza geografica dei due paesi. Forza è evidenziare che tale rapporto non ha mai richiesto una vicinanza di luogo dei due fratelli, avendo IM 1 vissuto in diversi paesi ed una volta in Svizzera, in località germanofone. Ne discende che la Corte non può in alcun modo legittimare la rinuncia all’espulsione del condannato.

Quanto al periodo di espulsione va detto che, in concreto, la pena si colloca nella fascia media del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2 LStup. Ciò detto va ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni. In sintesi, ponderato l’interesse pubblico all’espulsione del condannato che prevale su quello privato – alquanto minimo – dello straniero a rimanere in Svizzera, la Corte ha ordinato la sua espulsione per un periodo di 7 anni.

  1. Per quel che è degli oggetti in sequestro, deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente.

  2. Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

8.1. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

8.2. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è parsa eccessiva con riferimento a diverse poste indicate, tenuto conto: della complessità del caso di specie (sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista del diritto), della sua attiva partecipazione agli atti sin dall’apertura dell’inchiesta, come pure della grandezza dell’incarto di per sé. In particolare, i colloqui personali, con tanto di trasferta sino in carcere, indicati per un totale di 15h25 ore, sono parsi decisamente eccessivi e ridotti ad un numero più che sufficiente di 5h40. Anche il tempo esposto per il numero e la durata delle telefonate, inclusi colloqui con famigliari dell’imputato, è parso eccessivo, trattandosi di difesa d’ufficio (4h40). A questo titolo è stato dunque riconosciuto il tempo di 1h. La difesa ha poi partecipato attivamente all’inchiesta e all’espletamento degli atti istruttori, con il che non si giustificano nemmeno 4h30 di studio/visione atti supplementari, che vengono pertanto ridotte a 2h. Infine, con riferimento all’onorario, il tempo esposto per la preparazione al processo di 4 h, tenuto conto sempre di quanto già sopra indicato, è parso sproporzionato, e va, quindi, dimezzato. Per quanto concerne invece il forfait per le spese richiesto dall’avv. DUF 1 (10%), la semplice lettura dell’art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio mostra come, anche per l’importo inizialmente richiesto dal difensore, questa percentuale si situa al 5%, e così è stato ricalcolato e approvato. L’onorario è stato dunque stabilito in fr. 9’751.80 e le spese in fr. 854.80 (di cui fr. 367.2 di trasferte), per un totale di fr. 10’606.60.

Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato.

visti gli art.: 12, 40, 42, 47, 51, 66a, 69, 70 CP; 19 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo 11 – 17 giugno 2018,

a __________ (Albania) e in altre imprecisate località,

detenuto, trasportato e importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di __________, 11'267.20 grammi di eroina (con grado di purezza variante dal 34.8% al 48.7%), destinata a persone non identificate residenti in Svizzera e/o in Germania, dietro compenso di Euro 5'000.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

  1. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

  2. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.

  3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  4. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 9’751.80

spese fr. 854.80

totale fr. 10’606.60

§ La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’606.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 6'378.40

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 133.35

fr. 8'511.75

============

Zitate

Gesetze

12

CP

  • art. 12 CP
  • art. 40 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 66a CP

CPP

  • art. 135 CPP

LAvv

  • art. 21 LAvv

LStup

  • art. 19 LStup

LStup

  • art. 19 LStup

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

48