Incarto n. 72.2018.179
Lugano, 5 ottobre 2018/ns
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 02.07.2018 al 05.09.2018 (66 giorni) in carcerazione di sicurezza dal 06.09.2018 al 20.10.2018 (45 giorni)
IM 2, rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 02.07.2018 al 05.09.2018 (66 giorni) in carcerazione di sicurezza dal 06.09.2018 al 19.10.2018 (44 giorni)
imputati, a norma dell'atto d'accusa 150/2018 del 5 settembre 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1
per avere, senza diritto, nel Canton Zurigo, nel corso del mese di maggio 2018, acquistato una pistola GLOCK e le seguenti munizioni: 25 cartucce calibro 9mm, 196 cartucce GECO, 12 cartucce 9mm Hidra-Shok, nonché successivamente e fino al 2 luglio 2018 per avere in Ticino e in altre località posseduto portato con se dette arma e munizioni;
B. IM 2
per avere, tra il 18 giugno 2018 e il 2 luglio 2018 a __________ (SH), , in Ticino e in altre località, condotto l’autoveicolo Opel Astra di sua proprietà e sui aveva applicato le targhe ZH, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
per avere nelle medesime circostanze di cui al punto 2. del presente atto d’accusa, condotto il veicolo Opel Asta, sebbene sapesse che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
per essersi, tra il 18 e il 19 giugno 2018 a __________ (SH), intenzionalmente appropriato delle targhe di controllo ZH__________, asportandole da un veicolo della __________, allo scopo di usarle egli stesso, applicandole al veicolo Opel Astra, nonché per avere fatto uso di dette targhe, nelle circostanze di cui al punto 2. del presente atto d’accusa, che non erano state rilasciate per quel veicolo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 33 cpv. 1 litt. a LArm, in relazione agli art. 4 cpv. 1 litt. a, 6 cpv. 1, 8 cpv. 1, 12, 15 pv. 1, 16 LArm e 26 cpv. 1 litt. f e 27 cpv. 1 OArm, nonché 95 cpv. 1 litt. a, 96 cpv. 2 e 97 cpv. 1 litt. a et litt. c LCStr.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
in qualità di interprete per la lingua tedesca, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 17:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Presidente rileva che il reato di abuso della licenza e delle targhe previsto al punto B.4 AA è sanzionato dall’art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr e quindi rettifica in tal senso l’atto d’accusa.
Le parti nulla osservano.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
I fatti sono ammessi, ciò che bisogna discutere è l’espulsione facoltativa ed il ripristino di pena. I due imputati hanno commesso dei delitti durante il periodo di prova, dunque vi è da chiedersi se in futuro essi si asterranno o meno dal commettere altri reati. Non vi sono punti favorevoli agli imputati. Vi è una situazione lavorativa inesistente e non solo perché appena usciti di galera, IM 2 aveva anche un posto di lavoro ma lui ha deciso per scelta di non lavorare. Anche la cerchia di amicizie dei due imputati non lascia trasparire aspetti favorevoli. I due che hanno commesso reati assieme, appena scarcerati sono tornati subito a frequentarsi, ciò che concorre a rendere la prognosi negativa. Tutte queste situazioni danno un quadro sfavorevole nell’ottica di commettere altri reati. Così anche il quadro familiare non è servito a tenere lontano IM 1 dalla commissione dei reati. Le famiglie da sole non riescono a tenere lontani gli imputati dal commettere reati. La prognosi è dunque altamente sfavorevole. Il carcere ai due imputati non è servito a nulla, nemmeno la detenzione preventiva trascorsa a Zurigo. Non è nemmeno servito dargli la possibilità di uscire dal carcere a chiare condizioni inequivocabili. Essi sapevano cosa significava essere liberati condizionalmente ma hanno scelto la via della delinquenza, è stata una scelta libera e dunque devono subire le conseguenze delle loro scelte. Essi avrebbero potuto comportarsi bene ma hanno scelto di sbagliare e oggi ne pagano le conseguenze. I residui di pena vanno dunque ripristinati stante le condizioni previste dal codice. Sulla non restituzione delle spese, l’accusa si oppone alla richiesta delle difese, è per colpa dei comportamenti dell’imputato che è stato aperto il procedimento. Circa la sanzione, occorre procedere con una pena unica, una pena detentiva effettiva anche per i nuovi reati in quanto si tratta di delitti, e tenuto conto anche delle condizioni economiche disastrose degli imputati anche in virtu’ dell’art. 42 cpv 2 CP. Per IM 1 vi è una infrazione alla LArm che non si può definire lieve. E’ un reato la cui gravità non può essere sottovalutata e in questo caso è maggiore per via della violazione delle norme di condotta. Egli ha voluto comperare una pistola e oltre 200 munizioni, alcuni dei quali sono assolutamente vietati dalla legge. I motivi per cui egli ha comperato l’arma, non rilevano così tanto, trattandosi comunque di un fatto già oggettivamente molto grave. La pena dunque per l’accusa deve essere di 6 mesi. Per IM 2 i reati non sono in quanto tali gravi, la gravità oggettiva è media ma essa è superata dal fatto che i reati sono stati ripetuti. La gravità è poi aumentata dal fatto che si è trattato di un comportamento inutile, di una leggerezza di chi non ha capito la lezione del carcere. Egli ha voluto soddisfare solo un piacere del momento, ciò che rende maggiormente grave la colpa che l’accusa quantificata in 4 mesi di detenzione. L’accusa chiede dunque per IM 1 la pena unica di 20 mesi interamente da espiare, mentre per IM 2 chiede una pena di 17 mesi, entrambe comprensive dei ripristini di pena e interamente da espiare. In merito all’espulsione facoltativa, l’accusa richiama la decisione del 17.08.2018 della Commissione del ricorso del Canton Zurigo in materia di stranieri, ove si indicano le ragioni per cui l’imputato può essere espulso dalla Svizzera. Conclude chiedendo che l’imputato venga espulso per un periodo di 3 anni, con possibilità di estendere l’espulsione all’area Shengen;
Il delitto commesso è stato sin da subito ammesso dall’imputato. In merito all’unico reato imputato a IM 1, l’infrazione alla Larm, per la sua commissione si postula una pena pecuniaria di qualche giorno. La colpa oggettiva del reato varia in maniera molto importante. La difesa rileva che, a titolo d’esempio, una per persona che aveva detenuto una serie di armi molto numerose, era stata inflitta una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. La difesa chiede che la pena sia commisurata di un massimo di 10 aliquote giornaliere. Il periodo di prova sarebbe scaduto nell’agosto del 2019 ed era accompagnato da una serie di norme di condotta tra cui, appunto, quella di possedere armi. Ai sensi dell’art. 89 CP il giudice può prorogare il periodo di prova o ripristinare il periodo sospeso. L’imputato, in questi mesi di carcerazione ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze dell’infrazione e di una nuova carcerazione. La difesa ritiene che un significativa proroga del periodo di prova costituisca una significativa spada di Damocle sulla testa dell’imputato. L’autorità di espiazione pena del Canton Zurigo osservava come una continuazione della pena non avrebbe potuto migliorare la situazione dell’imputato, di talché ad egli è stato concesso il periodo di liberazione condizionale. In passato la commissione dei reati era connessa all’abuso di sostanze stupefacenti, da cui l’imputato si astiene da ormai tre anni. Fuori dal carcere la famiglia dell’imputato è pronto ad attenderlo, ed il suo ambiente familiare è del tutto positivo. Egli potrà continuare a cercare un lavoro e a continuare il programma di sostegno psicologico che aveva interrotto. Egli è consapevole che ogni nuovo errore lo potrà portare a perdere nuovamente tutto. La difesa chiede che, se del caso, il ripristino di pena avvenga soltanto in maniera parziale. In caso di pena unica, la difesa si rimette alla Corte in merito alla sua determinazione, ritenuto che comunque essa non potrà superare i 15 mesi e mezzo di detenzione;
Ciò che preme alla difesa è sottolineare come i fatti che hanno portato all’arresto dell’imputato si siano ridimensionati di molto. Per il reato più grave, gli atti preparatori punibili di rapina e quella di infrazione alla LArm, il PP ha emanato un decreto di abbandono. L’imputato sin dal primo momento del fermo ha collaborato con sincerità, ha affermato di aver condotto veicoli senza avere la licenza di condurre e dopo aver rubato le targhe. Egli ha spontaneamente dichiarato di avere commesso una leggerezza ma solo perché dopo essere stato in prigione due anni egli voleva trascorrere qualche tempo con i suoi amici in un campeggio. Sono 95 giorni che l’imputato si trova in carcere per questi fatti, un periodo più lungo delle pene pecuniarie previste per fatti analoghi (81.2014.87 Pretura Penale). L’imputato ha cercato di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Svizzera, ove si trova da quando ha 7 anni e dove ha seguito tutta la sua formazione, a dimostrazione di una sua integrazione linguistica, culturale e sociale. Anche le sue sorelle vivono da sempre nel Canton Zurigo e sono perfettamente integrate. Il Kossovo resta per lui solo una meta di vacanza, casa e professione restano a Zurigo da quando ha 7 anni. Il fatto di lasciare la Svizzera costituirebbe per lui quello di dover tagliare le proprie radici. Dal mese di marzo 2018 egli non ha mai lasciato la Svizzera per una nuova vita all’estero. Egli cercherà nuovamente un lavoro come aveva già fatto in passato. Alla luce di tutti questi motivi, la difesa, per la quale non è accertato il pericolo di fuga, chiede che l’imputato venga condannato una pena pecuniaria minima, con rinuncia al ripristino dell’esecuzione della pena sospesa, la quale può essere sostituita da un ammonimento. Chiede, infine, la rinuncia ad esprimere l’espulsione penale dalla Svizzera.
Considerato, in fatto ed in diritto
La presente motivazione verte unicamente sulla posizione di IM 2, il solo ad aver presentato annuncio d’appello in data 11.10.2018 avverso al giudizio in esame (doc. TPC 16). Richiamato l’art. 82 CPP, non sarà dunque trattata, se non con specifico riferimento al medesimo IM 2, la posizione del coimputato IM 1, che è stato condannato, ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena sospesa con la concessione della libertà condizionale, per il reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni alla pena unica di 20 mesi di detenzione da espiare.
Dalla documentazione in atti, con riferimento al vissuto dell’imputato IM 2, risulta che:
2.1. IM 2 è nato in Kossovo, a __________, il __________, …omissis…
IM 2 ha abitato presso i propri genitori fino al __________ quando sono sorti degli attriti con il padre per delle divergenze sui metodi educativi, che hanno portato IM 2 ad abbondonare il tetto famigliare, ed alloggiare “un po’ ovunque”, ma per lo più presso una sorella.
Nello stesso periodo, ha cominciato a consumare stupefacenti, cannabis e cocaina, e ad allacciare una relazione sentimentale con una ex prostituta, vivendo grazie agli aiuti finanziari di quest’ultima e della sorella.
Complessivamente aveva, comunque, racimolato debiti per circa fr. 20'000.-(perizia psichiatra agli atti 13.07.2017, AI 49).
L’imputato non ha mai ottenuto la licenza di condurre.
Il 07.11.2015 è stato arrestato e poi condannato in data 13.06.2017 dal Tribunale di appello del Canton Zurigo a 42 mesi di detenzione, come di seguito sarà meglio illustrato.
Uscito di prigione il 05.03.2013 in libertà condizionale, l’imputato è andato a vivere dal fratello, mentre i genitori nel frattempo erano tornati a vivere in Kossovo.
Nel mese di maggio 2018, IM 2 per un breve periodo ha lavorato come __________ presso un suo ex datore di lavoro, tale __________, abbandonando però anche tale attività in quanto, come ammesso dall’imputato “aveva altro di meglio da fare”.
Quanto ai contatti sociali, e con specifico riferimento al periodo successivo alla scarcerazione in libertà condizionale, l’imputato ha dichiarato di avere una relazione sentimentale, ma della quale non ha voluto riferire nulla. Egli ha comunque continuato a bazzicare gli stessi ambienti criminogeni frequentati prima dell’arresto del 07.11.2015, compreso il coimputato IM 1, oltre che tale __________ (AI 48).
Il 07.05.2018, IM 2, al beneficio di un permesso C, ha ricevuto dall’Ufficio migrazione l’ordine di allontanamento dal territorio svizzero, confermato in seconda istanza con decisione del 17.08.2018 (AI 75).
Il 02.07.2018, l’imputato è stato nuovamente arrestato, in Ticino, per i fatti qui a giudizio.
Nella perizia psichiatrica di data 13.07.2017, esperita nell’ambito del precedente procedimento penale di cui alla condanna del 13.06.2017 dell’Obergericht, Canton Zurigo, si indica in IM 2 una personalità immatura, distanziato dalle norme e dalle regole, con un disturbo da dipendenza di stupefacenti ed un rischio di recidiva moderato (AI 49).
Sul punto si rileva, tuttavia, che non vi sono evidenze in merito al fatto che l’accusato abbia ricominciato a consumare droga una volta uscito dal carcere.
2.2. Nel corso del verbale di Polizia reso il giorno del suo arresto, l’imputato, con specifico riferimento alla sua situazione personale, ha dichiarato:
“…omissis…”.
(VI PG 02.07.2108, allegato al Rapporto d’arresto, AI 1).
Nel primo interrogatorio davanti al PP, l’imputato, sempre con riferimento al proprio vissuto, ha poi precisato che:
“…omissis…”.
(VI PP, 03.07.2018, pag. 6 AI 12).
Con specifico riferimento, invece, alla situazione successiva alla sua scarcerazione avvenuta in data 05.03.2013, interrogato in data 17.07.2018, IM 2 ha dichiarato:
" D: Ci può indicare cosa ha fatto dopo il suo rilascio avvenuto a marzo 2018 fino al mese di giugno 2018?
R: In aprile, sono stato più di due settimane in Kossovo per le ferie, ma non ricordo con precisione le date; sul mio passaporto è presente il visto che ho richiesto. In Kossovo sono andato con mio fratello __________, presso il cui domicilio sono annunciato pure io. Ho anche cercato un lavoro tramite l’assistenza riabilitativa, presso cui ho appuntamenti settimanalmente; non mi erano stati richiesti altri accertamenti sulla mia persona a seguito del mio rilascio. Ho cercato lavoro in qualità di __________, siccome ho un diploma di questa professione. Non ho trovato lavoro siccome non ho un permesso di soggiorno e al momento in Svizzera è difficile trovare un lavoro senza avere un permesso.
D: Chi ha frequentato dopo il rilascio del mese di marzo 2018?
R: Ho trascorso la maggior parte del tempo con i miei famigliari tra __________ e __________, dove abita mia sorella maggiore __________.
Ho anche incontrato diversi miei amici e conoscenti di cui non voglio fornire dettagli, siccome si tratta di cose mie personali.
D: Lei ha una relazione sentimentale? Se sì, con chi?
R: Sì, ho una relazione che risale al periodo precedente al mio arresto. Non intendo fare il nome della mia ragazza.
D: Quale è la sua attuale situazione quale cittadino kosovaro? Quale permesso di soggiorno in Svizzera possiede?
R: Al momento non sono titolare di un permesso, ma avevo un permesso C. A seguito dei miei problemi penali, l’Ufficio della migrazione ha deciso di rimandarmi al mio Paese, ma ho fatto ricorso, che ha effetto sospensivo. Avrei dovuto lasciare la Svizzera in agosto di quest’anno”.
(VI PG, 17.07.2018, Rapporto d’inchiesta, pag. 3 All. 5, AI 69).
2.3. Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato in merito al proprio vissuto, così si è espresso:
" D: Dagli atti risulta che ha avuto problemi con gli stupefacenti, cannabis e cocaina. Quando aveva iniziato a consumare queste sostanze e perché?
IM 2 R: Ho iniziato nel 2014, circa 4 anni e mezzo fa. Non ho mai avuto problemi con la droga, ho consumato senza mai esagerare, nel senso che non sono mai stato un tossicodipendente. Consumavo marijuana e cocaina.
D: Uscito dal carcere non ha più consumato?
IM 2 R: No
D: Dopo che è uscito di prigione ha seguito il Lern-Programm che aveva iniziato in carcere? Di che cosa si trattava?
IM 2 R: Si trattava di una cura psicologica che ho seguito. Attualmente l’ho interrotta a causa dell’arresto.
…omissis…
D: Aveva dei progetti quando era uscito di prigione a marzo 2018?
IM 2 R: Il mio primo obiettivo era rimanere in Svizzera e trovare un posto fisso. Volevo poter essere indipendente e non dipendere ancora dalla mia famiglia.
D: In concreto ha lavorato?
IM 2 R: Sì. Ho lavorato come __________ e come __________. Questo dopo le ferie in Kossovo, circa aprile – maggio per circa un mese con delle interruzioni. Ho lavorato presso __________, come da lui confermato nel verbale di Polizia. Ha anche confermato che io non lavoro più da lui e che è dispiaciuto dalla cosa.
D: In inchiesta ha dichiarato che aveva altri impegni o doveva fare altre cose piuttosto che tenersi il lavoro da __________. Quali erano questi impegni e queste altre cosa da fare?
IM 2 R: Era per l’assistenza della sospensione della pena che però non voglio prendere come scusa. Dopo 28 mesi di prigione non potevo lavorare 8 o 9 ore al giorno, al 100%. Ho provato ma non è che mi piaceva molto. E’ difficile lavorare sotto pressione sapendo che dopo 3 o 4 mesi avrei dovuto lasciare la Svizzera nonostante il mio progetto iniziale uscito dal carcere fosse proprio quello di lavorare.
D: Come si manteneva?
IM 2 R: Ho ricevuto un po’ d’aiuto dalla mia famiglia. Mi ha aiutato mia sorella dandomi circa 400 o 500 fr. al mese per le sigarette. Io non avevo risparmi, avevo poco meno di 600 fr. che ho speso nel primo mese per andare in Kossovo.
D: Ha dei debiti?
IM 2 R: Sì, circa 15’000 – 20’000 fr.
Dalla decisione 17.08.2018 della Sezione ricorsi della Direzione della sicurezza del Canton Zurigo, risulta che ha debiti tra fr.15'000.- e fr. 20'000.-.
D: In che rapporti è ora con IM 1? Siete amici da diversi anni, 6 giusto?
IM 2 R: Siamo buoni amici da 4 o 5 anni.
D: Perché uscito dal carcere ha continuato a frequentare IM 1 sapendo addirittura che quest’ultimo si era procurato una pistola, oltre che a frequentare __________ un altro pregiudicato? Non voleva cambiare ambiente?
IM 2 R: Perché è un mio amico e mi piace come persona.
D: Lei ha ricevuto un ordine di allontanamento dal territorio svizzero a far tempo dal 7.05.2018. Impugnerà la decisione 17.08.2018 che ha respinto il suo ricorso, visto che il termine scadrà il 9 ottobre 2018 (AI 75)?
IM 2 R: Dipende da oggi. Se rimango in carcere non farò appello, mentre se sarò scarcerato farò appello.
D: Dall’inchiesta emerge che non vorrebbe lasciare la Svizzera. È giusto?
IM 2 R: Si giusto.
D: Che progetti ha per il futuro una volta pagato il debito con la giustizia?
IM 2 R: Vorrei sposarmi con la mia compagna. Lei abita in Romania e siamo fidanzati da 4 o 5 anni. Qualora potessi rimanere in Svizzera la farei venire qui e le cercherei un lavoro. Anch’io vorrei trovarmi un lavoro.
Io avevo già provato a lavorare ma dopo 28 mesi di carcere è stato molto complicato tornare subito a fare un lavoro duro. Vorrei anche pagare i miei debiti e ricominciare una nuova vita. Se non potessi più rimanere qui cercherei altre vie per potermi mantenere.
D: Qualora dovesse essere rimpatriato in Kossovo. Rimarrebbe nel suo paese a vivere?
IM 2 R: Non rimarrei in Kossovo a vivere nonostante abbia i miei parenti li, che però non mi possono aiutare in quanto finanziariamente non stanno bene. Ci sarebbe la possibilità di lavoro ma le persone penserebbero di me che ho avuto la possibilità di rimanere in Svizzera ma non ne ho approfittato e quindi mi considerebbero un fallito.
D: Come si guadagnerà da vivere se non rimarrà in Kossovo?
IM 2 R: Andrei in Germania a fare il __________ o il __________ dato che conosco anche la lingua e la mia famiglia sarebbe vicino a me.
D: Ha delle persone di riferimento in Germania presso cui andare o che potrebbero aiutarla nel suo progetto di vita?
IM 2 R: Ho dei cugini a __________, andrei probabilmente da loro”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 3-6).
2.4. Con riferimento, infine, a quelle che sono le prospettive future dell’imputato una volta scarcerato, preso atto della possibilità di essere espulso dal territorio svizzero, IM 2 nel corso del verbale dibattimentale ha affermato:
“…omissis…”
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 5-6).
Dall’estratto del casellario giudiziale in atti (AI 3), risultano due precedenti penali a carico dell’imputato.
3.1. IM 2 è stato condannato una prima volta, con decisione del 25.09.2013 dello Staatsanwaltschaft __________, per i reati di furto d’uso di un veicolo a motore e conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta, alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr.130.- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'300.-.
Il medesimo imputato ha poi subito una seconda pesante condanna per i reati di rapina associato ad una banda (si tratta di tre rapine ai danni di distributori di benzina messe a segno mascherati e muniti di coltello), ricettazione e contravvenzione alla LStup, commessi in correità con il coimputato IM 1, alla pena detentiva di 42 mesi, nonché al pagamento di una multa di fr. 500.- (AI 19). Per effetto di questa condanna, IM 2 ha trascorso 28 mesi in carcere in espiazione della pena, sino a quando con decisione del 15.02.2018 del Amt für Justizvollzug, il 5.03.2018 è stato posto al beneficio della libertà condizionale per un periodo di prova fino al 05.05.2019, decisione associata all’obbligo di sottoporsi ad un’assistenza riabilitativa e, quale norme di condotta, all’obbligo di portare a termine il programma di formazione iniziato in carcere (AI 16).
4.1. In data 02.07.2018, presso la Centrale Operativa della Polizia è giunta la segnalazione del transito sull’A2 in direzione sud, delle targhe ZH__________ applicate al veicolo Opel Astra iscritte a RIPOL e ricercate perché rubate a __________ tra il 18.06.2018 ed il 19.06.2018. Il veicolo veniva quindi fermato a Camorino agli svincoli A2 di Bellinzona Sud, alla cui guida risultava esservi, sprovvisto della licenza di condurre, IM 2, mentre il lato passeggero era occupato da IM 1, sul quale risultava ancora pendente una ricerca RIPOL per espiazione di pena.
Si procedeva dunque alla perquisizione del veicolo, nel corso della quale si rinvenivano i seguenti oggetti posti tutti sotto sequestro:
2 passamontagna di colore nero;
2 cacciaviti;
1 tronchesino;
1 paio di guanti di colore rosso/grigio;
1 pistola Glock 19;
1 caricatore Glock 15 con inserite 13 cartucce blindate;
1 caricatore Glock 17 con inserite 12 cartucce blindate;
196 cartucce 9x19 Luger blindate;
12 cartucce 9x19 Luger a deformazione controllata (punta cava);
1 foglietto manoscritto numeri di telefono e nominativi;
1 zaino di colore viola e nero;
1 marsupio di colore nero;
1 paio di guanti marca Showa 370 8/L sigillati;
1 coltello marca Metaltex;
1 pila.
Da ulteriori controlli esperiti sul veicolo, si evinceva che esso, oltre a circolare con targhe rubate, era anche privo dell’assicurazione RC.
I due prevenuti venivano dunque fermati e condotti negli Uffici di Polizia per essere sottoposti ad interrogatorio.
Dalle indagini che ne sono al contempo conseguite, si è potuto stabile che la vettura OPEL Astra è stata acquistata da IM 2 a metà giugno 2018 al prezzo di 500.- fr, ed il venditore risultava essere tale __________. L’auto al momento dell’acquisto era fuori circolazione. Le targhe, invece, risultavano essere state rubate da un furgone della ditta ____________ parcheggiato a __________ tra il 18.06.2018 ed il 19.06.2018.
L’auto in questione risultava comunque essere già transitata in Ticino qualche giorno prima del fermo, precisamente in data 30.06.2018, quando i due imputati erano in compagnia anche di __________, detto __________. Costui, il medesimo 30.06.2018, era stato fermato e controllato dalla Polizia di __________ perché intento a fumare uno spinello. I due soggetti in sua compagnia, poi risultati essere, appunto, proprio IM 2 e IM 1, in quell’occasione non sono tuttavia stati identificati.
__________, interrogato dalla Polizia di Zurigo, con riferimento alla sua presenza in Ticino quel giorno in compagnia dei rubricati, ha dichiarato che era loro intento quello di trascorrere del tempo in riva al lago per una breve vacanza. Egli ha poi affermato di essere da qualche anno un conoscente di IM 2 e di averlo conosciuto durante la loro permanenza in carcere nei primi mesi del 2017, e di aver continuato poi a frequentarlo anche una volta scarcerato. Con riferimento, invece, a IM 1, il medesimo __________ ha riferito di non essere suo amico, ma di conoscerlo proprio per il tramite di IM 2.
4.2. Le abitazioni dei due imputati sono poi state sottoposte a perquisizione, nell’ambito della quale al domicilio di IM 1 non è stato rinvenuto nulla di utile alle indagini, mentre all’interno dell’abitazione di IM 2 sono stati trovati tre telefoni cellulari, due dei quali sono risultati appartenere ai prevenuti.
4.3. I due imputati, nonostante i precedenti penali specifici e nonostante siano stati trovati in auto in possesso di una pistola, di passamontagna e di materiale utile alla commissione, ad esempio, di furti, o comunque tale da far ritenere che essi si stessero preparando per commettere atti illeciti, hanno affermato, non senza contraddizioni, di non sapere a chi appartenesse il suddetto materiale. Dagli accertamenti scientifici che ne sono conseguiti, ne è derivato che il profilo DNA di IM 1 è stato rinvenuto sul tronchesino, sulla pistola e sulle cartucce, mentre le tracce di DNA presenti sui passamontagna hanno dato esito positivo con un profilo femminile non registrato in banca dati. Infine, sugli altri attrezzi presenti nel veicolo, non è stata rinvenuta una traccia interpretabile.
4.4. Gli imputati, interrogati in merito alle indicate risultanze, hanno scarsamente collaborato con gli inquirenti, limitandosi il IM 2 ad ammettere di essere stato lui l’autore del furto delle targhe, ciò di cui, a suo dire, IM 1 non sarebbe stato a conoscenza, mentre quest’ultimo ha riconosciuto di essere lui il proprietario della pistola nonché delle numerose munizioni, rifiutandosi tuttavia di fornire qualunque indicazione utile in merito al suo acquisto. Anche a mente del IM 1, il IM 2 non sarebbe stato a conoscenza del fatto che egli portava con sé un’arma, come meglio sarà indicato di seguito.
4.5. Considerata la sussistenza, oltre che dei sufficienti indizi di reato, anche del pericolo di collusione, di fuga e di recidiva, il 4 luglio 2018 il PP formulava istanza di carcerazione preventiva per entrambi gli imputati (AI 17 e 18).
In accoglimento dell’istanza, con decisione del 5 luglio 2018, il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ordinava la carcerazione preventiva dei due imputati sino al 10 agosto 2018 (AI 22 e 23), successivamente prorogata dal GPC su richiesta del PP sino al 7 settembre 2018 (AI 58 e 59) e ancora nuovamente prorogata sino al 19 ottobre 2018 per IM 2 (doc. TPC 5) e al 20 ottobre 2018 per IM 1 (doc TPC 4).
4.6. Viste le risultanze acquisite agli atti, oltre che i precedenti specifici degli imputati, il PP ha inizialmente prospettava nei loro confronti anche l’accusa di atti preparatori punibili di rapina, per cui, tuttavia, ha poi emesso un decreto di abbandono a fine indagine (Decreto d’abbandono di data 05.09.2018).
4.7. Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha contestato all’imputato IM 1 il reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, mentre nei confronti di IM 2 è stata promossa l’accusa di guida senza autorizzazione, guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile e abuso della licenza e delle targhe.
Le imputazioni a carico di IM 2.
5.1. Al punto 2 dell’atto d’accusa si contesta a IM 2 il reato di guida senza patente, pacificamente ammesso dall’imputato sin dal momento del fermo e poi ribadito nel primo interrogatorio reso al PP, ove ha riconosciuto anche il reato indicato al punto 3, ovvero la guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile:
" Ho già riconosciuto che guidavo senza patente e senza assicurazione di responsabilità civile”.
(VI PP, 03.07.2018, p. 6, AI 12).
Nel corso del verbale dibattimentale, l’imputato ha nuovamente ammesso le proprie responsabilità con riferimento alle due fattispecie in esame:
" D: Riconosce quindi il reato di guida senza autorizzazione di cui al punto1 B2 AA come già fatto in sede d’inchiesta (VI 3.07.2018 pag. 6 AI 12, VI PP 28.08.2018, pag.2 AI 71)?
IM 2 R: Sì.
[…] D: Riconosce il reato di guida senza licenza di circolazione, senza assicurazione per la responsabilità civile, di cui al punto1 B3 AA come già fatto in sede d’inchiesta (VI PP 28.08.2018, pag.2 AI 71).
IM 2 R: Sì”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 10-11).
5.2. In merito invece al punto 4 dell’atto d’accusa, ovvero all’imputazione posta a carico di IM 2 di abuso della licenza e delle targhe, l’imputato aveva inizialmente negato di essere stato lui a sottrarle, sostenendo che esse erano già apposte all’autovettura al momento dell’acquisto e, dunque, di non conoscere la provenienza delle targhe:
" Le targhe erano già applicate al momento dell’acquisto. L’ho comprata per gironzolare un po’ anche se sono privo di patente”
(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto, p. 4, AI 1).
Concetto ribadito anche nel successivo verbale d’interrogatorio reso al PP:
" L’interrogante mi contesta che le targhe sono denunciate come rubate.
Posso dire che mi ero anche immaginato che potesse esserci qualcosa che non andava con questa auto e con le targhe, perché io ho acquistato per 500.- fr. un’auto funzionante, tutto in ordine, senza firmare nulla, senza chiedere o ricevere carte grigie o altri documenti”.
(VI PP, 03.07.2018, p. 4, AI 12).
Solo nel verbale del 31.07.2018, l’imputato ha ammesso che, in realtà, le targhe era stato lui a sottrarle e ad apporle sul veicolo OPEL Astra:
" Voglio aggiungere qualcosa sulle targhe. Io ho detto che le targhe erano già sulla macchia quando l’ho comprata, ma non è vero. Ho preso le targhe da un’altra auto che si trovava a 200-300 metri da quella che avevo comprato. Non c’è motivo particolare perché ho preso quelle targhe, erano solo a portata di mano.
ADR che ho preso le targhe lo stesso giorno che ho ritirato la macchina dopo che __________ mi ha dato la carta grigia e mi ha detto dove dovevo ritirare le chiavi.
[…] Voglio solo aggiungere che questa era l’unica cosa che non ho detto correttamente in Polizia. Mi spiace per questa bugia”.
(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).
5.3. Sul motivo del soggiorno in Ticino, IM 2, analogamente a quanto già rilevato con riferimento al coimputato IM 2, per l’intera durata del procedimento ha sempre sostenuto la tesi della vacanza in campeggio:
" Volevamo andare in qualche luogo in Ticino a fare campeggio in Tenda e a grigliare. Io avevo una mezza idea di dirigerci verso __________, in un qualche campeggio. Pensavamo di passare 2-3 giorni in Ticino”.
(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto, p. 4, AI 1).
Concetto ribadito anche nel corso verbale del 31.07.2018:
" Continuate a chiedermi della pistola e della rapina, ma la verità è che io volevo solo divertirmi un paio di giorni”.
(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).
5.4. Riguardo, invece, alle ragioni per le quali, pur dopo un lungo periodo di detenzione e con il concreto rischio di un ripristino della parte di pena detentiva sospesa con la concessione della libertà condizionale, l’imputato abbia, e da subito, nuovamente delinquito, nel corso del verbale dibattimentale egli ha dichiarato:
" D: Perché delinquere ancora nel contesto della circolazione stradale dato che aveva già ricevuto una condanna per reati analoghi?
IM 2 R: Non è una cosa bella quella che ho fatto con la macchina e le targhe ma non ci ho pensato bene e non ho pensato che fosse una cosa così grave e andasse a finire in questo modo”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 8).
5.5. In istruttoria dibattimentale, IM 2, interrogato nuovamente sul movente del suo agire, ha affermato:
" D: Perché procurarsi un’auto senza RC, rubare le targhe, guidare senza patente, venire per ben due volte in Ticino in compagnia del correo in rapina, senza cellullare nell’ultima occasione, consapevole che in auto c’erano due passamontagna, allorché era in libertà condizionale e con un rischio di espulsione amministrativa sulle spalle?
IM 2 R: Non è come il Procuratore pensa che fosse la preparazione di una rapina, volevamo solo trascorrere due o tre giorni di vacanza. Anche il Tribunale menziona solo cose negative come armi e passamontagna ma non menzionano cose positive come la tenda e la griglia.
D: Perché, allora, rubare le targhe e guidare senza patente per venire in vacanza in Ticino mettendo in gioco la propria vita?
IM 2 R: Non so se l’ho già detto, ma dopo due anni di prigione volevo divertirmi un po’ con l’auto e IM 1, so che non è buono quello che ho fatto ma non ho pensato di fare altre cose con la macchina. Volevo solo divertirmi e godermi gli ultimi mesi in Svizzera. Il fatto della rapina non è assolutamente una cosa reale.
D: Esclude quindi che quell’auto non se l’era procurata per commettere un domani degli atti criminali?
IM 2 R: Si, lo escludo. Non so quanto tempo avrei tenuto la macchina perché avevo già avuto dei problemi con il parcheggio a __________ ma volevo passare ancora qualche giorno di vacanza qui in Ticino”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 12-13).
5.6. Con riferimento, poi, alla reciproca consapevolezza degli imputati in merito al possesso della pistola, rispettivamente al fatto che le targhe dell’auto fossero state rubate, IM 2 ha affermato che il coimputato non era a conoscenza del furto delle targhe, ma sapeva unicamente che egli era sprovvisto della patente:
" Mi viene chiesto se è un caso che IM 1 ha avuto dei contatti telefonici con questa ditta pochi giorni prima che sparissero le targhe.
Ne prendo atto, ma lui quando ho preso le targhe non c’era.
ADR che IM 1 non sapeva che le targhe erano rubate”.
(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).
Ciò che è stato poi ribadito anche a dibattimento:
" D: Ha delle dichiarazioni nuove sulla consapevolezza di IM 1 sul fatto che le targhe fossero rubate?
IM 2 R: No.
D: Che spiegazioni gli aveva dato dal momento che IM 1 sapeva che non aveva la patente?
IM 2 R: Gli ho detto che avevo comprato una macchina e che adesso non avremmo più dovuto usare i mezzi pubblici e che saremmo potuti andare in giro, al lago a fare piccole vacanze. Eravamo più mobili. Delle targhe non gli ho detto nulla”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del dibattimento, p. 11).
IM 2, per tutto il procedimento ha anche affermato che non era a conoscenza che il coimputato avesse in quel momento con sé la pistola, così come non sarebbe stato a conoscenza nemmeno delle munizioni rinvenute all’interno del baule del veicolo:
" Sapevo che IM 1 era in possesso di una pistola, ma non sapevo che l’avesse con sé.
[…] D: Lei sapeva che il suo amico era in possesso delle munizioni?
R: No. Quando la Polizia ha controllato tutto quello che avevamo con noi, io mi sono spaventato per il fatto che avessimo così tante munizioni a bordo, poiché pure io ne ero allo scuro”.
(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto p. 5 e 9, AI 1).
Benché l’imputato sia reo confesso sulle imputazioni a lui ascritte, che evidentemente non poteva negare essendo stato colto in flagranza di reato, egli, ha fornito delle dichiarazioni fumose sui dettagli della vicenda in esame e in particolare sulle ragioni che lo hanno indotto, insieme a IM 1, a delinquere di nuovo.
La Corte, sui fatti e sul movente dell’agire degli imputati, ha quindi accertato quanto segue.
IM 2, a metà giugno 2018, ha acquistato da tale __________, suo ex datore di lavoro (AI 25), una vettura Opel Astra, messa fuori circolazione il 11.06.2018 dopo che l’auto non aveva superato il collaudo. Si trattava di un veicolo con oltre 330’000 km destinato alla rottamazione, pagato dall’imputato poche centinaia di franchi (VI 02.07.2018 pag. 4 - VI 17.07.2018 pag. 5).
L’imputato era a conoscenza del precario stato dell’auto, ciò che a lui, tuttavia, non interessava:
" Ho pensato che per il prezzo di CHF 500.- l’auto non doveva essere in ordine, ma la cosa non mi interessava”
(VI 17.07.2018 pag. 5).
Il medesimo giorno in cui l’imputato ha ritirato l’automobile dal __________, ha anche rubato le targhe, sottraendole ad un furgone della ditta __________ ed applicandole all’Opel Astra appena acquistata, al fine da poterla sin da subito utilizzare per i propri spostamenti.
La ditta in questione, era, fra l’altro nota IM 1; l’aveva contatta telefonicamente, qualche giorno prima, per cercare un posto di lavoro.
IM 2 ha così utilizzato l’Opel Astra, nel periodo 19 giugno 2018 - 2 luglio 2018, ovvero sino al giorno in cui è stato tratto in arresto, dapprima nella sola zona di __________, per circa tre o quattro volte alla settimana, al preciso fine di limitare il più possibile gli spostamenti per evitare di essere fermato dalla Polizia:
" ADR che non ho guidato tutti i giorni per evitare di venir fermato ma ho guidato più di una volta”.
(VI PP 28.08.2018, pag. 2 (AI 71):
Successivamente, infischiandosene di eventuali controlli di polizia, IM 2 ha utilizzato l’auto, guidando sino in Ticino, per ben due occasioni, sempre in compagnia di IM 1, pur sapendo perfettamente che con il suo agire commetteva delle nuove infrazioni al codice stradale, circostanza che a lui era però indifferente:
" Io comunque volevo semplicemente guidare un attimo dopo la prigione e in fondo non mi interessavano queste cose”
(VI 3.07.2018 pag. 4, AI 12).
Se IM 2, da un lato, a metà giugno 2018, si era procurato un’auto non registrata e con targhe rubate, IM 1, dall’altro, dopo sole due settimane da che era uscito di prigione, quindi verso la fine di maggio 2018, si era invece fornito di una pistola semiautomatica Glock 19 con numerosissime munizioni, fra queste dei proiettili Hidra-Shoc ad alta capacità deformante, specificatamente proibiti dalla LF sulle armi e sulle munizioni. Anche lui, noncurante del fatto che era destinatario di una specifica norma di condotta di non detenere armi ai sensi della LF sulle armi e sulle munizioni.
IM 2 sapeva che l’amico si era comperato la pistola in questione, e contrariamente a quanto da questi sostenuto, non poteva non sapere che IM 1 se l’era portata anche in Ticino, già solo perché la pistola, non è stata rinvenuta sulla persona di IM 1 o celata tra i suoi effetti personali, bensì si trovava, a portata di mano, nel vano della portiera dell’auto lato passeggero.
I due rubricati, quindi, in data 02.07.2018 sono giunti in Ticino, avendo cura di preliminarmente lasciare i rispettivi telefoni cellulari a casa di IM 2, trasportando, a bordo dell’auto due passamontagna, un tronchesino, due cacciaviti, due paia di guanti, una pistola e oltre 200 munizioni.
Sulla provenienza di questi oggetti, gli imputati hanno fornito delle spiegazioni poco esaurenti sia in inchiesta che al dibattimento. Ad ogni modo, entrami erano perfettamente consapevoli della loro presenza in auto. IM 2 in particolare non ha saputo spiegare cosa ci facessero due passamontagna, nel contesto dell’asserita vacanza in campeggio con il caldo che fa in Ticino nel mese di luglio:
" D: Perché non sbarazzarsi dei due passamontagna che aveva visto in auto? A cosa le sarebbero serviti nel mese di luglio in Ticino se non a destare sospetti in caso di fermo?
IM 2 R: Non ci ho fatto molta attenzione”.
(verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag.12)
Ciò detto, la Corte, considerato il profilo delinquenziale e i precedenti di IM 2, considerata l’inattendibilità delle sue dichiarazioni, non ha creduto alla sua versione fornita sul movente, né a quella di IM 1, ritendo che se IM 2 si era procurato un’auto quasi da rottamare, non registrata e con targhe rubate, mentre IM 1, al contempo, una pistola Glock 19 con numerosi proiettili, correndo entrambi consapevolmente il concreto rischio di tornare in carcere a espiare più di un anno di detenzione, a fronte anche della presenza degli oggetti rinvenuti nell’auto (passamontagna, guanti, tronchesino e cacciaviti), era perché si erano provvisti di quegli” instrumenta sceleris” necessari per compiere un domani atti delinquenziali.
In diritto, è pacifico che IM 2, che, peraltro, nemmeno ha passato l’esame per ottenere la licenza di condurre, si è reso autore colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione (art. 95 lett. a LCStr), guida senza licenza di circolazione (art. 96 cpv. 2 LCStr) e abuso della licenza e delle targhe (art. 97 LCstr).
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il Giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
c. Giusta l’art. 89 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione (cpv. 1).
Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93-95) sono applicabili (cpv. 2).
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5 (cpv. 3).
Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova (cpv. 4).
Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena (cpv. 5).
Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4 (cpv. 6).
Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3 (cpv. 7).
Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente il ripristino dell’esecuzione. Questa, analogamente alla giurisprudenza prevalente e riferita all’art. 46 CP, si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai sei mesi di detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Secondo giurisprudenza prevalente, tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
8.1. La responsabilità di IM 2 è oggettivamente grave.
Egli ha commesso tre violazioni del codice della circolazione stradale che, a fronte del quadro edittale, sono tutti dei delitti di gravità non certo trascurabile, in particolare il reato di abuso delle targhe che è considerato dal legislatore un vero e proprio furto, pur se nel contesto specifico della circolazione stradale.
L’imputato ha agito con una notevole intensità delinquenziale, ritenuto che per un periodo di due settimane, e ben sapendo di essere privo della patente di guida, non si è limitato a circolare occasionalmente o perché spinto da necessità nella zona ove risiedeva o, comunque, nelle zone limitrofe, ma si è spostato con l’auto oltre Gottardo, per ben due volte, incurante dell’aumento del rischio di essere fermato.
Senza contare il fatto che, non avendo mai superato l’esame per ottenere la licenza di condurre, senza remora, ha altresì messo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e dei suoi passeggeri.
Anche dal profilo soggettivo, già solo con riferimento ai reati contestati nell’atto d’accusa, le responsabilità dell’imputato sono gravi. IM 2 ha infranto, ancora una volta, le norme del codice stradale per un mero fine opportunistico, allorché nulla gli impediva di agire lecitamente e quindi di spostarsi utilizzando i mezzi pubblici, rispettivamente di venire in Ticino in treno ricorrendo al denaro che ha speso per comperarsi l’auto.
Ad aggravare in modo esponenziale la colpa di IM 2, vi è altresì il fatto che, senza nessuna esitazione, egli ha delinquito nel periodo di prova della libertà condizionale a fronte anche della presenza degli oggetti rinvenuti nell’auto (passamontagna, guanti, tronchesino e cacciaviti) e dopo soli 3 mesi dal momento in cui è uscito dal carcere, ove vi aveva già trascorso ben 28 mesi. Senza contare il fatto che l’imputato nemmeno è nuovo ai reati di circolazione stradale essendo che già era stato sanzionato nel 2013, persino per il precedente specifico di guida senza autorizzazione.
Tutto quanto indicato rende oltremodo evidente come le precedenti condanne subite dall’imputato non sono in alcun modo servite ad impedire al medesimo di tornare nuovamente a delinquere non appena ne avesse avuto occasione. Nemmeno il concreto pericolo di tornare nuovamente in carcere, e per un considerevole lasso di tempo, è servito da deterrente per IM 2, senza contare poi che egli era già stato colpito da un provvedimento amministrativo di espulsione verso cui aveva anche interposto ricorso.
8.2. Le giustificazioni che l’imputato ha dato del suo comportamento, a fronte del concreto pericolo di vedersi ripristinato il residuo di pena sospeso al momento della concessione della libertà condizionale, non convincono.
IM 2 era perfettamente consapevole che con il suo agire rischiava di tornare in carcere e di vedersi definitivamente espulso. E’ parare della Corte che se egli si è consapevolmente assunto un simile rischio, non lo può aver fatto unicamente per il suo desiderio di gironzolare in auto e trascorrere alcuni giorni di vacanza in Ticino. A fronte del recente precedente penale di rapina commesso dai prevenuti in correità, della presenza dello stesso IM 1 armato di pistola, unitamente al possesso di due passamontagna, dei guanti, tronchesino e cacciaviti, tutti strumenti che possono essere utilizzati per commettere, quanto meno, dei furti, non si può che ritenere che l’imputato si era procurato quell’auto con le targhe rubate, non per capriccio, ma per passare un domani ad atti illeciti.
Di talché, per questa Corte appare evidente come l’imputato abbia una forte propensione a delinquere e, al fine di ottenere quel che vuole, non fa capo ad un lavoro onesto come quello di piastrellista, che avrebbe poi potuto mantenere a tempo pieno, ma opta puntualmente per le vie, più rapide, dell’illecito.
Neppure in inchiesta ha dimostrato di aver compreso la gravità del suo agire, avendo mantenuto un atteggiamento negatorio e volto a sminuire le proprie responsabilità.
A fronte di questo quadro tanto desolante, la Corte non ha trovato attenuanti.
8.3. Tutto ciò ponderato, questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa oggettiva e soggettiva dell’imputato, in applicazione dell’art. 41 CP, una pena base detentiva di 6 mesi.
Nel caso concreto, è difatti incontrovertibile che solo una pena detentiva si giustifica sia per le condizioni finanziarie di IM 2, sia per trattenerlo dal nuovamente commettere altri reati.
Con riferimento poi alla personalità, all’ambiente e alla professione di IM 2, agli atti non vi sono elementi tali da permettere di far ritenere che in futuro egli non ricadrà più nell’illecito. Non avendo egli nulla compreso dopo molti mesi di prigione, non serve dilungarsi troppo per evidenziare che il rischio di recidiva sul punto è elevato, e la prognosi ai sensi dell’art. 42 CP è del tutto infausta. Col che la pena è da espiare.
8.4. Sull’elevato rischio di recidiva si fonda anche il giudizio sul ripristino dell’esecuzione ex art. 89 cpv. 2 CP.
Su questo punto, si evidenzia nuovamente che l’imputato ha scelto la via dell’illecito perfettamente consapevole ed istruito sulle conseguenze in cui sarebbe potuto incorrere a seguito della commissione di nuovi reati perpetrati nel periodo di prova della libertà condizionale. La reiterazione dell’agire non costituisce altro che una smentita flagrante del pronostico favorevole della concessione della libertà condizionale che aveva posto l’autorità zurighese.
Le prospettive future di IM 2, in assenza di un serio progetto d’inserimento in Svizzera piuttosto che al suo paese d’origine, o altrove, di fronte alla sua indolenza, alla sua inclinazione delinquenziale, alla scarsità di saldi punti di riferimento, presentano un quadro d’instabilità tale che il passaggio all’atto illecito è altamente verosimile, già solo per l’ipotesi di un ritorno illegale in Svizzera, paese nel quale IM 2 s’identifica.
Di conseguenza, la Corte ha ordinato il ripristino espiativo dell’esecuzione della pena di 426 giorni di detenzione.
In applicazione del combinato disposto degli art. 89 cpv. 6 CP e 49 CP, la Corte ha pronunciato una pena unica, determinata sulla base di un giudizio d’insieme. Questa Corte, quindi, tutto ponderato, ritenuto che il residuo di pena è comunque di ben 14 mesi, ha ritenuto congrua al caso concreto una pena unica di 18 mesi di detenzione, aumentando quindi di 1 mese la pena proposta dalla pubblica accusa, ritenendola eccessivamente mite.
IM 2 è stato altresì condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- in applicazione dell’art. 96 cpv.2 LCStr.
9.1. Il Giudice, ai sensi dell’art. 66abis può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato ad una pena o una misura per i reati non elencati all’art. 66a CP. Ritenuto il carattere facoltativo di tale disposizione, incombe al Giudice soppesare nel singolo caso se la prognosi negativa, soprattutto nell’ottica della prevenzione speciale, è indice della necessità di pronunciare l’espulsione, ponderando altresì l’interesse pubblico versus l’interesse privato del condannato a rimanere in Svizzera.
9.2. Nella vicenda in esame, non è risultato che l’accusato abbia solidi legami sociali, culturali e familiari con la Svizzera o che si sia sufficientemente integrato nel contesto sociale in cui vive. E ’ ben vero che IM 2 è arrivato in Svizzera all’età di __________ anni, ove è rimasto sino al suo arresto. Egli, che era al beneficio di un permesso C, ha qui frequentato sia le scuole dell’obbligo che l’apprendistato, ed ha la padronanza della lingua svizzero tedesca. Ma, nondimeno, si rileva che è dal 2013 che l’accusato non ha un lavoro fisso, né, soprattutto, intende trovarlo, così come egli non ha un domicilio stabile. Nemmeno i suoi legami sociali sono sani, considerato che è almeno dal 2015 che frequenta ambienti criminogeni e da questi non ha dimostrato né di essersene distanziato, né di volerlo fare. Non appena scarcerato, difatti, IM 2 si è da subito attivato per restaurare i contatti con quelle medesime persone con cui aveva delinquito in passato subendo anche una pesante condanna da scontare, e tornado così nel giro di brevissimo tempo a nuovamente delinquere senza nessuna remora.
Il rapporto con i fratelli in Svizzera non gli ha impedito di commettere altri reati, con il che se ne deve desumere che essi non sono dei punti di riferimento così determinanti. Analogamente, non risulta esserlo nemmeno il suo legame sentimentale con una ragazza, che fra l’altro vive in Romania e di cui non ha voluto rivelare altre informazioni.
L’imputato ha comunque mantenuto dei legami con il suo paese natio, dove ha passato parte della sua infanzia e dove vivono tuttora i suoi genitori. Lì vi torna regolarmente per trascorrere le vacanze come peraltro fatto subito dopo essere uscito dal carcere.
Alla luce di quanto rilevato, non si può dunque ritenere che IM 2 abbia più possibilità di risocializzazione e di reinserimento professionale, anche considerata la sua professione di piastrellista, in Svizzera piuttosto che in Kossovo. Anzi, al suo Paese natio piuttosto che in altro paese, egli si troverebbe lontano dagli ambienti malsani che qui persevera a frequentare.
Occorre dunque concludere che, a fronte della gravità del quadro criminale dell’imputato, del rischio di recidiva e della prognosi infausta circa il comportamento futuro dell’imputato, prevalga senza dubbio la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico alla permanenza in Svizzera del medesimo IM 2. Di conseguenza, la Corte ha pronunciato l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per la durata di 5 anni, in luogo dei 3 anni richiesti dalla pubblica accusa, ritenendo tale periodo di tempo proporzionato e non lesivo degli interessi dell’imputato.
Con riferimento agli oggetti in sequestro, E’ ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione di 1 zaino di colore viola e nero, di 1 marsupio di colore nero e di un foglietto manoscritto che sono dissequestrati a favore di IM 1.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 e IM 2, in solido tra loro, con ripartizione interna in misura del 50%. La tassa di giustizia di fr. 2’500.- con motivazione scritta, per la parte eccedente i fr. 1'000.-, sarà posta a carico della sola parte che ne farà richiesta o, con la medesima ripartizione interna, di entrambe le parti.
d. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
11.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata così come esposta per CHF 13’450.19, comprensiva di onorario, spese e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13’450.19 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 40, 46, 47, 49, 51, 66abis, 69, 70, 89, 106 CP;
33 LArm; 95, 96, 97 LCstr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
senza diritto, nel Canton Zurigo, in Ticino ed in altre imprecisate località, tra il mese di maggio 2018 e il 2 luglio 2018, acquistato, detenuto e portato con sè una pistola GLOCK, 25 cartucce calibro 9mm, 196 cartucce GECO, 12 cartucce 9mm Hidra-Shok;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. Guida senza autorizzazione
per avere,
tra il 18 giugno 2018 e il 2 luglio 2018 a __________ (SH), , in Ticino e in altre imprecisate località, condotto l’autoveicolo Opel Astra di sua proprietà e su cui aveva applicato le targhe ZH, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
2.2. Guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere,
nelle medesime circostanze di cui al punto 2.1 del presente dispositivo, condotto il veicolo Opel Asta, sebbene sapesse che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
2.3. abuso della licenza e delle targhe
per essersi, tra il 18 e il 19 giugno 2018 a __________ (SH), intenzionalmente appropriato delle targhe di controllo ZH__________, asportandole da un veicolo della __________, __________, applicandole al veicolo Opel Astra, per farne uso nelle circostanze di cui al punto 2.1 del presente dispositivo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del ripristino del residuo di pena di 457giorni di cui alla decisione del 03.05.2018 del Amt für Justizvollzug.
3.2. IM 2 è condannato:
alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del ripristino del residuo di pena di 426 giorni di cui alla decisione del 15.02.2018 del Amt für Justizvollzug;
alla multa di fr. 200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari
a 2 (due) giorni (art. 106, cpv. 2 CP).
È ordinata l’espulsione di IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art. 66abis CP.
E’ ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione di 1 zaino di colore viola e nero, di 1 marsupio di colore nero e di un foglietto manoscritto che sono dissequestrati a favore di IM 1.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 e IM 2, in solido tra loro, con ripartizione interna in misura del 50%. La tassa di giustizia di fr. 2’500.- con motivazione scritta, per la parte eccedente i fr. 1'000.-, sarà posta a carico della sola parte che ne farà richiesta o, con la medesima ripartizione interna, di entrambe le parti.
Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 10'264.70
spese fr. 638.50
totale fr. 10'813.20
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’813.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 11'817.00
spese fr. 678.00
IVA (7,7%) fr. 955.19
totale fr. 13'450.19
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13’450.19 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 134.45
fr. 3'034.45
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 67.25
fr. 667.25
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 67.25
fr. 2'367.25
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il vicecancelliere