Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2017.214
Entscheidungsdatum
18.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2017.214

Lugano, 18 maggio 2018/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

______, assessore giurato ______, assessore giurato ______, assessore giurato ______, assessore giurato

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatorei privati

ACPR 1, __________ ACPR 2, __________ patrocinate dall’avv. RAAP 1

ACPR 3, __________ patrocinato dall’avv. RAAP 2

ACPR 4, __________ patrocinato dall’avv. RAAP 3

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DF 1 e avv. DF 2, __________

in carcerazione preventiva dal 19 ottobre 2016 al 6 luglio 2017 (261 giorni)

in anticipata esecuzione della pena dal 7 luglio 2017

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 179/2017 del 13.11.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. assassinio

per avere,

a __________, all’interno dell’abitazione della vittima,

la sera del 14 ottobre 2016, tra le ore 19:04 e le 19:50 circa,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi,

ovvero nell’intento di eliminare per futile movente la cognata †__________ che in quel momento lo stava, a suo dire, accusando con tono acceso e ingiustamente, di non aiutarla nella contesa famigliare in corso ormai da mesi che la vedeva opposta alla di lei madre ACPR 1 e alla sorella ACPR 2 (sua moglie), avente per oggetto il futuro acquisto da parte della vittima dell’abitazione nella quale viveva,

rispettivamente, il movente particolarmente perverso consistendo altresì nell’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire sul di lei ferimento avvenuto, durante la prefata discussione, per mezzo di una bottiglia di vetro utilizzata per colpirla al capo,

agendo inoltre con le sotto indicate modalità particolarmente perverse dimostrando totale disprezzo per la vita altrui,

intenzionalmente ucciso la cognata †__________,

e meglio,

raggiungendo l’abitazione della cognata, come d’accordo, alle ore 19:04 circa,

ivi salendo nella camera da letto di †__________ dove lei esordiva dicendogli di non condividere il contenuto e le conclusioni dell’ultimo rapporto di stima immobiliare del 30 settembre 2016 (commissionato dalla madre e dalla sorella, nel quale il valore venale della proprietà era stato ridotto di soli CHF 5'000.- rispetto al primo rapporto del 27 giugno 2016), rispettivamente, a suo dire, lo accusava di non aiutarla nella contesa famigliare scaturita a seguito dell’intenzione di †__________ di acquistare l’immobile dove viveva (già di proprietà in ragione di ½ della comunione ereditaria di cui facevano parte lei, la sorella e la madre, quest’ultima proprietaria anche della quota restante),

risentendosi per le suddette ingiuste accuse rivoltegli dalla cognata, dopo aver gettato una fugace occhiata sulla scrivania alla ricerca di un oggetto con il quale colpirla, senza individuarne,

estraendo allora dal proprio zaino una bottiglia di birra in vetro vuota,

colpendo quindi †__________, che si era voltata di lato dandogli parzialmente le spalle, con la bottiglia al capo (in regione occipitale destra), bottiglia che si frantumava,

†__________, stordita e barcollante, si avvicinava al letto e si inginocchiava, e nel mentre gli chiedeva: “_____ che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto?”,

indi sfilandosi IM 1 la sciarpa che indossava, cingendola poi attorno al collo della cognata e tirandone (e tenendone tirate per alcuni minuti) le estremità anche quando lei tentava invano di difendersi cercando di colpirlo con alcune manate, appoggiando ad un certo punto la propria fronte tra i capelli della vittima dicendole: “mi dispiace”, cessando di strangolarla solo quando era sdraiata a terra inerte,

quindi, allo scopo di occultare ogni traccia del suo operato,

procedendo ad una sommaria pulizia della camera dal sangue della vittima e dai cocci di vetro,

infilando dipoi il corpo inerme della cognata in due sacchi dell’immondizia, dopo averle legato i polsi con una fascetta stringicavo in plastica, per poi trascinarlo per le caviglie lungo le scale sino al garage dove lo caricava nel bagagliaio dell’automobile VW _______ targata TI __________,

simulando indi che †__________ era ancora viva, e che non l’aveva incontrato, attraverso l’invio di messaggi Whatsapp con il di lei telefono cellulare al fidanzato (già) alle ore 19:19:27 scrivendogli: “Ohi, scusami ma sono stata male… sto vomitando :((( non riesco a venire. Ora dormo… appena finisco di vomitare :( ti chiamo domani”, e a sé stesso alle ore 19:20:53 scrivendo: “Ohi, scusami ma sono stata male… sto vomitando :((( lasciami sul tavolo le cose ke vuoi darmi pf. Aü aü”,

asportando poi dalla camera della cognata alcuni oggetti tra cui i cocci di vetro, i fazzoletti di carta utilizzati per pulire il sangue, un sacchetto di stoffa, un tappeto, un paio di scarpe e un sacco ____ sporchi di sangue, come pure il di lei telefono cellulare, il bracciale FitBit, il denaro contenuto nel portafoglio, e la chiave della camera da letto chiudendola, e prendendo infine con sé anche il mazzo di chiavi della vittima, elementi per lui compromettenti siccome riconducibili all’intervento di terzi nel determinismo del decesso, e in parte a lui necessari per poter giustificare l’assenza di †__________ nei giorni successivi,

trasportando nel seguito il cadavere di †__________ in Italia, in territorio di __________ dove, dopo aver sfilato i suddetti sacchi e levato la fascetta, lo scaricava in una scarpata lungo il ciglio della strada, a ridosso di un bosco,

raggiungendo successivamente la moglie ACPR 2, la figlia __________ (__________) e la suocera ACPR 1 al ristorante __________ di __________ (I) dove cenavano,

tornando poi nell’abitazione della vittima dove si accertava, prima del rientro a casa della suocera, di avere spento tutte le luci e dove chiudeva una porta precedentemente dimenticata aperta,

nonché simulando attraverso il proprio bracciale FitBit, alle ore 23:37:00, che †__________ era ancora viva invitandola a partecipare alla “sfida del weekend”, rispettivamente, il giorno successivo, inviando dall’account di posta elettronica di †__________ un’email a sé stesso, al fidanzato, alla sorella e alle amiche strette della cognata, giustificandone così l’assenza, ma anche facendo credere che la sera precedente si era recato da †__________ ma senza incontrarla;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 112 CP;

  1. turbamento della pace dei defunti

per avere,

a __________, all’interno dell’abitazione della vittima, e a __________ (I),

il 14 ottobre 2016,

dopo averla uccisa come descritto al punto 1. del presente atto d’accusa, profanato il cadavere di †__________ che aveva confinato in due sacchi dell’immondizia, trascinandolo per le caviglie lungo le scale della di lei abitazione, caricandolo poi nel bagagliaio della propria automobile e trasportandolo fino a __________ (I), lì scaricandolo in una scarpata lungo il ciglio della strada, dopo aver sfilato i sacchi e levato la fascetta ai polsi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 262 cifra 1 CP;

  1. ripetuta appropriazione indebita

per essersi,

a __________ presso la ACPR 4,

nel periodo 2003 / 14 ottobre 2016,

in qualità di dipendente di __________, e meglio quale responsabile della cassa del __________ del __________ (di seguito solo __________), per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato di cose mobili altrui,

in specie, per avere,

ripetutamente indebitamente prelevato dalla citata cassa, in un numero imprecisato di occasioni, denaro contante in ragione di almeno CHF 269'787.- (cfr. “Ricostruzione dell’ammanco verificato nell’ambito della gestione della cassa del __________ del __________ della ACPR 4 nel periodo compreso fra il 2003 e il 2016” del 08.05.2017), effettuando singoli prelievi a partire da poche centinaia sino ad un massimo di alcune migliaia di franchi per volta,

denaro successivamente versato sul conto privato __________ nr. __________ per complessivi CHF 198'693.-, sul conto commerciale __________ “” nr per complessivi CHF 8'000.- (entrambi a lui intestati), e sul conto di risparmio __________ “cauzione affitto” nr. __________ intestato a IM 1 e/o ACPR 2 per complessivi CHF 5'550.-, rispettivamente trasferito via __________ complessivi CHF 11'421.- a terze persone, nonché utilizzato CHF 47'776.- al fine di estinguere procedure esecutive pendenti a suo carico, e risultando infine impossibile ricostruire il destino dei restanti CHF 28'323.-,

ritenuto che, al fine di occultare parte delle citate malversazioni (e poter così proseguire negli illeciti), nel periodo 2009 – 2016 inserì importi fittizi nei “rapporti di cassa” da lui personalmente allestiti, con lo scopo di far risultare, contrariamente al vero, che il denaro incassato corrispondesse con quanto da lui indicato in predetti rapporti, come specificato al punto 4 del presente atto d’accusa;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

  1. ripetuta falsità in documenti

per avere,

a __________,

nel periodo 2 novembre 2009 / 30 agosto 2016,

allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, segnatamente per celare le malversazioni di cui al precedente punto 3,

in qualità di responsabile della cassa del __________ (ACPR 4),

formato almeno 31 documenti falsi, in particolare, inserendo nei “rapporti di cassa”, in urto con la verità, importi di denaro inferiori rispetto a quelli da lui effettivamente incassati,

facendo poi uso dei seguenti “rapporti di cassa”, a scopo d’inganno, consegnandoli all’ufficio contabilità della ACPR 4:

  • rapporto di cassa del 02 novembre 2009;

  • rapporto di cassa del 30 novembre 2009;

  • rapporto di cassa del 01 dicembre 2009;

  • rapporto di cassa del 14 gennaio 2010;

  • rapporto di cassa del 23 febbraio 2010;

  • rapporto di cassa del 25 aprile 2010;

  • rapporto di cassa del 22 giugno 2010;

  • rapporto di cassa del 23 agosto 2010;

  • rapporto di cassa del 28 settembre 2010;

  • rapporto di cassa del 9 novembre 2010;

  • rapporto di cassa del 25 novembre 2010;

  • rapporto di cassa del 23 dicembre 2010;

  • rapporto di cassa del 27 gennaio 2010 (recte 2011);

  • rapporto di cassa del 01 marzo 2011;

  • rapporto di cassa del 25 luglio 2011;

  • rapporto di cassa del 29 agosto 2011;

  • rapporto di cassa del 27 settembre 2011;

  • rapporto di cassa del 27 ottobre 2011;

  • rapporto di cassa del 28 novembre 2011;

  • rapporto di cassa del 27 gennaio 2012;

  • rapporto di cassa del 09 maggio 2012;

  • rapporto di cassa del 05 giugno 2012;

  • 3 rapporti di cassa del 03 dicembre 2015;

  • rapporto di cassa del 14 marzo 2016;

  • rapporto di cassa del 29 aprile 2016;

  • rapporto di cassa del 31 maggio 2016;

  • rapporto di cassa del 30 agosto 2016;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;

  1. ripetuta truffa

per avere,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo settembre / ottobre 2012,

per procacciare a sé un indebito profitto,

affermando cose false, in particolare informando amici e conoscenti di essere attivo nella raccolta di donazioni di denaro a favore di tale “signor __________”, cittadino __________ ivi residente, asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione al cuore”, creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie ritraenti “la famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite informazioni sullo stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie coordinate postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare versamenti – per il suo tramite – a favore di quest’ultimo,

ripetutamente ingannato con astuzia quattro persone, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio in ragione di complessivi CHF 5'100.- e EUR 50.-, importi versati sul conto privato __________ nr. __________ intestato a IM 1, rispettivamente via PayPal sempre a beneficio di quest’ultimo, a titolo di donazione, segnatamente affinché questi li inviasse al “signor __________”,

in specie inducendo:

  • il 19 settembre 2012, __________ al versamento via PayPal di EUR 50.- con causale “Contributo per l’operazione del signor __________”;

  • il 20 settembre 2012, __________ al versamento via PayPal di CHF 50.- con causale “Aiuto Signor __________”;

  • il 1 ottobre 2012, __________ al versamento di CHF 5'000.- sul suddetto conto __________ con causale “a favore del Signor __________”;

  • il 10 ottobre 2012, __________ al versamento di CHF 50.- sul suddetto conto __________ con causale .ig. __________”;

denaro invero utilizzato da IM 1 sia a scopo personale, sia a favore di terze persone con le quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

alternativamente

ripetuta appropriazione indebita

per avere,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo settembre / ottobre 2012,

per procacciarsi un indebito profitto,

dopo aver ricevuto da:

  • __________, il 19 settembre 2012, il versamento via PayPal di EUR 50.- con causale “Contributo per l’operazione del signor __________”;

  • __________, il 20 settembre 2012, il versamento via PayPal di CHF 50.- con causale “Aiuto Signor __________”;

  • __________, il 1 ottobre 2012, il versamento di CHF 5'000.- sul proprio conto privato __________ nr. __________ con causale “a favore del Signor __________”;

  • __________, il 10 ottobre 2012, il versamento di CHF 50.- sul proprio conto __________ nr. __________ con causale “Sig. __________”,

considerato che ad amici e conoscenti aveva riferito di essere attivo nella raccolta di donazioni di denaro a favore di tale “signor __________”, cittadino __________ ivi residente, asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione al cuore”, creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie ritraenti “la famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite informazioni sullo stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie coordinate postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare – per il suo tramite – versamenti a favore di quest’ultimo,

ripetutamente impiegato a proprio profitto indebitamente valori patrimoniali affidatigli da __________, __________, __________ e __________ in ragione di complessivi CHF 5'100.- e EUR 50.-, attraverso atti di disposizione ad esclusivo beneficio proprio e di terze persone con le quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale) in particolare in prelievi a contanti e in trasferimenti via __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dai suoi difensori di fiducia, avv.ti DF 1 e DF 2;

  • l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2;

  • l’avv. RAAP 3, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 3.

Espletato il pubblico dibattimento:

martedì 15 maggio 2018, dalle ore 14:35 alle ore 18:23; mercoledì 16 maggio 2018, dalle ore 9:21 alle ore 19:03; giovedì 17 maggio 2018, dalle ore 9:52 alle ore 17:45; venerdì 18 maggio 2018, dalle ore 9:07 alle ore 18:09.

Evase le seguenti

questioni: Verbale d’udienza preliminare

Il Presidente rileva che dagli atti emergerebbe il reato di cui ad art. 179sexies CP, non contemplato nell’atto d’accusa, relativo all’acquisto e possesso di due microtelecamere rinvenute nel bagno dell’abitazione dell’imputato, circostanza menzionata in VI PP 06.12.2016 e VI PP 26.01.2017.

Il Presidente chiede al PP di determinarsi al proposito.

Il PP comunica che l’imputazione non è presente per una sua dimenticanza. Propone quindi di aggiungere tale imputazione per avere, nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2016, a __________ e in altre imprecisate località del Cantone, importato, acquistato e posseduto apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto o alla presa illecita di suoni od immagini, segnatamente due micro-telecamere celate all’interno di due appendiabiti.

La difesa si dichiara d’accordo.

Il PP rileva di avere fatto un errore con un nominativo al punto 5 dell’atto d’accusa, avendo indicato __________ invece di __________ e propone quindi di correggere l’atto d’accusa in tal senso.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Vebale del dibattimento

Il Presidente propone in fine alle parti di aggiungere il reato di furto ai sensi dell’art. 139 CP, per avere, il 14 ottobre 2016, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto denaro contante, segnatamente almeno CHF 10.00 e EUR 5.00, dal portamonete di __________.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

L’avv. RAAP 2 produce l’istanza di risarcimento della ACPR 4 (doc. dib. 1) con riferimento all’imputazione di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, rilevando che nella giornata di domani non sarà presente. Rileva che la ACPR 4 parte dall’importo di CHF 269'787.00. Nella misura in cui la Corte dovesse ritenere che l’inizio non è il 2003/2004 accettano l’accertamento processuale. Ha consegnato il testo ieri ai difensori dell’imputato e osserva che sono d’accordo sul principio. Quanto alla messa a disposizione dell’importo di CHF 200'000.00 suggerisce una suddivisione proporzionale per capitale, senza calcolare gli interessi e le spese di patrocinio.

L’avv. RAAP 2 comunica di essersi trovato con i colleghi a proposito dell’importo di CHF 200'000.00 e hanno stabilito la seguente ripartizione:

  • 62% per la ACPR 4 (avv. RAAP 2);

  • 30% per le AP ACPR 1 e ACPR 2 (avv. RAAP 1);

  • 8% per l’AP ACPR 3 (avv. RAAP 3).

Il Presidente comunica alle parti che la Corte ha deciso di non far effettuare una superperizia, ma tenere la perizia giudiziaria effettuata dal Dr. __________, motivando brevemente la decisione, e chiede alle parti di prendere posizione.

Le parti non hanno nulla da dire.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che la morte di __________ ha scosso l’intero Cantone, suscitando un impatto mediatico nazionale e internazionale. Con questo processo la Corte è chiamata a mettere la parola fine a questa triste vicenda, potrà essere fatta giustizia, accertando le responsabilità di IM 1. Purtroppo però, con questo processo, non sarà possibile far rivivere __________.

L’accusa riassume le circostanze del ritrovamento del cadavere della vittima, osservando che nessuno le voleva male, che era ben voluta da tutti, alunni, genitori e colleghi. Al proposito del carattere della vittima, la PP dà parziale lettura delle dichiarazioni dell’ex compagno di __________, di un’amica e del fidanzato, che l’hanno tutti descritta come una persona buona, solare e socievole, predisposta verso l’altro. Lo stesso imputato l’ha definita in questo modo, aggiungendo che non era solo sua cognata, ma anche la sua migliore amica, la sua sorellina. __________ aveva progetti per il futuro con il fidanzato ACPR 3, con il quale sognava di trasferirsi nella casa di __________.

Dagli interrogatori delle prime persone sentite – delle cui dichiarazioni la PP dà parziale lettura – è subito emerso che i rapporti famigliari negli ultimi tempi si erano deteriorati, sia per la questione di ACPR 3 che per quella della casa di __________.

Riassume quindi le circostanze che hanno portato all’arresto di IM 1, dando lettura dell’e-mail inoltrata sabato 15 ottobre 2016 dall’account di __________, con la quale la stessa giustificava la sua assenza sino a lunedì, ed osservando che a seguito di tale e-mail e del fatto che IM 1 era stato visto transitare da __________, luogo in cui era stato rinvenuto il corpo, si è rivelato imperativo ricostruire le giornate dell’imputato, ciò che è stato fatto dagli inquirenti.

La PP ricostruisce quindi la giornata del 14 ottobre 2016, dando lettura dei messaggi che si sono scambiati IM 1, ACPR 2, ACPR 1 e , per sottolineare che l’imputato quel giorno ha fatto di tutto per evitare che vi fosse una cena tutti insieme, durante la quale __________ gli aveva detto di voler discutere con la madre e la sorella della perizia, proponendo quindi di andare a cenare al ristorante “”, come avrebbe voluto la figlia, nonostante il fatto che ACPR 1 aveva avvisato di avere già cucinato la catalogna.

Egli, all’incirca alle 19:04, ha varcato la soglia di casa __________. Nei suoi primi verbali, IM 1 ha asserito di avere trovato la cognata già morta e di avere unicamente cercato di far sparire il corpo, per nascondere la sua morte e far credere che si fosse allontanata. Poi però, quando un mese più tardi gli sono state contestate le prove nel frattempo raccolte, IM 1 ha dovuto finalmente ammettere di non averla trovata già morta, ma di averla uccisa. Si tratta quindi di capire perché quel venerdì sera IM 1 ha ucciso la sua migliore amica, la sua sorellina __________, lui che per __________ era la figura di riferimento maschile.

Nella famiglia __________, osserva la PP, vi erano delle tensioni in relazione alla vendita a __________ della casa di __________, la quale contestava in particolare le perizie sul valore immobiliare, tanto che __________, nei giorni precedenti la sua uccisione, aveva detto più volte a IM 1 di volerne parlare con la madre e la sorella. Fino al pomeriggio del 14 ottobre 2016, __________ credeva di poterne parlare quella sera con la madre e la sorella, pensando di cenare assieme a __________, cena che però IM 1 ha fatto di tutto per dirottare altrove, per non assistere all’ennesimo litigio, come da egli stesso ammesso e come risulta dai messaggi. Nel corso dell’inchiesta è emerso come IM 1 era solito fare molti regali alle sue amiche e alla cognata __________, e in quel periodo, avrebbe voluto regalarle i biglietti per il concerto dei __________; __________ questi biglietti se li aspettava o perlomeno si aspettava, come dichiarato da ACPR 3 e dal __________ di __________. Egli voleva evitare l’incontro tra suocera, moglie e cognata, ma al tempo stesso voleva vedere __________, __________ che si aspettava qualcosa, ecco perché ha escogitato il piano dei biglietti dei __________. Ma IM 1 i biglietti non li aveva, e ha quindi pensato di fabbricare il buono. L’imputato ha riferito di avere sperato che __________ non tirasse fuori la storia della casa, confidando nel fatto di farla felice con il buono. La sera dei fatti __________ si è vista sfumare la possibilità di discutere a cena con la madre e la sorella ed IM 1 ha pensato di portarle il buono sperando di poter parlare tranquillamente con lei e di farla felice.

La PP riassume le dichiarazioni dell’imputato in merito a quanto avvenuto nell’abitazione di __________, osservando in particolare che lo stesso ha riferito che la donna avrebbe iniziato ad arrabbiarsi e urlare, parlando della perizia da arrabbiata, e di essere scattato siccome si sentiva incolpato di non aiutarla, quando avrebbe sempre cercato di fare da paciere, di essere rimasto sconvolto dal modo in cui la vittima gli si rivolgeva, un modo con cui non gli si sarebbe mai rivolta in precedenza. Sappiamo che __________ quella sera era tranquilla, come ha riferito ACPR 3, il quale ha raccontato che nell’ultima telefonata avevano parlato della cena e gli aveva anche detto che IM 1 sarebbe passato a portarle qualcosa. Ma anche dal tenore dell’ultimo messaggio inviato da __________ a IM 1 non trapela nessuna scocciatura. Non sapremo mai cosa e in che modo si siano detti IM 1 e __________ in quella camera. Non vi è alcun elemento agli atti che possa far supporre che __________ fosse arrabbiata quando parlava della perizia, ma queste sono le dichiarazioni di IM 1. L’imputato è stato molto preciso nel descrivere l’azione omicida. Ha colpito la cognata quando lei gli voltava parzialmente le spalle e quando non stava dicendo nulla, aveva smesso di urlare, con una bottiglia di vetro, che dopo l’impatto con la testa di __________ si è frantumata. Per tutta l’inchiesta IM 1 ha fermamente sostenuto che la bottiglia di vetro al suo arrivo era già sulla scrivania di __________, e solo 11 mesi dopo il suo arresto, quando gli è stata contestata la presenza del suo DNA sul collo, ha dovuto ammettere che la bottiglia l’aveva portata lui, affermando di averla avuta con sé nello zaino, siccome intendeva utilizzarla a scopo sessuale, per penetrarsi analmente. La PP osserva che sulla scrivania di __________ vi erano molti oggetti a disposizione, ma IM 1 ha dichiarato di non avere trovato nulla di grosso per colpirla. IM 1 non ha preso il primo oggetto che gli è capitato in mano, non ha colpito __________ d’impeto, ma tra la decisione di colpirla e l’azione stessa sono trascorsi degli istanti sufficienti per valutare con quale oggetto colpirla, per valutare che sulla scrivania non ci fosse niente, pe ricordarsi della bottiglia nello zaino, estrarla e colpirla. IM 1 voleva essere certo dell’efficacia del suo colpo. La PP dà parziale lettura delle conclusioni dei medici legali in punto alle lesioni causate a __________ dal colpo infertole con la bottiglia. Osserva che __________ non presentava lesioni da difesa, e lo stesso IM 1 ha dichiarato che subito dopo il colpo __________ ha iniziato a barcollare e si è inginocchiata vicino al letto stordita e incredula. IM 1 ha dichiarato che, vedendola così dolorante, ha pensato di averla mezza ammazzata e quindi ha continuato. IM 1 non ci ha pensato due volte, l’ha strangolata, tirando la sciarpa per 2 o 3 minuti, come da lui stesso ammesso. L’imputato ha raccontato di avere tirato i lembi della sciarpa fino a quando __________ non si muoveva più, l’ha strangolata per alcuni minuti, minuti in cui poteva fermarsi, poteva ripensarci, poteva smettere di ucciderla. E invece, freddamente, ha continuato a fare quanto iniziato, ha continuato a stringere, ha continuato a ucciderla. La PP dà lettura delle conclusioni del medico legale, che confermano lesioni compatibili con uno strangolamento con una sciarpa. IM 1 ha smesso di tirare solo quando ha visto che __________ non si muoveva più e prima di togliere la sciarpa le ha preso il polso, per accertarsi che fosse morta. Il medico legale ha stabilito che al momento in cui IM 1 le ha preso il polso, era possibile non percepire più il battito, che ormai era debolissimo. IM 1 si è poi lavato le mani e ha inviato un messaggio al fidanzato ACPR 3 dal cellulare di __________, per evitare che ACPR 3 cercasse la fidanzata, e un minuto dopo ha inviato un messaggio anche a sé stesso, messaggio a cui ha pure risposto, messaggio che ha inviato per crearsi un alibi, come da lui stesso ammesso. In seguito IM 1 ha dichiarato di avere effettuato delle operazioni di pulizia, aggiungendo di avere pensato anche di tornare nei giorni successivi per mettere in ordine quello che non era ancora riuscito a mettere a posto. È poi sceso in garage e ha posteggiato la sua auto in retromarcia, è tornato nella camera di __________ e le ha infilato un sacco dei rifiuti in testa, le ha legato i polsi con una fascetta da elettricista e le ha infilato un secondo sacco dai piedi. Egli sostiene di averla messa nei sacchi dell’immondizia per non sporcare col sangue e di averle messo la fascetta perché gli davano fastidio le braccia, ma a mente del PP l’ha fatto per essere certo che __________, anche se fosse rinvenuta durante il trasporto, non avrebbe potuto comunque fare nulla, perché i sacchi dell’immondizia erano sufficienti per impedire alle braccia di cadere penzoloni. La PP rileva che i medici legali hanno stabilito che __________ è morta per una doppia componente asfittica, quella per la sciarpa e quella per il sacco dell’immondizia. La Dr.ssa __________ ha precisato che l’asfissia per la sciarpa poteva già essere inemendabile. La PP sottolinea che, dopo averla uccisa, IM 1 ha pure preso dei soldi dal borsello della vittima. IM 1 ha lasciato casa __________ verso le 19:50 ed era entrato alle 19:04, e ha scritto alla moglie, che lo aspettava al ristorante, per scusarsi per il ritardo e dicendole di ordinargli un hamburger. Giunto in uno spiazzo a __________, ha tagliato la fascetta ai polsi di __________ e si è liberato del corpo gettandolo nella scarpata presente, come fosse immondizia. Poco dopo le 20:20 ha fatto ingresso al ristorante, dove ha cenato tranquillamente con la mamma, la sorella e la nipote di __________, mangiando anche il dessert. Ma IM 1 non si è fermato qui. Quella sera è riuscito anche a pensare alle sue relazioni virtuali, scrivendo a __________ quando si trovava al ristorante. È poi tornato a __________ a casa __________, per verificare di avere spento tutte le luci e chiudere una porta che ha ricordato di avere dimenticato aperta, con una lucidità mentale e una freddezza che mettono i brividi. A __________ ha poi gettato quanto poteva ricondurlo all’uccisione di __________, si è recato lì perché sapeva che lì i cestini venivano svuotati più spesso, e nei posteggi vicino a casa ha gettato i ciondoli di __________ e il buono del concerto. Ha spiegato di avere tenuto le chiavi pensando di poterle far trovare a casa e a scuola, per giustificare che se ne fosse andata. Anche sul luogo in cui avrebbe gettato le cose, IM 1 ha fornito versioni discordanti, ammettendo di averle gettate a __________ solo quando era sicuro che niente potesse essere più ritrovato. Dopo avere ucciso __________, IM 1 ha dormito sonni tranquilli per circa 7 ore, come emerge dai rilevamenti del FitBit. I dati raccolti dal bracciale mostrano pure che le sue pulsazioni durante l’uccisione di __________, ma anche nei minuti immediatamente precedenti, non hanno subito variazioni, il battito era perfettamente nella norma, ciò a dimostrazione della sua più totale freddezza.

Quanto ai giorni successivi all’uccisione di __________, osserva che la mattina del 15 ottobre IM 1 si è preoccupato di procedere con il suo piano di depistaggio, mandando un messaggio a __________. Ha dedicato poi la mattina e il pomeriggio agli ultimi acquisti in vista del compleanno della figlia __________. Si è poi recato a __________ per capire se il corpo fosse stato rinvenuto o meno. Ha in seguito inviato dall’account di __________ l’e-mail nella quale ha cercato di spiegare tutte le cose di cui qualcuno poteva accorgersi, tutte le assenze di __________, tutti gli eventi, come da lui stesso affermato. Ha pure contattato l’amica __________, per accertarsi che anche lei avesse ricevuto l’e-mail. IM 1 è quindi andato avanti con una spietata lucidità e freddezza nella sua azione di depistaggio, tanto che la sera si è premurato di scrivere nuovamente a __________. Il 16 ottobre 2016, prima di iniziare a dedicarsi alle preparazioni della festa della figlia, IM 1 ha trovato il tempo e la voglia di consultare un sito porno, e sempre quella mattina, ACPR 3 ha avvisato IM 1 che non sarebbe andato alla festa di compleanno di __________, ed IM 1 gli ha risposto di non preoccuparsi per __________; il depistaggio è quindi proseguito. Le persone presenti alla festa di compleanno hanno riferito che IM 1 era come al solito, o perlomeno fino a quando gli è giunta la notizia della morte della zia.

La mattina del 17 ottobre 2016 IM 1 è partito con la famiglia per la __________ per assistere al funerale della zia. Quel giorno ha scritto di nuovo all’amica __________, andando avanti con la sua azione di depistaggio. IM 1 è riuscito addirittura a dedicarsi alle sue relazioni virtuali, informandole della morte della zia, e ha poi scritto anche alla moglie di non avere ancora fatto in tempo a dirlo a __________. Quando gli è stato comunicato della morte di __________, IM 1 ha pianto, perché doveva farlo, per portare avanti la sua azione di depistaggio. IM 1 è stato male solo all’apparenza, non poteva non mostrarsi triste alla morte della cognata, avrebbe destato sospetto.

Nel pomeriggio e nella sera di martedì 18 maggio 2016, IM 1 si è preoccupato di informare le sue amiche virtuali della morte di __________. Contrariamente a quanto vuole farci credere, IM 1 ha semplicemente continuato a portare avanti il suo teatrino.

Al suo rientro dalla __________, visto quanto nel frattempo raccolto dagli inquirenti, IM 1 è stato arrestato. È stato più volte e a lungo interrogato in merito a quanto avvenuto nella camera di __________, ma solo il 4 settembre 2017, ormai al termine dell’inchiesta, ha dichiarato che durante la discussione non era riuscito a piazzare parola, quando negli interrogatori precedenti aveva affermato di avere provato a parlare con __________ per tranquillizzarla. Ha quindi pensato di giocarsi la carta del blocco, ma una persona bloccata non getta occhiate sulla scrivania alla ricerca di un oggetto per colpire la cognata, non ricorda della bottiglia nello zaino e non la estrae per colpirla. IM 1 conosceva bene __________, sapeva bene com’era fatta, e sapeva che avrebbe anche potuto essere arrabbiata per non avere avuto la possibilità di parlare con madre e sorella quella sera, quindi anche nel caso in cui fosse stata arrabbiata questo non poteva comunque essere per lui motivo di sorpresa, visto che la conosceva bene e per sua stessa ammissione si aspettava di trovarla arrabbiata o insoddisfatta. Ecco perché e come IM 1 ha tolto crudelmente la vita alla sua cognata e sorellina.

Dall’inchiesta è emerso che l’imputato intratteneva relazioni virtuali sessuali, che non disdegnava pratiche sadomaso e che nella sua doccia sono state trovate delle microcamere che ha sostenuto non essere mai funzionate, ma è stato stabilito che funzionavano perfettamente.

IM 1 inoltre, per oltre 10 anni ha commesso malversazioni alla ACPR 4. La PP riassume le modalità delle stesse, sottolineando che sottraeva sistematicamente soldi dalla cassa e inseriva nei rapporti di cassa importi inferiori a quanto incassato. Che l’occasione fa l’uomo ladro è un detto che calza perfettamente per IM 1, questo perché i rapporti di cassa gli venivano raramente sollecitati ed egli sapeva che il suo superiore nonché suo testimone di nozze, contrariamente a quello che avrebbe dovuto fare, non verificava gli importi dei rapporti di cassa. IM 1, interrogato nel merito, dopo che la ACPR 4 aveva denunciato le malversazioni, ciò che lui si è guardato bene dal fare, ha inizialmente cercato di sminuire, come è suo solito fare, le sue responsabilità. La PP riassume le dichiarazioni dell’imputato in merito al destino dato al denaro sottratto. In relazione alle malversazioni IM 1 sostanzialmente ammette i fatti, contestando unicamente il periodo. Ma già a partire da giugno 2004 vi sono sul suo conto versamenti effettuati dall’ufficio postale di __________. Non vi è motivo per cui discostarsi della ricostruzione della ACPR 4, anche se non siamo in possesso degli estratti conto postali di quell’anno.

IM 1 è anche riuscito a mettere in piedi un sito di raccolta fondi, nel quale dichiarava di raccogliere fondi per tale signor __________, bisognoso urgentemente di un’operazione chirurgica. Sul sito figuravano fotografie raffiguranti la famiglia __________ e informazioni sugli interventi e sul suo stato di salute, così come i nomi di benefattori, nomi da lui inventati per fare numero. Nel sito erano indicate anche le coordinate per effettuare i pagamenti. È riuscito a raccogliere oltre CHF 5'000.00. Ammirevole, non fosse per il fatto che il denaro non è finito direttamente nelle mani del signor __________. IM 1 sostiene di non avere informato i genitori della raccolta fondi per non dover ripetere tutta la storia, ma in realtà l’ha fatto per non fregare anche loro. Emerge dagli estratti conto postali che in corrispondenza delle donazioni non vi sono delle uscite. Il giorno in cui ha ricevuto il versamento di CHF 5'000.00 vi è un prelievo di CHF 150.00 e vari invii di denaro ad amicizie online di IM 1, ma non al signor __________. Vi sono poi versamenti a favore di __________, che non sappiamo se sia effettivamente il cugino del signor __________. IM 1 ha utilizzato il denaro ricevuto a suo piacimento, decidendo da solo a chi e quanto versare. IM 1 ha truffato gli ignari benefattori, perseverando nel suo agire, e inviando ancora in ottobre 2012 un’e-mail a __________. Ha approfittato di persone che si erano fidate di lui.

In diritto, quanto al reato di assassinio, l’accusa rileva che IM 1 ha ucciso la cognata __________ e di certo si tratta di un omicidio intenzionale ai sensi dell’art. 111 CP. La PP riassume i parametri sviluppati dalla giurisprudenza per quanto attiene alla qualifica del reato di assassinio, rilevando che nel caso concreto non sappiamo con certezza cosa sia accaduto nella camera di __________ prima che IM 1 la colpisse brutalmente con la bottiglia in testa, ma lui sostiene di averla colpita per farla stare zitta, quando lei non stava parlando e non lo stava neppure guardando. L’ha uccisa per futile motivo, non voleva più sentirla, anche se in quel momento non stava più dicendo nulla. Ma anche se __________ l’avesse accusato in modo brutto di non aiutarla, IM 1 se ne sarebbe potuto andare, o avrebbe addirittura potuto colpirla, sì, ma d’impeto, ad esempio con una sberla, mentre lui ha deliberatamente scelto di colpirla con qualcosa di grosso, per essere certo dell’esito del suo colpo. Dopo averla colpita, non poteva permettere che la gente scoprisse che l’aveva ferita e correre il rischio che venisse aperta un’indagine, con il rischio che i suoi altarini venissero a galla, il fatto che il buon “IM 1” avesse colpito con una bottiglia in testa la sua sorellina, avrebbe comportato più di una domanda, e __________ non doveva poter riferire quanto avvenuto nella camera, __________ andava definitivamente eliminata, e per questo IM 1 le ha avvolto la sciarpa intorno al collo, strangolata, tutto questo prima per farla stare zitta e poi per salvare la sua reputazione. Ma anche le modalità sono state particolarmente perverse. IM 1 ha colpito __________, che si fidava di lui, alle spalle, con una tremenda bottigliata e quando lei indifesa gli chiedeva cosa avesse fatto, agendo sempre alle sue spalle le ha messo la sciarpa intorno al collo, strangolando la sua migliore amica __________, anche quando lei invano prova a difendersi colpendolo, e mentre le sta togliendo per sempre la vita appoggia la fronte tra i suoi capelli e le dice “mi dispiace”. Egli ha strangolato ininterrottamente per alcuni minuti, 2 o 3 dice lui, __________. La PP fa 15 secondi di silenzio, osservando che moltiplicando questo tempo per 12 si ottengono 3 minuti, un lasso di tempo infinito, che equivale al tenere la testa di una persona sott’acqua, caso classico di assassinio. Per salvare la propria reputazione IM 1 ha tolto la vita a una persona che si fidava di lui. La sua estrema freddezza è continuata nei giorni successivi, con le azioni di depistaggio, e con il fatto che un’ora dopo averla uccisa era tranquillamente a tavola con la madre, la sorella e la nipote di __________, quella notte ha dormito ben 7 ore, e durante l’azione omicida il suo battito cardiaco è rimasto invariato.

Non ha esitato un istante a ingannare neppure le persone a lui più care, crudeltà e freddezza proprie di un assassino. Un assassino lo si sente, lo si percepisce, e in quest’aula di tribunale, dopo avere sentito quanto commesso da IM 1, il come e il perché, l’accusa è certa che anche i membri della Corte abbiano potuto percepire la freddezza e la crudeltà proprie di un assassino. Non servono altre parole per mostrare la particolare perversione di IM 1 nell’uccidere una persona a cui lui voleva bene. L’accusa ritiene che si debba senz’altro parlare, in questo caso, di assassinio.

IM 1, prelevando il denaro presente nel borsello di __________, ha realizzato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di furto. Non si tratta di reato di lieve entità, perché IM 1 non può essere ritenuto credibile quando dichiara che avrebbe prelevato solo qualcosina, lui che ha prelevato quasi CHF 300'000.00 dalle casse della ACPR 4, lui che ha ammesso di avere guardato nel borsellino di __________ dopo averla uccisa siccome aveva bisogno di soldi.

L’imputato ha mostrato grande disprezzo per il corpo della cognata che aveva appena ucciso, gettandolo come se fosse immondizia, adempiendo gli elementi costitutivi del reato di turbamento della pace dei defunti.

Acquistando le telecamere destinate alla presa illecita d’immagini, IM 1 voleva filmare altre persone, ad ogni modo le ha installate per filmare qualcuno a sua insaputa; ha così adempiuto, a mente dell’accusa, anche agli elementi costitutivi dell’art. 197sexies CP.

Per quanto attiene alle malversazioni ai danni della ACPR 4, osserva che sono dati gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.

Al fine di occultare parte di queste malversazioni, ha formato in almeno 31 casi documenti falsi, inserendo importi inferiori in urto con il vero, rapporti di cassa che successivamente consegnava al servizio di contabilità, adempiendo al reato di falsità in documenti.

Quanto alla raccolta fondi, si tratta in diritto di una truffa, e alternativamente, di appropriazione indebita, visto che IM 1 non ha riversato, come avrebbe dovuto, gli importi a lui versati. Ha astutamente ingannato persone che si fidavano di lui, creando un sito ad hoc, aggiornato costantemente, e mettendoci la sua faccia di brava persona, utilizzando poi il denaro a suo piacere.

Per quel che ne è della commisurazione della pena, che la colpa di IM 1 per l’uccisione di __________ sia gravissima non può essere messo in discussione. L’imputato ha ucciso una persona con un movente estremamente futile, uno scopo estremamente egoistico e modalità crudeli, colpendola alle spalle, e ha mostrato freddezza anche dopo l’uccisione. IM 1 ha ucciso una persona a cui voleva bene, con la quale aveva un ottimo rapporto e la quale si fidava di lui. L’imputato deve rispondere anche del dolore provocato a tutte le persone che erano vicine a __________. IM 1 ha realizzato tutti e tre i presupposti del reato di assassinio e la colpa in relazione a tale reato è gravissima. Ma è gravissima anche la colpa di chi per poter guadagnare pochi soldi non esita a rubarli a __________, che aveva appena ucciso, la getta in una scarpata, installa microcamere nel locale doccia ad insaputa dei famigliari, si appropria di denaro per anni tradendo la fiducia di colleghi e superiori, crea documenti falsi e inganna persone che vogliono fare della beneficenza. Secondo la DTF 132 IV 102 citata dall’accusa, quando vi è concorso di reati, ma solo per uno di essi è comminata la pena detentiva a vita, tale sanzione può essere inflitta solo se essa si giustifica per quel solo reato. Da parte di IM 1 non vi è stata collaborazione piena, le sue sono state semplici ammissioni, e non confessioni. Del furto di denaro dal portamonete ha riferito solo dopo, così come del fatto che la bottiglia era nello zaino. Non avrebbe fatto parola delle malversazioni alla ACPR 4. Neppure vi è stato sincero pentimento, ma semmai un sincero timore per quelle che saranno le conseguenze per la sua vita, ciò che ha confermato anche il Dr. __________. IM 1 nel verbale in cui ha confessato di avere ucciso __________ ha dichiarato che quello che succederà sarà molto più grave di quello che è già successo, preoccupato per le conseguenze per sé stesso e la sua famiglia. Quanto all’anticipo ereditario, osserva che bisogna chiedersi quanto IM 1 comprenda la portata di questo suo gesto, visto che non ha mai dato il giusto peso alla gestione del denaro. Per quanto riguarda le conclusioni del perito psichiatra, va detto che quando l’assassinio è in concorso con altri crimini, come in questo caso, eventuali attenuanti possono essere compensate. Al proposito l’accusa cita la DTF 127 IV 101, osservando che IM 1 ha realizzato tutti e tre i presupposti dell’assassinio e già solo per questo cumulo di elementi la pena non può che situarsi nella parte superiore del quadro edittale. Una pena detentiva di durata limitata non sarebbe sufficiente, a mente dell’accusa, per tenere conto dell’estrema gravità della colpa di IM 1. In una sentenza del 22 marzo il Kantonsgericht di Friborgo ha stabilito che una lieve scemata imputabilità non esclude a priori la detenzione a vita se la colpa dell’autore, tenuto conto di tute le circostanze, rimane grave al punto da giustificare quel genere di sanzione, confermando la STF 6B_284/2012 del 29 ottobre 2012. Se anche per il solo assassinio potrebbero essere applicate delle attenuanti, le stesse potrebbero essere controbilanciate in considerazione del fatto che non si tratta del solo reato imputabile. Nel nostro caso la presenza di una lieve scemata imputabilità è compensata dal concorso di reati e la colpa di IM 1 in relazione all’uccisione di __________ si situa ancora comunque nella fascia molto grave e sufficientemente grave da non incidere sulla commisurazione della pena. L’accusa conclude chiedendo quale misura il proseguimento della psicoterapia iniziata in carcere, lasciando alla Corte valutare se ordinare misura ambulatoriale o stazionaria, e la condanna di IM 1 alla pena detentiva a vita;

§ l’avv. RAAP 1, rappresentante delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il numero di reati e la variabile tipologia degli stessi è indiziante di uno spessore significativo dell’attività delinquenziale dell’imputato. La colpa per l’uccisione di __________ è particolarmente grave: l’imputato ha ucciso una persona che per lui era come una sorella, che con lui era gentile e disponibile e che era diventata per lui molto importante. L’estrema gravità della colpa aumenta ancora di più se si considera che la vittima era sua cognata e a lei l’imputato non aveva nulla da rimproverare, nemmeno per la questione del debito per la cui restituzione non lo stressava. IM 1 ha provocato un dolore enorme alla madre e alla sorella di __________, e non va dimenticato l’immenso dolore che ha causato alla sua stessa figlia __________, perdita che la perseguiterà ancora per molti anni. L’uccisione di una figlia rappresenta per qualunque madre un dolore grandissimo e può solo essere ancora più dolorosa quando scopre nell’uccisore il cognato. Sole, madre e sorella hanno dovuto confrontarsi con la Stampa, che ha cercato di avvicinarle in tutti i modi per scoprire le ragioni della tragica scomparsa di __________. L’abitazione di __________ è stata posta sotto sequestro per parecchi mesi e ogni singolo atto di normale amministrazione e della loro vita privata è stato impossibile o doveva essere preventivamente autorizzato. La loro abitazione è diventata il simbolo del terribile reato commesso. ACPR 2 ed ACPR 1 stanno ancora facendo capo a un sostegno psicologico e __________ ha anch’essa bisogno di un sostegno psicologico a seguito della morte della zia. Nell’approssimarsi del processo l’istituto scolastico di __________ ha aperto uno sportello di aiuto, a dimostrazione ulteriore del particolare dolore causato dalla scomparsa di __________. La colpa dell’imputato si qualifica poi anche per le modalità con cui ha agito. Ha colpito la vittima vigliaccamente, alla nuca, attendendo il momento migliore, quello che presentava minori rischi di difesa da parte della vittima. L’imputato ha agito lucidamente, valutando lucidamente le sue azioni. Con lo strangolamento IM 1 ha continuato, per usare le sue stesse parole, la sua azione mortale. Dal momento in cui __________ è stata colpita alla nuca sono trascorsi ancora lunghi istanti in cui l’imputato ha avuto la possibilità di valutare quanto stava facendo e che la vittima non era in grado di difendersi e reagire. Così facendo l’imputato ha inflitto sofferenze particolari non necessarie per l’uccisione in quanto tale. Quanto alla bottiglia di birra, la storia dello scopo sessuale è difficilmente credibile ed è stata sollevata solo quando l’imputato è stato messo alle corde dagli inquirenti. Per il resto, delle sue pratiche sessuali egli aveva già riferito agli inquirenti e non aveva quindi più nulla di cui vergognarsi nel riferirlo. IM 1 è stato in grado di simulare una scomparsa della vittima per non far ricadere i sospetti su di lui, ha fatto scomparire le sue tracce o almeno quelle che non dovevano esserci, infilando il corpo di __________ in sacchi di plastica. L’imputato ha deciso lucidamente cosa fare e ha messo in atto con lucidità le sue azioni. È riuscito a raggiungere moglie, figlia e suocera al ristorante, dove in tranquillità ha consumato un pasto completo di dessert. Il suo sonno di ben 7 ore la notte dei fatti non è risultato disturbato e neppure durante l’uccisione della vittima i suoi battiti hanno subito variazioni. La particolare assenza di scrupoli emerge anche dal fatto che anche dopo i fatti non ha esitato ad ingannare le persone a lui più care. Si tratta di caratteristiche particolarmente preoccupanti, perché indizianti di particolare pericolosità sociale. L’imputato non può sostenere di essersi trovato in una grave situazione di conflitto. Come da lui stesso affermato, quando ha colpito __________ per farla stare zitta, questa non stava già più parlando. IM 1 ha perseguito anche l’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire del ferimento mediante la bottiglia, come da lui stesso dichiarato. L’improvvisa emozione in base alla quale pretende di avere agito non può attenuare la colpa, avendo egli dimostrato una lucidità che non può essere altro che la dimostrazione che era nel pieno possesso delle sue facoltà. Ha dimostrato totale disprezzo per la vita altrui, tanto più grave perché si trattava di una persona cui era sentimentalmente molto legato. Ha dato prova di una sconcertante bassezza morale, che trova ulteriore conferma nel furto del poco denaro che la vittima aveva nel portafoglio. Particolarmente significativa è la determinazione con la quale si è prodigato per raggiungere il suo scopo, colpendo la vittima dapprima con una bottiglia e strangolandola poi. Per completare il tutto ha quindi fascettato i polsi della vittima, per evitare che, se fosse eventualmente rinvenuta, avesse potuto fare qualcosa, ed essere certo che fosse effettivamente morta. Avendo realizzato tre presupposti di assassinio, la colpa di IM 1 in relazione a questo reato è gravissima. Per quanto attiene agli ulteriori reati, il patrocinatore delle AP si associa alle conclusioni della pubblica accusa. Nessuno dei fattori legati all’autore permette di attenuare la sua colpa: IM 1 non può fregiarsi di un passato meritevole, né dal punto di vista professionale né personale; non depone in suo favore il fatto di avere installato nel bagno di casa delle telecamere per riprendere __________; neppure può vantare una particolare buona reputazione, anzi inquietano la sua tendenza ad approfittare della fiducia delle persone a lui vicine, la sua indifferenza per le regole e per le esigenze altrui, sempre ben celata. L’imputato ha inoltre delinquito in età matura, ignorando finanche gli obblighi famigliari nei confronti di moglie e figlia. Il valore attenuante dei pochi elementi eventualmente invocabili dall’imputato non può attenuare la sua gravissima colpa. In DTF 127 IV 101 consid. 2b il TF ha stabilito che circostanze aggravanti e attenuanti possono compensarsi. Il patrocinatore delle AP si associa integralmente alle conclusioni della pubblica accusa e chiede che IM 1 venga condannato a rifondere alle stesse quanto richiesto nell’istanza di risarcimento, e destinare loro i CHF 200'000.00 secondo la chiave di riparto pronunciata in occasione del dibattimento. Osserva in fine che è opportuno suggerire all’imputato di iniziare a pensare come deve essersi sentita __________ nel momento in cui si è resa conto che la vita le stava sfuggendo;

§ l’avv. RAAP 3, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la persona da me rappresentata è oggi seduta tra il pubblico, ciò che riaccende in lei un terribile dolore; di ciò egli era cosciente, quando ha deciso di essere qui, ma capire è l’unica maniera per elaborare il trauma della perdita brutale della donna da lui amata. ACPR 3 ha conosciuto __________ nel 1996, i due sono stati compagni di classe per tutto il liceo e sono diventati amici. Nel 2015 hanno iniziato una relazione sentimentale, iniziando a passare ogni momento insieme e decidendo di andare a convivere. Per farlo, __________ aveva individuato la casa di __________. La convivenza era agli occhi della coppia il primo passo verso un’unione più profonda. ACPR 3 e __________ erano profondamente innamorati, e il loro legame era forte. Probabilmente per questa ragione __________ si è allontanata dalla sua famiglia originale, perché voleva formarne una con ACPR 3, per cui lei era la donna della sua vita. ACPR 3, come molte delle persone che volevano bene a __________, necessita di comprendere perché __________ non c’è più. L’analisi dei verbali e dei referti non ha permesso di capire come sia stato possibile che una persona che considerava __________ come una sorella minore sia potuta arrivare ad ucciderla. Le risposte alle domande della Corte sono sempre state date a voce bassa, contrita, dando l’impressione di una persona timida, ma l’imputato è la stessa persona che ha brutalmente ucciso __________, quella che lui stesso definisce come la sua migliore amica, una sorella minore. Quando IM 1 è rientrato in Svizzera, ha inventato la storia del ritrovamento del cadavere di __________ e della folle idea di farlo sparire. Mentre riferiva tutto ciò agli inquirenti, l’imputato sorrideva. Solo quando è stato confrontato con la prova incontrovertibile, ha ammesso l’uccisione, ciò che ha contribuito ad accrescere il dolore delle persone vicine alla vittima. Il patrocinatore dell’AP aderisce integralmente a quanto detto dal PP. Chiede l’accoglimento dell’istanza di indennità per torto morale e indennizzo delle spese legali, osservando che l’uccisione di __________ e gli atti che le autorità inquirenti hanno dovuto intraprendere, hanno causato una sofferenza indicibile a ACPR 3. Qualora dovesse essere sollevata la questione della legittimazione attiva, cita i parametri della DTF 102 II 118, in cui il TF ha riconosciuto la qualità di congiunto anche al fidanzato della persona uccisa, e della DT 138 III 157, in cui ha precisato che per valutare se una persona può essere considerata un congiunto sono decisive le circostanze concrete del caso concreto, e meglio se la relazione è abbastanza stretta, ciò che è già stato oggetto di giudizio della CRP. Nella decisione con cui ha accolto il reclamo, la CRP ha constatato come la presenza di ACPR 3 nella vita di __________ fosse costante fin dall’inizio della loro relazione, la coppia progettava concretamente di vivere assieme nella casa di __________ e __________ si appoggiava sempre di più al compagno per ogni questione. Vi era un legame di fatto equiparabile a quello tra coniugi e concubini, come stabilito dalla CRP. __________ ha riferito che __________ le aveva parlato di matrimonio con ACPR 3 e della loro volontà di avere dei bambini. Si amavano profondamento da 15 mesi e insieme progettavano di sposarsi e di aver figli. L’AP è quindi legittimato a fare valere pretese di torto morale. ACPR 3 ha perso la persona con cui era convinto di costruire la sua famiglia e inoltre la perdita è subentrata a seguito di un crimine orribile; l’AP è venuto a sapere della morte della compagna mentre veniva interrogato dalla Polizia, si è ritrovato improvvisamente in un vortice di disperazione e disgrazia. ACPR 3 ha dovuto fare capo al servizio di aiuto delle vittime ai reati. Dal punto di vista professionale, la perdita della compagna lo ha pregiudicato pesantemente nella sua attività di ingegnere analista. Questo gli impediva di lavorare e far rendere la sua azienda. È chiaro che abbia subito un torto morale. In DTF 114 II 144 il TF ha ritenuto adeguata un indennità per torto morale di CHF 25'000.00 per il fidanzato di una donna vittima di omicidio colposo. Il dolore derivante da un assassinio commesso da una persona conosciuta è stato grandissimo. Chiede quindi il riconoscimento di un’indennità per torto morale di CHF 20'000.00, con interessi 5% a partire dal giorno in cui ha preso atto della morte della compagna, oltre alla rifusione delle spese legali per CHF 7'378.00, a cui vanno sommati CHF 250.00 all’ora per le ore di dibattimento a partire dalla data dell’ultima fattura. Quanto alla ripartizione della somma di CHF 200'000.00, conferma l’adesione alla proposta dell’avv. RAAP 2;

§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che l’arringa si basa sui fatti descritti nell’atto d’accusa e letti all’imputato all’inizio del dibattimento, i quali emergono dagli atti d’inchiesta e sulla base dei quali l’accusa ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1. Sulla base di tali fatti il perito ha redatto la perizia, e al proposito la difesa sottolinea che non vi era alternativa, non vi erano altre ipotesi su come si sarebbero svolti i fatti; non c’era un verbale in cui si dice che non è credibile che IM 1 abbia agito in quelle circostanze; questa contestazione alternativa alla versione di IM 1 negli atti d’inchiesta non c’è. Bisogna quindi chiedersi, a mente della difesa, su cosa altro avrebbe dovuto basarsi il Dr. __________, visto che non aveva altro a disposizione. Sottolinea che il perito è sì chiamato ad esprimersi, ma sulla base di fatti concreti, e non in astratto; il quesito è se era affetto da turba psichica al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria. La perizia del Dr. __________ dà una chiave di lettura dei fatti che li spiega con una coerenza; possibilità alternative la difesa non ne vede, e farà quindi riferimento alle considerazioni imputate nell’atto d’accusa.

La difesa osserva che si tratta di capire come è stato possibile che un uomo come IM 1 abbia potuto uccidere una giovane donna come __________, che lui venerava. Questo processo di comprensione è un’impresa estremamente ardua, per chi come noi guarda i fatti da un osservatorio esterno. Richiede una mente aperta e libera da ogni pregiudizio.

Per quanto riguarda i fatti ripercorsi nell’istruttoria dibattimentale, confermati dall’imputato e contenuti nell’atto d’accusa, non vi sono particolari contestazioni. I temi sostanziali sono quindi la qualifica giuridica e la commisurazione della pena.

La difesa contesa la qualifica di assassinio, ritenendo adempiuto il reato di omicidio intenzionale.

Non ha per contro nulla da eccepire con riferimento alle imputazioni di cui ai punti 2 e 4 dell’atto d’accusa e relativamente alle nuove imputazioni formulate in aula, essendo i reati riconosciuti.

Per quanto attiene al punto 3 dell’atto d’accusa, la contestazione riguarda il periodo di commissione del reato con conseguente leggera modifica dell’importo malversato. Al proposito la difesa sottolinea che l’atto d’accusa imputa a IM 1 di avere iniziato a malversare nel corso del 2003, mentre l’imputato ha sempre negato di averlo fatto negli anni 2003 e 2004, ritenendo possibile di aver iniziato nel 2005. La ricostruzione della ACPR 4 fa stato di ammanchi molto contenuti nel 2003 e 2004. Siamo di fronte a due versioni, da una parte quella dell’imputato, che appare credibile, anche perché avrebbe poco senso contestare un importo così esiguo rispetto all’importo complessivo delle malversazioni, e dall’altra la versione della ACPR 4, che soffre di evidenti criticità, riconosciute peraltro dalla ACPR 4 stessa, la quale ha rilevato degli oggettivi difetti insiti nella procedura d’incasso, di conteggio, di riversamento e di controllo del denaro versato dagli studenti. La gestione degli incassi manuale, prima dell’introduzione del sistema informatico, era decisamente approssimativa. La tabella veniva compilata a mano spesso in modo difficilmente leggibile. Gli ammanchi per gli anni 2003 e 2004 possono tranquillamente essere riconducibili a errori di compilazione o di lettura della tabella. IM 1 nel 2003 aveva appena iniziato a lavorare alla ACPR 4 ed era poco più di un apprendista, per cui è assai improbabile che abbia subito iniziato a malversare. Il versamento alla Posta di __________ nel 2004 non è indicativo di una malversazione, ma è riconducibile a un aiuto finanziario dei genitori. Non si può neppure escludere che alcune delle malversazioni siano ormai prescritte, posto che non è indicata una data precisa del 2003. Essendo la versione dell’imputato oggettivamente contrapposta a una versione lacunosa, va tenuto conto del principio in dubio pro reo ed IM 1 va prosciolto per le malversazioni del 2003 e 2004.

Quanto all’imputazione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, la difesa rileva che la stessa è integralmente contestata. IM 1 ha sempre dichiarato di non avere né ingannato i potenziali donatori, né di avere utilizzato indebitamente le donazioni che aveva raccolto. L’imputato ha riferito di avere conosciuto in internet una donna filippina, per la quale ha raccolto dei fondi destinati ad aiutare il padre malato, tale signor __________. L’imputato ha dichiarato di avere inviato i soldi alla figlia del signora __________ e al parente __________. Non è importante sapere se c’è veramente un signor __________ malato con un parente che si chiama __________, ma stabilire se è stato IM 1 ad essersi inventato questa storia per ingannare i donatori, rispettivamente se ha utilizzato i soldi raccolti per scopi diversi. Per rispondere a questi quesiti la difesa osserva che nell’AI 61 troviamo un nutrito scambio di messaggi tra una tale signora __________ con tratti asiatici ed IM 1, dove si fa un gran parlare di soldi in valuta peso filippino. Si fa anche esplicito riferimento a un padre __________ ammalato e bisognoso di medicine (righe 1405, 1433, 6217, 6219). Sempre in questo scambio di messaggi, si fa riferimento a un padre ricoverato e che tornerà ad esser ricoverato (righe 1418 e 1423) e a IM 1 che ha mandato e manderà soldi per il padre __________ (riga 1456) e che ha ricevuto delle fotografie della famiglia __________ (righe 1163 ss.). La figlia __________ ha ringraziato IM 1 per avere salvato la sua vita e quella del padre (riga 6343). Nella medesima chat si fa riferimento a tale __________, che è spesso a contatto con la famiglia __________ e che porta soldi nella famiglia (righe 1196, 3470, 3553). In un’occasione c’è pure uno scambio di chat direttamente tra IM 1 e __________ (righe 4198-4229). Abbiamo inoltre l’AI 32, che fa stato di versamenti a __________ per CHF 2’159.80 e a tale __________ per CHF 1'335.00 e 12'071.00. Questi trasferimenti sono situabili in date posteriori la raccolta dei fondi e sono avvenuti in date precedenti il ringraziamento della signora __________ rivolto a IM 1 per aver salvato la vita al papà. L’inchiesta ha quindi permesso di comprovare il nesso tra __________ e __________ e la raccolta di fondi che sono andati nelle Filippine. IM 1 ha veramente creduto alla figlia __________ e ha raccolto fondi che poi ha effettivamente mandato nelle Filippine. È molto verosimile che IM 1 stesso sia stato vittima di una truffa. Sulla base di tutti questi elementi, la difesa chiede che IM 1 venga prosciolto da questa imputazione.

Quanto all’imputazione di cui al punto 1, la difesa sostiene che la fattispecie ivi descritta sia sussumibile nel reato di omicidio intenzionale e non di assassinio. Ripercorre parzialmente gli elementi costitutivi del reato di assassinio, osservando che la fattispecie base dei reati contro la vita è l’omicidio intenzionale. Chi uccide una persona con l’intenzione di farlo e lo fa dimostrando una particolare mancanza di scrupoli, commette un assassinio. Si tratta di una nozione molto astratta, molto soggetta a un’interpretazione personale e influenzata da principi di natura morale. Il legislatore, quindi, ha cercato di esplicitare la nozione teorica e astratta, indicando nella norma legale alcuni esempi concreti per cercare di spiegare cosa intendeva con particolare assenza di scrupoli: movente, scopo o modalità particolarmente perversi. La giurisprudenza ha avuto modo di ulteriormente precisare che non ci si deve limitare a esaminare singolarmente movente, scopo e modalità, a compartimenti stagni, ma è necessario fare un apprezzamento globale delle circostanze dell’atto, perché ci possono essere anche altri elementi utili, e in una valutazione di insieme elementi che parlano per una particolare assenza di scrupoli possono essere compensati da elementi che mitigano il carattere perverso dell’atto (STF 6B_877/2014). Nella DTF 118 IV 122 il TF ha stabilito che i tratti dell’assassino devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore, non una manifestazione singola; l’assassino è una persona che è sempre così. Per stabilire se sono dati o meno, è importante che l’apprezzamento avvenga secondo criteri morali oggettivi, cercando di fare astrazione dal proprio sentimento. Il TF ha già stabilito che la soppressione della vita altrui è sempre di estrema gravità, ma per ammettere l’assassinio è necessario che la colpa e il carattere dell’autore si distinguano chiaramente da quelli di un omicida (STF 6B_754/2016 e DTF 141 IV 41 consid. 4). Il comportamento di IM 1 prima, durante e dopo l’atto, in una valutazione complessiva delle circostanze, è stato quello di un omicida; non emerge la perfidia e il cinismo che caratterizzano la personalità dell’assassino.

Il TF ha stabilito che la premeditazione e una forma di pianificazione potrebbero essere elementi a sostegno di una particolare mancanza di scrupoli, premeditazione che nel caso concreto non c’era e non è prevista nell’atto d’accusa. Il 14 ottobre 2016 le donne della famiglia __________ dovevano trovarsi a pranzo per affrontare nuovamente l’argomento del valore della casa di __________, tema che è emerso da subito nel corso dell’inchiesta, nella prima pagina del primo verbale di IM 1 e anche nei verbali delle altre persone sentite, e ha sempre preso più consistenza. Ma paradossalmente questo argomento non ha mai contrapposto IM 1 a __________. Malgrado nella logica delle cose si possa pensare che IM 1 condividesse gli interessi della moglie, nella realtà dei fatti, vuoi per l’affetto che lo legava a lei, vuoi per non venire meno al ruolo che aveva assunto di fratellone, quasi papà, figura maschile, IM 1 non è mai entrato in conflitto con __________, anzi è intervenuto a più riprese a suo favore, anche quando questo poteva metterlo in difficoltà con la moglie. Il 14 ottobre __________ aveva già da tempo l’intenzione di affrontare la questione delle perizie della casa di __________ e manifestava tutta la sua insofferenza. L’11 ottobre IM 1 scriveva alla moglie dicendole di avere parlato con __________ della perizia e che __________ ne voleva discutere quel giorno, ma ne avrebbero parlato il 14 ottobre a pranzo. Il 13 ottobre IM 1 ha comunciato alla moglie che il pranzo sarebbe saltato. Il 14 ottobre __________ si interessava se alla sera la famiglia avrebbe cenato a __________, perché avrebbe voluto chiarire la situazione. __________ voleva l’incontro con la madre e la sorella, lo rincorreva da un po’ e non riusciva a farlo, perché ogni tentativo di incontrare madre e sorella era fallito. La famiglia pareva sfuggire il confronto con __________ ed è saltata anche la cena del 14 ottobre, perché su proposta di IM 1, che voleva evitare di assistere all’ennesima discussione sul valore della casa, si è deciso di andare a cena al __________. Malgrado la tensione, IM 1 voleva comunque incontrare __________. Voleva in qualche modo trovare la conferma che il suo ruolo fosse sempre quello di patrono, di difensore di __________, e le ha proposto di passare da lei perché aveva qualcosa per lei. Quanto al buono per i biglietti del concerto dei __________, IM 1 aveva piacere a stare con __________ e cercava dei pretesti per passare dei momenti con lei. Quella sera, probabilmente per non farsi dire che non aveva tempo per lui, le ha prospettato di doverle dare qualcosa, lasciando intendere che fossero i biglietti del concerto, che lei aspettava da un po’. Certo che si aspettava che __________ parlasse della perizia, ma credeva di poter sviare il discorso su qualcosa di più piacevole, sul concerto piuttosto che sul buono. Portare un buono non era strano per IM 1, l’aveva già fatto in altre occasioni. Se avessero anche parlato della perizia, lui avrebbe comunque continuato nella sua testa a essere una figura positiva per __________, come lo era stato fino a quel momento lì. IM 1 era certo che con lui __________ non sarebbe mai entrata in conflitto, come dice il Dr. __________ aveva schivato l’incontro a cena, per cui dalla visita non poteva che risultare qualcosa di bello, voleva confermarle la sua vicinanza, voleva stare con lei e farle piacere nell’unico modo da lui conosciuto, con l’ennesimo regalo, voleva assicurarsi che nonostante tutto il rapporto potesse proseguire come prima, come era sempre stato. IM 1 non si aspettava che la situazione potesse cambiare. Per questo motivo è passato a __________ prima di andare a cena. Il buono era un pretesto per incontrare __________ e stare con lei. Verso fine pomeriggio IM 1 scrive a __________ che visto il traffico avrebbe fatto il possibile per andare da lei prima di andare a cena, “se no sarà per un’altra volta” e alle 19:04 arriva alla casa __________. IM 1 voleva incontrare __________ con l’illusione di un incontro tutto sommato piacevole. Nemmeno era sicuro di riuscire ad arrivare. Nulla di quanto descritto finora permette di ipotizzare una pianificazione dell’uccisione di __________, anzi permette di escluderlo. Quanto alla bottiglia di Corona, IM 1 l’aveva con sé per altri motivi, e nessuno pianificherebbe di uccidere una persona con una bottiglia di vetro. IM 1 ha inizialmente mentito, avendo paura che le cose potessero essere mal interpretate. Non si rende conto che oggettivamente è molto peggio mentire. In questo mentire si vede l’aspetto ricordato dal Dr. __________ di “mezzi primitivi di difesa”. La bottiglia nello zaino c’era, ma IM 1 non l’aveva portata con sé per uccidere la cognata. L’automobile girata già posteggiata è spiegabile con la circostanza che l’imputato aveva fretta di raggiungere la famiglia a __________ e la visita doveva essere molto breve. Il poco tempo a disposizione parla per una mancanza di premeditazione. Essenziale è sottolineare l’assenza di qualsiasi movente per andare a uccidere una persona alla quale è chiaro che IM 1 volesse molto bene. L’imputato aveva fortemente idealizzato la persona di __________ e fino a quel momento non era successo nulla che potesse scalfire l’immagine che si era fatto di lei; non è immaginabile quale motivo l’avrebbe spinto a premeditare l’uccisione quando la famiglia lo aspettava per cena. Nessuno ha visto immediatamente in IM 1 la persona dell’omicida di __________, perché tutti vedevano il rapporto stretto che c’era tra i due e fino a quel momento non era mai stato incrinato da nulla, nemmeno dalla storia del valore della casa di __________. IM 1 ha ucciso sul momento, non aveva in mente di farlo, e il perito l’ha detto chiaramente, dicendo che se i fatti fossero andati diversamente, avrebbe dovuto diagnosticare una patologia psichiatrica molto più grave. Sia la pianificazione che la premeditazione non sono ravvisabili nel comportamento di IM 1 prima dei fatti.

Bisogna poi considerare, a mente della difesa, che durante l’atto omicida il comportamento di IM 1 non ha denotato la particolare mancanza di scrupoli che richiede l’assassinio. IM 1 è arrivato alla casa di __________ con la sola intenzione di vederla, di coltivare il suo rapporto con lei, e invece le cose non sono andate così come lui se le era immaginate o si aspettava che andassero. Si è trovato confrontato con una __________ che non collimava con quell’immagine che lui alimentava da anni in un modo adolescenziale. __________ era probabilmente esasperata dalla situazione della casa e ha riversato sul cognato tutta la sua frustrazione, gli ha detto cose che lui non voleva sentirsi dire, con tono e parole che lo hanno sconvolto, sia nella forma che nel contenuto. IM 1 ha recepito le parole di __________ come una grande ingiustizia nei suoi confronti, perché da sempre ha fatto di tutto e di più per mediare i rapporti tra le donne __________ e lui, che si è sempre impegnato in quella direzione, è stato accusato dalla persona più importante nella sua vita, di non fare proprio quello che per lui era un punto d’onore, aiutarla, proteggerla, tenere lontano da lei ogni dispiacere. __________ lo ha accusato di essere come gli altri, e lui non voleva essere come gli altri, voleva continuare ad essere la persona di fiducia nel mondo di __________; lo ha accusato di non fare quello che pensava di fare da mesi, quando lui si era schierato dalla parte di __________ a costo di entrare in conflitto con la moglie. IM 1 ha reagito a una situazione di sofferenza causata dalle parole e dal tono di __________, per lui profondamente ingiusti, e che riteneva di non meritare. Ha agito il suo sconcerto di fronte al crollo di un mito, di fronte a una __________ che non conosceva e che gli rivolgeva parole che lo ferivano profondamente. Questo ha mandato in frantumi il mondo di IM 1 e ha così avuto inizio la reazione acuta da stress. IM 1 in quel momento provava una profonda sofferenza e ha agito per un motivo umanamente comprensibile dal punto di vista soggettivo.

Le modalità sono sicuramente terribili, ma valutate nel contesto generale non raggiungono l’assassinio. Un assassino agisce con modalità e mezzi particolarmente odiosi quando, per esempio, dà prova di crudeltà, di brama di uccidere, oppure gode nel vedere soffrire la sua vittima. All’assassino è richiesta una totale assenza di empatia, caratteristiche che non emergono nel comportamento di IM 1. __________ è stata colpita alla nuca con la bottiglia e strangolata con la sciarpa. Le modalità sono sicuramente violente e letali, ma non particolarmente perverse. Un omicidio è sempre sconvolgente e nel caso dell’assassinio deve essere particolarmente sconvolgente. Il costrutto dell’atto d’accusa scinde l’atto omicida in due momenti. La reazione di IM 1 è una reazione alla situazione nel suo insieme, non c’è nel suo agire una soluzione di continuità nei due momenti, un momento di cesura; anzi, proprio perché il colpo di bottiglia non ha prodotto l’effetto che egli voleva, ovvero interrompere quello che lui vedeva come un’aggressione verbale, ma l’ha piuttosto accentuata, proprio per questo ha continuato, in una sorta di scissione. IM 1 si è trovato davanti una __________ che per come la recepiva lui lo stava attaccando, lo offendeva, usando un fraseggio che non le era tipico, non lo lasciava parlare, e non riusciva a difendersi. Il Dr. __________ ha riferito che era sconcertato. L’azione omicida è unica e si è svolta sull’arco di pochi minuti; l’imputato ha iniziato un’azione – scattata in un momento di forte emotività e impulsività – e l’ha portata a compimento. Il modo di esprimersi di __________ ha alimentato in IM 1 il crollo della finzione che aveva avuto inizio già in precedenza. L’azione omicida, già iniziata con il colpo di bottiglia, è continuata fino al suo compimento con lo strangolamento di __________. IM 1 si è trovato vicino a uno stato di dissociazione, ha reagito ad una situazione acuta da stress che si è protratta su più giorni. Non si può ritenere che la reazione acuta da stress sia rientrata dopo il colpo con la bottiglia.

La difesa non contesta che IM 1 abbia agito sapendo che stava uccidendo __________; si è sicuramente reso conto che la sua azione poteva avere un esito letale, voleva che __________ smettesse di accusarlo, ma sapeva che stava facendo qualcosa di brutto, che era potenzialmente letale, come stringere una sciarpa attorno al collo. Contesta però che abbia agito con particolare mancanza di scrupoli.

Quanto al comportamento tenuto da IM 1 dopo l’atto omicida, è vero che lo stesso può impressionare, ma il TF ha stabilito che deve essere valutato con prudenza; per esempio il tentativo di cancellare le tracce di quanto commesso, è un comportamento piuttosto comprensibile e non forzatamente indice di mancanza si scrupoli (Trechsel). IM 1 ha commesso una serie di azioni per depistare. Secondo il perito, che si è espresso sulla personalità di IM 1, egli ha messo in atto meccanismi difensivi primitivi, compatibili con la personalità rilevata dal perito. Ha cercato di staccarsi da quello che aveva fatto, ha fatto sparire il cadavere, ha creato una parvenza di normalità, chiudendo i suoi sentimenti nel cassetto. Per quanto brutto possa essere, ha cercato di vivere come aveva sempre vissuto fino a quel momento, adottando un meccanismo difensivo primitivo al limite dell’infantile. Ha trascinato il corpo scendendo dalle scale, ma facendo piano, perché non voleva sballottarlo, perché sapeva che era morta, ma gli dispiaceva per i colpi che prendeva alla testa; in qualche modo ha mantenuto una forma di empatia con la vittima e ha vissuto anche dei momenti di confusione, ha digitato in maniera sbagliata il pin, utilizzato un modo di salutare suo e mai usato da __________ e scritto un sms del tutto sgrammaticato alla moglie per giustificare il ritardo. Non è l’assassino spietato che gode della sofferenza della sua vittima.

Una valutazione complessiva delle diverse circostanze permette di “comprendere” l’atto di IM 1, ciò che non significa giustificare, ma capire perché ha agito così come ha fatto, e in questo ci aiuta la perizia. È vero che si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni di IM 1, ma è un dato di fatto che queste trovano riscontro nelle risultanze dell’inchiesta. Che avesse idealizzato la cognata in un modo eccessivo è evidente a tutti. Che __________ avesse un carattere forte, a tratti anche difficile, emerge dalle dichiarazioni delle persone sentite. Che il 14 ottobre fosse arrabbiata per l’annullamento della cena lo si comprende dall’sms e dalle dichiarazioni della donna delle pulizie della scuola che ha assistito a una telefonata piuttosto arrabbiata di __________. Le dichiarazioni di IM 1 trovano conferma in una serie di elementi oggettivi che la PP ha messo nell’atto d’accusa e il Dr. __________ ha utilizzato per esprimersi in merito alla personalità di IM 1. Il Dr. __________ ha concluso che IM 1 è affetto da una turba della personalità grave, ha passato oltre 10 anni ad idealizzare __________, si era impegnato per proteggerla, e la sera dei fatti era confrontato ad una situazione che ha vissuto come profondamente ingiusta, che gli faceva paura e lo sconvolgeva, si è trovato vicino ad uno stato di dissociazione, poi ha messo in funzione una serie di meccanismi difensivi. Un’oggettiva valutazione d’insieme non permette di evidenziare, nella personalità e nel comportamento dell’imputato, quei tratti che devono costantemente caratterizzare un assassino. IM 1 è quindi colpevole di omicidio intenzionale e non assassinio;

§ l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: da un lato abbiamo una vittima che ha perso il bene più prezioso che un essere umano ha e dall’altro lato abbiamo un autore che ha commesso il fatto più grave, quello di rubare la vita. Non c’è una cifra che basti a indennizzare la perdita di una vita umana, così come si può pensare che non ci sia una pena che basti a indennizzarla. Questi aspetti di natura umana, però, devono essere rimessi nei giusti canali quando ci troviamo a dover celebrare il processo penale, nel senso che nel processo penale non è solo l’emotività, l’empatia che gioca, ma abbiamo come posizione centrale la figura dell’imputato, abbiamo una necessità di accertare i fatti e di fissare una pena giusta. Questo compito, a fronte dell’uccisione di una persona, è particolarmente complesso, perché la forchetta delle pene che entra in considerazione per i casi di omicidio intenzionale, rispettivamente assassinio, è una forchetta estremamente ampia. Per l’omicidio intenzionale abbiamo una pena edittale minima di 5 anni e massima di 20, per l’assassinio minima di 10 e massima di pena detentiva a vita. Per un medesimo fatto oggettivo, e meglio l’uccisione intenzionale di una persona, abbiamo uno spettro che va dai 5 anni fino alla detenzione a vita. Va notato che i minimi sono dei minimi al di sotto dei quali si può scendere, ad esempio nel caso di una riduzione della responsabilità, mentre i massimi sono invalicabili. Questa estrema ampiezza di pene possibili per questo medesimo fatto impone una particolare attenzione sia nel determinare i fatti sui quali ci si muove, sia per valutarli, e porta inevitabilmente a dover affrontare un compito sgradevole, che è quello di poter dire che un fatto comunque grave è meno grave di quello che potrebbe essere. È pacifico che nel contesto in cui siamo, tutto è grave e tutto è brutto, ma questo non ci risolve il problema di doverci muovere tra i 5 anni e la detenzione a vita, dobbiamo scegliere per forza cosa è più grave e cosa meno, anche in un contesto che è già estremamente grave. L’assassinio è una forma particolarmente grave di omicidio intenzionale, riservata a fatti estremamente gravi, ma ciononostante anche se i fatti sono così gravi ci si muove comunque in un range che va dai 10 anni alla detenzione a vita. Gli elementi particolarmente importanti sono quelli che portano a valutare la gravità della colpa, per la quale spiccano il movente, lo scopo, l’intensità della volontà criminosa, rispettivamente l’eventuale diminuzione della capacità. Ci sono, nella casistica dell’omicidio e dell’assassinio, dei casi nei quali la comprensione del movente e dell’intensità dell’intenzione è già insita nella dinamica dei fatti; ci sono dei casi nei quali non c’è tanto da studiare: possiamo pensare a colui che uccide qualcuno per rapinarlo, all’uccisione della vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, all’uccisione della vittima di sevizie sessuali, casi giurisprudenziali del nostro Cantone, casi nei quali è immediatamente visibile qual era lo scopo perseguito dall’autore e quindi anche il giudizio sulla gravità è relativamente facile. Ci sono invece altri casi, nei quali queste circostanze non sono immediatamente visibili e del tutto chiare, soprattutto i casi che avvengono in ambito famigliare. In quei casi la ricerca dello scopo e del movente è spesso più complessa e difficile, perché possono entrare in gioco tanti elementi e comunque si legano spesso dei sentimenti, che sono in forte contrasto con la gravità e la violenza dell’atto. In questi casi occorre cercare con grande attenzione di scoprire quale sia il reale senso dell’uccisione di una persona e, generalmente, gli strumenti che si hanno sono le dichiarazioni dell’imputato, dei famigliari vicini, rispettivamente si fa capo a una perizia psichiatrica. Nel nostro caso concreto la dinamica materiale del fatto è chiara, non pone dei problemi di accertamento. Abbiamo IM 1 che ha colpito __________ prima con una bottiglia al capo e poi l’ha strangolata, ma la modalità come tale non ci dice nulla su quello che è il movente, lo scopo, il senso dell’atto omicida. La PP ha vagliato tutte le possibili cause che potessero essere all’origine dell’atto, ha sondato il movente economico, sessuale, di gelosia, però nessuno di questi possibili moventi ha trovato riscontro. Se andiamo a guardare quelli che sono i rapporti fra IM 1 e la cognata, vediamo che nella storia sia remota sia più recente rispetto ai fatti, nella loro relazione non c’è nessun elemento che possa giustificare, spiegare, dare una motivazione all’origine di quello che è accaduto; anzi, abbiamo una relazione che si protrae sull’arco di una quindicina d’anni, di sicura amicizia, di sicuro affetto, certamente nel comportamento di IM 1 una grande disponibilità nei confronti della cognata, una grande volontà di aiutarla, stare dalla sua parte, esserle vicino; a tutti noi può apparire persino eccessivo questo tipo di rapporto, che ognuno di noi può qualificare come infantile, fatto di bacini, abbracci, “favorini”, biglietti, regalini, la ricerca della dimostrazione di affetto attraverso segnali che solo i bambini considerano come reali segni di affetto. Dall’altra parte bisogna dire che da parte della cognata l’affetto era certamente ricambiato, con modalità magari diverse, più normali, più adulte; ci sono moltissimi segnali in questo senso agli atti. I rapporti interpersonali come causa remota o prossima, quindi, non li abbiamo. Possiamo chiederci se IM 1 sia di suo un personaggio violento, che non controlla l’impulsività. Anche nella giurisprudenza si trovano degli episodi di questo genere in ambito famigliare, si arriva all’uccisione della moglie o dell’amante, dopo che c’erano già stati anni prima degli episodi di violenza domestica o violenza verso terzi per delle banalità. Una persona così, forse, una persona con uno scarso controllo dell’impulsività, potrebbe essere la chiave di lettura. Ma se andiamo a guardare la storia della vita di IM 1, non c’è un solo episodio di questa natura nel racconto di tutti coloro che gli sono stati vicini nell’arco degli anni; tutti lo definiscono come una persona mite, che non cerca i conflitti, tranquilla, che interviene semmai sempre con calma, non dice nemmeno le parolacce, non ha dato alcun segnale né di carattere aggressivo e violento, né di carente controllo degli impulsi. Anche questa non può quindi essere una spiegazione. Si potrebbe cercare una spiegazione di natura prettamente psichiatrica, in un eventuale disturbo antisociale della personalità, però su questo la perizia è chiara, mancano diverse delle caratteristiche tipiche dello psicopatico, non sono presenti in IM 1. Lo psicopatico esercita tendenzialmente in qualche modo la sua cattiveria, ad esempio nei confronti degli animali, ciò che in IM 1 non c’è. Di quanto quello che è successo sia distante dal suo comportamento usuale, dà un’idea il fatto che quando è stato tratto in arresto e per la prima fase della detenzione ha raccontato l’assurda e inverosimile storia di avere trovato il cadavere e di avere pensato di farlo sparire per non turbare la famiglia, storia che nessuno poteva credere, questa storia è stata creduta dai suoi famigliari; la moglie e la suocera erano talmente convinte della sua bontà, della gentilezza del suo modo di essere, da arrivare persino a credere a questa storia, quando era chiaramente una storia insostenibile. Si potrebbe obiettare che ci credevano perché IM 1 ha mentito tutta la vita, ha nascosto ai famigliari per esempio di essere uno che rubava alla ACPR 4, che coltivava abitudini sessuali particolari, ma niente in quello che lui ha nascosto può far pensare a un collegamento con un comportamento violento o a un rapporto di cattiveria nei confronti di terzi. Ha nascosto il fatto di essere un disonesto, ma la disonestà non ha niente a che vedere con la violenza e l’aggressività, con delle improvvise pulsioni omicide. Quindi, in conclusione, non c’è né nella vita anteriore prossima né remota o nei suoi rapporti con __________ nulla che possa dare una spiegazione all’accaduto. A questo punto vi sono solo tre strade che si possono percorrere. La prima è quella di concludere che un movente ci sarà stato, ma non siamo riusciti a scoprirlo, e in quel caso non si potrebbe automaticamente presumere che sia un movente futile e perverso. La seconda possibilità è quella di considerare che sia un gesto del tutto privo di movente, a un certo punto, senza nessuna ragione, IM 1 quel giorno decide di uccidere sua cognata sul momento, senza averne oggettivamente nessun motivo; sarebbe quindi un atto del tutto inconsulto, un atto al di fuori della nostra logica, ma anche al di fuori della logica di IM 1 e della sua personalità, una cosa sconnessa. Se ci si trovasse di fronte a una cosa così sconnessa, ci si dovrebbe per forza porre il problema di un’astrazione dal senso di realtà, di una patologia psichiatrica particolarmente grave, uno stato psicotico delirante, unica spiegazione di un gesto che non sia rispondente né alla razionalità né agli istinti normali dell’essere umano. La terza via, che è in conclusione l’unica che si possa seguire, è quella di ascoltare l’unico che può fornire una lezione su quelli che sono i fatti, e meglio IM 1, e valutarle dal punto di vista della loro credenza, compatibilità coi riscontri oggettivi e di natura psichiatrica, se è compatibile con la sua personalità che risulta dall’insieme degli elementi. Questo lavoro è quello che ha fatto la PP, a giudicare da quello che è riportato nell’atto d’accusa, il quale si fonda sulle dichiarazioni di IM 1, ed è anche quanto ha fatto il perito. La difesa non capisce le obiezioni della Corte sulla metodologia usata dal perito. Il perito ha fatto una diagnosi complessa, ha valutato l’imputato in base ai test, ai colloqui, in base alla valutazione di tutte le circostanze e della documentazione agli atti, ha formulato una diagnosi di un disturbo misto di personalità, dopodiché ha valutato in base agli atti di cui disponeva quello che era il fatto avvenuto che risultava dagli atti, e quello che risulta dagli atti è per forza di cose il racconto di IM 1. Ha poi confrontato questa versione con la storia di IM 1, la storia dei rapporti interpersonali, con la diagnosi psichiatrica, e ha dato un suo riscontro sulla base degli elementi che poteva giudicare. È ovvio che se al perito fosse stata proposta una fattispecie diversa, il suo giudizio potenzialmente poteva essere diverso. Questo non vuole dire che la metodologia del perito implichi che per delinquere bisogna essere malati o che più grave è l’atto che si compie più bisogna essere malati, ma che se un atto non corrisponde né a una scelta razionale né a una spinta impulsiva che si possa legare alla personalità del soggetto, bisogna cercare una spiegazione delle cose.

Ai fini della commisurazione della pena, la difesa osserva che l’uccisione di __________ è stata un gesto improvviso, impulsivo, che non è frutto di premeditazione o pianificazione. Il movente e lo scopo, in assenza di alternative, possono essere ricercati solo nella discussione, negli eventi descritti da IM 1 sull’accaduto, e se la discussione è avvenuta in questi termini, non c’è alcun motivo per discostarsi dalle valutazioni del perito, che si fondano sull’insieme di queste cose. Un altro punto fermo da considerare, è che le modalità dell’uccisione, e in particolare lo strangolamento, sono oggettivamente gravi, sono come tali considerate un indizio di assassinio, ma da sole non bastano, perché ci vuole un insieme di fattori. Il comportamento dell’imputato dopo i fatti va letto come una conseguenza del suo disturbo di personalità e come un modo infantile, primitivo di proteggersi, ma questo viene detto solo perché si capisca perché si è comportato così, non per dire che se si è comportato così non è grave, perché è chiaro che, indipendentemente dal motivo, è innegabile che il comportamento dopo il fatto è un comportamento che denota una colpa importante. Ci si trova di fronte a un caso di omicidio intenzionale e non assassino. Se i fatti vengono qualificati come omicidio, questo non toglie nulla all’oggettiva gravità dei fatti e anche delle singole componenti, perché tirando le somme riguardo alla valutazione della commisurazione della pena, si tratterà comunque di un omicidio facilmente evitabile, commesso per dolo diretto, con una modalità grave, quella legata allo strangolamento, sia per la durata, sia per la vicinanza dell’autore alla vittima, criteri riconosciuti dalla giurisprudenza, su una vittima indifesa che non aveva nessuna colpa e con un brutto comportamento successivo al fatto. Nell’ambito dell’omicidio intenzionale, ci si trova sicuramente in un caso da porre nella fascia alta della responsabilità dell’autore. Ci si muove in un range di pena che va dai 5 ai 20 anni. In questa fascia di pena, un omicidio intenzionale di questa gravità deve presupporre una pena base nell’ordine dei 16 (sedici) anni. Questa pena deve essere aumentata per effetto del concorso con gli altri reati. IM 1 è incensurato. Non si può dire che abbia collaborato all’andamento dell’inchiesta, ma va comunque riconosciuto che è arrivato in aula reo confesso, ha avuto un buon comportamento in detenzione preventiva fino ad oggi, ha oggettivamente una difficoltà, correlata alla sua patologia, a esprimere un pentimento chiaro come lo si vorrebbe; certo che IM 1 deve maturare, deve fare dei passi avanti prima di ritornare in libertà; avrà davanti in ogni modo degli anni. Con questo non si vuole dire che non è pentito, ma che certamente non riesce ad esprimerlo nel modo giusto. L’imputato ha rinunciato perlomeno alle sue aspettative economiche e le ha messe a disposizione delle parti lese. Con riguardo all’effetto della pena, è chiaro che è pesante per chiunque, vista la durata, e il fatto di avere una bambina piccola e perdere tutta la sua crescita avrà il suo significato. La difesa chiede che la pena base di 16 (sedici) anni venga aumentata di 1 (un) anno e ridotta di 2 (due) anni in considerazione della lievemente scemata responsabilità, con il risultato finale di una pena detentiva di 15 (quindici) anni. Rileva che il risultato finale non sarebbe molto diverso, qualora i fatti venissero qualificati di assassinio. Una volta, nel 1990, l’assassinio era nettamente la forma aggravata dell’omicidio punto, nel senso che l’assassinio prevedeva come unica pena la reclusione perpetua; il legislatore ha però voluto cambiare le cose, cambiamento che fa sì che ci sia di fatto una sola posizione tra omicidio intenzionale e assassinio quanto a commisurazione della pena, c’è un lasso di sovrapposizione delle due pene. Questo fa sì che anche nei casi in cui si debba riconoscere l’aggravante e quindi applicare l’assassinio, c’è uno spazio per avere degli assassinii più gravi e degli assassinii meno gravi. Va tenuto presente che sussiste il cosiddetto Doppelverwertungsverbot (STF 6B_685/2017), nel senso che i fattori di particolare perversione e colpa che fanno trasformare un omicidio intenzionale in assassinio, non si possono usare con la medesima intensità per poi dire che è così perverso da essere un assassinio grave, perché sono già stati valutati nell’entrare sul piano di ragionamento dell’assassinio, quindi bisogna valutare la gravità all’interno di altri casi di assassinio, non paragonandola agli omicidi. Nel nostro caso concreto, qualora dovessimo valutare in ottica di assassino, avremmo il dolo diretto, non la premeditazione, una vittima del tutto incolpevole, ma per quello che è il movente incerto, le modalità sicuramente efferate, la freddezza post fatto, se erano gravi per far diventare assassinio l’omicidio, non possiamo prenderle tali e quali per dire che è anche un assassinio grave. La difesa osserva di non voler evocare i casi di assassinio gravi trattati dalla giurisprudenza, siccome non sarebbe rispettoso in aula mettere su diversi piani di gravità diverse situazioni, rilevando comunque che la giurisprudenza è nota alla Corte, e possiamo semplicemente immaginare che nei casi di assassinio si verificano le situazioni più efferate, i segni peggiori di quella che è la barbarie umana, con atti anche difficilmente concepibili che vengono realizzati, pianificati, con uso di crudeltà e di piacere nel fare del male, nella sofferenza inflitta, che si protraggono per ore, sfregi particolari; c’è questo nel mondo dell’assassinio. È sufficiente un semplice raffronto con un po’ di casi che hanno fatto giurisprudenza, per i quali è stata prevista la reclusione perpetua o una fascia alta, con pene di 18/19/20 anni, per rendersi subito conto che se per l’omicidio intenzionale eravamo nella fascia alta, nel contesto degli assassinii ci collochiamo in una fascia media, al massimo medio-alta. La difesa ritiene quindi che in un caso come questo una pena base di 18 (diciotto) anni di detenzione sia adeguata, e per effetto dei medesimi fattori già citati il risultato sarebbe una pena finale di 17 (diciassette) anni di detenzione.

Quanto alla compensazione tra fattori aggravanti e attenuanti la pena, è sicuramente fattibile; quello che però non è concesso dalla giurisprudenza, è il compensare l’attenuazione di pena in caso di detenzione a vita per effetto del concorso di reati. Il concorso di reati può consentire una compensazione di effetti sminuenti solo se si opera all’interno del medesimo genere di pena, e la detenzione a vita è un genere di pena diverso dalla pena a tempo determinato. Il concorso di reati può consentire una compensazione solo se vengono imputati due reati entrambi puniti con la detenzione a vita. Al proposito la difesa cita la DTF 132 IV 2012, confermata in DTF 141 IV 61.

Non si oppone all’accoglimento integrale delle pretese degli AP, a parte la piccola differenza per la ACPR 4. Per quanto attiene alla misura, a parità di efficacia deve essere scelta la misura meno invasiva, e la difesa ritiene più attuabile la misura ambulatoriale.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Questioni pregiudiziali

  1. Per quanto attiene alle modifiche dell’atto d’accusa, si rinvia al verbale d’udienza preliminare del 3 maggio 2018, nonché al verbale del dibattimento, osservando che, con l’accordo delle parti, è stata aggiunta l’imputazione di messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini prevista dall’art. 179sexies CP, così come pure l’imputazione di furto ai sensi dell’art. 139 CP, per avere, il 14 ottobre 2016, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto denaro contante, segnatamente almeno CHF 10.00 ed EUR 5.00, dal portamonete di __________.

Le parti hanno inoltre acconsentito alla proposta di modificare il nome di cui al punto 5 da __________ a __________.

II) Vita e precedenti penali dell’imputato

  1. IM 1 è nato il __________ a __________ (__________).

In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al PP, si è così espresso in merito alla sua situazione personale:

…omissis…

(VI PP 20.10.2016, p. 2-4, AI 35).

  1. In occasione dell’interrogatorio finale del 19 settembre 2017 – a seguito anche di quanto emerso nel corso dell’inchiesta condotta a suo carico per le malversazioni ai danni della ACPR 4, di cui si dirà meglio in seguito – IM 1 ha modificato le sue dichiarazioni in punto alla sua situazione finanziaria, ammettendo di avere “diversi debiti” (VI PP 19.09.2017, p. 21, AI 430).

  2. Tornando sulla questione in sede dibattimentale, l’imputato ha riferito che la sua situazione economica prima dell’arresto non era buona, confermando che lui e la moglie avevano diversi debiti, “soprattutto per le tasse” e con i loro stipendi non riuscivano “ad andare avanti in modo soddisfacente”. In particolare, l’imputato ha riferito di non guadagnare abbastanza a fronte del tenore di vita assunto, posto che egli percepiva CHF 4'800.00 netti mensili e la moglie “un po’ meno perché lavorava all’80%”, a fronte di spese mensili per complessivi CHF 2'500.00 per la pigione e la cassa malati, oltre a spese per le tasse, la macchina, le assicurazioni, il telefono ecc. L’imputato non è stato peraltro in grado di precisare l’ammontare dei precetti esecutivi emessi a suo nome (VI DIB 15.05.2018, p. 1 e 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  3. n merito all’anamnesi famigliare e personale remota di IM 1, si richiama la perizia psichiatrica del 16 agosto 2017 del Dr. __________ (AI 415, p. 4-6), secondo cui:

…omissis…

“Anamnesi somatica: “a pochi mesi, poche settimane” avrebbe presentato un episodio di convulsioni, rimasto isolato e senza conseguenze, per il quale sarebbe stato visitato in ospedale. Avrebbe avuto le comuni malattie esantematiche, alcune relativamente tardi.

Il peritando sarebbe nato a __________ in __________, da genitori svizzeri; lui stesso sarebbe svizzero (spiega spontaneamente in esordio della raccolta anamnestica)”.

  1. L’imputato è incensurato in Svizzera e in Italia, come si evince dagli estratti dei relativi casellari giudiziali (AI 38 e 65).

  2. Nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016 IM 1 ha riferito di essere stato interrogato in un’occasione da un PP, siccome indagato per titolo di riciclaggio di denaro:

" (…) non ho precedenti penali ma in Svizzera sono stato interrogato una volta da un Procuratore Pubblico perché indagato per titolo di riciclaggio, tutto però è andato a finire in nulla, è infatti emerso che ero stato raggirato via internet. Avevo conosciuto una persona che mi aveva chiesto aiuto e per finire mi ha fregato.

(…) si trattava di una persona che diceva di essere una donna, con la quale mi sono sentito via internet per qualche mese.

(…) avevo un’infatuazione per lei e mi sono così fatto abbindolare. Se non erro i fatti risalgono al 2010 e giù di lì.”

(VI PP 20.10.2016, p. 3, AI 35).

Tornando sulla questione in occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha avuto modo di spiegare:

" Avevo un’amica virtuale che conoscevo solo online e le avevo prestato dei soldi. Lei mi aveva poi chiesto se poteva mandare dei soldi sul mio conto e io glieli avrei poi dovuti rigirare sul suo, ma quando sono andato in banca a ritirare i soldi mi sono ritrovato con CHF 100'000.00, che non era assolutamente la cifra di cui si era parlato, era una cifra troppo alta, sospetta. Ho poi spiegato la situazione in banca e al PP.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 1 ha dichiarato che in carcere si occuperebbe “dell’assemblaggio di siringhe per gonfiare le gomme delle biciclette, recupero del rame e assemblaggio di altri materiali”, percependo circa CHF 400.00 mensili (VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. L’imputato ha riferito di essere seguito dal punto di vista psichiatrico “dal Dr. __________ e dalla sua stagista”, precisando al proposito che:

" Cerchiamo di capire che problemi ho io e di vedere come sto, come ho recepito quello che è successo e come poter migliorare la situazione. A livello farmacologico prendo degli ansiolitici __________. Vedo il Dr. __________ e la sua stagista ognuno una volta alla settimana.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto alle prospettive di vita future, l’imputato ha affermato che:

" All’inizio quando è successo tutto ho pensato a che lavori avrei potuto fare dopo. Certo una volta uscito di prigione non sarà facile entrare nel mondo del lavoro e non so come sarà la mia situazione famigliare.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Relativamente a quest’ultimo aspetto, IM 1 ha precisato di non avere più visto né la moglie né la figlia dal giorno dell’arresto, e che la moglie avrebbe da poco chiesto il divorzio (VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale), fatto comprovato dalla documentazione prodotta in dal patrocinatore dell’AP ACPR 2 quale doc. dib. 4.

III) La vittima

  1. Sulla vita anteriore della vittima figurano agli atti poche informazioni, desumibili perlopiù dalle dichiarazioni della madre.

__________, 35enne al momento dei fatti, è nata il __________ da ACPR 1 e __________, secondogenita di una fratria di due, composta dalla vittima e dalla sorella ACPR 2 nata il __________.

Dalle dichiarazioni della madre si evince che nel __________ la famiglia si è trasferita a __________ dalla Svizzera interna, dove le bambine hanno frequentato l’asilo. Il padre ha inizialmente continuato a lavorare in Svizzera interna come __________, raggiungendo la famiglia in Ticino solo in seguito, mentre la madre, casalinga, si occupava delle bambine. Nel __________ i coniugi __________ hanno acquistato l’immobile ubicato in Via __________ a __________. Il __________, quando __________ aveva 10 anni, il padre è deceduto a seguito di una malattia e la madre ha iniziato a lavorare presso __________ di __________. Tuttavia, nel 1999, ACPR 1 ha dovuto interrompere l’attività lavorativa a seguito di un __________. Al fine di migliorare la situazione economica della famiglia le figlie hanno quindi iniziato a lavorare presso il __________ di __________.

  1. Dopo le scuole dell’obbligo, __________ ha dapprima svolto 2 anni di tirocinio presso __________ ed in seguito conseguito il diploma di __________, venendo quindi assunta in tale funzione presso __________.

  2. ACPR 2 ha lasciato la casa di famiglia nel 2002, anno del matrimonio con l’imputato, andando a vivere dapprima a __________ e poi a __________, mentre la vittima e la madre hanno continuato a convivere nella casa di __________ sino al momento dei fatti (VI PP 14.11.2016, p. 2-4, AI 153).

  3. Il 17 agosto 2015 __________ ha iniziato una relazione sentimentale con ACPR 3, la quale perdurava al momento dei fatti (cfr. VI PG ACPR 3 17.10.2016, p. 2, allegato 13 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

IV) La relazione tra l’imputato e la vittima

  1. Dagli atti d’inchiesta emerge chiaramente il forte attaccamento soprattutto dell’imputato alla vittima, la quale ricambiava l’affetto in modo minore o comunque differentemente.

  2. Nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016 l’imputato ha riferito di avere conosciuto __________ nel 2000, quando aveva iniziato a frequentare la moglie, che all’epoca viveva ancora nella casa di __________ con la madre e la sorella, spiegando che inizialmente si vedevano poco, siccome “lei quando rincasava si rinchiudeva sempre nella sua camera da letto”, mentre a partire dal 2001 avrebbero iniziato a coltivare un’amicizia e ad uscire insieme con i rispettivi amici (VI PP 20.10.2016, p. 6, AI 35).

In occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha così ricordato il proprio legame con la vittima e come questo si è sviluppato:

" (…) il nostro rapporto si è evoluto nel corso degli anni nel senso che lei inizialmente era solo la sorella di mia moglie, poi lei è diventata sempre più importante per me, lei è diventata la mia migliore amica e io la reputavo un po’ come la mia sorellina. In un certo senso ho ricoperto un po’ il ruolo paterno, la aiutavo a guidare e con la compilazione delle dichiarazioni d’imposta.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha riferito che con la vittima gli capitava di andare a cena e al cinema, anche da soli loro due, così come pure a giocare a bowling o, 2 o 3 volte all’anno, a sentire dei concerti (VI PP 20.10.2016, p. 10, AI 35; VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. L’imputato ha spiegato che lui e la vittima spesso si scrivevano lettere e biglietti (VI PP 20.10.2016, p. 8, AI 35), ciò che ha trovato conferma nella documentazione agli atti, tra cui figurano numerose lettere, alcune molto lunghe, e bigliettini scritti da IM 1 a __________, così come pure alcuni scritti, di lunghezza inferiore, della vittima all’imputato (AI 120, 264 e 388).

Tra gli scritti dell’imputato alla vittima, come cennato numerosi, una lettera datata 24 settembre 2004 appare significativa per illustrare il sentimento nutrito dall’imputato verso la vittima. In tale documento IM 1, riferendosi alla relazione tra la donna ed il suo compagno all’epoca, ha tra le altre cose scritto “ma io ho comunque paura perché sei troppo importante per me e non è amore per tutta la vita, quindi è più difficile da controllare” (allegato E al VI PP 10.11.2016, AI 145).

Invitato a prendere posizione su tale affermazione, in corso d’inchiesta l’imputato ha spiegato:

" (…) il feeling tra me e __________ è aumentato nel 2002, io le volevo tanto bene. Ho scritto la lettera se non sbaglio il 1° agosto di quell’anno __________ aveva festeggiato l’anniversario con questo __________ e ancora una volta ha avuto un ragazzo e non l’ha detto a nessuno. Io ero preoccupato di perderla di vista e come si legge nella lettera non mi piaceva tanto __________. __________ aveva tolto spazio a me e a lei, prima ci sentivamo e vedevamo più spesso. Ecco perché le ho scritto.

(…) quello che provavo per __________ era amore, è qui mi sto mettendo i coltelli nelle piaghe, l’amavo come si ama un famigliare, non era lo stesso amore che provo per mia moglie e per mia figlia, era diverso, era come l’amore per una sorella anche se a __________ volevo un po’ più bene che a mia sorella.”

(VI PP 10.11.2016, p. 13, AI 145).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, con specifico riferimento ai “coltelli nelle piaghe”, IM 1 si è così espresso:

" Parlando con la PP mi sono sentito come accusato di avere una relazione con __________ e parlando di amore mi sembrava di mettermi in cattiva luce, ma ho cercato di spiegare che si trattava di amore fraterno.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha quindi aggiunto:

" Innanzitutto quando lei aveva una relazione non lo diceva a nessuno, neppure a casa, alla madre e alla sorella. Era strano che non dicesse nulla a nessuno, almeno dopo qualche tempo. Lo si veniva poi a scoprire dopo un po’ da soli, vedendo che si tenevano per mano o si baciavano, ecc. In quel periodo io sentivo spesso al telefono __________ quando lei finiva la scuola e quando lei si è messa con __________ hanno preso a sentirsi molto spesso al telefono anche molto a lungo. Io la sentivo quindi molto meno, mi era dispiaciuto e ho cercato di farglielo capire.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto ai propri sentimenti nei confronti della vittima, diffusamente approfonditi sia in sede d’inchiesta che in sede dibattimentale, l’imputato ha spiegato che per lui __________ era “sia come una sorellina sia come una migliore amica”, derivando il rapporto fraterno “dal fatto che io sono più grande di lei, sono stato quasi un padre nel senso che le ho fatto io scuola guida, l’aiutavo a compilare le tasse e via dicendo” e l’amicizia dal fatto che si sfogavano l’uno con l’altra (VI PP 10.11.2016, p. 15, AI 145).

  2. Invitato a spiegare se avesse mai manifestato il suo amore fraterno a __________ dicendole di amarla, l’imputato ha risposto affermativamente:

" (…) si, una o due volte, otto o dieci anni fa, a Capodanno, Natale o San Valentino sono riuscito a dirglielo a voce. Un paio di volte sono riuscito anche a scriverglielo. Non so dire con precisione quando sono avvenute queste cose ma posso dire dopo la relazione con __________ e prima di quella con ACPR 3. In questo periodo __________ non aveva più avuto relazioni.

(…) quando le ho detto di amarla lei mi ha risposto di volermi bene (…).”

(VI PP 10.11.2016, p. 14, AI 145).

  1. Interrogato a sapere se __________ gli piacesse, in occasione dell’interrogatorio del 20 ottobre 2016 l’imputato ha risposto in maniera piuttosto confusa, affermando che:

" (…) era una persona che poteva piacermi. Se avessi conosciuto prima __________ di mia moglie mi sarei potuto innamorare di lei. Se mia moglie non esistesse e neppure mia figlia, __________ mi sarebbe piaciuta. Lei mi piaceva sotto tutti i punti di vista. Se avessi avuto una bacchetta magica per cambiare le cose forse tra me e __________ sarebbe nato qualche cosa. Preciso che con questo non intendo dire che volevo avere una bacchetta magica e cambiare le cose, sia ben in chiaro che io non avevo un’infatuazione per __________.”

(VI PP 20.10.2016, p. 8, AI 35).

Tornando sulla questione in un verbale successivo, IM 1 ha dichiarato che __________ era la sua luna, mentre la moglie il suo sole, precisando che:

" Ad ogni modo non amo e non ho mai amato __________ nello stesso modo in cui amo ACPR 2. __________ era però molto importante per me. Spesso non ci vedevamo ma quando c’era era importante.”

(VI PP 26.01.2017, p. 9, AI 291).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato si è così espresso:

" (…) se avessi conosciuto prima __________ di mia moglie magari mi sarei innamorato di __________, questo non posso escluderlo, perché lei mi piaceva molto, ma non avrei mai voluto cambiare mia moglie con __________.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato a spiegare – con riferimento a un’e-mail del 21 settembre 2014 con cui __________ gli chiedeva dei “Favorini ini ini” (allegato C al VI PP 26.01.2017, AI 291) – se esaudisse sempre ogni desiderio o richiesta della vittima, l’imputato ha risposto:

" (…) per me __________ era importantissima. Io l’amavo non come amo mia moglie ma come una sorella è più di una sorella, come una migliore amica e quindi le volevo un sacco di bene. Lei era gentile con me ed era anche disponibile. È vero che mi dava fastidio che leggesse 3 volte di fila i libri della saga di Twilight e i miei che al massimo erano da 2 ore di lettura neanche una volta. Ma io comunque con piacere l’aiutavo.”

(VI PP 26.01.2017, p. 10, AI 291).

Dichiarazioni che in corso di dibattimento l’imputato ha così spiegato:

" Io un paio di volte, anche se non le piaceva sentire complimenti, le avevo detto che l’amavo come una sorellina. Lei per me era più importante di un’amica normale, era veramente entrata nella mia vita come fosse una sorella. In più io con mia sorella non ho mai avuto un legame molto profondo, abbiamo avuto dei battibecchi, come in tutte le famiglie; magari mi è mancato un po’ il legame stretto con mia sorella e l’ho trovato con __________. Per me lei era molto importante.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dagli atti risulta che nel portamonete di IM 1 sono state trovate 22 fotografie formato passaporto, di cui 17 ritraenti __________ e unicamente 3 la moglie (allegato A al VI PP 20.10.2016, AI 35). Invitato a spiegare tale circostanza, l’imputato ha affermato che “io gliele chiedevo e lei me ne dava più di una per volta. A me faceva piacere averle nulla di più”, ribadendo di non essere stato innamorato della vittima (VI PP 20.10.2016, p. 20, AI 35), ciò che ha confermato pure in sede dibattimentale, dove ha dichiarato: “sono sicuro che non ero innamorato di lei” (VI DIB 15.05.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. L’imputato ha peraltro riferito che la moglie non era gelosa del di lui rapporto con la vittima, precisando tuttavia che “poteva darle fastidio che uscivo troppo con lei”, ciò che “sicuramente nell’ultimo anno”, e meglio dall’arrivo di ACPR 3, non sarebbe tuttavia avvenuto (VI PP 10.11.2016, p. 11, AI 145).

  3. Degli stretti rapporti tra la vittima e l’imputato, della disponibilità di IM 1 nei confronti di __________ e dei molti regali che le faceva, testimoniano anche le dichiarazioni di madre, sorella e compagno della vittima, nonché del padre dell’imputato e di amici e conoscenti dei due.

  4. ACPR 1 ha descritto i rapporti tra l’imputato e la vittima come “buonissimi”, confermando che erano come fratello e sorella, e precisando che “__________, visto che IM 1 era buono, gli chiedeva molte cose e l’accontentava in tutto proprio come un fratello maggiore”, ciò di cui la vittima si sarebbe approfittata:

" (…) era __________ a mio modo di vedere che si approfittava della gentilezza di IM 1. IM 1 dava sempre seguito alle richieste di __________. Sebbene io gli abbia detto che comportandosi così con __________, avrebbe poi preteso lo stesso comportamento dagli altri, ma IM 1 si è comunque sempre sentito in dovere di assecondarla.”

(VI PG 14.11.2016, p. 10, AI 153).

  1. ACPR 2, dal canto suo ha riferito che:

" (…) loro facevano un sacco di cose assieme, andavano al cinema a vedere dei film, si trattava di genere di film che a me non piacevano o non interessavano, andavano anche a concerti e inoltre, visto che IM 1 aveva regalato la sua vecchia auto, lei gli chiedeva consigli su cosa doveva fare quando aveva dei problemi con l’auto.”

(VI PP 14.11.2016, p. 7, AI 152).

La donna ha riconosciuto che riteneva eccessivo il tempo che il marito passava con la sorella, siccome, essendoci poi anche gli allenamenti di __________, gli restava poco tempo da trascorrere con la figlia (VI PP 14.11.2016, p. 7, AI 152).

Anche la moglie dell’imputato ha quindi indicato che __________ si approfittava della disponibilità dello stesso nei suoi confronti:

" Sia io che mia madre eravamo dell’avviso che riguardo alle richieste che le faceva mia sorella lui era troppo buono e disponibile. Lei alcune cose, come l’ordinare le cartucce della stampante in internet, avrebbe potuto farle da sola. A tal proposito posso dire che questo suo essere troppo disponibile nei confronti di __________ è emerso anche in presenza di amici, ogni tanto qualcuno le faceva la battura dicendole “potresti anche farlo tu”.

(…) __________ da IM 1 era viziata. In generale invece non lo era.

(…) __________ nei confronti di IM 1 si approfittava di lui e del suo essere buono e disponibile. Era sempre gentile nei modi anche perché era lei ad avere bisogno di lui.”

(VI PP 14.11.2016, p. 8, AI 152).

La sorella della vittima ha pure riferito che quest’ultima disponeva di un “ricambio completo” all’interno di un cassetto nella loro camera matrimoniale, a cui avrebbe potuto ricorrere se avesse avuto bisogno di fare la doccia da loro e cambiarsi. Alcuni dei vestiti li avrebbe portati __________, mentre gli altri le sarebbero stati regalati dall’imputato (VI PP 07.12.2016, p. 4, AI 222).

  1. Queste le dichiarazioni di __________, padre dell’imputato:

" Ho potuto notare (…) che mio figlio IM 1 si occupava spesso di __________, nel senso che se aveva bisogno dal lato __________, le dava una mano. So che alle volte, __________ e IM 1 si incontravano per andare al cinema assieme e questo quando ACPR 2 era occupata. Queste cose mi venivano riportate da IM 1, magari quando ci sentivamo al telefono.

(…) il rapporto tra __________ e IM 1, era un rapporto di fratello maggiore. Aggiungo che a mio parere IM 1 rivestiva il ruolo della figura maschile che mancava alla famiglia __________.”

(VI PG 08.11.2016, p. 4, AI 132).

  1. ACPR 3 ha riferito quanto segue:

" (…) tra di loro vi era una grande amicizia. IM 1 era protettivo verso __________, per quello che ho potuto vedere direi che per lei era come un fratello maggiore, un punto di riferimento, era una presenza sulla quale __________ poteva contare nei momenti di bisogno. IM 1 riservava molte attenzioni a __________. Posso dire che le scriveva delle dediche quando le faceva dei regali. A tal proposito vorrei dire che __________ all’inizio della nostra relazione mi ha parlato molto del rapporto che aveva con IM 1 e mi aveva anche fatto un discorso su di lui. In particolare mi aveva detto che IM 1 le faceva molti regali, le ha regalato vestiti, un iPod, un vecchio telefono cellulare e anche la sua vecchia auto. (…) Quando __________ mi ha fatto appunto il discorso su IM 1 mi aveva detto di non preoccuparmi della vicinanza che aveva con lui e neppure dei regali che faceva aggiungendo che era certa che IM 1 lo faceva senza secondi fini, senza malizia, ora non ricordo le parole esatte di __________ ma il senso era questo. (…)

Ora mi è venuto in mente per quale motivo __________ mi ha fatto il discorso di cui ho appena riferito sul suo rapporto con IM 1. Una volta quando è venuta da me a dormire aveva portato una camicia da notte che mi aveva detto di aver ritrovato in fondo ad un cassetto spiegandomi che le era stata regalata da IM 1. Mi aveva anche detto che a suo tempo aveva detto a IM 1 che riteneva il regalo inopportuno visto che si trattava del marito di sua sorella.”

(VI PP 09.11.2016, p. 2 e 3, AI 142).

  1. __________, amica della vittima e dell’imputato, ha così riferito:

" Lui era praticamente un padre per lei. Infatti __________ ha perso il padre quando eravamo alle elementari. IM 1 ha preso un po’ il suo posto. Posso dire che era la sua figura di riferimento maschile. Le faceva spesso dei regali, ma del resto lo faceva con tutti.”

(VI PG 18.10.2016, p. 4, allegato 17 al rapporto di arresto provvisorio).

  1. __________, amica di ACPR 2 e conoscente di __________ e IM 1, ha dichiarato:

" (…) tra loro v’era un rapporto molto unito. A tal proposito so che IM 1 quando poteva presenziava anche senza ACPR 2 ai concerti di gala della __________. Quando dico rapporto unito, intendo dire che era un rapporto tra fratello e sorella. So che IM 1 era molto integrato nella famiglia __________. So che facevano molte cene assieme, delle feste a tema fatte a casa di ACPR 1 a __________ (…).”

(VI PG 23.11.2016, p. 5, AI 185).

  1. __________, in fine, collega di __________ presso __________, sul rapporto tra quest’ultima e IM 1 si è così espressa:

" (…) mi è capitato di vederlo spesso quando __________ lavorava. IM 1 arrivava per l’ora di pranzo e si metteva in fila per essere servito da __________. (…) La prima volta che l’ho visto era in colonna per comandare. Io volendo agevolare ho deciso di aprire un’altra cassa. Ciononostante lui ha preferito farsi servire da __________ in colonna alla sua cassa. (…) A mio modo di vedere guardava __________ con gli occhi da pesce lesso. Dopo un po’ che veniva, ho pensato che IM 1 potesse avere un interesse verso __________, o almeno così si poteva pensare. (…) sebbene mi sono fatta questa idea, che scaturiva alle volte pure con delle battute tra me e altri colleghi di lavoro, mi è parso che __________ non avesse nessun interesse nei confronti di IM 1.”

(VI PG 29.11.2016, p. 3 e 4, AI 193).

  1. Stando alle dichiarazioni di IM 1 e a quanto emerge dalle tavole processuali, non vi sarebbero mai stati veri e propri litigi, ma unicamente alcuni screzi. Al proposito l’imputato ha menzionato il fatto che __________ non gradiva le di lui manifestazioni d’affetto e che “a lei dava fastidio ricevere i tre bacini sulle guance” o gli abbracci, così come pure i complimenti. Ciò sarebbe peraltro stato esplicitato dalla vittima in uno scritto consegnato all’imputato (VI PP 20.10.2016, p. 6-8, AI 35) e rinvenuto presso la di lui abitazione (AI 120, 264 e 388).

IM 1 ha riferito di esserci “rimasto male”, precisando che per dimostrare comunque il proprio affetto per __________ avrebbe ripiegato sui regali, ciò che avrebbe portato a un ulteriore “screzio”:

" (…) c’ero rimasto male perché è come se ad esempio mia moglie mi chiede di smetterla di darle i baci sulla bocca o mia figlia di abbracciarla.

Io dopo aver ricevuto quella lettera ho deviato sui regali. Per dimostrarle il mio affetto senza infastidirla ho iniziato a farle più regali anche perché così prendevo la scusa per darle qualche bacetto in più sulle guance. Qualche anno dopo vi era quindi stato un altro screzio perché __________ mi aveva chiesto di farle meno regali.

(…) vista la nostra comune passione per cinema e musica le regalavo prevalentemente DVD e CD.

(…) non ero solito farle regali particolarmente costosi ma a Natale siamo abituati nella famiglia di __________ a farci tantissimi regali e io per lei spendevo anche il 20% in più rispetto a quanto spendevo per ACPR 1 e ACPR 2. Questo era un modo per farle capire l’affetto che provavo per lei visto che non potevo abbracciarla o farle complimenti. Ad esempio quando era vestita bene non potevo dirle “come sei bella”, lei si sarebbe arrabbiata, accettava questo tipo di complimenti solo dalle persone che vedeva raramente oppure dagli amici che facevano parte del gruppo, a loro non diceva nulla.”

(VI PP 20.10.2016, p. 8, AI 35).

  1. Anche ACPR 2 ha confermato che tra l’imputato e la vittima non vi erano mai stati veri e propri litigi, ma unicamente alcune discussioni:

" (…) tra di loro non vi sono stati litigi, vi sono state discussioni ma legate sempre alla questione della casa di __________ oppure agli atteggiamenti che ACPR 3 aveva quando frequentava la casa di __________, anche IM 1 le aveva fatto notare che non apriva gli armadi senza chiedere il permesso a mia madre.”

(VI PP 14.11.2016, p. 8, AI 152).

  1. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha ribadito che faceva tanti regali alla vittima perché le voleva tanto bene e non poteva trasmetterglielo, come invece faceva con l’amica __________, abbracciandola e baciandola sulle guance (VI DIB 15.05.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Le frequentazioni tra l’imputato e la vittima si sarebbero tuttavia fatte più sporadiche dal momento in cui la vittima ha iniziato una relazione sentimentale con ACPR 3.

Il 20 ottobre 2016 l’imputato al PP ha riferito:

" (…) capitava di andare al cinema assieme, mentre da quando ha una relazione con ACPR 3 sarò andato una sola volta a guardare un film da lei. Prima capitava di andarci 3 o 4 volte all’anno. Capitava anche che veniva lei da noi a __________, questo prima dell’arrivo di ACPR 3. (…)

La verbalizzante mi chiede se da quando __________ sta con ACPR 3 le nostre frequentazioni sono diventate più sporadiche.

(…) sì, è anche normale che voglia passare più tempo con il ragazzo. Ad ogni modo anche quando è nata __________ abbiamo iniziato a frequentarci meno, le cose cambiano.”

(VI PP 20.10.2016, p. 10, AI 35).

In occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2016 l’imputato ha dichiarato che:

" (…) lei aveva meno tempo come è logico che sia questo perché quasi tutti i giorni si vedeva con ACPR 3. A parte questo non è cambiato nulla, prima andavamo al cinema e delle volte anche a cena soli io e lei e abbiamo continuato a farlo anche dopo l’arrivo di ACPR 3. Ci vedevamo meno frequentemente. Anche le uscite di __________ con il gruppo sono diminuite.”

(VI PP 10.11.2016, p. 2, AI 145).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, alla domanda a sapere come si fosse evoluto il suo rapporto con la vittima dopo che questa aveva iniziato a frequentare il nuovo fidanzato, IM 1 ha risposto:

" Noi non sapevamo che fossero insieme finché un giorno si sono presi per mano apposta per farci capire che si erano messi insieme, al walking __________. Col tempo è successa la stessa cosa come con __________, ovvero che la relazione ha rubato un po’ di tempo a me e __________. Preciso che erano comunque anni diversi, ci vedevamo già di meno, siccome era nata mia figlia. È quindi stato meno invasivo e mi ha dato meno fastidio. Loro erano anche meno intimi in pubblico e stavano anche con noi e gli amici, rubavano meno tempo e quindi era meno fastidioso.

(…) quando c’era __________ loro stavano sempre solo in due anche quando eravamo in gruppo e non filavano gli altri, mentre con ACPR 3 stavano più in gruppo e dava meno fastidio, erano più attenti agli amici.” (VI DIB 15.05.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Questo cambiamento nel proprio rapporto con la vittima non avrebbe avuto particolari ripercussioni sull’imputato, il quale ha però dichiarato di avere “provato un po’ di dispiacere come penso sia normale”, anche per “averlo scoperto in quel modo” (VI PP 10.11.2016, p. 2, AI 145) e di essere stato un po’ infastidito dal fatto che la vittima non chiedeva più aiuto a lui, ma piuttosto al compagno, ad esempio per il telefono, il PC, ecc. (VI DIB 15.05.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare come valutasse il fatto che nei progetti della vittima e di ACPR 3 vi era quello di andare a convivere nella casa di __________ qualora __________ fosse riuscita a diventarne proprietaria, IM 1 ha asserito:

" Era un passo normale secondo me, non mi dava fastidio. (…) Era naturale che prima o poi ci andasse a vivere con ACPR 3, almeno così pensavamo.

(…) era naturale che avrebbe poi passato meno tempo con me, ho visto già con la nascita di nostra figlia come sono cambiati i rapporti, io e mia moglie uscivamo di più con gli amici che avevano figli.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Interrogato a sapere se fosse geloso di ACPR 3, IM 1 ha risposto negativamente (VI DIB 15.05.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. La madre di __________ ha confermato che le richieste della vittima all’imputato si erano fatte più rare dall’arrivo di ACPR 3, precisando che l’imputato, pur avendo sofferto di questo distacco, non si sarebbe mai lamentato e avrebbe affermato di essere contento se lei era felice (VI PG 14.11.2016, p. 10, AI 153).

Di tale aspetto ha poi riferito anche la sorella di __________:

" (…) lui era il primo ad esserci rimasto male. Prima __________ dipendeva da lui quando aveva problemi con il PC o quando doveva effettuare delle comande in internet mentre da quando vi è ACPR 3 si rivolgeva quasi esclusivamente a quest’ultimo, ritengo fosse normale, e chiedeva aiuto a mio marito solo dopo che ACPR 3 non era riuscito ad aiutarla. Così facendo spesso mio marito doveva impiegare molto più tempo per sistemarle qualche cosa visto che ci aveva già messo mano qualcun altro.”

(VI PP 14.11.2016, p. 6, AI 152).

  1. Dagli atti d’inchiesta emerge che IM 1 e sua moglie avevano entrambi dei debiti nei confronti di __________. Al proposito l’imputato ha riferito che:

" (…) sia io che mia moglie avevamo chiesto dei prestiti a __________.

(…) a __________ dovevo ancora circa CHF 10'000. Inizialmente mi aveva consegnato in una sola volta tramite bonifico sul mio conto postale CHF 20'000.

(…) il denaro ricevuto da __________ l’avevo utilizzato per effettuare i pagamenti mensili.

(…) a __________ restituivo mensilmente CHF 200 più o meno. Quando avevo diponibilità le davo anche di più ma delle volte “saltavo” la rata. Preciso che avevo impartito un ordine permanente alla __________. Aggiungo altresì che nell’ultimo anno versavo io anche il rimborso di mia moglie visto che lei lavorava di meno e aveva quindi meno disponibilità. Per conto di mia moglie versavo a __________ importi variabili tra i CHF 50 e 100 mensili.”

(VI PP 24.11.2016, p. 3, AI 186).

Da una tabella rinvenuta tra gli effetti personali della vittima, in cui quest’ultima ha annotato l’ammontare dei debiti che IM 1 e la sorella avevano ancora nei suoi confronti, nonché i versamenti già effettuati, si evince che nel mese di giugno 2016 complessivamente le dovevano ancora circa CHF 32'700.00. Da questa tabella risulta infatti che la vittima avrebbe prestato CHF 31'500.00 al cognato, di cui quest’ultimo gliene avrebbe restituiti CHF 16'200.00, dovendogliene quindi ancora CHF 15'300.00, mentre alla sorella avrebbe prestato CHF 20'300.00, di cui CHF 2'600.00 restituiti e CHF 17'700.00 ancora da restituire (allegato doc. B al VI PP 24.11.2016, AI 186).

Preso atto di tale circostanza, IM 1 ha dichiarato:

" (…) non ricordavo di doverle ancora oltre i CHF 15'000, pensavo di averle restituito di più. Forse mi aveva prestato CHF 30'000. Non sapevo a quanto ammontava il debito di mia moglie e neppure il residuo.”

(VI PP 24.11.2016, p. 3, AI 186).

  1. Nel verbale del 24 novembre 2016 l’imputato ha comunque affermato che non vi sarebbero mai stati problemi con __________ in relazione a questi prestiti, precisando che quando “saltava” il versamento di una rata lei gliene chiedeva il motivo, senza tuttavia mai rimproverarlo (VI PP 24.11.2016, p. 3-5, AI 186).

Successivamente, l’imputato ha dichiarato che __________ gli “sollecitava la restituzione del (…) prestito” (VI PP 19.12.2016, p. 7, AI 246), tenendo comunque a precisare che “mi sollecitava ma non con grande vigore, capitava ad esempio che mi chiedesse se era corretto che non le avevo ancora versato nulla oppure importi inferiori” (VI PP 19.12.2016, p. 5, AI 246) e che “__________ non mi ha mai sollecitato la restituzione di tutto l’importo che ancora le dovevo ma mi aveva unicamente chiesto di essere più puntuale con i versamenti mensili” (VI PP 17.03.2017, p. 3, AI 332).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha in fine affermato:

" Io cercavo di darle CHF 300.00 al mese circa e davo CHF 50.00 anche per mia moglie. Ogni tanto saltavo la rata, ma lei non mi ha mai pressato più di tanto e non mi ha mai chiesto la restituzione complessiva. Ogni tanto mi chiedeva ad esempio “è giusto che non ho ancora ricevuot i soldi per aprile” e io glieli versavo oppure se non ce li avevo le chiedevo scusa e lei non si arrabbiava mai. Forse una volta mi aveva chiesto di essere più puntuale.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. ACPR 2 dal canto suo ha affermato, in merito ai prestiti di denaro ricevuti dalla sorella:

" (…) a me ha prestato circa CHF 12'000, questo nel 2011 quando il mio precedente datore di lavoro non mi aveva versato stipendi per complessivi CHF 35'000. Non potevo quindi far fronte al mio 40% di spese per la casa di __________ e avevo chiesto a mia sorella di anticiparli. Mio marito invece le aveva chiesto un prestito per pagare le imposte, io in quel periodo non ero in grado di versargli la mia quota parte. Non so dire a quanto ammonta l’importo chiesto da IM 1 a mia sorella.”

(VI PP 14.11.2016, p. 6, AI 152).

V) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

  1. Il 16 ottobre 2016, nel corso del pomeriggio, il Corpo dei Carabinieri di Como ha informato la Polizia Cantonale dell’avvenuto ritrovamento in un bosco, in territorio di __________, del cadavere di una giovane donna, trovata senza calzature, senza documenti, senza telefono cellulare o altro oggetto atto all’identificazione, se non un bracciale in gomma di colore nero con la scritta “La corsa della speranza”, evento sportivo tenutosi l’ultima volta a __________.

Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, la Dr.ssa __________, la quale ha constatato il decesso della donna alle ore 15:17 del 16 ottobre 2016, e il Dr. __________, medico incaricato dalla Magistratura italiana al fine di compiere l’ispezione sul cadavere.

La salma è stata in seguito traslata presso l’Ospedale S. Anna di Como, dove è stata sottoposta ad autopsia.

Vista la prossimità dei luoghi con il confine svizzero e l’assenza di denunce di scomparsa in territorio italiano, sono state coinvolte le autorità elvetiche.

  1. Unicamente nella giornata di lunedì 17 ottobre 2016 è stato possibile dare un nome al cadavere trovato nei boschi, dopo che il direttore __________ si è recato a casa __________, visto che la stessa non si era presentata __________ quella mattina senza dare comunicazione alcuna della sua assenza in segretariato.

Giunto al domicilio di __________, la madre di quest’ultima gli avrebbe riferito che probabilmente si trovava ancora a letto, la camera era chiusa e nessuno apriva.

Nel frattempo anche la sorella della vittima, IM 1, e il fidanzato ACPR 3, avevano raggiunto l’abitazione di __________.

Presente sul posto vi era altresì una pattuglia della Polizia Comunale di __________, la quale ha forzato la serratura della porta della camera da letto della vittima, trovandola vuota.

La madre ha spiegato di avere visto la figlia l’ultima volta venerdì 14 ottobre 2016 verso le ore 18:00/18:15.

Lunedì 17 ottobre 2016 ACPR 1 e ACPR 2 hanno quindi inoltrato denuncia di scomparsa.

Il giorno stesso gli inquirenti hanno proceduto ad interrogare la sorella ACPR 2, la madre ACPR 1, il compagno ACPR 3 e il direttore __________.

  1. Dalle dichiarazioni rese da IM 1 ed ACPR 1 è emerso che la sera del 14 ottobre 2016 le due donne, con la figlia di ACPR 2 e il marito IM 1, hanno cenato presso il ristorante __________ di __________, IM 1 raggiungendole in un secondo tempo. Dichiarazioni, le loro, che hanno trovato conferma nei dati estrapolati dal sistema di lettura delle targhe in dotazione alle Guardie di confine (AFV), dal quale emerge che il veicolo in uso a ACPR 2 è transitato in uscita dal valico di __________ alle ore 19:11, mentre quello in uso a IM 1 è transitato in uscita da quello di __________ alle ore 19:53. A dire di ACPR 2, il marito si sarebbe prima recato a __________ da __________, in quanto doveva consegnarle delle cose.

ACPR 3, fidanzato di __________, ha dichiarato di avere ricevuto il 14 ottobre 2016 alle ore 19:19 l’ultimo messaggio WhatsApp da quest’ultima, nel quale gli scriveva di non sentirsi bene.


ha, da parte sua, riferito di avere visto per l’ultima volta __________ venerdì 14 ottobre 2016 a __________, riferendo che “l’ho trovata bene. Mi sembrava felice in quanto mi aveva informato che sarebbe andata a __________ a vedere un concerto dei __________”.

Peraltro, nel corso dei verbali è emerso che dall’account di posta elettronica in uso a __________, il 15 ottobre 2016 alle ore 17:38, è stata inviata un’e-mail al compagno, all’amica __________, alla sorella e al cognato IM 1, nella quale sostanzialmente si leggeva che la sera precedente non si era sentita bene, che aveva vomitato, che si era altresì procurata accidentalmente una ferita a un dito “con una delle bottiglie che ho lasciato a IM 1 da buttare”, ma anche “stamani ho sbagliato 3 volte il codice del telefonino ed ora è bloccato”, aggiungendo in fine che il giorno seguente, domenica 16 ottobre 2016, dato che stava poco bene, non sarebbe andata al compleanno __________, per poi ringraziare “IM 1” per i biglietti dei __________.

  1. Il 18 ottobre 2016, a mezzanotte, è stato fermato alla dogana con la Svizzera IM 1, il quale era appena rientrato con l’aereo a __________ dalla __________, dove si era recato il giorno precedente, unitamente alla madre e alla sorella, per celebrare il funerale di una zia.

Interrogato dalla Polizia Cantonale in merito a quanto avvenuto la sera del 14 ottobre 2016, IM 1 ha dichiarato di essersi recato, prima di raggiungere la famiglia al ristorante __________ di __________, dalla cognata __________, in quanto voleva consegnarle i biglietti per il concerto dei . Arrivato presso il domicilio della vittima, avrebbe bussato alla porta e, non ricevendo risposta, avrebbe deciso di entrare, trovando la porta non chiusa a chiave. Una volta all’interno si sarebbe diretto in salotto e avrebbe chiamato la cognata ad alta voce. Non ricevendo risposta neppure questa volta, sarebbe salito al piano superiore e avrebbe bussato alla porta della camera di , nuovamente senza ricevere risposta alcuna. Sarebbe quindi entrato nella camera, che non era chiusa a chiave, dove avrebbe notato il corpo della cognata a terra, poggiata sul lato sinistro, con la testa appoggiata su un sacchetto dell’. Si sarebbe quindi avvicinato a lei girandola sulla schiena e, vedendo che emetteva dei suoni con la bocca, avrebbe poggiato la mano sul suo petto, ma non sentendo alcun battito cardiaco avrebbe pensato, anche in ragione del fatto che il sacchetto dell’ su cui poggiava la testa era completamente intriso di sangue, che la stessa fosse morta e che i movimenti fossero un riflesso incondizionato post mortem.

IM 1 si sarebbe quindi spostato in bagno per lavarsi le mani, prima di tornare nella camera della vittima a raccogliere i cocci di vetro che si trovavano tra il corpo e il letto. Contestualmente, si sarebbe impossessato del telefono cellulare di __________, con il quale avrebbe mandato a sé stesso e a ACPR 3 un messaggio in cui, fingendosi __________, riferiva di non sentirsi bene e di avere vomitato, e questo per essere sicuro che il compagno della vittima non passasse o cercasse di entrare in contatto con lei mentre lui si trovava lì.

L’imputato ha quindi riferito di essere sceso in cantina, dove avrebbe spostato alcuni oggetti per poter aprire il portone del garage ed entrarvi, in retromarcia, con la propria automobile. Sarebbe quindi tornato al piano superiore dove, con delle fascette da elettricista che teneva in auto, avrebbe legato i polsi della cognata per potersi aiutare per alzarla. Tuttavia, non riuscendo nel suo intento, dopo avere avvolto il sacchetto dell’__________ intorno alla testa della vittima, l’avrebbe adagiata su un tappeto rotondo presente nella stanza, che avrebbe quindi usato per trascinare il corpo giù dalle scale fino al garage, dove lo avrebbe caricato nel baule della sua auto. Sarebbe quindi tornato all’interno dell’abitazione, prodigandosi per pulire il sangue da terra, chiudendo poi a chiave la camera della cognata, chiave nascosta nella propria tasca dei pantaloni, sarebbe sceso al piano inferiore con il mazzo di chiavi di __________, di cui si sarebbe appropriato, avrebbe chiuso la porta d’entrata, sarebbe ritornato in cantina, dove avrebbe risistemato gli oggetti precedentemente spostati e, dopo avere controllato un’ultima volta che in casa non vi fossero tracce di sangue, si sarebbe messo alla guida del suo veicolo, partendo in direzione del valico doganale di __________, in quanto non presidiato.

Avendo appuntamento con moglie, figlia e suocera al ristorante __________ di __________, IM 1 si sarebbe diretto in quella direzione. Durante il tragitto, in territorio di __________, avrebbe notato sulla destra uno spiazzo, dove si sarebbe fermato entrando in retromarcia. Aperto il bagagliaio, con un coltellino svizzero avrebbe tagliato la fascetta messa ai polsi di , avrebbe preso il corpo in braccio e, dopo averlo depositato a terra, l’avrebbe spinto facendolo rotolare qualche metro più in là. L’imputato sarebbe quindi risalito a bordo del proprio veicolo dirigendosi verso __________ e nel tragitto si sarebbe fermato a gettare in un cestino presente sulla strada il sacchetto dell’ sporco di sangue, il tappeto utilizzato per trascinare la cognata, il sacchetto contenente i cocci di vetro raccolti in camera e i biglietti per il concerto dei __________, prima di raggiungere la famiglia per la cena al __________. In merito al motivo del suo agire, IM 1 ha spiegato di averlo fatto per tutelare la famiglia della moglie “da un’ulteriore brutta notizia, in quanto non avrei neppure trovato la forza di dire a mia figlia cosa era successo a sua zia” (rapporto d’arresto provvisorio, AI 23; istanza di carcerazione preventiva, AI 39; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 404).

  1. A seguito del suo interrogatorio, IM 1 è quindi stato arrestato per i reati di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale, subordinatamente omissione di soccorso (rapporto d’arresto provvisorio, AI 23).

  2. In accoglimento dell’istanza del PP (AI 39), con decisione del 22 ottobre 2016 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 19 gennaio 2017 (compreso), stabilita la presenza di sufficienti indizi di reato, nonché di concreto pericolo di fuga e di collusione/inquinamento delle prove (AI 42), carcerazione poi prorogata sino al 19 luglio 2017 (compreso) con decisione del 19 gennaio 2017 (AI 279).

  3. Accogliendo l’istanza dell’imputato (AI 386), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 7 luglio 2017 (AI 400).

  4. Con atto d’accusa del 13 novembre 2017 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di assassinio, turbamento della pace dei defunti, ripetuta appropriazione indebita, ripetuta falsità in documenti e ripetuta truffa, alternativamente ripetuta appropriazione indebita.

  5. Come cennato, in occasione dell’udienza preliminare e del pubblico dibattimento sono poi stati aggiunti, con il consenso delle parti, i reati di furto e messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini.

VI) Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

Gli indizi, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

VII) Imputazioni di assassinio e turbamento della pace dei defunti (punti 1 e 2 dell’atto d’accusa)

  1. L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di assassinio, per avere, a __________, la sera del 14 ottobre 2016, tra le ore 19:04 e le 19:50 circa, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi,

ovvero nell’intento di eliminare per futile movente la cognata __________ che in quel momento lo stava, a suo dire, accusando con tono acceso e ingiustamente, di non aiutarla nella contesa famigliare in corso ormai da mesi che la vedeva opposta alla di lei madre ACPR 1 e alla sorella ACPR 2 (sua moglie), avente per oggetto il futuro acquisto da parte della vittima dell’abitazione nella quale viveva, rispettivamente, il movente particolarmente perverso consistendo altresì nell’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire sul di lei ferimento avvenuto, durante la prefata discussione, per mezzo di una bottiglia di vetro utilizzata per colpirla al capo, agendo inoltre con le sotto indicate modalità particolarmente perverse dimostrando totale disprezzo per la vita altrui, intenzionalmente ucciso la cognata __________,

e meglio, raggiungendo l’abitazione della cognata, come d’accordo, alle ore 19:04 circa, ivi salendo nella camera da letto di __________ dove lei esordiva dicendogli di non condividere il contenuto e le conclusioni dell’ultimo rapporto di stima immobiliare del 30 settembre 2016 (commissionato dalla madre e dalla sorella, nel quale il valore venale della proprietà era stato ridotto di soli CHF 5'000.- rispetto al primo rapporto del 27 giugno 2016), rispettivamente, a suo dire, lo accusava di non aiutarla nella contesa famigliare scaturita a seguito dell’intenzione di __________ di acquistare l’immobile dove viveva (già di proprietà in ragione di ½ della comunione ereditaria di cui facevano parte lei, la sorella e la madre, quest’ultima proprietaria anche della quota restante), risentendosi per le suddette ingiuste accuse rivoltegli dalla cognata, dopo aver gettato una fugace occhiata sulla scrivania alla ricerca di un oggetto con il quale colpirla, senza individuarne, estraendo allora dal proprio zaino una bottiglia di birra in vetro vuota, colpendo quindi __________, che si era voltata di lato dandogli parzialmente le spalle, con la bottiglia al capo (in regione occipitale destra), bottiglia che si frantumava,

__________, stordita e barcollante, si avvicinava al letto e si inginocchiava, e nel mentre gli chiedeva: “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto?”, indi sfilandosi IM 1 la sciarpa che indossava, cingendola poi attorno al collo della cognata e tirandone (e tenendone tirate per alcuni minuti) le estremità anche quando lei tentava invano di difendersi cercando di colpirlo con alcune manate, appoggiando ad un certo punto la propria fronte tra i capelli della vittima dicendole “mi dispiace”, cessando di strangolarla solo quando era sdraiata a terra inerte,

quindi, allo scopo di occultare ogni traccia del suo operato, procedendo ad una sommaria pulizia della camera dal sangue della vittima e dai cocci di vetro, infilando dipoi il corpo inerme della cognata in due sacchi dell’immondizia, dopo averle legato i polsi con una fascetta stringicavo in plastica, per poi trascinarlo per le caviglie lungo le scale sino al garage dove lo caricava nel bagagliaio dell’automobile VW _______ targata TI , simulando indi che __________ era ancora viva, e che non l’aveva incontrato, attraverso l’invio di messaggi Whatsapp con il di lei telefono cellulare al fidanzato (già) alle ore 19:19:27 scrivendogli “Ohi, scusami ma sono stata male… sto vomitando :((( non riesco a venire. Ora dormo… appena finisco di vomitare :( ti chiamo domani”, e a sé stesso alle ore 19:20:53 scrivendo: “Ohi, scusami ma sono stata male… sto vomitando :((( lasciami sul tavolo le cose ke vuoi darmi pf. Aü aü”, asportando poi dalla camera della cognata alcuni oggetti tra cui i cocci di vetro, i fazzoletti di carta utilizzati per pulire il sangue, un sacchetto di stoffa, un tappeto, un paio di scarpe e un sacco __________ sporchi di sangue, come pure il di lei telefono cellulare, il bracciale FitBit, il denaro contenuto nel portafoglio, e la chiave della camera da letto chiudendola, e prendendo infine con sé anche il mazzo di chiavi della vittima, elementi per lui compromettenti siccome riconducibili all’intervento di terzi nel determinismo del decesso, e in parte a lui necessari per poter giustificare l’assenza di __________ nei giorni successivi, trasportando nel seguito il cadavere di __________ in Italia, in territorio di __________ dove, dopo aver sfilato i suddetti sacchi e levato la fascetta, lo scaricava in una scarpata lungo il ciglio della strada, a ridosso di un bosco, raggiungendo successivamente la moglie ACPR 2, la figlia __________ () e la suocera ACPR 1 al ristorante __________ di __________ (I) dove cenavano, tornando poi nell’abitazione della vittima dove si accertava, prima del rientro a casa della suocera, di avere spento tutte le luci e dove chiudeva una porta precedentemente dimenticata aperta, nonché simulando attraverso il proprio bracciale FitBit, alle ore 23:37:00, che __________ era ancora viva invitandola a partecipare alla “sfida del weekend”, rispettivamente, il giorno successivo, inviando dall’account di posta elettronica di __________ un’email a sé stesso, al fidanzato, alla sorella e alle amiche strette della cognata, giustificandone così l’assenza, ma anche facendo credere che la sera precedente si era recato da __________ ma senza incontrarla (punto 1 dell’atto d’accusa).

  1. L’imputato si sarebbe altresì reso colpevole di turbamento della pace dei defunti, per avere, a __________, all’interno dell’abitazione della vittima, e a __________ (I), il 14 ottobre 2016, dopo averla uccisa come descritto al punto 1 dell’atto d’accusa, profanato il cadavere di __________ che aveva confinato in due sacchi dell’immondizia, trascinandolo per le caviglie lungo le scale della di lei abitazione, caricandolo poi nel bagagliaio della propria automobile e trasportandolo fino a __________ (I), lì scaricandolo in una scarpata lungo il ciglio della strada, dopo aver sfilato i sacchi e levato la fascetta ai polsi (punto 2 dell’atto d’accusa).

i) Dichiarazioni dibattimentali e predibattimentali delle parti

A. Antefatti: l’arrivo di ACPR 3 nella famiglia __________ e la questione della casa di __________

  1. Dagli atti d’inchiesta emerge chiaramente che la presenza in casa di ACPR 3, da qualche tempo compagno della figlia __________, non era gradita alla madre, la quale ha quindi deciso di vendere la casa di famiglia e trasferirsi in __________.

A seguito di tale decisione di ACPR 1 si è susseguita una lung serie di discussioni, in merito dapprima a quale delle figlie avrebbe acquistato la casa, ed in seguito, una volta deciso che la stessa sarebbe stata ripresa da __________, al suo valore, per cui sono state fatte effettuare dalla madre e dalla sorella due perizie immobiliari, entrambe contestate dalla vittima.

I litigi relativi alla vendita della casa di __________, in atto ormai da mesi prima dei fatti, hanno incrinato i rapporti tra __________ e la di lei figlia, arrivate a non parlarsi praticamente più, se non per questioni “amministrative” e a disinteressarsi l’una dell’altra.

Nel verbale d’arresto del 19 ottobre 2016 IM 1 si è così espresso al proposito:

" Da circa il mese di ottobre dello scorso anno tra mia suocera ACPR 1 e sua figlia __________, v’erano dei problemi he posso definire come importanti, causati dal fatto che __________ aveva un compagno di nome ACPR 3, che non era ben visto da mia suocera. Visto ciò a mio modo di vedere __________ non capiva la necessità di ACPR 1, nei confronti di ACPR 3.

Le due non si parlavano come detto da circa un anno. Io ho sempre cercato di fare da paciere tra mia suocera e sua figlia, anche perché i problemi si riflettevano anche sulla mia famiglia visto ho sposato la sorella di __________, anch’essa al corrente della situazione. In ogni caso ho cercato sempre di avere un contatto con __________ anche perché era la madrina di mia figlia. Mia moglie andava quasi tutti i giorni a pranzo a __________ da ACPR 1 e una volta alla settimana ci andavo anche io. Quando io era a cena a __________ prevalentemente v’era solo ACPR 1, questo perché se c’era la madre, __________ non c’era, e viceversa.

Oltre ai problemi di convivenza, in sostanza a seguito di questi litigi ACPR 1 aveva deciso di lasciare/ vendere la casa di __________. Dopo un colloquio avuto tra la mia famiglia, ACPR 1 e __________, proprio la stessa ACPR 1 ha detto apertamente che era sua intenzione lasciare la casa alla mia famiglia, visto che noi eravamo in tre e che __________ ed il suo compagno ACPR 3 si frequentavano da poco tempo. Il pensiero di ACPR 1 è pure nato a seguito dei litigi che v’erano in casa con la figlia.

__________ stessa sentendo la “volontà” della madre a riguardo a chi lasciare la casa, si era pure lei resa interessata ad acquistarla. Questo non ha fatto altro che aumentare le tensioni in famiglia.

In seguito, dopo che io e mia moglie abbiamo discusso tra di noi, è stato deciso che avremmo lasciato perdere la trattativa di acquisto della casa di ACPR 1 cosicché la potesse acquistare __________. La nostra decisione è nata per non entrare ancora maggiormente in conflitto con __________, anche se era inizialmente nostra idea comprare la casa. A malincuore abbiamo rinunciato. La nostra decisione è stata detta a tutti ovvero, sia a __________ che a ACPR 1. Penso che la cosa sia avvenuta nel corso della primavera 2016.

Tengo a precisare che sono state svolte delle perizie per poter decidere il valore della casa. __________ quando le venivano mostrate le perizie fatte dal perito nominato da mia moglie, non è mai stata d’accordo con quanto riportato sul rapporto peritale. La cosa si è quindi protratta per mesi, ma sino ad oggi, non è mai stata presa una decisione sul prezzo.

ACPR 1, per quanto ne so, era in trattativa per l’acquisto di una casa in __________, a __________, oppure nel comune vicino. Della trattativa per l’acquisto di detta casa, ne eravamo al corrente, io, mia moglie, mia sorella, mio padre e mia madre. __________ sapeva che ACPR 1 stava cercando una casa ma non sapeva se si trattava di una casa da acquistare o si trattava di uno stabile in affitto e tantomeno era al corrente del luogo dove ACPR 1 sarebbe andata a vivere. Questo poiché è stata proprio ACPR 1 a non voler comunicare dove si sarebbe trasferita alla figlia __________. Ricordo testuali parole che ACPR 1 aveva detto alla figlia __________: “Una volta fuori da questa casa io non voglio più saperne di te…”.

(VI PG 19.10.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016 l’imputato ha precisato:

" (…) i litigi tra __________ e la madre nascevano per incompatibilità di carattere poi negli ultimi anni litigavano anche per la casa di __________, la stessa apparteneva per 6/8 a ACPR 1, per 1/8 a ACPR 2 e 1/8 a __________. ACPR 1 si comportava sempre come se fosse la sola e unica padrona di casa e questo con il tempo penso abbia iniziato a pesare a __________. La situazione è ulteriormente peggiorata a partire dal mese di ottobre/novembre 2015 quando ACPR 1 ha deciso di andarsene e di vendere la casa, non per forza a una terza persona ma forse a una delle figlie.

Vorrei dire che capitava che __________ e ACPR 1 non si parlavano anche per mesi. Agli inizi del 2016 ACPR 1 ha ribadito a me e a mia moglie di volersene andare dalla casa di __________ proponendoci di acquistarla. Noi evidentemente eravamo interessati e i miei genitori ci avrebbero sostenuti finanziariamente nell’acquisto. Abbiamo quindi fatto una riunione con __________ in febbraio o marzo 2016 e le abbiamo comunicato che volevamo acquistare la casa, è lì che abbiamo scoperto che anche __________ era interessata alla casa, in passato non aveva mai manifestato interesse verso la casa. Vista la discussione nata io e mia moglie ne abbiamo discusso tra di noi e la settimana successiva d’accordo con mia moglie ho detto a __________ che se voleva la casa gliel’avremmo lasciata anche perché abbiamo pensato, soprattutto io, che se ci impuntavamo sull’acquisto della casa avremmo rischiato di rompere il rapporto che c’era tra noi e __________ e poi c’era di mezzo anche nostra figlia che adorava __________ e viceversa, __________ era anche la sua madrina.

Qualche mese dopo c’è stato un altro incontro a casa nostra, con ACPR 1 e __________ per discutere come portare avanti la vendita della casa. Durante l’incontro la madre e le figlie hanno iniziato a litigare ed ACPR 1 ha detto che l’avrebbe venduta a noi. Io ero nell’altra camera con mia figlia e sentendo urlare e piangere ho chiamato __________ dicendole di raggiungermi un attimo e di spiegarmi cosa stava succedendo. Lei piangendo mi ha detto che la madre non voleva più venderle la casa, era disperata e mi diceva che lei aveva dei progetti per quella casa. Io l’ho quindi abbracciata e le ho detto di stare tranquilla e che avrei parlato io con ACPR 1 e ACPR 2. Cosa che di fatto ho fatto.”

(VI PP 20.10.2016, p. 6 e 7, AI 35).

  1. Riguardo al rapporto tra ACPR 1 e ACPR 3, l’imputato ha precisato:

" Diciamo che lui non piaceva tantissimo ad ACPR 1 ad esempio per il fatto che quando andava a casa loro e decideva di guardare un film con __________ aveva la passione per i film in lingua originale quindi nessuno rideva perché non capivano le battute. Inoltre in casa vi era solo un televisore in salotto ed ACPR 1 quindi non poteva guardare ciò che le interessava. Altre volte ACPR 1 si è lamentata con me del fatto che __________ si addormentava davanti alla TV e lei restava lì con ACPR 3 che conosceva poco e la cosa la infastidiva un po’.”

(VI PP 20.10.2016, p. 9, AI 35).

Ciò che ha ribadito in un verbale successivo, affermando che “a ACPR 1 non andava la presenza di ACPR 3 in casa, questo per come lui e __________ si comportavano, facevano come se fosse casa loro mettendo a disagio ACPR 1. Visti questi screzi __________ aveva detto che la cena di famiglia non faceva per lei.” (VI PP 10.11.2016, p. 2 e 3, AI 145).

  1. In occasione dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 IM 1 ha riferito che “__________ non era disposta a pagare il valore indicato dall’arch. __________”, ciò di cui avrebbe ripetutamente discusso con la madre e la sorella (VI PP 24.11.2016, p. 5, AI 186). Al proposito ha precisato:

" (…) principalmente __________ era in disaccordo con quanto indicato dal nostro perito, sosteneva che fosse incompetente, che alcuni passaggi della perizia non fossero corretti che non aveva utilizzato i corretti parametri di calcolo e in sostanza riteneva che la perizia non spiegava il perché lei avrebbe dovuto pagare CHF 750'000 per la casa di __________. Mi sembra fosse questo il valore commerciale dell’immobile indicato nella perizia. Aggiungo che la prima perizia è stata poi rivista modificando anche il valore commerciale ma di poco.”

(VI PP 24.11.2016, p. 4, AI 186).

Effettivamente dagli atti risulta che dalla prima alla seconda perizia dell’arch. __________ il valore commerciale è stato rivisto per l’importo di CHF 5'000.00, indicando il rapporto di stima immobiliare del 27 giugno 2016 il valore commerciale di CHF 785'000.00, mentre quello del 30 settembre 2016 di CHF 780'000.00 (AI 162).

IM 1 ha quindi aggiunto:

" (…) __________ si era fatta consigliare dal padre di ACPR 3 e da altre due persone che lavorano per il Comune di __________ e in sostanza queste persone ritenevano che il valore commerciale dell’immobile fosse inferiore rispetto a quello indicato dall’arch. __________. Non conosco la cifra da loro indicata ma posso dire che non si trattava di qualche decina di migliaia di franchi ma di un importo superiore.”

(VI PP 24.11.2016, p. 4, AI 186).

  1. Nel corso del verbale del 4 settembre 2017 l’imputato ha confermato che i rapporti tra __________, la sorella e la madre si erano fatti più tesi nel corso dell’estate 2016, in concomitanza con la ricezione dei rapporti di stima immobiliare relativi all’abitazione di __________, ribadendo che:

" Ricordo che __________ non era contenta del risultato delle perizie, riteneva che il valore della casa indicato nelle stesse fosse troppo alto, lei aveva ricevuto indicazioni diverse in tal senso dagli amici della famiglia ACPR 3.

(…) durante l’estate vi sono state delle discussioni alle quali non ho sempre assistito in prima persona, ma me ne è stato riferito il contenuto oppure sentivo mia moglie e mia suocera parlarne o ancora sentivo mia moglie che discuteva al telefono con __________.”

(VI PP 04.09.2017, p. 3, AI 424).

Nel verbale finale del 19 settembre 2017 ha precisato che __________ “diceva di aver già investito tanto nella casa e riteneva giusto poterla acquistare lei” (VI PP 19.09.2017, p. 16, AI 430).

  1. L’imputato ha dichiarato che la moglie si sarebbe anche arrabbiata con lui siccome, cercando di fare da “paciere”, si trovava spesso con __________ per parlare con lei e cercava di trovare una soluzione che andasse bene per tutti:

" (…) ACPR 2 si era arrabbiata perché io in certi momenti di crisi che vi erano tra mia moglie e mia cognata ho cercato di fare da pacere uscendo con quest’ultima. Ricordo che eravamo andati a mangiare il gelato a __________ per parlare di questa storia. Io cercavo di farla sfogare e cercavo anche una soluzione. Il problema era la perizia commissionata da mia moglie, a mia cognata non andava non solo la cifra relativa al valore della casa di __________ ma anche i modi con i quali l’architetto incaricato l’aveva redatta dicendo che aveva utilizzato dei parametri sbagliati. (…)

__________ non aveva nessuno con cui parlare di queste cose e quindi si sfogava con me.”

(VI PP 10.11.2016, p. 11, AI 145).

  1. Agli atti figura inoltre uno scambio di messaggi tra __________ e IM 1 in cui quest’ultimo le ha scritto, tra l’altro, “io non dico nulla di quanto mi hai detto ieri, oky? Facciamo ke non me lo hai detto. (…) Cmq saperlo mi permette di essere + pronto a sostenerti, xké è giusto ke si dia il giusto valore alla casa. (…) Tu vai per la tua strada e ti vorrò un mondo di bene, come ora.” (allegato B al VI PP 04.09.2017, AI 424).

Al proposito l’imputato in corso d’inchiesta ha confermato che tentava appunto “di fare da paciere, di tenerle tranquille” (VI PP 04.09.2017, p. 3, AI 424), ciò che ha ribadito anche in occasione del pubblico dibattimento:

" Io ho sempre cercato di essere neutrale, di fare da paciere, cercare di non farle arrabbiare più di quanto già lo erano e di farle ragionare tutte e tre.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Se, come sopra indicato, in una fase iniziale anche IM 1 e la moglie si erano mostrati interessati ad un possibile acquisto dell’immobile, gli stessi si sono successivamente defilati, lasciando la precedenza a __________:

" Abbiamo fatto un passo indietro perché avevamo capito che, visto quanto teneva __________ alla casa, se l’avessimo voluta avremmo dovuto scontrarci con __________ e non volevamo questo. Ci siamo detti che non valeva la pena litigare con __________ per avere la casa, era più importante la famiglia per noi. Sia mia moglie che __________ erano testarde e sapevo che se avessimo preso noi la casa vi sarebbero stati dei litigi tra le sorelle. Anche mia moglie l’ha capito subito, ne abbiamo parlato 5 minuti e io e lei abbiamo deciso di tirarci indietro.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se __________ fosse consapevole del fatto che IM 1 fungeva da paciere e che difendeva la sua posizione, questi in occasione dell’interrogatorio dibattimentale ha riposto affermativamente, precisando che:

" Quando ne abbiamo parlato era presente anche lei e vedeva che cercavo di far ragionare tutte e tre e poi cercavo di trovarmi spesso con lei per parlarne perché per quello che ne sapevo io lei non ne parlava con altri, se non con la famiglia ACPR 3, ma non dettagliatamente quanto pensavamo noi. Lei mi sembrava un po’ sola in questa lotta e cercavo di incontrarmi con lei per farla sfogare, quando la sentivo un po’ amareggiata cercavo di rincuorarla dicendole che avrei cercato di fare qualcosa nel limite del possibile.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Sempre in sede dibattimentale l’imputato ha riferito quanto segue:

" (…) io e mia cognata ci siamo trovati da soli a discutere di questa faccenda forse 6 o 7 volte dall’estate fino a settembre/inizio ottobre 2016.

(…) __________ a volte era amareggiata, perché lei aveva ricevuto delle indicazioni su come si fa una perizia, sul valore che avrebbe dovuto avere la casa, mentre la perizia fatta dal perito scelto da mia moglie si discostava molto da quello che voleva lei. Quando è stata fatta la perizia, con una differenza di soli CHF 5'000.00, si è molto arrabbiata, perché pensava che la differenza dovesse essere molto maggiore.

(…) __________ manifestava con me il fatto di essere arrabbiata. A me dispiaceva per lei, ma non ero sicuro che avesse ragione lei a pensare che la perizia dovesse essere molto più bassa. Io non sono un esperto in perizie, mentre mia moglie per lavoro ne aveva già fatte e reputava che il valore fosse giusto.

(…) __________ manifestava la sua arrabbiatura con me dicendo che non era possibile che la perizia fosse così alta. Alzava un po’ la voce, ma non tanto. Quando parlavamo io e lei non aveva motivo di arrabbiarsi. Capivo che era arrabbiata dalle parole che usava, diceva che il perito era incompetente e la perizia andava rifatta, ecc.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 8 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se __________ avesse minacciato di rompere i ponti con tutta la famiglia qualora la casa non fosse andata a lei, IM 1 ha risposto:

" C’è stata una discussione durante la quale io ero in camera con nostra figlia per tenerla distante dal litigio che c’era tra mia moglie, mia cognata e mia suocera. Parlavano della casa e litigavano e piangevano. Io non so esattamente cosa si siano dette, ma sapevo che c’era questo pericolo.

(…) il fatto di rompere i ponti non ricordo che sia stato detto esplicitamente da __________ né a persone che me lo potrebbero avere riferito, ma si tratta di una mia conclusione, perché pensavo che ci poteva essere quel risultato. Ero arrivato a questa conclusione perché lei voleva talmente tanto questa casa e abbiamo pensato, sia io che mia moglie, che se ci fossimo impuntati sarebbe nata una guerra, visto che i litigi non erano una novità nella loro famiglia.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dagli atti si evince che il 13 ottobre 2016 alle ore 05:41 IM 1 ha inviato un’e-mail ai suoi colleghi d’ufficio della ACPR 4, nella quale ha scritto “ciao, sto male. Indigestione. Questa volta è sicuro una cosa nervosa per questa maledetta faida famigliare :( appena mi rimetto arrivo in ufficio” (allegato A all’AI 68).

Invitato quindi a spiegare cosa fosse avvenuto il 12 ottobre 2016, l’imputato ha dichiarato di essersi innervosito, e di essere quindi stato male, “perché __________ diceva che voleva ancora parlare della perizia” e sapeva che “avrebbe di nuovo discusso con la mamma e la sorella”, aggiungendo che “questa storia” lo faceva stare male. IM 1 ha riferito che la vittima avrebbe voluto parlare con loro venerdì a cena, pensando di vederli tutti assieme a , e il pensiero di dover assistere all’incontro l’avrebbe fatto innervosire. Ha quindi aggiunto che “ avrebbe dovuto far fare una perizia per i fatti suoi ma invece voleva continuare a discutere di quella di __________”, ciò che l’avrebbe reso nervoso, facendogli venire anche i conati di vomito (VI PP 24.11.2016, p. 8, AI 186; VI DIB 15.05.2018, p. 9 e 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Agli atti figurano dei contatti avuti da IM 1 martedì 11 ottobre 2016 con __________ e ACPR 2, dai quali emerge che la vittima aveva parlato all’imputato della perizia e che era sua intenzione discuterne il giorno stesso, a pranzo, con la sorella e la madre (allegato C al VI PP 04.09.2017, AI 424: “__________ mi ha parlato un po’ della perizia… voleva parlarvene a pranzo, ma visto ke tu nn c’eri ve ne parlerà venerdì a pranzo…”).

Al proposito l’imputato ha affermato:

" (…) ricordo che __________ voleva discutere della perizia. Rivedendo lo scambio di messaggi di quel giorno posso dire che ricordo che mi aveva detto di non averne potuto parlare visto che mia moglie non c’era, e che lo avrebbe fatto venerdì a pranzo.” (VI PP 04.09.2017, p. 4, AI 424).

  1. Degli screzi con la figlia __________, legati appunto alla presenza del di lei compagno ed alla questione della vendita della casa di __________, ha ampiamente riferito anche ACPR 1, la quale nel verbale di Polizia del 17 ottobre 2016 ha dichiarato:

" Dichiaro che sono mesi che abbiamo una situazione familiare stressante e voglio spiegare il perché.

In famiglia abbiamo la casa in comunione ereditaria lasciata dal mio ex marito quando è deceduto nel marzo del 1991. Essendo che le figlie erano minorenni, è stata istituita per legge questa comunione ereditaria per tutelare i minori. Posso dire che la casa è mia per il 75% mentre l’altra parte è di __________ e __________.

La mia intenzione era quella di vendere la casa e quindi sciogliere la comunione ereditaria. Naturalmente quando ho esternato questa mia intenzione tutte e due le mie figlie erano interessate. La soluzione era quella di venderla a terzi oppure una delle mie figlie avrebbe dovuto acquistarla.

__________ però non si vedeva da un’altra parte e voleva continuare ad abitare a __________ dove tutt’ora viviamo. Ragione per cui lei la voleva acquistare.

__________ aveva preso a cuore questa situazione ovvero il fatto di acquistare la casa e non capiva la nostra presa di posizione dove si ipotizzava che la casa venisse acquistata da ACPR 2 avendo una famiglia.

Purtroppo __________ non capiva questa situazione e per non entrare in conflitto, alla fine ACPR 2 ha rinunciato all’acquisto della casa. ACPR 2 preferiva mantenere un legame che litigare per una casa perché io le ho detto che avrei potuto decidere io ma non volevo prendere posizione in merito per evitare favoritismi. Anche da parte mia spiega a __________ questa situazione e che avrei lasciato comprare la casa a lei per evitare conflitti.

Posso dire che la stima era di CHF 780'000.- alla quale però è ancora gravato il debito ipotecario di circa CHF 400'000.-

__________ non era contraria unicamente al valore ma vi erano altri punti da discutere che non erano a norma.

Alla fine si era deciso che __________ avrebbe acquistato la casa ed io me ne sarei andata in __________. Dovevo concludere un acquisto di una casa in __________ dove vi era una casa in vendita all’asta. In questi giorni scadeva il termine dell’acquisto e quindi si doveva concludere l’affare. __________ però di questa casa non sapeva nulla e questo perché lei l’aveva messa “giù dura” e quindi io non gli avevo detto nulla. Della casa di __________ lo sapevano ACPR 2, suo marito e la famiglia del marito. (…)

Voglio continuare indicando che per fare valutare la casa, ho fatto eseguire una perizia ma che __________ non ha accettato perché si è rivolta ad altre persone e le avevano consigliato di fare altre perizie. Ha chiesto ad un architetto del quale non ne conosco il nome ma che mia figlia ACPR 2 conosce. Si era pure rivolta alla banca __________.

Sta di fatto che una volta mostrata la prima perizia, __________ non l’aveva accettata perché gli era stato detto che il valore era troppo alto.

__________ non ha accettato ben due perizie e quindi le avevo detto che doveva farsi fare lei una perizia. Purtroppo lei mi aveva detto che la mia perizia doveva contestarla per forza.

Per questo motivo però non vi sono stati dei litigi particolari e venerdì scorso il 14.10.2015 sul mezzogiorno ne avremmo parlato in famiglia ma ACPR 2 non poteva.

In ogni caso, io me ne sarei dovuta andare comunque da quella casa, sia che l’abbia acquistata __________ o ACPR 2.

Io non potevo mantenere la casa perché veniva pagata da __________ che viveva con me. Questo perché nel 2002, dopo aver avuto un tumore, ho perso il lavoro. (…) A seguito della mia malattia ho ricevuto una rendita d’invalidità al 70%.

Con questa indennità non riuscivo a mantenere la casa e quattro anni fa, avevo comunicato la decisione di voler vendere la casa. (…) __________ mi diceva che i soldi non erano importanti e mi avrebbe aiutato a mantenere la casa lasciano la situazione così com’era.

La cosa ha funzionato fintanto che __________ si è messa con ACPR 3 e visto che le cose andavano avanti così, io non pensavo di mantenere le cose così com’erano perché lei ha un compagno e volevano andare a vivere assieme. Ero quindi io che dovevo togliermi di mezzo e di andare a vivere in __________. (…)

Avevo capito che __________ aveva intenzione di fare dei progetti con ACPR 3, come è giusto che sia e quindi mi sono sentito in dovere di iniziare a fare i primi passi per trovarmi un’altra sistemazione.”

(VI PG 17.10.2016, p. 4 e 5, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

La donna ha quindi aggiunto che:

" Posso dire che __________ era convinta che la casa diventasse sua. Di fatto aveva già fatto intestare delle cose a suo nome, come ad esempio, la cablecom, il sistema d’allarme, etc..

In ogni caso le cose non erano ancora definitive e noi gli abbiamo consigliato di non ulteriori passi al momento perché non era sicuro che la casa la comprasse lei perché io e ACPR 2 dovevamo ancora accettare le perizie e quindi trovare un accordo.

Posso dire che __________ stava già valutando l’acquisto di mobili e gliene aveva parlato al suo cognato IM 1. IM 1 ci ha poi riferito il tutto. (…)

Ultimamente __________ metteva in discussione tante cose che ACPR 2 diceva sulla casa. __________ non si fidava di quello che le diceva sua sorella. In ogni caso si parlavano tranquillamente ma si intuiva che vi erano delle discussioni in particolare quando di parlava della perizia.”

(VI PG 17.10.2016, p. 10, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

E che:

" (…) la trattativa per l’acquisto della casa a __________ si doveva concludere entro il 23.10.2016. È ovvio che il versamento in banca doveva essere fatto prima di questa data, ma non so dire esattamente dove essendo che era una casa venduta all’asta. Era mia figlia ACPR 2 che aveva parlato con il direttore del __________, nel paese dove vi è il __________.

Dovevamo versare per l’acquisto EURO 195'000.- ma io non aveva questa cifra e la banca era in ritardo con la preparazione dei documenti e quindi non avremmo fatto in tempo a acquista la casa all’asta. Per ovviare a ciò i genitori di IM 1, si erano offerti nell’anticiparmi i soldi necessari. Avrebbero dovuto fare il versamento oggi altrimenti al casa sarebbe ritornata in asta.”

(VI PG 17.10.2016, p. 12, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Invitata ad esprimersi in punto ai suoi rapporti con ACPR 3, la madre della vittima ha confermato quanto riferito da IM 1:

" All’inizio ACPR 3 frequentava casa nostra e mi dava un po’ fastidio perché non ero abituata ad avere gente per casa che si comportava come se fosse a casa sua. È poi stata __________ a dare l’autorizzazione a ACPR 3 di fare come se fosse a casa sua e questo a me non piaceva molto perché io vivevo ancora lì. Capisco anche che si frequentavano e che era lei che pagava l’ipoteca.

Parlandone, __________ ha deciso che ACPR 3 non sarebbe più venuto da noi a dormire.

I miei rapporti con ACPR 3 erano inesistenti. Non ho li suo numero, non lo vedevo mai. Ho visto una sola volta i genitori di ACPR 3 a __________ e suo padre anche una volta durante un concerto __________. Il papà di ACPR 3 è poi venuto a casa nostra con __________ per vedere una questione legata alla perizia di vendita della casa.”

(VI PG 17.10.2016, p. 10, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Con specifico riferimento ai rapporti con la figlia, ACPR 1 ha affermato che:

" (…) non avevo nulla contro di lei. Avevamo avuto delle discussioni per la questione casa. Lei mi attaccava spesso ed io le avevo detto che se non trovavamo una soluzione, per non attaccarci sempre, era meglio se non mi parlava. Questo per le cose che erano state dette e ridette e delle quali non serviva più avere delle discussioni. Ultimamente ci vedevamo poco perché i suoi orari non collimavano con i miei a seguito di suoi impegni __________, come __________. Ultimamente si preparavano di più e quindi aveva più lezioni di musica.”

(VI PG 17.10.2016, p. 12, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

ACPR 1 ha pure confermato le dichiarazioni dell’imputato in merito ai film in lingua originale che la figlia __________ e il di lei compagno guardavano alla TV (VI PG 14.11.2016, p. 7 e 8, AI 153).

  1. Ritornando in un successivo verbale al suo rapporto con la figlia __________, la donna ha avuto modo di aggiungere che:

" (…)ho deciso di non più parlare con __________ e con ACPR 3. Parlavo con loro il meno possibile.

Ho detto a ACPR 2 che volevo andare a vivere in __________, paese dove mi sarei potuta mantenere. Per me non è stata una decisione facile, ma ero convinta che dovevo andarmene. (…) ACPR 2 ha poi detto a sua sorella quanto ci eravamo dette e __________ è andata in escandescenza poiché non capiva e non accettava le mie motivazioni.”

(VI PG 14.11.2016, p. 8, AI 153).

La madre della vittima ha quindi aggiunto:

" A maggio di quest’anno ci siamo poi trovati io e __________ da ACPR 2 per discutere come comportarsi con la casa di __________. In pratica le soluzioni erano solo due, o veniva ritirata da ACPR 2 o da __________. ACPR 2 mi ha sempre detto che lei avrebbe voluto costruire una casa, mentre __________ sarebbe voluta rimanere come detto nella casa paterna. Entrambe le mie figlie si sono recate in banca per vedere che passi intraprendere. Io ho detto a __________ che la casa dove vivevo era più consona ad una famiglia con bambini piuttosto che per una coppia che avrebbe potuto anche convivere altrove. Visto ciò, capendo che per famiglia, intendevo quella di ACPR 2, __________ s’è detta contraria a rinunciare alla casa paterna, che come detto, voleva ad ogni costo. Nel sentire ciò ACPR 2 e IM 1 si sono tirati indietro lasciando la precedenza a __________. Vista la situazione è stata da me richiesta una perizia per capire lo stato della casa ed il suo valore. In pratica io e ACPR 2 avremmo recuperato la nostra parte di denaro provento della vendita della casa a __________. Io avrei utilizzato la mia parte per comprare la casa in __________, ACPR 2 invece avrebbe recuperato la sua parte di comunione ereditaria e __________ avrebbe ritirato la casa. In più lei avrebbe recuperato una parte di quanto versato per l’immobile.

Purtroppo la cosa non ha funzionato, nel senso che non avevo trovato un’alternativa per fine giugno, e che quindi ho detto a __________ di aspettare fino a settembre. Questa cosa l’ha fatta arrabbiare molto visto che avrebbe dovuto utilizzare le vacanze estive per sistemare casa. La perizia a quel punto non era ancora stata ordinata. (…)

A fine luglio o inizio agosto 2016 è arrivata la perizia che non è stata accettata da __________ la quale ha provveduto a mostrarla al padre di ACPR 3 anche lui architetto. Con il perito è poi avvenuto un incontro dove __________ ha esposto i suoi punti che secondo lei non andavano. Ciononostante il perito ha rivisto la perizia giustificando i suoi punti e ratificando il prezzo di soli CHF 5'000.-. __________ non era d’accordo e ha contestato nuovamente anche la revisione. Visto questi motivi __________ aveva deciso di far fare una perizia da un architetto di sua conoscenza. Non saprei dire se l’architetto che ha contattato __________, è lo stesso che è stato consigliato dal padre di ACPR 3. (…)

__________ aveva detto (…), che se lei non avrebbe avuto la casa paterna avrebbe interrotto tutti i rapporti con noi.” (VI PG 14.11.2016, p. 8 e 9, AI 153).

Anche ACPR 1 ha peraltro confermato che ultimamente la figlia __________ non partecipava più alle cene di famiglia del venerdì

(VI PG 17.10.2016, p. 13, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Quanto al ruolo di IM 1 nel contesto della compravendita della casa di __________, la donna ha riferito:

" Ricordo che IM 1 non ha partecipato attivamente alle discussioni. Ricordo solo che in maggio 2016 sapendo che non avevo ancora trovato una sistemazione aveva detto a __________ se si rendeva conto o meno che sua madre non aveva una casa dove andare. Voglio pure dire che IM 1 visto la situazione venuta a crearsi, è la persona che ha cercato in ogni caso di “far ragionare” __________. Ricordo che in una chat dove si parlava del suo dissenso circa la perizia ed il perito ed eventuali sue pretese, ACPR 2 discuteva con __________. IM 1 è intervenuto tra le due cercando di mettere a posto le cose e far ragionare le due sorelle.”

(VI PG 14.11.2016, p. 9 e 10, AI 153).

  1. Anche ACPR 2 ha riferito dei problemi legati all’arrivo di ACPR 3 presso la casa di __________ e le conseguenti discussioni relative alle perizie sul valore immobiliare della stessa.

Sentita una prima volta in Polizia il 17 ottobre 2016, la donna si è così espressa:

" (…) circa a partire dal mese di febbraio 2016 è nata una discussione in famiglia, tra lei-io-mia mamma, a riguardo della casa di __________. Mi spiego meglio il problema era che mia mamma era intenzionata a mettere in vendita la casa di __________ dicendo che per il valore affettivo della casa avrebbe preferito che fossi io o mia sorella ad averla. Diceva pure che secondo il pensiero di mia mamma la casa sarebbe stata più utile a me visto che ho famiglia e bambina piuttosto che a __________ che è single. Devo anche dire he a mia sorella la casa interessava perché sue parole erano “io non mi vedo in un’altra casa se non questa”. A seguito di tutte quelle discussioni io ero arrivata al punto di dire che se __________ avesse avuto le possibilità economiche per ritirare la casa e gestirla le avrei lasciato la priorità. Questo per non perdere il rapporto tra sorelle che vi era.

(…) tra me e mia sorella vi era un buon rapporto anche se come in ogni famiglia capita vi sono state discussioni, ma erano legate principalmente ed esclusivamente alla casa.

Tengo a precisare a riguardo, che mia mamma aveva detto apertamente che avrebbe preferito dare la casa a me, ma visto che io avevo dato al priorità a mia sorella anche mia madre si era adeguata a questa mia decisione.

(…) tale comunicazione è stata data nel mese di giugno 2016, tanto che ci siamo messi in moto per fare tutte le carte che davano ad una sola persona la possibilità di intestare la casa di __________. Io 2 settimane fa ho consegnato il rapporto di un perito nominato da me che aveva fatto una valutazione della proprietà. Mia sorella per contro non era molto d’accordo sulla valutazione e ci ha informato che anche lei avrebbe fatto fare una nuova valutazione da un altro perito. Cosicché in sede di decisione da parte del pretore, egli avrebbe avuto due perizie da valutare e di conseguenza avrebbe preso una decisione migliore.”

(VI PG 17.10.2016, p. 9, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Anche ACPR 2 ha inoltre confermato che la sorella e il di lei compagno, in vista di ritirare la casa di __________ “avevano pure fatto il giro di diversi mobilifici per vedere dei mobili per andare a convivere” (VI PG 17.10.2016, p. 10, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23), così come pure che __________ non era a conoscenza del fatto che la madre si era aggiudicata all’asta una casa a __________, siccome ACPR 1 avrebbe deciso di non dirglielo e avrebbe anche comunicato che “una volta che lei o __________ avessero lasciato la casa di __________ non avrebbero più avuto alcun contatto tra loro”, precisando che la sorella avrebbe rivolto “le stesse identiche parole” alla madre (VI PG 17.10.2016, p. 10, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Assunta a verbale dal PP il 14 novembre 2016, ACPR 2 ha precisato:

" (…) le cose non andavano più così bene a seguito delle discussioni nate per la casa di __________ che vedevano coinvolte la sottoscritta, mia madre, mia sorella e di riflesso anche mio marito IM 1.

(…) il problema della casa è sorto quando mia madre ha detto che era sua intenzione trasferirsi pensando di lasciare a noi inteso la sottoscritta, mio marito e nostra figlia la casa di __________, per lei era giusto così visto che io avevo già una famiglia mentre __________ aveva appena iniziato la relazione con ACPR 3.

Ricordo che quando abbiamo discusso di ciò mia sorella aveva detto che non si vedeva in futuro da nessun’altra parte se non nella casa di __________. Io e mia mamma dal canto nostro ritenevamo che lei non comprendesse le responsabilità che comportava avere un’abitazione di proprietà. __________ pensava infatti che fosse sufficiente corrispondere l’importo dell’ipoteca che ancora gravava la proprietà oppure farsi lei carico degli interessi ipotecari. Non si rendeva conto che andava sciolta la comunione ereditaria e che avrebbe dovuto semmai corrispondere il valore della proprietà. Quando le avevo detto queste cose __________ ha iniziato ad informarsi e anche a valutare i lavori che avrebbe potuto fare rispettivamente ciò di cui necessitava per andare a discutere il possibile acquisto con la propria banca. (…)

Durante le discussioni sempre in relazione alla casa di __________ __________ aveva detto di aver fatto dei sacrifici in passato nell’ottica di poter un giorno tenere lei la casa. Mia madre invece durante le discussioni aveva più volte ribadito che spettava a lei decidere chi prendeva la casa. __________ risentita aveva detto che se mia madre avesse deciso di andare contro la sua volontà lei si sarebbe vista costretta a tagliare i ponti con tutti noi. La stessa cosa si sarebbe verificata se noi, io e mio marito, avessimo accettato la proposta di mia madre. Ne abbiamo quindi parlato molto, io e mio marito, e alla fine per evitare di perdere i rapporti sia con mia madre sia con mia sorella rispettivamente di guastare il rapporto che mio marito e mia figlia avevano con loro, abbiamo deciso di lasciare la casa a __________ questo sempre che finanziariamente potesse permettersi di ritirarla. In caso contrario l’avremmo presa noi.”

(VI PP 14.11.2016, p. 2 e 3, AI 152).

Alla domanda a sapere per quale ragione la madre avesse deciso di stabilirsi in __________, ACPR 2 ha risposto che da quando ACPR 3 aveva iniziato a frequentare la casa, “lei non si sentiva più libera di fare quello che voleva. (…) Da quando __________ ha iniziato a frequentarlo ha ritenuto di avere il diritto di invitarlo a casa senza chiedere il permesso. Delle volte si fermava dal venerdì alla domenica a __________ trascorrendo anche l’intera giornata in casa”, ciò che infastidiva la madre e la faceva sentire “di intralcio” (VI PP 14.11.2016, p. 3, AI 152).

Invitata quindi a spiegare se il motivo per cui la madre voleva trasferirsi fosse proprio la presenza del compagno di __________, la sorella ha risposto affermativamente, precisando però che vi era anche la questione economica, nel senso che la vittima “si comportava da proprietaria in sostanza pagando buona parte delle spese e riteneva di avere il diritto di fare quello che voleva” ed aggiungendo che:

" (…) ACPR 3 quando doveva prendere qualche cosa dalla cucina, anche se non sapeva dove si trovava esattamente cosa stava cercando anziché chiedere a mia madre che si trovava seduta lì vicino, apriva tutti gli armadietti (…). Quando mia madre aveva fatto notare la cosa a __________, quest’ultima l’aveva giustificato dicendole che era stata lei a dirgli di fare come se fosse a casa sua.”

(VI PP 14.11.2016, p. 4, AI 152).

  1. ACPR 2 ha confermato che a seguito dei problemi nati a causa della presenza di ACPR 3 in casa, __________ avrebbe smesso di partecipare “alla cena del venerdì” e madre e figlia avrebbero smesso di parlarsi, se non “quando necessario per i pagamenti oppure per il trasferimento di abbonamenti o altro sempre riguardanti la casa” (VI PP 14.11.2016, p. 5, AI 152).

  2. ACPR 3, dal canto suo, ha confermato che i rapporti tra __________ e la di lei madre si erano incrinati negli ultimi tempi e che la sua presenza in casa non era gradita a ACPR 1, dichiarando che:

" Il rapporto tra la madre e __________ s’è incrinato negli ultimi anni. Quando io e __________ passavamo il tempo insieme, mi ha più volte confidato che faticava sempre più a vivere con la madre. Penso che i problemi fossero legati al mantenimento della casa. So anche che la madre non lasciava gli spazi richiesti da __________ e lei faceva fatica ad accettare questa cosa. (…)

Mi aveva anche detto che la madre era asociale. Ha un carattere molto chiuso. So anche che mi ha ritenuto come persona di disturbo, nel senso che mi ritiene d’impiccio alla sua libertà di movimento. Anche per questo motivo abbiamo deciso che sarebbe sempre arrivata __________ a casa mia. Questo per evitare problemi con sua madre. Io non sono in grado di dire se effettivamente sono stato accettato, come fidanzato, dalla madre. Adesso io non ho grandi contatti con ACPR 1. Anzi se posso, la evito sempre in virtù di questi problemi.”

(VI PG 17.10.2016, p. 3, allegato 13 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Tornando sulla questione in un verbale successivo ACPR 3 ha avuto modo di spiegare:

" Con la madre di __________ inizialmente andavo spesso a casa loro e mi invitava anche alle cene che organizzava, ma dalla primavera scorsa le cose sono peggiorate. __________ mi aveva detto che la madre l’aveva invitata ad avvisarla sempre in anticipo quando io sarei andato a casa loro. __________ si era arrabbiata per questa imposizione perché diceva che era anche casa sua, ci viveva anche lei e non trovava giusto dover ottenere un’autorizzazione per portare il proprio compagno in casa.”

(VI PP 09.11.2016, p. 6, AI 142).

Il compagno della vittima ha pure riferito della questione legata alla casa di __________:

" Se non erro all’inizio di questa primavera, non ricordo il mese esatto, __________ mi aveva detto di aver scoperto o che le era stato detto che la madre aveva parlato con ACPR 2 della sua volontà di andare a vivere da sola, __________ era risentita per il fatto che questa discussione sarebbe iniziata mesi prima ma nessuno le aveva detto nulla. Anche perché __________ mi aveva detto di aver un interesse nel ritirare la casa di __________ questo anche perché negli ultimi anni si era presa cura lei della casa, aveva pagato gli ammortamenti e sicuramente parte degli interessi ipotecari più costi ed inoltre aveva effettuato dei lavori di sistemazione, tutto ciò perché voleva vivere lì e dava per scontato che avrebbe continuato a vivere in quella casa. Oltretutto IM 1 e ACPR 2 vivevano a __________ da anni e per quanto ne so non avevano manifestato in precedenza interesse per l’abitazione di __________. (…)

Posso dire che sempre in relazione alla casa vi erano state diverse discussioni tra __________, ACPR 1, ACPR 2 e IM 1, credo che quest’ultimo fosse sempre presente, in relazione allo scioglimento della comproprietà. Ricordo di due importanti discussioni, la prima è nata quando ACPR 2 ha manifestato un interesse per la casa. __________ era risentita da una parte perché sorpresa che IM 1 e la moglie disponessero dei mezzi necessari per acquistare visto che lei aveva concesso loro dei prestiti che loro non le avevano ancora rimborsato, mi aveva detto che li stavano rimborsando molto lentamente.

(…) __________ mi aveva detto che le dovevano ancora sui CHF 40'000.

(…) inizialmente si discuteva su chi avrebbe ritirato la casa e in un secondo tempo invece sul contenuto della perizia che ACPR 2 ed ACPR 1 avevano fatto allestire. Agli inizi di luglio 2016 il loro architetto di fiducia aveva trasmesso a __________ una bozza della perizia. Ricordo che io e __________ con l’aiuto di mio papà che è architetto e di un altro architetto amico di famiglia abbiamo formulato alcuni commenti alla perizia e chiesto all’architetto che l’aveva redatta alcuni chiarimenti. Se non erro agli inizi di settembre 2016 ci è pervenuta la nuova perizia alla quale erano state apportate delle minime modifiche. È nata così una nuova discussione, __________ mi aveva riferito che oltre alla famiglia __________ e IM 1 vi era anche il perito incaricato che secondo lei non era stato in grado di rispondere in modo esaustivo alle richieste a lui formulate.”

(VI PP 09.11.2016, p. 5 e 6, AI 142).

  1. ACPR 3 ha inoltre confermato l’intenzione, sua e della compagna, di andare a vivere insieme nella casa di __________ (VI PP 09.11.2016, p. 3, AI 142).

  2. Con specifico riferimento al ruolo di IM 1 nella diatriba famigliare legata alla casa, ACPR 3 ha riferito:

" Quello che __________ mi aveva anche spiegato era che IM 1 nelle discussioni in famiglia la difendeva, le teneva la parte. __________ mi aveva detto di essere contenta che ci fosse IM 1 che calmava gli animi e che cercava di far sì che si potesse discutere tranquillamente. __________ in un’occasione mi aveva riferito che IM 1 era intervenuto in sua difesa. Se non erro era inizio estate 2016 quando ormai si erano accordati in merito alla casa di __________, la stessa sarebbe dovuta andare a __________. È però nata una discussione con ACPR 1, quest’ultima aveva appreso da qualcuno che detenendo una quota di maggioranza della comproprietà poteva decidere a chi vendere la casa. Da quanto mi ha riferito __________ sua madre non aveva detto a chiare parole a chi voleva venderla ma aveva detto frasi del tipo “io non sono sicura che mi va bene che la casa la ricevi tu”. Ricordo che __________ mi aveva detto che la discussione era stata per lei molto dura e pesante ed era durata un paio d’ore, per questa discussione __________ aveva sofferto moltissimo. Quella sera quando l’ho incontrata, se non sbaglio siamo andati a __________ a passeggiare, __________ piangeva e mi aveva anche detto che la madre le era sembrata una sadica e che aveva avuto l’impressione che provasse piacere a farla soffrire. È durante la discussione che ho appena riferito che IM 1 avrebbe preso le difese di __________. Lei mi aveva riferito che durante la discussione lui si trovava in un altro locale con la bambina e quando poi si è unito alla discussione lui si trovava in un altro locale con la bambina e quando poi si è unito alla discussione e avrebbe appreso quali erano i termini di vendita della casa avrebbe detto he o erano tutti d’accordo o che comunque non era d’accordo che vi fossero delle imposizioni.”

(VI PP 09.11.2016, p. 3, AI 142).

  1. Dei problemi sorti all’interno della famiglia __________ a seguito dell’arrivo in casa del compagno della vittima e della conseguente decisione di ACPR 1 di vendere la casa di __________, erano al corrente anche i famigliari di IM 1, così come pure alcuni amici della coppia.

La sorella dell’imputato si è così espressa al proposito:

" (…) ero arrabbiata con il fidanzato di __________ anche se lo avevo visto una volta e mezzo, questo perché a mio modo di vedere lei era cambiata da quando lui l’aiutava per la questione della casa. Sapendo che il suo fidanzato e il di lui padre erano stati a __________ a vedere la casa ho immaginato che la stessero aiutando o consigliando, a mio modo di vedere nel modo sbagliato però. Prima della questione della casa di __________ i rapporti tra __________, ACPR 2, IM 1 e __________ erano bellissimi. Poi però __________ si è comportata male dicendo anche cose che ferivano, questo quando non era d’accordo con la perizia fatta, lei voleva ottenere la casa a un prezzo inferiore rispetto a quello indicato in perizia. Una volta, sempre così mi è stato riferito, __________ aveva “ricattato” i famigliari, dicendo a ACPR 1, che se avesse dato la casa a ACPR 2 si sarebbe vista costretta a non avere niente a che fare anche con loro, inteso ACPR 2, IM 1 e __________. (…) Mi era anche stato riferito che __________ durante le varie discussioni avrebbe dato dei ladri dicendo che volevano rubarle i soldi, ma non so a chi esattamente della famiglia si sarebbe rivolta (…).”

(VI PP 05.12.2016, p. 3, AI 213).

Queste le dichiarazioni del padre di IM 1:

" (…) IM 1 (…) durante un incontro avuto a casa mia (…), mi ha detto che ACPR 1, aveva dei problemi con il fidanzato di __________, da lei ritenuto come “invadente e prepotente”. Visto queste dichiarazioni ho chiesto ad ACPR 1 di persona, che cosa stava accadendo e lei mi ha detto che ACPR 3, il fidanzato di __________, non si comportava bene nel senso che per esempio se dovevano vedere tutti e tre un film assieme, ACPR 3 decideva di metterlo in lingua originale senza chiedere a nessuno soprattutto ad ACPR 1. È pure capitato sempre a dire di ACPR 1, che ACPR 3 a casa sua, in un momento in cui __________ si trovava al piano superiore, frugava nei mobili della cucina senza dire nulla e senza chiedere il permesso ad ACPR 1. Devo dire visto la situazione creatasi che ACPR 2 e IM 1 hanno funto da paciere, facendo si che ACPR 1, si “arrabbiasse” un poco con loro. Loro sono intervenuti su ACPR 3 e __________ dicendo agli stessi che il comportamento tenuto a casa era inappropriato. A seguito di questo intervento e le cose andavano migliorando. Credo che questa cosa si avvenuta agli inizi di gennaio di quest’anno. (…)

In primavera 2016, ACPR 1, mio figlio, ACPR 2 e __________, si sono trovati per discutere della casa dove vive ACPR 1 a __________. (...) ACPR 1 non poteva più permettersela per motivi legati al comportamento di ACPR 3. Questo lo dico perché avevo capito che __________ e ACPR 3 avevano preso piede in casa, mostrato interesse nel volerla acquistare.

Ho pure saputo da IM 1, che ACPR 2 e lui, erano pure interessati all’abitazione, cosa che ha portato allo scontro tra le due sorelle e la madre. Gli stessi hanno poi avuto un incontro durante il quale per quanto riportatomi da IM 1 e ACPR 2, __________ avrebbe detto “se non posso avere io la casa, non voglio più avere da subito un legame con nessuno di voi”, tanto che ACPR 2 e IM 1 a hanno fatto marcia indietro per il bene della famiglia. Gli stessi erano comunque intenzionati a far periziare lo stabile così da far le cose in maniera corretta, in modo da non rimetterci. (…) So che ACPR 2 in accordo con __________ ha fatto eseguire delle perizie, ma il valore stimato dell’immobile, che so essere circa 785'000.- CHF non è mai stato accettato da __________ la quale, contestava le perizie. Tali notizie mi sono sempre state riportate da ACPR 2. Da tali notizie ho potuto supporre che __________ contestava le perizie, supportata da ACPR 3 e suo padre.

A seguito della perizia, ACPR 2 e IM 1, hanno riportato al perito le contestazioni fatte da __________, ciò che ha permesso allo stesso perito di limare il valore a 780'000.- CHF, ovvero con una differenza di 5'000.- CHF.

Il nuovo valore stabilito dal medesimo perito, riproposto a __________ è stato nuovamente da lei contestato, tanto da spingere la stessa __________ ad inviare un e-mail oppure un messaggio, al limite dell’offensivo a ACPR 2, così come da lei riportatomi. Da quel momento non so più come sono andate le trattative, tra ACPR 2, IM 1, ACPR 1 e __________, oltre al fatto che IM 1 e ACPR 2 non avrebbero ceduto la casa ad un prezzo inferiore alla perizia. (…)

Convinta di risolvere la situazione entro settembre di quest’anno, ACPR 1 ha nel frattempo cercato una casa oltre frontiera, aiutata da ACPR 2. So che avevano trovato una casa a __________, comune della provincia di __________. Questo mi è stato riferito da IM 1, ACPR 2 e la stessa ACPR 1. Assieme a mia moglie, mia figlia ACPR 1, IM 1 e ACPR 2 siamo andati a vederla, ma non so dire quando, ma di sicuro in piena estate. Questa casa, in stato di costruzione non ancora terminata, era finita all’asta.

ACPR 2 mi aveva chiesto un aiuto finanziario per permettere ad ACPR 1, di partecipare all’asta con un anticipo di 10'000.- €. Ho di fatto prestato il denaro previsto ad ACPR 1.

Il progetto era quello che il saldo del prezzo della casa di __________, veniva versato da ACPR 1, con il provento della vendita della casa di __________ a __________, cosa che non si è perfezionata nel termine previsto, ovvero per la fine di settembre.

Visto ciò, ovvero l’imminente scadere del termine dell’asta, agli inizi di ottobre ho parlato con ACPR 1 e mi sono offerto di prestare il rimanente importo affinché non venisse pera la casa e l’anticipo già versato. ACPR 2 ed ACPR 1 si sono recate presso il __________ di __________ per aprire un conto. Giovedì 13.10.2016 o Venerdì 14.10.2016 abbiamo infine avuto gli estremi per fare il versamento di 195'500.- €.”

(VI PG 08.11.2016, p. 5-7, AI 132).

Questo il racconto della madre dell’imputato:

" (…) __________ qualche giorno prima, aveva detto a sua madre, a IM 1 e a ACPR 2 che se non avesse avuto la casa avrebbe tagliato i contatti con il resto della famiglia. In pratica era un ricatto. (…)

Sapevo anche del fatto che la casa di __________ di ACPR 1 era stata periziata e che a __________ non andava bene. Questo come detto le so da ACPR 2 e da IM 1. Posso dire che forse __________ era anche aiutata per la perizia dal padre di ACPR 3, di cui ora non ricordo il nome, che mi sembra sia architetto che lavorava per il comune. In merito a questo sono sorti dei disaccordi tra le sorelle.

Posso anche dire che, parlando con mio marito, ho saputo che ACPR 1 voleva acquistare una casa in __________. Mio marito mi ha pure detto che ACPR 1 non aveva liquidità sufficiente per partecipare ad un asta immobiliare. In accordo con mio marito abbiamo deciso dapprima di darle 10'000 EUR per concedere a ACPR 1 di partecipare. Visto che le trattative tra le figlie su chi doveva ritirare la casa di __________ non andavano in porto, sempre io e mio marito abbiamo deciso di versare sul conto di ACPR 1 195'000.- EUR. Questi soldi sono stati presi dal mio conto e versati su quello di ACPR 1. Io avrei dovuto rientrare in possesso della somma una volta che le casa di __________ veniva ritirata da __________. (…)

Io e ACPR 1 ci siamo confidate e so che lei considera ACPR 3 invadente. Mi ha anche detto, per esempio, che si presentava a casa sua a guardare i film in lingua originale.”

(VI PG 06.12.2016, p. 3 e 4, AI 220).

__________, amica di ACPR 2, ha così riferito:

" (…) negli ultimi periodi, nel corso di quest’anno, ACPR 2 mi aveva parlato del fatto che tra lei, sua madre ACPR 1 e __________, v’erano delle incomprensioni circa la casa di __________. Da quello che ho potuto capire, __________ voleva ritirare questa casa e v’erano in corso delle perizie, credo due. ACPR 2, essendo del mestiere, aveva spiegato a __________ quali fossero i problemi, consigliandola di conseguenza. __________ tuttavia, arrivava sempre con delle novità come se fosse stata consigliata da terze persone. Circa queste persone, io ho pensato alla famiglia del fidanzato di __________, ovvero ACPR 3.”

(VI PG 23.11.2016, p. 3, AI 185).

__________, amica dei coniugi IM 1-ACPR 2, ha dichiarato:

" (…) nei primi di settembre 2016 ACPR 2 aveva portato me, mia figlia, mia mamma e mio papà a visitare la casa di __________ che doveva acquistare ACPR 1. In quell’occasione ci aveva raccontato che il rapporto tra ACPR 1 e __________ era peggiorato a causa del nuovo fidanzato di __________. ACPR 2 mi aveva spiegato che entro fine settimana __________ avrebbe liquidato la madre e che per tale data ACPR 1 avrebbe dovuto lasciare la casa di __________ e trasferirsi momentaneamente a __________ in attesa che i lavori della casa di __________ venissero portati a termine. Madre e figlia hanno sempre avuto due caratteri che a volte si scontravano. Per questi motivi loro hanno deciso di non abitare più assieme e __________ era ingenua e voleva liquidare la madre pagando la casa un prezzo più basso del suo valore commerciale. Mi aveva anche detto che __________ aveva iniziato ad attaccarsi a delle piccolezze per svalutare la casa.”

(VI PG 07.12.2016, p. 5, AI 221).

__________, amica di lunga data di __________ e IM 1, ha riferito:

" Ho notato che v’erano tensione tra __________ e sua madre. __________ mi ha raccontato che ultimamente i litigi tra di loro erano aumentato. Questi avvenimenti posso ricondurli a quando __________ s’è fidanzata con ACPR 3. (…)

Ultimamente posso dire che il fatto che __________ e il suo ragazzo ACPR 3 avessero intenzione di ritirare la casa di proprietà della famiglia __________, ha dato adito a diversi scontri. (…) L’ultimo litigio di cui mi ha parlato __________ è avvenuto per la perizia della casa. (…) In pratica una perizia della casa in questione è stata fatta da ACPR 2, sorella di __________. Ma questo poteva sembrare agli occhi di ACPR 1 imparziale. Per questo motivo __________ aveva suggerito di far eseguire una seconda perizia e confrontarne il risultato. (…) so che questo ha portato diversi problemi relazionali tra ACPR 1, ACPR 2 e la sorella __________. (…)

Preciso che __________, verso fine agosto, non so essere più precisa, mi aveva raccontato a malincuore che sua mamma ACPR 1 le aveva detto che era una figlia ingrata e che la casa se la meritava ACPR 2, avendo anche una bambina.”

(VI PG 18.10.2016, p. 2 e 3, allegato 17 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

L’amica della vittima __________ ha, da parte sua, riferito che:

" (…) di recente so che vi sono stati diversi attriti tra __________ e sua madre. Penso che erano dovuti a questioni legate al ritiro della casa paterna da parte di __________ e ACPR 3. __________ mi aveva riferito, a fine agosto, che v’erano stati degli attriti legati a questo fatto. Mi sembra che era stata fatta una perizia sull’abitazione in questione e che __________ e ACPR 3 non andavano d’accordo sulla cifra. __________ mi aveva riferito, mi sembra due settimane fa, che aveva ricevuta la perizia corretta ma che non era soddisfatta dalle correzioni che erano state apportate. Questo fatto me lo ricordo perché in quel frangente, durante la ricreazione era arrivato anche ACPR 3 che ha poi parlato di questa cosa con __________. (…)

__________ mi aveva riferito, verso fine agosto, che avrebbe ritirato la casa e che sarebbe andata a viverci con ACPR 3. (…) mi sembra di ricordare che __________ non fosse neanche andata a vedere che casa volesse comprare la mamma. In quel periodo erano già ai ferri corti e non parlavano molto.”

(VI PG 18.10.2016, p. 3, allegato 19 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

B. La giornata di venerdì 14 ottobre 2016

  1. Di quello che ha fatto la vittima nella giornata del 14 ottobre 2016 si sa poco. La stessa sembra comunque essere trascorsa normalmente, come una qualsiasi altra giornata di lavoro.

Il direttore della Scuola Elementare di __________ ha riferito che __________ era presente alle lezioni del venerdì, aggiungendo di averla vista per l’ultima volta attorno alle ore 15:10 circa, durante la ricreazione, di averla “trovata bene” e che gli sembrava felice, in quanto lo aveva informato che sarebbe andata a __________ a vedere un concerto dei __________ (VI PG 17.10.2016, allegato 15 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

I genitori di alcuni allievi hanno dichiarato di avere effettuato nel pomeriggio i colloqui pianificati con la maestra __________, durante i quali la vittima – che si sarebbe comportata come al solito – li avrebbe messi al corrente dell’andamento scolastico dei figli (VI PG __________ 08.11.2016, AI 128; VI PG __________ 03.11.2016, AI 104).

  1. ACPR 1, dal canto suo, ha riferito di avere visto per l’ultima volta la figlia attorno alle ore 18:15 circa del 14 ottobre 2016.

Al proposito nel di lei primo verbale d’interrogatorio si legge:

" (…) l’ho vista venerdì 14.10.2016 verso le 1800 – 1815. In quel momento stavo caricando la mia nipotina __________ (__________) nella mia auto, una Opel Astra, per riportarla da sua mamma ACPR 2. Ero in garage e __________ stava facendo rientro a piedi da scuola. Era sola ed abbiamo parlato, in particolare __________ ha parlato con la sua nipotina e poi mi ha detto che non sapeva che stavamo andando e che al massimo sarebbe rientrata prima.”

(VI PG 17.10.2016, p. 5, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

In un verbale successivo la madre della vittima ha precisato:

" __________ ha parlato con __________ e l’ha salutata. Mi ricordo che __________ le era andata in contro per gli ultimi metri e io le avevo detto “guarda chi sta arrivando?”. __________ s’era scusata con __________ in quanto era così tardi e non pensava che noi andassimo a cena fuori e pure per il fatto che non poteva trascorrere la serata con lei. (…) Ho informato __________ che le avevo lasciato la catalogna in frigo. Lei non mi ha risposto nulla e ha continuato a parlare con __________ ignorandomi. Non ha detto nulla circa eventuali suoi programmi della serata.”

(VI PP 14.11.2016, p. 11, AI 153).

  1. Dagli atti d’inchiesta è emerso che la sera del 14 ottobre 2016 __________ avrebbe dovuto cenare con il compagno presso il di lui domicilio.

ACPR 3 ha, di fatto, riferito che:

" (…) venerdì sera alle 19.30 __________ doveva venire da me a cena.

(…) quel giorno in serata l’ho sentita sicuramente 2 volte al telefono, la prima volta dopo due dei tre colloqui che aveva con i genitori dei suoi allievi, ricordo che era stata una telefonata veloce, io le avevo chiesto com’erano andati i colloqui sapendo che erano difficili. Lei mi aveva detto che erano andati bene e che era soddisfatta aggiungendo che doveva fare ancora un colloquio. (…) Non ricordo se è in questa telefonata o in quella successiva che mi ha detto che dopo i colloqui sarebbe andata a casa dove avrebbe aspettato le 19.10 dato che doveva passare IM 1 e dopo sarebbe partita per venire da me.

(…) mi aveva detto che IM 1 sarebbe passato a portarle qualche cosa ma non so che cosa, se non erro mi aveva appunto parlato delle 19.10.

Vi è poi stata un’altra telefonata, ricordo che avevamo parlato della minestra e del pesce impanato con i piselli he pensavamo di mangiare a cena. Io avevo detto che mi sembrava troppo e lei ha quindi detto che oltre alla minestra che già avevo lei avrebbe portato la catalogna con la carne macinata che aveva preparato sua madre per farmela provare. Aveva anche detto che avrebbe portato del finocchio, delle arance e del pecorino per farli in insalata. Ricordo che questa telefonata è durata abbastanza.

(…) ricordo che la telefonata è avvenuta verso le 19:00.

(…) non credo fosse a casa perché se non sbaglio ad un certo punto durante la telefonata mi aveva detto “sto arrivando adesso a casa”. Di questo però non sono così sicuro forse me lo ha detto in un’altra occasione.”

(VI PP 09.11.2016, p. 8 e 9, AI 142).

  1. Dall’analisi del telefono cellulare di ACPR 3 è emerso che il 14 ottobre 2016, tra le ore 16:00 circa e le ore 18:38 vi è stato uno scambio di messaggi WhatsApp tra quest’ultimo e __________, riguardante il menù della cena (allegato A al VI PP 09.11.2016, AI 142). Dai tabulati telefonici è inoltre emerso che la sera del 14 ottobre 2016 ACPR 3 e __________ si sono sentiti 4 volte, di cui 2 chiamate da lei a lui alle ore 18:38 e 18:41 e 2 chiamate da lui a lei alle ore 18:43 e 18:54 (AI 180).

Al proposito ACPR 3 ha ribadito:

" (…) come già detto in una conversazione ricordo di aver parlato dei suoi colloqui, ma mi sembra di ricordare che doveva fare ancora un colloquio. Nell’ultima come detto abbiamo sicuramente parlato della cena. Per quanto riguarda una delle chiamate Whatsapp non posso escludere di averla semplicemente richiamata a seguito di problemi di rete, ogni tanto capita che non prende bene.”

(VI PP 09.11.2016, p. 11, AI 142).

Effettivamente alle ore 18:40 dal cellulare di ACPR 3 risulta essere stata effettuata una chiamata senza risposta (AI 180).

Dalle ore 18:54:48 __________ e ACPR 3 sono rimasti al telefono 8 minuti e 13 secondi (AI 180).

  1. Quanto alla giornata dell’imputato, questi ha dichiarato di avere dapprima portato all’asilo la figlia, siccome la moglie aveva un corso alla __________, e di essersi poi recato da ACPR 1 a ritirare un foglio __________ ed in seguito al Centro __________ a ritirare un pacco contenente addobbi per il compleanno della figlia __________ (VI PP 10.11.2016, p. 15, AI 145; VI PG 19.10.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23). Quanto precede risulta dalla chat tra l’imputato ed ACPR 1 la mattina del 14 ottobre 2016, alle 07:12, nella quale IM 1 ha scritto alla suocera chiedendole se verso le ore 09:15 fosse a casa, in quanto necessitava il foglietto __________ (allegato F al VI PP 10.11.2016, AI 145), così come pure dalle dichiarazioni di ACPR 1 (VI PG 14.11.2016, p. 12, AI 153).

Attorno alle ore 10:00 l’imputato sarebbe quindi arrivato al lavoro presso la __________ di /, lavorando come di consueto fino alle ore 12:00, quando avrebbe raggiunto la moglie per pranzo con alcuni colleghi. Nel pomeriggio IM 1 avrebbe lavorato fino alle ore 17:20 circa e sarebbe partito in direzione della casa di __________ dopo aver recuperato il proprio veicolo posteggiato presso la Banca __________ di __________ (VI PG 19.10.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p., 10, AI 35).

  1. L’imputato ha spiegato che quella sera era prevista una cena con moglie, figlia e suocera che avrebbe dovuto raggiungere direttamente presso il ristorante __________ di __________:

(…) mia moglie aveva finito prima il corso alla __________ è partita prima di me e ha raggiunto il nostro domicilio di __________. In quel luogo si è incontrata con ACPR 1, la quale le ha portato la piccola __________ che stava accudendo. Una volta lì ACPR 2 con mia figlia ed ACPR 1 sono ripartite tutte in un autovettura, dirigendosi verso __________, passando penso da __________. Questo poiché mia figlia __________ voleva andare a mangiare nel ristorante __________.

Il ritrovo tra me e mia moglie, era direttamente al __________.”

(VI PG 19.10.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Prima di ciò, tuttavia, era intenzione di IM 1 trovarsi con __________ presso il di lei domicilio. In merito al motivo di tale visita, le dichiarazioni dell’imputato sono state piuttosto ondivaghe, avendo egli dapprima asserito di averle voluto consegnare i biglietti per il concerto dei __________, salvo poi affermare che si trattava unicamente di un “buono” (secondo cui si sarebbe impegnato ad acquistarli siccome non era riuscito a trovarli) e che gli faceva altresì piacere vederla.

Nel verbale d’arresto del 19 ottobre 2016 l’imputato ha affermato:

" (…) mi sono subito diretto a casa di ACPR 1. Questo poiché dovevo incontrare __________ (NDV __________) per consegnarle dei biglietti del concerto dei __________.”

(VI PG 19.10.2016, p. 6, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Di seguito le dichiarazioni rese da IM 1 nel verbale della persona arrestata:

" Quella sera dopo il lavoro volevo passare da __________ a portarle i biglietti dei __________ poi avrei raggiunto mia moglie, mia figlia e mia suocera al ristorante di __________.”

(VI PP 20.10.2016, p. 10, AI 35).

In occasione dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 al PP l’imputato ha tuttavia riferito che:

" (…) i biglietti non li ho trovati e quindi non li ho mai avuti. Venerdì le ho però voluto portare un “buono”. Si tratta di un biglietto nel quale le ho scritto qualcosa di simile “cara __________, mi spiace di non avere trovato i biglietti ma mi impegno comunque a portarti al concerto, andremo tutti assieme allo __________ e lì potremo cercare i biglietti. Se non dovessimo trovare i 5 biglietti io potrei restare fuori come già fatto per il concerto di __________.”

(VI PP 24.11.2016, p. 7, AI 186).

  1. Invitato a spiegare per quale motivo volesse consegnarle il “buono” proprio quella sera e di non poter attendere il giorno successivo oppure la domenica alla festa di __________, dove avrebbe sicuramente visto __________, l’imputato ha risposto:

" (…) volevo darle il “buono” di cui ho riferito prima anche perché lei più o meno si aspettava qualche cosa.

(…) per me era importante darglielo lì piuttosto che durante il compleanno di mia figlia oppure il sabato con le riviste. Ritengo che un regalo sia meglio consegnarlo di persona anche se si tratta solo di un foglio di carta. Mi piace consegnare un regalo dedicando 5 o 10 minuti alla cosa.

(…) era mia intenzione consegnarle il buono, lei lo avrebbe letto e io le avrei spiegato come funzionava.

(…) è vero che potevo aspettare ma ho deciso di andare quella sera, il biglietto lo avevo scritto e non volevo tenerlo lì per niente, l’ho scritto lo stesso pomeriggio in ufficio. Oltretutto quella sera __________ inizialmente si aspettava di vederci tutti a cena, già non andavamo e per questo motivo poteva essere arrabbiata o insoddisfatta del fatto di non aver potuto parlare con sua mamma e sua sorella.”

(VI PP 24.11.2016, p. 9 e 10, AI 186).

Invitato dal PP a spiegare nuovamente per quale motivo voleva recarsi da __________ proprio quella sera, ha in fine affermato:

" (…) se dobbiamo dirla tutta mi faceva anche piacere vederla. Sabato non sarei riuscito a vederla, domenica la mia attenzione sarebbe stata rivolta unicamente __________ e sugli ospiti. A me faceva sempre piacere vederla. Speravo che quella sera non tirasse fuori storie della casa anche perché io non c’entravo niente. Ultimamente quando ci vedevamo parlava solo della casa e quindi era piacevole stare con lei solo fino ad un certo punto. Consegnandole il buono speravo di parlare di quello e di farla felice.”

(VI PP 24.11.2016, p. 11, AI 186).

In occasione dell’interrogatorio del 19 dicembre 2016 l’imputato ha ribadito:

" (…) volevo consegnarle il buono regalo e mi faceva anche piacere vederla.

(…) il 14.10.2016 sono andato da __________ perché volevo consegnarle il buono, volevo vederla, avevo piacere di vederla.”

(VI PP 19.12.2016, p. 5 e 6, AI 246).

Nel verbale del PP del 26 gennaio 2017 IM 1 ha affermato che:

" (…) il buono l’avevo davvero preparato ed è questo il motivo per il quale sono andato da lei (…).”

(VI PP 26.01.2017, p. 5, AI 291).

  1. L’imputato ha spiegato che durante il giorno vi sarebbe stato uno scambio di messaggi con la vittima per sapere se si sarebbero visti prima della cena, nei quali il primo le avrebbe scritto che sarebbe passato dalla cognata siccome aveva qualcosa da darle, senza tuttavia dirle di cosa si trattava, siccome voleva farle una sorpresa (VI PG 19.10.2016, p. 6, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 12, AI 35; VI PP 24.11.2016, p. 9, AI 186).

Nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016 IM 1 ha riferito che:

" (…) dopo il lavoro ho scritto a __________ se potevo passare e se era a casa. Ricordo che alle 18.00 era ancora a scuola. Mi aveva detto di avere una cena alle 19.30 ma non mi aveva detto con chi. Io le avevo chiesto se andava bene se passavo un po’ più tardi, ossia verso le 19.00/19.15, le avevo anche chiesto sempre via Whatsapp se sarebbe passato ACPR 3 a prenderla per andare a cena. A questa domanda non mi sembra mi abbia risposto mi aveva però scritto che sarebbe stata a casa fino a quando avevo bisogno.”

(VI PP 20.10.2016, p. 11, AI 35).

Agli atti figura uno scambio di messaggi WhatsApp tra l’imputato e la vittima il 14 ottobre 2016 dalle ore 07:18 alle ore 19:03, dalla cui lettura emerge, in buona sostanza, che __________ contasse di vedere tutta la famiglia quella sera al fine di chiarire la situazione relativa alla casa di __________; da parte sua, IM 1 – che nel frattempo si era fatto promotore della cena in Italia – ha comunicato alla cognata che anche nel caso in cui non si fossero incontrati tutti insieme, gli avrebbe fatto piacere vederla siccome aveva qualcosa da consegnarle prima che questa si recasse da da ACPR 3. Dallo scambio di messaggi tra IM 1, __________, ACPR 2 ed ACPR 1, emerge inoltre come il 14 ottobre 2016 l’imputato abbia formulato più proposte ai suoi famigliari apparentemente per evitare la cena a __________ e di conseguenza la presenza di tutta la famiglia riunita.

Più precisamente, la mattina alle ore 07:18 __________ ha scritto all’imputato chiedendogli se quella sera sarebbero andati a __________ a cena (“ciao. Stasera cenate qui?) e questi le ha risposto, alle ore 07:30, “aü. Penso di si”.

Alle ore 10:19 ACPR 1 ha scritto a ACPR 2 “IM 1 diceva che __________ voleva andare da __________, non sta sera però, senno tutta la catalogna chi la mangia??....”.

Sul mezzogiorno __________ ha poi scritto a IM 1 “ho chiesto di sta sera perché vorrei chiarire la situazione qui. Nessuno mi dice nulla. si danno per scontate un po’ di cose e non lo ritengo giusto” e alle ore 13:12 l’imputato le ha risposto “esci a cena stasera? Se nn dovessimo riuscire a vederci tutti, mi piacerebbe vederti 5 min prima ke esci, xké ho qlcosa x te :)”.

Alle ore 15:05 IM 1 ha scritto a ACPR 1 “ma se tu ci portassi __________ e la catalogna e ceni da noi sta sera? Potreste coordinarvi quando arriva ACPR 2 e vi trovate all’__________l così salite sulla sua auto ed entrate dal garage J” e alle ore 16:16 le ha scritto di nuovo “se andiamo da __________ io vi raggiungo là, oky? Dovrò recuperare almeno mezz’ora altrimenti non mi salvo più J andate là per le 19:00 se riesci ed io arrivo quando riesco, oky?”.

Alle ore 17:07 IM 1 ha poi scritto alla moglie chiedendole se era confermato che si andava “da __________”.

In seguito, alle ore 17:45, risulta il seguente messaggio WhatsApp inoltrato da IM 1 a __________:

" aü. Io sono uscito ora e poi andiamo da __________, su richiesta di __________. Facio il possibile per paxar prima da te…sennò sarà un’altra volta. Ci provo. Ti scrivo döpö :)”.

Alle ore 18:27 IM 1 ha scritto nuovamente a __________, informandola che dovrebbe “farcela per le 19/19.10”.

La vittima alle ore 18:38 ha chiesto all’imputato “quindi non vi vedo tutti insieme?” e IM 1 le ha risposto, alle ore 18:42, “no, loro sono già partite”.

Alle ore 18:54 l’imputato ha scritto a __________ “C’è un po’ di coda… esci alla 19.20? Vai a prendere __________?”.

Come cennato, __________ alle ore 18:54 ha chiamato ACPR 3 ed è rimasta con lui al telefono per 8 minuti e 13 secondi; dopo avere agganciato il telefono con quest’ultimo, per l’esattezza 20 secondi più tardi, alle ore 19:03, la donna ha scritto all’imputato “tranquillo sono a casa fin quando vuoi” (AI 276).

  1. L’imputato ha dichiarato di essere stato “abbastanza certo che __________ sarebbe stata sola” al suo arrivo, “anche se restava comunque un po’ di timore che potesse arrivare ACPR 3 visto che __________ nei suoi messaggi non chiariva dove sarebbe stata la cena alle 19:30” (VI PP 20.10.2016, p. 11, AI 35).

In occasione dell’interrogatorio del 17 marzo 2017 l’imputato si è così espresso:

" (…) ultimamente la cena del venerdì non la si faceva molto spesso. A me non cambiava nulla farla o non farla. Di certo non sarei stato contento di assistere all’ennesimo litigio. Quando sul mezzogiorno ho ricevuto il messaggio di __________ nel quale mi diceva che quella sera sarebbe stata sua intenzione chiarire alcuni punti avevo capito che vi sarebbe stata l’ennesima discussione per la casa. Per questo motivo durante il pomeriggio ho proposto a ACPR 1 e a mia moglie delle alternative per la cena.”

(VI PP 17.03.2017, p. 3, AI 332).

Nel verbale del 4 settembre 2017 IM 1 ha ribadito che:

" (…) volevo evitare di assistere all’ennesimo incontro dove la madre e le due figlie avrebbero sicuramente litigato per la perizia. Se vi fosse stata la discussione a __________ sicuramente ci sarebbe rimasta la cena sullo stomaco mentre __________ terminata la discussione se ne sarebbe andata tranquilla a cena da ACPR 3.”

(VI PP 04.09.2017, p. 5, AI 424).

In punto al messaggio inviatogli da __________ secondo cui voleva “chiarire la situazione”, IM 1 ha dichiarato che “si riferiva sempre alla perizia”, precisando che:

" (…) __________ in quei giorni continuava a “stressare” con la questione della perizia, voleva sapere quando avrebbe potuto discutere della stessa con la sorella e la madre, io non dovevo per forza di cose essere presente. Chiaramente se l’incontro fosse avvenuto venerdì sera avrei assistito anch’io visto che in teoria la cena del venerdì la si faceva a __________.”

(VI PP 04.09.2017, p. 4, AI 424).

  1. Nel medesimo verbale, invitato quindi nuovamente a spiegare per quale motivo la sera del 14 ottobre 2016, quando poteva benissimo immaginarsi che __________ volesse parlare della perizia, avesse deciso di recarsi comunque da lei a __________, l’imputato ha asserito:

" (…) io volevo consegnarle il buono e come detto mi faceva sempre piacere vederla. Non ho immaginato che volesse parlare della perizia se c’ero solo io. Io speravo di farla felice consegnandole il buono.”

(VI PP 04.09.2017, p. 7, AI 424).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha in fine affermato:

" Non avevo voglia di sentire un’altra discussione in questo senso. Ho quindi proposto il ristorante, ma sono poi state loro a decidere dove andare.

(…) se non vi fosse stata la cena a casa loro non vi sarebbe stata la discussione.

(…) confermo di essere stato io a proporre di andare al ristorante, ma non era imperativo saltare quella cena, anche se speravo che non ci fosse la discussione. (…)

Volevo comunque vederla per darle un buono. Avrei voluto regalarle i biglietti per il concerto dei __________ per andare insieme anche con gli amici, ma non li avevo trovati e le ho poi scritto un buono in ufficio nel pomeriggio, che volevo portarle per dirle che saremmo andati tutti insieme al concerto e avremmo comprato i biglietti sul posto. Volevo comunque anche vederla, mi faceva sempre piacere vederla.

(…) mi faceva sempre piacere vederla e poi mi faceva piacere darle il regalo quando era da sola, sperando che leggesse il biglietto davanti a me, siccome non sempre lo faceva, così le avrei spiegato come avremmo fatto. Preferivo farlo lì che eravamo da soli e non alla festa di __________, dove non ho avuto modo di soffermarmi molto con i presenti siccome ero impegnato. (…)

Quello che non volevo era una riunione per parlare della casa che sapevo che sarebbe finita male, con parolacce, insulti e litigi, ma avevo piacere di vedere lei e speravo che non si parlasse della casa.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Riguardo all’orario in cui sarebbe arrivato presso il domicilio della vittima, nel verbale d’arresto del 19 ottobre 2016 l’imputato ha affermato:

" Ritengo d’essere arrivato a __________, a casa di __________, all’orario che posso stimare come intorno alle ore 1915.”

(VI PG 19.10.2016, p. 6, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Dopo avere preso atto che alle ore 19:01:17 un veicolo caravan di colore grigio è stato ripreso dalle videocamere del Comune di __________ mentre transitava in via __________ davanti alle scuole medie (allegato L al VI PG 10.11.2016, p. 16, AI 145), IM 1 ha riconosciuto il suo veicolo “con una certa sicurezza”, affermando di ritenere quindi di avere raggiunto casa __________ 3 minuti più tardi, avendo fatto anche una manovra per posteggiare in retromarcia con il baule dell’auto verso il garage (VI PG 10.11.2016, p. 16, AI 145).

  1. Alle ore 17:36:15 risulta una telefonata fatta da IM 1 alla moglie della durata di 16 secondi, seguita subito dopo, alle ore 17:36:50, da una telefonata fatta dalla moglie a lui della durata di 1 minuto e 47 secondi, risultando il cellulare dell’imputato dapprima agganciato all’antenna di __________ e poi a quella di __________. Vi è poi un’ulteriore telefonata di ACPR 2 al marito alle ore 19:03:10 della durata di 28 secondi (AI 180 e 181).

Preso atto di tali circostanze, l’imputato ha dichiarato di avere sentito la moglie, la quale gli avrebbe confermato che la figlia aveva scelto il ristorante __________ di __________ per la cena, e di averla poi sentita nuovamente quando la stessa lo aveva avvisato che stavano partendo da __________, mentre lui imboccava la stradina in fondo alla quale si trova casa __________ (VI PG 10.11.2016, p. 17, AI 145).

  1. ACPR 1 e ACPR 2, dal canto loro, hanno entrambe confermato di essersi recate insieme, con la figlia __________, presso il __________ di __________, dove in un secondo momento avrebbe dovuto raggiungerle ACPR 2 per la cena (VI PG __________ 17.10.2016, p. 5, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PG __________ 14.11.2016, p. 11 e 16, AI 153; VI PG __________ 17.10.2016, p. 7, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP __________ 14.11.2016, p. 12 e 13, AI 152).

Stando alle dichiarazioni di ACPR 2, sarebbero arrivate al __________ attorno alle ore 19:20/25, avendo riservato per le ore 19:15 (VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

L’autovettura della moglie dell’imputato risulta essere uscita dalla Svizzera alle ore 19:11 dalla dogana di __________ (AI 212).

Invitata a spiegare per quale motivo non avessero atteso IM 1 a __________, la moglie ha affermato:

" (…) lui finiva di lavorare alle 17.30/17.45 e non prendeva mai l’autostrada a causa del traffico, e così ci metteva sempre di più ad arrivare a casa. Se non sbaglio l’ho sentito e quando stavo andando via dalla __________ o quando ero al parcheggio dell’__________ e lui mi aveva detto di trovarsi ancora in zona __________. Io gli avevo chiesto se voleva che lo aspettassimo e lui aveva detto di no, che non ne valeva la pena anche perché avevamo __________ in auto.”

(VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

  1. ACPR 2 ha riferito che il marito non le aveva detto, durante questa telefonata, che si sarebbe fermato a __________ dalla cognata (VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

Invitato a spiegare per quale motivo avesse nascosto alla moglie tale circostanza, l’imputato ha dapprima asserito:

" (…) capitava che facessi delle tappe senza avvisare prima mia moglie. Io comunque pensavo di averglielo detto. Inoltre il “buono” era anche per ACPR 2 e a lei non volevo darlo già quella sera. Volevo aspettare un’altra occasione.”

(VI PP 24.11.2016, p. 10, AI 186).

In un secondo momento IM 1 ha tuttavia affermato:

" (…) probabilmente non le ho detto nulla perché potevano anche “girarle” un po’ se mi fermavo a vedere sua sorella con la quale in quel periodo non ha un gran rapporto e oltretutto quando ero in ritardo alla cena.”

(VI PP 24.11.2016, p. 10, AI 186).

C. L’uccisione della vittima e i fatti immediatamente seguenti il decesso

  1. Quanto alle circostanze dell’uccisione di __________, IM 1 sia nel verbale d’arresto dinanzi alla Polizia, sia nel verbale della persona arrestata del PP, ha asserito che al suo arrivo presso il domicilio della vittima, la stessa era già deceduta, spiegando poi nel dettaglio quanto da lui intrapreso per nascondere l’accaduto e far credere che la stessa si fosse allontanata volontariamente, in modo da tutelare la famiglia da una brutta notizia (VI PG 19.12.2016, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, AI 35).

Nel corso del suo primo verbale l’imputato ha dichiarato:

" (…) ho fatto quanto descritto sino ad ora, unicamente per tutelare la famiglia di mia moglie, da un’ulteriore brutta notizia, in quanto non avrei neppure trovato la forza di dire a mia figlia cosa era successo a sua zia.”

(VI PG 19.12.2016, p. 12, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Davanti al PP IM 1 ha affermato che:

" Ho solo avuto la folle idea di nascondere la sua morte. Se ci fosse stata anche solo una minuscola possibilità di salvarla avrei chiamato qualcuno.”

(VI PP 20.10.2016, p. 5, AI 35).

Invitato a spiegare per quale motivo non avesse allertato i soccorsi, l’imputato si è così espresso:

" (…) non c’era nulla da fare, come detto ho accertato che era già morta e non volevo arrecare un’ulteriore dispiacere alla mia famiglia facendogliela trovare lì.

(…) ho avuto una folle idea. Io volevo nascondere del tutto la morte di __________, anche nei giorni seguenti mi sarei inventato delle cose per far credere che lei a causa dei litigi con la mamma e dello stress si fosse allontanata.

(…) purtroppo ho avuto la folle idea di nascondere la morte di __________.”

(VI PP 20.10.2016, p. 5, 6 e 12, AI 35).

Ancora in occasione dell’interrogatorio successivo, IM 1 ha inizialmente continuato a sostenere tale versione dei fatti.

Soltanto quando il Magistrato inquirente ha contestato all’imputato che dall’esame dei tabulati telefonici risultava che __________ era ancora in vita pochi istanti prima che questi entrasse in casa (avendogli scritto alle 19:03:21, dopo una telefonata intercorsa con ACPR 3, “tranquillo sono a casa fin quando vuoi”), dopo avere inizialmente – comunque – tentato di mantenere la propria posizione, IM 1 ha – in fine – ammesso di aver ucciso __________ (VI PP 10.11.2016, p. 17 ss., AI 145).

  1. IM 1 ha quindi spiegato di essere arrivato presso casa __________, di avere bussato alla porta e di essere poi entrato, siccome la porta non era chiusa a chiave. Appena entrato, come d’abitudine, avrebbe tolto le scarpe e, avendo visto che in salotto c’era la luce accesa, si sarebbe ivi recato e avrebbe chiamato __________, senza tuttavia ricevere risposta. Dopo avere preso sul tavolo vicino alla finestra per andare in giardino il telefono cellulare e il FitBit rotto della vittima, l’avrebbe nuovamente chiamata e, dopo avere sentito che la stessa lo invitava a salire, si sarebbe recato al piano superiore, dove vi era la camera di __________, che avrebbe trovato chiusa.

Nel verbale del 10 novembre 2016 l’imputato ha dichiarato:

" Sono entrato in casa __________, prima ho bussato poi la porta era aperta, non chiusa a chiave, e sono entrato. Appena entrato come d’abitudine ho tolto gli scarponcini, ho visto che in salotto vi era la luce accesa sono quindi andato di là e intanto chiamavo __________. Sul tavolo vicino alla finestra per andare in giardino ho visto che c’erano il telefono cellulare e il fitbit con il cinturino rotto di __________. Sapevo che voleva consegnarmi il fitbit in quanto dovevo farlo riparare. Sono quindi salito al piano superiore portando con me il telefono che volevo consegnarle e il fitbit che avrei dovuto tenere e che di fatto avete trovato a casa mia. Sempre dal salotto l’ho di nuovo chiamata e ho sentito che dal piano superiore mi diceva “..vieni su…”. Io sono quindi salito (…), la porta della camera era chiusa ma non a chiave.”

(VI PP 10.11.2016, p. 18, AI 145).

Il 24 novembre 2016 al PP l’imputato ha raccontato:

" (…) prima ho bussato e poi sono entrato dicendo permesso. Avevo l’abitudine di bussare anziché suonare il campanello per evitare di svegliare __________ quando dormiva rispettivamente __________ quando faceva il riposino. Una volta entrato ho tolto gli scarponcini e mi sono diretto verso il salotto dove c’era la luce accesa, anche in cucina la luce era accesa. Ho chiamato __________ ma non ho ricevuto una risposta. Sul tavolo marroncino c’erano il telefono e il FitBit rotto di __________, io li ho presi in mano e mi sono diretto verso le scale, l’ho ancora chiamata e lei mi ha detto di salire. (…)

Quando sono arrivato al piano superiore tutte le porte erano chiuse.”

(VI PP 24.11.2016, p. 13, AI 186).

Queste le dichiarazioni rese da IM 1 in sede dibattimentale:

" Sono arrivato davanti a casa e ho posteggiato in retromarcia per essere pronto a ripartire. Ho preso il mio zaino dalla macchina, ho bussato alla porta, e non avendo sentito nulla sono entrato. Sono andato in sala, dove c’era luce, e ho chiamato __________. Ho sentito che mi ha detto di salire. Sul tavolo c’erano il suo telefono e il FitBit che ho preso in mano e sono salito sulle scale.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. L’imputato avrebbe quindi bussato alla porta della camera della vittima e sarebbe stato invitato ad entrare da quest’ultima. Dopo uno scambio di convenevoli, la vittima avrebbe subito iniziato a parlare della perizia e della casa di __________.

Si dirà al proposito che l’imputato ha fornito descrizioni sprovviste di linearità e costanza circa tale fase della discussione, sia in punto al comportamento della vittima – affermando dapprima che avrebbe parlato in un modo vieppiù sostenuto, fino a urlare (AI 186 p. 13) ed in seguito che ha “urlato tutto il tempo” (AI 332, p. 6) – sia circa il proprio atteggiamento, posto che IM 1 ha affermato “io provavo a calmarla dicendole che parlavo con le altre ma lei non mi lasciava terminare la frase” (AI 145, p. 18), oppure “io non ho aperto bocca, aspettavo che si calmasse” (AI 186, p. 13), o ancora “ero bloccato e non riuscivo a dire nulla” (AI 332 p. 6), e in fine “non riuscivo a parlare, ero bloccato nel linguaggio ero proprio bloccato non riuscivo a dire e fare nulla” (AI 424, p. 6), precisando poi in sede dibattimentale che: “Io pensavo le cose, ma non riuscivo a parlare. Pensavo solo “smettila di urlare, smettila di urlare”. È quindi giusto che io non riuscivo a dire nulla” (VI DIB, p. 15).

Ad ogni buon conto, la donna si sarebbe rivolta a lui come non lo aveva mai fatto in precedenza, lamentandosi e accusandolo – tra le altre cose – di non aiutarla a sufficienza nell’ambito della lite famigliare. Non volendo più sentire quello che diceva, IM 1 ad un certo punto, quando la vittima si è girata verso la scrivania, l’avrebbe colpita alla nuca con una bottiglia di vetro.

Con riferimento alla bottiglia utilizzata per colpire la vittima, IM 1 ha pure fornito versioni non lineari, affermando – a più riprese – di averla trovata sulla scrivania in camera della stessa, salvo poi ammettere, dopo numerose contestazioni della PP, di averla già avuta con sé all’interno del proprio zaino, negando comunque una qualsivoglia premeditazione.

Nel verbale del 10 novembre 2016 IM 1 si è così espresso:

" Ho bussato e lei mi detto “avanti”. Io quando sono entrato ero contento di vederla, anche per i biglietti del concerto che le stavo per regalare, e le ho chiesto “come stai” e lei per contro mi ha risposto che quella casa la stava facendo impazzire. Mi diceva che la perizia allestita dall’architetto __________ non andava bene e bisognava cambiarla. Lei mi diceva “…tu mi devi aiutare…” aggiungendo che quell’incompetente architetto __________ aveva modificato poche cifre “cose così”. Mi parlava di regole e ribadiva che io avrei dovuto aiutarla, aggiungendo che dicevo di fare da paciere ma in realtà non stavo facendo niente, mi diceva che anch’io ero dalla loro parte. Entrambi eravamo in piedi. Lei aveva un tono di voce alto, parlava a raffica, io provavo a calmarla dicendole che parlavo con le altre ma lei non mi lasciava terminare la frase.

Ad un certo punto si è girata verso la scrivania, era arrabbiata, ha detto tutto da arrabbiata, con me non è mai stata così arrabbiata. Sulla scrivania c’era una bottiglia che io ho afferrato e con la bottiglia ho colpito da dietro __________ alla nuca, poco sopra il collo. La cosa che mi ha fatto scattare è stato il sentirmi incolpato di non aiutarla quando invece ho sempre cercato di fare da paciere, dall’altra parte, da mesi ormai avevo mia moglie che mi continuava a parlare della perizia e della casa di __________, ma non solo, c’era anche ACPR 1 che chiamava in continuazione mia moglie sempre per la questione della casa di __________. Le accuse che quella sera __________ ha rivolto nei miei confronti le ho trovate ingiuste, non me lo aspettavo da lei anche perché non era mai stata così, non aveva mai avuto quel tono di voce con me.”

(VI PP 10.11.2016, p. 18, AI 145).

In occasione dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 l’imputato ha riferito:

" Io l’ho di nuovo chiamata e lei mi ha detto di entrare in camera. Ho aperto la porta con la mano sinistra visto che nella destra tenevo telefono e FitBit. L’ho salutato e lei mi ha detto “ciao”. Mi sono avvicinato alla scrivania dove ho appoggiato il telefono e il fitbit (…).

(…) il buono l’avevo nella tasca posteriore dei jeans.

Le ho quindi chiesto “come stai”, lei mi ha risposto “mica tanto bene”. Io le ho chiesto il perché e lei ha iniziato a parlare della casa dicendo che la faccenda della casa la stava facendo impazzire, che la perizia faceva schifo, che __________ era un incompetente e che loro, riferendosi a mia moglie ed ACPR 1, non cambiavano niente. Diceva che bisognava cambiare le cose e che bisognava fare un’altra perizia. Man mano che parlava il tono di voce era sempre più alto fino ad urlare.

(…) io non ho aperto bocca, aspettavo che si calmasse.

Ha poi iniziato a dire che io dicevo di fare da pacere, da mediatore ma in realtà non l’aiutavo, diceva che avevo detto di aiutarla ma non l’avevo fatto. Queste cose le ha dette urlando. Con me non aveva mai urlato. Io ero triste, confuso perché non capivo il motivo per il quale mi diceva quelle cose e con quel tono.

(…) eravamo entrambi davanti alla scrivania (…). La scrivania era sulla mia destra rispettivamente sulla sinistra di __________ eravamo uno di fronte all’altro. Lei continuava ad urlare poi si è girata verso la scrivania, non so a far cosa, io ho visto che sulla scrivania vicino a dove avevo appoggiato il telefono e il FitBit c’era una bottiglia di birra vuota (…), a me sembrava una bottiglia di __________ ma poteva essere anche una bottiglietta di gazzosa. (…)

Lei continuava a rivolgersi a me in quel modo, diceva che i mesi passavano ma le cose non cambiavano, io non volevo più sentire quelle urla, con la mano destra ho preso la bottiglia dal collo e ho colpito __________ alla nuca con un movimento da sinistra verso destra sopra il collo. La bottiglia si è rotta i cocchi più grandi sono finiti in terra mentre quelli più piccoli sulla scrivania. Non ricordo come ma il collo della bottiglia è finito in terra ed era intatto.”

(VI PP 24.11.2016, p. 13 e 14, AI 186).

  1. In occasione dell’interrogatorio del 19 dicembre 2016 l’imputato, rispondendo alla domanda del PP, ha ribadito che la bottiglia utilizzata per colpire la vittima si trovava sulla scrivania in camera della stessa (VI PP 19.12.2016, p. 5, AI 246).

In merito al colpo assestato a __________ IM 1 ha precisato:

" (…) visto la posizione in cui si trovava __________ ossia rivolta verso la scrivania ritengo di averla colpita nella parte destra della nuca, mi è difficile dire con precisione in quale punto ma ad ogni modo sopra il collo. L’ho colpita una sola volta e quando l’ho colpita la bottiglia si è frantumata e i frammenti di vetro si sono sparsi sul pavimento e sulla scrivania. Ricordo che mi era rimasto in mano il collo della bottiglia ancora integro, dopo qualche secondo l’ho lasciato cadere a terra.

(…) sono consapevole visto le lesioni riscontrate che il colpo dato a __________ con la bottiglia aveva una certa forza. Per me ora è difficile quantificare la forza da me utilizzata nel colpirla, posso dire che non ho usato tutta la mia forza ma comunque l’ho voluta colpire lì, volevo farla smettere di parlare.”

(VI PP 26.01.2017, p. 2 e 3, AI 291).

Queste le dichiarazioni rese il 17 marzo 2017 dinanzi al PP:

" (…) mi sentivo male, mi veniva da piangere, ero sconvolto soprattutto dal suo tono di voce perché urlava veramente forte e non aveva mai urlato con me e quindi ero bloccato e non riuscivo a dire nulla. Non ero arrabbiato, ero sconvolto non volevo più sentirla parlare, non per il fatto che mi parlava della casa, ma per quel tono di voce che aveva, non si era mai rivolta così a me. Ero sconvolto non ero arrabbiato, continuavo a non volerla più sentire, volevo solo che smettesse di parlare. Durante la discussione parlava solo della casa, della perizia, secondo lei non la stavo aiutando. (…) Ero sconvolto dal fatto che mi urlasse contro, non potevo credere che mi stesse urlando contro con quel tono di voce. __________ ha urlato tutto il tempo.

(…) in un primo momento dopo i saluti ha parlato normalmente, parlando della questione della casa si sentiva dal suo tono che non le stava bene come stavano andando le cose e velocemente ha iniziato ad alzare la voce ed agitarsi. Era agitata e sentivo che era toccata da quello che diceva in relazione alla casa e alla perizia.

Durante la discussione mi accusava anche di non averla aiutata. Ad un certo punto lei ha smesso di urlare, si è girata verso la scrivania, non so a fare cosa, e li in quel momento mi sono come sbloccato, ho preso la bottiglia, prima non riuscivo a parlare mentre lei mi urlava contro, mi veniva da piangere, stavo male, perché sentirla urlare contro di me mi fa star male ed invece lì l’ho colpita. Ma è stata una questione di un attimo.”

(VI PP 17.03.2017, p. 6, AI 332).

  1. Invitato a spiegare per quale motivo, se __________ aveva smesso di urlare e lui era “infastidito” dalle sue urla, l’avrebbe comunque colpita, l’imputato ha dichiarato:

" (…) come detto è stata questione di un attimo lei si è girata, per un secondo non ha più urlato e io l’ho colpita. Durante tutta la lite sono sempre rimasto tranquillo così come mi vede adesso perché ero sconvolto, mi ha reso triste. Non ha detto niente che potesse farmi arrabbiare ma il modo in cui si rivolgeva a me che mi ha sconvolto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 6, AI 332).

Il 4 settembre 2017 al PP IM 1 ha riferito:

" (…) era sempre arrabbiata per la perizia, mi accusava di non fare da pacere, di non aiutarla, ripeteva che i valori utilizzati per calcolare la stima immobiliare non erano corretti.”

(VI PP 04.09.2017, p. 5, AI 424).

  1. Alla domanda del PP a sapere se __________ non fosse invece, forse per la prima volta, arrabbiata con lui più che con la madre e la sorella, siccome ai suoi occhi non si era imposto affinché la cena avvenisse a __________, precludendole così la possibilità di incontrare le due donne e discutere con loro, come era sua intenzione fare ormai da giorni, l’imputato ha risposto:

" (…) non mi ha detto nulla in merito alla cena. Mi ha detto più volte di non averla aiutata, forse si riferiva al mancato incontro, ma io non l’ho capito. Ripeteva di essere stufa della situazione, che la perizia non andava bene, che nella seconda perizia non era cambiato niente, che le cifre erano sostanzialmente invariate, diceva di non averne potuto discutere meglio insieme e cose simili. Diceva anche che la perizia era una presa in giro. Durante la discussione era arrabbiata con me.

(…) in passato non si era mai arrabbiata con me.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

L’imputato ha quindi avuto modo di spiegare:

" Non volevo più sentire quello che diceva, dentro di me pensavo “smettila di dire queste cose”, quando si è voltata un attimo ho preso la bottiglia e l’ho colpita. Non riuscivo a parlare, ero bloccato nel linguaggio ero proprio bloccato non riuscivo a dire e fare nulla mi veniva da piangere come adesso e ho reagito.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

  1. Anche in questo suo verbale, l’imputato ha inizialmente confermato di avere preso la bottiglia di vetro utilizzata per colpire la vittima sulla scrivania in camera di lei, affermando di essere certo di tale circostanza. Rispondendo alle domande del PP, ha ribadito di avere impugnato la bottiglia dal collo della stessa, e di non avere toccato i cocci di vetro che si trovavano sulla scrivania (VI PP 04.09.2017, p. 7, AI 424).

Emerge tuttavia dagli atti che sui cocci di vetro presenti sulla scrivania in camera di __________ sono presenti tracce biologiche (DNA) riconducibili all’imputato (cfr. distinta reperti tracce scientifica, AI 420).

Invitato quindi a spiegare tale circostanza oggettiva, IM 1, come cennato, ha cambiato la sua versione dei fatti in merito alla provenienza della bottiglia, affermando, dopo avere conferito con il suo difensore, di avere avuto la bottiglia di __________ nello zaino che aveva portato con sé e dal quale voleva estrarre il buono per il concerto dei __________ (si ricorda a tal proposito che in precedenza l’imputato aveva affermato trattarsi di un biglietto e, in seguito, che il buono si trovava nella tasca posteriore dei pantaloni).

L’imputato ha comunque escluso di avere portato la bottiglia con l’intenzione di utilizzarla per colpire __________, affermando che la teneva nello zaino in quanto voleva utilizzarla per penetrarsi analmente, e meglio:

" (…) vorrei dire che la bottiglia di __________ l’avevo io nello zaino. Ho sempre omesso di dire che quando sono entrato in casa avevo con me lo zaino che utilizzo tutti i giorni nel quale oltre alla bottiglia vuota, bottiglia che volevo utilizzare a scopo sessuale, avevo il buono, l’I-pod e altri effetti personali. Si tratta di una delle bottiglie della confezione acquistata per mia sorella. Ne avevo tenuta una per me che avevo svuotato. Mi è già capitato in passato di penetrarmi analmente con delle bottiglie di vetro, potevano essere bottiglie di birra ma anche di gazzosa, quello che capitava. Quando sono entrato in camera di __________ ho appoggiato lo zaino in terra, lo zaino era tra me e __________, vicino alla scrivania e la parte superiore dello zaino era aperta, era uno zaino INVICTA, dallo zaino volevo estrarre il buono. Quando __________ urlava e volevo farla tacere ho ricordato che avevo la bottiglia nello zaino e l’ho colpita con quella.

(…) sulla scrivania di __________ non ho visto niente di grosso per colpirla, è stata una frazione di secondo, ho ricordato la bottiglia nel mio zaino e l’ho presa.

(…) non avevo mai riferito prima di aver portato io la bottiglia sia perché mi vergognavo, nonostante nel corso dell’inchiesta erano già emerse le mie abitudini sessuali, sia perché non volevo che si pensasse che l’avessi portata apposta per colpire __________, perché non è così.”

(VI PP 04.09.2017, p. 8, AI 424).

  1. In occasione dell’interrogatorio finale l’imputato ha tenuto a precisare che utilizzava le bottiglie di vetro per penetrarsi analmente “non solo per trarne piacere”, ma anche sollievo, spiegando che:

" (…) a causa dei problemi intestinali soffrivo di costipazione o meteorismo e quando mi penetravo analmente con le bottiglie o il dyldo mi sentivo meglio.”

(VI PP 19.09.2017, p. 15 e 16, AI 430).

Invitato a spiegare per quale motivo conservasse la bottiglia di birra vuota all’interno dello zaino Invicta, IM 1 ha indicato:

" (…) da una parte pensavo di utilizzarla e dall’altra non volevo che mia moglie la trovasse e mi chiedesse di cosa si trattava.

(…) era mia intenzione utilizzare come indicato quest’oggi la bottiglia in questione e per questo l’avevo nel mio zaino “da tutti i giorni”.”

(VI PP 19.09.2017, p. 16 e 17, AI 430).

Alla domanda a sapere se fosse certo, come da lui affermato, che sulla scrivania di __________ non vi fosse nulla di “grosso” per colpirla, IM 1 ha risposto:

" (…) non c’era nulla di adatto per colpirla, come detto è stata una frazione di secondo, non ho osservato la sua scrivania per 5 minuti pensando a cosa utilizzare, ho così ricordato che nello zaino avevo la bottiglia, oggetto che mi sembrava più adatto per colpirla. Come detto ho avuto l’istinto di colpirla, ho guardato cosa c’era sulla scrivania, io oltretutto mi trovavo nell’angolo della scrivania, non ho notato nulla di idoneo e mi sono ricordato appunto della bottiglia.”

(VI PP 19.09.2017, p. 17, AI 430).

L’imputato ha quindi aggiunto:

" (…) quando cercavo qualche cosa di “grosso” cercavo qualche cosa per poterla far star zitta non pensavo di farle così male.”

(VI PP 19.09.2017, p. 17, AI 430).

Alla domanda a sapere cosa avesse estratto dallo zaino prima di estrarre la bottiglia, l’imputato ha risposto di non avere estratto nulla, neppure il buono per il concerto dei __________ (VI PP 19.09.2017, p. 14, AI 430).

Ha quindi spiegato:

" La tasca superiore dello zaino era già rivoltata indietro, lo zaino era quindi aperto e ho ricordato che dentro c’era la bottiglia.

(…) quando sono entrato in camera portavo lo zaino sulla spalla destra, ho appoggiato il cellulare e i due FitBit di __________ sulla scrivania e poi ho appoggiato a terra lo zaino.”

(VI PP 19.09.2017, p. 17, AI 430).

  1. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, l’imputato ha così riferito in punto alla dinamica del ferimento della vittima con la bottiglia:

" Le ho chiesto come mai non stava bene e lei ha iniziato a dirmi che era per la questione della perizia e man mano che parlava alzava sempre più a voce fino ad urlare. Mi diceva che non le andava bene che il valore fosse cambiato di così poco, che l’architetto era un incompetente, che io le avevo detto che l’avrei aiutata ma non stavo facendo niente, non la stavo aiutando, lo diceva urlando sempre più forte. Io non riuscivo a muovermi né a parlare, ero come pietrificato. Ho provato a dire qualcosa, ma non sono riuscito e lei continuava a parlare della perizia dicendomi che era stufa, che quella storia si stava trascinando da troppi mesi.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15 allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se non si aspettasse che __________ gli avrebbe parlato della perizia, l’imputato ha risposto:

" Sì, ma non in quel modo. Mi aspettavo che mi avrebbe parlato in un altro modo, non urlando in quella maniera, urlava fortissimo e con me non l’aveva mai fatto, l’avevo sentita urlare così soltanto con sua madre in un paio di occasioni. Speravo che essendoci il buono poi si sarebbe parlato di quello.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare se lui parlasse o meno, avendo affermato, in corso d’inchiesta, dapprima che provava a calmarla dicendole che avrebbe parlato con le altre, ed affermando poi invece di non avere aperto bocca siccome era bloccato e non riusciva a dire e fare nulla, IM 1 ha asserito che:

" Io pensavo le cose, ma non riuscivo a parlare. Pensavo solo “smettila di urlare, smettila di urlare”. È quindi giusto che io non riuscivo a dire nulla.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha quindi affermato che:

" Lei ha smesso di urlare e si è girata verso la scrivania. Per un attimo non ha detto niente e io ho pensato di volerla fare smettere di urlare e ho cercato qualcosa sulla scrivania. (…)

È stato un attimo, non ho realizzato “adesso ha smesso”, pensavo “adesso ricomincia”, è stato un attimo, una frazione di secondo.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In sede dibattimentale l’imputato ha confermato di avere quindi individuato la bottiglia e di averla colpita con la stessa alla nuca. Ha pure confermato che tale bottiglia si trovava nel suo zaino, affermando che la teneva lì da qualche giorno, “pensando di usarla prima o poi”, e siccome non voleva che la moglie la vedesse (VI DIB 15.05.2018, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere con quale forza avesse colpito __________ alla nuca con la bottiglia, IM 1 ha risposto:

" A me non è sembrato di avere colpito troppo forte, ma mi sono stupito che la bottiglia si sia rotta.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 1 ha quindi continuato il suo racconto riferendo che dopo essere stata colpita alla nuca con la bottiglia, __________, lamentandosi per il dolore, gli avrebbe chiesto cosa stesse facendo e, dopo avere fatto pochi barcollanti passi in direzione del letto, prima di raggiungerlo si sarebbe dapprima inginocchiata e poi distesa a terra. In questo momento IM 1 ha spiegato di essersi tolto la sciarpa e di averla quindi utilizzata per strangolare la vittima, interrompendosi nel suo agire unicamente quando riteneva che fosse ormai morta.

Nel verbale del 10 novembre 2016 l’imputato ha così riferito:

" Lei ha subito messo la mano sulla nuca dicendo “…ahi ahi, che male, IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto…”. Si è poi avvicinata barcollando al letto che non ha raggiunto, si è inginocchiata a terra e quando stava per sdraiarsi io non ci ho più visto, perché lei continuava a dirmi “…che cazzo fai, che cazzo stai facendo…”.

Ho tolto la sciarpa nera che avevo al collo e da dietro, lei aveva il volto rivolto verso il letto, gliel’ho stretta attorno al collo. L’ho appoggiata alla sua gola, tenevo la mano sinistra ferma mentre con la destra ho fatto con la sciarpa due rapidi giri intorno al collo, o almeno così mi sembra di ricordare. In quel momento io inginocchiata dietro la sua testa. Aveva i capelli incastrati nella sciarpa, lei continuava a dire “…IM 1…IM 1, cosa sta facendo, che cazzo stai facendo…”. Io ho tenuto la sciarpa e intanto la tiravo, lei ha provato a tirarmi un po’ di manate ma io ero come impazzito e continuavo a tirare. Alla fine __________ riusciva a dire solo “IM 1”. Quando era giù a terra ho appoggiato la mia fronte sui suoi capelli, le ho detto “mi dispiace” e ho continuato a stringere. Lei gorgogliava e poi non ho sentito più nulla. Non si muoveva nemmeno più.

(…) si è anche fatta la pipì addosso. Non so dire quando ma immagino mentre stringevo. Prima di toglierle la sciarpa dal collo ho preso il polso, non ho sentito il battito, era morta, ho tolto la sciarpa. Mi sono ritrovato la mani sporche di sangue perché la sciarpa si era sporcata di sangue. Quando era a terra e stringevo la sciarpa ricordo che le usciva il sangue dal naso. Dopo aver tolto la sciarpa ricordo i suoi occhi gonfi e la faccia gonfia.

(…) forse quando ho stretto la sciarpa una parte della stessa le copriva la bocca e forse anche i capelli che erano attorcigliati nella sciarpa sono finiti sulla bocca.”

(VI PP 10.11.2016, p. 18 e 19, AI 145).

Rispondendo alla domanda del PP, l’imputato ha dichiarato di avere stretto la sciarpa intorno al collo di __________ per “due o tre minuti” (VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

IM 1 ha quindi aggiunto:

" (…) lei mi insultava quando l’ho colpita e anche dopo quando stringevo la sciarpa. Non erano veri e propri insulti, ma usava parole volgari, diceva “cazzo” e mi diceva “IM 1 sei pazzo”.

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

Il 24 novembre 2016 dinanzi al PP l’imputato ha avuto modo di spiegare:

" __________ si è piegata in avanti verso la scrivania urlando “aio che male” poi si è girata verso destra per dirigersi verso il letto nel mentre urlava “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto” poi come detto prima di raggiungere il letto si è inginocchiata a terra.

(…) mentre camminava verso il letto teneva la mano destra sulla testa dove l’avevo colpita. Aveva i capelli sciolti, forse aveva un paio di mollette che le fermavano la frangia. Prima di raggiungere il letto si è inginocchiata appoggiando la mano destra sul bordo del letto e la mano sinistra a terra e mentre si stava inginocchiando mi sono tolto la sciarpa che avevo al collo. La indossavo piegata in due facendo passare un’estremità nell’asola che si è creata.

(…) le gambe di __________ inizialmente erano piegate e poi le ha distese parallele al letto. (…)

Tornando al momento in cui mi sono tolto la sciarpa, l’ho “aperta”, mi sono avvicinato a lei da dietro, mi sono inginocchiato e poi le ho fatto passare la sciarpa davanti al viso tenendo la sciarpa con la mano sinistra ferma all’altezza della scapola sinistra di __________ mentre con la mano destra ho fatto passare la sciarpa due volte attorno al collo e poi quando entrambe le mie mani erano all’altezza delle scapole di __________ ho iniziato a tirare.

(…) la sciarpa copriva la bocca, posso dirlo perché effettivamente non ricordo la sua bocca mentre mi ricordo il naso dal quale a un certo punto è iniziato ad uscire sangue come pure gli occhi gonfi e il viso in generale gonfio. I capelli erano annodati nella sciarpa.

(…) quando __________ era ormai a terra sdraiata e con le gambe distese parallele al letto a provato a colpirmi con delle manate e nel mentre mi diceva “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo fai”. (…)

Io ho sempre tirato la sciarpa, anche quando mi sono abbassato e ho appoggiato la mia fronte sui suoi capelli e le ho detto “mi dispiace” ho continuato a tirare. Ho smesso solo quando non si muoveva più.

(…) a __________ è iniziato ad uscire sangue da naso prima che appoggiassi la mia fronte sui suoi capelli.

Quando non si muoveva più le ho preso il polso, non ho sentito nulla, ho pensato che fosse morta e le ho tolto la sciarpa.”

(VI PP 24.11.2016, p. 14-16, AI 186).

Il 26 gennaio 2017 al PP l’imputato ha riferito:

" (…) quando __________ si è spostata verso il letto barcollava e si lamentava del dolore dicendo “Ahi”. Solo quando ha cercato di appoggiarsi al letto, prima di inginocchiarsi rispettivamente dopo essersi inginocchiata a terra ha iniziato a chiedermi cosa stavo facendo. (…)

Quando __________ era a terra sdraiata sul fianco sinistro rivolta verso i letto ha tentato due volte di colpirmi con la sua mano destra, ricordo che aveva alzato il braccio ma vista la sua posizione, mi dava la schiena, non è riuscita a raggiungermi.

(…) a mio modo di vedere quando ha provato a colpirmi ha assestato dei colpi composti, in quel momento parlava ancora e mi chiedeva cosa stessi facendo.

(…) quando ha tentato di colpirmi aveva sicuramente ancora forza sufficiente per farlo, secondo me aveva però perso l’equilibrio o comunque le forze nelle gambe e per questo motivo non si alzava. Come detto quando andava verso il letto non riusciva a stare bene in piedi.

(…) quando le ho avvolto la sciarpa intorno al collo __________ si era appena inginocchiata, c’ho messo pochi secondi ad avvolgerla con la sciarpa e in questo breve lasso di tempo __________ si è sdraiata a terra sul fianco sinistro. Quando ho iniziato a tirare lei era già sdraiata.

(…) quando si rivolgeva a me da terra il suo tono di voce era più basso rispetto a quando si lamentava per il dolore ma non so dire se questo era dovuto alla presenza della sciarpa davanti alla sua bocca oppure al fatto che la stessi strangolando e che lei fosse più debole. (…)

Ricordo di averla attorcigliata due volte attorno al collo di __________, quando tiravo tenevo le mani sulla sciarpa in prossimità del collo e sono abbastanza certo che vi era ancora del tessuto della sciarpa oltre le mie mani, non la tenevo per le estremità.”

(VI PP 26.01.2017, p. 2, AI 291).

  1. Invitato a spiegare quale fosse stato il suo pensiero subito dopo avere colpito la vittima con la bottiglia, nel verbale del 10 novembre 2016 IM 1 ha dichiarato:

" Il mio pensiero è stato, quando mi sono reso conto che era morta, che ero un disgraziato, non riuscivo a capacitarmi di quanto avevo fatto e neppure capivo il perché lo avevo fatto. Lei mi aveva urlato contro, quando l’ho colpita non pensavo di averle fatto così male poi vedendola così dolorante ho pensato “…qua l’ho mezza ammazzata…” e quindi ho continuato, (…).”

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

Nel medesimo verbale ha quindi aggiunto:

" (…) è una cosa che non capisco, non capisco bene com’è successa. Quando l’ho colpita con la bottiglia non ho pensato a quello che stavo facendo e non volevo ucciderla.”

(VI PP 10.11.2016, p. 21, AI 145).

  1. In occasione dell’interrogatorio del PP del 24 novembre 2016 IM 1 ha dichiarato di non essere “andato lì con l’intenzione di uccidere __________” (VI PP 24.11.2016, p. 12, AI 186).

Tornando sulla questione in un verbale successivo ha avuto modo di spiegare:

" (…) avrò pensato “che cavolo sto facendo”, non ho avuto il tempo di pensare, non mi ricordo di aver pensato a qualcosa di particolare. Non ero lucido.

(…) quando ho colpito __________ con la bottiglia mi sono spaventato, c’erano vetri da tutte le parti, quando l’ho colpita ho pensato la faccio smettere, non ho pensato che la bottiglia si potesse rompere e non pensavo di averle fatto così male. Mi sono detto “adesso cosa faccio?” Mi dispiaceva per quanto fatto. Ad altro non ho pensato, non ho avuto il tempo di pensare.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

Invitato a spiegare le dichiarazioni da lui rese in occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2016 l’imputato si è così espresso:

" (…) quando ho reso quelle dichiarazioni intendevo dire che dopo averla colpita con la bottiglia ho continuato a volerla fare stare zitta.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

Alla domanda dell’interrogante a sapere se quando ha appoggiato la fronte tra i capelli di __________ dicendole “mi dispiace” volesse farla stare zitta, l’imputato ha risposto:

" (…) non mi rendevo conto che la stavo uccidendo. Dopo averla colpita con la bottiglia mi sono reso conto che il risultato era peggiore di quanto mi aspettavo e che le avevo fatto male.”

(VI PP 04.09.2017, p. 6, AI 424).

  1. In occasione del pubblico dibattimento ha raccontato:

" Prima mi ha detto “IM 1 che cazzo stai facendo, IM 1 cosa stai facendo” e intanto barcollava verso il letto. Poi ha appoggiato una mano per terra sul pavimento vicino al letto e continuava a dire “cosa stai facendo, che cazzo stai facendo” e io continuavo a pensare “smettila di urlare”, mi sono tolto la sciarpa e l’ho avvolta attorno al collo e alla bocca un paio di volte. Io volevo farla stare zitta, chiuderle la bocca. Non volevo stringerle la gola, ma chiuderle la bocca per farla stare zitta. (…)

Io volevo farla stare zitta, non ho fatto caso a cosa coprivo, non so nemmeno se le ho coperto anche il naso. Io non ho mai pensato “adesso la strangolo”, ho pensato “voglio farla stare zitta”, non ero lucido per capire esattamente cosa stavo facendo.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato quindi a spiegare le dichiarazioni rese in corso d’inchiesta secondo cui “quando l’ho colpita non pensavo di averle fatto così male poi vedendola così dolorante ho pensato qua l’ho mezza ammazzata…. e quindi ho continuato” e “dopo averla colpita con la bottiglia mi sono reso conto che il risultato era peggiore di quanto mi aspettavo e che le avevo fatto male”, IM 1 si è limitato ad un laconico:

" Non è una frase uscita molto bene, non è stata un’espressione felice.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla contestazione che in corso d’inchiesta aveva affermato di avere girato la sciarpa attorno al collo della vittima, l’imputato ha asserito:

" Io le ho messo una mano al collo e ho girato cercando di prendere la bocca, il collo e la bocca.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Dopo essergli stato ricordato dal PP che in sede d’inchiesta vi era stata una simulazione, con il suo avvocato, di quanto fatto, occasione in cui aveva avvolto la sciarpa attorno al collo dell’avv. DF 1, IM 1 è in fine tornato ad ammettere:

" L’ho girata attorno al collo, ma sono sicuro che le ho coperto anche la bocca.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere perché avesse utilizzato una sciarpa, IM 1 ha affermato che si sarebbe trattato di un gesto istintivo, siccome ce l’aveva al collo (VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha confermato anche in sede dibattimentale di avere stretto con la sciarpa per 2 o 3 minuti e di essersi interrotto solo quando la vittima aveva ormai smesso di muoversi, così come pure che in quel momento ha ritenuto che fosse morta, avendole preso il polso senza sentire nulla (VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 non ha saputo spiegare come conciliasse questa cosa con il fatto che voleva farla stare zitta, posto che la vittima era già zitta da un po’, affermando che:

" Non lo so spiegare, non sapevo bene cosa stavo facendo. Io stringevo per farla stare zitta e pensavo solo a quello, non mi sono reso conto di quello che avevo fatto veramente, me ne sono accorto solo quando lei ha smesso di muoversi e io ho quindi smesso di tirare. Solo in quel momento mi sono reso conto che avevo fatto una cavolata.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Allo stesso modo l’imputato non è stato in grado di spiegare per quale ragione, se gli dava fastidio il fatto che la vittima urlasse, non se ne fosse andato, se non subito, quanto meno dopo il colpo di bottiglia:

" Non so spiegarlo, lei ha continuato comunque a parlare anche dopo il colpo di bottiglia e io ho continuato a pensare “smettila di urlare”, non sono riuscito ad andarmene, non so spiegarlo.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 25, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare cosa intendesse dire quando ha riferito davanti alla PP che mentre tirava la sciarpa avrebbe appoggiato la sua testa su quella della vittima dicendo “mi dispiace”, IM 1 ha affermato di averlo detto perché capiva che le stava facendo del male, ma non esattamente la gravità di quello che stava facendo (VI DIB 15.05.2018, p. 25, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha peraltro nuovamente negato di essersi recato presso l’abitazione della vittima già con l’intenzione di ucciderla (VI DIB 15.05.2018, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dopo avere preso il polso della vittima per accertarsi che fosse morta, IM 1 ha quindi affermato di essere andato in bagno a lavarsi le mani sporche di sangue (VI PP 20.10.2016, p. 13, AI 35), dopodiché sarebbe tornato nella camera di __________ e le avrebbe preso nuovamente il polso, mettendole poi anche una mano sul petto.

Nel verbale del 10 novembre 2016 l’imputato si è così espresso:

" Sono quindi andato in bagno a lavarmi le mani.

La testa di __________ (…) era appoggiata su un sacchetto. Non ho notato se le usciva sangue anche dalla bocca (…). Dopo essermi lavato le mani ho riprovato a sentirle il polso, non c’era battito, le ho anche messo (…) una mano sul petto. E anche lì non sentivo battere il cuore.”

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

In un verbale successivo ha ribadito:

" Sono andato in bagno a lavarmi le mani (…).

(…) le mie mani erano sporche di sangue, secondo me la sciarpa si era sporcata con il sangue che usciva dal naso o forse con un taglio che posso averle provocato colpendola con la bottiglia e io togliendogliela mi sono sporcato le mani, entrambe, ricordo che le dita erano sporche di sangue.

(…) quando sono tornato le ho ripreso il polso e le ho anche messo una mano sul petto per vedere se sentivo il battito, per fare ciò ho alzato le due maglie che indossava e mi sono accorto che sotto era bagnata, si era fatta la pipì addosso.”

(VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186).

L’imputato ha precisato che in questo momento __________ avrebbe emesso ancora “un paio di gorgoglii” (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ripetuto che:

" (…) le ho toccato il polso e poi ho tolto la sciarpa. Visto che avevo le mani sporche di sangue sono andato in bagno a lavarle. Quando sono tornato le ho preso ancora una volta il polso e ho constatato che non vi erano battiti. Non ho sentito respirare, solo dei gorgoglii.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Nel verbale del 24 novembre 2016 IM 1 ha dichiarato di avere a quel punto, con il telefono della vittima, inviato un messaggio WhatsApp a sé stesso e uno a ACPR 3, fingendosi __________, dicendo che non si sentiva bene e che aveva vomitato:

“(…) i messaggi sms a me stesso e a ACPR 3 li ho inviati dalla camera di __________ dopo essermi lavato le mani e dopo aver accertato che fosse morta prendendole il polso e mettendole la mano sul petto.” (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

Va qui rilevato che nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016, così come pure nel verbale d’arresto svoltosi il giorno precedente, l’imputato sosteneva di avere inviato tali messaggi in un momento successivo (VI PP 20.10.2016, p. 15, AI 35; VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Al proposito nel verbale d’arresto l’imputato ha spiegato:

" Per mezzo del cellulare di __________, e meglio con l’applicazione Whatsapp ho inviato un messaggio da parte di __________, aprendo la chat tra me e lei, scrivendo a me come destinatario, fingendomi __________. Ho scritto che non mi sentivo bene e che stavo vomitando. (…) con il telefono di __________ se non ricordo male, ho pure scritto un messaggio per mezzo di Whatsapp dicendo a ACPR 3, il compagno di __________, scrivendo più o meno le stesse cose che mi ero auto inviato. Ho fatto ciò visto che non sapevo se lui e __________ avessero o meno preso impegni quella sera. Inviando il messaggio avrei impedito che questi si presentasse, oppure che la contattasse nel mentre io mi trovavo ancora lì, oppure se si fosse presentato senza trovarla.”

(VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016 ha dichiarato:

" (…) ho inviato il messaggio a ACPR 3 perché non sapendo se __________ aveva impegni con lui quella sera, volevo evitare che venisse a cercarla o a prenderla se avevano un appuntamento. (…) ho inviato un messaggio anche sul mio cellulare perché volevo crearmi un alibi, volevo dimostrare che non ero lì quella sera.”

(VI PP 20.10.2016, p. 15, AI 35).

Queste le dichiarazioni rese dall’imputato in occasione dell’interrogatorio dibattimentale:

" (…) ne ho mandato uno a ACPR 3 e uno a me, perché non avevo capito bene se __________ aspettava ACPR 3 alle 19:30 o doveva andare da lui, quindi per non trovarmelo in casa gli ho scritto un messaggio.

(…) confermo un messaggio l’ho mandato con il cellulare della vittima a me stesso e da parte mia le ho risposto facendo così sembrare che ci eravamo scambiati messaggi via WhatsApp.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Di fatto, agli atti figura un messaggio inoltrato dal cellulare di __________ a ACPR 3 alle ore 19:19:27:

" ohi, scusami ma sono stata male…sto vomitando :((( non riesco a venire. Ora dormo…appena finisco di vomitare :( ti chiamo domani”

(AI 276).

Vi è inoltre un messaggio dal seguente tenore inoltrato dal cellulare di __________ a IM 1 alle ore 19:20:52:

" Ohi, scusami ma sono stata male…sto vomitando :((( lasciami sul tavolo le cose ke vuoi darmi pf. Aü aü”.

L’ultimo accesso a WhatsApp del telefono cellulare della vittima risale alle ore 19:21:00. In un imprecisato momento tra le ore 19:25:40 e le ore 19:26:58 il telefono cellulare di __________ è stato spento (AI 276).

Vi è poi un messaggio delle ore 19:29:39 (18:29:39 UTC+1) inoltrato dall’imputato alla vittima:

" Mi dispiace. Lascio sul tavolo xon biglietto”.

  1. Dopo avere mandato questi messaggi, IM 1 ha spiegato di avere quindi preso, dal davanzale vicino alla finestra, la “borsa della filarmonica” della vittima, un sacchetto in stoffa di colore bianco e blu, di avere raccolto i cocci di vetro e di averli messi nella borsa assieme alla sciarpa e alle crocs bianche che aveva notato essere sporche di sangue (VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 12, AI 35; VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Nella camera di __________, sulla scrivania e in terra, sono stati trovati diversi frammenti di vetro riconducibili ad una bottiglia di birra di marca __________ (allegato H al VI PP 24.11.2016, AI 186).

Al proposito l’imputato ha spiegato, nel verbale del 24 novembre 2016, di non avere pulito vicino alla porta e di avere completamente ignorato la scrivania, non avendo avuto tempo (VI PP 24.11.2016, p. 15, AI 186).

  1. In occasione dell’interrogatorio del 17 marzo 2017, invitato a spiegare per quale ragione non avesse ripulito anche i cocci di vetro presenti sulla scrivania, IM 1 ha dichiarato:

" (…) io ho lasciato lì i vetri, perché non ho avuto tempo di raccoglierli, l’avrei fatto in un secondo momento. Sapevo che i cocci si trovavano sulla scrivania ma come detto non ho avuto il tempo di raccoglierli.

L’unica cosa che mi serviva era il telefono, il resto l’avrei sistemato più tardi.”

(VI PP 17.03.2017, p. 5, AI 332).

Dichiarazioni che in seguito, in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha così precisato:

" Il telefono mi serviva per cercare di far sembrare che era ancora viva perché la prima cosa che ho pensato quando ho capito cosa avevo fatto è che non volevo far soffrire ancora mia moglie, mia suocera e mia figlia facendo capire cosa era successo, volevo far credere che __________ si fosse allontanata e quindi mi serviva il suo telefonino. Pensavo di avere tempo domenica o lunedì di andare a togliere i cocci di vetro dalla scrivania, questo se non ci fosse stato l’imprevisto di dover andare al funerale in __________.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Tornando alla cronologia dei fatti, IM 1 ha dichiarato di avere quindi tentato di sollevare __________, senza tuttavia riuscirci.

Nel verbale della persona arrestata ha riferito:

" Ho provato ad alzarla mettendo le mie braccia sotto il suo corpo, uno sotto le ginocchia e l’altro sotto la schiena. Le sue braccia però cadevano a penzoloni e davano fastidio, si muovevano e io facevo più fatica.

(…) non ero riuscito a sollevarla del tutto, l’avrò alzata si e no 5 centimetri da terra.”

(VI PP 20.10.2016, p. 13, AI 35).

L’imputato ha ribadito quanto precede in occasione dell’interrogatorio successivo dinanzi al Magistrato inquirente (VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186: “ho provato a sollevarla mettendole una mano sotto le ginocchia e una mano sotto la schiena, l’ho sollevata di poco, pesava tanto e le sue braccia mi davano fastidio perché tendevano a cadere verso il basso. L’ho quindi riappoggiata a terra”), così come pure in aula (VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IM 1 sarebbe dunque sceso al piano di sotto e, dopo avere indossato le scarpe, avrebbe spostato degli oggetti che si trovavano sulle scale, e meglio “i sacchi con i cibi dei gatti e forse qualcos’altro che era lì vicino”, recandosi in garage dove avrebbe aperto il portellone dall’interno, posteggiando poi la sua autovettura in retromarcia (VI PP 24.11.2016, p. 16 e 17, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 12, AI 35; VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato avrebbe in tali frangenti cercato qualcosa per bloccare le mani e le braccia della vittima, trovando nella propria vettura una fascetta, e spostato le cose che aveva nel bagagliaio sui sedili posteriori dell’automobile:

" Tornando alle fascette ne avevo giusto una nel porta oggetti, di solito mi capita di utilizzarle sul lavoro, la fascetta proveniva dalla ACPR 4. Ne avevo una del porta oggetti era forse rimasta lì da un ultimo lavoro che ho fatto.”

(VI PP 20.10.2016, p. 14, AI 35).

In un verbale successivo IM 1 ha avuto modo di spiegare:

" Ho guardato all’interno della macchina alla ricerca di qualcosa per bloccarle le mani e di conseguenza le braccia, ho pensato alla fascetta ma se non ne avessi avute avrei potuto utilizzare i cavi che avevo nel baule. Poi ho dovuto tutte le cose che avevo nel baule nella parte centrale della macchina, sui sedili posteriori.

(…) le fascette le avevo in auto, si tratta di uno strumento di lavoro, in ufficio ne ho nella cassettiera e abbiamo anche una scatola con le fascette.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

  1. L’imputato ha riferito di essere quindi salito al primo piano dove, dopo avere tolto gli scarponcini, avrebbe preso due sacchi da rifiuti da 110 litri in cucina (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186; VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145). Sarebbe quindi tornato in camera di __________, per avvolgere il corpo all’interno dei sacchi in plastica.

Nel verbale del 10 novembre 2016 IM 1 ha spiegato:

" Giunto in camera le ho legato le mani con la fascetta e le ho infilato dalla testa uno dei sacchi dell’immondizia. Il sacchetto dell’__________ si trovava a contatto con la testa e anche una parte del tappeto arrivava all’altezza della testa, quindi il sacchetto dell’__________ in trovava in parte tra il tappeto e il sacchetto dell’immondizia.

Le ho poi infilato il secondo sacco dell’immondizia dai piedi fino a dove arrivava e ho chiuso i sacchetti utilizzando i lacci degli stessi. L’ho fatto per non far uscire il sangue.”

(VI PP 10.11.2016, p. 19, AI 145).

Queste le sue dichiarazioni in occasione dell’interrogatorio successivo:

" Tornato in camera le ho infilato il primo sacco partendo dalla testa sollevando un po’ il corpo cercando di fare attenzione a che anche il tappeto e il sacco dell’__________ restassero all’interno del sacco dell’immondizia. Poi le ho fascettato le mani e infine le ho infilato il sacco dalla parte dei piedi. Ho poi stretto entrambi i sacchi con i rispettivi lacci, tirandoli e facendo il nodo.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

In sede dibattimentale IM 1 ha affermato:

" Quando sono tornato in camera le ho messo la fascetta ai polsi e le ho messo un sacco della spazzatura in testa e l’altro sui piedi.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dopo averle legato i polsi con la fascetta, l’imputato avrebbe tentato nuovamente di sollevare il corpo di __________ da terra, senza tuttavia riuscirvi (VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 14, AI 35).

IM 1 avrebbe quindi adagiato la vittima su di un tappeto che si trovava in camera (VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23) iniziando così a trascinare la vittima per le caviglie, dapprima fino al corridoio del primo piano e poi giù dalle scale. Così verbale del 24 novembre 2016:

" L’ho poi afferrata per le caviglie e ho iniziato a trascinarla fino al corridoio del primo piano scendendo poi le scale all’indietro, ho fatto piano le scale perché malgrado tutto mi spiaceva per i colpi che prendeva la testa.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

In occasione del pubblico dibattimento IM 1 si è così espresso al proposito:

" Ho quindi deciso di trascinarla per i piedi giù dalle scale. L’ho trascinata lentamente giù dalle scale, ero sicuro che fosse morta, ma mi dava fastidio che fosse sballottata per le scale.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. A dire dell’imputato, quando si trovava in corridoio all’esterno della sua camera, all’altezza del bagno, prima di venire trascinata giù dalle scale, __________ avrebbe emesso “l’ultimo gorgoglio” (VI PP 24.11.2016, p. 16, AI 186).

  2. Giunto al pianterreno, l’imputato ha spiegato di avere infilato gli scarponcini e di avere poi proseguito a trascinare la fino al garage, riposizionando le cose che si erano spostate:

" Al pianterreno ho indossato i scarponcini e poi l’ho trascinata giù per le scale sino al garage. Scendendo le scale si era anche staccata una parte di piastrella e si erano rovesciate alcune piante che ho rialzato senza pulire la terra, anche la piastrella l’ho riposizionata. Tutte le cose le ho riposizionate nel mentre trascinavo __________ giù per la scala.”

(VI PP 24.11.2016, p. 18, AI 186).

  1. Dai tabulati telefonici risulta che ACPR 2, tra le ore 19:33 e le ore 20:21, ha tentato invano di raggiungere telefonicamente il marito in 6 occasioni (alle ore 19:33, 19:39, 19:40, 20:18 e 2 volte alle ore 20:21) (AI 180 e 181).

L’imputato ha riferito che tali telefonate sarebbero intervenute mentre stava raccogliendo i cocci di vetro in camera e mentre trascinava il corpo della vittima nel corridoio dalla cantina, da cui le di lui mancata risposta alle chiamate (VI PP 24.11.2016, p. 18, AI 186; VI PP 20.10.2016, p. 12, AI 35).

  1. IM 1 ha spiegato di avere quindi sollevato la vittima e di averla messa nel bagagliaio della sua macchina:

" Il bagagliaio dell’auto l’avevo lasciato aperto quando avevo spostato le cose dallo stesso ai sedili posteriori. Per sollevarla e metterla nel bagagliaio l’ho presa sotto le ginocchia e per il braccio destro che sono riuscito ad afferrare nonostante fosse all’interno del sacco dell’immondizia. Preciso che prima di salire gli scalini del garage ho girato il corpo, la testa era verso gli scalini e poi l’ho sollevata come appena descritto.”

(VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

  1. Dopo avere chiuso il bagagliaio, IM 1 sarebbe tornato al pianterreno dove, dopo avere tolto le scarpe, avrebbe sistemato il cibo dei gatti (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186).

Si sarebbe quindi recato nuovamente in camera di __________, dove avrebbe pulito il sangue con dei fazzoletti bagnati che avrebbe poi gettato nel “sacchetto della filarmonica”; avrebbe quindi preso questo sacchetto, così come il telefono e il FitBit della vittima, infilandoli nella tasca dei pantaloni (VI PP 24.11.2016, p. 17, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 15, AI 35; VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dopo averlo inizialmente negato, l’imputato ha altresì ammesso di avere in quegli istanti esaminato il borsellino della vittima, impossessandosi delle banconote ivi contenute, “se non erro si trattava di 10 e/o 20 CHF e anche 5 Euro, ad ogni modo poca roba” dal borsellino di __________ (VI PP 17.03.2017, p. 4, AI 332; VI PP 19.09.2017, p. 16, AI 430).

Nel verbale del 19 settembre 2017 IM 1 ha avuto modo di spiegare:

" (…) per quanto riguarda il denaro prelevato dal borsellino di __________ vorrei precisare che l’ho sottratto dopo averla uccisa, dopo aver sommariamente pulito la camera, dopo aver trascinato il corpo. Quando sono tornato nella sua camera per controllare che tutto fosse in ordine, ho preso il suo cellulare e i FitBit che ho messo in tasca, poi ho guardato nel borsellino, ho preso i soldi (…).”

(VI PP 19.09.2017, p. 16, AI 430).

In occasione dell’interrogatorio del 17 marzo 2017 l’imputato ha così giustificato il suo agire:

" (…) perché si, perché avevo problemi di soldi, mi sono detto vediamo se c’è qualcosa.

(…) quel fine settimana avrei avuto molte spese e mi sarebbero potuti servire.

(…) ho pensato di guardare nel portafogli dopo aver ucciso la __________. Magari c’era qualcosa, così potevo non avere problemi per il fine settimana per avere qualche soldo in più.”

(VI PP 17.03.2017, p. 4 e 5, AI 332).

  1. Invitato a spiegare per quale motivo, se era sua intenzione far credere che __________ si fosse allontanata volontariamente, non avesse portato via anche il borsellino e la borsetta della vittima, IM 1 ha dichiarato:

" (…) il piano faceva acqua. Il borsellino e la borsetta li avrei presi in un altro momento, pensavo di avere il tempo domenica sera o lunedì mattina. Per far funzionare il fatto che fosse andava via volontariamente avrei dovuto fare cose che non ho fatto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 5, AI 332).

L’imputato ha quindi aggiunto:

" (…) non volevo farla ritrovare, anche se sembra assurdo non volevo dare altri dispiaceri a mia suocera e a mia moglie, non volevo che si scoprisse quanto fatto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 5, AI 332).

  1. IM 1 avrebbe quindi spento la luce della camera e chiuso la porta a chiave, mettendosi poi anche la chiave nella tasca dei pantaloni. Dopo avere preso la propria felpa che si trovava in corridoio, sarebbe sceso dalle scale e, una volta tornato al pianterreno, avrebbe chiuso dall’interno la porta di casa utilizzando le chiavi di __________, che si trovavano nella toppa, chiavi che pure avrebbe poi tenuto. Dopo avere spento tutte le luci, avrebbe infilato le scarpe, si sarebbe recato in garage e sarebbe salito in macchina per poi partire in direzione di __________ (VI PP 24.11.2016, p. 17 e 18, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 7 e 8, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 15, AI 35; VI PP 19.09.2017, p. 16, AI 430; VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Stando alle dichiarazioni dell’imputato, il quale ha fatto una stima del tempo intercorso dal momento in cui è arrivato a casa __________ al momento in cui ne è ripartito, i fatti di cui sopra si sarebbero svolti in circa 20/30 minuti (VI PG 19.10.2016, p. 8, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  3. Riguardo a quanto avvenuto in seguito, nel verbale d’arresto IM 1 ha raccontato di essere entrato in territorio italiano dalla dogana di __________ e di essersi quindi diretto verso il ristorante __________ di __________ per andare a cena. Durante il tragitto, l’imputato ha dichiarato di essersi guardato in giro alla ricerca di un luogo adatto in cui liberarsi del corpo di __________ (VI PG 19.10.2016, p. 8, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Nel frattempo, per guadagnare tempo, avrebbe inviato un messaggio alla moglie, scusandosi per il ritardo e dicendole che si era dovuto fermare per “un bisogno urgente” (VI PP 24.11.2016, p. 18, AI 186; VI PG 19.10.2016, p. 8, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Agli atti figura effettivamente una conversazione WhatsApp tra IM 1 e la moglie, in cui l’imputato alle ore 19:51 scrive “sfusami…ho dovuto fwre bisogno urgebte” e questa gli chiedergli “vuoi xhe ordino?”, ottenendo la risposta di IM 1 alle ore 19:55 secondo cui “__________” e la moglie in fine inviargli ancora alle ore 20:17 “??????”.

  1. A __________ (Italia), IM 1 ha riferito di avere quindi notato uno spiazzo sulla destra, dove si sarebbe fermato in retromarcia. Dopo aver tolto le fascette dai polsi della vittima, avrebbe quindi gettato il corpo nel bosco:

" Sulla strada ho poi notato uno spiazzo sulla destra. Ho proseguito sino a una rotonda poco più avanti, per vedere se v’era un altro luogo dove fermarmi. Non ravvisando altri posti, sono tornato in dietro, e mi sono fermato sullo spiazzo notato poco prima. Lì ho inserito la retromarcia e sono entrato in una stradina. Sono uscito dall’abitacolo e ho aperto il bagagliaio. Ho afferrato il corpo di __________, prendendola in braccio visto che si trovava in una posizione rialzata, e ho appoggiato il corpo a terra. Ho poi tentato di spingere __________ facendola rotolare, di allontanarla un po’ da dove l’avevo appoggiata. Non sono tuttavia riuscito a spostarla molto. Presumo di averla spostata di qualche metro.

Preciso che ho tolto dai polsi di __________ la fascetta che le avevo applicato quando ero a casa sua. (…) È stata da me tagliata con un coltellino svizzero che ho in macchina, luogo dove si trova ancora adesso. (…)

Questa fascetta l’ho tagliata e gettata nel bosco (…).”

(VI PG 19.10.2016, p. 8 e 13, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Il 10 novembre 2016 al PP l’imputato ha riferito:

" Sono giunto a __________ facendo il percorso di cui ho già detto, quando ho parcheggiato l’auto a __________ ho tolto i sacchi nei quali vi era il corpo di __________ e la fascetta che ho gettato nel bosco. L’ho scaricata come detto nel bosco lasciandola vestita così com’era quando l’ho uccisa. Non le ho tolto nulla.”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 145).

In occasione di un interrogatorio successivo IM 1 ha avuto modo di spiegare:

" Quando ho gettato il corpo nel bosco a __________ non pensavo che vi fosse la stradina, pensavo fosse un piccolo sterrato a bordo strada e non quindi una zona di passaggio a piedi o altro. (…)

Ho aperto il bagagliaio, le ho tolto i sacchi e la fascetta che ho buttato come già detto nel bosco mentre i sacchi sono rimasti in auto, l’ho afferrata sempre sotto l’ascella destra e sotto le ginocchia e l’ho lanciata, per quanto possibile, nella scarpata, ho visto che il corpo è rotolato un po’.”

(VI PP 24.11.2016, p. 18, AI 186).

Il 6 dicembre 2016 al PP l’imputato ha riferito:

" Quando sono arrivato a __________ le ho tolto prima il sacco dalla testa poi quello dei piedi ed in fine la fascetta, mentre ho fatto ciò il corpo era sempre nel bagagliaio. Per sfilarle i sacchi ho prima sciolto i nodi, avevo fatto solo l’asola, che avevo fatto agli stessi, non è stata un’operazione difficoltosa, non ero al buio in quanto vi era l’illuminazione interna dell’abitacolo e del baule del mio veicolo.”

(VI PP 06.12.2016, p. 11, AI 214).

In occasione dell’interrogatorio del 26 gennaio 2017 ha precisato:

(…) appena giunto a __________ ho aperto il bagagliaio e le ho sfilato i sacchi. Il corpo di __________ era adagiato sul suo fianco sinistro con la testa in prossimità del sedile del passeggiero posteriore lato conducente, il bacino era invece nell’angolo sinistro del baule e le gambe ripiegate con i piedi che andavano verso l’angolo destro. Il volto di __________ era rivolto verso la fiancata destra dell’automobile. Le ho tolto prima il sacco superiore, ho sciolto il doppio nodo che avevo fatto e sollevando leggermente il suo bacino ho iniziato a togliere il sacco erano rimasti il tappeto e il sacchetto __________, ho poi sollevato leggermente il busto e la testa di __________ per togliere il corpo dal sacco dell’immondizia. Ho poi tolto il sacco inferiore anche qui sciogliendo il doppio nodo, sollevandole prima il bacino e poi i piedi. Entrambi i sacchetti li ho lasciati così nel baule. Sono poi tornato nell’abitacolo e dal cassetto che vi è tra i due sedili anteriori ho estratto il coltellino militare, sono poi tornato sul retro dell’auto e prima di estratte il corpo di __________ dal baule le ho tolto la fascetta che ho subito buttato nel bosco dietro le mie spale nella parte opposta a dove ho poi buttato il corpo di __________. L’ho quindi sollevata mettendole una mano sotto le ginocchia e l’altra sotto l’ascella destra. Mi sono quindi spostato verso la scarpata percorrendo poco più di un metro e lì tenendo il corpo di __________ sempre davanti a me ho fatto un movimento come per prendere un po’ di slancio spostando il suo corpo alla mia destra e buttandolo così il più lontano possibile nella scarpata.”

(VI PP 26.01.2017, p. 7 e 8, AI 291).

  1. Sentito il 20 ottobre 2016 dal PP, l’imputato ha spiegato di avere scaricato il corpo a __________ siccome aveva “pensato che fosse meglio scaricarlo in Italia così magari se malauguratamente veniva trovato non sapevano chi fosse e quindi non la riconoscevano” (VI PP 20.10.2016, p. 16, AI 35). Ha altresì affermato di avere tolto la fascetta dai polsi della vittima “perché lasciarla faceva sembrare le cose diverse”, senza essere in grado di spiegarsi meglio (VI PP 20.10.2016, p. 16, AI 35).

Invitato nuovamente il 17 marzo 2017 a spiegare per quale motivo avesse deciso di scaricare il corpo di __________ proprio a __________, IM 1 ha dichiarato:

" (…) io inizialmente non mi ero neppure reso conto di averlo lasciato a __________, l’ho saputo solo quando mi è stato contestato dalla polizia. Non l’ho scaricato lì per il fatto che ACPR 1 aveva preso casa a __________. Per me si trattava di un luogo come un altro, un posto discosto.”

(VI PP 17.03.2017, p. 8, AI 332).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato:

" Sono passato dalla dogana di __________, perché è incustodita, poi sono passato da __________ per trovare un posto dove abbandonare il cadavere. L’ho trovato solo a __________ e non sapevo bene che mi trovavo in quel comune. Non ho voluto fare collegamenti con il posto in cui mia suocera avrebbe comprato casa. Ho visto uno spiazzo e mi sono fermato. Ho tolto i sacchetti e la fascetta e ho gettato il corpo nella scarpata.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. L’imputato sarebbe quindi ripartito alla volta del ristorante __________ di __________, dove sarebbe arrivato attorno alle ore 20:20 e avrebbe cenato unitamente alla moglie, alla figlia e alla suocera (VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  2. In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha riferito per la prima volta che nel tragitto da __________ a __________ si sarebbe sentito male (VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Dopo avere lasciato il cadavere ho ripreso la macchina e nel tragitto mi sono dovuto fermare a vomitare”).

  3. Dalla documentazione ricevuta in via rogatoriale dall’Italia, emerge come la prenotazione al ristorante __________ di __________ sia stata fatta telefonicamente a nome di ACPR 2 per 3 adulti e un bambino per le ore 19:15 e come l’imputato sia giunto in un secondo tempo, anche perché inizialmente sono stati registrati 3 coperti, ma di fatto le pietanze (grigliata mista di carne da dividere tra due commensali, __________ e un menù bambino) e le bibite (due Coca Cola e una birra) ordinate, a dire del personale, erano destinate a 3 persone adulte e un bambino (AI 315).

Nel verbale d’arresto l’imputato si è così espresso in punto alla cena con la famiglia:

" Ero tutto sudato, e scusandomi per il ritardo, ho raccontato a mia moglie ACPR 2 che avevo avuto un attacco di diarrea e lei mi ha creduto.”

(VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

In occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2016 IM 1 ha dichiarato:

" Durante la cena a __________ non ho detto nulla di quanto fatto, né a mia moglie ACPR 2, né a mia suocera ACPR 1.

(…) a cena un pochino ho mangiato anche perché dovevo mantenere una certa apparenza.”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 145).

  1. Dall’analisi del telefono cellulare di IM 1 è emerso un messaggio da lui inviato il 14 ottobre 2016 alle ore 21:09:43 a __________, donna thailandese con la quale intratteneva una relazione virtuale, nel quale egli – in risposta ai messaggi della donna delle ore 19:22:25, nel quale lo salutava, e delle ore 19:22:29, nel quale gli chiedeva se fosse tutto ok – le ha scritto “Hi, yes sorry. Just busy… this evening little intestinal problems too :( hru?” (allegato A al VI PP 19.12.2016, AI 246).

Invitato a esprimersi in merito a tale circostanza, IM 1 ha dichiarato di averle risposto “perché lei era un po’ insistente”, precisando che “forse questa volta non è stata così insistente ma io sapevo che poteva diventarlo visto che in passato lo era già stata”. IM 1 ha riferito di avere probabilmente approfittato di un momento in cui era andato in bagno per mandare il messaggio (VI PP 19.12.2016, p. 2, AI 246).

  1. IM 1 Sarebbe quindi rientrato con la sua macchina al domicilio a __________, circostanza che ha così descritto:

" Dopo aver mangiato e finito la cena sono ripartito da solo in macchina per fare rientro a casa. Mia moglie ha fatto la medesima cosa con la sua macchina, tornando come all’andata con sua madre e mia figlia. Per mio conto non ho ripercorso la medesima strada che avevo fatto all’andata, ma sono passato da __________.”

(VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Se inizialmente – nei verbali d’arresto e della persona arrestata del 19 e 20 ottobre 2016 – l’imputato aveva asserito di avere gettato il sacchetto dell’__________, il tappeto, il sacchetto contenente i cocci di vetro, il buono per il concerto dei __________ e le crocs in un cestino sulla strada, nella tratta tra __________ e __________, mentre si recava al ristorante (VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 20.10.2016, p. 17, AI 35), in occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2016 questi ha affermato di avere gettato detti oggetti, unitamente ai sacchi della spazzatura e alla carta sporca di sangue, rientrando da __________ al proprio domicilio, nell’area di sosta autostradale di __________, direzione sud, nei pressi del __________:

" Ho veramente gettato i sacchi della spazzatura e dell’I__________, il tappeto, il sacchetto con i cocci di vetro e la carta sporca di sangue, le “crocs”, ma non in Italia, bensì nell’area di sosta autostradale di __________, direzione sud, dove vi è __________. Ho gettato tutto nei cestini presenti nella serie di parcheggi centrali dell’area di sosta. Sono stato all’area di sosta dopo cena, quando siamo rientrati da _______ __________. Io sono partito velocemente e, prima di andare a casa, sono passato dall’area di sosta e per giungere a casa sono uscita alla prima uscita di / e ho preso la strada cantonale fino a __________. Per questo motivo sono arrivato a casa dopo mia moglie.”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 145).

L’imputato ha spiegato di avere gettato le cose di __________ all’area si servizio di __________ siccome si tratterebbe di “un posto abbastanza movimentato”, dove pensava che i cestini venissero svuotati spesso (VI PP 19.12.2016, p. 7, AI 246).

Dopo avere avuto modo di prendere visione delle immagini della videosorveglianza dell’area di servizio di __________, dalle quale si evince che alle ore 21:58:03 sopraggiunge un veicolo caravan di colore grigio, veicolo che lascia l’area di servizio alle ore 22:05:21 (AI 212), l’imputato ha spiegato:

" (…) vedendo la descrizione relativa all’aver gettato un oggetto di colore arancio/rosso posso dire che si tratta di un sacco grande tipo immondizia ricevuto dal custode della ACPR 4 che di solito utilizzavo per gettare il sagex all’eco centro di __________. Questo sacco e altri oggetti di solito li avevo nel bagagliaio ma a __________ prima di caricarvi il corpo di __________ ho spostato tutto sui sedili posteriori, è da lì infatti che all’area di servizio ho recuperato il sacco arancio/rosso. All’interno dello stesso vi ho messo i sacchi dell’immondizia con sacco __________ e tappeto nonché la borsa di stoffa. (…)

Ho messo tutto quanto all’interno dello stesso proprio per rendere semmai più difficoltoso il ritrovamento degli oggetti in questione. (…)

All’area di servizio ricordo anche di aver pulito con un po’ di carta il bagagliaio. (…) Nel bagagliaio ho poi rimesso parte delle cose precedentemente spostate.”

(VI PP 19.12.2016, p. 8, AI 246).

  1. In occasione dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 l’imputato ha aggiunto un ulteriore dettaglio alla sua versione dei fatti, affermando che al ritorno, prima di gettare gli oggetti nella spazzatura, sarebbe rientrato in casa __________:

" (…) ho fatto una deviazione a __________. Sono passato dalla superstrada e ho raggiunto casa __________ prima dell’arrivo di ACPR 1. Ho posteggiato l’auto con il muso verso il garage e dalla porta principale sono entrato in casa, ho tolto i scarponcini e sono sceso in cantina per controllare se tutte le luci fossero spente e ho chiuso la porta che conduce al garage, che non avevo chiuso quando me n’ero andato, si tratta di una porta che di solito si lascia chiusa dall’interno. Così era quindi sono risalito, ho messo gli scarponcini, chiuso la porta e me ne sono andato in direzione area di servizio autostradale.

(…) a __________ all’area di servizio ho gettato i sacchi dei rifiuti, il sacco dell’__________, il tappeto, il buono e la borsa della filarmonica con tutto quanto conteneva.”

(VI PP 24.11.2016, p. 19, AI 186).

Ciò che ha ribadito in sede dibattimentale:

" (…) mi ero ricordato che non avevo chiuso la porta che va dalla cantina al garage, siccome la porta si chiude dall’interno e io uscendo dal garage non potevo chiuderla. Sono quindi tornato a __________, ho controllato che non ci fossero luci accese e ho chiuso la porta dall’interno. Dopo sono andato a __________ alla stazione di servizio e in seguito a casa.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Nel verbale del 24 novembre 2016 IM 1 ha inoltre precisato che il buono per il concerto dei __________, contrariamente a quanto sin lì affermato, l’avrebbe gettato “nei cestini dietro alla Bar __________ facendolo a pezzettini” (VI PP 24.11.2016, p. 19, AI 186). Nei medesimi cestini, e per la precisione in tre cestini diversi, avrebbe buttato i ciondoli del portachiavi di __________ (VI PP 24.11.2016, p. 19, AI 186).

  2. L’imputato ha spiegato di avere invece tenuto sotto il sedile del passeggero anteriore della sua automobile il telefono cellulare di __________, così come pure le chiavi prese presso il domicilio della vittima (VI PG 19.10.2016, p. 13, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23), che non avrebbe gettato perché pensava di “far trovare le chiavi di scuola a scuola e le chiavi di casa a ACPR 1 (…) per giustificare che se n’era andata di casa” (VI PP 20.10.2016, p. 17, AI 35).

  3. Una volta rientrato a domicilio, assieme alla moglie avrebbero messo a letto la figlia e si sarebbero quindi coricati a loro volta (VI PG 19.10.2016, p. 9, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

In occasione dell’interrogatorio del 24 novembre 2016 l’imputato ha spiegato che, una volta arrivato a casa, avrebbe detto alla moglie di essere passato a vedere il nuovo svincolo di __________, per giustificare così l’orario di rientro senza che lei gli chiedesse nulla (VI PP 24.11.2016, p. 20, AI 186).

  1. Dall’analisi del FitBit di IM 1 è emerso come la sera del 14 ottobre 2016, alle ore 23:37, questi abbia lanciato la “sfida del weekend” (allegato B al VI PP 19.12.2016, AI 246).

L’imputato ha spiegato di averlo fatto per “rimanere nella normalità”, precisando che:

" Ho sempre lanciato questa sfida e quindi l’ho fatto anche quella sera.

(…) la sfida del weekend la lanciavo a __________, a mia moglie, ad __________ e forse anche ad altri amici.

(…) non ero interessato all’esito della sfida, se però non l’avessi lanciata __________ magari mi avrebbe chiesto perché non l’avevo fatto. Si trattava come detto di rimanere nella normalità.”

(VI PP 19.12.2016, p. 2, AI 246).

  1. Giova qui sottolineare che dall’analisi del FitBit, che IM 1 indossava il 14 ottobre 2016, emerge che al momento dei fatti le sue pulsazioni sono rimaste regolari se rapportate al resto della giornata; unicamente è riscontrabile un’accelerazione in corrispondenza del momento in cui avrebbe eseguito il trasporto del corpo dalla camera all’automobile e poi sino a __________. In altre parole, durante tutte le fasi della lite verbale e dello strangolamento, i battiti dell’imputato sono risultati regolari (AI 276 e più precisamente allegato A al VI PP 17.03.2017, p. 6, AI 332).

  2. Dall’analisi del medesimo apparecchio risulta inoltre come la notte del 14 ottobre 2016 IM 1 ha dormito circa 7 ore e si è trattato di un sonno relativamente tranquillo se confrontato con quello delle notti precedenti (AI 276 e più precisamente allegato A al VI PP 17.03.2017, p. 6, AI 332).

IM 1 ha così spiegato tale circostanza:

" Secondo me mi ero fatto come un blocco mentale, mi sono sfogato solo lunedì quando ero in __________ e ho ricevuto la telefonata che era stato ritrovato il corpo, è come se avessi realizzato solo lì cosa era realmente accaduto.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Relativamente alla cena, ACPR 1 ha confermato che il 14 ottobre 2016 l’imputato è arrivato al ristorante alle ore 20:30 circa con la sua automobile. Ha pure confermato che al ritorno sarebbe andata in macchina con la figlia e la nipote, mentre IM 1 sarebbe tornato da solo con la sua automobile (VI PG 17.10.2016, p. 5 e 6, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PG 14.11.2016, p. 14, AI 153). Una volta arrivata a casa, ha riferito di avere trovato la porta principale chiusa a chiave. Salendo al piano superiore avrebbe visto che la porta della camera di __________ era chiusa a chiave e la chiave non era nella serratura. Non avrebbe aperto né bussato, presumendo che la figlia dormisse (VI PG 14.11.2016, p. 14, AI 153).

La donna ha peraltro avuto modo di dichiarare che:

" (…) all’interno del ristorante, che era pieno a quell’ora, è stata controllata la riservazione di ACPR 2 (tre adulti e una bambina) e siamo state accompagnate al nostro tavolo. Mi ricordo che prima di ordinare abbiamo detto al cameriere che sarebbe arrivata una terza persona e che preferivamo attendere per la comanda. Non so dire per quanto tempo abbiamo aspettato. (…) Ad un certo punto ACPR 2 mi ha detto che voleva contattare IM 1 per chiedergli dove fosse e quanto tempo ci avrebbe messo ad arrivare. Non ricordo se ACPR 2 ha massaggiato o telefonato a IM 1. Mio genero non ha risposto e ACPR 2 ha pensato che fosse appena entrato in Italia. Dopo un po’ ACPR 2 mi ha detto d’aver ricevuto un messaggio da IM 1 il quale diceva che stava arrivando e di ordinare anche per lui, o qualcosa del genere. Non appena possibile abbiamo ordinato e dopo diverso tempo, ma prima che ci fosse portato il cibo, è arrivato IM 1. (…)

Una volta che IM 1 è arrivato ci ha salutati tutti e si è scusato del suo ritardo parlando pure con __________. Ricordo pure che ha detto che non avremmo dovuto aspettare che lui si sarebbe arrangiato in seguito a comandare.

IM 1, come del resto gli altri, ha mangiato normalmente.

(…) IM 1 s’è comportato normalmente. Ha accennato, durante la cena, che aveva problemi, un leggero mal di stomaco. Questo è avvenuto quanto gli abbiamo chiesto di finire alcune cose che noi non avevamo mangiato. Ricordo che IM 1 ha mangiato solo un pezzettino della carne avanzata ma non l’ha finita. (…) Mi pare che IM 1 ha forse mangiato un dolce.”

(VI PG 14.11.2016, p. 13, AI 153).

  1. ACPR 2, dal canto suo, ha riferito che solo una volta arrivato al ristorante il marito avrebbe comunicato loro di essersi fermato da __________ a lasciare delle cose, senza meglio precisare cosa (VI PG 17.10.2016, p. 8, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

Al proposito la moglie dell’imputato si è così espressa:

" Durante la telefonata non mi aveva detto che si sarebbe fermato a __________. Solo una volta giunto al ristornate ci ha detto di essere passato a lasciare delle cose a mia sorella visto che si trovava a __________ è passato dal valico di __________ dicendomi che al __________ c’era traffico. Poi però non conoscendo la strada, visto che di solito passava da __________, mi spiegava di aver sbagliato strada e di essere tornato indietro per un tratto di strada fino ad una rotonda se non erro quella che porta da una parte a __________ e dall’altra a __________.”

(VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

ACPR 2 ha quindi aggiunto:

" Io ricordo di aver scritto via whatsapp a IM 1 alcuni messaggi e in uno degli ultimi gli avevo scritto se dovevo ordinare per lui e cosa. Lui mi aveva risposto un __________ o un __________. Verso le 20.00 abbiamo effettuato l’ordinazione e il pasto è arrivato poco dopo l’arrivo di IM 1. Abbiamo cenato, hanno sparecchiato la tavola poi abbiamo preso il dolce e il caffè e infine siamo andati alla cassa a pagare.

(…) IM 1 ha mangiato tutto, anche il dolce.

(…) quando IM 1 è arrivato è venuto al tavolo a salutarci e lasciare la giacca. Poi è andato a salutare __________ e in bagno.

Quando è tornato al tavolo ci ha riferito di essere passato a portare delle cose a __________, non so cosa e neppure gliel’ho chiesto (…).

(…) IM 1 quella sera a cena si è comportato come al solito, non ho notato nulla di strano.”

(VI PP 14.11.2016, p. 13, AI 152).

La moglie ha riferito che IM 1 sarebbe giunto al domicilio 10 o 20 minuti dopo di lei (VI PP 14.11.2016, p. 15, AI 152).

D. I giorni successivi al decesso della vittima

a. Sabato 15 ottobre 2016

  1. Sabato 15 ottobre 2016, giorno seguente l’uccisione di __________, l’imputato ha raccontato di essersi svegliato attorno alle ore 07:30, intenzionato a “svolgere tutte le attività preventivate per far fronte al compleanno di mia figlia, ”. Unitamente alla moglie e alla figlia si sarebbe quindi recato in Italia per effettuare degli acquisti. Nello specifico si sarebbero recati presso l’ di __________, così come pure in un negozio specializzato in addobbi per feste e presso il __________ di __________. Sarebbero quindi rientrati in Svizzera e avrebbero pranzato presso la __________ del __________ di __________, dopo avere effettuato ulteriori acquisti in tale centro commerciale. Di seguito sarebbero rientrati a casa a __________, dove IM 1 ha dichiarato che la moglie avrebbe messo a letto la bambina. Nel frattempo lui si sarebbe recato a __________, in edicola, per acquistare dei giornali, come ogni sabato (VI PG 19.10.2016, p. 9 e 10, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  2. L’imputato ha affermato di avere, nel corso della mattinata, anche pulito il bagagliaio con uno straccio e un prodotto per pulire i vetri (VI PP 06.12.2016, p. 11, AI 214; VI DIB 15.05.2018, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  3. Nel verbale d’arresto del 19 ottobre 2016 l’imputato ha dichiarato di essere rientrato in Svizzera subito dopo l’acquisto dei giornali, fermandosi a __________ per lasciarne alcuni da ACPR 1, come solitamente faceva (VI PG 19.10.2016, p. 10, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  4. Confrontato con il fatto che il 15 ottobre 2016 alle ore 15:22 risulta il transito in uscita verso l’Italia dal valico di __________ del veicolo __________ targato __________ a lui intestato, che successivamente il medesimo veicolo è transitato in entrata in Svizzera dal valico di __________ alle ore 15:46 circa e che lo stesso risulta essere transitato in territorio di __________ (I), a circa 350 metri dal luogo del rinvenimento del cadavere di __________, alle ore 15:34 (telecamera statale SP20, AI 10), l’imputato ha ricordato di essere transitato nella zona dove aveva abbandonato il corpo della vittima, per verificare se qualcuno l’avesse trovata o meno e di avere pensato che non fosse stata trovata siccome non vi erano forze dell’ordine nelle vicinanze (VI PG 19.10.2016, p. 10, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  5. Giunto presso il proprio domicilio IM 1 avrebbe quindi scritto, dall’account della vittima, un’e-mail a sé stesso, alla moglie, ad __________ e a ACPR 3, per giustificare l’assenza di __________ al compleanno della figlia (VI PG 19.10.2016, p. 11, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Al proposito l’imputato si è così espresso nel verbale d’arresto:

" Giunto a casa, non avendo altri impegni impellenti riguardanti l’imminente festa di compleanno, ho pensato di scrivere un e-mail, a me, mia moglie, ad __________ e a ACPR 3. Nel messaggio avrei giustificare l’assenza di __________ alla festa di compleanno di mia figlia.

(…) ricordo d’aver scritto che __________ era stressata, che voleva staccare da tutto, che non stava bene e che non sarebbe per questi motivi, andata alla festa.

Questo messaggio e-mail l’ho inviato dal mio computer portatile, presente al mio domicilio. (…) Sono entrato per mezzo di Internet, sul portale Hotmail dell’account di __________, e con i dati d’accesso in mio possesso, sono riuscito ad accedere alla sua posta elettronica. (…) inizialmente era mia intenzione inviare un messaggio con Whatsapp alle medesime persone alle quali ho indirizzato il mail, ma nel tentare di accedere al telefono mobile di __________ ho effettivamente bloccato la scheda in quanto ho sbagliato ad inserire il codice pin per tre volte.”

(VI PG 19.10.2016, p. 11, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Nel verbale della persona arrestata del 20 ottobre 2016, invitato a spiegare per quale motivo sabato pomeriggio fosse passato nuovamente da __________ ha affermato:

" (…) volevo vedere se l’avevano trovata per sapere cosa fare rispettivamente cosa scrivere. Avrei infatti dovuto giustificare la sua assenza. (…)

Quando ho visto che non vi erano forze dell’ordine ho dedotto che non l’avevano ancora trovata e per questo motivo ho scritto e inviato la mail dal suo account. Non volevo che ACPR 3 o altre persone la cercassero.”

(VI PP 20.10.2016, p. 18, AI 35).

Tornando sulla questione in occasione di un successivo interrogatorio ha avuto modo di spiegare:

" (…) non riuscivo a dire a nessuno di aver ucciso io __________ in un momento di pazzia, non ci ho più visto e non sapevo spiegarmi quanto fatto. (…) la mia idea era quella di far credere che __________ fosse chissà dove, che si fosse allontanata da casa (…).”

(VI PP 10.11.2016, p. 20, AI 35).

  1. Dagli atti risulta che effettivamente, alle ore 17:38 del 15 ottobre 2016, dal mittente “__________” è stata inoltrata un’e-mail ai d” dal seguente tenore:

" Buondì,

scusatemi ma sto malissimo, ko da ieri sera. Ho vomitato un sacco e ho avuto altri problemi. Sono uno straccio.

Ho capito che ero arrivata al limite, ero troppo stressata…sono troppo stressata.

Sono andata in farmacia a piedi a prendere qualcosa, perché non me la sentivo di guidare. E poi ho dormito.

Non riesco a fare nulla.

Per questo voglio scusarmi con tutti voi (non ho le energie per farlo separatamente), ma passerò tutto il resto del week-end a letto!

Mi dispiace soprattutto per __________ (ma se il papà e la mamma sono d’accordo le prometto di passare una giornata insieme io e lei x recuperare).

Non sono mai stata così male e voglio staccarmi da tutto e da tutti e riposare e non pensare a nulla!

Ieri ero così concia che mi sono tagliata una mano con una delle bottiglie che ho lasciato a IM 1 da buttare (devo fare spazio perché questa casa è inagibile!) e stamani ho sbagliato 3 volte il codice del telefonino ed ora è bloccato! Amen, non mi servirà!

Fate tante foto domani please (IM 1?). Merci!

Grazie IM 1 per i biglietti dei __________…mi spiegherai come hai fatto a trovarli! Sono 5 quindi possiamo andarci noi 5 eheh

ACPR 3…scusa per tutto!

Non so nemmeno se mi avete cercata, il tel è bloccato…

Scusate, spero di ricominciare con il piede giusto lunedì. Ora torno a dormire…

Ao ao”

(allegato doc. D al VI PG 19.10.2016, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. Nel verbale del 20 ottobre 2016 IM 1 ha spiegato di avere riferito del taglio alla mano con la bottiglia siccome un vicino di casa l’avrebbe visto mentre spostava l’automobile nel garage la sera precedente e in questo modo avrebbe potuto giustificare la sua presenza (VI PP 20.10.2016, p. 18, AI 35).

Tornando sulla questione in un verbale successivo, l’imputato ha modificato le sue precedenti dichiarazioni, asserendo che:

" (…) ho parlato delle bottiglie per giustificare la presenza di frammenti di vetro e ho invece scritto del taglio alla mano per giustificare la presenza di eventuali tracce di sangue.

(…) non so dire come __________ si sia ferita al dito ma a questo punto non escludo di averle provocato io la ferita quando ho utilizzato il coltellino militare per toglierle la fascetta. Ad ogni modo non ho nessun ricordo di questo taglio.”

(VI PP 26.01.2016, p. 4, AI 291).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale IM 1 ha poi sostenuto essere corretta la seconda versione, tenendo comunque a precisare che:

" Avevo pensato comunque che mi avesse visto il vicino e volevo giustificare che la mia macchina fosse in garage.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere per quale ragione nella medesima e-mail avesse scritto “sono andata in farmacia a piedi a prendere qualcosa, perché non me la sentivo di guidare. E poi ho dormito”, IM 1 ha risposto:

" (…) ho scritto della farmacia così che nessuno si allarmasse e non pensasse magari di portarla dal medico mentre ho scritto dell’automobile per giustificare il fatto che non l’aveva spostata. Di solito per andare in farmacia, visto che non era vicinissima, __________ utilizzava l’auto.”

(VI PP 26.01.2016, p. 4, AI 291).

L’imputato ha quindi aggiunto:

" (…) ho cercato di spiegare tutte le cose di cui qualcuno poteva accorgersi, tutte le assenze di __________, ho cercato insomma di spiegare tutti gli eventi.”

(VI PP 26.01.2016, p. 4, AI 291).

  1. IM 1 ha in fine affermato di avere scritto dei biglietti dei __________ per giustificare la sua visita, anche se in realtà aveva solo il buono (VI PP 26.01.2016, p. 5, AI 291).

  2. In serata l’imputato risulta poi avere inoltrato un’e-mail ad __________ con la quale le chiedeva se avesse letto l’e-mail di __________ (“au. Come stai? Hai visto la mail di __________? A casa non le leggo mai, se non la leggeva ACPR 2 rischiavo di vederla lunedì! Pora…l’ho sentita molto stressata nell’ultima settimana!”). IM 1 ha spiegato di avere inviato tale messaggio per accertarsi che l’amica avesse letto l’e-mail e sapesse quindi che la vittima non stava bene e di conseguenza non la cercasse (VI PP 20.10.2016, p. 18, AI 35).

  3. Agli atti figura inoltre un messaggio scritto alle ore 08:41:06 (07:41:06 UTC+1) da IM 1 a __________ dal seguente tenore:

" Aü, come stai? Meglio? Trovato lle cose sul tavolo? To ho buttato quei sacchi che mi avevi lasciato in cantina. Alcune cose le ho già buttate, altre le dovrò buttarle qui a __________ separandole (alu, vetro,…)”, così come pure un messaggio inoltrato sempre dall’imputato alla vittima alle ore 20:27:39 (19:27:39 UTC+1) in risposta all’e-mail fasulla, e meglio “Aü. Mi dispiace molto. Immagino che prima di lunedì avrei sistemato il telefono… ci mancherai domani, ma di sicuro prima devi stare bene e un po’ di tempo per riposare devi sempre ritagliartelo, oppure devi ridurre drasticamente gli altri impegni… auguroni! Smackoni”.

L’imputato si è così espresso al proposito:

" (…) l’ho fatto (…) per sostenere la mia storia ossia il voler far credere che si fosse allontanata da casa e che fosse ancora in vita.”

(VI PP 06.12.2016, p. 11, AI 214).

  1. Verso le ore 22:00 IM 1 ha quindi affermato di essersi coricato (VI PG 19.10.2016, p. 11, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  2. ACPR 2, dal canto suo, si è così espressa sulla giornata di sabato 15 ottobre 2016, confermando sostanzialmente le dichiarazioni del marito:

" Durante la giornata di sabato io e mio marito eravamo insieme nella vettura e abbiamo fatto diverse commissioni per la festa di nostra figlia. (…)

Siamo usciti di casa tutti insieme (io, mio marito e nostra figlia) intorno alle ore 10:00 e ci siamo recati al negozio __________ di __________. In quel luogo abbiamo acquistato delle palline di carta per fare i lavoretti, dello scotch e un DVD per nostra figlia.

Usciti da quel negozio ci siamo diretti immediatamente in Italia, e meglio in un negozio che si chiama __________ a __________ per acquistare le ultime cose per la festa (ciotole e palloncini e candeline).

Se non ricordo male siamo arrivati sul posto verso le ore 1145 e siamo usciti verso le 1230.

In seguito ci siamo recati al negozio __________ che si trova a __________ ed in quel posto abbiamo acquistato una bombola per palloncini, delle coroncine e un gioco per la bambina.

Fatto anche questo siamo andati al supermercato __________ di __________ per fare la spesa di cibo per la festa.

Verso le ore 1400 abbiamo infine fatto rientro in Svizzera, ci siamo poi fermati al __________ di __________ dove abbiamo mangiato al ristorante della __________ e abbiamo fatto ancora un po’ di spesa. In pratica quello che non avevo trovato in Italia lo abbiamo acquistato alla __________. In seguito ci siamo diretti a __________ dove abbiamo fatto tappa al fornaio __________ a ritirare dei panini e una torta.

Susseguentemente a ciò siamo andati a casa dove abbiamo scaricato tutti gli acquisti.

Visto che era ora del riposino per mia figlia io mi sono occupata di fare ciò mentre mio marito si è recato in edicola __________, come solitamente fa al sabato mattina, per prendere dei giornali.

Mi ricordo che a tal riguardo mi aveva pure inviato un sms dicendomi che aveva trovato colonna e che aveva fatto il giro da __________.”

(VI PG 17.10.2016, p. 6 e 7, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

Tale messaggio risulta effettivamente registrato alle ore 15:59 del 15 ottobre 2016 (VI PG 17.10.2016, p. 7, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. ACPR 1 ha confermato che nel pomeriggio di sabato 15 ottobre 2016 IM 1 è passato a portarle dei giornali, aggiungendo che le avrebbe consegnato anche delle pastiglie per il raffreddore che lei gli aveva chiesto (VI PG 17.10.2016, p. 6, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23; VI PG 14.11.2016, p. 14, AI 153).

Alle ore 19:30 la donna ha riferito di essere stata informata da parte di ACPR 2 che la sorella non sarebbe stata presente alla festa di compleanno della nipote che si sarebbe tenuta il giorno successivo (VI PG 14.11.2016, p. 14, AI 153).

b. Domenica 16 e lunedì 17 ottobre 2016

  1. Quanto a domenica 16 ottobre 2016 l’imputato ha raccontato:

" (…) domenica se non sbaglio dalle 8.30 ho iniziato a preparare per la festa di compleanno di mia figlia, mi sono recato diverse volte con l’auto fino all’asilo. Mia moglie è stata a casa con __________ fino alle 11.00 e poi l’ha portata da ACPR 1.”

(VI PP 20.10.2016, p. 19, AI 35).

  1. Alle ore 13:17:40 ACPR 3 ha informato l’imputato del fatto che non si sarebbe presentato alla festa di __________ (“Ciao IM 1, scusa, non ci sono neanch’io alla festa di __________. Non sono dell’umore giusto… per fortuna l’abbiamo già festeggiata un po’ lunedì!”) e IM 1 gli ha risposto:

" Ciao, non preoccuparti. Capisco. Non ti preoccupare. Quando sta proprio male di solito dorme per 18 ore di fila, mangia e poi torna a dormire…vedrai che domani andrà meglio! Buona domenica”.

  1. Invitato a spiegare per quale motivo quella mattina non avesse gettato il cellulare di __________, avendo avuto il tempo di farlo, l’imputato ha dichiarato che quel giorno pensava unicamente a sua figlia (VI PP 20.10.2016, p. 19, AI 35).

  2. Durante il compleanno della figlia ha riferito di avere saputo della morte di sua zia e di avere quindi deciso di recarsi in _____ con la famiglia il giorno successivo per il funerale:

" (…) ho saputo della morte di mia zia durante la festa di compleanno di mia figlia domenica pomeriggio verso le 16:00 quando mia cugina __________ ha telefonato a mia madre per dirglielo. La stessa sera verso le 19.00 abbiamo saputo che il funerale sarebbe stato il lunedì alle 16:00. Mia madre aveva chiesto a mio padre se l’accompagnava, lui aveva detto di si ma io mi sono offerto di accompagnarli, ci tenevo a vedere mia cugina.

(…) per finire anche mia sorella voleva venire e per questo motivo abbiamo deciso di andare solo io, lei e mia madre. Ricordo che ora della fine ho effettuato le prenotazioni del volo e dell’albergo che era l’01:40 del mattino di lunedì.”

(VI PP 20.10.2016, p. 19 e 20, AI 35).

  1. ACPR 1, dal canto suo, ha confermato che durante il compleanno di __________, IM 1 avrebbe ricevuto la notizia della morte della zia (VI PG 17.10.2016, p. 8, allegato 10 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  2. I testi sentiti in corso d’inchiesta hanno affermato che in occasione della festa di compleanno della figlia, IM 1 si sarebbe comportato normalmente:

  • __________: “La festa si è svolta normalmente e IM 1 sembrava tranquillo. Forse era meno loquace del solito, ma penso per via della notizia circa il decesso della zia in Italia. Era impegnato a gestire la musica, la torta, ecc…, tuttavia intratteneva poco gli invitati.” (VI PG 23.11.2016, p. 5, AI 194);

  • : “Circa IM 1 posso dire che durante la festa, lo stesso non mi è parso diverso dal solito. IM 1 si è preoccupato di dirigere la festa, che aveva il tema di “”.” (VI PG 23.11.2016, p. 6, AI 185);

  • __________: “Ho fatto a IM 1 le mie condoglianze e mi è sembrato normale. Nel contesto mi sembrava dispiaciuto ma non disperato. (…) Durante la festa IM 1 s’è occupato della musica e faceva le foto.” (VI PG 07.12.2016, p. 4 e 5, AI 221).

Così come pure la madre dell’imputato, che ha dichiarato:

" IM 1 durante la festa, per quello che ho potuto vedere, ha mantenuto un comportamento normale. Era molto dispiaciuto della morte di sua zia. Tuttavia è rimasto alla festa. Il tardo pomeriggio ci siamo sentiti per organizzare il viaggio in _____.”

(VI PG 06.12.2016, p. 3, AI 220).

  1. Alle ore 07:27:12 di lunedì 17 ottobre 2016 IM 1 ha scritto un messaggio FitBit ad __________ dal seguente tenore:

" ciao, guarda, siamo appena arrivati all’aeroporto di Linate x andare al funerale. Ho finito di prenotare voli e albergo alle 01:40 e nn ho fatto in tempo a scriverlo a __________ :( non mi ha ancora scritto, spero si sia rimessa! Buona giornata a voi :)”.

Alle ore 11:58:52 l’imputato ha inoltre inviato un messaggio WhatsApp alla moglie, nel quale le ha scritto:

" non ho ancora fatto in tempo a dirlo a __________…come stanno a __________? __________ si ferma a pranzo all’asilo?”.

  1. ACPR 2, interrogata il 17 ottobre 2016, mentre il marito si trovava ancora in _____, si è così espressa in punto al di lui viaggio:

" È partito di corsa con sua mamma e sua sorella in quanto era stato avvisato nella giornata di ieri che sua zia __________ era deceduta a __________. Pertanto dopo aver finito la festa di compleanno di nostra figlia ha prenotato i biglietti per oggi in quanto il funerale è previsto per oggi alle 16:00. Il suo rientro è previsto per domani intorno alle ore 2000 a Linate. Partono da __________ intorno alle ore 1600.”

(VI PG 17.10.2016, p. 6, allegato 11 al rapporto di arresto provvisorio, AI 23).

  1. __________, sorella dell’imputato, ha indicato che durante la trasferta in _____ lo stato d’animo dell’imputato era “come sempre”, “gentile e presente come sempre” e “di salute stava bene, non ha lamentato nulla di che” (VI PP 05.12.2016, p. 4, AI 213).

  2. Quanto al momento in cui avrebbero appreso la notizia della morte di __________, __________ ha riferito:

" (…) ricordo che abbiamo appreso della notizia della morte di __________ quando stavamo lasciando il cimitero. IM 1 non riusciva a raggiungere né ACPR 2 né ACPR 1, dovrebbe aver ricevuto anche dei messaggi da altre persone che gli chiedevano se aveva saputo quanto successo. Sta di fatto che fuori dal cimitero teneva il cellulare in mano, non so se stesse contattando le notizie e altro, ma ad un certo punto mi ha mostrato un articolo nel quale si leggeva del rinvenimento del cadavere di una __________ 35enne di __________, io leggendolo, non trovando IM 1 la moglie, e visti i messaggi da lui ricevuti ho capito che si trattava di __________. Mia madre camminava davanti a noi, era abbastanza distante, ricordo di averle urlato che __________ era morta. IM 1 in quel momento è crollato, ha iniziato a vomitare e stare male, si è seduto a bordo strada, si alzava per vomitate e tornava a sedersi. Rientrati in albergo è stato sempre peggio. Non ha più vomitato ma ha rifiutato cibo e da bere. Si è messo a letto vestito sotto le coperte, mia mamma gli ha dato un calmante per dormire.”

(VI PP 05.12.2016, p. 4, AI 213).

  1. La madre dell’imputato, sentita il 6 dicembre 2016, ha confermato che lo stato d’animo dell’imputato durante il viaggio di andata in _____ “era normale” e “guidava normalmente” (VI PG 06.12.2016, p. 4, AI 220).

Invitata a descrivere lo stato d’animo del figlio in _____, la donna ha indicato quanto segue:

" Anche quando IM 1 si trovava in _____ era normale, tenuto conto che stavamo andando ad un funerale. Questo fino a quando siamo usciti dal cimitero. Verso il tardo pomeriggio di lunedì IM 1 ha ricevuto un messaggio, non so dire da chi. IM 1 mi ha detto che era successo qualcosa a __________. IM 1, se non ricordo male, ha telefonato a mio marito __________. Mio marito guardando in internet ci ha riferito che la Polizia aveva trovato un corpo a __________ di una trentacinquenne di __________. Sempre mio marito aveva capito, aiutato da IM 1, che poteva trattarsi di __________. Questo collegandolo al fatto che __________ non si faceva sentire da diverso tempo.

A questa notizia IM 1 s’è sentito male. Ha vomitato. La situazione s’è aggravata quando IM 1 non è riuscito a contattare ACPR 2. Anche io ho tentato di contattare ACPR 2 ma non ci sono riuscita.

IM 1 stava male a tal punto che la sera non ha mangiato e ha preso una Temesta per dormire.

Il giorno seguente abbiamo fatto colazione e IM 1 era triste ma l’abbiamo convinto a mangiare. Quel giorno siamo andati da mia nipote e abbiamo pranzato, anche in quest’occasione IM 1 a mangiato. Siamo stati accompagnati all’aeroporto e abbiamo preso l’aereo per il rientro.”

(VI PG 06.12.2016, p. 4 e 5, AI 220).

Alla domanda a sapere se IM 1 avesse detto qualcosa in relazione alla morte della cognata, __________ ha risposto:

" IM 1 ha capito della morte di __________ quando era al telefono con mio marito __________ nel pomeriggio. Come detto stava male. Ha bevuto qualche cosa e mangiato pochissimo. Non mi ha detto nulla di particolare.”

(VI PG 06.12.2016, p. 5, AI 220).

Circa lo stato d’animo del figlio durante il rientro dall’aeroporto la donna ha in fine affermato:

" Anche per il rientro ha guidato IM 1. Ha guidato normalmente anche se la situazione lo aveva provato. Durante il viaggio abbiamo parlato di __________. Non mi ricordo cosa ci siamo detti. Come detto non guidava in modo diverso dal solito. Non mi sembra che IM 1 abbia fatto qualche domanda. IM 1 non si è mai fermato. IM 1 era molto legato a __________ ma non so dire se ha detto frasi particolari a tal proposito.”

(VI PG 06.12.2016, p. 5, AI 220).

  1. In punto al proprio stato d’animo nei giorni successivi all’uccisione di __________, IM 1 ha dichiarato:

" (…) tutto mi faceva star male in quei giorni. Ho cercato di non più pensare a quanto accaduto, mi sono imposto di non farlo e infatti ho iniziato a stare male solo lunedì al funerale in _____ quando mi hanno comunicato del ritrovamento del corpo di __________. Sino a lì avevo cercato di tenere la mente vuota e di non pensare a quanto fatto.

(…) io in quei giorni ho cercato di chiudere i miei sentimenti in un cassetto. Dopo averla uccisa in viaggio verso il __________ sono stato male, non ho più pensato a questa storia e mi sono concentrato a non più pensarci. La prima volte che mi sono davvero sfogato è stato durante il primo interrogatorio di polizia. Se non avessi chiuso i miei sentimenti in un cassetto sarei stato malissimo.”

(VI PP 26.01.2017, p. 5 e 6, AI 291).

Giova rilevare che al termine dell’interrogatorio del 10 novembre 2016, in cui ha ammesso di avere ucciso __________, l’imputato ha dichiarato:

" Provo tristezza per quello che è successo e che succederà dopo, che sarà molto più grave.”

(VI PP 10.11.2016, p. 21, AI 145).

  1. Alle ore 14:22 IM 1 ha inoltrato il seguente messaggio a __________ e __________, donne con cui intratteneva una relazione virtuale:

" __________ is dead!!! I cant’t think is real!!! They found body in Italy I think near a wood :(((( I can’t talk to ACPR 2 and ACPR 1!!!! I’m far foe tge other funeral”.

Alle ore 21:03:57 ha poi inoltrato un messaggio simile anche all’amica virtuale __________:

" __________ is dead!!! I cant’t think is real!!! They found body in Italy I think near a wood :(((( I can’t talk to ACPR 2 and ACPR 1!!!”.

ii) Risultanze medico legali

  1. In data 17 ottobre 2016 il Dr. __________ ha proceduto all’esame autoptico sulla salma di __________ al fine di stabilirne le cause del decesso (AI 281). Il medico legale ha stabilito, in punto alla causa della morte che:

" I reperti anatomo-patologici, pur di scarso rilievo, stante la negatività dei reperti tossicologici, consentono, con buona probabilità, di sostenere che __________ è deceduta a seguito di asfissia meccanica, prodotta con le modalità del soffocamento, attuatosi mediante blocco della respirazione, conseguente ad occlusione estrinseca delle vie respiratorie. La morte è quindi seguita ad impossibilità, da parte della donna, di inalare aria ossigenata nei polmoni, essendo lo spazio respiratorio obliterato o estremamente ridotto per confinamento del capo, con scarsa opportunità di ricambio dell’aria e progressiva desaturazione di ossigeno nell’aria disponibile, fino a giungere ad uno stato di ipossiemia ed ipossia grave, a carico dei parenchimi più sensibili al calo di tensione di ossigeno ed ipofunzione degli stessi, a livelli incompatibili con la vita.”

(AI 281, p. 11).

  1. Riguardo ai mezzi che hanno prodotto il decesso, ha rilevato che “le lesioni riscontrate sul cadavere sono riferibili ad asfissia meccanica, come mostra l’enfisema acuto polmonare, prodotto da tentativi espiratori parossistici” e che il decesso “sopraggiunse dopo un lasso di tempo di parecchi minuti dall’applicazione del mezzo soffocante, configurando il quadro della morte asfittica in spazio ristretto, per esaurimento progressivo dell’ossigeno a disposizione della funzione respiratoria” (AI 281, p. 12).

Il medico legale ha inoltre indicato che:

" L’insieme dei dati disponibili depone quindi per un meccanismo di decesso da asfissia, seguita ad ostruzione estrinseca delle vie aeree operata in assenza di compressione violenta della regione periorale e nasale, mediante applicazione sugli orifizi respiratori di mezzo privo di consistenza e di rilievi figurati idonei ad improntare i tegumenti nel punto di contatto. (…) Conforta l’ipotesi di asfissia da confinamento in spazio ristretto la presenza di cospicuo edema polmonare acuto, che si instaura solo in caso di arresto cardiocircolatorio progressivo e non immediato, causato da deficit cerebrale con depressione dell’attività respiratoria, regolata dai centri nervosi preposti. Ciò spiegherebbe inoltre la presenza di lesioni ecchimotiche vitali, probabilmente prodotte in occasione di spostamento del corpo, ormai inanimato ed apparentemente privo di vita, pur permanendo attività cardiaca residua, anche con polso non apprezzabile ed estremamente rallentato, la quale può protrarsi anche per oltre dieci minuti successivamente al cessare della funzione cerebrale, per il sussistere di autonoma attività elettromeccanica cardiaca. Si ritiene quindi di potere attribuire, con elevata probabilità, a soffocamento esterno diretto, conseguente ad occlusione estrinseca delle vie respiratorie, il ruolo di causa diretta nel determinismo della morte di __________.”

(AI 281, p. 13 e 14).

  1. Quanto alle lesioni cutanee non opera di microfauna, si evince che “la ferita lacera in sede frontale non presenta caratteri di lesione vitale e fu quindi prodotta dopo la morte, probabilmente in occasione dell’abbandono del corpo su terreno accidentato; l’ampia abrasione cutanea dorsale presenta caratteristiche morfologiche di lesione vitale e potrebbe essere riferita a urti reiterati subiti in occasione dello spostamento del corpo, possibilmente da un ambiente domestico a quello rurale in cui fu rinvenuto; lo stesso può essere assunto riguardo l’ecchimosi e l’ematoma profondo in sede occipitale, che appare comunque più cospicuo rispetto all’emorragia profonda in sede dorsale, peraltro meno sanguificata, insinuando il dubbio, comunque non suffragato da presenza di lesioni craniche ed intracraniche, che l’ematoma possa essere stato causato da aggressione operata alle spalle, con utilizzo di corpo contundente a superficie liscia e che l’azione contusiva abbia prodotto concussione cerebrale con momentanea perdita di coscienza, per un tempo sufficiente all’aggressore a instaurare nella vittima ipossia cerebrale con perdita di coscienza mediante soffocamento, a questo punto protratto fino all’asfissia meccanica letale, con le modalità descritte. (…) tale ipotesi non è comprovabile sulla base dei dati emersi all’esame autoptico, trattandosi di alterazioni organiche funzionali transitorie e non di modificazioni organiche sostanziali permanenti dei tessuti, rilevabili all’esame morfologico.” (AI 281, p. 14 e 15).

  2. Il Dr. __________ ha in fine valutato che il decesso si colloca “nella tarda serata del giorno 14/10/16” (AI 281, p. 16).

  3. Il cadavere è stato poi stato rivalutato il 26 ottobre 2016 dalla Dr.ssa __________ (AI 252). Gli accertamenti condotti dalla stessa hanno permesso di osservare quanto segue:

"

  • Sul corpo della donna, a livello cutaneo, non si sono evidenziate lesioni traumatiche indicative della causa del decesso. Di rilevante si sono unicamente osservate, al capo, alcune lesioni di natura contusiva, di cui una determinante infrazione della corticale ossea in regione temporale destra.

  • A livello del collo si sono osservati alcuni modesti infiltrati ematici dei muscoli in prossimità dell’osso joide e verosimile infrazione del corpo centrale dell’osso joide stesso.

  • Sul corpo della donna non sono presenti lesioni da difesa. (…) Non è possibile escludere che uno dei traumi al capo abbia determinato una transitoria riduzione dello stato di coscienza e delle capacità di reazione della donna.

  • Le lesioni presenti sul dorso della donna appaiono tutte vitali e compatibili con un trascinamento del corpo, in limine vitae, lungo le scale.

  • Le lesioni in regione frontale appaiono post-mortali e prodotte durante la fase di posizionamento del corpo nel luogo di rinvenimento. (…)

  • Gli esami istologici (presenza di enfisema acuto ed edema polmonare) e autoptici appaiono compatibili nell’identificare, nella causazione del decesso, una componente asfittica da compressione delle vie aeree con vincolo esterno soffice (che non ha prodotto lesioni cutanee ma solo modesti infiltrati sottostanti) e un meccanismo asfittico terminale da confinamento (per chiusura del capo all’interno di un sacchetto, con conseguente formazione di edema polmonare). Tali meccanismi lesivi necessitano, normalmente, di diversi minuti prima che sopraggiunga il decesso.”

(AI 252, p. 9 e 10).

  1. Il medico legale ha quindi concluso che:

" (…) la causa del decesso della Sig.ra __________ deve essere identificata in una doppia componente asfittica: strangolamento e confinamento. Trattasi di morte di natura omicida.

Le lesioni al dorso appaiono compatibili con un trascinamento del corpo in limine vitae (durante la fase di confinamento), operato in un tentativo di occultamento del cadavere.

Le lesioni in regione frontale sono post-mortali, ad indicare che, quando il corpo fu lasciato a __________, la donna era già morta, anche se da poco tempo (ipostasi e rigor coerenti con la posizione di rinvenimento).

Per quanto riguarda l’epoca del decesso, le osservazioni effettuate dal Dott. __________ appaiono corrette nell’individuare l’epoca del decesso nella giornata del 14 ottobre, ma nulla può essere aggiunto, non avendo proceduto personalmente a una rilevazione dei dati.”

(AI 252, p. 10).

  1. A complemento della sua precedente relazione e in risposta ad alcuni quesiti posti dalla pubblica accusa, il medico legale ha precisato che la lesione contusiva in sede temporo-occipitale destra è stata prodotta con un corpo contundente ed è compatibile anche con un colpo inferto con una bottiglia in vetro, indicando la mancanza di lesioni cutanee da un lato che la forza lesiva non è stata in grado di lacerare la cute, dall’altro che il modo in cui si è eventualmente frantumata la bottiglia non ha determinato lesioni da taglio da parte dei frammenti di vetro, non escludendo l’assenza di soluzioni di continuo cutanee che, in seguito all’urto, la bottiglia sia frantumata. Secondo il parere della Dr.ssa __________ non è possibile stabilire con quanta forza sia stato inferto il colpo che ha determinato la lesione obiettivata in corso d’autopsia; esso ha però certamente determinato un trauma cranico, la cui rilevanza clinica non è accertabile ma che, teoricamente, può aver determinato una momentanea riduzione e alterazione delle funzioni cerebrali con conseguente capacità di reazione verso un’aggressione (AI 362, p. 4).

  2. Il medico legale ha inoltre stabilito che:

" Una sciarpa rappresenta certamente un vincolo soffice che può essere utilizzato in un meccanismo di strangolamento come quello descritto nel caso in oggetto. Non avendo lasciato alcuna lesività cutanea non è possibile stabilire con quanti giri il mezzo costrittivo fosse avvolto intorno al collo della vittima.

L’assenza di lesioni a livello della mucosa orale (conseguenza di una pressione esercitata dall’esterno contro le arcate dentarie) porta ad escludere che il vincolo determinasse, in tale sede, una idonea compressione. Ciò non esclude che una parte del vincolo, non sotto tensione, coprisse la bocca.”

(AI 362, p. 4).

  1. La Dr.ssa __________ ha in fine precisato che “il successivo posizionamento del capo all’interno di un sacchetto ha determinato una asfissia terminale da confinamento. Tale ultimo meccanismo potrebbe aver agito unicamente accelerando il decesso, che poteva già essere inemendabile, a causa delle lesioni ipossiche cerebrali determinate dal precedente strangolamento”, e che “le lesioni riscontrate sul dorso della donna, compatibili per essere state provocate nello spostamento del cadavere lungo le scale dell’abitazione, presentano caratteri di vitalità, ovvero sono state cagionate quando era ancora presente un’attività cardiocircolatoria, seppur minima. In tale fase terminale le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie potevano essere estremamente ridotte e quindi non perfettamente percepibili da terzi” (AI 362, p. 5).

  2. Dagli accertamenti effettuati dalla Dr.ssa __________ sul corpo di IM 1 il 20 ottobre 2016, non sono state evidenziate lesioni rilevanti e cronologicamente riferibili ai fatti del presente procedimento (AI 251).

iii) Diritto

  1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

  2. È, invece, applicabile l’art. 112 CP – che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni – quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

  3. Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche – accertate secondo criteri morali oggettivi – devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).

  1. Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” – che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) – l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29).

  2. Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4; 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4; 6B_198/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; 6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2; 6S.394/2006 del 1. marzo 2007 consid. 4.4; 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2), per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2).

  3. Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1).

Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30).

  1. Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Le modalità sono poi particolarmente perverse quando l’autore, per insensibilità, infligge volontariamente sofferenze fisiche o psichiche maggiori rispetto a quelle necessarie per “solo” uccidere la vittima (Hurtado Pozo, Partie spéciale, n. 142; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 21 ad art. 112 CP) o quando egli agisce perfidamente, ad esempio prendendosela con una persona che non può difendersi della quale si era precedentemente guadagnato la fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 22 ad art. 112 CP; Stratenwerth/Jenny, BT I, § 1, n. 24). Il mezzo impiegato – ad esempio fuoco o veleno – può essere preso in considerazione, ma unicamente se è sintomatico di crudeltà o perfidia (DTF 118 IV 128 consid. c; 104 IV 150 consid. 1; 106 IV 342 consid. 2; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 23 ad art. 112 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP).

  2. La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii), che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

  3. Come detto, quanto distingue l’assassino dall’omicidio è la particolare mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d’agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 – entrambi casi di strangolamento – ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

  4. Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme per valutare se l’atto mostra nell’autore i tratti caratteristici di un assassino. Ciò è ad esempio il caso se emerge dalle circostanze concrete dell’atto che l’autore ha fatto prova di un disprezzo totale della vita altrui. Mentre l’omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una situazione di grande conflitto, l’assassino agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario ed odioso, con un’assenza quasi totale di tendenze sociali e, nel perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui (STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b e riferimenti). Nell’assassino l’egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione. Egli è spesso pronto a sacrificare, per soddisfare dei bisogni egoistici, anche persone che nulla gli hanno fatto, mostrando una completa mancanza di scrupoli ed una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 122 consid. 2b e riferimenti; STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; cfr. STF 6S.424/2004 del 16.02.2005, in cui è stato ritenuto complice in assassinio un autore che aveva agito per conservare l’amicizia dell’autore principale che agiva nei confronti di una vittima che a lui nulla aveva fatto; idem in STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003).

Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; 117 OV 369 consid. 17 e riferimenti; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

  1. Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. È, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; 6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2; 6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3; 6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2; 6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2; 6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).

  2. La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

Al fine di caratterizzare questa nozione di mancanza di scrupoli, la legge evoca il movente, lo scopo o le modalità, ma detti elementi non sono esaustivi. L’assenza particolare di scrupoli può essere ammessa quando altri elementi conferiscono all’atto una gravità specifica. Pertanto la riflessione e la pianificazione possono costituire elementi suscettibili di configurare un’assenza particolare di scrupoli. Con la freddezza nell’esecuzione ed il controllo di sé l’autore manifesta analogamente il più completo disprezzo per la vita altrui (DTF 141 IV 61; 6B 35/2017).

Come già accennato, secondo la giurisprudenza, per stabilire se ci si trova in presenza di un assassinio occorre procedere ad una valutazione d’insieme delle circostanze interne (comportamento, modo di esecuzione) ed interne dell’atto (movente, scopo ecc.). Gli antecedenti ed il comportamento dell’autore dopo l’atto sono pure pertinenti se hanno una relazione diretta con l’atto e se sono rivelatori della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10; 6B 943/2009; 6B 1197/2015).

  1. Il TF ha sancito che al fine di determinare se ci si trova confrontati ad un assassinio occorre considerare anche il comportamento dopo l’atto, nella misura in cui può fornire indicazioni sulla personalità, la sua attitudine e mentalità al momento dei fatti (STF 6S.424/2004; STF 6B_532/2012; STF 6P.252/2006; DTF 127 IV 10).

Giova a tal proposito evidenziare che nel caso esaminato dal Tribunale Federale nella sentenza 6S.424/2004 l’Alta Corte aveva ritenuto costitutivo di assassinio il caso in cui gli imputati, dopo aver ucciso una persona, hanno ridipinto la parete per nascondere le tracce di sangue per poi recarsi in discoteca.

Analogamente, nel caso 6B_532/2012, il TF ha confermato la condanna per il reato di assassinio di un imputato che, sotto l’influsso di alcol, ha ucciso una persona con un fendente alla gola, si è impossessato di un computer, hashish e di un vestito della vittima e, mediante spirito da ardere rinvenuto in cucina, ha dato fuoco all’appartamento.

  1. Ai sensi dell’art. 262 cifra 1 CP chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto, chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre, chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Tale disposizione protegge il sentimento di pietà nei confronti dei morti e della loro sepoltura. Deve essere considerato come un sentimento generale e non è necessario che il defunto abbia degli eredi perché il suo corpo e la sua sepoltura siano protetti dall’art. 262 CP

La profanazione è un’espressione caratterizzata da disprezzo e mancanza di rispetto

Gli avverbi “grossolanamente” e “con malanimo” utilizzati dall’art. 262 cifra 1 CP sottolineano che l’atto deve essere oggettivamente scioccante (DTF 109 IV 130 consid. 1).

Il cadavere è il corpo di una persona morta. Il sopraggiungere della morte deve essere stabilito tramite i criteri medici che stabiliscono anche la fine della vita umana ai sensi dell’art. 111 CP. Il feto non è compreso, non trattandosi ancora di un essere umano. Il termine “cadavere” suggerisce che deve trattarsi di un corpo umano riconoscibile come tale. Le ceneri di un morto non sono più il suo cadavere. Anche uno scheletro non è più un cadavere ai sensi della legge. Si tratta di cadavere anche dopo il funerale, fino alla disintegrazione delle parti molli (Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 22-25 ad art. 262).

  1. Sono potenzialmente profananti tutti gli atti fisici commessi sul cadavere senza che vi sia un motivo specifico e dignitoso. Un caso classico di profanazione è la profanazione sessuale del cadavere (ad esempio inserire nell’ano un deodorante spray). Entrano in considerazione anche il fatto di squartare il cadavere e far affondare i pezzi nell’acqua, cospargere di benzina e dare fuoco alla vittima di un assassinio, disseppellire, svaligiare o svestire un cadavere. La giurisprudenza ha ammesso la profanazione in un caso in cui una persona, per paura di un contatto con la Polizia, ha parzialmente spogliato, in camera sua, una persona una persona morta (non per sua mano), l’ha infilata con violenza in un mastello, l’ha coperta con un tappeto e un mantello, per poi portarla con un carretto al fiume e gettarla nello stesso, perché tale maniera di agire denotava una totale mancanza di rispetto (Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 26-35 ad art. 262).

L’infrazione è intenzionale. L’autore deve avere l’intenzione, almeno nella forma del dolo eventuale, di profanare grossolanamente o con malanimo; il suo atto volontario deve denotare il disprezzo o la mancanza di rispetto per il corpo del defunto (DTF 129 IV 173 consid. 2.1).

  1. Secondo il TF, l’art. 262 cifra 1 cpv. 3 è in concorso reale con precedenti delitti contro la vita, quindi ad esempio quando l’assassino si libera del cadavere in una maniera che denota una totale mancanza di rispetto (Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 40 ad art. 262; STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 4 e 6S.668/2001 del 24 gennaio 2002, in cui l’autore ha segato a pezzi il cadavere e affondato i pezzi nel fiume e nel lago).

iv) Convincimento della Corte

  1. Per quanto attiene ai fatti che hanno preceduto e seguito l’uccisione di __________, gli stessi – come emerge dagli stralci di verbale sopra riportati – sono ammessi dall’imputato.

L’atto d’accusa si fonda, del resto, in ampia misura, sia circa il movente che per quanto commesso da IM 1, sulle dichiarazioni rese da quest’ultimo.

La Corte non si può tuttavia esimere dall’evidenziare come l’intera vicenda sia caratterizzata da numerose zone d’ombra che lasciano sussistere concreti dubbi circa quanto realmente accaduto a __________ la sera del 14 ottobre 2016. Ciò sia in ragione di cambiamenti di versione, se non vere e proprie menzogne, dell’imputato, sia sulla scorta di conclusioni derivanti da considerazioni logiche.

  1. A tal proposito si dirà che il primo aspetto che merita di essere segnalato è relativo al motivo per il quale IM 1 si è recato a casa della vittima la sera dei fatti, posto che questi ha mentito sostenendo dapprima di voler consegnare un biglietto per un concerto, affermando in seguito che si trattava di un buono da lui stesso confezionato, che teneva, in una prima versione, nella tasca posteriore dei pantaloni, salvo poi affermare che si trovava nello zaino. Carente di logica è pure il motivo per cui detto buono – peraltro mai rinvenuto – dovesse essere consegnato a __________ proprio quel giorno e non, per esempio, la domenica in occasione del compleanno della figlia.

Parimenti, l’imputato non è stato costante in relazione alla provenienza della bottiglia ed al motivo per cui la deteneva nello zaino. Detto che per buona parte dell’inchiesta IM 1 ha sostenuto che detto oggetto si trovava sulla scrivania della vittima, soltanto quando si è visto confrontato alle risultanze istruttorie l’imputato ha ammesso di averla detenuta nello zaino, spiegando di utilizzarla per penetrarsi analmente. Nel verbale successivo l’imputato ha tuttavia aggiunto che detta pratica gli procurava sollievo dai propri disturbi intestinali. Ancora, il motivo per cui la bottiglia sarebbe stata da lui tenuta nello zaino che portava al lavoro sarebbe da ricercarsi nel fatto che l’imputato non voleva destare sospetti alla moglie.

Detto che la spiegazione dell’utilizzo della bottiglietta di birra a fini erotico/terapeutici appare assai poco verosimile, non si comprende quale sospetto avrebbe potuto trarre ACPR 2 nel vedere in casa una contenitore in vetro vuoto, tanto più se si considera che presso l’abitazione dell’imputato sono stati rinvenuti oggetti chiaramente destinati ad uso sessuale.

Come sopra rilevato, IM 1 non è stato lineare neppure nel suo racconto di quanto accaduto dopo essere entrato in camera e ciò sia per quanto attiene al modo in cui si sarebbe comportata __________ (cfr. “vieppiù sostenuta, fino ad urlare”/“ha urlato tutto il tempo”), sia relativamente alla propria reazione (cfr. “provavo a calmarla”/“non ho aperto bocca”).

Proprio in merito alla discussione permangono poi diversi aspetti tutt’altro che scevri da dubbi.

Tra questi si menzionerà il fatto che non si comprende perché IM 1 possa aver sostenuto, in corso d’inchiesta, che non si aspettava che la vittima volesse parlargli della perizia. L’imputato sapeva (poiché aveva appositamente organizzato la cena in Italia proprio per evitare che tutta la famiglia si riunisse) che quella sera la donna desiderava fare il punto della situazione con madre e sorella. IM 1 sapeva inoltre di essere il confidente di __________ nella vicenda, ovvero l’unica persona che ne sosteneva la posizione. In tale contesto era quindi oltremodo probabile (se non addirittura sicuro) che, visto sfumare l’incontro di famiglia, la vittima avrebbe affrontato l’argomento perizia proprio con la persona che maggiormente la assecondava.

Al proposito si dirà che mal si comprende per quale motivo, dopo aver organizzato la cena al __________ proprio per evitare l’incontro con suocera, moglie e cognata e la discussione relativa alla perizia, l’imputato si sia recato comunque dalla vittima con il pretesto – del tutto inconsistente – della consegna del buono, rischiando quindi comunque di doversi confrontare con la problematica relativa alla valutazione peritale dell’immobile.

Analogamente risulta sprovvisto di logica il fatto che la vittima abbia aggredito verbalmente l’imputato, essendole chiaro – poiché lo aveva comunicato anche a terzi – che questi era dalla sua parte. E che non fosse tanto l’imputato ad essere l’oggetto dello sfogo della vittima, quanto piuttosto la situazione generale, lo ha ammesso lo stesso IM 1 sostenendo che “mi diceva che la perizia allestita dall’architetto __________ non andava bene e bisognava cambiarla. Lei mi diceva “… tu mi devi aiutare…” aggiungendo che quell’incompetente architetto __________ aveva modificato poche cifre, “cose così”. Mi parlava di regole e ribadiva che io avrei dovuto aiutarla (…)” (VI PP 10.11.2016, p. 18). Del resto, ACPR 3 ha riferito agli inquirenti che durante la telefonata intercorsa poco prima dei fatti, la donna era tranquilla.

Neppure si può seguire del tutto l’imputato quando sostiene di essere rimasto stupito dall’atteggiamento di __________. Dagli atti emerge infatti che IM 1 era perfettamente consapevole che la cognata, come qualsiasi altra persona, poteva anche mostrarsi spigolosa. Neppure chiaro è perché, sentitosi aggredito, IM 1 non si sia limitato a ribattere verbalmente oppure non se ne sia semplicemente andato, ma abbia colpito la cognata da tergo e, resosi conto di averle fatto più male di quanto preventivato, non si sia scusato e non l’abbia soccorsa, giungendo invece alla conclusione che “qui l’ho mezza ammazzata… e quindi ho continuato” (VI PP 10.11.2016, p. 19).

Analogamente, l’imputato ha riferito di voler far tacere la vittima, colpendola però proprio in un momento in cui, per sua stessa ammissione, questa aveva smesso di parlare, voltandosi.

L’imputato, come già evidenziato, ha tentato di cambiare versione in occasione dell’interrogatorio dibattimentale in merito all’uso che ha fatto della sciarpa, sostenendo di aver voluto chiudere la bocca alla cognata e non, come affermato durante la procedura “gliel’ho girata attorno al collo. L’ho appoggiata alla sua gola (…) ho fatto con la sciarpa due rapidi giri intorno al collo o almeno così mi sembra di ricordare” (VI PP 10.11.2016, p. 18).

Dubbi permangono, in fine, in relazione al reale sentimento che l’imputato provava per la vittima, da questi descritto come un affetto fraterno, ma certamente sotto molti aspetti ben più simile ad un’infatuazione.

La credibilità di IM 1 risulta dunque essere gravemente minata dai cambiamenti di versione, se non dalle vere e proprie menzogne, che traspaiono diffusamente dalle di lui dichiarazioni. Ne consegue che non possono che sussistere dubbi circa il reale svolgimento dei fatti e, in ultima analisi, al reale motivo che ha indotto l’imputato ad uccidere __________ il 14 ottobre 2016.

Ciò detto, considerato che i fatti così come esposti nell’atto d’accusa sono stati riconosciuti da IM 1 nel corso della procedura preliminare e dibattimentale, che non sussistono elementi oggettivi tali da inficiarli e che, ad ogni buon conto, la Corte è vincolata ex art. 9 CPP da quanto figura nella promozione dell’accusa, i fatti sono stati ritenuti come descritti nell’atto d’accusa.

  1. Per quanto attiene al diritto, richiamati i principi giurisprudenziali sviluppati nell’ambito dell’art. 112 CP e sopra riassunti, l’elemento costitutivo del movente risultante dagli atti è rappresentato dalla volontà da parte di IM 1 di far tacere la donna che lo accusava (a suo dire ingiustamente e con toni inusuali) di non aiutarla sufficientemente nell’ambito della contesa famigliare relativa alla compravendita della casa di __________.

Si dirà al proposito che anche ammettendo che IM 1 possa essersi risentito in ragione del tono e/o del tenore dei rimproveri che gli venivano mossi dalla vittima, questi, dal profilo strettamente oggettivo, non possono in alcun modo essere considerati tali da scatenare (e ancor meno da giustificare) una reazione violenta.

Certo, l’imputato può essere rimasto sorpreso, finanche offeso, sia dalla forma che dal contenuto, senza tuttavia che ciò abbia travalicato i limiti di un’accesa discussione.

Peraltro, all’imputato era perfettamente chiaro che __________ non era arrabbiata con lui (che sapeva essere dalla sua parte), ma risultava piuttosto irritata e/o esasperata dal contesto, dagli screzi venutisi a creare con la madre e dall’esito della perizia, così come lo stesso IM 1 ha riconosciuto in VI PP 10.11.2016, p. 18.

La reazione violenta dell’imputato è dunque stata ingenerata da una semplice diatriba intervenuta nell’ambito del conflitto famigliare in cui la vittima si dibatteva, ma di gravità oggettiva del tutto nulla.

Come lo stesso imputato ha affermato, “la cosa che mi ha fatto scattare è stato il sentirmi incolpato di non aiutarla quando invece ho sempre cercato di fare da paciere (…) Le accuse che quella sera __________ ha rivolto nei miei confronti le ho trovate ingiuste, non me le aspettavo da lei anche perché non era mai stata così non aveva mai avuto quel tono di voce con me” (VI PP 10.11.2016, p. 18).

Tale agire dimostra oltremodo l’egoismo del suo autore, il quale voleva semplicemente porre fine ad una situazione per lui spiacevole in cui veniva messo in discussione o sminuito il suo impegno nel perorare la causa della vittima nei confronti della di lei madre.

Sentitosi attaccato verbalmente, IM 1 non si è però “limitato” a reagire verbalmente, ma è passato all’azione colpendo con forza la vittima alla nuca. Non solo. Pur constatando il risultato si era rivelato essere più grave del previsto, l’imputato ha proseguito avvolgendo il collo di __________ con la sciarpa e lasciando la presa solo quando ha ritenuto che fosse morta, così come emerge dalle dichiarazioni da lui rese in sede d’inchiesta (“prima di toglierle la sciarpa dal collo ho preso il polso, non ho sentito il battito, era morta, ho tolto la sciarpa”

  • VI PP 10.11.2016).

Il gesto di IM 1 è quindi stato, da un punto di vista morale oggettivo, del tutto inammissibile e causato da futilità, ovvero senza motivi seri nell’ambito di un litigio altrimenti bagatellare.

Certo, la perizia psichiatrica ha indicato che IM 1, vista la sua struttura psicologica, avrebbe vissuto dette accuse ed il tono assunto dalla vittima come estremamente gravi.

Giova al proposito osservare che il Tribunale federale ha stabilito che tale modo di procedere, che parte dalla personalità dell’accusato per qualificare il suo atto, è estraneo all’art. 112 CP. Si tratta al contrario, di qualificare l’atto in sé partendo dalle sole circostanze intrinseche alla sua commissione. Del resto, sempre secondo l’Alta Corte, le particolarità caratteriali dell’autore non escludono la possibile qualifica di assassinio (DTF 6B 687/2012; 6S 21/2003).

Ne consegue che la Corte ha ritenuto realizzato l’elemento costitutivo del movente odioso.

  1. Per quel che ne è dello scopo, come avviene in molti casi, questo è assimilabile al movente, nel caso concreto, quello di far tacere la vittima.

A mente della Corte a questa finalità potrebbe essersi aggiunta, nella fase successiva al colpo inferto con la bottiglia, la volontà di impedire che la cognata raccontasse a terzi quanto accaduto. Quanto avvenuto avrebbe, di fatto, intaccato l’immagine di “bravo ragazzo” che tutti si erano fatta di lui.

Soprattutto, a IM 1 non poteva sfuggire che dopo aver colpito la cognata, il rapporto con lei – persona cui per sua stessa ammissione teneva moltissimo – si sarebbe inevitabilmente sgretolato.

Tale considerazione spiegherebbe peraltro l’affermazione dell’imputato, già sopra evocata, secondo cui:

" quando l’ho colpita non pensavo di averle fatto così male poi vedendola così dolorante ho pensato “…qua l’ho mezza ammazzata…” e quindi ho continuato”.

Ad ogni buon conto, già solo il fatto di aver agito per sottrarsi da rimproveri e/o per far tacere la vittima configura, a mente della Corte, uno scopo perverso così come previsto dall’art. 112 CP.

  1. Quanto alle modalità, si impone di ricordare che IM 1 ha colpito __________ alle spalle, a tradimento, mentre si era voltata dandogli le spalle e ciò a dimostrazione della fiducia che lei riponeva nell’imputato e che nulla – dai toni della discussione, dal contesto, dall’atteggiamento dell’imputato – aveva fatto percepire alla vittima le avvisaglie di ciò che sarebbe avvenuto in seguito.

Il colpo assestato da IM 1 è stato violento, tanto da rendere incerto l’incedere di __________ ed indurla ad inginocchiarsi accanto al letto.

A quel punto, giungendo inopinatamente alle sue spalle, IM 1 le ha avvolto la sciarpa attorno al collo, iniziando a stringere e – come sopra rilevato – lasciando la presa alcuni minuti più tardi, quando riteneva che la donna fosse ormai morta.

Neppure si impone di dilungarsi sul fatto che l’imputato – contrariamente a quanto sostenuto in sede d’inchiesta – in sede dibattimentale ha tentato goffamente di sostenere che sua intenzione era chiuderle la bocca.

Non solo IM 1 è poi ritornato subito dopo a confermare le dichiarazioni rese in precedenza (“gliel’ho girata attorno al collo. L’ho appoggiata alla sua gola (…) ho fatto con la sciarpa due rapidi giri intorno al collo” - VI PP 10.11.2016, p. 18; circostanza ribadita anche in occasione dell’interrogatorio dibattimentale: “L’ho girata attorno al collo, ma sono sicuro che le ho coperto anche la bocca”, VI DIB p. 18), ma l’avvolgimento della sciarpa sulla bocca, a significare che voleva unicamente farla tacere, appare inconciliabile con il fatto che l’imputato ha mantenuto la presa per svariati minuti, periodo durante il quale la donna era giocoforza in silenzio (“riusciva solo a dirmi “IM 1” – VI PP 10.11.2016, p. 18). Analogamente, detta spiegazione non si concilierebbe con le puntuali ammissioni secondo cui IM 1 ha lasciato la presa solo dopo che la vittima ha smesso di muoversi (cfr. VI DIB, p. 17) e dopo aver controllato che non vi era più battito del polso (VI PP 10.11.2016, p. 18).

In realtà, le dichiarazioni secondo cui “(…) le ho detto “mi dispiace” e ho continuato a stringere. Lei gorgogliava e poi non ho sentito più nulla. Non si muoveva nemmeno più” (VI PP 10.11.2019, p. 19) indicano inequivocabilmente che IM 1 stava deliberatamente cercando la morte di __________ e non certo di farla soltanto tacere.

Del resto, l’indicazione di aver utilizzato la sciarpa per chiudere la bocca, quasi lo strangolamento ne fosse stata una conseguenza involontaria, è emersa per la prima volta in sede dibattimentale. Al proposito, si dirà che in tal senso l’imputato pare aver fatto proprie alcune argomentazioni del perito psichiatrico, segnatamente il fatto che IM 1 avrebbe in realtà mirato alla zona della fonazione (cfr. perizia psichiatrica, p. 139).

IM 1, come sopra menzionato, ha quindi stretto la sciarpa attorno al collo della vittima, senza mollare la presa per 2-3 minuti. Certamente, come il perito psichiatrico ha avuto cura di indicare, il tempo è relativo e lo è sicuramente in circostanze quali quella in disanima. Tuttavia, da un punto di vista oggettivo, per portare una persona ai limiti estremi della vita, inerme e con battito e respirazione ormai impercettibili, l’ordine di grandezza appare certamente congruo.

Durante quell’importante lasso di tempo, IM 1 non si è ravveduto e non ha interrotto la propria azione omicida, malgrado avesse perfettamente capito – come da lui stesso ammesso – cosa stava facendo e quale sarebbe stato l’esito finale del suo perseverare nello stringere la sciarpa attorno al collo della donna. Giova ancora qui ribadire che l’imputato ha tolto la sciarpa solo dopo aver detto “mi dispiace” e aver constatato l’assenza di battito al polso (VI PP 10.11.2016, p. 19).

A mente della Corte tale modo di agire configura certamente una modalità perversa, dove la vittima è morta in modo atroce, sentendo la vita che se ne andava piano piano, uccisa in modo perfido da una persona in cui riponeva la massima fiducia.

Ne consegue che la Corte ha ritenuto realizzati i tre presupposti – fra loro alternativi – del reato di cui all’art. 112 CP: il suo è un assassinio sia per il movente (futile ed egoistico), che per lo scopo (ha ucciso per far tacere la vittima e difendere la propria reputazione), che, infine, per le modalità d’esecuzione (particolarmente subdole, crudeli e tradendo la fiducia della vittima).

  1. Come visto, gli elementi costitutivi elencati dall’art. 112 CP non sono esaustivi. L’assenza particolare di scrupoli può essere ammessa quando altri elementi conferiscono all’atto una gravità specifica, quali la freddezza nell’esecuzione ed il controllo di sé (cfr. DTF 141 IV 61; 6B 35/2017). Rientrano quindi nella valutazione d’insieme gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto.

  2. Nel caso concreto, la mancanza di scrupoli ed il disprezzo della vita altrui non risultano unicamente dall’analisi dei tre elementi qui sopra esaminati, bensì anche dalla valutazione dei fatti nel loro insieme, ovvero dalla freddezza e determinazione con cui IM 1 ha agito, nonché dalla padronanza e controllo di sé nei minuti, ore e giorni che hanno seguito l’uccisione di __________.

L’imputato ha, di fatto, agito con sconcertante freddezza e determinazione, stringendo la sciarpa attorno al collo della vittima per alcuni minuti, senza mai desistere dal proprio agire, malgrado percepisse l’affievolirsi della resistenza della cognata e, con essa, delle sue funzioni vitali. Come già ribadito, solo dopo essersi accertato che questa fosse – a suo avviso – ormai deceduta, ha mollato la propria presa liberandola dalla sciarpa. Negli istanti immediatamente successivi il fatto di sangue IM 1, con sconcertante lucidità, ha elaborato un piano finalizzato a sfuggire dalle proprie responsabilità. Di fatto, oltre ad essersi pulito e ad avere tentato di eliminare tutte le tracce, ha utilizzato il cellulare della vittima per inviare messaggi che la facessero ritenere ancora in vita e per evitare che venisse cercata durante il fine settimana, essendo l’imputato bloccato dall’organizzazione del compleanno della figlia. A contare dal successivo lunedì, era intenzione di IM 1 inscenare la partenza della vittima dal Ticino in ragione dei noti dissidi famigliari. Con ogni evidenza, i citati messaggi rappresentavano altresì un alibi, posto che tra i destinatari vi era l’imputato stesso, il quale si è pure premurato di rispondere “Mi dispiace. Lascio sul tavolo xon biglietto” (cfr. supra, punto 108). Nello stesso modo, IM 1 ha tentato di giustificare il taglio alla mano temendo che il vicino l’avesse visto (cfr. supra, punto 149).

Non solo. IM 1, dopo aver ucciso una donna, ha pure trovato la lucidità necessaria per prelevare tutti gli oggetti che gli sarebbero serviti per mettere in atto il proprio piano (cellulare, chiavi ecc.), arrivando addirittura a sottrarre i soldi che gli avrebbero fatto comodo nell’imminenza di un fine settimana particolarmente dispendioso (“ho pensato di guardare nel portafogli dopo aver ucciso la __________. Magari c’era qualcosa, così potevo non avere problemi per il fine settimana per avere qualche soldo in più” - AI 332, p. 4-5; “Le chiavi della scuola e le chiavi della casa volevo farle riavere per far credere che se ne fosse andata” (VI DIB, p. 19).

L’imputato si è poi liberato del corpo e degli oggetti prelevati dall’abitazione e riconducibili al fatto di sangue. Si impone qui di osservare, al proposito, che le dichiarazioni secondo cui IM 1 avrebbe trascinato la vittima sulle scale senza sballottarla in quello che vuole sembrare un ultimo barlume di pietà, si dimostra per quello che è: una menzogna. In caso contrario l’imputato non avrebbe poi gettato il corpo in una discarica abusiva situata in prossimità del confine. Anche in tale gesto si denota la mancanza di scrupoli ed il disprezzo per la vita altrui.

La stessa sera l’imputato ha poi consumato la cena con i famigliari senza dare segno di particolare disagio, riuscendo inoltre a ricordare di non aver chiuso una porta a casa della vittima, da cui un suo ritorno a __________ prima di rientrare al domicilio anticipando moglie e suocera.

Il giorno seguente l’imputato ha trovato il tempo per pulire l’automobile e, prima di inviare ulteriori messaggi, si è addirittura recato in prossimità del luogo in cui aveva scaricato il corpo per verificare che non fosse stato trovato: in tale evenienza non avrebbe evidentemente potuto farla credere ancora in vita.

Di fatto, fino al rinvenimento del corpo, IM 1 ha continuato a condurre la propria vita come se nulla fosse successo, festeggiando il compleanno della figlia, ma anche navigando in siti pornografici ed intrattenendo contatti virtuali con alcune donne.

Certo, il piano era lungi dall’essere perfetto, ma neppure può essere liquidato quale “meccanismo di difesa primitivo” (cfr. perizia psichiatrica, p. 141). L’imputato, per sua stessa ammissione, ha tentato di prevedere tutte le situazioni che avrebbero potuto verificarsi durante quel fine settimana così da poter poi sistemare tutto con calma nei giorni seguenti (come non menzionare il riferimento alla farmacia così che nessuno fosse indotto a portarle medicamenti). Lo stesso IM 1 ha del resto dichiarato: “ho cercato di spiegare tutte le cose di cui qualcuno poteva accorgersi, tutte le assenze di __________, ho cercato insomma di spiegare tutti gli eventi” (AI 291, p. 4), e “il borsellino e la borsetta li avrei presi in un altro momento, pensavo di avere il tempo domenica sera o lunedì mattina” (AI 332, p. 5), o ancora “lunedì avrei voluto mandare un altro e-mail dicendo che se ne era andata via, ma a questo non ci avevo ancora pensato bene” (VI DIB p. 22).

A testimonianza della freddezza con cui l’imputato ha agito concorrono pure i dati estrapolati dal dispositivo FitBit, secondo cui i battiti cardiaci sono rimasti costanti durante la fase dello strangolamento, accelerando unicamente allorquando, sotto sforzo, IM 1 ha caricato il corpo; analogamente colpisce il fatto che la notte successiva l’imputato ha dormito in modo più tranquillo rispetto ai giorni precedenti.

In sostanza, quindi, malgrado gli atti di estrema gravità che aveva appena compiuto, l’imputato ha dunque agito in modo lucido e freddo, dando prova del più totale disprezzo della vita altrui e configurando così – anche sulla base di una valutazione d’insieme – il reato di assassinio.

Si dirà, in fine, che la Corte, preso atto delle considerazioni del medico legale secondo cui il decesso non sarebbe intervenuto per l’azione di strangolamento, bensì per “meccanismo asfittico terminale da confinamento (per chiusura del capo all’interno di un sacchetto, con conseguente formazione di edema polmonare (cfr. AI 252) e che “le lesioni riscontrate sul dorso della donna, compatibili per essere state provocate nello spostamento del cadavere lungo le scale dell’abitazione, presentano caratteri di vitalità, ovvero sono state cagionate quando era ancora presente un’attività cardiocircolatoria, seppur minima” (AI 362) ha valutato se i fatti non andassero sussunti in tentativo di assassinio (per la fase dello strangolamento che non ha portato al decesso) e omicidio (per il successivo inserimento del capo nel sacchetto, circostanza che ha oggettivamente provocato la morte), eventualmente in un contesto di errore sui fatti. Orbene, al proposito il TF in DTF 109 IV 94 ha già avuto modo di stabilire che il crimine (in quel caso) di “omicidio è realizzato anche quando l’autore agisce nei confronti della vittima con l’intenzione di ucciderla e compie in seguito sul supposto cadavere (per esempio per farlo scomparire) altri atti propri ad uccidere la vittima che in realtà era ancora viva”.

Nella fattispecie, pertanto, l’accertamento secondo cui il decesso della vittima sarebbe intervenuto per asfissia nulla muta alle considerazioni che precedono, dovendo trovare conferma il reato di assassinio.

  1. Quanto al reato di turbamento della pace dei defunti, reato ammesso dall’imputato, lo stesso è stato confermato sulla scorta dei fatti sopra indicati, osservando che gli elementi costitutivi del reato, sopra evocati, risultano essere pienamente realizzati in concreto.

VIII) Imputazioni di ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti (punti 3 e 4 dell’atto d’accusa)

  1. Per quel che ne è dei reati finanziari, l’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di ripetuta appropriazione indebita, per essersi, a __________ presso la ACPR 4, nel periodo 2003 / 14 ottobre 2016, in qualità di dipendente di __________, e meglio quale responsabile della cassa del __________ del , per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato di cose mobili altrui, in specie per avere ripetutamente indebitamente prelevato dalla citata cassa, in un numero imprecisato di occasioni, denaro contante in ragione di almeno CHF 269'787.00 (cfr. “Ricostruzione dell’ammanco verificato nell’ambito della gestione della cassa del __________ della ACPR 4 nel periodo compreso fra il 2003 e il 2016” 08.05.2017), effettuando singoli prelievi a partire da poche centinaia sino ad un massimo di alcune migliaia di franchi per volta, denaro successivamente versato sul conto privato __________ nr. __________ per complessivi CHF 198'693.00, sul conto commerciale __________ “” nr. __________ per complessivi CHF 8'000.00 (entrambi a lui intestati), e sul conto di risparmio __________ “cauzione affitto” nr. __________ intestato a IM 1 e/o ACPR 2 per complessivi CHF 5'550.00, rispettivamente trasferito via Western Union complessivi CHF 11'421.00 a terze persone, nonché utilizzato CHF 47'776.00 al fine di estinguere procedure esecutive pendenti a suo carico, e risultando infine impossibile ricostruire il destino dei restanti CHF 28'323.00,

ritenuto che, al fine di occultare parte delle citate malversazioni (e poter così proseguire negli illeciti), nel periodo 2009 – 2016 inserì importi fittizi nei “rapporti di cassa” da lui personalmente allestiti, con lo scopo di far risultare, contrariamente al vero, che il denaro incassato corrispondesse con quanto da lui indicato in predetti rapporti (punto 3 dell’atto d’accusa).

  1. IM 1 si sarebbe inoltre reso autore del reato di ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________, nel periodo 2 novembre 2009 / 30 agosto 2016, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, segnatamente per celare le malversazioni di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, in qualità di responsabile della cassa del __________ del __________ (ACPR 4), formato almeno 31 documenti falsi, in particolare, inserendo nei “rapporti di cassa”, in urto con la verità, importi di denaro inferiori rispetto a quelli da lui effettivamente incassati, facendo poi uso dei seguenti “rapporti di cassa”, a scopo d’inganno, consegnandoli all’ufficio contabilità della ACPR 4:

rapporto di cassa del 02 novembre 2009;

rapporto di cassa del 30 novembre 2009;

rapporto di cassa del 01 dicembre 2009;

rapporto di cassa del 14 gennaio 2010;

rapporto di cassa del 23 febbraio 2010;

rapporto di cassa del 25 aprile 2010;

rapporto di cassa del 22 giugno 2010;

rapporto di cassa del 23 agosto 2010;

rapporto di cassa del 28 settembre 2010;

rapporto di cassa del 9 novembre 2010;

rapporto di cassa del 25 novembre 2010;

rapporto di cassa del 23 dicembre 2010;

rapporto di cassa del 27 gennaio 2010 (recte 2011);

rapporto di cassa del 01 marzo 2011;

rapporto di cassa del 25 luglio 2011;

rapporto di cassa del 29 agosto 2011;

rapporto di cassa del 27 settembre 2011;

rapporto di cassa del 27 ottobre 2011;

rapporto di cassa del 28 novembre 2011;

rapporto di cassa del 27 gennaio 2012;

rapporto di cassa del 09 maggio 2012;

rapporto di cassa del 05 giugno 2012;

3 rapporti di cassa del 03 dicembre 2015;

rapporto di cassa del 14 marzo 2016;

rapporto di cassa del 29 aprile 2016;

rapporto di cassa del 31 maggio 2016;

rapporto di cassa del 30 agosto 2016.

  1. In corso d’inchiesta, così come pure in sede dibattimentale, l’imputato ha sostanzialmente ammesso tali fatti (VI PP 24.11.2016, p. 5 e 6, AI 186; VI PP 19.12.2016, AI 246; VI PP 20.02.2017, p. 2-9, AI 31; VI PP 26.06.2017, p. 2-6, AI 53; VI DIB 15.05.2018, p. 26, allegato 1 al verbale dibattimentale), facendo unicamente delle precisazioni per quanto attiene al periodo delle malversazioni, e meglio contestando – come si vedrà meglio in seguito – di averne effettuate negli anni 2003 e 2004.

  2. Per quanto d’interesse per la presente decisione, il centro di assistenza del __________ della ACPR 4 (__________) si occupa della gestione, della manutenzione e dell’aggiornamento delle infrastrutture informatiche e multimediali presso il __________, dove IM 1 era impiegato a far tempo dal 2002. Nel citato ufficio, trovavano posto quali front-office, oltre all’imputato, che si occupava altresì della gestione amministrativa del servizio così come pure della contabilità della cassa del __________, __________ con funzione di help desk __________ e __________ con funzione di help desk __________. La responsabilità del __________, a contare dal 2010, era stata demandata dalla ACPR 4 a __________.

Nel corso della perquisizione avvenuta il 20 ottobre 2016 nell’ambito dell’inchiesta riguardante l’uccisione di __________, è emerso come IM 1, il 14 ottobre 2016, ha prelevato denaro contante per CHF 350.00 ed EUR 350.00 da una cassetta di metallo presente nell’ufficio; all’interno della stessa sono stati trovati dei biglietti manoscritti indicanti gli importi prelevati da IM 1.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che la citata cassetta veniva utilizzata per riporvi il denaro versato dagli studenti per l’acquisto di tessere prepagate. Queste, dotate di codice univoco, erano finalizzate a registrare il credito a disposizione di ogni singolo studente per le stampe cartacee eseguite mediante plotter dell’istituto.

  1. Sino al 2015 la registrazione del denaro incassato avveniva su semplici tabelle in cui veniva indicato l’ammontare del versamento effettuato e il nome dello studente. In seguito l’importo incassato veniva accreditato per mezzo del software __________ da parte degli addetti del servizio __________ sull’account personale dello studente pagante.

Da settembre/ottobre 2015 è stato implementato nel software __________ un nuovo sistema di ricarica del credito per mezzo di tessere prepagate dotate del citato codice univoco, generate dal medesimo software e gestite da parte del servizio __________. Lo studente, ad acquisto avvenuto, doveva semplicemente registrare nel proprio account personale il codice riportato sulla tessera così da vedersi incrementato il credito disponibile per le stampe.

  1. IM 1 era l’unico responsabile, nonché cassiere e contabile, della cassa del servizio __________.

Suo compito esclusivo era inoltre quello di elaborare, a fine mese, una tabella riassuntiva degli importi versati denominata “Rapporto di cassa”, da consegnare al servizio contabilità del __________.

  1. L’inchiesta ha permesso di stabilire che IM 1 ha ripetutamente prelevato denaro dalla cassa del servizio __________, coprendo gli ammanchi di denaro mediante la produzione di rendiconti mensili compilati con somme errate (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 63, Inc. 2016.10527).

In particolare, dal Rapporto di revisione interna della ACPR 4 del 2 dicembre 2016 risultava un ammanco, nella cassa del servizio __________, di complessivi CHF 270'642.00 tra il 2003 e il 2016 (AI 1, Inc. 2016.10527), importo che è poi stato corretto in CHF 299'763.00 con scritto del 10 maggio 2017 dell’avv. RAAP 2, a cui è stato allegato il rapporto aggiornato dell’8 maggio 2017 (AI 50, Inc. 2016.10527), cifra sostanzialmente riconosciuta da IM 1.

In tale documento si legge che “l’ammanco identificato costituisce un importo realistico ma comunque “prudenziale”. Bisogna infatti considerare alcune variabili legate alla ricostruzione dell’ammanco su oltre 10 anni, (…), che possono impattare l’importo identificato tendenzialmente verso il ribasso anche se non per importi rilevanti nella totalità identificata (+/-10%)” (AI 50, p. 2, Inc. 2016.10527).

Per tenere conto di tale variabile, nell’atto d’accusa è stato indicato l’importo di CHF 269'787.00 e non 299'787.00.

  1. L’inchiesta ha altresì accertato che il denaro sottratto alla ACPR 4 è stato utilizzato dall’imputato per pagare esecuzioni in corso, far fronte alle spese dell’economia domestica, pagare le vacanze, fare regali a terze persone e invii per mezzo di Western Union a beneficio di donne conosciute in rete ed effettuare videochiamate di natura sessuale con ragazze su siti online (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 63, Inc. 2016.10527).

  2. Come cennato, IM 1 ha ammesso i fatti, contestando unicamente di avere effettuato malversazioni negli anni 2003 e 2004, asserendo di avere iniziato con i prelevamenti unicamente nel 2005 (VI PP 24.11.2016, p. 5 e 6, AI 186; VI PP 19.12.2016, AI 246; VI PP 20.02.2017, p. 2-9, AI 31; VI PP 26.06.2017, p. 2-6, AI 53; VI DIB 15.05.2018, p. 26, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  3. A tal proposito va rilevato che dal Rapporto di revisione interna dell’8 maggio 2017 risulta un ammanco di CHF 643.00 per l’anno 2003 e di CHF 1'344.00 per l’anno 2004 (AI 50, p. 2, Inc. 2016.10527).

Dal rapporto EFIN del 18 agosto 2017 risultano inoltre accrediti effettuati dall’imputato sul suo conto postale avvenuti a __________ mediante polizza di versamento e operazioni allo sportello per CHF 680.00 nel mese di giugno 2004 e CHF 5'000.00 e 4'500.00 nel mese di novembre 2004 (AI 60, Inc. 2016.10527).

  1. In occasione dell’interrogatorio del 19 dicembre 2016 IM 1 ha affermato di avere iniziato a prelevare denaro dalla cassa del servizio __________ nel 2010 e che dal 2013 prelevava importi maggiori, compresi tra i CHF 3/500.00 mensili (VI PP 19.12.2016, p. 3, AI 246, Inc. 2016.10527).

Nel verbale del 20 febbraio 2017, confrontato con i riscontri oggettivi agli atti, l’imputato ha escluso di avere iniziato a sottrarre soldi dalla cassa della ACPR 4 nel 2004 (VI PP 20.02.2017, p. 3, AI 31, Inc. 2016.10527), spiegando gli accrediti sul suo conto postale avvenuti a __________ mediante polizza di versamento e operazioni allo sportello a partire dal mese di giugno 2004 con il prestito di denaro da parte del padre per l’apertura della __________ (VI PP 20.02.2017, p. 3, AI 31, Inc. 2016.10527: “Pensandoci bene alla fine del 2004 stavo aprendo la __________ e mio padre mi ha prestato CHF 25'000”).

Nel verbale d’interrogatorio del 26 giugno 2017 IM 1 ha ribadito di avere iniziato con le malversazioni unicamente nel 2005:

" Riconosco gli importi indicati dalla ACPR 4 facendo però due precisazioni. La prima è che nel 2003 ero ancora si può dire uno stagista e neppure ricordo dov’era e come funzionava la storia della cassa in ufficio. Tenderei ad escludere di aver commesso nei primi due anni di lavoro (2003-2004) delle malversazioni, è passato un po’ di tempo prima di iniziare a sottrarre denaro dalla cassa. La verbalizzante mi ha mostrato la tabella analisi impiego di contanti (allegato A) dalla quale emerge che nel 2005 vi è stato un riversamento in cassa inferiore tuttavia all’incassato, posso quindi dedurre di aver iniziato in quell’anno a sottrarre denaro alla cassa da me affidata.”

(VI PP 26.06.2017, p. 5 e 6, AI 53, Inc. 2016.10527).

In occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha nuovamente sostenuto di avere iniziato ad appropriarsi di denaro di pertinenza della ACPR 4 solo a fare tempo dal 2005, affermando di neppure ricordare, nei primi due anni, dove fosse la cassa e di credere che la stessa fosse inizialmente gestita da __________.

L’imputato, considerato che dal rapporto della ACPR 4 per gli anni 2003 e 2004 risulterebbero malversazioni per CHF 643.00, rispettivamente CHF 1'344.00 (ovvero un totale di CHF 1'987.00), ha quindi ritenuto corretto un ammontare complessivo di malversazioni da lui perpetrate pari a CHF 267'800.00 (ovvero CHF 269'787.00 - 1'987.00; cfr. VI DIB 15.05.2018, p. 26, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. __________, interrogato dalla Polizia il 13 marzo 2017, ha dichiarato di avere aiutato finanziariamente il figlio negli anni 2004/2005 per l’avvio di una __________:

" Si tratta di un’attività aperta da IM 1 e ACPR 2. È stata un’iniziativa di IM 1. Nel progetto era presente pure , socio all’inizio dell’attività, che in seguito non ha più partecipato. Credo che abbia partecipato con 8'500.- CHF, ma non so dire se in contanti o con la messa a disposizione del locale. Sia IM 1 che ACPR 2, hanno contribuito nell’apertura con del loro capitale che se non ricordo male si aggirava rispettivamente a 5'000.- CHF per IM 1 e 3'600.- CHF per ACPR 2. In seguito tra fatture e consegne in contanti da parte mia ritengo di aver versato a IM 1 almeno 29'000.- CHF. Dispongo quantomeno dei giustificativi in merito ai pagamenti fatti. Tali documenti sono a disposizione della Procuratrice Pubblica nel caso li richiedesse. La “” è stata chiusa nel 2005.”

(VI PG 13.03.2017, p. 2, AI 38, Inc. 2016.10527).

Invitato a spiegare se avesse prestato soldi a IM 1 per altri motivi ha spiegato, per quanto attiene agli anni precedenti:

" (…) nel 2002 mi ricordo che io e mia moglie abbiamo versato a IM 1 la garanzia di locazione dell’appartamento di __________ per 2'800.- CHF. Abbiamo pure pagato circa 2'700.- CHF per il mobilio, sempre per lo stesso appartamento. Nel 2003 IM 1 si è sposato ed io e mia moglie gli abbiamo regalato un divano al prezzo di 2'800.- CHF ed il vestito da sposo per 1'870.- CHF.

Sempre per il matrimonio io e mia moglie abbiamo pagato circa 8'000.- CHF tra cene e pranzi.”

(VI PG 13.03.2017, p. 2, AI 38, Inc. 2016.10527).

Il padre dell’imputato ha inoltre aggiunto:

" (…) in genere ogni anno consegnavo in contanti a mio figlio l’importo di 500.- CHF a Natale e 500.- CHF per il suo compleanno per il totale di 1'000.- CHF.

(…) è capitato che io o mia moglie facessimo dei pagamenti per conto di IM 1 e ACPR 2 per piccoli importi. Ho anche dato piccole cifre di denaro contante a IM 1 per i pagamenti, ma non era una cosa continuativa.”

(VI PG 13.03.2017, p. 3 e 4, AI 38, Inc. 2016.10527).

Stando alle dichiarazioni di __________, IM 1 avrebbe altresì ricevuto del denaro da una sua zia:

" (…) la zia __________, mia sorella ormai ottantenne, ha sempre fatto dei regali a IM 1 sia in contanti come pure versamenti.

Nel 2002 gli ha regalato per Natale 500.- CHF.

Nel 2003 gli ha regalato 3000.- CHF per il matrimonio e 1'000.- CHF a Natale.

Dal 2004 al 2013 per Natale, 1000.- CHF ogni anno.”

(VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 38, Inc. 2016.10527).

  1. Dallo scritto del 16 maggio 2017 dei difensori risulta inoltre che nell’ambito dell’attività della __________, il padre di IM 1 gli avrebbe consegnato in contanti la somma complessiva di CHF 3'900.00 (AI 52, Inc. 2016.10527).

In annesso a tale documento, __________ ha fornito diversa documentazione, tra cui i giustificativi dei bonifici a favore della __________ e dell’AVS per la __________; per i versamenti in contanti non vi sono tuttavia giustificativi.

  1. In diritto si ha che giusta l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli.

Per quanto attiene alla seconda variante, due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo.

Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori per una finalità specifica rientrante nell’interesse della vittima, in particolare per conservarli, amministrarli o consegnarli ad altra persona (sentenza del Tribunale federale 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.2; DTF 133 IV 21 consid. 6.2 con riferimenti dottrinali; 120 IV 278 consid.2, 118 IV 34 consid. 2b; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., pag. 138; Trechsel/Crameri, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., ad art. 138 CP, n. 4). L’appropriazione indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid. 2.2.1; sentenza CARP inc. 17.2015.132 del 25 maggio 2016 consid. 4).

Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza viola l’obbligo di conservare il controvalore (“Werterhaltungspflicht”) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1).

  1. Per la fattispecie dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP (appropriazione indebita di valori patrimoniali) il danno è un presupposto non scritto del reato (Niggli/Riedo, op. cit., n. 110 ad art. 138).

  2. Elemento soggettivo è l’intenzionalità, ovvero la volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto indebito.

Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità (“Ersatzfähigkeit”) e la volontà (“Ersatzwille”) di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta “Ersatzbereitschaft”; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

L’”Ersatzbereitschaft” deve sussistere dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il fiduciante o la situazione, a restituire la cosa e presuppone che l’autore sia in grado di far fronte ai suoi impegni con mezzi propri. Essa non è dunque ammessa qualora sussista unicamente la possibilità che l’autore riesca a procurarsi i mezzi per risarcire il proprietario da terzi, non debitori nei suoi confronti (cfr. Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 134; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).

  1. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

  1. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).

  1. La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

  2. Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).

  1. La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251).

Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).

  1. La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante
  • per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).

Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130; 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii), oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

  1. Vi è uso di un documento falso (falso materiale o ideologico) quando quest’ultimo viene presentato alla persona che l’autore vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia entrato nella sfera d’influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 52). Perché l’infrazione sia consumata, non è necessario che il destinatario sia stato ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 18). L’uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una delle altre varianti dell’art. 251 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).

  2. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251).

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).

  1. Con sentenza 6B_571/2011 del 24 maggio 2012 il TF ha stabilito che le fatture costituiscono dei documenti nei rapporti tra il loro autore e i loro destinatario solo in particolari circostanze, atteso che di regola contengono delle semplici affermazioni del primo sulla prestazione dovuta dal secondo. L’estensore può rendersi colpevole di falsità ideologica in documenti nel caso in cui la fattura dal contenuto inveritiero non funga unicamente da fattura, ma sia prima di tutto destinata, oggettivamente e soggettivamente, a servire da documento giustificativo per la contabilità del suo destinatario, che viene con ciò falsata.

Dal profilo soggettivo, l’autore deve perlomeno ritenere possibile e accettare l’eventualità che la fattura modificata funga da documento giustificativo per la contabilità del destinatario e che quest’ultima ne risulti falsata.

Convincimento della Corte

  1. I fatti indicati nell’atto d’accusa ai punti 3 e 4 sono stati sostanzialmente ammessi dall’imputato. Unicamente, questi ha contestato di aver commesso illeciti negli anni 2003 e 2004, ammettendoli unicamente a fare tempo dal 2005. Ciò implicherebbe una leggera diminuzione della somma complessiva oggetto di appropriazione indebita.

La Corte ha considerato in primo luogo che il conteggio della ACPR 4 mostra evidenti (e riconosciute) carenze, tanto da menzionare un margine d’errore pari al 10%. IM 1 aveva, in secondo luogo, iniziato a lavorare presso l’istituto nel 2002 quale stagista e solo dal 2003 presso l’help desk. Appare dunque poco probabile che l’imputato abbia iniziato a malversare già in tale periodo.

In terzo luogo, se è ben vero che l’avvio dell’attività della __________ potrebbe aver portato ad un’aumentata necessità di liquidità, dagli atti emergono spiegazioni plausibili circa una provenienza lecita delle somme confluite sui conti dell’imputato, segnatamente versamenti fatti in suo favore da parte dei genitori.

In fine, e soprattutto, a fronte degli addebiti mossi nei confronti di IM 1 nell’ambito del procedimento penale (segnatamente del punto 1 dell’atto d’accusa) e considerato che egli ha ammesso illeciti finanziari per CHF 267'800.00 in danno della ACPR 4, mal si comprenderebbe perché dovrebbe contestare “soltanto” i primi 2 anni per un importo complessivo di meno di CHF 2'000.00.

Stante l’esiguità della differenza, nessuna conclusione può essere tratta dal fatto che in corso d’inchiesta l’imputato aveva sostanzialmente riconosciuto come corretta la ricostruzione eseguita dall’AP.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto come accertata quale oggetto di appropriazione indebita la somma di CHF 267'800.00 a fare tempo dal 2005.

  1. Per quanto attiene al diritto, il reato di appropriazione indebita (ripetuta) appare realizzato sia dal profilo oggettivo che soggettivo, circostanza neppure contestata dalla difesa.

In particolare, emerge dagli atti che IM 1 si è appropriato del denaro che riceveva per conto della ACPR 4 da parte degli studenti. Così facendo l’imputato ha crassamente violato il rapporto di fiducia che lo legava al suo datore di lavoro. L’imputato ha del resto affermato ancora in sede dibattimentale che “Prendevo i soldi della cassa quando non ero visto e a volte anche quando ero visto, perché comunque si fidavano di me. Tutti prendevano soldi dalla cassa per poi rimetterli e io semplicemente spesso non li rimettevo nella cassa. Visto che per la maggior parte degli anni è stata gestita da me la cassa, ero io quello che doveva controllare gli ammanchi e potevo quindi facilmente prendere soldi senza che nessuno se ne accorgesse” (VI DIB, p. 26-27, allegato 1 al verbale del dibattimento).

Ne consegue che, richiamate le correzioni di cui sopra in punto alla somma complessiva e al periodo, il punto 3 dell’atto d’accusa è stato confermato.

  1. Per quanto attiene all’imputazione di falsità in documenti, i fatti emergono dagli atti e sono stati ammessi dall’imputato.

In diritto si osserva che i documenti allestiti da IM 1, dapprima in forma cartacea e in seguito elettronicamente, allo scopo di nascondere le proprie malversazioni, rappresentano cosiddetti “falsi ideologici”.

In tale contesto, ai sensi di dottrina e giurisprudenza, occorre esaminare se gli stessi hanno un valore probatorio accresciuto.

Nel presente caso, emerge dall’incarto che i documenti (cartacei ed elettronici) allestiti dall’imputato erano soggetti ad un controllo da parte del di lui superiore diretto il quale tuttavia li “vistava” senza particolari verifiche e ciò in ragione della fiducia che nutriva verso IM

  1. Quest’ultimo provvedeva quindi a trasmettere gli estratti-conto della cassa (riportanti importi inferiori alla realtà) direttamente al servizio contabilità. In tale contesto, i preposti funzionari della ACPR 4, visto il di lui ruolo di responsabile della cassa e la verifica cui i conteggi erano sottoposti, potevano certamente attribuire a quanto trasmesso loro da IM 1 una credibilità accresciuta.

Con riferimento alla sentenza 6B_571/2011, si noterà che gli estratti-conto falsificati da IM 1 non rappresentavano semplici fatture, bensì erano documenti destinati a fungere da giustificativi per la contabilità dell’istituto, contabilità che – conseguentemente – ne è derivata falsata.

Ritenuti realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, il punto 4 dell’atto d’accusa è stato integralmente confermato.

XI) Imputazione di ripetuta truffa, in alternativa ripetuta appropriazione indebita (punto 5 dell’atto d’accusa)

  1. IM 1 si sarebbe inoltre reso colpevole del reato di ripetuta truffa, per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località, nel periodo settembre / ottobre 2012, per procacciare a sé un indebito profitto, affermando cose false, in particolare informando amici e conoscenti di essere attivo nella raccolta di donazioni di denaro a favore di tale “signor __________”, cittadino filippino ivi residente, asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione al cuore”, creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie ritraenti “la famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite informazioni sullo stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie coordinate postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare versamenti – per il suo tramite – a favore di quest’ultimo, ripetutamente ingannato con astuzia quattro persone, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio in ragione di complessivi CHF 5'100.00 ed EUR 50.00, importi versati sul conto privato __________ nr. __________ intestato a IM 1, rispettivamente via PayPal sempre a beneficio di quest’ultimo, a titolo di donazione, segnatamente affinché questi li inviasse al “signor __________”, in specie inducendo:
  • il 19 settembre 2012, __________ al versamento via PayPal di EUR 50.00 con causale “Contributo per l’operazione del signor __________”;

  • il 20 settembre 2012, __________ al versamento via PayPal di CHF 50.00 con causale “Aiuto Signor __________”;

  • il 1. ottobre 2012, __________ al versamento di CHF 5'000.00 sul suddetto conto __________ con causale “a favore del Signor __________”;

  • il 10 ottobre 2012, __________ al versamento di CHF 50.00 sul suddetto conto PostFinance con causale “Sig. __________”;

denaro invero utilizzato da IM 1 sia a scopo personale, sia a favore di terze persone con le quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale), alternativamente ripetuta appropriazione indebita, per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate località, nel periodo __________ / ottobre 2012, per procacciarsi un indebito profitto, dopo aver ricevuto da:

  • __________, il 19 settembre 2012, il versamento via PayPal di EUR 50.00 con causale “Contributo per l’operazione del signor __________”;

  • __________, il 20 settembre 2012, il versamento via PayPal di CHF 50.00 con causale “Aiuto Signor __________”;

  • __________, il 1. ottobre 2012, il versamento di CHF 5'000.00 sul proprio conto privato __________ nr. __________ con causale “a favore del Signor __________”;

  • __________, il 10 ottobre 2012, il versamento di CHF 50.00 sul proprio conto __________ nr. __________ con causale “Sig. __________”,

considerato che ad amici e conoscenti aveva riferito di essere attivo nella raccolta di donazioni di denaro a favore di tale “signor __________”, cittadino filippino ivi residente, asseritamente e urgentemente bisognoso di “un’operazione al cuore”, creando un sito internet ad hoc, sul quale figuravano fotografie ritraenti “la famiglia __________” e tramite il quale venivano fornite informazioni sullo stato di salute del “signor __________” nonché le necessarie coordinate postali/Paypal/Payoneer per poter effettuare – per il suo tramite – versamenti a favore di quest’ultimo, ripetutamente impiegato a proprio profitto indebitamente valori patrimoniali affidatigli da __________, __________, __________ e __________ in ragione di complessivi CHF 5'100.00 e EUR 50.00, attraverso atti di disposizione ad esclusivo beneficio proprio e di terze persone con le quali intratteneva relazioni virtuali (anche di natura sessuale) in particolare in prelievi a contanti e in trasferimenti via Western Union (punto 5 dell’atto d’accusa).

  1. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia a seguito di mandato del 24 gennaio 2017 della PP, è stata rinvenuta un’e-mail inviata il 10 aprile 2012 dall’account __________ con oggetto “Signor __________: news”, con il quale i destinatari – che non è stato possibile identificare – venivano ringraziati per il loro aiuto ed invitati a leggere quanto riportato nella pagina che si sarebbe visualizzata cliccando sul link __________ riportato nel testo principale del me forse riusciremo ad aiutare una persona davvero bisognosa.

Grazie. IM 1

PS potete mandarlo ai conoscenti se volete :) più siamo e meglio è :)”.

  1. Il collegamento ipertestuale riportato nell’e-mail ha permesso di aprire una pagina web con dominio __________. Il sito in questione è costituito da un’unica pagina contenente del testo scritto in parte in italiano e in parte in inglese.

La pagina mostra pure una tabella recante i nomi e la provenienza di chi ha donato denaro, e vengono citati un account Paypal con riferimento e-mail __________, un conto corrente postale riconducibile a IM 1 e un account Payoneer con riferimento il medesimo indirizzo e-mail:

" Il Signor __________ vive nelle Filippine ed è il padre di una mia cara amica.

Purtroppo mancano ancora molti soldi per permettere al Signor __________ di poter fare l’operazione.

Io, personalmente e con un’associazione, ho già versato 500.- che hanno aiutato il Signor __________ a fare e superare una prima operazione…ma ne servono ancora molti altri per l’ultima e definitiva operazione che dovrebbe permettergli di vivere normalmente! Ci sono tante situazioni simili al mondo, alcune anche peggiori, ma questa mi tocca da vicino perché conosco sua figlia e sono molto dispiaciuto per il dolore che prova ora questa famiglia. Spero, con il vostro aiuto, di poter fare qualcosa per loro.

Potete anche donare 2.-… non è importante quanto, ma se parteciperemo in tanti riusciremo a raccimolare tanti soldi! L’operazione è molto costosa!

Potete versare i soldi tramite il mio account paypal () oppure tramite conto corrente postale (per gli amici della Svizzera) IM 1 via __________ __________ ccp __________ oppure tramite payoneer (). Se non riuscite ad inviare soldi in questo modo contattatemi e vedremo di trovare un altro metodo di pagamento. Faccio da tramite io con la speranza di farvi capire che non è una bufala e in modo da inviare i soldi tutti in una volta e spendere meno in commissioni e tasse, perché dovrò spedire tutto tramite western union purtroppo.

Vi terrò informato sull’andamento della raccolta fondi e soprattutto sulle condizioni del Signor __________. Visitate questa pagina per avere informazioni! Anche se non lo conoscete penso v’interessi sapere il suo stato di salute. Spero partecipiate in molti!

Grazie mille e se potete fate girare la voce.

IM 1”.

  1. Sulla pagina vi è pure una fotografia ritraente un gruppo di persone dai lineamenti asiatici preceduta dalla frase “I parenti del Signor __________, che stiamo aiutando. Una foto per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito” seguita da “The Family of Mr. __________, we are helping. A photo to thank all those who contributed”. Nel testo si legge dei problemi di salute del “signor __________” e vi sono delle indicazioni in merito ai miglioramenti fisici dello stesso, sopraggiunti grazie alle donazioni di denaro ricevute:

" 5.10.2012

Siamo riusciti a far operare il Signor __________, pagando l’anticipo. Ora dobbiamo trovare i soldi per pagare il conto finale.

Ieri il Signor __________ ha aperto gli occhi per la prima volta dopo l’operazione. Resta in cure intense ma si spera di trasferirlo in una camera normale già oggi.

Intanto la famiglia ringrazia tutti voi :)”;

“8.10.2012

Mr. __________ ora sta meglio ma ha bisogno di fare ancora alcuni controlli perché, sebbene finalmente riesca a muoversi, non riesce a parlare. Abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto, anche perché ogni giorno di degenza sono altri soldi che la famiglia necessità. Grazie mille!”;

“23.10.2012

Finally two days ago Mr. __________ was transfered out of intensive care.

We paid half of bills of hospital…we hope to find more money.

Thanks to everybody :)”;

“Mr. __________ feel goog but can’t go out from hospital because the family need pay first almost all bills…we need find again 2000.- :( ”.

  1. Gli accertamenti in merito ai sistemi di pagamento online hanno permesso di stabilire che il 19 settembre 2012 __________ ha versato CHF 50.00 con causale “Contributo per l’operazione del signor __________” e il 20 settembre 2012 __________ ha versato CHF 50.00 con causale “Aiuto Signor __________”, versamenti entrambi effettuati per mezzo della società di pagamento PayPal (rapporto d’esecuzione 10.02.2017, AI 29, Inc. 2016.10527).

  2. __________, dal canto suo, ha spiegato di avere effettuato un versamento tramite PayPal a favore del “signor __________” siccome IM 1, tramite e-mail o una pagina Facebook, gli aveva segnalato il caso ed avrebbe quindi deciso di fare un gesto di beneficenza. L’uomo ha dichiarato che non conosceva il “signor __________”, precisando che le informazioni che aveva sul suo conto “erano unicamente che era una persona malata che necessitava di cure”, motivo per cui l’imputato avrebbe organizzato una raccolta fondi, chiedendo anche a lui di partecipare. __________ non ha saputo dire se IM 1 l’avesse in seguito informato circa eventuali sviluppi. Ha comunque affermato di non avere ricevuto altre richieste da parte sua (VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 39, Inc. 2016.10527).

  3. __________ ha confermato di avere versato sul conto di IM 1 CHF 50.00 il 20 settembre 2012.

Invitato a spiegare come si fosse arrivati a tale versamento ha affermato:

" (…) IM 1 non ricordo quando mi ha inviato credo un email. Sul messaggio v’era scritto che una persona aveva bisogno di aiuto e in particolare di un intervento chirurgico. Non ricordo il nome della persona bisognosa.

Ricordo che nel messaggio, v’era elencato il sistema per poter fare il versamento. Ricordo che si vedeva la foto con una famiglia. Ho scelto quindi di procedere al versamento utilizzando Paypal.”

(VI PG 13.03.2017, p. 2 e 3, AI 41, Inc. 2016.10527).


non è stato in grado di ricordare di avere visto il sito dedicato al “signor __________”, ma ha ricordato che “cliccando si andava a finire sul sistema di pagamento on-line” (VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 41, Inc. 2016.10527).

Alla domanda a sapere se conoscesse il “signor __________”, ha risposto:

" (…) ho sentito il nome. Non lo conosco personalmente e non l’ho mai visto. Non ricordo neppure se IM 1 me ne avesse parlato. Ricordo tuttavia di aver risposto, versando del denaro unicamente ad una sola richiesta di IM 1.”

(VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 41, Inc. 2016.10527).

  1. Agli atti risulta altresì uno scambio di messaggi avvenuto tramite e-mail tra l’indirizzo __________ e l’indirizzo __________, il quale ha avuto inizio con una richiesta di aiuto inviata dall’account in uso a IM 1 il 19 settembre 2012:

" Ciao IM 1

Spero che non sia troppo tardi, ma inizio settimana prossima farò un versamento sul tuo conto postale.

Ciao

__________”;

“Ciao __________,

ti ho scritto 2 sms ieri ma forse non ti sono arrivti.

Volevo che mi dessi conferma per favore di quanto hai versato sul mio conto postale.

Grazie mille.

Ciao,

IM 1”;

“Ciao __________!

Ancora grazie mille.

Se ti fa piacere guarda di tanto in tanto __________

Vista la mega donazione mi sembra corretto spendere un po’ di tempo per darti un po’ più di dettagli.

I tuoi soldi fanno molto comodo perché le altre donazioni sono state poche e basse (50.- ca. l’una, che però è una donazione normale per una persona).

Il costo dell’operazione da sola è 3000 dollari, ma sua figlia che a New York si è messa a fare 3 lavori per poter inviare i soldi nelle Filippine, ha sempre evitato di pensare alle altre spese. Comprensibile! era inutile pensare al dopo se non si trovavano i 3000 per l’operazione.

Però ora che l’operazione è stata fatta (pagando la metà come acconto) restano da pagare la seconda parte dell’operazione e poi ci sono i costi della degenza, delle medicine, ecc…

Sua figlia, che nel frattempo è tornata temporaneamente nelle Filippine dove ha trovato un lavoro come lavapiatti per guadagnare qualcosa, nel frattempo è svenuta più volte perché lavorava 12 ore al giorno e poi passava il resto del tempo in ospedale al capezzale del padre…

L’ultima volta che è svenuta è stata investita da un auto…ma l’è andata bene!

Quindi la vostra donazione sarà utilissima per pagare tutti i costi rimasti, credo, e spero convinga la figlia del Signor __________ a prendersi qualche ora di riposo in più!!!

Vorrei mandare dei ringraziamenti scritti a tutti quelli che hanno partecipato, una volta che sarà tutto finito.

Posso mandarli al tuo ufficio? Vorrei trasmettere un messaggio della famiglia e saranno felicissimi di esprimervi la loro gratitudine.

Mi dici il vostro indirizzo?

Grazie.

Ah, il Signor __________ ha in pratica subito due operazioni al cuore…non chiedermi i dettagli perché comunicare con una famiglia filippina non è facile…la prima credo fosse per stabilizzare e la seconda per sistemare un problema. Noi siamo intervenuti per la seconda operazione (io anche per la prima). Dopo la prima il Signor __________ era temporaneamente paralizzato e non poteva parlare e poi è stato sempre in cure intense. Dopo la seconda operazione se che ha aperto gli occhi dopo qualche giorno. Di più non so. Oggi dovrebbe essere trasferito in una camera privata o comune, cmq fuori dal reparto cure intense.

Ho poche informazioni che ricevo dal cugino della figlia, perché lei è sempre dal padre e poi è anche stata ricoverata per il suo incidente, ma dovrebbe uscire domani dopo i controlli.

Ti ho scritto quegli sms perché temevo che fosse una tua donazione e che ti fosse scappato Il dito sul tasto 0000000 eheh e invece è stato una splendida sorpresa!

Grazie a te e al tuo ufficio.

Avete reso felici queste persone.

Ti auguro una buonissima giornata :)

IM 1”;

“Ciao IM 1!

Grazie per avermi aggiornato sulla sua situazione. Effettivamente è un caso che ha bisogno di aiuto. Spero vivamente che le donazioni, grazie anche al tuo impegno, possano alleviare le sofferenze di tutta la famiglia.

Paragonato ai sacrifici della figlia, la mia donazione non è nulla.

La verità è che cerco di donare, ma non sempre ci riesco, il 10% delle mie entrate, come scritto nel vangelo. Grazie a te che mi hai dato la possibilità di una donazione sicura. Anche perché preferisco dare a privati e non ad organizzazioni, visto i loro costi elevati amministrativi.

Nessuna lettera di ringraziamento. A me basta sapere che siano stati utili per una buona causa.

Se del caso ci fosse bisogno di altro, non esitare a comunicarmelo.

(…)

Buona serata e a presto.

Ciao __________”;

“Ciao __________,

se tramite il tuo lavoro hai contatti con persone generose come te, se puoi parlargli di questa situazione perché ci sarebbero bisogno ancora 3500.- :(

Ora siamo riusciti (io ho spinto per questa soluzione) a spostare il signor __________ in una camera comune (riceve le stesse attenzioni ma costa molto meno) e riesce a fatica a parlare, ora, però le spese aumentano e fino ad ora abbiamo pagato l’operazione più metà di tutte le spese. La situazione è veramente ottima per quanto riguarda la salute, perché potrebbero dimetterlo (ovviamente a casa dovrebbe stare a riposo e prendere diversi medicinali), però hanno così tante spese da pagare che non li lasciano andare via…

Se riesci a trovare qualcuno fammi sapere. Ma non intervenire tu, per favore, perché hai già fatto fin troppo.

O se conosci qualche associazione o fondazione fammi sapere che li contatto io. Ho trovato moltissime fondazioni a __________ ma è difficile capire di cosa si occupano. (…)

Ciao e ancora grazie,

IM 1”.

  1. L’account utilizzato in risposta dall’e-mail di IM 1 è da ricondurre a __________ e il contenuto dell’e-mail lascia presagire una donazione in denaro da parte di quest’ultimo di una somma non meglio precisata, confermata da accertamenti effettuati sul conto postale di IM 1 CCP __________, i quali hanno messo in evidenza una girata effettuata il 1. ottobre 2012 dal conto __________ riconducibile a __________, per l’importo di CHF 5'000.00 a favore dell’imputato con causale “a favore del Signor __________” (rapporto d’esecuzione 10.02.2017, AI 29, Inc. 2016.10527).

  2. __________, sentito in Polizia il 13 marzo 2017, ha confermato di avere ricevuto una richiesta via e-mail da IM 1, con la quale quest’ultimo gli avrebbe chiesto del denaro, facendo riferimento al sito internet __________, “dal quale si poteva capire che una persona di nome __________, aveva bisogno di denaro per poter sottoporsi ad una operazione” (VI PG 13.03.2017, p. 2, AI 40, Inc. 2016.10527). Ha quindi confermato di avere versato CHF 5'000.00 sul conto di IM 1, somma che non gli sarebbe stata da lui richiesta, ma che avrebbe deciso di versare di sua spontanea iniziativa, senza ricevere nessuna pressione. __________ ha aggiunto di avere ricevuto le informazioni sul conto del “signor __________” solo dopo avere versato la somma, mentre prima non avrebbe saputo più di quanto indicato sul sito internet e nella prima e-mail ricevuta (VI PG 13.03.2017, p. 3, AI 40, Inc. 2016.10527).

  3. Sempre a favore di IM 1, sul medesimo conto corrente postale, vi è pure una girata dal conto __________, riconducibile a __________, per l’importo di CHF 50.00, effettuata il 10 ottobre 2012 con causale “Sig. __________” (rapporto d’esecuzione 10.02.2017, AI 29, Inc. 2016.10527).

  4. , sentita il 30 giugno 2017, non è stata in grado di ricordare nello specifico il nominativo di “”, il sito internet a lui dedicato e il versamento effettuato in suo favore, che le è stato sottoposto, ma ha ricordato di avere ricevuto un’e-mail da parte di IM 1, con la quale “aveva forse fatto una richiesta di denaro per una persona bisognosa che lui conosceva” (VI PG 30.06.2017, p. 3, AI 56, Inc. 2016.10527).

  5. IM 1, dal canto suo, sentito dalla PP il 20 febbraio 2017, alla domanda a sapere se il nome “__________” gli dicesse qualcosa, ha affermato:

" (…) si tratta di una famiglia filippina che ho aiutato (…), il padre della famiglia __________ era gravemente malato. Non so dire di cosa soffrisse ma era sempre attaccato a dei macchinari.

(…) versavo del denaro via Western Union, il denaro proveniva dalla ACPR 4.”

(VI PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

Dall’analisi della documentazione bancaria e di Western Union agli atti, emerge come l’imputato abbia versato USD 1'850.00 a favore di __________ il 16 dicembre 2012 (AI 32, Inc. 2016.10527).

Al proposito l’imputato ha spiegato trattarsi del padre di un’amica di cui non ricorderebbe il nome e ha aggiunto che a partire da un certo momento avrebbe smesso di aiutarlo, essendosi accorto che si trattava di una truffa (VI PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

IM 1 ha ammesso di avere organizzato una raccolta fondi a favore del “signor __________” e di avere quindi ricevuto i succitati versamenti sul proprio conto (VI PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

L’imputato ha spiegato di avere versato parte del denaro raccolto direttamente al “signor __________”, mentre in parte gliel’avrebbe fatto pervenire tramite terze persone, siccome lui, essendo in ospedale, non poteva recarsi a ritirarlo (VI PP 20.02.2017, p. 9, AI 31, Inc. 2016.10527).

Invitato a spiegare per quale motivo l’importo di CHF 5'000.00 ricevuto da __________ non fosse stato trasferito a favore del “signor __________”, IM 1 ha dichiarato che parte del denaro a lui destinato l’avrebbe versato a __________, nipote o cugino del “signor __________”. L’imputato ha pure aggiunto che i soldi non li versava in un’unica volta, ma in più occasioni, a seconda di quanto necessitavano (VI PP 20.02.2017, p. 10, AI 31, Inc. 2016.10527).

  1. IM 1 ha asserito che non era sua intenzione appropriarsi del denaro che gli veniva versato per la buona causa del “signor __________”.

Nel verbale del 20 febbraio 2017 ha affermato:

" (…) non è mai stata mia intenzione tenermi quei soldi. So che può sembrare assurdo ma io credevo davvero in quello che facevo per il signor __________.”

(VI PP 20.02.2017, p. 10, AI 31, Inc. 2016.10527).

Queste le sue dichiarazioni in occasione dell’interrogatorio del 26 giugno 2017:

" (…) io non ho mai fregato nessuno, il denaro per quanto ne sapevo era realmente destinato al signor __________. Ritengo di aver versato più di quanto ricevuto anche se poi alla fine dei conti probabilmente tra il denaro riversato ve n’era anche di quello che proveniva dalla ACPR 4.

(…) ritengo di non aver fregato nessuno, io credevo in quello che facevo, ero certo di aiutare il signor __________, tant’è che quando ho invece capito che mi stavano fregando ho chiuso tutti i contatti con sua figlia. Ricordo che erano sorte delle discussioni per il fatto che mi indicava nominativi diversi a cui versare il denaro.”

(VI PP 26.06.2017, p. 7 e 9, AI 332).

Tornando sulla questione in occasione del pubblico dibattimento, invitato a spiegare per quale motivo avesse lanciato una raccolta fondi e a beneficio di chi doveva essere, IM 1 ha raccontato:

" Avendo contatti con la figlia del signor __________, o almeno così pensavo fosse, ho saputo della malattia di questo signore che aveva bisogno di cure urgenti in ospedale e ho cercato di aiutare la famiglia come potevo. Ho pensato di fare una raccolta fondi. Un mio amico ha versato CHF 5'000.00 e gli ho chiesto se non si fosse sbagliato, pensando che era una cifra troppo alta. Quando la ragazza mi chiedeva i soldi io glieli inviavo, penso di avere inviato CHF 1'400.00 per le prime spese al signor __________. In seguito, quando quest’ultimo è stato ricoverato in ospedale, non poteva più ritirare i soldi, e quindi, su indicazione della figlia, li ho spediti a __________. Io non ho tentato di fregare nessuno, ricevevo anche informazioni sull’operazione e dall’ospedale e quindi pensavo fosse tutto vero. Io ho inviato più soldi di quelli che ho ricevuto, ma purtroppo non è stato possibile dimostrare il collegamento tra __________ e __________.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 28, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Con specifico riferimento all’impiego degli importi versatigli, l’imputato ha riferito:

" Li ho versati tutti. Non l’ho fatto subito, perché la signorina mi aveva detto che vi era una prima spesa di CHF 1'400.00 e allora ho spedito quella cifra. Gli altri li tenevo lì perché non sapevo esattamente quanti ne servissero. In tutto comunque, compreso __________, ne ho versati circa CHF 10'000.00, cosa che dovrebbe risultare dagli atti.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 28, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. L’AI 61 agli atti fa stato di un nutrito scambio di messaggi tra una tale signora __________ ed IM 1, dove si parla di soldi in valuta filippina e si fa esplicito riferimento a un padre __________ ammalato e bisognoso di medicine (righe 1405, 1433, 6217, 6219). Sempre in questo scambio di messaggi viene menzionato un padre ricoverato e che tornerà ad essere ricoverato (righe 1418 e 1423), all’imputato che ha mandato e manderà soldi per il padre __________ (riga 1456) e che ha ricevuto delle fotografie della famiglia __________ (righe 1163 ss.).

Dal medesimo atto istruttorio si evince poi che la figlia __________ ha ringraziato IM 1 per avere salvato la sua vita e quella del padre (riga 6343). Nella medesima chat si fa riferimento a tale __________, che sarebbe spesso a contatto con la famiglia __________ e che porterebbe soldi nella famiglia (righe 1196, 1423, 3470, 3553).

In un’occasione vi è poi stato uno scambio di chat direttamente tra IM 1 e __________ (righe 4198-4229).

  1. Dalla documentazione agli atti risulta poi che IM 1 ha effettuato versamenti a __________ per CHF 2'159.80 e a tale __________ per CHF 1'335.00 e CHF 12'071.00, trasferimenti situabili in date posteriori la raccolta fondi e precedenti il ringraziamento della signora __________ rivolto all’imputato per avere salvato la vita al padre (riassunto relazione Movimento per contropartita, AI 32; rapporto d’esecuzione 03.04.2017, AI 43, Inc. 2016.10527)

  2. In diritto si ha che giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammesso con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).

  1. Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

  2. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

  3. L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

Per quanto attiene al reato di appropriazione indebita, si rinvia a quanto già indicato nei capitoli precedenti (cfr. supra, pti 210 e segg.).

Convincimento della Corte

  1. Relativamente all’imputazione di truffa di cui al punto 5, risulta dagli atti che IM 1 si è attivato al fine di ottenere denaro asseritamente destinato a tale __________, persona gravemente malata, residente nelle Filippine. Ciò ha permesso all’imputato di raccogliere complessivamente CHF 5'100.00 ed EUR 50.00.

Tali fatti, in quanto tali, sono ammessi dall’imputato, il quale contesta tuttavia di aver agito con finalità illecite.

La Corte, valutando la fattispecie, ha considerato che sussistono elementi atti a suffragare sia la tesi accusatoria che quella difensiva.

In particolare, risulta incontestabile che IM 1 non ha proceduto al sistematico re-invio nelle Filippine del denaro ricevuto. L’imputato ha, al contrario, utilizzato il denaro confluito sui suoi conti come se fosse stato suo, procedendo a pagamenti privati ecc., e riversandone al destinatario finale solo parte.

Inoltre, desta perplessità il fatto che l’imputato, intenzionato a compiere un’opera di bene, non si sia rivolto alla sua famiglia che sempre l’aveva aiutato finanziariamente. Tale reticenza potrebbe essere rivelatrice del fatto che, come sostenuto dal PP, IM 1 non volesse truffare i propri genitori.

Analogamente, il secondo messaggio inviato al suo più importante donatore è pure sintomatico del fatto che IM 1 stava cercando altri finanziatori.

In fine, in generale, il rapporto che l’imputato ha dimostrato di avere con il denaro, nonché lo stato dei suoi conti all’epoca, pare suffragare l’ipotesi secondo cui questi ha agito con finalità illecite.

D’altro canto, l’AI 61 attesta di messaggi scambiati tra l’imputato e la sedicente signora __________, nei quali, oltre a discutere di denaro in valuta filippina, viene pure menzionato il padre __________, ammalato, bisognoso di medicine e che doveva essere nuovamente ricoverato. Da parte sua l’imputato menziona il fatto di aver inviato denaro, ciò che farà ancora, comunicando di aver ricevuto le fotografie della famiglia __________. La signora __________ ringrazia quindi per aver salvato la sua vita e quella di suo padre. Nei messaggi viene peraltro menzionato tale __________, persona che sarebbe stata in contatto con la famiglia __________, cui porterebbe il denaro.

Quanto ai versamenti, l’AI 32 attesta l’avvenuto versamento da parte di IM 1 a favore di __________ di CHF 2'159.80 e al citato _______ per CHF 1'335.00 e CHF 12'071.00. Come sostenuto dalla difesa, tali versamenti sono successivi all’inizio della raccolta fondi e precedono il già menzionato messaggio in cui la figlia ringrazia l’imputato per aver salvato la vita di suo padre.

Alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte non può dunque concludere, al di là da ogni possibile dubbio, che le cose non siano davvero andate come riferito da IM 1, ovvero che - nonostante il denaro venisse da lui gestito secondo modalità tutt’altro che adeguate - abbia effettivamente riversato a favore di __________ (o persone a lui collegate) somme addirittura superiori a quanto incassato mediante la raccolta fondi. Al contrario, vi è addirittura ragione di credere che sia lo stesso imputato ad essere caduto vittima di una truffa.

Così stando le cose, posto che l’elemento oggettivo dell’indebito profitto non appare realizzato ed in virtù del principio in dubio pro reo, la Corte ha prosciolto IM 1 dal punto 5 dell’atto d’accusa.

IX) Imputazione di messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

  1. In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha ammesso di avere acquistato, posseduto e importato le 2 microtelecamere rinvenute nel locale doccia della sua abitazione di __________, oggetti che avrebbe acquistato via internet da un sito americano, presumibilmente nel 2013/2014.

IM 1 ha asserito di avere acquistato le microtelecamere “un po’ per curiosità” e di avere poi pensato di utilizzarle per riprendersi mentre faceva la doccia.

L’imputato ha negato che fossero destinate a riprendere __________ (VI DIB 15.05.2018, p. 29 e 30, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Secondo l’art. 179sexies cpv. 1 CP, chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

  2. Nella fattispecie, risulta dalle dichiarazioni dell’imputato che egli ha acquistato online due microtelecamere. Come risulta dal testo della norma, il semplice acquisto, importazione e possesso di apparecchi destinati alla ripresa clandestina di suoni o immagini è costitutiva di reato e ciò a prescindere dall’effettivo utilizzo degli stessi.

Orbene, non può esservi dubbio che microtelecamere camuffate da appendiabito non possono che essere destinate all’acquisizione di suoni e/o immagini all’insaputa della persona che ne è il soggetto, ovvero in modo clandestino. In caso contrario, evidentemente, non vi sarebbe alcuna necessità per celare detti apparecchi all’intero di oggetti d’uso comune.

Soggettivamente, non si può che rilevare che – come su altri punti della vicenda – IM 1 ha mentito, sostenendo inizialmente che le microtelecamere non funzionavano, risultando tuttavia smentito dagli accertamenti esperiti dagli inquirenti e ripiegando quindi sulla spiegazione che le stesse sarebbero servite a riprendere sé stesso. Tuttavia, neppure questa seconda spiegazione appare credibile, posto che l’imputato non necessitava affatto di microtelecamere mimetizzate da appendiabito per riprendersi durante la doccia, ma poteva benissimo fare capo – come del resto già avvenuto in circostanze documentate agli atti – alla telecamera GoPro oppure, semplicemente, alla funzione di videoripresa del proprio cellulare.

Giunge, in fine, a suffragare le considerazioni che precedono pure il fatto che il bagno non era utilizzato esclusivamente da IM 1, bensì pure da terze persone, ovvero dalla moglie e – in alcune circostanze - dalla vittima.

Stante quanto precede, l’imputazione – neppure contestata – è stata confermata.

X) Imputazione di furto

  1. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa in fine a IM 1 il reato di furto, per avere, il 14 ottobre 2016, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto denaro contante, segnatamente almeno CHF 10.00 e EUR 5.00, dal portamonete di __________.

Come si è visto, l’imputato ha riconosciuto di essersi appropriato del denaro contenuto nel borsellino della vittima, da lui quantificato in CHF 10-20.00 ed EUR 5.00, precisando che:

" Ho aperto la borsetta, ho preso il borsellino e ho guardato quanti soldi c’erano. Ho preso quello che c’era.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se, nel caso in cui avesse trovato ad esempio CHF 500.00, li avrebbe presi tutti, l’imputato ha risposto:

" Non credo, avevo già preso dei soldi alla ACPR 4.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare quanto avrebbe preso al massimo ha dichiarato:

" Non lo so, CHF 100/200.00, non ci ho pensato.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha quindi aggiunto:

" Non credo. Volevo prendere qualcosina, non era mia intenzione prendere grosse cifre.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 30, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Ai sensi dell’art. 139 cpv. 1 CP chiunque, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

  2. Ai sensi dell’art. 172ter cpv. 1 CP, se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.

  3. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che IM 1 ha certamente cercato il borsellino con la chiara volontà di impadronirsi di tutto il denaro che vi avesse trovato e ciò a prescindere dall’ammontare dello stesso. Lui stesso ha di fatto affermato che tale suo agire era dettato dal fatto che quel fine settimana si sarebbe rilevato dispendioso e che, pertanto, del denaro gli avrebbe fatto comodo.

Tuttavia, l’imputato non si è impossessato del borsellino verificando poi in un secondo momento quanto denaro vi fosse contenuto (caso assimilabile a quello di un borseggio, per il quale tipicamente è dato il reato di furto ex art. 139 cpv. 1 CP), bensì lo ha aperto ancora nella camera della vittima, constatando che vi si trovavano CHF 10.00 ed EUR 5.00, impadronendosi quindi di tali importi. In altre parole, quando IM 1 ha compiuto l’atto di appropriazione, questi era ben consapevole di impadronirsi di detti importi di lieve entità.

In tale contesto, malgrado la prospettazione da parte della Corte e ammissione del reato da parte della difesa, vi è da ritenere che in concreto ritornerebbe applicabile l’art. 172ter CP, reato per il quale la querela è tuttavia presupposto per il perseguimento. Difettando all’occorrenza tale formale atto, non si può che pronunciare l’abbandono per tale capo d’accusa.

XI) La perizia psichiatrica

  1. IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica mediante incarico conferito al Dr. __________ di __________ (AI 285).

" Il 16 agosto 2017 il perito giudiziario ha consegnato il proprio referto (AI 415), nel quale ha stabilito che il peritando al momento dei fatti presentava un disturbo di personalità misto (F61.0), una reazione acuta da stress (F43.0) e una disfunzione vegetativa somatoforme (F45.2), precisando che “Nel lungo periodo in cui il peritando compiva le malversazioni a danno della ACPR 4, la turba psichica era caratterizzata da immaturità (insicurezza, tendenze anaclitiche pronunciate, lacunosità superegoica, carente capacità di giudizio, prevalenza del principio di piacere, incertezza affettiva e sessuale con discrete manifestazioni “polimorfo-perverse”, pseudo-adattamento, comportamenti ossessivo-compulsivi subclinici (sillogomania))” e che “Al momento dell’aggressione a __________ con la bottiglia di “__________”, il peritando, sulla base della predetta turba psichica, ha presentato anche un momentaneo “crollo” delle sue fragili difese, mettendo in atto un gesto impulsivo che – pur ridimensionandosi gradualmente – si è prolungato nei minuti successivi, durante i quali egli ha continuato, con altra modalità, a uccidere __________; esso si è innestato tanto sul disturbo appena descritto che su un turbamento legato al lungo precedente periodo di tensioni familiari”

(AI 415, p. 142).

  1. Secondo il perito psichiatrico, il disturbo di personalità sarebbe stato determinante nel permettere le malversazioni finanziarie e sarebbe pure una precondizione necessaria per l’uccisione di __________, poiché senza la particolare personalità del peritando non vi sarebbe stato, tra lui e la vittima, il rapporto che ha poi consentito il gesto, né vi sarebbe stata la lieve reazione acuta da stress. Nonostante la sua turba psichica, il peritando sarebbe stato in grado di valutare il carattere illecito delle malversazioni ai danni della ACPR 4 e dell’uccisione di __________, ma la debolezza personologica e in particolare la debolezza della volontà del peritando avrebbero fatto sì che le malversazioni venissero compiute in uno stato noncurante che avrebbe messo in difficoltà la capacità di agire coerentemente e, per quanto riguarda il momento dell’uccisione di __________, non soltanto il disturbo di personalità, ma anche e soprattutto le particolari circostanze, avrebbero scatenato una tale carica emotiva da determinare – complici un meccanismo che, se non può essere definito di “scissione” ne sarebbe tuttavia un parente prossimo – pur in presenza di una consapevolezza del carattere illecito dell’atto, una scemata capacità di agire (AI 415, p. 143 e 144).

  2. Per quanto riguarda le sottrazioni di denaro perpetrate ai danni della ACPR 4 il peritando avrebbe agito con un grado di scemata imputabilità di agire di grado lieve, mentre per l’uccisione di __________, aggiungendosi al disturbo di personalità la lieve reazione acuta da stress, con un grado di scemata imputabilità sempre di grado lieve, ma più elevato che per i reati finanziari. Il perito psichiatrico, premettendo che ciò sarebbe “molto discutibile” e avrebbe “un valore solo grossolanamente indicativo”, ha quindi indicato un’imputabilità del 90% per i reati finanziari e del 75% per l’uccisione di __________ (AI 415, p. 144).

A tal proposito ha precisato quanto segue:

" Il contesto

(…) il clima, in casa __________, era teso da tempo (…), almeno a intermittenza, a causa di una difficile compatibilità di carattere tra ACPR 1 e __________ (…), aggravata da tempo dal fatto che, se ACPR 1 era la proprietaria maggioritaria della casa, era ormai da qualche anno che interessi ipotecari e spese erano pagati da __________, poiché anche ACPR 2 – specie dopo la nascita di __________ – non era più in grado di farlo (?).

(…) il clima familiare è andato deteriorandosi rapidamente dopo l’entrata in scena di ACPR 3.

Con l’autorizzazione di __________ (…), egli inizia a frequentare casa __________ imponendo a ACPR 1, che non la gradisce, la propria presenza e addirittura l’abitudine di guardare film in lingua originale. ACPR 1 (…) sopporta male di essere marginalizzata in casa propria e matura la decisione di allontanarsi, trasferendosi in Italia, in un clima di crescente ostilità con la figlia minore (tenuta inizialmente all’oscuro del progetto), con la quale arriva “ai ferri corti” tanto che dichiarerà di non voler avere più alcun rapporto con lei dopo la vendita della casa, ripagata da __________ con uguale moneta se è vero che anche lei avrebbe espresso analoga intenzione.

Il lato dominante, rivendicativo (ma anche manipolatorio) di __________ appare anche in ciò che i familiari del peritando definiscono “ricatto” vale a dire il proposito di troncare ogni relazione non soltanto con la madre ma anche con sorella, cognato e nipotina qualora la casa non fosse stata venduta a lei a maggior ragione nella sua minaccia di uccidersi (riferita dai genitori del peritando).

L’atteggiamento di __________ sembra non aver lasciato indifferente il peritando, se è vero ciò che riferisce il suo collega __________ (…). (…)

Questo era dunque il clima familiare (…) in cui il peritando si trovava a vivere – lui che per tutta la vita aveva tentato di evitare i conflitti – da oltre un anno, al momento dell’uccisione di __________. (…) E se è vero ciò che sostiene suo padre – “Lui subisce lo stress più di altri anche se mantiene sempre un comportamento “normale” – la pressione psicologica nel peritando dev’essere stata elevata (…).

Dobbiamo aggiungere, al carico emotivo che tutto ciò ha rappresentato, anche la preoccupazione (mai confidata ad alcuno) delle malversazioni alla ACPR 4. (…) sapeva inoltre di avere debiti con __________ (che non glieli faceva pesare se non in modo abbastanza garbato) ma non sembrava in grado di porre un freno efficace al suo “bisogno” di essere generoso e di fare regali (…).

Anche se lui stesso sembra non essersene reso conto, il peritando si era venuto a trovare in una situazione difficile, in cui era “costretto” dalla sua “personalità evitante” a cercare di sfuggire a conflitti che – invece – si facevano sempre più minacciosi: non soltanto quello, di per sé complesso, che opponeva __________ a ACPR 1 e ACPR 2, con lui occupato nella “missione impossibile” di fare da paciere, ma anche quelli facilmente prevedibili alla ACPR 4 e – forse – anche quelli in un “fronte occulto”: gestire richieste pulsionali interne (omosessualità) ed esterne (“Watson”). (…)

La sera del 14.10.2016

L’incontro fatale del peritando con la vittima non rivestiva – per quanto ci è dato sapere – nessun carattere di necessità. Il peritando ha più volte ripetuto che “mi faceva piacere vederla” – ulteriore conferma dell’imperio del principio di piacere nel suo funzionamento; se così non fosse stato, l’incontro avrebbe potuto essere senz’altro rinviato. (…)

(…) il giorno prima, il peritando aveva inviato ai colleghi la mail “…indigestione. Questa volta è sicuro una cosa nervosa, per questa maledetta faida familiare…” (…). (…)

__________ aveva avuto l’intenzione, quella sera, di “discutere”; il peritando lo voleva evitare e perciò “si è ritirato” con moglie, figlia e suocera al “__________”; così facendo aveva privato __________ della discussione, ma senza rinunciare al piacere di vederla e omettendo di al riguardo la moglie (…).

È forse (anche) nel tentativo di scongiurarne la collera che per lui era importante consegnar a __________ il “buono” proprio quella sera. (…)

Le premesse per un incontro sereno non erano garantite. (…)

Contrariamente alla sua aspettativa di fare cosa gradita (o smorzarne sul nascere la collera), il peritando si è trovato di fronte una __________ diversa dal solito, non la “sorellina” dolce, compiacente ed eventualmente sottilmente ma innocuamente manipolatoria che gli chiedeva “favorini ini ini” ma una donna rivendicativa e anzi arrabbiata, capace di accusarlo – lui, “paciere” – di non aiutarla (…).

È comprensibile che il peritando – che solo una volta, nel corso delle discussioni cui “bon gré mal gré” aveva assistito, si era permesso di far osservare a __________ che non si rendeva conto che sua madre, se le cose fossero andate come lei voleva, non avrebbe saputo dove andare – fosse sconcertato da questa situazione, come se si fosse trovato davanti a uno scenario impensabile, imprevedibile, per lui totalmente nuovo (secondo la suocera, con lui __________ non avrebbe mai alzato la voce…) (…).

Confrontato con un’immagine della vittima diversa (e molto) da quella attesa e trovatosi di fronte ad un conflitto imprevisto, lui – che i conflitti aveva sempre cercato di evitarli, presentandosi per lo più come “l’eroe” che sistema le cose e risolve i problemi (…) – senza volerlo, ha dovuto “far conoscenza” della parte oscura tanto della cognata che della propria e, non reggendo questa “rivelazione”, ha tentato di porle fine (“annullamento”!) con un gesto violento e per nulla in linea con il comportamento (“pseudo-adattato”) da lui tenuto tutta la vita, vale a dire l’atto aggressivo di colpire __________ con la bottiglia di birra.

Questo gesto non può che essere stato compiuto in un momento di forte emotività; non v’è altra spiegazione. Il peritando ha agito il suo sconcerto, più che la sua rabbia. Questo gesto (così lo interpreto) più che a uccidere __________ era volto a “rompere l’incantesimo” e “ripristinare l’ordine delle cose” (…).

Quando __________ però ha cominciato a lamentarsi e a chiedere (confermandosi diversa dal solito, visti i termini che usava), “IM 1, che cazzo stai facendo?”, il peritando ha “dovuto” continuare nell’azione omicida (“annullamento”) volta primariamente a farla tacere.

Non è un caso, credo, che il “modus operandi” sia stato diretto proprio contro la zona della fonazione, lo strangolamento avendo come obiettivo l’occlusione del collo e di conseguenza della laringe (…). (…)

Si obietterà che il peritando sapeva che c’era un fondato rischio che __________ fosse arrabbiata o si arrabbiasse, tant’è che il “buono” avrebbe dovuto ammansirla (o addirittura “renderla felice”) e che perciò il suo sconcerto non è giustificato. Bisogna però tener conto dell’infantilismo e della riconosciuta (e “dimostrata in tempi non sospetti”) ingenuità che gli sono propri, e di cui proprio l’idea del “buono” è l’ennesima dimostrazione.

Dello svolgimento dei fatti abbiamo, ovviamente, solo la descrizione (precisa) del peritando. Per quanto verificabile, essa corrisponde agli accertamenti autoptici e appare perciò veritiera, cosicché non trovo motivo per mettere in dubbio altri particolari non verificabili.

Nei minuti successivi al colpo inferto con la bottiglia, il peritando ha (sembra) riacquistato la padronanza di sé; egli descrive con precisione e con relativa freddezza le operazioni, i movimenti, si potrebbe dire “la procedura” che hanno portato allo strangolamento di __________, nonostante i tentativi di questa di richiamarlo alla ragione (“che cazzo fai”) e di difendersi, sia pure debolmente. Il peritando ha riferito addirittura di avere detto alla vittima “mi dispiace” ma di avere continuato a tirare le estremità della sciarpa. Si è dunque reso conto in modo lucido che ciò che stava facendo era pericoloso, contrario alla volontà della vittima e, in definitiva, letale – anche se il decesso di __________ è avvenuto, stando al referto medico legale, per soffocamento successivo allo strangolamento, causato dal trasporto del corpo della donna nei sacchi di plastica.

Però – come detto – è plausibile che proprio i richiami di __________ alla realtà, fatti in termini per lei insolitamente volgari, abbiano alimentato nel peritando la sensazione di “crollo della finzione”, il suo sconcerto e l’azione omicida, fino al suo compimento. (…)

La “rivelazione” o “crollo della finzione”, invece, per il peritando, con le sue fragilità strutturali, è stata sufficiente a scatenare una leggera “reazione acuta da stress”. Secondo ICD 10 F 43.0.

Dopo il delitto

È stupefacente che il peritando abbia saputo registrare moltissimi particolari della sua azione e riprodurli, piuttosto precisamente, in corso di verbale. IM 1 appare (e probabilmente era) freddo e distaccato, come se, in quel momento, fosse l’osservatore di un atto che veniva compiuto da un altro. Si è lavato le mani, ha pulito la scena, infilato il corpo nei sacchi, l’ha trasportato in automobile, ha iniziato a “depistare” e a crearsi un alibi (consapevole del fatto che __________ era capace di sovraffaticarsi e poi di dormire per lunghe ore, si “inventa” il malessere, il desiderio di dormire e il triplice sbaglio nel digitare il PIN del telefono, ecc…).

Ciò è stato reso possibile, probabilmente, dai meccanismi difensivi di cui la sua struttura di personalità fa uso: l’isolamento degli affetti, l’annullamento, la scissione – associati a una buona intelligenza “da delinquente”. Si tratta di meccanismi difensivi “primitivi” che sono ben compatibili con il suo livello di immaturità pre-adolescenziale se non infantile.

Dopo aver strangolato __________ e credendola erroneamente già morta, il peritando – horribili dictu – ha la freddezza di rubare dal suo borsellino i pochi franchi che conteneva, a dimostrazione di quanto l’aspetto finanziario sia per lui rilevante – anche se poi spendeva il maltolto in futilità – ma anche del lato egocentrico e del già citato “isolamento degli affetti”.

Anche l’occultamento del cadavere sembra dettato dai meccanismi di difesa: facendo sparire il cadavere, il peritando (nella sua mentalità immatura) annullava il delitto. Ciò in qualche modo è avvenuto anche nella sua psiche perché, anche se con qualche difficoltà (peraltro dichiarata da lui ma non percepita da altri) è riuscito, subito dopo i fatti, ad andare a cenare al “__________” senza destare sospetti, a tornare a __________ e andare all’area di sosta autostradale di __________ a gettare materiale compromettente, a trascorrere un sabato in famiglia occupandosi dei preparativi per la festa di compleanno della figlia, affrontando la festa e la presenza di qualche decina di persone senza destare sospetti (con la fortuita “complicità” della morte della zia, che giustificava un certo suo abbattimento) e poi a organizzare il viaggio in _____, dove il suo “pseudo-adattamento” per la seconda volta è crollato quando “dall’esterno” è giunta la conferma (poi “urlata” da __________ alla madre) che la morte di __________ era davvero una realtà.” (AI 415, p. 134-141).

Riassumendo, il perito ha stabilito che:

" Proveniente da una famiglia vissuta come “fredda” e con un rapporto “di odio” con la sorella, il peritando, rimasto molto immaturo sul piano emotivo-sentimentale, cerca compensazioni in un mondo fantastico espresso nei suoi romanzi, in cui prefigura la realtà che andrà cercando di realizzare intorno a sé. In questo “procedimento” ha un precursore illustre (ma immaginario) in Don Chisciotte. Dopo l’incontro con ACPR 2 il peritando – che ha già edificato il “falso Sé pseudo-adattato”, elegge __________ a “sorellina ideale”, non tenendo conto della vera personalità della cognata, proprio come fa Don Chisciotte trasformando la “ragazza della porta accanto” nella famosa Dulcinea del Toboso.

Vive per anni da “bravo ragazzo” evitando i conflitti e gratificando i parenti e gli amici di regali inutili, per finanziare i quali (e altro) inizia a rubare alla ACPR 4, indulgendo per anni in questo “vizio”; da ciò egli ricava benevolenza, gratitudine e quindi soddisfazione narcisistica, accostandosi ai protagonisti dei suoi scritti. Non si rende conto che i rapporti tra cognata e suocera sono tutt’altro che buoni se non negli ultimi 18 mesi circa; sopporta male le tensioni che si inaspriscono, accumula stress e somatizza, forse scaricandosi un po’ nelle frequentazioni online, nei “massaggi”, ecc.

Il clima famigliare si invelenisce sempre più, mediare (fare da paciere) diventa sempre più difficile. Discussioni su discussioni lo provano. Nel patetico tentativo di evitare la discussione del 14.10.2016, il peritando “offre” a __________ la consolazione del “buono”, senza riuscire ad ammansirla. L’idealizzazione crolla, scatta una reazione a forte carica emotiva resa possibile dalla fragilità strutturale della personalità, sovraccaricata dallo stress degli ultimi mesi.”

(AI 415, p. 141).

  1. Nel verbale di delucidazione peritale del 15 settembre 2017, alla domanda a sapere quale ruolo avesse avuto la leggera reazione acuta da stress di IM 1 nell’uccisione di __________, il perito psichiatrico ha così risposto:

" (…) ha giocato un ruolo importante. IM 1 al contrario delle sue aspettative si è trovato davanti una __________ furibonda anziché l’adorata cognatina che tanto aveva idealizzato. __________ oltretutto lo accusava di non aiutarla a sufficienza, questo ha fatto crollare, ha mandato in frantumi il mondo di IM 1, si è trattato di uno scenario da lui del tutto inaspettato, ha così avuto inizio la reazione acuta da stress. Per altre persone una simile circostanza non comporterebbe la medesima reazione avuta da IM 1, ma proprio per le sue caratteristiche, in un personaggio come lui questo scenario è stato sufficiente a scatenare la reazione. Definirei questa situazione “a corto circuito”. Nella stessa vi era un moto passionale molto pronunciato tant’è che IM 1 ha fatto quello che non aveva mai fatto prima. Nel suo passato non vi è mai stato alcun gesto di violenza.”

(VI PP 15.09.2017, p. 3, AI 428).

Quanto alla durata della reazione acuta da stress lo specialista ha precisato:

" (…) questa reazione acuta da stress ritengo sia durata tre o quattro giorni, sebbene sia andata scemando. Un ritorno alla normalità è probabilmente avvenuto in _____ “quando ha ricevuto” la notizia della morte di __________ o forse al suo rientro dalla _____.”

(VI PP 15.09.2017, p. 3, AI 428).

Il perito ha quindi aggiunto:

" Anche se penso alla dinamica dello strangolamento, questa è senz’altro inquietante, IM 1 ha riferito nel dettaglio di aver avvolto con due giri la sciarpa intorno al collo di __________ e di averle anche detto “mi dispiace”, azioni queste che sembrerebbero eseguite con estrema freddezza, ma così non è. IM 1 si è trovato vicino ad uno stato di dissociazione, la sua capacità di registrare quello che accadeva era intatta per contro la sua capacità di giudizio era neutralizzata, sospesa, non funzionava più.”

(VI PP 15.09.2017, p. 3, AI 428).

  1. Quanto al trauma specifico che avrebbe provocato la reazione acuta da stress di IM 1, il perito psichiatrico ha precisato:

" (…) è il comportamento di __________, contrariamente a quanto si aspettava IM 1, quella sera si è trovato di fronte __________ molto arrabbiata, se a ciò aggiungiamo la sua immaturità, abbiamo il fattore scatenante. Dalla lettura dei vari biglietti scritti da IM 1 a __________ emerge come lui sapesse che vi erano degli aspetti nel carattere di __________ “spigolosi”, ma preferisce non vederli.”

(VI PP 15.09.2017, p. 5, AI 428).

  1. Il Dr. __________ ha motivato nella seguente maniera il motivo per cui, secondo la sua valutazione, in relazione all’uccisione di __________ l’imputato avrebbe agito con un grado di scemata imputabilità sempre lieve, ma più elevato che per i reati finanziari:

" (…) il grado di scemata imputabilità è leggermente più elevato rispetto a quello dei reati finanziari, ma comunque lieve, a causa della presenza della leggera reazione acuta reazione da stress. Se IM 1 non avesse avuto il disturbo di personalità avrebbe avuto una reazione diversa, forse avrebbe a sua volta alzato il tono di voce o se ne sarebbe andato, ma non avrebbe fatto quanto invece fatto.”

(VI PP 15.09.2017, p. 5, AI 428).

  1. Nel verbale di delucidazione peritale lo psichiatra ha altresì aggiunto:

" Questo lavoro peritale è stato sicuramente molto complicato, sarebbe stato per me sicuramente più semplice indicare che IM 1 era pienamente capace di intendere e volere, questo però non sarebbe corretto. Su questo aspetto so che potrei essere “attaccato” da alcuni colleghi che potrebbero sostenere che si tratta di un mio costrutto, ma io sono convinto delle mie conclusioni.”

(VI PP 15.09.2017, p. 6, AI 428).

  1. In occasione del pubblico dibattimento, invitato a spiegare come potesse IM 1 avere una preoccupazione (oltre al carico emotivo delle tensioni famigliari) derivante dalle sue malversazioni in ACPR 4, il perito psichiatrico ha risposto:

" IM 1 ha un funzionamento psichico particolare, che gli consente di evitare il conflitto, ma non di controllare un principio di piacere, l’impulso a fare quello che gli piace, che è molto infantile. Lui si appropria del denaro perché questo corrisponde al suo principio di piacere, ma sa che non va bene, e procrastina la questione del come e quando restituire i soldi. Chiude in un cassetto quello che non gli garba, ma nel suo inconscio il fatto di sapere di avere commesso delle malversazioni è presente. Quando poi __________ gli ha chiesto i rendiconti si è reso conto che avrebbe dovuto restituire i soldi in qualche modo. Sicuramente l’imputato sapeva che rubare non è permesso, ma è riuscito a dimenticare in qualche modo quanto ha rubato, infatti non è riuscito a dare informazioni su questo. Per tantissimo tempo ha avuto questo conflitto interno.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato a spiegare come conciliasse le indicazioni secondo cui l’imputato era preoccupato e in una situazione difficile dettata anche dai conflitti “facilmente prevedibili alla ACPR 4” con le sue altre dichiarazioni secondo cui egli in ragione della sua immaturità non si rende conto della gravità dei fatti che commette, il Dr. __________ ha risposto:

" Io penso che lui sapesse che quello che faceva era illecito, quanto illecito e quanto sbagliato è difficile determinarlo. Che peso avesse moralmente per lui non posso dirlo.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Il perito psichiatrico ha così spiegato le sue conclusioni secondo cui la sera dei fatti l’imputato ha dovuto far conoscenza della parte oscura della cognata:

" Era qualche cosa di molto diverso da quello che lui ha sempre idealizzato. Stando alla sua descrizione e a quello che emerge dalla corrispondenza, la cognata è stata massicciamente idealizzata, al limite dell’idolatria, tanto è vero che c’erano le famose 17 fotografie nel suo portafoglio. Chiaramente la cognata era estremamente importante in senso positivo. Quella sera è invece emersa una cognata diversa, questo almeno per quello che risulta dalle dichiarazioni di IM 1. È emersa una cognata arrabbiata, persino offensiva, che ha smontato il suo tentativo di fare da paciere, mostrandosi in una luce molto sfavorevole.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere se l’imputato vedesse la vittima come “la sorellina dolce, compiacente ed eventualmente sottilmente ma innocuamente manipolatoria” o “sorellina ideale” (come da lui affermato in perizia) o come una persona verso cui nutriva un “eventuale desiderio” mai manifestato (come espresso durante la delucidazione), il perito ha risposto che le due cose si potrebbero conciliare, precisando che:

" Io penso che queste due cose si potrebbero conciliare. Lui non ha mai detto di avere avuto un desiderio erotico e sessuale nei confronti della cognata, ma io non posso escludere che ci fosse anche questo, perché si può desumere dalla corrispondenza. Sembra che non ci sia stato niente, anche perché la cognata era molto chiara su questo. È vero che c’è una teste che ha dichiarato che lui la guardava con gli occhi da pesce lesso. È possibile che vi sia stato un periodo d’invaghimento, che è poi stato contenuto in questo affetto per la “sorellina”.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Chiamato a spiegare come mai l’imputato sarebbe stato sorpreso del comportamento della vittima, posto che gli era chiaro che lei voleva parlare della perizia, tanto da aver voluto evitare la cena insieme quella sera, ha dichiarato:

" Io penso che lui si aspettasse qualcosa, tanto è vero che ha annullato la cena proprio perché temeva una discussione. Si è immaginato di poter ammansire la cognata portandole i buoni del concerto. Avendo anche anticipato che avrebbe portato qualcosa, probabilmente si aspettava di trovarla ben disposta, come era successo tante altre volte, anche se sapeva che se si fossero trovate le tre donne insieme vi sarebbe stato un litigio. (…)

Questo è stato possibile proprio per il funzionamento mentale di IM 1, per cui si è detto che non sarebbe successo nulla di brutto siccome era riuscito ad evitare la cena. Se il problema fosse stato soltanto evitare lo scontro con la cognata, sarebbe bastato non andare, invece lui ci è andato con l’idea che sarebbe successo qualcosa di positivo grazie al buono, un ragionamento che potrebbe fare un bambino di 5 anni.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Il Dr. __________ ha dichiarato di essersi basato sulle dichiarazioni dell’imputato per determinare le circostanze scatenanti la reazione di stress acuto, ovvero l’asserita aggressione verbale della cognata, aggiungendo di avere indicato in perizia che nelle sue indicazioni è stato preciso, siccome sarebbe stato preciso nel riferire ciò che ricorda dei fatti, quello che avrebbe detto corrisponderebbe al referto autoptico e non vi sarebbero dei punti stridenti. Secondo l’opinione del perito, quindi, i fatti si sarebbero probabilmente svolti come riferito dall’imputato. Il Dr. __________ ha comunque precisato di riferirsi, con ciò, “al fatto saliente e non a tutto quanto è avvenuto prima dell’aggressione in quanto tale” (VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Anche per giungere alla conclusione che l’imputato ha agito più per “sconcerto” che per “rabbia”, che giunto a casa della vittima si è trovato davanti una donna “furibonda”, che più che uccidere voleva “ripristinare l’ordine delle cose”, che “ha dovuto continuare nell’azione omicida volta primariamente a farla tacere”, che l’afferrare la bottiglia si è consumato di “frazioni di secondi”, che si è rivolto verso il collo, ovvero la zona della fonazione, il perito psichiatrico ha indicato di essersi basato sulle dichiarazioni dell’imputato, tranne per l’elemento oggettivo dello strangolamento (VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato ad esprimersi sulle sue conclusioni secondo cui l’imputato avrebbe agito più per sconcerto che per rabbia, il Dr. __________ ha spiegato di esservi giunto in parte perché l’avrebbe detto l’imputato, e in parte perché “il crollo dell’ideale, la cognata dolce e angelica che si trasforma in una specie di drago che lo insulta e lo maltratta”, sarebbe stato per lui sconcertante, e gli avrebbe fatto “paura più che far montare la rabbia” (VI DIB 16.05.2018, p. 5, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  2. Interrogato a sapere da cosa avesse tratto l’indicazione secondo cui quando l’imputato ha guardato sulla scrivania della vittima alla ricerca di qualcosa di grosso per colpirla, per poi estrarre la bottiglia dallo zaino, si sarebbe trattato di “frazioni di secondo”, il perito ha riferito di essersi basato anche per questa conclusione sul racconto dell’imputato, aggiungendo che si tratterebbe comunque di un gesto impulsivo che dovrebbe essersi concluso in modo molto rapido (VI DIB 16.05.2018, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  3. Peraltro, il Dr. __________ non è stato in grado di spiegare come si concilierebbe l’impulsività riscontrabile nelle prime dichiarazioni dell’imputato, ovvero di aver afferrato il primo oggetto ritenuto idoneo alla sua portata, con il fatto che dopo aver constatato (come da lui dichiarato) che non vi era nulla di sufficientemente pesante, è riuscito a fare mente locale, ricordando di avere una bottiglia vuota nello zaino, aprirlo ed utilizzarla quale mezzo contundente. Queste le sue dichiarazioni:

" Non sono in grado di spiegare tutto, perché nessuno era lì e ci può confermare come sono andate le cose. Ci si deve basare su quello che dice lui, che è corroborato dall’autopsia. Penso che vi sia stata una prima fase impulsiva e una seconda invece diversa. La seconda fase, quella dello strangolamento, è particolarmente problematica, perché la descrizione che lui ne fa deporrebbe per un momento di lucidità. C’è la cognata che si lamenta e cerca di difendersi e lui che procede a strangolarla, sapendo che sta cercando di difendersi. In quel momento credo che tutta la sua rabbia e lo sconcerto si siano attivati in un gesto molto grave con una sorta di quasi scissione, lui sapeva quello che stava facendo, ma non aveva più la pregnanza etica di dire “questo non si fa”.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 6 e 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere se in preda ad una sorte di scatto d’ira o, come da lui definito “gesto impulsivo”, non sarebbe stato più plausibile attendersi il lancio dell’intero zaino, un calcio, un pugno o una spinta violenta, il perito psichiatrico ha risposto:

" È difficile dirlo. Secondo me in questi momenti non è solo l’istinto che agisce, ma anche un bagaglio che uno si porta dietro. Lui ha alle spalle anche una serie di racconti di ambientazione un po’ “giallastra”, in cui succedono diverse morti e nessuna comincia con una scazzottata. Ci sono invece diversi strangolamenti. Al momento in cui ha agito il suo lato oscuro era già presente ed era però stato gestito anche tramite la scrittura.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Il Dr. __________ ha così spiegato la sua affermazione secondo cui il gesto impulsivo si sarebbe prolungato nei minuti successivi, pur “ridimensionandosi gradualmente”:

" Impulsiva è stata la prima aggressione. Successivamente hanno prevalso i momenti quasi dissociativi, ma sicuramente c’è stata ancora una forte carica impulsiva, siccome lui in precedenza non è mai stato aggressivo. Lui ha sempre cercato di evitare i conflitti e quando si è trovato coinvolto in un conflitto per lui molto importante si è fatto prendere la mano. Ha poi cominciato un’attività razionale dove però la pregnanza etica era ancora disattivata. In seguito sicuramente è emersa la coscienza dell’infrazione commessa, tanto che ha messo in atto azioni di depistaggio.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Ricordato che l’imputato ha dichiarato di avere stretto per 2 o 3 minuti con la sciarpa, al perito è stato chiesto se questo tempo non fosse sufficiente per uscire da uno stato di impulsività. Queste le dichiarazioni del Dr. __________:

" Non sono in grado di dirlo, ma posso dire che la percezione del tempo in questi casi è quasi sempre sbagliata. È un tempo plausibile, ma non è detto che sia il tempo giusto, tanto è vero che la vittima non è morta a seguito dello strangolamento, ma solo in seguito.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere quali sarebbero state le sue conclusioni prescindendo dallo svolgimento dei fatti riferito dall’imputato, il Dr. __________ ha risposto:

" Un disturbo di personalità come quello dell’imputato non porta a commettere reati violenti tipo un omicidio, ma semmai reati finanziari. Il 10% di scemata imputabilità per i reati finanziari sarebbe comunque stato presente come una costante anche per l’omicidio. Se la situazione fosse sensibilmente diversa da quella che ha descritto IM 1, la questione dell’omicidio rimarrebbe un bel mistero e si giungerebbe a concludere per una psicosi acuta quindi con un grado di capacità molto diminuito o nullo, ma come detto tale tipo di disturbo non è stato rilevato per IM 1.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Il Dr. __________ ha spiegato che gli elementi scatenanti una reazione acuta da stress sarebbero di solito “incidenti o situazioni abbastanza catastrofiche”, ma potrebbe trattarsi anche di “cambiamenti repentini dello scenario di vita, come potrebbe essere un licenziamento in tronco inatteso o, forse in questo caso, il fatto che si aspettasse la dolce cognatina di quasi sempre e l’abbia invece trovata inferocita” (VI DIB 16.05.2018, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).

I sintomi di una tale reazione sarebbero solitamente “stati dissociativi e situazioni di turbamento della coscienza, per cui una persona può apparire esternamente normale, ma non recettiva agli stimoli o parzialmente obnubilata e può non riconoscere la situazione in cui si trova o comportarsi in modo insolito, ad esempio dopo un incidente qualcuno può correre in giro senza nessun fine” (VI DIB 16.05.2018, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Una reazione acuta da stress, stando alle dichiarazioni del perito, potrebbe esordire “subito o anche dopo qualche ora o il giorno dopo”, trattandosi di regola comunque di “un esordio rapido”, e potrebbe durare qualche giorno (VI DIB 16.05.2018, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Nel caso specifico, il fatto che l’imputato si sarebbe trovato confrontato a una donna “rivendicativa e anzi arrabbiata, capace di accusarlo – lui, “paciere” – di non aiutarla”, sarebbe stato presumibilmente “il fattore scatenante”. Al proposito il perito si è così espresso:

" Questo credo sia stato il fattore scatenante. È stato confrontato a un’immagine diversa della donna che idealizzava. Un conto è se uno si aspetta di trovarsi davanti un drago e un altro è se invece pensa di trovarsi davanti un angioletto e poi si trova davanti un drago. Quando dico “drago” non mi riferisco alla persona della vittima, ma all’immagine che ne aveva in quel momento l’imputato secondo il suo racconto.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Secondo il Dr. __________, un attacco verbale sarebbe sufficiente per scatenare una reazione acuta da stress, pur tenuto conto dell’eccezionalità che deve rivestire l’evento secondo ICD 10 e i casi gravi (esposizione al pericolo di morte, ecc.) citati da DSM V:

" Mi risulta che la Polizia sia chiamata tantissime volte per liti domestiche, dove sciocchezze di questo genere scatenano dei cataclisimi, tanto da richiedere l’intervento della Polizia, ciò che significa che aggressioni verbali possono causare reazioni simili. Il disturbo di personalità dell’imputato è particolare e fortunatamente costellazioni di questo genere sono rare e presuppongono un disturbo di personalità come il suo, un rapporto del genere di quello che si era creato tra imputato e vittima e il crollo dell’idealizzazione. A questo si aggiunge il carico emotivo ulteriore di IM 1 per i motivi già indicati.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Alla domanda a sapere come spiegasse che l’imputato, dopo avere ucciso la vittima, avrebbe agito con (quanto meno apparente) lucidità, pulendo i locali, occultando il corpo, inviando messaggi che dovevano servirgli da alibi e avrebbe – per citarlo – valutato tutte le possibilità, il perito psichiatrico ha risposto:

" Secondo me ha ritrovato parzialmente la lucidità e vi erano ancora dei meccanismi di scissione, di isolamento degli affetti, che hanno retto per un paio di giorni, che gli hanno permesso di attuare il depistaggio. È vero che questo lo sappiamo ancora una volta dal suo racconto, ma è stato confermato dai famigliari. Il rimorso è emerso a seguito della comunicazione dall’esterno della morte di __________.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 9 e 10, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto al menzionato rimorso provato dall’imputato, il perito ha comunque affermato che prima di questo sarebbe sicuramente emersa la paura, e forse anche dei meccanismi di giustificazione:

" (…) il rimorso potrebbe anche non essere stato la prima emozione, che è stata sicuramente la paura. C’era sicuramente un miscuglio di emozioni e il rimorso potrebbe anche essere emerso in un secondo tempo, mentre in precedenza potrebbero esservi stati piuttosto dei meccanismi di giustificazione. Solo quando c’è maturazione della consapevolezza del delitto commesso nasce il rimorso, ma deve trattarsi di una consapevolezza emotiva e non soltanto cognitiva.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 10, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto alle caratteristiche dello stato dissociativo da lui citato nel verbale di delucidazione, il Dr. __________ ha dichiarato che si tratterebbe di “un restringimento della coscienza, per cui certi aspetti vengono tagliati fuori, l’attenzione può essere focalizzata su qualcosa”, confermando che nel caso concreto la capacità di giudizio di IM 1 era neutralizzata ed aggiungendo che “Se qualcuno capisse che sta facendo del male e fosse in grado di non farlo non lo farebbe” (VI DIB 16.05.2018, p. 10, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Il fatto che l’imputato, dopo essersi liberato del corpo, è andato a cena risultando del tutto normale ai suoi famigliari, riuscendo a mangiare normalmente, dessert compreso, è stato spiegato dal perito psichiatrico con “l’entrata in funzione dei meccanismi di difesa, soprattutto l’isolamento degli affetti, la capacità di mantenere un programma eliminando tutti gli aspetti negativi”, ciò che deriverebbe dal disturbo di personalità dell’imputato (VI DIB 16.05.2018, p. 10, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Si sarebbe trattato – a mente del perito – di meccanismi difensivi “estremamente efficaci”, ciò che dimostrerebbe l’intensità del disturbo; non si spiegherebbe altrimenti il fatto che nelle fasi in cui si sono svolti i fatti il battito dell’imputato è rimasto sostanzialmente invariato e che la notte dopo i fatti ha dormito normalmente per 7 ore (VI DIB 16.05.2018, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Con specifico riferimento ai reati finanziari, il perito psichiatrico ha rilevato che l’imputato avrebbe “approfittato del clima “morbido” che c’era in ufficio, della mancanza di controlli regolari, un’agevolazione per cui l’autocontrollo non è stato poi così necessario”, aggiungendo che:

" Che poi abbia cercato di eludere la lacunosa sorveglianza non esclude che abbia comunque agito pro domo suo. Si tratta evidentemente di un atto egoistico. Aveva difficoltà ad agire coerentemente, ma sapeva quando e come farlo, e questo è un atteggiamento apparentemente contradditorio che si spiega solo con un disturbo di personalità piuttosto profondo.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 12, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato a spiegare in quale modo il disturbo di personalità misto da lui evidenziato sia da porsi in relazione ai reati patrimoniali, ha dichiarato:

" Si è arrivati a questo, a quanto sembra, perché IM 1 e la moglie vivevano al di sopra dei propri mezzi per tutta una serie di passi falsi che erano stati fatti. L’imputato ad esempio ha aperto una ______, di cui si è occupato poco e ha investito un capitale non suo che poi ha perso. La soddisfazione di queste velleità è importante al di là della ragionevolezza. Allo stesso modo ha fatto molti regali a persone che non gli erano poi tanto vicine e acquisti sconsiderati. Questa è l’espressione di una valutazione delle proprie capacità completamente inadeguata.

(…) a questa conclusione, parlando in generale, non si giunge automaticamente quando si è in presenza di un soggetto con un disturbo di personalità. Il disturbo di personalità è qualcosa che si conforma in un determinato soggetto, non è come la polmonite, che ha gli stessi effetti più o meno in tutti quelli che ne sono affetti. Chiaramente non si manifesta obbligatoriamente con le stesse modalità in chiunque, anche perché un disturbo di personalità misto per definizione ha diversi componenti e a seconda delle stesse ha manifestazioni diverse.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 12 e 13, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Al proposito, ricordate le sue conclusioni secondo cui “Le dinamiche da lui messe in atto sono quelle di un bambino in età prescolastica”, il Dr. __________ ha spiegato:

" Il motivo potrebbe essere da bambino ma anche da adulto, perché più o meno tutti siamo alla ricerca di un certo riconoscimento, ma non facciamo dei regali con i soldi altrui; questo si può fare quando non si valutano bene le poste in gioco e i beni da tutelare. Una persona cerca di ottenere del riconoscimento ad esempio facendo un lavoro ben fatto o prestando aiuto a qualcuno. Prendere i soldi della ACPR 4 per fare i regali e ottenere riconoscimento è una noncuranza dei beni da tutelare; un bambino da questo punto di vista è meno rigoroso.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 13, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto al rischio di recidiva, dal referto peritale si evince che i reati di cui il peritando è imputato sarebbero frutto non soltanto della sua indole, ma anche, soprattutto per quanto riguarda l’uccisione di __________, di circostanze molto particolari che difficilmente si riprodurrebbero. Si potrebbe perciò sostenere, a mente del perito, con argomenti plausibili, che la loro reiterazione è praticamente impossibile. In linea teorica, tuttavia, la personalità del peritando non sarebbe esente da rischi, al contrario: “la “parte oscura” presente in lui, infatti, è molto poco accessibile alla “insight” e di conseguenza all’elaborazione (nel suo caso equivalente a una maturazione della personalità)”.

Il Dr. __________ ha quindi rilevato che non è escluso che “circostanze favorevoli” possano indurre il peritando a commettere in futuro reati finanziari del tipo di quelli già commessi (“opportunistici”), essendo egli apparso molto poco critico nei confronti dei suoi errori, senza tuttavia saperne indicare il grado di probabilità. Quanto ai reati contro la persona, “considerata la peculiarità delle circostanze che hanno portato all’uccisione di __________”, il perito ritiene che gli stessi siano “molto improbabili” (AI 415, p. 145).

  1. Al test VRAG (Violence Risk Appaisal Guide) il peritando ha ottenuto un punteggio globale di -1, che lo colloca nella categoria 4 della scala, con una probabilità di recidiva del 17% entro 7 anni e del 31% entro 10 anni (AI 415, p. 145).

Invitato nel verbale di delucidazione peritale a spiegare quali sarebbero le “circostanze favorevoli” che potrebbero indurre l’imputato in futuro a simili agiti, il perito ha risposto che “egli dovrebbe prima di tutto uscire dal carcere, trovare un posto di lavoro e una fonte di denaro accessibile, impresa non facile” (VI PP 15.09.2017, p. 6, AI 428).

  1. Quanto ai reati contro la persona ha precisato:

" (…) come indicato IM 1 ha quest’”ombra”, si tratta di una componente primitiva, rozza e aggressiva, quello che ha reso possibile l’uccisione di __________ è il rapporto molto particolare che aveva con lei. È altamente improbabile, per non dire impossibile, che IM 1 entri in contatto di nuovo con una donna, che questa diventi la sua migliore amica, che la idealizzi nel corso di parecchi anni come fatto con __________, e che come con lei abbia un eventuale desiderio nei suoi confronti mai manifestato. Si è trattato di una situazione complessa che difficilmente si può riproporre.”

(VI PP 15.09.2017, p. 6, AI 428).

  1. Lo stesso perito ha tuttavia riconosciuto che “IM 1 però come spiegato ancora quest’oggi è un immaturo e quindi in linea teorica in futuro tenderà ancora a costruirsi rapporti con le migliori amiche”, concludendo tuttavia che “per rapporto a reati contro la persona non vi sia un concreto rischio di recidiva” (VI PP 15.09.2017, p. 6, AI 428).

  2. Sentito in occasione del pubblico dibattimento, il perito ha così spiegato la ragione per cui il rischio di recidiva per i reati patrimoniali sarebbe più probabile:

" Dovrebbe trovarsi in una situazione simile a quella in cui si è trovato. Se si trovasse in una tale situazione credo che ci sia un certo rischio. Non credo che ci sia un rischio fondato che diventi uno scassinatore o un rapinatore, mentre un reato opportunistico, come l’appropriarsi di soldi che sono lì a disposizione, potrebbe avvenire.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 13, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Lo specialista ha quindi aggiunto:

" Credo che l’aspetto psichiatrico in un determinato contesto possa portare a un rischio. Senza l’aspetto psichiatrico, la situazione da sola, porterebbe al rischio che avrebbe qualsiasi persona, nel senso che “l’occasione fa l’uomo ladro”; una persona sufficientemente matura sa resistere alla tentazione di rubare quello che si trova tra le mani. È difficile scindere l’aspetto psichiatrico dalla situazione.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Quanto invece ai reati contro l’integrità delle persone, ha ribadito che una recidiva sarebbe “molto improbabile”, perché “frutto di una circostanza estremamente particolare praticamente irripetibile” (VI DIB 16.05.2018, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  2. Invitato a conciliare tale indicazione con quanto affermato in occasione della delucidazione davanti al PP, secondo cui l’imputato sarebbe “un immaturo e quindi in linea teorica tenderà ancora a costruirsi rapporti con le migliori amiche”, il perito psichiatrico ha spiegato che:

" Non è il legame con la migliore amica che ha portato ipso facto all’uccisione, ma vi era anche l’idealizzazione e vi era poi la questione della casa. Non bisogna poi dimenticare che si trattava di un legame famigliare, a cui l’imputato non poteva sottrarsi. Anche ammettendo che sviluppi una particolare amicizia con una persona mancherebbero tantissimi elementi.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Dal referto peritale si evince altresì che IM 1 sarebbe tuttora affetto dal disturbo di personalità (F61.0) e dalla disfunzione vegetativa somatoforme (F45.2), ma non dalla reazione acuta da stress (F43.0) (AI 415, p. 146).

Quanto alle misure terapeutiche il perito psichiatrico ha rilevato che:

" Un disturbo di personalità complesso, particolare e vissuto con così poca conflittualità (che quindi non ha mai generato nel peritando il disagio o sofferenza che lo spingessero a cercare aiuto) è difficilmente curabile.

Purtroppo, il peritando non ha coscienza di malattia (…) e, ad eccezione dei pochi incontri dell’infanzia-adolescenza motivati da problemi particolari, non ha mai ritenuto necessario rivolgersi a psichiatri – psicoterapeuti.

Nonostante queste premesse poco incoraggianti, un trattamento non è del tutto impossibile a condizione che il peritando mostri un po’ di motivazione. In questo caso, il trattamento, essenzialmente psicoterapeutico, può essere tanto stazionario che ambulatoriale. Parallelamente, sarà opportuno curare, se necessario a livello sintomatico, le concomitanti turbe psicosomatiche, anch’esse indicative, per loro natura, delle difficoltà di un trattamento psicoterapeutico (ovviamente, il fatto che una persona “somatizzi” tende a indicare che difficilmente “mentalizza” – come nel caso del paziente – e ciò si riflette negativamente sulle possibilità della psicoterapia). (…)

Con questo trattamento vi è da attendersi che il rischio di nuovi reati possa essere ridotto. Ritengo che tanto un trattamento stazionario quanto un trattamento ambulatoriale abbiano le stesse, limitate possibilità di successo. (…)

Un trattamento come quello suggerito potrebbe essere attuato anche in corso di espiazione pena in PCT, a condizione che il peritando possa essere seguito regolarmente, inizialmente almeno una volta ogni 15 giorni, se possibile una volta per settimana, da un terapeuta competente e senza cambiamenti di terapeuta per diversi anni.”

(AI 415, p. 146 e 147).

  1. Riguardo alla disponibilità di IM 1 a sottoporsi a questo trattamento, dal referto peritale si evince che il peritando “ha dichiarato di non ritenersi affetto da un problema di interesse psichiatrico; nell’ultimo colloquio si è però detto disponibile a un trattamento, riconoscendo che potrebbe essere affetto da un disturbo anche se finora non ne aveva coscienza. Questa ammissione è la premessa minima indispensabile per un tentativo terapeutico che si preannuncia arduo ma non impossibile” (AI 415, p. 147).

  2. Nel verbale di delucidazione peritale il Dr. __________ ha precisato che “durante i 13 colloqui con lui fatti non ha mai formulato una richiesta d’aiuto in tal senso, forse anche perché non sapeva di avere un disturbo. Nell’ultimo o penultimo colloquio, dopo che gli ho accennato della presenza di un disturbo, mi ha riferito che forse potrebbe averlo senza saperlo.

Ritengo che questa sia quanto meno una piccola apertura da parte sua. Ritengo che IM 1 possa essere coinvolto in un rapporto terapeutico ma non so in che spirito lo affronterebbe. Come è emerso si tratta di una persona accondiscendente, vi è quindi la possibilità che acconsenta al trattamento per compiacere il terapeuta o chi glielo propone.

Nonostante tutto ciò una volta entrato nel processo terapeutico potrebbe trarre beneficio, non è stupido.

(…) ci vorranno sicuramente parecchi anni di psicoterapia.” (VI PP 15.09.2017, p. 7, AI 428).

  1. Il perito ha in fine stabilito che la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento (AI 415, p. 147).

  2. In occasione dell’interrogatorio finale del 19 settembre 2017 IM 1 si è detto disposto a sottoporsi a una terapia:

" Da parte mia sono disposto, se mi viene chiesto, a sottopormi a una terapia, preciso che non mi ero mai accorto di avere un disturbo, me ne sono reso conto nel corso del presente procedimento grazie ai colloqui con il dott. __________, con i suoi stagisti e anche con il perito dott. __________. Sono consapevole che si tratterà di un lungo percorso, sono certo di volerlo fare per me e anche per la mia famiglia. Vorrei precisare che ho già autorizzato il mio avvocato a prendere contatto con uno psichiatra affinché possa iniziare una mia presa a carico.”

(VI PP 19.09.2017, p. 19, AI 430).

Anche in sede dibattimentale, invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni del Dr. __________ il 16 maggio 2018, IM 1 ha confermato la sua disponibilità a seguire una terapia. Queste le sue dichiarazioni:

" Come ho già detto sono disposto a seguire tutte le cure del caso, lo sto già facendo con il Dr. __________ e i suoi stagisti. Io quando ho fatto quella cosa orribile mi sono come creato un blocco mentale e non ho più pensato a quello che avevo fatto per lungo tempo, solo quando andavo in interrogatorio o vedevo il mio avvocato pensavo a quello che era successo, se no in Farera passavo le giornate in cella a guardare la TV senza pensare a quello che era successo. Quando sono arrivato alla Stampa ero in cella con altre persone e questo mi ha fatto bene; inoltre il Dr. __________ ha iniziato a seguirmi di più e ho visto dei miglioramenti. Sono convinto di continuare con la terapia anche dopo la scarcerazione se ci sarà bisogno.”

(VI DIB 15.05.2018, p. 33, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. La Corte ha rilevato in primo luogo un problema formale relativo alla perizia.

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 5 CPP, in caso di accertamenti da parte del perito, l’imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in occasione dei colloqui svolti dal perito, in ogni caso se le stesse poggiano su cosiddetti Zusatztatsachen, e meglio fatti che non si basano unicamente sulle conoscenze specialistiche del perito. La disposizione di cui all’art. 185 cpv. 5 CPP costituisce infatti una regola di validità dell’atto (Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (editori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 32 ad art. 185; Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (editori), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 9 ad art. 185).

L’avviso deve essere documentato (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 5 ad art. 141). Ciò costituisce unicamente una prescrizione d’ordine ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 CPP, per cui le dichiarazioni possono essere utilizzate se le persone sentite sono state avvisate dei loro diritti, ma l’avviso non è stato protocollato (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 796; Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 5 ad art. 141).

Secondo la Corte, in analogia a quanto indicato dalla dottrina per l’interrogatorio dei testimoni (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 796), spetta di principio al perito dimostrare di aver comunque ossequiato tale obbligo.

  1. Nel caso concreto, tale avviso non figura né in perizia né negli altri atti d’inchiesta.

Interrogato al proposito in occasione del pubblico dibattimento, il perito psichiatrico ha affermato che:

" C’è una traccia dell’avviso agli atti, anche se non è dove la metto usualmente, e meglio all’inizio della perizia. Forse mi sono limitato a comunicarlo a voce. C’è comunque una traccia di questo a p. 7 della perizia. Io credo che fosse chiaro che mi sono presentato come perito, che si trattasse di una perizia gli era sicuramente noto. Non ricordo esattamente, ma quando avviso di essere lì per fare una perizia è automatico che io avvisi anche della facoltà di non rispondere. Questo vale sia per lui che per le altre persone che ho sentito nei vari colloqui.

(…) non sono in grado di documentarlo in altro modo.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

  1. Malgrado l’impossibilità da parte del perito di dimostrare di aver ossequiato le formalità di cui sopra, la Corte ha ritenuto di accertare se gli avvisi di rito erano stati omessi oppure se, unicamente, erano stati dati seppur non protocollati.

Rispondendo al quesito a sapere se fosse stato reso edotto dal Dr. __________ della sua funzione di perito, di non essere tenuto al segreto medico e del fatto che aveva il diritto di non rispondere, l’imputato ha risposto affermativamente indicando che ciò è avvenuto in un’occasione all’inizio dei colloqui (VI DIB 15.05.2018, p. 33, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In tale contesto la Corte ha quindi considerato la carenza riscontrabile nella perizia essere di mero carattere formale.

  1. Per quanto invece attiene alle altre persone che il perito ha intervistato, le stesse – non presenti in aula – non hanno (evidentemente) potuto confermare di essere state informate o meno del diritto di non rispondere.

Conseguentemente, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra evocati, la Corte ha verificato se da tali audizioni il perito ha tratto informazioni importanti che non gli fossero già note sulla scorta dei documenti ricevuti dal Ministero pubblico e se queste hanno influenzato l’esito della perizia. Al proposito il Dr. __________ ha risposto:

" Ho avuto qualche informazione che non ricordo bene se sia anche agli atti sul fatto che IM 1 abbia avuto delle condizioni febbrili nell’infanzia, ma comunque nulla di rilevante. In generale se ho acquisito informazioni supplementari si è trattato di informazioni di contorno e non sostanziali per giungere all’esito della perizia.”

(VI DIB 16.05.2018, p. 3, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Stante quanto precede, la Corte ha quindi ritenuto di non dover dichiarare nulla la perizia in ragione di vizi formali.

  1. Detto della forma, pure nella sostanza il documento presenta carenze riconducibili ad incongruenze metodologiche.

In primo luogo, dopo una diffusa anamnesi dell’imputato, lo specialista indica che IM 1 sarebbe una persona sostanzialmente normale, ma con “immaturità (insicurezza, tendenze anaclitiche pronunciate, lacunosità superegoica, carente capacità di giudizio, prevalenza del principio di piacere, incertezza affettiva e sessuale con discrete manifestazioni “polimorfo-perverse”, pseudo-adattamento, comportamenti ossessivo-compulsivi subclinici”.

In base a tali conclusioni, chi legge la perizia si aspetterebbe, secondo logica, che le successive risposte ai quesiti indicassero che l’imputato non ha agito in stato di scemata imputabilità, non risultando tipicamente tali tratti caratteriali da porsi in nesso causale con gli atti imputati a IM 1.

In maniera sorprendente, invece, il referto psichiatrico giunge a menzionare la reazione acuta da stress e a uno stato di “corto circuito”, conclusioni che però risultano avulse dai precedenti ragionamenti.

Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale il Dr. __________ ha – di fatto – spiegato il suo modo di procedere, ovvero che:

" Avrei potuto liquidare la perizia in molto meno dicendo che il leggero disturbo di personalità di tipo misto non influisce sulla capacità, ma questo sarebbe stato molto semplicistico, perché non riesco a far aderire a questi fatti una piena responsabilità. Prima di tutto, volendo evitare il tema perizia, non sarebbe andato a casa della persona che avrebbe probabilmente voluto parlare di questo argomento oppure alla prima alzata di voce offensiva se ne sarebbe andato. Ci sono degli aspetti strani che andavano approfonditi, non potevo accontentarmi della prima impressione clinica e nemmeno dei test, che a prima vista dicevano “c’è qualcosa che non va, ma non è poi così grave”. Ho iniziato a riflettere su come far quadrare tutte le informazioni disponibili ed è stato un compito molto difficile”

(cfr. VI DIB del perito, p. 8).

Tale metodo non può tuttavia essere condiviso: una persona che ha commesso un reato non soffre necessariamente di un disturbo tale da implicare una riduzione del grado d’imputabilità.

Che l’approccio alla problematica dato dal Dr. __________ sia tutt’altro che scevro da critiche ne ha del resto dato atto il perito stesso, dichiarando in sede di delucidazione che:

" su questo aspetto potrei essere “attaccato” da alcuni colleghi che potrebbero sostenere che si tratta di un mio costrutto, ma io sono convinto delle mie conclusioni”

(VI PP Dr. __________, 15.09.2017, p. 6).

La volontà di “far quadrare le informazioni” ha in realtà spinto lo specialista a svolgere 13 colloqui con l’imputato, 2 con i genitori e la sorella, 2 con la moglie, 1 con la suocera, un sopralluogo sulla scena del crimine, la visione di ben 11 puntate di quiz televisivi e la lettura dei “racconti” redatti dall’imputato.

Compito del perito però non è quello di condurre un’inchiesta parallela al Magistrato inquirente (leggasi “il perito può effettuare da sé semplici accertamenti”, art. 185 cpv. 4 CPP), bensì di coadiuvarlo, limitatamente agli aspetti tecnici di sua competenza, stabilendo se sussiste una turba psichiatrica o meno e, in caso affermativo, se questa è da porsi in relazione con i fatti ascritti.

Il risultato di tali superflue ed eccessive operazioni è stato il giungere a valutare le testimonianze e dedurne delle personali conclusioni sullo svolgimento di taluni dei fatti determinanti e, addirittura, ad esprimere un giudizio sulla vittima e sulla credibilità dell’imputato.

Al proposito si dirà che non spetta al perito – ma alla Corte – ricostruire ed accertare i fatti, vagliare le testimonianze e le altre prove e pronunciarsi sulla credibilità dell’imputato. Questo sia per mandato istituzionale, ma anche perché la Corte si pronuncia solo dopo la lettura di tutti gli atti e non solo di una parte, ad istruttoria dibattimentale conclusa e dopo che le parti hanno potuto esprimersi.

Detto abuso di competenze è manifesto, se si considera che il perito ha ritenuto – perché da lui considerato credibile – che i fatti si fossero svolti come raccontati dall’imputato, giungendo in sede dibattimentale a sostenere che sarebbe stata l’aggressione verbale del “drago” (cfr. VI DIB del perito, p. 9) a scatenare in lui la reazione acuta da stress.

Certo, il PP ha poi fatto confluire tali circostanze nell’atto d’accusa. Rientra tuttavia nel ruolo del Magistrato inquirente – e non in quello del perito – sottoporre la propria ricostruzione dei fatti alla Corte, la quale ne trae poi le proprie conclusioni. Al perito, peraltro, non potevano sfuggire i cambiamenti di versione e le incongruenze presenti nelle dichiarazioni rese da IM 1, sicché mal si comprende come possa aver fondato le proprie conclusioni sulle di lui dichiarazioni, ritenute acriticamente credibili.

Neppure il perito può, per costante giurisprudenza, indicare il grado di incidenza percentuale della scemata imputabilità, prerogativa che è riservata alla Corte.

Si dirà, poi, che dalla perizia e dalla relativa delucidazione emergono alcune imprecisioni o considerazioni sprovviste di fondamento. Di fatto, non appare pertinente la considerazione secondo cui l’immaturità dell’imputato avrebbe avuto un ruolo importante nel fargli commettere i reati di natura finanziaria, essendo i furti “finalizzati a sciocchezze. Le dinamiche da lui messe in atto sono quelle di un bambino in età prescolastica”. Orbene, non si può non eccepire che mediante i furti, IM 1 ha certamente soddisfatto i suoi vizi, ma ha pure fatto annullare i precetti esecutivi dipendenti dal mutuo ipotecario. Peraltro, le modalità poste in essere erano comunque sufficientemente sofisticate (anche grazie alla falsificazione di documenti) da permettergli di malversare per circa 11 anni. Neppure si comprende quali conseguenze possano essere tratte dal fatto che l’imputato non ricordasse l’ammontare del maltolto e/o il fatto che tenesse lontano da sé il pensiero di essere preso. Al proposito il perito ha risposto in aula con un laconico “Per quanto riguarda le persone che sottraggono a piccole tranches, non li ho peritati e quindi non posso dire nulla su di loro. Per me in questo caso è così” (VI DIB perito, p. 13). In realtà non è certo raro che persone imputate di reati patrimoniali (ma non solo) ripetuti sull’arco di più anni non siano in grado di quantificare l’importo malversato, risultando spesso sopresi allorquando confrontati all’entità globale degli illeciti. Pare financo superfluo osservare, poi, che la maggior parte degli autori di reato confida di non essere scoperto, allontanando tale pensiero.

In tale contesto, in considerazione delle gravi carenze e lacune di cui sopra, il documento redatto dal Dr. __________ è stato ritenuto dalla Corte ai limiti della non utilizzabilità.

Tuttavia, ritenuto che il perito ha, in sede dibattimentale, indicato che anche prescindendo dalla ricostruzione dei fatti descritta dall’imputato e basandosi sui disturbi psichiatrici posti in evidenza dai colloqui, test ecc. la sue conclusioni non sarebbero sostanzialmente mutate (“Un disturbo di personalità come quello dell’imputato non porta a commettere reati violenti tipo un omicidio, ma semmai reati finanziari. Il 10% di scemata imputabilità per i reati finanziari sarebbe comunque stato presente come una costante anche per l’omicidio” – VI DIB perito, p. 8), la Corte ha ritenuto di poter fare proprie le conclusioni peritali ritenendo quindi che IM 1 ha agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve per tutti i capi d’imputazione di cui all’atto d’accusa.

XII) Commisurazione della pena

  1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

  1. Giusta l’art. 112 CP, se l’autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

La legge commina, poi, una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere per il reato di truffa aggravata siccome commessa per mestiere (art. 146 cpv. 1 e 2 CP), una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per i reati di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP) e una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria per il reato di sviamento della giustizia (art. 304 CP).

  1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

  2. Giusta l’art. 40 CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno 3 giorni, mentre la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

È il caso, come già indicato, dell’art. 112 CP secondo cui per l’autore colpevole di assassinio la pena è la detenzione a vita o la detenzione non inferiore a dieci anni.

La possibilità alternativa di infliggere all’autore colpevole di assassinio il carcere a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni è stata introdotta il 1. gennaio 1990: secondo la norma precedentemente in vigore, l’assassinio era, infatti, punibile unicamente con la reclusione perpetua.

  1. La pena detentiva a vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero. Essa dura, di principio, fino alla morte del condannato (Brägger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 40, n. 7, pag. 715) ritenuto, tuttavia, che al condannato a vita può essere concessa dall’autorità competente la liberazione condizionale al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in combinazione con il cpv. 1; cfr. art. 87 cpv. 1 CP secondo cui al liberato condizionalmente va imposto un periodo di prova di una durata compresa tra uno e cinque anni; cfr., pure, sentenza CRP 28.10.2013, inc. 60.2013.241, consid. 3, pag. 8-11 in cui la CRP ha escluso la possibilità di imporre un periodo di prova “a vita”).

L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) e, se non concede la liberazione condizionale, essa riesamina la questione almeno una volta all’anno (art. 86 cpv. 3 CP).

Eccezionalmente, alle condizioni dell’art. 86 cpv. 4 CP, il condannato a vita può essere liberato condizionalmente già dopo dieci anni (art. 86 cpv. 5 CP).

La dottrina ha osservato che, trascorsi 15 anni dalla condanna, la liberazione condizionale sembra essere, nella prassi, divenuta la regola e che, pertanto, se si paragonano i termini cui soggiace la liberazione condizionale, di fatto, il carcere a vita costituisce ormai soltanto un grado supplementare nella scala delle pene di durata determinata, il condannato ad una pena detentiva a vita liberato condizionalmente dopo 15 anni avendo in effetti scontato soltanto un anno e otto mesi in più di colui che è stato condannato ad una pena detentiva della durata (determinata) di vent’anni e che beneficia al più presto della liberazione condizionale (Disch, L’homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 296).

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di concorso tra più infrazioni, di cui soltanto una è sanzionabile con la reclusione a vita, la condanna a tale pena non può fondarsi unicamente sul principio dell’aggravamento degli art. 68 cifra 1 vCP e 49 cpv. 1 CP. In effetti, un tale aumento della pena colpirebbe più duramente l’autore rispetto al cumulo di più pene di durata determinata; la condanna alla reclusione a vita sarà possibile soltanto se una delle infrazioni in causa giustifica in sé una tale sanzione (DTF 132 IV 102). Per contro, è ammesso che una condanna alla reclusione a vita derivi dal solo effetto dell’aggravamento quando l’autore ha commesso più infrazioni punibili con la reclusione a vita (DTF 132 IV 102).

Ne consegue che se un autore ha commesso più reati di cui uno solo prevede la pena detentiva a vita e se per tale reato, preso a sé stante, si giustifica soltanto una pena di durata determinata, il giudice non può aggravare la pena a causa del concorso di reati e pronunciare una pena detentiva a vita (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).

In altre parole, il concorso di reati non può fondare, di per sé, la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato per il quale è comminata una tale sanzione, preso a sé stante, non giustifica, alla luce della colpa dell’autore, la pronuncia di tale pena (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1).

Il concorso di reati può, invece, compensare eventuali circostanze attenuanti e permettere, nonostante la loro presenza, la pronuncia della pena massima.

Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di stabilire che circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono compensarsi (DTF 127 IV 101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a; STF 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4; 6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2; 6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1) sicché la pena massima prevista per un determinato reato – in concreto, la pena detentiva a vita – può essere pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti, nella misura in cui queste siano compensate da circostanze aggravanti, come, ad esempio, in caso di concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300).

  1. Essendo la sanzione più pesante che prevede il CP, la pena detentiva a vita esige una motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.2; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1), tanto più se viene inflitta nell’ambito di un processo indiziario (STF 1B_381/2011 del 5 agosto 2011 consid. 4.4). Quando decide di superare la soglia dei vent’anni, il giudice deve indicare per quale ragione egli non ritiene sufficiente una pena di durata determinata, anche di vent’anni (STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4).

  2. Quando l’assassinio entra in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), la motivazione deve anche spiegare come è stata stabilita la pena globale. Deve, quindi, permettere d’identificare la pena di base e la pena complementare e, meglio, di capire quale reato giustifica, da solo, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quali motivi. Come visto, nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati di cui uno solo è punibile con la reclusione a vita, tale sanzione può essere inflitta unicamente se la sua pronuncia si giustifica già solo per quel reato (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1; 6B_262/2011 del 23 settembre 2011 consid. 5.1; 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).

  3. Per quanto attiene al reato principale, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1 oggettivamente gravissima.

IM 1 ha privato una persona del bene più prezioso che possiede, ovvero la vita, ma lo ha fatto ai danni di una donna che gli era vicina, sorella di sua moglie, legata a sua figlia, che riponeva fiducia in lui e per la quale lo stesso IM 1 aveva certamente nutrito affetto. L’imputato ha ucciso “wonderwoman”, colei che “se avessi avuto una bacchetta magica per cambiare le cose forse tra me e __________ sarebbe nato qualche cosa” (AI 35, p. 8), semplicemente poiché questa lo avrebbe aggredito verbalmente accusandolo di non sostenerla a sufficienza nella lite famigliare.

La colpa di IM 1 si qualifica, poi, per le modalità con cui ha agito: l’imputato, dando prova di particolare intensità, ha deliberatamente, dapprima colpito violentemente la vittima da tergo, rendendola inetta a resistere, raggiungendola poi alle sue spalle, avvolgendole rapidamente la sciarpa attorno al collo, iniziando a tirare e mantenendo la tensione per 2-3 minuti e lasciando la presa soltanto quando ha ritenuto che la donna fosse ormai morta.

Stupisce poi la particolare freddezza e determinazione con cui l’imputato ha elaborato un piano per tentare di nascondere la morte di __________ o comunque ritardarne la scoperta. Certo, il piano era lacunoso (circostanza eventualmente significativa dell’assenza di premeditazione), tuttavia, se non fosse subentrato l’inatteso decesso della zia in Italia, IM 1 avrebbe – per sua stessa ammissione – proseguito il depistaggio il lunedì successivo.

Così facendo l’imputato non ha esitato ad ingannare le persone a lui più care, mediante messaggi whatsapp ed e-mail che la facevano credere ancora in vita. Ciò connota ulteriormente la sua mancanza di scrupoli.

  1. IM 1 ha, poi, continuato a dimostrare tali sue caratteristiche di delinquente lucido e freddo nei frangenti immediatamente successivi all’uccisione, durante i quali non si è scordato di mettere e togliere le scarpe, ha sistemato quanto spostato in corridoio, ha pulito sommariamente la camera (riproponendosi di farlo meglio di lunedì), si è impadronito degli oggetti a lui utili per orchestrare la scomparsa di __________ e ha frugato nella borsetta in cerca di denaro che gli avrebbe reso il fine settimana meno pesante finanziariamente. Tale furto, commesso nei confronti della persona che aveva appena ucciso, non può che squalificare nel modo più totale IM 1.

Analogamente, lascia basiti il fatto che l’imputato sia riuscito ad ordinare un hamburger nei frangenti in cui si stava liberando del corpo e di ritornare, consumare il pasto in assoluta normalità, per poi ritornare ancora a casa della vittima dopo cena, siccome si era dimenticato di chiudere una porta.

Non da ultimo, l’imputato neppure ha esitato ad oltrepassare il confine nazionale con un corpo nascosto nel bagagliaio e ciò a significare della sua determinazione e spregiudicatezza.

Agendo come ha fatto, IM 1 ha altresì costretto la suocera, le proprie moglie e figlia (cui la vittima era particolarmente legata), a subire il durissimo colpo della scomparsa prematura e violenta di una persona amata.

Con le sue iniziali contestazioni in punto alla commissione del reato più grave, l’imputato ha inoltre coinvolto i propri cari in una lunga e pesante inchiesta penale.

Il modo in cui si è liberato del corpo, oltre che configurare un reato a sé stante, è pure oggettivamente grave, siccome finalizzato a concretizzare un piano che avrebbe lasciato i cari di __________ senza sapere che fine questa avesse fatto.

Relativamente alle argomentazioni qui sopra esposte, si impone di ricordare che per quanto ne è della commisurazione della pena il Tribunale Federale ha stabilito che la misura in cui una circostanza aggravante di un’infrazione è realizzata è ugualmente pertinente allo stadio della fissazione della pena, senza cadere nella violazione del divieto di una doppia presa in considerazione (DTF 120 IV 67 ; 118 IV 342 ; 6B 862/2015).

  1. Per quanto attiene ai reati patrimoniali, la loro gravità oggettiva è stata ritenuta medio/grave e ciò in ragione da un lato della somma sottratta e, dall’altro, del lungo periodo durante il quale ha agito.

Anche in tale ambito, l’imputato non ha esitato a tradire la fiducia del datore di lavoro e del suo diretto superiore, il quale, va detto per inciso, è stato licenziato a seguito della mancata effettiva supervisione dei rendiconti (falsificati) allestiti da IM 1.

  1. In fine, il reato di propaganda di apparecchi destinati alla registrazione di suoi e immagini è stato considerato oggettivamente di gravità medio bassa.

  2. La colpa di IM 1 in relazione all’assassinio e al turbamento della pace dei defunti è di estrema gravità anche dal profilo soggettivo.

L’imputato ha agito con dolo diretto e, con movente e scopo perversi e, agendo con crudeltà, ha ucciso la cognata, liberandosi in seguito del corpo in una discarica.

Anche avuto riguardo al criterio della libertà che aveva l'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, la colpa di IM 1 è gravissima ritenuto come questi disponeva di tutte le risorse intellettuali per conformarsi alle regole del vivere civile. Sentendosi accusato ingiustamente, l’imputato avrebbe semplicemente potuto ribattere verbalmente, eventualmente alzare la voce, oppure, semplicemente, andarsene.

Al contrario, l’imputato ha aggredito una donna indifesa, che già solo in ragione dell’importante scarto di peso e altezza, si sarebbe difficilmente potuta difendere anche se al 100% delle proprie forze fisiche.

Aggrava la colpa soggettiva dell’imputato la sua forte determinazione dapprima nel colpire con forza e ferocia e poi nell’uccidere: non va infatti dimenticata la risolutezza e freddezza con cui, vistosi attaccato verbalmente, l’imputato è riuscito in pochi istanti a fare mente locale, constatando l’assenza sulla scrivania di oggetti sufficientemente grossi, ricordando quindi di avere una bottiglia nello zaino, estrarla e colpire con forza la __________ alla nuca, approfittando poi del disorientamento della vittima per avvicinarsi da tergo, togliersi la sciarpa ed avvolgerla rapidamente al collo della donna, stringendo il capo di vestiario per oltre due minuti finché ha visto la vita lentamente abbandonarla.

  1. Gravi anche dal punto di vista soggettivo sono i reati patrimoniali. IM 1 ha agito per puro egoismo, alla ricerca di un facile e rapido guadagno ed al fine di permettersi un tenore di vita superiore a quello che si poteva permettere.

Analogamente, grave è l’aver detenuto microcamere con le quali avrebbe potuto riprendere a loro insaputa persone che avessero fato la doccia presso la sua abitazione.

  1. Avendo realizzato non uno ma ben tre dei presupposti – fra loro alternativi – di assassinio menzionati nella norma legale, la colpa di IM 1 in relazione a tale reato è gravissima. Già solo per questo cumulo di elementi costitutivi la pena adeguata alla sua colpa non può che situarsi nella parte superiore del quadro edittale posto dall’art. 112 CP.

In tale contesto, la Corte ha considerato che l’imputato non ha collaborato all’inchiesta ma ha semplicemente fatto ammissioni allorquando gli era impossibile negare. Anche in tali frangenti l’imputato non ha esitato a ritornare sulle proprie ammissioni cercando di modificarle o mitigarle in corso d’inchiesta.

Ancora in sede dibattimentale IM 1 ha tentato di relativizzare alcuni dei suoi comportamenti, in particolare le sue finalità quando ha avvolto la sciarpa attorno al collo di __________.

Neppure l’imputato è apparso, se non per dichiarazioni di facciata, particolarmente pentito. Durante l’interrogatorio dibattimentale, di fatto, IM 1 si è riferito a quanto commesso definendolo “la cavolata”, espressione che pare significativa del fatto che questi non pare essersi reso perfettamente conto della gravità insita nel togliere la vita ad una persona. Del resto, il dispiacere manifestato sembra sempre e comunque funzionale alla propria posizione ed al proprio futuro e non, come invece dovrebbe essere, riferito alla vittima o per le persone che ne soffrono la prematura violenta scomparsa.

Sempre in relazione alle circostanze soggettive del reato di cui IM 1 risponde, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in uno stato di scemata imputabilità, definita lieve sia per il reato principale, sia per i reati finanziari.

Se in occasione della delucidazione peritale il Dr. __________ aveva quantificato tale grado di scemata imputabilità nel 10% per i reati finanziari e 25% per l’uccisione di __________, in sede dibattimentale lo specialista ha precisato che qualora la perizia si fosse limitata a mettere in relazione i fatti alle turbe evidenziate dai colloqui e dai test, all’imputato andrebbe riconosciuta una scemata imputabilità, per tutti i reati, quantificabile nel 10%.

In tale contesto, la Corte ha quindi ritenuto una scemata imputabilità di grado lieve.

Relativamente ai reati finanziari, la Corte ha altresì considerato che l’agire di IM 1 è stato evidentemente possibile (anche) in ragione di un carente controllo da parte della ACPR 4.

  1. Visto quanto fin qui evidenziato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena ipotetica non inferiore a 20 anni.

Occorre poi considerare, in favore dell’imputato, la citata scemata imputabilità di grado lieve e diminuire, di riflesso la pena, che va a diminuire la pena (DTF 136 IV 55).

Considerato che, per costante giurisprudenza, la diminuzione non è lineare (cfr. DTF 129 IV 122; 6s 151/2004), la Corte ha ritenuto che la pena va a situarsi attorno a 18 anni.

Richiamato poi l’art. 49 CP per il concorso tra reati, a questa andrebbero aggiunti circa 3 anni per i reati di appropriazione indebita, falsità in documenti e turbamento della pace dei defunti. Posto che secondo giurisprudenza, in caso di concorso tra diversi reati di cui uno solo è sanzionabile con la reclusione a vita, tale condanna non può fondarsi unicamente sul principio dell’aumento in ragione del concorso (STF 6B 600/2014), la pena viene a ricollocarsi a 20 anni di detenzione.

  1. Con riferimento alle circostanze personali dell’autore, la Corte ha considerato il denaro messo a disposizione degli AP. Al proposito si dirà che non è comunque noto alla Corte quale sia il totale asse ereditario e, dunque, a quale porzione IM 1 avrebbe rinunciato. Pure considerato è stato l’effetto che la pena avrà su di lui. In particolare, in sede dibattimentale l’imputato ha comunicato che la moglie avrebbe avviato le pratiche il divorzio e che non vede la figlia dal giorno dell’arresto. In questo senso è stato pure tenuto conto della stigmatizzazione sociale che inevitabilmente la condanna per un reato di tale gravità porta seco, da cui anche la perdita degli affetti. In fine, la Corte ha ritenuto la vita passata, l’incensuratezza (pur osservando che ciò rappresenta un fattore neutro per la commisurazione della pena, cfr. DTF 136 IV 1) ed il comportamento tenuto nel periodo di carcerazione preventiva.

La Corte ha tuttavia considerato che tutte queste attenuanti risultano essere ampiamente compensate dai fattori aggravanti di cui si è detto, segnatamente dal concorso di reati (DTF 116 IV 300; STF 6S.292/2003 del 25 settembre 2003 e 6S.444/2004 del 16 marzo 2006).

In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ritiene adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 20 anni.

  1. Posto che il perito ha indicato come praticabili sia il trattamento stazionario, sia quello ambulatoriale, la Corte ha optato per quello tra i due meno pesante, ovvero quello ambulatoriale. Trattamento che potrà quindi avere luogo durante l’espiazione della pena.

XIII) Pretese di diritto civile degli accusatori privati

  1. Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2).

Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell’entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.).

  1. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.

  2. Nel caso concreto, le istanze di risarcimento presentate in occasione del pubblico dibattimento dai patrocinatori degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 (doc. dib. 3), ACPR 3 (doc. dib. 2) e ACPR 4 (doc. dib. 1), sono state integralmente riconosciute dall’imputato, e quindi accolte così come esposte a seguito di acquiescenza. Va unicamente rilevato che la nota professionale dell’avv. RAAP 3 è stata adattata all’effettiva durata del dibattimento.

IM 1 è quindi stato condannato a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:

  • a ACPR 1 CHF 50'000.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità per torto morale, e CHF 6'282.25, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • a ACPR 2 CHF 50'000.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità per torto morale, e CHF 9'290.70, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • a ACPR 1 e ACPR 2 CHF 30'640.91, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • a ACPR 3 CHF 20'000.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 17 ottobre 2016, a titolo di indennità per torto morale, e CHF 10'461.35, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • alla ACPR 4 CHF 267'800.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 10 maggio 2017, e CHF 40'000.00 a titolo di risarcimento danni.

Come da accordo tra le parti, l’importo di CHF 200'000.00 versato sul conto corrente postale del Tribunale Penale Cantonale, è stato assegnato agli accusatori privati con la seguente ripartizione:

  • 62% alla ACPR 4;

  • 30% a ACPR 1 e ACPR 2;

  • 8% a ACPR 3.

XIV) Sequestri

  1. Sui sequestri è stato deciso dando seguito alle richieste dell’accusa, a cui hanno aderito accusatori privati e difesa.

È quindi stata ordinata la confisca degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati a IM 1, eccezion fatta per l’autovettura, la confezione di fascette, le 8 fascette “bride”, il computer Dell, i 2 computer portatili Dell, il cellulare HTC, la carta “Paypal”, la felpa di colore blu scuro e il cellulare Samsung Galaxy con SIM Sunrise, che sono stati dissequestrati a favore dell’avente diritto, previa cancellazione dalle memorie di cellulare Samsung Galaxy e SIM Sunrise dei dati relativi al procedimento penale, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

È poi stato ordinato il dissequestro dei reperti c/o il veicolo VW __________ in uso a IM 1 e c/o l’abitazione di IM 1 a __________, eccezion fatta per la giacca di colore nero marca Salewa, che è stata confiscata.

La Corte ha altresì ordinato la confisca degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati a __________, eccezion fatta per il cellulare Samsung, il cellulare Nokia, il computer Toshiba, il telefono Samsung, le agende, la federa del cuscino, le 12 confezioni vuote di medicamenti, il tappeto rotondo, la federa di piumone, il pezzo di plastica trasparente e il copri materasso, che sono stati dissequestrati a favore dell’avente diritto.

È in fine stata ordinata la confisca dei reperti c/o l’abitazione di __________ a __________, eccezion fatta per la confezione di fascette lega cavi e i sacchetti blu in plastica marca ___, che sono stati dissequestrati a favore dell’avente diritto, la confisca e la distruzione della foglia secca, dell’involucro vuoto di preservativo e delle 5 salviettine umide e il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese delle relazioni bancarie sotto sequestro.

visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 73, 112, 138, 139, 146, 179sexies, 172ter, 251 CP;

135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. assassinio

per avere,

il 14 ottobre 2016, a __________,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi, ovvero nell’intento di eliminare per futile movente la cognata __________ che in quel momento lo stava, a suo dire, accusando con tono acceso e ingiustamente, di non aiutarla nella contesa famigliare in corso, rispettivamente, il movente particolarmente perverso consistendo altresì nell’egoistico intento di eliminarla per impedirle di riferire sul di lei ferimento avvenuto, durante la prefata discussione, per mezzo di una bottiglia di vetro utilizzata per colpirla al capo, agendo inoltre con le sotto indicate modalità particolarmente perverse, dimostrando totale disprezzo per la vita altrui, intenzionalmente ucciso la cognata __________, e meglio,

nella camera da letto di __________, dove lei esordiva dicendogli di non condividere il contenuto e le conclusioni dell’ultimo rapporto di stima immobiliare del 30 settembre 2016, rispettivamente, a suo dire, lo accusava di non aiutarla nella contesa famigliare scaturita a seguito dell’intenzione di __________ di acquistare l’immobile dove viveva, estraendo dal proprio zaino una bottiglia di birra in vetro vuota, colpendo quindi __________, che si era voltata di lato dandogli parzialmente le spalle, con la bottiglia al capo (in regione occipitale destra), bottiglia che si frantumava, __________, stordita e barcollante, si avvicinava al letto e si inginocchiava, e nel mentre gli chiedeva: “IM 1 che cazzo stai facendo, che cazzo hai fatto?”,

indi sfilandosi IM 1 la sciarpa che indossava, cingendola poi attorno al collo della cognata e tirandone (e tenendone tirate per alcuni minuti) le estremità anche quando lei tentava invano di difendersi cercando di colpirlo con alcune manate, appoggiando ad un certo punto la propria fronte tra i capelli della vittima dicendole “mi dispiace”, cessando di strangolarla solo quando era sdraiata a terra inerte, quindi, allo scopo di occultare ogni traccia del suo operato, procedendo ad una sommaria pulizia della camera dal sangue della vittima e dai cocci di vetro, infilando poi il corpo della cognata in due sacchi dell’immondizia, dopo averle legato i polsi con una fascetta stringicavo in plastica, per poi trascinarlo per le caviglie lungo le scale sino al garage dove lo caricava nel bagagliaio della sua automobile, simulando indi che __________ fosse ancora viva, e che non l’aveva incontrato, attraverso l’invio di messaggi WhatsApp con il di lei telefono cellulare al fidanzato e a sé stesso, asportando poi dalla camera della cognata alcuni oggetti tra cui i cocci di vetro, i fazzoletti di carta utilizzati per pulire il sangue, un sacchetto di stoffa, un tappeto, un paio di scarpe e un sacco ____ sporchi di sangue, come pure il di lei telefono cellulare, il bracciale FitBit, il denaro contenuto nel portafoglio, e la chiave della camera da letto chiudendola, e prendendo infine con sé anche il mazzo di chiavi della vittima, elementi per lui compromettenti siccome riconducibili all’intervento di terzi nel determinismo del decesso, e in parte a lui necessari per poter giustificare l’assenza di __________ nei giorni successivi, trasportando nel seguito il cadavere di __________ in territorio di __________ (Italia) dove, dopo aver sfilato i suddetti sacchi e levato la fascetta, lo scaricava in una scarpata lungo il ciglio della strada, a ridosso di un bosco, raggiungendo successivamente la moglie ACPR 2, la figlia __________ (__________) e la suocera ACPR 1 al ristorante __________ di __________ (Italia) dove cenavano, tornando poi nell’abitazione della vittima dove si accertava, prima del rientro a casa della suocera, di avere spento tutte le luci e dove chiudeva una porta precedentemente dimenticata aperta, nonché simulando attraverso il proprio bracciale FitBit, alle ore 23:37:00, che __________ era ancora viva invitandola a partecipare alla “sfida del weekend”, rispettivamente, il giorno successivo, inviando dall’account di posta elettronica di __________ un’email a sé stesso, al fidanzato, alla sorella e alle amiche strette della cognata, giustificandone così l’assenza, ma anche facendo credere che la sera precedente si era recato da __________, ma senza incontrarla;

1.2. turbamento della pace dei defunti

per avere,

il 14 ottobre 2016, a __________, all’interno dell’abitazione della vittima, e a __________ (Italia), dopo averla uccisa come descritto al punto 1.1, profanato il cadavere di __________ che aveva confinato in due sacchi dell’immondizia e trascinato per le caviglie lungo le scale della di lei abitazione, caricandolo nel bagagliaio della propria automobile e trasportandolo fino a __________ (Italia), lì scaricandolo in una scarpata lungo il ciglio della strada, dopo aver sfilato i sacchi e levato la fascetta ai polsi;

1.3. ripetuta appropriazione indebita

per avere,

nel periodo 2005 – 14 ottobre 2016, a __________ presso la ACPR 4, in qualità di dipendente di prefato Istituto scolastico, e meglio quale responsabile della cassa del __________ del __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, impiegato a proprio profitto o di terzi valori patrimoniali affidatigli, in specie per avere ripetutamente indebitamente prelevato dalla citata cassa, in un numero imprecisato di occasioni, denaro contante in ragione di CHF 267'800.00, denaro successivamente versato su conti postali e di risparmio intestati a lui e/o alla moglie ACPR 2, rispettivamente trasferito via Western Union a terze persone, nonché utilizzato per spese personali e al fine di estinguere procedure esecutive pendenti a suo carico;

1.4. ripetuta falsità in documenti

per avere,

nel periodo 2 novembre 2009 – 30 agosto 2016, a __________, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciarsi un indebito profitto, segnatamente per celare le malversazioni di cui al punto 1.3, in qualità di responsabile della cassa del __________, formato 31 documenti falsi, in particolare, inserendo nei “rapporti di cassa”, in urto con la verità, importi di denaro inferiori rispetto a quelli da lui effettivamente incassati, facendo poi uso di tali “rapporti di cassa”, a scopo d’inganno, consegnandoli all’ufficio contabilità della ACPR 4;

1.5. messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

per avere,

in data imprecisata tra il 2013 e il 2014, a __________, importato, acquistato e posseduto apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni o immagini, e meglio per avere acquistato via internet ed in seguito importato in Svizzera due microcamere, poi installate nel locale doccia della sua abitazione di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di ripetuta truffa e ripetuta appropriazione indebita di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, nonché dall’imputazione di furto.

  2. Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 20 (venti) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

  1. IM 1 è inoltre condannato a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:
  • a ACPR 1 CHF 50'000.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità per torto morale, e CHF 6'282.25, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • a ACPR 2 CHF 50'000.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 14 ottobre 2016, a titolo di indennità per torto morale, e CHF 9'290.70, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • a ACPR 1 e ACPR 2 CHF 30'640.91, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • a ACPR 3 CHF 20'000.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 17 ottobre 2016, a titolo di indennità per torto morale, e CHF 10'461.35, oltre interessi del 5% a far tempo dal 18 maggio 2018, a titolo di risarcimento danni;

  • alla ACPR 4 CHF 267'800.00, oltre interessi del 5% a far tempo dal 10 maggio 2017, e CHF 40'000.00 a titolo di risarcimento danni.

  1. Per ulteriori pretese di risarcimento, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

  2. L’importo di CHF 200'000.00 versato sul conto corrente postale del Tribunale Penale Cantonale, come da accordo tra le parti, è assegnato agli accusatori privati con la seguente ripartizione:

  • 62% alla ACPR 4;

  • 30% a ACPR 1 e ACPR 2;

  • 8% a ACPR 3.

  1. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

  2. È ordinata la confisca degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati a IM 1, eccezion fatta per l’autovettura, la confezione di fascette, le 8 fascette “bride”, il computer Dell, i 2 computer portatili Dell, il cellulare HTC, la carta “Paypal”, la felpa di colore blu scuro e il cellulare Samsung Galaxy con SIM Sunrise, che sono dissequestrati a favore dell’avente diritto, previa cancellazione dalle memorie di cellulare Samsung Galaxy e SIM Sunrise dei dati relativi al procedimento penale, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

  3. È ordinato il dissequestro dei reperti c/o il veicolo VW __________ in uso a IM 1 e c/o l’abitazione di IM 1 a __________, eccezion fatta per la giacca di colore nero marca Salewa, che è confiscata.

  4. È ordinata la confisca degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati a __________, eccezion fatta per il cellulare Samsung, il cellulare Nokia, il computer Toshiba, il telefono Samsung, le agende, la federa del cuscino, le 12 confezioni vuote di medicamenti, il tappeto rotondo, la federa di piumone, il pezzo di plastica trasparente e il copri materasso, che sono dissequestrati a favore dell’avente diritto.

  5. È ordinata la confisca dei reperti c/o l’abitazione di __________ a __________, eccezion fatta per la confezione di fascette lega cavi e i sacchetti blu in plastica marca ___, che sono dissequestrati a favore dell’avente diritto.

  6. È ordinata la confisca e la distruzione della foglia secca, dell’involucro vuoto di preservativo e delle 5 salviettine umide.

  7. È ordinato il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese delle relazioni bancarie sotto sequestro.

  8. La tassa di giustizia di fr. 3'500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'500.--

Inchiesta preliminare fr. 98'200.--

Perizia fr. 70'526.25

Perito in aula fr. 1'999.15

Trascrizioni fr. 69.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 333.85

fr. 174'628.25

===========

Zitate

Gesetze

62

CHF

  • art. 500.- CHF

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 19 CP
  • art. 27 CP
  • art. 40 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 63 CP
  • art. 86 CP
  • art. 87 CP
  • art. 110 CP
  • art. 111 CP
  • art. 112 CP
  • art. 138 CP
  • art. 139 CP
  • art. 146 CP
  • art. 172ter CP
  • art. 179sexies CP
  • art. 197sexies CP
  • art. 251 CP
  • art. 262 CP
  • art. 304 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 185 CPP
  • art. 236 CPP
  • art. 433 CPP

IV

  • art. 119 IV
  • art. 125 IV

StGB

  • Art. 111 StGB
  • Art. 112 StGB
  • Art. 113 StGB
  • Art. 114 StGB
  • Art. 115 StGB
  • Art. 116 StGB
  • Art. 117 StGB
  • Art. 118 StGB
  • Art. 119 StGB
  • Art. 120 StGB
  • Art. 121 StGB
  • Art. 122 StGB
  • Art. 123 StGB
  • Art. 124 StGB
  • Art. 125 StGB
  • Art. 126 StGB
  • Art. 127 StGB
  • Art. 128 StGB
  • Art. 129 StGB
  • Art. 130 StGB
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  • Art. 132 StGB
  • Art. 133 StGB
  • Art. 134 StGB
  • Art. 135 StGB
  • Art. 136 StGB
  • Art. 251 StGB

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 26 vCP
  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

138