Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2017.132
Entscheidungsdatum
09.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2017.132

Lugano, 9 novembre 2017/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 12.05.2017 al 21.06.2017 (41giorni),

posto in esecuzione anticipata della pena dal 22.06.2017,

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 114/2017 del 24 luglio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio, per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo dal 02 al 12 maggio 2017,

a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località,

agendo in correità con tale __________ e altri connazionali non identificati,

acquistato, trasportato e alienato, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 609.24 grammi, stupefacente consegnatogli a __________ da spacciatori albanesi non identificati,

e segnatamente,

1.1 nel periodo 04-11 maggio 2017,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

alienato e procurato in altro modo a terzi, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 150 grammi, con grado di purezza indeterminato e segnatamente a __________ e ad altri tossicodipendenti non identificati,

sottoforma di sacchetti minigrip di peso variante da 5 a 10 grammi l’uno, al prezzo di CHF 150.-, rispettivamente di CHF 280/300.- l’uno;

1.2. il 12 maggio 2017,

trasportato, da __________ a __________, 459.24 grammi di eroina (con grado di purezza del 15%), contenuta in un unico pacchetto e destinata all’alienazione a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia comunale al momento del suo arresto alla stazione FFS;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 02 – 12 maggio 2017,

a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente, un imprecisato quantitativo di cocaina, sostanza acquistata nelle summenzionate circostanze;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 e 2 LS e 19a LS.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • in qualità di interprete per la lingua __________, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 11:42.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti che hanno portato in aula IM 1 sono analoghi a quelli di tanti altri procedimenti. Si tratta di giovani ragazzi __________, che vengono arruolati in __________ per spacciare eroina in Svizzera. Il PP riassume le circostanze dell’arresto dell’imputato. Sottolinea che IM 1 ha passato pochi giorni in __________ e poi è arrivato in Svizzera, dandosi subito da fare e dimostrando di far parte di un’organizzazione ben oliata. Egli ha subito dovuto ammettere le sue responsabilità, anche se ha tentato inizialmente di giocare un po’ al ribasso. L’imputato sapeva perfettamente sin da subito quello che avrebbe dovuto fare in Svizzera e il guadagno che avrebbe conseguito. IM 1 non ha precedenti penali. L’imputato ha trafficato un quantitativo importante in un breve periodo. L’accusa conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa, la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale parziale della stessa, alla quale va aggiunta una multa di CHF 100.00 (cento) per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, nonché la condanna all’espulsione dalla Svizzera per 10 (dieci) anni e la confisca di tutto quanto sotto sequestro;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti sono ammessi dall’imputato. È ovvio che chi va al mulino si infarina. IM 1 ne è consapevole e si è assunto tutte le sue responsabilità. Per un neofita nel mondo degli stupefacenti come lo è IM 1 le accuse pesano come un macigno. Il comportamento dell’imputato realizza sicuramente la fattispecie aggravata dell’infrazione alla LF sugli stupefacenti, ma soggettivamente va rilevato che IM 1 non risulta essere un trafficante scafato, ma piuttosto un improvvido apprendista lasciatosi ammaliare dalla possibilità di guadagnare qualche spicciolo per provvedere al mantenimento suo e della famiglia. IM 1 è entrato nel sottobosco della criminalità per caso e per bisogno ed è unicamente una delle tante piccole pedine che si muovono nel traffico di stupefacenti. Quelli come IM 1 diventano facili prede del traffico degli stupefacenti, una vera e propria manovalanza criminale, dove la mente risiede al sicuro lontano da tutto, senza mai rischiare nulla. La difesa chiede alla Corte di considerare IM 1 non come un criminale privo di scrupoli, ma come una sorta di vittima dell’organizzazione di trafficanti che lucrano non solo a scapito dei consumatori, ma anche delle persone che reclutano per pochi soldi. IM 1 ha solo 26 anni e aveva raggiunto l’Italia in cerca di maggior fortuna. Va inoltre considerato, a mente della difesa, che l’imputato ha agito in un periodo di difficoltà finanziarie ed ha fatto tutto per un compenso misero per rapporto al grosso rischio che si è prestato a correre. A suo favore deve essere poi riconosciuta la sua fattiva collaborazione, seppure sopraggiunta solo in seconda battuta, collaborazione che è tutt’altro che scontata nell’ambiente della droga, dove spesso regna l’omertà più assoluta. IM 1 risulta inoltre incensurato. Ulteriore attenuante, a mente del difensore, è quella legata alla distanza tra il luogo di espiazione della pena e la residenza abituale: IM 1 si trova ben lontano dai suoi affetti, con una moglie che dovrebbe a breve partorire un figlio. Altra circostanza che deve essere riconosciuta è il comportamento di IM 1 dopo l’arresto: come risulta dagli atti, nei mesi di carcerazione egli si è comportato in maniera esemplare, lavorando e imparando la lingua italiana, il tutto con applicazione e ottimo rendimento. IM 1 è un giovane pentito, che sa di avere sbagliato ed è desideroso di tornare al più presto al suo paese, cambiando radicalmente vita. La difesa ritiene che vi sia spazio per una compressione della pena richiesta dal PP e chiede che la stessa venga posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che non superi i 6 (sei) mesi.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Curriculum vitae

  1. IM 1 è nato il __________ a __________ (__________).

Interrogato contestualmente al suo arresto ha così riferito in punto alla sua situazione personale:

" Ho 26 anni, sono nato __________ ove ho frequentato le scuole dell’obbligo, ovvero quattro di elementari e quattro di medie. In seguito ho frequentato anche il ginnasio sempre a __________. …omissis…”

(VI PG 12.05.2017, p. 3, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).

Nel verbale della persona arrestata del 12 maggio 2017 ha avuto modo di precisare:

" Per quanto riguarda la mia situazione personale, confermo quanto dichiarato oggi alla Polizia e confermo che da settembre 2016 mi trovo in Italia. Ho soggiornato a __________, presso un mio conoscente fino al mese di febbraio 2017. Lui si chiama __________, ma non ricordo l’indirizzo della sua abitazione. A febbraio sono rientrato in __________ e sono nuovamente tornato in __________ il 2 maggio 2017 recandomi a __________.

Sono giunto in Italia con il mio passaporto, ma non avevo il permesso di lavorare. Ho lavorato in nero per una ditta italiana facendo il manovale/muratore. Durante il soggiorno in Italia ho guadagnato circa 2500/3'000 euro in totale.

(…) sono rientrato in __________ a febbraio 2017 perché avevo paura di essere controllato e ricevere una multa perché lavoravo senza permesso.

(…) il 2 maggio 2017 sono arrivato a __________ da __________. Non sono andato a __________ perché il mio conoscente __________ mi aveva detto che non c’era lavoro e che la stagione iniziava solo a fine maggio. Ho quindi deciso di recarmi a __________ dal mio amico __________.”

(VI PP 12.05.2017, p. 2, AI 3).

  1. L’imputato ha dichiarato di non avere “mai avuto problemi con la giustizia né in __________, né in Italia o in altri paesi” e dagli estratti dei casellari giudiziali svizzero (AI 2), italiano (AI 8) e tedesco (AI 11) non risultano precedenti penali a suo carico.

  2. Sulle sue prospettive future si è così espresso in occasione del pubblico dibattimento:

" Andrò in __________, dove vorrei trovare un lavoro il più presto possibile.”

(VI DIB 09.11.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

II) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

  1. IM 1 è stato controllato il 12 maggio 2017 dalla Polizia Comunale presso la stazione ferroviaria di __________. Dal controllo è emerso che l’imputato aveva occultato, all’interno di un sacchetto di plastica, un panetto contenente 459.24 grammi netti di eroina con purezza del 15% (AI 20). Sulla sua persona sono inoltre stati rinvenuti due telefoni cellulari, numerosi supporti SIM, un biglietto -, una ricevuta bancaria Raiffeisen del 24 marzo 2017 e CHF 100.00.

L’imputato è stato quindi tradotto presso gli uffici della Polizia Giudiziaria per essere verbalizzato (rapporto di arresto provvisorio, AI 1).

  1. A verbale IM 1 ha riferito di avere eseguito un trasporto di droga, raccontando di avere incontrato, il 2 maggio 2017, in un bar di __________, una persona che gli avrebbe proposto di effettuare un trasporto di droga per un individuo residente a __________. Sarebbe quindi partito la mattina del 12 maggio 2017 da __________ con il treno delle ore 05:25 alla volta di __________ e, ivi giunto tra le ore 07:00 e le 08:00, avrebbe incontrato in un parcheggio la persona a lui indicata, la quale gli avrebbe consegnato un panetto di droga, verosimilmente eroina, da trasportare a __________. L’imputato sarebbe quindi salito sul treno a __________ e sarebbe giunto a __________ presso la stazione FFS alle ore 09:48. Il compenso per tale trasporto di droga sarebbe stato di CHF 1'000.00, denaro che avrebbe ricevuto a __________. IM 1 ha pure indicato di essere già venuto in Svizzera quattro giorni prima, facendo ritorno a __________ il giorno stesso, senza spiegare le ragioni di tale viaggio (VI PG 12.05.2017, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).

  2. Al termine dell’interrogatorio, l’imputato è stato arrestato (rapporto di arresto provvisorio, AI 1).

In accoglimento dell’istanza del PP (AI 6), con decisione del 13 maggio 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 30 giugno 2017 compreso (AI 7).

Accogliendo la richiesta dell’imputato (AI 16), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 22 giugno 2017 (AI 19).

  1. Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

III) Fatti e diritto

  1. L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dal 4 all’11 maggio 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a terzi, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 150 grammi, con grado di purezza indeterminato e segnatamente a __________ e ad altri tossicodipendenti non identificati, sotto forma di sacchetti minigrip di peso variante da 5 a 10 grammi l’uno, al prezzo di CHF 150.00, rispettivamente CHF 280/300.00 l’uno (punto 1.1 dell’atto d’accusa), nonché per avere, il 12 maggio 2017, trasportato da __________ a __________ 459.24 grammi di eroina (con grado di purezza del 15%), contenuta in un unico pacchetto e destinata all’alienazione a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia comunale al momento del suo arresto alla stazione FFS (punto 1.2 dell’atto d’accusa).

  2. L’accusa imputa inoltre a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo 2 – 12 maggio 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, sostanza acquistata nelle summenzionate circostanze (punto 2 dell’atto d’accusa).

  3. Tali fatti, che emergono dagli atti, non sono contestati (VI PP 13.06.2017, AI 16). Ancora in sede dibattimentale l’imputato ha confermato la correttezza delle indicazioni riportate nell’atto d’accusa (VI DIB 09.11.2017, p. 2-5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Analogamente, le qualifiche giuridiche di infrazione aggravata alla LStup e contravvenzione alla medesima legge appaiono corrette.

Ne consegue l’integrale conferma dell’atto d’accusa.

IV) Commisurazione della pena

  1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

  1. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

  1. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

  1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

  1. La colpa di IM 1 è stata ritenuta grave dal profilo oggettivo in ragione dell’importante quantità di eroina immessa sul mercato o comunque destinata alla piazza locale.

L’imputato ha trafficato un quantitativo pari a oltre 80 grammi di cocaina pura, se si considera l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), superando di gran lunga in quantitativo richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.

Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che questo non va dimenticato, ritenuto come maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute viene messa in pericolo.

Ciò vale in modo particolare trattandosi di eroina, sostanza tra le più dannose per la salute pubblica.

Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui ha agito e che lo ha visto trattare oltre 600 grammi in solo 2 trasporti sull’arco di circa 10 giorni.

  1. La colpa di IM 1 è altrettanto grave dal profilo soggettivo.

Egli ha agito per puro fine di lucro, unicamente per denaro e per migliorare la propria situazione economica.

Per guadagnare denaro non ha esitato a prestarsi al trasporto – ma anche alla vendita al dettaglio – di eroina, giungendo in Svizzera esclusivamente per delinquere.

Lo ha fatto malgrado, secondo le sue stesse dichiarazioni, in Patria aveva un lavoro o comunque era in grado di cercarne uno onesto, come si è ripromesso di voler fare dopo la scarcerazione.

Stupisce la sua propensione a delinquere, considerata la facilità con cui ha aderito alla proposta di venire in un paese straniero a trasportare stupefacente.

A fronte di simili circostanze accertate dalla Corte, giova citare a mero titolo indicativo recenti giudizi della Corte delle assise criminali per quantitativi e circostanze simili a quella in oggetto, e meglio le sentenze 72.2017.156 del 27 settembre 2017 per 733 grammi di eroina, 72.2017.81 dell’8 giugno 2017 per 719 grammi di eroina e 72.2016.189 del 16 dicembre 2016 per 549 grammi di eroina, tutte con condanna alla pena detentiva di 3 anni.

  1. La colpa deve poi essere ponderata in funzione dei fattori legati alla persona dell’imputato.

In questo ambito, la Corte ha considerato a favore dell’imputato una certa collaborazione fornita, almeno limitatamente al primo viaggio, posto che con ogni evidenza egli non poteva negare di essere stato trovato in possesso di oltre 400 grammi di eroina il giorno del fermo.

Per il resto, IM 1 non può dedurre particolari elementi attenuanti dalla sua situazione personale se non, genericamente, il fatto che proviene da una realtà economicamente meno fortunata della nostra, ciò che però non può giustificare il fatto che sia giunto in Svizzera appositamente per trafficare eroina.

Anche il fatto che la moglie è incinta nulla muta alla sua situazione, ritenuto che malgrado tale circostanza egli ha deciso di venire in Svizzera a delinquere, correndo quindi il deliberato rischio di venire poi arrestato e chiamato a scontare una pena lontano da casa.

Ciò malgrado, la Corte ha comunque riconosciuto a favore dell’imputato una certa sensibilità alla pena, ritenuto come la dovrà scontare lontano da casa.

In fine, l’incensuratezza è per costante giurisprudenza un fattore neutro.

  1. In tale contesto, in una ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, richiamati i precedenti giurisprudenziali citati, una pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, come proposto dall’accusa.

Ritenuto che l’imputato non ha precedenti penali e che la prognosi non può quindi essere considerata negativa, la pena può essere in parte sospesa condizionalmente.

La Corte ha quindi determinato in 10 (dieci) mesi la parte di pena da espiare e in 20 (venti) mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha fissato la multa in CHF 100.00 (cento).

  2. Ritenuto in fine che la fattispecie configura un caso di espulsione obbligatoria ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP, che l’imputato è giunto in Svizzera unicamente per delinquere e che non ha nessun tipo di legame con il nostro Paese, la Corte ha pronunciato nei suoi confronti l’espulsione dal nostro territorio per la durata di 10 (dieci) anni.

V) Sequestri

  1. La Corte ha ordinato il sequestro a copertura delle spese ex art. 268 CPP della somma di CHF 100.00.

Per il restante, in accoglimento della richiesta dell’accusa, a cui la difesa non si è opposta, è stata ordinata la confisca ai sensi dell’art. 69 CP e la confisca e la distruzione dello stupefacente.

VI) Retribuzione del difensore d’ufficio

  1. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

  1. La nota professionale dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata approvata così come esposta, per CHF 5’804.45, comprensiva di onorario, spese e IVA.

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP;

19 cpv. 1 e 2, 19a LStup;

135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il 2 e il 12 maggio 2017, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, agendo in correità con tale __________ e altri connazionali non identificati, acquistato, trasportato e alienato 609.24 grammi di eroina, stupefacente consegnatogli a __________ da spacciatori __________ non identificati, e meglio per avere,

1.1.1. nel periodo compreso tra il 4 e l’11 maggio 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a terzi, in più occasioni, 150 grammi di eroina;

1.1.2. il 12 maggio 2017, trasportato da __________ a __________ 459.24 grammi di eroina (con grado di purezza del 15%) destinata all’alienazione a terzi;

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il 2 e il 12 maggio 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1. alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 20 (venti) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

  1. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art. 66a CP.

  2. È ordinato il sequestro conservativo della somma di CHF 100.00 a parziale copertura di tasse, spese e della multa.

  3. È ordinata la confisca di tutti i restanti oggetti sotto sequestro e la distruzione dello stupefacente.

  4. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  5. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 4’785.00

spese CHF 589.50

IVA (8%) CHF 429.95

totale CHF 5’804.45

7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5’804.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'477.50

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 127.35

fr. 4704.85

===========

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 19 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 66a CP
  • art. 69 CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 236 CPP
  • art. 268 CPP

LS

  • art. 19 LS
  • art. 19a LS

LStup

  • art. 19 LStup

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

26