Incarto n. 72.2016.237
Lugano, 26 ottobre 2020/dm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, Cancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 patrocinata dall’avv. RAAP 1 ACPR 2 rappresentata da CURA 1 ACPR 3 rappresentata da CURA 1
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2 rappresentato dall’avv. DUF 2
IM 2 in carcerazione preventiva dal 8 febbraio 2016 fino al giorno 14 giugno 2016 (in totale 118 giorni) e nei confronti del quale è stata adottata la misura sostitutiva: blocco dei documenti di identità
imputati, a norma dell'atto d'accusa 202/2016 del 30.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
IM 1 e IM 2 in correità
siccome
accusati di 1. truffa
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e altre imprecisate località
nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di dicembre 2014,
in correità,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
e meglio,
ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la realizzazione del reato,
allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR 1, per scopi propri,
ingannato la stessa ACPR 1,
configurandosi l’inganno astuto in specie
per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale, sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella professionalità e serietà di legale svizzero,
consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e sfruttando tali circostanze,
e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1 avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,
tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20 ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,
in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni societarie”,
e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro per scopi propri,
segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei mesi di ottobre e novembre 2014,
disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di denaro a contanti,
il tutto all’insaputa di ACPR 1,
comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR 249'922,68,
e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo importo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
IM 2 singolarmente
siccome
accusato di 2. appropriazione indebita
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data dell’ultimo prelievo),
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano stati affidati,
in specie,
nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino all’arresto intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e orali con gli stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di tutele,
disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle relazioni bancarie intestate
• a ACPR 2, nr. __________,
• nonché sulla relazione congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,
depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,
per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante
Prelevamenti in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________
CHF 17'190.00
Prelevamenti in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3, nr. __________
CHF 270'078.53
Spese sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2
CHF 49'350.86
Spese varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti dalle relazioni dei coniugi __________
CHF 123'442.02
ricevute di cassa / rimborsi vari
CHF 78'108.85
totali
CHF 287'268.53
CHF 250'901.73
Totale prelievi indebiti
CHF 36'366.80
utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;
ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,
detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti armi
• una pistola SIG __________ con caricatore
• una pistola Glock BMW __________
• una pistola SIG Sauer __________ con fondina
• una pistola AMT MAC Magnum __________ con caricatore
• una pistola SIG __________ con caricatore e fondina
• una pistola a tamburo __________
• un caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole
• un caricatore Glock nero con 6 pallottole
di proprietà di __________ (giudicato separatamente);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;
richiamato: l’art. 31a LARM;
alternativamente
A) IM 1 singolarmente
siccome
accusati di truffa
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e altre imprecisate località
nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di dicembre 2014,
in correità,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
e meglio,
ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la realizzazione del reato,
allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR 1, per scopi propri,
ingannato la stessa ACPR 1,
configurandosi l’inganno astuto in specie
per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale, sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella professionalità e serietà di legale svizzero,
consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e sfruttando tali circostanze,
e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1 avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,
tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20 ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,
in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni societarie”,
e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro per scopi propri,
segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei mesi di ottobre e novembre 2014,
disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di denaro a contanti,
il tutto all’insaputa di ACPR 1,
comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR 249'922,68,
e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo importo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
B) IM 2 singolarmente
siccome
accusato di 1. appropriazione indebita
1.1. per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 21 ottobre 2014 al 15 dicembre 2014,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano stati affidati,
in specie,
per essersi,
ai danni di ACPR 1,
indebitamente appropriato di valori patrimoniali di pertinenza esclusiva di quest’ultima, per complessivi EUR 249'922.68,
ritenuto che ACPR 1 ha bonificato a debito della propria relazione bancaria depositata in Banca __________, in due tranches, la prima il 20 ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, complessivi EUR 270'000.00, in favore della relazione nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, importo a lui affidato in vista di investimenti futuri, con la causale “acquisto azioni partecipazioni societarie”,
considerato che IM 2 ha impiegato indebitamente tale denaro pervenuto nelle modalità indicate e a fronte di un esiguo saldo precedentemente in conto, disponendo a debito di tale relazione, senza consenso di ACPR 1, i seguenti bonifici per complessivi EUR 169'988.90 in favore di
__________ in data 23.10.2014 per EUR 16'834.34 (controvalore di CHF 20'000.00) con causale “__________”
__________ in data 23.10.2014 per EUR 15'150.99 (controvalore di CHF 18'000.-) con causale “__________”
__________ in data 6.11.2014 per EUR 6’156.48 con causale “Mercedes __________”
__________, in data 6.11.2014 per EUR 60’008.43
__________ in data 12.11.2014 per EUR 7'000.00
__________ in data 12.11.2014 per EUR 10'313.31
__________ in data 13.11.2014 per EUR 28’008.45
__________ in data 14.11.2014 per EUR 2'000.00
__________ in data 17.11.2014 per EUR 10'008.45 con causale “anticipo spese”
__________ in data 15.12.2014 per EUR 14'508.45 con causale “per conto di IM 1 pigioni, IM 1 acconto”,
nonché prelievi a contanti per complessivi EUR 79'933.78,
per complessivi EUR 249'922.68,
denaro impiegato per pagare propri creditori, almeno per EUR
67'463.57, nonché trattenendo a contanti un’imprecisata somma,
ed eseguendo su richiesta dell’accusato IM 1, e
in favore di creditori di quest’ultimo bonifici per complessivi EUR
102'525.33 e consegne a contanti per un’imprecisata somma,
il tutto all’insaputa e senza il consenso di ACPR 1;
1.2. per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data dell’ultimo prelievo),
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano stati affidati,
in specie,
nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino all’arresto intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e orali con gli stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di tutele,
disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle relazioni bancarie intestate
• a ACPR 2, nr. __________,
• nonché sulla relazione congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,
depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,
per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante
Prelevamenti in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________
CHF 17'190.00
Prelevamenti in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3, nr. __________
CHF 270'078.53
Spese sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2
CHF 49'350.86
Spese varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti dalle relazioni dei coniugi __________
CHF 123'442.02
ricevute di cassa / rimborsi vari
CHF 78'108.85
totali
CHF 287'268.53
CHF 250'901.73
Totale prelievi indebiti
CHF 36'366.80
utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;
ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,
detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti armi
• una pistola SIG __________ con caricatore
• una pistola Glock BMW __________
• una pistola SIG Sauer __________ con fondina
• una pistola AMT MAC Magnum __________ con caricatore
• una pistola SIG 220 __________ con caricatore e fondina
• una pistola a tamburo __________
• un caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole
• un caricatore Glock nero con 6 pallottole
di proprietà di __________, __________ (giudicato separatamente);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;
richiamato: l’art. 31a LARM;
alternativamente
A) IM 1 singolarmente
siccome
accusati di truffa
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e altre imprecisate località
nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di dicembre 2014,
in correità,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
e meglio,
ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la realizzazione del reato,
allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR 1, per scopi propri,
ingannato la stessa ACPR 1,
configurandosi l’inganno astuto in specie
per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale, sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella professionalità e serietà di legale svizzero,
consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e sfruttando tali circostanze,
e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1 avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,
tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20 ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,
in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni societarie”,
e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro per scopi propri,
segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei mesi di ottobre e novembre 2014,
disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di denaro a contanti,
il tutto all’insaputa di ACPR 1,
comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR 249'922,68,
e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo importo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
B) IM 2 singolarmente
siccome
accusato di 1. riciclaggio di denaro
per avere, in più occasioni fra il 21 ottobre 2014 e il 15 dicembre 2014, a __________, __________, e altre imprecisate località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine patrimoniale,
in specie, sapendo o dovendo presumere che il denaro accreditato sulla relazione nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR) a lui intestata presso Banca __________, a debito della relazione bancaria intestata a ACPR 1 presso Banca __________, in due tranches, la prima il 20 ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00, era frutto della truffa compiuta in danno di ACPR 1 dall’accusato IM 1, come indicato al pto. 1 del presente atto,
ed eseguendo nel periodo indicato molteplici prelievi a contanti, rispettivamente svariati bonifici su relazioni bancarie anche estere, per complessivi EUR 249'922.68, segnatamente
bonifici per complessivi EUR 169'988.90 in favore di
__________ in data 23.10.2014 per EUR 16'834.34 (controvalore di CHF 20'000.00) con causale “__________”
__________ in data 23.10.2014 per EUR 15'150.99 (controvalore di CHF 18'000.-) con causale “__________”
__________ in data 6.11.2014 per EUR 6’156.48 con causale “Mercedes __________”
__________, in data 6.11.2014 per EUR 60’008.43
__________ in data 12.11.2014 per EUR 7'000.00
__________ in data 12.11.2014 per EUR 10'313.31
__________ in data 13.11.2014 per EUR 28’008.45
__________ in data 14.11.2014 per EUR 2'000.00
__________ in data 17.11.2014 per EUR 10'008.45 con causale “anticipo spese”
__________ in data 15.12.2014 per EUR 14'508.45 con causale “per conto di IM 1 pigioni, IM 1 acconto”,
nonché prelievi a contanti per complessivi EUR 79'933.78;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 305bis cifra 1 CP;
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data dell’ultimo prelievo),
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano stati affidati,
in specie,
nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino all’arresto intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e orali con gli stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di tutele,
disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle relazioni bancarie intestate
• a ACPR 2, nr. __________,
• nonché sulla relazione congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,
depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,
per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante
Prelevamenti in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________
CHF 17'190.00
Prelevamenti in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3, nr. __________
CHF 270'078.53
Spese sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2
CHF 49'350.86
Spese varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti dalle relazioni dei coniugi __________
CHF 123'442.02
ricevute di cassa / rimborsi vari
CHF 78'108.85
totali
CHF 287'268.53
CHF 250'901.73
Totale prelievi indebiti
CHF 36'366.80
utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;
ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,
detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti armi
• una pistola SIG __________ con caricatore
• una pstola Glock BMW __________
• una pistola SIG Sauer __________ con fondina
• una pistola AMT MAC Magnum __________ con caricatore
• una pistola SIG 220 __________ con caricatore e fondina
• una pistola a tamburo __________
• un caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole
• un caricatore Glock nero con 6 pallottole
di proprietà di __________, __________ (giudicato separatamente);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;
richiamato: l’art. 31a LARM;
Presenti: - il Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;
l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, assente;
l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2.
Espletato il pubblico
dibattimento: 12 ottobre 2020, dalle ore 09:30 alle ore 09:38,
26 ottobre 2020, dalle ore 09:35 alle ore 16:36.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento del 12 ottobre 2020
Il Presidente costata l’assenza degli imputati.
Il Presidente costata che gli imputati sono stati regolarmente citati con lettera raccomandata del 13.7.2020 (doc. TPC 31) presso i rispettivi difensori, dove avevano eletto il proprio domicilio legale e che non hanno presentato giustificazione alcuna per la loro assenza, che è da ritenersi ingiustificata.
Verbale del dibattimento del 26 ottobre 2020
Il Presidente costata l’assenza dell’imputato IM 1.
Il Presidente costata che IM 1 è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 12.10.2020 (doc. TPC 59) e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è quindi da ritenersi ingiustificata.
Le parti si danno vicendevolmente atto che non vi sono impedimenti per un processo secondo la procedura ordinaria nei confronti di IM 2 rispettivamente in contumacia per IM 1.
Il Presidente propone alle parti le seguenti correzioni dell’atto d’accusa:
-- a pag. 1, alle generalità del PP, si aggiunge, prima di __________, __________;
-- a pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamati l’AI 105 e il doc. TPC 21, si aggiunge, prima di __________, di, prima di __________, __________, prima di __________, residente a __________ e dopo il difensore, d’ufficio nonché si sostituisce Via __________ con Via __________;
-- a pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 4 e 8 all’alternativamente A) per IM 1, richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, si aggiunge, dopo cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore;
-- a pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 5 e 9 all’alternativamente A) per IM 1, rispettivamente a pag. 6 e 9 all’alternativamente B) per IM 2, richiamato l’AI 11, si aggiunge, dopo __________ e si corregge la relazione bancaria presso __________ da __________ in __________;
-- a pag. 3, al punto 2 nonché a pag. 7 e 10 all’alternativamente __________ per IM 2, richiamato il doc. TPC 43, si sostituisce dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 con 13.1.2006 / 21.1.2016;
-- a pag. 4, al punto 3 nonché a pag. 8 e 11 e 12 all’alternativamente __________ per IM 2, richiamati l’AI 219 nonché gli art. 26 cpv. 1, 31a, 33 cpv. 1 lett. a) e 34 cpv. 1 lett. e) LArm, si sostituisce, all’intestazione, LArm con sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni rispettivamente, nel testo, detenuto con posseduto nonché si stralcia e custodito in modo scorretto e richiamato l’art. 31a LArm;
-- a pag. 5, al punto B)1 per IM 2, all’intestazione del reato, si aggiunge, prima di appropriazione, ripetuta;
-- a pag. 12, agli accusatori privati, richiamato l’AI 1 a pag. 2, alla posizione di ACPR 1, si coregge EUR 270'340.- con EUR 250'340.-;
-- a pag. 12, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 23 nonché i doc. TPC 6 e 38, si aggiunge, alla prima posizione, dopo IPhone6, IMEI 359285063082857, alla seconda posizione, dopo ACPR 1, / IM 2 / IM 1 e all’importo sequestrato, dopo __________ 2'000.- pari a fr. 2'661.15;
-- a pag. 13, ai mezzi di prova, si aggiunge un punto tra 2015 e 7440;
-- a pag. 13, agli allegati, si aggiunge, dopo (principale) e INC.2015.7440 (secondario).
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale, stilato un breve profilo degli imputati e delle vittime e ricostruiti brevemente i fatti, conclude chiedendo:
in via principale, la conferma delle imputazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 e - in ogni caso - che gli imputati vengano condannati secondo le imputazioni formulate in via alternativa;
per IM 1, in ragione della sua colpa grave e dell’evidente propensione a delinquere, la condanna alla pena detentiva da espiare di 2 anni e al pagamento delle pretese avanzate dall’AP ACPR 1;
per IM 2, in ragione di una colpa grave, avendo in particolare delinquito nell’ambito della sua professione, la condanna alla pena detentiva complessiva di 18 mesi (14 mesi con riferimento alla fattispecie ACPR 1; 3 mesi con riferimento ai coniugi __________ e riconosciuta la violazione del principio di celerità 1 mese con riferimento all’infrazione alla LArm), da dedursi il carcere preventivo sofferto ed eventualmente posta al beneficio della sospensione condizionale per il periodo che vorrà decidere la Corte. Chiede inoltre l’accoglimento delle pretese degli AP, la confisca di quanto in sequestro concedendo, d’altro canto, lo sblocco dei documenti a favore dell’imputato;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale, premesso che ci sono pochi elementi difensivi, visto l’atteggiamento processuale del suo assistito, passa brevemente in rassegna la fattispecie a lui imputata alla luce delle dichiarazioni di IM 2, ACPR 1 e della documentazione agli atti, rimettendosi alle dichiarazioni del suo assistito. Nell’ipotesi in cui sia ritenuta la truffa chiede la riduzione della pena proposta dal PP e il rinvio dell’AP al foro civile;
l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, la quale, stilato un breve profilo del suo assistito e ritenuto che la fattispecie di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è ammessa e accertata (almeno in dubio pro reo) per l’importo di fr. 30'000.-, con riferimento alla fattispecie ACPR 1 argomenta in favore del proscioglimento del suo assistito dal reato di truffa, come pure dalle altre ipotesi alternative. Con riferimento all’infrazione alla LArm ne chiede, in via principale, il proscioglimento; in via subordinata sostiene l’applicazione dell’art. 34 lett. e LArm con contestuale derubrica del reato in contravvenzione, ormai prescritta; in via ancor più subordinata sostiene la commissione per negligenza ex art. 33 cpv. 2 LArm, pure prescritta, e, nel caso in cui venisse confermata l’infrazione ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LArm, chiede il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso. In ragione dei postulati proscioglimenti e in applicazione dell’attenuante del lungo tempo trascorso quo alle fattispecie ACPR 2/ACPR 3 e, se del caso, LArm, conclude chiedendo una riduzione della pena, comunque posta al beneficio della sospensione condizionale. Respinge, infine, le pretese avanzate dall’AP ACPR 1, mentre che quelle relative agli AP ACPR 2/ACPR 3 sono riconosciute limitatamente all’importo di fr. 30'000.-.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Assenza ingiustificata degli imputati all’udienza dibattimentale del 12 ottobre 2020
II) Assenza ingiustificata di IM 1 all’udienza dibattimentale del 26 ottobre 2020
III) Correzioni all’atto d’accusa
" -- a pag. 1, alle generalità del PP, si aggiunge, __________;
-- a pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamati l’AI 105 e il doc. TPC 21, si aggiunge, __________;
-- a pag. 1, alle generalità di IM 2, si aggiunge, __________;
-- a pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 4 e 8 all’alternativamente __________ per IM 1, richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, si aggiunge, dopo cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore;
-- a pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 5 e 9 all’alternativamente __________ per IM 1, rispettivamente a pag. 6 e 9 all’alternativamente __________ per IM 2, richiamato l’AI 11, si aggiunge, dopo __________ e si corregge la relazione bancaria presso __________ da __________ in __________;
-- a pag. 3, al punto 2 nonché a pag. 7 e 10 all’alternativamente __________ per IM 2, richiamato il doc. TPC 43, si sostituisce dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 con 13.1.2006 / 21.1.2016;
-- a pag. 4, al punto 3 nonché a pag. 8 e 11 e 12 all’alternativamente __________ per IM 2, richiamati l’AI 219 nonché gli art. 26 cpv. 1, 31a, 33 cpv. 1 lett. a) e 34 cpv. 1 lett. e) LArm, si sostituisce, all’intestazione, LArm con sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni rispettivamente, nel testo, detenuto con posseduto nonché si stralcia e custodito in modo scorretto e richiamato l’art. 31a LArm;
-- a pag. 5, al punto B)1 per IM 2, all’intestazione del reato, si aggiunge, prima di appropriazione, ripetuta;
-- a pag. 12, agli accusatori privati, richiamato l’AI 1 a pag. 2, alla posizione di ACPR 1, si coregge EUR 270'340.- con EUR 250'340.-;
-- a pag. 12, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 23 nonché i doc. TPC 6 e 38, si aggiunge, alla prima posizione, dopo IPhone6, IMEI 359285063082857, alla seconda posizione, dopo ACPR 1, / IM 2 / IM 1 e all’importo sequestrato, dopo __________ 2'000.- pari a fr. 2'661.15;
-- a pag. 13, ai mezzi di prova, si aggiunge un punto tra 2015 e 7440;
-- a pag. 13, agli allegati, si aggiunge, dopo (principale) e INC.2015.7440 (secondario).
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”
(VD 26.10.2020 a pag. 2 e 3)
IV) Apprezzamento giuridico divergente
Giusta l’art. 344 CPP se intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell’atto d’accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi.
Conformemente a predetta norma nonché al termine di prescrizione legale di 7 anni di cui all’art. 97 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 lettera (di seguito solo lett.) c) del Codice penale (di seguito solo CP) previgente l’1.1.2014, il Presidente della Corte ha prospettato alle parti il seguente apprezzamento giuridico divergente:
" Il Presidente, richiamato l’art. 97 cpv. 1 lett. c CP previgente l’1.1.2014 e il termine di prescrizione legale di 7 anni nonché l’art. 344 CPP, precisa il testo di cui ai punti 3 a pag. 4, B) 2 a pag. 8 e B) 3 a pag. 11 dell’atto d’accusa nel seguente modo: per avere, senza diritto, a __________, nel periodo 26.10.2013/12.5.2016, posseduto tutte le armi indicate nell’atto d’accusa di proprietà di __________, __________.
Viene chiesto alle parti se vogliono prendere posizione in merito già in questa sede e le stesse si dichiarano d’accordo con la suddetta precisazione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”
(VD 26.10.2020 allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 4)
V) Vita e precedenti penali degli imputati
"
”
(VI PP IM 2 a pag. 11)
" ADR che attualmente vivo a __________ presso i signori __________. Mi offrono vitto e alloggio. Per sdebitarmi sostituisco di tanto in tanto __________ come commesso nel negozio di quest’ultima a __________. __________”
(VI PP IM 2 10.10.2016 da pag. 17 a 18)
Attualmente in pensione (VD 26.10.2020 a pag. 2 e doc. TPC 61) ha precisato di percepire franchi (di seguito solo fr.) 2'591.- al mese, entrate costituite dalla rendita AVS e dalle prestazioni complementari, di avere delle spese mensili per complessivi fr. 2'535.- (doc. TPC 61), di stare bene di salute e di non avere alcuna relazione stabile (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 II risposta, di seguito solo R). Confermate le sue dichiarazioni istruttorie (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 I R) in sede dibattimentale, quo hai suoi progetti futuri, ha specificato di aver cercato in tutti i modi di ristabilire la sua situazione economica e di non voler lasciare nulla di intentato qualora gli si presentassero delle occasioni (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 II R). Con un reddito imponibile per il 2018 di fr. 11'100.- (doc. TPC 46), 32 esecuzioni nel periodo 16.3.2010 / 16.4.2020 per complessivi fr. 554'255.49 e 122 attestati carenza beni negli ultimi 20 anni per un totale di fr. 729'990.40 (doc. TPC 41), prima dei fatti di cui all’AA (doc. TPC 1) era impregiudicato in Italia (doc. TPC 50) ma non in Svizzera, dove con decreto di accusa (di seguito solo DA) del 28.10.2014 emesso dal MP del Canton Ticino è stato ritenuto colpevole per i reati di tentata (art. 22 cpv. 1 CP) frode fiscale (art. 258 della Legge tributaria, di seguito solo LT) e di tentata (art. 22 cpv. 1 CP) truffa fiscale in violazione alla Legge federale (di seguito solo LF) sull’imposta federale diretta (di seguito solo LIFD, art. 269 LT e 186 cpv. 1 LIFD) e condannato alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 180 aliquote giornaliere da fr. 550.- cadauna sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) per un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) nonché al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 1'000.- (doc. TPC 29 e 42). Con sentenza della Pretura penale del 9.11.2018 è stato pure condannato per il reato di ascolto e registrazione di conversazioni estranee (179bis CP) ma esentato da qualsiasi pena (doc. TCP 52).
-- violazione delle norme sull’ispettorato del lavoro, commessa a __________ il 2.4.2001, di cui alla sentenza del 19.9.2001 del G.I.P del Tribunale di __________, con una condanna al pagamento di un’ammenda di lire 200'000.- (doc. TPC 34);
-- truffa, commessa a __________ il 23.5.2001, di cui alla sentenza del 28.1.2005 del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 8 mesi sospesa condizionalmente e al pagamento di una multa di Euro (di seguito solo €) 60.- (doc. TPC 34);
-- lesioni personali colpose, commesse a __________ il 3.1.2000, di cui alla sentenza del 2.5.2005 del Tribunale di __________ con una condanna alla reclusione di 3 mesi (doc. TPC 34);
-- bancarotta fraudolenta, commessa a __________ il 12.6.2001, di cui alla sentenza del 2.5.2005 del Tribunale di __________, con una condanna alla reclusione di 2 anni (doc. TPC 34);
-- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti continuato in concorso, occultamento o distruzione di documenti contabili in concorso e truffa tentata continuata in concorso, commesse a __________ e __________ sul __________ nel periodo 31.1.1998 / 29.1.2002, di cui alla sentenza del 17.12.2007 del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 8 mesi (doc. TPC 34);
-- bancarotta fraudolenta in concorso, commessa a __________ il 4.12.2002, di cui alla sentenza del 18.2.2008 del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 4 anni e 6 mesi (doc. TPC 34);
-- guida di veicolo senza aver conseguito la patente, commessa a __________ il 24.12.2009, di cui alla sentenza del 2.7.2010 del Tribunale di __________, con una condanna al pagamento di una ammenda di € 1'200.- (doc. TPC 34);
-- occultamento o distruzione di documenti contabili continuato, commesse a __________ l’11.10.2004, di cui alla sentenza del 20.7.2010 del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 6 mesi (doc. TPC 34);
-- appropriazione indebita, commessa a __________ il 26.10.2010, di cui alla sentenza del 19.10.2015 del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 1 anno e al pagamento di una multa di € 700.- (doc. TPC 34);
-- appropriazione indebita continuata, commessa a __________ nel periodo 27.9.2010 / 17.1.2011, di cui alla sentenza del 21.7.2016 del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 6 mesi e al pagamento di una multa di € 400.- (doc. TPC 34).
VI) Circostanze dell’arresto di IM 2 e dell’interrogatorio di IM 1
A seguito di denuncia penale del 10.11.2015 dell’accusatrice privata (di seguito solo AP) ACPR 1 nei confronti di IM 2 e di IM 1 per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e, in via subordinata, di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP e AI 1), il primo, in forza ad un mandato di accompagnamento coattivo (art. 207 CPP e AI 21), è stato tradotto dalla Polizia Cantonale dinanzi al PP per essere interrogato e quindi arrestato (AI 23 a pag. 2 e 3 e AI 25).
L’istanza di carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP e AI 29) del PP del 19.2.2016 per i presupposti reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e riciclaggio (art. 305bis n. 1 CP) a fronte di un asserito pericolo di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP) e di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP) è stata accolta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito solo GPC) con decisione del 20.2.2016 sino al 18.3.2016 compreso (AI 37). La successiva identica istanza (art. 227 CPP) presentata dal PP il 14.3.2016 (AI 61) è stata parzialmente accolta dal GPC con decisione del 22.3.2016 sino al 22.4.2016 compreso (AI 73). Una seconda domanda di proroga della carcerazione preventiva (art. 227 CCP) inoltrata dal PP il 21.4.2016 sempre per gli stessi asseriti pericoli è stata accolta dal GPC con decisione 25.4.2016 fino al 20.5.2016 compreso (AI 125). Un’ultima richiesta di proroga della carcerazione preventiva (art. 227 CPP) del PP del 13.5.2016 (AI 144) è poi stata parzialmente accolta dal GPC con decisione del 20.5.2016 sino al 20.6.2016 compreso (AI 148). In data 14.6.2016 il PP ha quindi disposto la scarcerazione di IM 2 (AI 173) vincolandola tuttavia, in ragione di un asserito pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP), al rispetto delle seguenti misure sostitutive dell’arresto ex art. 237 CPP che, con il consenso di questo imputato (AI 245), sono state prorogate sino al pubblico dibattimento (AI 231):
" -- elezione del domicilio presso il mio difensore, il cui significato mi è stato spiegato dal Magistrato,
-- restare ad immediata disposizione delle autorità inquirenti (Magistratura / Polizia) anche solo a seguito di semplice interpellanza telefonica,
-- il blocco dei documenti di identità, passaporto e carta di identità (che si trovano già nei miei effetti personali, rispettivamente presso la Polizia Giudiziaria e che verranno custoditi presso l’MP di __________ fino a revoca delle misure)”
(AI 173 a pag. 6)
VII) Dichiarazioni degli imputati
A) IM 2
11.1. per i reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 a pag. 1 dell’AA (doc. TPC 1) in correità con IM 1, in alternativa e singolarmente di ripetuta appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui al pto. B) 1.1 a pag. 5 e 6 dell’AA (doc. TPC 1) nei confronti dell’AP ACPR 1, nonché alternativamente e singolarmente di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. B) 1 a pag. 9 dell’AA (doc. TPC 1), IM 2 ha ammesso i fatti così come descritti dal PP, contestando tuttavia le imputazioni penali avendo sempre asserito di non essere mai stato al corrente delle reali intenzioni truffaldine di IM 1. IM 2, in estrema sintesi, ha dichiarato di essersi prestato, nella sua qualità di avvocato (di seguito solo avv.), a ricevere gli averi dell’AP ACPR 1, pari a € 270'000.-, depositati presso Banca __________ a __________, sul proprio conto clienti con la falsa causale di “acquisto azioni partecipazioni societarie”, da una parte per ragioni fiscali e meglio per poterli poi mettere a disposizione di quest’ultima e del coimputato in modo che potessero utilizzarli senza alcuna restrizione, essendo per lui fatto inconfutabile che anche IM 1 fosse pienamente autorizzato a beneficiarne in virtù del consenso dell’AP ACPR 1 visto la loro relazione sentimentale, dall’altra parte perché, come riferitogli da IM 1, per evitare che il di lei fratello potesse in qualche modo mettere le mani sul patrimonio di quest’ultima. IM 2 ha altresì precisato, oltre ad aver disposto di parte di questo denaro in favore di IM 1 e di suoi debitori, di aver usufruito lui stesso dei capitali dell’AP ACPR 1 in ragione di € 50'000.- per far fronte a debiti e spese personali, ma ciò nella convinzione di essere giustificato a farlo in forza dell’autorizzazione datagli da IM 1 e, di riflesso, dal relativo benestare di quest’ultimo a disporre liberamente del denaro della compagna. Egli avrebbe in effetti agito senza timore o dubbio alcuno sulla base dell’autorizzazione da lui stesso trasmessa via posta elettronica all’AP ACPR 1 e da quest’ultima compilata in favore di IM
" Per quale motivo ACPR 1 ha versato denaro sul suo conto clienti?
Io con lei non ho parlato. Ѐ IM 1 ad avermi detto che avevano bisogno di far versare il denaro di ACPR 1, depositato su un conto a __________/ __________, su un conto in Svizzera per poi poterlo utilizzare loro.
ADR che per loro intendo IM 1 e ACPR
Il PP mi contesta che questa versione dei fatti non è credibile. Inoltre, con il versamento del denaro in Svizzera, si sarebbero comunque trovati nella medesima situazione
In realtà IM 1 mi aveva detto che avendo rapporti di affari con me, avrebbe potuto giustificare trasferimenti di denaro con il nostro paese (…)
Il PP mi contesta che la causale con cui ACPR 1 ha bonificato il denaro in due tranches per complessivi Eur 270'000.- fra il 20.10.2014 e il 23.10.2014 sul mio conto clienti presso __________, rubrica Eur, è “acquisti azioni partecipazioni societarie”. Per quale motivo è stata inserita questa causale? A quale operazione si riferisce? Corrisponde al vero?
No, nel senso che per me era chiaro che non c’era nessuna operazione di questo tipo. Il versamento sul mio conto aveva lo scopo di far reintegrare i fondi in Italia, in favore di ACPR 1 e IM 1, come da quest’ultimo comunicatomi.
ADR che ribadisco di non aver mai parlato telefonicamente con ACPR 1 in relazione a operazioni come quelle indicate nella causale. Lei in occasione della prima telefonata mi aveva preannunciato l’arrivo dei soldi, mentre nella seconda mi aveva detto di fare ciò che mi avrebbe detto IM 1. A questo proposito le avevo chiesto di sottoscrivere un’autorizzazione. Lei non voleva recarsi in Svizzera, ma non so il motivo, e ha quindi inviato via e-mail in data 22.10.2014 un’autorizzazione dattiloscritta con la sua firma manoscritta, datata 21.10.2014. Mi aveva poi scritto via email che a suo dire la firma non era ben leggibile e il pomeriggio dello stesso giorno mi ha inoltrato nuovamente l’autorizzazione. Anche a seguito di questo secondo invio la firma non era ben leggibile, ma per me andava bene così. Questi due invii con l’allegato citato si trovano sempre nella medesima busta con i documenti sequestrati stamane. Il PP constata la presenza dei citati documenti e delle conversazioni email.
(…)
Il PP mi mostra il doc. 8 di denuncia e mi chiede se quanto dichiarato da ACPR 1 è corretto e se effettivamente ho inviato io questo documento alla banca (ALLEGATO 1).
Si, confermo, io ho mandato quel documento, su richiesta di IM 1, ho inserito quella causale perché in questo modo alla banca __________ non si sarebbero offesi.
ADR che secondo me avrebbero potuto offendersi pensando che la signora non avesse più fiducia in loro, con la causale indicata avrebbero invece pensato che la signora volesse invertire il denaro in altro modo, non per sfiducia nei confronti della banca.
ADR che convengo con il Magistrato che ho quindi volutamente e consapevolmente indicato alla banca __________ una causale che non rispecchia la realtà.
Ribadisco che l’ho fatto su richiesta di IM 1
(…)
Mi viene chiesto di prendere posizione.
Prendo atto adesso della situazione, non sapevo nulla, però ACPR 1 conferma che non ha mai avuto contatti con me.
Comunque vorrei precisare che sono stato truffato anche io. Contesto quindi le accuse del Magistrato. Non ho mai avuto intenzione di fregare un franco alla signora.
Il PP mi contesta che per i trasferimenti di denaro di pertinenza di ACPR 1 sono state indicate causali non corrispondenti alla realtà, io ne ero consapevole e io stesso ho indicato causali false; io non mi sono premurato di chiarire il motivo e il destino del denaro transitato sul mio conto con la titolare. Vista la mia formazione professionale avrei dovuto premurarmi in tal senso.
Ne prendo atto. lo ho fatto quanto indicatomi da IM 1.
Il PP mi contesta che dagli atti sino ad ora esperiti risulta che il denaro di ACPR 1 è stato accreditato sul mio conto rubrica clienti (valuta -EUR) nr. __________ presso Banca __________ in due __________ il saldo del conto ERU era pari a circa EU 15.00. Del denaro versato da ACPR 1, EUR 20'000.00 sono stati bonificati a ACPR 1 su relazione bancaria estera in data 29.10.2014 con causale "prestito". Il restante denaro è stato impiegato tramite prelievi a contanti rispettivamente in bonifici a favore di terzi che nulla hanno a che vedere con ACPR 1 rispettivamente con l'operazione a quest'ultima proposta. L'esito della perquisizione della mia relazione bancaria presso __________ rileva un saldo al pari a una decina di EURO. Le chiedo di prendere posizione.
Prendo atto di quanto mi viene detto ma ribadisco quanto da me appena dichiarato. lo mi sono fidato, a questo punto penso sbagliando, di IM 1.
(…)
ll PP mi contesta che da una prima sommaria analisi delle conversazioni WhatsApp sul mio cellulare, emerge chiaramente che IM 1 è perennemente bisognoso di denaro.
Effettivamente la sua situazione finanziaria è cambiata circa un anno e mezzo fa. Mi aveva detto che aveva bisogno di concludere qualche affare. Ho pensato che questo fosse necessario per permettersi di mantenere il suo stile di vita.
ll PP mi fa notare che un anno e mezzo fa è il periodo in cui si sono svolti i fatti che concernano ACPR 1.
lo avevo interpretato che ACPR 1 avesse proprio messo a disposizione di IM 1 il proprio patrimonio.
ll PP mi contesta che conosciuta la situazione economica di IM 1, a maggior ragione avrei dovuto premurarmi di contattare ACPR 1 prima di disporre qualsiasi bonifico o consegna a contanti in favore di IM 1 o a terzi su richiesta di quest'ultimo.
lo in quel momento non pensavo di dover dubitare.
Ho pensato francamente che IM 1 fosse un gigolo e che si facesse mantenere in quel periodo da ACPR 1.
ADR che ho ritenuto questa sua attività in quanto avevo passato un weekend insieme a IM 1 e a suo zio a __________ 4 anni fa, e lo zio mi aveva raccontato delle sue prodezze come amatore.
Vorrei aggiungere che io ho fatto dei prestiti personali a IM 1 nel corso del 2015, si tratta di importi di alcune centinaia di franchi, perché mi aveva chiesto un aiuto. Avevo fatto i bonifici tramite Western Union, penso all'agenzia di __________ ma in
favore di un amico di IM 1 di nome __________.
ll PP mi contesta pertanto che ero consapevole della situazione economica di IM 1. Prima di bonificare denaro a lui rispettivamente per suo conto avrei dovuto informarmi rispettivamente chiedere autorizzazione/conferma a ACPR 1.
Me ne rendo conto ora”
(VI PP IM 2 18.2.2016 da pag. 3 a 9)
11.1.1. Nel suo successivo VI PP 8.3.2018 IM 2 ha confermato le sue dichiarazioni, precisando di essere giunto alla deduzione che l’AP ACPR 1 volesse sostenere economicamente IM 1 e che quest’ultimo avesse a sua completa disposizione il patrimonio da lei detenuto a __________ (VI PP IM 2 8.3.2018 a pag. 8).
11.1.2. In particolare, quo all’utilizzo e alla destinazione del denaro trasferito dall’AP ACPR 1 a favore della relazione bancaria a lui intestata come rubrica clienti presso la succursale di __________ della Banca __________, IM 2 ha riferito:
" ADR che per la messa a disposizione del mio conto nelle modalità già indicate, IM 1 mi aveva promesso verbalmente una commissione pari al 10% dell’importo.
Io, avendo necessità di denaro per eseguire miei vari pagamenti, ho chiesto a IM 1 di poter prelevare EUR 50'000.- dalla somma bonificata da ACPR 1, a titolo di prestito, rinunciando a commissione o onorari, con l’impegno di restituirli entro il 31.12.2014. Lui ha acconsentito. Nella busta bianca già citata, vi è infatti un documento manoscritto datato 21.10.2014 attestante l’autorizzazione, sottoscritta da IM 1.
Sotto la firma di quest’ultimo ha inserito lui la frase ricevuto saldo restituzione E 50'000,00 20.01.15.
ADR che io infatti il 20.01.2015 gli ho restituito a contanti in Italia questo importo. Secondo me però glieli ho consegnati il 29.01.2015 e non il 20.01.2015.
Il PP mi contesta che questo mio modo di procedere contravviene comunque alle disposizioni di ACPR 1, o perlomeno quelle di cui ho riferito io. ACPR 1 era informata di questa autorizzazione rilasciatale da IM 1?
Non lo so. Però io non conosco gli accordi tra IM 1 e ACPR 1”
(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 4 e 5)
" Il PP mi fa prendere atto che l'analisi della documentazione bancaria evidenzia che fra il 21 e il 23 ottobre 2014, ossia nel periodo intercorso fra l'accredito della prima tranche da parte di ACPR 1 e la seconda sul mio conto clienti, sono stati eseguiti prelievi a contanti per complessivi EUR 55'000.00 circa.
Quale è il destino e la causale di questo denaro?
Ho utilizzato questo denaro per mie necessità, come ho dichiarato, premurandomi però di ottenere autorizzazione ad agire in tal senso da IM 1, come dimostra il documento 21.10.2014 di cui ho già riferito sopra.
Il PP mi contesta inoltre che, successivamente ai due accrediti da parte di ACPR 1, vi sono prelievi a contanti, quasi immediati, per almeno EUR 34'000.00.
A questo punto ribadisco che in parte ho utilizzato il denaro per scopi miei come da autorizzazione di IM 1, per il restante ho prelevato denaro su richiesta di IM 1 consegnandoglielo successivamente in contanti in Italia, rispettivamente bonificandolo come da disposizione di IM 1. In proposito faccio notare all’interrogante che nei documenti sequestrati oggi c’è una ricevuta data 27.02.2015 a firma di IM 1 il quale conferma di aver ricevuto un importo complessivo pari a Eur 96'452.- “computati sugli averi messimi a disposizione dalla sig. ma ACPR 1 tramite il conto del suddetto avvocato. Il PP constata la presenza anche di questo documento.
Questo dimostra che il denaro di ACPR 1 era a disposizione di IM 1”
(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 7)
" Il PP mi contesta che l’analisi sommaria delle movimentazioni sul conto clienti rubrica EUR presso __________ rileva dopo il 20.10.2014 unicamente i due accrediti della signora ACPR 1. Il denaro viene interamente impiegato in prelievi cash, bonifici in favore di __________ per oltre EUR 80'000.-, nonché un pagamento con causale affitti IM 1. Oltre a questi vi sono pagamenti a terze persone che nulla hanno a che vedere con ACPR 1.
Spiego al Magistrato che nei documenti sequestrati stamane c’è un foglio da me manoscritto sul quale ho indicato l’impiego del denaro di ACPR 1.
Il PP constata la presenza di questo documento e mi chiede di spiegare di cosa si tratta.
Per esempio EUR 122'500.- corrispondono al totale dei bonifici eseguiti con il denaro di ACPR 1. L’indicazione auto 1 e 2 si riferisce al pagamento a __________ per l’acquisto di due veicoli per IM 1. All’__________ ho bonificato il denaro come richiesto da IM 1. Per il resto si trattava di prelievi a contanti in parte in mio favore e in parte in favore di IM 1.
ADR che i pagamenti in favore di __________ si riferiscono ad un’operazione finanziaria che mi riguardava. Il pagamento a favore dell’__________ si riferisce al pagamento parziale di un debito della società __________ da me amministrata”
(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 10)
" In merito ai Eur 50'000.-, si tratta di quell’importo che mi ero fatto autorizzare da IM 1 ad utilizzare sui fondi trasmessi dalla signora ACPR 1 e che avrebbero dovuto essere restituiti entro il 31.12.2014. Quella data era stata indicata in funzione del fatto che io mi aspettavo un investimento entro quel termine per la ditta del packaging. Questo avrebbe permesso di continuare con l’attività in Ticino, di cui avevamo parlato nel corso dell’ultimo verbale. Avevo detto a IM 1 che in quel caso io avrei fatto considerare il suddetto importo di EUR 50'000.- quale investimento (da parte sua e di ACPR 1), che avrei fatto remunerare con Eur 5'000.- mensili, in modo che con le prime dieci mensilità si liquidava l’investimento, e successivamente si sarebbe trattato di reddito su quell’investimento”
(VI PS IM 2 21.3.2016 a pag. 5 e 6)
" Comincio con il dire che nego di aver mai ricevuto da IM 1 nel 2012 l'importo a contanti di EUR 100’000.- da custodire fiduciariamente. Preciso inoltre che gli unici soldi a contanti che ho ricevuto da IM 1 dall'inizio della nostra conoscenza sono EUR 20'000.- a parziale rimborso del prestito per EUR 90'000.- che come già dichiarato gli avevo concesso tra il 2006 e il 2007.
Confermo di aver pagato un importo a titolo di pigioni con il denaro di ACPR 1 pervenuto sul mio conto clienti, come richiesto da IM 1. Confermo pure di aver bonificato del denaro a una società italiana per saldare il prezzo di acquisto di veicoli acquistati da IM 1. Anche questo denaro proviene da quello bonificato da ACPR 1 sul mio conto clienti.
ADR che penso sia corretto che con il denaro che io ho bonificato, IM 1 abbia acquistato una BMW e una Porsche, penso di seconda mano. Nego invece categoricamente di aver acquistato io una Porsche. Preciso di non aver mai acquistato auto in Italia.
Con riferimento alla sottoscrizione da parte di IM 1 della ricevuta 20.01.2015 attestante la ricezione di EUR 50'000.- a me prestati dal patrimonio di ACPR 1 pervenuto sul mio conto clienti, ribadisco le mie precedenti dichiarazioni. In particolare confermo il prestito accordatomi esplicitamente da IM 1 (concretamente mi ha autorizzato a impiegare per miei scopi EUR 50'000.- dal patrimonio di ACPR 1), confermo di non averlo restituito a IM 1 e che lui ha sottoscritto la ricevuta dicendo che avrebbe risolto la questione personalmente con ACPR 1. Del resto questo non mi ha stupito, perché IM 1 mi era a sua volta debitore dell'importo di EUR 70'000 (differenza fra il prestito da me concessogli e il parziale rimborso).
Confermo di aver restituito a contanti a IM 1 in Italia o sul confine Svizzera-Italia complessivamente EUR 96'452.- come risulta dal promemoria da me allestito e già discusso in occasione del verbale di arresto. Non posso riferire in merito alle consegne di denaro che IM 1 avrebbe pretesamente fatto ad ACPR 1. Ho consegnato il denaro a IM 1 in più tranche, facendogli firmare un pezzo di carta per ricevuta; alla fine ho stracciato e buttato tutte queste ricevute poiché le riconsegne a contanti sono state complessivamente indicate nella ricevuta 27.02.2015 (già discussa in sede di verbale di arresto)”
(VI PP IM 2 3.6.2016 a pag. 3 e 4)
" Il PP mi fa prendere atto
che sul mio conto rubrica clienti (valuta EUR) nr. __________ presso Banca __________ fra il 20.10.2014 e il 23.10.2014 sono stati eseguiti due unici accrediti, trattasi del denaro di ACPR 1 proveniente dalla relazione in __________;
che prima del primo accredito da parte di ACPR 1 il saldo del conto EUR era pari a circa EUR 15.00, il saldo al 31.12.2014 pari a EUR 21.84.
il denaro accreditato è stato nel frattempo (circa 2 mesi) impiegato come segue:
di ACPR 1 per EUR 20'008.42 in data 29.10.2014 con causale prestito.
prelievi a contanti da me eseguiti, in quanto l'unico a disporre di procura, per EUR 79'939.78.
bonifici da me disposti in favore di __________ su relazione estera per EUR 88'016.88, nonché un versamento a __________ su relazione estera con causale affitti IM 1 per EUR 14'508.45, per complessivi EUR 102'525.33;
che vi sono altri bonifici fra i quali all'__________, a __________ per affitti __________, __________ per il veicolo poi immatricolato a nome di , all', a __________, a __________, per complessivi EUR 67'463.57, che ho dichiarato essere pagamenti per mie questioni professionali o personali oppure di non ricordarne il motivo.
(per tutto cfr. Al 11, esito ordine di perquisizione bancaria)
Concludendo il PP mi fa prendere atto che solo per i bonifici eseguiti in favore di __________ e in favore dell'__________ è possibile ritenere che si tratti effettivamente di denaro impiegato per conto e su richiesta di IM 1, per complessivi EUR 102'525.33.
Per il restante pari a EUR 147'403.35, in assenza di prove o indizi di senso contrario, rispettivamente preso atto dei miei vari cambi di versione, costituisce denaro il cui impiego indebito può essere imputato unicamente a me.
Quello che posso dire è che i bonifici richiestimi da IM 1 sono stati da me disposti utilizzando il patrimonio di ACPR
(VI PP IM 2 3.6.2016 a pag. 5 e 6)
" Prendo atto di quanto dice il PP. Ribadisco di non aver commesso alcun illecito. Ciò premesso, e richiamate le mie precedenti dichiarazioni, preciso che semmai mi dovesse essere addossato un indebito lo stesso non supererebbe gli EUR 50’000.-, che ho ammesso di aver utilizzato, senza provvedere alla restituzione in favore di IM 1. In proposito ricordo la dichiarazione firmata da IM 1 tramite la quale mi autorizzava ad impiegare parte del patrimonio pervenuto sulla mia relazione bancaria, conto clienti valuta EUR, presso __________ e che io non ho restituito, come ho ammesso in occasione di una mia precedente audizione. Per il resto io ho eseguito le disposizioni di IM 1, impiegando il denaro come da lui richiestomi verbalmente”
(VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 6)
" Si. Comincio con il dire che l'importo bonificato a __________ era destinato a IM 1 al quale personalmente l'ho consegnato, dopo che __________ aveva prelevato la somma dal suo conto consegnandola poi a me a contanti. Ho proceduto in tal modo in quanto avevo già eseguito svariati prelievi in contanti dal conto e quindi non me la sentivo di eseguirne altri.
ADR che non ho eseguito direttamente un bonifico bancario in favore di IM 1, perché credo non disponesse di relazioni bancarie.
Il PP mi contesta che non è credibile che IM 1 non disponesse di relazione bancaria.
È così.
Continuo con il dire che EUR 7000.- bonificati a __________ sono pure andati a beneficio di IM 1, al quale erano stati consegnati dalla figlia __________”
(VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 7)
11.1.3. Al dibattimento IM 2 ha confermando le proprie dichiarazioni istruttorie, riconoscendo i fatti ma non le imputazioni della pubblica accusa, ribadendo di essere stato a sua volta ingannato da IM 1 circa la sua facoltà di disporre del denaro dell’AP ACPR 1, nonché su quali fossero le sue reali intenzioni dietro al trasferimento del capitale (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 V R). In particolare, riguardo a questo ultimo aspetto, ha evidenziato nuovamente che le causali dei bonifici avvenuti sulla sua relazione bancaria presso __________ il 20.10.2014 rispettivamente il 23.10.2014 per l’importo complessivo di € 270'000.- (AI 11), non erano legate all’acquisto di partecipazioni societarie, bensì erano finalizzate a permettere ad ACPR 1 e al coimputato di usufruire liberamente dell’intero capitale, fermo restando che era sua convinzione che IM 1 fosse una sorta di gigolò mantenuto dall’AP (VD 26.10.2020 a pag. 2 VI R e a pag. 3 I R). Interrogato in merito all’impiego e alla destinazione degli averi della denunciante, l’imputato ha altresì precisato:
" D: Richiamato il punto B) 1.1 e pag. 6 dell’atto d’accusa rispettivamente le sue dichiarazioni nel suo verbale d’interrogatorio PP 18.2.2016 a pag. 10 da riga 23 a 24, il Presidente chiede a IM 2 se conferma o meno le cifre indicate nell’atto d’accusa che riprendono le conclusioni di cui a pag. 7 del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 31.8.2016 a pag. 7 (AI 217) secondo cui:
-- sono stati prelevati a contanti Euro 79'933.78, di cui Euro 50'000.- per le sue necessità a seguito dell’autorizzazione di IM 1;
-- sono stati eseguiti bonifici in favore dei creditori di IM 1 per Euro 102'525.33
-- sono stati eseguiti bonifici in favore dei creditori di IM 2 per Euro 67'463.57;
rispettivamente se può indicare quale è la parte dei prelievi a contanti di Euro 29'933.78, pari a Euro 79'933.78 ./. Euro 50'000.-, che sono stati trattenuti per sé.
R IM 2: Riconosco di mia spettanza i primi tre bonifici e quello all’__________ per complessivi 48'150.26 Euro. Gli altri bonifici sono stati fatti al solo ed esclusivo beneficio di IM 1. Non ho mai prelevato né trattenuto denaro contante per me. Gli Euro 79'933.78 indicati nell’atto d’accusa fanno parte dell’importo di Euro 96'000 e spiccioli consegnati a IM 1”
(VD 26.10.2020 a pag. 3 III R)
11.2. per il reato di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui ai pti. B) 1.2 a pag. 6 e 7 e B) 2 a pag. 10 e 11 dell’AA (doc. TPC 1), IM 2 è sostanzialmente reo confesso, confermando i fatti e l’imputazione a danno dei coniugi ACPR 2 e ACPR 3 nella sua veste di amministratore de facto del loro patrimonio, seppur riconoscendo solo un suo indebito profitto di fr. 30'000.-. In questo senso si richiamano espressamente le sue dichiarazioni nei suoi VI PP 20.4.2016 a pag. 3 e 3.6.2016 da pag. 6 a 7 nonché PS 13.5.2016 da pag. 3 a 7, fermo restando che nel suo VI PP 10.11.2016 ha ammesso:
" di aver impiegato indebitamente parte del denaro dei coniugi __________. Voglio però dire che avevo anche delle parcelle da incassare e comunque per la mia attività di pseudo-curatore non ho mai fatturato nulla, ma non lavoravo certamente a titolo gratuito. Ammetto quindi unicamente un indebito complessivo pari a CHF 30'000.-”
(VI PP IM 1 10.10.2016 a pag. 9)
Al dibattimento IM 2 si è riconfermato nelle proprie dichiarazioni, riconoscendo i fatti e l’accusa limitatamente all’importo di fr. 30'000.- (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 3 IV R).
11.3. in merito all’accusa di infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (di seguito solo LArm e art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) di cui ai punti (di seguito solo pti.) 3 a pag. 4, B) 2 a pag. 8 rispettivamente B) 3 a pag. 11 dell’AA (doc. TPC 1), IM 2 ha confermato i fatti negando tuttavia qualsiasi responsabilità penale, riferendo di essersi limitato a custodire delle armi che un suo cliente, tale __________, gli aveva affidato riponendole in una cassetta di sicurezza presso la succursale di __________ della Banca __________, senza tuttavia chiedere un’autorizzazione per la relativa detenzione (VI PS 13.5.2016 a pag. 3 e 30.5.2016 da pag. 5 a 6 nonché PP 3.6.2016 a pag. 8 e 10.10.2016 a pag. 10), posizione poi ribadita in aula dove ha precisato che la consegna delle armi ad opera di __________ potrebbe essere avvenuta già nel corso dell’anno 2013 e di non ritenere che attraverso la loro detenzione possa in qualche modo aver violato le norme della LArm (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 3 V R e a pag. 4 I R).
B) IM 1
" La signora ACPR 1 aveva voluto spostare il capitale da __________ perché a suo dire il fratello __________ stava dilapidando il patrimonio di famiglia. Inoltre, il fratello avrebbe tentato di far pignorare un suo appartamento a __________ per saldare dei debiti. Per questi motivi avevo chiesto a IM 2 se era possibile darle una mano.
lo ho più volte accompagnato la signora ACPR 1 a __________. Inizialmente non sapevo nemmeno che si recava in Banca. lo sbrigavo le mie faccende, in relazione all'appartamento che possedevo, e la lasciavo dove lei mi indicava. Solo l'ultima volta che l'ho accompagnata mi ha chiamato dicendomi di raggiungerla al __________. In tale occasione l'ho dunque raggiunta e ho conosciuto e parlato con il suo consulente.
La relazione sentimentale con la signora ACPR 1 è poi terminata perché lei era piuttosto ossessiva, mi stava troppo addosso ed inoltre aveva dei comportamenti che mi infastidivano. Non è vero che ero diventato aggressivo.
In relazione alle somme di denaro, non corrisponde al vero che la signora ACPR 1 si è vista restituire unicamente la somma di 20'000 euro tramite bonifico, bensì ha ricevuto il resto del suo denaro da me in contanti. Le persone da me indicate al punto due della presente memoria potranno confermare che la signora ACPR 1 si recava a casa mia a ritirare delle buste contenenti dei contanti.
(…)
Corrisponde invece al vero che IM 2 mi ha consegnato in Italia in contanti, in più volte, euro 96'000.--, come indicato nella ricevuta di data 27.02.'15. A mia volta ho consegnato, in più volte, tale somma alla signora ACPR 1, come già affermato al punto 7 del presente memoriale“
(AI 140 da pag. 2 a 4)
IM 1 ha altresì contestato che il denaro usato da IM 2 per far fronte al pagamento dei suoi debiti personali provenisse dagli averi dell’AP ACPR 1, trattandosi, a suo dire, di un capitale di sua appartenenza a lui affidato in via fiduciaria al coimputato tempo addietro i fatti qui in esame:
" A dicembre 2014 IM 2 mi aveva chiesto se gli prestavo euro 50'000.-- per effettuare un'operazione con la __________ e che mi ha detto che mi avrebbe restituito integralmente tale somma con un'unica consegna di denaro contante oppure in modo dilazionato consegnandomi euro 5'000.-- al mese. Tale richiesta, e la rispettiva concessione del prestito era avvenuta verbalmente. Gli euro 50'000.-- non erano quelli versati dalla signora ACPR 1, bensì soldi miei che aveva affidato fiduciariamente a IM 2. L'autorizzazione (datata 21.10.2014) prodotta agli atti è stata allestita da me successivamente, su esplicita richiesta di IM 2, il quale, quando ha capito di trovarsi nei guai, mi ha supplicato di aiutarlo, facendomi dichiarare che Io autorizzavo ad utilizzare euro 50'000.-- dei soldi versati dalla signora ACPR 1 e facendomi pure dichiarare che me li aveva restituiti in data 20.01.'15. In realtà, la restituzione non c'è mai stata ma io ho firmato il documento su richiesta di IM 2 perché appunto era disperato.
(…)
Non è vero che avevo dei problemi finanziari e nemmeno che IM 2 mi ha concesso dei prestiti. IM 2 ha comprato per lui una Porsche, mentre la BMW doveva acquistarla per me ma utilizzando i miei soldi che lui deteneva fiduciariamente per mio conto. Doveva pure pagare l'affitto del mio appartamento a __________. IM 2 ha però solo pagato la metà dell'affitto annuo e il resto ho dovuto pagarlo io.
Corrisponde al vero che in un'occasione ho ricevuto 1'500.-- euro o franchi da tale __________, detto , a __________ presso l'. Erano soldi di mia pertinenza. Avevo conosciuto __________ nel 2012 in Italia in occasione di un incontro con IM 2.
Non corrisponde al vero che io avevo un debito con IM 2 di euro 90'000.-- e che gliene avevo restituiti solo 20'000.--. Nel 2012 gli avevo consegnato euro 100'000.-- in contanti, soldi di mia pertinenza che doveva detenere a titolo fiduciario. Mi avrà restituito euro 50'000.-mentre gli altri non li ho mai più rivisti”
(AI 140 a pag. 3 e 4)
VIII) Altre risultanze d’istruttoria
14.1. in merito ai reati di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui ai pti. 1 e A) dell’AA (doc. TPC 1), di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui ai pti. B) 1 e 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. B) 1 dell’AA (doc. TPC 1):
14.1.1. i seguenti passaggi della denuncia penale 10.11.2015, con i relativi allegati dell’AP ACPR 1 nei confronti di IM 1 e IM 2 per i titoli di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e, in via subordinata, di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP):
“1. La denunciante conosce IM 1 a metà maggio 2014 ad una festa a __________, il quale la seduce e dalla sua posizione dominante le fa credere di poter effettuare con persona di fiducia avvocato IM 2 in Svizzera degli investimenti redditizi.
Ostenta ricchezza da maggio ad ottobre e dichiara di far parte di una posizione internazionale in alta finanza e di far parte della nota ricca famiglia __________ ex titolare della __________. Convince la denunciante che sicuramente avrebbe potuto far fruttare anche i suoi risparmi con possibilità di avere un buon rendimento mensile.
La denunciante viste anche le garanzie di professionalità date dalla funzione dell'avvocato IM 2 accetta di investire i sui risparmi e di inviarli a quest'ultimo in gestione fiduciaria, sebbene non lo avesse mai incontrato né sentito.
L'avvocato IM 2 invia in data 29 settembre 2014 lo scritto con cui autorizza la denunciante ad effettuare il versamento dei fondi sul di lui conto clienti (doc. 8, purtroppo il testo è poco leggibile e per facilità di lettura è stato trascritto sotto a mano).
Alle date sopra indicate (e comprovate dai doc. 2 e doc. 3) la denunciante bonifica pertanto sul di lui conto le due somme di euro 140’175.- e di euro 130’165.- per totali euro 270'340.-.
IM 2 invia poi in data 22.10.2015 a IM 1 il testo di autorizzazione che la denunciante doveva conferire a favore di IM 1 di dare disposizioni d'investimento sugli averi (doc. 9), la quale lo firma e lo invia direttamente per posta-e all'avvocato IM 2 in data 22.10.2014 (doc. 10). Documento mai inviato in originale.
Alla fine di ottobre la denunciante chiede indicazioni sul denaro depositato a IM 2 e chiede a IM 1 di far bonificare da IM 2 euro 20'000.- per bisogni personali.
A seguito di ciò IM 2 versa euro 20'000.- con valuta 31.10.2014 alla denunciante (doc. 4). Nulla poteva ancora immaginare di quello che le sarebbe successo in seguito.
Nel corso del mese di novembre la denunciante è occupata per seri motivi di salute che la vedono ricoverata per quindici giorni con conseguente convalescenza di altre due settimane.
Sotto le vacanze natalizie la denunciante si rivede con IM 1 e subito dopo cessa la loro relazione sentimentale, motivo per cui a gennaio la denunciante comunica a IM 1 che avrebbe chiesto a IM 2 di restituirle l'intero importo da questi detenuto in gestione fiduciaria.
Si rivolge poi all'avv. __________ con studio a __________, il quale interviene ripetutamente chiedendo all'avvocato IM 2 la restituzione del denaro, ma senza esito (cfr. plico di documenti da doc. 11 a doc. 15. Si rivolge poi all'avvocato RAAP 1 in __________, ma anch'egli interviene senza successo.”
(AI 1 a pag. 2 e 3)
14.1.2. le seguenti dichiarazioni istruttorie dell’AP ACPR 1 nel suo VI PP 1.12.2015:
“Mi ha proposto di investire il denaro tramite un suo caro amico IM 2, con il quale si sentivano giornalmente. Questi avrebbe ricevuto tutto il mio patrimonio investendolo a mio favore in maniera più oculata per maggiore rendimento e in modo tale da avere io sempre accesso immediato al denaro, diversamente da ciò che accadeva a __________. In occasione di una visita a __________ avevo chiesto al mio consulente se fosse stato possibile disinvestire e bonificare il denaro a terzi in conto in vista di nuovi investimenti. Il consulente era titubante, nel frattempo IM 1 mi ha raggiunta su mia richiesta nel salottino in banca e ha spiegato al mio consulente l'operazione. A quel punto il consulente ha ammesso che così come proposta da IM 1 l'operazione era fattibile; ho avuto l'ennesima prova che si trattasse di una persona competente.
(…)
Tornando alla domanda, non mi ha mostrato alcun documento, eccetto quello prodotto dall'Avv. IM 2, doc. 8 di denuncia. Mi sono fidata di IM 1 e di un professionista come IM 2. Non ho visto prospetti di investimenti, ma il primo step era il bonifico a favore di IM 2 in attesa di definire gli investimenti. Devo pero precisare il momento temporale in cui si sono svolti questi fatti. Dopo i primi mesi primaverili ed estivi da fidanzatini, io avevo sempre più problemi __________ ed è lui stesso ad avermi spinta ad operarmi. L'ultima visita a __________ in banca, quella in cui lui stesso, ha prospettato l'operazione al mio consulente, si è svolta in settembre 2014. Successivamente ho aderito alla proposta visto quanto accaduto in banca, la sua competenza ecc, ed è stato preparato il carteggio necessario, e meglio i doc. 8, 9 e 10 di denuncia che precedono il mio ordine di bonifico e il 16 ottobre 2015 ho disposto il primo bonifico in favore di IM 2 e il secondo in data 22 ottobre 2015. Nel frattempo io ho effettivamente deciso di operarmi. Mi ha accompagnata in clinica lui stesso il 29 ottobre 2014. Fra convalescenza e suoi viaggi all'estero ci siamo visti di sfuggita un paio di volte fino a Natale. Con varie scuse, che all'epoca non avevo ritenuto tali, mi teneva lontana, lo mi sentito quasi in debito con lui perché mi aveva molto sostenuta psicologicamente in vista dell'intervento, tanto che mi aveva pure fatto riavere in fretta e furia gli EUR 20'000.00 dal mio patrimonio.
(…)
ADR che non ho firmato contratti o altri documenti, eccetto l'ordine di bonifico e quanto necessario per provvedere al bonifico a IM 2. Devo dire che l'operazione era divisa in un primo step -bonifico a IM 2- e nel secondo step tramite cui sarebbe stato investito il patrimonio. Per il secondo step avevo ricevuto da IM 1 una email con la bozza del testo della procura tramite cui conferivo facoltà di dare disposizioni sui miei averi a IM 1 (doc. 9 di denuncia). lo ho poi effettivamente compilato a computer la procura inserendo il nominativo di IM 1 cui conferivo procura, ho stampato e firmato la procura e poi l'ho scansionata e mandata direttamente a IM 2 (doc. 10 di denuncia). Francamente, per rendere ufficiale e attuabile la procura, mi aspettavo che si dovesse procedere con atti notarili o con invio di dati con firma originale. Questo per dire che tramite quella procura da me sottoscritta e inviata a IM 2 non pensavo che IM 1 e IM 2 potesse già movimentare il mio denaro.
(…)
ADR che IM 2 non l'ho mai visto, né sentito telefonicamente. Era IM 1 che teneva i contatti. Come detto lo sentivo sempre parlare con tale __________ e pensavo fosse appunto IM 2”
(VI PP ACPR 1 1.12.2015 da pag. 5 a 7)
14.1.3. le dichiarazioni istruttorie di __________ nel suo VI PS 4.4.2015 da pag. 2 riga 7 a pag. 3 riga 16 e di __________ nel suo VI PS 17.10.2016 da pag. 2 riga 27 a pag. 3 riga 17 in merito alle consegne di denaro da IM 2 a IM 1;
14.1.4. la documentazione cartacea rinvenuta presso l’ufficio di IM 2 in data 9.2.2016 e 18.2.2016 a seguito dei relativi ordine di perquisizione e sequestro (AI 20, 23 e 27), in particolare quella denominata “incarto ACPR 1/IM 2/IM 1”; “mappetta bianca IM 1” e “mappetta bianca con finestra trasparente IM 1 - __________” (doc. TPC 1 a pag. 12);
14.1.5. tutta la documentazione relativa alla perquisizione bancaria del conto numero (di seguito solo nr.) __________ valuta €, rubrica clienti, presso __________ intestato a IM 2; da cui risultano gli accrediti ad opera dell’AP ACPR 1 in data 20 e 23.10.2014 per complessivi € 270'000.-, rispettivamente il loro impiego attraverso versamenti bancari e prelevamenti di cassa (AI 11);
14.1.6. le seguenti considerazioni nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria (di seguito solo RPG) 31.8.2016 (AI 217):
“la fattispecie; ACPR 1 - IM 1 - IM 2
IM 2 e IM 1 si cono conosciuti circa nel 2006 / 2007 presentati da conoscenti comuni. Da lì i due sono diventati amici e IM 1 consultava sovente IM 2 per questioni relative a sue operazioni finanziarie.
In quel periodo IM 1 aveva una relazione sentimentale con ACPR 1, ma nonostante la loro amicizia IM 2 ed ACPR 1 non si sono mai incontrati, tranne se non per il fatto di un paio di telefonate dove i due hanno parlato, ma sempre comunque tramite il telefono cellulare di IM 1.
IM 2, su richiesta di IM 1, metteva a disposizione il suo conto clienti rubrica Euro presso Banca __________ per trasferirci dei fondi di pertinenza di ACPR 1. Infatti in data 20 ottobre 2015 veniva fatto un primo accredito proveniente da ACPR 1 di EUR 140'000.00 ed in data 23 ottobre 2014 un secondo accredito di EUR 130'000.00, sempre proveniente da ACPR 1.
IM 1 e IM 2 spiegavano il motivo di tali operazioni nel fatto che ACPR 1 voleva trasferire questo denaro da __________ all'Italia e non voleva che suo fratello venisse a conoscenza di questo fatto, questo in quanto vi erano dei problemi tra lei ed il fratello.
Una volta venuto in possesso del denaro, IM 2 chiedeva a IM 1 se ne poteva avere in prestito, per suoi affari personali EUR 50'000.00, richiesta che veniva accolta da IM 1. Il loro accordo verbale prevedeva anche la restituzione dell'intero importo entro il 31 dicembre 2014, oppure in maniera dilazionata nel tempo.
Fatto questo non confermato da IM 1 che dichiarava gli EUR 50'000.00 prestati a IM 2 non provenivano da ACPR 1 ma provenivano da suoi fondi personali.
In data 29 ottobre 2014 veniva fatto un bonifico in favore di ACPR 1 di EUR 20'008.42 con la causale "prestito".
Da un'analisi dei conti di IM 2 presso Banca __________ rubrica clienti EUR è emersa la seguente movimentazione nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2014 ed il 15 dicembre 2014:
Situazione iniziale della relazione
15.92
Accrediti totali (tutti provenienti da ACPR 1)
270'000.00
Versamenti in favore di ACPR 1
-20'008.42
Prelievi a contanti (tutti eseguiti da IM 2)
-79'933.78
Bonifici in favore di creditori di IM 1 (__________, __________ su relazione estera con causale "affitti IM 1")
-102525.33
Trasferimenti ed ordini di pagamento per questioni professionali o personali riconducibili a IM 2 (__________, a __________ per affitti __________, __________, __________, __________ e __________)
-67'463.57
Piccole spese varie comprese quelle di tenuta conto
-62.98
Situazione finale della relazione
21.84
(AI 217 a pag. 6 e 7)
14.2. in merito al reato di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) a danno dei coniugi __________ di cui ai pti. 2 dell’AA (doc. TPC 1), B) 1 e 1.2 dell’AA (doc. TPC 1) e B) 2 dell’AA (doc. TPC 1):
14.2.1. gli scritti dell’autorità regionale di protezione __________, sede di __________ (AI 106);
14.2.2. le dichiarazioni istruttorie di __________ nel suo VI PS 25.4.2016 da pag. 4 riga 14 a pag. 5 riga 31 e di __________ nel suo VI PS 25.4.2016 da pag. 2 riga 51 a pag. 4 riga 26 in merito alle finanze dei coniugi __________, alla gestione delle loro spese e alla loro contabilità;
14.2.3. tutta la documentazione relativa alla perquisizione bancaria delle relazioni nr. __________ e __________ intestate a ACPR 2 e ai coniugi __________ presso Banca __________ e __________, succursale di __________, dalla quale si evincono i numerosi prelevamenti di cassa ad opera di IM 2 (AI 133);
14.2.4. la documentazione cartacea rinvenuta presso l’ufficio / abitazione di IM 2 il 21.4.2016 a seguito del relativo ordine di perquisizione e sequestro (AI 123), segnatamente quella riferita alla contabilità dei coniugi __________;
14.2.5. le seguenti considerazioni del RPG 31.8.2016 (AI 217):
“2a fattispecie; __________ - IM 2
I coniugi __________ già domiciliati ad __________, a causa dei loro problemi di natura comportamentale sono stati oggetto d'interesse da parte delle autorità di vigilanza delle persone. E meglio, la gestione delle loro finanze era già stata affidata ad un curatore, tale __________ A seguito di loro lamentele nei confronti di quest'ultimo ed anche per loro scelta personale, da almeno il 1995 era subentrato al suo posto il qui imputato IM 2.
Precisiamo che IM 2 aveva assunto questa carica senza avere un mandato formale.
Come da sue ammissioni, IM 2 si è reso responsabile, approfittando del fatto di avere libero accesso ai conti dei __________, di aver utilizzato loro beni ed averne disposto per se stesso a proprio vantaggio.
Analizzando le relazioni bancarie di pertinenza dei __________ su cui IM 2 aveva procura e sulla scorta della documentazione sequestrata presso l'ufficio IM 2, è stato possibile elaborare la seguente tabella:
Prelevamento in contanti fatti da IM 2 dalla relazione nr. __________ presso banca __________ intestata a ACPR 2
CHF 17'190.00
Prelevamenti in contanti fatti da IM 2 dalla relazione nr. __________ presso banca
CHF
intestato a ACPR 2 e ACPR 3
270'078.53
Spese sanitarie __________ (come da documentazione sequestrata presso ufficio
CHF
IM 2 ad __________)
49'350.86
Spese varie __________ (come da documentazione sequestrata presso ufficio
CHF
IM 2 ad __________)
123'442.02
ricevute di cassa / rimborsi vari(come da documentazione
CHF
sequestrata presso ufficio IM 2 ad __________)
78'108.85
CHF
CHF
totali
287'268.53
250'901.73
Totale malversazioni
CHF 36'366.80
(AI 217 a pag. 7 e 8)
14.3. in merito al reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) di cui ai pti. 3, B) 2 e B) 3 dell’AA (doc. TPC 1):
14.3.1. le dichiarazioni istruttorie di __________ nel suo VI PS 21.6.2016 da pag. 4 riga 15 a pag. 5 riga 6 ma in particolare:
“È a questo punto che ho preso le armi e deciso di parlare con il mio legale di fiducia, ossia IM 2.
IM 2 era il mio avvocato di fiducia, in particolare si era occupato di gestire una barca che faceva capo ad una società che era ormeggiata a __________ e quindi ho chiesto a lui come avrei potuto custodire queste armi assicurandomi che nessuno potesse avere accesso alle stesse. Lui mi ha proposto di metterle nella sua cassetta di sicurezza assicurandomi che solo lui ne aveva accesso”
(VI PS __________ 21.6.2016 a pag. 4)
14.3.2. l’esito della perquisizione effettuata il 12.5.2016 all’interno della cassetta di sicurezza nr. __________ di IM 2 presso Banca __________, succursale di __________ (AI 141 e 150);
14.3.3. le seguenti considerazioni del RPG 31.8.2016 (AI 217):
" 3a fattispecie __________ - IM 2
A seguito della perquisizione effettuata in data 12 maggio 2016 presso la banca __________ agenzia di __________, dove sono state perquisite due cassette di sicurezza (nr. __________ e __________) di pertinenza di IM 2, all'interno della cassetta di sicurezza nr __________ sono state ritrovate le seguenti armi da fuoco:
Una pistola SIG __________;
Una Pistoia Glock BMW __________;
Una pistola SIG Sauer __________ __________,
Una pistola AMT MAC Magnum;
Una pistola SIG __________ __________;
Una pistola a tamburo __________.
Tutte le armi elencate (compresi gli accessori non elencati come i caricatori e le fondine), sono di proprietà di __________.
__________ e IM 2 si sono conosciuti in quanto quest'ultimo era avvocato di fiducia di __________ e gestiva una barca ormeggiata a __________ che era intestata ad una società riconducibile allo stesso __________.
__________ possedeva dette armi in quanto appassionati di tiro ed iscritto presso una società di tiro con sede presso lo stand di tiro sito a __________. Nel 2005 / 2006, __________ lasciava la Svizzera prendendo domicilio all'estero. Questo fatto lo ha portato, visto che non aveva la possibilità di portare con sé le armi, a chiedere all'allora suo legale IM 2, se conosceva un posto dove poter lasciarle. Di seguito IM 2 gli proponeva, come favore personale, di lasciarle nella sua cassetta di sicurezza presso la banca __________ di __________. In seguito a questo deposito, dette armi non sono più state toccate da nessuno”
(AI 217 a pag. 9)
14.3.4. lo scritto della Sezione polizia amministrativa, __________ dell’8.9.2016 sulle sequestrate armi così come rinvenute all’interno della sopracitata cassetta di sicurezza (AI 219);
14.3.5. il DA 6132/2016 del 30.12.2016 emesso nei confronti di __________ dal MP del Cantone Ticino per il reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 LArm) per aver detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto le armi e gli accessori di cui ai pti. 3, B) 2 e B) 3 dell’AA (doc. TPC 1 e 49).
IX) Le imputazioni dell’AA
15.1. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;
15.1.1. la seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_621/2010 del 20.5.2011 considerando, di seguito solo consid., 5.2 e decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e cionondimeno agisce poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP, 17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3, STF 6B_458/2009 del 9.12.2010 consid. 5.1.1, 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.1 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2, DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2, 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133 IV 9 consid. 4.1, 131 IV 1 consid. 2.2, 125 IV 242 consid. 3c e 121 IV 249 consid. 3a, sentenze della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente sentenza della CCRP 17.2010.1 del 21.4.2010 consid. 2.6). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2). La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9.4.2009 consid. 3.1 e DTF 130 IV 58 consid. 8.4). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2 e DTF 1331V 1 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2, 6B_458/2009 del 9.12.2010 consid. 5.1.1 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2, DTF 133 IV 1 consid. 4.1 e 130 IV 58 consid. 8.3, CARP 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente CCRP 17.2010.1 del 21.4.2010 consid. 2.6). Di regola, la volontà dell'interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 e 130 IV 58 consid. 8.4 nonché CCRP 17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3.c). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.2, DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3, 134 IV 26 consid. 3.2.2 e 133 IV 1 consid. 4.1, CARP Inc. 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente CCRP 17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3.c). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29.1.2008 consid. 3.1 e DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.2 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2., DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3, 133 IV 1 consid. 4.6, 130 IV 58 consid. 8.4 e 125 IV 242 consid. 3c, CARP 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente CCRP 17.2010.1 del 21.4.2010 consid. 2.6 e 17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3.c);
15.2. giusta l’art. 146 cpv. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma la pena è una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa;
15.2.1. il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18 e 126 IV 165 nonché STF 6B.409/2007 del 9.10.2007 e 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza e assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (DTF 128 IV 18, 126 IV 165 e 119 IV 28 nonché STF 6S.18/2007 del 2.3.2007 e 6S.168/2006 del 6.11.2006). Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato, una disposizione patrimoniale conseguente all’errore, un danno patrimoniale, il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a e 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo del reato, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP) è comunque sufficiente. L’infrazione è consumata quando vi è un danno ma non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto;
15.3. giusta l’art. 138 n. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata rispettivamente indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
15.3.1. due sono gli elementi oggettivi del reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e l’impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo. Elemento soggettivo è l’intenzionalità che deve però essere caratterizzata dalla volontà di procacciare a sé o a terzi un profitto indebito. Il reato è caratterizzato dal rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo è in possesso dei valori, in genere per una finalità specifica ad esempio per conservarli (DTF 120 IV 278 consid. 2 e 118 IV 34 consid. 2b). L’appropriazione indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid.2.2.1). Una cosa o un valore patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli. Un tale obbligo si può fondare su un accordo esplicito o tacito (DTF 120 IV 117). L’affidamento comporta tre elementi ben definiti: anzitutto l’autore deve aver ricevuto la cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre, in secondo luogo il possesso, rispettivamente il potere dell’autore di disporre del bene esclude quello dell’avente diritto, rispettivamente e per finire il trasferimento del possesso, cioè il potere di disporre del bene dall’avente diritto all’autore del reato, è fondato su un obbligo di restituzione al primo, rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone. La concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento. Inoltre, secondo la dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo, appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e commette un furto (art. 139 CP). Il Tribunale federale, di seguito solo TF, ha per contro ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CP della persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il furto ai sensi dell’art. 139 CP;
15.4. giusta l’art. 305bis n. 1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
15.4.1. il reato ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o da un delitto fiscale qualificato. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21.10.2010 consid. 4.2 e 6B_334/2007 dell’11.10.2007 consid. 7.1.). Gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 305bis n. 1 CPS sono l’esistenza di un valore patrimoniale, l’esistenza di un reato precedente, un legame di provenienza tra il valore patrimoniale e il reato precedente e un atto suscettibile di vanificare l’accertamento, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale. Dal profilo soggettivo il reato è di natura intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP). Il dolo eventuale è comunque ritenuto sufficiente (art. 12 cpv. 2 CP e STF 4A_653/2010 del 24.6.2011 consid. C.3.2.3). L’autore deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve inoltre sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità. La giurisprudenza ha precisato che il riciclatore non deve per forza conoscere le circostanze particolari del reato precedente ed in modo particolare la sua qualificazione giuridica (DTF 122 IV 211 consid. 2e e 119 IV 242 consid. 2b nonché STF 6B_879/2013 del 18.11.2013, consid. 2.). Sono stati riconosciuti come atti suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP, tra i tanti, il cambiamento del prodotto del crimine in un altro valore o un altro supporto, come ad esempio la conversione di averi bancari in soldi liquidi (DTF 142 IV 33, consid. 5.1 e STF 6b_649/2015 del 4.5.2016 consid. 1.4) il cambio del taglio dei biglietti, la conversione in moneta straniera (DTF 122 IV 211 consid. c.2c), l’apertura di conti bancari in vista della ripartizione del bottino di un crimine (DTF 136 IV 188 consid. c.6.1 e 120 IV 323 consid. 4), il posizionamento di soldi su di un conto bancario, sempre che il conto in questione non appartenga all’autore del crimine (DTF 127 IV 20 consid. 3b, 124 IV 274 consid. 4 e 119 IV 242 consid. 2d);
15.5. giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni ricordato come ai sensi dell’art. 12 di detta legge è legittimato al possesso di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma chi ha acquistato legalmente l’oggetto;
15.6. giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato;
15.6.1. il principio in dubio pro reo è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato. Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice;
15.7. giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto;
15.7.1. questo principio non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di una parte lesa. Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione, il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento.
16.1. IM 2 è stato prosciolto dalle imputazioni di truffa (art. 146 cpv. 1 CP, pto. 1 dell’AA e doc. TPC 1) e alternativamente, sempre in relazione alla fattispecie ACPR 1, di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP, pti. B 1 e B 1.1 dell’AA nonché doc. TPC 1) non essendo dati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dei reati in parola (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3, 3.1 e 3.2). La Corte è giunta infatti alla conclusione che dietro l’agire dell’imputato non vi è mai stata alcuna volontà ingannatoria rispettivamente truffaldina nei confronti della danneggiata. Pacifico che IM 2, vista anche la sua formazione professionale, ha operato in modo negligente e superficiale nella gestione della fattispecie ACPR 1, ma è anche vero che quest’ultimo si è limitato a dar seguito non solo alle indicazioni di IM 1, suo amico di vecchia data, ma anche della stessa AP, la quale aveva autorizzato il coimputato a disporre dei suoi averi - o almeno questa era la situazione palesata agli occhi di IM 2 - sulla base della autorizzazione da lei compilata così come trasmessagli il 22.10.2014 (AI 1 doc. 9 e 10). Tale versione dei fatti è stata confermata anche da IM 1, il quale, in corso di inchiesta, ha sempre riferito che a IM 2 era stato comunicato di ricevere il denaro sul proprio conto in modo che lui e l’AP ne potessero usufruire senza possibili restrizioni fiscali e/o ingerenze dal di lei fratello. L’imputato non ha messo in atto alcuna azione per trarre in inganno questa AP e nemmeno era d’accordo con IM 1 per la perpetuazione congiunta del reato, ma, peccando di superficialità e leggerezza, si è solo attenuto, salvo prova contraria qui non data, ad eseguire le istruzioni ricevute in perfetta buona fede. Per quanto concerne l’imputazione alternativa di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) si ricorda come, oltre all’affidamento dei valori patrimoniali, per il riconoscimento di questo reato è richiesta la violazione del rapporto di fiducia che si verifica nel momento in cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid. 2.2.1). Nel caso concreto, in corso di inchiesta e poi al dibattimento, IM 2 ha più volte riferito di aver utilizzato gli averi dell’AP ACPR 1, in parte per consegnarli al coimputato e/o ai suoi creditori e, in parte, nella misura di € 50'000.- consegnatigli da IM 1 come prestito, per far fronte a proprie spese ma ciò sempre previo esplicito consenso del coimputato, persona che, si ricorda, agli occhi di IM 2 aveva piena facoltà di dare disposizioni sul patrimonio dell’AP in forza della loro relazione sentimentale e dell’autorizzazione che la stessa gli aveva conferito (AI 1 doc. 9 e 10). Quale logico corollario di quanto sopra ne consegue che IM 2 non ha dunque mai fatto uso del denaro in modo difforme dalle istruzioni ricevute, posto come, dal suo punto di vista, l’importo bonificatogli da __________ veniva sì trasferito con la causale “acquisto azioni partecipazioni societarie”, ma la reale motivazione era invece quella di poi metterlo a completa disposizione di ACPR 1 e, soprattutto, di IM 1 senza alcun impedimento o restrizione di natura fiscale rispettivamente famigliare. Parallelamente, in merito all’utilizzo di tale importo di € 50'000.- da parte di IM 2 e contrariamente a quanto indicato a pag. 6 dell’AA (doc. TPC 1) non vi è agli atti prova certa che anche i bonifici relativi a __________ per € 9’000.- (€ 7'000.- + € 2'000.-) e __________ per € 10'313.31 siano stati fatti a suo favore e non di IM 1 (VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 7 da riga 21 a 44), col che, in applicazione anche solo del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), il dover constatare l’assenza di non autorizzati prelievi sopra il concesso prestito di € 50'000.-, utilizzato concretamente poi solo fino a € 48'150,26 (€ 16'834.34 + € 15'150.99 + € 6'156.48 + € 10'008.45).
16.2. IM 2, non conoscendo le reali intenzioni di IM 1, segnatamente le macchinazioni da quest’ultimo messe in atto per trarre in inganno ACPR 1 e convincerla a riversare il suo denaro sul di lui conto clienti preso __________, non poteva avere alcuna consapevolezza né tantomeno presumere che il valore patrimoniale di cui avrebbe disposto avesse origine illecita o provenisse dal reato a monte di truffa (art. 146 cpv. 1 CP, pto. 1 dell’AA e doc. TPC 1) per cui oggi IM 1 è stato ritenuto colpevole (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1). Da ciò il proscioglimento di IM 2 dall’imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. B 1 dell’AA (doc. TPC 1 e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.3).
16.3. Avendone invece adempiuto le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 2 è stato condannato per il reato di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP, pti. 2, B 1 e 1.2 nonché B. 2 dell’AA e doc. TPC 12) a danno dei coniugi __________ per avere ad __________ e altre imprecisate località, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, nel periodo 13.1.2006 / 21.1.2016, nella sua veste di amministratore di fatto del loro patrimonio, ripetutamente impiegato a profitto proprio, tramite prelevamenti a contanti, valori patrimoniali di quest’ultimi in ragione di fr. 30'000.- (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1). La Corte, facendo proprie le argomentazioni dell’imputato e della sua difesa, richiamato il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), lo ha prosciolto da predetta imputazione limitatamente all’importo di fr. 6'366.80 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2) non essendovi la prova certa e inconfutabile che l’imputato si sia indebitamente appropriato anche di questo importo, visto anche la mole e la confusione della documentazione relativa alla contabilità di questi coniugi così come rinvenuta nell’ufficio / abitazione di IM 2 (AI 123).
16.4. Non condividendo la tesi difensiva, richiamata la modifica dibattimentale prospettata dalla Corte (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 4), IM 2 è stato condannato per il reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm, pti. 3, B 2 e B 3 dell’AA e doc. TPC 1) per avere, senza diritto, a __________, nel periodo 26.10.2013 / 12.5.2016, posseduto 1 pistola SIG __________ con caricatore, 1 pistola Glock BMW __________, 1 pistola SIG Sauer __________ __________ con fondina, 1 pistola AMT MAC Magnum __________ con caricatore, 1 pistola SIG __________ __________ con caricatore e fondina, 1 pistola a tamburo __________, 1 caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole e 1 caricatore Glock nero con 6 pallottole di proprietà di __________ (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.2). A giustificazione di questa condanna la Corte richiama espressamente le conclusioni della Sezione polizia amministrativa, __________ nel suo scritto dell’8.9.2016 (AI 219), norme di legge, segnatamente l’art. 12 LArm, che per la sua formazione professionale l’imputato non poteva non conoscere:
" Le posso confermare che le armi da lei indicate sono tutte soggette alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm). Lo erano anche quando il signor __________, secondo quanto da lui dichiarato, le ha acquisite. Va specificato che i caricatori in sé non soggiacciono alla LArm in quanto ai sensi di detta legge non sono considerati parti essenziali di arma. Nel caso specifico i caricatori corrispondono ai modelli di due delle armi sequestrate.
Per quanto riguarda le modalità di alienazione di armi tra il signor __________ e il signor IM 2 le posso indicare quanto segue.
Secondo l'art. 12 LArm, è legittimato al possesso di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto. Quindi, considerato che il signor IM 2 è di fatto entrato in possesso delle armi del signor __________ e ne poteva, volendo disporre a suo piacimento trattasi a tutti gli effetti di un’alienazione che andava formalizzata tramite permesso d'acquisto di armi. In concreto il signor __________ avrebbe potuto consegnare le armi al signor IM 2 unicamente se quest'ultimo avesse preventivamente ottenuto un permesso d'acquisto di armi. Tale permesso avrebbe dovuto essere compilato, firmato dalle parti e ritornato all’autorità entro trenta giorni dall'alienazione.
Mi permetto di far notare che il signor __________ avrebbe potuto depositare le armi presso un titolare di patente di commercio di armi (armeria), senza particolari formalità, in modo perfettamente legale”.
(AI 219)
“L'ho conosciuto a __________ nella primavera 2014 in occasione di eventi all'aperto a __________. Abbiamo iniziato una relazione sentimentale poiché vi è stata subito attrazione. Lui dava un'immagine di sé brillante, di persona conosciuta nei locali, che spendeva molto.
…omissis…”
ADR che non ho mai visto la sua abitazione a __________, anche se siamo stati più volte a __________, direi 3, per la sola giornata senza pernottare. Lui si rendeva sempre disponibile ad accompagnarmi a __________, ove io mi recavo per il patrimonio ereditato. Inizialmente non avevo acconsentito a che mi accompagnasse e non avevo rivelato i miei interessi a __________. Successivamente quando ci siamo recati insieme per la prima volta, eravamo ad un livello di conoscenza, innamoramento e fiducia che gli ho spiegato che dovevo recarmi in banca dove avevo denaro depositato. Di passata gli avevo raccontato che avevo un patrimonio ereditato e mi ricordo che gli avevo riferito che in famiglia volevamo aderire alla voluntary discosure, lui aveva riso e aveva cercato di farmi desistere. Mi aveva detto inoltre che a suo dire lasciare il denaro depositato a __________ a suo dire avrebbe reso uno "sputo". Non gli avevo spiegato nel dettaglio gli investimenti che avevo in essere anche perché io non ci capisco nulla, ho sempre seguito ciò che facevano i miei famigliari, segnatamente mio fratello che -come mio padre- se ne intende. Da qui abbiamo cominciato a discutere di possibili investimenti redditizi. Devo dire che veramente si presentava come fidanzato perfetto, non avevo motivo di dubitare, non volevo essere invadente e diffidente con una persona che era così trasparente da proporre addirittura a mia madre di venire con noi nella sua casa di __________.
ADR che a __________ non ho visto nulla di personale, fotografie, o altro, era la classica casa di vacanza, molto accogliente per l'arredamento ma senza essere personalizzata. So che non ci andava da anni e che se ne occupava un custode, così mi diceva. Non ho avuto l'impressione che fosse una villa affittata, perché lo avevo sentito discutere con la vicina di casa e con il custode come se fosse una conoscenza di lungo corso.
ADR che non ho mai visto suoi documenti di identità perché non abbiamo viaggiato in aereo per esempio quindi in situazioni in cui era indispensabile mostrare i propri documenti.
Mi viene chiesto di precisare i dettagli dell'operazione finanziaria propostami.
Mi viene chiesto di precisare i dettagli dell’operazione finanziaria propostami.
Mi ha proposto di investire il denaro tramite un suo caro amico IM 2, con il quale si sentivano giornalmente. Questi avrebbe ricevuto tutto il mio patrimonio investendolo a mio favore in maniera più oculata per maggiore rendimento e in modo tale da avere io sempre accesso immediato al denaro, diversamente da ciò che accadeva a __________. In occasione di una visita a __________ avevo chiesto al mio consulente se fosse stato possibile disinvestire e bonificare il denaro a terzi in conto in vista di nuovi investimenti. Il consulente era titubante, nel frattempo IM 1 mi ha raggiunta su mia richiesta nel salottino in banca e ha spiegato al mio consulente l'operazione. A quel punto il consulente ha ammesso che così come proposta da IM 1 l'operazione era fattibile; ho avuto l'ennesima prova che si trattasse di una persona competente. Il consulente si chiama __________, lui e la direzione di __________ sono informati di quanto accaduto.
Preciso che di fatto IM 2 ha fatto pervenire lo scritto doc. 8 di denuncia alla banca __________; si tratta della sua autorizzazione a me indirizzata a ricevere in conto deposito il mio patrimonio in vista di futuri investimenti.
ADR che io e mio fratello ci eravamo un po' allontanati perché non gli piaceva IM 1. Quando ho deciso di affidarmi ai consigli di IM 1 non ho quindi chiesto consiglio a mio fratello né ad altri famigliari o conoscenti.
ADR mio fratello ammetto era negativo, da subito. IM 1 non gli piaceva, ma rispettava la mia autonomia.
Quali documenti le sono stati mostrati a sostegno della bontà dell'operazione?
Devo dire che io lo sentivo parlare al telefono quotidianamente ed esclusivamente di quotazioni in borsa e di investimenti. Mi diceva che era spesso a __________ per operazioni in borsa. lo non ci capivo nulla e quindi non avevo modo di dubitare. Devo pure dire che lui in quel periodo costituiva "il mio mondo": a parte mia madre, mio fratello come detto non aveva un buon rapporto con lui, mi aveva fatto il vuoto intorno anche tra le amicizie, lui era molto geloso e io mi sentivo molto coccolata anche in ragione del mio problema __________.
Tornando alla domanda, non mi ha mostrato alcun documento, eccetto quello prodotto dall'IM 2I, doc. 8 di denuncia. Mi sono fidata di IM 1 e di un professionista come IM 2.”
(VI PP ACPR 1 1.12.2015 da pag. 3 a 5)
Così facendo, IM 1, sfruttando la loro relazione sentimentale e la fiducia in lui riposta, è riuscito nel suo intento, convincendo di fatto l’AP ACPR 1 a bonificare la totalità dei suoi averi sulla relazione bancaria in Svizzera dell’amico avvocato, ai di lei occhi un serio professionista, ingannandola così sulle ragioni del trasferimento del suo denaro che, a dire la verità, nulla avevano a che fare con investimenti futuri in suo favore, di maggior rendimento anche se oculati, e/o di migliore e più facile accesso alla sua liquidità. Nemmeno può entrare in considerazione una qualsivoglia colpa o responsabilità in questa vicenda dell’AP, donna in quel periodo oltremodo fragile perché provata sia da un punto mentale che fisico, improvvisamente circondata dalle attenzioni di un uomo che si è presentato, tramite fatti concreti e non solo a parole, come persona di buona famiglia e buona posizione sociale, che faceva la bella vita e con il quale ha poi effettivamente iniziato una relazione sentimentale. Aggiungasi poi che, vista l’immagine di esperto in economia e finanza che IM 2 sapeva dare di sé, ACPR 1 non poteva che serenamente credergli quando le fu prospettato di trasferire il suo patrimonio ad un professionista in Svizzera per farlo rendere di più e poterlo utilizzare più liberamente, essendo pacifico come il nostro paese, in special modo per quanto concerne banche e aspetti finanziari / fiscali, ancora ispiri estrema sicurezza e fiducia all’estero. E questo sentimento di fiducia sull’intera operazione si è poi rafforzato per il fatto di aver avuto dei contatti con IM 2 anche solo per l’allestimento della più volte richiamata autorizzazione (AI 1 doc. 8, 9, 10 e 11). Visto quanto sopra non era nemmeno ravvisabile la necessità di una particolare prudenza da parte di questa AP in considerazione anche della giurisprudenza del TF, secondo cui l’inganno astuto trovasi realizzato anche in situazioni dove la vittima si trova in una difficile condizione psico-fisica, sia per età, malattia o inesperienza e/o perché con l’autore si trova in un rapporto amoroso / affettivo tanto che quest’ultima ha piena fiducia in lui (STF 6B_254/2007 del 10.8.2007 consid. 5.2 e 5.3 nonché 6B_309/2017 del 16.10.2017 consid. 3.2 e 4.2). Inoltre e per finire, richiamate la scarsità delle dichiarazioni e la totale assenza di prove di IM 1 a favore della propria versione dei fatti, la Corte non ha minimamente creduto alle sue asserzioni secondo cui avrebbe restituito all’AP ACPR 1 l’intero capitale truffatole tramite consegne a contanti e ciò non solo perché tali affermazioni stridono con quanto riferito dalla vittima e col fatto di non averlo più rivisto dopo il dicembre 2014 ossia poco dopo il secondo trasferimento bancario del 23.10.2014 e l’intervento al__________ del 30.10.204, ma anche perché l’imputato, pur non avendone l’onere, nulla ha provato rispettivamente documentato a sostegno di questa sua asserita restituzione. Da ciò la condanna di IM 1 per il reato di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) con un suo indebito profitto di € 249'922.68 in considerazione del bonifico di € 20'000.- effettuato il 30.10.2014 da IM 2 in favore dell’AP ACPR 1 per il suo intervento chirurgico (AI 1 doc. 4 nonché AI 11).
X) Colpa, prognosi, pena
18.1. giusta l’art. 34 cpv. 1 CP salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere ritenuto che il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore e che, giusta il cpv. 2 di detta norma, di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a fr. 30.- e al massimo a fr. 3000.- e che, eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a fr. 10.- fermo restando che il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale;
18.2. giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
18.3. giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);
18.4. giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;
18.5. giusta l’art. 46 cpv. 5 CP la revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP);
18.6. giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto che giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
18.6.1. in concreto occorre determinare la colpa di un imputato (sul primato della colpa DTF 136 IV 55 consid. 5.4) in funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde, valutandone, dapprima, le circostanze oggettive. La colpa va, infatti, prima di tutto determinata considerando, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni di risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.298 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Passando ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden), vanno considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a, STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid 2.1 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid, 19.5.a). Infine vanno considerate, a ponderazione in senso attenuante od aggravante della pena così determinata, le circostanze personali legate all'autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 132 e 129 IV consid. 6.1, STF 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.2.2 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a, 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012);
18.7. giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio;
18.8. giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
18.9. giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo (art. 224 segg. CPP) scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
19.1. la colpa (art. 47 CP) di IM 1 è da ritenersi oggettivamente e soggettivamente di media gravità. Egli ha reiteratamente ingannato l’AP ACPR 1 in merito alla sua situazione economica e famigliare, iniziando una relazione con lei per carpirne definitivamente la fiducia e quindi interromperla una volta concretizzato il reato nonché dandole false indicazioni sulle reali ragioni del trasferimento dei di lei averi da __________ alla relazione bancaria in Svizzera di IM 2 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 pti 1 e 1.1). Agendo in tal modo questa AP, già gravemente colpita moralmente e fisicamente dalla vita, è stata indotta a significativi atti pregiudizievoli al suo patrimonio, che l’imputato, malgrado il suo dire, non le ha più rimborsato se non per una minima parte. A ciò si aggiunga il suo comportamento processuale, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere dinnanzi al Tribunale di __________ per poi redigere, tramite il suo legale svizzero, un memoriale difensivo nel quale ha contestato qualsivoglia coinvolgimento penale, cercando di distorcere i fatti, sminuendo le sue responsabilità e rendendo una versione poco logica e priva di qualsiasi accertamento a suo favore, comportamento confermato anche al dibattimento dove, regolarmente citato per due volte, non si è presentato con conseguente constatazione di una sua completa assenza di presa di coscienza di questo suo illecito agire. Pregiudicato sia in Svizzera che in Italia, l’unico e comunque poco consistente fattore riduttivo della sua pena può essere solo il parzialmente lungo tempo trascorso dai fatti che datano primavera / dicembre 2014. Da ciò una sua condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 18 mesi (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pto. 4), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 6) non risultando ancora dagli atti concreti elementi per una sua prognosi negativa;
19.2. in relazione al reato di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) a danno dei coniugi __________ (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1) la colpa (art. 47 CP) di IM 2 è da ritenersi di grado lieve per l’importo rispettivamente medio per gli aspetti oggettivi e soggettivi del reato. L’imputato, approfittando della sua qualifica professionale, ha manifestamente e ripetutamente violato la fiducia in lui riposta da questi AP, persone anziane e fragili, e questo solo per appropriarsi di parte degli averi patrimoniali affidatigli per così far fronte a parte dei suoi impegni finanziari. Ciò constatato, richiamato l’art. 49 CP e l’ulteriore reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm nonché VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.2), i suoi precedenti penali, la sua attuale situazione professionale e finanziaria, la collaborazione prestata in sede d’inchiesta, la prognosi sicuramente ancora favorevole, la durata del carcere preventivo (224 segg. CPP) sofferto nonché il lungo tempo trascorso dei fatti che datano già dal 2006, trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella di cui al DA del 28.10.2014 del MP del Canton Ticino rispettivamente interamente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella della sentenza del 9.11.2018 della Pretura penale, IM 2 è stato condannato ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di fr. 4'500.- corrispondenti a fr. 150.- aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (art. 34 cpv. 2 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 224 segg. CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pto. 5), pena sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 7), fermo restando come in applicazione dell’art. 46 cpv. 5 CP non è stato possibile revocare la sospensione condizionale (art. 42 cpv. 1 CP) della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 550.- ciascuna corrispondenti a fr. 99'000.- di cui al DA del 28.10.2014 del MP del Canton Ticino (VD all. 2 a pag. 3 pto. 8).
XI) Pretese di diritto civile
20.1. giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è AP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;
20.2. giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale, art. 119 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile, art. 119 cpv. 1 lett. b CPP);
20.3. giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP in veste di AP il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;
20.4. giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa;
20.5. giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se dichiara colpevole l’imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’AP non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione.
21.1. ACPR 1 per € 250'340.- con interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10'692.90 per spese legali (AI 1 e doc. TPC 60);
21.2. ACPR 2 e ACPR 3 per fr. 37'866.80 a titolo di risarcimento danni (fr. 36'366.80 + fr. 1'500.-) e fr. 5'000.- per torto morale (AI 172 e 198).
22.1. IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 1 € 250'340.- oltre interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10'692.90 per spese legali (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 9);
22.2. IM 2 è condannato a versare agli AP ACPR 2 e ACPR 3 fr. 30'500.- a titolo di risarcimento danni (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 10) ritenuto che per tutte le altre loro pretese di risarcimento questi AP sono rinviati al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 10.1).
XII) Confische, sequestri conservativi e dissequestri
23.1. giusta l’art. 103 cpv. 1 CPP gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena;
23.2. giusta l’art. 192 cpv. 1 CPP le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori;
23.3. giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente per garantire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP), le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP), le multe (art. 106 CP) e le indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP);
23.4. giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto;
23.5. giusta l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) e le indennità (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP) e le multe (art. 106 CP e art. 268 cpv. 1 lett. b CPP).
24.1. il mantenimento agli atti quali reperti probatori ex art. 192 cpv. 1 e 263 cpv. 1 lett. a) CPP di 1 incarto ACPR 1 / IM 2 / IM 1, di 1 mappetta bianca IM 1 con svariata documentazione, di 1 busta bianca chiusa con documentazione varia allegata al verbale di arresto di IM 2 del 18.2.2016, di 1 mappetta bianca con finestra trasparente IM 1 - __________, del plico documenti allegati all’AI 24 e di 1 ricevuta visita al tesoro del 3.12.2012 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pti. da 11 a 11.6);
24.2. il sequestro conservativo (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 2'661.15 destinati al pagamento della tassa di giustizia, delle spese procedurali (art. 422 segg. CPP) e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 12);
24.3. il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a IM 2 di:1 telefono cellulare IPhone 6 bianco, IMEI __________, con scheda SIM e vetro rotto (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 13).
XIII) Misure sostitutive dell’arresto
Giusta l’art. 237 cpv. 1 CPP il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva (art. 224 segg. CPP) o di sicurezza (art. 229 segg. CPP), se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma è una misura sostituiva il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione.
Richiamati il VI PP IM 2 14.6.2016 a pag. 6 da riga 2 a riga 28, i doc. TPC 4 e 5 nonché le dichiarazioni dibattimentali delle parti quo alla liberazione di IM 2 dalla misura di cui all’art. 237 cpv. 1 e 2 lett. b) CPP rispettivamente la rinuncia del PP di richiedere la carcerazione di sicurezza dei due imputati (art. 229 segg. CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 da III a V R), la Corte ha ordinato lo sblocco e la restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta d’identità __________ (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14) con contestuale revoca dell’interessata misura sostitutiva dell’arresto (art. 237 cpv. 2 lett. b CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14.1).
XIV) Indennizzo e riparazione del torto morale
27.1. giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);
27.2. giusta l’art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
XV) Retribuzione dei difensori di ufficio
Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).
Per la determinazione della retribuzione degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiamano:
30.1. per gli onorari l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato, negli orari di lavoro usuale (art. 5a cpv. 1 RL 178.310), sulla base di una tariffa di fr. 180.- all’ora (art. 4 cpv. 3 RL 178.310, DTF, 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2 e 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b). In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze alle quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4 e CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);
30.2. per le spese l’art. 6 cpv. 1 RL 178.310 prevede che al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione della pratica, fermo restando come giusta il cpv. 2 di detta norma il patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.
31.1. l’avv. DUF 2, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 2 con effetto dal 18.2.2016 (AI 35), ha presentato due note professionali datate 12.12.2016 (AI 253, periodo 3.6.2016 / 12.12.2016) e 6.10.2020 (doc. TPC 55, periodo 1.6.2016 / 6.10.2020), che, tenuto conto delle relative aggiunte dibattimentali (VD 26.10.2020 a pag. 4) sono state tassate per fr. 8'289.80 e meglio fr. 4’110.- per l’onorario fino al 31.12.2017, fr. 2'865.- per l’onorario dal 1.1.2018, fr. 411.- per spese fino al 31.12.2017, fr. 286.50 per spese dal 1.1.2018, fr. 12.- per trasferte rispettivamente fr. 362.65 per l’imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) fino al 31.12.2017 e fr. 242.65 per l’IVA dal 1.1.2018 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 e 5 pti. 17 e 17.4), ritenuto che IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'289.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.5);
31.2. l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dal 24.3.2016 (AI 78), ha presentato una nota professionale datata 26.10.2020 (doc. dibattimentale
31.3. la nota professionale dello studio legale __________ del 14.12.2016 (AI 254 e doc. TPC 53) è stata approvata per fr. 2'558.80 e meglio fr. 2'458.80 per l’onorario e fr. 100.- per spese di trasferta (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pti. 17 e 17.2) ritenuto che IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'558.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.3);
31.4. relativamente alla tassazione del MP del 22.6.2016 (AI 183), passata in giudicato (art. 437 segg. CPP), della nota professionale del 6.6.2016 dell’avv. DUF 2 (AI 183, periodo 18.2.2016 / 31.5.2016), IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo di fr. 13'217.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 18).
XVI) Tassa di giustizia e spese procedurali
visti gli art.: 12, 34 segg., 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 138 n. 1, 146 cpv. 1 e 305bis n. 1 CP;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
80 segg., 82 segg., 103, 135, 192, 237, 263 segg., 335 segg., 366 segg., 422 segg. e 429 / 431 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. truffa
per avere a __________, __________, __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo primavera 2014 / dicembre 2014, ingannato con astuzia ACPR 1 sulla natura della loro relazione e dandole false indicazioni in merito al futuro impiego del suo denaro in investimenti da definirsi anche tramite un avvocato svizzero, inducendola in tal modo, mantenendola nell’inganno, ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, procacciando a sé o a altri un indebito profitto pari ad Euro 249'922.68;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. appropriazione indebita
per avere ad __________ e altre imprecisate località, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, nel periodo 13.1.2006/21.1.2016, nella sua veste di amministratore di fatto del patrimonio dei coniugi ACPR 2 e ACPR 3, ripetutamente impiegato a profitto proprio, tramite prelevamenti a contanti, valori patrimoniali di quest’ultimi in ragione di fr. 30'000.-;
2.2. infrazione alla LF sulle armi, gli accessori d’armi e le munizioni
per avere, senza diritto, a __________, nel periodo 26.10.2013/12.5.2016, posseduto 1 pistola SIG __________ con caricatore, 1 pistola Glock BMW __________, 1 pistola SIG Sauer __________ __________ con fondina, 1 pistola AMT MAC Magnum __________ con caricatore, 1 pistola SIG __________ __________ con caricatore e fondina, 1 pistola a tamburo __________, 1 caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole e 1 caricatore Glock nero con 6 pallottole di proprietà di terza persona;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.1. truffa di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;
3.2. appropriazione indebita di cui ai punti B) 1.1 dell’atto d’accusa nonché 2, B) 1.2 e B) 2 dell’atto d’accusa limitatamente a fr. 6'366.80;
3.3. riciclaggio di denaro di cui al punto B) 1 dell’atto d’accusa.
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.
IM 2, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 28.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino rispettivamente interamente aggiuntiva a quella della sentenza 9.11.2018 della Pretura penale del Cantone Ticino, tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti, è condannato alla pena pecuniaria di fr. 4’500.- (quattromilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
In applicazione dell’art. 46 cpv. 5 CP non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 550.- ciascuna corrispondenti a fr. 99'000.- di cui al decreto d’accusa 28.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
IM 1 è condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1, __________ Euro 250'340.- oltre interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10’692.90 per spese legali.
IM 2 è condannato a versare agli accusatori privati ACPR 2, __________ e ACPR 3, __________, fr. 30'500.- a titolo di risarcimento danni.
10.1 Per ogni altra loro pretesa nei confronti di IM 2 gli accusatori privati ACPR 3, __________ e ACPR 2, __________ sono rinviati al competente foro civile.
11.1. 1 incarto ACPR 1/IM 2/IM 1;
11.2. 1 mappetta bianca IM 1 con svariata documentazione;
11.3. 1 busta bianca chiusa con documentazione varia allegata al verbale di arresto di IM 2 del 18.2.2016;
11.4. 1 mappetta bianca con finestra trasparente IM 1 - __________;
11.5. plico documenti allegati all’atto istruttorio 24;
11.6. 1 ricevuta visita al tesoro del 3.12.2012.
Per il pagamento della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio di IM 2 è ordinato il sequestro conservativo di fr. 2'661.15.
È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di 1 telefono cellulare IPhone 6 bianco, IMEI __________, con scheda SIM e vetro rotto.
È ordinato lo sblocco e la restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta d’identità __________.
14.1. Conseguentemente la misura sostitutiva dell’arresto ex art. 237 cpv. 2 lett. b CPP di cui al verbale d’interrogatorio dell’imputato dinanzi al PP del 14.6.2016 viene revocata.
A IM 2 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429/431 CPP.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.- senza motivazione scritta rispettivamente di fr. 2’500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati in misura di 3/6 per IM 1 e di 1/6 per IM 2, il rimanente di 2/6 è a carico dello Stato, ritenuto che la quota parte relativa alla motivazione scritta della sentenza, pari a fr. 1'000.-, sarà suddivisa tra le parti che la chiedessero.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
17.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 del 26.10.2020 è approvata per:
onorario fr. 2’394.60
IVA fr. 184.40
totale fr. 2'579.00
17.2. La nota professionale dello Studio legale __________ del 14.12.2016 è approvata per:
onorario fino al 30.11.2016 fr. 2'458.80
trasferta del 14.4.2016 fr. 100.00
totale fr. 2’558.80
17.3. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'137.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
17.4. Le note professionali dell’avv. DUF 2 del 12.12.2016 e 6.10.2020 con le precisazioni dibattimentali sono approvate per:
onorario avv. fino al 31.12.2017 fr. 4’110.00
spese fino al 31.12.2017 fr. 411.00
trasferte fino al 31.12.2017 fr. 12.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 362.65
onorario avvocati dal 1.1.2018 fr. 2'865.00
spese dal 1.1.2018 fr. 286.50
IVA dal 1.1.2018 (7.7%) fr. 242.65
Totale fr. 8'289.80
17.5. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’289.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Richiamata la tassazione intermedia del Ministero pubblico del 22.6.2016 della nota professionale 6.6.2016 dell’avv. DUF 2 (AI 183 Inc. MP 2015.9315), IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'217.95 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
IM 1 è reso attento del fatto che:
19.1. entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);
19.2. parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368 cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 20 del presente dispositivo.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 275.30
fr. 1’975.30
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Distinta spese a carico di IM 1 (3/6)
Tassa di giustizia fr. 750.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 137.65
fr. 987.65
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Distinta spese a carico di IM 2 (1/6)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 33.33
Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 45.88
fr. 329.21
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Il rimanente è a carico dello Stato
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La Cancelliera