Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2016.174
Entscheidungsdatum
14.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2016.174

Lugano, 14 febbraio 2017/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato __________, assessore giurato

Sara Lavizzari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 15.04.2016 al 08.05.2016 (24 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 09.05.2016,

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 150/2016 del 13.09.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. coazione sessuale (ripetuta, consumata e tentata)

per avere,

nel periodo 2010 sino ad aprile 2016,

tra __________ e __________,

agendo in correità con __________ e non meglio identificato __________, costretto più ragazze minorenni a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale segnatamente usando pressioni psicologiche su di loro,

e meglio,

entrando in contatto tramite il sito __________, __________ e altri siti similari, con protettori/reclutatori di ragazze minorenni nelle _____________, denominati __________, segnatamente con __________ e __________, concordando quindi con quest’ultimi il prezzo per incontrare dapprima in chat e poi dal vivo minorenni da loro gestite, preferibilmente vergini,

indi conoscendo preliminarmente via chat, tramite webcam, delle minori che alloggiavano presso questi __________, facendole spogliare durante le sessioni chat, al fine di verificare se rispecchiassero i suoi canoni di bellezza, e/o anche richiedendo degli atti sessuali,

fissando quindi con detti __________ l’incontro con le minori, a __________ in una camera d’albergo,

giungendo quindi le minori sempre accompagnate dal protettore all’incontro,

e quindi, in camera alla presenza del protettore (o nelle immediate vicinanze),

sapendo che le minori non avrebbero potuto non accompagnarsi sessualmente con lui per la presenza del protettore e del prezzo a quest’ultimo pagato, costretto o tentato di costringere almeno 17 minori a subire atti sessuali:

1.1. nel corso del 2010/2011, a / richiedendo al prottetore __________ minori per prestazioni sessuali a pagamento, costretto la non meglio precisata __________ di anni 17, via chat tramite webcam, a masturbarsi, urinare, rispettivamente a masturbare sempre la minore __________ di anni 16, di cui al punto 1.2, indi a __________ incontrando quindi __________ in una stanza d’albergo costrettala in due occasioni a rapporti orali reciproci;

1.2. nel corso del 2011, a __________, incontrando la minore __________ di anni 16 e __________ di cui al punto 1.1, in una stanza d’albergo, accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto, costretto la minore __________ a lasciarsi baciare sul seno e lasciarsi accarezzare, desistendo in altri atti ritenuto come la stessa appariva timidissima;

1.3. nel corso del 2011, a __________ e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni sessuali a pagamento, quindi, via chat tramite webcam, facendo dapprima spogliare la non meglio precisata sorella di __________ di anni 12/13 anni e incontrandola quindi a __________ in una stanza d’albergo, accompagnata dalla sorella __________, che incassava il dovuto, facendola spogliare, interrompendosi vedendola intimorita, tentato di costringerla a subire degli atti sessuali;

1.4. nel corso del 2011, a __________ e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni sessuali a pagamento, quindi via chat tramite webcam facendo spogliare __________ di anni 13, incontrandola quindi a __________ in una stanza d’albergo, presente pure la ragazza __________ (di cui al punto 1.1), che faceva le veci di __________ e incassava il dovuto, costretto __________ a spogliarsi, desistendo in altri atti, incontrando __________ tuttavia successivamente nel corso del 2013, sempre in una stanza d’albergo e accompagnata da __________, costrettala a masturbarlo e lasciarsi masturbare nonché a lasciarsi praticare un rapporto orale,

1.5. nel corso del 2012, , a __________ e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni sessuali a pagamento, e indi via chat tramite webcam, costretto tale sorella di __________ di anni 13 a spogliarsi, a toccarsi, a masturbarsi con un vibratore e praticare un rapporto orale a un minore, incontrandola quindi a __________ con __________ di anni 14 in una stanza d’albergo accompagnate da __________, che incassava il dovuto e indicava come dovevano comportarsi, costretto entrambe le minori a baciarlo, praticargli un rapporto orale, indi concludendosi l’incontro così come descritto al punto 2.2 del presente ACC,

1.6. nel corso del 2013, a __________ e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni sessuali a pagamento, e indi via chat tramite webcam, facendo spogliare __________ di anni 12/13 e ballare, incontrandola quindi a __________ in una stanza d’albergo accompagnata da __________, costrettala a lasciarsi baciare su tutto il corpo e a lasciarsi praticare un rapporto orale,

1.7. nel corso del 2013, a __________ e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni sessuali a pagamento, indi via chat tramite webcam in due occasioni costretto __________ di anni 11 e __________ di anni 12 a toccarsi in vagina e sul seno e a baciarsi, commentando con __________ che erano carine e che stavano crescendo, indi incontrando __________ a __________ in una stanza d’albergo accompagnata da __________, che incassava il dovuto, e da una ragazza di anni 19, penetrando dapprima vaginalmente la ragazza diciannovenne nel mentre __________ guardava e in seguito costretto __________ a lasciarsi baciare sul seno, in vagina e a lasciarsi praticare un rapporto orale, masturbandosi quindi da solo eiaculando infine sulla pancia della minore,

1.8. nel corso del 2014, incontrando a __________ nuovamente __________, in una stanza d’albergo, accompagnata dal protettore __________, che incassava il dovuto, costrettala a lasciarsi baciare sulla bocca e sul seno e a lasciarsi praticare un rapporto orale, masturbandosi quindi da solo, eiaculando infine in parte sul corpo e sul viso della minore,

1.9. nel corso del mese di maggio 2014 e in un’altra occasione nello stesso anno, incontrando a __________ nuovamente __________, unitamente alla già citata minore __________, accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto, costretto entrambe a lasciarsi baciare e a masturbarlo a turno, a praticargli sempre a turno un rapporto orale e a lasciarsi praticare un rapporto orale,

1.10. nel corso del mese di novembre 2014, incontrando a __________ nuovamente __________, unitamente a una ragazzina di anni 14, in una stanza d’albergo, accompagnate dal protettore __________, costretto dapprima la ragazzina di anni 14 a baciarlo e lasciarsi praticare un rapporto orale e indi costretto __________ a baciarlo e lasciarsi praticare un rapporto orale, tentando di penetrare vaginalmente, così come descritto al punto 2.3 del presente ACC, la ragazzina di 14 anni, non riuscendovi, masturbandosi quindi da solo eiaculando sulla pancia della ragazzina di anni 14,

1.11. nel corso del mese di gennaio 2015, incontrando a __________ nuovamente __________, unitamente alla sorella di anni 15, accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto, fotografando dapprima la sorella nuda e quindi, rimasto solo con __________, costrettala a lasciarsi baciare e praticare un rapporto orale e a masturbare, proseguendo poi da solo, non riuscendo a eiaculare;

1.12. nel corso del mese di maggio 2015, incontrando a __________ nuovamente __________, unitamente a una bambina di anni 11, accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto, desistendo a procedere a degli atti sulla bambina di anni 11, vedendone la paura, costretto quindi __________ a lasciarsi baciare e praticare un rapporto orale,

1.13. nel corso del periodo 2010/aprile 2016, a __________ e __________, richiedendo sia a __________ che a __________ minori per delle prestazioni sessuali, costretto circa 5 minori non meglio identificate, a masturbarsi via chat;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 189 cpv. 1 CPS richiamati gli artt. 5, 22, 200 CPS;

  1. violenza carnale (ripetuta, consumata e tentata)

per avere,

nel periodo 2010 sino ad aprile 2014,

a __________,

costretto una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente esercitando pressioni psicologiche su di lei,

e meglio, agendo con la correità di __________ e di __________, nelle modalità già spiegate al punto 1 del presente ACC,

2.1. nel corso del 2010, a __________, incontrando in una stanza d’albergo, come concordato con il protettore __________ che riceveva la commissione pattuita, la minore __________ di anni 17, costretto quest’ultima a subire la congiunzione carnale;

2.2. nel corso del 2012, a __________, incontrando in una stanza d’albergo le minori sorella di __________ di anni 13 e __________ di anni 14, accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto, dopo aver agito così come descritto al punto 1.5 del presente ACC, costretto la minore __________ a subire la congiunzione carnale nel mentre la sorella di __________ la subiva da __________;

2.3. nel corso del 2014, a __________, incontrando in una stanza d’albergo la minore __________ e una ragazzina di anni 14, accompagnate entrambe dal protettore __________, dopo aver agito così come descritto al punto 1.10 del presente ACC, tentato di penetrare vaginalmente la ragazzina di anni 14;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 190 CPS richiamati gli artt. 5, 22, 200 CPS;

  1. atti sessuali con un(a) fanciullo(a)

per avere, nel periodo 2010 sino a aprile 2016,

a __________, compiuto, indotto e coinvolto almeno 7 minori di anni 14 in atti sessuali, nonché a /, nel periodo 2010 sino ad aprile 2016, virtualmente via chat, tramite webcam, indotto almeno 31 minori di anni 14 ad atti sessuali;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 187 cifra 1 CPS richiamati gli artt. 5 e 200 CPS;

  1. pornografia

per avere,

4.1. a __________ e __________, nel periodo dal 2014 al 2015, fotografando nude, con evidenziate le parti intime, le minori __________ e __________, bambina di anni 11, __________, di anni 13, tale __________, alla sorella di __________ (di cui al punto 1.11 del presente ACC) e alla ragazzina di anni 14 (di cui ai punti 1.10 e 2.3 del presente ACC), o chiedendo loro delle fotografie in cui erano raffigurate nude con evidenziate le parti intime, formato delle immagini pedopornografiche,

4.2. a __________, nel periodo settembre 2009 sino all’aprile 2016, procuratosi per via elettronica per il proprio consumo un imprecisato numero (ma almeno 5) di rappresentazioni vertenti su atti sessuali reali con minori,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 197 cpv. 4 frase 2 CP, vart. 197 cpv.3 bis, art. 197 cpv. 5 frase 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il

pubblico

dibattimento: lunedì 13 febbraio 2017, dalle ore 09:30 alle ore 17:22,

martedì 14 febbraio 2017, dalle ore 16:30 alle ore 16:40.

Evase le seguenti

questioni: I. Verbale del dibattimento

Alle parti viene data la possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.

Chiede la parola l’avv. DF 1 per ribadire la sua richiesta di svolgere il dibattimento a porte chiuse. L’istante in sintesi mantiene la richiesta già formulata con scritto del 6 febbraio 2017.

Il Presidente spiega che è necessario svolgere una camera di consiglio per evadere la richiesta.

Prima di procedere, la PP precisa che occorre modificare il periodo di commissione degli atti rispetto a quanto indicato nell’AA. In particolare, per quanto attiene il punto 1 dell’AA (coazione sessuale), gli stessi sono avvenuti tra il 2010 e la fine del 2015.

II. Dal dispositivo delle questioni pregiudiziali

ordina

  1. L’istanza è respinta.

§ Di conseguenza, il dibattimento nei confronti di IM 1 è pubblico.

  1. Tasse e spese insieme al giudizio di merito.

Sentiti: - il Procuratore pubblico PP 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

definisce ignobile il comportamento dell’imputato, che è stato in grado di costruirsi il suo parco giochi personale sfruttando la povertà delle sue vittime, a cui non è possibile oggi dare un nome. Si trattava di bambine messe a disposizione dalla loro stessa famiglia, che non avevano altra possibilità se non quella di accondiscendere ad ogni atto, sempre con il sorriso. L’imputato si è comportato in modo ignobile perché ha foraggiato questo dolore per un suo compiacimento personale. Invece di chiedere aiuto per i problemi di cui soffre – e bastava così poco per farlo – ha preferito, per vergogna, passare dai postriboli a internet per soddisfare mille fantasie. La ricerca che ne è poi seguita tramite le __________ per trovare la bambina perfetta, quella che rispondeva ai suoi criteri, non può che essere definita ignobile: dapprima voleva vedere le bambine in foto, nude, per poi decidere se valeva la pena incontrarle o meno. Poi preparava scrupolosamente gli incontri, appoggiandosi alle __________ o alle famiglie, che erano presenti durante gli abusi, atti turpi, tremendi, a cui le bambine non potevano sottrarsi.

Rileva che dal profilo oggettivo gli atti enumerati nell’AA, a cui si applica l’aggravante del gruppo vista la presenza di terzi durante la loro commissione, sono mostruosi. Lo sono per il bene giuridico protetto che è stato leso, per il numero di vittime e l’arco di tempo in cui sono stati commessi. La gravità dell’agire dell’imputato è tale per cui la pena base si situa sui 10 anni di detenzione. Questa pena base va poi attenuata in considerazione, da un lato, del disturbo di personalità di cui IM 1 soffre e che ha determinato, per il perito, una riduzione della sua capacità di agire pari al 33% secondo il vecchio diritto, e dall’altro, del sincero pentimento che egli ha dimostrato. L’attenuante del sincero pentimento gli va riconosciuta innanzitutto perché IM 1 ha avuto un atteggiamento processuale di rara spontaneità, descrivendo tutti gli atti così come enumerati nell’AA, anche quelli più turpi, senza mai giocare al ribasso sull’età delle vittime. Senza le sue confessioni il MP non avrebbe potuto ricostruire in alcun modo gli atti da lui commessi. Ma non solo. Egli ha anche fornito tutti i dati a lui disponibili relativi alle due __________ con cui era in contatto e grazie ai quali si spera di poter trovare una collaborazione con le autorità _____________ per poterle identificare e fermare. Infine si è offerto di versare fr. 15'000.- ad un’associazione in favore di vittime che hanno subito abusi. Le due attenuanti descritte giustificano una riduzione di 3 anni della pena base. In conclusione chiede dunque la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 7 anni assortita dalla misura del trattamento ambulatoriale;

l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

evidenzia, innanzitutto, che l’imputato si è presentato al processo reo confesso e pronto ad assumersi le sue responsabilità. Rileva che leggendo l’AA e gli atti istruttori si potrebbe pensare a IM 1 come ad un mostro, ma, pur avendo egli indubbiamente commesso degli atti orribili, un mostro non è. È un adolescente, convinto di fare del bene, di dare alle bambine una vita migliore. Per lui queste bambine non sono mai state degli oggetti, ma erano le sue girls. Sottolinea che i fatti e la sussunzione giuridica non sono contestati e che ciò di cui occorre discutere è la commisurazione della pena. Ammette che la colpa dell’imputato è oggettivamente grave, ma occorre cercare delle spiegazioni per il suo agire analizzando gli aspetti soggettivi. Per quanto riguarda il movente rileva che egli ha agito sì per soddisfare le sue pulsioni sessuali, ma non solo. Ha agito soprattutto per ricercare affetto, ciò di cui ha sempre sostenuto – e non vi è motivo di dubitare della credibilità delle sue dichiarazioni – di avere più bisogno. Del resto, anche dalla perizia è emerso che l’affettività è un aspetto estremamente problematico per IM 1. In merito agli obiettivi perseguiti, afferma che ciò che l’imputato ricercava era la girlfriend experience, il sentirsi importante, l’accudire queste bambine. A spingerlo ad agire così come ha fatto è stato anche il bisogno di scappare dal pregiudizio legato ai suoi problemi sessuali, poiché la donna vera gli incuteva timore. Continua sostenendo che – per quanto riguarda la libertà dell’autore di decidersi fra la legalità e l’illegalità - occorre mettere l’accento anche sulla realtà in cui tutto è avvenuto che, seppur da lui ricercata, era una realtà lontana dalla nostra, la meta per eccellenza del turismo sessuale. Non da ultimo sostiene che nel caso di IM 1, deve avere un peso determinante nella definizione della colpa lo stato di scemata imputabilità in cui egli ha agito, poiché bisogna dare il peso che merita al disturbo di personalità con tratti di immaturità di cui, secondo la diagnosi del perito, l’imputato soffre.

Continua invocando i fattori legati all’autore di cui IM 1 deve beneficiare. Primo fra tutti la sua vita anteriore. Descrive dapprima la difficile infanzia dell’imputato, caratterizzata in particolare da solitudine, abbandono, da un rapporto difficile con il padre, dal dolore per le sofferenze della madre e dalla separazione dei genitori. Parla in seguito della sua adolescenza, vissuta da IM 1 come una fase di grande sofferenza, contraddistinta da episodi di bullismo, da un sentimento di inadeguatezza e durante la quale ha perfino dubitato del suo orientamento sessuale, ciò che l’ha portato a sentirsi sempre inadeguato con le ragazze. Spiega poi come IM 1 non ha mai raggiunto una stabilità sessuale: ha subito un episodio di abuso in tenera età, poi ha iniziato a masturbarsi – sempre più spesso – maturando un sentimento di incompetenza in seguito ai primi rapporti sessuali con delle ragazze, accompagnandosi in seguito solo a prostitute nei locali a luci rosse del nostro cantone, con le quali i rapporti, con il passare del tempo, non lo soddisfacevano più per la mancanza di affetto e per il continuo giudizio sulle sue prestazioni sessuali. Inizia così ad accedere alle chat, a fare i primi viaggi in ________ e pian piano si isola sempre di più creandosi una realtà virtuale, che lo porta alla deriva. Arriva poi il momento in cui capisce che il suo interesse si rivolge a ragazze minorenni ed inizia a chattare con loro e a fare i primi viaggi nelle _____________. Precisa che fa il primo viaggio per incontrare __________, conosciuta in chat, per cui perde la testa poiché si stente voluto e desiderato. Rileva come, per quanto attiene agli atti commessi su __________, va considerato che la stessa era disinibita nel suo agire e che pertanto non è stata sicuramente coartata con la stessa intensità delle altre vittime, seppur vi era la __________ (di cui ha peraltro assunto le veci in incontri successivi con altre minori) presente. Nei tre successivi incontri (punto 1.2, 1.3. e 1.4. dell’AA) l’imputato si è limitato a chiedere alle bambine di spogliarsi e, siccome non prendevano l’iniziativa, si è poi fermato, trascorrendo del tempo con loro all’infuori dal contesto sessuale, ciò che lo appagava comunque perché era contento di vederle felici. Precisa che ha poi iniziato a chattare ed incontrare le bambine di __________, che non erano libere di mostrarsi timide e dovevano, al contrario, mostrarsi disinibite, spingendo l’imputato a fare ciò che ha fatto. Con , che voleva compiacere e a cui voleva mostrare di essere un vero uomo, ha commesso gli atti peggiori poiché vedeva solo la disinibizione delle bambine e gliela invidiava. Sottolinea che IM 1 non si perdonerà mai per quello che ha fatto, ma in quel momento non si rendeva conto del male che faceva. Rileva come verso la fine del 2014 IM 1 ha iniziato a porsi degli interrogativi e a non sentirsi più bene, capiva che le bambine a cui lui si era affezionato (, __________) in realtà erano interessante solo ai soldi oppure, come __________, non potevano comunque essere solo la sua girl. Spiega come a quel momento l’imputato matura una nuova fantasia, quella di avvicinarsi a delle madri che potevano mostragli delle foto delle figlie nude e poi concedergliele, vergini. È in questo contesto che IM 1 conosce __________, che diventerà poi la sua fidanzata. Rileva come l’imputato inizia però ad avere troppo sensi di colpa e come inizia a sentire la necessità di allontanarsi da quel mondo, anche per i rimorsi nei confronti della madre, l’unica donna della sua vita.

Quali altri fattori legati all’autore di cui occorre tener conto enumera il comportamento in carcere tenuto da IM 1, che è stato ineccepibile, il fatto che egli non ha precedenti e che, in considerazione della collaborazione da egli prestata, della volontà di risarcire le vittime da egli dimostrata e delle informazioni fornite alla polizia in merito alle __________ coinvolte, va riconosciuta in suo favore l’attenuante del sincero pentimento, così come previsto dalla giurisprudenza del TF e richiesto anche dalla PP. Infine rileva che occorre considerare anche l’effetto che la pena avrà sulla vita dell’imputato, sottolineando come una pena detentiva di lunga durata comprometterebbe in modo irrimediabile il futuro professionale di IM 1 e che egli dovrà comunque subire una stigmatizzazione da parte della società, ciò che giustifica, a suo modo di vedere, che la pena adeguata alla colpa dell’imputato non venga sfruttata per intero, il tutto non essendo, del resto, necessario per trattenerlo dal commettere nuovi reati. In conclusione, in considerazione del carcere preventivo sofferto, dello stato di scemata imputabilità in cui ha agito, delle confessioni da egli rilasciate in un ambito così delicato come quello che qui ci occupa e del sincero pentimento da lui dimostrato, chiede che all’imputato venga inflitta una pena detentiva contenuta in 36 mesi di detenzione. Si rimette al giudizio della Corte per quanto concerne la sospensione parziale della pena.

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Vita e precedenti penali dell’imputato

  1. IM 1 è nato nel 1971 a __________. Ha vissuto a __________ fino all’età di __________ anni, quando i genitori si sono separati ed egli è andato a vivere con la madre a __________ (PP 15.04.2016, AI 6, pag. 1). Secondo le sue dichiarazioni, ha frequentato le scuole elementari e medie presso __________, ottenendo buoni risultati fino alla prima media, quando sarebbero subentrati la frequentazione di cattive compagnie ed alcuni episodi di bullismo, che avrebbero determinato un calo di rendimento e sarebbero stati per lui fonte di sofferenza:

" R: gli episodi di bullismo sono iniziati in seconda media e sono andati avanti fino alla quarta. I primi due anni ero tra i più bravi a scuola, poi sono arrivati dei nuovi compagni e io ed altri siamo diventati vittima di bullismo. Ero un ragazzo gentile, a modo __________ e bravo a scuola, quindi se da una parte li potevo aiutare, dall’altra hanno iniziato a darmi del gay.

D: questa cosa che effetto ha avuto su di lei?

R: ha avuto un effetto umiliante, devastante. Mi fece perdere completamente la fiducia in me stesso. Quell’anno arrivarono anche le ragazzine e quindi essere chiamato “__________” era fonte di sofferenza. Non capivo come mai i docenti non intervenissero, mi sentivo abbandonato, anche dai __________ che avrebbero dovuto difendermi”

(verbale del dibattimento, pag. 2).

Terminate le scuole medie, sempre secondo le sue dichiarazioni, IM 1 ha frequentato il __________, con scarso profitto. In seguito ai pessimi risultati scolastici, IM 1 si è trasferito presso il padre a , dove quest’ultimo viveva con la nuova famiglia (), con l’intento di essere maggiormente seguito nel suo percorso scolastico. Il trasferimento presso il padre non ha però portato ai risultati sperati …omissis…

Nel __________ egli sarebbe dunque tornato a vivere dalla madre a __________ e avrebbe iniziato a lavorare dapprima in __________, poi sia per __________ che per __________, presso cui faceva il __________ (perizia psichiatrica, AI 59, pagg. 6-7). …omissis… Nel frattempo, nel __________, avrebbe lasciato l’appartamento della madre per trasferirsi in __________ …omissis… (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 7).

  1. Dal profilo delle relazioni personali, IM 1 afferma di aver sempre avuto con la madre un rapporto molto stretto, quasi simbiotico, mentre i rapporti con il padre sarebbero sempre stati conflittuali e, attualmente, quasi inesistenti. Al di fuori della famiglia, dalle sue dichiarazioni emerge che ha sempre avuto pochi amici e non ha avuto storie sentimentali importanti, ad eccezione di quella vissuta con una ragazza __________, tale __________, in giovane età:

" ADR che ho avuto delle storie sentimentali non importanti. Avevo poi conosciuto una ragazza __________ con la quale ho avuto una storia per circa __________ anni (__________) …omissis... Sino al __________ non ho più avuto relazioni, volevo anche io stare da solo, non mi interessava più. Come spiegato, ho poi cominciato ad andare a prostitute”

(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 1).

a. Per quanto concerne il suo stato di salute egli riferisce di soffrire, fin da giovane, di problemi di impotenza e di eiaculazione precoce (PS 15.04.2016, pag. 10). Già da adolescente egli non riusciva, infatti, ad avere un’erezione spontanea e, dopo la fine della relazione con __________, anche con la masturbazione l’erezione risultava difficoltosa:

“…omissis…”

(PP 11.05.2016, pag. 3).

Egli, prima dell’inchiesta penale che ci occupa, non si è mai fatto visitare da un medico per questi problemi, credendo che la causa fosse da ricercare nell’eccessiva masturbazione da egli praticata negli anni:

“…omissis…”

(PP 11.05.2016, pag. 4).

b. In corso d’inchiesta la PP ha chiesto ai periti dott.ssa __________ e dott. __________ di determinarsi in merito alla disfunzione erettile dell’imputato. Avendo quest’ultimo rifiutato di sottoporsi all’esplorazione rettale per la valutazione della ghiandola prostatica, non è stato possibile per i periti “valutare l’eventuale presenza di una ipertrofia prostatica che può determinare problematiche e disfunzioni legate alla sfera sessuale (calo del desiderio, impotenza, disfunzione erettile, eiaculazione retrogada, assente o precoce)”. Nel referto peritale del 27 giugno 2016 si legge che, per poter eseguire una simile valutazione, sono necessari “l’esecuzione di un esame ecografico della prostata (previo assenso del soggetto)” e degli “accertamenti diagnostici sia ematici (dosaggio PSA, testosterone, prolattone, TSH, glicemia, emoglobina glicata) sia vascolari (ecocolordoppler con iniezione di prostaglandine nei corpi cavernosi – esame da effettuare in ambiente ospedaliero)” (perizia medico legale e urologica del 27.06.2016, AI 48, pag. 4).

c. Preso atto della perizia, il 12 luglio 2016, IM 1, per il tramite del suo legale, acconsentiva a sottoporsi all’esame ecografico della prostata e a tutti gli accertamenti necessari per eseguire una corretta valutazione della disfunzione erettile (AI 57) e veniva pertanto fissato un appuntamento presso __________ per procedere all’esame ecodoppler vascolare penieno (AI 60).

Il 19 agosto 2016 il dr. __________, medico , riferiva che IM 1 “è stato informato in maniera chiara completa ed esauriente sulle indicazioni e le complicanze dell’esame programmato in data odierna (), e rifiuta di firmare il consenso informato” (AI 66), ragion per cui l’esame non è stato eseguito. Con scritto 23 agosto 2016 il difensore di IM 1 comunicava che questi, dopo aver preso atto dal consenso informato dei possibili danni permanenti che l’esame poteva comportare, non era più disposto a sottoporvisi (AI 67).

d. In occasione dell’udienza preliminare del 18 novembre 2016, il difensore comunicava che – qualora fosse necessario - IM 1 “potrebbe comunque essere disposto a sottoporsi all’esame ecodoppler per accertare la sua disfunzione erettile, anche se nel corso dell’inchiesta ha in un primo tempo rifiutato di sottoporsi a questo accertamento” (verbale d’udienza preliminare, doc, TPC 3, pag. 1), esame che è poi effettivamente stato possibile eseguire nel mese di gennaio 2017. Questo l’esito dell’esame riferito dal dr. med. __________:

" L'esame ultrasonografico del pene, eseguito con sonda lineare da 7.5 Mhz, attraverso scansioni longitudinali e trasversali a partire dalla base ventrale/dorsale, nella preliminare valutazione basale non ha mostrato alterazioni ecostrutturali a carico del corpo spongioso e/o dei corpi cavernosi.

Dopo inoculazione intracavernosa destra di PGE1 (10 mcg) si ottiene erezione completa, in tempi fisiologici. Non evidenza di alterazioni grossolane a carico della parete delle arterie cavernose, che risultano ben distribuite nei due emisomi.

Lo studio color-Doppler delle arterie cavernose, eseguito a 10, 20 e 30 minuti ha evidenziato complessi vascolari arteriosi con valori emodinamici nella norma (V.P.S. >35 cm/s).

Buona la compliance dei corpi cavernosi per corretta competenza del sistema elicino-sinusoidale. Buona competenza del meccanismo veno-occlusivo. Non evidenza di recurvatum”

(doc. TPC 10).

Su richiesta dell’imputato, che contestava di aver avuto un’erezione rigida durante l’esame e sosteneva che si fosse verificato unicamente un ingrossamento del pene, il dr. med. __________ ha così corretto le sue conclusioni:

" L'esame ultrasonografico del pene, eseguito con sonda lineare da 75 Mhz, attraverso scansioni longitudinali e trasversali a partire dalle base ventrale/dorsale; nella preliminare valutazione basale non ha mostrato alterazioni ecostrutturali a carico del corpo spongioso e/o del corpi cavernosi.

Dopa inoculazione intracavernosa destra di PGE1 (10 mcg) si ottiene una erezione non rigida. Non evidenza di alterazioni grossolane a dance della parete delle arterie cavernose, che risultano ben distribuite nei due emisomi. Lo studio color-Doppler delle arterie cavernose, eseguito a 10, 20 e 30 minuti ha evidenziato complessi vascolari arteriosi con valori emodinamici nella norme (V.P.S. >35 cm/s).

Buona la compliance dei corpi cavernosi per corretta competenza del sistema elicino-sinusoidale. Non evidenza di recurvatum.

Conclusioni

La mancanza di un'erezione rigida può essere imputabile al contesto ambulatoriale dell'esame, tuttavia i parametri emodinamici riscontrati sono nella norma”

(doc. TPC 15).

Su richiesta della Corte il dr. med. __________ ha poi precisato:

" a) l'erezione peniena è caratterizzata da 5 fasi successive, partendo dalla flaccidità (fase 0) fino all'erezione rigide (fase 4) e detumescenza'(fase 5). Con l'espressione erezione completa ho inteso un aumento del volume dei corpi cavernosi rispetto alla condizione basale, in risposta al farmaco iniettato a livello intracavernoso, Il termine ''completo” del primo referto è stato de me usato in modo improprio, ed è per questo che ho riscritto e precisato la diagnosi in data 08.02.17. L'espressione corretta per definire la condizione raggiunta con l’esame è fase di tumescenza.

b) L'erezione rigida à quelle che si ottiene quando la pressione intracavernosa supera quelle sistolica, grazie alla contrazione volontaria e riflessa (riflesso bulbo-cavernoso) dei muscoli ischiocavernosi e bulbocavernosi, con completa rigidità del pene. L'erezione rigida non è stata raggiunta con l'esame corrente,

c) La tumescenza è una fase che precede l'erezione compieta che rappresenta il processo ultimo del meccanismo erettile, il paziente ha avuto una erezione in risposta al farmaco ma senza arrivare alla fase rigida pur presentando al color doppler dei valori emodinamici compresi nel range normale, nelle fasi valutate.

d) L'erezione che si è verificata durante l'esame non è stata rigida, per cui non avrebbe consentito la penetrazione, ovvero un atto sessuale completo.

L'eco-color-doppler penieno dinamico è un esame che può presentare delle

difficoltà di interpretazione in virtu' delle particolari condizioni in cui viene eseguito (contesto ambulatoriale, presenza del medico e degli osservatori esterni), con conseguente stato ansiogeno ed ipertono adrenergico, per cui non ha necessariamente un'accuratezza del 100%.

L’esame completo è stato da me valutato normale, pur in assenza dell’erezione rigida, tenuto conto dei valori emodinamici raggiunti, dell’età del paziente, dell’anamnesi patologica remota e farmacologica negativa, e dell’integrità dell’organo. A mio giudizio la mancata erezione rigida è imputabile ad un fattore psicogeno legato alle condizioni di esecuzione dell’esame”

(doc. TPC 18, pag. 1-2).

Mentre, su richiesta della PP, i periti dott.ssa __________ e dott. __________ hanno completato la perizia medico legale redatta nel 2016 rilevano che, sulla scorta degli esami successivamente eseguiti (esami ematochimici e ecografia peniene con esame ecocolordoppler dinamica), l’imputato

" non risulta affetto da patologie organiche che determinino alterazioni della funzione andrologica.

Gli esami effettuati, dal punto di vista andrologico, non hanno evidenziato patologie organiche che impediscono nè l'insorgenza nè la stabilità dell'erezione. L'assenza di una valida erezione, rilevata nel corso dell'esame effettuato, non appare essere dipesa da disfunzioni organiche, bensì in relazione a fattori psicologici, in particolare al contesto in cui si è svolto l'esame, ovvero con la componente limbica dell'erezione.

Sia per quanto riferito al momento della visita dal Sig. IM 1, sia sulla base degli esami effettuati, il periziando appare in grado di avere, solo talvolta, un'erezione completa, seppur di breve durata ed erezioni con tumescenza non stabile, anche se indotte farmacologicamente.

Si ribadisce quanto già precedentemente espresso che, il carattere instabile della disfunzione erettile non impedisce all'uomo di avere rapporti sessuali, anche se non completamente soddisfacenti. Inoltre non preclude la possibilità di avere un'eiaculazione.

Il soggetto in questione, alla luce di quanto riscontrato dagli esami strumentali, non è affetto da patologie organiche che determinino una disfunzione erettile tale da impedire una penetrazione vaginale, che tecnicamente è ben diverso da quello che viene definito un rapporto completo, che prevede anche l'eiaculazione, ed è altresì ben diverso da un rapporto soddisfacente, che prevedrebbe anche la partecipazione attiva non solo fisica ma anche emotiva della partner. Il fatto che durante l'esame la rigidità non fosse sufficiente, per quanto valutato dall'urologo Dott. __________, per consentire una penetrazione vaginale, è dovuto a fattori prettamente psicologici e quindi evidentemente variabili in funzione del momento e della circostanza. L'esame non dimostra una incapacità del soggetto ad avere una erezione sufficiente per una penetrazione, anzi evidenzia come essa sia dipendente da fattori psicologici avendo una piena capacità organico/funzionale.

Gli esami effettuati, ovviamente, non indagano cause di carattere psicologico-comportamentale che possono modificare il desiderio sessuale e che possono interferire sul desiderio sessuale e sull'insorgenza dell'erezione e la sua stabilizzazione indispensabile ad un atto copulatorio. Tale valutazione, di carattere psicologico, esula dalle competenze di questi periti, trattandosi di valutazioni di natura prettamente psicologica”

(doc. TPC 21, pag. 4-5).

  1. IM 1 è incensurato in Svizzera (AI 4).

II. Circostanze dell’arresto

  1. Il 26 gennaio 2016 la Polizia giudiziaria federale segnalava alla polizia cantonale ticinese che IM 1 era sospettato di dedicarsi al turismo sessuale con delle ragazze minorenni. Il provider __________ aveva infatti segnalato che dalle conversazioni via chat tra l’utilizzatore __________ – appartenente a IM 1 – e differenti interlocutrici, emergeva il forte sospetto che egli avesse avuto delle relazioni sessuali con delle minori nelle _____________ e che programmava di averne altre (AI 1).

Il 14 aprile 2016 la polizia cantonale eseguiva, pertanto, la perquisizione dell’appartamento di IM 1 e lo interrogava a verbale. Egli ammetteva fin da subito di aver iniziato, anni prima, a sentirsi attratto da ragazze minorenni e di aver incominciato sia a visionare materiale pedopornografico in inter, fino a spingersi ad avere dei contatti sessuali con ragazze minori di 14 anni nelle _____________ (rapporto di arresto provvisorio, AI 5, pagg. 3-4).

Al termine dell’interrogatorio, sulla scorta delle sue dichiarazioni e del materiale rinvenuto dopo un primo sommario controllo del suo computer, IM 1 è stato arrestato. Egli è stato posto in carcerazione preventiva dal 15 aprile all’8 maggio 2016 e dal 9 maggio 2016 si trova in espiazione anticipata di pena.

III. Accertamento dei fatti

  1. IM 1 è giunto in aula reo confesso. Egli ha ammesso fin da subito le sue responsabilità e le accuse di cui egli deve rispondere in questo procedimento si fondano, essenzialmente, sulle sue dichiarazioni. Come vedremo, infatti, le vittime risiedono tutte nelle _____________ e non è stato, dunque, possibile rintracciarle ed interrogarle.

  2. I fatti, incontestati, possono essere così riassunti.

a. L’imputato, che ha sempre avuto difficoltà ad avere una relazione, anche di natura solo sessuale, con una donna, all’inizio degli anni 2000 ha iniziato a frequentare regolarmente il mondo della prostituzione in Ticino, dove – come da egli affermato – l’approccio con le donne era molto più semplice:

" A __________ anni ho terminato la mia ultima vera relazione sentimentale. Dopo la fine di questa storia, per __________ anni, non ho più avuto nessun tipo di rapporti in quanto avevo subito una delusione d’amore importante. Ero scottato e quindi dicevo basta donne. Non volevo più relazioni.

Fino a quando, nel __________ ho cominciato ad andare all’__________ e altri postriboli e ho scoperto un nuovo mondo. In questo mondo era molto più semplice approcciare le donne. Bastava pagare, consumare, andare e grazie arrivederci. Per me era come al Luna Park.

Per quattro anni sono poi andato avanti qua nei locali. All’inizio cercavo di avere una relazione con le donne che mi piacevano veramente, un rapporto all’esterno. Magari con una brasiliana. Capivo poi però che non ero l’unico, non ero quello figo e speciale visto che le prostitute frequentavano più clienti nello stesso momento.

Soffrivo e soffro tutt’ora di parziale impotenza. Dipende dai periodi. Poi se magari… sicuramente è un fattore che mi complica l’avere contatti con ragazze normali. Per questo problema avevo anche una specie di pudore e quindi con le prostitute era tutto più semplice, nel senso che non mi vergognavo di quello che potevano essere le mie prestazioni sessuali.

ADR che questa impotenza di cui soffro va a periodi. Capitava di usare anche il VIAGRA. A volte riuscivo a raggiungere l’erezione mentre altre no. Forse anche perché è un mondo così e non c’è empatia.

(…) Quando parlo di empatia intendo dire che le prostitute capitava che, ancora prima di avere il rapporto, guardavano l’orologio e mi invitavano a sbrigarmi”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 10).

b. Dal 2000 egli ha iniziato anche a visionare materiale pornografico, dapprima solo qualche videocassetta poi, dal 2005, con l’installazione di internet a casa, il suo consumo di pornografia è divenuto più importante, nella misura di due o tre sere alla settimana. Contemporaneamente, all’incirca dal __________, IM 1 ha iniziato a recarsi regolarmente (circa 3-4 volte all’anno) in vacanza in ________ e, dal __________, anche nelle _____________, paesi dove pure frequentava delle prostitute, maggiorenni, con cui il rapporto era, a suo dire, più soddisfacente. A differenza di ciò che accadeva qui da noi, là le prestazioni erano, a suo dire, molto più calde, vi era maggiore empatia e, inoltre, le ragazze non ti giudicavano se il sesso non funzionava a causa dei suoi problemi di erezione.

c. Attorno al 2006 – 2007, alla ricerca di nuovi stimoli da un mondo, quello della prostituzione, da cui era ormai assuefatto, IM 1 ha iniziato a visionare materiale pedopornografico in internet, scoprendo che le immagini di minorenni nude o di rapporti con ragazzine e adulti lo eccitavano particolarmente. Ha così iniziato a frequentare in internet dei siti di chat in cui era possibile assistere a degli show e chattare con delle ragazze asiatiche minorenni:

" ADR che circa nel 2007 avevo iniziato a vedere, navigando in internet, che c’erano dei forum dove si capiva che si poteva chattare con delle ragazze giovani.

ADR che si trattava del sito __________.

ADR che all’inizio chattavo unicamente con delle ragazze maggiorenni. All’inizio chiedevo loro cosa facessero, nella chat aperta io solitamente non chiedevo di fare qualcosa alle ragazze erano gli altri utenti che chiedevano e io guardavo. Subito accedevo anche alla chat privata. All’inizio era come quella aperta dopo un po’, vedendo cosa scrivevano gli altri avevo capito che c’era la possibilità, nella privata, di vedere delle minorenni dai 12 ai 16 anni. A quel punto avevo quindi fatto richiesta nella chat privata di vedere delle minorenni. Chiedevo loro di spogliarsi e a volte mi bastava vederle nude. A volte chiedevo loro di baciarsi, preciso alla verbalizzante che nelle webcam potevano esserci più minori o una minore con l’adulto. Rispettivamente chiedevo loro di toccarsi e masturbarsi. Da parte mia o ero nudo e mi masturbavo anche io o delle volte rimanevo anche vestito senza fare niente.

ADR che nel periodo 2006 – 2010 quindi frequentavo queste chat assiduamente, circa 4 volte la settimana”

(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 3).

Frequentando questi siti è entrato in contatto, in particolare, con due protettori, così detti “__________”, che gli permettevano – dietro remunerazione - di conoscere delle ragazze minorenni in chat, di chattare e interagire con loro in internet così come sopra descritto e, poi, in occasione dei suoi viaggi, di incontrarle sul posto, ad __________. La p è stata , denominata “”:

" dopo due anni che frequentavo il sito __________ mi era stato chiesto se ero interessato a ragazze più giovani e li sono iniziati i primi contatti con __________”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 3).

Successivamente IM 1, sempre tramite il medesimo sito internet, ha conosciuto una seconda __________, tale __________, denominato __________:

" Circa nel 2009-2010 ho cominciato a chattare con un Team di ragazze. In un secondo tempo si è poi presentato, nell’ambito di questo Team, __________ che si è presentato come la persona che gestiva un po’ il team di ragazze. Questo uomo vestito da donna (__________) ad un certo punto io lo chiamavo . Questa “”, diversamente da __________, mi offriva ragazzine molto più disinibite. Praticamente con le sue ragazze potevo chiedere tutto e loro erano pronte a dare/fare quello che chiedevo”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 10-11).

Questi due protettori sono diventati il canale utilizzato da IM 1 per entrare in contatto con ragazze minorenni sul sito di chat:

" R. confermo, le ragazze tanto minori non apparivano mai da sole, ma il primo contratto soprattutto era effettuato da __________ o da __________. Al massimo poteva apparire anche una ragazza di 16 o 17 anni che introduceva la minore sempre diretta però da __________ e __________.

ADR che chi comandava il gruppo evidentemente erano o __________ o __________”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 4-5).

d. Utilizzando prevalentemente il canale di __________ e di __________, IM 1 è entrato virtualmente in contatto, tra il 2010 e il 2015, con diverse minorenni, a cui faceva diverse richieste per soddisfare il suo appagamento sessuale sia grazie alle immagini che vedeva (registrazioni video o immagini reali tramite webcam), che grazie ai discorsi dal contenuto sessuale che intratteneva con loro:

" Durante queste chat la ragazza domanda cosa si vuole fare. Di solito lei si fa vedere nuda, lei vuole vedere te nudo. Io mi sono masturbato, lei pure. Questo è accaduto più volte.

ADR che capitava anche in queste chat che avessi problemi di impotenza. Capitava che non mi eccitassi ma capitava anche che mi masturbassi fino a raggiungere l’orgasmo. Questo avveniva comunque sempre nel mio appartamento dove sono stato fermato questa mattina”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 12).

" Chiedevo loro di spogliarsi e a volte mi bastava vederle nude. A volte chiedevo loro di baciarsi, preciso alla verbalizzante che nelle webcam potevano esserci più minori o una minore con l’adulto. Rispettivamente chiedevo loro di toccarsi e masturbarsi. Da parte mia o ero nudo e mi masturbavo anche io o delle volte rimanevo anche vestito senza fare niente.

(…)

ADR che quando ero in webcam non sempre la tenevo accesa, è capitato che l’avessi accesa e mi sono masturbato davanti al video. Le ragazzine dall’altra parte o si baciavano o si toccavano.”

(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 3 e 4).

" ADR che vedere queste ragazze nude mi dava comunque piacere, avevo un compiacimento. Devo dire che un’eccitazione spontanea non mi capita più da tanto tempo di averla. Capitava sicuramente di masturbarmi fino a raggiungere anche l’orgasmo. Questo capitava soprattutto quando avevo delle HotCam durante le quali le ragazze si spogliavano, si masturbavano.

C’è stato un periodo in cui il mio compiacimento era insegnare a __________, nel mentre era nella chat su __________, chattando con lei su __________, come accattivare potenziali clienti”

(PS 27.04.2016, AI 5, pag. 3-4).

" Mi viene chiesto se quindi con CHAT vi era il collegamento da entrambe le parti con la camera, rispettivamente, se io ero nudo o vestito, e se mi automasturbavo

R. il collegamento non era da entrambe le parti. Quasi mai io avevo il mio video acceso. Loro non potevano vedermi. Quando chattavo, non ero nudo, avevo solo i pantaloni abbassati. Capitava che mi masturbassi. A parte __________ le altre non mi hanno visto”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 8).

Parallelamente alle richieste di poter chattare con delle ragazze minorenni fatte ai due protettori, dal 2011-2012 IM 1 ha iniziato ed entrare in contatto con minorenni anche in modo indipendente, spesso passando per il tramite delle madri, utilizzando la chat di incontri __________ o la chat di __________, con il medesimo scopo appena descritto.

e. Grazie ai contatti allacciati in internet, in particolare con le due __________, a partire dal 2010, egli non si è più limitato agli incontri virtuali in chat con delle minori, ma ha avuto anche dei contatti sessuali con loro nelle _____________. Questi incontri – nella maggior parte dei casi – venivano pianificati già dal Ticino ed avvenivano con ragazze già conosciute in chat tramite le due __________ e selezionate da IM 1, che aveva potuto appurare – vedendole nude in chat o in fotografia - che rispecchiavano i suoi canoni di bellezza:

" Per quanto riguarda i miei gusti fisici sulle ragazze posso dire che ho dei gusti molto particolari. A me piacevano fisicamente le ragazze per i miei canoni perfette, dovevano essere magre, delle mini fotomodelle. Belle di viso, un viso dolce sempre per i miei canoni. Se mi offrivano una minorenne che non mi piaceva fisicamente la rifiutavo. Per i miei canoni doveva essere una mini Victoria Secret: magra, slanciata, con delle belle gambe, un bel viso e dei bei occhi. Guardavo molto il viso che doveva essere dolce.

Ero molto attendo anche al loro modo di porsi. Cercavo l’affetto da parte delle ragazze. Dovevano essere capaci di comunicare facilmente. Se una era fredda e voleva solo essere pagata lasciavo perdere. (…) Io volevo vederle nude per vedere se rispecchiavano i miei canoni di bellezza. Ero molto esigente sotto questo punto di vista”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 5-6).

" o chiedevo sempre la foto delle ragazze nude visto che volevo che con il tempo crescesse con i miei canoni di bellezza. Chiedere la foto nuda era una richiesta che facevo sempre. La ragazza doveva crescere come piaceva a me.

Per me la bellezza era un’ossessione. Cercavo la ragazza che rispecchiasse i miei canoni”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 5-6).

" ADR che la tipologia di bellezza che mi piace e che ricerco, la magrezza, le forme perfette secondo i miei canoni, che possono essere sia un seno appena accennato che un seno più abbondante, la gamba lunga e tonica, la caviglia sottile e un viso dolce”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 5).

In ogni caso, al momento dell’incontro, egli poteva decidere se la minore soddisfava effettivamente i suoi gusti o meno:

" Anche io in quelle occasioni avevo la possibilità di scegliere se effettivamente mi piaceva o meno la ragazza. Se non mi piaceva si faceva solo shopping, si stava in piscina a bere qualcosa. Per loro era comunque una vacanza pagata”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 12-13).

In più occasioni egli non si è interessato solo al loro aspetto fisico, ma anche alla loro verginità, che era per lui una sorta di ossessione, che ha descritto nei seguenti termini:

" in chat chiedevo esplicitamente se le ragazze di __________ facessero sesso anale, sesso orale, se si poteva venire in bocca o meno. Chiedevo inoltre se le ragazze fossero vergini. Era un po’ la mia ossessione. Mi piaceva trattare il prezzo per la verginità. Forse era una curiosità morbosa per vedere fin dove si spingessero. Nelle chat non avevo freni

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 12)

" Mi viene chiesto se confermo anche la mia seguente dichiarazione, verbale PG di data 27 aprile 206, pag. 19:

“…appena mi dicevano che vendevano la loro verginità io entravo nel gioco. Mi stupivo come per soldi si poteva arrivare a tutto anche a vendere la figlia…

ADR che lo confermo. Mi rendo conto era il mio modo di fare che influenzava queste madri e quindi farle anche arrivare a vedere la figlia. Preciso alla verbalizzante che solitamente erano sempre __________ o __________ che contattavano le madri e comunicavano le mie offerte “

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 5).

f. Gli incontri avvenivano presso l’hotel dove alloggiava IM 1 oppure presso un altro hotel sito nelle vicinanze dove l’imputato riservava una stanza a nome del protettore:

" Devo precisare che io dormivo sempre in altri Hotel rispetto a quelli dove poi avvenivano gli incontri con le ragazzine/bambine. Praticamente io pagavo il soggiorno per le “__________” e le ragazzine. Normalmente era l’Hotel __________.

Questo Hotel si trova a __________.

Io nel frattempo dormivo in un altro Hotel. Praticamente quando avevo degli incontri sessuali, giungevo alla __________ come ospite.(…)

Con le mie GirlFriend, quelle conosciute da parte della __________, invece stavo anche nel mio albergo. Avevo meno problemi a girare con loro”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 20-21).

Durante la pressoché totalità degli incontri le ragazze non venivano mai lasciate sole. Le __________ che le accompagnavano e con cui IM 1 aveva concordato l’incontro erano, infatti, sempre presenti o restavano comunque nelle stanze adiacenti, così come egli ha ben spiegato durante gli interrogatori:

" ADR che gli incontri con le bambine minorenni avvenivano in presenza degli accompagnatori della bambina. Quest’ultimi potevano rimanere nella medesima camera come anche uscire sul balcone o andare in camere attigue, ad esempio il bagno. In ogni caso erano sempre vicini”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 21).

g. IM 1 in ogni caso ben sapeva che le ragazze erano costrette dal protettore a soddisfare il cliente - sia virtualmente via chat ma anche durante gli incontri - in ogni sua richiesta:

" Mi viene chiesto cosa sarebbe successo alle ragazzine se non ubbidivano a __________ o alla famiglia e rispondo credo che non entrasse neanche in considerazione che potessero non ubbidire. Ritengo quindi che sia __________ che __________ li avevano messe in una situazione che non potevano dire di no, ancora forse peggio i genitori che erano in contatto con __________ o __________.

Mi viene chiesto se erano libere di scegliere e rispondo che chiaramente no”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7).

" Con le ragazzine nelle _____________ devo dire che la mia curiosità aveva un riscontro in quanto dall’altra mi sentivo voluto, apprezzato. Ero naturlamente cosciente che alla base c’erano i miei soldi ma questo non mi ha frenato proprio visto che cercavo attenzioni. (…)

Vorrei ancora dire che le bambine che si sono a me mostrate nude non sono mai state da me forzate. Chiaro che lo facevano in quanto obbligate dalla famiglia o per soldi”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 25).

Così come, ben sapeva, che si accompagnavano con lui solo per avere il tornaconto economico:

" ADR che queste bambine venivano sempre pagate quando uscivano con me.

ADR che se non davo direttamente dei soldi regalavo qualcosa.

La verbalizzante mi chiede perché queste bambine si accompagnavano a me

R. perché alla fine potevano avere quello che sennò non avevano, soldi, cibo, regali, vestiti, ecc.

ADR che questa si chiama prostituzione minorile” (PP 11.05.2016, pag. 5).

“Mi viene quindi chiesto se confermo che gli atti sessuali e anche solo lo spogliarsi in Chat da parte delle minori pagato a __________ e __________ e rispondo che confermo, pagavo a __________ e __________.

Mi viene quindi chiesto quanto versavo a __________ e __________ e rispondo che pagavo solitamente CHF 30 a sessione

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7).

  1. I contatti sessuali – sia virtuali che reali - avuti da IM 1 con delle minorenni possono essere così cronologicamente riassunti.

a. Nel 2009 conosce in chat una ragazza di 17 anni, __________, appartenente al team di __________. Inizia così a chattare con lei in privato e durante queste sessioni di chat, __________ si spoglia, si masturba e, in un’occasione, fa pipì in una bacinella (pissing). Per un anno programma di incontrarla, ricevendo rassicurazioni dalla __________ sul fatto che la ragazza fosse vergine. La incontra nel marzo 2010 ad __________ ed ha con lei un rapporto completo pene-vagina oltre che dei rapporti orali reciproci (PP 15.04.2016, AI 6, pag. 5-6; PS 27.04.2016, AI 49, pag. 6-7; PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7-8). __________, contrariamente a quanto concordato, non era però vergine:

" ADR che anche per __________ avevo chiesto che mi fosse presentata una ragazza vergine, sempre da __________, e quindi effettivamente per __________ avevo pagato per la perdita della sua verginità. Avevamo concordato un prezzo di CHF 80.00 al giorno, soldi che avevo dato direttamente a __________.

ADR che le avevo chiesto solo in chat come mai non avesse perso sangue, ma non glielo chiesi sul momento”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 7).

Incontra poi __________ ancora nel novembre del 2010 e nel corso del 2011 e vi sono tra loro dei rapporti orali e delle masturbazioni reciproche (PP 15.04.2016, AI 6, pag. 5-6; PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7-8).

b. Nel 2011 conosce in chat __________ (o __________), una ragazza minorenne di 16 anni sempre appartenente al team di __________. Si fa mandare delle foto di lei nuda e, durante una sessione di chat a cui partecipa anche __________, chiede a quest’ultima di masturbarla. Successivamente, sempre nel corso del 2011, la incontra ad __________ alla presenza di __________ e __________. Vi sono tra loro unicamente baci, carezze e baci sul seno ma, essendo lei estremamente timida, IM 1 non insiste oltre. La incontrerà ancora successivamente fino al 2014 – 2015, facendole delle fotografie nuda, ma senza più farle delle richieste di natura sessuale perché la mettevano a disagio (cfr. allegato X al verbale 04.07.2016, AI 49, foto 5).

c. Sempre nel 2011 e sempre tramite __________, conosce, in chat, dapprima __________ di 19 anni e, poi, la sua sorellina di 12 – 13 anni. Dopo averla vista nuda in chat e dopo che gli era stato prospettato che la minorenne avrebbe potuto toccarlo e masturbarlo, decide di incontrarla ad __________. Durante l’incontro la minore, accompagnata dalla sorella, si è spogliata ma IM 1, vendendo che era fortemente a disagio, l’ha fatta subito rivestire:

" Se non ricordo male, __________ è giunta all’incontro accompagnando la sorellina all’insaputa di __________. Durante questo incontro avvenuto in albergo, era il __________ di __________, la minorenne si è spogliata per farsi fotografare ma ho subito notato che era in forte disagio. La bambina tremava e quindi l’ho fatta subito rivestire senza fotografarla, non ci sono stati contatti sessuali, proprio neanche l’ho toccata. L’ho comunque pagata dando i soldi direttamente a __________.

ADR che avevo pagato sui 2000 Pesos (50.- CHF circa), che era il prezzo pattuito per vederla nuda. I prezzi che pattuivo era quasi sempre 2000 Pesos per gli incontri che avevo con le ragazze minorenni.

La sorellina di __________ l’ho forse incontrata ancora 1-2 volte al centro commerciale __________ di __________. Le ho dato forse ancora dei soldi, un telefono e basta. Volevano solo i soldi. Mi dicevano che nel frattempo la bambina era maturata e quindi che potevamo avere dei contatti sessuali. Insistevano per farmi avere dei contatti sessuali con lei.

Nel frattempo, erano passati 2 anni, la bambina mi aveva fatto ancora uno show in Chat. Per questo show avevo poi pagato dal vivo. Io nella chat chiedevo comunque anche se mi dava la sua verginità e quanto voleva per la stessa. Per allettarmi mi avevano risposto che mi dava la verginità e che faceva anche altro. Io però poi non avevo voluto.

Ricordo un incontro avvenuto in un FastFood tipo __________. In quell’occasione avevo avuto modo di stare un attimo solo con la bambina nel mentre __________ era in fila alla cassa. Avevo avuto modo di notare che la bambina era ancora a disagio a stare sola con me e quindi non poteva essere vero quello che mi dicevano in chat. Per questo motivo non ho poi più richiesto dei contatti sessuali con la sorellina”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 9-10).

A proposito dell’incontro avvenuto nel 2011 IM 1 ha precisato:

" Mi viene chiesto quindi se __________ faceva parte del gruppo di __________ e rispondo che ne faceva parte.

Mi viene chiesto quindi se confermo che anche la sorellina di __________, di anni 12/13 fosse nel gruppo di __________ e rispondo di si, anche la sorellina.

ADR che l’incontro lo avevo fissato direttamente con la sorella maggiore e non con __________.

ADR che comunque la sorellina di __________ non poteva rifiutarsi di fare quello che diceva la sorella”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 9).

d. Nel corso del 2011, di nuovo tramite __________, conosce anche __________, di 13/14 anni. La minore gli si mostra nuda durante alcune sessioni di chat e, poco tempo dopo, la incontra ad __________. Durante questo primo incontro, a cui è presente __________ a fare le veci di __________, __________ si è solamente spogliata per l’imputato, che non è andato oltre. IM 1 si prende una cotta per questa ragazzina e la incontra ancora successivamente nel 2013, come si dirà più avanti.

e. Tra il 2011 e il 2012 conosce in chat, senza passare per il tramite delle __________, due ragazze di 14 e 13 anni. Dapprima conosce la quattordicenne, che si spoglia per lui in chat e che successivamente introduce l’amica tredicenne . Con quest’ultima IM 1 ha avuto dei contatti di tipo sessuale dapprima in chat ( si è spogliata, accarezzandosi il seno e la vagina) e poi ad __________. In occasione di questo incontro l’imputato l’ha baciata sul seno e sulla vagina:

" La 14enne, nel mentre io avevo i contatti sessuali con l’amica, era andata in bagno. __________ sembrava molto presa da me, era passionale. Io non mi sono spogliato mentre lei si. L’ho baciata sul seno e le ho dato qualche bacio sulla vagina. Non le ho praticato un cunnilingus.

ADR che ero preso dalla sua affettuosità e per questo motivo non le ho fatto un cunnilingus. Mi piaceva baciarla sulla bocca e sui lobi delle orecchie.

A entrambe queste ragazze ho pagato da mangiare, le consumazioni in discoteca e alla 13enne ho dato anche pagato per i contatti sessuali avuti con lei. Ho pagato in contanti direttamente a loro.

__________ voleva avere proprio dei rapporti completi. Io ero sotto stress, ero in uno stato di ansia, non avevo erezione, e per questi motivi non ho voluto un rapporto completo. Queste proposte mi erano state fatte nella chat. Io avevo poi comunicato che non era il mio intento, io volevo vederle nude, vedere se rispettavano i miei canoni. __________ mi ha dato l’impressione di essere molto presa da me”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 9).

IM 1 ha poi precisato:

" Mi viene chiesto in merito quindi alla ragazza 14enne che era accompagnata da __________ 13 anni e mi viene chiesto come faccio dire che fossero autonome e rispondo che perché le ho sempre viste chattare da sole, non vedevo nessun altro.

ADR che avevo dato ad __________ tutti i soldi dovuti”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 10).

f. Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 incontra le prime ragazze del team di __________.

Conosce in chat una ragazzina di 13 anni che, durante le loro conversazioni, si spoglia per lui, si masturba (anche con un vibratore) e ha un rapporto orale con un ragazzino. La incontra successivamente ad __________, insieme ad un’altra ragazza di 14 anni, __________. Questo il resoconto di dell’incontro, a cui la __________ non solo era presente, ma dava anche istruzioni alle ragazzine su come comportarsi e vi ha anche partecipato:

" durante questo incontro eravamo in quattro in camera insieme. __________ mi ha domandato più volte di fare sesso con me, non so se passivo o attivo. Io ho rifiutato.

Dopo di ciò le due ragazze mi hanno spogliato, baciato sulla bocca e mi hanno praticato del sesso orale ma io non ebbi un erezione. Ero stressato. Le ragazze erano nude.

Visto che ero stressato ci siamo anche fermati guardando la televisione e parlando del più e del meno. Io ad un certo punto ho anche pensato di interrompere l’incontro.

In fin dei conti invece sono rimasto li. __________ mi disse che le bambine ci tenevano, mi diceva di lasciarmi andare e di rilassarmi. __________ mi ha poi chiesto cosa volevo dalle ragazze. Io ho quindi cominciato a masturbarmi da solo, in modo da avere un erezione, guardando le due ragazze che si scambiavano effusioni reciproche. Si toccavano anche nelle parti intime e si baciavano.

Nel frattempo ho avuto un erezione. Il mio intento era venire, raggiungere la scarica e per questo motivo, prima dell’incontro avevo assunto del VIAGRA. Il VIAGRA lo assumevo sempre prima degli incontri.

(…)

Dopo aver raggiunto l’erezione mi sono concentrato su questa __________ e le ho chiesto se potevo avere un rapporto completo con lei. Questo rapporto è durato poco visto che io soffro anche di eiaculazione precoce. In questa occasione il rapporto era avvenuto in modo non protetto, l’avevo penetrata in vagina eiaculando poi sulla sua pancia.

Nel mentre io consumavo questo rapporto completo, __________ ha avuto un rapporto completo con la 13enne, sullo stesso letto”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 13-15).

g. Nel corso del 2013 incontra nuovamente __________, sia in chat – dove la ragazza si spoglia per lui – che ad __________. Durante questi incontri sul posto, alla presenza di __________, vi sono stati toccamenti e rapporti orali reciproci. Nonostante l’imputato avesse esplicitamente chiesto alla minore se era disposta a dargli la sua verginità, non vi è mai stato con lei un rapporto completo (PS 27.04.2016, AI 49, pag. 18-19; PP 11.05.2016, AI 31, pag. 9 -10; PP 18.08.2016, AI 65, pag. 9-10).

h. Nel 2013, nuovamente tramite __________, conosce __________, una minore di 12 – 13 anni. Dopo aver ricevuto delle sue foto nuda, averla vista ballare nuda in chat ed averle chiesto se era disposta a vendere la sua verginità, la incontra ad __________ accompagnata dalla __________. Anche se l’imputato si era accordato con la __________ per avere un rapporto completo con la minore, per finire __________ si è unicamente spogliata e IM 1 l’ha baciata sulla bocca, sul collo, sui seni e le ha praticato un cunnilingus (PS 27.04.2016, AI 49, pag. 19-20; PP 11.05.2016, AI 31, pag. 7; PP 19.05.2016, AI 35, pag. 7).

i. Sempre nel 2013 conosce in chat __________, una minore di 11 anni appartenente al team di __________. Gli viene presentata in chat insieme ad una coetanea, __________ (12 anni), e le due minori si mostrano all’imputato nude, mentre si baciano e si toccano reciprocamente seno e vagina (PP 11.05.2016, pag. 12; PP 18.08.2016, pag. 11). L’imputato incontra poi __________ in occasione di un viaggio ad __________ a fine 2013. All’incontro, oltre a __________, è presente anche una ragazza di 19 anni:

" R. la prima volta avvenuta a fine 2013 l’avevo incontrata al __________ a __________. Era accompagnata da __________ e una ragazza di 19 anni di cui non ricordo il nome.

ADR. durante questo primo incontro feci uscire __________ perché non lo volevo in camera, non volevo che mi guardasse o mi chiedesse ancora di avere rapporti con me. Sono rimasto quindi in camera con __________ e questa ragazza di 19 anni.

ADR che ci siamo spogliati, entrambe quindi mi hanno baciato, entrambe mi hanno masturbato e praticato del sesso orale. Io ho poi avuto un rapporto vaginale completo con la ragazza di 19 anni, rapporto che durò poco anche perché lei era indisposta, e io avevo delle difficoltà a mantenere l’erezione.

ADR che __________ guardava sul letto con noi

ADR che __________ non ha toccato né la ragazza di 19 anni, né me nel mentre la penetravo.

Nel mentre la ragazza di 19 anni è andata nel bagno, io sono rimasto solo con __________. Ho quindi iniziato a baciarla su tutto il corpo, sul seno, sulla vagina e le praticai anche un cunnilingus. Preciso che avevo poi eiaculato sulla pancia di __________.

ADR che questa era stata l’occasione in cui avevo chiesto a __________ di fornirmi una ragazzina vergine. Lo stesso mi fece pagare unicamente CHF 150.00, chiesi poi alla 19enne come mai il prezzo era così basso per __________, e lei mi rispose che in realtà le ragazze di __________ o erano già state vendute o avevano già avuto rapporti, ma non erano più vergini”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 5).

IM 1 incontra __________ ancora diverse volte nei viaggi successivi del 2014 e 2015.

La incontra nel mese di marzo 2014, sempre accompagnata da __________. All’epoca __________ era nel dodicesimo anno di età:

" R. ho incontrato quindi nuovamente __________ nella successiva vacanza, quindi marzo 2014, presso l’hotel __________ di __________. È venuta con __________, lui era rimasto nella stanza, poi gli chiesi di andare in bagno perché mi dava fastidio la sua presenza chiedendomi sempre se poteva partecipare.

Dopo esserci spogliati, lei si mise sopra di me, strusciando la sua vagina sul mio pene, io l’ho baciata sia sulla bocca che sul seno, le praticai poi un cunnilingus, si posò di fatti sulla mia faccia, siccome non ero riuscito ad avere un erezione completa, ho iniziato a masturbarmi con lei davanti a me finché on ebbi un orgasmo eiaculandole sia in parte sul corpo che in parte in faccia.

ADR che questa scarica mi dava soddisfazione”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 5).

Rivede la minore pochi mesi dopo, nel maggio 2014. Questa volta, oltre a __________, all’incontro è presente anche __________:

" Ho rivisto quindi __________ nel successivo viaggio avvenuto a maggio 2014, alloggiavo alla __________, a __________ __________ era accompagnata sempre da __________ e __________ che era una ragazzina di 12 anni.

Preciso che al __________, __________ con le bambine avevano un duplex, che pagavo io. Una volta all’interno della camera io mi sono spogliato e loro anche. __________ era rimasto di sotto nel salotto. Dopo che si sono spogliate, ho iniziato a baciare sia __________ che __________, e mentre baciavo una l’altra mi masturbava e viceversa, o mi praticava del sesso orale, sempre alternandosi. Preciso che eravamo sul letto, io ho proseguito baciandole entrambe su tutto il corpo e praticando a entrambe del sesso orale. Entrambe mi avevano chiesto di avere un rapporto completo vaginale, ma io non potevo perché non avevo un’erezione. In ogni caso non sarei riuscito perché erano ancora troppo piccole, mi sarebbe sembrato di praticarle una violenza.

ADR che nel praticare un rapporto orale invece mi sembrava di dare piacere.

A quel punto mi sono masturbato raggiungendo l’orgasmo e venendo su __________”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6).

Nel novembre del 2014 incontra __________ insieme ad una minore di 14 anni, a cui fa anche delle fotografie nuda (cfr. allegato X al verbale PS 04.07.2016, AI 49, foto 4):

" Ho poi incontrato nuovamente __________ nella successiva vacanza, novembre 2014, con la 14enne raffigurata nell’allegato F al verbale dell’arresto al 2 al 4 di pag.

  1. Anche in quest’occasione avevo prenotato per __________ e le due ragazze un duplex alla __________. Anche in quest’occasione __________ è rimasto in salotto. Anche in quest’occasione mi sono spogliato, e anche le due ragazzine si erano spogliate, rimanendo nudi a letto. Visto che la 14 enne aveva più esperienza di __________ mi ero concentrato su di lei, baciandola su tutto il corpo, praticandole il cunnilingus, poi baciai __________ su tutto il corpo praticando anche a lei un cunnilingus. Ho cercato quindi di avere un rapporto completo con la 14enne ma non ci sono riuscito. Mi sono quindi masturbato riuscendo a eiaculare sulla pancia a questa 14enne di cui c’è la foto”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6).

l. Nel 2014 l’imputato conosce __________, una minore di 12 – 13 anni. La conosce in chat tramite la mamma e la vede a seno nudo:

" R. l’ho conosciuta tramite la madre, tramite il sito __________. Con __________ ho avuto solo una chat dove ho chiesto alla mamma se era disposta a spogliarsi, __________ si era spogliata solo fino al busto. I soldi li ho versati alla mamma. Alla madre, con cui avevo continuato a chattare, avevo chiesto se era disposta a darmi la verginità della figlia. La mamma mi aveva risposto negativamente”

(PP 11.05.2016, pag. 12).

La incontra ad __________ alla fine del 2014 insieme ad una coetanea, tale __________. Nonostante la mamma di __________ e la cugina di __________, presenti all’incontro, dicessero loro come comportarsi, le ragazzine sono timide e accettano unicamente di farsi delle foto nude, utilizzando anche il telefono cellulare dell’imputato:

" Ho poi avuto modo di incontrare __________ in compagnia della sua amica __________ (coetanea di __________), accompagnate dalla mamma di __________ e di un'altra famgliare. In questa occasione avevo chiesto alle bambine di poterle fotografare nude. Loro si erano però vergognate e quindi fotografate reciprocamente nel bagno fuori dalla mia vista. Alcune foto sono state fatte con il mio cellulare e quindi sono rimaste.

ADR che questo incontro era stato organizzato con la __________. Quest’ultima, intanto che io mi intrattenevo con le bambine, tramite il mio tablet, chattava dal balcone spogliandosi a suo volta per altri clienti. Faceva vedere il suo seno. Mi ricordo che questo mi fece interrogare sulla situazione in cui mi trovavo”

(PS 27.04.2016, pag. 22 e allegato X al verbale PS 04.07.2016, foto 7).

Incontra __________ ancora una volta in occasione della successiva vacanza, a gennaio 2015, La minore questa volta è accompagnata dalla mamma e da una minore di nome __________, di 14 - 15 anni. Le due ragazze si fanno delle fotografie nude, in bagno e, poi, l’imputato fotografa __________ nuda (cfr. allegato X al verbale PS 04.07.2016, foto 6).

m. Sempre nel gennaio del 2015 rivede __________ insieme alla sorella, che aveva già incontrato in passato:

" Nel viaggio successivo, a gennaio 2015, avevo quindi incontrato __________ con sua sorella, che era la ragazzina di 13 anni che aveva accompagnato __________, ora 15enne. Avevo prenotato per loro sempre alla __________. Preciso che incontrai le due ragazze separatamente, dapprima la sorella di __________ a cui feci delle foto alle parti intime, foto che poi ho inviato ai miei amici. La sorella di __________ è poi uscita dalla stanza ed è entrata __________. A quel punto mi sono spogliato, si è spogliata anche __________, eravamo sul letto, l’ho baciata su tutto il corpo, le ho praticato un rapporto orale, lei invece mi ha masturbato. Non sono riuscito ad avere un orgasmo nonostante mi ero masturbato da solo. (…)

A partire dal 2015 non mi ero più fatto praticare sesso orale perché non raggiungevo comunque un’erezione e preferivo la masturbazione “

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6-7).

n. Successivamente IM 1 ha conosciuto dapprima __________, di 17 anni, e __________, di 12, spendendo “ore e ore” a chattare con la loro mamma per “capire dove potevo arrivare con __________” e tentando – senza riuscirci - di farsi mandare delle foto della minore nuda (PS 27.04.2016, pag. 23; PP 11.05.2016, pag. 12-13).

Poi, sempre nel 2015, in chat ha conosciuto – tramite __________ (cfr. consid. 8.c.) – una ragazza di 15 anni. L’ha vista un paio di volte mentre si toccava il seno e la vagina (PP 11.05.2016, pag. 13).

Conosce, tramite la loro mamma, anche due gemelle di 12 anni, e ha con loro delle sessioni in chat in cui si toccano il seno e, in un’occasione, una delle due minori si masturba (PP 11.05.2016, pag. 14).

Nel marzo del 2015, tramite un amico l’imputato conosce __________, una minore di 13 anni. Egli afferma che __________ sarebbe diventata la sua fidanzatina e l’avrebbe incontrata in tutti i viaggi successivi, senza però che con lei ci fossero dei contatti di natura sessuale:

" R. non ho avuto incontri di tipo sessuale in chat con lei. Le avevo chiesto due foto nuda, e me le ha inviate. Le richieste le facevo direttamente a lei via whatsapp.

ADR che __________ voleva sempre dei soldi o dei regali, allora una volta io le avevo detto che in cambio poteva fare un regalo a me e inviarmi due o tre foto”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 13).

" ADR che con riferimento alle foto di __________ le avevo spedito dei soldi per queste fotografie, le avevo chiesto una fotografia nuda e una foto della sua vagina”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 13 e allegato X al verbale PS 04.07.2016, AI 49, foto 1).

o. IM 1 ha poi incontrato __________ un’ultima volta nel maggio 2015 insieme ad una minore di 11 anni:

" L’ultima volta che ho visto __________ era maggio 2015. Lei era con __________ e una bambina di 11 anni di cui non ricordo il nome. In quest’occasione l’incontro era finalizzato ad avere un rapporto completo con la bambina di 11 anni perché vergine. Mi sembra che in quest’occasione __________ mi chiese CHF 200.00 in più extra per questa bambina. Una volta in stanza entrambe si spogliarono, mi spogliò pure io. Mi misi sul letto, e con me anche loro. La bambina di 11 anni era magra e si vedeva che era a disagio. La feci rivestire senza neppure baciarla. La bambina di 11 anni scese quindi in salotto da __________ e con __________ ho iniziato a baciarla e praticarle un rapporto orale. Anche lei questa volta mi praticò un rapporto orale. Anche in questo caso non riuscii a raggiungere l’orgasmo. Alla fine __________ ballò nuda per me”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 7).

  1. Inoltre, più in generale, IM 1 ha ammesso:
  • di essersi intrattenuto, via chat, con 5 minori appartenenti ai team di / che si toccavano / masturbavano (PP 11.05.2016, AI 31, pag. 14);

  • di essersi intrattenuto, via chat, con 20 minori che si toccavano e 10 che si masturbavano, tutte minori che non erano legate né a __________, né a __________ (PP 11.05.2016, AI 31, pag. 14);

  • di aver visionato 3 video in cui vi erano dei rapporti completi tra minori, un video di un rapporto completo tra __________ e __________, un video di una penetrazione vaginale tra __________ e __________ e tre video con dei rapporti orali tra bambini (PP 11.05.2016, AI 31, pag. 7).

  1. IM 1 ha sempre sostenuto che ciò che egli ricercava nei contatti con le minorenni era una “girlfriend experience”, e cioè una ragazza che fingesse – dietro compenso – di essere la sua fidanzata, di essere innamorata di lui e con cui, per finire, potesse allacciare una vera e propria relazione sentimentale. Afferma che egli cercava compagnia, una ragazza con cui avere una storia e da cui sentirsi apprezzato, ciò che in Ticino non succedeva da anni (PS 15.04.2016, AI 5, pag. 9). Egli sostiene di aver voluto vivere quell’amore adolescenziale che non aveva mai vissuto:

" Questa mia ricerca poi, penso che cercassi le ragazze adolescenti in quanto volevo rivivere un adolescenza che non avevo mai vissuto. Volevo avere le relazioni con queste ragazzine visto che era quello che mi era mancato di più nella mia adolescenza. Mi era sembrato di rivivere quello che non avevo vissuto nell’adolescenza. Il sesso era diventato secondario, alla fine penso che mi mancasse l’affetto di una relazione. Era quello che cercavo”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4).

Ammette di aver, sì, sempre ricercato anche un appagamento sessuale e di essersi per questo interessato al mondo pedopornografico, dove l’approccio era per lui più semplice perché si sentiva meno giudicato. Le minorenni (e in particolare le vergini) non avevano, infatti, esperienza in ambito sessuale e quindi non potevano giudicarlo per i suoi problemi di erezione e di eiaculazione precoce:

" Piano piano mi sono accorto che ero più attratto da ragazze sempre più piccole. Forse anche perché mi eccitavano di più o forse perché non avevo paura del loro giudizio per i miei problemi di impotenza.

(…)

ADR che le bambine mi eccitavano in quanto, non avendo esperienze sessuali, non potevano giudicarmi. Il rapporto con una ragazza normale mi spaventava. Con le bambine non avevo paura di essere giudicato”

(PS 15.04.2016, pag. 13 e 16).

" Non volevo affrontare il problema, mi vergognavo. La ricerca di ragazzine più giovani era dovuto anche alla paura che fossi giudicato dalle donne con esperienza. Le bambine non sapevano che un uomo aveva l’erezione. È questo uno dei motivi per i quali penso di essermi spinto ad avere contatti sessuali con bambine sotto i 14 anni”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 18).

" Un altro aspetto che mi ha sicuramente influenzato era il fatto di essere impotente. Le uniche relazioni che ho avuto ero sempre giudicato. Chiaramente anche questo è un aspetto che ha influito. Le ragazzine non giudicavano, non avevano esigenze di quel tipo. L’abbraccio di una ragazzina era più vero. Nelle relazioni mi sentivo sempre giudicato mentre le ragazzine non mi giudicavano anche perché non avevano esperienza e quindi non potevano farlo, io mi sentivo più a mio agio”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4-5).

IM 1 sostiene però che – soprattutto con il passare del tempo – l’interesse principale è diventato un altro, ciò che l’avrebbe spinto ad allontanarsi anche dalle due __________, per non dover più fingere che il sesso fosse il suo interesse principale:

" Nelle chat volevo mostrarmi diverso da quello che sono. Con le __________ volevo apparire diverso. Mi mostravo come una persona che voleva unicamente sesso anche se non era così. Era probabilmente per esorcizzare quanto capitatomi da piccolo (episodi di bullismo, ndr)”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4).

" __________ continuava a chiedermi cosa avessi fatto con le sue ragazze. Inizialmente dicevo che non ero riuscito a fare sesso in quanto c’è l’avevo troppo grosso ma anche per il fatto che ero troppo timido. Per questo motivo, dopo svariati incontri, gli avevo anche detto di darmi un lubrificante in modo da riuscire a fare sesso con le sue bambine. Il lubrificante l’avevo anche ricevuto ma mai utilizzato.

Devo dire che in chat con __________ ero molto aggressivo. Mi mostravo molto diverso che dal vivo anche perché mi adeguavo al linguaggio del mio interlocutore che in questo caso era molto spinto. A questa “__________” ho anche confidato di aver fatto sesso con le ragazzine anche se non era vero. Per far si che la mia bugia non venisse scoperta, ricordo che davo anche delle mance alle bambine dicendo loro di dire a __________ che avevamo fatto sesso. A __________ dicevo anche che ero preoccupato per il fatto che le bambine potessero rimanere incinta”

(PS 04.07.2016, AI 49, pag. 3).

" D: nella ricerca di avere una “girlfriend” c’era però anche la ricerca di un appagamento sessuale, è corretto? Il Presidente legge il verbale del 19 maggio 2016, da riga 35 a riga 39.

R: è vero, lo ricercavo. Questi però erano i primi incontri, poi però, in seguito, quello che mi appagava di più era altro. Le relazione con __________ ad esempio. Ragazzine che erano fuori dalla prostituzione, con cui potevo passeggiare mano nella mano, scambiarsi un bacio. Con __________ ad esempio, come con le ragazzine della prostituzione, dovevo mantenere fede alla mia immagine delle chat. Sono arrivato anche a mentire al protettore, che mi chiedeva sempre cosa avevo fatto con le ragazzine, se avevo fatto sesso. Le ragazzine erano talmente plagiate dal loro protettore. Per loro fare bene il loro lavoro era far ottenere l’orgasmo ad un uomo. Io invece non avrei mai voluto continuare a fare queste cose”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. Dib., pag. 5).

" R: con le ragazzine di __________, le più piccoline, potevo al massimo andare in piscina con loro a giocare, ma non potevo trascorrere molto tempo. Potevamo stare in salotto a guardare la televisione, potevamo discutere. Mi piaceva parlare con loro, chiedevo loro della loro vita, mangiavamo insieme. Vedevo che __________ con i soldi che riceveva si impegnava a dare loro dei vestiti puliti, da mangiare. Siamo andati qualche volta al centro commerciale, in sala giochi. Con le altre uscivo. I momenti più belli erano con __________, quando sono andato a trovarla a casa sua nella __________. Mi sentivo parte di una famiglia, ben voluto. Vedere che mi presentava con gioia sua mamma e suo papà mi dava piacere, mi sentivo apprezzato. Anche con altre ragazzine, andavamo a fare dei massaggi, o andavamo al mare, che alcune di loro non avevano mai visto. Mi chiedevano di andare in un salone di bellezza per lavarsi i capelli o farsi le unghie, cose che altrimenti non potevano mai fare. Andavamo in discoteca, con __________ e __________, che ci tenevano a far vedere alle altre che avevano il ragazzo benestante, ricco. Vedevo nei loro occhi che erano felici. Compravo loro libri di scuola, una gomma, una matita ed erano felici solo per quello. La gioia più grande era vedere come apprezzavano le piccole cose. Per questo ho cercato di allontanarmi dai due magnaccia, così non dovevo più fingere, stare al gioco delle parti. Preferivo trascorrere una giornata con loro mano nella mano, scambiarsi un bacio o un abbraccio. Era quello che mi dava più gioia. Mentre prima mi ero fatto condizionare dal mondo delle chat e in particolare da __________ mi sono fatto influenzare in modo negativo. __________ giocava sulle mie debolezze, mi diceva che le bambine mi volevano, che volevano fare sesso con me, mi diceva che ero bello. Ha avuto un’influenza sicuramente negativa e a volte ci credevo veramente”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato 2 al verb. Dib., pag. 9).

Questa Corte si è però convinta che ciò che ha spinto IM 1 ad agire sono state principalmente le sue pulsioni sessuali, poiché vi sono più elementi che stridono con l’interesse, di tipo prevalentemente affettivo, che egli dichiara di aver avuto per queste “girls”. Basti pensare che egli ha sempre sostenuto che le ragazze dovevano rispecchiare i suoi canoni di bellezza ed era per lui fondamentale vederle nude per decidere se valesse la pena incontrarle. A dimostrazione che per lui la componente fisica era fondamentale vi è il fatto che __________, con cui era riuscito a instaurare una relazione anche di tipo più affettivo, non gli è definitivamente più interessata nel momento in cui era ingrassata:

" __________ l’ho incontrata fino alla fine del 2014 o 2015 ma senza più farle richieste sessuali perché vedevo che questo la metteva a disagio. Con lei mi sono staccato ulteriormente quando, salutandola intanto che si allontanava con il taxi, lei non mi ha mai cercato con lo sguardo. Io invece avevo il magone per il distacco. Da questo episodio ho capito che era più interessata ai soldi che a me.

(…)

Dal 2014-2015 ho poi perso ancora di più interesse in questa ragazza in quanto aveva preso molto peso e non rispecchiava più i miei canoni di bellezza. Nel frattempo avevo anche conosciuto un’altra minorenne che mi attirava di più”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 8).

Per tacere del fatto che ha introdotto __________ in questo meccanismo – pretendendo da lei l’invio di foto di nudo (anche delle parti intime) - anche se non veniva dal mondo della prostituzione e poteva quindi avere con lei esclusivamente il tipo di relazione che sostiene di aver sempre voluto, senza bisogno di mostrarsi per quello che non era. Se, davvero, ciò che ricercava era solo un amore adolescenziale e un sentirsi apprezzato e utile, resta inspiegabile perché insistere di poter avere delle foto di __________ nuda in cambio dei soldi e dei regali che le faceva (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato 2 al verb. dib., pag. 10).

Anche il fatto che ha più volte sostenuto che non voleva una relazione e che era alla ricerca di ragazze sempre nuove (PS 04.05.2016, pag. 6; PP 19.05.2016, pag. 2), mal si concilia con il suo desiderio, più volte ribadito, di avere una storia sentimentale.

Inoltre, non solo la tipologia di atti commessi, ma anche il fatto che egli scegliesse prima in chat le ragazze da incontrare perché dovevano rispettare i suoi canoni di bellezza, così come il contenuto delle chat stesse e le fotografie agli atti dimostrano inequivocabilmente che ciò che egli ricercava, in primis, era un appagamento di tipo sessuale (vedi, a titolo di esempio, gli scambi di chat allegati al verbale 04.07.2016, AI 49).

In questo senso, non è certamente credibile che egli lo facesse solo per dare una certa immagine di sé alle __________ e agli altri utenti della chat, tant’è che egli stesso ammette che quando faceva richieste spinte, si eccitava:

" ADR che facendo riferimento all’allegato B con “predatore sessuale” e con “porco schifoso” intendo dire che io in chat chiedevo esplicitamente se le ragazze di __________ facessero sesso anale, sesso orale, se si poteva venire in bocca o meno. Chiedevo inoltre se le ragazze fossero vergini. Era un po’ la mia ossessione. Mi piaceva trattare il prezzo per la verginità. Forse era una curiosità morbosa per vedere fin dove si spingessero. Nelle chat non avevo freni.

Facevo richieste molto spinte che in realtà non era poi quello che mettevo in pratica dal vivo. Dal vivo, mi sono reso conto, che quello che cercavo era uno scambio amoroso. Cercavo affetto, attenzioni, volevo sentirmi voluto. In ogni caso ero poi anche all’80% impotente e quindi non sarei comunque riuscito a fare quanto scrivevo in chat.

Nelle chat, quando facevo queste richieste spinte, non lo nego, riuscivo ancora ad avere un’erezione e a masturbarmi. Mi eccitava il parlare liberamente, far fantasticare la mia mente facendo queste richieste spinte. Io mi eccitavo tanto anche solo a parlare. Più che le immagini mi eccitava il parlare di miei sogni/desideri sessuali.

Le cose “normali”, il sesso normale non mi eccitava più”

(PS 27.04.2016, pag. 12).

A tutto ciò aggiungasi che al momento di passare all’atto, comunque, IM 1 non si è mai tirato indietro. D’altro canto, se tutto ciò non lo appagava dal punto di vista sessuale, non aveva nessun motivo per ripeterlo, visto che – come già detto – vi erano altri modi per aiutare le bambine, senza avere nessun tornaconto di tipo sessuale.

Per la Corte non vi sono dunque dubbi che l’appagamento sessuale è stato il motivo principale che ha spinto IM 1 a ricercare, conoscere e incontrare delle ragazze minorenni.

  1. Sul perché egli abbia ricercato questi contatti nelle _____________ e non qui in Ticino, l’imputato ha dato atto che da noi non sarebbe mai stato possibile realizzare ciò di cui è imputato, dato che laggiù ciò è possibile proprio a causa dell’estrema povertà che regna. Così si è espresso:

" ADR che in Ticino non ho contatti con bambini. Assolutamente non ho contatti con minorenni. Non ho mai avuto l’interesse nemmeno di averne in Ticino o nel mondo occidentale. Là, in ________ e nelle _____________, è tutto un altro mondo. Ti fanno credere che in futuro potrai diventare il boy friend della bambine che frequenti. Le stesse bambine sperano di stare con te nel futuro. È un altro approccio.

Il mio avvocato mi chiede come mai qui no e la sì.

Là lo straniero è visto come una fonte di supporto. Poi loro preferiscono l’uomo maturo, che dia un futuro stabile. Qua non vengo considerato dalle ragazze.

L’avvocato mi chiede come viene visto un uomo che va con una minorenne in Svizzera rispettivamente come viene visto nei paesi citati.

Dappertutto chi va con dei minorenni viene visto allo stesso modo. La può risultare più normale vedere qualcuno che lo fa visto che c’è questo mondo della prostituzione abbastanza radicato nelle abitudini della gente”

(PS 15.04.2016, pag. 24).

" Vivere quello che ho vissuto nelle _____________ non avrei mai potuto viverlo in Ticino. Qui nessuno permetterebbe ad un adulto di girare con una ragazzina di 13/14. Inoltre qui sarei io a dover tentare l’approccio cosa che non farei, non mi è mai passato per la testa. Qui mi sembra un abuso con la forza invece là, nelle _____________, non mi sembrava.

ADR che nelle _____________, vedendo le bambine felici, mi sembrava nomale. IO ero contento, loro erano contente, tutti volevano quello. Qui invece penso che dovrei usare violenza, sia fisica che psicologica, per raggiungere le stesse cose. Questo non mi è mai passato per la testa di farlo, non sarei mai andato in un parco giochi ad approcciare della bambine. Non saprei nemmeno come fare”

(PS 04.05.2016, pag. 7).

" R: no, qui sicuramente con le bambine no.

D: come mai?

R: perché qui non c’è la povertà estrema. Di fronte alla povertà queste bambine, nelle _____________, non potevano dire di no.

(…)

D: che necessità aveva di andare così lontano. Che differenza c’era rispetto alla situazione qui in Ticino?

R: nelle _____________ vedevo diversi adulti accompagnarsi con le ragazzine. Mi sentivo uno dei più giovani, attraenti, simpatici e dunque non mi accorgevo del male che facevo. Qui, invece, mi sembrava di fare una violenza. Non avrei mai saputo come avvicinare una ragazzina.

D: come ti giudica la gente a girare con una ragazzina nelle _____________ rispetto a quanto farebbe qui in Ticino?

R: là era sicuramente più normale. Andavo in discoteca, piscina con loro e nessuno diceva niente. C’erano anche diversi altri uomini, molti più anziani di me. Io apparivo quasi nella norma.

D: E qui invece?

R: qui le ragazzine mi avrebbero sicuramente respinto. Anche il giudizio sociale sarebbe stato diverso. Nelle _____________ passavo inosservato. Qui i miei amici avrebbero pensato che fossi un pedofilo.

D: Lei sa che nelle _____________ lo fanno perché c’è povertà e girare con uomini più vecchi permette alle ragazze di procacciarsi i mezzi per sopravvivere. Mi conferma quanto dichiarato nel verbale 18.08.2016, dove dice che sapeva che le ragazzine non avevano altra scelta?

R: Sicuramente, non avevano altra scelta. La pressione era fortissima.” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib., pag. 4 e 6).

IV. Diritto

a. L’art. 5 cpv. 1 CP prevede che il Codice penale svizzero si applica a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero, fra gli altri, uno dei seguenti reati: coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) se la vittima è minore di quattordici anni e pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4) se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

b. Per l’art. 187 cifra 1 CP, chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di 16 anni, la induce ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.). Essi sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un reato che si configura già solo per la messa in pericolo astratta di terzi, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta il tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., Berna 2010, p. 785 n. 4 ad art. 187 CP; A. Donatsch, Strafrecht III, 9. ed., Zurigo 2008, p. 458; G. Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, Berna 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

Per atto sessuale occorre intendere un'attività corporea su sé stesso o su terzi che tende all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti.

L’atto deve indiscutibilmente essere di ordine sessuale, indipendentemente dalla volontà dell’autore. L’apprezzamento deve essere obiettivo (DTF 125 IV 62). Wiprächtiger definisce atto sessuale penetrazioni orali o anali, introduzione di oggetti nella vagina o nell’ano, sfregamento dei genitali da parte dell’agente sui genitali o sul seno della vittima, toccamenti degli organi genitali maschili o femminili nudi, del seno nudo (anche sotto il reggiseno o il vestito) ma anche sopra a dipendenza dell’intensità, il palpeggio lungo o prolungato degli organi genitali, indipendentemente dal sesso, sopra i vestiti, baci alla francese (Wiprächtiger, N 31 ad art. 189). Se l’atto è fatto sui genitali nudi sarà considerato di natura sessuale, mentre se avviene sopra i vestiti dipenderà invece dalla durata e dall’intensità (Rehberg/Schmid/Donatsch, BT III N. 1.112, p. 406-407).

Secondo Trechsel nei casi dubbi occorre esaminare se la volontà dell’autore era di stimolare o di soddisfare il suo istinto sessuale, mentre un atto senza alcuna connotazione sessuale non può essere ritenuto tale solo dalla volontà dell’autore (Kurzkommentar N 8 e N 9 ad art. 189).

Nella pratica si ammette più facilmente un atto di natura sessuale quando la vittima è un fanciullo, così dei toccamenti furtivi sopra i vestiti sono considerati atti sessuali se la vittima è un fanciullo mentre costituiscono molestie ai sensi dell’art. 198 CP se sono commessi su un adulto. Questa tendenza è supportata dalla dottrina e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui la nozione di atto sessuale deve essere interpretata in modo estensivo per le infrazioni contro l’integrità sessuale quando la vittima è un fanciullo (STF 6B_820/2007 del 14.03.2008, consid. 3.1; DTF 125 IV 58 consid. 3.b; Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, 4. Band, N 16 ad art. 187; Trechsel, Praxiskommentar, N 6 ad art. 187; Maier, Basler Kommentar, N 10 ad art. 187; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, N 7 ad art. 187; cfr. anche sentenza della Corte delle assise criminali 72.2012.109 del 23.11.2012 e sentenza della Corte delle assise correzionali 72.2004.154 del 26.10.2005).

Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP dev’essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve concernere sia il carattere sessuale dell’atto sia il fatto che la vittima è minore di 16 anni (Corboz, I, Les infractions en droit suisse, 3. ed., Berna 2010, p. 791, n. 27 segg.; Maier in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, n. 21 ad art. 187 CP).

c. L'art. 190 CP tratta il reato di violenza carnale e recita che chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni (cpv. 1).

Il reato presuppone l'introduzione del pene nella vagina della vittima, anche se non completa e non necessariamente accompagnata dall'eiaculazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., n. 4 ad art. 190 CP; BSK Strafrecht II, Maier, n. 13 ad art. 190 CP; DTF 123 IV 52 consid. 2).

Autore del reato può essere solo un uomo, se del caso con la correità di una donna (DTF 125 IV 134 consid. 2 e 3), mentre che vittima è necessariamente una persona di sesso femminile, anche minore di anni 16 (Maier, op. cit., n. 4 ad art. 190 CP).

L'art. 190 CP assurge a lex specialis per rapporto alla coazione sessuale (Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 189 e n. 18 e 19 ad art. 190; Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., n. 1 ad art. 189 e n. 13 ad art. 190).

d. Giusta l’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore colpevole di coazione sessuale, ed è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria, chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere.

Presupposto del reato di coazione sessuale - che protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; DTF 122 IV 100; DTF 119 IV 310) - è la coercizione con la quale l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311).

Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.

La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che é necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).

e. Sia per il reato di violenza carnale che per quello di coazione sessuale, tra i mezzi coercitivi il legislatore indica la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere.

La minaccia non deve essere particolarmente grave, né riferirsi esclusivamente a danni corporali. È però necessario che l'autore, attraverso le sue parole o il suo comportamento, conduca la vittima a temere un pregiudizio serio, tale da indurla a cedere. Per dire se la minaccia era idonea a fare cedere la vittima occorre procedere ad un apprezzamento oggettivo, ponendosi nella situazione concreta in cui la vittima era venuta a trovarsi (Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag 476, Corboz, op. cit, ad art. 198, n. 16, pag. 814; Maier, ad art. 190 CP, n. 8, pag. 1366).

Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013, consid. 32.). È sufficiente che la violenza utilizzata sia efficace, in maniera comprensibile, nelle circostanze specifiche, per cui è pensabile anche un uso limitato della violenza (Donatsch, op. cit., pag. 477; Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 17, pag. 814).

Con l’esercizio di pressioni psicologiche quale mezzo coercitivo il legislatore ha voluto estendere i reati di violenza carnale e di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154). Con l'espressione pressioni psicologiche va inteso il comportamento dell'autore che provoca intenzionalmente nella vittima effetti di ordine psichico suscettibili di vincere la sua resistenza e permettere la congiunzione carnale. Le pressioni psicologiche, che possono manifestarsi al momento dell'atto ma anche prima, consistono dunque nell'assoggettamento della vittima, ovvero nel privarla della propria autodeterminazione sessuale, ad esempio procurandole perduranti sentimenti di paura o terrore psicologico, oppure minacciandola di un serio pregiudizio a persone a lei vicine, ponendola con ciò in una situazione senza via d'uscita, tale da rendere vana sin dall'inizio ogni seria possibilità di opposizione (Corboz, op. cit. ad art. 189 CP, n. 18, pag. 815; Maier, op. cit., ad art. 190, n. 9, pag. 1367; Donatsch, op. cit., pag. 478-479 e giurisprudenza citata). Nell'apprezzare l'insieme delle circostanze il giudice deve stabilire se l'autore ha esercitato sulla vittima una pressione notevole (DTF 128 IV 102 consid. 2b/cc) tale da rendere oggettivamente comprensibile la sottomissione (costrizione) della vittima.

Il TF ha stabilito che l’inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati.

Le decisioni del TF definiscono questa particolare forma di coazione di natura psichica, esercitata dall’autore con la strumentalizzazione dei legami sociali, come “violenza strutturale” (DTF 131 IV 107; DTF 128 IV 97; DTF 124 IV 154).

Perché sia dato il reato di coazione sessuale rispettivamente quello di violenza carnale è necessario che l’autore contribuisca attivamente - con l’adozione di comportamenti che vanno al di là del semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legami sociali - a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 128 IV 106). Ciononostante, ciò non significa che l’autore debba “faire renaître cette situation de la même manière lors de chacun des actes subséquents. Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise alors sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s.)” (STF 6P.200/2006).

La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dall’autore.

Il mezzo coercitivo deve essere idoneo a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica atto a limitare la sua libertà sessuale. In altri termini, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. L’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV 107; DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF 131 IV 167 consid. 3.1. e riferimenti; DTF 126 IV 124).

Il TF ha tuttavia stabilito che la resistenza che si può pretendere dai bambini all’atto coercitivo creato dall’autore, è per evidenti motivi, meno importante rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; DTF 124 IV 154; DTF 122 IV 97

Soggettivamente, perché sia dato il reato di violenza carnale o quello di coazione sessuale, è necessaria l’intenzione anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve cioè sapere che la vittima non è consenziente o perlomeno accettarne l’eventualità e deve volere o perlomeno accettare che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo (cfr. sentenza CCRP 20.08.2009 in re M. L.).

f. Nel caso di atti sessuali su fanciulli, in giurisprudenza, si è andata consolidando la prassi di ammettere il concorso ideale tra l'art. 187 e gli art. 189 e 190 CP (coazione sessuale, risp. violenza carnale; cfr. DTF 128 IV 97 e giurisprudenza ivi citata).

Come emerge anche dai titoli marginali, le fattispecie penali proteggono, infatti, beni giuridici diversi. L’art. 187 CP si prefigge di garantire un normale e armonioso sviluppo fisico e psichico dei minorenni preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali (DTF 98 IV 202), mentre scopo degli art. 189 e 190 CP è la garanzia della libertà e dell’onore sessuali di qualsivoglia persona.

g. Per quel che concerne il reato di pornografia, in seguito alla sottoscrizione della Convenzione di Lanzarote, il 1. luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo art. 197 CP.

La vecchia versione dell’art. 197 CP prevedeva, alla cifra. 3, che chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La cifra 3bis della vecchia versione del medesimo articolo sanzionava, invece, gli atti di pornografia destinati al proprio consumo, prevedendo una pena più mite. Ai sensi dell’art. 197 cifra 3bis v CP è, infatti, punito con una pena detentiva sino ad un anno o una pena pecuniaria chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti i rappresentazioni pornografici vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti.

Le vecchie cifre 3 e 3bis dell’art. 197 sono state sostituite, nella nuova versione, dai cpv. 4 e 5. Con questa nuova struttura, la pornografia dura è sanzionata più severamente. Ai sensi del nuovo art. 197 cpv. 4 CP fabbricare, importare, tenere in deposito, mettere in circolazione, offrire, mostrare, rendere accessibili, acquistare, procurarsi per via elettronica o possedere in altro modo pornografia dura viene ora punito con una pena detentiva sino a tre o cinque anni o con una pena pecuniaria, mentre sinora era comminata una pena detentiva solo fino a tre anni o una pena pecuniaria (FF 2012 6761, p. 6806 s.). Il legislatore ha voluto, infatti, sanzionare più severamente (con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria) i casi in cui gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni.

Anche per quanto concerne il nuovo cpv. 5 dell’art. 197 CP, che punisce – come il vecchio art. 197 cpv. 3 bis CP - gli atti di pornografia destinati al consumo, la pena prevista non è più unicamente una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria, ma – se ad essere rappresentati sono atti pedopornografici reali - una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (FF 2012 6761, p. 6807 s.).

Non tutte le rappresentazioni di sessualità o evocazioni erotiche rientrano nella nozione di pornografia. La pornografia presuppone che la rappresentazione, considerata nel suo insieme, non abbia altro scopo che quello di eccitare o scioccare lo spettatore o l’auditore tramite un’evocazione cruda della sessualità, considerata come fine a sé stessa, suggerendo un’immagine degradante dell’essere umano, asservito al piacere sessuale (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Stämpfli ed. SA Berna 2002, n. 11 ad art. 197 CP).

Secondo il messaggio del Consiglio federale, la pornografia presuppone “scene in cui l’attività sessuale è tolta dal contesto delle relazioni umane che normalmente l’accompagnano, rendendola così volgare e importuna” (FF 1985 II 1105). A titolo di esempio viene citata “la rappresentazione di pratiche sessuali che si intensificano progressivamente fino a ridursi all’espressione della sola sessualità” (FF 1985 II 1105).

È pornografico ciò che riduce l’essere umano a un oggetto di soddisfazione sessuale, del quale si può disporre in qualsiasi maniera e che ne fornisce così un’immagine degradante (DTF 117 IV 455 consid. b e c).

Lo scopo della pornografia deve essere quello di provocare un’eccitazione sessuale nel consumatore (DTF 131 IV 64 con i riferimenti ivi citati; K. Meng in Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 14 ad art. 197 CP) e l’oggetto o la rappresentazione devono insistere esageratamente sull’area genitale nel senso di una sessualità pura senza connotazione umana ed emozionale. Si tratta di rappresentazioni crude, volgari e primitive di una sessualità fine a sé stessa, che riduce l’essere umano allo stato di semplice oggetto sessuale (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Stämpfli ed. SA Berna 2002, n. 16 ad art. 197 CP; K. Meng in Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 18 ad art. 197 CP).

h. Giusta l’art. 200 CP se un reato contro l’integrità sessuale è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

  1. I reati di coazione sessuale e violenza carnale, così come riconosciuto anche dall’imputato, sono pacificamente adempiuti in relazione agli atti commessi con __________ (consid. 4.a.), __________ (o __________, consid. 4.b.), la sorellina di __________ (consid. 4.c.), __________ (consid. 4.d.), __________ e la ragazza di 13 anni di cui al consid. 4.f., __________ (consid. 4.h.), __________, __________ e __________, __________ e una minore di 14 anni, __________ e la sorella, __________ e una minore di 11 anni (cfr., per tutti, consid. 4.i.) e con cinque minori non meglio identificate (consid. 5). Si tratta, infatti, a non averne dubbi, di atti di natura sessuale – in parte consumati e in parte tentati - che sono stati commessi o subiti dalle minori poiché così costrette dalle __________ per cui lavoravano. L’imputato ha dato un quadro chiaro delle condizioni disperate in cui queste ragazzine vivevano e della conseguente impossibilità, per loro, di sottrarsi a quanto le __________ gli imponevano di fare per soddisfare i clienti, fonte di guadagno.

Così come ammesso da IM 1, i suddetti atti – se commessi con una minore di 14 anni - configurano parimenti il reato di atti sessuali con fanciulli, che risulta adempiuto anche in relazione a tutti gli altri atti di natura sessuale che egli ha commesso e/o a cui ha indotto delle minori di 14 anni, senza passare per il tramite delle __________. In questi casi non è, infatti, possibile ammettere che vi fosse una costrizione ai sensi dell’art. 189 CP. Inoltre l’atto sessuale descritto al punto 2.2. dell’atto d’accusa realizza l’aggravante dell’art. 200 CP, essendo stato commesso insieme ad __________.

Infine, sempre come ammesso da IM 1, egli si è reso colpevole pure del reato di pornografia qualificata ai sensi dell’art. 197 cpv. 4 CP per le fotografie scattate – dopo il 1° luglio 2014 - a __________ (consid. 4.b.), alla ragazzina di 14 anni incontrata insieme a __________ (consid. 4.i.), alla sorella di __________ (consid. 4.i.) e per le fotografie che si è fatto spedire da __________ (consid. 4.m.), immagini che egli ha mostrato a colleghi/amici, e del reato di pornografia ai sensi dell’art. 197 cpv. 3 bis vCP per essersi procurato, per via elettronica, a __________, tra il 2009 e il 2016, 5 rappresentazioni vertenti su atti sessuali reali con minori. L’art. 197 cpv. 3 bis vCP è, infatti, per quanto concerne il consumo personale di pornografia avente per oggetto atti sessuali reali con minori, più favorevole all’imputato (lex mitior).

V. Perizia

In corso d’inchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica e quale perito è stato nominato il dr. med. __________. Il medico ha allestito il suo rapporto all’attenzione del Ministero pubblico dopo aver analizzato l’incarto penale, effettuato 4 colloqui con il peritando (della durata di un’ora ciascuno) ed eseguito due esami psicologici condotti dagli psicologi __________ e __________ (AI 59, pag. 1).

  1. A dire dell’esperto IM 1 soffre di un:

" disturbo di personalità caratterizzato da una grave immaturità affettiva con tendenze depressive, ansia, insicurezza, prevalenza del principio di piacere su quello di realtà, fragile identità sessuale (il peritando appare chiaramente eterosessuale ma ben poco virile) pur presentando un assetto cognitivo normale. Evidente la problematica edipica irrisolta. L'orientamento sessuale conseguente a queste "premesse" non può, che essere di tipo pedofilico". (…)

Questo disturbo può essere inquadrato, utilizzando il manuale di riferimento ICD-10, come disturbo di personalità immaturo (F60.8) con pedofilia (F65.4)”.

A questi disturbi si aggiungono, a mente del perito, anche un’eiaculazione precoce (F52.4) e una disfunzione erettile con ogni probabilità psicogenica (F52.2.), oltre che:

" una probabile dipendenza da pornografia e da Internet ("bulimia del sesso virtuale"), patologie oggetto di attenzione in epoca recente ma non ancora classificate come tali dai manuali di riferimento”

(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 38).

Secondo il perito i disturbi di cui soffre l’imputato sono da ricondurre, da un lato, a una sorta di predisposizione genetica per disturbi sia di tipo depressivo (presenti tanto nella madre quanto nella nonna materna), che della personalità (presente nel padre) e, dall’altro, alla situazione famigliare difficile in cui è cresciuto (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 32). La situazione famigliare dell’imputato è, infatti, sempre stata caratterizzata da un rapporto conflittuale tra i genitori che ha portato la madre a sovrainvestire sul figlio, da un sovrainvestimento del figlio sulla madre e dal conseguente suo allontanamento dalla figura paterna, che egli connota negativamente. Dal padre egli si sente abbandonato, trascurato, usato quale schermo per le sue avventure extraconiugali, frequenti e commesse con ragazze molto giovani e squalificato, ciò che ha minato alla base la stima di sé del peritando, facendone un persona insicura e timorosa del giudizio, aspetto quest’ultimo che ha poi caratterizzato la sua vita relazionale e sessuale (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 33). A ciò hanno sicuramente contribuito anche il comportamento effemminato del peritando, che gli è valso il soprannome “__________” in adolescenza, e i due episodi a connotazione “pedofila-omossessuale” che egli ha vissuto in giovane età. Il primo con il padre di un amico d’infanzia, che si è masturbato davanti a lui, e il secondo con un compagno di scuola, che egli credeva fosse omosessuale e che l’ha abbracciato e toccato, facendolo sentire a disagio. Il peritando, spiega il perito, ripiega così su una “sessualità autoreferenziale, narcisistica, in cui “L’Altro” (o meglio “l’Altra”) è vissuta come “ingrediente fantastico”, idealizzazione, stimolo immaginario surrogato ad un reale irraggiungibile” (perizia, pag. 33-34). Nelle relazioni l’imputato si sente, pertanto, inadeguato, la donna vera gli incute timore e le sue poche esperienze in questo ambito sono, anche sul piano sessuale, fallimentari. Non da ultimo, anche la carriera di studi e di lavoro dell’imputato è, per il dr. Med. __________, rivelazione del suo disagio e “l’incapacità del peritando di crescere fino ad un livello di maturità “da adulto” è dimostrata in modo flagrante dall’assenza di autonomia logistica” e dal rapporto simbiotico con la madre, rapporto che – a mente del perito – è di:

" importanza rilevante anche per i reati commessi. Incapace di stabilire una relazione interpersonale adeguata con una donna (il modello materno, da questo punto di vista è insufficiente), insicuro sul piano dell'identità personale e sessuale, gravata oltretutto da disfunzioni erettili con ogni probabilità psicogeniche, il peritando, alla ricerca di stimoli eccitanti in interne, finisce per trovarli nei siti asiatici che offrono "chat" e "show" con ragazze e, volendo, con ragazze minorenni.

(…)

Al di là delle predilezioni "estetiche" che il peritando descrive, è interessante notare come la realizzazione delle sue fantasie passi, in questo contesto, attraverso la mediazione delle "" e anzi, preferibilmente, della madre vera delle ragazze. Il peritando riferisce di "chattare" con madri alle quali chiede se abbiano figlie giovani e, addirittura se a loro piacerebbe che lui diventasse il loro "ragazzo". Nelle fantasie (probabilmente in larga misura inconsce) del peritando, è importante che la ragazzina, idealmente vergine e con un fisico da modella di "Victoria's secret" () gli sia "affidata" dalla madre, vi sia dunque il beneplacito materno. In altre parole, il peritando, infantile, desidera ottenere dalla (propria) madre il consenso ad una relazione sessuale con una ragazza che però idealmente dovrebbe essere vergine, pura, "angelica”

(perizia, pag. 35).

  1. Per il dr. Med. __________ i reati commessi da IM 1 sono certamente da mettere in relazione con il disturbo di cui soffre. Tuttavia, spiega il perito, tale disturbo di personalità non ha determinato un’incapacità – né totale né scemata - di valutare il carattere illecito degli atti che andava commettendo e, nemmeno, ha determinato una sua totale incapacità di agire. Al contrario “la commissione dei reati presuppone intenzionalità e capacità di pianificazione e attuazione” (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 38). Per il perito, il serio disturbo immaturo di personalità di cui l’imputato soffre, ha però inibito la sua capacità di agire e ne ha condizionato gli esiti, determinandone una scemata imputabilità di grado da lieve a medio (circa del 33%, cfr. perizia psichiatrica, AI 59, pag. 39 e verbale di interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib., pag. 2).

  2. Per quanto concerne il rischio di recidiva, il perito conclude per l’esistenza di un rischio, anche se relativamente modesto, che il peritando possa commettere dei nuovi reati nel medesimo ambito e nel medesimo contesto in cui ha già delinquito. Tuttavia, per il perito:

" Contro questa possibilità depone il fatto che egli ha riconosciuto il suo comportamento patologico e illegale e ha spontaneamente sollecitato aiuto, sotto la spinta della procedura penale in corso ma anche, così almeno credibilmente ci sembra, di un malessere interiore formato da sensi di colpa, depressione, vergogna e disagio per la propria insufficienza sessuale (…) e relazionale. La terapia richiesta e raccomandabile dovrebbe contribuire sensibilmente a limitare il rischio di ricaduta.

Per quanto riguarda la probabilità di ricaduta, clinicamente essa è da considerare bassa; infatti, se è vero che il peritando ha commesso una lunga serie di reati (il che depone contro una prognosi favorevole), è altrettanto vero che si è trattato sempre della stessa fattispecie, per la quale egli ora chiede aiuto e sarà sottoposto a terapia specifica”

(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 39).

Al dibattimento ha poi precisato:

" R: al momento della perizia il rischio di recidiva c’era. Non è però in condizione di poter delinquere ancora in questo momento. Non credo che si possa ragionevolmente aspettarsi che una persona che per molti anni ha avuto questo comportamento lo modifichi di colpo. Potrà avvenire solo nel corso di un percorso terapeutico strutturato, verosimilmente sull’arco di anni.

(…)

Oggi il rischio non è sicuramente basso. Il percorso terapeutico deve ancora essere fatto e sarà lungo. Quanto non si può dire, dipende da molte variabili, tra cui l’organizzazione della terapia”

(verbale di interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib., pag. 3).

  1. Quale misura terapeutica adeguata, sempre il perito ha indicato una pesa a carico integrata pischiatrico-psicoterapeutica, da eseguirsi ambulatorialmente già in corso di espiazione di pena (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 41; verbale di interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib., pag. 4).

VI. Commisurazione della pena

  1. La difesa, pur riconoscendo che la colpa di IM 1 è oggettivamente grave, ha chiesto un’attenuazione importante della pena in ragione della scemata imputabilità rilevata dal perito e delle circostanze sia soggettive che personali legate alla colpa. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti soggettivi, del fatto che egli ha agito soprattutto spinto dalla necessità di ricercare affetto, poiché ciò che egli ricercava era una girlfriend experience e del fatto che gli atti sono stati commessi ad __________, meta per eccellenza del turismo sessuale. In relazione alle circostanze legate all’autore ha invocato, invece, l’attenuante specifica del sincero pentimento, che va riconosciuta in favore di IM 1 in ragione della collaborazione da egli prestata in inchiesta, della sua volontà di risarcire le vittime e delle informazioni da egli fornite alla polizia sulle __________ coinvolte, nonché la vita anteriore di IM 1, il suo comportamento in carcere e l’assenza di precedenti.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).

c. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

d. Giusta l’art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d pag. 349), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.3). In effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole. L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente.

Si richiedono, dunque, cumulativamente due condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare, STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il citato disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2; 6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3; 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2; 6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1; 6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1 e riferimenti e consid. 3a).

Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).

Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3).

L’ammissione di una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113; STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2). Così, un sincero pentimento poco caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP) comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

e. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

a. Dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è estremamente grave, perché egli ha violato in maniera importante il bene giuridico protetto, costituito dal sano e armonioso sviluppo sessuale del fanciullo e dalla sua libertà di determinarsi in campo sessuale. La sua colpa è, inoltre, grave per il numero di vittime abusate, per la loro età estremamente giovane (e più ci si allontana dal limite di protezione, maggiore è la colpa oggettiva), per il periodo assai lungo durante il quale sono stati commessi gli atti e per l’intensità degli atti stessi (toccamenti, masturbazioni e rapporti orali reciproci, fino ad arrivare a consumare un rapporto completo con una minore di 14 anni mentre la __________ lo consumava, sul medesimo letto, con una ragazzina di 13 anni), alcuni dei quali particolarmente invasivi e perversi. Basti citare, a titolo di esempio, l’aver costretto le vittime ad urinare davanti alla webcam, ad assistere a un rapporto completo tra lui e una maggiorenne, per poi eiaculare sulla pancia della minore, a farsi praticare un rapporto orale e ad assistere alla sua masturbazione con successiva eiaculazione sulla faccia della vittima, a compiere degli atti sessuali quali masturbazioni, rapporti orali e baci con due minori contemporaneamente.

b. Dal profilo soggettivo qualifica negativamente la colpa di IM 1 il fatto che egli ha agito per ricercare un suo appagamento sessuale, con lo scopo principale di riuscire a soddisfare le sue pulsioni sessuali senza essere giudicato per le sue scarse prestazioni in questo ambito. Ed aggrava ulteriormente la sua colpa il fatto che, per soddisfare questi bisogni, egli si recava fino nelle _____________, organizzando e pianificando i suoi viaggi con il fine di incontrare le ragazzine che aveva precedentemente visto e scelto in chat. In questo senso la colpa di IM 1 è grave anche perché, scegliendo le sue vittime prima di giungere sul posto, in base a precisi e determinati canoni estetici e alla perdita o meno della verginità, egli ha dato prova di grande egoismo, egoismo che non ha da essere ulteriormente motivato. Basti pensare che, se anche solo ingrassavano un po’, le ragazze con cui era entrato in contatto non gli interessavano più e smetteva di incontrarle. Con il suo modo di agire IM 1 si creava dunque una precisa situazione, consona alle sue esigenze, investendo cospicue energie e denaro e approfittando della situazione di estrema povertà in cui si trovavano le vittime: bambine che non avevano altra scelta se non quella che piegarsi alla volontà delle __________ e, dunque, dei clienti, perché provenienti da ambienti estremamente poveri dove, nelle case, manca anche l’acqua; situazione di cui egli era perfettamente al corrente per essere stato direttamente sul posto dove queste bambine vivevano. Consapevole di questo, IM 1 si recava fin nelle _____________, in un paese lontano dove, proprio per la situazione sociale esistente, gli era possibile sfogare liberamente le sue pulsioni senza correre il rischio di essere giudicato né dalle minori con cui si accompagnava né, soprattutto, dagli amici e dalle persone a lui vicine. IM 1, però, di alternative ne aveva: poteva andare a prostitute sia qui in Svizzera che all’estero, poteva quantomeno fermarsi alle sole masturbazioni in chat (comportamento che avrebbe costituito sì reato, ma molto meno grave rispetto agli agiti di cui si è macchiato), rispettivamente poteva chiedere aiuto agli specialisti per il problema di impotenza da cui era afflitto e che, per paura del giudizio, gli causava difficoltà nei rapporti sessuali con donne mature. In definitiva, dunque, l’unico fattore di attenuazione della colpa soggettiva riconosciuto dalla Corte è la scemata imputabilità per il disturbo di personalità caratterizzato dalla sua grave immaturità, che declassa la colpa soggettiva dell’imputato da grave a media. In questo senso, tuttavia, è bene sottolineare che gli atti commessi da IM 1 andavano al di là di quelli che un normale adolescente, come è stato definito dal perito, compie e che pertanto il divario tra l’entità degli atti commessi e la sua asserita immaturità, non può essergli di giovamento.

Tutto considerato, la colpa dell'imputato risulta essere di intensità da mediamente grave a grave per cui si giustificherebbe, già tenuto conto della scemata imputabilità di cui sopra, una pena non inferiore ai sette anni.

c. La pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten). Ritenuto che l’assenza di precedenti è un fattore neutro e che la sua difficile situazione famigliare è già stata ampiamente considerata dal perito quale fattore di influenza sulla sua imputabilità, l’unico fattore di attenuazione della colpa di IM 1 in questo ambito è il sincero pentimento da lui dimostrato. IM 1 si è, infatti, assunto pienamente la responsabilità dei propri atti, e lo ha fatto sin da subito, poco importa se per finalmente scaricare la propria coscienza. Certo è che lo ha fatto senza calcoli, e in questo senso la Corte non ha dato peso ad alcuni tentativi di autogiustificazione (“ero pressato da __________”; “non pensavo di farle soffrire”; “le trattavo bene”; “se non ci fosse stato internet etc”), poiché si tratta di auto giustificazioni del tutto umane, figlie dello spirito di sopravvivenza che ognuno ha. Non solo l’imputato ha ammesso pienamente i fatti, confessione che da sola – in assenza di altre prove per i reati più brutti di cui si è macchiato - l’ha portato ad essere giudicato davanti ad una Corte criminale, ma ha pure fornito tutte le informazioni che poteva dare agli inquirenti per identificare le persone che gli procuravano le bambine (le così dette __________). Collaborando con gli inquirenti e facilitando l’identificazione dei correi, IM 1 ha dimostrato di volersi effettivamente dissociare dall’attività criminale commessa. A ciò aggiungasi pure la disponibilità, concretamente dimostrata, al risarcimento delle vittime, indipendentemente dal fatto che questa operazione non sia andata in porto a prescindere dalla sua volontà, e l’essersi personalmente assunto le spese relative alla sua difesa. In questo senso l’incidenza del sincero pentimento deve essere di maggiore effetto rispetto a quanto viene riconosciuto dalle prassi del tribunali, attestandosi ad una percentuale oltre il 20%, anche perché, senza le sue dichiarazioni, molti dei suoi atti sarebbero, molto verosimilmente, rimasti impuniti.

d. Sulla scorta di tutto quanto precede a IM 1 viene inflitta una pena detentiva di 5 anni e sei mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in sede di espiazione di pena, così come indicato in perizia. Scopo della presa a carico è “focalizzare l’aspetto anaclintico, quello dell’autostima e il tema edipico e la sua importanza inibitoria sulla maturazione del peritando e lo sviluppo della sua personalità” (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 41), riuscendo così a limitare il rischio di commissione di nuovi reati in connessione con la turba psichica di cui IM 1 soffre. Con il che, con riferimento all’art. 67 CP, questa Corte ritiene che il trattamento ambulatoriale ordinato –che non può evidentemente prescindere, di per sé, da un’assistenza riabilitativa – appare sufficiente a sanare il rischio di recidiva attualmente esistente, senza che sia pertanto necessario pronunciare l’interdizione di cui all’art. 67 cpv. 3 CP, che non sarebbe altro che un inutile doppione.

VII. Confische

Gli oggetti posti sotto sequestro sono stati confiscati ex art. 69 cpv. 1 CP. Trattasi, evidentemente, di oggetti che l’imputato ha utilizzato per commettere i reati per cui è stato condannato o che ne costituiscono il prodotto e di cui egli, infatti, nemmeno ha chiesto la restituzione (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib., pag. 10).

VIII. Tasse e spese

La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese sono poste a carico del condannato (art. 426 CPV. 1 CPP).

Visti gli art. 5, 19 cpv. 2, 22, 40, 47, 48, 49, 51, 63, 69, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1, 187 cifra 1, 197 cpv. 4 e 5 e 200 CP;

22 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta coazione sessuale, in parte tentata

per avere, a __________ e __________, tra il 2010 e fine 2015, agendo in correità con terzi, esercitando pressioni psicologiche su di loro, costretto almeno 17 ragazze minorenni a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali, e meglio baci con la lingua, toccamenti e baci alle parti intime, masturbazioni e rapporti orali, in parte via chat e in parte direttamente sul posto;

1.2. ripetuta violenza carnale, in parte tentata

per avere, a __________, tra il 2010 e il mese di aprile 2014, agendo in correità con terzi, esercitando pressioni psicologiche su di loro, costretto tre ragazze minorenni a subire la congiunzione carnale;

1.3. ripetuti atti sessuali con fanciulli

per avere, a __________, tra il 2010 e il mese di aprile 2016, compiuto, indotto e coinvolto diverse minori di anni 14 in atti sessuali, nonché a __________ e __________, tra il 2010 e il mese di aprile 2016, virtualmente via chat, tramite webcam, indotto almeno diverse minori di anni 14 ad atti sessuali;

1.4. ripetuta pornografia

per avere, a __________ e __________,

1.4.1. tra il 2014 e il 2015, formato un imprecisato numero di immagini pedopornografiche;

1.4.2. tra il settembre 2009 e l’aprile 2016, per il proprio consumo, procuratosi, un imprecisato numero di rappresentazioni vertenti su atti sessuali con minori;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa del 13 settembre 2016 e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità e avendo dimostrato sincero pentimento,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

  1. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

  2. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

  3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

  • Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Perizia fr. 21'618.50

Perito in aula fr. 1'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 146.20

fr. 28'064.70

===========

Zitate

Gesetze

21

CP

  • art. 5 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 48a CP
  • art. 49 CP
  • art. 63 CP
  • art. 67 CP
  • art. 69 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 197 CP
  • art. 198 CP
  • art. 200 CP

CPP

  • art. 426 CPP

CPS

  • art. 189 CPS
  • art. 190 CPS
  • art. 200 CPS

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 63 vCP
  • art. 64 vCP

Gerichtsentscheide

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