Incarto n. 72.2016.13
Lugano, 6 agosto 2019/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da: giudice Marco Villa, Presidente
Sascha Benzoni, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
patrocinati dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 12/2016 del 3.2.2016 emanato dall’allora Procuratore Generale __________, di
A __________ è in altre località svizzere, a partire dal dicembre 2007 in ispecie nelle date indicate di seguito, avendo nella sua veste di azionista totalitario e amministratore di fatto (tramite la moglie __________, amministratrice puramente formale) della società __________ e di amministratrice unico (e azionista) della __________, pur sapendo che la __________ era debitrice nei confronti di __________ venditrice di uno stabile acquistato il 21.09.2006 a __________ del saldo del prezzo di compravendita (parzialmente contestato ma definitivamente stabilito in CHF 341'817.35 dal __________ in data 25.01.2012) intenzionalmente causato, con cattiva gestione, in ispecie mediante speculazioni avventate e crediti concessi a sé stesso senza garanzie, l’eccessivo indebitamento e conseguente insolvenza della società, cagionandone in tal modo il fallimento preannunciato in data __________ dal Pretore di __________, in ispecie bonificando a debito dei conti della __________ presso la __________, CHF 60'000.00 in data 03.04.2009 e CHF 160'000.00 in data 14.04.2009 a favore di propri conti personali per il finanziamento di operazioni speculative in borsa risoltesi in perdite, rispettivamente per la copertura di debiti derivanti da perdite e scoperti in conto precedentemente accumulati
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dall’art. 165 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’avv. RAAP 1, patrocinatore dell’accusatrice privata ACPR 1;
limputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
in qualità di interprete per la lingua tedesca, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 17:24.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all'atto d'accusa:
-- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge, prima di __________ ;
-- a pag. 1, al testo del reato, si stralcia a partire dal dicembre 2007 in ispecie, si corregge avendo con agendo, si modifica il secondo amministratrice con amministratore e si aggiunge dopo __________;
-- a pag. 2, al punto a., richiamato il doc. TPC 2, si aggiunge, prima di __________
-- a pag. 2, al punto b., richiamati gli AI 68 e 69, si stralciano i tre immobili indicati in sequestro;
-- a pag. 3, alle intimazioni, agli accusatori privati, richiamato il doc. TPC 2, si aggiunge, prima di __________.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto di accusa è modificato di conseguenza.
Il Presidente ricorda alle parti che il valore del conto sotto sequestro no. __________ intestato all’imputato presso __________ ammonta, valuta 31.7.2019, a fr. 264'889.74 (doc. TPC 27).
Il Presidente, richiamato il doc. TPC 30, informa le parti che con fax del 6.8.2019, ACPR 2 ha rinunciato a presenziare al dibattimento, non indicando però nulla in merito alla sua costituzione di accusatore privato.
Il Presidente, richiamati gli art. 165 n. 1 CP nonché art. 9 cpv. 1 e 344 CPP per analogia, precisa il testo del per avere così come formulato nell’atto d’accusa aggiungendo, dopo speculazioni avventate e crediti concessi a sé stesso senza garanzie, e grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni rispettivamente, dopo scoperti in conto precedentemente accumulati, per il pagamento di prestazioni e spese non dovute.
Viene chiesto alle parti se in merito vogliono prendere posizione e le stesse dichiarano che lo faranno al più tardi al momento della discussione.
Il Presidente, richiamato l’art. 331 cpv. 3 CPP, chiede all’avv. RAAP 1 se è sua intenzione ripresentare in questa sede la sua istanza probatoria del 5.4.2019 (doc. TPC 11), già respinta con decisione presidenziale del 19.7.2019 (doc. TPC 21).
R avv. RAAP 1: è mia intenzione ripresentare l’istanza.
Il Presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente quesito:
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa che lo scopo della __________ era la compravendita e la gestione di immobili rispettivamente il commercio di prodotti dell’agricoltura e dell’apicoltura. La sola operazione immobiliare effettuata dalla società è stata quella inerente l’immobile di __________, il quale è stato poi venduto a buon prezzo. La controversia civile con la venditrice è iniziata nel 2007 e nel 2009 non era certamente terminata. Il PP ricorda che l’imputato, in aula, ha affermato che secondo lui __________ non doveva pagare più nulla, oltre a quanto già versato, affermando però, anche, che la situazione non era chiara. A mente del PP è certo che l’imputato, nel 2009, non poteva, così come impone il codice delle obbligazioni, non accantonare i fr. 200'000.- per il rischio di causa. Non era sufficiente fare una semplice annotazione nella contabilità. Il PP sostiene che IM 1 ha anche utilizzato la società per delle operazioni che nulla avevano a che vedere con il suo scopo sociale. Lo scopo iscritto a registro non prevede infatti di poter investire i proventi, tramite contratto fiduciario, in valori mobiliari. L’accusa ribadisce che la vendita dell’immobile è stata proficua, ma che la società rimaneva comunque in una situazione precaria. L’investimento in opzioni __________, che avevano una leva molto alta, è stato puramente speculativo, così come ha anche affermato l’imputato in aula. Vi è quindi un accantonamento non avvenuto e lo scopo societario non rispettato. La sentenza del Tribunale federale 6b.765.2011 conferma che degli investimenti speculativi rientrano nel reato di cattiva gestione. Il PP afferma che, oltre il prelievo di fr. 160'000.-, vi è anche l’uscita di fr. 60'000.-, che l’imputato, nel suo interrogatorio in polizia, aveva affermato fossero dovuti alla sua provvigione. In aula però egli ha cambiato versione e ha detto che quest’importo è stato versato, almeno in parte, all’architetto per le sue prestazioni. Giustificativi però, ricorda il PP, non ve ne sono e non sono nemmeno stati forniti in aula. Agli atti non vi è comunque nulla che provi quanto sostenuto dall’imputato. A mente dell’accusa questi fr. 60'000.- devono essere considerati delle spese non coperte e non giustificate. L’accusa chiede la condanna a una pena pecuniaria di 120 aliquote, commisurata per il loro importo giornaliero dalla Corte, sospesa per un periodo di 2 anni e chiede la confisca degli importi in denaro a risarcimento delle pretese di parte civile e, per l’esubero, a copertura delle spese e tassa di giustizia;
l’avv. RAAP 1, patrocinatore dell’accusatrice privata, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che l’allora PG, emanando l’atto d’accusa, ha ritenuto che l’imputato effettuando i due prelievi dai conti della società ha adempiuto le condizioni per il reato di cattiva gestione. In data 21.9.2006 la signora __________ ha venduto l’immobile alla __________. Subito dopo è sorto un contenzioso per il pagamento del saldo del prezzo di acquisto. Il 25.1.2012 il tribunale di __________ ha condannato __________ al pagamento del saldo del prezzo di acquisto. Nella procedura di fallimento è poi risultato che IM 1 aveva prelevato fr. 60'000.- e fr. 160'000.-, causando di conseguenza il fallimento della società. La signora __________ si è fatta cedere i crediti della massa fallimentare il 4.1.2014. Il patrocinatore ricorda che l’immobile è stato venduto a CHF 1'097'000.- e che l’utile della vendita è stato utilizzato dall’imputato per effettuare delle operazioni speculative in opzioni __________. Il rapporto di ricostruzione finanziaria spiega che già il primo prelievo di fr. 60'000.- ha messo in difficoltà finanziaria la società. Secondo il legale, i prelievi sono stati fatti solo a vantaggio personale dell’imputato, senza fornire garanzia alcuna. Se l’amministrazione del fallimento rinuncia a far valere le pretese, i creditori che hanno subito un danno possono procedere in giustizia autonomamente. I componenti della ACPR 1 sono quindi legittimati a far valere il loro credito nei confronti dell’imputato nel presente procedimento. Il patrocinatore chiede che venga confermato l’atto d’accusa e che venga riconosciuto il risarcimento all’accusatrice privata così come esposto nella sua memoria del 5.4.2019;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che l’accusa ha istruito l’incarto in maniera superficiale. La difesa ritiene errata la qualifica dei fatti nel reato di cattiva gestione. Le due transazioni finanziarie contestate risalgono al 2009, ovvero a molti anni orsono. Inizialmente sono stati contestati 8 movimenti, per oltre 2 milioni di franchi, ma alla fine solo due sono stati ritenuti rilevanti penalmente. Vi è stato un lungo contenzioso civile, concluso solo nel 2012, ovvero dopo i movimenti del
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni all’atto d’accusa
" Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all'atto d'accusa:
-- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge, prima di __________;
-- a pag. 1, al testo del reato, si stralcia a partire dal dicembre 2007 in ispecie, si corregge avendo con agendo, si modifica il secondo amministratrice con amministratore e si aggiunge dopo __________;
-- a pag. 2, al punto a., richiamato il doc. TPC 2, si aggiunge, prima di __________;
-- a pag. 2, al punto b., richiamati gli AI 68 e 69, si stralciano i tre immobili indicati in sequestro;
-- a pag. 3, alle intimazioni, agli accusatori privati, richiamato il doc. TPC 2, si aggiunge, prima di __________.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto di accusa è modificato di conseguenza”
(VD a pag. 2)
Oltre a queste modifiche, richiamati gli articoli (di seguito solo art.) 165 cifra (di seguito solo n.) 1 del Codice penale svizzero (di seguito solo CP) nonché art. 9 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 e 344 del Codice di diritto processuale svizzero (di seguito solo CPP) per analogia, il Presidente della Corte ha precisato il testo del per avere così come formulato nell’AA (doc. TPC 1) aggiungendovi:
" dopo speculazioni avventate e crediti concessi a sé stesso senza garanzie, e grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni rispettivamente, dopo scoperti in conto precedentemente accumulati, per il pagamento di prestazioni e spese non dovute”
(VD a pag. 2 e 3)
ritenuto come in sede di discussione (art. 346 CPP) le parti non si sono opposte a tale modifica.
II) Questione probatoria
" che venga fatto ordine di produzione dei bilanci annuali, della contabilità e dei documenti contabili della __________ in fallimento, per gli anni 2007-2008, rispettivamente venga fatto ordine al revisore della società di produrre i rapporti di revisione e gli atti di revisione per gli anni 2007-2012 della __________ in fallimento”
(VD pag. 3)
che coincide nel testo e nelle conclusioni con l’istanza già presentata in data 5.4.2019 (doc. TPC 11) e rigettata con decisione presidenziale del 19.7.2019 (doc. TPC 21). Premesso che, nel merito, il Procuratore pubblico (di seguito solo PP) si è rimesso al giudizio della Corte (VD a pag. 3) e che il difensore dell’imputato ne ha chiesto la reiezione (VD a pag. 3), predetta istanza è stata respinta (VD a pag. 3 e allegato, di seguito solo all., 1) in forza delle stesse argomentazioni già espresse nel doc. TPC 21, alle quali si rinvia, dopo aver ulteriormente ribadito come per l’analisi giuridica ex art. 165 n. 1 CP dei due contestati bonifici del 3.4.2009 e del 14.4.2009 indicati nell’AA (doc. TPC 1), gli AI acquisiti all’Inc. MP fossero come tali più che sufficienti.
III) Vita e precedenti penali dell’imputato
" sono nato nel Canton __________ e sono cresciuto a __________ da genitori entrambi di nazionalità __________.
Ho frequentato le scuole dell'obbligo sempre a __________. __________”
(VI PS IM 1 20.3.2014 da pag. 3 a pag. 4)
dichiarazioni che sono state confermate in aula (VD a pag. 2 e all. 2 a pag. 1 I risposta, di seguito solo R) con le ulteriori seguenti precisazioni:
" Preciso che mio padre era __________, mentre mia madre era __________. (…)
Ricevo CHF 1'950.- di pensione. Non ho altre entrate. Oltre al conto sequestrato ho un altro conto di CHF 100'000.-. Ho un’abitazione in proprietà con un valore di stima di ca. CHF 75'000.-, che ho pagato CHF 400'000.-La casa non è ipotecata. Ho anche una casa in __________ che ho acquistato 15 anni fa al prezzo di ca. 600'000.- e che non è ipotecata. Ho ancora la società __________, che non è però più attiva. Per quest’ultima non svolgo più alcuna attività e non percepisco nulla. Ricordo che per la maggior parte del tempo mi trovo in ospedale e che non ho quindi la possibilità di lavorare. Mia moglie si prende cura di me e non ha altre attività. Attualmente vivo quindi solo con la rendita AVS citata precedentemente. Per questo motivo è nostra attuale priorità riuscire a vendere la proprietà a __________. Ho calcolato che ogni mese io sono sotto di ca. CHF 3'000.- e che avrò autonomia economica ancora solo per 5 anni. Non ricevo alcun aiuto dallo stato poiché sono proprietario di immobili (…)
D PP: I CHF 100'000.- sul conto di cui ha parlato sono investiti o sono solo risparmi depositati?
R: Questi soldi in realtà non sono su un conto ma sono nascosti in casa mia perché non mi fido più delle banche”
(VD all. 2 a pag. 1 I e II R nonché a pag. 2 II R)
IM 1 non è incensurato poiché in Svizzera è stato oggetto di tre condanne: la prima con decreto d’accusa (di seguito solo DA) dell’11.3.2008 del MP del __________ dove è stato ritenuto colpevole del reato di grave infrazione alla norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale, di seguito solo LCStr) e condannato alla pena pecuniaria (art. 34 e seguenti, di seguito solo segg., CP) di 10 aliquote giornaliere da franchi (di seguito solo fr.) 90.- ciascuna, sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e doc. TPC 20) nonché al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 800.-, la seconda con DA del 18.4.2012 dell’__________ dove è stato ritenuto colpevole dei reati di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e condannato alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 70 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna, sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e doc. TPC 20) nonché la terza con DA del 28.3.2013 dell’__________ dove è stato condannato per i reati di impedimento di atti dell’autorità (art. 286 CP), infrazione alla LCStr (art. 90 cpv. 1 LCStr) e stato difettoso dei veicoli (art. 93 cpv. 2 LCStr antecedente all’1.1.2013) alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 20 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna nonché al pagamento di una multa (art. 106 CP) di fr. 150.- (doc. TPC 20). Soggetto di 2 esecuzioni, periodo 22.11.2014 / 28.1.2015, alle quali ha fatto opposizione, per un totale di fr. 503'547.80 (doc. TPC 22), di cui una per fr. 500'000.- da parte della fu __________, per i suoi progetti futuri ha dichiarato di non averne a causa delle sue gravi condizioni di salute (VD all. 2 a pag. 2 I R).
IV) __________ e l’operazione immobiliare inerente il fondo __________
" __________ ”
(AI 1 all. A)
Amministratrice della società era la moglie dell’imputato (AI 1 all. A), il quale, però, ne era l’azionista totalitario (VI PS IM 1 4.6.2014 a pag. 3) e amministratore di fatto (VD all. 2 pag. 2 IV R). L’attività della società è stata legata unicamente ad un’operazione immobiliare inerente il fondo __________. __________ ha acquistato tale immobile da __________ il 21.9.2006 (AI 1 all. C) per l’importo di fr. 550'000.- e, tramite contratto d’appalto generale con la __________, società di cui IM 1 è tuttora l’amministratore (AI 98 all. 9 nonché VD all. 2 a pag. 2 V R), ha proceduto ad effettuare la ristrutturazione dello stesso per la somma di fr. 500'000.- (AI 98 a pag. 10 e VI PS IM 1 20.3.2014 a pag. 6). In merito al prezzo di acquisto si segnala come era stato fissato nell’atto di compravendita notarile in fr. 550'000.- (decisione del 25.1.2012 del __________, di seguito solo decisione 25.1.2012, a pag. 2, AI 98 all. 1) e che successivamente è insorta una causa civile fra le parti, poiché, a dire dell’imputato, l’immobile gli era stato venduto con della documentazione falsa (VD all. 2 a pag. 2 V R) e/o con un valore di redditto superiore a quello effettivo (VI PS IM 1 20.3.2014 a pag. 5 e AI 1 all. C). Una volta terminata la ristrutturazione, nel marzo / aprile 2019, __________ ha venduto l’immobile alla società __________ per complessivi fr. 1'097'000.- (AI 98 a pag. 18).
V) La causa civile
VI) I prelievi contestati e il fallimento della __________
VII) Dichiarazioni d’istruttoria e dibattimentali dell’imputato
7.1. in relazione al versamento di fr. 60'000.- le sue spiegazioni non sono sempre state lineari e se nel suo VI PP 4.8.2015 a pag. 3 da riga 12 a riga 18 ha sostenuto di aver:
" sopportato personalmente le spese legali e processuali della causa contro __________ e __________ non ha esposto tutte le spese amministrative e di gestione da me prestate quale amministratore della società. Per tener conto di tutte queste spese e dei miei onorari, io ho quindi bonificato l’importo di CHF 60'000 che è stato pure correttamente contabilizzato. Produco copia della scheda contabile relativa all’anno 2009 del conto prestito nel quale figura il prestito di CHF 60'000 e nel quale è pure una provvigione di CHF 30'000 a mio favore)”
(VI PP IM 1 4.8.2015 a pag. 3)
in aula ha cambiato versione affermando di aver utilizzato gran parte di questo importo per pagare, a saldo (VD all. 2 a pag. 4 I R), le prestazioni dell’architetto incaricato della ristrutturazione dell’immobile:
" Questi CHF 60'000.- sono costituiti da 3 importi distinti. L’ultimo importo di CHF 10'000.- mi è stato stornato direttamente. Ad un certo punto io ho detto al mio collaboratore __________ che nella società non c’erano più soldi e quindi gli ho dato CHF 50'000.- a saldo per pagare le sue prestazioni di architetto per la ristrutturazione della casa di __________”
(VD all. 2 a pag. 3 IX R)
7.2. in merito al versamento di fr. 160'000.- l’imputato, nel suo VI PS 20.3.2014 da pag. 6 riga 42 a pag. 7 riga 6, si è così espresso:
" Questa somma era l’utile della __________ conseguito dall’operazione immobiliare della vendita dell’immobile di __________. A quel momento la __________ non aveva alcun passivo e nemmeno un’attività commerciale. Disponeva però di 160'000 CHF che ho deciso di investire questa somma in borsa per mezzo del mio conto presso la . Produco il contratto fiduciario del’ (allegato sub. Doc. 2bis) nel quale indico di prelevare 160'000 della __________ al fine di investirli in opzioni . Questo documento è già stato prodotto anche all’. A livello fiscale preciso che è stato dichiarato, controllato ed accettato dall’ufficio di tassazione sia a __________ che a __________.
Preciso inoltre che quando dico che la __________ non aveva debiti, aveva però una causa civile pendente per la quale il mio avvocato mi aveva assicurato che avremmo vinto e quindi ho ritenuto non vi fossero rischi anche perché vi erano già state 5 sentenze positive a favore della __________. La mia banca aveva versato 350'000 alla __________ precisando che si trattava di una liquidazione totale delle loro pretese.
Per terminare questa domanda faccio notare che purtroppo la somma di 160'000 CHF è andata perduta con questo investimento”
(VI PS IM 1 20.3.2014 da pag. 6)
confermando anche in aula come predetto importo sia stato da lui investito in opzioni __________ ben consapevole che si trattasse di un’operazione speculativa:
" In quel momento io ero in una brutta situazione e sicuramente è stata una speculazione. È chiaro che le opzioni di __________ erano più azzardate che un normale investimento. Le opzioni mi erano state consigliate dalla mia banca e dai miei colleghi”
(VD all. 2 a pag. 3 I R)
VIII) L’imputazione
8.1. l'enumerazione delle condotte punibili non è esaustiva (sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6P.168/2006 considerando, di seguito solo consid., 8.2.1). L'art. 165 CP, diversamente dall'art. 164 CP, concerne di norma un comportamento complessivo (Globalverhalten) che va valutato dal giudice nella realizzazione dei suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008, pag. 337, Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de la gestion fautive in RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare tale comportamento il giudice deve, in particolare, valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (sentenza del Tribunale federale, di seguito solo DTF,115 IV 41 consid. 2, Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I Berna 2002, art. 165 numero, di seguito solo no., 21-22 e sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del 10.3.2009 Inc. 17.2008.75 consid. 8). Un solo atto di cattiva gestione può essere sufficiente a configurare l'infrazione. Se all'accusato vengono rimproverati più atti di cattiva gestione correlati con il fallimento, si deve considerare che ci si trova confrontati con una sola infrazione ma la pluralità di atti deve essere valutata nel quadro della commisurazione della pena (DTF 123 IV 195 e Corboz, op. cit., art. 165 no. 30). Per dotazione insufficiente del capitale la dottrina, facendo spesso riferimento al messaggio del Consiglio federale (di seguito solo CF), annovera tutti i casi in cui un'impresa non dispone, già sin dall'inizio, di risorse sufficienti per far fronte alle spese generate dall'attività imprenditoriale che si accinge a svolgere, come pure i casi in cui il capitale azionario al momento della fondazione non è stato liberato dagli azionisti ed i casi in cui i conferimenti in natura sono stati sopravvalutati (Corboz, op. cit., art. 165 no. 23, Trechsel / Ogg; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2008, art. 165 no. 5 e Messaggio del CF concernente la modifica del CP e del Codice penale militare, di seguito solo Messaggio, in FF 1991 II a pag. 873 no. 213.33). L’applicazione della norma presuppone, però, comportamenti di una certa gravità, poiché non è pensabile che l'infrazione possa consumarsi ogni qualvolta una società fallisca in seguito a un'insufficiente dotazione di capitale (Messaggio in FF 1991 II a pag. 873 no. 213.33).
9.1. in merito al versamento di fr. 60'000.- la Corte non ha ritenuto credibili le spiegazioni fornite dall’imputato, che del resto non le ha mai documentate anche per quel che concerne un’asserita sua provvigione di fr. 30'000.- a suo favore (VI PP IM 1 4.8.2015 a pag. 3), senza poi dimenticare come in aula abbia cambiato versione rispetto a quanto precedentemente dichiarato dinanzi al PP (consid. 7.1 della presente sentenza). Secondariamente e contrariamente a quanto sostenuto dal difensore in requisitoria (art. 346 cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., d CPP), toccava a lui fornire la prova che predetto importo fosse stato effettivamente utilizzato per sostenere le spese della ristrutturazione dell’immobile di __________, cosa che però non ha mai fatto (VI PS IM 1 4.6.2014 a pag. 5). A dire il vero poi questa operazione è stata anche indicata nella scheda contabile relativa all’anno 2009 della società come prestito (“Darlehen”, VI PP IM 1 4.8.2015 all. 4) ovvero come un credito concesso a sé stesso senza contropartita né garanzie, che l’imputato, peraltro, non ha mai voluto o saputo restituire;
9.2. riguardo al versamento di fr. 160'000.- è lo stesso imputato che in aula ha affermato che l’investimento in opzioni __________ fosse azzardato e che si è trattato di una mera speculazione (VD all. 2 pag. 3 I R), il che rientra pacificamente nella fattispecie di cattiva gestione ex art. 165 n. 1 CP. Parallelamente tale attività borsistica non era altresì inclusa nello scopo societario (AI 1 all. A) e quindi, già solo per questo, contraria ai suoi doveri di amministratore di fatto della società. E’ poi irrilevante, per la constatazione del reato, il fatto che al momento dell’investimento non se ne potesse già sapere il negativo esito considerato come il reato qui in esame non è un reato di risultato ma di semplice messa in pericolo, ciò che poteva facilmente essere evitata con degli investimenti non speculativi ma obbligazionari o differentemente conservativi;
9.3. né gli atti attestano che l’imputato, che ha dichiarato in aula di non aver avuto redditi del 2009 (VD all. 2 a pag. 3 IV R), abbia mai accantonato altre sostanze o valori patrimoniali per far validamente fronte agli impegni economici della __________ nei confronti della venditrice ricordato, infatti, come “l’attività della ditta si è in pratica conclusa con la rivendita dell’immobile avvenuta ad inizio 2009, dopo il pagamento di tutti le spese/investimenti fatti” (verbale d’interrogatorio del 12.2.2013 di __________ presso __________, AI 1 all. C), da cui il dover parimenti riconoscere anche il necessario rapporto di causalità naturale e adeguato tra l’agire dell’imputato e il fallimento societario;
9.4. quo all’aspetto soggettivo del reato, la Corte ha ritenuto che l’imputato, al momento dei contestati due versamenti, non poteva non sapere, o perlomeno non prendere seriamente in considerazione e accettare (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) il fatto che __________ avrebbe potuto dover pagare il saldo del prezzo di acquisto dell’immobile. Già solo l’accordo parziale (“Teilvergleich vom 11./13. Febrauar 2009” a pag. 7 della decisione 25.1.2012, AI 98 all. 1), proprio perché non conclusivo (in questo senso si veda il relativo pto. 7), non lasciava dubbio alcuno in merito al fatto che il pagamento di fr. 350'000.- effettuato da __________ alla venditrice non fosse a saldo di ogni pretesa. Poco importa il fatto che __________ sia stata condannata definitivamente solo nel 2012 (AI 98 all. 1), visto come la causa era iniziata già nel 2007 (decisione 25.2.12012 a pag. 3 segg., AI 98 all. 1 e VD all. 2 a pag. 3) e il rischio di dover effettuare ulteriori pagamenti fosse manifestamente dato o perlomeno non poteva essere assolutamente escluso anche perché le precedenti decisioni in favore dell’imputato erano state rese solo su questioni pregiudiziali (decisione 25.2.2012 a pag. 3 segg., AI 98 all. 1 e VD all. 2 a pag. 3) e che se IM 1 avesse avuto un qualsiasi dubbio in merito avrebbe potuto rivolgersi al suo legale nel contesto del procedimento civile per ricevere tutte le informazioni del caso. A fronte di ciò, per la Corte, l’imputato avrebbe dovuto effettuare un accantonamento con l’utile ricavato dalla vendita dell’immobile per garantire la solvibilità della società. E se questo non è stato fatto non può oggi che essere confrontato con il reato qui in esame, a maggior ragione poi se nei bilanci 31.12.2009 e 31.12.2010 della società era stato espressamente indicato un passivo di fr. 200'000.- a favore della venditrice ( VI PP IM 1 4.8.2015 all. 2 e 3), a dimostrazione del fatto che l’imputato fosse perfettamente a conoscenza che la differenza fra il prezzo concordato inizialmente di fr. 550'000.- e l’importo già saldato di fr. 350'000.- fosse ancora tutto da pagare.
IX) Colpa, prognosi, pena
10.1. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;
10.2. giusta l’art. 34 cpv. 1 CP salvo diversa disposizione del CP la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere e il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma un’aliquota giornaliera ammonta almeno a fr. 30.- e al massimo a fr. 3'000.- ed eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a fr. 10.-, fermo restando che il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale;
10.3. giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva (art. 40 CP) non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);
10.3.1. per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per il verdetto in merito al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura. Valgono, perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (di seguito solo TF) sotto l’egida del previgente art. 41 CP (DTF 134 IV 53 e 134 IV 1 nonché STF 6B_664/2007 del 18.1.2008). Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193 e 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo all’assunzione delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23.7.2007), ritenuto, tuttavia, che anche questo aspetto va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione complessiva della prognosi del condannato (DTF 115 IV 85, 94 IV 51 e 82 IV 5 nonché STF 6S.762/1999 del 19.1.2000). Il TF ha poi avuto modo di precisare che condanne precedenti per reati della stessa natura costituiscono, in quest’ambito, soltanto indizi sfavorevoli che non escludono tuttavia la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97, 116 IV 279 e 115 IV 85), che può essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in maniera tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62 e 117 IV 3);
10.4. giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;
10.5. giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto come conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
X) Risarcimento dell’accusatrice privata
XI) Confische e risarcimento equivalente
13.1. giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. c) e d) CPP all’imputato e terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente restituiti ai danneggiati o confiscati;
13.2. giusta l’art. 71 cpv. 1 CP se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca (art. 70 CP) non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente ritenuto che nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’art. 70 cpv. 2 CP;
13.3. giusta l’art. 73 cpv. 1 lett. b) CP se, in seguito a un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o a un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
XII) Retribuzione del difensore d’ufficio
Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).
Quo alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 178.310) secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- / h, ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 RL 178.310 prevede che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un importo forfetario in % dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto, che per un onorario tra fr. 5'000.- e fr. 10'000.- è del 6%, ma almeno fr. 500.-, ricordato come giusta il cpv. 2 RL 178.310 il patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente quali, ad esempio, quelle di trasferta.
Premettendo che la relativa tassazione non è stata impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali nel termine di legge (doc. TPC 34, art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP nonché VD all. 3 a pag. 3 pto. 7.3) l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal 25.9.2015 (AI 139) ha presentato un’unica nota datata 6.8.2019 (VD a pag. 4 e doc. Dib. 5) per complessivi fr. 16'359.55 (VD a pag. 4 e doc. Dib. 5) che è stata tassata per 8'760.70 e meglio fr. 7'350.- per l’onorario, fr. 274.- per costi e trasferte (art. 6 cpv. 2 RL 178.310), fr. 500.- per spese (art. 6 cpv. 1 RL 178.310) e fr. 636.70 per l’IVA (VD all. 3 a pag. 3 pti. 7 e 7.1) ritenuto che IM 1, tenuto conto della sua sostanza immobiliare (consid. 3 della presente sentenza), è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'760.70 (VD all. 3 a pag. 3 pti. 7 e 7.2).
Prima dell’avv. DUF 1, periodo 2.5.2015 / 25.9.2015 (AI 107 e 139), l’imputato aveva come difensore d’ufficio (art. 132 CPP) l’avv. __________, __________, le cui fatture del 29.9.2015 (AI 147) e del 5.8.2015 (AI 122) sono state tassate dal MP con decreto 3.12.2015 limitatamente a fr. 7'089.75 a titolo di onorario, spese e IVA (AI 174). Ne consegue come l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino anche questo importo (VD all. 3 a pag. 3 pto. 8).
XIII) Tassa di giustizia e spese procedurali
19.1. giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese;
19.2. giusta l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi del caso concreto ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma sono ritenute disborsi in particolare le spese per la difesa d’ufficio (art. 135 CPP) e il gratuito patrocinio (art. 138 e 422 cpv. 2 lett. a CPP) rispettivamente la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 lett. e CPP);
19.3. giusta l’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento, sono fatte salve disposizioni derogatorie dello stesso CPP;
19.4. giusta l’art. 426 cpv. 1 CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali restando eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio con la riserva dell’art. 135 cpv. 4 CPP;
19.5. giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. b) della legge sulla tariffa giudiziaria (RL 178.200) nei procedimenti penali davanti ad una Corte correzionali la tassa di giustizia è fissata da fr. 500.- a fr. 20'000.-
visti gli art.: 12, 34 segg., 42, 44, 47, 71, 73 e 165 n. 1 CP;
80 segg., 84 segg.,135, 263 segg., 328 segg. e 422 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.1. cattiva gestione
per avere, a __________ e in altre località, agendo nella sua veste di azionista totalitario e amministratore di fatto tramite la moglie della __________, __________ nonché di amministratore unico e azionista della __________, __________, pur sapendo o dovendo presumere che la __________ era debitrice nei confronti di __________, venditrice di uno stabile acquistato il 21.9.2006 a __________, del saldo del prezzo di compravendita, parzialmente contestato ma definitivamente stabilito in fr. 341'817.35 dal __________ il 25.1.2012, intenzionalmente causato, con cattiva gestione, in ispecie mediante speculazioni avventate, crediti concessi a sé stesso senza garanzie e grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni, l’eccessivo indebitamento e conseguente insolvenza della società, cagionandone in tal modo il fallimento pronunciato l’1.2.2013 dal Pretore di __________, in particolare bonificando a debito dei conti della __________ presso la __________, fr. 60'000.- il 3.4.2009 e fr. 160'000.- il 14.4.2009 a favore di propri conti personali per il finanziamento di operazioni speculative in borsa risoltesi in perdita rispettivamente per il pagamento di prestazioni non dovute;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. alla pena pecuniaria di fr. 2’700.- (duemilasettecento), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 34 segg. CP);
2.2. al risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 250’000.- (duecentocinquantamila).
L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 1 fr. 220'000.- con interessi al 5% su fr. 60'000.- dal 3.4.2009 e su fr. 160'000.- dal 14.4.2009 a titolo di risarcimento danni rispettivamente fr. 21’000.- a titolo di spese legali, importo comprensivo di onorari, spese e IVA.
4.1. Per ogni altra sua pretesa nei confronti di IM 1 l’AP ACPR 1 è rinviata al competente foro civile.
È ordinata la confisca sino a concorrenza del risarcimento equivalente di cui al punto 2.2 del presente dispositivo dell’importo di fr. 250'000.- dal conto no. __________ intestato a IM 1 presso la __________, con successiva sua assegnazione in favore dell’AP ACPR 1 quale quota parte del credito riconosciutogli al punto 4 del presente dispositivo.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.- (millecinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 3’000.- (tremila) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale del 6.8.2019 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario sino al 31.12.2017 fr. 3’339.00
costi e trasferte sino al 31.12.2017 fr. 166.00
spese sino al 31.12.2017 fr. 225.00
IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 298.40
onorario dall’1.1.2018 fr. 4’011.00
costi e trasferte dall’1.1.2018 fr. 108.00
spese dall’1.1.2018 fr. 275.00
IVA dall’1.1.2018 (7,7%) fr. 338.30
totale fr. 8'760.70
7.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 8'760.70.
Relativamente alla tassazione della nota professionale del 20.9.2015 dell’avv. __________, __________, richiamati gli atti istruttori 147 e 174 dell’Inc. MP 2013.11990, IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'089.75.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 303.40
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 142.40
fr. 3'445.80
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