Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2015.28
Entscheidungsdatum
23.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2015.28

Lugano, 23 marzo 2015/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 04.01.2015 al 26.02.2015 (54 giorni) in carcerazione di sicurezza dal 27.02.2015

IM 2 rappresentato dall’avv. DUF 2

in carcerazione preventiva dal 04.01.2015 al 29.01.2015 (25 giorni)

imputati, a norma dell'atto d'accusa 22/2015 del 26.02.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

A. IM 1 e IM 2, in correità

  1. tentata rapina

per avere, a __________,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa, alla stazione FFS,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza e minacciato di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________ e __________, segnatamente per sottrarre al primo la giacca, senza riuscire nel loro intento poiché le vittime reagivano e fuggivano,

e meglio, per avere,

dopo aver seguito e raggiunto le vittime appena fuori dalla stazione, bloccandole e chiedendo loro con insistenza delle cartine per sigarette, ricevuta risposta negativa, IM 1 colpiva __________ con un calcio alla coscia destra ordinandogli nel contempo di consegnarli la giacca, ma visto il suo rifiuto lo colpiva nuovamente con un calcio alla coscia destra e lo afferrava per la giacca strattonandolo, mentre IM 2 brandiva verso le vittime un coltello a farfalla aperto,

senza riuscire nel loro intento poiché __________ si difendeva, bloccava e metteva a terra IM 1, prima di allontanarsi velocemente con __________;

B. IM 1, singolarmente

  1. lesioni semplici

per avere a __________ e __________, sul TILO diretto a __________,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 05:50 circa,

colpito intenzionalmente e ripetutamente con pugni in faccia e sul collo ACPR 1, provocandogli una ferita lacerocontusa sopracigliare a sinistra e diverse ecchimosi sul collo, come attestato dal certificato medico 3 gennaio 2015 del PS dell’Ospedale __________, agli atti;

C. IM 2, singolarmente

  1. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a __________ e __________, il 3 gennaio 2015, senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015, intenzionalmente consumato, ad __________ ed in altre imprecisate località, almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno tre piante di canapa, stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 123 cifra 1 CP, 140 cifra 1 cpv. 1 CP, 33 LArm e 19a LStup.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

  • l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 17:04.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che la mattina del 3 marzo 2015 gli imputati hanno agito senza alcun motivo, probabilmente per noia, per divertirsi, prendendosela con dei giovani che, al contrario di loro, impegnati a costruire il proprio futuro, si stavano recando al lavoro. A mente dell’accusa la situazione è preoccupante, gli imputati sono due giovani con precedenti importanti, in modo particolare IM 1, i quali si trovano oggi di fronte a questa Corte a rispondere di fatti ancora più gravi, e questo nonostante gli stessi tentino di nascondersi dietro la loro difficile situazione professionale. A mente dell’accusa le dichiarazioni degli imputati in merito ai fatti del 03.03.2015, laddove non coincidono con quelle rilasciate dalle vittime, non possono essere ritenute credibili. Il PP pone l’accento sul fatto che è strano che IM 1 ricordi esattamente tutto quanto avrebbe bevuto prima dei fatti, mentre non ricorda nulla di quanto avvenuto in stazione una volta usciti dalla discoteca e sottolinea che anche IM 2 ricorda unicamente quello che vuole ricordare. Bisogna invece dare credibilità alle dichiarazioni delle vittime, le quali al momento dei fatti erano certamente più lucide degli imputati. Il PP ripercorre i fatti oggetto dell’inchiesta, così come esposti dalle vittime. Gli imputati hanno avuto sin da subito un atteggiamento provocatorio, quando alla stazione FFS di __________ hanno iniziato, senza alcun motivo, ad importunare una coppia che se ne stava tranquillamente per i fatti suoi; sempre senza alcun motivo, una volta saliti sul treno, IM 1 e IM 2 hanno deciso di continuare ad importunare la coppia. IM 1 ha mostrato tutta la sua aggressività e la sua cattiveria, colpendo senza alcun motivo ACPR 1, e mostrandosi poi aggressivo anche con la persona che ha tentato di intervenire per sedare la situazione, mentre IM 2 – perlomeno per quanto riguarda i fatti di cui al punto 2 dell’AA - ha tentato di far desistere l’amico dal suo agire. L’accusa considera che IM 1 non aveva alcun motivo per prendersela con ACPR 1; nonostante questo, come risulta dalle dichiarazioni della vittima, l’ha picchiato appositamente per fargli male. Sempre senza motivo, alla stazione FFS di __________, gli imputati se la sono presa con due giovani impegnati a costruirsi il proprio futuro, i quali, al mattino presto, si stavano recando al lavoro. Per quanto attiene al motivo per cui IM 2 avrebbe estratto il coltello, non è credibile, a mente dell’accusa, che questo sia avvenuto unicamente per difendersi dalle vittime. Neppure è credibile, secondo l’accusa, che gli imputati non abbiano chiesto nulla alle vittime. Già alla stazione di __________, infatti, essi avevano chiesto di poter avere cartine, richiesta che hanno poi ribadito, come affermato in maniera credibile dalle vittime, anche alla stazione di __________ nei confronti di __________ e __________. Il PP chiede quindi la conferma integrale dell’AA. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l’accusa pone l’accento sul fatto che IM 1 si presenta oggi in stato di detenzione, siccome i moniti e le precedenti condanne che gli sono state inflitte non sono servite a nulla, e chiede quindi la condanna ad una pena detentiva da espiare, non intravvedendo i presupposti per una sospensione condizionale. Il PP sottolinea che per quanto attiene alle due condanne inflittegli da maggiorenne, si tratta fra le altre cose di furto in banda, minaccia e vie di fatto e che i reati di cui all’AA sono stati commessi a distanza di pochi mesi dall’emanazione del DAC del 30.10.2014. Per quanto riguarda i suoi precedenti, IM 1 non si è mai assunto la responsabilità di quanto commesso, sostenendo sempre di essere stato coinvolto da altre persone. Nei fatti oggi a giudizio IM 1 ha certamente avuto un ruolo di protagonista e non si può certo sostenere che egli sia stato coinvolto da IM 2, cosa che molto probabilmente vale anche per i reati commessi in precedenza. Il PP sottolinea inoltre che IM 1, da quando si trova in carcere, non ha intrapreso passi concreti per costruire il suo futuro; egli ha sì trovato un’ancora di salvezza con la Fondazione __________, ma non si tratta al momento ancora di una prospettiva concreta. A mente dell’accusa i fatti dimostrano che IM 1 non è in grado di controllarsi e di gestirsi, motivo per cui un aiuto in questo senso dovrà essere organizzato in sede di espiazione della pena. Tutto ciò premesso, l’accusa chiede per IM 1 una pena detentiva di 14 mesi da espiare, a valere quale pena unica, essendo i fatti avvenuti durante il periodo di prova di cui al DAC del 28.06.2012.

Per quanto attiene a IM 2, l’accusa sottolinea che la sua posizione non è quella di attore principale, bensì di un compartecipe. Il PP ricorda che in occasione delle vie di fatto perpetrate da IM 1 sul treno, IM 2 è intervenuto anche a difesa della vittima, mentre che presso la stazione di __________ egli ha seguito senza esitazione IM 1, estraendo anche il coltello dalla tasca. A mente dell’accusa IM 2 non è credibile quando sostiene che il coltello a farfalla si trovava casualmente nella sua tasca, dove l’aveva probabilmente dimenticato; dalle dichiarazioni del coimputato IM 1, risulta invece che egli aveva l’abitudine di girare con un coltello in tasca. L’accusa, dopo avere ricordato che anche IM 2 ha dei precedenti, fa notare che perlomeno da maggiorenne egli non ha più commesso reati contro la persona, ma si è limitato a infrangere la LF sulla circolazione stradale. Egli non ha tuttavia presentato un piano preciso ed organizzato per il suo futuro.

L’accusa conclude chiedendo per IM 2 una pena detentiva di 9 mesi da sospendere condizionalmente per un periodo di 4 anni, a valere quale pena unica, essendo i fatti avvenuti nel periodo di prova di cui al DAC del 10.10.2011. Il PP chiede inoltre la condanna di IM 2 ad una multa di CHF 100.00 per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Per quanto attiene ai sequestri, l’accusa chiede la confisca del coltello Butterfly, mentre non si oppone alla restituzione del telefono cellulare con scheda SIM e custodia;

  • l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che i fatti di cui ai punti 1 e 2 dell’AA non sono contestati. La difesa evidenzia come a causa del grave stato di ebrietà l’imputato non serba però alcun ricordo di quanto accaduto. In occasione dell’interrogatorio di Polizia, avvenuto il giorno dopo i fatti, il test dell’alcolemia ha dato esito negativo. Occorre quindi ricostruire lo stato psico-fisico in cui egli si trovava al momento dei fatti basandosi sugli elementi oggettivi agli atti così come sulle dichiarazioni rilasciate in merito dagli stessi imputati e dalle vittime, di cui dà parziale lettura. Dai filmati estrapolati dal cellulare di IM 2, si evince chiaramente che la sera dei fatti IM 1 era in preda ai fumi dell’alcol. La difesa sottolinea che le dichiarazioni rilasciate da IM 1 in merito al suo consumo di alcol la sera dei fatti (VI PP 25.01.2015), sono sostanzialmente confermate dalle affermazioni del coimputato IM 2, il quale ha dichiarato che, presso la stazione, IM 1 avrebbe vomitato e sarebbe caduto più volte. Anche la teste __________ ed il teste __________ hanno indicato, nei loro verbali, che i due imputati avevano certamente bevuto e forse anche fatto uso di sostanze stupefacenti. La difesa considera che studi scientifici hanno dimostrato che l’alcol è una sostanza psicotropa che agisce sulla mente, sottolineando che l’intossicazione acuta da alcol può essere un fattore determinante nelle reazione fisiche, anche aggressive, di una persona. Dà parziale lettura delle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale in merito all’assorbimento dell’alcol da parte del nostro organismo. A mente della difesa, dalla quantità di alcol che l’imputato risulta avere bevuto quella sera, bisogna giungere alla conclusione che egli abbia avuto, verso le ore 05:00 del 03.03.2015, un’alcolemia ben superiore ai 2 grammi al litro, trovandosi, al momento dei fatti, in gravissima alterazione dello stato psico-fisico. La difesa sottolinea come l’imputato abbia agito in maniera del tutto irrazionale e come il suo agire sia appunto riconducibile allo stato psico-fisico gravemente alterato, non trattandosi in nessun modo di un atto premeditato. La difesa rimarca che sia __________ che __________ hanno dichiarato che IM 1 e IM 2 erano ubriachi, sottolineando in particolare che è bastato un veloce gesto da parte di __________, per mettere fuori combattimento IM 1 facendolo finire a terra. Gli imputati non avevano alcuna intenzione di perpetrare una rapina, non avendo nessuna necessità di rubare, cosa che risulta anche dal fatto che, come dichiarato dalla stessa vittima, quando IM 2 si è trovato in prossimità del cellulare che aveva perso __________, ha lasciato che __________ lo raccogliesse. Sia __________ che __________ hanno dichiarato che non è stato rubato nulla e che nessuno si è fatto male. La difesa pone l’accento sul fatto che IM 1 non è un ragazzo violento, anche i colpi inferti a ACPR 1 sono la conseguenza del suo stato psico-fisico alterato. Per quanto concerne il diritto, il difensore invoca l’art. 19 in relazione all’art. 48 CP e cita i parametri delle DTF 122 IV 49, secondo cui, in caso di concentrazione alcolica nel sangue tra il 2 ed il 3 per mille, la scemata imputabilità è presunta, DTF 119 IV 120, nella quale per un autore una concentrazione di alcol nel sangue tra il 2.39 ed il 3 per mille era stata ritenuta una grave scemata imputabilità, e DTF 133 IV 145. Per l’applicazione della scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 CP, è sufficiente che l’autore si sia trovato in uno stato mentale molto perturbato. La difesa considera che al momento dei fatti la capacità di discernimento di IM 1 era fortemente compromessa, egli si trovava in stato uno stato di scemata imputabilità tale da resentare l’incapacità. La difesa ricorda inoltre che il grottesco tentativo, da parte del suo assistito, di rubare la giacca a __________, era dettato dal suo stato di balordaggine alcolemica. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, la difesa, considerato che IM 1, pur non avendo memoria dei fatti, sin dal primo verbale si è assunto la responsabilità per quanto commesso, ha tenuto un buon comportamento in carcere, ha agito in stato di grave scemata imputabilità, ritenuto che il tentativo di prendere il giacchetto si è concluso senza successo e senza che nessuno si facesse male ed invocata l’attenuante specifica del sincero pentimento, chiede una massiccia riduzione della pena richiesta dall’accusa. In considerazione del fatto che i precedenti del suo assistito si riferiscono a casi bagatella, i quali sono dovuti perlopiù a cattive frequentazioni in gioventù, e considerato che una pena da espiare sarebbe del tutto iniqua, siccome contraria al principio della risocializzazione, essendo che per l’imputato è stato possibile organizzare una presa a carico da parte della Fondazione __________ ed egli ha quindi concrete prospettive di reinserimento professionale, la difesa conclude chiedendo che la pena venga integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale, fissando un periodo di prova di 5 anni;

  • l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata precisa esservi delle difficoltà nella ricostruzione dei fatti per quanto attiene alla rapina di cui al punto 1 dell’AA, avendo le vittime fornito delle versioni parzialmente discordanti, motivo per cui è necessario ricostruire minuziosamente l’accaduto. Sottolinea che i ruoli e le responsabilità degli imputati sono completamente diversi e non è quindi accettabile accusare entrambi dello stesso reato. Il difensore ripercorre le dichiarazioni rilasciate dalle vittime e dagli imputati sottolineando che, mentre vi sono alcuni fatti assolutamente certi, altre questioni non risultano invece essere così chiare. A mente della difesa è accertato che entrambi gli accusati la sera dei fatti avevano abusato di alcol e probabilmente anche fatto uso di stupefacenti, così come è pure accertato che, a causa dell’alcol assunto, IM 1 non ricorda nulla. Altrettanto certo è il fatto che ad aggredire __________ è stato IM 1, così come è stato lui a chiedergli di consegnargli la giacca. Dalle dichiarazioni rilasciate dalle vittime, è pure emerso che IM 2 ha estratto un coltello dalla giacca, ma mentre le vittime dicono che lo stesso era aperto, IM 2 sostiene che era chiuso. Non vi è motivo, a mente della difesa, per non ritenere credibili le dichiarazioni di IM 2 in merito a questa circostanza, siccome egli non voleva certamente usare il coltello contro le vittime, ma voleva unicamente intimorirle, cosa che poteva fare anche con il coltello chiuso. Per quanto attiene al momento in cui IM 2 avrebbe estratto il coltello, la difesa dà parziale lettura delle dichiarazioni rilasciate da __________ e __________, sottolineando che le vittime hanno fornito dichiarazioni divergenti. La versione di __________ collima perfettamente con quella di IM 2, motivo per cui, anche solo in virtù del principio “in dubio pro reo”, bisogna partire dal presupposto che il coltello sia stato estratto solo quando IM 1 si trovava già a terra. IM 2 non ha estratto il coltello al fine di farsi consegnare le cartine o la giacca, ma unicamente per allontanare le persone che avrebbero potuto colpire il suo amico. A mente della difesa non vi è quindi alcun nesso causale tra l’estrazione dell’arma ed il furto. Al massimo nel comportamento di IM 2 si possono intravvedere gli estremi del reato di minaccia. Il difensore dà poi lettura delle dichiarazioni di __________, secondo cui IM 2, quando egli voleva recuperare il cellulare da terra, l’avrebbe spinto via, sottolineando che, a rigor di logica, se a questo momento egli avesse già avuto in mano il coltello, non avrebbe certamente allontanato __________ spintonandolo, ma avrebbe utilizzato il coltello per intimorirlo. Anche per questo motivo bisogna quindi concludere che, a quel momento, IM 2 non aveva ancora estratto il coltello. La difesa sottolinea inoltre che l’intenzione di IM 2 non era quella di farsi consegnare degli effetti personali altrui, cosa che con il coltello in mano avrebbe benissimo potuto fare. Nemmeno si può affermare che vi sia una correità tra IM 1 e IM 2, ma l’unico comportamento che può essere imputato a quest’ultimo è quello di avere chiesto con insistenza delle cartine alle vittime, mentre è stato IM 1 a tirare i calci ed a chiedere la giacca. La correità implica una concertazione tra gli autori di un reato, ciò che nel caso in esame non è avvenuto, innanzitutto perché tra il momento in cui gli imputati sono scesi dal treno ed il calcio tirato da IM 1 a __________, non ne avrebbero avuto il tempo materiale ed in secondo luogo siccome, visto lo stato alterato in cui si trovavano, è difficile pensare che abbiano effettivamente potuto concordare qualcosa IM 1 ha fatto tutto da solo, sorprendendo sì le vittime, ma anche IM 2, il quale non sapeva nulla della sua intenzione ed ha semplicemente avuto la sfortuna di trovarsi al momento sbagliato con la persona sbagliata. La difesa conclude chiedendo in via principale il proscioglimento del suo assistito ed in subordine, a causa dello stato psico-fisico alterato dall’alcol al momento dei fatti, una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP, chiedendo quindi una pena pecuniaria non superiore alle 45 aliquote giornaliere da porre al beneficio della sospensione condizionale.

Considerato, in fatto ed in diritto

Premessa:

  1. La presente motivazione concerne unicamente IM 2, ritenuto che il coimputato IM 1, condannato ad una pena detentiva di 12 mesi, non ha formulato annuncio d’appello. La di lui posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire le responsabilità di IM 2.

I) Curriculum vitae e precedenti

  1. IM 2, nato il __________ a __________, al PP ha così riassunto la sua vita:

" Sono nato a __________ e ho frequentato le scuole dell’obbligo ad __________ ma non ho conseguito la licenza di scuola media. I motivi sono che non andavo bene a scuola e inoltre durante la passeggiata di fine anno in Francia io e altri compagni abbiamo avuto un problema con la Polizia francese per degli stupefacenti. Io non sono finito in prigione mentre altri compagni sì, ma due giorni dopo al rientro a scuola sono stato convocato dal direttore e mi è stato comunicato che non avrei ricevuto la licenza di scuola media. Ho poi frequentato un anno di pre tirocinio e dopo alcuni mesi a casa ho iniziato l’apprendistato di posatore di pavimenti che è durato tre anni e al termine del quale ho conseguito il diploma. Doveva essere il 2010. Preciso che due mesi prima di terminare l’apprendistato mi ero licenziato perché mi ritenevo sfruttato dal datore di lavoro ma sono comunque riuscito a conseguire il diploma. Ho poi lavorato per un anno come parchettista per una ditta di sementina ma non poi stato licenziato. Non ho più trovato lavoro fino al mese di giugno 2013 e per sei mesi. Dall’inizio del 2014 ho percepito la disoccupazione e da dicembre 2014 percepisco l’assistenza. Percepisco fr. 650.-- mensili. Vivo con i miei genitori ad __________ e con mia sorella che ha 18 anni. (…) Mia madre lavora al __________ di __________ mentre mio padre non lavora più da diversi anni per problemi alla schiena. Prima lavorava in fabbrica come operaio.”

(VI PP 05.01.2015, p. 2, AI 4).

  1. Interrogato dal Presidente in merito alla sua situazione economica, l’imputato in aula ha dichiarato di non avere debiti ed ha confermato di essere al beneficio della Pubblica assistenza, dalla quale percepisce un reddito di CHF 650.00 mensili (VI DIB 23.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Quo ai suoi precedenti, IM 2 è stato oggetto di procedimenti penali sia da minorenne (AI 7) che da maggiorenne.

Dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero risultano una condanna del 19 aprile 2010 ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere a CHF 30.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per infrazione grave alle norme della circolazione e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e una condanna del 10 ottobre 2011 ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere a CHF 100.00 sospesa condizionalmente per 4 anni, per i reati di guida senza licenza di circolazione o targhe di controllo, guida senza l’assicurazione di responsabilità civile, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca e conduzione di un veicolo difettoso.

Dagli atti risulta in fine una condanna per contravvenzione alla LStup di data 01.09.2010. Al proposito l’imputato ha dichiarato di aver iniziato a consumare marijuana tra i 14 ed i 16-17 anni di età (VI PP 05.01.2015, p. 3, AI 4).

  1. In punto alle sue prospettive di vita, l’imputato nel corso dell’interrogatorio dibattimentale ha dichiarato di non aver ancora avuto riscontro in merito al suo possibile impiego presso una ditta che produce paraurti a __________ (cfr. VI PP 05.01.2015, p. 2, AI 4), ma di essersi comunque adoperato per trovare un lavoro presso un falegname (VI DIB, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2-3). L’imputato al proposito ha prodotto uno scritto della Falegnameria __________, dichiaratasi disposta ad assumerlo per un lavoro ad ore sino al termine di un cantiere (doc. dib. 2). IM 2 si è quindi dichiarato intenzionato a trovare un posto fisso di lavoro per andare a vivere per conto suo (VI DIB 23.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

II) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

  1. Il procedimento penale a carico di IM 2 e IM 1 è stato aperto a seguito della denuncia formulata dalle vittime __________ e __________, i quali, recatisi in Polizia la mattina del 3 gennaio 2015, alcune ore dopo i fatti, hanno dichiarato di essere stati avvicinati, presso la stazione di __________, da due individui, uno dei quali avrebbe estratto il coltello esibendolo nella loro direzione, mentre l’altro imponeva loro di consegnargli gli effetti personali (Rapporto di arresto provvisorio del 04.01.2015, p. 3).

Il giorno seguente, gli inquirenti, attraverso la visione della videosorveglianza presente sul treno TILO hanno identificato IM 1 come uno dei potenziali autori. Lo stesso, fermato presso la propria abitazione ed in seguito interrogato, ha fornito il nome di IM 2 il quale è così stato a sua volta fermato al domicilio ed interrogato dalla Polizia.

In data 05.01.2015 il PP ha formulato istanza di carcerazione preventiva (AI 8), misura che è stata ordinata dal GPC fino al 30 gennaio 2015 (AI 9).

Con atto d’accusa 22/2015 del 26 febbraio 2015 ha rinviato a giudizio IM 2 per i reati di tentata rapina, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

III) Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, ad art. 139, n. 1, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, p. 23; DTF 133 I 33; DTF 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28.06.2011; STF 6B.10/2010 del 10.05.2010; STF 6B.1028/2009 del 23.04.2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; 6B.253/2009 del 26.10.2009; 6B.579/2009 del 9.10.2009; CARP 17.2012.2 del 6.06.2012).

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20.03.2007; 1P.333/2002 del 12.02.2003; 1P.20/2002 del 19.04.2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP17.2014.103+122 del 8.10.2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28.06.2004 ed in 6P.37.2003 del 7.05.2003; CARP 17.2011.55 del 26.10.2011; 17.2011.1 del 8.04.2011; 17.2010.69 del 8.04.2011; CCRP 17.2009.59 del 9.06.2010).

IV) Svolgimento dell’inchiesta, dichiarazioni raccolte e loro valutazione

  1. Con l’AA in rassegna il PP ha imputato a IM 1 il reato di tentata rapina.

Interrogato poche ore dopo i fatti, la vittima __________ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in punto a ciò che sarebbe avvenuto la mattina del 3 gennaio 2015, quando, unitamente a __________, si trovava presso la stazione di __________ per recarsi al lavoro:

" Mentre ci incamminavamo venivamo raggiunti da tergo da due individui i quali ci chiedevano delle cartine senza specificare altro. Nonostante la nostra risposta negativa i due ci importunavano nuovamente chiedendoci le cartine. Ad un certo punto uno dei due individui estraeva un coltello e lo esibiva verso di noi insistendo con le cartine. Il coltello aveva una lama liscia di circa 5 cm l’impugnatura scura mi sembrava elaborato (non un semplice coltellino svizzero). Non saprei dire da dove lo ha estratto e se fosse un coltello apribile con una sola mano. Stimo la distanza fra me e l’individuo che impugnava il coltello agitandolo nella nostra direzione di un metro e mezzo. Da parte nostra senza reagire alle provocazioni ci allontanavamo in direzione della Migros. Percorsi circa due passi venivo colpito alla gamba destra da un calcio dell’individuo senza il coltello. Da parte mia non reagivo pregandolo di lasciarmi andare al lavoro. Tuttavia appena giratomi lo stesso individuo mi colpiva nuovamente con un calcio alla stessa gamba. A questo punto mi giravo e lo stesso individuo mi si avvicinava di fronte imponendomi di consegnargli il giacchetto nonostante indossassi una felpa verde con cappuccio e gilet marrone. Ovviamente rispondevo di no e l’individuo mi afferrava per il gilet. Sentendomi minacciato d’istinto lo afferravo con una mano alla giacca e con l’altra al collo riuscendo a metterlo al suolo. In seguito rivolgevo lo sguardo verso l’altro individuo e gli chiedevo se voleva confrontarsi anche lui con me con l’intendo di intimidirlo. Lo stesso retrocedeva qualche passo e percepivo che allora potevamo proseguire.”

(VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 16).

  1. Il medesimo giorno è quindi stato sentito __________, il quale ha asserito a verbale:

" Questi due ragazzi ci seguivano ci hanno chiesto se avevamo delle cartine e da parte nostra rispondevamo di no. Loro hanno insistito in modo arrogante e ci hanno riproposto la domanda. Anche in questo caso abbiamo risposto di no e abbiamo continuato il nostro cammino. (…) dopo aver risposto per la seconda volta che non avevamo cartine e dopo esserci allontanati, il ragazzo con il cappellino blu ci è corso in contro e ha tirato un calcio a __________ sulla coscia dietro. In questo caso ne io ne __________ abbiamo reagito e abbiamo fatto finta di nulla. Il ragazzo con il cappellino ha urlato a __________ di dargli la giacca e dopodiché gli ha dato nuovamente un calcio sempre sulla coscia. In quel frangente è nata una colluttazione e a __________ è anche caduto il natel a terra. Mentre stavano litigando io ho visto il telefono a terra e ho provato a prenderlo, ma il ragazzo con gli occhiali mi ha spinto via dicendomi di lasciarli litigare tra di loro senza intromettermi. Io gli ho fatto notare che c’era il telefono a terra e volevo recuperarlo, allora me lo ha fatto prendere. La lite tra __________ e il ragazzo con il cappellino è poi finita quando __________ è riuscito a fermarlo mettendolo al suolo. In quel momento il ragazzo con gli occhiali si è avvicinato a noi ed ho notato che aveva un coltello in mano. Lo stesso ci ha minacciati puntandoci il coltello e dicendoci “guardate che ho un coltello!”. Il coltello aveva una lama di circa 10cm ed era fine, non saprei specificarne il tipo. Noi ci siamo spaventati e __________ ha detto che era meglio se ce ne andavamo, e così abbiamo fatto.”

(VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 18).

Confrontato alle dichiarazioni di __________, secondo cui il coltello sarebbe stato estratto da IM 2 dopo che da parte loro vi era stato il rifiuto di consegnare le cartine, __________ ha dichiarato:

" Non saprei dire se sia effettivamente successo così, io ho notato il coltello solo alla fine. Probabilmente __________ si è accorto subito del coltello.”

(VI PG 03.01.2015, p. 4, AI 18).

  1. In data 19 gennaio 2015, è quindi stato nuovamente interrogato sui fatti __________:

" Ad un certo punto siamo stati raggiunti da quest’ultimi due. Uno di essi, quello che indossava un cappellino blu, si è avvicinato domandandoci se avevamo le “cartine lunghe”. Noi abbiamo risposto che non le avevamo. Questo ragazzo era insistente e domandava nuovamente delle cartine. Io gli ribadivo che non le avevamo e gli dicevo che poteva trovarle al distributore automatico della “Selecta” che si trovava in stazione. Io e __________ abbiamo continuato a camminare distanziando di alcuni metri i due. Improvvisamente il ragazzo con il cappellino si avvicinava velocemente e sferrava un calcio alla coscia di __________. __________ non ha reagito limitandosi a dire al ragazzo di stare calmo e che le cartine non le avevamo. Nel contempo diceva a me di lasciare perdere e di continuare a camminare. Il medesimo ragazzo si rivolgeva nuovamente a __________ e con fare minaccioso gli ordinava di dargli la giacca. Non ricordo le parole esatte comunque voleva la sua giacca. __________ gli rispondeva che la giacca era la sua e che quindi non era intenzionato a dargliela. A questo punto questo ragazzo lo colpiva immediatamente al volto con un pugno. (…) dopo il pugno è nata una colluttazione tra IM 1 e __________ e quest’ultimo riusciva a metterlo a terra dicendogli di stare calmo. __________ ha reagito solo a quel momento dopo che aveva già preso due calci e un pugno. L’altra persona e meglio IM 2 si è limitato a fare da spettatore ordinandomi di stare in disparte. Durante la colluttazione __________ ha preso il telefono cellulare ed io ho tentato di avvicinarmi per raccoglierlo ma sono stato fermato da quello con gli occhiali (IM 2). Io gli spiegavo che volevo solo raccogliere il telefono e solo a questo punto acconsentiva a farmelo prendere. Quanto IM 2 ha notato che __________ stava avendo la meglio sul suo amico si è avvicinato a noi brandendo un coltello e puntandocelo in modo minaccioso. Ricordo perfettamente di aver visto la lama del coltello, era lunga almeno 10 cm e larga 1/1,5 cm. Oltre a minacciarci con il coltello ci diceva “guardate che ho il coltello, fate attenzione”. Chiaramente sia io che __________ a quel momento eravamo molto spaventati e quindi ci siamo allontanati a passo sostenuto. ADR: che sono sicuro al 100% che il coltello era aperto.”

(VI PG 19.01.2015, p. 2-3, AI 19).

A precisa domanda dell’interrogante su come avesse recepito l’ordine rivolto da IM 1 a __________ di consegnarli la giacca, __________ ha risposto:

" Ho capito chiaramente che volevano rubare la giacca o il contenuto della stessa a __________.”

(VI PG 19.01.2015, p. 4, AI 19).

Ha quindi ribadito che IM 2 avrebbe estratto il coltello minacciandoli quando ha visto che l’amico era in difficoltà (VI PG 19.01.2015, p. 4, AI 19).

  1. Sentito nuovamente in Polizia il 20 gennaio 2015, __________ dal canto suo ha confermato interamente le sue precedenti dichiarazioni, asserendo:

" Entrambi, insistentemente, ci chiedevano se avevamo delle cartine, noi abbiamo risposto negativamente. Sentita questa risposta cominciavano ad alterarsi o meglio essere aggressivi nel senso che insistevano sul fatto che noi dovevamo per forza avere le cartine. A questo punto ho notato che il ragazzo con gli occhiali aveva un coltello in mano. Non ci ha minacciato ma lo teneva semplicemente in mano puntato verso di noi all’altezza del petto senza dire nulla. Preciso che in quel momento io e __________ eravamo ad una distanza di circa 1/1,5 metri dal ragazzo che aveva il coltello. ADR: che il coltello era “aperto” perché ho visto benissimo la lama, poteva avere una lunghezza di al massimo 10 cm. ADR: che ho visto solo la lama e quindi non sono in grado di dire che tipo di coltello fosse. ADR: che non sono in grado di dire se in quel momento anche __________ abbia visto il coltello. Io visto ciò mi sono spaventato ed ho detto a __________ di andarcene. Percorsi pochi metri venivo raggiunto dal ragazzo con il cappellino il quale mi colpiva con una pedata alla coscia destra. Quest’ultimo mi ordinava di consegnargli la giacca, naturalmente io rispondevo di no. Non contento della risposta mi sferrava un ulteriore calcio sempre alla coscia destra. Poi mi ha afferrato per la giacca ed io sentendomi attaccato non ho potuto fare altro che difendermi. Non sono in grado di dire se durante la colluttazione mi abbia colpito con dei pugni ma non lo escludo. Fattostà che questo individuo, a seguito della colluttazione, alla fine terminava a terra. (…) ad un certo punto ho detto a __________ di andarcene, cosa che poi facevamo.”

(VI PG 20.01.2015, p. 2-3, AI 17).

Alla domanda su come avesse recepito l’ordine impartitogli da IM 1 di consegnargli la giacca, ha risposto:

" Non so cosa dire, ad ogni modo volevano portarmela via o meglio rubarmela.”

(VI PG 20.01.2015, p. 4, AI 17).

Invitato poi a prendere posizione sulle dichiarazioni di __________ in merito al momento ed alle modalità con cui IM 2 avrebbe estratto il coltello, __________ ha dichiarato:

" Sentito quanto dichiarato da __________ posso solo dire che non escludo che ciò sia avvenuto ma ero agitato di mio per la colluttazione e forse non ci ho fatto caso. Sono certo di aver visto il coltello ma già prima, forse l’ha tenuto in mano durante tutto l’avvenimento senza metterlo via. In ogni caso sono certo che aveva il coltello perché l’ho visto chiaramente.”

(VI PG 20.01.2015, p. 4, AI 17).

  1. L’imputato IM 1, interrogato per la prima volta in Polizia il giorno del suo arresto, ha riferito di non ricordare nulla di quanto accaduto successivamente a quando lui e IM 2 sono saliti sul treno alla stazione di __________ e ciò in ragione dell’alcool da lui sorbito. L’imputato ha tuttavia affermato, dopo essere stato confrontato alle dichiarazioni delle vittime, che:

" Mi assumo la mia responsabilità, so che mi trovavo lì in quel luogo e a quell’ora. (…) Può darsi che sia stato io enunciare qualche parola del tipo “dammi il giacchetto e il borsellino”, ma ripeto inconsciamente.”

(VI PG 04.01.2015, p. 2-3, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del 04.01.2015).

Sentito dal PP in data 05.01.2015, IM 1 ha in buona sostanza ribadito di non ricordare nulla, affermando che i fatti potrebbero essere andati come sostenuto da IM 2, cambiando tuttavia versione per quanto concerne il fatto di aver chiesto alle vittime di consegnargli qualcosa (VI PP 05.01.2015, p. 4, AI 4-5).

Infine, anche in occasione degli ulteriori verbali in Polizia e dinanzi al PP, IM 1 ha ribadito di non ricordare nulla di quanto accaduto (VI PG 16.01.2015, AI 3; VI PP 23.01.2015, AI 18).

  1. IM 2, dal canto suo, interrogato anch’egli il giorno del suo arresto, ha fornito la seguente versione dei fatti:

" Scesi dal treno, all’esterno della stazione, IM 1 colpiva con un calcio il fondo schiena di un uomo che si trovava insieme ad un altro. Lo stesso si girava e afferrava per le spalle IM 1 atterrandolo al suolo. A questo punto estraevo il coltello che tenevo nella tasca esterna della giacca per intimidirlo. La mia intenzione era quella di allontanarlo per lasciarci proseguire.”

(VI PG 04.01.2015, p. 4, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del 04.01.2015).

Confrontato con le dichiarazioni della vittima __________ in merito al momento ed alle modalità con cui avrebbe estratto l’arma, l’imputato ha ribadito di aver estratto il coltello, mantenendolo comunque chiuso, solo dopo avere visto IM 1 cadere a terra:

" Preciso che al momento che estraevo il coltello per mostrarglielo era chiuso, ovvero la lama si trovava all’interno dell’impugnatura ed era assicurato mediante il gancetto sulla parte posteriore. Stimo la distanza fra me e l’individuo al quale mostravo il coltello di circa 3 metri. Non mi sono mai avvicinato di più. Impugnavo il coltello con la mano sinistra e lo tenevo all’altezza del mio viso. Al momento in cui brandivo il coltello gli dicevo “lo vedi questo….allontanati”. Ho estratto il coltello unicamente quando ho visto cadere per terra il mio amico.”

(VI PG 04.01.2015, p. 5, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del 04.01.2015).

L’imputato ha pure negato di avere chiesto qualcosa ai due ragazzi (VI PG 04.01.2015, p. 5, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del 04.01.2015).

Interrogato dal PP il giorno seguente, ed invitato a spiegare nuovamente quanto accaduto la mattina del 3 gennaio 2015 presso la stazione di __________, IM 2 ha affermato:

" Abbiamo attraversato il sottopassaggio e all’uscita dall’altra parte abbiamo visto due ragazzi. Subito IM 1 ha preso la rincorsa, barcollando, e ha colpito uno dei due con un calcio nel sedere. (…) ADR che nessuno aveva provocato IM 1, anche perché ci voltavano le spalle e non li avevamo neppure visti in faccia. Appena siamo usciti dal sottopassaggio li abbiamo visti a circa 4 o 5 metri da noi e IM 1 è subito partito d’istinto con il calcio descritto prima. (…) L’uomo che è stato colpito da IM 1 si è girato, lo ha preso per le spalle, faccia a faccia e lo ha messo a terra come prendere un sacco dei rifiuti e metterlo a terra. Appena ho visto IM 1 a terra mi sono ricordato di avere il coltello in tasca, l’ho tolto tenendolo chiuso e assicurato e l’ho mostrato solo al ragazzo che l’aveva buttato a terra. Gli ho detto “lo vedi questo, allontanati” o qualche cosa del genere perché volevo che lui se ne andasse.”

(VI PP 05.01.2015, p. 4, AI 4).

L’imputato ha peraltro nuovamente precisato che:

" Ribadisco che io ho mostrato il coltello chiuso e non aperto e quindi non capisco come possono dichiarare di avere visto la lama del coltello.”

(VI PP 05.01.2015, p. 5, AI 4).

IM 2 ha inoltre ribadito che né lui né IM 1 avrebbero chiesto a __________ e __________ di consegnare loro qualcosa:

" ADR che non ho chiesto, né io né IM 1, a questi due ragazzi delle “cartine”. Non è neppure vero che IM 1 ha chiesto a uno di loro di consegnargli il giubbino dopo averlo colpito con due calci. Non abbiamo chiesto nulla a loro, ma ricordo bene la scena descritta in precedenza, ossia che IM 1 li ha rincorsi, ha dato un calcio nel sedere a uno di loro ed è poi stato messo a terra.”

(VI PP 05.01.2015, p. 5, AI 4).

  1. La versione di IM 2 è mutata in occasione dell’interrogatorio di Polizia del 16.01.2015, quando ha in particolare ammesso che IM 1 avrebbe effettivamente chiesto a __________ di consegnargli la giacca. Anche in merito al momento preciso in cui avrebbe estratto il coltello, l’imputato ha fornito una versione leggermente diversa rispetto alle precedenti, pur continuando a sostenere che ciò sarebbe avvenuto unicamente alla fine della colluttazione come pure di averlo sempre tenuto chiuso:

" (…) usciti dal sottopassaggio, a circa 7/8 metri vi erano due persone che camminavano davanti a noi (dandoci la schiena). IM 1, barcollante, ha accelerato il passo in direzione dei due e ho sentito che gli diceva: “dammi il giacchetto o giacca”. Ricordo che lo ha detto con difficoltà vista la sua condizione fisica alterata dall’alcol (sbiascicando). Due secondi dopo ho visto IM 1 tirare un calcio al sedere di uno dei due. A quel punto, il ragazzo del giacchetto che aveva preso il calcio, nello stesso momento si sono afferrati per abiti sulle spalle. Il ragazzo gettava a terra IM 1. Appena mi sono girato ho sentito il ragazzo che accompagnava l’aggredito che mi indicava un telefono per terra. Inizialmente avevo capito che voleva difendere il suo amico e gli intimavo di stare fermo. Subito dopo capivo che voleva recuperare il telefono. Allora glielo permesso. In seguito il ragazzo della giacca si è allontanato da IM 1 e si è fermato. Si è girato verso il suo amico che si trovava vicino a me. Io per non avere rogne, ho estratto il coltello dalla mia tasca, impugnandolo chiuso, gli ho detto : “lo vedi questo…vattene via/allontanati”. Ho fatto questo perché non volevo ricevere un pugno in faccia. (…) ADR che il coltello che tenevo in mano non era aperto, contrariamente a quanto riferito da entrambi i ragazzi.”

(VI PG 16.01.2015, p. 5-6, AI 7).

  1. In occasione dell’interrogatorio finale dinanzi al PP, confrontato alle dichiarazioni delle vittime, IM 2 ha ribadito la sua precedente versione dei fatti:

" (…) ribadisco che non abbiamo chiesto delle cartine ai due ragazzi, ma io ho sentito parlare solo della giacca. Quando siamo usciti dalla stazione IM 1 biascicando qualche cosa ha raggiunto i due ragazzi e ne ha colpito uno con un calcio al sedere. Mentre prendeva la rincorsa ho sentito IM 1 dire “dammi la giacca” o qualcosa del genere. Quando il ragazzo è stato colpito si è girato e ha afferrato IM 1 all’altezza delle spalle. Di fatti si sono afferrati reciprocamente, si sono strattonati e sono finiti a terra. Io sono avanzato e quando ho visto l’altro ragazzo che si stava avvicinando l’ho fermato perché pensavo che volesse aiutare il suo amico. Lui mi ha indicato il cellulare e io mi sono spostato per lasciarglielo prendere. ADR che per fermarlo non ho tirato fuori il coltello. Il coltello l’ho estratto chiuso solo quando il ragazzo che aveva litigato con IM 1, dopo essersi allontanato, si era girato nella mia direzione. Pensando che volesse farmi qualche cosa ho estratto il coltello e gliel’ho mostrato dicendogli anche “guarda che ho il coltello allontanatevi”. Ribadisco che il coltello era chiuso. Io ho impugnato il coltello parzialmente per far vedere che ce l’avevo in mano e quindi la parte che lo hanno visto non era la lama, ma solo parte dell’impugnatura. Sono sicuro al 100% di non averlo aperto.”

(VI PP 29.01.2015, p. 3, AI 18).

  1. Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha ammesso di non ricordare se IM 1 avesse chiesto alle vittime delle cartine, affermando di rammentare unicamente la richiesta fatta da quest’ultimo a __________ di consegnargli la giacca (VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato dal Presidente a spiegare nuovamente in quale occasione avesse estratto il coltello, ha quindi dichiarato:

" (…) dopo il calcio, IM 1 e il ragazzo si sono presi per le spalle e entrambi sono caduti a terra. Io nel frattempo facevo da spettatore, anche perché rispetto a IM 1, il quale aveva preso la rincorsa per raggiungere i ragazzi, io ero rimasto indietro. Poi ho visto il ragazzo che aveva buttato a terra IM 1 girarsi verso di me, e mi sono ricordato di avere un coltello in tasca. L’ho allora estratto per intimidirlo. Mentre IM 1 e __________ si strattonavano, a quest’ultimo è caduto il cellulare e ricordo che l’altro ragazzo me lo ha fatto notare e gli ho consentito di raccoglierlo. ADR che a questo momento, cioè quando è successo l’episodio del cellulare, io non avevo ancora il coltello in mano. Come detto l’ho estratto proprio alla fine, quando __________ aveva in pratica terminato con IM 1 e si è quindi girato verso di me. ADR che il coltello era chiuso.”

(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Confrontato con le affermazioni di __________ in merito al coltello, anche in occasione del dibattimento IM 2 ha confermato le dichiarazioni rese in sede d’inchiesta:

" Io il coltello l’ho estratto alla fine. La nostra intenzione non era certamente quella di rapinare qualcuno. Entrambi la giacca l’avevamo già, e non vedo quindi perché avremmo dovuto chiedere la loro.”

(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Stanti le versioni divergenti, al fine di determinare il ruolo avuto da IM 2 nei fatti occorsi nelle prime ore del 3 gennaio 2015 presso la Stazione di __________ occorre valutare le dichiarazioni rese dalle parti. Al proposito si impone di porre mente al fatto che IM 1 ha ripetutamente affermato di non ricordare nulla, ragion per cui le di lui frammentarie dichiarazioni non possono essere ritenute al fine di delucidare gli eventi di quel giorno.

__________ e __________ sono stati costanti e lineari nell’indicare che prima dei calci sferrati da __________, sono state loro chieste insistentemente delle cartine.

Tale richiesta è stata formulata da entrambi gli imputati (cfr. __________: “due individui i quali ci chiedevano delle cartine (…)” VI PG 03.01.2015, p. 4, AI 18 e __________: “questi due ragazzi ci seguivano ci hanno chiesto se avevamo delle cartine (…) Loro hanno insistito in modo arrogante e ci hanno riproposto la domanda” VI PG 03.01.2015, p. 2, AI 18).

Giova a questo proposito rilevare che già precedentemente, mentre ancora si trovavano presso la stazione di __________, entrambi gli imputati avevano analogamente chiesto a ACPR 1 e __________ delle sigarette e delle cartine per confezionarle (VI PG __________, p. 2, AI 22).

Le vittime hanno pure concordemente indicato che successivamente a tale richiesta a cui è stata data risposta negativa, IM 1 ha colpito con due pedate successive __________, chiedendogli altresì di consegnargli la giacca. Ne è in seguito nata la colluttazione tra questi e IM 1 menzionata negli stralci di verbale sopra riportati.

Si dirà, che il fatto che __________ ha notato il coltello soltanto in un secondo momento risulta essere del tutto plausibile, posto che la sua attenzione al momento era rivolta a quanto accadeva tra IM 1 e __________. Ancora, il fatto che egli non avesse visto l’arma prima che IM 2 gli si avvicinasse, non significa che questi già non la impugnasse, come del resto precisamente indicato da __________.

D’altra parte, non vi è motivo di dubitare della lineare e costante dichiarazione di __________, confermata anche a confronto con __________, secondo cui IM 2 impugnava il coltello fin dal principio.

Peraltro, nelle proprie dichiarazioni le vittime sono parse sincere e non intenzionate ad aggravare la posizione degli imputati, avendo, per esempio __________ riconosciuto che IM 2 ha acconsentito al fatto che egli recuperasse il telefono caduto a __________ o avendo dichiarato di aver notato – come già menzionato – la presenza del coltello solo in un secondo momento.

  1. Per quanto invece riguarda IM 2, le sue dichiarazioni non sono apparse lineari e costanti.

Egli in particolare, in un primo momento ha negato che IM 1 avesse chiesto qualcosa alle vittime, salvo poi affermare, in un secondo tempo, di averlo udito chiedere a __________ di consegnargli la giacca. In sede d’inchiesta ha ripetutamente contestato la circostanza secondo cui avrebbero chiesto delle cartine alle vittime, per poi dichiarare, in aula, di non ricordare se IM 1 avesse fatto una simile richiesta, menzionando unicamente la richiesta della giacca. Egli ha peraltro contestato di aver chiesto personalmente la consegna delle cartine, circostanza, come indicato, univocamente riferita dalle vittime.

Altrettanto carente di costanza e linearità la descrizione del momento in cui avrebbe estratto il coltello. Dalla lettura dei verbali si evince che ciò sarebbe avvenuto dapprima

" Appena ho visto __________ a terra mi sono ricordato di avere il coltello in tasca, l’ho tolto tenendolo chiuso e assicurato e l’ho mostrato solo al ragazzo che l’aveva buttato a terra. Gli ho detto “lo vedi questo, allontanati” o qualche cosa del genere perché volevo che lui se ne andasse”

(VI PP 05.01.2015, p. 4, AI 4),

descrizione dei fatti che muta poi in

" in seguito il ragazzo della giacca si è allontanato da IM 1 e si è fermato. Si è girato verso il suo amico che si trovava vicino a me. Io per non avere rogne, ho estratto il coltello dalla mia tasca, impugnandolo chiuso”

(VI PG 16.01.2015, p. 5-6, AI 7),

per in fine giungere a dichiarare

" Come detto l’ho estratto proprio alla fine, quando __________ aveva in pratica terminato con IM 1 e si è quindi girato verso di me. ADR che il coltello era chiuso”

(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In altre parole, IM 2 ha dapprima dichiarato di aver estratto l’arma fin dal principio della colluttazione (appena l’amico è caduto a terra), affermando poi di averlo fatto successivamente alla stessa (dopo che __________ si era allontanato da IM 1), giungendo in fine ad indicare che l’avrebbe fatto a lite quasi conclusa (quando la vittima aveva in pratica terminato).

Si dirà che tali indicazioni contrastano con quanto affermato dalle vittime. Come già indicato, __________ ha riferito di aver visto IM 2 impugnare il coltello fin dal principio, mentre da parte sua, __________, pur non avendo visto l’arma nelle fasi iniziali (circostanza peraltro spiegabile con il fatto che lo stesso imputato ha riferito di averla mostrata “solo al ragazzo che l’aveva buttato a terra”, ovvero __________), ha indicato di aver visto il coltello “(…) quando __________ è riuscito a fermarlo mettendolo al suolo. In quel momento il ragazzo con gli occhiali si è avvicinato a noi ed ho notato che aveva un coltello in mano” (VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 18), ciò che significa che l’imputato lo aveva estratto (quanto meno) negli istanti immediatamente precedenti.

Non solo. Entrambe le vittime hanno confermato che l’arma, contrariamente a quanto indicato da IM 2, non aveva la lama ritratta, ma aperta. Sia __________ che __________ hanno indicato tale circostanza, arrivando __________ pure a stimarne con buona precisione la lunghezza (cfr. AI 18).

La spiegazione fornita da IM 2 non appare neppure provvista di logica intrinseca. Di fatto, mal si comprende per quale ragione l’imputato avrebbe dovuto estrarre il coltello “per allontanarlo per lasciarci proseguire” (cfr. VI PG 04.01.2015, p. 4), se si considera, in buona sostanza, che erano stati __________ e __________ ad essere stati “aggrediti” ed erano questi, semmai, a poter pretendere di proseguire indisturbati il tragitto verso il posto di lavoro.

Neppure si comprende per quale motivo, nel caso in cui IM 2 avesse voluto mostrare il coltello unicamente per timore di essere aggredito, per quale motivo egli avrebbe dovuto avvicinarsi alle vittime, come riferito da __________. Ma non solo. Ritenuto che pur essendo la lite tra __________ e IM 1 nelle sue battute conclusive in quel preciso frangente IM 2 non aveva alcun motivo di temere per sé stesso.

  1. Ne consegue che le versioni delle vittime sono apparse più lineari e fede facenti se confrontate a quelle dell’imputato IM 2, apparso nel corso del procedimento non sempre sincero. Pacifico, del resto, che tra i vari protagonisti della vicenda, __________ e __________ erano certamente più lucidi degli imputati, non avendo, come questi ultimi, sorbito bevande alcoliche durante la serata, bensì si erano da poco alzati per recarsi al lavoro e soprattutto, non avevano alcun interesse a mentire al fine di tentare di mitigare le proprie responsabilità.

V) In diritto

  1. L’art. 140 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

  2. Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22 luglio 2013 consid. 2.2; 6B_45/2013 del 18 luglio 2013 consid. 1.3.5; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; 6B_758/2009 del 6 novembre 2009 consid. 2.4; 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 3.1; 6S.283/2002 del 26 novembre 2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

  3. Nel caso in oggetto, la Corte ha ritenuto che gli imputati hanno affrontato le vittime intenzionati a derubarli – inizialmente – di eventuali cartine da tabacco, giungendo, IM 1 a colpire con due calci __________ e a chiedergli la consegna della giacca. Se IM 1 ha così usato violenza per commettere il furto, IM 2, brandendo il coltello ha minacciato le vittime brandendo un’arma.

Giova ribadire che IM 2 ha dapprima, unitamente al coimputato, insistentemente chiesto le già citate cartine e si è unito a IM 1 allorquando questi ha seguito le vittime intenzionato a reiterare la loro richiesta. Peraltro, come emerge dalle dichiarazioni di __________, fin dal principio, IM 2 impugnava il coltello al fine di intimorire le vittime.

Se è quindi vero che – verosimilmente – gli imputati non hanno concordato la commissione di una rapina, IM 2 ha tuttavia aderito quanto meno con atti concludenti a quanto messo in atto da IM 1. Egli ha infatti prestato man forte non solo mostrando il coltello, ma pure impedendo a __________ di intervenire in aiuto dell’amico che stava affrontando IM 1. Emerge infatti dagli atti che IM 2 ha acconsentito unicamente a che questi raccogliesse il cellulare caduto a terra, per il resto spingendolo via e dicendogli di “lasciarli litigare tra loro senza intromettermi” (__________, VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 18) e ciò a riprova della sua fattiva collaborazione con il coimputato che lo rende quindi suo correo.

La Corte ha pertanto confermato il reato di tentata rapina di cui alla promozione dell’accusa per entrambi gli imputati.

VI) Imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

  1. L’atto d’accusa imputa a IM 2 di avere portato e detenuto sulla sua persona un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm, il quale costituisce un’arma vietata ai sensi degli art. 4 e 33 cpv. 1 lett. a LArm.

Il coltello a farfalla è stato sequestrato a IM 2 in occasione del suo arresto in data 4 gennaio 2015.

Questo reato è stato quindi ammesso dall’imputato in sede d’inchiesta come pure in occasione del dibattimento, da cui la corretta imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni.

VII) Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

  1. Il Procuratore pubblico ha altresì addebitato al prevenuto il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. In particolare, gli è stato imputato di avere consumato, nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015, almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno 3 piante di canapa, stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale.

Ai sensi dell’art. 19a LStup si rende colpevole di contravvenzione alla LStup ed è quindi punibile con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’art. 19 per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19 cpv. 1 lett. a LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, coltiva stupefacenti.

Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PG 16.01.2015, p. 6-7, AI 7).

La Corte ha pertanto confermato anche il reato relativo alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Ne consegue che l’atto d’accusa deve essere integralmente confermato.

VIII) Commisurazione della pena

  1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).

  1. Nell’evenienza concreta i fatti sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono di media gravità, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.

Senza alcun motivo, presso la stazione di __________, l’imputato IM 2, unitamente al suo correo, ha iniziato ad importunare due giovani che si stavano recando al lavoro.

Parimenti grave e preoccupante, a mente della Corte, è il fatto che entrambi gli imputati portassero con loro, anche in discoteca, dei coltelli.

A questo proposito giova sottolineare che la Corte non ha ritenuto credibili le affermazioni di IM 2 secondo cui sarebbe solito utilizzare il coltello per stringere i bulloni del suo skateboard e la sera dei fatti l’avrebbe quindi semplicemente dimenticato in tasca (VI PP 05.01.2015, p. 4-5, AI 4; VI DIB 23.03.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), essendo piuttosto per l’imputato un’abitudine quella di detenere con sé il coltello (cfr. VI PP di IM 1, 05.01.2015, p. 5, AI 4).

L’imputato ha palesato un’allarmante propensione a delinquere, tanto da aderire senza esitazione agli atti compiuti dal coimputato.

IM 2 ha agito mostrando egoismo e mancanza di rispetto per i terzi.

  1. A favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la giovane età e la presenza di uno stato alterato dall’assunzione di alcolici.

A tal proposito, giova rilevare che gli imputati hanno fornito versioni discordanti in punto alla quantità e genere di alcool sorbito durante la serata (cfr. verbali del 5.01.2015). Gli accertamenti quo alla concentrazione di alcool nel sangue hanno peraltro dato esito negativo, posto che l’arresto è intervenuto unicamente il giorno successivo. In tale contesto, appare impossibile stabilire con la dovuta accuratezza il tasso di alcolemia presente al momento dei fatti. La Corte ha tuttavia ritenuto che, a fronte delle dichiarazioni degli imputati stessi, di __________ (VI PG 03.01.2015, p. 3, AI 16; VI PG 20.01.2015, p. 2, AI 17), di __________ (VI PG 02.02.2015, p. 4, AI 22) e attraverso la visione del filmato agli atti (dove sostanzialmente, tuttavia, si vede inquadrato solo IM 1), si impone senz’altro di ritenere la presenza di uno stato di scemata responsabilità di grado lieve.

Nella commisurazione della pena, è stato inoltre ritenuto il fatto che il tentativo di rapina non ha avuto gravi conseguenze dal profilo fisico, così come pure il fatto che – in ragione della reazione della vittima – il furto non è stato consumato.

Analogamente, è stata considerata l’entità dell’eventuale refurtiva, rappresentata, se del caso, da una giacca o piuttosto dal suo contenuto, eventualmente da sigarette o cartine.

La Corte ha inoltre voluto prendere in considerazione il vissuto dell’imputato e lo stato di disagio in cui è venuto a trovarsi.

A favore di IM 2 la Corte ha inoltre ritenuto una certa collaborazione, avendo egli ammesso parte dei fatti o comunque contribuito a delucidare gli atti compiuti dal correo.

Occorre infine tenere conto del fatto che IM 2, al contrario di IM 1, non ha colpito fisicamente le vittime.

IM 2, peraltro, ha tentato fattivamente di risolvere la propria situazione, adoperandosi per cercare un lavoro. La Corte condivide il timore dell’accusa nel senso che si tratta unicamente di un impiego temporaneo. La speranza è comunque quella che l’imputato riesca a reinserirsi fattivamente nel mondo del lavoro, abbandonando i comportamenti che fin qui hanno caratterizzato la sua vita.

In tale contesto, tenuto conto anche dei precedenti, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di otto mesi.

Quo alla sospensione condizionale ritorna applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP.

La Corte ha ritenuto di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena detentiva, ravvisando come la prognosi per IM 2 non possa essere considerata certamente negativa, tenuto conto anche del fatto che da maggiorenne il suo delinquere si è limitato ad infrazioni alla LF sulla circolazione stradale.

Durante il periodo passato in detenzione preventiva, l’imputato ha avuto modo di capire cosa significa stare in detenzione, e la speranza è quella che, con la spada di Damocle costituita dalla revoca della sospensione in caso di insuccesso del periodo di prova, decida finalmente di adeguare il suo comportamento alle regole del vivere civile.

Posto che per giurisprudenza del TF la pena unica non può essere pronunciata se il cambiamento del genere di pena causa un aggravio all’imputato, ad esempio da pena pecuniaria a pena detentiva (DTF 137 IV 249) la pena di 45 aliquote giornaliere a CHF 100.00 pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico con DA del 10 ottobre 2011 viene revocata in quanto tale.

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, a IM 2 viene comminata una multa di CHF 100.00.

IX) Sequestri e nota professionale del difensore

  1. La Corte, in accoglimento della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca del coltello a farfalla sequestrato a IM 2, mentre il telefono cellulare marca IPhone 5 con custodia in plastica verde e la scheda SIM Swisscom no. IMEI __________ sono dissequestrati in suo favore.

  2. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 6'319.90 comprensiva di onorario e spese.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 123 cifra 1, 140 cifra 1 cpv. 1 CP;

33 LArm;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. tentata rapina

per avere,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa.

alla stazione FFS di __________,

in correità con IM 2,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza e minacciato di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________ e __________, e meglio per avere, dopo aver chiesto con insistenza alle vittime cartine per sigarette, ricevuta risposta negativa, colpito __________ con un calcio alla coscia destra ordinandogli nel contempo di consegnargli la giacca e, visto il suo rifiuto, colpito nuovamente con un calcio alla coscia e strattonato la medesima vittima, mentre IM 2 brandiva un coltello a farfalla aperto, senza riuscire nel suo intento poiché __________ si difendeva facendolo cadere al suolo prima di allontanarsi;

1.2. lesioni semplici

per avere,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 05:50 circa,

a __________ e S. Antonino, sul TILO diretto a __________,

colpito intenzionalmente e ripetutamente con dei pugni in faccia e sul collo ACPR 1, provocandogli una ferita lacerocontusa sopraccigliare a sinistra e diverse ecchimosi sul collo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 2 è autore colpevole di:

2.1. tentata rapina

per avere,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa.

alla stazione FFS di __________,

in correità con IM 1,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza e minacciato di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________ e __________, e meglio per avere brandito verso di loro un coltello a farfalla aperto, chiedendo con insistenza delle cartine, mentre IM 1, ricevuta risposta negativa, colpiva __________ con un calcio alla coscia destra ordinandogli nel contempo di consegnargli la giacca e, visto il suo rifiuto, lo colpiva nuovamente con un calcio alla coscia destra e lo strattonava, senza riuscire nel suo intento poiché __________ si difendeva facendo cadere al suolo IM 1 prima di allontanarsi;

2.2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

il 3 gennaio 2015,

a __________ e __________,

senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm;

2.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015,

ad __________ ed in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno tre piante di canapa, stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. Di conseguenza,

3.1. IM 1

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

3.1.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.1.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 6 (sei) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

3.1.3. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento) decretata nei confronti di IM 1 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 28.06.2012.

3.2. IM 2

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

3.2.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3.2.3. Al pagamento di una multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.2.4. E’ ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 4’500.- (quattromilacinquecento) decretata nei confronti di IM 2 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 10.10.2011.

  1. È ordinata la confisca del coltello a farfalla di colore grigio nero.

A crescita in giudicato della presente decisione, è ordinato il dissequestro in favore di IM 2 del cellulare marca IPhone 5 con custodia in plastica verde e della scheda SIM Swisscom no. IMEI __________.

  1. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

  2. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 6'386.-, comprensiva di onorario e spese.

6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'386.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per fr. 6'319.90 comprensiva di onorario 3 spese.

7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'319.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 161.70

fr. 961.70

============

Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 80.85

fr. 430.85

============

Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 80.85

fr. 530.85

============

comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

  • Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 19 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 106 CP
  • art. 140 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP

LArm

  • art. 4 LArm
  • art. 33 LArm

LStup

  • art. 19 LStup
  • Art. 19a LStup

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

39