Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2015.212
Entscheidungsdatum
20.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2015.212

Lugano, 20 aprile 2016/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GILA_1, giudice a latere GILA_2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1 rappresentato dall’avv. RAAP 1

ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8

contro

IMPU 1 rappresentato dall’avv. DIUF 1

in carcerazione preventiva dal 21.08.2015 al 19.10.2015 (60 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 20.10.2015;

IMPU 2 rappresentata dall’avv. DIUF 2

in carcerazione preventiva dal 21.08.2015 al 19.10.2015 (60 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 20.10.2015;

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 175/2015 del 22.12.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP_1, di

A. IMPU 2 e IMPU 1 congiuntamente

  1. assassinio (tentato)

per avere,

agendo in correità tra loro,

a _______, in data 28 luglio 2015,

tentato di uccidere ACPR 1,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente agendo con movente e scopo particolarmente perversi, ovvero quello di commettere una rapina nei suoi confronti rispettivamente di vendicarsi per un asserito torto subito, nonché dimostrando un totale disprezzo della sua persona, agendo quindi con modalità particolarmente perverse, colpendo la vittima sino a sfinimento con una chiave a croce e con calci, lasciandola poi esanime al suolo una volta terminata la mattanza,

e meglio,

nel corso dell’estate/autunno 2014, focalizzando IMPU 2 il proprio rancore verso ACPR 1, in seguito al rifiuto di quest’ultimo dell’offerta di una prestazione sessuale,

insinuando quindi medesimo rancore nel compagno IMPU 1,

infastidendo la coppia per tale motivo ACPR 1 già nel mese di novembre 2014, danneggiandogli più volte il motorino, interrompendosi in tale agire, avendoli ACPR 1 nel frattempo scoperti,

distraendosi quindi la coppia successivamente con altri passatempi comuni, tra cui il consumo di cocaina,

incrementando la coppia quest’ultimo vizio nel corso dei mesi,

necessitando di conseguenza IMPU 2 e IMPU 1 di maggior denaro per l’acquisto dello stupefacente,

risvegliando quindi la coppia, a partire da giugno/luglio 2015, nuovamente il rancore nei confronti di ACPR 1, sapendolo oltretutto in possesso di un orologio di valore,

pianificando quindi una rapina e vendetta a suo danno,

informandosi dapprima presso terzi sul nome di ACPR 1, su dove abitasse e sul suo numero di telefono,

telefonandogli una prima volta l’11 luglio 2015, per osservare le sue mosse, fingendosi tale _______, dicendo a ACPR 1 che gli dovevano restituire del denaro precedentemente prestato, fissando quindi un appuntamento al bar _______,

telefonandogli ancora il 21 luglio 2015 per sincerarsi del valore dell’orologio e quindi, appreso il valore, richiamandolo ancora sotto le mentite spoglie di tale _______, chiedendogli un appuntamento, sempre presso il bar _______, al fine di farlo uscire di casa, non riuscendovi,

proseguendo nei giorni successivi nelle ricerche di ACPR 1, in specie mediante anche a un sopralluogo a _______ per verificare dove abitasse,

salendo nuovamente la sera del 27 luglio 2015 a _______ per verificare se ACPR 1 fosse a casa, non trovandolo,

scovandolo in seguito al Bar ______ a __________, vedendo il suo motorino all’esterno,

recandosi a quel punto a casa loro, camuffandosi quindi IMPU 2 con abiti scuri, guanti in lattice, un capellino nero con la scritta security e per coprire il viso dei boxer neri con dei buchi, prendendo seco pure un fucile soft air tipo Kalashnikov,

ritornando quindi IMPU 2 e IMPU 1 presso il parcheggio del Bar ________ in attesa dell’uscita di ACPR 1, definendo frattanto i dettagli dell’agguato,

seguendolo quindi dall’uscita dal bar, per poi superarlo,

fingendo quindi IMPU 2, in territorio di _______, travisata come descritto e con in mano il fucile softair e una torcia elettrica, un controllo stradale, facendo in tal modo fermare ACPR 1, distraendolo chiedendogli patente e documenti,

sorprendendolo allora IMPU 1 da tergo, sbucando dal bosco, dove si era nascosto armato di una chiave a croce,

assestando quindi IMPU 1 a ACPR 1, a mano della chiave a croce, un colpo tra capo e collo, facendolo cadere dal motorino, colpendolo quindi IMPU 2 con il fucile alla schiena,

indi, ACPR 1 a terra,

IMPU 1 colpendolo sulla schiena/spalle e sul casco ripetutamente con la chiave a croce e IMPU 2 sferrandogli almeno una decina di calci ai fianchi, schiacciandogli parimenti il braccio,

passando quindi IMPU 1, per riprendere fiato, la chiave a croce a IMPU 2, la quale con tale attrezzo a sua volta lo colpiva ripetutamente alla schiena e almeno quattro volte al volto,

ripassando quindi IMPU 2 la chiave a IMPU 1, il quale ricominciava a colpirlo sul casco,

sfilando nel mentre IMPU 2 l’orologio e la catenina a ACPR 1, e quindi IMPU 1 sottraendogli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, ma non riuscendo a sfilargli il bracciale,

abbandonando la vittima a terra esanime, senza chiamare i soccorsi, dandosi alla fuga con la refurtiva, commentando quindi IMPU 2 in auto di aver sentito “l’osso della fronte rompersi”,

riportando la vittima, a seguito dei circa quaranta colpi inferti, le lesioni attestate dal certificato medico in atti e dalla delucidazione medico legale, le quali non ebbero esito letale per mera fatalità,

tentato in tal modo di uccidere una persona,

bruciando poi, una volta a casa, il contenuto del portafoglio e rivendendo nei giorni successivi la refurtiva, acquistando con parte del ricavato della cocaina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 112 CPS richiamato l’art. 22 CPS;

  1. rapina

per avere,

agendo in correità tra loro,

a _______, in data 28 luglio 2015,

commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, o rendendola incapace di opporre resistenza,

e meglio,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

agendo nelle modalità descritte al punto 1 del presente ACC, segnatamente dopo aver colpito ACPR 1 con almeno una quarantina di colpi a mano di una chiave a croce e con calci, lasciandolo esanime al suolo,

sottratto a ACPR 1 un orologio Rolex modello Submariner in acciaio e oro del valore di CHF 3'500.00, una collana d’oro del valore di circa CHF 600.00, nonché un portafoglio contenete tra le altre cose banconote per un ammontare di CHF 200.00 e EUR 180.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 140 cifra 1 cpv. 1 CPS;

  1. usurpazione di funzioni

per essersi,

agendo in correità tra loro,

a _______, in data 28 luglio 2015.

per un fine illecito, arrogati l’esercizio di una pubblica funzione,

e meglio per avere,

al fine di compiere i reati di cui ai punti 1 e 2 del presente ACC, simulato un posto di blocco stradale, mettendosi IMPU 2 in mezzo alla strada travestita come descritto al punto 1 del presente ACC, facendo quindi fermare ACPR 1 che sopraggiungeva in motorino e, fingendosi IMPU 2 un agente di Polizia, chiesto a ACPR 1 di mostrargli documenti e patente, nel mentre IMPU 1 si nascondeva per poi intervenire così come indicato al punto 1 del presente ACC;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: 287 CPS;

  1. truffa

per avere,

agendo in correità tra loro,

a _______ e _______, nel corso del mese di dicembre 2014,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannandolo con astuzia, affermando cose false, dissimulando cose vere oppure confermando subdolamente l’errore, indotto ACPR 8 ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

e meglio,

inserendo IMPU 1, su indicazione di IMPU 2, sul portale ______________ l’offerta di vendita di un orologio TAG HEUER FORMULA 1 al prezzo di CHF 2'000.00,

intavolando quindi una trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, accondiscendendo a un ribasso del prezzo sino a CHF 1'000.00,

recandosi IMPU 1 e IMPU 2 il 17 dicembre 2014 a _______ per la consegna dell’orologio,

consegnando quindi a ACPR 8 un orologio TAG HEUER FORMULA 1 contraffatto, precedentemente acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e esplicitando di non essere più in possesso della garanzia,

venduto in tal modo a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il corrispettivo di CHF 1'000.00;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 146 cpv. 1 CPS;

  1. danneggiamento (ripetuto)

per avere,

agendo in correità tra loro, ripetutamente danneggiato una cosa altrui,

e meglio

5.1. a _______, in data 22 settembre 2015, presso i parcheggi del bar _______, forandoli mediante un coltellino, danneggiato i 4 pneumatici della vettura Toyota di ACPR 2;

5.2. a _______, in ____________, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015, sparando due colpi ciascuno mediante un fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR 6, danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica;

5.3. a __________, in __________, in data 7/8 agosto 2015, sparando mediante un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 contro la fermata del bus ___________, danneggiato la medesima, frantumando la vetrata;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 144 cpv. 1 CPS;

  1. furto

per avere,

agendo in correità tra loro,

in data 7 agosto 2015, a _______, in _______, presso un cantiere della società ACPR 3,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto a danno di detta società 8 lampade da cantiere per un valore di CHF 1’200.00 (refurtiva parzialmente recuperata e restituita all’accusatore privato nella misura di 4 lampade);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 139 cifra 1 CPS;

  1. vie di fatto (ripetute)

per avere,

agendo in correità tra loro,

a _/, nei pressi dell’__, in data 7 agosto 2015,

IMPU 1 conducendo la propria vettura e IMPU 2 sparando dall’auto in movimento più colpi con la pistola soft-air verso gli avventori dell’_________, colpendo ACPR 6 alla scapola sinistra e ACPR 4 all’anca,

commesso vie di fatto nei loro confronti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 126 cpv. 1 CP;

  1. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

senza diritto,

a ______, __________, _______ e in altre imprecisate località, in data 7/8 agosto 2015, trasportato e portato in luoghi accessibili al pubblico, all’interno della vettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto K31, un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola softair Baby II Cappa 3.8, senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’armi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;

B. IMPU 1 singolarmente

  1. favoreggiamento (tentato)

per avere,

in data 25 marzo 2015, a _______, presso gli uffici della Polizia Cantonale,

dichiarando all’agente di Polizia interrogante di assumersi interamente la colpa dei fatti di cui al punto 4 del presente ACC, rispettivamente, contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della vendita a ACPR 8 dell’orologio TAG HEUER falso e che IMPU 2 non era coinvolta,

tentato di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento penale;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 305 cpv. 1 CPS;

  1. contravvenzione alla LF sulle armi (ripetuta)

per avere,

10.1. senza essere autorizzato, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro,

e meglio, a _______, dal proprio appartamento in _______, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015,

sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la parabola dell’edificio di fronte, come indicato al punto 5.2. del presente ACC,

10.2. senza essere autorizzato, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro,

e meglio,

a ______, nel bosco, in data 7/8 agosto 2015, sparato con il moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in particolare le lampade da cantiere sottratte, come descritto al punto 6 del presente ACC;

10.3. a _______, nel periodo da luglio 2015 al 13 agosto 2015, omesso di custodire con la richiesta diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e un fucile russo calibro 410 x 76;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 34 cpv. 1 lett. b) ed e) LARM;

  1. atti contro la pubblica incolumità

per avere,

a _______, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015,

senza essere autorizzato, scaricato delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto 10.1 del presente ACC;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 6 lett. d Lorp;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a _______ e in altre imprecisate località, nel periodo da dicembre 2014 sino al 13 agosto 2015, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 60 grammi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19a LS;

C. IMPU 2 singolarmente

  1. contravvenzione alla LF sulle armi (ripetuta)

per avere,

senza essere autorizzata,

sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro,

13.1 a _______, dall’appartamento di IMPU 1, in ____________, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015, sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la facciata e la finestra dell’edificio di fronte, come indicato al punto 5.2. del presente ACC;

13.2 a __________, in data 7/8 agosto 2015, sparato un colpo contro la fermata del bus con il fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76, come descritto al punto 5.3 del presente ACC;

13.3 a ______, nel bosco, in data 7/8 agosto 2015, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 almeno quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere sottratte, come descritto al punto 6 del presente ACC;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 34 cpv. 1 lett. b LARM;

  1. atti contro la pubblica incolumità (ripetuti)

per avere,

a _______, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015, e a __________ in data 7/8 agosto 2015, senza essere autorizzata, scaricato delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato ai punti 13.1 e 13.2 del presente ACC;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 6 lett. d Lorp;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata, a _______ e altre imprecisate località, nel periodo dicembre 2013 sino al 13 agosto 2015, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 60 grammi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19a LStup.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP_1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IMPU 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DIUF 1;

  • l’imputata IMPU 2, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DIUF 2;

  • l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 1, unitamente all’MLaw ___________.

Espletato il pubblico

dibattimento: martedì 19 aprile 2016, dalle ore 09:37 alle ore 16:40,

mercoledì 20 aprile 2016, dalle ore 09:32 alle ore 16:48.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

  • il punto 1 è modificato nel senso che il nome della vittima è ACPR 1 e non, come erroneamente indicato, _______;

  • il punto 1 è inoltre modificato nel senso che il fucile soft air che sarebbe stato utilizzato da IMPU 2 risulta essere, sulla base delle fotografie, un M16 (AI 211, fotografie da 8 a 11; elenco oggetti sequestrati, p. 9 dell’AA: “fucile softair di marca _______ modello M83 (replica M16)”;

  • il punto 2 è modificato nel senso che la rapina è in parte tentata, posto come emerge dai verbali degli imputati che gli stessi hanno pure tentato di sottrarre il bracciale alla vittima, non riuscendo nel loro intento;

  • il punto 2 è inoltre modificato nel senso che il denaro sottratto all’AP corrisponde a CHF 180.00 e EUR 200.00, come emerge dai verbali della vittima, e non CHF 200.00 e EUR 180.00.

Le parti di dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli imputati sono due anime buie, lei ______, una bambina rimasta affamata, bisognosa di attenzioni, in cerca affetto e abbracci, la quale non sembra distinguere i contesti nei quali è opportuno fare qualcosa e i momenti in cui invece non lo è. IMPU 2 come sua unica figura di riferimento ha avuto lo zio curatore, che per quanto si è potuto vedere non ha caratteristiche educative, ma al contrario rappresenta una minaccia. IMPU 2 è in sintesi una bambina ferita, feroce, che ha incontrato il suo complementare, IMPU 1, insoddisfatto di tutto e cullato nella sua depressione, e l’uno si ritrova nell’altro, l’uno diventa mezzo dell’altro per sfuggire a sé stesso, creando una solitudine a due, ciò che crea un caos intriso di odio e rancore. I due iniziano così la loro unione senza regole, dettate dagli istinti, dai rancori e dal vizio, un’unione che li trasforma in due soggetti feroci, un’unione criminale che parte da piccoli scherzi e vendette, partendo da ACPR 2.

Ma vi è soprattutto ACPR 1, quello del “motorino allegro”, che non piace a IMPU 2, perché l’ha vista piangere e perché le ha detto forse “allora stai da sola”, il primo suo imperdonabile torto, che risveglia in lei l’ansia dell’abbandono e non piace, soprattutto, perché l’ha rifiutata, ed ecco il secondo imperdonabile torto, un torto insanabile che risveglia la parte cattiva di IMPU 2, poi proiettata sulla vittima. IMPU 2 fa partecipe IMPU 1 di questo torto instillando in lui il medesimo rancore. La PP sottolinea che ACPR 1 nulla ha fatto se non essere gentile, semplicemente voleva rimanere tranquillo a bere la sua birra e mantenere la sua dignità.

Per un certo periodo gli imputati si dimenticano di ACPR 1 e riempiono la noia consumando cocaina, guardando la TV, sparando in giro e rifilando patacche su _____. Passano i mesi, il denaro non basta per tutti questi vizi e si fa quindi strada nuovamente la vendetta su ACPR 1, il quale non solo è antipatico, ma possiede pure un Rolex, orologio che volevano entrambi gli imputati. A luglio 2015 iniziano quindi a progettare in comune come ottenere l’orologio, ciò che avviene con divertimento, senza paura.

La PP riassume i fatti del 28 luglio 2015, così come l’inchiesta ha permesso di ricostruirli, rilevando che dopo la mattanza, IMPU 1, il quale afferma di non avere avuto scopo di lucro, prende il portafogli di ACPR 1 e cerca di sfilargli anche il bracciale. Gli imputati in fine scappano abbandonando ACPR 1 consapevolmente in una pozza di sangue. Riassume le dichiarazioni rilasciate dalla vittima ACPR 1 in merito ai colpi ricevuti, ponendo l’accento sul fatto che la vittima indica di avere ricevuto “una pioggia di bastonate” e che si è “sentito morire”.

I colpi inferti sono almeno una quarantina, la forza dei medesimi è riscontrabile dai solchi lasciati sull’asfalto, una ventina le lesioni tra capo e schiena. La PP dà parziale lettura delle conclusioni del medico legale, sottolineando che questi ha riferito che i colpi inferti dagli imputati alla vittima potevano avere conseguenze letali. Rileva inoltre che IMPU 1 e IMPU 2 pensavano che ACPR 1 fosse morto, come hanno entrambi riferito. Entrambi oggi in aula hanno inoltre confermato che con il loro agire avrebbero potuto uccidere ACPR 1.

Questo agire degli imputati in diritto riveste il carattere particolarmente odioso richiesto dalla giurisprudenza per il reato di assassinio. I due hanno agito senza scrupoli, spinti da crasso egoismo e ferocia. Rilevante per IMPU 1 è che lui medesimo arriva a nutrire rancore per ACPR 1, che quando avrebbe potuto chiarirsi con lui decide di non farlo, che anche lui ha goduto del frutto della vendita dell’orologio, che è stato lui ad armare IMPU 2 con il ferro e che ha tentato di rubare il bracciale.

L’accusa cita i parametri della Sentenza del Tribunale federale 6P.93/2001 del 10 gennaio 2002, rilevando che sia il movente della rapina che quello della vendetta e la futilità costituiscono il reato di assassinio. La medesima cosa vale per le modalità con cui hanno agito gli imputati, la ferocia, la raffica di colpi, che denotano la volontà di arrecare solo maggiori sofferenze rispetto a quanto sarebbe stato necessario per sfilare un semplice Rolex. Rileva inoltre che, secondo Stratenwerth, più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana più si è vicini all’assassino.

Dal punto di vista soggettivo, a mente dell’accusa gli imputati sapevano o hanno perlomeno accettato di uccidere ACPR 1, ciò che si evince dal numero dei colpi, dalla direzione e dalla forza degli stessi. Rileva in fine che un’eventuale scemata responsabilità non preclude l’adempimento delle caratteristiche necessarie per l’assassinio.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che entrambi gli imputati hanno agito con una leggerezza e frivolezza che lascia una profonda amarezza, la stessa frivolezza impiegata per forare delle ruote e sparare contro un edificio è stata impiegata per massacrare ACPR 1. L’accanimento su ACPR 1 porta a concludere per una colpa molto grave per entrambi.

La colpa singolarmente andrà attenuata a seguito delle conclusioni peritali, in misura molto molto più attenuata per IMPU 1.

Per quanto riguarda la collaborazione fornita, IMPU 1 ha scelto di andare a rimorchio dell’inchiesta, continuando a negare, mentre IMPU 2 già nel verbale di arresto aveva riferito quanto importante ed ha risposto alle domande con spontaneità.

A IMPU 2 poi va riconosciuto il lungo periodo di carcerazione sofferto in Farera.

Conclude chiedendo la condanna di IMPU 2 alla pena detentiva di 7 (sette) anni e 6 (sei) mesi, da sospendere in favore dell’esecuzione di una misura stazionaria ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP da eseguirsi in una struttura chiusa visto il pericolo di recidiva, e per IMPU 1 la condanna alla pena detentiva di 10 (dieci) anni e 6 (sei) mesi da accompagnare alla misura ambulatoriale ex art. 63 CP, da iniziarsi già in carcere;

§ l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: a seguito dei fatti oggetto del dibattimento ACPR 1 è diventata un’altra persona. La vittima, incredibilmente sopravvissuta agli atti violenti, non ha infierito sugli imputati, ma ha sempre riferito i fatti in maniera lineare e senza scorciatoie.

Quanto alle asserzioni di IMPU 2 in merito all’asserito insulto proferito nei suoi confronti, rileva che il rifiuto di ACPR 1 all’offerta di prestazioni sessuali era chiaro e non necessitava di ulteriori offese ed egli si è sempre dimostrato estraneo agli epiteti che avrebbe utilizzato nei confronti dell’imputata. La vittima ha vissuto le offerte di IMPU 2 come moleste e come diffamatorie le sue dichiarazioni da lui asseritamente utilizzate nei di lei confronti. Anche gli scherzi al motorino sono stati da lui vissuti in maniera molesta, perché già colmi di quella carica aggressiva che ha caratterizzato gli atti degli imputati.

Gli atti di violenza sono in contraddizione con l’attitudine banalizzante degli imputati, che si esprime nella totale indifferenza per ACPR

  1. ACPR 1 è un sopravvissuto e la sua qualità di vita ne ha risentito fortemente, portando ad una sorta di morte sociale.

I danni subiti dalla vittima sono materiali, le multiple fratture al seno frontale non sono semplici macchie estetiche, ma potrebbero mutare e richiedere interventi chirurgici molto invasivi. Vi sono poi le lesioni riscontrate, gli oggetti distrutti, la degenza in ospedale e l’isolamento in casa, l’inabilità al lavoro, i danni all’orologio, che aveva per lui anche un valore affettivo importante. Ma i danni sono anche immateriali e questi sono forse più difficilmente riparabili: la sensazione di disagio per i continui atti molesti prima dell’aggressione, il terrore provato durante l’aggressione, lo shock dopo l’aggressione, il persistente stato di angoscia, il sentimento di ingiustizia per le insinuazioni, l’isolamento sociale.

Per questi motivi la patrocinatrice dell’AP aderisce alle richieste dell’accusa e postula l’accoglimento della richiesta di risarcimento di CHF 15'000.00 per i danni materiali e CHF 40’000.00 per quelli morali, oltre a spese legali;

§ l’avv. DIUF 2, difensore dell’imputata IMPU 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che IMPU 2 è afflitta da un ritardo mentale, la sua vita è caratterizzata da esperienze traumatiche, violenze e abusi, abusi che si sono protratti sino ai giorni nostri e che hanno comportato un disturbo della personalità di tipo borderline. Il comportamento di IMPU 2 deve quindi essere analizzato prendendo in considerazione il suo doloroso vissuto.

Per quanto riguarda il danneggiamento a danno di ACPR 2, il reato è ammesso dagli imputati e sono adempiuti i presupposti sia oggettivi che soggettivi del medesimo.

Quanto all’imputazione di truffa, l’imputata non ha fornito dettagli sull’orologio e ha dichiarato subito di non essere in possesso della garanzia. Ella non ha quindi agito con astuzia. A comprova della mancanza di astuzia, vi è anche che ACPR 8 ha dichiarato che dopo avere parlato al telefono con l’imputata è rimasto un po’ perplesso, ma ha deciso comunque di acquistare l’orologio. ACPR 8 avrebbe dovuto, secondo le elementari regole di prudenza, chiedersi come mai sarebbe riuscito ad ottenere uno sconto fino a CHF 1'000.00 e avrebbe inoltre dovuto richiedere i documenti atti ad attestare l’autenticità dell’orologio. Il reato di truffa non è quindi adempiuto.

Per quanto riguarda gli spari contro l’immobile la difesa non contesta l’imputazione indicata nell’atto d’accusa.

Per quanto attiene ai fatti del 28 luglio 2015, la difesa rileva che l’imputata ricorda quasi tutto e ha precisato gli avvenimenti per filo e per segno, senza mai minimizzare né banalizzare l’accaduto o attribuire la responsabilità dei fatti ad altre persone, ella ha riportato le sue dichiarazioni in maniera spontanea, come una bambina, senza alcuna strategia difensiva, rispondendo alle domande in maniera sincera e diretta, senza effettuare dichiarazioni nell’intento di giustificare una qualifica giuridica piuttosto che un'altra. Non vi è quindi motivo per non crederle quando afferma di essere stata tacciata di “troia” da ACPR 1.

Confrontata con il rifiuto della prestazione sessuale offerta e con l’insulto proferito, IMPU 2 si è arrabbiata, tanto da non riuscire a metabolizzare l’accaduto, ed ha quindi maturato l’idea di farla pagare a ACPR 1, spogliandolo anche di alcuni oggetti di valore. La difesa rileva che la volontà di andare oltre alle semplici vie di fatto è evidente. Questo però non significa ancora che l’imputata volesse la morte della vittima o avesse accettato un esito infausto qualora questo si fosse prodotto.

Per la difesa quanto accaduto configura il reato di rapina e non quello di assassinio. Affinché possa essere ritenuto un tentativo di assassinio è necessario che l’autore si sia rappresentato la possibilità della morte della vittima. Ieri in aula IMPU 2 ha risposto alla Corte di avere considerato che ACPR 1 poteva morire mentre lo colpiva. Tradotto in termini giuridici si è rappresentata la morte della vittima, ma questo non significa ancora che avrebbe voluto la morte della vittima qualora questa si fosse prodotta.

In via subordinata, qualora la Corte dovesse ritenere l’intenzionalità, la difesa chiede che venga ritenuto il reato di omicidio, e non di assassinio, posto che l’imputata non ha agito con particolare mancanza di scrupoli. Il fatto che vi sia stata premeditazione, spirito di vendetta o volontà di arricchimento, non è sempre sufficiente per giustificare l’assassinio. L’intenzione di IMPU 2 era quella di farla pagare alla vittima per quello che le aveva fatto, e il fatto di sottrarre l’orologio era unicamente un aspetto secondario, la volontà di sottrarre beni di valore non può essere considerata da sola quale elemento a favore dell’assassinio.

Cita i parametri della DTF 118 IV 127, nella quale l’assassinio, nonostante la presenza di tutti gli elementi presenti anche nel caso concreto, ovvero la premeditazione e lo spirito di vendetta, l’assassinio non è stato ritenuto. Per la difesa nel caso che qui ci occupa la chiave per ruote è stata utilizzata da IMPU 2 perché in possesso del compagno al momento dei fatti e non denota nessuna crudeltà da parte dell’imputata. Il solo fatto di aggredire qualcuno per mezzo di calci e tramite l’utilizzo di armi non è considerato dal TF un elemento sufficiente per l’assassinio. Il rifiuto della vittima alla proposta di prestazioni sessuali e l’epiteto utilizzato hanno alimentato rabbia e collera in IMPU 2, la quale non è riuscita a controllare il suo agire. Ella non ha quindi agito per futili motivi; seppure di poca importanza un atto della vittima nei confronti di IMPU 2 vi è stato. Per questi motivi la qualifica di assassinio non può essere ritenuta.

La difesa chiede quindi che per i fatti descritti al punto A.1 dell’atto d’accusa sia ritenuto il reato di rapina, subordinatamente quello di omicidio in concorso con rapina e postula il proscioglimento della sua assistita dal reato di truffa di cui al punto A.4 dell’atto d’accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto delle circostanze interne dell’autrice e della sua parziale impossibilità di evitare in particolare il reato più grave commesso il 28 luglio 2015. Riassume le conclusioni peritali, che concludono per una scemata imputabilità di grado medio per tutti i reati commessi.

Conclude chiedendo che alla sua assistita venga inflitta una pena detentiva massima di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, la quale deve essere sospesa in favore di una misura ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, ovvero il trattamento stazionario in una struttura chiusa, così come suggerito dalla perita psichiatrica. La struttura chiusa esiste ed è stata citata anche dalla perita psichiatrica, di modo che l’art. 56 cpv. 3 lett. c CP è rispettato, e l’imputata ha espresso il suo desiderio di intraprendere il trattamento.

Con specifico riferimento alle pretese di diritto civile degli AP, ritiene corretto riconoscere i danni comprovati da documenti giustificativi. Per quanto attiene al torto morale per la vittima ACPR 1 riconosce l’importo di CHF 15'000.00;

§ l’avv. DIUF 1, difensore dell’imputato IMPU 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che occorre tenere in considerazione diversi aspetti, che faranno comprendere che IMPU 1 non ha mai avuto l’intenzione o preso in considerazione e accettato il fatto che ACPR 1 potesse morire. Si tratta prima di tutto di comprendere perché un uomo, che nella sua vita non ha mai fatto male ad una mosca, tutto ad un tratto inizia a comportarsi dapprima in maniera adolescenziale e poi commette l’atto riprovevole imputatogli. Il difensore riferisce della vita anteriore dell’imputato, ponendo l’accento sul fatto che in un periodo buio egli ha conosciuto _______, ragazza di cui si è innamorato follemente e che gli cambierà la vita facendolo uscire dal mondo della droga. _______ però non riuscirà mai a salvare sé stessa, perché vittima di quel terribile male che è l’AIDS e che la porterà alla morte. In seguito IMPU 1 si sposerà e avrà un figlio, per poi divorziare poco dopo. In questo momento difficile, l’unica persona vicina a IMPU 1 è il padre. È in questa condizione di vita che IMPU 1 ritrova IMPU 2. Lei lo fa sentire di nuovo giovane e lui la fa sentire finalmente protetta. Quando IMPU 2 domanda a IMPU 1 di vendicarla bucando le gomme dell’auto della cameriera _______, egli agisce unicamente perché così gli ha chiesto IMPU 2. A questo proposito la difesa rileva che i danneggiamenti non sono contestati.

A questo punto IMPU 2 comprende che IMPU 1 è dalla sua parte e gli racconta quindi quanto avvenuto con ACPR 1, fatti avvenuti solo in minima parte, ciò che IMPU 1 scoprirà però solo in corso d’inchiesta. IMPU 2 racconta di avere insistito con IMPU 1 per la vendetta, mentre lui inizialmente le avrebbe detto di lasciar perdere. IMPU 1 è riuscito inizialmente a controllare la rabbia, limitandosi a scherzi adolescenziali, ma la relazione tra IMPU 1 e IMPU 2 cresce, tanto che IMPU 1, dopo anni di astinenza, ad un certo punto decide addirittura di ricominciare a consumare cocaina. Egli asseconda infatti IMPU 2 in tutto e per tutto, lei lo fa sentire nuovamente un ragazzino e come tale inizia a comportarsi, come dimostrano tra le altre cose gli spari della notte di capodanno, non contestati dalla difesa.

Del reato di truffa, per contro, IMPU 1 non si ritiene minimamente responsabile. Egli ha inizialmente deciso di assumersi tutte le colpe, dimostrando chiaramente fino a che punto è riuscito ad arrivare per proteggere la compagna. Di fatto, IMPU 1 ha unicamente prestato il suo PC a IMPU 2 per inserire l’annuncio e, ricevuta la mail da ACPR 8, ha semplicemente chiesto a IMPU 2 se intendeva accettare l’offerta o meno. Anche IMPU 2 ha inizialmente affermato che IMPU 1 non sapeva che l’orologio era falso e che lui di orologi non si intendeva minimamente. Non esiste nessun elemento, oltre alle dichiarazioni di IMPU 2, che lasci intendere l’adempimento oggettivo e soggettivo del reato da parte di IMPU 1. La difesa chiede quindi il proscioglimento del suo assistito dal reato di truffa, subordinatamente che egli venga considerato quale complice e non correo.

Il reato di favoreggiamento non è contestato. Ed è forse proprio questa dimostrazione di fedeltà, che ha indotto IMPU 2 a credere che IMPU 1 l’avrebbe accompagnata in quella che all’epoca sarebbe stata solo una vendetta nei confronti di ACPR 1.

IMPU 2 ha quindi elaborato una strategia subdola per convincere IMPU 1 ad aiutarla, arrivando anche a riferirgli della morte di AIDS per farlo imbestialire, come da lei stessa ammesso. IMPU 1 non è una bestia e nonostante la rabbia nei confronti di ACPR 1, cerca di calmare IMPU 2. La stessa è però sempre più insistente, dicendogli anche che è un uomo “senza palle”. In fine, quindi, per paura di perdere anche lei, IMPU 1 si lascia convincere agli scherzi telefonici. Quanto dichiarato da ACPR 1 in merito alle telefonate comprova che IMPU 1 non intendeva passare all’atto concreto e che ha sempre dissuaso IMPU 2 dall’agire. Dopo la prima telefonata nessuno si è infatti presentato al bar per incontrare ACPR 1. La stessa IMPU 2 ha dichiarato che quando gli diceva di uscire a cercare ACPR 1, IMPU 1 inventava sempre una scusa.

Il difensore rileva che proprio dopo questa prima telefonata viene a mancare il padre di IMPU 1, l’unica persona che, oltre a IMPU 2, gli è vicina. Riassume le conclusioni peritali in merito al carattere di IMPU 1, sottolineando che gioca un ruolo determinante la malleabilità del peritando rispetto alla volontà altrui, essendo egli un individuo debole e influenzabile. IMPU 2 capisce quindi che è il momento giusto per preparare la sua vendetta nei confronti di ACPR 1. È quindi da questo momento che prende piede il piano, con la seconda telefonata.

La notte del 28 luglio 2015, a nemmeno 10 giorni dalla scomparsa del padre, dinanzi alla paura di perdere l’unica persona che gli è rimasta accanto, IMPU 1 si lascia convincere a fare l’errore più grande della sua vita, un errore che non ha mia contemplato però la morte di ACPR 1. IMPU 1 difatti non si rende nemmeno irriconoscibile travestendosi, e non si munisce né di uno dei suoi fucili né di uno dei numerosi coltelli a serramanico in suo possesso. I due si muniscono di un fucile soft air col quale non avrebbero potuto cagionare la morte di nessuno. IMPU 1, di fronte alla possibilità di prendere una spranga più lunga e più facilmente impugnabile, anche presente nel baule, o un fucile, decide di munirsi dell’oggetto meno atto a provocare ferite gravi, ovvero la chiave a croce.

IMPU 1 ha sempre avuto l’intenzione di colpire il casco per non infierire sulla vittima. È quindi inverosimile pensare che IMPU 1 abbia mai preso in considerazione e accettato il rischio di causare la morte di ACPR 1, né con i suoi colpi né con quelli di IMPU 2, che lui ha visto colpire solo sul corpo e non sul viso. IMPU 1 durante tutte le indagini ha sempre dichiarato di non avere mai avuto l’intenzione di uccidere ACPR 1 e di non avere mai pensato che ACPR 1 potesse morire (cfr. ad esempio VI PP 05.11.2015). Per quanto riguarda la risposta da lui data in aula alla domanda a sapere se avesse considerato di poter uccidere la vittima, rileva che se avesse capito il senso della domanda non avrebbe certo risposto affermativamente, come invece ha fatto. Anche se la corte dovesse ritenere che in quel momento IMPU 1 avesse preso in considerazione il fatto che la vittima potesse morire, la Corte dovrà pure dimostrare che egli abbia accettato questo rischio. Riassume i presupposti del dolo eventuale e della negligenza cosciente (DTF 133 IV 222), per sostenere che IMPU 1 non ha agito intenzionalmente.

Subordinatamente, qualora la Corte dovesse ritenere l’intenzionalità, contesta la qualifica giuridica dell’assassinio, essendo il motivo unicamente quello di vendicarsi. Non è stata la rapina la ragione per cui gli imputati si sono accaniti su ACPR 1; avrebbero infatti potuto portargli via l’orologio senza tutto quello che hanno fatto. Cita i parametri della sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo del 19 giugno 2002, secondo cui la situazione psichica dell’autore deve essere presa in considerazione nella scelta della qualifica dell’atto quale omicidio o assassinio.

Alla luce di quanto esposto, chiede che il suo assistito venga prosciolto dall’accusa di assassinio, mentre si riconosce invece colpevole del reato di rapina e di tutti gli altri capi d’accusa, assumendosi la piena responsabilità anche per i fatti avvenuti nei giorni successivi il 28 luglio 2015, i quali non sono comunque in relazione diretta con l’atto.

Quanto alla commisurazione della pena, la difesa si affida al prudente giudizio della Corte, chiedendo di tenere conto della lieve scemata imputabilità, della collaborazione, dell’assenza di precedenti, del comportamento avuto in carcere, della carcerazione sofferta, che la pena richiesta dall’accusa venga drasticamente ridotta e non sia superiore a quella inflitta alla coimputata.

Per le pretese civili dell’AP ACPR 1 si rimette al prudente giudizio della Corte, mentre postula il rinvio al competente foro civile per quanto riguarda le pretese degli ulteriori AP.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto d’accusa

  1. Per le correzioni dell’atto d’accusa si rinvia al verbale del dibattimento osservando che, con l’accordo delle parti, il punto 1 è stato modificato nel senso che il nome della vittima è ACPR 1 e non, come indicato, _______.

Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare il punto 1 nel senso che il fucile soft air che sarebbe stato utilizzato da IMPU 2 risulta essere, sulla base delle fotografie, un M16 (AI 211, fotografie da 8 a 11; elenco oggetti sequestrati, p. 9 dell’AA: “fucile softair di marca _______ (replica M16)” e non un Kalashnikov.

Con l’accordo delle parti, il punto 2 è stato modificato nel senso che la rapina è in parte tentata, posto come emerge dai verbali degli imputati che gli stessi avrebbero pure tentato di sottrarre il bracciale alla vittima, non riuscendo tuttavia nel loro intento.

Le parti hanno in fine acconsentito alla proposta di modificare il punto 2 nel senso che il denaro che sarebbe stato sottratto all’AP corrisponde a CHF 180.00 e EUR 200.00, come emerge dai verbali della vittima, e non CHF 200.00 e EUR 180.00.

II) Curriculum vitae e precedenti penali degli imputati

a) IMPU 1

  1. IMPU 1 è nato il ___________ a _______, da genitori __________.

Al PP l’imputato ha fornito un breve riassunto della sua vita:

" Sono nato a _____ perché in quel momento i miei genitori lavoravano in _______. Mio papà era _______ e mia madre era _______. Quando avevo 3 anni siamo rientrati in ______, a __________.

…omissis…

ADR che in validità da 7 anni per motivi psichici.

L'ultima attività che ho avuto è quella di ________.

ADR che a parte alcuni episodi di circolazione stradale non ho precedenti penali.

ADR che ho qualche debito di cassa malati e di carta di credito. In totale dovrebbero essere circa CHF 4'500.-.”

(VI PP 21.08.2015, p. 2, AI 9).

In merito alla vita anteriore di IMPU 1 si richiama l’anamnesi contenuta nella perizia psichiatrica del 21 ottobre 2015 del Dr. _______ (AI 179, p. 6-11):

" Anamnesi famigliare

La madre, (____) sarebbe originaria di _____.

…omissis…

Particolare attenzione merita la malattia psichiatrica della quale avrebbe sofferto la madre. Sappiamo che si tratta di una patologia che avrebbe cominciato a manifestarsi poco dopo la nascita del peritando (____). Non è chiara la diagnosi; a detta del peritando sarebbe stata una patologia caratterizzata dall'alternanza di periodi di grossa sofferenza psichica a momenti di maggior compenso. Potrebbe essere stata una grave sindrome depressiva ricorrente. Sappiamo inoltre che la donna sarebbe stata sottoposta a sedute di elettroshock e ricoverata più volte presso cliniche psichiatriche. Le condizioni psichiche si sarebbero poi progressivamente stabilizzate nel corso degli anni.

La madre viene descritta come una donna dal carattere difficile. Il peritando avrebbe sofferto della sua assenza (fisica e affettiva) in età infantile. Verosimilmente avrebbe giocato un ruolo decisivo, a tal proposito, la malattia psichica, che sarebbe stata particolarmente invalidante proprio negli anni dell'infanzia del peritando.

In età adulta i rapporti fra la madre e il figlio sarebbero rimasti scarsi e, quando c'erano, conflittuali- il peritando ricorda di essersi recato una volta in _______ per farle visita e di essere tornato in ______ subito dopo averla vista, perché avevano già cominciato a litigare.

I genitori si sarebbero separati pochi anni dopo la nascita del secondogenito _________: a detta del peritando, perché il padre non avrebbe accettato di dover "convivere" con la malattia della moglie. …omissis…

_____ (____) è il fratello secondogenito del paziente. Avrebbe iniziato a manifestare problemi psichici da quando era bambino. Sarebbe stata formulata, ormai molti anni fa, la diagnosi di schizofrenia e abuso etilico.

…omissis…

Anamnesi personale.

Nasce il _________ a _____ (Canton _____) al termine di una gravidanza fisiologica, da parto eutocico. Lo sviluppo somatopsichico, secondo quanto appreso dal peritando negli anni, sarebbe stato normale.

…omissis…

Nel periodo dell'infanzia, non si sarebbero verificati particolari eventi traumatici. Il peritando però non descrive un'infanzia serena e felice. I genitori sarebbero stati piuttosto severi e lo avrebbero lasciato per molto tempo da solo, affidato alle cure di bambinaie (vicine di casa); questo perché molto impegnati sul lavoro. In particolare, il peritando avrebbe sofferto molto della mancanza del contatto materno. Inoltre, il rapporto fra i genitori sarebbe stato difficile e conflittuale, specie dopo l'esordio della malattia psichiatrica della madre, che avrebbe manifestato i primi sintomi poco dopo la nascita del peritando.

Di sé, il peritando dice di essere stato un bambino piuttosto agitato, vivace e curioso.

…omissis…

Nel ______ nasce il fratello secondogenito _______. Il peritando, che allora aveva sette anni, descrive quest'evento in termini decisamente positivi: sarebbe stato molto felice poiché sarebbe finito quel periodo di solitudine da figlio unico.

…omissis…

Dal 2003 i medici curanti avrebbero certificato un'inabilità totale per motivi psichiatrici. Successivamente sarebbe stato riconosciuto dall'ufficio AI un grado d'invalidità del 70% (rendita intera dal 2004).

Il peritando afferma di avere avuto la sua prima relazione affettiva stabile a 18 anni, con una ragazza di nome __________. A questa relazione, durata circa due anni, avrebbero fatto seguito relazioni brevi e poco importanti, fino a quando avrebbe conosciuto la futura moglie _______. Il matrimonio risalirebbe al _______. …omissis… in seguito la relazione si sarebbe deteriorata e i due si sarebbero separati e poi divorziati. Secondo il peritando, il primo matrimonio sarebbe finito perché _______ non avrebbe accettato i suoi problemi psichici e le loro conseguenze sulla vita di coppia. Poco dopo la separazione da _______, il peritando avrebbe conosciuto _______, di professione _______, con cui si sarebbe risposato, nel _______. _______ avrebbe smesso di lavorare dopo essere rimasta incinta di _______, il primo e unico figlio della coppia. La famiglia si sarebbe stabilita a ______ e in seguito _______ avrebbe ripreso a lavorare.

Per molti anni _______ avrebbe rappresentato l'unica ragione che lo avrebbe tenuto legato alla moglie, con la quale il rapporto sarebbe diventato progressivamente sempre più conflittuale. Dopo un lungo periodo di crisi coniugale, il peritando avrebbe scelto di porre fine al matrimonio nel _______: avrebbe ricevuto la "spinta decisiva" nel prendere questa decisione da una dottoressa che l'avrebbe seguito durante un ricovero presso la ___ di ______. In seguito il peritando avrebbe vissuto una situazione tendente all'isolamento sociale e relazionale; avrebbe sofferto molto di solitudine e il periodo dopo il divorzio sarebbe stato particolarmente difficile e penoso. L'unica figura in grado di aiutarlo e sostenerlo sarebbe stato il padre.

Circa un anno fa il peritando avrebbe iniziato a frequentare IMPU 2 (_____), una ragazza che avrebbe conosciuto anni prima durante un ricovero presso la ___ di ______: i due avrebbero cominciato una relazione vera e propria a inizio 2015 e dopo poco tempo sarebbero andati a vivere insieme (a casa della ragazza).

Lei viene descritta come "un maschiaccio", con una passione per le armi e per gli orologi. Il peritando sarebbe stato da subito attratto da lei, ma inizialmente non avrebbe creduto di poter avere una relazione poiché immaginava fosse lesbica. Il peritando sarebbe rimasto particolarmente colpito dal passato di IMPU 2, la quale avrebbe subito abusi e violenze da parte di uomini. Lui sarebbe riuscito a toglierle la "corazza", avrebbe cercato di renderla più dolce e l'avrebbe trattata come nessun uomo aveva fatto prima.

Nell'ultimo anno il rapporto del peritando con il figlio sarebbe decisamente peggiorato: i due si vedrebbero raramente, poiché _______ non manifesterebbe mai il desiderio di incontrarlo. A detta del peritando, il ragazzo sarebbe stato nettamente influenzato in merito dalla madre, la quale penserebbe che il padre lo porti "sulla cattiva strada". Il peritando, a malincuore, avrebbe comunque accettato di vedere così poco _______ e non avrebbe insistito molto per far valere i propri diritti genitoriali.

Anamnesi patologica psichiatrica:

Fino al 1994 assenza di disturbi soggettivi per quanto concerne l'aspetto psichiatrico; dal 1994 il peritando avrebbe cominciato a sperimentare una sintomatologia riconducibile ad attacchi di panico (malessere, sudorazione, sensazione di svenire), soprattutto quando si sarebbe trovato in luoghi affollati oppure in automobile, in attesa al semaforo. Per diverso tempo non sarebbe stato più in grado di viaggiare in galleria, sia come conducente sia come passeggero.

Nel _______ si sarebbe recato negli _____ per turismo con la prima moglie: durante il viaggio d'andata si sarebbero manifestati i sintomi sopra descritti e il paziente avrebbe deciso di ritornare in _______ il giorno seguente poiché eccessivamente preoccupato e spaventato. Per diverso tempo il peritando non avrebbe pensato a una problematica di natura psichiatrica; il primo a spiegargli che soffriva di un disturbo psichico sarebbe stato il Dr. ________, generalista di ____________. In seguito il Dr. ______ (internista di ______) gli avrebbe prescritto Xanax (ansiolitico), che per diversi anni lo avrebbe aiutato molto e gli avrebbe permesso di godere di un discreto compenso sul piano dei sintomi ansiosi (gli attacchi di panico si sarebbero presentati meno frequentemente). Il Dr. _______ lo avrebbe seguito sul piano psichiatrico per qualche anno. Al disturbo d'ansia si sarebbe associata una sintomatologia di tipo depressivo, con idee di morte ricorrenti.

Il peritando sarebbe giunto all'attenzione specialistica psichiatrica solo nel 2003, quando sarebbe cominciata la presa a carico con la Dr.ssa ______, la quale lo segue tuttora (negli atti si parla anche di una presa a carico di qualche mese presso il Servizio _______ di ______, sempre nel 2003).

Il peritando è stato ricoverato nove volte in ambito psichiatrico; seguono brevi riassunti dei rapporti d'uscita:

Degenza dal 28.08.2003 al 29.08.2003 presso la Clinica ___________:

vengono poste le diagnosi di sindrome mista ansioso - depressiva (F41.2) e disturbo di personalità misto (tratti antisociali e abbandonici) (F61.0). Il peritando avrebbe mostrato subito un atteggiamento di rifiuto verso l'ambiente della clinica, affermando di temere che il suo umore avrebbe potuto peggiorare. Dopo un giorno di degenza avrebbe chiesto le dimissioni.

Degenza dal 12.05.2004 al 18.05.2004 presso l'Ospedale ________________:

posta una diagnosi di agorafobia con sindrome da attacchi di panico (F 40.01). Durante la degenza sarebbe emersa una progressiva difficoltà del paziente nel rimanere in reparto a causa del peggioramento soggettivo della sintomatologia fobico-ansiosa che l'avrebbe portato a chiedere la dimissione.

Degenza dal 17.09.2007 al 21.09.2007 presso l'Ospedale ____________:

poste le diagnosi di ansia episodica parossistica (F41.0) con aspetti agorafobici e ansiosi generalizzati ed episodio depressivo di media gravità (F32.1). Dal secondo giorno di degenza il paziente avrebbe formulato la richiesta di rimanere in clinica solo pochi giorni, per ritornare a casa e sostenere la moglie, reduce da un intervento chirurgico. Il paziente avrebbe mostrato in quest'occasione buone capacità relazionali. Alla luce del miglioramento del tono affettivo, già osservato qualche giorno prima del ricovero, il paziente avrebbe confermato la sua volontà di essere dimesso dopo cinque giorni di ricovero.

Degenza dal 27.04.2009 al 02.05.2009 presso la Clinica _______: ricovero volontario che sarebbe stato chiesto dalla psichiatra curante per peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a conflittualità coniugali e al recente ritiro della patente (eccesso di velocità).

Poste le diagnosi di disturbo di personalità non specificato (F60.9) e sindrome mista ansioso depressiva (F41.2). Trasferimento presso l'Ospedale ____________ in data 02.05.2009.

Degenza dal 02.05.2009 al 08.05.2009 presso l'Ospedale ____________:

poste le diagnosi di ansia episodica parossistica (F41.0) e sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità (F33.1). Ben inserito nella vita di reparto, la qualità del sonno sarebbe migliorata e la tensione endopsichica sarebbe diminuita, anche questo ricovero sarebbe stato visto dal paziente come un intervento di crisi, di durata limitata.

Degenza dal 15.12.2010 al 23.12.2010 presso la Clinica _______: ricovero volontario che sarebbe stato chiesto dalla psichiatra per peggioramento del quadro depressivo con isolamento socio - relazionale e apatia. Dopo alcuni giorni di degenza il peritando avrebbe chiesto la dimissione, che sarebbe stata concordata per l'assenza di estremi per un obbligo di ricovero. Confermate le diagnosi poste in occasione del primo ricovero presso la ___.

Degenza dal 07.12.2011 al 14.12.2011 presso la Clinica _______: ricovero volontario su segnalazione della psichiatra per un peggioramento del quadro depressivo con attacchi di panico e quote d'ansia fluttuanti. Rivalutazione della terapia e stabilizzazione del quadro clinico. Confermate le diagnosi.

Degenza dal 15.12.2011 al 23.12.2011 presso la Clinica _______:

ricovero volontario per tensione endopsichica e ansia al domicilio a causa di tensioni relazionali in ambito familiare. Il peritando si sarebbe autodimesso al domicilio. Confermate le diagnosi.

Degenza dal 13.08.2015 al 21.08.2015 presso la Clinica _______: dopo essere stato ascoltato dalla Polizia in relazione ai fatti del 07.08.2015 il paziente avrebbe chiesto volontariamente il ricovero, che sarebbe stato organizzato dalla psichiatra curante. Il paziente avrebbe lamentato all'ingresso la presenza di sintomatologia ansiosa, non oggettivabile durante il ricovero. Non si sarebbero riscontrati elementi psicopatologici di rilievo durante il periodo di osservazione. In data 21.08.2015, dopo essere stato nuovamente interrogato dalla Polizia (a proposito dell'aggressione del 28.07.2015) il peritando sarebbe stato arrestato. Diagnosi di disturbo di personalità misto (F61.0).

Negli anni lo schema psicofarmacologico sarebbe rimasto sostanzialmente invariato. Come detto sopra, il peritando avrebbe sempre assunto Xanax come ansiolitico. In un secondo tempo avrebbe assunto Tofranil (antidepressivo), poi sospeso. A Xanax sarebbero stati successivamente affiancati Seropram (antidepressivo), Zyprexa (antipsicotico atipico) e Stilnox (ipnotico).

Lo schema terapeutico psicofarmacologico attuale (al 27.09.2015) sarebbe composto da questi quattro medicamenti.

Abitudini e anamnesi fisiologica:

Fumerebbe circa due pacchetti di sigarette al giorno da quando ha 14 anni.

Alcool: un quadro tendente all'abuso dai 18 ai 25 anni. Si sarebbe ubriacato spesso con gli amici e sarebbe stato fermato due volte dalla Polizia in stato d'impregnazione etilica: avrebbe trascorso nove giorni in carcere. Da allora non avrebbe mai più consumato alcool (negli atti il peritando ammette uno sporadico consumo di vodka).

Avrebbe consumato cocaina regolarmente dai 20 ai 25 anni, poi avrebbe smesso del tutto.

Da quando frequenta IMPU 2 avrebbe ricominciato con la cocaina, attualmente la utilizzerebbe una volta al mese (nel verbale di confronto del 02.10.2015 il peritando ammette tuttavia un consumo

maggiore, fino a 0,8 g ca ogni due giorni da febbraio / marzo).

Avrebbe inoltre consumato cannabis in passato (non regolarmente).

Il ritmo sonno veglia sarebbe ultimamente disturbato con difficoltà nell'induzione.

L'appetito sarebbe ultimamente scarso.

Nega allergie.

Anamnesi patologica somatica.

Lombalgia non meglio specificata.

Nefrolitiasi (2006).

Mononucleosi (1995).

Tonsillectomia (infanzia).”.

  1. Quanto ai suoi precedenti penali, IMPU 1 è stato oggetto di un procedimento penale in _______ nel 2009, il quale ha portato alla sua condanna, con decreto d’accusa del 30 giugno 2009 del Ministero Pubblico del Cantone ______, alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna, sospesa per un periodo di prova di 3 anni, per il reato di infrazione grave alle norme della circolazione (Estratto del casellario giudiziale, AI 6).

In sede dibattimentale l’imputato ha riferito che al momento dei fatti percepiva CHF 2'200.00 mensili dall’AI, oltre a CHF 1'100.00 ogni tre mesi dalla LPP, denaro che - a suo dire - gli sarebbe bastato per far fronte al suo fabbisogno mensile (VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Relativamente al suo rapporto con gli stupefacenti, IMPU 1 ha riferito di avere consumato cocaina dai 20 ai 25 anni e di avere poi nuovamente assunto questa sostanza dal mese di gennaio 2015 fino al mese di luglio 2015, finanziando il consumo con le sue entrate mensili (VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Interrogato in merito alle sue prospettive di vita, l’imputato, che in carcere ha dichiarato di lavorare percependo circa CHF 470.00 mensili occupandosi di “separare i metalli dalla plastica” (VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha dichiarato:

" Sono consapevole di quello che ho fatto e quando uscirò sarò un’altra persona. Questo è l’insegnamento che ho tratto da questa vicenda e non ripeterò più fatti analoghi.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

b) IMPU 2

  1. IMPU 2 è nata il _________ a _________. Non potendo la madre biologica occuparsi di lei, alla nascita è stata affidata alla nonna, la quale l’ha lasciata in un orfanotrofio. All’età di 3 anni, l’imputata è stata adottata dai coniugi _____________ e portata in ______ (perizia psichiatrica della Dr.ssa _______, AI 176, p. 5).

Al PP IMPU 2 ha così riassunto la sua vita:

" Sono nata in _________. Poco dopo la nascita sono stata collocata in un orfanatrofio. All'età di 3 anni i miei genitori adottivi, i signori _______, sono venuti a prendermi e mi hanno portato a casa loro a _______. Preciso che i miei genitori avevano già adottato un'altra bambina di pochi mesi, che si chiama _______.

ADR che con _______ non sono mai andata d'accordo già da quando eravamo piccole.

Ho frequentato le scuole speciali di _________ e poi a ________. Con l'Ai sono poi riuscita a ottenere il diploma di _______. Non so a che età ho ottenuto il diploma. Comunque ero già maggiorenne. Non ho mai potuto lavorare, perché avevo troppi problemi. Fin dall'adolescenza sono stata in cura da psicologi e psichiatri. Sono in cura dal dr. ________ ormai da quattro anni. Sin da adolescente ho iniziato ad assumere dei medicamenti. Attualmente assumo degli antidepressivi e ansiolitici. Da quanto mi è stato spiegato ho questi problemi un po' per quello che ho passato dalla mia infanzia. Mi è stato raccontato che quando ero in _________ sono stata abusata. Mi è stato detto che ero stata toccata e che mi avevano fatto dei pizzicotti nelle parti intime. Questo quando mi trovavo in orfanatrofio. Ho poi avuto un'altra brutta esperienza quando avevo 13 anni, e questo a causa del mio ex ragazzo, di cui però non voglio parlare. Lui aveva 30 anni circa. Avevo fatto denuncia e la questione si è conclusa.

Un po' per tutto questo insieme di cose non sono mai riuscita a lavorare. Per altri problemi, oltre a questi, mi è stata anche riconosciuta una rendita Al al 100%.

ADR che dopo che ho vissuto con i miei genitori, da maggiorenne, ma non so esattamente quando, sono poi andata a vivere a _______, perché non volevo più vivere con i miei. Da qualche anno vivo da sola. Dapprima da sola. Da 4 o 5 mesi vivo con IMPU 1 a _______.

ADR che ho conosciuto IMPU 1 a ______ durante un ricovero. Non saprei dire in che anno. Non l'avevo più visto per tanto tempo. L'ho poi rincontrato a _______ circa un anno fa.

ADR che con i miei genitori non ho più rapporti, e non mi interessa averne.

ADR che vado solitamene dal dr. _________ circa ogni due settimane per un’ora. Attualmente ero ricoverata a ______, perché avevo fatto quella scemata con la pistola soft-air. Ci era stato consigliato dalla Polizia e avevo accettato, perché comunque non ristavo bene, e non sto bene tutt’ora, e volevo anche cambiare i medicamenti, cosa che è stata fatta in clinica.

ADR che oggi sono uscita dalla clinica, perché dovevo accompagnare IMPU 1 a prendere la macchina a _______, per portarla a ______, in quanto non era chiusa a chiave e avevo in auto tutti i miei orologi. Orologi che avrei poi dato in custodia agli infermieri a ______.

ADR che avevo cessato di prendere i medicamenti il giovedì e il venerdì dei fatti del soft-air, che sono avvenuti il 7 agosto. Non so neanch'io perché in quei giorni ho smesso di prendere il medicamento. Non l'ho mai fatto in precedenza. Sapeva che il medico che il medico voleva cambiarlo, e ho smesso di prenderli.”

(VI PP 21.08.2015, p. 2 e 3, AI 8).

Nel verbale del 1. settembre 2015, IMPU 2 ha riferito di essere stata vittima di abusi sessuali in _________, prima dei 3 anni, così come pure più tardi, da parte di tale _______:

" Voglio precisare che, non ricordo più quando, c’era stata una denuncia da parte mia per degli abusi sessuali. Non ricordo a quando risalgono i fatti. Ricordo però che l’autore era _______ e l’avevo denunciato dopo diversi anni dai fatti. Ho già denunciato questi fatti; ma poi avrei dovuto fare un confronto e un processo, ma il mio medico aveva detto che non ero in grado di sopportarlo per via della mia patologia e delle mie crisi di nervi.

(…) ho subito degli abusi in _________ prima dei 3 anni, e poi solo gli abusi da parte di _______.”

(VI PP 01.09.2015, p. 2, AI 58).

  1. La vita della prevenuta è stata oggetto di puntuale disanima da parte della perita psichiatrica Dr.ssa ________ (AI 176, p. 5-10):

" Anamnesi familiare e personale

Gli elementi dell'anamnesi sono stati in parte raccolti durante i colloqui con la peritanda ed integrati in seguito con i dati degli atti e delle cartelle cliniche a causa della difficoltà della Sig. IMPU 2 a ricostruire precisamente la cronologia degli eventi.

La Sig. IMPU 2 nasce in _________, a _______, il __________, ma la data di nascita non è corroborata da un certificato ufficiale. La madre biologica non può occuparsi della bambina, la affida alla nonna che la lascia in seguito in orfanotrofio. All'età di tre anni, è adottata dai coniugi _______, sposati dal _______ e che non possono avertigli. I genitori adottivi cambiano il nome della bambina da _________ a IMPU 2. La famiglia ha già adottato un'altra bambina, _______, che all'epoca ha _______ anni e che oggi abita in un appartamento _______.

…omissis…

La Sig. IMPU 2 descrive oggi i suoi genitori come "buoni come il pane" e giusti.

Al suo arrivo in ______, la bambina è sottopeso (11 kg), con un manifesto ritardo di crescita e di sviluppo psicomotorio. Non parla, si rifugia sotto il tavolo, mostra chiari segni di paura, non cammina e non controlla gli sfinteri. Sarà seguita dal __________ di _________ (Dr.ssa _______, psicologa).

Frequenta per tre anni la scuola d'infanzia a _______, di cui uno come bambina rinviata dalla scolarità obbligatoria. La madre descrive comportamenti singolari della bambina come il terrore di entrare nella vasca da bagno o il fatto di tagliare i capelli alle bambole o di decapitarle.

Integrerà comunque la scuola elementare, ripetendo _______. In prima elementare è segnalata al Servizio di sostegno pedagogico per importanti difficoltà di apprendimento e sarà seguita da un docente di sostegno.

Nel _______, quando la Sig. IMPU 2 frequenta la quinta elementare, una proposta di integrazione in classe speciale ("i programmi erano più semplici, c'erano meno bambini da seguire") è accolta dai genitori solo in un secondo tempo. Il rapporto del Sig. _______ (servizio del sostegno pedagogico) descrive una bambina dispersiva, invadente, in difficoltà nel rispettare le regole del gruppo, poco rispettosa degli oggetti degli altri; con un ritardo grafico e difficoltà di comprensione delle consegne. La conclusione parla in favore di "un ritardo strutturale disarmonico all'interno dello stadio operatorio, presenti competenze linguistiche e lessico carenti. Presenza di un quadro di inibizione intellettuale. L'evoluzione è stata difficile per la presenza delle varie carenze subite dalla ragazza nella prima infanzia. Il quoziente intellettivo verbale, scala WISCV R è di 74".

Sempre a 13 anni, è molestata da un adulto conosciuto su un battello a _________ che le avrebbe scattato delle foto e filmata in video (questo episodio è raccontato dalla peritanda, ma i dettagli sono riportati dalla cartella clinica).

La peritanda otterrà la licenza elementare nel giugno _______ dopo _______ anni di scuola. Sulla base di questo risultato, l'Ispettorato delle scuole speciali, nel _______, propone ai genitori della peritanda l'inserzione in attività professionali di tipo protetto associate ad un inquadramento scolastico che riprenda e accompagni rispetto alle regole del mondo del lavoro.

Questa proposta è rifiutata dai genitori che preferiscono iscrivere la figlia ad un corso serale che prepara alla licenza della scuola media al fine che questa possa integrare successivamente un apprendistato come _______.

La madre decide quindi di iscriverla in una scuola privata serale (_____________) che le permetterà a _______ anni di ottenere la licenza media.

La peritanda proverà ad effettuare una formazione come _______ (4 mesi), poi _______, poi _______ senza che nessuno di questi apprendistati possa concretizzarsi in un vero e proprio sbocco professionale.

Nel _______, integra la Scuola ___________ nel laboratorio multifunzionale e il loro internato a _________. Il rapporto intermedio degli operatori descrive una giovane motivata, rispettosa e volenterosa, ma molto fragile ed influenzabile, con diversi sbalzi di umore, ancora alla ricerca della sua identità. Presenta delle buone capacità manuali una certa attitudine al disegno e un certo bisogno di muoversi. "Ha una grande sete di relazioni che però non sempre riesce a gestire al meglio". E' carente nella cura del corpo, nell'ordine in camera e nella gestione dei soldi. In seguito a quest'anno di orientamento professionale, nel _______ la Sig. IMPU 2 integra il progetto di formazione come _______ sempre affiancata e inquadrata dalla _________ (e in internato a _________).

Il rapporto del primo semestre del _______ mette in evidenza la necessità di accompagnare la giovane in alcuni settori della gestione della sua autonomia (igiene, e cure personali, gestione finanziaria, ordine e pianificazione). La fragilità psichica, sempre presente, vede nel contempo un incremento nella capacità di sopportare la solitudine, diminuire le crisi di pianto e gli atti di autolesionismo. I genitori le hanno messo a disposizione un appartamento a _______ in cui la peritanda si reca i fine settimana anche per passare del tempo con il suo compagno dell'epoca (__________).

Nel _______, i progressi della Sig. IMPU 2 sono discreti, ma rimangono evidenti le difficoltà nell'igiene, nell'organizzazione personale e nella fragilità del carattere, tutti fattori che influenzano la sua regolarità e il rendimento lavorativo.

Tra giugno ed agosto _______ affronta e riesce gli esami di _______, superandoli con la media del 4.9. La capacità di guadagno è valutata attorno al 50%. In questo stesso periodo vi è la nomina di un curatore per la gestione (Don _______) e il progetto per l'integrazione di un appartamento protetto gestito dalla Fondazione ________ che sembra il quadro più adatto per la peritanda a causa sempre delle difficoltà a gestire l'autonomia.

Nell'ottobre del _______, le viene riconosciuto un grado di invalidità del 50% a il mandato di aiuto al collocamento.

Nel gennaio del 2011, l'integrazione nel mercato libero del lavoro sembra ancora troppo difficile. La Sig. IMPU 2 integra in questo periodo la _______ di ____, ma l'instabilità emotiva e comportamentale richiederanno un grande inquadramento ed anche un ricovero ospedaliero ( 26.02.2011-17.03.2011). Parallelamente la peritanda integra il laboratorio protetto ______ al _____, in cui gli operatori segnalano un buon rendimento ed integrazione. In questo stesso periodo, il Dr. _______ (psichiatra della _____________) sottolinea il desiderio della Sig. IMPU 2 di intraprendere un percorso di cambiamento dell'identità sessuale.

La proposta di integrare una struttura nel _______ non va in porto a causa delle riattualizzazione di traumi legati ad un'aggressione subita intorno ai 18 anni.

Dall'ottobre 2011 la rendita d'invalidità è passata al 100%.

Dal dicembre 2012 vive in un appartamento autonomo a _______.

Deciderà in seguito di non continuare un'attività professionale in ambito protetto sentendosi "umiliata" dal fatto di guadagnare 2 CHF al giorno e preferendo piuttosto rinunciare a lavorare.

Durante un ricovero a ______ conosce il Sig. IMPU 1 con cui stabilisce dapprima una relazione amicale e in seguito una relazione sentimentale che si concluderà nella convivenza iniziata nel febbraio 2015.

Durante il procedimento in corso, la Sig. IMPU 2 è identificata come vittima di abusi sessuali operati dal suo curatore, _______, probabilmente a partire dai suoi 13 anni. La peritanda riferisce di non aver mai voluto denunciare lo "zio", come lei lo chiama, per non causare uno scompiglio nella famiglia ed essere responsabile dell'allontanamento di una persona considerata come significativa dai suoi genitori.

Anamnesi sentimentale

La ricostruzione della vita sentimentale della Sig. IMPU 2 non è agevole perché la peritanda non è disponibile a discutere delle varie relazioni.

La peritanda si definisce attualmente come omosessuale, ma ha alternato nella sua vita delle relazioni sia etera che omosessuali.

Ha scoperto di essere omosessuale all'età di tre anni, alla scuola materna, quando preferiva "giocare al dottore" con le bambine più che con i bambini.

A 18 anni ha una relazione con _______, panettiera a __________, di cui è innamorata. Alla domanda del perito definisce questo stato emotivo come la volontà di "dividere un pezzo di pane con qualcuno". Questa persona è considerata "buona come il pane" e la relazione si terminerà dopo un anno o due.

A (19 ?) 21 anni conosce un ragazzo di 28 anni con cui inizia una relazione di due anni che porta ad una convivenza. Verrà interrotta bruscamente poiché si sentiva usata e maltrattata (cartella clinica, la peritanda preferisce non parlarne).

A 26 anni convive con _______, conosciuto in un bar a _______ (cartella Dr. _______) con cui passa molto tempo e con cui sembra avere una bella relazione. La relazione termina qualche mese dopo in seguito ad una lite.

Nel marzo del 2014 racconta al Dr. _______ di avere avuto molti rapporti con uomini a pagamento.

Nel settembre 2014 incontra a _______ una persona di 50 anni che aveva conosciuto a ______ (IMPU 1).

Nel gennaio 2015 parla di un'infatuazione per una commessa di un distributore.

Nel maggio 2015 parla al suo terapeuta di volersi sposare con IMPU 1, malgrado le reticenze dei genitori.

Anamnesi psichiatrica e tossicologica

La Sig. IMPU 2 è seguita dall'infanzia da varie strutture psicosociali, dapprima in relazione con l'inserimento scolastico e più tardi con i diversi problemi psichiatrici. Il certificato della Dr.ssa _______ menziona un primo contatto nel _______, quando la peritanda ha cinque anni. I genitori consultano per diverse questioni in relazione con l'adozione. La bambina infatti sembra avere difficoltà a scuola e a regolare la distanza e la relazione con gli altri non riuscendo sempre a comprenderne le intenzioni. La psicologa mette in relazione queste difficoltà con i primi anni di vita della bambina in orfanotrofio e con un vissuto di accudimento insicuro e insoddisfacente. Sarà seguita dalla Dr.ssa _______ fino alla fine della terza elementare e la ricontatterà in modo sporadico, quattro volte tra il _______ e il _______. Nel marzo del 2007 (20 anni), il supplente del medico di famiglia della peritanda (Dr. ) la invia all', Settore __________, per una presa in carico in seguito ad un episodio di molestie subite durante il carnevale da un conoscente ubriaco. Durante questi fatti, la peritanda permane immobile e bloccata, senza parole, con diversi tremori nel corpo. Questa crisi si complica nei giorni successivi con cefalee, palpitazioni, ansia, angoscia e secchezza delle fauci. L'ipotesi diagnostica è quella di una crisi dissociativa acuta.

La presa in carico è abbastanza regolare. Gli elementi clinici che si ripetono in modo ciclico sono il lavoro sull'identità sessuale, la stabilità emotiva e gli episodi di auto e etero aggressività, le "bugie". Nel dicembre 2008 rapporta di essere stata disturbata da un uomo di colore mentre si trovava in treno, e di essersi graffiata e battuta la testa contro il muro. Nel 2009, la Dr.ssa _______ scrive: "Sempre più mi convinco della natura borderline del suo disturbo".

Nel novembre 2010 riferisce alla terapeuta, Dr.ssa _______, del colloquio avuto in polizia. La peritanda parla dei flash-back rispetto ai fatti subiti 10 anni prima, ma il racconto è dotato di scarso coinvolgimento emotivo. La mimica è inespressiva.

Nel febbraio 2011 in concomitanza con il trasferimento alla __________, la presa in carico è interrotta.

Il primo ricovero alla _______ si svolge dal 26.02.2011 al 17.03.2011. Questo ricovero volontario su segnalazione del Dr. _______, si situa qualche giorno dopo l'integrazione della Sig. IMPU 2 alla __________, nel quadro di un'importante instabilità emotiva e rischio di agiti autolesivi (si strappa i capelli e si graffia). Nel corso della degenza, sono messe in evidenza le richieste di attenzione e di accudimento.

I test psicometrici hanno messo in evidenza la presenza di un ritardo mentale, che seppure di lieve entità, condiziona la capacità di mentalizzazione della peritanda, e da qui, la sua tendenza a comportamenti autolesivi che in ambiente protetto è stata in grado di contenere. La diagnosi alla dimissione è quella di "ritardo mentale lieve, significativa compromissione comportamentale che richiede attenzione e trattamento (F71.1 della ICD-10). Alla dimissione la Sig. IMPU 2 è indirizzata al ____ (Dr.ssa _______, psicologa) e al Dr. _______ (psichiatra). La terapia farmacologica alla dimissione è Lorazepam expidet 3mg/die (ansiolitico), Zolpidem (sonnifero) 10mg/die.

II secondo ricovero volontario, sempre su certificato del Dr. _______, si svolge tra il 28.11.2011 e il 04.05.2012. La settimana precedente il ricovero, la Sig. IMPU 2 si era recata a _________ per visitare una struttura abitativa che le avrebbe permesso di lasciare _________. Questa visita le avrebbe fatto venire in mente dei bruttissimi ricordi (abusi subiti da un ex-compagno), sarebbe uscita quindi con un'amica e avrebbe consumato importanti quantità di vodka. Al momento del ricovero presenta un'ideazione suicidale attiva. Si descrivono durante la degenza dei fenomeni dispercettivi sotto forma di allucinazioni visive a contenuto satanico che sembrano in relazione con gli aspetti ansiosi. Anche durante questo ricovero sono stati abbordati i temi inerenti all'identità sessuale, che sarebbero stati messi in secondo piano dalla paziente perché non congrui con la filosofia della __________ in cui risiede. La lunghezza della degenza è messa in relazione con la difficoltà di reinserimento della peritanda che effettuava frequenti congedi ma spesso con rimando negativo e col ripresentarsi dell'ansia e dei pensieri suicidali. La diagnosi alla dimissione è di episodio depressivo grave con sintomi psicotici congrui all'umore (F32.30), Ritardo mentale di media gravità, nessuna o minima compromissione comportamentale (F71.0) con tratti di personalità dipendenti, infantili e impulsivi. Alla dimissione la peritanda sarà seguita dal Dr. _______. Terapia all'uscita: Lorazepam expidet (ansiolitico)3mg/die; Paroxetina (antidepressivo) 40mg/die; Quetiapina (neurolettico) 600mg/die; Pantoprazolo (antiulceroso) 40 mg/die.

Dal 18 settembre 2012, su segnalazione del Dr. _______, è seguita in ambulatorio dal Dr. _______, che mette in evidenza momenti di profonda angoscia alternati a momenti di remissione. Il lavoro psicologico si centra sulla dismorfofobia che l'induce a voler programmare un intervento di riduzione del seno. La diffusione dell'identità sessuale è segnalata durante tutta la presa in carico.

Il terzo ricovero volontario alla _____ ha luogo dal 13.08.2015 fino al momento dell'arresto. Vi è accompagnata, insieme la suo convivente, dalla polizia cantonale su indicazione del procuratore pubblico. La mattina del ricovero, la Sig. IMPU 2 veniva trovata insieme al proprio compagno nell'area di _______, mentre utilizzavano armi giocattolo incuranti dei passanti. I due venivano imputati di infrazioni alla LArm, lesioni semplici e danneggiamento. Durante il ricovero sono stati svolti test psicometrici (di cui si discuterà in seguito). Non è stata messa in evidenza durante la degenza un'aggressività auto e etero diretta. Lo screening delle urine è positivo per varie sostanze psicotrope (benzodiazepine e cocaina). Alla dimissione la diagnosi è di Ritardo mentale di media gravità, nessuna o minima compromissione comportamentale (F71.0). La terapia psicofarmacologica include: Pantoprazolo (antiulceroso) 20mg/die, Paliperidone (neurolettico) 3 mg/die; Topiramato (antiepilettico e stabilizzatore dell'umore) 100mg/die; Paroxetina (antidepressivo) 60 mg/die.

Da un punto di vista tossicologico la peritanda riporta utilizzazione di cocaina (fino ad 1 grammo/die) in dosi crescenti da quando è iniziata la convivenza con il Sig. IMPU 1. Si ritrovano in cartella delle informazioni al riguardo di un consumo di alcool e di cannabis, ma nessuna diagnosi nel senso di una eventuale dipendenza. Al momento del ricovero di agosto 2015 risulta positiva all'analisi delle urine per benzodiazepine e cocaina. Dichiara di non aver consumato nessuna sostanza al momento dei fatti in oggetto.

Antecedenti somatici personali e familiari

La peritanda non riferisce antecedenti somatici o psichiatrici familiari ("sono la sola a soffrire di nervi").

Epatite C, probabilmente dall'infanzia.”.

In aula IMPU 2 ha riferito che al momento dei fatti percepiva uno spillatico di CHF 1'400.00 tramite il suo curatore (VI DIB 19.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Quanto al suo rapporto con le sostanze stupefacenti, ha riferito di avere iniziato a consumare cocaina circa un anno prima dei fatti del 27/28 luglio 2015, finanziando il consumo con il denaro ricevuto in cambio di prestazioni sessuali (VI DIB 19.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Interrogata in merito alle sue prospettive di vita, l’imputata – che ha dichiarato di avere iniziato, in carcere, dei corsi di cucito, disegno, informatica, cucina e ginnastica e di avere ripreso i contatti con i suoi genitori (VI DIB 19.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale) – ha affermato:

" ho avuto una bella lezione e sarò un’altra persona”

(VI DIB 19.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. La prevenuta è sconosciuta al casellario giudiziale (AI 7).

III) La relazione tra IMPU 1 e IMPU 2

  1. IMPU 1 e IMPU 2, conosciutisi nel 2011 in occasione di un ricovero presso _______, si sono ritrovati nel settembre del 2014 presso il Bar _______ di _______ ed hanno iniziato a frequentarsi, inizialmente come amici (perizia psichiatrica del Dr. _______, p. 8, AI 179; perizia psichiatrica della Dr.ssa _______, p. 8, AI 176).

IMPU 1 ha riferito di essere stato subito attratto da lei, ma inizialmente non avrebbe creduto di poter avere una relazione, poiché immaginava che fosse lesbica (perizia psichiatrica del Dr. _______, p. 8, AI 179).

Al PP l’imputato ha dichiarato:

" (…) ho rivisto IMPU 2 un anno fa circa. Lei si è presentata a me al Bar _______, chiamandomi per nome, lo all'inizio non l'avevo riconosciuta, ma poi parlando con lei ho capito che c'eravamo visti nel 2011 a ______ alla ____, dove entrambi eravamo ricoverati. Per diversi mesi abbiamo semplicemente bevuto qualcosa insieme al bar e ci siamo parlati come amici. In un primo tempo lei mi aveva detto che aveva altri gusti sessuali, che io rispettavo, ed è solo quattro mesi fa circa che mi ha dichiarato in realtà che ci teneva molto a me e che non osava farsi avanti prima per paura di subire un'ennesima delusione amorosa. Da quattro mesi quindi siamo assieme come coppia perché anche a me lei piace.”

(VI PP 21.08.2015, p. 2, AI 9).

IMPU 2, dal canto suo, ha riferito:

" (…) ci eravamo conosciuti già prima durante una degenza a ______. Durante quella degenza però eravamo rimasti solo amici. Dopo la degenza non ci eravamo mai più rivisti e neppure sentiti. Quando sono andata ad abitare a _______ ho poi rivisto IMPU 1 alla _______. Siamo rimasti per un periodo ancora amici e poi ci siamo messi assieme. Non siamo subito andati a vivere insieme.

(…) da subito quando ci siamo rivisti però abbiamo iniziato a trascorrere, anche da amici, tutto il nostro tempo assieme.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 3, AI 126).

L’imputato ha confermato queste dichiarazioni della compagna, aggiungendo che:

" (…) passavamo 24 ore su 24 assieme. Preciso che io ho sempre rispettato le inclinazioni sessuali di IMPU 2 e quindi ci volevamo bene senza intimità.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 3 e 4, AI 126).

  1. Nel corso del mese di gennaio 2015, presso l’appartamento di IMPU 1 si è reso necessario l’intervento della Polizia a seguito di una discussione nata tra i coimputati e sfociata poi in vie di fatto reciproche (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, p. 12, AI 210).

IMPU 2 ha così ricordato l’accaduto:

" Ricordo che avevo detto al IMPU 1 di prendere le pastiglie. Lui mi aveva risposto “anche se le prendo, che cazzo cambia”, poi aveva afferrato per il collo con una mano, stringendo. Io mi sono quindi messa a piangere, lui mi ha mollata e mi sono messa a correre le scale, dove ho perso l’equilibrio e sono ruzzolata giù dalle scale. (…)

Ricordo però che io avevo dato uno spintone a IMPU 1, ma non ricordo quando, se prima o dopo che mi mettesse le mani addosso. Posso però dire che avevo anche sbattuto la testa contro il pavimento quando IMPU 1 mi aveva preso per il collo.”

(VI PP 01.09.2015, p. 2 e 3, AI 58).

A confronto con IMPU 1, l’imputata ha descritto l’episodio come segue:

" (…) c’era stata una discussione con IMPU 1, una piccola aggressione nei miei confronti. IMPU 1 mi aveva tirato due sberle sulla schiena e mi aveva preso per il collo. Poi io sono caduta dalle scale e non ricordo più esattamente cosa è successo.

(…) è capitato che io in precedenza possa avere dato degli spintoni a IMPU 1.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 7, AI 126).

Da parte sua, IMPU 1 ha riferito che:

" Effettivamente nel gennaio del 2015 durante una lite, per difendermi da lei che aveva iniziato a prendermi a calci e a pugni, l’ho spinta con due mani alla base del collo. Le ho dato solo una spinta e lei è caduta sul divano. Non è vero che è caduta per terra picchiando la testa contro il pavimento.

Successivamente IMPU 2 è uscita dall’appartamento ed è caduta dalle scale.

(…) il motivo della lite era legata al fatto che io volevo lasciare IMPU 2.

(…) volevo lasciarla nel senso che volevo tagliare i ponti.

(…) io volevo tagliare i ponti con lei perché mi ero innamorato. Lei invece mi diceva di essere lesbica. Io non stavo quindi bene ad avere solamente una rapporto di amicizia, visto che ero innamorato.”

(VI PP 04.09.2015, p. 10, AI 69).

A confronto con la coimputata IMPU 1 si è così espresso:

" (…) io quella volta l’ho premuta con le due mani sulla scapola, ma quando mi stava picchiando lei. MI aveva tirato dei calci e delle sberle.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 7, AI 126).

  1. Nel corso dei primi mesi del 2015 IMPU 1 e IMPU 2 hanno iniziato una vera e propria relazione e poco dopo sono andati a convivere nell’appartamento della donna (perizia psichiatrica del Dr. _______, p. 8, AI 179; perizia psichiatrica della Dr.ssa _______, p. 8, AI 176).

IMPU 2 ha dichiarato che:

" (…) dopo che ci siamo messi assieme abbiamo avuto sì dei momenti di alti e bassi come tutte le coppie, ma siamo rimasti sempre assieme.

(…) verso marzo 2015 IMPU 1 è venuto a vivere da me. Sono io che gli avevo chiesto di venire a vivere a casa mia.

(…) Andavamo d’accordo su tante cose, sulla musica, parlavamo tanto, di quello che succedeva in tele, sul nostro rapporto.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 3, AI 126).

IMPU 1, da parte sua, ha riferito che:

" Non ci siamo subito fidanzati. Questo è successo solo nel mese di giugno 2015, quando le avevo chiesto di sposarmi. (…)

Parlavamo molto. Lei non ha mai ricevuto dagli ex compagni quello che le ho dato io. Per prima cosa le ho dato rispetto, l’ascoltarla molto, per il fatto che tutti e due abbiamo dei problemi a livello psichico, questo ci aiutava a compensarci, nel senso che io capivo quando stava male lei e io capivo quando stavo male io, e ci aiutavamo.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 4, AI 126).

Al perito psichiatrico l’imputato ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dal passato della compagna, la quale avrebbe subìto abusi e violenze da parte di uomini. Egli sarebbe riuscito a “toglierle la corrazza”, avrebbe “cercato di renderla più dolce” e l’avrebbe “trattata come nessuno uomo aveva mai fatto prima” (perizia psichiatrica del Dr. _______, p. 8, AI 179).

IMPU 1 ha peraltro spiegato di essersi particolarmente “attaccato” a IMPU 2 in ragione del fatto che il figlio si stava allontanando da lui (cfr. VI PP 05.11.2015, p. 5, AI 190; VI PP 21.08.2015, p. 9, AI 9).

IMPU 2, dal canto suo, ha confermato che negli ultimi 4 mesi di relazione con il coimputato si era tolta “la corrazza” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 4, AI 126).

IV) La vittima

  1. ACPR 1, ______ al momento dei fatti, è nato il ________ a __________ e ha riferito di vivere da solo a _______ da almeno 10 anni.

Dal 1995 al 2005 avrebbe svolto l’attività di _______ presso il proprio domicilio, effettuando lavori per privati, nonché per una ditta della svizzera francese. Dal 2005 svolgerebbe lavori saltuari, commissionati da amici e parenti, sempre nell’ambito _______. Nel 2015 gli sarebbe stato commissionato un unico lavoro, non ancora concluso (VI PG 28.07.2015, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

A livello finanziario, ACPR 1 ha indicato di essere al beneficio della pensione anticipata, percependo CHF 1'591.00 mensili, di cui CHF 370.00 gli servirebbero per pagare il debito ipotecario della casa, ammontante a complessivi CHF 200'000.00. Non avrebbe altri debiti (VI PG 28.07.2015, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

V) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

  1. Il 28 luglio 2015 ACPR 1 si è presentato in Polizia, raccontando di essere stato vittima di un’aggressione avvenuta alle ore 01:30/02:00 del medesimo giorno, sulla strada che porta da __________ a _______, mentre rincasava in sella al proprio ciclomotore dopo avere passato la serata in un bar di __________.

Giunto a poche centinaia di metri dall’entrata del paese, sarebbe improvvisamente stato aggredito e derubato di un orologio Rolex, nonché di una catenina d’oro. Gli aggressori, che la vittima indicava essere almeno due, l’avrebbero fatto cadere a terra per poi colpirlo con calci, pugni, bastoni e/o oggetti simili. Prima di abbandonarlo sulla strada, gli avrebbero quindi sottratto l’orologio che teneva al polso e una collana (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210, p. 6).

  1. ACPR 1 è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di _______ che, viste le ferite riportate, lo ha accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale _______ (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210, p. 6).

Immediatamente intervenuta sul luogo dell’evento, una zona boschiva a pochi metri dall’abitato di _______, la Polizia Scientifica ha rinvenuto due guanti di materiale sintetico semi trasparenti, parzialmente rivoltati ed intrisi di sangue. Sul manto stradale è inoltre stato possibile ritrovare la visiera di un casco da motociclista, un’arma lunga soft air danneggiata, il bottone di una camicia ed un ciondolo, oggetti tutti impregnati di sangue.

Tra il centro della carreggiata e il bordo della strada, verso valle, era presente una grossa chiazza di sangue e sul parapetto, a bordo della strada, verso valle, sono state trovate abbondanti tracce ematiche dovute a gocciolamenti così come all’appoggio di mani (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210, p. 6 e 7).

  1. I primi accertamenti medici indicavano che la vittima aveva riportato un trauma cranico, fratture dei processi trasversi di destra di T9, T10 e T11, fratture costali della IX e X costa destra, frattura della parete anteriore del seno frontale, bordo e tetto dell’orbita a destra con emoseno frontale a destra, nonché ferite lacero contuse frontali (referto medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______, allegato al VI PG ACPR 1 28.07.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Dall’interrogatorio della vittima, effettuato il 28 luglio 2015 presso l’Ospedale , è emerso che nelle settimane precedenti i fatti, sulla rete telefonica fissa del suo domicilio, egli aveva ricevuto ripetutamente delle chiamate in cui non appariva il numero del “chiamante”. In queste telefonate gli interlocutori, con diversi pretesti, gli avrebbero chiesto di raggiungerli presso l’ di _______. Ai fini dell’inchiesta, la vittima ha quindi richiesto presso la compagnia telefonica _________ i tabulati delle telefonate in entrata, ciò che ha permesso di accertare che le utenze utilizzate dagli sconosciuti per contattare la vittima erano intestate a _______ e IMPU 1, persona, quest’ultima, già nota alle autorità.

  1. Il 13 agosto 2015, infatti, IMPU 1, unitamente alla compagna IMPU 2, era stato fermato dalla Polizia per avere ripetutamente sparato con un’arma soft air contro dei passanti a _______ e dintorni.

A seguito di questi fatti, entrambi si trovavano ricoverati volontariamente presso la Clinica ______.

Gli inquirenti hanno quindi proceduto ad un prelievo del DNA dei due imputati al fine di effettuare un confronto con le tracce biologiche rilevate sul luogo dei fatti a _______. Queste prime comparazioni hanno permesso di rilevare, all’interno dei guanti insanguinati, il DNA della vittima, così come il profilo appartenente a IMPU 2. Sull’impugnatura dell’arma soft air, inoltre, era presente sia il DNA della vittima, che quello di IMPU 2 e IMPU 1.

  1. In data 21 agosto 2015, IMPU 2 e IMPU 1, presentatisi in Polizia a _______ per ritirare l’autovettura Renault Kangoo di proprietà di quest’ultimo, sono quindi stati interrogati.

Nel corso di queste prime audizioni, gli imputati hanno parzialmente ammesso le loro responsabilità, da cui il loro arresto.

  1. In accoglimento delle istanze del PP (AI 19 e 20), con decisioni del 24 agosto 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IMPU 1 e IMPU 2 fino al 21 ottobre 2015, ritenendo sussistere, oltre a gravi indizi di reato, concreti elementi indizianti il pericolo di collusione (AI 23 e 24).

Accogliendo le richieste degli imputati (AI 161, 163 e 166), il PP ha autorizzato IMPU 2 e IMPU 1 ad espiare anticipatamente la pena a far tempo dal 20 ottobre 2015 (AI 170 e 171).

  1. L’inchiesta è sfociata nell’atto d’accusa 175/2015 del 22 dicembre 2015 per i titoli di tentato assassinio, rapina, usurpazione di funzioni, truffa, ripetuto danneggiamento, furto, ripetute vie di fatto e infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, nonché, per IMPU 1, tentato favoreggiamento, ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi, atti contro la pubblica incolumità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e per IMPU 2, ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi, ripetuti atti contro la pubblica incolumità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

VI) Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

VII) Imputazioni di tentato assassinio, rapina e usurpazione di funzioni (punti 1, 2 e 3 dell’atto d’accusa)

A) Dichiarazioni dibattimentali e predibattimentali

  1. I primi contatti tra la vittima e gli imputati e il desiderio di vendetta
  1. IMPU 2 ha riferito di aver conosciuto la vittima poco prima di rincontrare, presso il Bar _______ di _______, il coimputato IMPU 1 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 10, AI 126).

In occasione del suo primo verbale di Polizia, l’imputata ha raccontato che ACPR 1, circa 6 mesi prima, in occasione di un incontro presso il Bar _______ di _______, l’avrebbe molestata sessualmente toccandole un seno e tacciandola al contempo di “troia”:

" Ricordo un episodio accaduto forse 6 mesi fa sempre al Bar _______. Il bar era pieno di clienti e di conseguenza mi ero seduta su uno sgabello del bancone del bar proprio vicino a ACPR 1, volevo bere una coca cola tranquillamente. Invece lui ha poi cominciato a guardarmi il seno e a toccarmi. Mi aveva detto che voleva portarmi a casa sua e mettermi incinta, dicendo che tanto ero una “troia come tutte”.”

(VI PG 21.08.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Stando a queste prime dichiarazioni dell’imputata, sarebbe anche avvenuto che la vittima la seguisse con il motorino fino a casa sua:

" Ricordo inoltre, ma non so riferire se era la medesima sera o meno, ACPR 1, ubriaco, mi aveva seguito con il suo motorino fino quasi a casa mia (io abito vicino al bar in questione). Mentre io camminavo verso casa mia era al mio lato in sella al motorino e continuava a guardarmi. Lui si “lamentava” del fatto che io stessi già rientrando a casa e non volessi stare con lui.”

(VI PG 21.08.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Vi sarebbero poi stati ulteriori episodi in cui ACPR 1 avrebbe importunato l’imputata:

" Preciso inoltre che si sono verificati ulteriori episodi dove ACPR 1 mi importunava facendo commenti su di me, in particolare al bar. Sentivo che parlava male di me agli altri clienti del bar. Mi lanciava occhiate che mi davano fastidio e si comportava così con tutte le donne del bar.”

(VI PG 21.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Oltre a ciò, stando alle dichiarazioni di IMPU 2, vi sarebbero stati degli attriti anche tra la vittima e il compagno IMPU 1. L’imputata si è così espressa al proposito:

" Preciso che gli attriti con ACPR 1 riguardavano anche il mio compagno IMPU 1. Il mio ragazzo IMPU 1, forse circa 2-3 mesi fa, si era recato alla _______. Io non ero andata. IMPU 1 era arrivato al bar e ACPR 1 non ha tardato con uno dei suoi commenti: “Ah sei il nuovo cliente di IMPU 2?” lasciando intendere che io ero una prostituta. IMPU 1 ha risposto per le rime, dicendo che non doveva permettersi di fare simili commenti.

Come detto io non ho assistito di persona a tale litigio ma mi è stato riferito da IMPU 1.”

(VI PG 21.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Tutto ciò avrebbe fatto nascere nell’imputata un sentimento di rabbia e un desiderio di vendetta nei confronti di ACPR 1:

" Gli episodi di attrito hanno continuato a fermentare e dentro di me cresceva irritazione e rabbia. Volevo fargliela pagare per render giustizia. (…)

Ho dunque maturato di persona un’idea di vendetta. (…) la rabbia era troppa.

Preciso che era da mesi che stavo fermentando l’idea di vendetta: mi bastava vederlo passare con il motorino che mi si risvegliava il ricordo del suo agire. (…)

Aggiungo inoltre che sono nata in _________ e vi sono rimasta sino all’età di 3 anni. In questi primi tre anni ho subito abusi, anche di carattere sessuale da parte delle persone presenti dell’orfanotrofio in _________. Dunque l’atteggiamento di ACPR 1 mi ha risvegliato questi brutti ricordi che ho vissuto.”

(VI PG 21.08.2015, p. 5, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

  1. IMPU 1, dal canto suo, in occasione dell’interrogatorio svoltosi immediatamente dopo il suo fermo, ha confermato in parte le dichiarazioni della coimputata, con alcune variazioni:

" Circa un paio di mesi fa, la mia compagna IMPU 2, la quale convive con me da 4 mesi, mi riferiva che qualche mese prima, mentre si trovava al ristorante _______ di _______, era stata avvicinata ed insultata da tale ACPR

  1. (…)

IMPU 2 mi diceva appunto che ACPR 1 le si era avvicinato sotto l’influsso di alcoolici e gli aveva detto “che era una puttana” “che faceva schifo” e “che gli augurava di morire di AIDS” (…)

Sempre IMPU 2 mi diceva che il giorno dopo in cui gli aveva riferito le frasi citate, sempre ACPR 1 e sempre al Bar _______, sotto l’influsso di alcolici, l’aveva avvicinata toccandogli il seno e le parti intime (vagina). Mi sembra che IMPU 2 mi aveva riferito che gli aveva poi chiesto aiuto al proprietario del locale ma nessuno era intervenuto. (…)

Da parte mia, sentendo questa situazione, mi ero alterato in quanto non mi faceva piacere sentire queste cose. Nella mia persona era subentrata l’idea che questo ACPR 1 non aveva avuto rispetto verso IMPU 2 ed inoltre sentivo un senso di schifo verso questo individuo.”

(VI PG 21.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

  1. Tornando sulla questione il 21 agosto 2015, dinanzi al PP, IMPU 2 ha in sostanza ribadito le dichiarazioni rese in Polizia:

" Un anno fa, più o meno, io mi trovavo al bar frequentato pure da ACPR

  1. Devo dire che lui era sempre ubriaco e infastidiva, chiamandole puttane, le varie donne che frequentavano questo bar. Diceva anche che avevano bisogno di una punizione e che lui le avrebbe messe incinta. Una sera è venuto anche da me. Ha iniziato a insultarmi, perché ero seduta vicino a lui, ed è riuscito anche a prendermi una tetta e toccarmi. Io gli ho risposto in malo modo e gli ho spostato la mano. Gli ho detto di non toccarmi “vecchio bastardo”, che l’avrei denunciato. Lui quella sera poi non mi ha più fatto niente. Devo dire che io mi ero anche spostata da un’altra parte.” (VI PP 21.08.2015, p. 4, AI 8).

L’imputata ha precisato di avere riferito dell’episodio al compagno IMPU 1, siccome da sola non sarebbe stata in grado di mettere in atto la sua vendetta:

" Questa cosa me la sono tenuta dentro con rabbia per mesi e mesi e mesi. Avevo già pensato di fargliela pagare, ma da sola non sarei riuscita. Ho pensato che se incontravo qualcuno che mi voleva bene, l’avrei fatto con lui. In questi mesi io vedevo ancora in giro ACPR 1 e vedevo che continuava ancora a fare le solite battute con le altre donne. Con me non ne ha più fatte perché ero con IMPU 1 e non gli conveniva farle. Io a IMPU 1 avevo chiesto quando l’avevo rivisto se conosceva quello lì, e lui mi aveva risposto ridendo che quell’ubriacone lo conoscevano tutti. Avevo quindi detto a IMPU 1 che io volevo fargliela pagare.”

(VI PP 21.08.2015, p. 4, AI 8).

Inizialmente, IMPU 1 le avrebbe detto di lasciar perdere. Col tempo, però, continuando IMPU 2 ad insistere e a ricordargli le asserite molestie subìte, anche dentro di lui sarebbe nato un odio nei confronti della vittima.

Così l’imputata nel verbale del 21 agosto 2015 dinanzi al PP:

" IMPU 1 all’inizio non voleva. Io però insistito. Ho insistito per mesi. Non glielo dicevo certo tutti i giorni, però se vedevo ACPR 1 o mi veniva in mente quello che mi aveva fatto, chiedevo IMPU 1 “allora quando lo facciamo”.”

(VI PP 21.08.2015, p. 4, AI 8).

  1. Assunto a verbale contestualmente al suo arresto, IMPU 1 ha ribadito:

" IMPU 2 mi aveva raccontato che questo ACPR 1 al bar _______, l’aveva molestata, sia verbalmente che fisicamente. In particolare mi ha detto che le ha dato della puttana, che le ha augurato di morire di AIDS e una sera che era particolarmente ubriaco le ha toccato il seno. L’ha anche seguita una sera con il motorino.”

(VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 9).

L’imputato ha confermato che IMPU 2 gli avrebbe chiesto insistentemente di vendicarsi di ACPR 1:

" (…) mi diceva che dovevamo fargliela pagare e praticamente mi diceva che avrei dovuto picchiarlo.

(…) era una richiesta generica, senza dire come e quando questo doveva accadere.

Io cercavo di non assecondare queste sue richieste, di calmarla e di farle capire che il passato era passato. Evitavamo dopo di andare alla _______.”

(VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 9);

" (…) IMPU 2 insisteva nel dirmi che bisognava fargliela pagare. Alla fine, ma unicamente il giorno in cui poi è accaduto, le ho detto di sì.

(…) IMPU 2 per farla pagare a ACPR 1 pensava o a picchiarlo o a andare a casa sua a rubare quando lui non c’era. Io su questo però l’ho sempre frenata. Nella mia vita mi sono sempre guadagnato i soldi, finché potevo, e mai avrei accettato di andare a rubare. Questo IMPU 2 l’aveva capito ed era un po’ contrariata.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9);

" (…) IMPU 2 era effettivamente parecchio insistente. In sostanza mi diceva che se non avessi accettato ero un uomo senza coraggio, senza palle.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9).

Confrontato con le dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 ha confermato che, in un’occasione, ACPR 1 gli avrebbe chiesto se era il nuovo cliente di IMPU 2, precisando però di non avergli risposto per le rime, ma di avergli unicamente detto di “farsi i fatti suoi” (VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 9).

L’imputato ha successivamente confermato detta circostanza, precisando di non essersi arrabbiato per il commento della vittima, ma di esserne rimasto sorpreso (VI PP 04.09.2015, p. 6, AI 69).

  1. Nel medesimo verbale l’imputato ha pure riferito che IMPU 2 gli avrebbe parlato di quello che le aveva fatto ACPR 1 qualche mese dopo il loro incontro:

" (…) me ne aveva parlato qualche mese dopo che avevo rincontrato IMPU 2 circa un 1 fa. Quindi direi che mi ha parlato dei fatti di ACPR 1 verso i mesi di ottobre/novembre 2014, ma non ne sono sicuro.

(…) la prima volta che me ne aveva parlato non mi aveva detto che voleva fargliela pagare a ACPR 1. Solo dopo che ci eravamo messi assieme me l’aveva detto.”

(VI PP 04.09.2015, p. 2 e 3, AI 69).

In precedenza, IMPU 2 gli avrebbe già detto che voleva farla pagare a ACPR 1, ma solo in modo “scherzoso”, mentre unicamente negli ultimi 4 mesi prima dei fatti gli avrebbe detto che “voleva fargliela pagare picchiandolo” (VI PP 04.09.2015, p. 3, AI 69).

L’imputato ha inoltre affermato che:

" da tre giorni prima dei fatti del 28 luglio IMPU 2 aveva iniziato ad insistere per fargliela pagare a ACPR 1. Io cercavo di dissuaderla, inventando anche scuse per non assecondarle, dicendole ad esempio che ero stanco o cercavo di farle capire che non valeva la pena.

(…) quando mi diceva che voleva farla pagare a ACPR 1 mi diceva che lo voleva menare.”

(VI PP 04.09.2015, p. 3, AI 69).

L’imputato ha ribadito di avere accettato unicamente la sera dei fatti:

" (…) io acconsentito la sera tra il 27 e il 28 luglio. Quella sera IMPU 2 mi ha convinto a picchiare ACPR 1. I tre giorni precedenti IMPU 2 mi diceva che non avevo le palle per fargliela pagare a ACPR 1. La quarta sera che me lo diceva l’ho assecondata.”

(VI PP 04.09.2015, p. 3, AI 69).

Come si dirà meglio in seguito, nel verbale d’interrogatorio finale l’imputato ha in fine ammesso di aver aderito al piano di IMPU 2 già il 21 luglio 2015 (VI PP 05.11.2015, p. 16 e 20, AI 190).

  1. Nel frattempo, il 25 agosto 2015, è stato assunto a verbale di Polizia ACPR 1, il quale ha spiegato nella seguente maniera il suo primo incontro con IMPU 2:

" (…) l’ho conosciuta al bar _______ nell’estate o autunno scorso, non ricordo con esattezza la data. Ricordo che era un fine pomeriggio ed avevo visto questa ragazza seduta al bancone del bar. In quel frangente mi pare che piangeva, comunque ricordo che avevo capito che era triste.

Io ero seduto a qualche metro da lei e vedendola in quello stato gli avevo chiesto cosa aveva e perché era così. Volevo solo fare due parole per chiacchierare e tirarle su il morale.

Lei mi ha risposto subito in malo modo di “…farmi i cazzi miei…”. Io non ho reagito e non gli ho detto più nulla.”

(VI PG 25.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Stando alle dichiarazioni della vittima, in un’occasione IMPU 2 gli avrebbe offerto una prestazione sessuale, ciò che lui avrebbe rifiutato:

" In una circostanza è capitato che mentre mi trovavo nell’esercizio pubblico indicato, al bancone del Bar l’ho vista entrare e si è seduta vicino a me, forse ad un metro di distanza. Ho capito che lei voleva parlare e mi sembra che mi ha offerto una birra in quella circostanza. Io rivolgendomi a lei gli ho chiesto il motivo del suo cambiamento e lei mi ha risposto testualmente che “…non riusciva ad addormentarsi senza qualcosa in bocca…”. Io l’ho interpretata come una frase con chiari connotati sessuali.

A seguito di quanto espresso io sono rimasto scioccato ed una volta finita la birra me ne sono andato. Non volevo avere a che fare con questa donna.

Da quella volta non ho più rivisto questa ragazza “bionda”. (…)

Da parte mia posso dire che sono stato scioccato dalla frase a carattere sessuale poiché le circostanze in cui è stata espressa era anomala.”

(VI PG 25.08.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Confrontato con le dichiarazioni di IMPU 2 in merito alle molestie sessuali e alle ingiurie che le avrebbe rivolto, ACPR 1 le ha fermamente contestate (VI PG 25.08.2015, p. 9 e 10, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

  1. IMPU 2, assunta nuovamente a verbale il 10 settembre 2015, confrontata alla risultanza secondo cui dalla cartella medica del Dr. _______ si evince come ella abbia avuto rapporti sessuali a pagamento, ha confermato tale circostanza, raccontando di avere offerto prestazioni, in cambio di soldi, ai clienti del Bar _______ di _______, per potersi garantire il consumo di cocaina:

" Per potermi garantire il consumo di cocaina ho iniziato a scrivere annunci su internet, su vari siti di cui non ricordo l’indirizzo. In pratica offrivo rapporti orali protetti a CHF 100. (…) È vero che al Bar _______, quando magari vedevo un cliente e capivo che ci sarebbe potuto stare, offrivo la prestazione per CHF 100 e se invece era brutto, mi faceva schifo, alzavo a CHF 150. Preciso che però da quando ho conosciuto IMPU 1 ho smesso.

(…) queste prestazioni avvenivano nelle macchine di chi rispondeva agli annunci o dei clienti del Bar _______.

(…) più o meno avevo un cliente ogni due settimane per circa un anno sino a quando ho rincontrato IMPU 1. Non so dire quanto avrò guadagnato ma più o meno circa CHF 2'000.”

(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

Quanto precede è poi stato ribadito dall’imputata in occasione del pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale) e confermata anche da ___, gerente dell’ di _______ (VI PG 31.08.2015, allegato 45 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210), così come dalle cameriere (VI PG _______ 07.09.2015, allegato 46 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210; VI PG ACPR 2 14.09.2015, allegato 50 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210) e da clienti del bar (VI PG _______ 11.09.2015, allegato 49 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210; VI PG _______ 09.09.2015, allegato 47 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. Nel verbale del 10 settembre 2015, IMPU 2 ha, in fine, ammesso di avere offerto una prestazione sessuale anche a ACPR 1. Stando alle dichiarazioni dell’imputata, quest’ultimo le avrebbe risposto insultandola:

" Dico alla verbalizzante che effettivamente l’ho chiesto anche a ACPR 1 in un’occasione e lui però mi ha insultata come un cane dicendomi “troia smettila, se no ti metto incinta e ti sborro dentro”. Non so perché ACPR 1 non mi ha mai potuta vedere.”

(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

L’imputata ha indicato di non avere riferito al compagno di aver offerto una prestazione sessuale a ACPR 1 (VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

IMPU 2 ha inoltre ammesso non essere vero che quest’ultimo le avrebbe toccato il seno:

" È anche vero che non posso dire che ACPR 1 mi abbia toccato il seno, nel mentre mi diceva “smettila troia” mi ha sfiorato il seno. Questo è successo la sera in cui gli avevo chiesto se voleva un rapporto orale.”

(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

L’imputata ha indicato di non essere rimasta offesa dal fatto che la vittima l’avesse rifiutata, ma ad offenderla sarebbe stato il fatto che l’avesse tacciata di “troia” (VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

Sarebbe quindi stato, in ultima analisi, questo insulto il motivo del suo desiderio di vendetta nei confronti di ACPR 1 (VI PP 10.09.2015, p. 5, AI 83), circostanza che l’imputata ha ribadito anche in occasione dell’interrogatorio finale dinanzi al PP (VI PP 05.11.2015, p. 9 e 10, AI 189).

IMPU 2 ha quindi ribadito che:

" (…) volevo già da diverso tempo prima vendicarmi con ACPR 1 e ne avevo parlato con IMPU 1. Lui inizialmente mi diceva di lasciar stare e di non pensarci. Col tempo però, continuando a parlargliene e ricordando a IMPU 1 quello che aveva fatto ACPR 1, anche vedendomi piangere per la sofferenza, anche IMPU 1 ha iniziato a essere irritato da ACPR 1 e a star male anche lui. Anche IMPU 1 ha quindi iniziato a prendere rabbia e odio nei confronti di ACPR 1.”

(VI PP 01.09.2015, p. 6, AI 58).

  1. In data 14 settembre 2015 la Polizia ha proceduto ad interrogare ACPR 2, cameriera dell’____ di _______, la quale ha confermato la circostanza secondo cui IMPU 2, in un’occasione, avrebbe offerto un rapporto orale a pagamento alla vittima:

" Ricordo una sera, poteva essere primavera del 2014 (non so essere più precisa) che IMPU 2 si è avvicinata a ACPR 1, e come faceva con gli altri clienti del bar gli ha offerto un “pompino” a pagamento.”

(VI PG 14.09.2015, p. 4, allegato 50 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

Contrariamente a quanto affermato dall’imputata, secondo quanto riferito da ACPR 2, ACPR 1 si sarebbe limitato ad esprimere il suo rifiuto in maniera educata:

" Lui gli ha detto che non gli interessava e per cortesia gli ha offerto da bere. Io ero presente a tutta la scena. Sta di fatto che ad un certo punto lei si è fatta più insistente e gli ha chiesto se l’avrebbe accompagnata al ___________ a mangiare qualche cosa. Lui ha rifiutato, dicendogli di no. Ricordo che quella sera lui aveva già bevuto qualche birra e se non sbaglio voleva solo andarsene a casa. Essendo che erano entrambi al bancone, ho visto la scena di queste due persone ed ho capito che a ACPR 1 non interessavano le avances di IMPU 2, a lui interessava solo restare tranquillo a bere una birretta.

Quella sera non è poi successo nulla di particolare, in quanto IMPU 2 è andata via dall’esercizio pubblico. (…)

Ricordo che questo fatto è capitato quando ancora IMPU 2 non frequentava IMPU 1 (…).

Comunque quella sera ACPR 1 non si è comportato male, anzi dopo aver offerto da bere a IMPU 2 è stato molto pragmatico nel dirgli che non voleva le sue attenzioni sessuali.”

(VI PG 14.09.2015, p. 4, allegato 50 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

La testimone ha poi riferito del seguente episodio:

" Dopo che IMPU 2 si è messa con IMPU 1, ricordo una sera (era l’estate del 2014), quest’ultima era giunta al bancone del bar con il suo nuovo compagno. Loro due erano posizionati ad un lato del bancone, mentre ACPR 1 era al suo solito posto all’altro lato del bancone. In quelle circostanze rammento che IMPU 2 non era ubriaca. È successo che IMPU 2 ha detto a IMPU 1 che era stata molestata da ACPR 1. Rammento bene queste parole perché ero presente e le ho udite. Di fatto IMPU 1 si è arrabbiato molto ma non ha affrontato ACPR 1 e quella sera non gli ha detto nulla.

Io sono poi intervenuta senza farmi notare da ACPR 1 ed ho detto a IMPU 2 che non era vero che era stata molestata da ACPR 1. Gli ho anche detto che quella sera che lei diceva, io ero presente ed era stata lei che aveva proposto un rapporto orale a pagamento. Lei non ha controbattuto alle mie parole, in quanto lei, quando si trova con le spalle al muro, oppure ha davanti a se una persona autoritaria, non reagisce o fa la vittima.

Di fatto, quella sera con me non ha reagito e non ha detto nulla a IMPU 1.”

(VI PG 14.09.2015, p. 5, allegato 50 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. In occasione del primo confronto con il coimputato, IMPU 2 ha ribadito di avere chiesto a ACPR 1 “di fargli un pompino” e che lui le avrebbe risposto di smetterla “brutta troia, che mi portava a casa e mi metteva incinta” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 11, AI 126).

Confrontata con le dichiarazioni della vittima in merito al primo incontro presso il Bar _______ di _______, l’imputata le ha parzialmente confermate, affermando che:

" (…) effettivamente ricordo che ero al bar, seduta al bancone, e che piangevo. Non so più dire il motivo per cui piangessi. È corretto dire che mi aveva chiesto che cosa avessi. Mi ricordo che era stato gentile. È anche giusto che gli ho risposto di farsi i cazzi suoi. Quando gliel’ho detto, lui però mi ha risposto “allora stai da sola, drogata di merda!”

(…) l’episodio in cui io piangevo al bar è successo prima di quello in cui mi aveva dato della troia.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 11, AI 126).

IMPU 2 ha per contro parzialmente contestato la versione dei fatti di ACPR 2, ribadendo in particolare che ACPR 1, nel rifiutare la sua proposta sessuale, l’avrebbe tacciata di “troia”:

" (…) non è tutto vero quello che dice la cameriera. È vero che ACPR 1 mi ha offerto da bere. Mi ha offerto anche di andare al _________. Non è però vero che ACPR 1 non mi ha dato della troia.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 12, AI 126).

L’imputata ha riferito di avere raccontato subito a IMPU 1 delle presunte molestie da parte della vittima:

" (…) gliel’ho raccontato subito. Gli ho detto che c’era quella persona che mi stava sulle balle. Gli avevo detto che ACPR 1 mi aveva molestato e che mi aveva sfiorato un seno.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 13, AI 126).

L’imputato, dal canto suo, ha affermato che:

" Inizialmente mi aveva detto che ACPR 1 l’aveva molestata, ma senza entrare nel dettaglio. Mi aveva indicato ACPR 1 al bar e me l’aveva detto. Questo è successo poco tempo dopo che ci eravamo rivisti.

Quando poi mi ero trasferito a casa sua si è aperta di più e verso il mese di giugno mi aveva detto che ACPR 1 l’aveva tacciata di troia, che doveva morire da sola di AIDS, che l’aveva molestata toccandola al seno, e poi che una sera si era affiancato a lei col motorino.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 13, AI 126).

Circostanza, questa, confermata da IMPU 2 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126), la quale ha quindi ammesso che effettivamente ACPR 1 non le aveva detto di morire di AIDS, ma unicamente “drogata, mi auguro che muori”, poi diventato “drogata, stai sola” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126).

IMPU 2 ha precisato di avere riferito al compagno che ACPR 1 l’aveva tacciata di “troia”, che le aveva augurato di morire di AIDS e che le aveva toccato un seno, perché voleva fargli capire che la vittima era una persona che le aveva fatto del male e della quale voleva quindi vendicarsi e per farlo arrabbiare (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126; VI DIB 19.04.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputata ha inoltre aggiunto di avere fatto riferimento proprio alla morte di AIDS, nonostante ciò non corrispondesse al vero, per farlo imbestialire, poiché sapeva che una sua amica era morta di AIDS (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126), ciò che ha confermato anche in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 19.04.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Confrontato con le dichiarazioni della testimone ACPR 2, IMPU 1 ha negato di essere stato reso attento che ACPR 1 non aveva mai molestato la sua compagna (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126). L’imputata, dal canto suo, ha dichiarato di non ricordare l’episodio in cui ciò sarebbe avvenuto (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 21, AI 126).

  1. IMPU 2 ha tuttavia sfumato le proprie dichiarazioni in un successivo verbale, affermando che:

" Contrariamente a quanto ho detto a confronto, rammento una sera che io e IMPU 1 eravamo seduti al bancone del bar _______. Vicino all’entrata c’era ACPR 1 e la cameriera era dietro al bancone. (…) Ricordo che quella sera ho detto a IMPU 1 “guarda, c’è quello lì che mi ha molestata”, indicandogli ACPR

  1. IMPU 1 si è irrigidito. Con irrigidito intendo arrabbiato. Non ricordo se ha detto qualcosa. È comunque rimasto seduto accanto a me.

È vero che la cameriera è venuta verso di noi. Non ricordo le parole che ha detto, perché non l’ascolto mai. In quanto mi sta antipatica. (…)

Se lei riporta di aver detto che non era vero quello che avevo detto a IMPU 1, sarà così.”

(VI PP 05.10.2015, p. 2, AI 131).

  1. Per fare luce sulla questione, il 6 ottobre 2015 è quindi stato esperito il confronto tra ACPR 2 e IMPU

In questa occasione, la testimone ha ribadito:

" (…) ricordo appunto una sera in cui ACPR 1 era presente al bar al solito posto al bancone c’era pure IMPU 2 (preciso la verbalizzante che lei al bar si faceva chiamare _______ di fatti io la conosco con quel nome). In quel periodo IMPU 2 era solita offrire ai clienti delle prestazioni sessuali a pagamento in particolar modo offriva dei “pompini”. La sera in questione si è quindi avvicinata a ACPR 1 e gli ha chiesto se voleva una prestazione e lui ha rifiutato ma le ha comunque offerto da bere. Io sinceramente non ricordo oggi i termini che ha usato IMPU 2. Rammento che ACPR 1 alla fine mi aveva detto qualcosa del tipo che non era matto a pagare e che non interessava.

(…) quella sera ACPR 1 non è stato maleducato si è tuttavia scocciato quando IMPU 2 insisteva per andare al ___________.

(…) con scocciato intendo dire che gli ha detto “non rompermi i coglioni”. Alla fine IMPU 2 se ne è andata mentre che ACPR 1 è rimasto al bar, andandosene dopo aver bevuto la sua birra.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 3 e 4, AI 136).

La donna ha pure ripetuto che una sera “IMPU 2 aveva detto a IMPU 1 che ACPR 1 l’aveva molestata”, al che lei sarebbe intervenuta “dicendogli che non era vero”, siccome lei era “presente la sera di ACPR 1” (VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 4, AI 136).

La testimone ha tuttavia precisato che al momento in cui diceva a IMPU 2 che le sue affermazioni non corrispondevano al vero, IMPU 1 non era presente, siccome era uscito dal bar:

" (…) IMPU 1 quando ha sentito dire a IMPU 2 quelle cose di è arrabbiato ed è uscito senza dire nulla quindi non ha assistito al momento in cui ho detto a IMPU 2 che non era vero quello che stava dicendo.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 5, AI 136).

L’imputato, dal canto suo, ha confermato di non avere sentito questa frase di ACPR 2:

" (…) ricordo l’episodio che IMPU 2 mi aveva detto che ACPR 1 l’aveva molestata quando eravamo al bar indicandomelo non so se sono uscito a fumare quando ACPR 2 qui presente aveva detto le cose che ho sentito a IMPU 2 in ogni caso io non ho sentito ACPR 2 dire a IMPU 2 che non era vero.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 5, AI 136).

  1. Il 28 ottobre 2015, si è quindi proceduto al confronto tra IMPU 2 e ACPR 1, svoltosi nella forma dell’audizione video registrata. In questa circostanza, la vittima ha confermato le sue precedenti dichiarazioni in merito al primo incontro con l’imputata, affermando che:

" La prima volta che l’ho notato era al bar… notata era al bar _______ a _______. Il periodo preciso lo situo fra luglio 14 e ottobre 14 grossomodo che era all’angolo del bar e con una faccia molto triste che ho cercato di di… mmm… di dargli due parole al bar per… non per consolarla per dirgli di non deve prendere la vita di questo modo e m’ha subito risposto insultandomi e trattandomi… mandandomi a cag… a quel paese, che devo far cazzi miei e così.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI 184).

L’imputata dal canto suo ha confermato queste dichiarazioni della vittima, ribadendo però che, oltre a ciò, ACPR 1 le avrebbe detto di “stare sola perché ero una drogata” (trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI 184), circostanza, questa, fermamente contestata dalla vittima (trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI 184).

ACPR 1 ha confermato le sue precedenti dichiarazioni anche in relazione al secondo incontro con IMPU 2, spiegando che:

" Una seconda volta pochi giorni dopo, forse una settimana o forse meno tra, tra 4 o 5 giorni o 10 giorni che è tornata ancora una volta al bar. Questa volta molto sorridente e m’ha offerto una birra. (…)

E poi ehmmm… scambiando due parole al bar che non ricordo più è… partita subito sulla dichiarazione di dirmi “guarda che non riesco a dormire senza qualcosa in bocca” con un gran sorriso. È tutto lì perché dopo ho tagliato la conversazione, ho finito la birra che mi ha offerto, lei se n’è andata e non l’ho mai più vista dopo al bar.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI 184).

La vittima ha affermato di non avere proferito parola in quel contesto:

" Ah no io ero già abbastanza scioccato così per non rispondere niente perché… perché non c’è niente da rispondere a una cosa del genere. Io come già spiegato prima vivo solo da 10 anni non ho bisogno né di una donna né di qualcuna che mi fa delle proposte del… del tipo sessuale. Non ho bisogno.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3, AI 184).

L’imputata, dal canto suo, ha continuato a ribadire che ACPR 1, nel rifiutare la sua proposta, l’avrebbe tacciata di “troia”, ciò che ha confermato anche in occasione dell’interrogatorio finale:

" Si, mi aveva dato della troia. Mi ricordo che m’aveva dato della troia. Questo io me lo ricordo molto bene, sono frasi che non si dimenticano mai. Sono frasi che… fa male. (…) No no, si si, mi ha insultato, mi ha dato della troia, io me lo ricordo benissimo. (…) Lui mi ha insultato, io mi ricordo che mi ha insultato, della troia me l’ha detto, questo me lo ricordo. (…) mi ha dato della “troia” (…) sono sicura che l’insulto l’ho sentito direttamente dalla bocca di ACPR 1”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3 e 9, AI 184);

Da parte sua, la vittima ha continuato a negare tale suo agire, affermando che:

" Non mi sono mai permesso di dare della troia a nessuna cameriera da trent’anni che sono qui in Ticino. Potete chiedere a tutte le cameriere che incontrate, non penso che nessuno… nessuna può dire, può dire, affermare una cosa del genere nei miei confronti.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3, AI 184).

  1. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IMPU 2 ha ribadito di avere offerto una prestazione sessuale a ACPR 1, il quale avrebbe rifiutato, tacciandola di “troia”. Se inizialmente aveva affermato che ciò sarebbe avvenuto circa 6 mesi prima dei fatti del 27/28 luglio 2015, in sede dibattimentale l’imputata ha collocato l’episodio a circa un anno prima dei fatti (VI DIB 19.04.2016, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha spiegato di essersi arrabbiata per l’ingiuria rivoltale da ACPR 1, ribadendo di non essersi invece arrabbiata per essere stata rifiutata:

" questa cosa non mi ha offesa così tanto, ma mi ha fatto arrabbiare, ma non per il fatto che lui non veniva con me, ma per l’insulto. (…)

Non so spiegare perché mi sono arrabbiata così tanto, si tratta del modo in cui l’ha detto. Non mi sono arrabbiata perché ha rifiutato la mia proposta di prestazioni sessuali.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputata ha inoltre ribadito di non avere detto a IMPU 1 che l’asserita reazione della vittima aveva avuto luogo a seguito della sua proposta a carattere sessuale (VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IMPU 1, dal canto suo, con specifico riferimento al momento in cui sarebbe stato informato dalla compagna delle molestie ed al periodo in cui le stesse sarebbero avvenute, durante l’interrogatorio dibattimentale ha riferito che:

" Delle molestie di ACPR 1 mi ha raccontato circa 4 mesi prima che ci mettessimo insieme.

(…) mi diceva che l’aveva insultata, che le aveva toccato un seno, che le aveva dato della “troia” e che una sera aveva cercato di fermarla in motorino. Che le augurava di morire di AIDS me l’ha detto solo in seguito, penso dopo 2 mesi che eravamo insieme.

(…) non so dire a quando risalivano questi episodi, ma sicuramente a prima che ci mettessimo insieme. Noi ci siamo messi insieme a gennaio 2015, mentre prima eravamo solo amici. Considerando che della vicenda IMPU 2 me ne ha parlato 4 mesi prima che ci mettessimo insieme, ciò è avvenuto attorno al mese di settembre 2014 e i fatti si riferivano quindi ad un periodo ancora antecedente.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 1 ha poi dichiarato che:

" Le molestie mi hanno dato fastidio, ma la cosa che mi ha colpito di più è il riferimento all’AIDS. Il morire di questa malattia non lo augurerei neppure al mio peggior nemico.” (VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Le manomissioni al ciclomotore
  1. Gli imputati hanno quindi iniziato a fare degli “scherzi” a ACPR 1, manomettendogli in due occasioni il motorino.

La vittima ha così descritto la vicenda:

" Era il mese di novembre del 2014, ed in quelle circostanze mi trovavo al ______ di _______. Mi pare era verso le ore 18.00. Ho lasciato il mio ciclomotore all’esterno del punto vendita, propri o davanti all’entrata dove vi erano delle videocamere.

Sono quindi entrato a far la spese e ne sono uscito dopo circa un 20 minuti. Rammento che era verso la chiusura ed erano circa le 18.30. Quando mi sono avvicinato al mio motorino, ho notato che il cavo che congiungeva il motore alla candela di “accensione” era strappato. Da parte mia mi sono arrabbiato ed ho cominciato ad inveire nei confronti della persona che mi aveva procurato quel danno. (…)

Voglio precisare che circa una settimana o dieci giorni prima di questo episodio mi era già successo che qualcuno aveva staccato il “coperchio” che viene inserito nella candela.”

(VI PG 28.08.2015, p. 3, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. Nelle immagini della sorveglianza, la vittima aveva modo di vedere due persone, in seguito identificate in IMPU 1 e IMPU 2 (VI PG 28.08.2015, p. 4, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210), ma di cui ACPR 1 ignorava le generalità. Solo qualche tempo dopo, parlando con un conoscente, ha appreso il nome dell’autore, avendo poi occasione di incontrarlo presso l’____(VI PG 28.08.2015, p. 5, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210):

" (…) mentre mi trovavo a circa 2 o 3 metri di distanza, ho chiesto all’individuo se si chiamava IMPU 1 e poi mi sono avvicinato a lui stringendogli la mano. Mentre facevo ciò lui mi rispondeva che si chiamava IMPU 1.

Io ho replicato dicendogli qualcosa del tipo “…se la smetteva di danneggiarmi il motorino…” e lui mi rispondeva riferendomi che non era lui, che non centrava. Io gli ho quindi spiegato che era stato immortalato con dei filmati all’esterno del _______, mentre faceva il danneggiamento al mio ciclomotore e lui ha ribadito di non essere stato lui. A questo punto gli ho intimato che avrei potuto fargli denuncia e lui ha detto di pure fargliela, liberandosi dalla mia stretta di mano e lasciando il luogo con il suo veicolo.”

(VI PG 28.08.2015, p. 5, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. IMPU 2, assunta a verbale d’interrogatorio il 1. settembre 2015, ha riferito:

" (…) effettivamente una volta avevamo messo della carta stagnola in un tubo del motorino, per impedirgli l’accensione. Era stato IMPU 1 a metterla. Io ero semplicemente lì che ridevo. Si trattava di uno scherzo. Non volevamo danneggiare il motorino, per farlo ripartire bastava che togliesse la carta stagnola.

(…) l’idea l’abbiamo avuta assieme. Avevamo il motorino di ACPR 1 e è venuta l’idea a IMPU 1 di mettere la carta stagnola, per impedirgli di riaccenderlo. Ci eravamo detti di fare uno scherzo a ACPR 1, perché non ci piaceva.

(…) quando gli abbiamo fatto lo scherzo, a IMPU 1 avevo già parlato del comportamento avuto da ACPR 1 nei miei confronti. Era già un periodo in cui IMPU 1 già cominciava a non sopportare l’idea del comportamento avuto da ACPR 1 con me.”

(VI PP 01.09.2015, p. 3 e 4, AI 58).

In occasione del confronto con il coimputato, IMPU 2 ha ammesso che l’idea di manomettere il motorino di ACPR 1 era stata sua:

" (…) era mia l’idea di mettere la carta stagnola nel motorino per non fargli partire il motorino. L’idea era quello di non permetterli di andare a casa, per incominciare a rompergli un po’ le scatole.

(…) non mi ricordo più cosa abbiamo fatto l’altra volta al motorino. La motivazione era sempre per rompergli le scatole.

(…) ero stata io a chiederlo a IMPU 1, perché io non sapevo farlo da sola.

(…) quando vedevo il motorino gli dicevo “guarda che c’è il motorino” e lui capiva subito quello che volevo fare.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126).

  1. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale la stessa imputata ha riferito:

" (…) questi scherzi glieli abbiamo fatti perché io ero arrabbiata con lui (…) in ragione dell’insulto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha peraltro avuto modo di dichiarare in sede dibattimentale che questi “scherzi”, ai suoi occhi, non risultavano sufficienti per rifarsi dell’offesa che avrebbe subito (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IMPU 1, dal canto suo, in Polizia ha ammesso che:

" (…) gli avevo (…) fatto dei piccoli scherzi in compagnia di IMPU 2. Una volta avevo messo della carta stagnola all’interno del manicotto (candela) del motorino di ACPR 1, non permettendo l’accensione del suo ciclomotore.

In una seconda circostanza ho sfilato il manicotto della candela del motorino di ACPR 1e poi ho tenuto io questo aggeggio.”

(VI PG 21.08.2015, p. 4 e 5, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

In un verbale successivo l’imputato ha ribadito:

" Il tutto parte da quello che mi aveva detto IMPU 2 sul comportamento che aveva avuto ACPR 1 nei suoi confronti. Per fare un dispetto a ACPR 1 avevamo quindi pensato di manomettergli il motorino.”

(VI PP 04.09.2015, p. 2, AI 69).

  1. Con specifico riferimento a questi episodi, la testimone ACPR 2 ha riferito:

" (…) ricordo che ACPR 1 è arrivato al Bar _______ dicendo che qualcuno gli aveva danneggiato il motorino. Se non mi sbaglio gli avevano staccato un pezzo ed il suo cicilomotore non funzionava più. Lui mi aveva detto che era andato al _______ e si era trovato danneggiato il suo ciclomotore.

Aveva poi visionato le telecamere ubicate nel parcheggio dov’era il motorino, accertando che il danno lo avevano commesso IMPU 2 e IMPU 1. So, ma questo perché mi era stato detto dallo stesso ACPR 1, che lui dopo questo danneggiamento voleva affrontare IMPU 1 e IMPU 2, nel senso di parlargli dell’accaduto. In effetti in diverse circostanze mi detto stava all’esterno dell’esercizio per vedere se i due andavano a casa e per quindi dirgli qualcosa. So poi, sempre perché me lo ha detto ACPR 1, che è riuscito a trovare IMPU 1 o IMPU 2 (non so chi dei due) e durante questa discussione ha detto che IMPU 2 era una troia o puttana. Questo è in grandi linee quello che mi è stato riferito da ACPR 1.”

(VI PG 14.09.2015, p. 5 e 6, allegato 50 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

Circostanza, quest’ultima, che la testimone ha ribadito pure in occasione del confronto con l’imputato, affermando che:

" Esattamente cosa mi abbia detto ACPR 1 ora non lo ricordo. Mi aveva detto che aveva parlato con uno dei due e avevo detto che IMPU 2 era una “troia”.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 6, AI 136).

IMPU 1, dal canto suo, ha confermato che ACPR 1 gli aveva detto “che IMPU 2 era una troia”, precisando però di non avere mai riferito di questa circostanza alla coimputata (VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 6, AI 136; VI PP 05.11.2015, p. 8, AI 190).

  1. L’interesse per l’orologio e le telefonate alla vittima
  1. Nel mese di luglio 2015, dopo un periodo apparentemente “tranquillo”, gli imputati hanno rivolto nuovamente la loro attenzione a ACPR 1, effettuando, a partire dall’11 luglio 2015, delle telefonate nelle quali si spacciavano per terze persone.

A questo proposito, IMPU 2 ha spiegato che per un po’ si sarebbero dimenticati di ACPR 1:

" (…) un po’ mi ero dimenticata di ACPR 1 anche se continuava a darmi fastidio la parola che aveva usato nei miei confronti, e quindi ogni tanto chiedevo comunque a IMPU 1 di fargli degli scherzi, e lui mi diceva di lasciar perdere.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 15, AI 126).

Detta circostanza è stata confermata dal coimputato:

" (…) abbiamo smesso di fare gli scherzi, perché IMPU 2 me ne parlava raramente e a me non interessava più. La circostanza che ACPR 1 mi avesse chiesto se fossi stato io, non mi aveva intimorito. Poteva anche denunciarmi con quello che aveva detto a IMPU 2.

(…) con quello che le aveva detto, intendo dire il fatto che l’aveva molestata.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 15, AI 126).

  1. Anche in occasione del pubblico dibattimento, entrambi gli imputati hanno ribadito che per un certo periodo, dopo gli “scherzi” al motorino, si sarebbero dimenticati di ACPR 1 (IMPU 2 nel VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Sì, ci eravamo dimenticati un po’; IMPU 1 nel VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Sì. Avevamo deciso di lasciar perdere. Del resto, io ACPR 1 lo avevo visto solo una volta alla _______ e non sapevo nemmeno che faccia avesse”).

  2. IMPU 2 ha tuttavia spiegato che vi era la necessità di avere dei soldi per finanziare il consumo di cocaina e, essendosi accorta che ACPR 1 aveva un Rolex, orologio che può essere venduto per parecchi soldi, avrebbero maturato l’idea di sottrarglielo. Oltre a ciò, il pensiero di vendicarsi per quello che le aveva detto covava sempre in lei. Avrebbero quindi iniziato a pensare come fare per picchiarlo per sottrargli l’orologio così come pure per vendicarsi dell’offesa.

Al proposito, l’imputata si è così espressa:

" (…) il pensiero di vendicarmi di lui per quello che mi aveva detto lo covavo sempre dentro di me. In aggiunta c’era la cocaina e avevamo bisogno di soldi. Io sapevo che ACPR 1 aveva un Rolex, che anche se è una patacca frutta tanti soldi. È stato così che a partire da maggio/giugno avevamo iniziato a pensare come fare per tirarlo fuori di casa.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).

  1. Giova rilevare che già in un precedente verbale, IMPU 2 aveva ammesso:

" (…) mi ero accorta che ACPR 1 aveva un orologio, un Rolex, il giorno che mi aveva trattata male.

La verbalizzante, per tornare quindi al motivo per cui, sono successi i fatti con ACPR 1 mi chiede se sono proprio sicura che quindi era solo per le molestie che in realtà non sono avvenute e rispondo che effettivamente è così. Da un lato sapevo che aveva questo orologio e dall’altro lato rimaneva comunque la rabbia per quello che mi aveva risposto. Sono un po’ entrambe le motivazioni che mi avevano portato a convincere IMPU 1 a fare poi quello che abbiamo fatto.”

(VI PP 10.09.2015, p. 5, AI 83).

  1. Nel verbale d’interrogatorio finale, IMPU 2 ha ribadito il suo duplice movente:

" (…) il sottrarre l’orologio non è la sola motivazione, ribadisco che l’altra motivazione era la vendetta per l’insulto “troia”.”

(VI PP 05.11.2015, p. 9, AI 189).

In sede dibattimentale, in fine, ha precisato di avere notato l’orologio di ACPR 1 già dalle prime volte in cui l’aveva visto al Bar _______ di _______, di avere capito il valore dello stesso, che stimava attorno ai CHF 4'000.00, e di avere poi avuto l’idea di rubarlo (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). Al proposito si ricorderà, del resto, la passione di IMPU 2 per gli orologi (cfr. supra, p. 7).

Gli imputati avrebbero quindi dapprima cercato il numero di telefono di ACPR 1, chiedendo informazioni anche ad un suo conoscente e frequentatore del Bar _______ di _______, il quale ha riferito:

" (…) in data 11.07.2015 alle ore 19.59 circa (durata 1 minuto e 23 secondi), ho ricevuto una chiamata sul telefono ___________, intestato ad una mia amica _______ che abita vicino a me a _______ (stesso stabile).

Dall’altra parte del telefono c’era una donna che diceva di chiamarsi _______, e di aver trovato il mio numero di telefono al ristorante _______ di _______. Probabilmente ha trovato il mio numero sui biglietti da visita che lascio in giro, oppure l’ha chiesto al personale che lavora in quanto mi conoscono, il _______ lo frequento settimanalmente.” (…)

Questa donna asseriva di essere stata urtata mentre si trovava alla guida della sua auto, da ACPR 1 che a sua volta circolava con il suo motorino, _______ mi chiedeva dove abitava. Io la informavo che ACPR 1 abitava a _______ ma non le ho lasciato nessun numero di telefono, l’ho comunque informata che sull’elenco l’avrebbe trovato senza problemi.”

(VI PG 07.08.2015, p. 2, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Affermazioni, quelle del testimone, confermate da IMPU 2 (VI PP 05.11.2015, p. 10, AI 189).

Quest’ultima ha riferito che avrebbero quindi iniziato ad effettuare delle telefonate a ACPR 1, con lo scopo sia di farlo uscire di casa per picchiarlo e sottrargli l’orologio, sia di capire l’effettivo valore del Rolex che avevano deciso di sottrargli (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16-22; VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189; VI PP 01.09.2015, p. 5, AI 58; VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Per farlo uscire di casa e picchiarlo e se possibile per rubargli l’orologio”).

  1. La prima telefonata risale all’11 luglio 2015 e la vittima l’ha così ricordata:

" La prima telefonata è avvenuta l’11.07.2015 sul mio telefono fisso di casa. In quelle circostanze ho chiesto all’interlocutore di sesso maschile come si chiamava e lui mi rispondeva che era _______. Io gli replicavo di dirmi il nome e lui mi rispondeva _______. Lui proseguiva la conversazione dicendo che qualche mese fa gli avevo prestato Chf 20.— al Bar _______ e di conseguenza voleva incontrarmi al Bar _______ per restituirmi il denaro. Io ho subito pensato che effettivamente a volte ho prestato del denaro ma quella circostanze era strana in quanto non avevo annotato nulla su un mio biglietto che tengo sempre nel portafoglio. Oltre a ciò, quella telefonata mi aveva insospettito perché non era “normale”. Rammento che durante la conversazione gli avevo chiesto un numero per ricontattarlo e lui mi ha rilasciato uno ________.

Voglio precisare che quanto ho sentito il numero 24, nel sottofondo ho udito la voce di una donna, come se parlasse arabo, ma non ho esattamente compreso cosa dicesse. Penso che la telefonata è finita a quel punto e forse dopo ho provato a ricontattare l’utenza alla quale non rispondeva nessuno.”

(VI PG 25.08.2015, p. 7, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. Il 21 luglio 2015 vi sono poi state altre tre telefonate. La vittima al proposito si è così espressa:

" (…) la seconda telefonata è avvenuta il 21.07.2015, alle ore 06.00 del mattino sul mio telefono fisso. Anche in questa circostanza vi era una persona di sesso maschile come interlocutore. Non saprei indicare se era lo stesso della prima volta.

In quelle circostanze, la persona al telefono mi diceva che voleva acquistare un orologio Rolex come il mio, in ______, per Euro 15'000.--. Mi chiedeva se potevo controllare questo orologio e se il prezzo era conforme. Io gli ho risposto che se era uno come il mio, d’occasione, lo poteva trovare anche a metà prezzo, per fargli capire che l’importo di Euro 15'000.— era eccessivo. Sempre durante la telefonata mi chiedeva quanto costava il mio orologio, ed io gli ho attaccato il telefono. (…)

Circa dopo mezzora che avevo appeso il telefono (il 21.07.2015) mi ha contattato una seconda persona con voce più giovanile, la quale si è presentata come il figlio dell’individuo che aveva telefonato prima, scusandosi dell’orario in cui aveva telefonato il padre. In questa conversazione mi diceva che il padre voleva fargli un regalo. Io probabilmente gli ho detto “basta” e ho nuovamente riappeso il telefono.

(…) quella mattina vi è stata una terza telefonata sospetta. Erano le 10.50. Quando ho risposto, una signora che si è presentata come _______ mi ha detto che era la bionda con i capelli lunghi e che la conoscevo. Voleva incontrarsi con me quella sera al Bar _______ alle ore 20.00 per un aperitivo. Quando gli ho chiesto come si chiamava lei mi ha espressamente riferito di essere ________. Gli ho inoltre chiesto se aveva un telefono sul quale potevo richiamarla e lei mi ha risposto che aveva appena perso il suo telefono cellulare. Non ricordo esattamente cosa ho detto, ma ho pensato che le telefonate era state fatte con lo scopo di farmi uscire di casa.

Quella sera poi non sono andato al Bar _______ perché avevo intuito che si trattava di qualcosa di strano.”

(VI PG 25.08.2015, p. 7 e 8, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. IMPU 2 ha confermato che queste telefonate sarebbero state effettuate da lei e da IMPU 1 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16-22; VI PP 05.11.2015, p. 10-13, AI 189).

Nel verbale del 1. settembre 2015 ha dichiarato:

" Con IMPU 1 avevamo parlato di telefonare a ACPR 1 per farlo uscire di casa e poi picchiarlo. Io avevo già in precedenza a IMPU 1 che volevo farla pagare a ACPR 1. A un certo punto gli ho quindi chiesto “allora cosa facciamo” e poi ho proposto a IMPU 1 di telefonare a ACPR 1 per convincerlo ad uscire di casa per poi picchiarlo.

(…) era chiaro che le chiamate servivano a questo scopo, e IMPU 1 lo sapeva.”

(VI PP 01.09.2015, p. 5 e 6, AI 58).

In occasione del confronto con l’imputato, l’imputata ha ribadito:

" (…) lo scopo delle telefonate era di farlo uscire da casa con una scusa per dargli qualche legnata e vendicarsi di quello che era successo.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).

Con specifico riferimento alla prima telefonata del 21 luglio 2015, IMPU 2 ha riferito che:

" (…) è IMPU 1 che ha avuto l’idea di questa telefonata era una mia curiosità per sapere quanto potesse valere il suo orologio.

(…) il modello di rolex di ACPR 1 era un “submarine oyster perpetual”.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19, AI 126).

IMPU 2 ha riferito che anche IMPU 1 sarebbe stato d’accordo di sottrarre l’orologio e sarebbe stato al corrente che questa telefonata era stata effettuata unicamente per conoscere il valore dell’orologio (e non, come le altre, per farlo uscire di casa), ribadendo che erano entrambi interessati all’orologio della vittima – che avrebbero preso anche senza il suo consenso – per poterlo rivendere e comprare la cocaina per entrambi (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19 e 20, AI 126).

  1. Si osserva che già nel verbale del 10 settembre 2015, l’imputata aveva indicato:

" (…) volevo prendergli anche il Rolex e questo IMPU 1 lo sapeva perché glielo avevo detto già prima ma ribadisco che IMPU 1 pensava ancora che ACPR 1 mi avesse molestata veramente.”

(VI PP 10.09.2015, p. 5, AI 83).

Circostanza ribadita pure in occasione del confronto con l’imputato, precisando che:

" La verbalizzante mi chiede se tutte queste cose che ho detto, e quindi che volevamo l’orologio di ACPR 1, che la telefonata era per il prezzo, che lui non ce l’avrebbe dato volontariamente e che l’avremmo preso contro la sua volontà, ecc., IMPU 1 le sapeva.

Rispondo di sì.

(…) il ricavato della vendita dell’orologio e della catenina interessava ad entrambi per comprare la cocaina.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19 e 20, AI 126).

  1. In sede di interrogatorio finale l’imputata ha ribadito:

" Confermo quindi che le telefonate effettuate era per sapere il valore dell’orologio che avevamo già deciso di rubargli. E ribadisco che IMPU 1 lo sapeva ed era d’accordo con me.”

(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).

  1. Quanto alla terza chiamata, IMPU 2 ha indicato di averla effettuata per scusarsi con la vittima della telefonata precedente,

" per evitare che ACPR 1 chiamasse la polizia e scoprisse chi fossimo”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19, AI 126).

Per quanto attiene, in fine, alla quarta e ultima telefonata, l’imputata ha confermato che anche quest’ultima era finalizzata a far uscire la vittima di casa (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 22, AI 126: “abbiamo fatto questa telefonata per farlo scendere, farlo uscire di casa”).

  1. In sede dibattimentale IMPU 2 ha confermato che “IMPU 1 sapeva che le telefonate erano finalizzate a far uscire la vittima ed erano relative all’orologio” (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. IMPU 1, dal canto suo, ha confermato anch’egli di avere effettuato queste telefonate insieme alla compagna IMPU 2, così come pure che la prima e le ultime due telefonate erano finalizzate a far scendere la vittima da _______ (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 17 e 22, AI 126).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagna, egli ha però inizialmente affermato che tutte queste telefonate, a suo modo di vedere, sarebbero state unicamente uno scherzo (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126: “È vero che IMPU 2 voleva vendicarsi. Personalmente per me rimanevano degli scherzi. L’assecondavo nel fare la telefonata, e poi quando dovevamo arrivare al dunque inventavo qualsiasi scusa”), asserendo di non avere avuto alcun interesse per l’orologio della vittima, ma di essere stato interessato unicamente alla vendetta (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126: “(…) per me c’era una sola cosa, e meglio vendicarla. Per me il rolex non aveva interesse e ciò nemmeno per i soldi che avremmo potuto ricavarci.”) e di non essere stato al corrente del duplice interesse della coimputata (VI PP 01.10.2015, p. 11, AI 125: “io non sapevo che IMPU 2 voleva portare via anche il Rolex. Non me l’aveva detto. Io ero convinto che si trattava solo di dare una lezione a ACPR 1 per le molestie a IMPU 2.”; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 21, AI 126: “non è vero che io sapevo che IMPU 2 aveva questo duplice interesse”).

In occasione del primo confronto con IMPU 2, l’imputato ha così riferito in merito alla prima telefonata del 21 luglio 2015:

" (…) confermo che ho fatto io la prima telefonata. (…) È corretto che gli avevo detto che volevo acquistare un orologio Rolex come il suo. Gli avevo però detto non che volevo acquistarlo per EUR 15'000.00 in Italia, ma in Svizzera a CHF 15'000.00. Non è vero poi che mi aveva parlato di orologio di occasione. Mi aveva semplicemente detto che se andavo a _______, l’avrei pagato EUR 5'000.00. È vero che gli ho chiesto quanto costasse il suo orologio e che poi la telefonata si è interrotta.

(…) il contenuto di questa telefonata l’ho pensato io, interamente.

(…) io ero al corrente che ACPR 1 aveva un rolex. Me l’aveva detto IMPU 2. Mi diceva che ACPR 1 si faceva cafone, facendo sfoggio di questo rolex.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 18, AI 126).

Invitato a spiegare per quale ragione avesse chiesto alla vittima del suo orologio ed in particolare del valore del medesimo, IMPU 1 ha risposto:

" (…) è venuto così, non sapevo cosa inventarmi. (…)

Non c’è una motivazione. Potevo anche chiedergli il numero di mutande. Mi è venuta così.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 18, AI 126).

  1. In occasione del confronto successivo, svoltosi il 16 ottobre 2015, dopo avere nuovamente preso atto delle dichiarazioni della coimputata secondo cui era anch’egli al corrente che lei voleva rubare l’orologio di ACPR 1 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165), IMPU 1 ha finalmente ammesso:

" (…) effettivamente ero all’occorrente che IMPU 2 voleva sottrarre a ACPR 1 l’orologio.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165).

  1. IMPU 2, dal canto suo, anche nel verbale di confronto ha continuato a ribadire che “IMPU 1 sapeva quello che volevo fare con le telefonate”, riconoscendo comunque che “è vero che quando gli dicevo di uscire per andare a cercare ACPR 1 mi diceva che era stanco e che voleva stare a casa” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).

  2. In occasione dell’interrogatorio finale, IMPU 1 ha ammesso che la telefonata del 21 luglio 2015 non era uno scherzo, ma era finalizzata a conoscere il valore dell’orologio:

" (…) ribadisco che la telefonata dell’11 era ancora a mio modo di vedere uno scherzo. È vero però che la telefonata del 21 non era più uno scherzo perché volevamo sapere il valore dell’orologio.”

(VI PP 05.11.2015, p. 16, AI 190).

L’imputato ha quindi precisato:

" Ho tenuto però a sottolineare a IMPU 2 “tu fallo per il motivo che vuoi, per l’orologio”, io se lo faccio è perché lui ti ha molestato. Io preferivo una resa dei conti verso ACPR 1 per le molestie mi andava bene però che si prendesse l’orologio e le altre cose, per quanto ne avremmo ricavato. La rapina camuffava poi anche meglio la mia vendetta nel senso che era più difficile identificarci come possibili autori.

(…) comunque l’idea di picchiarlo per prendergli l’orologio e anche vendicarci c’era sin dall’inizio o meglio a partire dal 21 luglio, dentro di me però sino al 27 ho cercato di trattenere IMPU 2 nel senso che posticipavo di giorno in giorno.

(…) è corretto quanto indicatomi dalla verbalizzante, nel senso che a partire dal 21 c’era l’idea di prendere il Rolex e di picchiarlo per prenderglielo, IMPU 2 aveva questa intenzione, l’idea che io ho condiviso solo in parte, per me c’era anche la vendetta. Ritorno a ribadire che invece le telefonate dell’11 a _______ per avere informazioni di ACPR 1 e ancora la telefonata dello stesso dell’11 aprile per me significavano solo degli scherzi.”

(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 190).

  1. IMPU 1 ha spiegato di avere avuto paura, in precedenza, di riconoscere che “una delle motivazioni era anche la sottrazione dell’orologio” (VI PP 05.11.2015, p. 18, AI 190).

  2. In sede dibattimentale l’imputato è tuttavia, inizialmente, parso tornare sui suoi passi, affermando che:

" IMPU 2 è riuscita ad avere il numero di ACPR 1. Per me la prima chiamata era unicamente uno scherzo, non era per farlo uscire di casa o tendergli una trappola. In effetti è poi uscito di casa, ma io sono rimasto a casa mia. Anche in seguito per me sono state tutte telefonate finalizzate a fargli degli scherzi, non ho mai voluto tirarlo fuori di casa per motivi “diabolici”. Se avessimo voluto rubare l’orologio avremmo potuto farlo la prima sera.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato quindi a prendere posizione sulle dichiarazioni della coimputata, secondo cui gli era chiaro che le telefonate erano finalizzate pure a sottrarre l’orologio, IMPU 1 ha affermato:

" Forse lei pensava così, io no.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato è quindi tornato ad affermare che il suo scopo era unicamente quello di vendicare il torto subito da IMPU 2:

" Lo volevo affrontare per quello che aveva fatto a IMPU 2. (…)

A me personalmente ACPR 1 non aveva fatto nulla.

(…) dell’orologio IMPU 2 me ne aveva parlato, non ricordo in che periodo, ma si tratta comunque di mesi prima dei fatti. Mi aveva altresì detto che voleva rubare l’orologio. Per me poteva prenderlo, io avevo un altro scopo.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se il motivo per cui cercavano la vittima non era anche quello di rubargli l’orologio, l’imputato ha risposto:

" Per quanto riguarda me no. Per me si trattava di quello che era successo tra IMPU 2 e ACPR 1.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato ad indicare finalmente il movente alla base del loro agire, IMPU 1 è però tornato ad affermare:

" Effettivamente l’intento era anche quello di prendere l’orologio, oltre alla vendetta. È giusto dire che l’idea di rubare l’orologio era maturata almeno dalla seconda telefonata e quindi dal 21 luglio 2015.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha poi comunque affermato:

" (…) non mi era comunque chiaro che le telefonate erano finalizzate al furto dell’orologio.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Interrogato dal difensore della coimputata a sapere per quale ragione avesse tentato di prendere il braccialetto di ACPR 1, l’imputato ha risposto:

" Per fingere una vera rapina.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Sempre in occasione del pubblico dibattimento, rispondendo alla domanda del suo difensore, l’imputato ha spiegato che tra la prima e la seconda telefonata, a seguito della morte del padre intervenuta il 18 luglio 2015, egli si sarebbe “attaccato tanto” a IMPU 2, essendo lei l’unica persona che gli era rimasta (VI DIB 19.04.2016, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Oltre a ciò, la compagna avrebbe continuato a dirgli che se non l’avesse aiutata era un “uomo senza palle” (VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale) e lui avrebbe quindi “avuto paura di perdere anche IMPU 2” (VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Il sopralluogo
  1. In sede di audizione di Polizia, IMPU 2 ha riferito che due giorni prima dei fatti, con il coimputato, avrebbero fatto un sopralluogo per decidere dove doveva avvenire l’imboscata:

" (…) sapevo dove abita ACPR 1 perché due giorni prima dell’aggressione io e IMPU 1 abbiamo fatto un sopralluogo di modo da decidere precisamente dove fermare la macchina per fare l’aggressione. Avevamo già deciso di fare la vendetta anche se allora non avevamo ancora deciso la data precisa in cui passare all’atto.”

(VI PG 21.08.2015, p. 12, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

L’imputata ha riferito in un verbale successivo che il citato sopralluogo sarebbe avvenuto il giorno prima dei fatti:

" La nostra idea era quella di farlo uscire con le telefonate, per poi beccarlo in un luogo buoi e disabitato per poi fare quello che abbiamo fatto. Visto che con le telefonate non ci siamo riusciti avevamo deciso di fare dei sopralluoghi per vedere dove bazzicava nei bar.

(…) avevamo iniziato a fare dei sopralluoghi il giorno prima del fatto.”

(VI PP 01.09.2015, p. 5, AI 58).

In occasione del confronto con il coimputato, IMPU 2 ha inizialmente riferito che sarebbero andati a vedere dove abitava ACPR 1 solo il 27 luglio 2015, salvo poi tornare ad affermare che:

" Qualche giorno prima dei fatti eravamo andati a vedere dove abitava”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 22, AI 126).

Nel verbale d’interrogatorio finale IMPU 2 ha ribadito:

" Confermo che avevamo effettuato un sopralluogo per vedere dove abitava ACPR 1, questo prima del 27 luglio (…).

(…) quando eravamo andati a casa di ACPR 1 in precedenza era perché già l’avevamo cercato in giro senza trovarlo, anche quella sera il motorino non c’era.”

(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).

  1. In sede dibattimentale l’imputata ha in fine confermato:

" Abbiamo fatto un sopralluogo il giorno prima dei fatti per studiare come agire per picchiarlo e prendergli l’orologio.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IMPU 1, dal canto suo, se nel verbale d’arresto aveva confermato le dichiarazioni della coimputata secondo cui due giorni prima dell’aggressione avrebbero fatto un sopralluogo per decidere dove fare l’aggressione (VI PP 21.08.2015, p. 8, AI 9), nei verbali successivi ha sempre negato che ciò sarebbe avvenuto, asserendo che avrebbero effettuato un sopralluogo unicamente la sera dei fatti (VI PP 04.09.2015, p. 4, AI 69: “siamo andati a vedere dove abita ACPR 1 solo la sera del 27 luglio”; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 23, AI 126: “non è vero che avevamo fatto un sopralluogo due giorni prima dei fatti, ma solo la sera dei fatti.”; VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Ne abbiamo fatto uno solo la sera dei fatti. Siamo andati a vedere la sua abitazione e basta. Poi siamo usciti a cercarlo per affrontarlo”).
  1. I fatti del 27/28 luglio 2015
  1. La sera del 27 luglio 2015, giorno del cinquantunesimo compleanno di IMPU 1, gli imputati hanno deciso di andare a cercare ACPR 1, recandosi dapprima presso il suo domicilio, senza trovarlo, ed avvistando poi il suo motorino presso il Bar ______ di __________.

Gli imputati sono quindi tornati a casa di IMPU 2, dove quest’ultima si è cambiata, vestendosi di nero e munendosi di torcia e fucile soft air. Dopodiché, entrambi si sono appostati con l’automobile davanti al bar attendendo che ACPR 1 prendesse il ciclomotore per recarsi presso il proprio domicilio. Lo hanno quindi inizialmente seguito, superandolo poi con la loro vettura per poi fermarlo in una zona boschiva sulla strada che porta da __________ a _______, fingendo un controllo di Polizia.

Così si è espressa al proposito IMPU 2 in occasione del suo primo verbale di Polizia:

" Il giorno dei fatti, o meglio martedì 27.07.2015, mi sono detta che alla quella sera gli avrei fatto vedere io che era la puttana e gli facevo io le toccatine.

IMPU 1 ed io eravamo a casa mia e ho cercato dei vestiti vecchi e di colore nero.

Avevo trovato un training nero (che era anche bucato), una maglia nera con manica lunga e cappuccio. Avevo preso anche dei boxer neri da uomo di mia proprietà che poi avevo usato per mettere in testa. IMPU 1 ha invece tenuto i suoi indumenti che già indossava.

(…) quando ho preso questi vestiti per IMPU 1 era chiaro lo scopo e meglio che saremmo andati a farla pagare a ACPR 1. IMPU 1 non era d’accordo, comunque ha voluto seguirmi in questa azione di vendetta. (…)

Preciso che prima di prendere i vestiti IMPU 1 ed io eravamo in giro in automobile e passando a __________, nei pressi della dogana al “bar _____”, abbiamo visto ACPR 1 all’esterno del ristorante con una donna bionda. In questo momento mi era salita tanta rabbia e adrenalina. Ho dunque deciso di tornare subito a casa mia per vestirmi con gli abiti scuri di cui ho parlato prima per poi eseguire la missione.

(…) ho deciso di mettere gli indumenti di colore nero per non farmi riconoscere e per farmi confondere con un agente di sicurezza e coglierlo di sorpresa.

Siamo dunque rientrati a casa, credo era già mezzanotte. Mi sono cambiata e siamo ripartiti verso __________, a bordo dell’automobile di IMPU 1.

(…) da casa siamo partiti a bordo dell’auto e abbiamo raggiunto i posteggi del bar _____ di __________, lato destro della strada. Ci siamo fermati in auto attendendo la partenza di ACPR 1 verso casa sua. (…)

Abbiamo atteso un po’ di tempo, il bar avrà forse chiuso verso le 01.10, dunque avremo aspettato forse un’ora.

(…) sapevo qual era il motorino di ACPR 1 e lo avevo visto parcheggiato all’esterno del bar. Lo tenevo d’occhio con lo specchietto retrovisore dell’automobile. (…)

Verso le 01.30 ACPR 1 è salito in sella al motorino, partendo in direzione di _______ lungo la strada cantonale. Noi, con il veicolo, per non farci notare abbiamo deciso di proseguire lungo la strada cantonale che costeggia il fiume _____ (verso ___________). Poi, ancora in territorio di __________, dove vi è ubicato un segnale stop, abbiamo preso una stradina che sale a destra, passando sopra il nucleo di __________ e siamo arrivati ad un’intersezione che ora non so indicare il territorio o luogo. In quel frangente, da un’altra strada, stava giungendo ACPR 1 a bordo del motorino. Noi lo abbiamo superato proseguendo verso _______. (…)

Dopo aver superato ACPR 1 abbiamo proseguito lungo la strada fermandoci in una zona boschiva. Abbiamo parcheggiato l’auto in uno sterrato a lato della strada, entrambi siamo scesi da veicolo. Io mi sono messa in mezzo alla strada e nella mia mano avevo una pila da campeggio (sembra quelle usate dagli agenti securitas quando fanno disciplinamento del traffico).

(…) con me avevo anche un fucile Kalashnikov finto, giocattolo, a pallini. Oltre a questo fucile avevo un cappellino da sole, con visiera, con scritta “Security”.

(…) mi sono messa in mezzo alla strada con la pila in una mano e con l’altra mano tenevo il fucile sul mio petto. Tenevo il fucile in vista per simulare un fermo di agente di sicurezza.

Ad un certo punto vedo arrivare il motorino di ACPR 1 e urlo “Fermati! Polizia!”. ACPR 1 si era fermato e io, indossando gli indumenti di cui ho parlato prima ed in particolare i boxer al volto, con dei fori da me fatti (in precedenza a casa) all’altezza degli occhi, gli ho chiesto: “patente e documenti, ha bevuto?”.”

(VI PG 21.08.2015, p. 5-8, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

  1. Nel verbale della persona arrestata svoltosi il 21 agosto 2015, l’imputata ha ribadito:

" Siccome non ci cascava abbiamo deciso, il giorno dei fatti, di andare per tutti i bar finché non l’avremmo trovato, e mi sono ricordata che ACPR 1 frequentava pure il bar _____ di __________. Quando l’abbiamo trovato io e IMPU 1 siamo andati a casa e io mi sono andata a cambiare, a preparare i boxer con i buchi, la visiera e a vestirmi di nero. Siamo quindi stati fuori nel parcheggio del bar _____ fino a che lui non partiva. Io dovevo fermarlo, fingendomi un poliziotto, e IMPU 1 doveva farlo cadere a terra. Quando l’ho visto arrivare sul motorino gli ho quindi intimato di fermarsi con la pila, gli ho detto “alt fermati”.”

(VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 8).

  1. In occasione del confronto con l’imputato IMPU 2 ha ribadito:

" (…) il 27 luglio siamo partiti con la speranza di trovare ACPR 1.

(…) il 27 luglio siamo andati anche a casa sua per vedere se c’era il motorino, ma non c’era. Siamo quindi tornati giù e passando davanti al bar _____ di __________ abbiamo visto il motorino. A quel punto siamo andati a casa per cambiarci gli abiti per fare l’aggressione.

(…) mi sono cambiata solo io. Mi sono vestita di nero. Avevo preso anche dei boxer neri da mettere in testa. Anche le scarpe erano nere.

Siamo quindi tornati al bar _____ e abbiamo aspettato in macchina.

(…) quando ACPR 1 è uscito dal bar, siamo partiti anche noi, ma abbiamo preso l’altra strada, quella col divieto che passa per ______________. A un certo punto l’abbiamo visto davanti a noi, l’abbiamo sorpassato per poi fermarci nel luogo dei fatti. Io mi ero messa in mezzo alla strada in posizione. In posizione intendo dire con la luce, il fucile di plastica in mano e i boxer sul viso. IMPU 1 si era nascosto nel bosco. Quando è arrivato ACPR 1 gli faccio cenno di fermarsi e gli chiedo documenti e patente.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 23, AI 126).

Ancora in occasione dell’interrogatorio finale, l’imputata ha ribadito che:

" (…) la sera del 27 luglio siamo prima saliti a casa sua per vedere se c’era il motorino.

(…) confermo che siamo andati a cercarlo in giro la sera del 27 luglio e che l’idea di fermarlo in un posto buio è stata discussa tra me e IMPU 1 mentre aspettavamo che ACPR 1 uscisse dal Bar _____.

(…) non so dire se prima o dopo che sono andata a casa a cambiarmi.”

(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).

  1. In sede dibattimentale IMPU 2 ha in fine confermato che:

" Ho cambiato i miei vestiti e mi sono vestita di nero, ho anche preso dei boxer neri bucati che ho usato come passamontagna e un cappellino con la scritta “security”. Ho pure preso il fucile soft air.

(…) IMPU 1 non si è vestito di scuro, ma ha tenuto i vestiti che aveva prima. Sapeva però che io mi stavo vestendo di scuro.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputata ha pure ribadito che, unitamente al compagno, hanno aspettato ACPR 1 per “una bella oretta” all’esterno dell’____ (VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), dopodiché:

" Noi l’abbiamo inseguito e l’abbiamo superato. Io mi sono messa in mezzo alla strada, mentre IMPU 1 si è nascosto nel boschetto.

(…) questo piano è stato elaborato prima di partire, quando mi sono cambiata a casa.

(…) il piano prevedeva che io fermassi ACPR 1 con un finto posto di blocco e che IMPU 1 uscisse di sorpresa e lo colpisse. Io inizialmente non sapevo che IMPU 1 avrebbe utilizzato una chiave a croce, oggetto che ho visto solo durante i fatti, ma pensavo che l’avrebbe colpito solo a mani nude.

(…) quando ACPR 1 è arrivato io l’ho fermato impugnando una torcia elettrica e simulando un posto di blocco e gli ho chiesto di farmi vedere patente e documenti.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha riferito che la sera del 28 luglio 2015 non avrebbero sorbito alcol, siccome preferivano essere lucidi (VI PG 21.08.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto, AI 3), ciò che ha confermato pure in aula (VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IMPU 1, dal canto suo, nel verbale d’arresto ha affermato che:

" Io ho detto a IMPU 2 che l’avremmo aspettato all’esterno del bar citato senza farci vedere, aspettando che facesse rientro a casa con il motorino.

La nostra idea iniziale era quella di fargli prendere il motorino e lasciarlo avviare verso casa. Avevamo pensato che fermarlo e dargliele subito fuori dal bar non era opportuno, in quanto vi sarebbero state diverse persone che potevano vederci ed identificarci. Abbiamo quindi optato per lasciargli prendere il motorino, ed una volta che stava percorrendo la strada verso casa, con la macchina gli avremo tagliato la strada, nel senso che ci saremmo portati davanti a lui e l’avremmo in qualche modo fatto fermare. Poi lo avremmo picchiato con pugni e calci senza armi o altri oggetti. Questa era l’idea in grandi linee.

Dopo aver pensato ciò, abbiamo atteso che ACPR 1 uscisse dal bar per prendere il suo ciclomotore. Noi eravamo appostati e potevamo vedere il motorino e quando il proprietario lo avrebbe preso. Una volta notato ACPR 1 che partiva, io e IMPU 2, a bordo della Renault, lo abbiamo seguito. (…)

Lo abbiamo inizialmente seguito per pochi metri e poi lo abbiamo sorpassato procedendo verso la sua abitazione che sapevo essere a ______.

(…) dopo aver percorso circa 5 minuti in macchina, ho parcheggiato la mia vettura a lato della strada dove vi era un rientro con un fondo sterrato.

Siamo scesi dalla macchina, non ricordo se era illuminato o meno.

Dopo essere scesi, io e IMPU 2 ci siamo posizionati entrambi a lato della carreggiata ed abbiamo atteso che ACPR 1 arrivasse con il suo motorino. Avevamo scelto quel luogo in quanto eravamo sicuri che da quel luogo sarebbe passato.

Ad un certo punto abbiamo visto che ACPR 1 arrivava con il suo ciclomotore. Aveva indossato il suo casco; quest’ultimo era integrale e di colore nero.

IMPU 2 si è messa in mezzo alla strada e ha alzato il braccio per fermarlo. Il ciclomotore ad un certo punto di è fermato e dopo di che, io sono intervenuto.”

(VI PG 21.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Nel verbale della persona arrestata svoltosi il 21 agosto 2015 l’imputato ha dichiarato che:

" In sostanza quando era già notte IMPU 2, sempre insistente, mi ha detto di posteggiare vicino al bar dove c’era il motorino di ACPR 1, di aspettare che partiva e che poi l’avremmo seguito e giunti in un posto tranquillo, dove nessuno ci vedeva, lo avremmo picchiato.

Così abbiamo fatto e giunti in un punto dove ci sembrava che ci fossero meno case, dopo averlo superato, ci siamo fermati e lo abbiamo aspettato. (…)

IMPU 2 si è messa in mezzo alla strada con una torcia in mano e, come mi ricorda l’interrogante, anche il fucile softair.

(…) prima che arrivasse ACPR 1 avevo insegnato a IMPU 2 i gesti da fare quando si dirige il traffico con la torcia di notte e in particolare quando si vogliono fermare mezzi. IMPU 2 diceva anche “alt”, “si fermi” e cose del genere.

IMPU 2 ha chiesto i documenti a ACPR 1.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9).

In un verbale successivo il medesimo imputato si è così espresso:

" (…) dopo essere andati a casa sua, siamo andati in giro a cercarlo. Abbiamo poi visto il suo motorino a __________. Ci siamo quindi fermati. (…) Quando ACPR 1 è uscito dal bar l’abbiamo seguito fino a quando saremmo stati in un luogo fuori dall’abitato con poca illuminazione. Trovato il posto, IMPU 2 l’ha fermato ed è successo quello che ho già raccontato.” (VI PP 04.09.2015, p. 3 e 4, AI 69).

  1. In occasione del pubblico dibattimento IMPU 1 ha affermato:

" Noi lo abbiamo seguito con la macchina, lo abbiamo sorpassato e ci siamo fermati in un punto dove non vi erano case. Poi io sono salito nel bosco e IMPU 2 lo ha fermato con la torcia.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Occorre precisare che durante l’interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha inizialmente negato di avere spiegato a IMPU 2 come muovere la torcia per simulare un posto di blocco, salvo poi tornare ad ammettere questo fatto dopo essere stato confrontato con le sue precedenti dichiarazioni (VI DIB 19.04.2016, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Relativamente al movente della “spedizione” del 27/28 luglio 2015, si impone di ribadire che l’imputata, come emerge dagli stralci di verbale sopra riportati, ha sempre affermato che quella sera lei e IMPU 1 erano usciti di casa alla ricerca di ACPR 1 già con l’idea di picchiarlo, sia per vendicarsi che per sottrargli l’orologio. Da parte sua, IMPU 1 ha invece rilasciato dichiarazioni piuttosto confuse e contraddittorie, affermando inizialmente di avere solo voluto fargli uno scherzo (VI PG 21.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9; VI PP 04.09.2015, p. 3 e 4, AI 69; VI PP 02.10.2015, p. 24, AI 126; VI PP 05.11.2015, p. 21, AI 190), per arrivare in fine ad ammettere che l’idea di picchiare ACPR 1 per vendetta e per sottrargli l’orologio era nata già in occasione della telefonata del 27 luglio 2015 e che quindi la sera dei fatti anche lui era uscito di casa con questa idea.

Al proposito, nel verbale d’interrogatorio finale IMPU 1 ha ammesso che:

" (…) si sono uscito di casa con questa idea il 27 sera, ma dentro di me speravo che non trovassimo ACPR 1 in giro.”

(VI PP 05.11.2015, p. 21, AI 190).

  1. In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha ribadito che la sera dei fatti voleva affrontare ACPR 1 (VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale), spiegando così tale circostanza:

" IMPU 2 mi chiedeva di fargliela pagare. Io per un po’ ho resistito e quella sera è successo.

(…) inizialmente le avevo detto di lasciar perdere, ma lei continuava a dirmi che non avevo gli attributi. (…)

Quando abbiamo visto ACPR 1 al bar siamo andati a casa e lei si è cambiata. È lì che abbiamo deciso di allestire il finto posto di blocco e che io sarei intervenuto alle spalle.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Relativamente ai preparativi messi in essere dagli imputati, giova osservare che nel verbale di confronto con la coimputata, IMPU 1 ha ammesso di avere deciso di prendere il pezzo di ferro poi utilizzato per colpire la vittima quando si trovavano nel posteggio a __________ (VI PP 02.10.2015, p. 25, AI 126: “avevo deciso di prendere il pezzo di ferro quando eravamo ancora nel posteggio a __________”).

Analogamente, in occasione del verbale d’interrogatorio finale, lo stesso imputato ha inoltre riferito che i guanti indossati da IMPU 2 durante l’aggressione, la stessa li aveva “presi mesi prima e li aveva presi per non lasciare impronte” (VI PP 05.11.2015, p. 27, AI 190), ciò che ha però negato in sede dibattimentale, affermando di essersi sbagliato (VI DIB 19.04.2016, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

A questo proposito, la coimputata ha riferito di avere acquistato i guanti di gomma in precedenza “per pulire i bisogni che i gatti facevano in casa” e che la sera dei fatti li avrebbe presi “per picchiare ACPR 1 e non lasciare tracce” (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dopo aver indotto ACPR 1 a fermarsi con il pretesto di un controllo di Polizia, gli imputati hanno iniziato a colpire la vittima con una chiave a croce in ferro (cfr. fotografia di cui all’allegato 2 al VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, AI 126). Alla fine del brutale pestaggio, la coppia gli ha quindi sottratto l’orologio Rolex e una catenina in oro, così come pure il portafogli, tentando altresì di impossessarsi di un bracciale.

In occasione del suo primo verbale di Polizia, IMPU 2 ha dichiarato che:

" (…) gli ho chiesto “patente e documenti, ha bevuto?”. Subito però gli ho dato uno spintone facendolo cadere a terra con il motorino. Lui non ha avuto il tempo di rispondere. Preciso inoltre che ACPR 1 era chiaramente ubriaco. Nel frattempo IMPU 1 si era nascosto nel bosco sopra la strada.

ACPR 1 si è rialzato in piedi ed improvvisamente IMPU 1 è uscito dal bosco e con una rincorsa ha colpito ACPR 1 sul casco. Lo ha colpito con un oggetto di ferro. (…)

Preciso che IMPU 1 ha afferrato ACPR 1 tenendolo per il retro della camicia con una mano e con l’altra mano ha colpito più volte il casco di ACPR 1 con questo oggetto di metallo, il tutto per far perdere l’equilibrio alla vittima e farlo cadere al suolo.

(…) gli avrà dato 3 o 4 colpi con questo ferro sul casco. Lo ha colpito con grande cattiveria. Io lo incitavo a colpirlo. (…)

Per ricapitolare: io ho fermato ACPR 1 e l’ho spintonato facendolo cadere al suolo. Lui si è rialzato e in quel momento IMPU 1 è sbucato fuori dal bosco con in mano un oggetto di ferro. IMPU 1 ha preso per la camicia ACPR 1 e con l’altra mano lo ha colpito più volte al casco, con violenza, con questo oggetto, facendogli perdere l’equilibrio.

ACPR 1 è dunque caduto nuovamente al suolo. Con la faccia rivolta verso l’asfalto. Mentre era al suolo ho tirato vari calci e pugni con violenza e forza alla vittima ACPR 1, colpendolo in vari punti.

(…) non so dire con certezza in che punti l’ho colpito. Comunque confermo di averlo colpito con calci forti e con 5 o 6 pugni alla schiena, sempre mentre lui si trovava al suolo.

(…) ho tirato pugni a mani nude, non avevo oggetti nelle mani. (…)

Mentre io colpivo ACPR 1 con calci, IMPU 1 ha continuato a colpire con calci violenti la vittima alla testa. Va precisato che ancora indossava il casco. (…)

Mi viene chiesto se io ho usato il pezzo di ferro in questione.

Rispondo di sì: l’ho utilizzato per colpire ACPR 1 alla schiena due volte mentre si trovava al suolo. (…)

Preciso che dopo i fatti abbiamo strappato via la collana a ACPR 1 e abbiamo portato via anche l’orologio che indossava al polso.”

(VI PG 21.08.2015, p. 8 e 9, allegato al rapporto di arresto, AI 3).

Interrogata a sapere quanto fosse durata l’aggressione, l’imputata ha risposto che “sarà durata 10-15 minuti”, ACPR 1 “era ubriaco e non aveva reazioni” (VI PG 21.08.2015, p. 8 e 9, allegato al rapporto di arresto, AI 3).

  1. Nel verbale della persona arrestata di medesima data IMPU 2 ha riferito quanto segue:

" Quando si è fermato gli ho chiesto di mostrarmi documenti e patente. Gli ho quindi dato uno spintone ed è caduto dal motorino. Dopo essere caduto, ACPR 1 si è rialzato. IMPU 1 è quindi uscito dal bosco e ha iniziato a colpirlo ripetutamente in testa sul casco col ferro che ho descritto oggi in Polizia, tenendolo nel frattempo da dietro per il colletto della camicia. ACPR 1 è quindi caduto a terra con faccia in giù. IMPU 1 ha continuato a colpirlo con il ferro sul casco. Io ho invece iniziato a colpirlo con dei calci su tutto il corpo, sulla pancia, sulla schiena e sulle gambe. L’avevo anche colpito con dei calci sul volto. Preciso che in quel momento non aveva la visiera, perché IMPU 1 gliel’aveva tolta. A un certo punto IMPU 1 mi aveva anche passato il ferro, perché non ce la faceva più, e io gli ho due colpi sulla schiena, e ho poi ripassato il ferro a IMPU 1, perché non andava di colpirlo col ferro. Per un attimo io mi sono fermata, ma poi ho ricominciato a colpirlo con calci, fino a quando IMPU 1 mi preso, mi ha detto “adesso basta” e mi ha portato via.

(…) l’orologio e la catenina è stato IMPU 1 a prenderli. Li ha presi poco prima che mi dicesse di andarcene e che mi afferrasse per portarmi via. Non ricordo però bene il momento in cui IMPU 1 ha preso la catenina e l’orologio. Non ricordo se li abbiamo presi assieme o solo IMPU 1, prima che mi portasse via, come ho detto prima.

(…) ho pure tirato un colpo con il ferro in faccia a ACPR 1. Preciso che lui era a faccia in giù. Dall’alto io ho tirato con il ferro un colpo sulla testa, pensando di colpirlo sul volto, ma l’ho colpito solamente sul bordo del casco. Preciso che questo colpo con il ferro gliel’ho dato alla fine prima che IMPU 1 mi portasse via. Avevo già dato due colpi col ferro sulla schiena a ACPR 1 e poi gliel’avevo restituito. Lui me l’ha dopo un po’ però ridato e io gli ho dato il colpo sulla testa.”

(VI PP 21.08.2015, p. 5 e 6, AI 8).

IMPU 2 ha peraltro avuto modo di riferire che se il suo coimputato non l’avesse fermata, avrebbe continuato a colpire la vittima (VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 8).

  1. IMPU 1, dal canto suo, in occasione del suo primo verbale di Polizia ha così spiegato l’aggressione a ACPR 1:

" Il ciclomotore ad un certo punto si è fermato e dopo di che, io sono intervenuto.

Avevo con me una chiave a croce, recuperata dal mio veicolo, quella che serve per avvitare le ruote, ed ho colpito ACPR 1 dietro la schiena all’altezza del collo/colonna vertebrale. Io sono stato il primo che l’ho colpito.

ACPR 1 in quel momento si trovava ancora sul ciclomotore ma era fermo. Con il primo colpo che gli ho inferto, ACPR 1 è caduto all’indietro ed io l’ho colpito nuovamente due volte, una volta a terra, con la chiave sul petto/costato, proprio a livello delle costole. (…)

Dopo avergli inferto i tre colpi, nella mia mente pensavo che era sufficiente e non volevo più continuare.

ACPR 1 era a terra e si muoveva. Ho visto del sangue a terra, non ho visto se sui vestiti ce n’era. Ho notato il sangue sull’asfalto. Mi sembra che era tanto.

Mentre io colpivo ACPR 1 come descritto, IMPU 2 gli ha tirato dei calci ai testicoli.

Dopo i tre colpi, io pensavo che erano sufficienti le botte che avevo dato. IMPU 2 dopo i tre colpi mi ha detto di andare avanti, ma io non ce la facevo più, sia fisicamente che psicologicamente. Ritenevo che ACPR 1 avesse già avuto la sua punizione. Ho quindi dato la chiave a IMPU 2 la quale l’ha colpito anche lei con questo attrezzo. Non sono in grado di dire con certezza quante volte ha colpito ACPR 1, ma presumo un paio di volte.

Quando ho passato la chiave a IMPU 2, gliel’ho consegnata con l’intento che lei la mettesse nuovamente nella macchina. Lei invece ha preso la chiave ed ha colpito nuovamente ACPR 1. Non sono in grado di specificare la parte del corpo in cui IMPU 2 ha colpito ACPR 1.

Dopo che ho visto IMPU 2 colpire ACPR 1 un paio di volte con la chiave, gli ho detto basta, e gliel’ho strappata di mano. Sono riuscito nel mio intento e successivamente ho depositato la “chiave” a croce nella macchina. (…)

In quelle circostanze ricordo che IMPU 2 si è chinata su ACPR 1 e gli ha strappato la collanina che portava al collo. Non ne so il motivo.

Poi, sempre IMPU 2, non ricordo esattamente come, gli ha preso l’orologio che teneva al polso. (…)

Voglio precisare meglio la dinamica delle percosse. ACPR 1 è arrivato sul motorino, si è fermato, io mi trovavo davanti a lui. L’ho colpito prima con un colpo alla schiena poi è caduto all’indietro sull’asfalto con la schiena. Una volta a terra l’ho colpito due volte al costato. Mi sono fermato e ho consegnato la chiave a croce a IMPU 2 la quale ha colpito a sua volta ACPR 1 mentre si trovava sulla schiena o così mi ricordo.

Ad un certo punto ACPR 1, dopo che lo avevamo percosso, si è girato con la pancia sull’asfalto ed io gli ho preso il portafogli che teneva nella tasca posteriore dei suoi pantaloni.”

(VI PG 21.08.2015, p. 6 e 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

L’imputato ha inoltre affermato che “durante tutte le percosse ACPR 1 indossava il casco correttamente, non gli è mai “scivolato” dalla testa.” (VI PG 21.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

  1. Nel verbale della persona arrestata svoltosi il medesimo giorno, IMPU 1 ha parzialmente modificato le sue precedenti dichiarazioni in merito al primo colpo che avrebbe inferto alla vittima, affermando questa volta di avere colpito ACPR 1 “direttamente sotto il collo sulla schiena”:

" IMPU 2 ha chiesto i documenti a ACPR 1. Io non ho sentito se lui ha detto qualcosa e poi sono intervenuto colpendolo direttamente sotto il collo sulla schiena con una chiave a croce. Lui aveva il casco integrale, che non ha mai perso durante tutto l’episodio. In quel momento l’ho colpito una volta. Lui è caduto sulla schiena e il motorino che era acceso è andato avanti per quattro metri prima di fermarsi. Ho colpito ACPR 1, che era a terra, sul petto due volte, sempre con la chiave. (…)

Dopo che l’ho colpito al petto tentava di rialzarsi e in quel momento IMPU 2 lo colpiva con dei calci alle parti intime. (…)

ACPR 1 ha fatto per rialzarsi, ma in sostanza si è spostato un po’ ed è ricaduto sulla pancia. Quando era in quella posizione ho detto a IMPU 2: “adesso basta, la lezione l’ha presa”. Le ho dato la chiave da rimettere in macchina, ma di fatto con quella chiave l’ha ancora colpito in schiena. Non so dire quante volte.

(…) non sempre durante tutta la scena ho visto esattamente cosa faceva IMPU 2.

Preciso che dei calci ai testicoli mi ha riferito IMPU 2, ma io non li ho visti. Ho visto invece che lo colpiva in schiena con la chiave almeno due volte.

Io mi ero fermato anche perché avevo visto che c’era del sangue.

Dopo aver visto IMPU 2 che lo colpiva le ho strappato la chiave di mano e l’ho rimessa in macchina.

Poi, come già descritto in Polizia, IMPU 2 si è chinata su ACPR 1, gli ha strappato la collanina che aveva al collo, gli ha tolto l’orologio ed io in quel momento gli ho preso il borsellino che aveva in tasca dei pantaloni.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6 e 7, AI 9).

  1. In un verbale successivo IMPU 1 ha fornito una versione ancora diversa in merito al numero e all’ubicazione dei colpi inferti alla vittima, affermando che:

" (…) penso di aver dato a ACPR 1 quattro colpi. Uno all’inizio, gliel’ho dato tra le scapole. Quando è poi caduto gli ho dato altri tre colpi sempre tra le scapole.”

(VI PP 04.09.2015, p. 7, AI 69).

Tale posizione è stata sostanzialmente mantenuta anche nel verbale del 16 ottobre 2015, quando l’imputato ha però affermato di avere dato a ACPR 1 4/5 colpi (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).

IMPU 1, nel corso di detto verbale, ha peraltro dichiarato di non ricordare se avesse dato anche dei colpi sul costato della vittima (VI PP 04.09.2015, p. 7, AI 69).

  1. Occorre evidenziare che IMPU 1 ha inizialmente negato di avere colpito ACPR 1 con la chiave a croce sulla testa (VI PP 04.09.2015, p. 7, AI 69), ciò che invece IMPU 2 ha continuato a ribadire (cfr. suo verbale 1. settembre 2015):

" (…) non so quanti colpi ha dato a ACPR 1. Ne ha comunque dati più di me. So che IMPU 1 ha dichiarato di avergliene dati di meno, ma non è vero. Il ferro l’aveva in mano praticamente sempre IMPU 1. Ricordo che gliene ha date tante, perché ad un certo punto IMPU 1 non ce la faceva più e mi ha passato il ferro, poi si è sdraiato indietro sul cemento.

(…) per quello che ricordo io, IMPU 1 l’ha colpito solamente con il ferro. Non ricordo calci o pugni da parte sua.

Preciso come già detto nel precedente verbale, che quando mi ha dato il ferro, io ho colpito due volte ACPR 1 con il ferro. Due volte alla testa, cercando di colpirgli il volto senza riuscirci per via del casco, e due volte l’ho colpito sulla schiena, non ricordo dove. Dopo questi colpi, ho detto a IMPU 1 che non ce la facevo più e gli ho ridato il ferro. Non ricordo se IMPU 1 ha poi ricominciato a colpirlo col ferro.

(…) non ricordo se i colpi con il ferro li ho dati consecutivamente, o se avevo prima dato due colpi e poi ridato il ferro a IMPU 1, e poi dopo un po’ ripreso il ferro e dato altri due colpi.

(…) non ricordo se IMPU 1 colpiva tenendo il ferro con una o due mani.

(…) lo colpiva sulla testa, colpendo il casco. Lo colpiva fortissimo, sentito il rumore dei colpi.

(…) IMPU 1 l’ha sempre e solo colpito sul casco, non su altre parti del corpo.”

(VI PP 01.09.2015, p. 6 e 7, AI 58).

  1. Anche in questo verbale, l’imputata ha confermato di avere prima fatto cadere ACPR 1 al suolo e solo in un secondo momento, una volta che quest’ultimo si era rialzato, sarebbe intervenuto il coimputato con il ferro (VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).

Confrontata con le dichiarazioni del coimputato secondo cui il primo colpo sarebbe stato sferrato sulla schiena, IMPU 2 le ha confermate:

" Ora, che mi viene detto, ricordo che il primo colpo IMPU 1 l’aveva effettivamente dato sulla schiena.”

(VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).

L’imputata ha per contro continuato a negare che IMPU 1 avrebbe dato unicamente tre colpi a ACPR 1:

" (…) no. Glie ne ha dati di più. Non so precisare quanti. Il ferro l’aveva più lui, e dava colpi a ripetizione.”

(VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).

  1. Se inizialmente IMPU 2 ha indicato che sarebbe stato IMPU 1 ad impossessarsi dell’orologio, della collanina e del portafogli della vittima, l’imputata ha poi ammesso di essere stata lei a prendere il Rolex e la catenina, mentre il coimputato avrebbe sottratto il portafogli (VI PP 01.09.2015, p. 8, AI 58).

Allo stesso modo, mentre inizialmente l’imputata aveva sostenuto a più riprese di aver dato uno spintone a ACPR 1 facendolo cadere al suolo subito dopo averlo fatto fermare a bordo del motorino, nel verbale del 10 settembre 2015 IMPU 2 ha affermato, confermando in questo senso le dichiarazioni del coimputato:

" (…) all’inizio, dopo che io avevo chiesto “documenti?” non vi è stata una spinta per cui lui è caduto per terra ma è stato IMPU 1 a colpirlo sul capo ed è caduto per questo colpo.”

(VI PP 10.09.2015, p. 3, AI 83).

  1. Stanti le divergenze riscontrabili nella descrizione della dinamica dei fatti fornita dagli imputati, il 2 ottobre 2015 ha avuto luogo il primo confronto tra IMPU 2 e IMPU

In questa circostanza IMPU 2 ha riferito:

" Quando è arrivato ACPR 1 gli faccio cenno di fermarsi e gli chiedo documenti e patente.

IMPU 1 a quel punto sbuca dal bosco con il ferro che aveva preso dalla sua macchina e colpisce ACPR 1 tra collo e schiena. ACPR 1 cade per terra. (…)

Una volta che IMPU 1 ha colpito ACPR 1, lui ha cercato di rialzarsi ma è caduto subito a pancia in giù. IMPU 1 ha quindi iniziato a dargli dei colpi col ferro sul casco.

(…) non so dire quante volte l’abbia colpito.

In seguito IMPU 1 ha passato il ferro a me. Non sono stata io a chiederglielo. L’ho quindi colpito in testa col ferro sulla parte frontale del casco. Non so dire quante volte, comunque sicuramente più di una.

(…) io volevo mirare al viso, ma c’era la visiera del casco che non me lo permetteva.

(…) il calcio sul fianco gliel’ho tirato mentre IMPU 1 lo colpiva col ferro. Gli ho pure tirato un calcio nei testicoli.

(…) dopo che ho colpito ACPR 1 col ferro, IMPU 1 ha ripreso il ferro, l’ha ancora colpito, non ricordo dove, e nel mentre io mi ero chinata su ACPR 1 e gli avevo preso il rolex.

(…) dopo che abbiamo preso il rolex siamo andati via. In quel momento il ferro l’aveva in mano IMPU 1.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 25 e 26, AI 126).

Prendendo atto di tali dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 le ha contestate, affermando che:

" Contesto quello che dice IMPU 2. Io ho tirato a ACPR 1 tre colpi forti sulla schiena all’altezza delle scapole o dei reni. (…) Poi mi dico che per me era sufficiente, che in fondo la vendetta era di IMPU 2 e do quindi il ferro a lei. Non ho visto dove ha colpito IMPU 2. So solo che a un certo punto le ho levato il ferro.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

Anche durante le prime fasi del confronto con IMPU 2 l’imputato ha continuato a negare di avere colpito la vittima sul casco (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126: “Io non l’ho comunque colpito sul casco”), salvo poi ammettere, in un secondo momento, che questo sarebbe effettivamente avvenuto:

" Dopo aver parlato con il mio avvocato, voglio dire che mi scuso.

(…) effettivamente ho tirato i colpi a ACPR 1 sul casco nella parte posteriore.” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

  1. Se inizialmente, sia in Polizia che dinanzi al PP, IMPU 1 aveva descritto l’agire della coimputata, in questo verbale l’imputato non ha saputo dire cosa avesse fatto quest’ultima, affermando di non averlo visto e di avere appreso quanto da lei fatto unicamente in seguito, quando la medesima glielo avrebbe raccontato (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

A questo proposito si rileva che l’imputato ha pure riferito che, una volta in macchina, IMPU 2 gli avrebbe detto “di aver sentito entrare il ferro in un osso di ACPR 1 sulla fronte” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126), ciò che la donna ha però contestato (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126: “io non ricordo di aver sentito il ferro entrare nell’osso, però, come già detto, l’ho colpito con il ferro sulla parte frontale del casco. Gli ho poi tirato calci sul fianco”), salvo poi ammetterlo in aula (VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Quando ce ne siamo andati mi ricordo di aver detto di avere sentito il rumore dell’osso della fronte”).

IMPU 1 ha quindi precisato:

" (…) i colpi sul casco di ACPR 1 li ho dati quando ho ripreso il ferro. Io avevo inizialmente dato 3 colpi sulla schiena, come detto, poi ho dato il ferro a IMPU 2, poi l’ho ripreso ed è in quel frangente che ho dato i 2 colpi al casco. Ho quindi dato a IMPU 2 il ferro una seconda volta. Non so dove IMPU 2 l’abbia ancora colpito. A un certo punto le ho detto basta e le ho tolto il ferro di mano.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).

IMPU 2, dal canto suo, ha mantenuto la sua versione dei fatti:

" (…) la dinamica è come ho raccontato. Ovvero che IMPU 1 gli dà un primo colpo col quale fa cadere ACPR 1, poi gli dà due colpi sulla schiena, mi passa il ferro, gli tiro due volte il ferro in zona volto, ridò il ferro a IMPU

  1. Nel mentre prendo l’orologio e la catenella, e IMPU 1 gli dà dei colpi in testa.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

Sentite queste affermazioni della coimputata, anche IMPU 1 ha per finire ammesso:

" (…) IMPU 2 ha ragione. Non le ho dato il ferro una seconda volta. L’avevo in mano io quando siamo andati via.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).

L’imputato ha infine ribadito:

" Il portafoglio l’ho preso io alla fine, prima di partire.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).

  1. In occasione del verbale d’interrogatorio del 16 ottobre 2015, l’imputato ha riferito per la prima volta della circostanza secondo cui, ad un certo momento, durante l’aggressione, ACPR 1 avrebbe tentato di prendergli il ferro dalle mani, collocando questo momento dapprima dopo averlo già colpito con 4/5 colpi alla schiena, e poi, alla contestazione del PP che questo sarebbe piuttosto strano, successivamente al primo colpo da lui sferrato (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164):

" (…) con il primo colpo lui era solo caduto a terra. Mi dice “cosa sta succedendo?” e mi prende il ferro.”

(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164);

" (…) con il primo colpo lui cade sulla schiena, quindi mi prende il ferro.”

(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).

IMPU 1 non ha tuttavia saputo dire come avesse fatto la vittima a prendergli il ferro, trovandosi quest’ultima a terra, mentre lui era in piedi (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).

Tentando di spiegarsi, l’imputato ha corretto nuovamente le sue precedenti dichiarazioni, affermando che forse ACPR 1 aveva preso il ferro mentre lui lo stava colpendo e che, insieme alla coimputata, sarebbero riusciti a riprenderlo:

" (…) io non ricordo come abbia fatto a prendere il ferro. Allora forse lo stavo colpendo. Sta di fatto che io e IMPU 2 riusciamo a riprendere il ferro. Poi ACPR 1 si volta a pancia in giù. E a quel punto io lo colpisco sulla schiena come ho già descritto. Preciso che l’ho colpito prima sulla schiena non so quante volte nella zona indicata poi ho iniziato a colpirlo sul casco non so dire quante volte sicuramente più di due volte anche forse più di 5 o 6 gli ho dato comunque più colpi che quelli dati sulla schiena.”

(VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164).

In quel frangente, l’imputato non ha potuto escludere di avere colpito la vittima anche alla nuca (VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164: “Non escludo che in quel frangente io l’ho colpito anche alla nuca.”).

  1. Relativamente al momento in cui sono cessati i colpi, giova rilevare che IMPU 1 ha inizialmente affermato di aver smesso siccome aveva pensato che fosse sufficiente. Tuttavia, nel verbale svoltosi il 16 ottobre 2015 egli ha affermato di avere passato, ad un certo punto, il ferro alla coimputata, siccome era stanco, e di avere poi ricominciato a colpirlo dopo aver ripreso fiato:

" (…) colpivo con un susseguirsi di colpi rapidi.

(…) a quel punto ho smesso di colpire perché ero stanco e ho passato il ferro a IMPU 2. (…)

Penso che mentre io riprendevo fiato, IMPU 2 l’abbia colpito con il ferro.

(…) quando ho ripreso fiato ho ripreso il ferro e ho colpito ACPR 1 sul casco sempre nella zona dietro (…).”

(VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164);

  1. Nel medesimo verbale l’imputato ha pure aggiunto che, dopo essersi impadroniti dell’orologio e della collanina, avrebbero tentato di sottrarre alla vittima anche un bracciale, senza però riuscirvi:

" (…) mentre lo colpisco sul casco IMPU 2 toglie l’orologio e la collana. Cosa che io vedo che sta facendo.

(…) poi io a mia volta ho tentato di togliergli il braccialetto. Non riuscendo. Gli ho preso poi il portafoglio che si trovava nella tasca posteriore destra dei jeans. A quel punto ce ne siamo andati.”

(VI PP 16.10.2015, p. 5, AI 164).

  1. Confrontato con le lesioni riscontrate sul corpo della vittima dal medico legale, IMPU 1 ha dichiarato di non ricordare di avere colpito ACPR 1 con il ferro sugli arti inferiori, ma di non poterlo neppure escludere, vista la velocità con cui tutto sarebbe avvenuto; ha per contro escluso di avergli schiacciato il braccio con il piede, di averlo colpito con dei calci e di averlo colpito al viso (VI PP 16.10.2015, p. 5 e 6, AI 164).

In questo suo verbale, l’imputato ha peraltro fornito una diversa spiegazione riguardo al motivo per cui avrebbero cessato di percuotere la vittima, ovvero che avendo preso il borsellino, l’orologio e la catenina non vi era più motivo di continuare:

" (…) ho smesso di colpire la prima volta come ho riferito perché dovevo prendere fiato. La seconda volta ho smesso perché abbiamo preso borsellino, orologio e catenina.

La verbalizzante mi chiede quindi se non c’era più motivo per continuare.

R. esatto.”

(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164).

  1. Assunta a verbale il medesimo giorno, IMPU 2 ha sostanzialmente confermato la sua versione dei fatti, aggiungendo alcuni particolari:

" Sulla dinamica posso dire che IMPU 1 con il ferro ha colpito ACPR 1 sulla nuca, che ACPR 1 è caduto a terra a pancia in giù, quindi IMPU 1 lo ha colpito più volte sul casco mentre io gli ho tirato almeno 10 calci secchi sul fianco, non escludo che mentre gli tiravo i calci, gli abbia anche schiacciato con il piede il braccio, ma questo non lo ricordo. IMPU 1 mi ha poi passato il ferro, a quel punto io l’ho colpito più volte sulla schiena, non so dire quante volte, e l’ho colpito poi anche sul viso come avevo già dichiarato. Non so dire quante volte l’ho colpito sul viso ma più di una. (…)

IMPU 1 riprende quindi il ferro, colpisce al capo sul casco ACPR 1 non so quante volte, mentre io prendo l’orologio, la catenina, IMPU 1 tenta poi di prendere il bracciale a ACPR 1, ma non ci riesce e li prende il portafoglio. A quel punto ce ne andiamo.

(…) abbiamo smesso di colpire ACPR 1 perché bastava così.”

(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163).

Se in precedenza l’imputata aveva affermato che ad un certo punto IMPU 1 le avrebbe detto di smettere di colpire la vittima, in questo suo verbale l’imputata ha negato questa circostanza:

" (…) ora non ricordo più che avevo dichiarato questo, ma non mi aveva fermato nessuno.”

(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 163).

  1. Sempre il 16 ottobre 2015, gli inquirenti hanno quindi proceduto ad un ulteriore confronto tra gli imputati.

In questa circostanza, IMPU 1 ha fornito l’ennesima versione in merito all’ubicazione dal primo colpo inferto alla vittima:

" (…) dopo che IMPU 2 ha fermato ACPR 1 con la pila fingendosi un poliziotto, cosa che io sapevo che avrebbe fatto, io sono sceso dal bosco e l’ho colpito sotto il collo (…). ACPR 1 cade a terra sulla schiena.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

L’imputato ha quindi affermato che:

" (…) mentre io colpisco con la chiave ACPR 1, IMPU 2 non lo colpisce.

(…) una volta che ACPR 1 è a terra mi prende il ferro dalle mani. Preciso che prima di prendermi il ferro dalle mani ha detto “cosa succede”. Continuo a non ricordarmi come abbia fatto a prendermi il ferro dalle mani. A quel punto io e IMPU 2 gli togliamo il ferro e lo tengo io. ACPR 1 in quel momento si gira sulla pancia.

(…) io gli tiro dei colpi con il ferro sulla parte alta della schiena. (…) Non so quanti colpi ho dato sulla schiena (…). Dopo averlo colpito sulla schiena lo colpisco sul casco.

(…) non so quante volte l’ho colpito sul casco penso 5/6 volte. A quel punto sono stanco e mi fermo per prendere fiato. Passo il ferro a IMPU 2.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

IMPU 1 ha quindi ribadito a più riprese che ACPR 1 sarebbe caduto sulla schiena (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 4, AI 165: “l’ho colpito mentre stava cadendo per terra. Preciso che ACPR 1 è caduto sulla pancia e non sulla schiena”) e che ad un certo punto sarebbe riuscito a prendere il ferro (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 4, AI 165: “ribadisco che ACPR 1 è riuscito a portarmi vai il ferro”; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165: “ribadisco che ACPR 1 ha preso il ferro dalle mie mani e poi io l’ho ripreso. Nel senso che non è che la preso da solo ma lo abbiamo tenuto insieme”).

  1. Sentite queste affermazioni del coimputato, IMPU 2 ha negato che ACPR 1 avrebbe tentato di difendersi, afferrando la chiave a croce:

" Non è vero quello che dice. Prima di tutto non si è difeso ACPR 1.

(…) ACPR 1 non si è difeso nel senso che non è caduto sulla schiena ma sulla pancia.

(…) non è vero che ACPR 1 gli ha portato via il ferro.

(…) questa scena che ACPR 1 toglie il ferro e noi lo riprendiamo non l’ho vista e non la ricordo.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3 e 4, AI 165).

L’imputata ha pure contestato le dichiarazioni di IMPU 1 in merito all’ubicazione del primo colpo da lui sferrato:

" E poi non è vero che l’ha colpito dove ha indicato. (…) l’ha colpito sul collo.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

IMPU 2 ha quindi ribadito la sua versione dei fatti:

" (…) ribadisco che io ho colpito ACPR 1 sulla schiena con il soft-air e questo all’inizio più o meno quando IMPU 1 lo colpisce con il ferro. Quindi prima che ACPR 1 cadesse.

(…) una volta che ACPR 1 era a terra io l’ho colpito con i calci sul fianco, circa una decina di calci.

(…) IMPU 1 continuava a colpirlo sul casco mentre io gli do calci.

(…) dopo che IMPU 1 mi ha passato il ferro inizio a colpirlo al volto non ricordo quante volte. L’ho colpito anche alla schiena.

(…) IMPU 1 riprende il ferro mentre io sfilo il Rolex e la catenina.

(…) nel mentre io sfilo il Rolex e catenina IMPU 1 cerca di prendergli il bracciale e gli prende il portafoglio.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

  1. In occasione dell’interrogatorio finale, in fine, l’imputata ha riferito che:

" IMPU 1 l’ha colpito alla nuca come primo colpo nel mentre io l’ho colpito con il soft-air alla schiena, questo prima che ACPR 1 cadesse. Quando era a terra sulla pancia, io ho iniziato a tirargli calci sul fianco e IMPU 1 lo colpiva con il ferro sulla testa, non so proprio dire quante volte abbia colpito il IMPU 1. Ribadisco che io l’avrò colpito con una decina di calci al fianco. Quando IMPU 1 mi ha passato il ferro io ho iniziato a colpirlo sulla schiena con il ferro e poi sul volto, non so dire quanti colpi ho dato. Ridò quindi il ferro a IMPU 1, lui continua a colpirlo alla testa, mentre io sfilo Rolex a catenina e ACPR 1 e IMPU 1 vuole sfilargli il bracciale e gli prende il borsellino.”

(VI PP 05.11.2015, p. 19, AI 189).

  1. IMPU 1, dal canto suo, il quale, come sopra riportato, ha dato molteplici versioni sul numero e sulla zona dei colpi inferti alla vittima, negando sino al confronto con IMPU 2 del 2 ottobre 2015 di avere dato dei colpi sul casco, arrivando ancora il 6 ottobre 2015, dopo il verbale del medico legale, ad escludere di avere dato il primo colpo a ACPR 1 tra collo e nuca, benché l’avesse inizialmente dichiarato, perlomeno nel corso del primo verbale di Polizia, nel verbale finale ha dichiarato di non avere detto subito la verità in merito ai colpi sul casco siccome aveva paura, ribadendo comunque che il primo colpo da lui inferto alla vittima non era “tra nuca e collo ma più sotto all’altezza delle scapole” (VI PP 05.11.2015, p. 17 e 22, AI 190).

L’imputato in fine affermato:

" (…) non escludo che IMPU 2 possa averlo colpito con il fucile soft-air nel mentre io colpivo ACPR 1 con il primo colpo con il ferro all’altezza delle scapole. Ribadisco che ACPR 1 è riuscito ad afferrare il ferro perché era caduto da prima sulla schiena, e io e IMPU 2 glielo tiriamo via, ACPR 1 si gira sulla pancia, io inizio a colpirlo sulla schiena e sul casco, con colpi rapidi. In questo senso non posso escludere che il colpo sotto la nuca glielo abbia tirato io, sono però abbastanza certo che non ho colpito la zona lombare. Mentre io colpivo in questa maniera non so dire cosa facesse IMPU 2, ho preso atto che lo colpiva con dei calci, poi io le ho passato il ferro perché ero stanco, per riprendere fiato. Non ho visto mentre IMPU 2 colpiva. IMPU 2 mi da il ferro, li do ancora qualche colpo sul casco nel mentre IMPU 2 sfila il Rolex e la catenina. Non ricordo se quando ho tentato di sfilargli il bracciale avevo ancora in mano il ferro o lo avevo portato in macchina ed ero ritornato indietro. Io ho poi preso in mano il ferro o lo avevo portato in macchina ed ero ritornato indietro. Io ho poi preso il borsellino dalla tasca destra. A quel punto siamo andati via con la macchina.”

(VI PP 05.11.2015, p. 27, AI 190).

  1. IMPU 2, dal canto suo, anche in sede dibattimentale ha ribadito la sua versione in merito alla dinamica dell’aggressione, affermando che:

" (…) quando ACPR 1 è arrivato io l’ho fermato impugnando una torcia elettrica e simulando un posto di blocco e gli ho chiesto di farmi vedere patente e documenti. Poi IMPU 1 è uscito dal bosco e lo ha colpito. Come ho già detto io non pensavo che avrebbe utilizzato una chiave a croce. La vittima è caduta per terra. IMPU 1 continuava a colpire ACPR 1 con la chiave, mentre io gli davo dei calci ai fianchi. (…)

Mi ha passato la chiave perché non ce la faceva più a colpire perché era stanco. Io ho allora iniziato a colpire anch’io utilizzando tale oggetto. (…)

Gli ho dato dei colpi sulla parte anteriore, colpendolo anche sulla fronte nonostante il casco. Non so dire quanti colpi ho dato, ma meno di IMPU 1, posso stimarli attorno alla decina.

(…) io quando colpivo ACPR 1 volevo colpire sul casco, ma siccome era notte non vedevo dove colpivo. Io comunque colpivo lo stesso.

(...) mentre io colpivo il mio correo non faceva nulla. Ad un certo punto gli ho poi ripassato il ferro e lui ha continuato a colpire. Non so dire quante volte lo ha fatto. Nel frattempo che IMPU 1 dava questi colpi io ho sfilato l’orologio alla vittima, così come pure la collanina.

(…) abbiamo smesso perché ormai avevamo preso l’orologio.

(…) IMPU 1 ha preso il borsellino della vittima e ha cercato di sfilargli il braccialetto senza però riuscirci.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 non ha saputo dire quanti colpi ha inferto IMPU 1 a mano della chiave a croce, affermando che erano comunque “tanti, abbastanza” (VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IMPU 1 nel corso dell’interrogatorio dibattimentale si è così espresso in merito alla dinamica dell’aggressione nei confronti di ACPR 1:

" Poi io sono salito nel bosco e IMPU 2 lo ha fermato con la torcia. A questo punto io sono sceso e ho cominciato a colpire ACPR 1 dietro le scapole con la chiave a croce e lui è caduto dal motorino.

(…) l’ho colpito una volta e lui è caduto per terra di schiena. ACPR 1 ha chiesto “cosa sta succedendo” e ha tentato di prendermi il ferro dalle mani. Io e IMPU 2 siamo riusciti a riprenderlo e ACPR 1 si è quindi ritrovato sulla pancia e io ho ricominciato a colpirlo sia sulla schiena sia sul casco. Non so dire quante volte l’ho colpito. Ho poi passato l’attrezzo a IMPU 2, siccome non essendo un atleta avevo il fiatone, non ce la facevo anche per l’ansia di quello che stava succedendo.

(…) nonostante il fatto che sapessi che anche IMPU 2 avrebbe a sua volta continuato a colpire la vittima io le ho passato comunque la chiave. (…)

IMPU 2 ha preso il ferro e io non ho visto cosa abbia fatto e non so quindi quante volte l’abbia colpito. Poi mi ha ripassato il ferro e io ho continuato a colpirlo sul casco.

(…) io cercavo di colpire la vittima sul casco per non infierire tanto sul corpo.

(…) mentre io colpivo la prima volta ho visto che IMPU 2 gli tirava calci nelle costole.

(…) mentre IMPU 2 colpiva io non facevo nulla, mi riprendevo.

(…) mentre io ho ripreso a colpire penso che IMPU 2 abbia sfilato l’orologio e la catenella. Io ho poi preso il borsello e tentato di togliere il braccialetto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 11-13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Interrogata dal PP a sapere se avessero teso un agguato a ACPR 1, nottetempo, l’avessero poi picchiato con un ferro, alternandosi, su più parti del corpo (viso, capo, schiena), e ciò al fine di sottrargli l’orologio e gli altri averi da lui indossati, incuranti che tali colpi avrebbero potuto essere letali per la vittima, IMPU 2 – la quale in occasione di un verbale precedente aveva affermato che, dopo avere lasciato la vittima sulla strada, avevano paura, siccome pensavano che “ACPR 1 fosse morto” (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163) ha risposto affermativamente (VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189: “è corretto”), precisando che:

" (…) voglio aggiungere che l’ho picchiato anche per vendetta per l’insulto.”

(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189).

  1. In occasione del pubblico dibattimento, invitata a spiegare quali fossero le condizioni della vittima quando con il coimputato se ne sono andati, ha affermato:

" Le sue condizioni erano gravi. C’era abbastanza sangue. ACPR 1 sembrava morto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitata poi a spiegare le ragioni di tanto accanimento nei confronti della vittima, posto che la rapina avrebbe potuto verosimilmente essere consumata nei primi frangenti in cui la stessa è caduta a terra, IMPU 2 ha dichiarato:

" Volevamo fargliela pagare per l’insulto che mi aveva rivolto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Anche in sede dibattimentale, l’imputata ha ribadito di avere considerato, mentre colpiva ACPR 1, viste le modalità in cui il medesimo veniva picchiato, che potesse morire:

" Sì, io avevo considerato che ACPR 1 poteva morire. Questa riflessione l’ho fatta mentre colpivamo.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Anche IMPU 1 ha indicato che, dopo avere lasciato ACPR 1 sulla strada, avevano pensato che potesse essere morto.

Al PP ha riferito:

" (…) quando IMPU 2 mi ha detto che aveva sentito l’osso del viso, ho pensato che potesse essere morto.

(…) dopo che siamo andati via e ho visto il sangue per terra mi sono spaventato. In quel momento ho pensato che potesse essere morto.”

(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha ribadito:

" Quando siamo andati via ho visto sangue a terra, non so quanto, e la vittima al suolo inerme. Poi mentre ci allontanavamo in auto, IMPU 2 mi ha detto che aveva sentito il ferro entrare nell’osso e lì mi sono detto che era morto.

(…) ciò malgrado non ho ritenuto di denunciare la cosa alla Polizia. Ho pensato di chiamare un’ambulanza, ma ormai eravamo già piuttosto lontani dal luogo del fatto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Invitato anch’egli a spiegare il motivo di tanto accanimento nei confronti della vittima, l’imputato ha indicato:

" Quello che ha fatto scattare la molla dentro di me è stata la molestia e la frase secondo cui avrebbe dovuto morire di AIDS. Questo mi ha fatto molto arrabbiare, siccome io ho perso una cara amica per questa malattia.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha peraltro affermato che non era sua intenzione uccidere ACPR 1 (VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164: “non era mio intento uccidere”; “Non era quello l’intento”; VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale: “La mia intenzione non era quella di ucciderlo, se no avrei preso un’arma”).

In corso d’inchiesta ha pure dichiarato che non aveva pensato che colpendo la vittima in quel modo poteva anche causarne il decesso (VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164), pur riconoscendo che colpire una persona più volte con un ferro “può provocare qualcosa di grave” (VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164).

  1. Interrogato dal PP a sapere se avessero teso un agguato a ACPR 1, nottetempo, l’avessero poi picchiato con un ferro, alternandosi, su più parti del corpo (viso, capo, schiena), e ciò al fine di sottrargli l’orologio e gli altri averi da lui indossati, incuranti che tali colpi avrebbero potuto essere letali per la vittima, l’imputato ha risposto:

" (…) è tutto corretto salvo che io non volevo cagionargli la morte, non siamo mai partiti con quell’idea di ucciderlo, aggiungo inoltre che io volevo vendicare quello che aveva fatto a IMPU 2.”

(VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164).

Interrogato a sapere a cosa pensava mentre colpiva la vittima, IMPU 1 ha risposto:

" (…) è stato tutto rapido non pensavo di ucciderlo, pensavo solo di fargliela pagare.”

(VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164).

  1. Confrontato alla contestazione del PP che egli era tuttavia consapevole che ACPR 1 era riverso al suolo, rispettivamente IMPU 2 gli aveva detto che aveva sentito rompersi l’osso, e ciò nondimeno sarebbero andati direttamente a casa e che questo, considerato il numero di colpi inferti, la violenza degli stessi e la circostanza che egli stesso era rimasto esausto, tanto da dover prendere fiato, indicherebbe come l’esito della mattanza era indifferente ad entrambi, IMPU 1 ha risposto negativamente (VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164: “non mi era indifferente”).

  2. In occasione del dibattimento, in fine, anche IMPU 1 ha però ammesso di avere considerato, mentre colpiva ACPR 1, viste le modalità in cui il medesimo veniva picchiato, che potesse morire (VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Sì, mentre lo colpivo ho preso in considerazione che poteva morire”), ciò che ha ribadito anche a seguito della richiesta del difensore di porre nuovamente la domanda al suo assistito, affermando che:

" Avevo capito la domanda e riconfermo quanto detto in questo verbale ovvero che mi ero reso conto mentre colpivo che avrebbe potuto morire.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. ACPR 1, assunto a verbale per la prima volta nel pomeriggio del 28 luglio 2015, ha così riferito in merito a quanto accaduto la notte precedente:

" Il 27.07.2015 verso le ore 21:00 circa, sono uscito di casa e con il mio motorino ho raggiunto il ____________ che si trova sulla strada che da _______ porta a _______. (…) Qui ho incontrato diverse persone che conosco (…). Presso questo ristorante ho solamente sorbito una/due birre. Verso mezzanotte o poco dopo, ho raggiunto il Bar _____ a __________ (…). Anche qui ho bevuto un paio di birre. (…)

Non ricordo l’ora esatta, sarà stato dopo l’una, ho preso il mio motorino e mi sono diretto verso casa a _______.

A circa 100 metri prima di casa mia, quando sulla destra, rispetto il mio senso di marcia, vi è il bosco e il tratto è ancora in salita, all’improvviso sono stato aggredito.

Purtroppo faccio fatica a ricordare quello che è successo, so sicuramente di non essere caduto a terra da solo. Ricordo solamente che ad un certo punto, ero a terra e venivo colpito ripetutamente su tutto il corpo, non posso dire se sono state usate armi o altri oggetti. Io mi difendevo come potevo, ma ero già stordito a seguito del primo colpo, non ricordo nemmeno quanti colpi ho ricevuto.

Mentre ero a terra mi è stato sfilato l’orologio che tenevo al polso sinistro, e la mia catenina d’oro con un ciondolo rettangolare ed un brillantino all’angolo.

Il portamonete invece non ricordo se l’ho lasciato a casa, quando sono rientrato prima di avvisare la polizia o se mi è stato rubato.

Quello che ricordo molto bene, è che dentro di me dicevo, che se i colpi non fossero finiti io sarei morto.

Ad un certo punto, chi mi ha aggredito si allontanava ed io rimanevo steso al suolo.

Magari ho pure perso conoscenza, non ricordo bene i particolari dell’aggressione. Può essere che per alzarmi da terra, mi sono appoggiato alla ringhiera sul lato sinistro salendo dalla strada. Ricordo di aver alzato il mio motorino, e forse spingendolo, mi sono diretto a casa che distava, come detto, un centinaio di metri. Credo di aver avvisato la polizia, di sicuro ho chiamato la mia vicina di casa _______, non ricordo però cosa le ho detto.

Ricordo che in seguito è arrivata la polizia e l’ambulanza che mi hanno portato all’ospedale. (…) non ricordo se il primo colpo è arrivato da dietro o davanti.

(…) purtroppo non so dire se sono stato colpito solo da calci, pugni o anche con oggetti o altro. Con i colpi che ho ricevuto, e dal dolore che sento, sono sicuro che sono stati usati anche degli oggetti.”

(VI PG 28.07.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

In merito agli oggetti sottrattigli, la vittima ha dichiarato che:

" Per quel che ho potuto constatare, mi è stato rubato l’orologio Rolex Submariner acciaio oro del valore d’acquisto 3500 CHF, dicono che attualmente il valore è salito a 10000 CHF. Inoltre è stata sottratta anche la catenina d’oro dove era attaccato il ciondolo ritrovato, la catenina aveva il valore di 600 CHF, forse adesso ne vale 1000 CHF. Per quel che concerne il portafoglio, come detto in precedenza, non sono sicuro se mi è stato sottratto o se si trova al domicilio, all’interno avevo circa 200 Euro e 180 CHF, oltre alle varie carte di credito che ho già bloccato.”

(VI PG 28.07.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Assunto nuovamente a verbale a quasi un mese di distanza dai fatti, la vittima ha riferito:

" (…) non ricordo nulla se non che sono tornata a casa ancora indossando il casco ma senza visiera. Quest’ultima probabilmente si è rotta durante l’aggressione. Rammento che mentre stavo andando a casa, mi usciva sangue dappertutto. Ad un certo punto da terra ricordo di essermi rialzato aggrappandomi alla “ringhiera” a sinistra della strada.

Rammento inoltre che mi sono “incastrato” sotto il motorino ed il tubo di scappamento mi ha bruciato l’interno della gamba sinistra.

Ricordo che quando ero a terra ho sentito dei colpi alle braccia, alla schiena, sul casco dietro la testa. Il casco non mi è mai sceso lo avevo allacciato con il cinturino.”

(VI PG 25.08.2015, p. 11, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

Interrogato a sapere se avesse ricevuto calci ai testicoli, la vittima ha risposto negativamente (VI PG 25.08.2015, p. 12, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. Tornando sulla questione in occasione del confronto con IMPU 2, ACPR 1 ha avuto modo di spiegare:

" (…) avevo un buio totale in testa, non sapevo più niente, non ricordavo più niente perché ho preso un enorme colpo alla testa che mi ha fatto cadere sotto il motorino, che sono stato bloccato per terra con la gamba bloccata sotto il motorino, no si è spostato il motorino dopo… (…)

Allora ho preso un colpo in testa che mi ha fatto cadere con il motorino e da li, una volta che ero per terra, una pioggia di bastonate in testa e sulla schiena e dappertutto. E sicuramente quando dicevo che erano almeno due o tre contendenti perché era pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, e una persona sola non riesce ad avere un ritmo così. Erano tutti e due con… con attrezzi vari in mano da picchiarmi. Io mi sono sentito morire. (…)

Ribadisco mi son visto morire quel momento li e non avevo neanche paura, come ha detto il signor IMPU 1 in un verbale, non ha detto nessuna parola e non si lamentava… non mi sono lamentato perché dentro di me pensavo morire, ero pronto a morire, neanche ho avuto paura, neanche ho gridato, pensavo morire veramente.”

(trascrizione del verbale di confronto in audizione video registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 4 e 5, AI 184).

Anche in questo verbale, la vittima ha ribadito di non avere preso calci ai testicoli (trascrizione del verbale di confronto in audizione video registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 5, AI 184).

La vittima ha in fine aggiunto:

" Non ricordo più niente, tutto quello che dice mi hanno fermato con una torcia come un fermo di polizia e che dopo mi hanno spinto e che sono caduto, no, io quello che vedo è il posto dove il motorino è caduto che io ero bloccato sotto perché la bruciatura forte che c’ho alla gamba per partire da __________ con motorino freddo e fare un chilometro, perché è un chilometro giusto arrivare a casa mia, essere bloccato così e avere bruciatura così io arrostivo sotto, non è che mi sono rialzato e mi hanno rispinto e tutto quant…, io ero bloccato sotto il motorino e loro mi picchiavano sopra, ero sempre a testa in giù perché come volevo girare pim pam, pim pam non ho potuto vedere né forma, né ombra, né colore, né niente di personaggi e questo lo avevo detto in polizia e un certo momento non so se ho perso veramente conoscenza o no, io ho sempre detto di no, però può essere perché sfilato l’orologio e il portafoglio e strappato la catenina qua questo non ricordo. (…)

Non mi sono mai rialzato a parte la fine.”

(trascrizione del verbale di confronto in audizione video registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 6, AI 184).

  1. La destinazione data alla refurtiva
  1. Dopo avere sottratto alla vittima l’orologio, la catenina e il portafogli, gli imputati hanno fatto rientro presso il domicilio di _______, dove hanno gettato nella spazzatura la chiave a croce utilizzata per colpire ACPR 1 ed hanno bruciato le carte presenti nel borsellino, che hanno poi gettato nel sacco dei rifiuti, tenendo unicamente il denaro. Siccome era una calda notte d’estate, si sono quindi recati presso la cascata di ______, al fresco, per cercare di dormire (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 28, AI 126; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165; VI PP; VI PP IMPU 2 01.09.2015, p. 8, AI 58; VI PG IMPU 1 21.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI DIB 19.04.2016, p. 7 e 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 1 ha spiegato che:

" Dopo aver bruciato le carte siamo andati alla cascata di ______ per cercare di dormire. Abbiamo dormito in macchina. (…) però io non sono riuscito ad addormentarmi. Ho poi svegliato IMPU 2 dicendole che mi era arrivato un attacco di ansia per quello che era successo e che volevo andare a casa a prendere la mia terapia, volevo prendere lo Xanax che era da due giorni che non prendevo. Dopo aver preso la pastiglia mi sono addormentato a casa.”

(VI PP confronto IMPU 2 /IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165).

In occasione del pubblico dibattimento lo stesso imputato ha precisato:

" Siamo andati a casa, IMPU 2 si è cambiata, abbiamo bruciato le carte trovate all’interno del portafoglio e il portafoglio e siamo poi andati a ______, siccome faceva molto caldo e quello era il punto ideale per poter dormire, difatti siamo andati vicino alla cascata per dormire in macchina. Preciso che io non ho dormito perché avevo paura di quello che avevamo fatto. Ho svegliato IMPU 2 e siamo tornati a casa a prendere psicofarmaci.

(…) i vestiti li abbiamo buttati nel sacco dei rifiuti unitamente alla chiave a croce. A quel momento probabilmente abbiamo ritenuto di far scomparire delle prove a nostro carico.”

(VI DIB 19.04.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Nei giorni successivi ai fatti, gli imputati hanno quindi venduto il Rolex e la collanina della vittima a due compro-oro (VI PG IMPU 1 21.08.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 1 21.08.2015, p. 7, AI 9; VI PP IMPU 1 05.11.2015, p. 27, AI 190; VI PP IMPU 2 21.08.2015, p. 6, AI 8).

IMPU 1 si è così espresso al proposito:

" La mattina successiva ci siamo svegliati e ci siamo posti la domanda su cosa potevamo fare della refurtiva. (…)

Per quanto riguarda l’orologio e la catenella (…) con IMPU 2 abbiamo deciso di vendere questi due oggetti.

Non sapevamo dove andare a venderli e di conseguenza siamo andati su internet inserendo il nome di alcuni “compra-oro” nella zona del . Sono risultati diversi negozi. Io ho preso il telefono di casa ed ho telefonato al primo della lista. Ricordo che si trattava di un negozio che si chiamava “___” ed aveva la sede a ______ o _________. (…)

Dopo aver eseguito il numero, ricordo che un uomo mi ha risposto. Io gli ho chiesto se il suo negozio ritirava dell’oro e lui mi ha detto di si. Gli ho quindi riferito che mi sarei presentato qualche tempo dopo. Verso le ore 10.00 di quella mattina io e IMPU 2 siamo andato a ______ al punto vendita in questione. Ricordo che siamo entrati tutti e due in quel luogo. Presenti vi era un signore al quale abbiamo mostrato solo la collana chiedendogli se ce l’avrebbe presa. Lui ha detto di si e l’ha pesata consegnandoci CHF 700.--. (…)

Dopo aver preso il soldi che ne siamo andati. (…)

Con noi avevamo ancora l’orologio Rolex che IMPU 2 aveva rubato a ACPR

  1. (…)

Siamo andati presso il compro oro di _______, situato sulla __________. L’idea di portare l’orologio a _______ in quel posto è venuta a IMPU 2 perché conosceva qualcuno che lavorava lì.

Ci siamo presentati da quel rivenditore e lui ci ha riferito che avrebbe pagato unicamente per le parti in oro dell’orologio, proponendoci la cifra di CHF 200.--. IMPU 2 non era d’accordo perché lei in passato aveva fatto uno stage presso un orologiaio e di conseguenza era in grado di stimare il valore di quel Rolex. Secondo lei valeva di più, pensava di guadagnarci all’incirca CHF 2000.--. Non essendo d’accordo sul prezzo di vendita ce ne siamo andati e rientrati al nostro domicilio. Siamo andati su _____ per vedere chi cercava degli orologi. Abbiamo trovato una persona a _________ che comprava orologi; si trattava di un negozio che ricordo chiamarsi “_________”. Aveva la sede a _________. (…)

Ho telefonato in questo negozio ed ha risposto un uomo. Rivolgendomi a lui gli ho chiesto se avrebbe acquistato un orologio e lui mi ha detto di si. Con IMPU 2 siamo andati alla rotonda di _________ ed in seguito dopo averla percorsa tutta abbiamo fatto una strada in salita. (…)

Dopo aver raggiunto questo negozio, io sono entrato e ho mostrato l’orologio alla persona presente. Quest’ultima mi ha fatto un offerta di Chf 1'100.--. Io ho accettato ed ho consegnato l’orologio. Mi è stato dato il denaro e in seguito con IMPU 2 abbiamo raggiunto nuovamente il domicilio.”

(VI PG IMPU 1 21.08.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Interrogato durante il pubblico dibattimento, l’imputato ha ribadito:

" Il giorno dopo abbiamo venduto la collanina, mentre l’orologio lo abbiamo venduto circa dopo una settimana.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Dichiarazioni, quelle dell’imputato, confermate da IMPU 2 così come pure da _______, responsabile del negozio __________ di _________ (VI PG 28.08.2015, allegato 44 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210) e _______, titolare del negozio _____________ di ______ (VI PG 27.08.2015, allegato 43 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

Il ricavato della vendita del Rolex è quindi stato utilizzato in parte per acquistare della cocaina per il consumo di entrambi gli imputati, in parte per l’acquisto di un orologio Tissot per IMPU 2 ed in parte per spese correnti (VI PP IMPU 2 10.09.2015, p. 5, AI 83; VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 11, AI 125; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126; VI DIB 19.04.2016, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 1 ha dichiarato:

" (…) nella misura di CHF 400.00 è stato speso per un orologio di IMPU 2, CHF 400.00 sono stati spesi per acquistare cocaina, e la rimanenza sono stati spesi per spese correnti.

(…) la cocaina (…) era per noi due.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126).

B) Riscontri oggettivi

  1. Risultanze medico legali
  1. Come già anticipato, i primi accertamenti medici effettuati indicavano che la vittima aveva riportato un trauma cranico, fratture dei processi trasversi di destra di T9, T10 e T11, fratture costali della IX e X costa destra, frattura della parete anteriore del seno frontale, bordo e tetto dell’orbita a destra con emoseno frontale a destra, nonché ferite lacero contuse frontali (referto medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______, allegato al VI PG ACPR 1 28.07.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Il Dr. _______ dell’Ospedale _______ ha certificato un’inabilità lavorativa del 100% dal 28 luglio 2015 al 26 agosto 2015 compreso (referto medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______, allegato al VI PG ACPR 1 28.07.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Gli accertamenti effettuati dal medico legale Dr. _______ hanno permesso di osservare le seguenti lesioni riportate da ACPR 1 a seguito dei fatti del 27/28 luglio 2014:

" Capo: in regione fronto-sopraorbitaria destra, ferita lacero-contusa, suturata chirurgicamente, lineare, di 4 cm, disposta obliquamente dall'alto in basso e da destra a sinistra; in regione sopraorbitaria sinistra, due ferite lacero-contuse, entrambe suturate chirurgicamente, della lunghezza ciascuna di 2,5 cm e tra loro pressoché parallele, disposte dall'alto in basso e leggermente oblique da destra a sinistra; in regione zigomatica sinistra, ferita lacero-contusa, lineare, di 3 cm, suturata chirurgicamente, lievemente obliqua dall'alto al basso e da destra a sinistra. Bilateralmente, ben apprezzabili ecchimosi palpebrali, più rappresentate a sinistra, di colore blu-verdastro.

Tronco: in regione claveare destra, vasta ecchimosi rosso-violacea , irregolarmente ovalare, ad asse maggiore di circa 10 cm, disposta lungo il decorso della clavicola. In sede cervico-nucale e all'estremità superiore della regione infrascapolare, numerose ecchimosi (almeno in numero di cinque-sei), tra loro in parte sovrapposte, rosso-violacee, per lo più ovalari (con asse maggiore pressoché parallelo al rachide), una francamente tondeggiante. Ad entrambe le regioni scapolari, numerose ecchimosi: in particolare quattro e destra e due a sinistra, di varia foggia, rosso-violacee. Altre ecchimosi, dall'analoga cromaticità, e di forme diverse (alcune ovalari, altre arcuate), sono osservabili in sede retro-acromiale sinistra, acromion-claveare destra, a livello del pilastro posteriore dell'ascella omolaterale, in sede sottoscapolare destra, a livello paravertebrale, queste ultime rispettivamente al tratto dorsale medio-distale destro, al passaggio dorso-lombare a sinistra e nelle sedi lombo-sacrali.

Arti superiori: al terzo medio della superficie laterale del braccio destro, sottile stria escoriativa di circa 4 cm di lunghezza; alla superficie laterale del gomito destro (in sede epitrocleare), ecchimosi irregolarmente ovalare, ad asse maggiore di 4 cm circa perpendicolare all'asse anatomico dell'arto; al terzo medio-inferiore della superficie laterale del braccio sinistro, due tenui soffusioni ecchimotiche; alla superficie radiale e volare del terzo distale dell'avambraccio sinistro vasta area ecchimotica rossastra, nel cui contesto si rilevano sottili escoriazioni; in corrispondenza della superficie dorsale della mano sinistra afferente al primo e secondo raggio metacarpale, soffusione ecchimotica rossastra con sovrapposte alcune sottili escoriazioni.

Arti inferiori: in regione prerotulea destra, ecchimosi rossastra, tondeggiante del diametro di 3 cm; alla superficie postero-mediale del terzo medio-distale della gamba sinistra, area di ustione di l-ll grado, rettangolare, di circa 10x5 cm, ad asse maggiore verticale.”

(relazione medicolegale del 30.07.2015 del Dr. _______, p. 2 e 3, AI 2).

  1. A complemento della sua precedente relazione, dopo avere preso atto dei documenti medici, il Dr. _______ ha precisato in sede di istruttoria (VI PP 12.10.2015, AI 147), che:

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate al capo:

  • le ferite lacerocontuse elencate nel referto del 30 luglio 2015 sono la conseguenza del trauma cranico che deriva da azioni contusive direttamente applicate al cranio (p. 3);

  • internamente si constata un ematoma dei tessuti molli sottocutanei in sede perizigomatica sinistra senza evidenza di associate rime di frattura e l’imbibizione edematosa dei tessuti molli cervicali prevertebrali posteriori a sinistra, nonché la frattura della parete anteriore del seno frontale bordo e tetto dell’orbita a destra con emoseno frontale a destra, ferite lacero – contuse frontali (p. 3);

  • la chiave per ruote standard è un mezzo compatibile/idoneo a produrre il trauma cranico e la frattura della parete anteriore del seno frontale bordo e tetto dell’orbita a destra con emoseno frontale a destra e le ferite lacero contuse al volto (p. 3 e 4);

  • le lesioni lacero contuse al volto non provengono da colpi dati al casco, ma da colpi inferti direttamente al volto con la chiave per ruote (p. 4);

  • le ecchimosi palpebrali non sono state prodotte con la chiave per ruote, ma con un pugno oppure un calcio (p. 4);

  • i colpi inferti al volto sono almeno quattro (p. 4);

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate al tronco:

  • è presente una frattura dei processi traversi di destra di T9, T10, T11, nonché fratture costali della IX e X costa destra (p. 4);

  • la frattura dei processi traversi di destra di T9, T10 e T11 è possibile che sia stata causata da un colpo inferto con la chiave per ruote (p. 5);

  • le fratture costali della IX e X costa destra potrebbero essere un’azione riconducibile alla chiave per ruote come pure anche ad un calcio (p. 5);

  • le ecchimosi sono tutte compatibili con un colpo dato con la chiave per ruote (p. 5);

  • tra capo e tronco i colpi inferti sono tra un minimo di 18 e un massimo di 20, senza tenere conto dei colpi dati al casco (p. 6);

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate agli arti superiori:

  • l’ecchimosi irregolarmente ovalare, ad asse maggiore di 4 cm circa perpendicolare all’asse anatomico dell’arto, alla superficie laterale del gomito destro (in sede epitrocleare), è una lesione compatibile con la chiave per ruote (p. 6);

  • le due tenui soffusioni ecchimotiche al terzo medio-inferiore della superficie laterale del braccio sinistro, la vasta area ecchimotica rossastra, nel cui contesto si rilevano sottili escoriazioni, alla superficie radiale e volare del terzo distale dell’avambraccio sinistro e la soffusione ecchimotica rossastra con sovrapposte alcune sottili escoriazioni in corrispondenza della superficie dorsale della mano sinistra afferente al primo e secondo raggio metacarpale, non coerenti con l’utilizzo della chiave, potrebbero essere state causate da uno schiacciamento, forse da un calcio (p. 6);

  • in rapporto alle ecchimosi in detta regione, agli arti superiori potrebbero essere stati inferti 6 colpi (p. 6);

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate agli arti inferiori:

  • l’area di ustione di I-II grado, rettangolare, di circa 10x5 cm, ad asse maggiore verticale, alla superficie postero-mediale del terzo medio-distale della gamba sinistra potrebbe essere data dal contatto del motore del ciclomotore o della marmitta con la regione corporea interessata;

In generale:

  • l’energia impressa ai colpi inferti con la chiave per ruote era rilevante – sicuramente un’energia importante che dimostra una volontarietà a provocare lesioni – per riuscire, per quanto attiene alla frattura al viso in regione orbitale, a ledere la componente ossea fronte orbitaria, nonostante la presenza, in parte, anche del casco, nonché, per quanto riguarda le fratture alle vertebre, a ledere i processi spinosi di T9, T10 e T11 di destra, anche in relazione al fatto che questi ultimi sono protetti anatomicamente da muscolatura (p. 7);

  • per quanto riguarda l’azione in sé stessa, il mezzo utilizzato, la forza utilizzata, le regioni colpite e la reiterazione dei colpi, nel complesso i colpi così come descritti dagli imputati nel verbale di confronto del 16 ottobre 2015 (AI 165), soprattutto quelli al capo (volto) ed eventualmente anche al torace in zona costale, nel senso che una costola scomposta può provocare in astratto una lesione pleuropolmonare, potevano essere idonei a cagionare il decesso (p. 8);

  • anche il colpo alla nuca/collo, per regione attinta e mezzo impiegato, è idoneo a causare delle lesioni maggiori (lesioni alle basi craniche con interessamento meningo encefalico e delle prime vertebre cervicali) con conseguenze letali, ad esempio una frattura del dente dell’epistrofeo con lesione bulbare, pressoché mortale (p. 8);

  • non potrebbero invece essere letali le lesioni alle vertebre toraciche, come la T9, T10 e T11, le quali però, se vi è interessamento midollare, possono produrre quadri di paraplegia (p. 8);

  • le lesioni già attribuite alla chiave per ruote non possono essere state prodotte dal fucile soft air trovato sul luogo del delitto, così come non possono esserlo neppure le lesioni agli arti superiori (p. 9).

  1. Accertamenti di Polizia Scientifica
  1. Come già indicato, sul luogo dei fatti è stato possibile rinvenire un paio di guanti di materiale sintetico semi trasparenti, parzialmente rivoltati ed intrisi di sangue, la visiera di un casco da motocicletta, un’arma lunga soft air danneggiata, il bottone di una camicia ed un ciondolo, oggetti tutti impregnati di sangue. Tra il centro della carreggiata ed il bordo della strada, verso valle, erano presenti una grossa chiazza di sangue e anche sul parapetto, a bordo della strada, verso valle, sono state trovate abbondanti tracce di sangue dovute a gocciolamenti così come all’appoggio di mani (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210, p. 6 e 7).

  2. In occasione del verbale di delucidazione del referto medico legale del Dr. _______, l’isp. _______ della Polizia Scientifica ha rilevato che sul casco della vittima sono riscontrabili almeno 12 gruppi di tracce di sfregamento, alcune arrotondate e alcune strisciate, precisando che un gruppo può essere composto da più colpi (VI PP T. 12.10.2015, p. 4, AI 147).

  3. Sul luogo dell’evento sono stati riscontrati importanti solchi sull’asfalto stradale (cfr. fotografie di cui all’allegato I al VI PP T. 12.10.2015), i quali sono compatibili, per forma e per dimensione (forma tondeggiante del diametro prossimo ai 3 cm), con i danni riscontrati sul casco, nonché le lacerazioni riscontrate nel tessuto della camicia della vittima, e potrebbero essere stati causati dallo stesso oggetto che ha provocato i danni al casco e alla camicia, trattandosi di rilievi riscontrati ai margini della pozza di sangue sull’asfalto (VI PP T. 12.10.2015, p. 8, AI 147).

C) Convincimento della Corte e diritto

  1. Imputazione di tentato assassinio
  1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Il comportamento criminoso consiste nell’uccidere intenzionalmente una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte altrui (Corboz, Les infractions principales, I, n. 1 ad art. 111 CP). Deve inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato dall’autore e il decesso della vittima. Ne consegue che il comportamento rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della morte della vittima (Corboz, Les infractions principales, I, n. 12 e segg. ad art. 111 CP).

Sussiste un rapporto di causalità naturale tra il comportamento dell’autore e il risultato quando il primo è la conditio sine qua non del secondo (DTF 122 IV 23; 121 IV 212; 116 IV 310; 115 IV 102; 100 IV 283; 95 IV 142). Non è necessario che si tratti dell’unica causa o della causa immediata del risultato (DTF 116 IV 310; 115 IV 206; 100 IV 283; 95 IV 142), né che ne sia la causa ultima o la più efficace.

L’esistenza del rapporto di causalità naturale è una questione di fatto (DTF 127 IV 189; 122 IV 23; 121 IV 212; 117 IV 133; 115 IV 102, 234; 103 IV 291; 91 IV 119).

Per imputare penalmente il risultato all’autore è inoltre necessaria l’esistenza di un nesso di casualità adeguata tra il comportamento e il risultato. La causalità è adeguata quando il comportamento dell'autore è atto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a produrre o a favorire l’avvenimento imputato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 121 IV 212; 115 IV 102, 207, 243; 103 IV 291; 101 IV 70; 100 IV 283; 95 IV 143; 92 IV 87; 91 IV 119, 156, 187; 87 IV 159, 86 IV 155). Manca il rapporto di causalità adeguata quando interviene un avvenimento straordinario ed imprevisto che relega in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito alla realizzazione del risultato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 1221 IV 15, 213; 120 IV 312; 115 IV 102, 207, 244; 103 IV 291; 100 IV 214, 283; 98 IV 173; 92 IV 88; 91 IV 187).

L’esistenza o meno di un nesso di causalità adeguata è una questione di diritto (DTF 122 IV 23; 121 IV 213; 117 IV 134; 91 IV 119, 156).

L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte di una persona (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 1 ad art. 111 CP).

L’agire delittuoso è ogni atto giuridicamente rilevante con il quale l’autore dà un contributo causale per il sopraggiungere del risultato, ossia della morte (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 5 ad art. 111 CP).

L’illiceità si caratterizza per il risultato voluto o ottenuto, non per il modo di procedere. Il metodo adottato importa quindi poco (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 111 CP), salvo se per la crudeltà del suo agire l’autore può essere qualificato d’assassino (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 3 ad art. 111 CP).

  1. è, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29).

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4; 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4; 6B_198/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1; 6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2; 6S.394/2006 del 1. marzo 2007 consid. 4.4; 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2), per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2).

Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Le modalità sono poi particolarmente perverse quando l’autore, per insensibilità, infligge volontariamente sofferenze fisiche o psichiche maggiori rispetto a quelle necessarie per “solo” uccidere la vittima (Hurtado Pozo, Partie spéciale, n. 142; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 21 ad art. 112 CP) o quando egli agisce perfidamente, ad esempio prendendosela con una persona che non può difendersi della quale si era precedentemente guadagnato la fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 22 ad art. 112 CP; Stratenwerth/Jenny, BT I, § 1, n. 24). Il mezzo impiegato – ad esempio fuoco o veleno – può essere preso in considerazione, ma unicamente se è sintomatico di crudeltà o perfidia (DTF 118 IV 128 consid. c; 104 IV 150 consid. 1; 106 IV 342 consid. 2; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 23 ad art. 112 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP).

  1. La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

Quanto distingue l’assassino dall’omicidio è dunque la particolare mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d’agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

  1. Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme per valutare se l’atto mostra nell’autore i tratti caratteristici di un assassino. Ciò è ad esempio il caso se emerge dalle circostanze concrete dell’atto che l’autore ha fatto prova di un disprezzo totale della vita altrui. Mentre l’omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una situazione di grande conflitto, l’assassino agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario ed odioso, con un’assenza quasi totale di tendenze sociali e, nel perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui (STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b e riferimenti). Nell’assassino l’egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione. Egli è spesso pronto a sacrificare, per soddisfare dei bisogni egoistici, anche persone che nulla gli hanno fatto, mostrando una completa mancanza di scrupoli ed una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 122 consid. 2b e riferimenti; STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; cfr. STF 6S.424/2004 del 16.02.2005, in cui è stato ritenuto complice in assassinio un autore che aveva agito per conservare l’amicizia dell’autore principale che agiva nei confronti di una vittima che a lui nulla aveva fatto; idem in STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003).

Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; 117 OV 369 consid. 17 e riferimenti; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

  1. Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. È, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; 6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2; 6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3; 6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2; 6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2; 6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).

La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

  1. Giova in fine evidenziare come il TF ha sancito che al fine di determinare se ci si trova confrontati ad un assassinio occorre considerare anche il comportamento dopo l’atto, nella misura in cui può fornire indicazioni sulla personalità, la sua attitudine e mentalità al momento dei fatti (STF 6S.424/2004; STF 6B_532/2012; STF 6P.252/2006; DTF 127 IV 10).

Nel caso esaminato dal Tribunale Federale nella sentenza 6S.424/2004 l’Alta Corte aveva ritenuto costitutivo di assassinio il caso in cui gli imputati, dopo aver ucciso una persona, hanno ridipinto la parete per nascondere le tracce di sangue per poi recarsi in discoteca.

Analogamente, nel caso 6B_532/2012, il TF ha confermato la condanna per il reato di assassinio di un imputato che, sotto l’influsso di alcol, ha ucciso una persona con un fendente alla gola, si è impossessato di un computer, hashish e di un vestito della vittima e, mediante spirito da ardere rinvenuto in cucina, ha dato fuoco all’appartamento.

  1. Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, va detto che il reato è intenzionale, bastando il dolo eventuale.

Con particolare riferimento all’art. 12 cpv. 2 CP rispettivamente alla differenza tra dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e dolo eventuale (art. 12 cpv. 1 seconda frase CP nonché VD pag. 4 e 5) si rammenta che quest’ultimo sussiste laddove I'agente ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che I'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli iI rischio"; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che I'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). II discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti, I'autore (nel dolo eventuale) ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca. Mentre v'è negligenza, e non dolo, qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

Il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, Ie questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi – alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (cfr. STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Quello che deve essere probabile in grado elevato poiché possa essere ammesso il dolo eventuale non è il tipo di lesione che viene provocato, ma il realizzarsi dell’evento-morte (cfr. DTF 97 IV 84 consid. 4d; sentenza CCRP 17.2009.16 del 17 giugno 2009 consid. 6).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_996/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; DTF 125 IV 242 consid. 3c).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012 consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3).

  1. Per quel che riguarda l'incidenza del dolo eventuale sulla commisurazione della pena la giurisprudenza, dopo averlo in un primo tempo negato (sentenza non pubblicata del TF 6S.216/2003 del 1.10.2003), ha sostenuto, avallato in tal senso anche dalla dottrina maggioritaria (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 47 n. 89 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 n. 7), che l'avere agito con mero dolo eventuale piuttosto che con dolo diretto possa comportare una valutazione meno severa. In particolare in una sentenza del 6.5.2003 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (di seguito solo CCRP) ha proceduto ad una riduzione di pena di 1 anno nei confronti di un’autrice colpevole di lesioni intenzionali gravi (le rimanenti gravi malversazioni ed i reati connessi erano invece stati commessi con dolo diretto) proprio perché la Corte di prime cure non aveva considerato, quale circostanza attenuante generica, il fatto che avesse agito con dolo eventuale. In quella sentenza la CCRP non ha indicato con precisione l'incidenza di tale attenuante, la pena essendo stata ridotta anche in considerazione del fatto che la Corte di prime cure non avesse tenuto conto di altre circostanze attenuanti. Adito dalla pubblica accusa, il TF ha confermato il giudizio della seconda istanza cantonale nella sua sentenza non pubblicata 6S.233/2003 del 4.11.2003.

  2. Nel caso concreto, la Corte si è interrogata sul movente che sta alla base dell’aggressione e dell’estrema violenza manifestata dagli imputati nei confronti di ACPR 1, ovvero se questo risieda nel desiderio degli imputati di commettere una rapina, oppure in un desiderio di vendetta.

Al proposito, si dirà che sulla scorta delle risultanze agli atti, la Corte ha identificato un duplice movente, ovvero quello di rapina e quello di vendetta.

  1. Per quanto attiene a IMPU 2, questa ha dichiarato di avere notato l’orologio di ACPR 1 già dalle prime volte in cui l’aveva visto al Bar _______ di _______, di avere capito il valore dello stesso, che stimava attorno ai CHF 4'000.00, e di avere poi avuto l’idea di rubarlo (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Significativa al proposito l’affermazione dell’imputata secondo cui le percosse in danno della vittima sono cessate siccome ormai la si erano impadroniti dell’orologio (cfr. VI DIB 19.04.2016, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Analogamente, IMPU 1, già in corso d’inchiesta e ancora in occasione del pubblico dibattimento, ha ammesso che l’intento dell’agguato era anche quello di prendere l’orologio (cfr. Effettivamente l’intento era anche quello di prendere l’orologio, oltre alla vendetta. È giusto dire che l’idea di rubare l’orologio era maturata almeno dalla seconda telefonata e quindi dal 21 luglio 2015.” - VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Il movente legato al furto dell’orologio risulta peraltro da considerazioni emergenti dagli atti. Si ricorderà in primo luogo che dopo un periodo in cui gli stessi hanno importunato ACPR 1 con le manomissioni del motorino, è seguita una fase in cui la vittima è per loro caduta nell’oblio. Solo successivamente ACPR 1 è ritornato al centro degli interessi della coppia e questo senza che la vittima ne abbia dato il minimo pretesto.

Pure accertato dall’inchiesta risulta essere il fatto che il periodo in cui gli imputati hanno ricominciato a rivolgere le loro attenzioni alla vittima, corrisponde ad un momento in cui gli stessi avevano maggiormente bisogno di entrate, sia perché consumavano cocaina, sia perché IMPU 2 aveva smesso di offrire prestazioni sessuali a pagamento (cfr. VI PP IMPU 2 10.09.2015, p. 4, AI 83; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).

Risulta allora del tutto logico che in tale contesto la coppia abbia maturato interesse per l’orologio posseduto di ACPR 1. Giova ricordare al proposito che IMPU 2, appassionata di orologi, aveva già da tempo notato questo oggetto al polso della vittima ed era quindi consapevole della possibilità di trarne un sicuro guadagno.

A riprova dell’interesse maturato dagli imputati per l’orologio della vittima concorrono del resto le telefonate anonime effettuate nei giorni antecedenti i fatti. Oltremodo significative, a tal proposito, risultano essere le affermazioni di IMPU 2, la quale ha spiegato che queste servivano per far uscire di casa ACPR 1 per picchiarlo e, se possibile, rubargli l’orologio.

La Corte ha quindi ritenuto senz’altro dato il movente legato al furto dell’orologio per entrambi gli imputati.

  1. Relativamente al movente legato a motivi di vendetta, questo deriverebbe dall’asserita ingiuria che ACPR 1 avrebbe proferito nei confronti di IMPU 2.

Al proposito, la Corte ha ritenuto di dover operare un distinguo.

Da un lato, non v’è alcuna prova che detta ingiuria sia stata effettivamente pronunciata. Certo, IMPU 2 aveva maturato un astio nei confronti di ACPR 1, ma nulla permette di concludere che questo sia riconducibile ad eventuali offese subite da quest’ultimo. Di fatto, la vittima ha costantemente e recisamente contestato di aver insultato l’imputata, affermazioni che hanno trovato conforto nelle dichiarazioni della testimone ACPR 2.

In tal senso, la Corte ha considerato prive di fondamento le asserzioni dell’imputata, ragion per cui il movente legato a motivi di vendetta non può essere ritenuto nei confronti dell’imputata. L’inchiesta non ha al proposito permesso di stabilire quale fosse l’origine dell’astio maturato da IMPU 2 nei confronti della vittima, potendosi al proposito unicamente formulare supposizioni.

Peraltro, se l’imputata si fosse sentita offesa da eventuali frasi proferite dalla vittima, la reazione può ritenersi consumata nelle angherie che per un certo periodo la coppia ha compiuto nei suoi confronti. Ciò nondimeno, nel corso dell’intera inchiesta IMPU 2 ha sostenuto di volersi vendicare di un’offesa subita, sicché anche se questa, da un punto di vista oggettivo, non fosse risultata tale, ne è che l’imputata nutriva del rancore nei confronti della vittima, rancore che ha trovato sfogo la notte tra il 27 ed il 28 agosto 2015.

Dall’altro canto, pur ribadendo l’insussistenza delle accuse mosse dall’imputata nei confronti di ACPR 1, proprio in ragione dell’animosità che nutriva verso la vittima oppure perché già interessata all’orologio, risulta verosimile che IMPU 2 abbia riferito (contrariamente al vero) al compagno IMPU 1 di essere stata offesa e molestata e che le fosse stato augurato di morire di AIDS.

Pur osservando che la struttura mentale di IMPU 2 non pare tale da permetterle di strumentalizzare il passato del coimputato o di approfittare del fatto che fosse di recente deceduto suo padre per realizzare il suo piano, non si può escludere che quanto comunicatogli dall’imputata abbia rappresentato un movente importante per IMPU 1.

In altre parole, ritornando quindi al movente, se da un lato IMPU 2 pare mossa prevalentemente dall’intenzione di impossessarsi dell’orologio, neppure si può escludere, dall’altro, che – come sottolineato dalla difesa di IMPU 1 – questi si sia accanito sulla vittima anche per vendicare quanto riteneva (falsamente) che ACPR 1 avesse fatto alla sua compagna, pur senza scordare che pure per quanto lo concerne l’elemento della rapina era centrale, essendo egli perfettamente orientato in merito al fatto che la finalità dell’agguato era quella di sottrarre alla vittima gli effetti personali di valore. È del resto stato lo stesso IMPU 1 a sfilare il portafoglio e a tentare di togliere la catenella.

  1. Nella fattispecie, anche qualora si volesse ritenere, per l’uno o l’altro dei coimputati, uno piuttosto che l’altro dei due citati moventi, oppure ritenere una diversa prevalenza di uno dei moventi sull’altro, nulla muterebbe nelle conclusioni in diritto che se ne dovrebbero trarre.

La Corte non ha infatti avuto dubbio alcuno sul fatto che gli imputati, con il loro agire, hanno tentato di uccidere ACPR 1.

Lo strumento utilizzato, la violenza, il numero dei colpi inferti, le zone colpite (testa e schiena), erano tutti idonei a provocare la morte di una persona e solo per un caso fortuito non hanno avuto esiti letali. Vedasi al proposito il referto medico-legale secondo cui: “per quanto riguarda l’azione in sé stessa, il mezzo utilizzato, la forza utilizzata, le regioni colpite e la reiterazione dei colpi, nel complesso i colpi così come descritti dagli imputati nel verbale di confronto del 16 ottobre 2015 (AI 165), soprattutto quelli al capo (volto) ed eventualmente anche al torace in zona costale, nel senso che una costola scomposta può provocare in astratto una lesione pleuropolmonare, potevano essere idonei a cagionare il decesso; anche il colpo alla nuca/collo, per regione attinta e mezzo impiegato, è idoneo a causare delle lesioni maggiori (lesioni alle basi craniche con interessamento meningo encefalico e delle prime vertebre cervicali) con conseguenze letali, ad esempio una frattura del dente dell’epistrofeo con lesione bulbare, pressoché mortale” (cfr. referto medico-legale, p. 8).

A questo proposito, la Corte non ha potuto seguire la tesi della difesa di IMPU 1, secondo cui egli avrebbe colpito soprattutto la testa coperta dal casco siccome “voleva fare meno male”, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che, nel caso concreto, i colpi venivano inferti con tale violenza da danneggiare considerevolmente il casco stesso e da lasciare evidenti segni sull’asfalto. IMPU 1, non va dimenticato, ha percosso la vittima con tale foga da dover necessitare di un attimo di pausa per riprendere fiato, proseguendo poi una volta riposatosi. Stanti tali considerazioni, appare dunque che l’imputato ha colpito con quanta più violenza possibile proprio poiché questa era necessaria per tentare di causare danni alla vittima, appunto protetta da un elmo. In questo senso, vedasi pure quanto indicato dal medico legale, secondo cui: “l’energia impressa ai colpi inferti con la chiave per ruote era rilevante – sicuramente un’energia importante che dimostra una volontarietà a provocare lesioni – per riuscire, per quanto attiene alla frattura al viso in regione orbitale, a ledere la componente ossea fronte orbitaria, nonostante la presenza, in parte, anche del casco, nonché, per quanto riguarda le fratture alle vertebre, a ledere i processi spinosi di T9, T10 e T11 di destra, anche in relazione al fatto che questi ultimi sono protetti anatomicamente da muscolatura” (cfr. referto medico legale, p. 7).

La Corte ha inoltre ritenuto che colpendo con detta violenza e ferocia una persona a terra, tenuto conto della confusione che giocoforza regna in tali occasioni, dove anche la vittima si muove e tenta di proteggersi, non risulta possibile “mirare” precisamente un punto piuttosto che un altro, sicché solo per una fortunata serie di coincidenze uno dei vari colpi inferti da IMPU 1 e/o da IMPU 2 non ha interessato distretti corporei (vedasi per esempio le vertebre cervicali) che avrebbero potuto causare il decesso della vittima.

In tale contesto non si può che concludere che gli imputati hanno preso in considerazione e accettato che la vittima potesse morire sotto i loro colpi.

Tale considerazione è del resto stata fatta sia da IMPU 2, la quale già in corso d’inchiesta ha ammesso di avere considerato tale possibilità (cfr. VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189; VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163), sia dallo stesso IMPU 1, il quale è giunto a tale ammissione – espressa non una volta ma due – in occasione del pubblico dibattimento.

La Corte ha del resto ritenuto significativo del fatto che gli imputati erano consapevoli del fatto che con il loro agire avrebbero potuto provocare la morte di ACPR 1 il fatto che entrambi, dopo aver lasciato il luogo dell’agguato, avevano pensato che la vittima fosse ormai deceduta.

  1. A mente della Corte risulta essere del tutto irrilevante chi ha inferto i colpi alla vittima. Gli imputati hanno infatti agito in correità, condividendo il medesimo piano delittuoso, ciò che è inequivocabilmente testimoniato dal fatto che quando IMPU 1 si è stancato a causa delle percosse che infliggeva alla vittima, IMPU 2 ha proseguito a colpire, ripassando poi la chiave a croce al coimputato così che potesse continuare a colpire la vittima.

  2. Per quanto attiene alla qualifica giuridica di tentato omicidio o tentato assassinio derivante dall’agire degli imputati, si richiamano i principi giurisprudenziali sopra evocati.

A mente della Corte, all’occorrenza il reato di assassinio è realizzato già in virtù del movente che ha mosso gli imputati.

Al fine di raggiungere il loro scopo – rapinare o vendicarsi – IMPU 1 e IMPU 2 non hanno esitato ad organizzare, pianificandola accuratamente, un’imboscata a danno di ACPR 1. Essi, dopo aver tentato di far uscire di casa la vittima mediante espedienti, lo hanno cercato e localizzato. Si sono in seguito recati presso l’abitazione dell’imputata dove questa si è travestita in modo da adeguarsi al piano elaborato e che li vedeva simulare un posto di blocco, si sono muniti di torcia elettrica, di fucile soft air e – come emerge dai verbali sopra evocati – di guanti in lattice precedentemente acquistati per nascondere le loro tracce. Sono quindi ritornati fuori dall’esercizio pubblico attendendo per un importante lasso di tempo che la vittima si avviasse verso casa. Si dirà che neppure l’attesa li ha indotti a ravvedersi prendendo se del caso atto di quanto si apprestavano per compiere. Una volta constatato come ACPR 1 stava percorrendo la strada verso casa, non hanno poi esitato a mettere in atto il loro piano.

Gli imputati hanno agito a sangue freddo, aggredendo inopinatamente alle spalle una vittima inerme, picchiandola selvaggiamente sia con calci e pugni, sia con una chiave metallica, arrestandosi unicamente quando la credevano morta o in fin di vita. Così facendo, IMPU 2 e IMPU 1 hanno dimostrato una totale assenza di scrupoli, dimostrando così un egoismo primario ed odioso e rendendosi disposti a sacrificare una vita umana al fine di raggiungere i propri obiettivi.

Entrambi gli imputati non hanno infatti esitato a mettere a repentaglio la vita della vittima per futili motivi, segnatamente al fine di derubarla dei suoi effetti personali e/o per “vendicare” un’ingiuria, se del caso, proferita circa una anno prima dei fatti di quella notte.

  1. Oltre a al movente, la Corte ha ritenuto realizzato il reato di cui all’art. 112 CP pure in ragione delle modalità particolarmente perverse con cui gli autori hanno agito. IMPU 2 e IMPU 1 si sono infatti spinti ad infierire oltre ogni limite sulla vittima, dandosi il cambio per continuare a colpirla con veemenza quando uno dei due autori era ormai stanco. In altre parole, non si sono limitati a farla cadere a terra e renderla inerme così da poterle sfilare orologio, borsello e catenella, ma hanno proseguito la loro “opera” finché non erano ormai entrambi convinti che ACPR 1 fosse morto.

Anche tale atteggiamento dimostra il sangue freddo della coppia, capace di spogliare la vittima dei suoi averi mentre uno dei due continuava a picchiare e quando vi era ormai sangue ovunque, nonché la loro assenza di scrupoli, il loro egoismo primario e odioso così come pure lo spregio totale per la vita umana.

  1. Analogamente, la Corte ha ritenuto significativo della loro personalità pure quello che gli imputati hanno fatto dopo avere finito di picchiare ACPR 1.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di IMPU 1, secondo giurisprudenza (STF 6S.424/2004), occorre infatti considerare anche il comportamento tenuto dagli autori dopo l’atto, nella misura in cui questo può fornire indicazioni sulla personalità, sull’attitudine e sulla mentalità degli autori al momento dei fatti.

Ebbene, nel caso concreto, dopo aver spogliato la vittima di ogni suo avere ed averla abbandonata sul ciglio della strada ritenendola ormai morta, IMPU 1 e IMPU 2 non hanno chiamato né ambulanza né Polizia, ma – al contrario – si sono adoperati per eliminare i vestiti e gli oggetti che potevano ricollegarli agli eventi di quella notte, si sono impossessati del denaro della vittima e sono andati a casa a guardare la TV. La notte stessa, poi, si sono recati presso le cascate di ______ in cerca di refrigerio, procedendo poi nei giorni seguenti a realizzare la refurtiva.

Nelle settimane seguenti (come si dirà di seguito) la coppia non troverà poi nulla di meglio da fare che andare in giro a sparare a cose e persone.

Alla luce di quanto precede, la Corte ha confermato l’accusa di tentato assassinio.

Relativamente alla forma di intenzione, la Corte ha ritenuto non sussistere sufficienti elementi che permettano di concludere che la coppia abbia agito con dolo diretto, ritenendo dunque realizzato il dolo eventuale. Al proposito si impone tuttavia di osservare che il comportamento degli imputati si situa al confine tra le due forme di intenzionalità, sicché tale sfumatura ha una conseguenza assai limitata dal profilo della colpa.

  1. Imputazione di rapina (punto 2 dell’atto d’accusa)
  1. Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

L’art. 140 cifra 2 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a vent’anni se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

A mente della Corte, non v’è alcun dubbio che attraverso la violenza commessa in danno della vittima, gli imputati hanno commesso il furto dell’orologio, della collana e del portafogli, nonché tentato di sottrarre il braccialetto. Come sopra esposto, tale considerazione emerge dalle dirette dichiarazioni degli imputati.

Il punto 2 dell’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, è quindi stato confermato.

  1. Imputazione di usurpazione di funzioni (punto 3 dell’atto d’accusa)
  1. Giusta l’art. 287 CP chiunque per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Pacifico, e non contestato, che con il loro agire gli imputati hanno commesso anche il reato di usurpazione di funzioni, da cui la conferma del punto 3 dell’atto d’accusa.

VIII) Imputazione di truffa (punto 4 dell’atto d’accusa)

  1. La pubblica accusa imputa a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di truffa, per avere, agendo in correità tra loro, nel corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______, inserendo IMPU 1, su indicazione di IMPU 2, sul portale ___________ l’offerta di vendita di un orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, accondiscendendo a un ribasso del prezzo sino a CHF 1'000.00, recandosi IMPU 1 e IMPU 2 il 17 dicembre 2014 a _______ per la consegna dell’orologio, consegnando quindi a ACPR 8 un orologio Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e esplicitando di non essere più in possesso della garanzia, venduto a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il corrispettivo di CHF 1'000.00.

  2. Nel corso del mese di dicembre 2014 ACPR 8 ha presentato denuncia in relazione all’acquisto nello stesso mese della riproduzione di un orologio Tag Heuer Formula 1, che gli era stato venduto quale autentico.

L’AP ha raccontato:

" Ad inizio dicembre 2014 ho notato sul sito internet “_________” che il signor IMPU 1 vendeva un orologio TAG Formula 1, di produzione _________, a CHF 2000.-.

So che il prezzo di listino per un orologio di quel tipo nuovo è di ca CHF 4000.-.

Dopo lunghe trattative l’ho convinto a cedermelo per CHF 1000.-, per questo motivo ci siamo accordati telefonicamente per concludere l’affare.

Il 17.12.2014 ci troviamo quindi a _______, io ero da solo mentre lui si è presentato accompagnato da una donna. Quando abbiamo fissato l’appuntamento ho parlato con una donna che ha detto di essere la sua compagna, lei mi ha detto che non erano più in possesso della garanzia e mi ha detto di evitare di mettere l’orologio sott’acqua siccome essendo di lusso non è ermetico.

Sono rimasto un po’ perplesso, ma all’appuntamento gli ho dato i soldi ed ho preso l’orologio.

Il giorno stesso mi sono recato alla ______ di _______, presso il reparto orologi.

Lì ho consegnato l’orologio ai tecnici chiedendogli di ripararlo per renderlo ermetico.

Dopo poco tempo il tecnico mi richiama dicendo di aver aperto l’orologio per sostituire le guarnizioni, e di aver però notato che all’interno tutti i componenti provenivano dalla Cina invece che dalla Svizzera.

Quando ho capito di essere stato truffato ho tentato di contattare svariate volte IMPU 1, ma senza esito.

Gli ho quindi inviato degli sms e lui mi ha risposto. (…)

Quando ho comunicato a IMPU 1 che l’orologio venduto non era originale lui ha risposto “Sì ma comunque io lo pagato 2000.” Lui ha quindi confermato di sapere che mi stava vendendo un orologio contraffatto.”

(VI PG 24.02.2015, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

L’AP ha quindi prodotto la stampa di uno scambio di SMS avvenuto il 17 dicembre 2014 tra ACPR 8 e l’utenza intestata a IMPU 1, nel quale quest’ultimo, alla contestazione dell’AP che “L’orologio che mi avete venduto non è originale !!!!!!!!!” risponde “Si ma comunque io lo pagato 2000” (allegato al VI PG 24.02.2015, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

  1. Identificato quale possibile autore, IMPU 1 nei verbali di Polizia ha inizialmente contestato i fatti, attribuendoli ad una sua ex compagna, di cui non ha voluto fare il nome (VI PG 02.03.2015, p. 3, allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210: “è stata una persona di cui non faccio il nome. (…) Questa persona ha fatto l’annuncio internet utilizzando il mio nome ed il mio recapito telefonico con il mio consenso.”). Confrontato con i riscontri oggettivi agli atti, e meglio con lo scambio di e-mail tra l’indirizzo di posta elettronica a lui in uso e quello di ACPR 8, relativo alle trattative per la vendita dell’orologio, così come con lo scambio di SMS tra l’utenza telefonica a lui in uso e il numero mobile dell’AP, l’imputato ha in fine ammesso di essere stato lui ad “effettuare la corrispondenza e-mail con il querelante, ma non gli sms” (VI PG 02.03.2015, p. 5, allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

IMPU 1 ha peraltro precisato che il tutto sarebbe avvenuto “per il tramite di questa donna” e che sarebbe stata lei a “portare avanti la trattativa per la vendita di questo orologio” (VI PG 02.03.2015, p. 5, allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210). Al momento della consegna dei soldi e dell’orologio, avvenuto tra la donna e l’AP, sarebbe comunque stato presente pure lui (VI PG 02.03.2015, p. 5, allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

  1. Interrogato nuovamente il 17 marzo 2015, ACPR 8 ha riconosciuto in fotografia IMPU 2 come la donna che accompagnava IMPU 1 al momento della consegna dell’orologio. Anche in questa occasione, l’AP ha ribadito:

" Confermo che, al momento dello scambio, i CHF 1000.- li ho consegnati a IMPU 1, il quale a sua volta mi ha consegnato l’orologio.

La donna in questione è giunta assieme a IMPU 1 a bordo del suo veicolo, è scesa con lui ed era presente accanto a lui durante lo scambio.”

(VI PG 17.03.2015, p. 2, allegato 4 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

  1. IMPU 1, dal canto suo, nel successivo verbale d’interrogatorio di Polizia, ha modificato la versione dei fatti resa in precedenza, assumendosi l’intera responsabilità della vendita della riproduzione dell’orologio:

" Mi assumo totalmente la responsabilità dei fatti, non è vero che è stata una mia ex compagna a trattare la vendita dell’orologio.

Sono stato io a mettere l’annuncio sul sito internet ed ho gestito unicamente io la trattativa con il signor ACPR 8. Il giorno in cui ci siamo trovati a _______ io gli ho dato l’orologio e lui mi ha consegnato CHF 1000.-, cioè quanto concordato telefonicamente in precedenza.

In quel momento era presente pure la mia amica IMPU 2, ma lei non l’ho mai coinvolta nella trattativa.”

(VI PG 25.03.2015, p. 2, allegato 5 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

  1. Anche IMPU 2, in occasione del verbale d’arresto, ha addossato la colpa dell’intera vicenda al compagno, affermando che:

" L’idea è stata di IMPU 1. Nell’annuncio io volevo scrivere che era una replica.

(…) l’orologio finto l’avevo comprato da uno su _____, che mi aveva detto che era una replica.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 8).

  1. IMPU 1, dal canto suo, ha modificato nuovamente la sua versione il 4 settembre 2015, addebitando la responsabilità dell’intera vicenda alla coimputata e relegando il proprio ruolo a quello di semplice accompagnatore:

" (…) era stata IMPU 2 a pubblicare su “_____” l’annuncio per la vendita dell’orologio. IMPU 2 aveva utilizzato il mio indirizzo e-mail. Io a un certo punto ho ricevuto una e-mail di risposta da _______ che mi diceva che offriva CHF 1'000.00 per l’orologio. Nell’e-mail ACPR 8 aveva indicato il suo numero di telefono e aveva scritto di contattarlo. Io ho quindi chiamato IMPU 2 per chiederle se le andava bene il prezzo di CHF 1'000.00. Lei ha detto di sì, e io ho quindi richiamato ACPR 8 per concordare la consegna dell’orologio.

(…) l’orologio l’ha consegnato IMPU 2 a ACPR 8, ed è lei che ha ricevuto i soldi.

(…) io non sapevo se l’orologio era vero o finto. Io non sono esperto di orologi.

(…) l’idea di pubblicare l’annuncio della vendita dell’orologio su “_____” è stata di IMPU 2. Era lei che aveva l’orologio e che voleva venderlo.

(…) non so cosa ne è stato dei soldi per la vendita dell’orologio. Li ha presi IMPU 2. Io non ho toccato nulla.”

(VI PP 04.09.2015, p. 11, AI 69).

In questo suo verbale, l’imputato ha dichiarato di essersi precedentemente addossato la colpa dell’intera vicenda siccome Don _______, curatore di IMPU 2, gli avrebbe confidato “che se saltava fuori che era stata IMPU 2 a fare la truffa, per la curatela, andava nei guai” (VI PP 04.09.2015, p. 12, AI 69).

Confrontato con le dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 le ha contestate:

" Non è vero che è stata una mia idea e che mi aveva detto di scrivere nell’annuncio che l’orologio era una replica.

(…) l’annuncio su “_____” l’aveva scritto IMPU 2.”

(VI PP 04.09.2015, p. 13, AI 69).

  1. IMPU 2, dal canto suo, in data 10 settembre 2015 ha riferito che:

" Mi viene chiesto di meglio precisare quanto accaduto a danno di ACPR 8 e rispondo che ricordo la storia, l’orologio era mio. Lo avevo acquistato qualche mese prima, non saprei dire il periodo, su _____. Lo avevo acquistato a CHF 50 da una persona che abita a ______.

(…) i soldi per l’acquisto dell’orologio li avevo messi io perché era una cosa per me.

(…) IMPU 1 era con me perché io non guido e quindi doveva accompagnarmi.

(…) l’ho comprato perché, quando l’ho visto, mi sembrava autentico ed era un Tag Heuer che ancora non avevo.

(…) anche quando lo avevo acquistato ero perplessa sulla questione che fosse autentico tant’è che il venditore mi aveva detto di verificare, cosa che non ho fatto perché non avevo voglia.”

(VI PP 10.09.2015, p. 2, AI 83).

L’imputata ha precisato che il motivo della vendita è da ricondurre alla necessità di avere liquidità per l’acquisto di cocaina:

" (…) ho ripreso a consumare circa un grammo al mese a volte ogni due mesi dall’inverno 2013 ma non so essere più precisa sui miei consumi. (…)

È quindi corretto dire che avevo messo in vendita l’orologio per il mio consumo. (…) Per tornare all’orologio, avevo deciso di pubblicare l’annuncio su _____ vendendo l’orologio per CHF 2'000.

(…) l’annuncio in quanto tale lo ha scritto IMPU 1 ma io dettavo il contenuto.

(…) dopo qualche giorno una persona aveva risposto all’annuncio chiedendo se il prezzo fosse trattabile.

(…) questa persona aveva scritto via email. IMPU 1 mi aveva chiesto se andasse bene trattare il prezzo, io ero un po’ scocciata ma poi ho detto a IMPU 1 di rispondere che andava bene.

All’incontro in Stazione a _______ sono andata con IMPU 1, lui è rimasto in macchina e mi sono recata da sola all’incontro.

(…) IMPU 1 era rimasto in macchina ed io ero scesa da sola. Gli ho consegnato l’orologio e lui mi ha dato il denaro.

(…) non ho detto al signore che non poteva mettere l’orologio sott’acqua però vero che gli avevo detto che non avevo la garanzia.

(…) agli SMS ho risposto io, il contenuto me lo aveva suggerito in parte IMPU 1 ma in parte era anche farina del mio sacco. Preciso che comunque eravamo in macchina e il telefono lo avevo io.”

(VI PP 10.09.2015, p. 2-3, AI 83).

IMPU 2 ha peraltro confermato le ragioni che avevano indotto il coimputato ad assumersi l’intera responsabilità della vicenda:

" (…) dopo che IMPU 1 era stato chiamato in polizia la prima volta io avevo fatto una crisi davanti a IMPU 1 e quindi con IMPU 1 siamo andati da Don _______a chiedere consiglio. Io piangevo e parlavo ma siccome Don _______ non mi capiva ha poi spiegato IMPU 1 cosa era successo con l’orologio. A quel punto Don _______ ha detto a IMPU 1 che io avrei avuto gravi problemi a continuare a prendere i soldi dell’AI e avrei avuto problemi con la curatela e ha detto a IMPU 1 di prendersi la colpa e di lasciar fuori me dalla storia. Cosa che poi IMPU 1 ha fatto.”

" (VI PP 10.09.2015, p. 3, AI 83).

  1. Tornando sulla questione in occasione dell’interrogatorio del 16 ottobre 2015, l’imputata ha dichiarato che IMPU 1 non sapeva che l’orologio venduto a ACPR 8 era finto (VI PP 16.10.2015, p. 5, AI 163).

  2. In occasione del verbale del 5 novembre 2015, l’imputato si è così espresso:

" (…) in Polizia la prima volta avevo dato la colpa a IMPU 2 senza fare il suo nome, poi dopo che il Don mi aveva detto di assumermi l’interezza delle colpe perché se no IMPU 2 sarebbe andata nei pasticci.

(…) la Polizia l’avevo contattata dopo che eravamo stati dal Don io a memoria direi il giorno dopo. Avevo poi nuovamente negato telefonicamente che ero io l’autore perché in quel periodo avevo litigato con IMPU 2. Una volta che ci eravamo riappacificati ero poi andato in Polizia una volta che ero stato nuovamente contattato.

(…) se il Don non me lo avesse chiesto io non mi sarei assunto le responsabilità della truffa.”

(VI PP 05.11.2015, p. 10 e 11, AI 190).

  1. IMPU 2, dal canto suo, in occasione dell’interrogatorio finale ha dapprima risposto:

" (…) non ero proprio sicura che fosse un falso perché comunque il cronografo funzionava. Gli altri orologi che ho a casa invece il cronografo non funzionava.

(…) non avevo verificato se fosse autentico con un rivenditore.

(…) IMPU 1 di orologi non se ne intende. Credo che non si sia posto nemmeno il problema.”

(VI PP 05.11.2015, p. 6, AI 189).

Salvo in fine ammettere, confrontata al fatto che negli SMS di risposta a ACPR 8 non avrebbero eccepito nulla ed avrebbero anzi risposto che entrambi sapevano che si trattava di un orologio falso, che:

" (…) effettivamente sapevamo che era un falso” (VI PP 05.11.2015, p. 6, AI 189).

  1. Don _______, assunto a verbale d’interrogatorio nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, sfruttamento dello stato di bisogno, istigazione a sviamento della giustizia e favoreggiamento in relazione a fatti che vedono coinvolta come vittima anche IMPU 2, ha ammesso di avere detto a IMPU 1 “di prendersi le colpe così IMPU 2 non veniva macchiata di una cosa che potesse pregiudicarla” (VI PP 17.09.2015, p. 10, allegato 23 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

  2. In occasione del pubblico dibattimento l’imputata ha ribadito di avere acquistato l’orologio da una persona a ______, pagandolo CHF 50.00, alla presenza di IMPU 1, che sapeva quindi quanto era stato pagato l’orologio (VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha dichiarato di avere avuto lei l’idea di vendere l’orologio e di farlo passare per vero, ma che il coimputato sapeva “che stavamo vendendo un orologio falso spacciandolo per vero” (VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere quale fosse stata la loro reazione dopo avere ricevuto il messaggio dell’acquirente che si lamentava che l’orologio non era autentico, l’imputata ha risposto:

" Noi ci siamo detti che erano cavoli suoi, dato che l’aveva comprato.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. IMPU 1, dal canto suo, anche in sede dibattimentale ha continuato a negare le proprie responsabilità, ribadendo che al momento dell’acquisto dell’orologio da parte di IMPU 2 lui si trovava in disparte e non avrebbe quindi saputo quanto era stato pagato, che quando si sono recati a vendere l’orologio a ACPR 8 lui sarebbe rimasto in auto e che, non capendo lui nulla di orologi, la coimputata gli avrebbe detto cosa scrivere su “_____” (VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se non gli fosse sembrato strano che la compagna vendesse un orologio inizialmente per una somma piuttosto importante poi diventata CHF 1'000.00, IMPU 1 ha risposto:

" Lei mi aveva detto di avere fatto un grande affare. Siamo poi andati su internet a vedere, utilizzando il numero dell’orologio, e in effetti risultava il prezzo di vendita.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  1. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).

  1. Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, ______ 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

  2. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, ______ 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

  3. L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

  4. Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2; 6B_45/2013 del 18.7.2013 consid. 1.3.5; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_758/2009 del 6.11.2009 consid. 2.4; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1; 6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2).

  5. Ai sensi dell’art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_696/2012 dell’8.3.2013 consid. 7.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

  1. Nel caso concreto, entrambi gli imputati hanno contestato il reato di truffa, IMPU 2, per voce del suo difensore, unicamente dal profilo giuridico, mentre IMPU 1, anche dal punto di vista fattuale.

A tal proposito, si dirà che la Corte ha ritenuto IMPU 1 non convincente nelle sue dichiarazioni.

In particolare, emerge dalle risultanze istruttorie che egli ha accompagnato IMPU 2 quando questa ha comprato l’orologio per CHF 50.00, ha redatto l’inserzione per la vendita, ha contrattato il prezzo e ha nuovamente accompagnato la correa il giorno in cui l’orologio è stato consegnato al danneggiato.

Essendo il compagno di IMPU 2, appare inoltre assai poco verosimile che egli non conoscesse i dettagli dell’operazione.

Peraltro, a IMPU 1 era perfettamente chiaro che l’inserzione prevedeva un prezzo iniziale di CHF 4'000.00 e che l’orologio è poi stato venduto a CHF 1'000.00.

Ora, sia la riduzione di prezzo, sia il fatto che la compagna avrebbe venduto un oggetto (apparentemente) di valore rinunciando a CHF 3'000.00, non poteva che far sorgere più di un interrogativo all’imputato.

A suffragare tali considerazioni concorre poi la chiamata di correo, costante e lineare, di IMPU 2, la quale per tutta l’inchiesta - e ancora in occasione del pubblico dibattimento - ha ribadito che IMPU 1 sapeva perfettamente che l’orologio che si accingevano a vendere era falso, tanto da dirsi, a seguito delle lamentele del danneggiato, che “erano cavoli suoi, dato che l’aveva comprato”.

  1. In diritto, quanto commesso dagli imputati configura il reato di truffa.

Va detto, certo, che l’astuzia non è stata delle più elaborate. Tuttavia, pur situandosi ai limiti della punibilità, la Corte ha ritenuto adempiuti i presupposti di applicazione dell’art. 146 CP. Le indicazioni fornite dagli imputati – in particolare il costo dell’orologio – erano evidentemente tali da indurre l’acquirente a considerarlo un oggetto autentico, così come le indicazioni in seguito fornite da IMPU 2.

  1. Relativamente al ruolo assunto da IMPU 1, la Corte ha altresì ritenuto che il suo agire configura una complicità e non una correità e ciò in considerazione del fatto che, pur avendo aiutato la compagna, l’idea è stata di quest’ultima, così come suo era l’orologio, è lei che ha dettato cosa scrivere ed è sempre lei che ha materialmente consegnato l’oggetto ed ha poi tenuto i soldi.

Si è quindi trattato di un aiuto accessorio e causale alla realizzazione del reato dove il ruolo di IMPU 1 pare più proiettato ad assecondare la compagna piuttosto che a compiere il reato in quanto tale.

IX) Imputazione di ripetuto danneggiamento (punto 5 dell’atto d’accusa)

  1. L’atto d’accusa, al punto 5.1, imputa a IMPU 1 e IMPU 2, in correità tra loro, il reato di danneggiamento, per avere, il 22 settembre 2015, a ___, presso i parcheggi dell’, forandoli mediante un coltellino, danneggiato i quattro pneumatici della vettura Toyota di ACPR 2.

  2. L’AP, cameriera del Bar _______ di _______, nel verbale di Polizia del 14 settembre 2015 ha dichiarato che la sera del 22 settembre 2015, dopo il lavoro, ha ritrovato tagliate le quattro gomme della propria autovettura, parcheggiata nei pressi del bar:

" Il 22 settembre 2014, che era un sabato, ho visto che IMPU 2 e IMPU 1 giravano nei pressi del Bar _______. In particolare li ho visto in diverse occasioni che parcheggiavano la vettura e poi rientravano nell’appartamento. In più circostanze li ho viste mentre uscivano ed entravano. In quelle circostanze transitavano davanti alla mia vettura Toyota di colore ______. Quella sera, come al solito, dopo aver terminato la mai attività, sono uscita ed ho trovato i pneumatici anteriori della mia vettura forati. Non potendo fare nulla ho lasciato nel parcheggio la vettura e sono ritornata il giorno dopo per controllare bene se eventualmente si sarebbe potuto fare qualcosa. In quelle circostanze ho notato che non solo le due anteriori erano bucate ma anche quelle posteriori. Per un totale di 4 pneumatici.”

(VI PG 14.09.2015, p. 7, allegato 50 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

  1. IMPU 2 e IMPU 1 hanno ammesso di essere stati loro a bucare le gomme (VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126; VI PP IMPU 2 05.10.2015, p. 2, AI 131; VI PP IMPU 2 05.11.2015, p. 5, AI 189).

In particolare, a bucare le gomme sarebbe stato IMPU 1 dando seguito ad analoga richiesta formulatagli da IMPU 2 (cfr. VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126: “siamo stati io e IMPU 1. (…) L’idea di bucare le gomme è stata mia.”; IMPU 2 nel VI DIB 19.04.2016, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale: “L’idea è stata mia e poi ne abbiamo discusso insieme io e IMPU 1. Materialmente è stato poi lui a tagliare le gomme”; IMPU 1 nel VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126: “è vero che le abbiamo bucato le gomme. Le gomme le ho bucate io con il coltellino. (…) è possibile che ho bucato 4 gomme.”; VI PP IMPU 1 05.11.2015, p. 7, AI 190: “confermo di aver bucato con il coltellino le quattro gomme della vettura di ACPR 2. (…) l’ho fatto non perché mi stesse antipatica la ACPR 2 ma perché me lo aveva chiesto IMPU 2”; IMPU 1 nel VI DIB 19.04.2016, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale: “IMPU 2 me l’aveva chiesto e io l’ho fatto”).

La motivazione risiederebbe in una sorta di antipatia, di vendetta, di IMPU 2 nei confronti della cameriera dell’____ (VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126 : “a me quella cameriera stava sul cazzo, perché teneva sempre la parte agli altri”; VI PP 05.10.2015, p. 2, AI 131: “_______ mi sta antipatica, perché è nera.”; VI DIB 19.04.2016, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale: “A me stava antipatica la cameriera e ho quindi voluto fare questo gesto”).

Nel verbale del 5 novembre 2015, IMPU 2 ha aggiunto che l’AP le “stava antipatica”, siccome “raccontava in giro la questione delle prestazioni sessuali” (VI PP 05.11.2015, p. 5, AI 189), ovvero che l’imputata forniva prestazioni sessuali a pagamento ai clienti dell’____, circostanza, questa, confermata anche da IMPU 1: “IMPU 2 mi aveva detto espressamente di bucare le gomme a ACPR 2 perché mi aveva riferito della circostanza che IMPU 2 faceva il “mestiere” (VI PP 05.11.2015, p. 8, AI 190).

  1. Al punto 5.2 l’atto d’accusa imputa a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di danneggiamento per avere, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, in ____________, sparando due colpi ciascuno mediante un fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR 6, danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica.

  2. La responsabilità degli imputati per questi fatti emerge dalle di loro ammissioni (VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 5, AI 125; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 8 e 9, AI 126; VI PP IMPU 1 06.11.2015, p. 11 e 12, AI 190; VI PP IMPU 2 05.11.2015,p. 7, AI 189; VI DIB 19.04.2016, p. 17, 18, 20 e 21, allegato 1 al verbale dibattimentale) e dalla presenza di puntuali prove materiali (nota all’incarto 14.10.2015 con allegata documentazione fotografica).

L’inchiesta ha permesso di stabilire che la notte di Capodanno del 2015, IMPU 2 e IMPU 1 hanno sparato con un fucile calibro 12 almeno quattro colpi – due ciascuno – dall’appartamento di quest’ultimo in ____________ a _______, contro la casa di ACPR 6, danneggiando la facciata, l’antenna parabolica, una finestra e una persiana.

  1. In fine, al punto 5.3, l’atto d’accusa imputa a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di danneggiamento per avere, il 7/8 agosto 2015, a __________, in __________, sparando mediante un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 contro la pensilina della fermata del bus “________”, danneggiando la medesima, frantumando la vetrata.

  2. Anche questi fatti sono stati ammessi da entrambi gli imputati.

Così si è espressa l’imputata in Polizia:

" (…) dopo il sottopassaggio, sulla destra, c’era la vetrata della pensilina della fermata del bus.

Io mi trovavo sul sedile posteriore dietro a IMPU 1, lui ha rallentato, io ho aperto la portiera scorrevole della macchina e con il fucile calibro 36 ho sparato mirando la vetrata della pensilina del bus.

Lì ho sparato un colpo che è andato a segno, infrangendo la vetrata che andava in mille pezzi.”

(VI PG 13.08.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Nel verbale del 1. ottobre 2015 ha ribadito:

" (…) a _______ io ho sparato (…) contro la pensilina del bus con il fucile (…).

(…) ho sparato perché IMPU 1 mi aveva detto che “quel posto gli stava sul cazzo”, di sparare alla pensilina. Si tratta della fermata dove lui scendeva per andare al lavoro tanti anni fa. Io quindi ho sparato dal portellone laterale della macchina mentre era in movimento.”

(VI PP 01.10.2015, p. 5 e 6, AI 124).

  1. Anche IMPU 1 in Polizia ha riferito dello sparo contro la pensilina:

" Giunti a __________ ci siamo fermati su uno spiazzo adibito a fermata del bus e senza scendere dal veicolo, IMPU 2 si è spostata sul sedile posteriore dove ha così raggiunto il fucile calibro 36, per intenderci quello di fabbricazione russa, che ha caricato con una cartuccia e dopo averlo imbracciato ha aperto la porta scorrevole del veicolo e ha esploso un colpo in direzione del vetro della pensilina della fermata danneggiandolo. Io mi trovavo sempre al posto di guida.”

(VI PG 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Nuovamente interrogato dal PP, l’imputato ha così descritto i fatti:

" (…) quando siamo arrivati vicino alla pensilina ho detto a IMPU 2 “guarda, quella pensilina era già da un po’ che mi sta antipatica, prova a sparargli”. Ho quindi rallentato e IMPU 2 ha sparato.

(…) la pensilina mi stava antipatica perché quando lavoravo per la ______ attaccare i manifesti su quella pensilina era sempre stato un casino.”

(VI PP 01.10.2015, p. 7, AI 125).

  1. Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

  2. Pacifico, e non contestato, che con il loro agire gli imputati hanno commesso il reato di danneggiamento.

Il punto 5 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come esposto.

X) Imputazione di furto (punto 6 dell’atto d’accusa)

  1. L’atto d’accusa imputa poi a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di furto per avere, agendo in correità tra loro, il 7 agosto 2015, a _______, in _______, presso un cantiere della società ACPR 3, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di detta società otto lampade da cantiere per un valore di CHF 1'200.00.

  2. Gli imputati hanno confermato le loro responsabilità per i fatti menzionati, avvenuti pochi giorni dopo l’aggressione ai danni di ACPR 1 (VI PG IMPU 2 13.08.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 2 01.10.2015, p. 5, AI 124; VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 6, AI 125; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  3. Ai sensi dell’art. 139 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.

  4. Pacifico, e non contestato, che con il loro agire IMPU 1 e IMPU 2 hanno commesso il reato di cui al punto 6 dell’atto d’accusa, che è quindi stato confermato così come esposto.

XI) Imputazione di ripetute vie di fatto (punto 7 dell’atto d’accusa)

  1. Nell’ipotesi accusatoria, il 7 agosto 2015, a _____, nei pressi dell’__, IMPU 1 e IMPU 2, agendo in correità tra loro, si sarebbero macchiati del reato di ripetute vie di fatto per avere, IMPU 1 conducendo la propria autovettura e IMPU 2 sparando dall’autovettura in movimento più colpi con la pistola soft air verso gli avventori dell’_______, colpendo ACPR 5 alla scapola sinistra e ACPR 4 all’anca, commesso vie di fatto nei loro confronti.

  2. Anche per questi fatti, entrambi gli imputati sono reo confessi.

In Polizia IMPU 2 si è così espressa al proposito:

" (…) ho preso in mano la mia pistola softair a gas che spara pallini in plastica bianchi.

Dall’interno della macchina mi sono spostata sul sedile anteriore mentre IMPU 1 guidava.

Giunti in centro città abbiamo fatto il giro del centro, ovvero siamo passati davanti alla ______ dove ho sparato alla spalla di una persona, colpendola con una pallina.

Dopo alla _______ ricordo che siamo abbiamo svoltato a destra in direzione di ______. Ricordo che nel tragitto per arrivare al bar ______ di ______ ho sparato alcuni pallini alle gambe di alcuni passanti che si trovavano sul marciapiede. Quando vedevo gente di colore per strada gli gridavo fuori dal finestrino: “negro di merda spero che la polizia ti becca”.

Oppure attiravo la loro attenzione con un fischio e poi gli alzavo il dito medio.

Quando gridavo addosso alle persone in centro città, mi ricordo che in testa mi ero messa dei boxer neri da uomo per non farmi riconoscere.

Diretti verso il Bar ______ di ______, IMPU 1 ha rallentato e passando davanti alla folla di prostitute domenicane ho urlato: “ah zoccole” e poi ho sparato a raffica con la pistola a pallini. Non so dire se in quelle circostanze ho colpito qualcuno, probabilmente no, perché davanti c’era una siepe e i vasi dei fiori.”

(VI PG 13.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

In un successivo verbale la stessa imputata ha precisato:

" (…) la sera del soft-air, quando passavo davanti al ____________, dicevo “ah zoccole”, o rispettivamente “froci di merda”, “stronzi”, “negro di merda”, insomma mi divertivo un po’.

(…) in città con il soft-air avrò sparato una sessantina di palline. Mi ricordo di aver cambiato 4 caricatori. Ricordo che avevo sparato a raffica, questo in particolare al ____________.

(…) ero divertita di questa cosa del soft-air.”

(VI PP 21.08.2015, p. 3 e 4, AI 8).

  1. Così l’AP ACPR 5 nel verbale di denuncia:

" In data 07.08.2015 attorno alle ore 21:00 sono uscito da casa e mi sono diretto a _________ c/o la ____________. Una volta al bar, mi sedevo all’esterno unitamente a dei miei amici. (…)

Mentre stavamo tranquillamente parlando, improvvisamente sentivo come una puntura d’insetto alla scapola sinistra. Praticamente nel medesimo istante che ho accusato il fastidio alla scapola, udivo pure il suono di vari rimbalzi contro la vetrina del bar. A causa di ciò, notavo pure altri clienti balzare in piedi e agitarsi vistosamente. Rivoltavo il mio sguardo sulla strada, dove notavo subito un’autovettura di marca Renault Kangoo di colore grigio, immatricolata ______.

Purtroppo non so precisare gli altri numeri della targa. A bordo notavo due persone e in particolare il braccio che impugnava l’arma era appoggiato alla portiera. L’individuo sparava a raffica nella nostra direzione.”

(VI PG 14.08.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 23.09.2015, allegato 8 all’AI 210).

  1. Queste le dichiarazioni dell’ACPR 4:

" In data 07.08.2015 mi trovavo presso l’esercizio pubblico “_________”, in quanto la mia compagna lavora lì. (…)

Quella sera tra le ore 23.30 e le 23.50 mi trovavo all’interno del bar e volevo uscire a fumare una sigaretta, quando arrivavo sull’uscio della porta finestra che guarda verso il lago, la mia ragazza mi chiamava per una domanda ed io mi giravo verso di lei.

Nel momento in cui mi sono girato ho sentito improvvisamente un bruciore sull’anca sinistra, guardando per terra ho notato un pallino di plastica giallo. (…)

Allibito ho notato che anche i clienti presenti all’esterno del bar erano stati colpiti da questi pallini. (…)

Nel punto in cui sono stato colpito è rimasto il livido per almeno un mese.”

(VI PG 15.09.2015, p. 2 e 3, allegato 2 al rapporto d’inchiesta 23.09.2015, allegato 8 all’AI 210).

  1. Confrontata con queste dichiarazioni degli AP, IMPU 2 ha confermato di essere stata lei a sparare in queste circostanze (VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 124).

A dire dell’imputata, già prima di recarsi a _______ lei ed il compagno avrebbero avuto intenzione di sparare con la pistola soft air (VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 124: “la pistola Soft Air era la mia. (…) quella sera l’avevo portata con me perché avevo già pensato di sparare contro le persone per le vie di _______”) e pure IMPU 1 avrebbe sparato dall’auto in corsa (VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 124: “anche IMPU 1 ha sparato con la pistola Soft Air fuori dal finestrino, gli avevo passato io la pistola carica”).

  1. IMPU 2 ha spiegato che il 7 agosto 2015 sarebbero andati in giro a sparare per divertirsi e non avrebbero più pensato alla situazione di ACPR 1, che avevano brutalmente picchiato solo alcuni giorni prima:

" (...) non abbiamo più pensato alla situazione di ACPR 1 quando siamo andati in giro a sparare il 7 agosto 2015.

(…) siamo andati in giro a sparare per divertimento.”

(VI PP 16.10.2015, p. 4 e 5, AI 163).

  1. IMPU 1, dal canto suo, in Polizia ha dichiarato:

" Una volta giunti a _______ abbiamo girato senza meta, IMPU 2 mi ha detto esplicitamente che voleva sparare alcuni colpi con la sua pistola softair in giro per fare una bravata e divertirsi un po’. Io ho acconsentito e ho fatto solo da autista senza sparare nessun colpo.

Ricordo che a _______ ha esploso qualche colpo con la softair all’altezza della “____________”. Ricordo inoltre che ha sparato altri colpi un po’ avunque lungo la pubblica via ma non so indicare esattamente i luoghi.

(…) mirava con l’arma principalmente verso i passanti ma non so dire se ne abbia colpiti.

Abbiamo poi lasciato _______ verso le 23.30 e siamo partiti in direzione ______.”

(VI PG 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Il 1. ottobre 2015, confrontato anch’egli con le dichiarazioni degli ACPR 5 e ACPR 4, IMPU 1 ha affermato:

" (…) siamo stati noi a sparare, o meglio IMPU 2. È solo lei che ha sparato con la soft air.” (VI PP 01.10.2015, p. 8, AI 125).

  1. In occasione del confronto con la coimputata, IMPU 1 ha dapprima negato di avere sparato anch’egli con la pistola soft air, per poi affermare, in un secondo momento, di non ricordare questa circostanza, di non poterla però nemmeno escludere (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 9, AI 126).

In occasione del verbale d’interrogatorio finale, l’imputato ha infine ammesso di avere sparato anche lui un colpo con la pistola soft air a _______ (VI PP 05.11.2015, p. 31, AI 190).

Egli ha pure confermato che IMPU 2, già prima di raggiungere _______, gli aveva detto di avere intenzione di sparare con questa pistola (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 9, AI 126).

  1. Anche in sede dibattimentale, gli imputati hanno confermato le loro responsabilità per i fatti menzionati (VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  2. Conformemente all’art. 126 cpv. 1 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un danno al corpo o alla salute è punito, a querela di parte, con la multa.

  3. Pacifico che con il loro agire gli imputati hanno commesso il reato di cui al punto 7 dell’atto d’accusa, che ha quindi trovato conferma così come esposto.

XII) Imputazione di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni (punto 8 dell’atto d’accusa)

  1. Questa ipotesi di reato concerne l’eventualità che gli imputati abbiano, senza diritto, il 7/8 agosto 2015, a ______, __________, _______ e in altre imprecisate località, trasportato e portato in luoghi accessibili al pubblico, all’interno dell’autovettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto K31, un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola soft air Baby II ________, senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’armi.

  2. Anche per questi fatti, gli imputati hanno ammesso le loro responsabilità (VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

  3. Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

L’art. 4 cpv. 1 lett. a e f LArm, in un elenco non esaustivo, qualifica come armi i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco) (lett. a), nonché le imitazioni di armi, gli scacciacani e le armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere (lett. g).

Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica (art. 6 OArm).

  1. Pacifico, e non contestato, che con il loro agire gli imputati hanno commesso il reato di cui al punto 8 dell’atto d’accusa, che è quindi stato confermato così come esposto.

XIII) Imputazione di tentato favoreggiamento per IMPU 1 (punto 9 dell’atto d’accusa)

  1. A IMPU 1 viene inoltre imputato il reato di tentato favoreggiamento, per avere, il 25 marzo 2015, a _______, presso gli uffici della Polizia Cantonale, dichiarando all’agente di Polizia, contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della vendita a ACPR 8 dell’orologio Tag Heuer Formula 1 falso e che IMPU 2 non era coinvolta, tentato di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento penale.

  2. Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (cfr. supra, punti da 130 a 143).

  3. Giusta l’art. 305 cpv. 1 CP - che protegge l’amministrazione della giustizia penale - chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59-61, 63 e 64 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La nozione di “sottrazione ad atti di procedimento penale” presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP è, infatti, un reato di evento e non di sola messa in pericolo (DTF 117 IV 467 consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 305, n. 22, pag. 2181; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berna 1996, ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berna 2010, ad art. 305, n. 26, pag. 606).

Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura coercitiva del diritto processuale quale l’arresto è ritardata per colpa dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103 IV 98 consid. 1; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1). Entrano, poi, in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere finanziariamente la persona ricercata e latitante (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.1; 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 8.1; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 15, pag. 42; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ______/S.Gallo 2008, ad art. 305, n. 7-9, pag. 1246-1247; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 28, pag. 607).

Perché l’art. 305 CP possa trovare applicazione deve essere dimostrato che l’autore del reato (o il sospetto autore) è stato sottratto per un certo lasso di tempo all’azione della polizia a seguito del comportamento del favoreggiatore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 467 consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 26, pag. 606; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 13-14, pag. 41-42). E’, infatti, necessario che il favoreggiatore con il suo comportamento causi - anche solo temporaneamente - un aggravio delle indagini o del perseguimento della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, /Basilea/ 2004, § 98, pag. 382). Un semplice atto di assistenza che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera insignificante non è, dunque, sufficiente (STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1).

Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non era ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai aperto (Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 16, pag. 604 e rinvii; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 2.3).

Generalmente il favoreggiamento presuppone un’azione (DTF 117 IV 471 consid. 3; 40; CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a). Il reato può essere commesso anche per omissione, tuttavia è necessario che l’autore abbia un obbligo di agire in virtù della sua posizione di garante. Ciò è il caso quando la persona ha un dovere di protezione o di sorveglianza (DTF 123 IV 72 consid. 2; 40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).

L’infrazione richiede l’intenzione; il dolo eventuale è però sufficiente (DTF 103 IV 98 consid. 2; 99 IV 278 consid. II.4; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 40, pag. 610; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2008, § 55, n. 15, pag. 396; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).

  1. Pacifico, e non contestato, che con il suo agire IMPU 1 ha commesso il reato di tentato favoreggiamento.

Il punto 9 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato.

XIV) Imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per IMPU 1 (punto 10 dell’atto d’accusa)

  1. Secondo l’accusa, IMPU 1 si sarebbe reso colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per avere, senza essere autorizzato, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio per avere, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, dal proprio appartamento in ____________, sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la parabola dell’edificio di fronte (punto 10.1 dell’atto d’accusa), nonché per avere, il 7/8 agosto 2015, a ______, nel bosco, sparato con il moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in particolare le lampade da cantiere sottratte (punto 10.2 dell’atto d’accusa) ed in fine per avere, nel periodo compreso tra luglio 2015 e il 13 agosto 2015, omesso di custodire con la richiesta diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e un fucile russo calibro 410 x 76.

  2. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LArm è punito con la multa chiunque spara senza autorizzazione con un’arma da fuoco (lett. b), così come chi, in qualità di privato, non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o elementi di munizioni (lett. e).

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LArm è vietato sparare con armi da fuoco per il tiro a raffica (lett. a), dispositivi di lancio secondo il capoverso 1 lettera b (ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali) e lanciagranate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c (lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco) (lett. b) e armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi non accessibili al pubblico e il tiro venatorio (lett. c).

I Cantoni possono autorizzare eccezioni (art. 5 cpv. 4 LArm).

Per l’art. 26 cpv. 1 LArm armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

Per la qualifica di arma si rimanda a quanto già esposto (cfr. supra, punto 180).

  1. Questi fatti non sono contestati (cfr. supra, punti 156 e 157; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale) e neppure la qualifica giuridica, che risulta corretta, motivo per cui anche il punto 10 dell’atto d’accusa è stato confermato.

  2. Per quanto attiene in particolare al punto 10.2 dell’atto d’accusa, l’inchiesta ha permesso di stabilire che il 7 agosto 2015, a pochi giorni dall’aggressione ai danni di ACPR 1, IMPU 2 e IMPU 1 hanno sottratto otto lampade da cantiere ai danni della società ACPR 3. Si sono quindi recati a ______, nel bosco, dove hanno sparato ognuno due colpi di fucile, IMPU 1 con un moschetto K31 e IMPU 2 utilizzando un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76, usando le lampade da cantiere precedentemente sottratte e altri oggetti come bersaglio. Alla vista di due passanti, si sono quindi allontanati, recandosi a _______.

  3. Nel suo primo verbale di Polizia, IMPU 2 ha raccontato:

" Sabato sera io e IMPU 1 abbiamo deciso di raggiungere ______ dove c’erano le feste in paese. Per strada abbiamo notato delle lampade da cantiere e abbiamo deciso di fermarci a rubarle. In totale ne abbiamo sottratte 8. (…)

Abbiamo deciso di entrare nel bosco di ______ dove vi è il compostaggio, saranno state le ore 22.30 circa. (…)

A me è venuta l’idea di sparare nel bosco e visto che nel baule IMPU 1 aveva un fucile calibro 36, l’ho preso, l’ho caricato e ho sparato in direzione del bosco.

Ho sparato un colpo solo, poi ho sentito delle urla provenire da sopra e ho visto accendersi una torcia sopra di noi.

Poi due persone hanno cominciato a correre verso di noi.

Io e IMPU 1 siamo saliti velocemente in macchina e ce la siamo date a gamba.

Siamo scesi dalla ________ di ______ e siamo giunti a _______.”

(VI PG 13.08.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Così IMPU 2 in occasione dell’interrogatorio del 1. ottobre 2015 dinanzi al PP:

" La verbalizzante mi chiede di descrivere quanto accaduto la sera del 7 agosto 2015, gli spari a ______ e rispondo che mi ricordo che eravamo andari alle feste di ______, ricordo che abbiamo bevuto una gazzosa al mandarino in due poi ci siamo recati nel bosco. Abbiamo sparato entrambi, mi ricordo che poi erano arrivati dei signori e noi siamo subito scappati.

(…) quella sera aveva con noi i fucili perché avevamo rubato delle lampade da cantiere. Lampade che aveva rubato la stessa sera, ricordo che ne avevamo rubate 8.”

(VI PP 01.10.2015, p. 5, AI 124).

In occasione dell’interrogatorio finale l’imputata ha poi affermato:

" (…) all’inizio, prima di recarci a _______, abbiamo sparato nel bosco due colpi a testa”

(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189).

  1. IMPU 1, dal canto suo, nel verbale d’arresto ha riferito:

" Siamo partiti da _______ circa alle ore 20.00 e ci siamo recati alle feste di ______. (…)

Abbiamo poi deciso di andare a sparare alcuni colpi nella località che ho descritto prima. Riconfermo di aver sparato 1 colpo io e un colpo la mia compagna. Io con il moschetto K31 e lei con il fucile Russo. Ricordo che non era ancora buio che sulla strada sterrata abbiamo incontrato una coppia a piedi che ci ha salutato. Preciso che la coppia l’abbiamo incontrata mentre stavamo preparando le lampade per sparare e loro sono arrivati da dietro di noi e si sono poi incamminati sulla strada che sale a sinistra rispetto alla posizione dove noi poi abbiamo sparato.

Siamo poi risaliti in macchina depositando i due fucili nel bagagliaio e ci siamo diretti verso _______ percorrendo la strada che scende da ______ denominata “________”.”

(VI PG 13.08.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Dinanzi al PP l’imputato ha ribadito:

" (…) inizialmente abbiamo sparato due colpi, uno io e uno IMPU 2. Io ho sparato col calibro 31, il moschetto, mentre IMPU 2 ha sparato con il calibro 36, il fucile “russo”.

(…) abbiamo sparato solo due colpi, perché abbiamo visto delle persone in giro. Le avevamo già viste prima di sparare che salivano in direzione opposta. Dopo gli spari non li abbiamo più visti, ma per evitare problemi dopo due spari ho detto a IMPU 2 di andarcene.

(…) abbiamo sparato contro delle lampade stradali, quelle che servono a segnalare lavori in corso, che avevamo appoggiato alla base di un albero. Con i due colpi non abbiamo colpito nessuna delle lampade.

(…) le lampade le abbiamo prese da un cantiere sulla strada della ________.”

(VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 125).

  1. Dopo essersi recati a _______ a sparare con la pistola soft air (cfr. supra, punti da 167 a 175), IMPU 2 e IMPU 1 sono tornati a ______, nel bosco, dove hanno nuovamente sparato con il fucile contro le lampade da cantiere, e meglio IMPU 1 sparando una decina di colpi con il moschetto K31 e IMPU 2 quattordici colpi con il fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76, rompendo in questo modo quattro lampade (VI PG IMPU 2 15.09.2015, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta 23.09.2015, allegato 8 all’AI 210; VI PG IMPU 1 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 10, AI 125; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 10, AI 126).

XV) Imputazione di atti contro la pubblica incolumità per IMPU 1 (punto 11 dell’atto d’accusa)

  1. Questa ipotesi di reato concerne l’eventualità che IMPU 1, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, senza essere autorizzato, abbia scaricato delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto 10.1 dell’atto d’accusa.

  2. Ai sensi dell’art. 6 lett. d Lorp sono puniti con la multa coloro che nell’interno e nei pressi dell’abitato, scaricano armi da fuoco o lanciano pietre.

  3. Anche per questi fatti l’imputato è reo confesso (cfr. supra, punti 156 e 157; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), non contestando neppure la qualifica giuridica, che appare corretta.

Il punto 11 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come esposto.

XVI) Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per IMPU 1 (punto 12 dell’atto d’accusa)

  1. L’atto d’accusa imputa a IMPU 1 il consumo, avvenuto tra il mese di dicembre 2014 e il 13 agosto 2015, di almeno 60 grammi di cocaina.

  2. Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 190), confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), con la precisazione che il periodo del consumo va dal 1. gennaio 2015 al 13 agosto 2015 (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), motivo per cui anche il punto 12 dell’atto d’accusa ha trovato conferma.

XVII) Imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per IMPU 2 (punto 13 dell’atto d’accusa)

  1. L’atto d’accusa imputa a IMPU 2 il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per avere, senza essere autorizzata, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio per avere, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, dall’appartamento di IMPU 1, in ____________, sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la facciata e la finestra dell’edificio di fronte (punto 13.1 dell’atto d’accusa), nonché per avere, il 7/8 agosto 2015, a __________, sparato un colpo contro la pensilina della fermata del bus con il fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 (punto 13.2 dell’atto d’accusa), ed in fine per avere, il 7/8 agosto 2015, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 almeno quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere sottratte (punto 13.3 dell’atto d’accusa).

  2. Questi fatti non sono contestati e neppure la qualifica giuridica (cfr. supra, punti da 156 a 159 e da 187 a 192; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), che risulta corretta, motivo per cui anche il punto 13 dell’atto d’accusa è stato confermato.

XVIII) Imputazione di ripetuti atti contro la pubblica incolumità per IMPU 2 (punto 14 dell’atto d’accusa)

  1. Questa ipotesi di reato concerne l’eventualità che IMPU 2, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, e il 7/8 agosto 2015, a __________, senza essere autorizzata, abbia scaricato delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato ai punti 13.1 e 13.2 dell’atto d’accusa.

  2. Anche per questi fatti IMPU 2 è reo confessa (cfr. supra, punti da 156 a 159; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale) e neppure contestata è la qualifica giuridica (cfr. supra, punto 194), che risulta corretta.

Il punto 14 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come esposto.

XIX) Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per IMPU 2 (punto 15 dell’atto d’accusa)

  1. L’atto d’accusa imputa in fine a IMPU 2 il consumo, avvenuto tra il mese di dicembre 2013 e il 13 agosto 2015, di almeno 60 grammi di cocaina.

  2. Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputata (VI PP 05.11.2015, p. 23, AI 189), confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Anche il punto 15 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come esposto.

XX) Le perizie psichiatriche

  1. La perizia psichiatrica della Dr.ssa _______ sull’imputata IMPU 2

  2. IMPU 2 è stata sottoposta a perizia psichiatrica mediante incarico conferito il 28 agosto 2015 alla Dr.ssa _______ di ______ (AI 41). Il 19 ottobre 2015 la perita giudiziaria ha consegnato il proprio referto (AI 176), le cui conclusioni, anche a seguito del verbale di delucidazione del 17 giugno 2014 (AI 213) possono essere così brevemente riassunte, e meglio:

  • che la peritanda al momento dei fatti soffriva di un ritardo mentale lieve (F70), disturbo di personalità emozionalmente labile, tipo borderline (F60.31), tratti di personalità narcisistica e disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto (F33.0);

  • che al momento di tutti i fatti che l’hanno vista coinvolta presentava una scemata imputabilità di grado medio non per la sua capacità di valutare il carattere illecito dei suoi atti, ma solo per quel che concerne la sua capacità di agire;

  • che la peritanda presenta un elevato rischio di commettere nuovi reati;

  • che la natura del reato non è facilmente identificabile, ma deve essere messa in relazione con la difficoltà a contenere situazioni emotive debordanti e un’impulsività importante nel contesto di difficoltà cognitive e intellettuali;

  • che la peritanda soffre tuttora dei disturbi presenti al momento dei fatti, che un trattamento psichiatrico e psicoterapeutico associato a interventi socioterapici e socioprofessionali è indicato e che un trattamento ambulatoriale o stazionario aperto non sono sufficienti;

  • che non si possono definire a priori le percentuali di riuscita di questo trattamento che per la sua complessità deve svolgersi in regime stazionario e chiuso;

  • che una struttura come ________ a ______ o il centro __________ a __________ potrebbero essere adeguate per attuare il trattamento;

  • che la peritanda è poco consapevole della gravità della patologia, ma si è detta disposta ad una presa a carico intensiva e che il trattamento potrebbe avere successo anche se ordinato contro la volontà della peritanda;

  • che la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento.

  1. La perizia psichiatrica del Dr. _______ sull’imputato IMPU 1

  2. A seguito di mandato peritale del 28 agosto 2015 (AI 42) il prevenuto è stato sottoposto a perizia psichiatrica della cui evasione è stato incaricato il _______. Il 21 ottobre 2015 lo specialista ha consegnato il suo rapporto peritale (AI 179), le cui conclusioni, anche a seguito delle precisazioni fornite in risposta alle domande della difesa di IMPU 1 (AI 191), possono essere così brevemente riassunte, e meglio:

  • che il peritando al momento dei fatti era affetto da disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0), agarofobia con sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F40.01) e, in aggiunta o in diagnosi differenziale, sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F41.2), nonché sindrome affettiva persistente non specificata (ICD 10 F34.9) e uso dannoso di sostanze psicoattive (ICD 10 F14.1);

  • che al momento dei fatti presentava una scemata imputabilità di grado leggero non per la sua capacità di valutare il carattere illecito dei suoi atti, ma per quel che concerne la sua capacità di agire;

  • che in relazione agli avvenimenti, il condizionamento del peritando da parte di IMPU 2 è stato evidente, così come altrettanto chiara è la debolezza volitiva del peritando, a che tuttavia, tale influenzabilità si inserisce nel contesto di un disturbo di personalità dall’entità clinica non grave, tendenzialmente subclinica;

  • che la struttura di personalità del peritando, di per sé, non lo predispone a commettere reati e che un modesto rischio di recidiva si potrebbe manifestare solo nel caso in cui il peritando dovesse nuovamente “associarsi” a personalità “più forti” della sua con propensioni antisociali, anche se l’attuale esperienza giudiziaria dovrebbe costituire un adeguato deterrente;

  • che la probabilità che questo accada è da considerarsi ridotta;

  • che il peritando è tuttora affetto dal disturbo di personalità e dalla sindrome affettiva e che il trattamento dei disturbi di personalità è difficile e richiede molto tempo, difficoltà che nel caso del peritando è accresciuta dal basso livello intellettivo e dalla natura del disturbo, motivo per cui è prevedibile che la terapia, che avrebbe caratteristiche di sostegno psicosociale, si protragga a tempo indeterminato e sia finalizzata, più che alla maturazione della personalità (obiettivo che nel caso concreto appare fuori portata), all’”accompagnamento sulla retta via”;

  • che un trattamento come quello proposto può essere praticato tanto da uno psichiatra-psicoterapeuta in pratica privata che da un Servizio Psico-Sociale e potrebbe essere delegato a uno psicologo/psicoterapeuta, purché affiancato da uno psichiatra per sorvegliare gli aspetti medici ed in particolare psicofarmacologici;

  • che la disponibilità del peritando al trattamento è assodata, posto che egli era già in trattamento psichiatrico prima della carcerazione.

XXI) Commisurazione della pena

  1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

  1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ______ 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

  2. Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

  1. Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (b). In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

Giusta l’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (lett. b).

Secondo il cpv. 2 del presente disposto, per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

  1. Nel caso concreto, la Corte ha considerato che la colpa di IMPU 1 e IMPU 2 è oggettivamente di gravità estrema.

Come già indicato, gli imputati hanno agito per futili motivi, in totale spregio della dignità umana, mostrando uno sconcertante egoismo che li ha indotti a colpire con inaudita violenza una persona a loro pressoché sconosciuta per potersi impossessare di oggetti di valore e/o per vendicare una supposta offesa.

Dall’incarto emerge uno spaccato disarmante sulla vita di due persone che non si sono fatte scrupolo alcuno nel mettere in pericolo la vita altrui per soddisfare le proprie egoistiche pulsioni.

Non vi è alcuna proporzione tra l’obiettivo perseguito e quanto commesso. Anche nell’ipotesi in cui l’ingiuria (una singola ingiuria) fosse stata proferita, questa non poteva giustificava nulla di più di un’analoga risposta.

Preoccupa, per entrambi gli imputati, l’incredibile propensione a delinquere, la facilità con cui hanno escogitato e messo in atto un piano criminale, non esitando, anche in seguito, a reiterare comportamenti delinquenziali, giungendo a sparare alla pensilina del bus “perché stava antipatica”, a commettere danneggiamenti, furti e a colpire due persone con colpi di fucile soft air.

Sebbene gli imputati hanno agito con ruoli diversi, le loro colpe si collocano sullo stesso piano e ciò in ragione del fatto che dagli atti emerge come gli stessi sono stati complementari l’uno all’altro.

La Corte ha unicamente considerato, in punto al fatto più grave, il ruolo trainante di IMPU 2, posto che era lei a nutrire interessi per gli orologi ed è lei che ha riferito dell’ingiuria che ACPR 1 avrebbe proferito nei suoi confronti.

  1. Dal profilo soggettivo, si impone tuttavia di distinguere le posizioni degli imputati.

Per quel che riguarda IMPU 2, la sua colpa è soggettivamente molto grave.

Come già accennato, l’imputata è risultata trainante nel commettere i reati in danno di ACPR 1, così come pure nel danneggiamento degli pneumatici.

Nella commisurazione della pena, si impone inoltre di ritenere il concorso tra i reati per i quali è chiamata a rispondere.

A suo favore, la Corte ha ritenuto il suo difficile vissuto, tra cui figurano anche gli abusi di cui è stata vittima e la collaborazione mostrata, che è apparsa sincera fin dai primi verbali, ciò che rappresenta comunque una presa di coscienza di quanto commesso.

Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto a suo favore la carcerazione preventiva sofferta presso il Farera malgrado la richiesta di passaggio al regime di espiazione anticipata della pena ed il fatto che l’imputata sarà chiamata ad espiare la misura fuori dal ______.

Soprattutto, la Corte ha ritenuto a suo favore la perizia psichiatrica attestante una scemata imputabilità di grado medio.

Al proposito si ricorda che, sulla base delle sentenze del Tribunale Federale, è solo la diagnosi a non poter essere posta in discussione, mentre la sua incidenza sul grado di scemata imputabilità incombe unicamente al Giudice.

  1. Per quanto riguarda IMPU 1, a mente della Corte la sua colpa è pure soggettivamente molto grave.

Egli si è certamente fatto trascinare nella vicenda dalla compagna, ma è stato tutt’altro che passivo. IMPU 1 ha fatto le telefonate, ha escogitato con la correa il posto di blocco, ha spiegato alla coimputata come muovere la torcia elettrica, ha avuto l’iniziativa di utilizzare la chiave a croce ed ha colpito finché le forze glielo hanno consentito, riprendendo poi a farlo non appena gli è stato possibile.

Pure nei suoi confronti occorre poi considerare il concorso di reati.

A favore di IMPU 1 la Corte ha ritenuto una certa collaborazione, seppur inferiore a quella della correa, così come emerge dalle contraddizioni rilevabili dagli stralci di verbali sopra riportati, il suo vissuto non certo semplice e la sensibilità alla pena.

Per quanto attiene alla perizia psichiatrica, la stessa ha concluso alla presenza, al momento dei fatti, di una scemata responsabilità di grado lieve, circostanza che è stata ritenuta nella commisurazione della pena.

  1. Tutto ciò considerato, la Corte è partita da una pena ipotetica, qualora il reato di assassinio fosse stato consumato, situabile tra i 18 (diciotto) e i 20 (venti) anni.

Tale pena è poi stata ridotta in virtù del fatto che il reato non si è consumato rimanendo pertanto un tentativo e delle scemate imputabilità, circostanza, quest’ultima, di cui evidentemente ha beneficiato in maggior misura IMPU 2.

  1. Ne consegue che la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IMPU 2 una pena detentiva di 7 (sette) anni e 6 (sei) mesi.

Detta pena è stata sospesa in vista dell’esecuzione di un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, così come indicato in perizia e richiesto dall’accusa.

L’auspicio che formula la Corte è che l’imputata possa fare ingresso al più presto in una struttura in grado di fornirle il necessario sostegno.

  1. Per quanto attiene a IMPU 1, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 10 (dieci) anni.

Nei suoi confronti, è stato altresì ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da iniziarsi già in corso di espiazione della pena.

  1. Per i reati contravvenzionali, a proposito dei quali la pubblica accusa non ha quantificato l’ammontare della multa che deve tuttavia essere comminata, la Corte ha fissato la stessa in CHF 500.00 (cinquecento) per ognuno degli imputati.

XXII) Richieste di risarcimento degli accusatori privati

  1. Ai sensi dell'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. Tra queste pretese si annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una parte, una lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare gravità del pregiudizio morale subito.

La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand, Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag. 343).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).

  1. L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince la causa.

  2. Per il tramite del suo difensore, in sede dibattimentale ACPR 1 ha chiesto un risarcimento per danni materiali di CHF 15'000.00 e CHF 40'000.00 a titolo di torto morale, oltre alle spese legali. A questo proposito l’avv. RAAP 1 ha prodotto i doc. dib. da 1 a 6, nonché il doc. dib. 9.

Per quanto attiene alle spese legali, le stesse sono state integralmente riconosciute.

L’indennità per torto morale è invece stata fissata in CHF 20'000.00, in linea con la vigente giurisprudenza.

Per il rimanente della sua pretesa, che è stata riconosciuta nel principio, l’accusatore privato ACPR 1 è stato rinviato al competente foro civile, posto che non tutti gli importi indicati risultano debitamente comprovati.

  1. Con scritto del 6 aprile 2016 (doc. TPC 30) il Municipio del Comune ACPR 7 ha chiesto il risarcimento di CHF 1'965.60, allegando la fattura dell’__ SA per il rifacimento dei vetri della pensilina del bus.

IMPU 1 e IMPU 2 sono quindi stati condannati a versare al Comune ACPR 7 CHF 1'965.60 a titolo di risarcimento danni.

  1. I rimanenti accusatori privati, le cui pretese civili sono riconosciute nel principio, sono stati rinviati al competente foro civile, in quanto le pretese non risultano sufficientemente comprovate.

XXIII) Sequestri

  1. La Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per le armi e le munizioni non direttamente oggetto dei fatti, le quali sono state dissequestrate in favore del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (già Servizio autorizzazioni) di _________.

A conclusione del procedimento è stato ordinato il dissequestro in favore di ACPR 1 di tutto quanto di sua spettanza.

XXIV) Retribuzione dei difensori d’ufficio e della patrocinatrice dell’accusatore privato

  1. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

  1. La nota professionale dell’avv. DIUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata approvata così come esposta, per CHF 18’274.00, comprensiva di onorario e spese.

Il condannato IMPU 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone ______ l’importo di CHF 18’274.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. La nota professionale dell’avv. DIUF 2, adattata alla durata effettiva del dibattimento, è stata accettata così come esposta, per CHF 27’869.00, comprensiva di onorario e spese.

La condannata IMPU 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone ______ l’importo di CHF 27’869.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. La nota professionale dell’avv. RAAP 1, adattata alla durata effettiva del dibattimento, è stata approvata così come esposta, per CHF 9’988.90, comprensiva di onorario, spese e IVA.

Visti gli art. 12, 22, 40, 47, 49, 51, 59, 63, 69, 70, 112, 126 cpv. 1, 139 cifra 1, 140 cifra 1, 144 cpv. 1, 146 cpv. 1, 287, 305 cpv. 1 CP;

33 cpv. 1 lett. a, 34 cpv. 1 lett. b ed e LArm;

6 lett. d Lorp;

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. IMPU 2 e IMPU 1 sono coautori colpevoli di:

1.1. tentato assassinio

per avere,

il 28 luglio 2015, a _______,

in correità tra loro, tentato di uccidere ACPR 1, agendo con movente e scopo particolarmente perversi, ovvero quello di commettere una rapina nei suoi confronti, rispettivamente di vendicarsi per un asserito torto subito, e agendo con modalità particolarmente perverse, assestando IMPU 1 a ACPR 1, a mano di una chiave a croce, un colpo tra capo e collo, facendolo cadere dal motorino, colpendolo quindi IMPU 2 con il fucile alla schiena, indi, ACPR 1 a terra, IMPU 1 colpendolo sulla schiena/spalle e sul casco ripetutamente con la chiave a croce e IMPU 2 sferrandogli almeno una decina di calci ai fianchi, schiacciandogli parimenti il braccio, passando quindi IMPU 1, per riprendere fiato, la chiave a croce a IMPU 2, la quale con tale attrezzo a sua volta lo colpiva ripetutamente alla schiena e almeno quattro volte al volto, ripassando quindi IMPU 2 la chiave a IMPU 1, il quale ricominciava a colpirlo sul casco, sfilando nel mentre IMPU 2 l’orologio e la catenina a ACPR 1, e quindi IMPU 1 sottraendogli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e tentando di sfilargli il bracciale, abbandonando in fine la vittima a terra esanime;

1.2. rapina (in parte tentata)

per avere,

il 28 luglio 2015, a _______,

in correità tra loro,

agendo nelle modalità descritte al punto 1.1 del presente dispositivo, sottratto a ACPR 1 un orologio Rolex modello Submariner in acciaio e oro del valore di CHF 3'500.00, una collana d’oro del valore di circa CHF 600.00, nonché un portafogli contenente tra le altre cose banconote per un ammontare di CHF 180.00 e Euro 200.00, nonché tentato di sottrarre alla vittima un bracciale;

1.3. usurpazione di funzioni

per avere,

il 28 luglio 2015, a _______,

in correità tra loro, al fine di compiere i reati di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente dispositivo, simulato un posto di blocco stradale, mettendosi IMPU 2 in mezzo alla strada travestita con abiti scuri, guanti in lattice, un cappellino nero con la scritta “security” e sul viso dei boxer neri con dei buchi, portando seco un fucile soft air, facendo quindi fermare ACPR 1 che sopraggiungeva in motorino e fingendosi IMPU 2 un agente di Polizia, chiesto a ACPR 1 di mostrarle documenti e patente, mentre IMPU 1 si nascondeva per poi intervenire colpendo la vittima così come indicato al punto 1.1 del presente dispositivo;

1.4. ripetuto danneggiamento

per avere,

agendo in correità tra loro, ripetutamente danneggiato una cosa altrui, e meglio:

1.4.1. il 22 settembre 2015, a _______, forandoli mediante un coltellino, danneggiato i quattro pneumatici della vettura Toyota di ACPR 2;

1.4.2. il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, in ____________, sparando due colpi ciascuno mediante un fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR 6, danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica;

1.4.3. il 7/8 agosto 2015, a __________, in ___, sparando mediante un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 contro la pensilina della fermata del bus “”, danneggiato la medesima, frantumando la vetrata;

1.5. furto

per avere,

il 7 agosto 2015, a _______, presso un cantiere della società ACPR 3,

agendo in correità tra loro, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di detta società 8 lampade da cantiere per un valore di CHF 1'200.00;

1.6. ripetute vie di fatto

per avere,

il 7 agosto 2015, a _________,

agendo in correità tra loro, IMPU 1 conducendo la propria autovettura e IMPU 2 sparando dall’auto in movimento più colpi con la pistola soft air verso gli avventori dell’_____________, colpendo ACPR 5 alla scapola sinistra e ACPR 4 all’anca, commesso vie di fatto nei loro confronti;

1.7. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

il 7/8 agosto 2015, a ______, __________, _______ e in altre imprecisate località,

in correità tra loro, trasportato e portato in luoghi accessibili al pubblico, all’interno della vettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto K31, un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola soft air Baby _________, senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’ armi;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IMPU 1 è altresì autore colpevole di:

2.1. truffa in complicità

per avere,

nel corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______,

IMPU 1 agendo quale complice di IMPU 2, inserendo IMPU 1, su indicazione di IMPU 2, sul portale “_________” l’offerta di vendita di un orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, consegnando quindi IMPU 2 e IMPU 1 a ACPR 8 un orologio Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e esplicitando di non essere più in possesso della garanzia, venduto in tal modo a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il corrispettivo di CHF 1'000.00;

2.2. tentato favoreggiamento

per avere,

il 25 marzo 2015, a _______, presso gli Uffici della Polizia Cantonale,

dichiarando all’agente di Polizia interrogante di assumersi interamente la colpa dei fatti di cui al punto 1.4 del presente dispositivo, rispettivamente, contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della vendita a ACPR 8 dell’orologio Tag Heuer Formula 1 falso e che IMPU 2 non era coinvolta, tentato di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento penale;

2.3. ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

2.3.1. senza essere autorizzato, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio:

2.3.1.1. il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, dal proprio appartamento in ____________, sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la parabola dell’edificio di fronte, come indicato al punto 1.5.2 del presente dispositivo;

2.3.1.2. il 7/8 agosto 2015, a ______, nel bosco, sparato con il moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in particolare le lampade da cantiere sottratte, come descritto al punto 1.6 del presente dispositivo;

2.3.2. nel periodo compreso tra luglio 2015 e il 13 agosto 2015, a _______, omesso di custodire con la richiesta diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e un fucile russo calibro 410 x 76;

2.4. atti contro la pubblica incolumità

per avere,

il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,

senza essere autorizzato, scaricato delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto 2.2.1.1. del presente dispositivo;

2.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 13 agosto 2015, a _______ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, personalmente consumato 60 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IMPU 2 è altresì autrice colpevole di:

3.1. truffa

per avere,

nel corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______,

IMPU 1 agendo quale complice di IMPU 2, inserendo IMPU 1, su indicazione di IMPU 2, sul portale “_________” l’offerta di vendita di un orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, consegnando quindi IMPU 2 e IMPU 1 a ACPR 8 un orologio Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e esplicitando di non essere più in possesso della garanzia, venduto in tal modo a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il corrispettivo di CHF 1'000.00;

3.2. ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

senza essere autorizzata, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio:

3.2.1. il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, in ____________, dall’appartamento di IMPU 1, sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la facciata e la finestra dell’edificio di fronte, come indicato al punto 1.5.2 del presente dispositivo;

3.2.2. il 7/8 agosto 2015, a __________, sparato un colpo contro la pensilina della fermata del bus con il fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76, come descritto al punto 1.5.3 del presente dispositivo;

3.2.3. il 7/8 agosto 2015, a ______, nel bosco, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 almeno quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere sottratte, come descritto al punto 1.6 del presente dispositivo;

3.3. ripetuti atti contro la pubblica incolumità

per avere,

il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______ e il 7/8 agosto 2015, a __________, senza essere autorizzata, scaricato delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato ai punti 3.1.1 e 3.1.2 del presente dispositivo;

3.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra dicembre 2013 e il 13 agosto 2015, a _______ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzata, personalmente consumato 60 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza,

4.1. IMPU 1

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

4.1.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.1.2. al pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.2. IMPU 2

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannata

4.2.1. alla pena detentiva di 7 (sette) anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2.2. al pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

  1. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP di IMPU 2. La misura è immediatamente esecutiva.

  2. L’esecuzione della pena detentiva per IMPU 2 è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario.

  3. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP di IMPU 1, da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.

  4. IMPU 1 e IMPU 2 sono inoltre condannati a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:

8.1. a ACPR 1 CHF 9’988.90 a titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), e CHF 20'000.00 a titolo di indennità per torto morale.

Per il rimanente della sua pretesa, che viene riconosciuta nel principio, l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

8.2. al Comune ACPR 7 CHF 1'965.60 a titolo di risarcimento danni.

  1. I rimanenti accusatori privati, le cui pretese civili sono riconosciute nel principio, sono rinviati al competente foro civile.

  2. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per le armi e le munizioni che non sono direttamente oggetto dei fatti, le quali vengono dissequestrate in favore del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (già Servizio autorizzazioni) di Bellinzona.

  3. A conclusione del procedimento è ordinato il dissequestro in favore di ACPR 1 di tutto quanto di sua spettanza.

  4. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.

  5. Le spese per la difesa d’ufficio di IMPU 1 sono sostenute dallo Stato.

13.1. La nota professionale dell’avv. DIUF 1 è approvata per:

onorario CHF 17'810.00

spese CHF 464.00

totale CHF 18'274.00

13.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 18’274.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Le spese per la difesa d’ufficio di IMPU 2 sono sostenute dallo Stato.

14.1. La nota professionale dell’avv. DIUF 2 è approvata per:

onorario CHF 25'455.00

spese CHF 2'414.00

totale CHF 27'869.00

14.2. La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 27’869.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.

15.1. La nota professionale dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario CHF 8'749.00

spese CHF 500.00

IVA (8%) CHF 739.90

totale CHF 9'988.90

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 10'367.45

Multa fr. 1'000.--

Perizie fr. 17'534.45

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 395.05

fr. 31'296.95

============

Distinta spese a carico di IMPU 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'183.73

Multa fr. 500.--

Perizie fr. 8'767.23

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 197.53

fr. 15'648.48

============

Distinta spese a carico di IMPU 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'183.73

Multa fr. 500.--

Perizie fr. 8'767.23

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 197.53

fr. 15'648.48

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

77

CHF

  • art. 180 CHF

CP

  • art. 12 CP
  • art. 19 CP
  • art. 25 CP
  • art. 27 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 56 CP
  • art. 56a CP
  • art. 57 CP
  • art. 59 CP
  • art. 60 CP
  • art. 61 CP
  • art. 63 CP
  • art. 64 CP
  • art. 65 CP
  • art. 106 CP
  • art. 111 CP
  • art. 112 CP
  • art. 126 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 146 CP
  • art. 287 CP
  • art. 305 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 433 CPP

CPS

  • art. 22 CPS
  • art. 112 CPS
  • art. 144 CPS
  • art. 146 CPS
  • art. 305 CPS

IV

  • art. 119 IV
  • art. 125 IV

LArm

  • art. 4 LArm
  • art. 5 LArm
  • art. 26 LArm
  • art. 34 LArm

LARM

  • art. 33 LARM
  • art. 34 LARM

LS

  • art. 19a LS

LStup

  • art. 19a LStup

OArm

  • art. 6 OArm

StGB

  • Art. 111 StGB
  • Art. 112 StGB
  • Art. 113 StGB
  • Art. 114 StGB
  • Art. 115 StGB
  • Art. 116 StGB
  • Art. 117 StGB
  • Art. 118 StGB
  • Art. 119 StGB
  • Art. 120 StGB
  • Art. 121 StGB
  • Art. 122 StGB
  • Art. 123 StGB
  • Art. 124 StGB
  • Art. 125 StGB
  • Art. 126 StGB
  • Art. 127 StGB
  • Art. 128 StGB
  • Art. 129 StGB
  • Art. 130 StGB
  • Art. 131 StGB
  • Art. 132 StGB
  • Art. 133 StGB
  • Art. 134 StGB
  • Art. 135 StGB
  • Art. 136 StGB

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 26 vCP
  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

118