Incarto n. 72.2015.210
Lugano, 22 febbraio 2016/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1 GI 2
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’ DIFI 1
in carcerazione preventiva dall’01.12.2015 al 20.12.2015 (20 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 21.12.2015 al 23.12.2015 (3 giorni)
in espiazione anticipata della pena dal 24.12.2015
Imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 173/2015 del 21.12.2015 emanato dal Procuratore generale PG, di
per avere, tra ottobre e dicembre 2013, a , ingannato con astuzia ACPR 1, inducendolo a sottoscrivere un contratto di acquisto del quadro di Picasso intitolato “”, depositato presso il __________ e del quale aveva allegato e dimostrato falsamente piena facoltà di disposizione, nonché a bonificare il prezzo pattuito di vendita di Euro 2'300'000 a favore della propria società __________ presso la __________, senza consegnargli l’opera e utilizzando tale importo, nelle modalità descritte sub 2, a scopo di indebito profitto personale.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 146 CP;
per avere, tra novembre 2013 e gennaio 2014 a __________, compiuto gli atti descritti di seguito, suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali sottoindicati, pur sapendone o dovendone presumere la loro provenienza criminosa e realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari,
a) bonificando i fondi ottenuti attraverso la truffa descritta sub 1 per effettuare undici bonifici a debito della relazione presso la __________, intestata alla __________, per complessivi Euro 1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________, intestate a tali __________, __________, __________, __________ e __________ in base ad accordi convenuti con __________ ed indicando false causali dei singoli bonifici;
b) prendendo in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti e in Euro degli importi corrispettivi, successivamente usato per spese e pagamenti personali non meglio precisate, pur essendo consapevole della loro origine criminosa, trattandosi di importi provenienti da traffico di stupefacenti e reati patrimoniali, clandestinamente consegnati da ignoti cittadini cinesi in Italia ed importati in Svizzera da un emissario di __________.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’ art. 305bis cifra 2 CP;
Presenti: - il Procuratore generale PG in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Alle parti viene proposta una precisazione del testo del pt. 2 lett. b dell’AA concernente l’accusa di riciclaggio aggravato, come segue:
“prendendo in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti e in Euro degli importi corrispettivi, successivamente usato per spese e pagamenti personali non meglio precisati, trattandosi di importi che doveva presumere provenire da un crimine, vanificando così l’accertamento dell’origine dei contanti ricevuti.”
Le parti concordano con la modifica appena indicata e non hanno obiezioni.
Sentiti: - il Procuratore generale, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il PG chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa. Per quanto concerne il reato di truffa, il PG ripercorre i fatti. ACPR 1, dopo aver versato l’integralità del prezzo d’acquisto, non è mai entrato in possesso del quadro. A mente della pubblica accusa, il versamento è stato ottenuto tramite un inganno astuto: IM 1 ha sfruttato il rapporto di fiducia preesistente, ha sottoscritto un contratto per iscritto con emissione di fattura, ha accettato il pagamento anticipato e ha fatto sì che il quadro venisse trasportato temporaneamente in Italia, ove restava in consegna all’ACP per un mese. Ricevuti i soldi, e, resosi conto dell’impossibilità di consegnare l’opera d’arte, l’imputato ha proseguito nella sua truffa, non avvisando la vittima di quanto stava accadendo, impossessandosi del denaro e cercando di guadagnare tempo. Per quanto concerne invece il reato di riciclaggio di denaro a mente del PG questo è da considerarsi doppio e aggravato. In un primo tempo, IM 1 avrebbe riciclato il denaro provento della truffa, bonificandolo a favore di conti presso banche cinesi indicate da __________. In seguito, egli avrebbe ricevuto soldi sporchi contaminati di stupefacente, provenienti da un’organizzazione criminale, da parte di __________. Cita la sentenza 6b_91/2011 consid. 2.1, per la definizione del TF di “origine delittuosa”, basta che ci sia un “legame tenue”, non è necessario sapere di che reato si tratta. Cita le dichiarazioni di __________. L’imputato inoltre ha indicato causali fasulle effettuando i bonifici, accettando dunque il rischio di riciclare del denaro. In merito alla commisurazione della pena, tenuto conto degli importi rilevanti, dell’età, della salute, del fatto che è incensurato, chiede una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi parzialmente da espiare. Lascia alla Corte decidere il quantum della porzione da espiare ed il periodo di prova per la sospensione del resto;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146, 305bis CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. truffa
per avere,
tra ottobre e dicembre 2013, a , ingannato con astuzia ACPR 1, inducendolo a sottoscrivere un contratto di acquisto del quadro di Picasso intitolato “”, depositato presso il __________ e del quale aveva allegato falsamente piena facoltà di disposizione, nonché a bonificare il prezzo pattuito di vendita di Euro 2'300'000 a favore della propria società __________ presso la __________, senza consegnargli l’opera e utilizzando tale importo, nelle modalità descritte sub 1.2, a scopo di indebito profitto personale;
1.2. riciclaggio
per avere,
tra novembre 2013 e gennaio 2014 a __________, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali sottoindicati, pur dovendone presumere la loro provenienza criminosa,
e meglio per avere, utilizzando i fondi ottenuti attraverso la truffa descritta sub 1.1, effettuato undici bonifici a debito della relazione presso la __________, intestata alla __________, per complessivi Euro 1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________, intestate a tali __________, __________, __________, __________ e __________ in base ad accordi convenuti con __________, indicando false causali dei singoli bonifici e, prendendo in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti (Euro) degli importi corrispettivi, pur dovendone presumere l’origine criminosa, vanificato l’accertamento dell’origine dei contanti ricevuti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio aggravato.
Di conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC VV.2014.1502 dello Staatsanwaltschaft Graubünden, Zweigstelle __________
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinato il dissequestro di tutto quanto ancora in sequestro (cfr. sentenza 18 febbraio 2016 – doc. TPC 22).
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 405.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 151.25
fr. 1'556.25
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