Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2015.210
Entscheidungsdatum
22.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2015.210

Lugano, 22 febbraio 2016/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1 GI 2

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’ DIFI 1

in carcerazione preventiva dall’01.12.2015 al 20.12.2015 (20 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 21.12.2015 al 23.12.2015 (3 giorni)

in espiazione anticipata della pena dal 24.12.2015

Imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 173/2015 del 21.12.2015 emanato dal Procuratore generale PG, di

  1. truffa

per avere, tra ottobre e dicembre 2013, a , ingannato con astuzia ACPR 1, inducendolo a sottoscrivere un contratto di acquisto del quadro di Picasso intitolato “”, depositato presso il __________ e del quale aveva allegato e dimostrato falsamente piena facoltà di disposizione, nonché a bonificare il prezzo pattuito di vendita di Euro 2'300'000 a favore della propria società __________ presso la __________, senza consegnargli l’opera e utilizzando tale importo, nelle modalità descritte sub 2, a scopo di indebito profitto personale.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 146 CP;

  1. riciclaggio aggravato

per avere, tra novembre 2013 e gennaio 2014 a __________, compiuto gli atti descritti di seguito, suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali sottoindicati, pur sapendone o dovendone presumere la loro provenienza criminosa e realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari,

a) bonificando i fondi ottenuti attraverso la truffa descritta sub 1 per effettuare undici bonifici a debito della relazione presso la __________, intestata alla __________, per complessivi Euro 1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________, intestate a tali __________, __________, __________, __________ e __________ in base ad accordi convenuti con __________ ed indicando false causali dei singoli bonifici;

b) prendendo in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti e in Euro degli importi corrispettivi, successivamente usato per spese e pagamenti personali non meglio precisate, pur essendo consapevole della loro origine criminosa, trattandosi di importi provenienti da traffico di stupefacenti e reati patrimoniali, clandestinamente consegnati da ignoti cittadini cinesi in Italia ed importati in Svizzera da un emissario di __________.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 305bis cifra 2 CP;

Presenti: - il Procuratore generale PG in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI 1, accompagnato dal praticante.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Alle parti viene proposta una precisazione del testo del pt. 2 lett. b dell’AA concernente l’accusa di riciclaggio aggravato, come segue:

“prendendo in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti e in Euro degli importi corrispettivi, successivamente usato per spese e pagamenti personali non meglio precisati, trattandosi di importi che doveva presumere provenire da un crimine, vanificando così l’accertamento dell’origine dei contanti ricevuti.”

Le parti concordano con la modifica appena indicata e non hanno obiezioni.

Sentiti: - il Procuratore generale, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il PG chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa. Per quanto concerne il reato di truffa, il PG ripercorre i fatti. ACPR 1, dopo aver versato l’integralità del prezzo d’acquisto, non è mai entrato in possesso del quadro. A mente della pubblica accusa, il versamento è stato ottenuto tramite un inganno astuto: IM 1 ha sfruttato il rapporto di fiducia preesistente, ha sottoscritto un contratto per iscritto con emissione di fattura, ha accettato il pagamento anticipato e ha fatto sì che il quadro venisse trasportato temporaneamente in Italia, ove restava in consegna all’ACP per un mese. Ricevuti i soldi, e, resosi conto dell’impossibilità di consegnare l’opera d’arte, l’imputato ha proseguito nella sua truffa, non avvisando la vittima di quanto stava accadendo, impossessandosi del denaro e cercando di guadagnare tempo. Per quanto concerne invece il reato di riciclaggio di denaro a mente del PG questo è da considerarsi doppio e aggravato. In un primo tempo, IM 1 avrebbe riciclato il denaro provento della truffa, bonificandolo a favore di conti presso banche cinesi indicate da __________. In seguito, egli avrebbe ricevuto soldi sporchi contaminati di stupefacente, provenienti da un’organizzazione criminale, da parte di __________. Cita la sentenza 6b_91/2011 consid. 2.1, per la definizione del TF di “origine delittuosa”, basta che ci sia un “legame tenue”, non è necessario sapere di che reato si tratta. Cita le dichiarazioni di __________. L’imputato inoltre ha indicato causali fasulle effettuando i bonifici, accettando dunque il rischio di riciclare del denaro. In merito alla commisurazione della pena, tenuto conto degli importi rilevanti, dell’età, della salute, del fatto che è incensurato, chiede una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi parzialmente da espiare. Lascia alla Corte decidere il quantum della porzione da espiare ed il periodo di prova per la sospensione del resto;

  • l’avv. DIFI 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: descrive la personalità dell’imputato, IM 1 ha oltre __________ anni, è un uomo di altri tempi. Ad oggi le opere d’arte si commerciano ancora, ma le modalità sono completamente cambiate. Si scrivono contratti, si allestiscono perizie, ecc. Il difensore afferma che nel mondo di IM 1, gli affari si concludevano con una stretta di mano, per milioni di franchi. Ad oggi è un modo di fare anomalo, ma ai tempi era la normalità. Quello dell’arte moderna è un mercato che negli ultimi tempi ha subito una drastica battuta d’arresto, e IM 1 si è trovato inaspettatamente in difficoltà. È un ambiente che tutte le parti coinvolte conoscono molto bene, ove tutti trattano opere di migliaia di euro senza troppe formalità, sapendo di trovarsi in un intreccio continuo di reciproci crediti e debiti. Il modus operandi era sempre lo stesso. In 30 anni di commercio avveniva sempre che IM 1 agiva come intermediario e ACPR 2 non voleva ricevere i soldi suoi propri conti se non da IM 1, per non far sapere di essere lui il proprietario dell’opera. IM 1 doveva dunque agire proteggendone l’identità, e, come nella presente fattispecie, appariva lui quale venditore. In questa operazione qualcosa però non ha funzionato. Quanto al prezzo pattuito, le versioni di IM 1 e ACPR 2 sono antitetiche. ACPR 2 ha però ammesso di aver avuto delle difficoltà di liquidità, per poi cambiare versione in un seguente verbale. Nel 2014 i versamenti del figlio di ACPR 2 sul conto di IM 1 si contano fino a 195'000 euro, e questo meccanismo a mente della difesa andava bene a tutti, ma poi si è inceppato. È in questo contesto che ACPR 2 ha deciso poi che i soldi non erano più abbastanza. Il quadro in questione è stato acquistato per EUR 1,5 milioni, la vendita a ACPR 1 per quella cifra sarebbe stata dunque un affare molto proficuo. La difesa si chiede se si può parlare di truffa in un simile mondo, dove gli attori sanno perfettamente che le regole del gioco non sono di certo quelle contabili. Quanto all’AA, per la truffa la difesa precisa che IM 1 aveva avuto più volte a propria disposizione il quadro in oggetto, per trovare un acquirente. Visti i numerosi affari precedentemente conclusi, IM 1 ha creduto in buona fede di poter disporre del Picasso. La difesa sostiene dunque l’assenza dell’elemento soggettivo necessario per la realizzazione del reato: egli era convinto di poter consegnare l’opera, e non vi è mai stata la volontà di danneggiare ACPR 1, figlio di un vecchio amico. Non appena si è reso conto dell’inceppo, ha subito provato a rimediarvi fornendo delle opere in garanzia. Negli interessi di ACPR 2, IM 1 ha effettuato un’altra vendita in quel periodo, versando allo stesso 1.2 milioni, a dimostrazione del fatto che i rapporti d’affari tra i due proseguivano, in continuo mutamento nei rapporti di dare e avere, senza giustificativi per iscritto. ACPR 1 era perfettamente conscio di tale mondo grigio, e ha accettato di farvi parte. Tenendo conto di tutti gli elementi, chiede il proscioglimento del reato di truffa, in quanto è assente l’elemento dell’inganno astuto e l’elemento soggettivo su tutti gli elementi oggettivi del reato. Si tratta, a mente del difensore, di una transazione che non ha avuto successo, con conseguenze nel piano civile, ma non penale. Per quanto concerne l’accusa di riciclaggio, la difesa la contesta e chiede in via principale il proscioglimento, in via subordinata il proscioglimento perlomeno dall’aggravante, a tal proposito cita la sentenza TF 6b_201/2013, e ripercorre gli elementi del reato e dell’aggravante per mestiere. Il riciclaggio imputato a IM 1 non gli fruttava alcun guadagno, al contrario era un costo, e non permetteva di conseguire nessun reddito. Non c’è profitto dalla presunta attività di riciclaggio. IM 1 inoltre non aveva motivo per dubitare della liceità della provenienza dei fondi, e non si conoscono i presunti reati che sarebbero stati commessi dai cinesi. Chiede dunque in via principale il proscioglimento da tutti i reati. Qualora venisse comunque ritenuto colpevole, chiede, per la commisurazione della pena, di valutare il reato di truffa come anomalo, trattandosi di un fatto episodico ove tutti si sono assunti i propri rischi. Per il riciclaggio, chiede di considerarlo quale auto riciclaggio semplice, di quasi nulla influenza. IM 1 nel corso dell’inchiesta ha fornito piena collaborazione. La difesa chiede venga considerata l’attenuante del sincero pentimento, avendo fin da subito riconosciuto il proprio debito nei confronti di ACPR 1. Ha più di __________ anni, è incensurato e le sue condizioni di salute non sono buone, inoltre patisce il carcere, all’estero, come un’esperienza devastante e traumatica. La sua vita lavorativa è completamente compromessa. Visto tutto quanto sopra, chiede una pena detentiva ridotta ad un massimo di 16 mesi, integralmente sospesa.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146, 305bis CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere,

tra ottobre e dicembre 2013, a , ingannato con astuzia ACPR 1, inducendolo a sottoscrivere un contratto di acquisto del quadro di Picasso intitolato “”, depositato presso il __________ e del quale aveva allegato falsamente piena facoltà di disposizione, nonché a bonificare il prezzo pattuito di vendita di Euro 2'300'000 a favore della propria società __________ presso la __________, senza consegnargli l’opera e utilizzando tale importo, nelle modalità descritte sub 1.2, a scopo di indebito profitto personale;

1.2. riciclaggio

per avere,

tra novembre 2013 e gennaio 2014 a __________, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali sottoindicati, pur dovendone presumere la loro provenienza criminosa,

e meglio per avere, utilizzando i fondi ottenuti attraverso la truffa descritta sub 1.1, effettuato undici bonifici a debito della relazione presso la __________, intestata alla __________, per complessivi Euro 1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________, intestate a tali __________, __________, __________, __________ e __________ in base ad accordi convenuti con __________, indicando false causali dei singoli bonifici e, prendendo in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti (Euro) degli importi corrispettivi, pur dovendone presumere l’origine criminosa, vanificato l’accertamento dell’origine dei contanti ricevuti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

  1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio aggravato.

  2. Di conseguenza,

avendo dimostrato sincero pentimento,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC VV.2014.1502 dello Staatsanwaltschaft Graubünden, Zweigstelle __________

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

  1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

  2. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinato il dissequestro di tutto quanto ancora in sequestro (cfr. sentenza 18 febbraio 2016 – doc. TPC 22).

  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

  • Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 405.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 151.25

fr. 1'556.25

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Zitate

Gesetze

3

CP

CPP

TG

  • art. 22 TG

Gerichtsentscheide

2