Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2014.33
Entscheidungsdatum
21.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2014.33

Lugano, 21 maggio 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

GI 1 6 GI 2 7

AS 1 1 AS 2 2 AS 3 3 AS 6 6

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 21 agosto 2013 al 1 ottobre 2013 (in totale 42 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 2 ottobre 2013

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 30/2014 del 4 marzo 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

  1. tentato omicidio intenzionale

per aver intenzionalmente tentato di uccidere una persona,

e meglio per avere:

  • a __________ il 21 agosto 2013 tra le ore 01:00 e la 01:30, presso l’appartamento di __________ dove lui si trovava in quel frangente alloggiato, dopo aver avuto all’esterno un incontro fra lui, la __________ e ACPR 1 che si era presentato lì previ contatti telefonici con la donna onde chiarire l’intreccio sentimentale intercorrente fra lei ed i due uomini;

  • dopo esser rientrato da solo nell’appartamento, mentre la __________ e il ACPR 1 rimanevano ancora all’esterno a conversare fra loro;

  • dal cassetto delle posate di cucina toglieva un coltello della lunghezza totale di 42 cm con lama di 28 cm e, all’altezza della porta fra corridoio e salotto, con quel coltello da lui impugnato con la mano destra, colpiva all’addome con un colpo di punta ACPR 1 che in quel momento era entrato, seguito dalla __________, nell’appartamento dalla porta-finestra;

  • procurandogli in tal modo una “…lesione da punta e taglio alla parete addominale anteriore, pochi cm caudalmente all’ombelico, paramediana sinistra, della lunghezza di circa 4 cm dalla quale fuoriusciva abbondante tessuto omentale…” (AI 33 pag. 5);

  • lesione che, a giudizio del medico legale, avrebbe “…certamente potuto cagionare la morte del ACPR 1, che non è sopraggiunta sia per il fortuito mancato coinvolgimento di vasi di dimensioni superiori (per esempio aorta) sia per l’intervento solerte dei sanitari senza il quale i ragazzo sarebbe indubbiamente deceduto in poco tempo…” (AI 33 pag. 6);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 22 cpv. 1 e 111 CPS;

1.2. subordinata (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 1

lesione grave

per avere, nelle medesime circostanze descritte al punto 1, intenzionalmente ferito all’addome ACPR 1 colpendolo con un coltello da cucina munito di lama della lunghezza di 28 cm, mettendone così in pericolo la vita come documentato dal referto medico-legale;

fatti avvenuti: nelle già indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 122 CPS;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso dei tre anni antecedenti al 21.08.2013, a _____ ed in altre imprecisate località del Cantone, consumato della marijuana con una media di circa 4-5 “spinelli” al giorno;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1 accompagnato dalla MLaw __________;

  • l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio dell’accusatore privato (AP) ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento:

lunedì 19 maggio 2014, dalle ore 09:30 alle ore 17:30; martedì 20 maggio 2014, dalle ore 09:30 alle ore 17:25; mercoledì 21 maggio 2014, dalle ore 10:00 alle ore 11:35.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

I.

Il Presidente precisa che la carcerazione preventiva è durata sino al 1 ottobre 2013, per un totale di 42 giorni, e che, richiamato il doc. TPC 20, alle armi poste sotto sequestro vengono aggiunte “1 pistola F.N. mod. baby, cal. 6.35, n. ____” e “1 fucile a pompa Remington, mod. 870, cal 12, n. ____”.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

II.

Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta alle parti in alternativa e subordine ai reati indicati ai punti 1 e 1.2 dell’atto d’accusa, quello di lesione colposa grave ai sensi dei combinati art. 122 cpv. 1 e 125 cpv. 2 CP in relazione all’art. 13 cpv. 2 CP e meglio per avere, a __________, il 21.8.2013, agendo per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto che avrebbe potuto evitare usando le debite precauzioni, negligentemente ferito all’addome ACPR 1 colpendolo con un coltello da cucina munito di lama della lunghezza di 28 cm, mettendone così in pericolo la vita come documentato dal referto medico-legale.

Viene data possibilità alle parti di pronunciarsi in merito:

PP: Non ha nulla da osservare.

avv. RAAP 1: Si riserva di formulare osservazioni in sede di discussione.

avv. DF 1: Si riserva di formulare osservazioni in sede di discussione.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale, dopo essersi soffermato sulla nozione di processo indiziario, passa in rassegna i fatti accertati, argomenta circa la non credibilità della nuova versione resa al dibattimento dall’imputato ed escludendo in casu la legittima difesa esamina il dolo, che in concreto è da considerarsi eventuale. Conclude, quindi, chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 6 anni in mancanza di attenuanti, salvo una lievissima scemata imputabilità per il consumo di marijuana la sera dei fatti. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione, eventualmente, del telefonino;

§ l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato, il quale associandosi al PP quo alla colpevolezza dell’imputato e sottolineando il fatto che il suo assistito è solo vittima e non ha fatto nulla per provocare quanto subito, conclude chiedendo l’accoglimento della sua istanza di risarcimento;

§ l’avv. DF 1, il quale, in esito al suo lungo intervento, dopo aver premesso che si tratta di un processo indiziario e che anche in regime di anticipata esecuzione della pena l’imputato deve beneficiare della presunzione d’innocenza,

posta in evidenza la vita anteriore del suo assistito e tracciato uno schizzo dei tratti psicologici dei protagonisti della vicenda,

passati in rassegna i fatti a cominciare dall’episodio del 17.8.2013 e ricostruendo, poi, gli accadimenti della sera del 21.8.2013,

contestate le imputazioni dell’atto d’accusa non essendone adempiuti i requisiti almeno dal punto di vista soggettivo, ritenuto come l’imputato si sia venuto a trovare in quella situazione suo malgrado e che in preda alla paura ed al panico per l’imminente attacco illecito dell’AP, nel pieno suo diritto alla legittima difesa, abbia predisposto un “simulacro di difesa” armandosi del coltello incriminato quale deterrente, ma senza farne uso,

conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione del suo assistito da tutte le ipotesi accusatorie e, solo in via subordinata, così come prospettato dal Presidente, la derubrica delle accuse nel reato di lesioni colpose gravi ai sensi dell’art. 125 CP in relazione con l’art. 13 cpv. 2 CP, ritenuto che il ferimento dell’AP è conseguenza del suo stesso impeto e che l’imputato, rimasto immobile, non poteva immaginare ch’egli non rimanesse dissuaso dal coltello.

Nell’ipotesi di una condanna, considerando l’attenuante del sincero pentimento, la scemata imputabilità e il pentimento attivo dimostrato dal suo assistito ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP, chiede che la pena detentiva sia contenuta in al massimo 12 mesi e posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 3 anni.

Chiede inoltre il dissequestro in favore del suo assistito delle armi e munizioni o, almeno, la possibilità di venderle.

Infine, quo alle pretese civili dell’AP, nella misura in cui non vi fosse assoluzione, nel qual caso non è dovuto alcun indennizzo, si rimette al giudizio della Corte per la nota professionale del suo patrocinatore, mentre per il torto morale chiede il rinvio al foro civile.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto d’accusa

  1. In merito alle correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di seguito solo pag.) 3 della presente sentenza e il verbale dibattimentale (di seguito solo VD) pag. 2.

II) Apprezzamento giuridico divergente

  1. Richiamato l’articolo (di seguito solo art.) 344 del Codice di diritto processuale penale svizzero (di seguito solo CPP) secondo cui se intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell’AA il giudice lo comunica alle parti dando loro l’opportunità di pronunciarsi (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2009, art. 344 numero, di seguito solo n., 1 e seguenti, di seguito solo segg., HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 344 n. 1 segg., DE PREUX, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 344 n. 1 segg., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2013, art. 344 n. 1 segg. e NOSEDA, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 344 n. 3), il Presidente ha prospettato alle parti, in alternativa al reato di cui ai punti (di seguito solo pti.) 1 e 1.2 dell’AA, quello di lesione colposa grave (art. 122 capoverso, di seguito solo cpv., 1 e 125 cpv. 2 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) in relazione con l’art. 13 cpv. 2 CP, per il cui testo si rinvia a pag. 3 e 4 della presente sentenza e al VD pag. 3.

III) Vita e precedenti penali dell’imputato

  1. Quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) davanti al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) del 21.8.2013 pag. 5 ed in polizia (di seguito solo PS) del 4.9.2013 da pag. 2 a 3, così come ulteriormente confermate e precisate in sede dibattimentale (VD allegato, di seguito solo all., 1 pag. 1 e 2 I e II risposta, di seguito solo R). Tassato nel 2012 con un reddito fiscale come indipendente per franchi (di seguito solo fr.) 27'000.- (documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 17) e titolare di quattro esecuzioni, periodo dal 16.5.2013 al 10.4.2014 per fr. 10'816.05 e di un attestato di carenza di beni datato 9.5.2012 per fr. 6'904.90 (doc. TPC 16), non è incensurato in Svizzera (atto istruttorio, di seguito solo AI, 2) essendo già stato condannato con due separati decreti d’accusa (di seguito solo DA) del 27.1.2010 dell’Untersuchungsrichteramt di __________ per il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 della legge federale, di seguito solo LF, sulla circolazione stradale antecedente l’1.1.2014) e del 30.6.2011 del Ministero pubblico del Canton __________ (di seguito solo MP) per i reati di furto (art. 139 cifra, di seguito solo n., 1 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP), da cui la conseguenza che l’odierna sua condanna è parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quelle relative a questi due DA (AI 2, doc. TPC 15 e 19, VD all. 3 pag. 2 pti. 3 e 3.1). Già condannato con DA 25.7.2011 del MP per il reato di contravvenzione (art. 103 CP) alla LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19a n. 1 LStup e AI 2), sul cui effetto per il punto (di seguito solo pto.) 2 dell’AA si rinvia ai considerandi (di seguito solo cons.) 7b, 8aa e 13 della presente sentenza, anche il 21.8.2013 è risultato positivo alla canapa (AI 60 all. 8 e 9 nonché cons. 8e) ma non all’etanolo (AI 60 all. 7 e 9 nonché cons. 8e). Una volta regolata la sua posizione giudiziaria è intenzionato ad andare nel Canton __________ a lavorare come falegname presso il padre con un salario mensile, vitto e alloggio compresi, di fr. 3'200.- (VD all. 1 pag. 2 III R).

IV) La vittima

  1. Per i precedenti penali di ACPR 1 (di seguito solo ACPR 1), cittadino __________, nato il __________ rispettivamente per quelli che sono stati i suoi rapporti affettivi con __________, di seguito solo __________, si rinvia agli AI 131 e 154 nonché ai suoi VI PP 16.10.2013 pag. 1, PS 23.8.2013 pag. 2 e 3.9.2013 da pag. 2 a 4 rispettivamente al VI PP __________ 6.2.2014 pag. 2 e 7.

V) Inizio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto

  1. IM 1 è stato arrestato provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) subito dopo i fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA mentre ancora si trovava presso l’appartamento di __________ (di seguito solo l’appartamento) della __________ (AI 1). Sentito dal PP il 21.8.2013 (AI 3), è stato deferito al Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito solo GPC) il giorno successivo (AI 6) per i presupposti reati di tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) subordinatamente lesioni gravi (art. 122 cpv. 1 CP) e contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup), il quale, il 22.8.2013, ne ha confermato la carcerazione preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) sino al 2.10.2013 compreso (AI 9 e 10). Posto in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP) da quest’ultima data (AI 39, 44 e 133) a seguito di sua formale richiesta del 26.9.2013 (PP IM 1 27.9.2013 pag. 8), è in questo stato detentivo che compare in aula, ricordato come la successiva sua istanza di scarcerazione del 3.1.2014 (AI 125) è stata respinta dal GPC con decisione 14.1.2014 (AI 134) con conferma della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (di seguito solo CRP) con sentenza 27.2.2014 per rischio di collusione ed inquinamento delle prove (art. 221 cpv. 1 lettera, di seguito solo lett., b CPP) sia con ACPR 1 che con __________ (AI 152 pag. 6 segg.).

VI) Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali della vittima

  1. In relazione ai fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA ACPR 1 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a cui si rinvia:

a) per come passò la sera del 21.8.2013 prima di presentarsi al domicilio di __________: PP 16.10.2013 da pag. 4 a 5, PS 23.8.2013 pag. 5, 3.9.2013 pag. 4 e VD all. 2 pag. 3 IV/V R;

b) per come è avvenuto l’incontro a tre fuori dall’appartamento: PP 16.10.2013 pag. 2, PS 23.8.2013 pag. 2 e 4, 3.9.2013 pag. 4 e VD all. 2 pag. 3 VI/VII R;

c) per come si è svolto il suo successivo colloquio con la sola __________: PP 16.10.2013 pag. 2, PS 23.8.2013 pag. 3 e 4 nonché VD all. 2 pag. 2 e 3 IV e II/III/VIII R;

d) per la sua entrata nel soggiorno dell’appartamento e l’accoltellamento da parte di IM 1: PP 16.10.2013 da pag. 2 a 4, PS 23.8.2013 da pag. 3 a 4 nonché VD all. 2 pag. 2 e 3 II/III/V/VI/VII e I/IX/X R.

VII) Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali dell’imputato

  1. Richiamate le sue dichiarazioni in sede predibattimentale (PP 21.8.2013, 26.9.2013 e 6.11.2013 nonché PS 21.8.2013 e 4.9.2013) e dibattimentali (VD all. 1 da pag. 2 a 6), la posizione di IM 1 in relazione alle tre imputazioni nell’AA può essere così brevemente riassunta:

a) pti. 1 e 1.2: se nei suoi primi VI PP 21.8.2013 e 26.9.2013 rispettivamente PS 21.8.2013 e 4.9.2013 l’imputato aveva sostanzialmente riconosciuto i fatti così come indicati nell’AA, dopo aver cambiato il suo difensore il 21.10.2013 (AI 59), nel successivo VI PP 6.11.2013 si è ripetutamente avvalso della, seppur legittima, facoltà di non rispondere (art. 113 cpv. 1 CP) per poi, in sede dibattimentale, contestare entrambe le imputazioni (VD all. 1 pag. 2 IV R) sostenendo che ACPR 1 si è infilzato da solo (VD all. 1 pag. 2 V R) sul coltello (AI 102 foto da 70 a 72) che teneva in mano “col braccio semiteso” (VD all. 1 pag. 2 V R) e “a una distanza di 15 cm dalla pancia, con la punta rivolta in alto parzialmente inclinata in avanti” (VD all. 1 pag. 3 VI R) mentre lui era in una posizione assolutamente ferma e passiva (VD all. 1 pag. 2, 3 e 4 V, III/IV e I/VII R);

b) pto. 2: la contravvenzione (art. 103 CP) di cui all’art. 19a n. 1 LStup non è contestata (PP 26.9.2013 pag. 5, 21.8.2013 da pag. 4 a 5 e PS 4.9.2013 da pag. 7 a 8) seppur con la precisazione di non poter calcolare l’esatto quantitativo di marijuana consumato nel periodo 11.7.2011/21.8.2013 (VD all. 1 pag. 5 VIII/IX/X R), ricordato che per questo stesso reato relativamente al periodo agosto 2008/10.7.2011 l’imputato sia già stato condannato con DA 25.7.2011 del MP (AI 2, cons. 3 e 8aa).

VIII) Altre risultanze istruttorie

  1. A fondamento della presente sentenza la Corte richiama:

a) il fatto che prima del 21.8.2013 imputato e vittima si conoscessero solo di vista (PP IM 1 26.9.2013 pag. 5 e PS __________ 21.8.2013 pag. 2);

b) che la notte dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA ACPR 1 si è recato nell’appartamento volendo discutere con __________ in merito alla fine della loro relazione, avendo già subodorato che tra lui e IM 1 fosse stato scelto l’imputato, visto anche il loro pregresso incontro a tre di metà agosto 2013 (PS IM 1 21.8.2013 pag. 7, 4.9.2013 pag. 5, 6 e 7, ACPR 1 3.9.2013 da pag. 2 a 3, __________ 21.8.2013 pag. 7 e 28.8.2013 pag. 2);

c) che IM 1 è stato descritto da __________ e da un suo conoscente come un ragazzo non aggressivo (PS __________, di seguito solo __________, 26.11.2013 pag. 6), che non crea problemi (PS __________ 15.10.2013 pag. 2), anche se un po’ chiuso (PS __________ 26.11.2013 pag. 3) oltre che guardingo e timoroso “nel senso che ha apprensione un po’ per tutto” (PP __________ 6.2.2014 pag. 5);

d) che la vittima è stata descritta da __________ e da alcuni suoi conoscenti come un bravo ragazzo (PS __________, di seguito solo __________, 25.11.2013 pag. 3, __________, di seguito solo __________, 26.11.2013 pag. 6), allegro, vivace (PS __________ 26.11.2013 pag. 2), pacificatore e non violento (PP __________ 6.2.2014 pag. 4 e PS __________ 15.10.2013 pag. 2), dai modi grossolani e poco raffinati (PP __________ 6.2.2014 pag. 5), che però può diventare anche “un po’ una testa calda”, capace di metterti “le mani addosso” e farti paura (PS __________ 25.11.2013 pag. 3), così come perlomeno già successo a __________ il 21.6.2013 dove, in base al DA 18.7.2013 del MP (AI 131 e cons. 4), con un tasso alcolico tra l’1.45 e l’1.67 g/kg simile a quello del 21.8.2013 (cons. 8f), si è rivolto ad un agente di polizia, concretizzando così il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 n. 1 cpv. 1 CP), con la frase “se mi ammanetti ti sparo in bocca”, per poi spintonarlo (AI 131 e PS __________ 26.11.2013 pag. 5);

e) che IM 1, la notte del 21.8.2013, è risultato negativo all’etanolo (PS IM 1 21.8.2013 pag. 3 nonché AI 60 all. 7 e 9) ma non al THC (PS IM 1 21.8.2013 pag. 3 nonché AI 60 all. 8 e 9), la cui alta concentrazione riscontrata nel sangue conferma un suo regolare consumo di cannabis (AI 60 all. 9);

f) che al momento del suo accoltellamento ACPR 1 non aveva assunto sostanze stupefacenti (AI 60 all. 23 e 24) mentre il suo tasso di etanolo era situabile tra l’1.28 e l’1.74 g/kg (PP __________ 6.2.2014 pag. 2 e 4, PS __________ 21.8.2013 pag. 2, __________ 25.11.2013 pag. 2 e 5, __________ 26.11.2013 pag. 2 e 3, __________ 26.11.2013 pag. 5, AI 60 all. 22 e 24 nonché 97);

g) che al momento dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA la luce del salotto era accesa e generava sufficiente visibilità (PP IM 1 26.9.2013 pag. 3, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 5 e VD all. 1 pag. 5 II R e 2 pag. 3 XI R);

h) che IM 1 ha volontariamente preso il coltello (AI 102 foto da 70 a 72) usato per ferire ACPR 1 dal secondo e non dal primo cassetto della cucina in quanto lì vi erano quelli dalla lama più lunga (PP IM 1 26.9.2013 pag. 2 e 5, PS IM 1 4.9.2013 pag. 9, VD all. 1 pag. 2 V R nonché AI 102 foto 26, 27 e 28);

i) che l’interessato coltello (AI 102 foto da 70 a 72) ha una lunghezza complessiva di circa 42 centimetri (di seguito solo cm), rispettivamente una lama di circa 28 cm (AI 33 pag. 3 e PS ACPR 1 3.9.2013 pag. 2);

j) che sul manico di questo coltello (AI 102 foto da 70 a 72) sono state riscontrate delle tracce di profili DNA di IM 1 e di ACPR 1 così come, sulla lama e sul suo filo, delle tracce di sangue compatibili con il profilo DNA della vittima (AI 36, 55 e 102 foto 70);

k) che dopo l’accoltellamento l’arma del delitto è stata trovata sul tavolino del salotto (PS IM 1 4.9.2013 pag. 13 nonché AI 102 foto 8 e 9);

l) che all’interno e all’esterno dell’appartamento (AI 102 foto da 6 a 35) non è stata ritrovata alcuna pistola elettrica, ciò a confermare, contrariamente al dire dell’imputato (PP IM 1 21.8.2013 pag. 2 e 3, 26.9.2013 pag. 3, PS IM 1 21.8.2013 pag. 4 e 7, 4.9.2013 pag. 10 e VD all. 1 pag. 2 e 5 V e III/IV/V R), le dichiarazioni di __________ e di ACPR 1 sul fatto che la vittima, al momento dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA, non avesse in mano alcun oggetto (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 2 e 3, __________ 6.2.2014 pag. 4, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 3 e 4, 3.9.2013 pag. 2, __________ 21.8.2013 pag. 5 e 28.8.2013 pag. 3);

m) che la torcia raffigurata nell’AI 102 foto 14 e 75 non presenta alcuna traccia di contatto, per i tre punti di prelievo analizzati, con il profilo DNA di ACPR 1 (PP __________ 6.2.2014 pag. 4, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 4 e 3.9.2013 pag. 2, __________ 28.8.2013 pag. 3, AI 101 e 102 foto 75);

n) che la querela (art. 30 segg. CP) per violazione di domicilio (art. 186 CP) inoltrata il 17.11.2013 dal legale di IM 1 (AI 85) senza apparentemente averne preventivamente discusso con il suo cliente (AI 92) è stata decisa con decreto di non luogo a procedere (art. 310 cpv. 1 CPP) del 21.11.2013 (AI 85), decisione poi confermata dalla CRP il 17.3.2014 nella misura in cui il relativo reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP) del 28.11.2013 è stato dichiarato “irricevibile per carenza di legittimazione” (doc. TPC 6);

o) che a seguito dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA IM 1 non ha riportato alcuna ferita o lesione al corpo (AI 102 foto 36 e 37 nonché 144);

p) che in merito alla dinamica della coltellata inferta a ACPR 1 il medico legale Dott. __________ (di seguito solo __________) con la sua relazione del 23.8.2013 ha precisato che “il colpo è stato inferto dall’avanti all’indietro e leggermente dal basso verso l’alto, poiché il punto di ingresso appare al di sotto dell’ombelico e successivamente è stato attinto il colon traverso, che per sede anatomica, risulta situato al di sopra della proiezione dell’ombelico stesso. Inoltre il colpo appare essere stato vibrato con una certa forza, in quanto, dopo aver attraversato tutto l’addome, vengono raggiunti anche i tessuti molli retroperitoneali” (AI 33 pag. 5);

q) che a seguito dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA a ACPR 1 è stata diagnosticata una “ferita addominale da arma bianca con emoperitoneo massivo da rottura di rami dei vasi mesenterici superiori e retroperitoneali; lesione a tutto spessore del colon traverso; plurime lesioni peritoneo viscerale piccolo intestino; peritonite stercoracea secondaria e lesione a tutto spessore del colon traverso” (AI 84 e 102 foto da 45 a 47) con un soggiorno in cure intense e poi nel reparto di medicina interna dell’ospedale regionale di __________ dal 21 al 30.8.2013 (AI 4, 25, 33, 55 e 84) e susseguente inabilità lavorativa al “100% dal 30.08.2013 al 30.09.2013 compreso, per infortunio” (AI 84);

r) che in merito alla pericolosità di questa coltellata il Dott. __________, nel suo rapporto medico legale del 23.8.2013, ha indicato che al momento del suo arrivo in ospedale la vittima presentava “una lesione da punta e taglio alla parete addominale anteriore, pochi cm caudalmente all’ombelico, paramediana sinistra, della lunghezza di circa 4 cm dalla quale fuoriusciva abbondante tessuto omentale” (AI 33 pag. 5) rispettivamente che “la sede attinta e le dimensioni dell’arma avrebbero certamente potuto cagionare la morte del Sig. ACPR 1, che non è sopraggiunta sia per il fortuito mancato coinvolgimento di vasi di dimensioni superiori (per esempio aorta) sia per l’intervento solerte dei sanitari senza il quale il ragazzo sarebbe indubbiamente deceduto in poco tempo” (AI 33 pag. 6), precisando ulteriormente tale conclusione nella successiva sua relazione completiva del 14.10.2013 secondo cui la vittima si è trovata “in reale pericolo di vita in quanto le lesioni addominali hanno attinto i vasi mesenterici superiori e retro peritoneali e tali lesioni hanno causato un cospicuo sanguinamento (3000 ml di sangue riscontrati in addome) che ha necessitato una trasfusione di 6 unità di emazie concentrate e 3 sacche di plasma. Inoltre ad una valutazione neurologica all’ingresso il Sig. ACPR 1 presentava un valore della scala Glasgow pari a 3, che corrisponde a un quadro clinico certamente severo. Inoltre è stato necessario intubare il ragazzo per supportare la funzionalità respiratoria” (AI 50 pag. 4);

s) che tenuto conto delle tracce biologiche rivenute sulla lama del coltello (AI 102 foto da 70 a 72) è ragionevolmente sostenibile che la stessa sia penetrata nell’addome di ACPR 1 per circa 21 cm (AI 102 foto 72);

t) che da un punto di vista clinico il Dr. Med. __________, __________, medico curante della vittima, con certificato del 14.5.2013, ha attestato come lo stesso presenti ancora e verosimilmente “anche in un futuro prossimo” dei dolori “addominali, sia in sede epigastrica che in sede della fossa iliaca sinistra” oltre che “irradianti lungo la gabbia toracica anteriore”, per i quali “assume al bisogno del Paracetamolo” (doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 all. D e PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 6), fermo restando comunque come in sede dibattimentale ACPR 1 abbia dichiarato di stare bene e di non “dover fare altri controlli” (VD all. 2 pag. 1 I R);

u) che con scritto del 14.5.2014 lo psichiatra Dr. Med. __________ del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati di __________ ha precisato che ACPR 1 manifesta tuttora i sintomi tipici postraumatici a seguito dei fatti del 21.8.2013 “che incidono negativamente anche sulla quotidianità comune e sull’inserimento in un percorso di vita regolare e stabile. Posso perciò affermare che nella realtà psichica sua persiste un danno alla salute importante collegato all’avvenimento traumatico” (doc. Dib. 1 all. E), senza comunque dimenticare che il trattamento psicologico settimanale che la vittima sta attualmente seguendo è anche dovuto ad “altre cose antecedenti i fatti” (VD all. 2 pag. 1 I R);

v) che è stato l’imputato, subito dopo i fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA, a chiamare alle ore, di seguito solo h, 1:27 il Ticino Soccorso 144 (AI 69), per la cui trascrizione del relativo colloquio con l’operatore si rinvia al doc. Dib. 2;

w) che le dichiarazioni in sede predibattimentale di __________ (PP 6.2.2014 e PS 21.8.2013, 28.8.2013, 2.9.2013, 15.10.2013 h 8:42 e 10:05) devono essere non di meno prese con la dovuta cautela nella misura in cui la stessa, in relazione al momento topico dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA, non ha visto l’accoltellamento “perché davanti a me avevo la schiena di ACPR 1” (PP __________ 6.2.2014 pag. 8) e neppure che IM 1 avesse in mano un coltello (PP __________ 6.2.2014 pag. 9 e AI 102 foto da 70 a 72);

x) che confrontando le dichiarazioni rese in istruttoria e in aula da IM 1 (VD all. 1 e cons. 7a) e ACPR 1 (VD all. 2 cons. 6) rispettivamente da __________ (cons. 8w) con le fotografie del soggiorno dell’appartamento (AI 102 foto da 8 a 14) non è stato possibile per la Corte determinare l’esatto punto in cui la vittima è stata accoltellata anche perché, benché richiesta dalla difesa (AI 64 e 121), non è stata effettuata alcuna ricostruzione sul posto alla presenza delle parti (AI 66 e 130);

y) che il soggiorno luogo dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA è lungo 4 metri (di seguito solo m) e 50 cm, rispettivamente, essendo aperta la porta che dà sul corridoio, 3 m e 63 cm (4 m e 50 cm ./. 87 cm, AI 102 foto 5);

z) che la prima traccia ematica di ACPR 1 nel soggiorno (AI 102 foto da 8 a 11, piramide n. 2), visibile indicativamente all’altezza della fine dello schermo della televisione sulla sua parte destra, si troverebbe a circa 2 m e 40 cm dalla porta finestra venendo dall’esterno (2 m e 90 cm ./. 50 cm, AI 102 foto da 8 a 11 e 13), rispettivamente a circa 1 m e 23 cm da quella, aperta, del corridoio ( 3 m e 63 cm ./. 2 m e 40 cm);

aa) che IM 1 è stato condannato con DA 25.7.2011 del MP per il reato di contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup) per il consumo e la coltivazione di 10 piante di marijuana, fatti avvenuti nel periodo agosto 2008/10.7.2011 (AI 2).

IX) La ricostruzione dell’accoltellamento di ACPR 1 da parte della Corte

  1. Eccezion fatta per l’accusa di cui al pto. 2 (cons. 7b) dell’AA, IM 1 contesta i fatti e le imputazioni di cui ai pti. 1 e 1.2 (cons. 7a). Trattandosi di un processo indiziario (VD pag. 4 e 5) si vuole ricordare che cosa s’intenda con questo termine (cons. 9a) oltre a richiamare il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP e cons. 9b) e quello della libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP e cons. 9c):

a) nel processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso dovendo la condanna essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale Federale (di seguito solo TF) con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. In questo senso va sottolineato che il TF ha già avuto modo di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova. Occorre quindi esperire un attento esame del materiale probatorio ponendo la versione della vittima a confronto con gli elementi oggettivi certi e quindi verificare se il suo racconto è lineare, univoco, costante e privo di fronzoli, laddove per fronzoli non si intendono delle eventuali imperfezioni marginali, ma contraddizioni su punti determinanti che non consentono di accertare, al di là del dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti come raccontato;

b) il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002);

c) giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (SCHMID, op. cit., art. 10 n. 4 e 5, VERNIORY, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 10 n. 35 segg., BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 10 n. 15 e 16 nonché DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di una parte lesa (sentenze non pubblicate del TF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova (HOFER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbling Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 10 n. 58 segg., SCHMID, op. cit., art. 10 n. 5 e BERNASCONI, op. cit., art. 10 n. 23). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (sentenza non pubblicata del TF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché sentenza non pubblicata del TF 6P.218/2006 del 30.3.2007).

  1. Ciò posto in relazione alle varie fasi che hanno interessato l’accoltellamento di ACPR 1 la Corte ha fatto propria la seguente ricostruzione:

a) fase del colloquio IM 1/ACPR 1/__________ fuori dall’appartamento: la Corte ha concluso che, seppur terminatosi con una stretta di mano (PP __________ 6.2.2014 pag. 3, PS IM 1 21.8.2013 pag. 4, 4.9.2013 pag. 10, ACPR 1 23.8.2013 pag. 4, __________ 21.8.2013 pag. 3, VD all. 2 pag. 2 e 3 VII e VI R), è innegabile come il rapporto personale tra i due uomini fosse rimasto oltremodo teso e conflittuale (PS __________ 21.8.2013 pag. 2 e 3 nonché VD all. 1 pag. 4 VIII/IX R) e questo indipendentemente dall’apparente buon esito del pregresso loro primo incontro di metà agosto 2013 (cons. 8b). E non ci vuole molto per ritenere come assieme a questa sensazione di malessere IM 1 vivesse anche un certo qual imbarazzo già solo perché era pur sempre lui quello che si era installato nella casa di colei che, sino a poco tempo prima, era la donna di ACPR 1;

b) fase della presa del coltello (AI 102 foto da 70 a 72) da parte di IM 1 nel corso del successivo colloquio PP 1/__________ fuori dall’appartamento: l’evidente tensione tra i due uomini, ancorché mitigata dalla stretta di mano (cons. 10a), convinse IM 1 a munirsi dell’arma del delitto con lo scopo, riconosciuto anche dalla Corte in stretta applicazione del principio in dubio pro reo (cons. 9b), di, perlomeno inizialmente, esclusivamente intimidire ACPR 1 nell’ipotesi in cui si fosse presentato in salotto con fare minaccioso (PP IM 1 21.8.2013 pag. 2 e cons. 8d). E proprio perché l’effetto perseguito doveva essere solo deterrente e non lesivo, più questo coltello (AI 102 foto da 70 a 72) era grande e visivamente impressionante più poteva, nella mente di IM 1, raggiungere tale scopo (PS IM 1 4.9.2013 pag. 9). La questione a sapere se, vista l’oggettiva situazione, si giustificasse o meno munirsi di una tale arma può restare irrisolta ricordato non di meno che, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato (PP IM 1 21.8.2013 pag. 2, PS IM 1 21.8.2013 pag. 4, 4.9.2013 pag. 10 e VD all. 1 pag. 2 e 3 V e V R), la discussione all’esterno dell’appartamento tra __________ e ACPR 1 non è stata particolarmente rumorosa: non ci sono state grida né sono stati rotti oggetti (PP __________ 6.2.2014 pag. 3, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 3, __________ 21.8.2013 pag. 3 e VD all. 2 pag. 2 e 3 IV e II/III R). Se così fosse stato, secondo il corso abitudinario delle cose, IM 1, dovendosi preoccupare per l’incolumità della sua donna, sarebbe dovuto uscire per vedere cosa stava capitando e non rimanere all’interno dell’appartamento. Ciò posto non bisogna tuttavia dimenticare come l’imputato sia caratterialmente una persona timorosa (VD all. 1 pag. 2 V R e cons. 8c) e forse anche paranoica (PP __________ 6.2.2014 pag. 5: “qualche tempo fa siccome c’erano stati dei furti nella zona, lui passava le notti alzato e si svegliava ad ogni piccolo rumore che sentiva”) e che, quindi, ma quanto mai inopinatamente, più per la sua sicurezza che per altro, ha volontariamente deciso (cons. 8h) di munirsi di un coltello (AI 102 foto da 70 a 72) dalla lama il più lunga possibile;

c) fase dell’accoltellamento di ACPR 1: la Corte, sulla scorta delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali, ha fatto propria la seguente dinamica:

c1) ricomparendo nel salotto dell’appartamento con il coltello (AI 102 foto da 70 a 72) in mano IM 1 vide ACPR 1 sulla porta finestra venendo dal giardino mentre era trattenuto (PP IM 1 21.8.2013 pag. 2 e PS IM 1 21.8.2013 pag. 4, 4.9.2013 pag. 10 e VD all. 1 pag. 2 V R), o sul braccio (VD all. 2 pag. 2 e 3 VI e X R) o per la maglietta (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 4, __________ 6.2.2014 pag. 3, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 4, __________ 21.8.2013 pag. 3 e 4 nonché VD all. 2 pag. 3 X R) da __________. Evidentemente questo ha aumentato la sua paura per un imminente attacco da parte della vittima, rafforzando così la sua volontà di tenerlo lontano (PP IM 1 21.8.2013 pag. 2, 26.9.2013 pag. 4 e VD all. 1 pag. 5 VI R), ciò che manifestò sia verbalmente con una frase non meglio specificata (VD all. 1 pag. 2 V R), ma di cui ne dà testimonianza la __________ (PS __________ 21.8.2013 pag. 5) sia mostrando a ACPR 1 il coltello (VD all. 1 pag. 4 VI/VII R e AI 102 foto da 70 a 72);

c2) anche se la sua posizione non può essere stabilita con assoluta certezza e questo per i motivi indicati al cons. 8x, IM 1, in quell’istante, doveva trovarsi poco lontano dalla porta del salotto che dà sul corridoio (VD all. 2 pag. 2 III R) e non contro di essa o sulla relativa soglia (VD all. 1 pag. 2 V R) in quanto se così fosse stato al momento della successiva spinta di ACPR 1 dopo il suo accoltellamento non sarebbe indietreggiato sbattendo contro lo stipite della porta stessa (PS __________ 15.10.2013 pag. 2 e cons. 10c8);

c3) tenuto conto dell’apertura di questa porta per 87 cm (cons. 8y), di almeno un passo dell’imputato all’interno del soggiorno e dell’ulteriore lunghezza del suo braccio per almeno 15 cm dalla sua pancia (VD all. 1 pag. 3 VI R e cons. 7a), la Corte ha concluso, tenuto conto della lunghezza della sala (cons. 8y), che al momento di cui al cons. 10 c1) IM 1 dovesse trovarsi a circa 2 m/2 m e 50 cm dalla porta che dà sul corridoio e quindi a circa 2 m/2 m e 50 cm da dove si trovava ACPR 1, ciò che è compatibile con le dichiarazioni della vittima (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 3: “A quel momento eravamo forse distanti circa 2 metri l’uno dall’altro”), rispettivamente col fatto che l’accoltellamento è avvenuto alla fine rispettivamente dopo il mobiletto della televisione (AI 102 foto da 8 a 11, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 3: “vicino all’entrata del corridoio me lo sono visto lì con il coltello” (AI 102 foto da 70 a 72) e 4: “lui era tra la TV e l’entrata del locale verso il corridoio”, PP __________ 6.2.2014 pag. 3: “IM 1 che in quel momento ho visto essere in piedi all’altezza della porta del corridoio che c’è dopo il salotto”, PS __________ 21.8.2013 pag. 4: “IM 1 era sulla porta del salotto, non la porta finestra”, 7: “angolo della porta che c’è tra il salotto e il corridoio” e VD all. 2 pag. 2 III R), se è vero come è vero che le prime tracce ematiche di ACPR 1 sono state trovate all’altezza della televisione (cons. 8z) e nella misura in cui è ragionevole sostenere che, dopo essere stata colpita, la vittima si sia coperta la ferita per trattenere la fuoriuscita di budella e di sangue prima di girarsi verso la veranda e perdere le prime gocce (cons. 10c8);

c4) che in base a questa ricostruzione ed in applicazione del principio in dubio pro reo (cons. 9b) la Corte non può escludere che nella posizione sopra descritta (cons. 10c2 e 10c3) e con il coltello (ai 102 foto da 70 a 72) in mano con la “punta rivolta in alto parzialmente inclinata in avanti” (cons. 7a) IM 1 si trovasse fermo, ipotesi del resto neppure scartata dalla vittima (PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 3 e VD all. 2 pag. 2 III R), mentre ACPR 1, incurante del suo avvertimento verbale (cons. 10c1), si dirigeva verso di lui con fare sì silenzioso, vista la presenza di __________ dormiente in un’altra camera (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 3 e PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 4), ma comunque deciso e risoluto (PS ____ 21.8.2013 pag. 4: “ACPR 1 gli si è fiondato addosso”, 28.9.2013 pag. 1: “ACPR 1 è entrato nell’appartamento in modo irruento”, VD all. 1 pag. 2 V R e cons. 8d) in quanto comprensibilmente ferito dall’appena ricevuta notizia del tradimento della __________ (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 2, __________ 6.2.2014 pag. 3, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 3 e 4 nonché VD all. 2 pag. 3 IX R), fatto di cui voleva aver conferma anche dall’imputato (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 2, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 4 e VD all. 2 pag. 2 VII R);

c5) in quel preciso istante, ormai concretamente fallito lo scopo puramente deterrente del possesso del coltello (AI 102 foto da 70 a 72 e VD all. 1 pag. 2 e 4 V e II R) proprio a ragione del rabbioso avvicinarsi della vittima (PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 4 nonché cons. 8d e 10c4), sia per la reale situazione, sia per la stazza di quest’ultimo (VD all. 2 pag. 1 II R) sia per i suoi modi poco raffinati (cons. 8d), IM 1 ha avuto paura (VD all. 1 pag. 2 V R) e si è sentito attaccato (VD all. 1 pag. 2 V R), benché ACPR 1 non lo stesse minacciando né a voce né a gesti (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 3, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 4 e VD all. 2 pag. 2 VII R), né tantomeno avesse nelle mani una pistola elettrica o altri oggetti (cons. 8l);

c6) che nel mentre la vittima andava verso di lui, IM 1 aveva ancora la possibilità di comportarsi diversamente e in modo più proporzionale di quanto ha fatto, segnatamente, avendo deciso di difendersi come da suo diritto, enfatizzando ancor di più il fatto di avere un’arma in mano con gesti o parole, oppure, se ciò non fosse stato sufficiente per fermare ACPR 1 che con sé, lo si ricorda, non aveva nessuna arma (cons. 8l), una volta fatto cadere a terra il coltello (AI 102 foto da 70 a 72), colpire il suo rivale a mani nude con una sberla o al massimo con un pugno o, ancora meglio, spintonandolo semplicemente via;

c7) che l’imputato mente sapendo di mentire quando sostiene che ACPR 1 si è infilzato da solo (VD all. 1 pag. 2 V R e 2 pag. 2 VII R) mentre lui era fermo (VD all. 1 pag. 2, 3 e 4 V, III/IV e I R nonché cons. 7a), perché al massimo lo sarà stato con le gambe ma non di certo con il braccio destro. Tale conclusione risulta confermata non solo dalle dichiarazioni di ACPR 1 (PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 3: “ricordo che con la mano che impugnava il coltello faceva il movimento diritto verso di me infilando la lama nella pancia”, 4: “me lo sono trovato davanti con il coltello e mi ha colpito” e VD all. 2 pag. 2 III R: “Io sono sicuro di aver visto il movimento di IM 1 mentre mi colpiva. Era un fendente”) e da quelle più volte ripetute dallo stesso imputato (PP IM 1 21.8.2013 pag. 2: “ammetto di essere io l’autore dell’accoltellamento ai danni del ACPR 1”, 26.9.2013 pag. 4: “Ammetto comunque di aver mosso la mia mano che brandiva il coltello verso di lui”, PS IM 1 21.8.2013 pag. 5: “che il mio movimento è stato rotatorio verso di lui, nel momento in cui ACPR 1 veniva verso di me. Quindi avendo il coltello in mano ho visto chiaramente che l’ho colpito alla panca” e 6: “ho ripreso in mano il coltello con la mano destra e l’ho colpito”), ma soprattutto dalle chiare risultanze medico legali (cons. 8p, 8r e 8s);

c8) che solo dopo l’accoltellamento ACPR 1 ha spinto IM 1, una volta sola, contro la porta (VD all. 2 pag. 2 III R) onde allontanarlo da sé (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 3, PS ACPR 1 23.8.2013 pag. 3 e 4), sentendo il coltello (AI 102 foto da 70 a 72) fuoriuscire dal suo addome (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 3 e VD all. 1 pag. 2 V R) e permettendo così a __________ di “percepire dal IM 1 un movimento della spalla (mi sembra destra) come in un gesto del braccio che andava indietro” (PP __________ 6.2.2014 pag. 3 e PS __________ 21.8.2013 pag. 4) e quindi, qualche secondo dopo, vedere la vittima girarsi e constatare “che c’era una macchia rossa sulla sua camicia nella zona del ventre e ho poi anche visto delle gocce di sangue cadere sul pavimento” (PP __________ 6.2.2014 pag. 3, AI 102 foto da 8 a 11, piramide n. 2 e cons. 8z);

c9) che solo per una volta (cons. 10c7 e 10c8) e non due (VD all. 1 pag. 2 V R) la vittima è andata verso IM 1 preso atto di come di questa asserita reiterazione sia ACPR 1 che __________ nulla dicono (cons. 10c8).

d) la fase successiva all’accoltellamento di ACPR 1: la Corte, nella ricostruzione dei fatti utili alla commisurazione della colpa (art. 47 cpv. 1 prima frase CP) dell’imputato (cons. 19), ha concluso come IM 1 dopo essersi brevemente allontanato uscendo dalla porta principale (PP ACPR 1 16.10.2013 pag. 3, PS IM 1 4.9.2013 pag. 13, ACPR 1 23.8.2013 pag. 3 e VD all. 1 pag. 2 V R), abbia deciso di rientrare in soggiorno (PP IM 1 21.8.2013 pag. 2 e VD all. 1 pag. 2 V R), raggiungere la vittima e __________ fuori dall’appartamento e, quindi, su ordine di quest’ultima (PS __________ 21.8.2013 pag. 4), parlare con il Ticino Soccorso 144 (PS IM 1 21.8.2013 pag. 7 e cons. 8v), dalla cui telefonata emerge chiaramente la sua agitazione (PS __________ 21.8.2013 pag. 5) e l’incapacità di giustificare, anche a se stesso, quanto appena successo (cons. 8v).

X) Diritto

  1. In merito alle norme di diritto materiale applicabili alla fattispecie si ricorda che:

a) giusta l’art. 12 cpv. 2 prima frase CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come giusta la seconda frase di questo cpv. basta che a tal fine l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

b) giusta l’art. 12 cpv. 3 CP commette per negligenza un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto ricordato come l’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato tutte le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali;

c) giusta l’art. 13 cpv. 1 CP chi agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione se gli è favorevole, ritenuto come giusta il cpv. 2 di questa norma se l’autore avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza (art. 12 cpv. 3 CP) qualora la legge reprima l’atto come reato colposo;

d) giusta l’art. 15 CP ognuno ha diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri;

e) giusta l’art. 16 cpv. 1 CP se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’art. 15 CP, il giudice attenua la pena ai sensi dell’art. 48a CP;

f) giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata ai sensi dell’art. 48a CP;

g) giusta l’art. 111 CP chi intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a cinque anni in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. da 112 a 117 CP;

h) giusta l’art. 122 cpv. 1 CP chi intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a dieci anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 180 aliquote giornaliere;

i) giusta l’art. 125 cpv. 1 CP chi per negligenza (art. 12 cpv. 3 CP) cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ritenuto come giusta il cpv. 2 di questa norma se la lesione è grave (art. 122 CP) il colpevole è perseguito d’ufficio;

j) giusta l’art. 19a n. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa (art. 106 cpv. 1 CP);

k) giusta l’art. 109 CP l’azione penale per le contravvenzioni (art. 103 CP) si prescrive in tre anni.

  1. IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato di tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.1) commesso per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) in stato di legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 15 CP e VD all. 3 pag. 2 pto. 3) con conseguente suo proscioglimento dall’imputazione di lesione grave (art. 122 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1.2 dell’AA (VD all. 3 pag. 2 pto. 2) e ciò in forza alle seguenti considerazioni:

a) per il reato di tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP): è innegabile per la Corte che chi, come IM 1, colpisce altrui con un fendente all’addome con le modalità e la forza di cui al referto medico legale del 23.8.2013 (cons. 8p) commette oggettivamente il reato di cui all’art. 111 CP (SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 111 n. 2 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 111 n. 1, STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli AG, Berna 2007, art. 111 n. 1 segg., CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Stämpfli SA, Berna 2010, art. 111 n. 1 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/

PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2012, art. 111 n. 3 segg. e FAVRE/PELLET/

STOUDMANN, Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2011, art. 111 n. 1.1 segg.), in specie e per fortuna, visti gli esiti non letali, solo nella forma del tentativo (art. 22 cpv. 1 CP, JENNY, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 22 n. 1 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 22 n. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 22 n. 1 segg., HURTADO POZO, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 22 n. 7 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/

PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 22 n. 4 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 22 n. 1.2 segg.). La Corte non ha quindi dato credito alcuno alla nuova versione dibattimentale dell’imputato, cioè quella dall’auto infilzamento da parte di ACPR 1 (cons. 7a e 10c7), in quanto assolutamente inconciliabile con le dichiarazioni della vittima (cons. 6), con le pregresse affermazioni dell’imputato (cons. 10c7) e, soprattutto, con le risultanze medico legali (cons. 8p, 8r e 8s). A titolo abbondanziale ed anche nell’ipotesi in cui IM 1 non avesse formulato all’inizio del dibattimento questa sua nuova versione dei fatti (cons. 7a), la Corte non avrebbe comunque derubricato il reato di cui al pto. 1 dell’AA in quello, alternativo, di lesione grave (art. 122 cpv. 1 CP, pto. 1.2 dell’AA, ROTH/

BERKEMEIER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 122 n. 1 segg., TRECHSEL/

FINGERHUTH, op. cit., art. 122 n. 1 segg., STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 122 n. 1 segg., CORBOZ, op. cit., art. 122 n. 3 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/

PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 122 n. 7 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 122 n. 1.6.) risultando francamente insostenibile poter oggettivamente credere che l’imputato, nella situazione concitata in cui si trovava, avesse potuto avere ancora il tempo necessario ed il dovuto sangue freddo per decidere di colpire in una zona vitale una terza persona solo per metterne “in pericolo la vita” (art. 122 cpv. 1 CP) senza altresì accettare il rischio di poterla uccidere, giacché, per farlo, avrebbe dovuto avere una formazione medica e chirurgica che di certo IM 1 non ha, ma soprattutto perché, se così fosse realmente stato, avrebbe preso di mira un’altra zona del corpo di ACPR 1 e non di certo quella addominale;

b) per il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP): si ricorda come questa forma di intenzione sussista quando I'agente ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca e ciò nondimeno agisce poiché prende in considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi e pur non desiderandolo lo accetta (JENNY, op. cit., art. 12 n. 43 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 12 n. 13 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 12 n. 6 segg., CORBOZ, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 12 n. 62 segg., DUPUIS/

GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 12 n. 15 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 12 n. 2.4 segg., DTF 134 IV 26, 133 IV 9, 131 IV 1 e sentenza non pubblicata del TF 6B.506/2012 del 12.2.2013). Chi prende in considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole e a tal fine basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio mentre non è necessario che lo desideri e lo approvi (DTF 121 IV 249). II discrimine tra dolo eventuale (art. 12 cpv. 1 seconda frase CP) e negligenza cosciente (art. 12 cpv. 3 CP) può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti I'autore nel dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca mentre v'è negligenza (art. 12 cpv. 3 CP, JENNY, op. cit., art. 12 n. 63 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 12 n. 23 segg., STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 12 n. 9 segg., CORBOZ, op. cit., art. 12 n. 86 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/

PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 12 n. 49 segg., FAVRE/

PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 12 n. 3.1 segg.) e non dolo (art. 12 cpv. 2 CP) qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole (art. 12 cpv. 3 CP), agisce presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58). Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori ragion per cui, in quest'ambito, Ie questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1). In mancanza di confessione il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 130 IV 58, 125 IV 242 e sentenza del TF 6B.519/2007 del 29.1.2008). Ciò posto e tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali (cons. 6, 8h, 8i, da 8p a 8s e 10c), la Corte non ha avuto dubbio alcuno nel riconoscere che l’imputato, se è pur vero che non voleva assolutamente uccidere ACPR 1 con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP, PP IM 1 28.9.2013 pag. 2, PS IM 1 21.8.2013 pag. 8 e VD pag. 4), ha non di meno accettato e fatto proprio il concreto e reale rischio che ciò potesse avvenire (PS IM 1 4.9.2013 pag. 13 e VD all. 1 pag. 3 II R), da cui il dover riconoscere un suo agire per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e VD pag. 4) con contestuale esclusione di una qualsivoglia possibile negligenza cosciente ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP (cons. 12d);

c) per lo stato di legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 15 CP): si ricorda come una situazione di legittima difesa esimente ai sensi dell’art. 15 CP (SEELMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 15 n. 1 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 15 n. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 15 n. 2 segg., MONNIER, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 15 n. 1 segg., DUPUIS/

GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 15 n. 1 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 15 n. 1.2 segg., DTF 129 IV 6, 122 IV 1 e 93 IV 81, sentenze non pubblicate del TF 6B.82/2013 del 24.6.2013 e 6S.29/2005 del 12.5.2005 nonché sentenza della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, 20.4.2012 incarto, di seguito solo Inc., 17.2011.114) presupponga un attacco o la minaccia di un attacco ingiusto, cioè di un comportamento umano che mira a ledere un bene giuridico individuale, la cui effettiva esistenza deve essere determinata mediante una valutazione oggettiva a posteriori (sentenza CARP 20.4.2012 Inc. 17.2011.114) ricordato che colui che suppone erroneamente della sua esistenza va giudicato in base all’art. 13 CP (cons. 12d). L’attacco o la sua minaccia deve essere incombente o già in corso ma non ancora conclusa (DTF 106 IV 12) e questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzasse (sentenza CARP 20.4.2012 Inc. 17.2011.114). C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto (art. 126 CP) non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. E’ il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto mettendo così in pratica la sua minaccia (DTF 93 IV 81, sentenza CARP 20.4.2012 Inc. 17.2011.114 e sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello, di seguito solo CCRP, 14.12.2009 Inc. 17.2009.35). Per verificare se la difesa è stata proporzionata occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto e quindi la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 e sentenza CARP 20.4.2012 Inc. 17.2011.114). La difesa è da considerarsi eccessiva e quindi unicamente discolpante ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 CP (SEELMANN, op. cit., art. 16 n. 1 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 16 n. 1, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 15 n. 2, MONNIER, op. cit., art. 16 n. 3 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 16 n. 3 segg. e FAVRE/PELLET/

STOUDMANN, op. cit., art. 16 n. 1.2 segg.) quando è diretta non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5, sentenza CARP 20.4.2012 Inc. 17.2011.114 e sentenza CCRP 14.12.2009 Inc. 17.2009.35). Orbene, richiamate le circostanze oggettive del caso concreto così come esposte nei cons. 8 e 10, la Corte ha concluso che l’imputato si è trovato non solo soggettivamente ma anche oggettivamente in una situazione di reale pericolo o perlomeno di minaccia alla sua incolumità fisica e quindi di legittima difesa ex art. 15 CP che, proprio per come ACPR 1 aveva scostato __________ sulla soglia della porta finestra e stesse avanzando verso di lui con fare non amichevole (cons. 6, 8d e 10c), avrebbe potuto sfociare anche in qualcosa di più grave delle semplici vie di fatto ex art. 126 CP (DTF 93 IV 81). Ciò posto e previo richiamo delle considerazioni di cui al cons. 10c6), è per la Corte innegabile, però, come l’imputato avrebbe potuto validamente difendersi dall’attacco di ACPR 1 anche senza ricorrere all’uso del coltello (AI 102 foto da 70 a 72), che del resto e così come sancito anche nel DTF 136 IV 49, deve essere utilizzato solo come ultimo mezzo di difesa, da cui l’applicabilità al caso concreto dell’art. 16 cpv. 1 CP;

d) per l’esclusione dell’apprezzamento giuridico divergente (art. 344 CPP) di lesione grave per negligenza (art. 122 cpv. 1 CP in relazione con gli art. 12 cpv. 3 e 125 cpv. 2 CP): così come espressamente indicato nel testo prospettato alle parti (VD pag. 3 e cons. 2), questa ipotesi accusatoria sarebbe entrata in considerazione solo nell’ipotesi in cui la Corte, ma non è stato il caso, avesse concluso che l’imputato aveva agito in base ad un errore sui fatti (art. 13 cpv. 1 CP), avendo creduto, a torto, di trovarsi oggettivamente attaccato da ACPR 1 mentre che in realtà non lo era e che, in quei frangenti, “avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni” (art. 13 cpv. 2 CP, JENNY, op. cit., art. 13 n. 8 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 13 n. 10, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 13 n. 7, THALMANN, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 13 n. 26, DUPUIS/GELLER/

MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 13 n. 18 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 13 n. 2.1 segg. e sentenza CCRP 11.10.2010 Inc. 17.2010.22), ricordato altresì come non essendo giuridicamente ipotizzabile un reato tentato (art. 22 cpv. 1 CP) per negligenza (art. 12 cpv. 3 CP, TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., Vor art. 22 n. 2 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/

STOLL, op. cit., art. 22 n. 4), delle due imputazioni prospettate dal PP poteva, allora, eventualmente entrare in considerazione solo quella di lesione grave per negligenza (art. 122 cpv. 1 CP in relazione con gli art. 12 cpv. 3 e 125 cpv. 2 CP nonché cons. 2). Questa possibile costruzione giuridica poteva però concepirsi solo se la Corte avesse riconosciuto all’imputato un errore sui fatti (art. 13 CP) che, si ricorda, trova applicazione anche in relazione all’apprezzamento erroneo riguardo all’esistenza dei presupposti di un fatto giustificativo (Irrige Annahme einer objektiven Rechtfertigungslage, JENNY, op. cit., art. 13 n. 12, THALMANN, op. cit., art. 13 n. 15, DUPUIS/GELLER/MONNIER/

MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 13 n. 6), in specie quella di essersi sentito attaccato. Ciò posto e considerato come la Corte abbia invece riconosciuto il diritto di IM 1 di sentirsi non solo soggettivamente ma anche oggettivamente attaccato da ACPR 1 (cons. 10c), non essendoci stato alcun suo errore ex art. 13 CP, ne consegue la chiara decadenza di questa variante accusatoria ai sensi dell’art. 344 CPP (cons. 2). Ricordato altresì che la Corte non ha riconosciuto la nuova versione dei fatti dell’imputato, cioè quella dell’auto infilzamento da parte di ACPR 1 (cons. 7a e 10c7), ne deriva insindacabilmente l’ulteriore inconsistenza dell’ipotesi difensiva del reato di lesione grave per negligenza (art. 122 cpv. 1 CP in relazione con gli art. 12 cpv. 3 e 125 cpv. 2 CP), da cui la condanna di IM 1 per il reato di tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP nonché VD all. 3 pti. 1 e 1.1) commesso per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) in stato di legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 15 CP e VD all. 3 pag. 2 pto. 3).

  1. Richiamati nei fatti il cons. 7b ed in diritto ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995, art. 19a n. 12 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 119 segg. non è contestabile né è contestata la realizzazione a carico dell’imputato del reato di contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup (art. 19a n. 1 LStup) per un quantitativo comunque imprecisato vista l’impossibilità dibattimentale di stabilirlo (VD all. 1 pag. 5 X R) rispettivamente, a fronte del DA 25.7.2011 del MP (cons. 3 e 8aa) e del termine di prescrizione triennale di cui all’art. 109 CP, limitatamente al periodo 11.7.2011/21.8.2013 (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.2), da cui il susseguente proscioglimento di IM 1 per questo reato relativamente al periodo 4.3.2011/10.7.2011 (VD all. 3 pag. 2 pto. 2).

XI) Le altre circostanze attenuanti sollevate dalla difesa

  1. In sede di discussione (art. 346 cpv. 1 lett. d CPP e VD pag. 5) la difesa di IM 1 ha richiamato le seguenti circostanze attenuanti:

a) l’art. 19 cpv. 2 CP secondo cui se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena giusta l’art. 48a CP;

b) l’art. 23 cpv. 1 CP secondo cui se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena (art. 48a CP) o prescindere da ogni pena;

c) l’art. 48 lett. d) CP secondo cui il giudice attenua la pena ai sensi dell’art. 48a CP se l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

  1. Richiamati nei fatti il cons. 7b nonché in diritto BOMMER/

DITTMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 19 n. 54 segg., TRECHSEL/

JEAN-RICHARD, op. cit., art. 19 n. 12 segg., STRATENWERTH/

WOHLERS, op. cit., art. 19 n. 7 segg., MOREILLON, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 19 n. 25 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/

MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 19 n. 14 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 19 n. 2.1 segg. la Corte non ha avuto difficoltà alcuna a riconoscere all’imputato l’attenuante di cui all’art. 19 cpv. 2 CP e, quindi, il fatto che in relazione all’imputazione di cui al cons. 12 (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.1) ha agito in stato di scemata imputabilità (VD all. 3 pag. 2 pto. 3) anche se non di grado lieve (VD pag. 5), ma lievissimo (VD pag. 4) laddove le “5-6 canne” (PP IM 1 26.9.2013 pag. 5) fumate nel corso della sera del 20/21.8.2013 possono aver limitato solo in minimissimo grado la sua capacita di valutare il carattere illecito del suo atto e di agire conseguentemente (art. 19 cpv. 2 CP) proprio a fronte della sua consuetudinaria e quasi quotidiana abitudine al consumo di marijuana (cons. 7b).

  1. Richiamati nei fatti il cons. 8v ed in diritto JENNY, op. cit., art. 23 n. 13 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 23 n. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 23 n. 2 segg., HURTADO POZO, op. cit., art. 23 n. 9 segg. e DUPUIS/

GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 23 n. 8 segg. rispettivamente la sentenza apparsa in DTF 112 IV 66, la Corte ha riconosciuto a IM 1 l’attenuante specifica di cui all’art. 23 cpv. 1 CP (VD pag. 5 e all. 3 pag. 2 pto. 3) nella variante dell’aver contribuito ad impedire la consumazione del reato e questo grazie alla sua telefonata al Ticino Soccorso 144 (cons. 8v).

  1. Richiamati in diritto WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 48 n. 28 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 48 n. 19 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48 n. 8, PELLET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 48 n. 36 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/

STOLL, op. cit., art. 48 n. 24 segg., FAVRE/PELLET/

STOUDMANN, op. cit., art. 48 n. 1.12 segg., DTF 107 IV 98, le sentenze non pubblicate del TF 6B.614/2009 del 10.8.2009, 6B.827/2008 del 7.1.2009, 6B.822/2008 del 5.11.2008, 6B.78/2008 del 14.10.2008, 6B.622/2007 dell’8.1.2008, 6S.17/2003 del 3.2.2003 e 6S.146/1999 del 26.4.1999 nonché la sentenza della CARP 5.11.2012 Inc. 17.2012.78+99, la Corte non ha riconosciuto all’imputato l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d) CP (VD pag. 5) non avendo riscontrato nel suo comportamento alcuna “tätige Reue” o “aktive Anstrengung” così come evocate e richieste dalle vigenti dottrina e giurisprudenza. E a tal fine non sono di certo sufficienti le sue dichiarazioni di dispiacere per quanto successo a ACPR 1 (PS IM 1 4.9.2013 pag. 14, AI 75, doc. Dib. 4 e VD pag. 5) quando poi, anche se la legge gli permetteva di farlo, lo querela (art. 30 segg. CP) per il presupposto reato di violazione di domicilio (art. 186 CP e cons. 8n) e quando, per finire, non ha voluto ammettere il reato per il quale è stato condannato (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.1 nonché cons. 12) avendo sostenuto come, nei fatti, sia stato ACPR 1 ad essersi infilzato da solo vista l’asserita sua passività (VD all. 1 pag. 2 e 3 IV/V e da I a IV R nonché cons. 7a).

XII) Colpa, prognosi, pena

  1. Per quel che concerne le norme di diritto concretamente applicabili si ricorda che:

a) giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

b) giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

c) giusta l’art. 42 CP cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);

d) giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

e) giusta l’art. 48a cpv. 1 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata ricordato come giusta il cpv. 2 di questa norma il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena;

f) giusta l’art. 49 cpv. 1 CP quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ritenuto che non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata e che é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio;

g) giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

h) giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto come un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP);

i) giusta l’art. 106 cpv. 1 CP se la legge non dispone altrimenti il massimo della multa è di fr. 10'000.- ricordato come giusta il cpv. 2 di questa norma in caso di suo mancato pagamento per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva (art. 40 CP) sostitutiva da un minimo di 1 giorno a un massimo di 3 mesi e che giusta il relativo cpv. 3 il giudice commisura la multa (art. 106 CP) e la pena detentiva (art. 40 CP) sostitutiva alle condizioni dell’autore in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

  1. Richiamati i DTF 136 IV 55 e 134 IV 132 nonché le sentenze della CARP 20.4.2012 Inc. 17.2011.114 e 5.11.2012 Inc. 17.2012.78+99, partendo dalle circostanze oggettive (objektive Tatkomponenten quali, ad esempio, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa, art. 47 cpv. 2 CP) legate alla riconosciuta imputazione di cui al pto. 1 dell’AA (cons. 12a), è innegabile come la colpa (art. 47 cpv. 1 prima frase CP) di IM 1 sia estremamente grave. Munitosi volutamente (cons. 8h) di un coltello (AI 102 foto da 70 a 72) dalla lama impressionante (cons. 8j) non ci ha pensato due volte nel ferire mortalmente ACPR 1 sferrandogli sì un colpo solo, ma alla cieca e in una zona vitale, in modo violento ed in profondità (cons. da 8p a 8s). Partendo, quindi, vista la fattispecie, da una pena base non inferiore a 15 anni già considerato, come elemento attenuante, il comportamento avuto dalla vittima e tenuto altresì conto che si è trattato di un omicidio (art. 111 CP) fortunatamente solo tentato (art. 22 cpv. 1 CP e cons. 12a) e, nella sua esecuzione, di brevissima durata, non dimenticando comunque come l’irreparabile tragedia è stata evitata solo grazie ad una grande dose di fortuna ed al pronto intervento dei sanitari e fermo restando come per ACPR 1 le conseguenze subite, seppur inizialmente gravi (cons. da 8p a 8s), sono ora in via di definitiva guarigione e non risultano essere permanentemente invalidanti (cons. 8t e 8u), ne deriva una prima riduzione della pena di partenza a 10 anni. Nel successivo esame degli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden quali, ad esempio, il movente, gli obbiettivi perseguiti e la possibilità che aveva l’autore di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità rispettivamente l’intensità della sua volontà delinquenziale, art. 47 cpv. 2 CP) la Corte richiama il fatto che l’imputato, oltre ad avere oggettivamente una bassa soglia criminale (cons. 8c), ha agito con dolo eventuale (cons. 12b e VD 4) ed in un contesto in cui in lui convivevano varie e forti emozioni, tra cui, già solo, la preoccupazione per il momento e la sua reale paura, poi rivelatasi fondata, di stare per essere attaccato (cons. 10c e 12c). D’altro canto, però, non si può nemmeno bagatellizzare il suo chiaro eccesso di difesa (cons. 10c e 12c) - e più questo è importante più la sua colpa (art. 47 cpv. 1 prima frase CP) rimarrà grave e la riduzione della sua pena poco significativa - e la possibilità che egli aveva di evitare il grave e potenzialmente letale ferimento di ACPR 1 (cons. 10c6). Di scarso peso nella diminuzione della pena è invece stata la scemata imputabilità (art. 19 cpv. 2 CP e cons. 15), che la Corte ha ritenuta come più che lievissima in quanto chi consuma marijuana con l’assidua frequenza dell’imputato (cons. 7b) non può ritenersi “piuttosto fatto” (PP IM 1 26.9.2013 pag. 5) per il consumo nel corso di quella tragica serata di “5-6 canne” (PP IM 1 26.9.2013 pag. 5), anche perché se fosse stato effettivamente così “stono” (PP IM 1 26.9.2013 pag. 5) non avrebbe avuto, prima dell’accoltellamento, la lucidità mentale di cercare di calmare ACPR 1 con alcuni inviti verbali o mostrandogli il coltello (AI 102 foto da 70 a 72 e cons. 10c1). Da ciò, tutto ben ponderato trova allora giustificazione un’ulteriore riduzione della pena nell’ordine del 50/55% con la conseguente fissazione della colpa (art. 47 cpv. 1 prima frase CP) globale dell’imputato (Gesamtverschulden) tra 5 anni e 4 anni e 6 mesi. La Corte ha, poi, proceduto alla presa in considerazione degli altri fattori legati alla personalità dell’autore (Täterkomponenten) ovvero la sua vita anteriore, la sua reputazione, la sua situazione personale, il comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 seconda frase CP, DTF 129 IV 6 e sentenza non pubblicata del TF 6B.67/2010 del 22.6.2010). In questa terza fase della commisurazione della pena si richiama, in primis, la riconosciuta attenuante di cui all’art. 23 cpv. 1 CP (cons. 16 e VD 5), la sua quasi giovane età in quanto ventiseienne al momento dei fatti e l’effetto che la pena potrà avere sulla sua vita futura, oltre alla durata del carcere già sofferto e ancora da soffrire. Nessun peso specifico è invece stato dato alla lettera di scuse di cui all’AI 75 così come alle sue similari dichiarazioni alla fine del pubblico dibattimento (VD pag. 5), che sono sembrate alla Corte più affermazioni di circostanza che frasi di pentimento realmente sentite, anche perché, se così fosse stato, ci si sarebbe dovuto aspettare il suo riconoscimento della dinamica dei fatti così come esposta dalla vittima e non, invece, la presentazione di una versione concludente al suo incidentale infilzamento (cons. 7a). Non pentito ai sensi di legge (cons.
  1. e collaborativo nel riconoscere i fatti, ma non in modo oggettivo ma sempre e solo secondo la sua personale visione (cons. 7a), poca se non minima valenza è stata data ad una possibile sua immaturità se è vero come è vero che ____ l’ha elevato al ruolo di padre putativo e, quindi, di persona responsabile e di riferimento per il figlio __________ (PS __________ 15.10.2013 pag. 2). Inoltre e per finire il suo corretto comportamento in sede di istruttoria e in carcere (AI 133) non può comportare per la Corte alcuna riduzione della pena: se l’incensuratezza è ormai un fattore neutro sulla colpa (art. 47 cpv. 1 prima frase CP e DTF 136 IV 1) in quanto circostanza naturale e in qualche modo dovuta, alla stessa stregua ciò deve valere anche per l’obbligo di ciascun indagato di doversi sempre comportare correttamente sia in sede di indagine sia durante la carcerazione. Ritenuto, per finire, che le sue precedenti condanne (cons. 3) e quindi la sua non incensuratezza non abbiano giocato ruolo alcuno nella commisurazione della pena in quanto reati non correlabili né comparabili per gravità (AI 2 nonché doc. TPC 15 e 19) all’imputazione di cui al pto. 1 dell’AA, la Corte, tutto ben ponderato, ha quindi fissato la pena detentiva (art. 40 CP) di IM 1 in 3 anni e 6 mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quelle relative ai DA 27.1.2010 dell’Untersuchungsrichteramt del Canton __________ e 30.6.2011 del MP, con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e VD all. 3 pag. 2 pti. 3 e 3.1), pena evidentemente da espiare non essendo dati i presupposti di cui agli art. 42 cpv. 1 e 43 CP. Inoltre, richiamata la comminatoria di pena di cui all’art. 19a n. 1 LStup, l’imputato è stato condannato al pagamento di una multa (art. 106 cpv. 1 CP) di fr. 300.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP e VD all. 3 pag. 2 pti. 3 e 3.2).

XIII) Le pretese di diritto civile

  1. Giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP il danneggiato può, in veste di accusatore privato (di seguito solo AP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato (SCHMID, op. cit., art. 122 n. 1 segg., DOLGE, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 122 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 122 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 122 n. 1 segg.). E’ AP il danneggiato che dichiara espressamente a un’autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP, SCHMID, op. cit., art. 118 n. 1 segg. e art. 119 n. 1 segg., MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 118 n. 1 segg. e art. 119 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art. 118 n. 1 segg. e art. 119 n. 1 segg. nonché GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 118 n. 1 segg. e art. 119 n. 1 segg.). In quest’ultimo caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa, indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP, SCHMID, op. cit., art. 123 n. 1 segg., DOLGE, op. cit., art. 123 n. 1 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art. 123 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 123 n. 1 segg.). Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva (art. 122 segg. CPP) se, in particolare, dichiara colpevole l’imputato (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP, SCHMID, op. cit., art. 126 n. 1 segg., DOLGE, op. cit., art. 126 n. 12 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art. 126 n. 5 segg., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 126 n. 1 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 126 n. 4 segg.) anche se può rinviare il richiedente al foro civile se l’AP non ha sufficientemente quantificato o motivato la sua azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, SCHMID, op. cit., art. 126 n. 10 segg., DOLGE, op. cit., art. 126 n. 36 segg., JEANDIN/MATZ, op. cit., art. 126 n. 21, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 126 n. 8 segg. e GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 126 n. 16) ricordato che qualora il giudizio completo sulle pretese civili comportasse un onere sproporzionato può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile anche se, per quanto possibile, le pretese di esigua entità dovrebbero essere giudicate interamente in sede penale (art. 126 cpv. 3 CPP, SCHMID, op. cit., art. 126 n. 15 segg., DOLGE, op. cit., art. 126 n. 44 segg., JEANDIN/

MATZ, op. cit., art. 126 n. 24 segg., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 126 n. 12 segg. e GALLIANI/

MARCELLINI, op. cit., art. 126 n. 19 segg.).

  1. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a) CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’AP delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se vince la causa (SCHMID, op. cit., art. 433 n. 1 segg., WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 433 n. 3 segg., MIZEL/RETORNAZ, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 433 n. 1 segg., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 433 n. 1 segg. e MINI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 433 n. 1 segg.), ricordato che, conformemente al cpv. 2 di questa norma, l’AP deve inoltrare la sua istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese, pena la non entrata nel merito (SCHMID, op. cit., art. 433 n. 9 segg., WEHRENBERG/

BERNHARD, op. cit., art. 433 n. 12 segg., MIZEL/RETORNAZ, op. cit., art. 433 n. 12 segg., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 433 n. 9 segg. e MINI, op. cit., art. 433 n. 3).

  1. In merito alla determinazione della retribuzione del patrono d’ufficio l’art. 138 cpv. 1 prima frase CPP rinvia all’art. 135 cpv. 1 CPP secondo cui la stessa soggiace alla tariffa d’avvocatura del Cantone in cui si svolge il procedimento, nel caso concreto il Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1). Conformemente all’art. 4 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-/h, ricordato come giusta l’art. 5a cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 l’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale, stabilito per legge tra le h 22:00 e le h 8:00 dei giorni feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato, è fissato a fr. 250.-/h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima del 1.1.2011 la retribuzione del patrono d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato bensì il dispendio medio di un patrono diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre, non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al patrono d’ufficio possono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in % dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si ricordano, in particolare, quelle di trasferta.

  2. Quo alla nozione di torto morale si rammenta come la sua riparazione presupponga, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l’integrità fisica e psichica o anche l’onore (DESCHENAUX/

TERCIER, La responsabilité civile, Stämpfli & Cie SA, Berna 1975, pag. 54 segg., BREHM, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Stämpfli AG, Berna 2006, art. 47 LF di complemento del Codice civile svizzero, di seguito solo CO, no 12 segg., BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli SA, Berna 2002, pag. 314 segg. e DTF 108 II 422) e, d’altro lato, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., pag. 93 e BREHM, op. cit., art. 47 CO n. 27 segg. nonché DTF 110 II 61, 102 II 211 e 89 II 396). Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ 1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza l’indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità (DTF 121 II 375 e 117 II 50). L’indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima.

  1. Con istanza 19.5.2014 (VD pag. 2 e doc. Dib. 1) così come in arringa (art. 346 cpv. 1 lett. b CPP e VD pag. 4) l’avv. RAAP 1 (di seguito solo RAAP 1), patrono d’ufficio (art. 136 segg. CPP) di ACPR 1 dal 21.8.2013 (AI 13), ha chiesto che IM 1 fosse condannato al pagamento di fr. 44'977.75, di cui fr. 14'977.75 per spese legali (AI 151 e doc. Dib. 1) e fr. 30'000.- per torto morale con interessi del 5% dal 21.8.2013 (doc. Dib. 1). La Corte, tenuto conto delle risultanze d’istruttoria, dell’esito dibattimentale e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD pag. 5 e all. 1 pag. 6 I R), ha deciso quanto segue:

a) spese legali

a1) fattura del 19.2.2014 (AI 151)

1.1) la posta 27.8.2013 “Ricevo verbale Ministero Pubblico + studio incarto” è ridotta di 30 minuti (di seguito solo min);

1.2) la posta 28.8.2013 “Ricevo tel isp. __________” è ridotta di 5 min;

1.3) la posta 28.8.2013 “Tel madre cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.4) la posta 29.8.2013 “Tel Polizia cantonale” è ridotta di 5 min;

1.5) la posta 29.8.2013 “Lettera Polizia 1 pag” è ridotta di 10 min;

1.6) la posta 4.9.2013 “Colloquio genitori cliente” è ridotta di 20 min;

1.7) la posta 5.9.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 25 min;

1.8) la posta 6.9.2013 “Lettera Ministero Pubblico 1 pag” è ridotta di 15 min;

1.9) la posta 6.9.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 5 min;

1.10) la posta 12.9.2013 “Colloquio cliente” è ridotta di 30 min;

1.11) la posta 25.9.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 5 min;

1.12) la posta 27.9.2013 “Lettera Ministero Pubblico 1 pag” è ridotta di 25 min;

1.13) la posta 27.9.2013 “Tel Polizia cantonale” è ridotta di 5 min;

1.14) la posta 27.9.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 25 min;

1.15) la posta 4.10.2013 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.16) la posta 7.10.2013 “Ricevo atti dal MP + studio incarto” è ridotta di 30 min;

1.17) la posta 15.10.2013 “Ricevo verbali __________ + studio incarto” è ridotta di 15 min;

1.18) la posta 15.10.2013 “Colloquio cliente” è ridotta di 20 min;

1.19) la posta 16.10.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 15 min;

1.20) la posta 16.10.2013 “Lettera Delegata aiuto alle vittime 1 pag” è ridotta di 20 min;

1.21) la posta 22.10.2013 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.22) la posta 30.10.2013 “Verbale di Polizia __________” per 40 min non è riconosciuta in quanto non agli atti;

1.23) la posta 30.10.2013 “Trasferta __________ 40km” per 40 min non è riconosciuta per lo stesso motivo di cui al pto. 1.22);

1.24) la posta 30.10.2013 “Trasferta __________ 40km” per la spesa di fr. 40.- non è riconosciuta per lo stesso motivo di cui al pto. 1.22);

1.25) la posta 4.11.2013 “Tel Ufficio vittime” è ridotta di 5 min;

1.26) la posta 4.11.2013 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.27) la posta 6.11.2013 “Lettera Ministero Pubblico 1 pag” per 40 min non è riconosciuta per lo stesso motivo di cui al pto. 1.22);

1.28) la posta 6.11.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 15 min;

1.29) la posta 12.11.2013 “Tel Polizia cantonale” è ridotta di 5 min;

1.30) la posta 12.11.2013 “Lettera Ministero Pubblico 1 pag” è ridotta di 15 min;

1.31) la posta 13.11.2013 “Ricevo tel Ministero Pubblico” è ridotta di 5 min;

1.32) la posta 14.11.2013 “Tel Polizia cantonale” è ridotta di 5 min;

1.33) la posta 18.11.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 5 min;

1.34) la posta 18.11.2013 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.35) la posta 22.11.2013 “Ricevo Decreto di non luogo a procedere Ministero Pubblico + studio incarto” è ridotta di 20 min;

1.36) la posta 22.11.2013 “Lettera Ministero Pubblico 2 pag” è ridotta di 20 min;

1.37) la posta 22.11.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 25 min;

1.38) la posta 25.11.2013 “Tel polizia cantonale” è ridotta di 5 min;

1.39) la posta 25.11.2013 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 5 min;

1.40) la posta 25.11.2013 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.41) la posta 26.11.2013 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.42) la posta 2.12.2013 “Ricevo reclamo di controparte + studio incarto” è ridotta di 20 min;

1.43) la posta 12.12.2013 “Osservazioni CRP reclamo IM 1 3 pag 4 copie Invio osservazioni” è ridotta di 60 min;

1.44) la posta 16.12.2013 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.45) la posta 16.12.2013 “Lettera Ministero Pubblico 1 pag” è ridotta di 10 min;

1.46) la posta 16.12.2013 “Tel Ministero Pubblico” è ridotta di 5 min;

1.47) la posta 7.1.2014 “Ricevo istanza probatoria avv. DF 1 + studio incarto” è ridotta di 15 min;

1.48) la posta 8.1.2014 “Lettera Ministero Pubblico 1 pag” è ridotta di 15 min;

1.49) la posta 8.1.2014 “Ricevo tel Ministero Pubblico” è ridotta di 5 min;

1.50) la posta 9.1.2014 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 10 min;

1.51) la posta 13.1.2014 “Ricevo decisione Istanze probatorie + Studio incarto” è ridotta di 20 min;

1.52) la posta 4.2.2014 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

1.53) la posta 6.2.2014 “Colloquio avv. DF 1” è ridotta di 5 min;

1.54) la posta 19.2.2014 “Lettera Ministero Pubblico 1 pag” è ridotta di 15 min;

da cui si hanno complessivamente 2'167 min al posto degli indicati 2'947 min a fr. 180.-/h, e quindi un onorario totale di fr. 6'501.- (2'167 min x fr. 3.-/min) e dei costi di trasferta per fr. 392.- (fr. 432.- ./. fr. 40.-);

a2) fattura del 15.5.2014 (doc. Dib. 1)

2.1) la posta 6.3.2014 “Ricevo atti di accusa + studio incarto” è ridotta di 20 min;

2.2) la posta 6.3.2014 “Lettera cliente 1 pag” è ridotta di 25 min;

2.3) la posta 12.3.2014 “Colloquio cliente” è ridotta di 40 min;

2.4) la posta 18.3.2014 “Lettera Tribunale penale federale 1 pag stralcio assessori giurati” è ridotta di 15 min;

2.5) la posta 20.3.2014 “Ricevo+stampa e-mail avv. DF 1 1 pag” è ridotta di 5 min;

2.6) la posta 21.3.2014 “Ricevo Decisione CRP + studio incarto” è ridotta di 5 min;

2.7) la posta 21.3.2014 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 10 min;

2.8) la posta 24.3.2014 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

2.9) la posta 7.4.2014 “Ricevo scritto Tribunale penale+studio incarto” è ridotta di 5 min;

2.10) la posta 17.4.2014 “Tel Ufficio assistenza” è ridotta di 5 min;

2.11) la posta 17.4.2014 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

2.12) la posta 28.4.2014 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

2.13) la posta 6.5.2014 “Colloquio cliente” non viene riconosciuta in quanto inutile visto il numero di telefonate già avute e il successivo incontro del 16.5.2014;

2.14) la posta 8.5.2014 “Tel Dottor __________” è ridotta di 5 min;

2.15) la posta 8.5.2014 “Lettera Dottor __________ 1 pag” è ridotta di 20 min;

2.16) la posta 12.5.2014 “Tel cliente (natel)” è ridotta di 5 min;

2.17) la posta 13.5.2014 “Tel Dottor __________” è ridotta di 10 min;

2.18) la posta 15.5.2014 “Stesura istanza risarcimento” è ridotta di 60 min;

2.19) la preparazione al pubblico dibattimento di cui alle poste 12.5.2014, 15.5.2014 e 16.5.2014 “Preparazione dibattimento” e “Studio incarto” per complessivi 150 min è stata equamente ridotta a 90 min ritenuto come nella fattura 19.2.2014 (AI 151) sono già stati riconosciuti, alle poste 27.8.2013, 25.9.2013, 3.10.2013, 5.11.2013, 12.11.2013, 18.12.2013 e 6.2.2013, 295 min per “Studio incarto”, “Deposito atti c/o Ministero Pubblico __________” e “Visione atti __________”;

2.20) per la durata del pubblico dibattimento per i giorni di lunedì 19.5.2014 (h 9:30 - 12:15 e 14:00 - 17:00, pari a 345 min, VD pag. 1, 3 e 4) e di martedì 20.5.2014 (h 9:30 - 12:20 e 14:00 - 14:55, pari a 225 min, VD pag. 4 e 5) con il computo di altri 60 min per la partecipazione all’udienza di deliberazione di mercoledì 21.5.2014 (h 11:00 - 11:35, pari a 35 min, VD pag. 5 e 6) ed una prima discussione della sentenza con il cliente, sono stati calcolati 630 min;

da cui si hanno ulteriori 940 min al posto degli indicati 1'125 min a fr. 180.-/h, quindi fr. 2'820.- (940 min x fr. 3.-/min) e conseguentemente fr. 9'321.- per onorario (fr. 6'501.- + fr. 2'820.-), fr. 559.25 per le spese (pari al 6% di fr. 9'321.-, art. 6 cpv. 1 RL 3.1.1.7.1 e cons. 22), fr. 392.- per costi di trasferta e fr. 821.75 per l’imposta sul valore aggiunto (pari all’8% di fr. 10'272.25, VD all. 3 pag. 2 e 3 pti. 3, 3.3, 11 e 11.1);

b) torto morale

richiamata la giurisprudenza vigente in materia per casi simili a quello qui in esame (HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005) il richiesto risarcimento di fr. 30'000.- (doc. Dib. 1) è stato ritenuto come eccessivo e riportato a fr. 15'000.- con l’interesse legale del 5% dalla data dei fatti (VD all. 3 pag. 2 pti. 3 e 3.3). Questo importo trova la propria giustificazione nelle chiare sofferenze sia fisiche che psichiche, passate e attuali, occasionate alla vittima e in parte ancora da superare, così come richiamate ai cons. da 8p a 8u;

c) di conseguenza, visto quanto sopra, le pretese di risarcimento per spese legali e torto morale dell’AP sono state riconosciute per fr. 26'094.- con interesse del 5% dal 21.8.2013 su fr. 15'000.-, con conseguente condanna di IM 1 al relativo pagamento (VD all. 3 pag. 2 pti. 3 e 3.3), ritenuto che per il riconoscimento delle altre sue pretese ACPR 1 è stato rinviato al competente foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e VD all. 3 pag. 2 pto 3§);

d) ricordato che l’avv. RAAP 1 con decreto 26.8.2013 (AI 13) è stato nominato patrocinatore d’ufficio di ACPR 1 con gratuito patrocinio (art. 136 segg. CPP), richiamati per la sua retribuzione gli art. 135 e 138 CPP, il sopra riconosciuto importo di fr. 11'094.- per spese legali viene posto a carico dello Stato, riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP secondo cui se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’AP, l’indennità è devoluta al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio (VD all. 3 pag. 3 pto. 11) e rammentato come il dispositivo relativo alla sua retribuzione non è stato impugnato da questo patrocinatore dinanzi alla CRP (VD all. 3 pag. 4 pto. 11.2 e doc. TPC 26).

XIV) Confische, sequestro conservativo e dissequestri

  1. In merito alle norme del CP e del CPP concretamente applicabili si ricorda che:

a) giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

b) giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova;

c) giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati;

d) giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno il pubblico ministero o il giudice dispongono il dissequestro e restituiscono gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

  1. Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (PS __________ 25.9.2013 e __________ 4.10.2013, AI 1, 26, 30, 60, 88, 102, 155 e doc. TPC 20) e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 5 XI/XII/XIII R), la Corte ha ordinato:

a) la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a IM 1 di 1 coltello da cucina Victorinox con lama di 28 cm (AI 60 e 102 foto da 70 a 72) e di 1 machete nero Gerber con astuccio (AI 60 e 102 foto 76) essendo serviti alla commissione del reato per il quale l’imputato è stato condannato (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.1) e/o tali da compromettere la sicurezza delle persone o l’ordine pubblico (VD all. 3 pag. 2 pti. da 4 a 4.2);

b) il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di 1 torcia elettrica nera Fenix (AI 60 e 102 foto 75) e, in quanto tessuto ed indumenti macchiati dal sangue dell’AP, di 1 asciugapiatti (AI 60), di 1 paio di scarpe Adidas (AI 60 e 102 foto 69), di 1 felpa grigia e nera Fishbone (AI 60 e 102 foto 62 e 63), di 1 paio di calze grigie (AI 60 e 102 foto 68), di 1 camicia Gucci (AI 60 e 102 foto 51 e 52), di 1 paio di jeans corti Ytwo Jeans (AI 60 e 102 foto 53 e 54) e di 1 paio di mutande nere (AI 102 foto 56 e 57 nonché VD all. 3 pag. 2 pti. da 5 a 5.8);

c) il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP):

c1) a IM 1 di 1 natel Nokia C3 Imei __________ (AI 1, 60 e 88) e di 1 scheda SIM Lebara __________ (AI 1, 60 e 88) previa cancellazione delle relative memorie già solo per la presenza dei numeri telefonici di __________, di 1 torcia elettrica Mag-Lite in quanto oggetto che non ha avuto ruolo alcuno nello svolgimento dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA (AI 60) nonché di 1 felpa nera e rossa Moskitoo (AI 60 e 102 foto 38 e 39), di 1 canottiera nera (AI 102 foto 40 e 41), di 1 paio di slip neri (AI 60 e 102 foto 42) e di 1 paio di pantaloni neri Jem52 (AI 60 e 102 foto 42 e 43) in quanto indumenti già fotografati dalla scientifica per eventuali future esigenze probatorie e non macchiate dal sangue dell’AP (VD all. 3 pag. 2 e 3 pti da 6 a 6.6);

c2) a ACPR 1 di 1 paio di infradito Royal Class in quanto già fotografati dalla scientifica per eventuali future esigenze probatorie e non macchiate dal suo sangue (AI 102 foto 58 e VD all. 3 pag. 3 pto. 7);

c3) a __________ di 1 coltello da cucina Victorinox (AI 60 all. 6 e 102 foto 73 e 74) e di 1 recipiente in plastica in quanto oggetti che non hanno avuto ruolo alcuno nello svolgimento dei fatti di cui ai pti. 1 e 1.2 dell’AA (AI 60) nonché di 1 paio di string neri (AI 60), di 1 reggiseno nero e grigio (AI 60), di 1 maglietta nera marca Amisu (AI 60 e 102 foto 66 e 67) e di 1 paio di pantaloncini neri e rosa Speedo (AI 60 e 102 foto 64 e 65) in quanto già fotografati dalla scientifica per eventuali future esigenze probatorie e non macchiate dal sangue dell’AP (VD all. 3 pag. 3 pti. da 8 a 8.6);

c4) al competente ufficio del Servizio autorizzazioni, __________ di 1 fucile a pompa Remington mod. 870, cal. 12, n. __________ (AI 30 e 60), di 1 pistola F.N. mod. baby, cal. 6.35, n. __________ (AI 30 e 60), di 1 scatola Special slug sporte con 25 colpi cal. 12/67.5 (AI 60 all. 36), di 1 scatola di colpi Remington con 45 colpi (AI 60 all. 36) e di 1 scatola Fiocchi con 25 cartucce cal. 12 (AI 60 all. 36) per quelle che saranno le decisioni di sua competenza a dipendenza del rinnovo o meno a IM 1 della concessa autorizzazione d’acquisto d’armi del 22.3.2010 (AI 26 e VD all. 3 pag. 3 pto. 10).

XV) Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. Visto che i riconosciuti proscioglimenti di IM 1 (VD all. 3 pag. 2 pto. 2) altro non sono che una diversa qualifica giuridica degli stessi fatti (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.1) rispettivamente che la dovuta riduzione temporale ex art. 109 CP e AI 2 di una contravvenzione (art. 103 CP e art. 19a n. 1 LStup) interessa un reato comunque ammesso (VD all. 3 pag. 1 pti. 1 e 1.2), la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dell’imputato ad eccezione di fr. 200.- a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 CPP e VD all. 3 pag. 3 pto. 10).

Visti gli art. 12, 15, 16 cpv. 1, 19, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 40, 47, 48a, 49, 51, 69, 106, 111, 122 cpv. 1 CP;

19a n. 1 LStup;

80 segg., 84 segg., 136, 138, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. tentato omicidio intenzionale

commesso il 21.8.2013 a __________ ai danni di ACPR 1;

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 11.7.2011/21.8.2013 a __________ ed altre imprecisate località consumato un imprecisato quantitato di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

  1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di lesioni gravi di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo 4.3.2011/10.7.2011.

  2. IM 1, avendo agito in stato di legittima difesa discolpante nonché in stato di scemata imputabilità e avendo dimostrato pentimento attivo, è condannato:

3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva ai decreti d’accusa 27.1.2010 dell’Untersuchungsrichteramt del Canton __________ e 30.6.2011 del Ministero Pubblico del Canton __________, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.3. a versare all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di fr. 15’000.- per torto morale con interessi del 5% a far tempo dal 21.8.2013 e fr. 11’094.- a titolo di spese legali;

§ Per il rimanente della sua pretesa l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

  1. E’ ordinata la confisca di:

4.1. 1 coltello da cucina Victorinox con lama di 28 cm;

4.2. 1 machete nero Gerber con astuccio;

  1. È ordinato il sequestro conservativo di:

5.1. 1 torcia elettrica nera Fenix;

5.2. 1 asciugapiatti;

5.3. 1 paio di scarpe Adidas;

5.4. 1 felpa grigia e nera Fishbone;

5.5. 1 paio di calze grigie;

5.6. 1 camicia azzurra Gucci;

5.7. 1 paio di jeans corti Ytwo Jeans;

5.8. 1 paio di mutande nere.

  1. E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:

6.1. previa cancellazione delle relative memorie:

6.1.1. 1 natel Nokia C3 Imei __________;

6.1.2. 1 scheda SIM Lebara __________;

6.2. 1 torcia elettrica Mag-Lite;

6.3. 1 felpa nera e rossa Moskitoo;

6.4. 1 canottiera nera;

6.5. 1 paio di slip neri;

6.6. 1 paio di pantaloni neri Jem52.

  1. E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a ACPR 1 di 1 paio di infradito Royal Class.

  2. E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a __________ di:

8.1. 1 coltello da cucina Victorinox;

8.2. 1 recipiente in plastica;

8.3. 1 paio di string neri;

8.4. 1 reggiseno nero e grigio;

8.5. 1 maglietta nera marca Amisu;

8.6. 1 paio di pantaloncini neri e rosa Speedo.

  1. Il fucile a pompa Remington mod. 870, cal. 12, n. __________, la pistola F.N. mod. baby, cal. 6.35, n. __________, una scatola Special slug sporte con 25 colpi cal. 12/67.5, una scatola di colpi Remington con 45 colpi e una scatola Fiocchi con 25 cartucce cal. 12 sono dissequestrati in favore del Servizio autorizzazioni, __________ per le decisioni di sua competenza.

  2. La tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad eccezione di fr. 200.- a carico dello Stato.

  3. Le spese di patrocinio dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP.

11.1. Le note professionali del 19.2.2014 e del 15.5.2014 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:

onorario fr. 9'321.--

spese fr. 559.25

trasferte fr. 392.--

IVA fr. 821.75

totale fr. 11'094.--

  1. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 6'689.80

Multa fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 157.25

Subtotale fr. 12'147.05

./. a carico dello Stato fr 200.--

Totale fr. 11'947.05

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62

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  • art. 122 CPP
  • art. 123 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 236 CPP
  • art. 263 CPP
  • art. 267 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 346 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 426 CPP

CPS

  • art. 22 CPS
  • art. 122 CPS

IA

  • art. 120 IA

II

  • art. 3 II
  • art. 89 II
  • art. 102 II
  • art. 117 II
  • art. 295 II

IV

  • art. 3 IV
  • art. 93 IV
  • art. 124 IV
  • art. 134 IV

LF

  • art. 47 LF

LStup

  • art. 19 LStup

RL

  • art. 4 RL
  • art. 5a RL
  • art. 6 RL

TG

  • art. 22 TG

VI

  • art. 3 VI

VII

  • art. 3 VII

Gerichtsentscheide

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