Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2014.11
Entscheidungsdatum
04.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2014.11 72.2016.152

Lugano, 4 ottobre 2016/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

patrocinata dall’avv. RAAP 1

ACPR 2

patrocinata dall’avv. RAAP 2,

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 10/2014 del 17 gennaio 2014, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. truffa, ripetuta

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo ottobre 2001 - luglio 2006,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti all’esecuzione degli ordini della banca __________ (__________), succursale di __________ (già __________), inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 1, titolare della relazione nr. __________ denominata __________,

presentando ai funzionari bancari, direttamente o per interposta persona, in diverse occasioni, procure per il prelevamento di denaro dal conto __________ apparentemente sottoscritte dalla titolare della relazione, facendo loro credere in questo modo, contrariamente al vero, che l’avente diritto li aveva autorizzati, mentre in realtà tali autorizzazioni al prelevamento erano state da lui allestite ad arte, all’insaputa della titolare del conto, di cui aveva falsificato la firma, ricevendo in questo modo, direttamente o per interposta persona, il denaro prelevato,

e meglio, per avere proceduto o fatto procedere, facendosi successivamente consegnare il denaro, ai seguenti prelevamenti dalla relazione __________:

1.1 in data 11 ottobre 2001, la somma di ITL 21 milioni, a mano di una falsa procura al portatore di data 11 ottobre 2001;

1.2 in data 18 giugno 2002, la somma di EUR 45'810.00, a mano di una falsa procura al portatore di data 18 giugno 2002;

1.3 in data 10 marzo 2003, la somma di EUR 15’150.00, a mano di una falsa procura a favore di __________;

1.4 in data 26 giugno 2003, la somma di EUR 20’500.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ e/o __________ di data 26 giugno 2003;

1.5 in data 24 settembre 2003, la somma di EUR 25’500.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ di data 24 giugno 2003;

1.6 in data 2 giugno 2004, la somma di EUR 40’400.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ di data 2 giugno 2004;

1.7 in data 15 settembre 2005, il certificato rappresentante i titoli denominati __________ no. val. __________, a mano di una falsa procura a favore di __________ di data 15 settembre 2005;

1.8 in data 27 marzo 2006, la somma di EUR 30’500.00, a mano di una falsa procura a suo favore di data 27 marzo 2006;

1.9 in data 5 luglio 2006, la somma di EUR 134’000.00, a mano di una falsa procura a favore di __________ di data 5 luglio 2006;

ottenendo in questo modo l’indebito prelevamento di ITL 21 milioni e EUR 311’860.00 e del certificato rappresentate i titoli __________, valori patrimoniali consegnatigli, in Svizzera o in __________, e usati dall’imputato per scopi personali;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

  1. falsità in documenti, ripetuta

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo ottobre 2001 - luglio 2006,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti,

e meglio per avere, come descritto al punto 1 del presente atto d’accusa, ripetutamente allestito e/o fatto allestire a terzi in buona fede le false autorizzazioni al prelevamento, nelle quali aveva falsificato la firma della titolare del conto, facendone in seguito uso;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;

ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa 133/2016 del 12 agosto 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

  1. truffa, ripetuta

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo maggio 2006 - febbraio 2007,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia funzionari della banca __________ (ora __________), inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 2, per complessivi € 30'319.67,

e meglio, per avere,

presentando ai funzionari bancari, in due occasioni, per il tramite di una terza persona che agiva in buona fede, istruzioni per il prelevamento di denaro dal conto __________ apparentemente sottoscritte dalla titolare della relazione ACPR 2, facendo loro credere in questo modo, contrariamente al vero, che provenissero dall’avente diritto, mentre in realtà erano state allestite all’insaputa della titolare del conto, della quale egli aveva falsificato la firma, rispettivamente aveva abusato della firma autografa da lei in precedenza consegnatagli su di un foglio firmato in bianco,

ricevendo in questo modo il denaro prelevato,

e meglio:

1.1 € 10'000.00, prelevati il 16 maggio 2006 a mano di un falso ordine di prelievo di data 16 maggio 2006;

1.2 € 20'319.67, prelevati il 22 febbraio 2007 a mano dell'ordine di chiusura conto di data 19 febbraio 2007;

valori patrimoniali usati dall’imputato per scopi personali;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

  1. falsità in documenti, ripetuta

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

il 16 maggio 2006 e nel periodo 19-22 febbraio 2007,

per procacciarsi un indebito profitto,

formato documenti falsi e fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti,

e meglio per avere, con il concorso di terzi in buona fede, allestito i due falsi ordini bancari menzionati al punto 1 del presente atto d’accusa, nei quali aveva falsificato la firma della titolare del conto __________, rispettivamente aveva abusato della sua firma autografa, facendone in seguito uso come descritto al punto 1 del presente atto d’accusa, allo scopo di sottrarre dalla relazione bancaria menzionata € 30'319.67;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

  • l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, a sua volta assistito dall’MLaw __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:11 alle ore 17:03.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento 4 ottobre 2016

Il Presidente constata l’assenza dell’imputato.

Il Presidente constata che l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 22 settembre 2016 (doc. TPC 28), indirizzata all’avv. DUF 1, presso il cui studio l’imputato ha eletto domicilio legale.

L’imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.

Il Presidente richiama il verbale del dibattimento del 22 settembre 2016 (prima udienza) e constata che l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato.

Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la storia al centro del procedimento odierno ci riporta agli inizi degli anni ’90, ad anni di allegria, anni in cui l’economia tirava, in cui in __________ arrivavano costanti flussi di denaro proveniente dall’__________. IM 1 in quegli anni è un promotore finanziario, ha vari clienti e ad alcuni di questi consiglia di portare denaro in Svizzera. IM 1 non è gestore della maggior parte dei conti, si limita ad avere un ruolo defilato, ha un contratto per cui viene remunerato dalla banca sulla base del patrimonio che la banca può investire grazie a lui. La maggior parte dei clienti che vengono apportati da un apportatore __________ sviluppa un rapporto con la banca, mentre alcuni, per riservatezza, timorosi ad avere troppi rapporti con la banca e troppe prove documentali sulla consegna dei soldi in Svizzera, i quali non hanno alcun rapporto con la banca. IM 1 è la persona di fiducia di queste persone, il consulente __________, che li porta in banca, funge da intermediario, anche per il deposito e i prelevamenti dei soldi e quando vogliono sapere come va il conto in Svizzera. Per gli stessi motivi per cui non vogliono avere rapporti con la banca, non vogliono neppure avere in __________ documentazione della banca, per cui le indicazioni vengono fatte oralmente da IM 1 o con fogli anonimizzati prodotti da IM 1. Ad un certo punto arriva la crisi e l’idillio inizia a rompersi. I primi presagi li abbiamo già nel 2006, quando un cliente in banca si lamenta di alcuni prelevamenti. Nel 2009 uno dei clienti apportati da IM 1 a __________, il titolare del conto __________, per cui IM 1 aveva sempre funto da intermediario, si presenta direttamente in banca senza avvisare IM 1 per vedere la sua situazione, accorgendosi che il saldo che gli era stato riferito da IM 1 non trovava riscontro con quello che effettivamente c’era sul conto, mancavano tanti soldi. Quindi __________ comincia a preoccuparsi e cercare di chiarire l’accaduto, si reca assieme a IM 1 presso il cliente, ed emerge che IM 1 nel corso degli anni ha riferito dei saldi inesatti del cliente per coprire degli ammanchi e IM 1 stesso ammette di avere fatto la cresta su alcuni prelievi. Contemporaneamente arriva un altro cliente con una situazione analoga, la titolare del conto __________. __________ a questo punto capisce la malparata, si presenta al MP e denuncia IM 1. IM 1 riferisce di 4 conti potenzialmente malversati. Tre di questi, contattati, non si sa per quale motivo, danno atto che la questione per loro è a posto. Di fronte a queste dichiarazioni, non sono stati fatti ulteriori accertamenti su questi conti. Il procedimento si focalizza dunque sull’unico conto che aveva già indicato __________, che nel frattempo è stato oggetto di denuncia da parte della titolare, il conto __________.

ACPR 1 è un’amica e vicina di IM 1, vi era una frequentazione di lunga data delle rispettive famiglie, la fiducia era totale e IM 1 gestiva i beni di ACPR 1 anche in __________. ACPR 1 sporge denuncia penale in __________ nei confronti di IM 1 e intenta pure una causa civile, mentre in Svizzera segue un’altra strategia, la quale consiste nello sporgere denuncia penale contro la banca e la fiduciaria __________, strategia che non trova grande successo in Svizzera, perché il sottoscritto ha decretato che le associazioni di responsabilità penale di certo non ne hanno e neppure altre persone al loro interno hanno responsabilità penali (decreto d’abbandono e di non luogo, entrambi confermati in sede di ricorso), posto che l’unica persona che ha commesso reato è IM 1, il quale ha ingannato la banca sfruttando la fiducia che veniva in lui riposta per danneggiare il patrimonio dell’AP.

L’accusa è la prima a ritenere che ACPR 1 non è completamente trasparente nelle sue dichiarazioni e di conseguenza non è penalmente credibile, e questo per due motivi: o non si ricorda bene le cose, oppure la strategia che ha scelto – andare contro la banca – le implica di non riconoscere talune firme che ha messo o taluni atti che ha effettivamente compiuto. Sapendo di dover prestare attenzione alle dichiarazioni di ACPR 1, l’accusa ha verificato tutte le sue dichiarazioni, ne ha controllato la conformità con quanto era agli atti e laddove vi erano dei forti dubbi circa la veridicità non ha ritenuto di avere sufficienti elementi per imputare a IM 1 delle operazioni che la querelante gli imputava. È per questo che alcuni prelevamenti denunciati come falsi non si trovano nell’AA, ma l’accusa si è limitata a fatti oggettivi. Un elemento oggettivo importante per fare da discrimine tra le malversazioni imputabili a IM 1 e quelle a lui non imputabili, è la falsità delle firme. IM 1 faceva arrivare alla banca un documento con il quale si faceva il prelevamento, gli accordi presi erano che il cliente che aveva bisogno soldi faceva arrivare a IM 1 un foglio firmato in bianco, IM 1 spediva il foglio firmato in bianco al domicilio di __________, __________ lo riceveva e lo faceva compilare secondo le istruzioni che IM 1 gli dava al telefono. I soldi venivano poi fatti recapitare a IM 1 tramite professionisti che si occupavano di questo servizio e in alcuni casi si recava IM 1 direttamente a prenderli. La prassi descritta per i prelevamenti è inimmaginabile oggi, ma queste malversazioni non sono di oggi, ma datano degli anni ’90, anni in cui le banche avevano prassi completamente diverse e i livelli di sicurezza erano adattati all’epoca storica degli atti. Con questo sistema IM 1 nel corso degli anni, ingannando i funzionari della banca, ha effettuato 8 prelevamenti truffaldini. La falsità della firma di ACPR 1 sulle procure, è stata accertata dalla perizia del Dr. __________ dell’Università di __________.

Sulla qualità e sull’attendibilità della perizia, l’accusa rileva che la stessa è stata commissionata da __________, allorquando la medesima è stata attaccata da ACPR 1, la quale chiedeva il risarcimento del danno subìto, e quindi __________ aveva ogni interesse a che le firme venissero riconosciute come vere. Le parti durante il procedimento hanno avuto ogni possibilità di proporre anche una propria perizia, ma ciò non è stato. IM 1 si è limitato a contestare la perizia dicendo che aveva un problema di presupposti, e meglio che il perito si era basato su alcune firme che ACPR 1 considerava false, ma è stato detto che ACPR 1 è dovuta scendere a patti con la verità, ella ha contesto delle firme che è assurdo contestare, e meglio il set d’apertura del conto ed altro, quando ha negato ACPR 1 era in una fase di negazione totale, affermando di non avere firmato nulla. In modo processualmente economico è stata fatta fare una perizia dalla Polizia Scientifica sulle firme contestate, la quale ha stabilito che si trattava di firme al 100% originali.

IM 1, dal canto suo, si è limitato a negare gli addebiti, sostenendo che tutti i soldi prelevati sono sempre stati consegnati alla cliente direttamente dalla banca e negando di avere falsificato le firme. IM 1 mente quando descrive il modo in cui avrebbe fatto pervenire alla banca le istruzioni per il prelevamento di ACPR 1, affermando che lui spediva i soldi ricevuti dalla cliente, ma non li vedeva, siccome riceveva dai clienti una busta chiusa che lui a sua volta inseriva in un’altra busta che spediva poi a __________. Ma questo è assurdo siccome è IM 1 la persona di fiducia di ACPR 1 e in ogni caso IM 1 viene smentito da __________, il quale dice che l’imputato gli mandava il foglio firmato in bianco dalla cliente. IM 1 mente anche quando dice di non avere mai ricevuto soldi dalla banca per la cliente. L’incarto è pieno di smentite di queste dichiarazioni di IM 1, in primo luogo quelle del teste O.T.. IM 1, che era l’unico referente per questo conto, nega di avere mai saputo quanto era il saldo. Quando viene confrontato all’evidenza dei fatti, ad esempio che alcuni prelevamenti riportavano la sua firma, dà sempre la stessa risposta, ovvero si avvale della facoltà di non rispondere. IM 1 ha mentito anche sulla sua situazione personale, avendo assicurato che quella con ACPR 1 era la sua unica vertenza anche in __________, mentre si è visto che oltre a ACPR 1 ha avuto gli stessi problemi anche con altri clienti. Di fronte alla totale incredibilità delle sue dichiarazioni, che si scontrano in modo incontrovertibile con prove certe, IM 1 si avvale della facoltà di non rispondere, al posto di dare delle spiegazioni, e a processo non si presenta. Non resta quindi che basarsi sulle risultanze e tirare le conclusioni. IM 1 è autore colpevole della truffa contestatagli nell’AA del 17 gennaio 2014.

Per quanto attiene all’AA del 12 agosto 2016, quando __________ nel 2002 lascia la banca e va in __________, prende quale gestore esterno tutti i mandati di cui si occupava già come direttore, non però il conto __________, perché già nel 2002 era un conto con un saldo troppo basso per una gestione.

ACPR 2 è una signora molto benestante di __________, IM 1 introduce la cliente in __________ e nel 1995 viene aperta la relazione. ACPR 2 è una di quelle clienti che non vuole aver nulla a che fare con la Svizzera e tutti i rapporti tra la cliente e la banca vengono intrattenuti da IM 1. Nel corso degli anni ACPR 2 ha consegnato ITL 400 mio a IM 1 affinché li mettesse sul conto svizzero, ma apparentemente sul conto ne è arrivata unicamente una parte (AI 24). Ma poco importa, perché se vi è stato questo reato da parte di IM 1, è un reato commesso in __________, perché è in __________ che ha ricevuto i soldi. Però IM 1 ha saccheggiato questo conto già a partire dal 2000, in Svizzera. Abbiamo numerose operazioni contestate dalla cliente, purtroppo al momento della denuncia nel 2014 parecchie erano già prescritte. Quelle rimanenti e che ritroviamo nell’AA sono solo le ultime due operazioni, un prelevamento e la chiusura del conto.

ACPR 2 sin dal suo primo verbale riconosce di aver consegnato a IM 1 diversi fogli firmati in bianco nel corso degli anni. Riconosce di avergliene consegnati tre per il conto svizzero, ma non può escludere di avergliene consegnati anche per i conti __________ (AI 25, p. 3). Sappiamo che IM 1 disponeva di ordini firmati in bianco, per cui diventa poco importante precisare se IM 1 ha abusato della firma data in bianco o ha falsificato la firma della cliente. Anche quelle volte che la cliente gli ha dato la firma in bianco per prelevare non abbiamo alcun riscontro che IM 1 abbia effettivamente prelevato il denaro utilizzando quella procura, ma potrebbe avere anche attinto da averi in __________. L’inchiesta comunque ha accertato tramite perizia (AI 64) che la firma del 16 maggio 2006, mentre quella dell’ordine di chiusura probabilmente non è falsa, quindi in dubio pro reo diciamo pure che non è falsa, ma vi è stato l’abuso della firma rilasciata in bianco dalla cliente. ACPR 2 rilascia dichiarazioni solide, riconosce dall’inizio di avere commesso una leggerezza, pur avendo intentato una causa civile, ella racconta semplicemente le cose come stanno.

A fronte di queste accuse, fotocopie di quelle di ACPR 1, e dei riscontri oggettivi, IM 1 non risponde dando solide spiegazioni, ma ripropone come sua difesa ufficiale una storiella che nel 2010 si è inventato per la cliente ACPR 2: la colpa della sparizione dei fondi sarebbe la cattiva amministrazione da parte della banca, in particolare l’acquisto da parte della banca, in violazione del mandato che voleva una gestione conservativa, dei bond argentini che avrebbero poi perso il loro valore. Peccato che tutti i prelevamenti abusivi contestati da soli bastano a svuotare il conto. La relazione è stata chiusa nel febbraio 2007. Nel 2010, quando IM 1 è in difficoltà con gli altri clienti, IM 1 contatta la ACPR 2 dicendole che c’è un’urgenza e che la banca ha perso tutti i suoi soldi. La cliente prende la freccia rossa e si reca immediatamente a __________ per incontrarsi con l’avvocato consigliatole da IM 1, il quale però non fa nulla siccome non c’è nulla da fare. IM 1 deve tamponare e sceglie questa via per la cliente, inventandosi che la banca avrebbe perso tutto. La falsità di questa spiegazione emerge in modo manifesto dalla lettura delle dichiarazioni di IM 1, egli è sopraffatto dalle sue bugie e, confrontato con la realtà dei fatti, continua a contraddirsi, dimostrando la totale inattendibilità della sua difesa. Da un lato vi sono dati oggettivi che lo incolpano e lui si difende mentendo e raccontando una storia assurda.

Non ci resta quindi che basarci sugli elementi oggettivi.

In diritto rileva che in entrambi i casi IM 1 inganna astutamente dei funzionari di banca inducendoli ad atti pregiudizievoli ai danni del patrimonio delle due clienti. Non lo fa sempre direttamente, ma utilizza anche degli strumenti inconsapevoli. L’inganno consiste nel sottoporre le false richieste di prelevamento e l’astuzia consiste nella presentazione di documenti con firme falsificate. Bisogna tenere conto del tessuto in cui queste circostanze si sono svolte, era così che si operava, per discrezione, coi clienti __________.

Pacifiche le falsità in documenti contestate.

Per quel che ne è della pena, inizia col dire che ci troviamo di fronte ad una Corte delle assise correzionali perché quando ha stilato il primo atto d’accusa riteneva di poter contenere la pena. Poi è arrivato il secondo caso, con importi piuttosto limitati, e dunque anche per economia processuale, considerando il tempo trascorso dai fatti e che con ogni probabilità non ci sarà un effettivo carcere che IM 1 dovrà subire, ha ritenuto di rimanere davanti ad una Corte a composizione monocratica.

IM 1 tradisce la fiducia dei suoi clienti, dei funzionari di banca, quelli che gli permettono di lavorare e tradendoli si appropria del denaro dei clienti. Il denaro è l’oggetto del suo rapporto coi clienti e lui glielo ruba. L’inganno si protrae sull’arco di numerosissimi anni e viene mantenuto in tutto il periodo, sull’arco di tutta la durata dei fatti IM 1 ha sempre mantenuto nell’errore i clienti, continuando a mentire e reiterare le truffe, ha vissuto per anni nell’inganno e nella menzogna. E tutto ciò esclusivamente per avidità, motivo al 100% egoistico. Era tutto pianificato. IM 1 era uno stimato professionista __________ con numerosi clienti, stava bene e poteva vivere benissimo senza rubare un centesimo ai suoi clienti. Aveva quindi la possibilità di non commettere questi reati. Evidentemente ne voleva di più. La colpa a suo carico è una colpa grave e nulla nel suo atteggiamento processuale e nel suo comportamento nei confronti delle vittime può essergli d’aiuto nella commisurazione della pena, al contrario. Solamente l’incensuratezza e il lungo tempo trascorso dai fatti costituiscono delle circostanze favorevoli. La prognosi al momento non si può dire negativa. Chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 2 (due) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni e che venga condannato ad una multa di CHF 10'000.00. La multa è una pena effettiva e direttamente legata al suo modo di agire. Chiede inoltre che venga condannato a risarcire l’AP ACPR 2 i così come richiesto da quest’ultima;

  • all’MLaw __________, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sui fatti che emergono dall’inchiesta ACPR 1 l’imputato ha sempre negato le accuse mossegli affermando che i prelevamenti effettuati erano regolarmente autorizzati dalla cliente. Le affermazioni dell’imputato non sono state approfondite, nel senso che il PP non ha confrontato la cliente con le dichiarazioni dell’imputato secondo cui la cliente avrebbe fatto importanti acquisti in __________. L’imputato ha anche dichiarato che la cliente voleva fregarlo. Anche in questo caso il PP sembra non aver approfondito questa affermazione. L’attendibilità dell’AP non è cristallina in quanto ha negato inizialmente ogni sottoscrizione di documenti, salvo doversi ricredere di fronte alla perizia in atti. Anche l’attendibilità di __________ è da mettere in discussione. Nel verbale del 9 aprile 2016 egli ha negato l’incontro avvenuto in __________ presso un centro commerciale con IM 1 e __________ per un prelevamento di denaro che non è oggetto di questo procedimento; __________ ha sempre negato di avere ricevuto la somma di Euro 50'000.00, quando __________ ha confermato questo fatto. La difesa aggiunge che __________ ha dichiarato di non essersi recato in banca nel 2012 per chiudere la relazione __________, ciò che invece la madre ha riferito. Arriviamo a dire che diverse affermazioni di ACPR 1 e __________ sono quantomeno inattendibili e mettono in discussione la loro credibilità. Solo su queste affermazioni si basa l’impianto dell’accusa per costruire le ipotesi di reato. Inoltre la pratica bancaria di usare le deleghe firmate in bianco e i prelievi per interposta persona, il trasporto in __________ per vie non ufficiali, per motivi di discrezione anche nei confronti del fisco __________, confonde le acque, al punto che, secondo la difesa, rende impossibile dimostrare in un senso e nell’altro chi abbia ricevuto questo denaro e quando. Non è quindi dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che IM 1 abbia ricevuto tutte le somme contestategli o se non le abbia effettivamente consegnate all’AP, posto che anche per le somme che la medesima ha dichiarato di avere ricevuto non vi sono delle ricevute o delle prove che vanno oltre le dichiarazioni dell’AP stessa.

Per quanto attiene ai fatti relativi a ACPR 2, rileva che l’AP nega di aver mai approvato il primo prelievo, ma due impiegati della banca (__________e __________) confermano una telefonata di controllo alla cliente. Pur parlando in codice hanno confermato entrambi che la signora aveva capito di cosa si stava parlando, siccome avevano fatto riferimento al conto __________. Anche in questo caso l’imputato ha dichiarato di conoscere lo scopo dei prelevamenti. Dai verbali non risulta che il PP abbia confrontato l’AP con queste affermazioni o abbia approfondito in altro modo. Anche qui la prassi bancaria confonde talmente le acque che non è possibile capire chi abbia prelevato i soldi. Anche qui non è quindi dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che IM 1 abbia ricevuto tutte le somme contestategli o se non le abbia effettivamente consegnate all’AP, posto che anche per le somme che la medesima ha dichiarato di avere ricevuto vi sono delle ricevute o delle prove che vanno oltre le dichiarazioni dell’AP stessa.

In diritto, sull’imputazione di truffa, rileva che trova difficile ravvisare astuzia nel caso delle operazioni più grossolane, dal momento che l’ufficio che si occupava della verifica delle firme ha apposto il timbro “sta bene firma” anche su quelle che – anche senza essere periti – apparivano grossolanamente falsificate. Inoltre non è dimostrato che le firme apocrife e i fogli firmati in bianco siano riconducibili all’imputato. Non essendo dimostrato che l’imputato non abbia consegnato le somme incriminate, non è dimostrato neppure che le abbia tenute per farne uso personale.

Sula falsità in documenti ritiene che le firme falsificate in modo più grossolano non siano atte a provare fatti di rilevanza giuridica. Negli altri casi non è dimostrato che vi fosse l’intenzione di farne un uso diverso da quello che volevano le clienti, in quanto il trasferimento del denaro non è tracciabile in assenza di qualsivoglia ricevuta o altro.

Sul fatto che il PP sostenga che IM 1 abbia effettuato personalmente quasi tutti i prelevamenti, rileva che la maggior parte dei prelevamenti risultano essere stati fatti da altre persone.

La difesa trova inoltre problematico il fatto che si ritenga un diritto dell’imputato, ovvero la facoltà di non rispondere, come la dimostrazione che non è stato in grado di spiegare taluni fatti. In alcuni casi la confusione può anche essere stata la causa della scarsa coerenza delle affermazioni da lui rilasciate, ciò che è stato ritenuto anche per le AP;

  • l’avv. RAAP 2, che ha comunicato di non presenziare al dibattimento per una questione di economia dei costi, il 6 settembre 2016 ha presentato – per nome e per conto di ACPR 2 – richieste scritte (doc. TPC 16), postulando che l’atto d’accusa aggiuntivo del 12 agosto 2016 sia integralmente accolto e che IM 1 venga ritenuto colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti.

Quale pretesa di natura civile, ha chiesto che IM 1 venga condannato a versare all’AP ACPR 2 Euro 30'319.67 oltre interessi del 5% a partire dal 16 maggio 2006, sull’importo di Euro 10'000.00, nonché a partire dal 22 febbraio 2007, sull’importo di Euro 20'319.67.

Ha in fine chiesto che IM 1 venga condannato a versare all’AP ACPR 2 CHF 5'500.00 a valere quale risarcimento delle spese di patrocinio sostenute nell’ambito del procedimento a carico dell’imputato, allegando la sua nota d’onorario del 6 settembre 2016.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Questione pregiudiziale

  1. Il 22 settembre 2016 si è tenuta la prima udienza nel procedimento a carico di IM 1.

L’imputato, pur essendo stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 17 agosto 2016 (doc. TPC 9), non si è presentato al dibattimento senza giustificare la sua assenza.

La difesa, dopo avere confermato che il suo assistito era informato del dibattimento, ha comunicato di non saper dire se questi avrebbe o meno dato seguito alla seconda citazione.

  1. In tali condizioni, non potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, giusta l’art. 366 CPP è stata indetta una nuova udienza il 4 ottobre 2016 (verbale dibattimentale 22.09.2016, p. 2).

Anche in occasione del secondo dibattimento, l’imputato – senza giustificazione e nonostante fosse stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 22 settembre 2016 (doc. TPC 28) – non è comparso.

Constatato che l’imputato aveva avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consentiva la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, con il consenso delle parti il dibattimento si è tenuto in contumacia (verbale dibattimentale 04.10.2016, p. 2).

II) Curriculum vitae

  1. IM 1, cittadino __________, è nato il __________ a __________.

Invitato dal PP ad esprimersi sulla sua situazione personale in occasione dell’interrogatorio del 23 novembre 2012 ha riferito:

" …omissis… A inizio __________ ho iniziato una collaborazione con il gruppo __________; sono stato incaricato di creare una rete di promotori finanziari nella mia regione, operazione riuscita; io ero in sostanza il responsabile dei promotori per la mia regione, e venivo remunerato in base agli affari apportati da tutti i promotori. Nel __________ ha ceduto le attività __________; io sono passato al gruppo __________, sempre con la stessa funzione. La mia attività continuava comunque a prosperare, e ciò fino all'aprile 2010, quando la cliente ACPR 1 ha inviato uno scritto __________ e ad altre banche, nel quale asseriva che io avessi effettuato dei movimenti non autorizzati, anche a contanti (…). A seguito di questo scritto __________ ha effettuato un controllo ispettivo su tutti i miei mandati, senza rilevare alcunché, e in particolare nessuna operazione a contanti, ciò che avrebbe comportato la mia radiazione dall'albo dei promotori finanziari. Nell'ambito degli accertamenti emerse comunque un sospetto di violazione di mono-mandato che mi legava con __________. Non potendolo negare (con riferimento alla collaborazione con __________), ho accettato l’uscita dal gruppo, che è comunque avvenuta con liquidazione dal mio portafoglio clienti (una sorta di indennità che viene accordata ai promotori quando lasciano l’istituto, e che naturalmente non verrebbe accordata in caso di colpe).

Preciso che in effetti dalla fine degli ’80, circa, ho iniziato ad appoggiare alcuni clienti in Svizzera, da __________, e ciò a seguito della richiesta di un mio cliente imprenditore, che mi presentò __________. Da allora, settembre 2010, non ho più lavorato. Non ho più pagato la tassa annuale dell'albo dei promotori finanziari, con il risultato automatico di una sospensione. Preciso che qualora versassi la quota verrei immediatamente reinserito nell'albo.

(…) dal settembre 2010 non ho più lavorato in quanta la mia situazione personale era estremamente dura. Avevo entrambi i genitori e la mia compagna affetti da ______. Non riuscivo dunque a riiniziare a lavorare, nonostante le numerose offerte ricevute da istituti di credito.

(…) ho vissuto con i risparmi e con la parte di liquidazione di __________, che non mi è stata pignorata dalla signora ACPR 1 nell'ambito del procedimento civile da lei iniziato nei miei confronti. Ora ho esaurito queste risorse e onestamente non so come farò. Ad oggi non ho né reddito né sostanza. Vivo in affitto.

(…) non ho debiti; vi è comunque la causa per EUR 785'683.00, promossa nei miei confronti da ACPR 1. In questo ambito sono stati posti sotto sequestro conservativo il saldo della mia liquidazione da __________ (non so indicare né l'ammontare, in quanto il sequestro è intervenuto prima della definizione dell'ammontare), l'auto del 2004, lo scooter e l'eredità dei miei genitori (una cascina con dei terreni agricoli nell'__________ e una casetta ad __________).

(…) nonostante il terribile momento vissuto dal 2010, io non mi sono ammalato e non ho dovuto ricorrere a cure mediche. Sono riuscito a rimanere in piedi, anche se la mia vita è peggiorata drasticamente. Dal profilo lavorativo ed economico ho perso tutto quello che avevo. Nel contempo ho dovuto affrontare l’aggressività della famiglia __________, che è arrivata a minacciare me e la mia famiglia, inclusa mia figlia, di morte. Ho sporto tre querele nei loro confronti per questi fatti, tutte precedenti alla loro lettera. Non conosco ad oggi l'esito delle querele. Presumo che non siano ancora state istruite. I tempi sono lunghi.

Dal profilo giudiziario, ho solo le cause con ACPR 1: una civile e una penale, per gli stessi fatti del procedimento svizzero. La denuncia svizzera è difatti sostanzialmente un copia-incolla di quella presentata in __________. (…) in __________ non mi vengono contestati illeciti riferiti alle relazioni __________, ma solo al conto __________.

Dal profilo familiare, mi sono sposato con __________. Ci siamo separati nel ______ e abbiamo divorziato verso il _____. Dal ____ convivo con __________, con la quale ho avuto una figlia il _______. Viviamo tutti assieme a __________.

(…) riconfermo di avere avuto problemi solo con la cliente ACPR 1. Non ho avuto alcun disguido con altri clienti.”

(VI PP 23.11.2012, p. 7 e 8, AI 78, ___________).

  1. Interrogato sempre dal PP in merito alle sue prospettive future, l’imputato ha dichiarato:

" Le mie prospettive future passano per un reinserimento lavorativo. Non escludo nel mio settore di competenza, ma non escludo neppure altre soluzioni. Al momento, miei eventuali redditi verrebbero pignorati a seguito della causa civile ACPR 1.”

(VI PP 23.11.2012, p. 9, AI 78, ___________).

Invitato ad esprimersi nuovamente sulla sua situazione personale nell’ambito del procedimento sfociato nell’atto d’accusa aggiuntivo 133/2016 del 12 agosto 2016, IM 1 ha riferito:

" (…) la mia situazione personale non è sostanzialmente cambiata rispetto a quanto dichiarato al termine del procedimento penale ACPR 1. In particolare, non esercito alcuna attività lucrativa e i miei beni sono ancora sotto sequestro civile nell’ambito del contenzioso ACPR 1.”

(VI PP 15.04.2014, p. 12, AI 29, _____________).

  1. Il prevenuto è incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero del 15 settembre 2016, doc. TPC 19).

Per contro, in __________ IM 1 è stato condannato, con sentenza del 10 giugno 2013 del Giudice di pace di __________, cresciuta in giudicato il 25 ottobre 2013, alla multa di Euro 400.00 per diffamazione (Estratto del casellario giudiziale __________ del 19 settembre 2016, doc. TPC 29).

In __________ il prevenuto è poi stato oggetto di un ulteriore procedimento penale derivante dal suo agire in danno di ACPR 1 e __________, sfociato nella sentenza del 3 settembre 2016 del Tribunale ordinario di __________, ad oggi non cresciuta in giudicato, con la quale è stato condannato alla reclusione di 1 anno e 4 mesi ed alla multa di Euro 2'000.00 per truffa pluriaggravata ed esercizio abusivo di attività di investimento autonoma e di autonoma gestione del risparmio (doc. dib. 1, allegato al verbale dibattimentale 22.09.2016).

A questo proposito va precisato che i fatti per cui IM 1 è stato ritenuto colpevole con tale sentenza – pur avendo quale danneggiata la medesima AP del procedimento in oggetto – non sono contemplati negli atti d’accusa del procedimento che ci interessa.

Non si pone pertanto alcuna problematica relativa al principio ne bis in idem posto che la sentenza __________ concerne fatti diversi e che la stessa non è comunque definitiva.

III) Inchiesta e atti d’accusa

  1. Il 31 maggio 2010 __________, membro della direzione della società di gestione patrimoniale __________ di __________, già direttore dell’allora __________ (oggi __________), succursale di __________, per voce del suo rappresentante avv. __________, ha informato il Ministero Pubblico di malversazioni che sarebbero state commesse da IM 1, promotore finanziario __________ residente a __________ (Provincia di __________), in danno di alcuni clienti, nel frattempo diventati pure clienti di __________, parte delle quali commesse in territorio svizzero (AI 1, _____________), fatti precisati con scritto del 1. giugno 2010 (AI 2, _____________).

A seguito dell’audizione di __________, svoltasi il 2 luglio 2010 presso il Ministero Pubblico, il PP ha aperto l’istruzione penale nei confronti di IM 1 per i reati di truffa e falsità in documenti (AI 8, _____________).

  1. Con esposto del 25 marzo 2011 (AI 1, ___________) ACPR 1 ha poi denunciato la __________ – istituto presso il quale, nel giugno 1998, per il tramite di IM 1, amico di lunga data, aveva aperto il conto no. __________, versando un importo corrispondente (oggi) a circa EUR 800'000.00 – e la __________ – società alla quale il 16 giugno 2003 ha conferito mandato di gestione del conto quale gestore patrimoniale esterno alla banca – per appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, reati ipotizzati in relazione a malversazioni, nel corso degli anni, della quasi totalità degli averi depositati sul conto.

L’autore principale delle malversazioni sarebbe stato IM 1 (contro il quale avrebbe inoltrato denuncia penale in __________), che nondimeno non avrebbe potuto agire da solo, ma avrebbe avuto dei complici all’interno delle predette società, segnatamente __________, __________, __________, __________ e __________. Nell’impossibilità, al momento della denuncia, di determinare la responsabilità penale dei complici, ha indicato la __________ e la __________, responsabili ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CP.

  1. Il 16 settembre 2011 il PP ha decretato l’apertura dell’istruzione penale a carico di IM 1 e di ignoti per titolo di truffa, subordinatamente appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 11, ___________).

  2. ACPR 1 è stata interrogata il 19 settembre 2011, precisando il suo esposto penale (VI PP 19.09.2011, AI 14, ___________).

  3. Con decisione dell’11 ottobre 2011 il PP ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________ e della __________, difettando i presupposti per l’apertura di un procedimento (AI 18; ___________).

  4. Con gravame del 24 ottobre 2011 ACPR 1 ha postulato che il predetto decreto di non luogo a procedere fosse annullato e che si facesse luogo al procedimento a carico della __________ e della __________ (AI 24, ___________), gravame respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello con decisione del 23 febbraio 2012 (AI 43, ___________).

  5. Con decisione del 31 maggio 2012, il PP ha sospeso il procedimento contro IM 1 per quanto riguarda possibili malversazioni ai danni dei titolari dei conti citati da __________ nella notizia di reato di cui si è detto, ritenuto che non erano emersi fatti di rilevanza penale, la segnalazione di __________ essendosi rivelata fondata unicamente con riferimento alla cliente ACPR 1, titolare del conto __________ (AI 19, _____________).

  6. Per tali fatti, con atto d’accusa 10/2014 del 17 gennaio 2014, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di truffa ripetuta e falsità in documenti ripetuta.

  7. Con scritto del 20 gennaio 2014, la Pretura di ________, ha richiamato l’incarto _________, informando il Ministero Pubblico della pendenza di una causa civile intentata da ACPR 2 contro la __________ (AI 20, _________).

Appreso che ACPR 2 nel procedimento civile contro la banca aveva lamentato il fatto che IM 1 avrebbe effettuato dei prelevamenti non autorizzati dal suo conto bancario, il PP ha interpellato il legale della donna, avv. RAAP 2, per sapere se la sua cliente intendesse presentare denuncia penale nei confronti di IM 1 (AI 22, _________).

  1. Il 10 febbraio 2014 ACPR 2, per voce della sua patrocinatrice, ha inoltrato al MP un memoriale scritto, corroborato da pezze giustificative, riguardante le contestazioni mosse verso l’operato della banca __________ e di IM 1 (AI 24, _________).

Il 21 febbraio 2014 ACPR 2 si è quindi costituita AP ed è stata assunta a verbale dal PP, confermando l’esposto dei fatti presentato dalla sua patrocinatrice (VI PP 21.02.2014, AI 25, _____________).

  1. Per questi fatti, con atto d’accusa aggiuntivo 133/2016 del 12 agosto 2016, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti.

IV) Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

V) Fatti di cui all’atto d’accusa 10/2014 del 17 gennaio 2014: AP ACPR 1

  1. La versione dell’AP ACPR 1
  1. Nel suo esposto di denuncia del 25 marzo 2011 (AI 1, ___________) ACPR 1, per voce del suo patrocinatore, ha riferito che alla fine degli anni ’90 avrebbe deciso di investire parte del denaro guadagnato dalla gestione per molti anni di un distributore di benzina, dalla vendita di alcuni immobili di sua proprietà, nonché da quanto ereditato dalla di lei madre.

Per fare ciò, si sarebbe avvalsa della consulenza di colui che riteneva essere un amico, IM 1, il quale le avrebbe consigliato di investire in fondi di investimento in __________ e in Svizzera, suggerendo la __________ (oggi __________, succursale di __________), presentandole un importante funzionario della stessa, tale __________ (ora membro della direzione di __________), il quale in più occasioni si sarebbe recato, insieme a IM 1, presso l’abitazione della denunciante per illustrarle la sicurezza e la redditività di un investimento nella predetta banca elvetica.

Le denunciante ed i suoi famigliari si sarebbero dunque convinti della validità degli investimenti proposti, fiduciosi soprattutto in ragione del rapporto di amicizia che li legava e del fatto che le era stato presentato un importante funzionario bancario svizzero ed avrebbero quindi deciso di aderire alle proposte di investimento. __________ avrebbe investito pertanto una cospicua parte dei suoi averi in prodotti in __________ e inoltre, nell’anno 1998, avrebbe consegnato all’amico IM 1, nella sua abitazione, una somma corrispondente agli odierni EUR 800'000.00 da depositare presso il suddetto istituto bancario svizzero, dove sarebbe stato aperto a nome della denunciante, con delega per il prelievo al figlio, un deposito denominato conto __________ no. __________.

Il collegamento tra l’apertura del conto presso __________ da parte della denunciante ed il ruolo di IM 1, quale suggeritore di tale operazione, sarebbe comprovato dal verbale d’apertura del conto del 15 giugno 1998 allegato alla denuncia, in cui lo stesso veniva indicato alla voce “il cliente è stato introdotto da”.

La fiducia “nell’amico” sarebbe stata tale che la denunciante ed i suoi famigliari raramente chiedevano rendiconti delle somme investite. Comunque saltuariamente IM 1 li avrebbe aggiornati verbalmente o mostrando loro documenti bancari sulla cui autenticità, alla luce di quanto poi risultato, vi sarebbero molti dubbi.

Né la denunciante né il figlio avrebbero mai prelevato personalmente somme dal conto __________ presente presso __________.

Il 16 giugno 2003 ACPR 1 avrebbe conferito mandato di gestione discrezionale a favore di un gestore patrimoniale esterno, nominando a tal fine __________ (allegato doc. E alla denuncia).

Nel 2005 la denunciante avrebbe chiesto a IM 1 di essere accompagnata a __________ presso l’istituto bancario __________ per avere notizia riguardo allo stato dei suoi investimenti. L’imputato sarebbe stato un po’ evasivo, ma poi, attesa l’insistenza, nel mese di maggio 2005 avrebbe accettato di recarsi presso la __________. In tale circostanza la denunciante, unitamente al di lei figlio e a IM 1 sarebbero stati ricevuti da un funzionario di __________, tale __________, il quale avrebbe illustrato l’ammontare del saldo del conto, leggendo un documento che non avrebbe mostrato né alla denunciante né al figlio. __________ avrebbe quindi riferito che il saldo era di Euro 792'000.00 (stato al mese di maggio 2005) e la denunciante avrebbe quindi lasciato la banca soddisfatta poiché tale somma era in linea con quanto si attendeva esservi sul conto.

  1. Nei successivi 5 anni il rapporto con “l’amico” sarebbe proseguito senza particolari sussulti: molte serate e vacanze insieme e piena fiducia nelle sue capacità professionali.

Senonché, all’inizio del 2010, IM 1 avrebbe iniziato ad essere evasivo rispetto alle domande della denunciante relative alla sorte dei suoi investimenti: ella infatti si sarebbe fatta più insistente nelle sue richieste di chiarimenti, attesa la crisi economica e le preoccupanti notizie relative alle difficoltà dei mercati finanziari mondiali. IM 1 avrebbe iniziato a non frequentare più la casa della denunciante e, quando il di lei figlio gli avrebbe chiesto la consegna di Euro 30'000.00 per l’acquisto di un’autovettura, l’imputato si sarebbe reso irreperibile ed irrintracciabile anche telefonicamente.

A questo punto, preoccupata per il suo investimento, ACPR 1 avrebbe quindi deciso di contattare direttamente __________ per avere un quadro chiaro della situazione.

In tale contesto, a seguito di un colloquio intercorso a __________ tra l’AP e __________, attivo presso l’istituto bancario quale compliance officer, __________ le avrebbe inviato documentazione da cui risultava un saldo del conto __________ di appena EUR 500.00. In particolare, nel corso degli anni compresi tra il 1999 ed il 2009, sarebbero stati prelevati EUR 785'683.00. A tal proposito la denunciante ha prodotto le distinte di prelevamento e le rispettive deleghe (allegato doc. F alla denuncia).

  1. A mente della denunciante, nel corso di un decennio, il conto sarebbe stato sistematicamente svuotato attraverso prelievi compiuti mediante deleghe a varie persone, tra cui per l’appunto IM 1, riportanti di volta in volta la firma – poi risultata apocrifa come da perizia calligrafa – della denunciante. Inoltre sarebbero risultate anche due deleghe al prelievo recanti la firma – pure falsificata – del di lei figlio e titolare di firma per il prelievo sul conto in oggetto.

Come risulta dal doc. F allegato alla denuncia, le suddette deleghe indicherebbero come delegatari al prelievo dal conto __________ presso __________ di __________ IM 1, __________ (coniuge di IM 1), __________ (già direttore della succursale __________, membro della direzione di __________), __________ e __________ (i quali avrebbero pure lavorato per __________ e/o per la sua finanziaria esterna __________ di __________).

Oltre a ciò risulterebbero due deleghe al prelievo “al portatore”, una per EUR 45'810.00 del 18 giugno 2002 e l’altra per 212 Mio di vecchie lire dell’11 ottobre 2001, come da allegato doc. F alla denuncia.

  1. In conclusione, il conto bancario aperto dalla denunciante presso __________ sarebbe stato letteralmente e indebitamente azzerato in dieci anni per un importo complessivo di EUR 785'683.00, per il tramite di prelievi non autorizzati, avvenuti sempre a mezzo di falsificazione, definita tale dalla perita “con certezza tecnica”, della sottoscrizione delle rispettive deleghe al prelievo.

  2. L’8 maggio 2010, la denunciante avrebbe di conseguenza presentato alla Procura della Repubblica di __________ un atto di querela contro IM 1 per i fatti surriferiti, come da allegato doc. H alla denuncia. In effetti, dalla perizia calligrafica sarebbe pure risultato, “con una buona certezza tecnica”, che le deleghe al prelievo allegate sarebbero tutte quante attribuibili alla stessa mano, ovverosia proprio all’imputato.

Rivoltasi poi ACPR 1, in __________, ad un legale e ad un investigatore privato, sarebbe risultato che IM 1 si sarebbe tra l’altro reso protagonista di varie irregolarità nella gestione patrimoniale degli importi affidatigli da svariati altri suoi clienti. Tra l’altro, l’investigatore privato avrebbe preso contatto anche con la moglie separata di IM 1, __________, la quale avrebbe confermato di essere al corrente dei rapporti di lavoro tra il marito e __________ e avrebbe categoricamente negato di avere compiuto un qualsivoglia prelievo dal conto __________ intestato alla denunciante presso la banca __________ di __________, nonostante risulti un prelievo a suo nome effettuato in data 11 ottobre 2001 di 20 Mio di vecchie lire, così come pure che la stessa abbia apposto la firma di cui alla rispettiva delega di prelievo.

  1. Nel frattempo e per i fatti descritti nella citata denuncia dell’8 maggio 2010, il 14 ottobre 2010 sarebbe stato eseguito un sequestro conservativo – concesso inaudita altera partes dal Tribunale di Asti in data 30 agosto 2010 – di tutte le proprietà mobili e immobili di IM 1, sino a concorrenza dell’importo di Euro 785'683.00 oltre accessori, come risulta dal doc. I allegato alla denuncia.

Nel suo esposto, la denunciante ha inoltre rilevato che nell’unica occasione in cui si sarebbe presentata presso __________, il dipendente della banca allora presente, __________, le avrebbe dato informazioni false riguardo allo stato del conto, affermazione comprovata dal fatto che la firma apposta in calce al verbale di visita del 6 maggio 2005, prodotto quale allegato doc. M alla denuncia, risulterebbe anch’essa, secondo la perizia calligrafa, falsa “con certezza tecnica”. Da un’analisi del ricapitolativo del periodo 1. aprile – 30 giugno 2005 consegnato alla denunciante da __________, alla fine di aprile risulterebbero sul conto __________ CHF 4'840.56, EUR 1'546.75 e USD 50.95, come si evince dal doc. W allegato alla denuncia.

  1. Assunta a verbale, ACPR 1 ha precisato l’esposto del 25 marzo 2011 del suo patrocinatore, affermando:

" A seguito di un’intricata vicenda familiare in cui il mio figlio maggiore (__________), uscito di casa contro il mio parere, reclamava di essere liquidato dall’azienda società in nome collettivo di __________. Nell’ambito di questa vicenda i conti che erano intestati a persone vicine a __________, perché soci nella società o familiari, come pure il conto della società medesima, erano stati oggetto di una richiesta di sequestro cautelativo, non accolta, ma che comunque aveva creato agitazione e insicurezza nelle persone coinvolte. In questo contesto il frutto di una vendita di tre appartamenti, che venivano considerati da me e mio marito come garanzia per la vecchiaia, voleva essere messo al sicuro da eventuali pretese di questo figlio. Mio marito era titolare di una stazione di servizio __________ nel nostro paese di residenza e tra i clienti annoverava IM 1, anch’egli originario del medesimo paese in cui risiedo, __________. Questa persona era diventata più di un cliente, possiamo dire un amico di famiglia. Egli si era presentato come una persona che aveva studiato ______e che era abilitato quale promotore finanziario presso primari istituti __________ e svizzeri. (…) Alla luce comunque della vicenda familiare e delle noie che sarebbero potute sorgere con il figlio maggiore sono stata consigliata, unitamente a mio marito, di operare su un conto in Svizzera, anche se il provento di tali denari era su beni dichiarati e quindi non vi erano scopi elusivi dietro questa scelta. l signor IM 1 vantava una collaborazione con l’istituto bancario allora denominato __________, oggi __________, di __________. Su suggerimento di IM 1 affidammo a quest’ultimo il denaro affinché lui lo trasportasse a __________ a disposizione per l’apertura del conto. (…) (…) i versamenti sul conto sono avvenuti in più occasioni. Del trasporto fisico in Svizzera si è sempre occupato IM 1. (…) Una volta organizzata la possibilità di chiudere l’attività del distributore di benzina per potersi trasferire un giorno lavorativo a __________, io unitamente a mio marito e a mio figlio __________ ci siamo recati a __________ e siamo stati presentati dal signor IM 1, nei locali dell’istituto bancario summenzionato, al signor __________. Il signor __________ si è referenziato come direttore responsabile della sede di __________ e ha confermato la collaborazione con il signor IM 1 quale loro consulente esterno. In quell’occasione abbiamo sottoscritto tutta la documentazione necessaria all’apertura del conto __________. (…) in banca, all’apertura del conto, oltre a me, mio marito, mio figlio __________ e __________, erano presenti IM 1, __________, moglie di IM 1, la quale aveva anch’essa relazioni d’affari con l’istituto dove risultava ben nota alle segretarie (…) (…) all’apertura del conto era pure presente __________ che si occupava di portare la documentazione d’apertura da sottoscrivere.”

(VI PP 19.09.2011, p. 2 e 3, AI 14, _____________).

La donna ha precisato che, quando avevano affidato i propri risparmi all’imputato, il rapporto con lui e la moglie era di grande amicizia e che:

" IM 1 era ed è diventato particolarmente amico di mio figlio __________. L’amicizia è continuata fino a quando sono state scoperte le malversazioni. Abbiamo comperato casa vicini in __________. Mi sono sempre venuti a trovare in ospedale. Ci davano del tu. A volte IM 1 mi diceva che era il mio “fratello minore”. In sostanza eravamo proprio amici di famiglia.”

(VI PP 09.04.2013, p. 9, AI 105, _____________).

  1. Dopo avere preso visione della documentazione d’apertura del conto __________ firmata nel 1998 (allegato plico doc. 1 al VI PP ACPR 1 09.04.2013, AI 105, _____________), ACPR 1 ha affermato:

" Ricordo di essermi recata in banca per l’apertura della relazione nel giugno 1998. Ho firmato vari documenti appartenenti al set di apertura. Non ricordo con precisione il numero di documenti che ho firmato, rispettivamente a che cosa si riferissero. In ogni caso ricordo di avere apposto varie firme e di avere dato delega sul conto a mio marito e a mio figlio, che erano presenti a quell’incontro assieme a me, a IM 1 e al dottor __________. La signora __________ ci aveva accompagnati ma non aveva partecipato all’incontro. Il dottor __________ si è presentato come membro di direzione dell’istituto bancario. Ripassando la documentazione che mi viene mostrata, riconosco le firme da me apposte, eccezion fatta per quella sulla “procura amministrativa” a favore di IM

  1. Non riconosco questa firma quale mia, in quanto non ho alcun ricordo di avere conferito procura ad IM 1.”

(VI PP 09.04.2013, p. 2, AI 105, _____________).

  1. Preso atto dal PP che la firma sulla procura a IM 1 sembra uguale a tutte le altre firme apposte sui documenti contenuti nel set d’apertura del conto e che la procura in questione era contenuta nel set di apertura della relazione e porta la medesima data degli altri documenti, ovvero il 15 giugno 1998, ACPR 1 ha ribadito di non ricordare di avere firmato tale documento, non potendo però escludere di averlo fatto senza rendersene conto:

" Io sono certa che la mia attenzione non è stata attirata sul fatto che stessi conferendo una procura ad IM 1. Non ricordo assolutamente di aver firmato una procura di questo tipo a suo favore. Per questo motivo ho detto che non riconosco questa firma come mia. Anche guardandola nel dettaglio, vicina a quelle apposte quel giorno e da me riconosciute in quanto ricordo di avere dato quelle disposizioni alla banca, osservo che differisce per certi fatti da alcune altre. Per tutti questi motivi non posso che esprimere una riserva su questa firma, nel senso che non posso confermare che sia stata da me apposta. Con questo non voglio dire che necessariamente ritengo che sia stata falsificata. (…) ritengo possibile che io abbia effettivamente firmato la procura a favore di IM 1 senza rendermene conto.”

(VI PP 09.04.2013, p. 3, AI 105, _____________).

Nel verbale del 9 aprile 2013 l’AP è tornata ad affermare di non avere mai firmato questo documento (VI PP 09.04.2013, p. 6 e 7, AI 105, _____________).

  1. Dopo avere preso visione del Mandato di gestione del conto __________ a favore di __________ sottoscritto il 16 giugno 2003 (allegato doc. 1 al VI PP ACPR 1 19.09.2011, AI 14, _____________), l’AP, contrariamente a quanto indicato nell’esposto di denuncia, ha pure affermato di non avere mai dato alcun mandato a __________, contestando che la firma sul contratto in questione fosse la sua, come aveva già fatto anche nel procedimento __________, aggiungendo che fino alla scoperta delle malversazioni non aveva mai sentito parlare di __________ e che era sempre stata convinta che __________ fosse ancora direttore di __________, succursale di __________ (VI PP 19.09.2011, p. 4 e 5, AI 14, _____________; VI PP 09.04.2013, p. 6 e 7, AI 105, _____________).

  2. Sugli accordi presi con la banca ed i rapporti con la medesima l’AP si è così espressa:

" Alla luce dei rischi di noie legali legate ad un conto bloccato, per la vicenda di cui si è detto relativa a mio figlio maggiore, eravamo stati consigliati di non ricevere la corrispondenza a casa, bensì per il tramite del signor IM 1. Abbiamo quindi fatto un fermo banca, e IM 1 ogni mese/due mesi ci aggiornava sullo stato del conto; in alcune occasioni abbiamo pure visto corrispondenza relativa al conto __________ indirizzata a sua moglie __________. E comunque la sua assiduità era anche dettata dal fatto che IM 1 sapeva che stavo per ereditare da mia madre un importo considerevole, almeno pari a 300 milioni di vecchie lire, e su suo consiglio anche questi dovevano essere investiti in Svizzera sul medesimo conto. Questi fatti sono successivi di circa un anno all’apertura del conto. Circa il prelievo di importi dal canto non sono stati presi accordi diversi da quelli che emergono dai documenti di apertura.”

(VI PP 19.09.2011, p. 3, AI 14, _____________).

  1. ACPR 1 ha indicato che era IM 1 a portarle a casa gli estratti conto “dai quali non vi era mai motivo di preoccuparsi” (VI PP 19.09.2011, p. 3, AI 14, _____________).

Su consiglio dell’imputato, non avrebbe tenuto gli estratti conto; IM 1 le avrebbe infatti detto che era rischioso, atteso che il contenzioso con il figlio maggiore non era ancora chiuso (VI PP 19.09.2011, p. 4, AI 14, _____________).

  1. Dopo l’apertura del conto, l’AP avrebbe avuto rapporti diretti con la banca unicamente in due occasioni, e meglio:

" Dopo l’apertura del conto né io, né mio marito, né mio figlio abbiamo più avuto rapporti diretti con la banca, fatta eccezione di un incontro con __________ presso il mio domicilio, in quanto eravamo intenzionati a rimpatriare il capitale in __________ a seguito dello scudo fiscale del 2003. __________ si è precipitato a casa nostra per convincerci a mantenere il conto inalterato a __________. Inoltre nel 2005 mi sono recata in banca, con mio figlio __________ e IM 1, perché volevo accertarmi di persona sullo stato del conto; preciso che ho avuto difficoltà ad avere appuntamento. In quell’occasione siamo stati accolti da __________.

Uno dei motivi per i quali abbiamo insistito ad avere l’incontro era dovuto al notevole incremento del tenore di vita del IM 1 (yacht di lusso, casa in __________, bella vita in genere) e in ciò si era ravvisto un notevole cambiamento nel suo profilarsi anche nei nostri confronti.”

(VI PP 19.09.2011, p. 4, AI 14, _____________).

Invitata a spiegare su che base (ritenuta l’asserita assenza di una procura amministrativa) la banca avrebbe dato a IM 1 informazioni sullo stato della sua relazione __________, la donna ha risposto:

" Io pensavo che IM 1 ottenesse queste informazioni dalla banca sul mio conto sulla base del credito di cui godeva in banca, rispettivamente per il fatto che mi aveva presentato in banca. (…) Non mi sono posta la questione, ritenendo normale che IM 1 venisse informato dalla banca sullo stato del mio conto anche in assenza di un qualsiasi potere di rappresentanza o di firma sul conto.”

(VI PP 09.04.2013, p. 6, AI 105, _____________).

  1. ACPR 1 ha riferito di avere effettuato unicamente due prelevamenti dal conto __________, e meglio EUR 170'000.00 nel 2004 e EUR 120'000.00 nel 2005, come risulta dall’allegato doc. H al suo verbale del 19 settembre 2011:

" (…) io dal conto ho autorizzato questi due prelievi. Si tratta degli unici due prelievi effettuati, fatta eccezione di quello fatto una volta scoperte le malversazioni. Dalla documentazione bancaria che ho potuto esaminare, è comunque risultato che gli importi effettivamente addebitati sul mio conto sono superiori da quelli autorizzati in quei due frangenti. Ad esempio dal DOC. X il 29.04.2005 risulta un addebito sul mio conto di euro 200'000, mentre invece ne avevo autorizzato solo euro 120'000. (…) se non sbaglio il prelievo di euro 170'000 mi è stato consegnato da IM 1 a __________ nel luglio 2004.”

(VI PP 19.09.2011, p. 5, AI 14, _____________).

  1. Sulle modalità dei prelievi l’AP si è così espressa:

" Io avevo bisogno gli importi indicati sopra; ho quindi contattato IM 1 chiedendogli di portarmeli. (…) non ricordo precisamente se ho firmato una delega a favore di IM 1. Presumo d’averlo fatto. (…) mi pare di ricordare che nel frangente del prelievo di euro 120'000 (quindi nel 2005) io abbia addirittura firmato un foglio in bianco da me consegnato al IM 1.”

(VI PP 19.09.2011, p. 5, AI 14, _____________).

Tornando sulla questione in un verbale successivo ha dichiarato:

" (…) io ho effettuato due prelevamenti dal mio conto bancario __________. In entrambe le occasioni ho consegnato a IM 1 un foglio bianco con la mia firma apposta in calce, e ciò su sua richiesta. (…) I prelevamenti in questione erano di € 170'000.00 e € 120'000.00 per l’acquisto della mia casa in __________. Il periodo era 2004 – 2005.”

(VI PP 09.04.2013, p. 5 e 6, AI 105, _____________).

  1. Dopo avere preso visione delle deleghe al prelevamento del 30 ottobre 2000 per l’importo di LIT 212'000'000.00, del 6 aprile 2004 per l’importo di EUR 130'000.00, del 26 luglio 2004 per l’importo di EUR 1'500.00, del 25 gennaio 2008 per l’importo di EUR 61'000.00 e del 25 maggio 2009 per l’importo di EUR 50'500.00, alla domanda a sapere se avesse apposto lei le firme sulle stesse o quanto meno se avesse ordinato il prelevamento di queste somme, rispettivamente se avesse ricevuto i soldi, ACPR 1 ha risposto negativamente, ribadendo di avere effettuato unicamente i due prelievi di cui già si è detto, posizione che ha mantenuto anche dopo avere preso atto che secondo la perizia svolta dal __________ (AI 9) per le firme sulle deleghe ai prelevamenti sopra menzionate non è possibile giungere alla conclusione che si tratti di falsi, ma esse sono state valutate dal perito come probabilmente vere, molto probabilmente vere o non determinabili (VI PP 09.04.2013, p. 8, AI 105, _____________).

  2. ACPR 1 ha quindi riferito dell’incontro svoltosi a maggio 2005 presso __________ a __________ per avere notizia dello stato degli investimenti, in occasione del quale – presenti lei, il figlio __________, IM 1 e il funzionario di __________ __________ – le sarebbe stato comunicato che il conto aveva un saldo di EUR 792'000 (stato al mese di maggio 2005):

" Confermo che all’incontro mi è stato comunicato che il saldo del conto, a quel momento, era di euro 792'000. Me lo ricordo perché tenevo un quadernetto nel quale indicavo le somme che mi riferiva il IM 1. Quando sono stata in banca, nel 2005, l’importo indicatomi da __________ corrispondeva all’incirca ai calcoli che avevo fatto. (…) purtroppo non ho più il quadernetto, perché è stato bruciato; sono stata io a bruciarlo, all’incirca nel 2007.”

(VI PP 19.09.2011, p. 7, AI 14, _____________).

In occasione di questo incontro, __________ non le avrebbe mostrato nessun documento e durante l’incontro non le sarebbe stato fatto firmare nulla (VI PP 19.09.2011, p. 7, AI 14, _____________).

In particolare l’AP ha disconosciuto la sua firma sia sul verbale di visita del 6 maggio 2005 (allegato doc. 3 al VI PP ACPR 1 19.09.2011, AI 14, _____________), che sull’accusa di ricezione di 93'460 __________ datata 3 maggio 2005 (allegati plico doc. 2, doc. 3 e doc. 4 al VI PP ACPR 1 09.04.2013, AI 105, _____________), affermando di non avere visto questi documenti in occasione del colloquio (VI PP 19.09.2011, p. 7 e 8, AI 14, _____________; VI PP 09.04.2013, p. 4, AI 105, _____________).

Alla domanda del PP a sapere come mai nel “set giuridico” di medesima data non è più previsto come procuratore il marito __________, dal quale si era separata nel 2003, ciò di cui IM 1 era a conoscenza, ACPR 1 ha risposto:

" Mai nessuno mi ha chiesto se volevo revocare la procura a mio marito. Non ricordo di avere firmato alcun documento che revocasse la procura conferitagli nel 1998. (…) In realtà non ho mai pensato a formalizzare la revoca della procura. Ribadisco comunque di non avere sottoscritto i documenti in questione. (…) Non so spiegarmi chi può averlo fatto e per quale motivo.”

(VI PP 09.04.2013, p. 4, AI 105, _____________).

Va qui annotato che secondo la perizia calligrafica del __________ dell’Istituto di polizia scientifica dell’Università di __________, allestita su incarico di __________, risulta con alta verosimiglianza che la firma sul verbale di visita del 6 maggio 2005 è riconducibile alla mano di ACPR 1, così come risulta che la firma sulla ricevuta titoli datata 3 maggio 2005 è stata molto probabilmente apposta da lei (AI 9).

  1. ACPR 1 ha riferito che nel mese di dicembre 2009 avevano iniziato ad insorgere sospetti circa il comportamento di IM 1 siccome era stato loro riferito che l’imputato aveva commesso delle malversazioni anche nei confronti di altri clienti e che anche l’ex moglie di IM 1 aveva riferito di essere al corrente di malversazioni dell’uomo sul conto __________.

L’AP avrebbe quindi cercato di rintracciare IM 1, il quale però aveva lasciato il domicilio. Tramite un investigatore privato lo stesso sarebbe stato trovato alcuni mesi dopo, verso il mese di maggio 2010, a __________. Non sarebbe però stato possibile parlargli, siccome non rispondeva al telefono, da cui la denuncia penale in __________ (VI PP 09.04.2013, p. 9, AI 105, _____________).

Nel mese di maggio o giugno 2010 vi sarebbe quindi stato l’incontro nel quale l’AP avrebbe scoperto che il conto era stato svuotato (VI PP 09.04.2013, p. 7, AI 105, _____________).

  1. La chiusura della relazione __________ si sarebbe quindi svolta nel seguente modo:

" Era il maggio o giugno 2010, in occasione dell’incontro nel quale ho scoperto che il mio conto era stato svuotato. Io mi aspettavo un saldo di oltre € 700'000.00 e invece il saldo era di circa € 24'500.00. Ho prelevato € 24'000.00 (con me c’erano mio figlio __________ e un nostro amico, e dunque potevamo passare la frontiera con questa somma), lasciando sul conto solo € 500.00. In seguito ci ha pensato mio figlio __________ a chiudere la relazione, nel corso del 2012, con il funzionario __________. Ha ritirato __________ il saldo a contanti. Gli avevo consegnato una delega scritta a mano per l’estinzione del conto.”

(VI PP 09.04.2013, p. 7, AI 105, _____________).

A questo proposito va detto che agli atti vi è una lettera datata 4 giugno 2014, apparentemente firmata da ACPR 1, con la quale la donna dà ordine a __________ di chiudere la relazione __________ e di trapassare la totalità delle parti _______ a favore di un conto intestato a __________ (allegato doc. 7 al VI PP ACPR 1 09.04.2013, AI 105, _____________).

L’AP ha dichiarato di non ricordare di avere firmato questo documento, di non avere mai sentito parlare di parti __________e di non avere chiesto di versare o trapassare alcunché a favore della __________, ribadendo di essere certa di essere uscita dalla banca con del contante, e meglio i citati EUR 24'000.00, sicura che sul conto non vi fossero azioni o altri titoli (VI PP 09.04.2013, p. 7, AI 105, _____________).

  1. Le dichiarazioni del figlio dell’AP __________
  1. __________, assunto a verbale la prima volta il 1. dicembre 2011, ha dichiarato di avere avuto rapporti con la banca __________ unicamente al momento dell’apertura e della chiusura della relazione __________, oltre ad un incontro svoltosi in banca nel corso del 2004/2005, in occasione del quale lui e la madre si sarebbero incontrati con il dipendente della banca __________ (VI PP 01.12.2011, p. 2, AI 35, ___________).

Per il resto, gli sarebbe capitato di incontrare IM 1 – descritto come “un amico di famiglia, che abitava vicino a mia madre, e che frequentava la stazione di servizio di famiglia, dove lavoravo” – quando si recava al domicilio della madre per portarle la documentazione bancaria (VI PP 01.12.2011, p. 2, AI 35, ___________).

__________ ha riferito che, “Stando a quando diceva IM 1 sembrava che la relazione __________ andasse bene rispettivamente che non ci fossero perdite o problemi di sorta” e che l’imputato, per suffragare le sue asserzioni, presentava alla madre degli estratti che non riportavano alcuna intestazione bancaria (VI PP 01.12.2011, p. 3, AI 35, ___________).

  1. Anche __________, come la madre, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di __________ solo successivamente all’insorgere della controversia legata alla relazione __________, e quindi nel 2010, quando avrebbe scoperto che __________ lavorava per questa società. __________ avrebbe incontrato quest’ultimo in un’unica occasione – eccezion fatta per gli incontri del 1998, in occasione dell’apertura della relazione, e del 2010 – contestualmente ad uno scudo fiscale. All’incontro, svoltosi presso il domicilio della madre, sarebbe stato presente anche IM 1. Entrambi avrebbero sconsigliato vivamente di fare capo allo scudo (VI PP 01.12.2011, p. 3, AI 35, ___________).

__________ ha mantenuto la sua versione anche dopo avere avuto modo di prendere visione dello scritto del 4 giugno 2010, recante la firma di ACPR 1, con il quale la stessa dava ordine a __________ di chiudere la relazione __________ e versare il saldo residuo a favore di un conto intestato a __________ (allegato doc. 1 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________), affermando che la firma della madre sulla lettera sembrerebbe “grossolanamente falsificata” (VI PP 01.12.2011, p. 4, AI 35, ___________).

  1. Quanto all’incontro del 6 maggio 2005 con __________, anche __________ ha affermato di non avere firmato nulla quel giorno ed in particolare la “Scheda di firma (persona fisica)” (allegato doc. 2 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________), riconoscendo comunque che “la firma sembra essere la mia” (VI PP 01.12.2011, p. 4, AI 35, ___________).

Dopo avere preso visione del verbale di visita del 6 maggio 2005 (allegato doc. 3 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________), l’imputato ha affermato di non ricordare se la madre avesse firmato questo verbale e neppure se il patrimonio indicato nel verbale corrisponde a quello che era stato loro comunicato oralmente da __________, rilevando che la cifra indicata nel verbale di visita sarebbe irrisoria rispetto a quanto era stato versato sul conto (VI PP 01.12.2011, p. 4, AI 35, ___________).

  1. __________ ha confermato che la madre avrebbe effettuato unicamente due prelevamenti dalla relazione __________, mentre lui non avrebbe mai effettuato alcun prelevamento, né presentandosi in banca, né consegnando a qualcuno una delega per il prelievo, e non avrebbe mai ricevuto del denaro da IM 1 (VI PP 01.12.2011, p. 4 e 5, AI 35, ___________; VI PP 09.04.2013, p. 2, AI 106, ___________).

  2. Dopo avere preso visione delle deleghe per il prelevamento del 26 settembre 2002 per Euro 20'000.00 e del 25 maggio 2009 per Euro 50'500.00 (allegati doc. 4 e 5 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________), recanti la sua firma, __________ ha preteso che la firma sulla delega datata 26 settembre 2002 non sarebbe la sua, mentre quella sulla delega del 25 maggio 2009 assomiglierebbe alla sua, escludendo comunque di averla firmata, in quanto non avrebbe mai autorizzato alcun prelievo, così come non avrebbe mai firmato fogli in bianco (VI PP 01.12.2011, p. 5, AI 35, ___________; VI PP 09.04.2013, p. 3, AI 106, ___________).

__________ ha riferito che nel 2010, una volta scoperte le malversazioni sul conto __________, avrebbe contattato __________, il quale gli avrebbe proposto un incontro. Si sarebbero quindi trovati in un bar a __________. Durante quest’incontro, dopo che aveva chiesto a __________ il rimborso dei soldi della madre, quest’ultimo gli avrebbe offerto EUR 100'000.00 per “concludere l’intera questione” (VI PP 01.12.2011, p. 6, AI 35, ___________).

  1. Il figlio dell’AP ACPR 1 ha inizialmente affermato che il conto __________ sarebbe quindi stato chiuso dalla madre nel 2010, in occasione di un incontro in banca a __________, nel momento in cui avevano avuto la conferma che il conto era stato praticamente svuotato.

Dopo avere preso atto delle dichiarazioni della madre, __________ ha però ricordato che la stessa, nel 2010, aveva deciso “di lasciare il conto aperto con pochi soldi, anche per tenere un rapporto con la banca”, dopodiché, nel 2012, gli avrebbe dato procura per chiudere la relazione. Si sarebbe quindi recato in banca, servito da __________, al quale avrebbe consegnato la procura rilasciata dalla madre per la chiusura del conto. Una volta chiuso il conto, avrebbe ritirato il saldo (VI PP 09.04.2013, p. 2 e 3, AI 106, ___________).

  1. La versione dell’imputato IM 1
  1. IM 1 è stato interrogato per la prima volta il 21 maggio 2012 dal Magistrato inquirente. Invitato a prendere posizione sulle accuse rivoltegli da ACPR 1, ha esposto la sua versione dei fatti, e meglio:

" Ho conosciuto la famiglia __________, ed in particolare la signora ACPR 1, per il tramite della mia ex moglie __________, che era da tempo sua amica. Io ero promotore finanziario e mi è stato chiesto di proporre alcuni investimenti, cosa che ho fatto. La signora ACPR 1 aveva inoltre l’esigenza di mettere alcuni fondi “al sicuro”, e ciò con particolare riferimento ad una diatriba che aveva con uno dei suoi figli. L’ho dunque introdotta in una banca svizzera con la quale collaboravo, la __________ di __________, nella persona di __________. All’incontro hanno partecipato la signora ACPR 1, il marito e il figlio __________. Io non ho partecipato a questo incontro. Ho saputo in seguito che era stata aperta una relazione che sarebbe stata alimentata con apporti a contanti, secondo modalità concordate tra ACPR 1 e __________. (…) a me non sono mai stati consegnati contanti da ACPR 1 o suoi parenti, per versamenti da effettuarsi sulla relazione presso __________ o presso __________ (…). I contanti hanno sempre seguito delle vie decise tra la cliente e la banca, rispettivamente __________. Tengo a precisare che, contrariamente a quanto asserito dalla controparte, il nostro rapporto non era di amicizia, ma solo professionale. Ella aveva invece un rapporto di amicizia con la mia ex moglie. Al momento dell’approvvigionamento della relazione aperta presso __________, che ho poi saputo chiamarsi __________, la nostra conoscenza era ancora molto fresca e dunque non erano certamente dati i presupposti per una consegna di contanti direttamente a me. Preciso inoltre che, considerata la mia professione in __________, non avrei accettato contanti, rinviando la cliente ad appositi canali. (…) non ho mai saputo l’ammontare globale delle entrate su questo conto. (…) non mi sono mai occupato in alcun modo della gestione di questi averi. Non mi è mai stato chiesto di farlo. Sapevo, in quanto dettomi da ACPR 1, che avevano dato mandato di gestione alla banca, per una gestione conservativa. In seguito all’apertura della relazione __________, la signora ACPR 1 si è rivolta a me in alcune circostanze al fine di farle pervenire dei fondi di provenienza dalla relazione __________. In pratica, la signora ACPR 1 mi anticipata telefonicamente l’esigenza di una certa cifra e le motivazioni. Mi trasmetteva quindi in busta chiusa l’ordine di prelevamento che io giravo senza neppure aprire la busta alla banca. Nel frattempo anticipavo telefonicamente al signor __________ la richiesta della cliente, in modo che fosse preparato all’arrivo dell’ordine scritto. (…) ho svolto questo servizio per la signora ACPR 1 numerose volte dall’apertura della relazione, di certo più di dieci. (…) io non ho mai aperto le buste ricevute dalla signora ACPR 1. Non ho dunque mai verificato di persona il loro contenuto. Presumevo contenessero l’ordine anticipatomi telefonicamente. (…) non avevo alcuna indicazione riguardo eventuali accordi tra la signora ACPR 1 e __________ circa la forma e il contenuto dell’ordine scritto che ella doveva trasmettergli per ottenere il denaro desiderato. Non sapevo quindi neppure se l’ordine era firmato “in bianco” oppure se definito nei dettagli. (…) svolgevo questo servizio di trasmissione delle buste per fare un piacere a __________ e alla signora ACPR 1: io disponevo dell’indirizzo privato di e potevo dunque inviare una busta direttamente a questo indirizzo. non voleva per contro che il suo indirizzo fosse dato ai clienti. La signora ACPR 1 non voleva spedire una lettera direttamente in banca. Il mio intervento permetteva dunque la spedizione della busta direttamente all’indirizzo provato di.”

(VI PP 21.05.2012, p. 2 e 3, AI 50, ___________).

  1. Con specifico riferimento ai suoi rapporti con l’AP, l’imputato ha tenuto a precisare:

" (…) i miei rapporti con la signora ACPR 1 erano prettamente professionali. Riguardavano prevalentemente la mia attività di promotore finanziario in __________, nel senso che circa ogni tre – quattro mesi ci incontravamo e io gli proponevo degli investimenti per il suo patrimonio in __________ e commentavo con lei il rendiconto che aveva ricevuto dalla banca. Avevamo poi i contatti descritti nel presente verbale. Non abbiamo mai avuto alcun tipo di frequentazione extra professionale. Ricordo invece che la mia ex moglie era una sua amica di famiglia e dunque si frequentavano. Visto che il nostro rapporto professionale è durato circa dieci anni, ci saremmo incontrati una quarantina di volte. (…) gli incontri sopra descritti avvenivano prevalentemente a casa della signora ACPR 1. Occasionalmente si è recata nel mio ufficio di __________.”

(VI PP 21.05.2012, p. 8, AI 50, ___________).

Interrogato a sapere come l’AP ricevesse il denaro, l’imputato ha dichiarato:

" (…) i fondi richiesti dalla signora ACPR 1 le venivano fatti pervenire direttamente da __________, utilizzando canali a lui noti. In nessuna occasione __________ ha consegnato a me dei soldi affinché io li consegnassi alla signora ACPR 1. In nessuna occasione mi sono recato rettamente in banca con procure o ordini della signora ACPR 1 per ritirare dei fondi dalla relazione __________.”

(VI PP 21.05.2012, p. 3, AI 50, ___________).

IM 1 ha poi aggiunto:

" (…) la signora ACPR 1 non si è mai lamentata con me circa la mancata ricezione dei fondi richiesti a __________. Esplicitamente non mi ha mai confermato di averli ricevuti, ma discutendo mi confermava che aveva effettuato l’acquisto o la spesa che mi aveva indicato all’origine della richiesta di prelevamento. Ho dunque sempre ritenuto che avesse ricevuto i soldi richiesti.”

(VI PP 21.05.2012, p. 4, AI 50, ___________).

  1. Rispondendo ad una domanda del suo difensore, l’imputato ha riferito che il suo rapporto con __________ si limitava al suo ruolo di segnalatore, per il quale avrebbe percepito una commissione in base a quanto apportato, precisando che la banca non gli avrebbe mai chiesto l’autorizzazione per indicare a terzi il suo ruolo di introduttore di clienti, di non avere mai ricevuto soldi a titolo personale da __________ e di non essere stato a conoscenza delle modalità di gestione patrimoniale messe in atto dalla banca e da __________, sia in generale che in particolare sulla relazione __________. Con __________, inoltre, non avrebbe avuto un rapporto analogo a quello che aveva avuto con __________; dopo il passaggio della gestione a __________, infatti, non avrebbe più percepito commissioni (VI PP 21.05.2012, p. 7, AI 50, ___________).

  2. Dopo avere preso visione della procura amministrativa rilasciata a suo favore al momento dell’apertura della relazione __________ (allegato doc. 5 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________), l’imputato ha affermato di ricordare che gli era stata data la procura in oggetto, siccome __________ gli avrebbe detto che in questo modo sarebbe stato possibile dargli indicazioni relative allo stato del conto, ciò che però, di fatto, non sarebbe mai avvenuto (VI PP 21.05.2012, p. 8, AI 50, ___________).

  3. L’imputato ha dichiarato di non avere mai presentato alla cliente ACPR 1 situazioni patrimoniali riferite alla relazione __________, non avendo mai avuto accesso a questa circostanza, che non lo riguardava; non si sarebbe occupato lui della gestione del conto e non sarebbe stato in alcun modo coinvolto (VI PP 21.05.2012, p. 5, AI 50, ___________).

Egli ha pure negato che ACPR 1 o suo figlio gli avessero comunicato l’intenzione di recarsi in banca per verificare il saldo del conto (VI PP 21.05.2012, p. 5, AI 50, ___________).

  1. Dopo avere avuto modo di prendere visione dell’ordine di prelevamento del 28 marzo 2001 riportante la frase “voglia per cortesia consegnare al signor IM 1 la somma di ITL 50'000'000.-- (cinquantamilioni) addebitando il mio conto corrente”, nonché la fiche di cassa riguardante il prelevamento di questo importo (allegati doc. 1 e 2 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________), recante la sua firma, richiesto di prendere posizione, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI PP 21.05.2012, p. 6, AI 50, ___________), ciò che ha fatto anche dopo avere preso visione dei documenti relativi ad altri 4 prelevamenti, e meglio quelli del 23 maggio 2000 per ITL 60'000'000.00, del 26 giugno 2000 per ITL 10'000'000.00, del 26 settembre 2002 per EUR 20'050.00 e del 27 marzo 2006 per EUR 30'500.00 (allegato plico doc. 3 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________), per i quali la delega è stata fatta a suo favore e la ricevuta reca la sua firma (VI PP 21.05.2012, p. 7, AI 50, ___________).

Oltre a ciò, dagli atti emerge che in 2 ulteriori occasioni – e meglio il 30 ottobre 2000 per ITL 212'000'000.00 e l’11 ottobre 2001 per ITL 21'000'000.00 – la delega per prelevare dalla relazione __________ è stata data al latore della stessa e sulla ricevuta di cassa figura la firma di __________, ex moglie dell’imputato (allegato plico doc. 4 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________).

Preso atto di questa ulteriore circostanza, l’imputato ha affermato:

" Ho saputo dell’esistenza di questi documenti nell’ambito della causa civile __________. Prima li ignoravo. (…) all’epoca vivevo ancora con la signora __________, che all’epoca era ancora mia moglie. (…) mia moglie non mi ha mai detto di essersi recata in Svizzera per prelevare dei soldi per ACPR 1.”

(VI PP 21.05.2012, p. 7, AI 50, ___________).

  1. In fine, dopo avere avuto modo di prendere visione della documentazione riguardante tutti i prelevamenti effettuati sulla relazione __________ e contestati dalla titolare, e meglio i prelevamenti del 27 luglio 1999 di LIT 50'500'000.00 con beneficiario IM 1, del 23 maggio 2000 di LIT 60'000'000.00 con beneficiario IM 1, del 26 giugno 2000 di LIT 10'000'000.00 con beneficiario IM 1, del 30 ottobre 2000 di LIT 212'000'000.00 con beneficiario il portatore della delega, del 28 marzo 2001 di LIT 50'000'000.00 con beneficiario IM 1, dell’11 ottobre 2001 di LIT 20'000'000.00 con beneficiaria __________, del 18 giugno 2002 di EUR 45'810.00 con beneficiario il portatore di delega, del 26 settembre 2002 di EUR 20'000.00 con beneficiario IM 1, del 19 marzo 2003 di EUR 15'000.00 con beneficiario __________, del 26 giugno 2003 di EUR 20'500.00 con beneficiari __________ e/o __________, del 24 settembre 2003 di Euro 25'000.00 con beneficiario __________, del 2 giugno 2004 di EUR 40'000.00 con beneficiario __________, del 26 luglio 2004 di EUR 1'500.00 con beneficiario __________, del 26 luglio 2004 di EUR 134'000.00 con beneficiaria , del 27 marzo 2006 di EUR 30'500.00 con beneficiario IM 1, del 5 luglio 2006 di EUR 134'000.00 con beneficiaria __________ (), del 25 gennaio 2008 di EUR 61'000.00 con beneficiari __________ e/o __________ e del 25 maggio 2009 di EUR 50'500.00 con beneficiari __________ e/o __________ (allegato plico doc. 6 al VI PP IM 1 21.05.2012, AI 50, ___________), richiesto nuovamente di prendere posizione in merito alle accuse mossegli da ACPR 1, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI PP 21.05.2012, p. 8, AI 50, ___________).

  2. Secondo la perizia svolta dal Dr. __________ dell’Istituto di polizia scientifica dell’Università di __________ (AI 9, ___________), sono risultate essere state falsificate le firme di ACPR 1 sulle seguenti procure per il prelevamento:

  • delega al prelevamento al portatore di data 30 ottobre 2000, per l'importo di ITL 212'000'000.00 (pari a circa Euro 109'000.00);

  • delega al prelevamento a favore di IM 1 di data 28 marzo 2001, per l'importo di ITL 50'000'000.00 (pari a circa Euro 25'800.00);

  • delega al prelevamento a favore di __________ di data 11 ottobre 2001, per l'importo di ITL 21'000'000.00 (pari a circa Euro 10'845.00);

  • delega al portatore di data 18 giugno 2002, per l'importo di EUR 45'810.00;

  • delega al prelevamento a favore di __________ di data 10 marzo 2003, per l'importo di EUR 15'150.00;

  • delega al prelevamento a favore di __________ e/o __________ di data 26 giugno 2003, per l'importo di EUR 20'500.00;

  • delega al prelevamento a favore di __________ di data 24 settembre 2003, per l'importo di EUR 25'500.00;

  • delega al prelevamento a favore di __________, dipendente della fiduciaria __________ SA, __________, di data 2 giugno 2004, per l'importo di EUR 40'400.00;

  • delega al prelevamento a favore di __________ del certificato azionario rappresentante 93'460 parti del fondo __________ n. di valore 659'515 del 15 settembre 2005;

  • delega al prelevamento a favore di IM 1 di data 27 marzo 2006, per l'importo di EUR 30'500.00;

  • delega al prelevamento a favore della fiduciaria __________ di data 5 luglio 2006, per l'importo di EUR 134'000.00 (allegato plico doc. 1 al VI PP IM 1 23.11.2012, AI 78, ___________).

  1. Per quanto attiene ai prelevamenti, dalle fiches di cassa risulta che i soldi sarebbero stati prelevati dalle seguenti persone:
  • IM 1: i prelevamenti del 28 marzo 2001 di ITL 50'000'000.00, del 26 settembre 2002 di EUR 20'000.00 e del 27 marzo 2006 di EUR 30'500.00;

  • __________: i prelevamenti del 30 ottobre 2012 di ITL 212'000'000.00 e dell’11 ottobre 2001 di EUR 21'000.00;

  • __________: i prelevamenti del 18 giugno 2012 di EUR 45'810.00, del 10 marzo 2003 di EUR 15'150.00, del 26 giugno 2003 di EUR 20'500.00 e del 5 luglio 2006 di EUR 134'000.00;

  • __________, __________ e/o __________, dipendenti di __________: i prelevamenti del 24 settembre 2003 di EUR 25'000.00, del 2 giugno 2004 di EUR 40'000.00, del 26 luglio 2004 di EUR 1'500.00 e del 25 gennaio 2008 di EUR 61'000.00 (allegato plico doc. 1 al VI PP IM 1 23.11.2012, AI 78, ___________).

Dopo avere preso visione di questa documentazione IM 1 ha ribadito di non avere falsificato la firma della titolare sulle procure (VI PP 23.11.2012, p. 3, AI 78, ___________).

Alla domanda a sapere se avesse effettuato i prelevamenti sopra menzionati, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere (VI PP 23.11.2012, p. 3, AI 78, ___________).

  1. Stando alle dichiarazioni dell’imputato, i soldi prelevati con le citate procure sarebbero andati alla famiglia di ACPR 1 (VI PP 23.11.2012, p. 4, AI 78, ___________).

IM 1 ha peraltro precisato di non avere mai assistito alla consegna di denaro da parte di __________ o di altre persone riconducibili a __________ o alla __________ a ACPR 1 o a persone a lei riconducibili (VI PP 21.05.2012, p. 4, AI 50, ___________), fatta salva un’unica eccezione, e meglio:

" (…) nel 2009 la signora ACPR 1 mi telefonò e mi indicò che vi era urgenza di ottenere una certa cifra. (…) l’importo non mi venne indicato. Per velocizzare il prelevamento telefonai a __________ e ci accordammo per un incontro in __________, in provincia di __________, nei pressi di un centro commerciale. Io accompagnai in auto __________, che era stato delegato dalla madre per ritirare questa somma. Ci incontrammo con __________. Io rimasi in auto e non partecipai al loro incontro, che si svolse all’esterno della mia auto. Sentii che appoggiarono qualche cosa sulla capotte e presumo che abbiano firmato qualche documento. Risalito in auto, __________ mi disse “che era tutto a posto”. (…) esplicitamente non mi disse di avere ricevuto i soldi, ma era assolutamente evidente, in quanto mi era stato indicato come il motivo dell’incontro. Confermo che non sapevo quanto avesse ricevuto, in quanto nessuno mi aveva comunicato questo dettaglio. L’ho scoperto solo nell’ambito della causa civile inoltrata nei miei confronti in __________. Mi pare di ricordare trattarsi di € 50'000.00 (…) non ricordo per quale motivo la signora ACPR 1 necessitasse di questi fondi, né perché vi fosse così tanta urgenza. Non ne sono certo, ma mi sembra di ricordare che fosse per acquistare rapidamente dei macchinari che erano stati sottratti dalla loro attività commerciale.”

(VI PP 21.05.2012, p. 4, AI 50, ___________).

  1. Le citate dichiarazioni di IM 1, sono state fermamente contestate dall’AP:

" Contesto le dichiarazioni di IM 1. Io non ho mai chiesto di consegnare dei soldi a mio figlio __________. Che io sappia, c’è stato un incontro tra mio figlio e __________ nel 2010, in __________, nel corso del quale __________ ha detto a mio figlio una frase del tipo “se proprio hai bisogno, cercherò di farti avere € 100'000.00”. Convengo con il PP che a quel punto l’ammanco doveva già essere stato scoperto. Da quanto riportatomi da mio figlio __________, non era ben chiaro a che titolo sarebbero stati dati questi soldi, ma si poteva interpretare che fossero per liquidare l’intera vicenda o per ritardare una denuncia da parte nostra. In ogni caso ho detto a mio figlio che non volevamo € 100'000.00, ma tutti i nostri soldi. __________ aveva già risposto così a __________.”

(VI PP 09.04.2013, p. 8, AI 105, ___________).

Interrogato a sapere se, confrontato con la richiesta urgente di prelevamento, si fosse posto il problema della formalizzazione scritta di tale richiesta, che normalmente veniva da lui trasmessa via posta, IM 1 è parso rammentare con più precisione lo svolgimento dei fatti, affermando che:

" L’urgenza era tale che non vi era il tempo per procedere come al solito, con l’invio dell’ordine per posta. __________ mi disse che avrebbe anticipato la somma richiesta attingendo a fondi di __________, sistemando poi la questione dell’ordine di prelevamento sulla relazione __________ al momento dell’incontro con __________.”

(VI PP 21.05.2012, p. 5, AI 50, ___________).

  1. Le dichiarazioni di __________
  1. Come già si è detto, con notizia di reato del 31 maggio 2010 __________, membro della direzione della società di gestione patrimoniale __________ di __________, già direttore dell’allora __________ di __________ (oggi __________), succursale di __________, per voce del suo rappresentante avv. __________, ha informato il Ministero Pubblico di malversazioni che sarebbero state commesse da __________ in danno di alcuni clienti, nel frattempo diventati pure clienti di __________, parte delle quali commesse in territorio svizzero (AI 1, _____________).

  2. Con scritto del 1. giugno 2010 __________ ha voluto precisare i fatti oggetto di segnalazione (AI 2, _____________).

In sostanza, ha riferito che nel corso dell’esperienza professionale vissuta presso l’allora __________, avrebbe allacciato un contatto professionale con IM 1, il quale avrebbe introdotto alla banca, tramite di lui, circa una ventina di clienti. I contatti con questi clienti introdotti sarebbero poi evoluti a dipendenza delle singole esigenze e personalità. Qualche cliente si sarebbe staccato del tutto da IM 1, identificando nella banca e in __________ gli unici punti di contatto pertinenti, mentre qualcuno avrebbe continuato a fare capo a IM 1, pur continuando a recarsi sporadicamente in banca. Alcuni clienti, in fine, 5 o 6, dopo l’apertura delle relazioni, non si sarebbero più fatti vedere, delegando IM 1 per ogni tipo di contatto e/o esigenza. In questi casi IM 1 sarebbe stato il destinatario di tutta la rendicontazione necessaria, così come la persona a cui venivano fatti pervenire i contanti che i clienti desideravano ritirare dai loro conti. Per queste specifiche esigenze, generalmente, IM 1 si sarebbe presentato in banca con un documento presentante la firma del cliente, compilato in base alle indicazioni verbali.

  1. Questi rapporti sarebbero continuati anche dopo il passaggio di __________ alla __________, che sarebbe diventata gestore patrimoniale esterno di quegli stessi clienti presentati da IM 1 a __________, nel frattempo diventata __________, rimasta banca depositaria presso la quale erano aperti i conti.

Sennonché, verso la fine del mese di novembre 2009, si sarebbe manifestato a __________, per la prima volta dall’apertura della relazione, il cliente titolare della relazione cifrata denominata __________, aperta presso __________. Questi avrebbe voluto recarsi in banca per verificare la sua posizione. __________ sarebbe tuttavia stato assente da __________, motivo per cui gli avrebbe consigliato di presentarsi direttamente in banca, chiedendo di poter prendere conoscenza diretta della documentazione relativa alla movimentazione e alla gestione effettuata, ciò che il cliente avrebbe fatto, scoprendo che la situazione patrimoniale si presentava ben diversa da quella riferitagli per anni da IM 1.

__________, a questo punto, avrebbe raccolto la documentazione degli ultimi 10 anni e gliel’avrebbe portata, onde poterla esaminare con maggiore tranquillità.

Il cliente avrebbe dichiarato che alcuni dei prelevamenti effettuati dal suo conto erano abusivi in quanto da lui mai ordinati e sarebbe pure emerso che le situazioni patrimoniali presentategli da IM 1 erano falsificate, circostanza questa peraltro espressamente riconosciuta da IM 1, in occasione di un incontro svoltosi al domicilio del cliente a inizio gennaio 2010.

In occasione di un secondo incontro risalente a febbraio 2010, alla presenza di un collega di __________, __________ avrebbe avuto modo di vedere i fogli forniti da IM 1 al cliente, da cui risultavano dati falsi.

  1. Un caso analogo, quello del cliente titolare della relazione cifrata denominata __________, si sarebbe inoltre manifestato attorno a metà aprile 2010.

Anche in questo caso, il cliente (tramite il figlio, procuratore generale sulla relazione) avrebbe contestato alcune delle operazioni di prelievo effettuate dal conto, addebitando quindi a IM 1 appropriazioni indebite.

A detta dei due clienti di cui si è riferito, IM 1 avrebbe inoltre commesso irregolarità anche in relazione ai loro averi __________, per la gestione (in senso lato) dei quali era pure delegato.

  1. Il teste è quindi stato sentito una prima volta il 2 luglio 2010.

In tale occasione – dopo avere confermato quanto esposto negli scritti del 31 maggio e 1. giugno 2010 del suo patrocinatore – egli ha reso le seguenti dichiarazioni:

" IM 1 è un promotore finanziario __________ che mi aveva portato dei clienti __________ (una quindicina) agli inizi degli anni ’90, quando lavoravo ancora presso la __________ (allora __________). Alcuni di questi clienti sono poi diventati clienti di __________. Per 6 di questi clienti egli gestiva tutti i rapporti con me, nel senso che io non avevo rapporti diretti col cliente, ma sempre per il suo tramite. Egli riceveva dunque i rendiconti quando me li richiedeva (in media direi almeno annualmente) ed effettuava dei prelevamenti per i clienti, riferendomi a voce le richieste dei clienti e consegnandomi un foglio firmato in bianco dal cliente, che poi io, inizialmente quando lavoravo ancora alle dipendenze della banca ed in seguito nella mia veste di gestore esterno, facevo compilare dalla mia segretaria secondo le esigenze del cliente espostemi da IM 1. (…) Nel novembre 2009 ho scoperto, con le modalità descritte nello scritto 01.06.2010 del mio avvocato, che il cliente (omissis) contestava dei prelevamenti effettuati sul suo conto da parte di IM 1. Poi, nell’aprile 2010, sono emerse delle situazioni analoghe, in relazione al cliente __________. (…) i conti bancari presso __________ riferibili a persone per le quali IM 1 era il referente sono i seguenti:

(omissis)

Si tratta di persone vicine a IM 1. Come detto li aveva presentati lui alla banca all’inizio degli anni ’90. (…) Salvo rarissime eccezioni, posso dire di avere incontrato questi clienti esclusivamente all’inizio del rapporto. Nel seguito ha sempre fatto tutto IM 1. (…) IM 1, formalmente, non ha mai avuto alcun titolo, né presso la banca, dove non era né procuratore né null’altro, né presso __________, dove formalmente non figurava nel contratto di gestione patrimoniale. (…) per tutti questi clienti, dai miei ricordi, si era stabilito sin dall’inizio del rapporto che sarebbe stato IM 1 a provvedere per i loro eventuali bisogni di liquidità. Ricordo che avevo spiegato ai clienti, durante l’incontro di apertura della relazione, che, per le loro esigenze di prelevamenti, avrebbero anche potuto incaricare IM 1, consegnandogli un foglio firmato in bianco che poi sarebbe stato compilato in banca, secondo le loro istruzioni, da noi ricevute per il tramite di IM 1. In soldi prelevati sarebbero dunque stati consegnati a IM 1 che li avrebbe rimessi al cliente.

Voglio precisare che è comune che i clienti non vengano contattati direttamente dalla banca o dal gestore esterno per discutere la loro posizione, se non a fronte di loro specifiche richieste o istruzioni. Questo per motivi di confidenzialità. Nei casi specifici, la presenza di IM 1 creava la situazione ideale per un contatto con il cliente. Nel corso degli incontri con i clienti io ho capito che i clienti stessi desideravano questo tipo di intermediazione. I clienti apparivano e si dicevano nelle mani di IM 1, persona della quale avevano piena fiducia.

(…) io sapevo che questi clienti facevano piena fiducia e avevano uno stretto legale con IM 1 a seguito dell’incontro iniziale avuto con loro, delle visite che nei primi tempi ho fatto presso le loro abitazioni e per il tramite di IM 1, che nel corso degli anni mi teneva informato sull’evoluzione della situazione dei clienti. In particolare, posso riferire che (…) Con __________ avevano acquistato delle case di vacanza assieme (ognuna la sua, ma vicini) in __________. (…).

(…) le eventuali malversazioni che IM 1 potrebbe avere commesso sarebbero riconducibili a dei prelevamenti da lui effettuati con le usuali modalità, sopradescritte, ma non a favore dei clienti. In sostanza da quanto mi è dato a sapere, i clienti (omissis), __________ e (omissis) disconoscono alcuni prelevamenti.

(…) una parte dei prelevamenti effettuati nel corso degli anni sempre con le stesse modalità non vengono contestati dai clienti. Questo ad ulteriore conferma che la prassi instaurata era conosciuta, condivisa ed utilizzata dai clienti. E meglio: IM 1 si presentava da me con un foglio firmato in bianco dal cliente di turno, mi indicava a voce le necessità di prelievo del cliente, io facevo compilare il foglio secondo queste istruzioni, il foglio veniva consegnato alla banca e quindi i fondi, con varie modalità, venivano consegnati al IM 1, che avrebbe infine dovuto consegnarli ai clienti.

(…) questo modo di procedere instaurato con questi clienti di IM 1, debitamente contestualizzato con i rapporti intrattenuti con i clienti __________, non presentava a priori problemi o dubbi. Tutte le premesse erano favorevoli. Lui era ed è un professionista del settore e i clienti aveva dimostrato piena fiducia in lui. Sull’arco di vent’anni non si è mai presentata alcuna situazione problematica con IM 1, che eventualmente potesse far sospettare un suo agire scorretto. Gli importi in questione, inoltre, non erano tali, se calcolati in proporzione alla massa gestita dalla banca e/o da __________, da destare particolare allarmi o misure di controllo. I prelevamenti su questi conti erano inoltre molto limitati, nell’ordine di 1-2 volte all’anno, ed erano assolutamente compatibili con una normale necessità dei clienti. Osservo inoltre che IM 1 mi riferiva sempre in modo compiuto sulle ragioni del prelievo. Questa prassi era conosciuta e condivisa sia in banca che in __________. In certe occasioni, quando io ero assente, è stata applicata pure da miei colleghi. Da quanto ne so e da quanto ho potuto ricostruire, IM 1 mi ha inoltre sempre avvertito preventivamente dei prelievi che doveva effettuare a favore dei clienti, e ciò nonostante il fatto che disponesse già degli ordini firmati in bianco. Anche questa circostanza era per me senz’altro rassicurante circa la correttezza dell’agire del IM 1.

(…) viste le modalità di rapporto instaurate e consolidate, nonché l’usuale discrezione utilizzata in questo tipo di relazioni e la fiducia risposta in IM 1, ritengo assolutamente consono alle circostanze il fatto di non aver sistematicamente contattato direttamente il cliente per avere conferma della sua necessità di contanti manifestatami da IM 1 nelle varie occasioni presentatesi. Ripeto che non è usuale contattare spontaneamente dei clienti in __________.”

(VI PP 02.07.2010, p. 1-4, AI 4, _____________).

  1. Interrogato nuovamente l’8 novembre 2011, questa volta in veste di persona informata sui fatti, __________ ha riferito che le modalità di prelevamento indicate nel precedente verbale erano state adottate anche per il conto __________, e meglio:

" (…) mi venivano consegnati fogli in bianco con la firma di ACPR 1 che veniva in seguito compilato in base alle istruzioni di IM 1 presso __________ e poi presso __________. Preciso che le deleghe al prelevamento venivano compilate a macchina. (…) le deleghe in bianco le ha sempre consegnate IM 1 che ci comunicava pure l’importo da prelevare. (…) nel periodo in cui la relazione __________ veniva gestita in __________ le deleghe bianco venivano consegnate a me, che le facevo compilare, in seguito le consegnavo all’ufficio preposto per il controllo firme. (…) io non ho mai controllato personalmente le firme, né ho mai contattato la cliente per accertarmi che quanto mi riferiva IM 1 corrispondesse alla sua volontà. Preciso che non avuto dubbi rispettivamente sentito l’esigenza di procedere a dei controlli di quanto dichiarava IM 1. (…) questo possibilità era stata definita con tutti i clienti di __________ facenti capo a IM 1. Pertanto ritengo che sia stata definita pure con ACPR 1. (…) dopo il passaggio della gestione a __________ il sistema di prelevamento funzionava sostanzialmente nello stesso modo. In banca a portare le deleghe e a prelevare i soldi in genere mandavamo la signora __________ e/o il signor __________.

In seguito il denaro prelevato veniva consegnato a IM 1. (…) presso __________ non controllavamo le firme. Il controllo veniva fatto dalla banca. (…) a IM 1 non è mai stata fatta firmare alcuna ricevuta.”

(VI PP 08.11.2011, p. 3, AI 29, ___________).

Ciò che ha confermato anche nel verbale successivo, precisando che:

" (…) i contatti banca – cliente rispettivamente __________ – cliente venivano tenuti da IM 1. Con il cliente __________ direttamente non c’è praticamente mai stato contatto. Per quanto attiene ai prelevamenti dalla relazione __________, generalmente IM 1 trasmetteva via posta alla banca o a __________ la delega al prelevamento in bianco, inviandola presso il mio domicilio, e preannuncio telefonicamente il prelievo, così da poter preparare la liquidità necessaria. In seguito i soldi venivano consegnati da me o da un mio collega ad una mia persona di fiducia, che li portava in __________, sempre a __________ presso il supermercato __________, dove li consegnava a IM 1. Nel periodo in cui vi erano mandati di gestione a favore di __________ capitava anche che la società anticipasse, per importi non superiori ad EUR 30'000, l’importo voluto dal cliente, ricevendo in seguito la delega al prelevamento per poter recuperare quanto anticipato. Non ricordo se anche con la relazione __________ ciò sia avvenuto. Ricordo che in un occasione ho consegnato i soldi personalmente a __________ al figlio della cliente, alla presenza del IM 1. (…) la persona di fiducia che portava i soldi, per miei istruzioni, li doveva consegnare a IM 1 personalmente. So che così è avvenuto.”

(VI PP 01.06.2012, p. 2, AI 55, ___________).

  1. __________ ha fornito i dati di questa “persona di fiducia” in busta chiusa (allegato doc. 1 al VI PP __________ 01.06.2012, AI 55, ___________).

Egli ha spiegato nella seguente maniera il motivo per cui era IM 1 ad inviargli gli ordini di prelevamento in bianco e non direttamente il cliente:

" (…) io non avevo alcun contatto con i clienti. Era sempre e solo IM 1 che mi contattava per le loro esigenze. Io il cliente l’ho incontrato all’apertura della relazione in banca e al momento del passaggio in __________. Forse di sfuggita l’ho incontrato in una terza occasione, ma non ne sono sicuro. Per cliente intendo la titolare del conto __________. Col cliente è stato chiaramente deciso che la persona di contatto era il IM 1. Era dunque normale che fosse lui a trasmettermi le richieste di prelevamento dei clienti e a ricevere per loro i contanti richiesti.”

(VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).

  1. __________ ha negato la circostanza riferita dall’imputato, secondo cui gli avrebbe detto di non dare ai clienti il suo indirizzo privato, ribadendo che gli inviava gli ordini di prelevamento al domicilio per una questione di discrezione rispetto alle poste __________ (VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).

Egli ha pure negato di avere incontrato i clienti da soli, senza la presenza di IM 1, ribadendo che “i clienti erano i suoi ed era lui che li rappresentava” (VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).

Così come ha negato che riceveva il foglio contenuto in due buste, come riferito dall’imputato, confermando che riceveva al suo domicilio una normale busta commerciale con all’interno solo la procura (VI PP 01.06.2012, p. 3 e 4, AI 55, ___________).

  1. Dopo avere avuto modo di visionare le deleghe al prelevamento a favore di IM 1 e le ricevute bancarie recanti la sua firma (allegato doc. 2 al VI PP 01.06.2012, AI 55, ___________), __________ ha ricordato che inizialmente, l’imputato gli faceva pervenire o portava con sé una delega a suo favore firmata dalla cliente, ovvero una delega che autorizzava la banca a rimettere a IM 1 l’importo menzionato, dopodiché lui gli rimetteva la somma, facendogli firmare la ricevuta di cassa e consegnandogli il denaro (VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).

Ha quindi precisato:

" I soldi venivano sempre prelevati e poi fatti recapitare a IM 1, così come precisato sopra. Ad eccezione (…) dei casi iniziali dove la banca ha dato direttamente i soldi a IM 1 o a sua moglie.”

(VI PP 01.06.2012, p. 4, AI 55, ___________).

  1. __________ ha pure riferito che, per motivi di confidenzialità, durante le visite in __________ presso il domicilio di ACPR 1, come per tutti i clienti __________, non veniva fatto firmare nulla e quindi neppure un verbale di visita. Ai clienti, e quindi anche all’AP, veniva mostrata una situazione patrimoniale anonimizzata, e meglio senza indicazioni relative alla banca, al conto ed al cliente, stampata dal sistema della banca (VI PP 08.11.2011, p. 4, AI 29, ___________).

Ha poi aggiunto che “quando il denaro veniva consegnato in chi lo riceveva, fosse il IM 1 o un cliente direttamente, per quella specifica operazione di consegna non veniva rilasciata alcuna ricevuta, come da prassi della piazza” (VI PP 08.11.2011, p. 8, AI 29, ___________).

__________ ha inoltre indicato che all’imputato “venivano spedite e/o faxate delle posizioni dei clienti a lui riconducibili, dietro sua richiesta”, senza tuttavia essere in grado di ricordare se questo fosse avvenuto anche per la relazione __________ (VI PP 01.06.2012, p. 5, AI 55, ___________).

Richiesto di spiegare la circostanza secondo cui in un’occasione sarebbe stata l’ex moglie di IM 1, __________, ad effettuare un prelievo per cassa dal conto __________, ha in fine affermato:

" Non ricordo la circostanza specifica del prelevamento dal conto __________, ma ricordo bene che per un certo periodo la __________ aiutava IM 1 nella sua attività e più volte è venuta lei a __________ (agenzia della banca) e forse anche a __________ per effettuare dei prelevamenti dai conti dei vari clienti riconducibili a IM 1, a mano di specifica delega a suo favore. Un prelevamento a debito del conto __________ con queste modalità sarebbe dunque in linea con la prassi che vigeva.”

(VI PP 26.02.2013, p. 4, AI 98, ___________).

  1. Con specifico riferimento alla scoperta delle malversazioni sulla relazione __________, nel verbale del 2 luglio 2010 il teste ha riferito quanto segue:

" (…) ho ricevuto la telefonata del figlio della titolare del conto __________. Il figlio è procuratore del conto. Mi ha chiesto il saldo della relazione della madre. Io gliel’ho dato (ca. Euro 30'000). Lui ha subito detto che non era possibile e che dovevano essere molti di più. Ho effettuato un controllo sulla relazione, l’ho richiamato, gli ho esposto tutti i prelevamenti effettuati da sua madre nel corso degli anni. Abbiamo accordato un incontro in __________, per verificare la situazione. Io ero solo e lui accompagnato da un uomo a me non noto. In pratica mi ha detto che IM 1 “li aveva lasciati a secco sia in __________ che in Svizzera”. Mi ha detto che “la mamma aveva prelevato solo Euro 200'000 circa per acquisti immobiliare in __________ e null’altro”. Riteneva che sul conto mancassero circa Euro 600'000. Mi disse di provvedere con la banca per risarcirli, altrimenti avrebbero sporto denuncia contro IM 1 anche in Svizzera. Io ho parlato con la banca, che anche in questo caso mi ha confermato che per loro era tutto regolare, in quanto i soldi erano usciti a fronte di regolari ordini di prelievo firmati dalla cliente. Non avendo dal canto mio nulla da rimproverarmi, ho riferito al cliente che non sarebbe stato risarcito e quindi di procedere come meglio riteneva. Ho rivisto questo cliente assieme alla madre e a questo uomo che lo aveva accompagnato al primo incontro. Li ho rivisti in banca a __________. Hanno effettuato un piccolo prelievo sul saldo restante. Hanno ribadito la volontà di essere risarciti dalla banca e/o __________. (…) La contestazione è stato piuttosto generica e la richiesta era concentrata su un risarcimento di ca. Euro 600'000.”

(VI PP 02.07.2010, p. 6, AI 4, _____________).

Questo incontro sarebbe avvenuto verso metà aprile 2010 (VI PP 08.11.2011, p. 6, AI 29, ___________).

Tornando sulla questione in un verbale successivo ha ribadito:

" La prima volta che ho sentito telefonicamente __________, quanto meno da anni addietro (…) è stato nella primavera 2010. Mi ha chiesto il saldo e quando gliel’ho comunicato, dopo che mi ha passato al telefono la mamma che mi ha confermato la richiesta, mi ha detto che si aspettava molto di più. Ho recuperato gli estratti conto e le ho riferito tutti i prelievi effettuati nel corso degli anni. Ho in seguito incontrato __________ nei pressi di __________, presso un ristorante, su sua richiesta. (…) Era accompagnato da un suo conoscente a me non noto. Il tema dell’incontro erano le addotte malversazioni subìte dal conto __________ e la sua richiesta di risarcimento dell’addotto danno patito.”

(VI PP 26.02.2013, p. 3, AI 98, ___________).

  1. __________ ha negato di avere fatto a __________ una proposta di transazione, spiegando nella seguente maniera la circostanza dichiarata da quest’ultimo:

" (…) si è parlato di fargli ottenere € 100'000.00 per fare fronte ad una sua addotta immediata necessità di liquidità (per il pagamento di macchinari). Durante l’incontro mi aveva difatti manifestato questo suo imminente impegno finanziario ed io, al termine dell’incontro, gli ho detto che avrei potuto vedere se la banca era disposta a concedergli questa cifra. (…) non era un’offerta di transazione per la sua richiesta di risarcimento. Io non avevo alcuna possibilità per fare una proposta di risarcimento, in quanto l’interlocutore del cliente era eventualmente la banca. Ricordo inoltre che in quella fase iniziale non vi era ancora assolutamente chiarezza sull’eventuale malversazione effettuata da IM 1. Ricordo che __________ mi ha risposto dicendo che € 100'000.00 non gli risolvevano il problema.”

(VI PP 26.02.2013, p. 3, AI 98, ___________).

Il testimone ha poi aggiunto:

" In seguito mi sembra di averlo sentito telefonicamente. Gli ho comunicato che la banca non intendeva risarcire alcunché. Lo stesso valeva per __________.

L’ho poi incontrato in banca, alla presenza di sua madre e di un loro conoscente.”

(VI PP 26.02.2013, p. 3, AI 98, ___________).

  1. Preso atto del fatto che dal rapporto visite di __________ risulta un incontro con __________ avvenuto il 25 maggio 2009, anche __________, come l’imputato, ha riferito della circostanza secondo cui in questa data si sarebbe recato in __________, a __________, per consegnare del denaro al figlio di ACPR 1, e meglio:

" (…) l’incontro è avvenuto a __________ nel parcheggio del supermercato __________, su richiesta di IM 1. L’incontro era stato sollecitato da IM 1, perché la cliente, che in quel momento era in __________, aveva bisogno immediatamente dell’importo prelevato di EUR 50'500.”

(VI PP 08.11.2011, p. 4, AI 29, ___________).

Ritenuto che sul rapporto di visita si legge che “vista l’esiguità della cifra rimasta si decide di mettere tutto in liquidità EURO in attesa di sviluppi. Potrebbero entrare nuovi fondi provenienti da vendite immobiliari in __________”, il PP ha chiesto a __________ se a __________, in occasione di questo incontro, fosse stato comunicato il saldo della relazione, ciò che l’uomo ha dichiarato di non ricordare, precisando che:

" Sono comunque certo di aver comunicato che il saldo residuo non permetteva più una gestione del conto e che era dunque necessario mettere la relazione in “non operativa”. Il cliente non ha eccepito nulla in relazione alla consistenza del conto.”

(VI PP 08.11.2011, p. 5, AI 29, ___________).

  1. Dopo avere preso visione della delega al prelevamento del 25 maggio 2009 per EUR 50'500.00 (allegato doc. 2 al VI PP __________ 08.11.2011, AI 29, ___________), __________ ha riferito che anche in questo caso la delega era stata consegnata in bianco, firmata da ACPR 1 e fatta firmare in seguito anche a __________ (VI PP 08.11.2011, p. 5, AI 29, ___________).

__________ non è stato in grado di spiegare per quale motivo, essendogli già stata comunicata in precedenza, a maggio 2009, l’esiguità del saldo rimasto sul conto, __________ ad aprile 2010 avrebbe dovuto stupirsi del saldo della relazione, limitandosi ad affermare:

" (…) a fronte dello stupore di __________ non ho potuto far altro che controllare nuovamente e confermare i numerosi prelievi avvenuti in passato. A quel momento lì non ricordavo dell’incontro a __________.”

(VI PP 08.11.2011, p. 6, AI 29, ___________).

  1. Prendendo posizione sulle dichiarazioni rese da IM 1 in merito all’incontro con __________, __________ ha contestato categoricamente che la cliente e/o il figlio lo avessero chiamato direttamente per chiedergli la consegna di soldi (VI PP 01.06.2012, p. 5, AI 55, ___________).

__________, dal canto suo, preso atto che dal “rapporto visite” di __________ risulta un incontro tra lui e __________ (allegato doc. 6 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________) e confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui gli avrebbe consegnato, a __________, la citata delega per il prelevamento di EUR 50'500.00 datata 25 maggio 2009 (allegato doc. 5 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________), così come con le dichiarazioni rese al proposito da IM 1, ha contestato le dichiarazioni di entrambi, affermando che tale incontro non sarebbe mai avvenuto e che né IM 1 né __________ gli avrebbero mai consegnato dei soldi (VI PP 01.12.2011, p. 5, AI 35, ___________; VI PP 09.04.2013, p. 4, AI 106, ___________).

A questo proposito va detto che tra la documentazione d’apertura della relazione __________ trasmessa dalla banca è pure stata rinvenuta una copia della carta d’identità di __________ recante la data del 25 maggio 2009 (allegato doc. 7 al VI PP __________ 01.12.2011, AI 35, ___________).

  1. Nel verbale del 2 luglio 2010 __________ ha riferito della seguente circostanza, emersa a seguito di sue verifiche successive alle contestazioni:

" Nella primavera del 2005, mi pare, IM 1 ha depositato sul conto __________ un certificato rappresentante 93'460 parti del fondo __________ numero di valore.__________. Il valore di questo titolo era di circa Euro 600'000. IM 1 ha poi ritirato, apparentemente su ordine del cliente questo certificato nel settembre dello stesso anno. Da un controllo incrociato ho constatato che nel luglio di quell’anno i clienti si sono recati in banca per verificare la posizione. In considerazione del fatto che questa cifra corrispondenza grosso modo a quanto reclamato come mancante dai clienti, mi domande se questa operazione fosse stata studiata da IM 1 per “far quadrare i conti”.”

(VI PP 02.07.2010, p. 6, AI 4, _____________).

  1. Interrogato nuovamente Il 13 agosto 2012 il PP ha proceduto ad un’ulteriore audizione di __________, al fine di comprendere la citata operazione di deposito e successivo prelievo dalla relazione __________ del certificato rappresentante 93'460 parti del fondo __________ nr. di valore __________.

A tal proposito ha spiegato:

" Premetto che l’intera operazione è avvenuta quando già lavoravo per __________. Sui dettagli dell’operazione non posso riferire molto altro rispetto a quanto ho già detto in occasione del mio interrogatorio del 2 luglio 2010. Non so chi abbia depositato il titolo sulla relazione __________, in quanto non è stato fatto per il tramite della __________. Per quanto mi è dato sapere, come detto, il certificato è stato depositato direttamente in banca. (…) il certificato è una cartavalore fisica che va depositata e prelevata.”

(VI PP 13.08.2012, p. 2, AI 67, ___________).

Dopo avere preso visione della delega al prelevamento del certificato recante la firma di ACPR 1 (allegato doc. 1 al VI PP 13.08.2012 __________, AI 67, ___________) – nella quale peraltro è indicato il prelevamento di 93'460 Euro e non parti, così come pure nel certificato – __________ ha confermato di avere effettuato egli stesso il prelevamento a mano della delega firmata da ACPR 1 (VI PP 13.08.2012, p. 2, AI 67, ___________).

Una volta prelevato il certificato, l’avrebbe consegnato a IM 1 (VI PP 13.08.2012, p. 2, AI 67, ___________).

L’imputato, dal canto suo, confrontato con queste dichiarazioni di __________, le ha fermamente contestate (VI PP 21.05.2012, p. 6, AI 50, ___________).

  1. Le dichiarazioni di __________
  1. __________, consulente presso __________, interrogato il 28 ottobre 2011, ha riferito di avere incontrato ACPR 1 una prima volta il 6 maggio 2005 presso __________ e poi ancora nel 2010, quando sarebbero sorte le controversie relative al conto __________ (VI PP 28.10.2011, p. 2, AI 25, ___________).

La persona informata sui fatti ha precisato che in occasione dell’incontro del 2005 sostituiva __________, assente il giorno della visita, che in quel periodo gestiva la relazione. Lui stesso avrebbe poi iniziato a gestire la relazione nel 2007 (VI PP 28.10.2011, p. 2, AI 25, ___________).

Invitato a spiegare chi altro, in seno alla banca, si era occupato della relazione __________, __________ ha risposto:

" Mi sembra che inizialmente la relazione __________ era gestita da __________ da un consulente della clientela privata. Questo consulente mi sembra che fosse __________. In questo periodo, se non sbaglio, IM 1 aveva un mandato di gestione sulla relazione. Quando __________ ha lasciato __________ per andare a lavorare per __________ è stato conferito un mandato di gestione a __________ e la relazione è passata al servizio __________ gestori esterni. Da quel momento la persona di riferimento per la relazione __________, fino a quando gli sono subentrato, è stato __________.”

(VI PP 28.10.2011, p. 3, AI 25, ___________).

  1. Il dipendente di __________ ha spiegato nella seguente maniera come avvenivano i prelevamenti in contanti mediante la presentazione di deleghe per il prelevamento:

" (…) le firme venivano sempre controllate dal servizio firme. In quel caso quando si riceveva una delega, veniva portata al suddetto servizio, che, controllata la firma, vi apponeva la dicitura “Sta bene firma” con visto del controllore, ed in seguito il cassiere poteva consegnare i soldi.”

(VI PP 28.10.2011, p. 3, AI 25, ___________).

__________ ha riferito che, di principio, quando vengono portate deleghe al prelevamento, non viene contattato il cliente per chiedere una conferma della delega, ma ciò avviene unicamente in caso di dubbio o sospetto (VI PP 28.10.2011, p. 4, AI 25, ___________).

Il testimone ha poi aggiunto:

" (…) per le relazioni gestite da gestori patrimoniali esterni, il servizio __________ “gestori esterni”, rispettivamente il responsabile di __________ per la relazione, in genere non viene informato del prelevamento. Capita comunque si venga avvisati preventivamente per permettere alla cassa di avere la liquidità necessaria. Con riferimento alla relazione __________ non ricordo di essere mai stato preventivamente avvisato di un prelevamento.”

(VI PP 28.10.2011, p. 4, AI 25, ___________).

  1. Confrontato con le dichiarazioni di ACPR 1, secondo cui il 6 maggio 2005 si sarebbero incontrati in banca e lui le avrebbe comunicato oralmente che in quel momento il saldo della relazione __________ era di EUR 792'000.00, __________ ha affermato:

" (…) è corretto che il 6 maggio 2005 è avvenuto l’incontro di cui ha riferito ACPR 1. Invece quanto riferisce ACPR 1 in merito al valore della relazione che le avrei comunicato non corrisponde al vero.

Io le ho comunicato che la relazione in quel momento aveva un valore di circa euro 170'000.00. L’importo era la trasposizione della valutazione patrimoniale ed iscrivere il valore della relazione sul verbale di visita del 6 maggio 2005.

Ho anche spiegato alla cliente che in quei giorni sarebbero entrati dei titoli, il cui controvalore sommato al valore della relazione di ca. 170'000 avrebbe dato un totale di circa euro 750'000. Ricordo di aver fatto firmare alla cliente la relativa accusa di ricezione dei titoli.

Durante l’incontro ho sottoposto a ACPR 1 diversa documentazione da firmare, che penso avesse preparato __________. ACPR 1 ha firmato l’accusa di ricezione, di cui ho riferito, il verbale di visita e un “set giuridico”. Con set giuridico intendo documentazione quali schede firme, formulario A, procure, mandati di gestione, ecc.

(…) all’incontro del 6 maggio 2005 si sono presentati in banca la signora ACPR 1 e suo figlio.”

(VI PP 28.10.2011, p. 4 e 5, AI 25, ___________).

Dopo avere preso visione della “ricevuta titoli” datata 6 maggio 2005 recante la firma di ACPR 1 (allegato doc. 1 al VI PP __________ 28.10.2011, AI 25, ___________), __________ ha confermato trattarsi dell’accusa di ricevuta sottoposta a ACPR 1 il 6 maggio 2005 e che la stessa avrebbe sottoscritto in sua presenza. Il valore del titolo, non indicato nella “ricevuta titoli”, sarebbe stato comunicato oralmente all’AP in occasione del citato incontro (VI PP 28.10.2011, p. 5, AI 25, ___________).

Allo stesso modo, la persona informata sui fatti ha confermato che il verbale di visita del 6 maggio 2005 (allegato doc. 2 al VI PP __________ 28.10.2011, AI 25, ___________) recante la firma di ACPR 1, sarebbe quello da lei sottoscritto, in sua presenza, in occasione della visita del 6 maggio 2005 (VI PP 28.10.2011, p. 5, AI 25, ___________).

  1. Confrontata con le affermazioni di __________, l’AP ha ribadito la sua versione dei fatti, affermando che:

" Confermo che in occasione dell’incontro del 6 maggio 2005 io non ho firmato alcun documento. In questo senso, non riconosco le firme sui documenti che mi vengono mostrati, che ritengo di non avere firmato né in quel giorno né mai. In occasione di quell’incontro il funzionario di banca __________ mi disse solo verbalmente che il saldo della mia relazione era di € 792'000.00. Non mi consegnò alcun documento o estratto conto, né io ne richiesti. Mi ero scritta l’ultimo saldo indicatomi oralmente da IM 1 sulla mano, e in banca ho verificato che la cifra era circa la stessa.”

(VI PP 09.04.2013, p. 4, AI 105, ___________).

__________ ha riferito che __________, __________ e __________ sono tutti dipendenti di __________ e che gli ultimi due sono pure stati dipendenti della __________ (VI PP 28.10.2011, p. 6, AI 25, ___________).

  1. La testimonianza di O.T.
  1. Il 19 giugno 2012 è stato interrogato O.T. (dati completi agli atti), “persona di fiducia” indicata da __________ per la consegna del denaro prelevato dalla relazione __________ a IM 1.

Il teste ha dichiarato di avere conosciuto l’imputato – di cui gli è stata mostrata una fotografia formato passaporto (allegato doc. 1 al VI PP T.O. 19.06.2012, AI 58, ___________) – tramite __________, il quale a quel tempo lavorava per la __________. In alcune occasioni quest’ultimo gli avrebbe chiesto di consegnare a IM 1 delle buste contenenti denaro in __________, ciò che lui avrebbe fatto (VI PP 19.06.2012, p. 2, AI 58, ___________).

  1. Sulle modalità di consegna del denaro il teste si è così espresso:

" __________ mi chiamava in __________, mi consegnava una busta che sapevo contenere denaro e mi diceva a chi consegnare e dove. Io non avevo alcun altro dettaglio riguardo la consegna. (…) non sapevo il motivo della consegna di questo denaro, né chi era il destinatario finale.

Nei casi in cui ho consegnato a IM 1, gli incontri avvenivano sempre il supermercato __________ di __________. La prima volta che gli ho consegnato una busta l’ho riconosciuto grazie al tipo di auto che aveva, che mi era stato indicato da __________. Poi lui si è identificato come l’amico di __________ che aspettava la busta. In seguito l’ho rincontrato un certo numero di volte, che non so quantificare con precisione, ma almeno una decina. (…) ho iniziato a collaborare con __________ quando lui era già presso __________; la prima consegna a IM 1 è dunque successiva all’inizio dell’attività di __________ in __________, che comunque non so indicare con precisione.

In occasione dei nostri incontri, io consegnavo semplicemente la busta ricevuta da __________ a IM 1. Normalmente entravo nella sua auto per alcuni minuti. Capitava che scambiassimo due parole. Naturalmente dopo alcuni incontri la confidenza è un po’ aumentata.

(…) non ricordo di avere mai aperto le buste consegnatemi da __________, ma non vi erano dubbi sul fatto che contenessero contanti. La cifra mi veniva a volte indicata oralmente da __________, ma non sempre. Ricordo comunque che si trattava di cifre non troppo elevate; a volte anche solo poche decine di migliaia di Euro, a volte di più, ma mai cifre di rilievo. (…) per cifre di rilievo intendo sopra i 200'000 Euro.

(…) IM 1 non mi ha mai detto cosa avrebbe fatto dei soldi ricevuti. Come già detto neanche __________ mi indicava la causale della consegna.”

(VI PP 19.06.2012, p. 2 e 3, AI 58, ___________).

Il teste ha precisato che nelle occasioni in cui consegnava le buste erano presenti solo lui e l’imputato. In un paio di occasioni avrebbe mandato suo figlio a consegnare la busta ricevuta da __________ e quest’ultimo gli avrebbe riferito che la consegna si era svolta senza intoppi (VI PP 19.06.2012, p. 3, AI 58, ___________).

  1. Stando alle dichiarazioni del testimone, la consegna avveniva senza il rilascio di alcuna ricevuta e lui avvisava unicamente __________ dell’avvenuta consegna. Quest’ultimo non gli avrebbe mai indicato alcuna contestazione proveniente dal destinatario (VI PP 19.06.2012, p. 3, AI 58, ___________).

Interrogato al proposito, T.O. ha risposto di non avere mai consegnato delle buste a ACPR 1 o __________, nomi che non gli direbbero nulla (VI PP 19.06.2012, p. 3, AI 58, ___________).

  1. La testimonianza di __________
  1. Il 27 settembre 2012 il PP ha assunto a verbale il teste __________, il quale ha riferito di essersi occupato, quale consulente per i gestori esterni, della relazione __________, senza però ricordare chi fosse la persona fisica titolare del conto (VI PP 27.09.2012, p. 2, AI 69, ___________).

Dopo avere preso visione della “ricevuta titoli” datata 3 maggio 2005 per il deposito sulla relazione __________ di 93'460 parti del fondo __________ (allegato doc. 1 al VI PP 27.09.2012, p. 2, AI 69, ___________), il teste ha dichiarato di non ricordare tale operazione, confermando comunque di essersene occupato, siccome il documento reca la sua firma e la sua sigla (VI PP 27.09.2012, p. 2, AI 69, ___________).

Con riferimento alle verifiche che venivano effettuate dalla banca sulle deleghe al prelevamento per accertarsi che fossero effettivamente state rilasciate dal titolare della relazione, il teste ha riferito:

" L’unica verifica che veniva fatta era il controllo della firma. Per il controllo della firma c’era un ufficio preposto.

(…) durante la mia esperienza presso __________, nel settore dei consulenti per i gestori esterni, non ricordo che venissero contattati i clienti finali personalmente per accertarsi dell’operazione. Preciso che in genere noi non avevamo il numero di telefono del cliente finale.”

(VI PP 27.09.2012, p. 3, AI 69, ___________).

  1. Le dichiarazioni di __________
  1. L’11 giugno 2012 si è svolto l’interrogatorio della persona informata sui fatti __________, ex moglie dell’imputato.

La donna ha così spiegato il suo rapporto con ACPR 1:

" Ho conosciuto ACPR 1 verso la metà degli anni ’90, mi sembra nel 1994 o 1995, perché ero cliente del distributore di benzina e autolavaggio gestito dalla famiglia di ACPR 1.

Frequentando regolarmente la stazione di servizio di ACPR 1 man mano si è creato un rapporto, inizialmente di conoscenza (ci si scambiava qualche parola quando ci si incontrava), che col tempo è diventato un rapporto di amicizia. Con ACPR 1 e la sua famiglia capitava di uscire a cena, di fare delle gite, è capitato qualche volta che venissimo invitati a casa di ACPR 1 ed è capitato che noi invitassimo ACPR 1, suo marito e il figlio a casa nostra, e meglio mia e di IM

  1. Preciso che pure IM 1 partecipava agli incontri con ACPR 1 e la sua famiglia. Inoltre, ACPR 1 su nostra indicazione, mia e di IM 1, ha comprato una piccola casa di vacanza in __________, a __________, adiacente alla casa mia e di mio marito.”

(VI PP 11.06.2012, p. 2, AI 56, ___________).

Interrogata dal Magistrato inquirente, __________ ha risposto di essere stata al corrente che ACPR 1 aveva una relazione bancaria in Svizzera, precisando che:

" Ricordo che verso la fine degli anni ’90 mi sono recata a __________ con il mio ex-marito IM 1, ACPR 1, suo marito __________ e il loro figlio __________, presso un istituto bancario, di cui non ricordo il nome, perché ACPR 1 era intenzionata ad aprire una relazione bancaria.”

(VI PP 11.06.2012, p. 3, AI 56, ___________).

  1. L’ex moglie dell’imputato non ha saputo dire se questi si occupasse della gestione della relazione svizzera dell’AP, affermando comunque che capitava abbastanza spesso che egli si recasse presso il domicilio della donna per discutere delle sue relazioni bancarie (VI PP 11.06.2012, p. 3, AI 56, ___________).

__________ ha precisato di non essersi mai recata __________ per effettuare dei prelevamenti dalla relazione denominata __________ di cui era titolare ACPR 1, ciò che ha ribadito anche dopo avere avuto modo di visionare le deleghe al portatore del 30 ottobre 2000 e dell’11 ottobre 2001 e le relative ricevute di cassa dell’avvenuto prelevamento recanti la sua firma (allegati doc. 1 e 2 al VI PP __________ 11.06.2012, AI 56, ___________), affermando di non avere mai sottoscritto tali ricevute; la firma sulle ricevute, pur essendo molto simile, non sarebbe la sua (VI PP 11.06.2012, p. 4, AI 56, ___________).

A questo proposito va rilevato che le ricevute di cassa generalmente vengono fatte sottoscrivere in banca al momento del prelevamento.

__________ ha dichiarato che, pur avendo collaborato professionalmente con l’ex marito IM 1, non si sarebbe mai accorta di possibili malversazioni ai danni di clienti (VI PP 11.06.2012, p. 5, AI 56, ___________).

VI) Fatti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo 133/2016 del 12 agosto 2016: AP ACPR 2

  1. La versione dell’AP ACPR 2
  1. Come già si è detto, il 10 febbraio 2014 ACPR 2, per voce della sua patrocinatrice, ha inoltrato un memoriale scritto, corroborato da pezze giustificative, riguardante le contestazioni in merito all’operato della banca __________ e di IM 1 (AI 24).

In tale documento si legge che nel corso del mese di dicembre 1995 ACPR 2 sarebbe stata introdotta in banca __________ __________, ora __________, per il tramite del promotore finanziario __________ IM 1, il quale fungeva da procacciatore di clienti per l’istituto di credito in oggetto.

Il 19 dicembre 1995 ACPR 2 avrebbe aperto la relazione no. __________ denominata __________ presso l’allora __________, sottoscrivendo l’usuale documentazione bancaria di apertura.

Contestualmente all’apertura del conto, avrebbe manifestato al proprio consulente di non avere alcuna propensione al rischio, dichiarando espressamente che gli averi depositati (pari a LIT 400'000'000.00) avrebbero dovuto essere investiti in titoli con rating AAA.

ACPR 2 avrebbe riposto grande fiducia nella banca, così come pure nell’operato di IM 1.

  1. Ad intrattenere tutti i rapporti con la banca sarebbe stato sempre solo ed esclusivamente quest’ultimo, al quale sarebbe stata immediatamente rilasciata procura amministrativa.

Salvo l’unica eccezione riferita all’apertura della relazione bancaria, il 19 dicembre 1995, la denunciante non si sarebbe mai presentata in banca. Infatti, per la titolare della relazione __________, così come per altri clienti introdotti da IM 1, era stato stabilito sin dall’inizio del rapporto, che sarebbe stato IM 1 a provvedere per i loro eventuali bisogni di liquidità.

Alla cliente sarebbe stato spiegato che per le esigenze di prelevamenti ella avrebbe potuto incaricare IM 1, dandogli specifiche istruzioni e consegnandogli un foglio firmato in bianco che poi sarebbe stato compilato direttamente in banca. IM 1 avrebbe così ritirato i soldi, che sarebbero stati rimessi alla cliente in un secondo momento.

  1. Durante tutta la relazione contrattuale, la cliente avrebbe necessitato solamente in tre occasioni di impartire ordini di prelevamento a IM 1. A quest’ultimo sarebbero quindi stati consegnati durante tutto il periodo di esistenza della relazione tre fogli firmati in bianco, i quali avrebbero fatto seguito a precise e specifiche richieste di prelevamento per conto della denunciante.

Due volte la stessa avrebbe richiesto l’importo di EUR 10'000.00, una volta invece di EUR 15'000.00, per un totale complessivo di EUR 35'000.00.

Tutti gli altri prelevamenti non sarebbero stati impartiti da ACPR 2 e degli stessi la medesima non sarebbe mai stata informata.

  1. Durante gli anni, vi sarebbero stati regolari incontri tra la denunciante ed IM 1, occasioni in cui quest’ultimo avrebbe prodotto alla cliente degli specchietti riassuntivi manoscritti su foglietti di carta attestanti, a suo dire, la situazione patrimoniale presente sul conto.

In occasione dell’ultimo incontro, avvenuto nel corso del mese di giugno 2010 a __________, senza esibizione di documentazione alcuna, IM 1 avrebbe comunicato alla denunciante la seguente situazione patrimoniale: al 4 giugno 2008 EUR 274'293.00 e al 6 aprile 2009 EUR 272'866.00.

  1. Insospettita dalla successiva latitanza di IM 1, la cliente si sarebbe rivolta alla banca, per il tramite del suo avvocato, con scritto dell’11 novembre 2010 e successivo del 6 dicembre 2010, contestando prudenzialmente l’operatività della banca e chiedendo di ricevere tutta una serie di documenti.

Documentazione che la banca avrebbe trasmesso l’8 dicembre 2010, ma solo parzialmente.

Sarebbero quindi seguite altre richieste datate 13 dicembre 2010, 22 dicembre 2010 e 14 gennaio 2011, tese ad ottenere tutta la documentazione utile alla cliente per comprendere cosa fosse accaduto alla propria relazione bancaria.

In detti scritti, veniva posto particolare riferimento in ordine alla documentazione relativa alle contestate operazioni di cassa, nonché a quelle sui titoli.

La banca avrebbe prodotto la documentazione richiesta solo a scaglioni, consentendo a ACPR 2 di poter avere una visione globale della situazione del conto __________ unicamente verso la fine del mese di gennaio 2011.

L’esame della documentazione bancaria poneva in risalto una situazione patrimoniale disastrosa: dell’importo inizialmente depositato non rimaneva più nulla.

Ma non solo. La relazione bancaria sarebbe addirittura stata chiusa nel mese di febbraio 2007 con perdita anche dell’esiguo saldo ancora in conto, pari a EUR 20'319.67, senza che la titolare della relazione ne sapesse nulla.

  1. Dalla documentazione bancaria emergerebbe che nel periodo compreso tra marzo 2000 e febbraio 2007 sono state effettuate diverse operazioni a contanti, rispettivamente su titoli, operazioni e movimentazioni che la cliente non ha mai richiesto e tantomeno autorizzato, e meglio:
  • 14 marzo 2000: prelevamento di cassa LIT 10'000'000.00

  • 21 marzo 2000: prelevamento di cassa EUR 10'329.14

  • 10 luglio 2000: prelevamento di cassa EUR 7'746.85

  • 5 dicembre 2000: prelevamento di cassa EUR 28'993.89

  • 26 giugno 2001: prelevamento di cassa EUR 15'532.44

  • 18 dicembre 2001: prelevamento di cassa EUR 7'766.22

  • 8 maggio 2002: prelevamento di cassa EUR 6'416.00

  • 16 maggio 2006: uscita in contanti EUR 10'050.00

  • 22 febbraio 2007: uscita in contanti EUR 20'319.67.

I giustificativi relativi ai prelevamenti del 5 dicembre 2000, 26 giugno 2001 e 18 dicembre 2001 indicherebbero che la cliente avrebbe dato disposizioni alla banca di voler consegnare:

  • al latore dello scritto del 5 dicembre 2000 l’importo di LIT 56'000'000.00;

  • alla signora __________ la somma di LIT 30'000'000.00;

  • al signor IM 1 la somma di LIT 15'000'000.00;

addebitando il suo conto corrente EURO.

I giustificativi in relazione ai prelevamenti dell’8 maggio 2002 e 16 maggio 2006 evidenzierebbero che la titolare della relazione avrebbe autorizzato __________ e/o __________ e/o tale __________ a prelevare a debito del conto __________ EUR 6'400.00, rispettivamente EUR 10'000.00, mentre il giustificativo in relazione al prelevamento del 22 febbraio 2007 indicherebbe che la titolare avrebbe addirittura richiesto la chiusura della relazione con contestuale trasferimento del saldo presso __________ nella persona di __________.

  1. La titolare del conto non solo non avrebbe mai autorizzato simili prelevamenti, ma sarebbe anche totalmente all’oscuro delle modalità con cui gli importi prelevati siano in seguito stati utilizzati, giacché a lei mai pervenuti.

  2. Le firme apposte sui documenti in relazione ai prelevamenti dell’8 maggio 2002, 16 maggio 2006 e 22 febbraio 2007 non sarebbero state sottoscritte dalla denunciante.

  3. Dalla documentazione bancaria in atti, e meglio riferita alle distinte “operazioni su titoli” della relazione __________, si evincerebbe inoltre che IM 1 ha effettuato operazioni in titoli obbligazionari argentini altamente speculativi, disattendendo manifestamente il profilo di rischio scelto dalla cliente e causando l’insorgere di saldi debitori, acquisto titoli senza alcuna garanzia di concessione di credito.

Ciò posto, la banca ed il consulente di riferimento della relazione, sarebbero rimasti silenti: la cliente non sarebbe nemmeno stata interpellata quando a seguito del crack finanziario argentino, il valore del patrimonio investito sarebbe stato integralmente compromesso.

La denunciante ha contestato di avere impartito a IM 1 istruzioni in ordine ai predetti investimenti speculativi, rispettivamente di aver impartito suddette operazioni per telefono, così come sostenuto, a torto e in urto con la verità dei fatti, dalla banca.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, ACPR 2 non avrebbe mai impartito ordini telefonici relativamente alle operazioni d’investimento effettuate. Quest’ultime sarebbero state implementate dalla banca su indicazione di IM 1, senza alcun riguardo al profilo di rischio della cliente e senza che la medesima lo autorizzasse. E senza neppure che la banca si sincerasse della bontà delle medesime.

  1. Il consulente __________, ricevuta la comunicazione del 19 febbraio 2007, avrebbe proceduto alla chiusura della relazione attiva da più di 12 anni, il cui saldo iniziale di LIT 400'000'000.00 era stato polverizzato negli anni, trasferendo il saldo rimanente alla chiusura della relazione alla __________, nella persona di __________.

ACPR 2 ha contestato l’estinzione della relazione, così come l’ordine, mai impartito, di voler mettere a disposizione di __________, nella persona di __________, il saldo restante al netto delle spese di chiusura.

  1. Il 21 febbraio 2014 ACPR 2 si è quindi costituita AP ed è stata assunta a verbale dal PP, confermando l’esposto dei fatti presentato dalla sua patrocinatrice ed affermando di ritenersi vittima di malversazioni, ad opera di IM 1, sul suo conto __________ (VI PP 21.02.2014, p. 2, AI 25, _____________).

L’AP ha dichiarato di limitare la sua denuncia penale agli episodi del 16 maggio 2006 e del 22 febbraio 2007, atteso che gli episodi precedenti erano ormai prescritti (VI PP 21.02.2014, p. 2, AI 25, _____________), confermando di non avere mai avuto alcuna consapevolezza delle due operazioni in questione, e meglio del prelevamento a contanti di EUR 10'000.00 del 16 maggio 2006, avvenuto sulla base di una delega al prelevamento riportante la sua firma falsificata e dell’ordine di chiusura del conto del 19 febbraio 2007, con consegna del saldo di EUR 20'319.67 a __________, tramite falsificazione o comunque abuso di una sua firma (allegati doc. 1 e 2 al VI PP ACPR 2 21.02.2014, AI 25, _____________), ribadendo di avere saputo della chiusura della sua relazione solo nel 2011, a seguito dell’intervento del suo patrocinatore svizzero presso la banca (VI PP 21.02.2014, p. 2, AI 25, _____________).

La donna ha raccontato:

" Per quanto attiene a IM 1, confermo che era il mio promotore finanziario di riferimento in __________. Mi era stato presentato dalla mia commercialista nonché amica di __________. Me lo ha indicato come un promotore finanziario di assoluta fiducia, suo conoscente di famiglia e persona con la quale collaborava professionalmente. Ho affidato i miei risparmi a IM 1. Dapprima sono stati investiti esclusivamente in __________. In seguito mi ha proposto di portare una parte del patrimonio in Svizzera. Mi ha dunque organizzato l’apertura di una relazione presso __________ di __________.”

(VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).

  1. A parziale correzione di quanto esposto per iscritto, ACPR 2 ha precisato di non essersi recata personalmente in banca neppure per l’apertura della relazione. Tutta la documentazione per l’apertura le sarebbe stata portata da IM 1 a __________, dove lei l’avrebbe firmata (VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).

L’AP ha quindi riferito che:

" È sempre stato IM 1 che mi ha tenuta informata sull’evoluzione dei conti, presentandomi inizialmente estratti conto ufficiali della banca ma poi solo dei resoconti da lui scritti. È IM 1 che, nelle tre occasioni in cui è avvenuto, ha provveduto a farmi avere i soldi dal mio conto svizzero. Fu lui a dirmi che dovevo firmargli un foglio in bianco che poi sarebbe stato compilato secondo le mie istruzioni in banca. La ragione della firma in bianco consisteva nella necessità di passare la dogana senza portare seco indizi.

Nel corso del tempo ho consegnato a IM 1, affinché venissero depositati in Svizzera, ITL 400 milioni. Glieli ho consegnati a lui in contanti in __________. Ho scoperto recentemente che non tutti sono stati depositati in Svizzera. Solamente la prima tranche di ITL 200 milioni, risalente al dicembre 1995.

(…) su richiesta di IM 1 e per i motivi sopra esposti, e dunque per le esigenze del “conto svizzero” gli ho consegnato in tre occasioni un foglio firmato in bianco. Preciso comunque che, ad esempio per i conti che IM 1 gestiva in __________, io ho consegnato a IM 1, nel corso degli anni, numerosissimi documenti da me firmati in originale. Ricordo fondamentalmente documenti già stampati, che richiedevano la mia firma. Non posso tuttavia escludere categoricamente di avergli consegnato dei fogli firmati in bianco anche in relazione ai miei averi gestiti in __________.”

(VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).

L’AP ha affermato di non avere mai conosciuto personalmente __________, ma il suo nome le sarebbe stato fatto da IM 1 e dalla signora __________ (VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).

ACPR 2 ha poi indicato che:

" Nel 2010 IM 1 mi ha annunciato che vi era un problema con la mia relazione __________ presso la banca di __________. Mi disse che la banca aveva imbrogliato sia me che lui. Non ha detto esplicitamente che non vi erano più i soldi ma chiaramente il problema si riferiva al mio credito nei confronti della banca. Mi ha fatto incontrare a __________ con il suo avvocato, avv. __________ mi sembra. L’avvocato ha comunque detto che non poteva fare nulla e ci ha consigliato un avvocato a __________, avv. __________ mi sembra. A quel momento IM 1 si è però sostanzialmente reso latitante; da allora però non l’ho più sentito. Mi sono comunque rivolta all’avvocato di __________ consigliatomi. Ho incontrato anche questo avvocato, che in seguito, per un conflitto d’interesse, mi ha indirizzato verso lo studio legale __________. Era la fine del 2010.”

(VI PP 21.02.2014, p. 3 e 4, AI 25, _____________).

  1. Preso atto dal PP che nell’ambito del procedimento civile era già stato sentito __________, il quale aveva affermato che nel periodo delle citate operazioni del 16 maggio 2006 e del 19 febbraio 2007 egli aveva già lasciato la banca e lavorava presso __________ come consulente esterno, IM 1 gli avrebbe chiesto di incassare le due cifre in questione indicando che si trattava di seguire le istruzioni della cliente e lui si sarebbe quindi messo a disposizione per il prelevamento dei soldi, l’avv. RAAP 2 ha confermato tale circostanza, precisando che __________ avrebbe dichiarato che i soldi ritirati per conto di __________ li avrebbe consegnati a IM 1; in questo senso, nessuna pendenza legherebbe la sua assistita con __________ (VI PP 21.02.2014, p. 4, AI 25, _____________).

  2. Dalla perizia calligrafica del 3 dicembre 2014 realizzata dalla Dr.ssa __________ dell’Università di __________ nell’ambito della vertenza civile (AI 64), emerge che la firma apposta sull’ordine di bonifico del 16 maggio 2006 è verosimilmente falsa; in particolare la perita ha riscontrato “una certa incertezza sul tratto che risulta poco scorrevole, quasi tremolante” e vi è quindi da ritenere trattarsi di una firma apocrifa.

Per contro, per la firma apposta sull’ordine di chiusura del conto del 19 febbraio 2007 non sono state riscontrate incertezze, ritocchi, correzioni o difficoltà nella stesura, la firma risultando particolarmente scorrevole e dinamica, redatta velocemente. Il perito non ha in sostanza rilevato elementi che possano indicare che la firma sia apocrifa.

  1. Preso atto di tale circostanza, l’AP ha dichiarato:

" Ho preso atto delle conseguenze della perizia. Sostanzialmente confermano quanto da me dichiarato nel mio precedente verbale dinanzi al PP: la firma sull’ordine 16 maggio 2006 è falsa. Quella dell’ordine di chiusura del 19 febbraio 2007 è probabilmente una mia firma autentica che avevo consegnato in precedenza a IM 1 per effettuare un prelevamento che gli avevo ordinato. Come già dichiarato nel precedente verbale era difatti capitato nel corso degli anni che io chiedessi a IM 1 dei soldi dal mio conto __________ e che, su sua richiesta, gli consegnassi un foglio firmato in bianco. Dai miei ricordi ciò è accaduto solo tre volte.”

(VI PP 17.11.2015, p. 2, AI 71, _____________).

L’AP ha dichiarato di non avere mai dato alla banca o a __________ istruzioni circa investimenti o prelievi da effettuarsi sul suo conto __________, ribadendo di non avere mai avuto rapporti diretti con la banca fino al momento in cui aveva iniziato a cercare i suoi soldi vista la latitanza di IM 1 (VI PP 17.11.2015, p. 2, AI 71, _____________).

L’AP ha poi aggiunto:

" (…) nel corso degli anni io incontravo regolarmente IM 1 a __________, presso gli uffici della mia commercialista, __________, che tuttavia non partecipava ai miei incontri con IM 1. In due occasioni ho incontrato IM 1 a __________: una volta presso i suoi uffici, per un normale incontro nel corso del quale mi sono stati consegnati dei soldi che avevo richiesto (non so dire se provenienti dalla relazione __________ o da una mia relazione __________, seguita da IM 1); una seconda volta presso lo studio dell’avv. __________, quando IM 1 aveva detto che a causa di un errore della banca il mio conto era stato azzerato e quindi mi proponeva di rivolgermi a questo avvocato per valutare come procedere nei confronti della banca.

(…) io ho conosciuto nel corso degli anni sia la moglie di IM 1 sia la sua successiva compagna, con la quale ha avuto una bambina.”

(VI PP 17.11.2015, p. 3, AI 71, _____________).

  1. La versione dell’imputato IM 1
  1. L’imputato è stato interrogato il 15 aprile 2014 e messo a conoscenza delle accuse mossegli dall’AP ACPR 2, da lui fermamente contestate (VI PP 15.04.2014, p. 3, AI 29, _____________: “Queste accuse mi fanno arrabbiare e prevedo di sporgere querela in __________ contro la signora ACPR 2”).

Questa la sua versione dei fatti:

" Tutti i prelevamenti di denaro dal conto in questione di cui mi sono occupato sono stati effettuati su richiesta della signora e i soldi prelevati dal conto sono stati consegnati alla signora.

Il motivo per cui la relazione si è svuotata non è quello di malversazioni, come denuncia oggi la signora ACPR 2, bensì un’amministrazione non corretta dei fondi messa in opera dalla banca stessa. Ricordo in particolare che, sin dall’apertura della relazione, nel 1995, l’istruzione data alla banca era di acquistare titoli obbligazionari con rating non inferiori alla tripla A. Si tratta quindi di investimenti conservativi, nei quali il debitore è ritenuto di massima solvibilità. E ciò in quanto questi denari dovevano costituire un vero e proprio salvadanaio per la signora ACPR 2. Non vi era alcun desiderio di effettuare speculazioni. La signora ACPR 2 era peraltro mia cliente in __________; io la consigliavo sugli investimenti da effettuare presso la banca ove deteneva i suoi averi.

La banca, , nel corso della vita della relazione ha acquistato con i fondi della signora ACPR 2, senza chiedere nulla a nessuno, dei bond argentini, in un momento in cui il rating dell’Argentina non era certamente tripla A. L’, come noto, è andata in default e dunque i suoi bond hanno perso completamente di valore, salvo poi venire convertiti. Questa operazione ha dunque causato la perdita quasi totale del patrimonio. Quando sono stato informato dalla banca, a seguito di una mia richiesta di prelievo per conto del cliente, di questa situazione, ho segnalato alla banca che avevano agito in modo non corretto e ho chiesto per quale motivo non avevano chiesto al cliente, eventualmente mio tramite, quale opzione di conversione dei bond scegliere (ricordo che l’Argentina aveva offerto tre possibilità di conversione dei titoli). La banca si prese del tempo per rispondermi, ma alla fine mi dissero che non vi era più alcuna possibilità per ottenere la riconversione dei titoli andati in default. A quel punto ho informato la signora ACPR 2 dell’accaduto e l’ho accompagnata presso un avvocato di __________ con studio a __________, l’avv. __________, esperto in materia in particolare dei bond argentini andati in default. (…) In seguito, è scoppiato in __________ il caso ACPR 1, per il quale sono stato rinviato a giudizio anche in Svizzera. In __________ sono stato oggetto di sequestro di tutti i miei beni. A quel momento ho dunque cessato di seguire tutti i miei clienti, inclusa la signora ACPR 2. E ciò non solo per l’amarezza che provavo, ma che per il fatto che non avevo più soldi necessari anche solo per gli spostamenti che la mia attività richiedeva.”

(VI PP 15.04.2014, p. 3 e 4, AI 29, _____________).

  1. L’incontro con l’avv. __________ – secondo l’imputato – sarebbe avvenuto nella tarda primavera/inizio estate 2010, come indicato dall’AP (VI PP 15.04.2014, p. 4, AI 29, _____________).

IM 1 ha poi affermato che:

“ La chiusura del conto del febbraio 2007 era ben nota alla cliente ACPR 2. Questa chiusura mi era stata richiesta dalla banca, anzi pretesa dalla banca, in quanto il saldo sul conto era ormai insufficiente per una gestione. (…) La data della chiusura è di poco successiva al momento in cui la banca mi ha comunicato delle ingenti perdite subìte.”

(VI PP 15.04.2014, p. 4, AI 29, _____________).

L’imputato ha quindi affermato, ad inizio verbale, e poi confermato rispondendo alla domanda del PP (VI PP 15.04.2014, p. 4, AI 29, _____________), di avere informato ACPR 2 circa la perdita degli averi depositati solo dopo che la banca gli aveva definitivamente riferito che non vi era nulla da fare per i bond argentini – e quindi nella primavera/estate 2010 – e di averla dunque subito convocata presso l’avv. __________ di __________, dichiarando al tempo stesso che già nel febbraio 2007, quando lo aveva appreso dalla banca, aveva informato la cliente della perdita degli averi depositati, a causa degli investimenti azzardati posti in essere dalla banca.

Non si capisce peraltro per quale motivo, se egli avesse avvertito l’AP delle perdite solo nella primavera/estate 2010, quest’ultima avrebbe dovuto dare istruzioni di chiudere il conto nel febbraio 2007.

  1. Invitato a spiegare queste contraddizioni, IM 1 si è così espresso:

" Io avevo comunicato alla cliente le perdite già nel febbraio 2007. Le avevo detto che la banca pretendeva la chiusura del conto, in quanto le spese avrebbero eroso il piccolo saldo residuo e causato costi supplementari. Le avevo detto che la banca stava valutando le possibilità per la riconversione dei bond argentini, ma che ci sarebbero voluto del tempo. Da questa riconversione dei bond, che erano ancora nel portafogli della signora ACPR 2 sulla relazione, potevano arrivare dei soldi. Quando del 2010 l’ho convocata presso l’avv. __________, è perché la banca mi aveva definitivamente detto che non vi era più alcuna possibilità di riconversione dei bond e dunque che per loro la pratica era conclusa. Ricordo bene la persona con cui ho trattato tutta la vicenda, dal 2007 fino al 2010, ma in questo momento mi sfugge il nome. L’avv. RAAP 2 mi chiede se il nome __________ mi dice qualcosa; rispondo affermativamente: era lui il consulente di banca che ha seguito tutta questa vicenda e che a metà 2010 mi ha detto che non si poteva più fare nulla.”

(VI PP 15.04.2014, p. 5, AI 29, _____________).

  1. Preso atto dal PP che se una relazione ha ancora dei titoli non è possibile procedere alla sua estinzione tout-court, ma questi devono essere messi da qualche parte, e che la questione dei bond argentini pare essere unicamente fumo negli occhi per nascondere una chiusura della relazione risalente al 2007, l’imputato ha ribadito di non essersi appropriato di nulla e che “I soldi che sono stati prelevati dal conto della signora ACPR 2 le sono sempre stati consegnati” (VI PP 15.04.2014, p. 5, AI 29, _____________).

  2. L’imputato non ha saputo dire se i prelevamenti del 16 maggio 2006 e del 19 febbraio 2007 fossero passati dalle sue mani o se fosse stato __________ a consegnarli all’AP. Stando alle sue dichiarazioni, le consegne di denaro a ACPR 2 avvenivano infatti con due modalità, e meglio __________ gli faceva avere i soldi in __________ e poi lui li consegnava all’AP oppure __________ si recava direttamente a __________, anche per altri clienti, e all’occasione consegnava i soldi a ACPR 2 (VI PP 15.04.2014, p. 5 e 6, AI 29, _____________).

Alla domanda a sapere quante volte l’AP avesse chiesto di prelevare del denaro dal conto __________, l’imputato ha risposto in maniera piuttosto vaga:

" La signora ACPR 2 non attingeva con frequenza al conto __________. Non sono in grado di indicare con precisione quante volte mi ha chiesto di prelevare dei soldi da questa relazione ma potrei dire indicativamente una volta all’anno. Di certo ciò è avvenuto più di tre volte nell’arco di vita della relazione, come mi è stato detto avere indicato la signora ACPR 2 nella sua denuncia. In particolare, riconfermo che tutti i prelevamenti di cui mi sono occupato sono stati effettuati su richiesta della cliente e i soldi le sono stati consegnati.”

(VI PP 15.04.2014, p. 6, AI 29, _____________).

  1. Con specifico riferimento alle modalità di prelevamento dalla relazione, IM 1 ha riferito:

" Le modalità di prelevamento sono identiche a quelle che avevo per gli altri clienti che gestivo, e già discusse nell’ambito del procedimento ACPR 1.

(…) ella mi chiedeva di prelevare una somma. Io mi facevo consegnare da lei un foglio firmato in bianco, lo spedivo per posta a __________, presso il suo domicilio, annotando a matita sul foglio l’importo che la signora desiderava ritirare. Questa modalità era operata per discrezione, per evitare che un foglio indicante gli estremi di relazioni all’estero della signora ACPR 2 finissero in mano alla finanza. Ricevuto il foglio __________ lo compilava, prima in banca e in seguito presso __________. Egli inseriva cioè la frase che corrispondeva alle indicazioni che io gli avevo fornito. Con questo documento prelevava i soldi dalla cassa della banca, a debito della relazione. Poi ci sentivamo al telefono e decidevamo in che modo fare avere i soldi alla cliente. Spesse volte per il mio tramite (__________mi faceva avere i soldi da una persona di fiducia in __________ e poi io li consegnavo alla cliente); alcune volte è capitato che __________ si sia recato direttamente a __________ e abbia consegnato i soldi direttamente alla cliente.”

(VI PP 15.04.2014, p. 6, AI 29, _____________).

  1. L’imputato ha dichiarato che non riceveva alcuna ricevuta per il denaro consegnato all’AP, così come __________ non chiedeva a lui una ricevuta per il denaro consegnatogli per i clienti, “Si andava sulla fiducia” (VI PP 15.04.2014, p. 6, AI 29, _____________).

Stando alle dichiarazioni dell’imputato, __________ conosceva quindi direttamente la cliente. Al momento dell’apertura della relazione, nel 1995, ACPR 2 avrebbe avuto un incontro con lui per la firma dei documenti d’apertura. In seguito, si sarebbero incontrati in alcune occasioni a __________, sempre in occasione della consegna di soldi di cui la donna aveva chiesto il prelievo, ciò che gli sarebbe stato confermato dallo stesso __________ (VI PP 15.04.2014, p. 6 e 7, AI 29, _____________).

Invitato a spiegare per quale motivo, dopo essere passato in __________ nel settembre/ottobre 2002, __________ veniva ancora coinvolto nella movimentazione del conto __________, e meglio perché inviava a lui i fogli in bianco, l’imputato ha dichiarato:

" Il passaggio di __________ dalla banca alla __________ non ha comportato mutamenti di rilievo nella nostra operatività, inclusa quella della signora ACPR 2, in quanto egli, o meglio __________, ha acquisito mandato di gestione per tutti i clienti che io gli avevo appoggiato.”

(VI PP 15.04.2014, p. 7, AI 29, _____________).

IM 1 non ha saputo spiegare la circostanza riferita dall’AP secondo cui non aveva mai dato alcun mandato a __________ per la gestione del conto __________ (VI PP 15.04.2014, p. 6, AI 29, _____________).

  1. Dallo schema riassuntivo dell’operatività del conto __________ dal 1. gennaio 2000 alla chiusura del 22 febbraio 2007 prodotto dall’avv. RAAP 2 (allegato doc. 3 al VI PP IM 1 15.04.2014, AI 29, _____________), si evince che a ottobre 2002, ossia quando __________ è passato dalla banca a __________, i bond argentini sono stati venduti per circa EUR 13'800.00. Il saldo della relazione a quel momento, dopo la vendita, doveva essere di poco più di EUR 30'000.00, ossia quelli in fine prelevati nel 2006 e nel 2007 e ciò in quanto non risultano altre operazioni sulla relazione fino alle ultime due menzionate.

Questa circostanza spiegherebbe il motivo per cui __________ non ha acquisito mandato di gestione sulla relazione, ovvero perché il saldo non era interessante per una gestione.

Invitato a spiegare nuovamente il motivo per cui, nonostante __________ non avesse mandato di gestione sul conto __________, i soldi prelevati dovevano essere consegnati a __________, l’imputato ha risposto:

" Come detto non me lo so spigare. Dal mio punto di vista, ritenendo che vi fosse il mandato, continuavo a rivolgermi a __________. I documenti mostratimi mostrano che __________ dava seguito alle richieste, esattamente come faceva per quei clienti per i quali aveva acquisito mandato di gestione.”

(VI PP 15.04.2014, p. 7, AI 29, _____________).

  1. Confrontato con le dichiarazioni rilasciate in sede civile da __________ secondo cui l’imputato, non conoscendo più nessuno in banca, gli avrebbe chiesto di fargli un favore ed effettuare i prelevamenti dal conto __________, IM 1 ha ribadito di essere stato convinto che __________ avesse mandato di gestione e riteneva dunque normale rivolgersi a __________ per questo servizio (VI PP 15.04.2014, p. 8, AI 29, _____________).

  2. Invitato a spiegare come avveniva la consegna del denaro a ACPR 2 e in particolare come è avvenuto per le somme contestate, l’imputato ha dichiarato:

" Generalmente mi recavo io a __________, presso lo studio del suo commercialista, la signora __________. (…) La consegna del denaro è comunque avvenuta discretamente, in un salottino, senza la presenza di terze persone.

In un’unica occasione ho consegnato il denaro alla cliente con modalità diverse: una volta si è difatti recata la signora ACPR 2 presso il mio studio di __________. Si tratta dunque certamente di uno delle due consegne di cui ai doc. 1 e 2.”

(VI PP 15.04.2014, p. 8, AI 29, _____________).

Quanto alle modalità con cui l’AP gli faceva pervenire un foglio firmato in bianco quando necessitava un prelievo dal suo conto __________, IM 1 si è così espresso:

" Io incontravo la cliente indicativamente ogni tre mesi per discutere la sua posizione __________, che per me era importante. In occasione di questi incontri, quando ne aveva bisogno, mi consegnava un foglio firmato in bianco per il prelevamento presso il conto __________. In occasione del successivo incontro le consegnavo i soldi prelevati. Questi incontri avvenivano sempre presso la commercialista __________, forse ad eccezione di una o due volte, in cui mi sembra essermi recato direttamente in casa della signora ACPR 2.”

(VI PP 15.04.2014, p. 8, AI 29, _____________).

  1. L’imputato ha confermato la circostanza riferita dall’AP, secondo cui sul conto __________ erano inizialmente confluiti LIT 400'000'000.00 (VI PP 15.04.2014, p. 9, AI 29, _____________).

Interrogato dal PP, IM 1 ha risposto che non riferiva alla cliente lo stato del conto __________, in quanto si trattava di una relazione non gestita e senza movimentazione, ossia statica.

Con questo l’imputato ha spiegato di intendere che il conto non necessitava di alcuna sorveglianza dei titoli acquistati, i quali dovevano essere vincolati e non volatili (VI PP 15.04.2014, p. 9 e 10, AI 29, _____________).

Dopo avere preso visione di due fogli riguardanti la situazione patrimoniale del conto __________ al 6 marzo 1998 (allegato doc. 4 al VI PP IM 1 15.04.2014, AI 29, _____________), i quali – stando alle dichiarazioni dell’AP – le sarebbero stati da lui consegnati in occasione di un incontro, ciò che confermerebbe la circostanza secondo cui nei primi anni di esistenza della relazione __________ le forniva dei documenti bancari che davano atto dello stato della relazione, IM 1 ha dichiarato di non avere mai consegnato tale documentazione, che non avrebbe neppure mai visto, alla cliente (VI PP 15.04.2014, p. 11, AI 29, _____________).

  1. Confrontato con le dichiarazioni dell’AP secondo cui in occasione dell’incontro del giugno 2010 a __________ le avrebbe comunicato che il saldo della relazione __________ era di EUR 274'293.00 al 4 giugno 2008 e di EUR 272'866.00 al 6 aprile 2009, l’imputato ha escluso che vi sarebbe stato questo incontro, affermando che:

" Escludo che nel giugno 2010 ci siamo incontrati a __________. Come riferito, ci siamo incontrati in quel periodo a __________, per andare dall’avv. __________ per iniziare la causa contro la banca. Contesto pure di averle mai fornito le indicazioni da lei riportate.

Ribadisco che la signora ACPR 2 sapeva dal febbraio 2007 che la relazione era stata chiusa, su espressa richiesta della banca.”

(VI PP 15.04.2014, p. 10, AI 29, _____________).

L’imputato quindi aggiunto un ulteriore dettaglio al proprio racconto:

" Per la precisione, il foglio riportante la firma della cliente di cui al doc. 2 mi era stato consegnato per effettuare un prelevamento. Quando la banca, e meglio __________, mi ha telefonato per dirmi che non vi era la disponibilità della cifra richiesta, mi ha comunicato che la relazione andava chiusa in quanto ormai non valeva più la pena tenerla aperta. Il foglio firmato in bianco è quindi, senza che io o la cliente dessimo un’autorizzazione in questo senso, utilizzato per giustificare la chiusura del conto, così come risulta dal doc. 2 mostratomi.

(…) non mi è stato chiesto di inviare una richiesta di chiusura, ma mi è stato comunicato che il conto andava chiuso. Io ho visto l’ordine di chiusura di cui al doc. 2 per la prima volta oggi. Non so chi lo abbia compilato.”

(VI PP 15.04.2014, p. 11, AI 29, _____________).

IM 1 ha in fine asserito di non avere mai falsificato la firma dell’AP ACPR 2 (VI PP 15.04.2014, p. 12, AI 29, _____________).

  1. La testimonianza di __________
  1. __________ è stato interrogato il 22 maggio 2014 ed invitato ad esporre le circostanze di apertura e di gestione della relazione della cliente ACPR 2.

Il teste ha spiegato:

“ACPR 2 è stata apportata da IM 1. Lui conosceva una commercialista di __________, tale __________. Questa gli presentò tre clienti (tra questi la signora ACPR 2) che lui effettivamente apportò in __________. (…) Normalmente mi occupavo io dei clienti apportati da IM 1; è dunque verosimile che mi sia occupato io dell’apertura e delle relazioni di questi tre clienti, ma non ne ho memoria diretta.”

(VI PP 22.05.2014, p. 2, AI 45, _____________).

__________ ha poi avuto modo di riferire che:

" (…) escludo di essermi recato a __________ presso la signora ACPR 2 per l’apertura del conto o per consegnarle dei soldi. Ricordo difatti che a __________ ci sono stato solo in un paio di occasioni (negli ultimi dieci anni direi quattro o cinque volte), ma per incontrare gli altri due clienti che erano stati introdotti da IM 1. Preciso che dall’inizio per questi due clienti è stata instaurata una relazione diretta tra me e loro; IM 1 non aveva alcun ruolo nella gestione della loro relazione. Escludo inoltre di avere consegnato dei soldi a __________ alla signora ACPR 2 in quanto non ho mai effettuato questo tipo di servizio per i clienti di __________.”

(VI PP 22.05.2014, p. 2, AI 45, _____________).

__________ non è stato in grado di ricordare se avesse partecipato alle formalità di apertura della relazione __________, e ciò neppure dopo avere avuto modo di prendere visione del set di apertura del conto.

Il teste ha affermato:

" Posso affermare con certezza di avere redatto io il verbale di apertura. La calligrafia è la mia. Ciò non implica che abbia incontrato la cliente. Potrei avere ottenuto le informazioni ivi riportare da IM 1. Osservo che nel formulario “procura” io ho scritto a mano, negli spazi per le firme, chi doveva firmare nelle varie posizioni. Questa scritto a mano, negli spazi per le firme, chi doveva firmare nelle varie posizioni. Questa circostanza mi fa dedurre che non fossi presente al momento della firma di questo documento, e dunque del resto dei documenti del set d’apertura (tutti di data 19 dicembre 1995). Se avessi fatto firmare io questi documenti non avrei avuto bisogno di indicare per scritto dove doveva firmare il procuratore e dove il titolare del conto.”

(VI PP 22.05.2014, p. 3, AI 45, _____________).

  1. Il testimone ha riferito che, dopo essere passato a __________ nel 2002, non aveva assunto il mandato di gestione per la cliente ACPR 2, allineandosi così alla versione di quest’ultima. Presumibilmente, ciò non sarebbe avvenuto siccome il saldo era troppo basso (VI PP 22.05.2014, p. 3, AI 45, _____________).

Il teste ha affermato di ricordare con precisione il prelevamento a chiusura della relazione, e meglio:

" Dopo anni, non so dire indicativamente quando, IM 1 mi telefonò e mi disse che la signora ACPR 2 voleva chiudere la relazione, sulla quale erano rimasti circa € 30'000.00. Mi disse che non aveva più conoscenze in banca e mi chiese se potevo occuparmi della chiusura. Accettai di aiutarlo e gli dissi che avremmo proceduto come facevamo per tutti i clienti per i quali avevo un mandato di gestione e per i quali lui si occupava di interagire con me: mi fece dunque avere un foglio firmato in bianco dalla cliente, sul quale, con ogni probabilità, io feci scrivere dal mio segretariato le istruzioni di chiusura, così come indicatomi da IM 1.

(…) queste modalità venivano utilizzate regolarmente già da quando io lavoravo in banca, e non solo per i clienti di IM 1. (…)

Sono assolutamente certo che è stato IM 1 a contattarmi e a dirmi che la cliente ACPR 2 voleva chiudere la relazione. Essendo verosimile la volontà di chiusura, visto il saldo esiguo, ed essendo IM 1 l’unico referente, ho acconsentito a procedere alla chiusura così come avrei fatto se fossi stato in banca e se avessi avuto mandato di gestione in seno a __________.”

(VI PP 22.05.2014, p. 4, AI 45, _____________).

  1. Dopo avere preso visione dell’istruzione di chiusura del conto (allegato doc. 1 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 45, _____________), __________ ha sostenuto di avere fatto allestire egli stesso il testo sopra la firma della cliente, fornitagli da IM 1 e conformemente alle istruzioni da questi ricevute. Egli ha inoltre riconosciuto la paternità della firma sulla fiche di prelievo.

Dopo averli prelevati, avrebbe fatto recapitare i soldi all’imputato per il tramite di un trasportatore, senza alcuna ricevuta (VI PP 22.05.2014, p. 4, AI 45, _____________).

  1. Anche per quanto attiene al prelevamento del 16 maggio 2006, dopo avere preso visione della relativa documentazione (allegato doc. 2 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 45, _____________), il teste ha confermato di avere partecipato al prelievo dei soldi, precisando che:

" Non ricordavo la circostanza ma il testo per il prelevamento è stato probabilmente scritto da qualcuno in __________. I nomi delle persone a cui viene data delega per la procura sono dei dipendenti di __________. Il prelevamento è stato effettuato dalla signora __________, allora segretaria (lo deduco dalla firma sulla fiche). Non posso che ritenere che questo prelevamento sia avvenuto nelle medesime circostanze descritte per il prelevamento chiusura.”

(VI PP 22.05.2014, p. 4, AI 45, _____________).

  1. Quanto alle modalità di prelevamento dalla relazione__________, __________ ha spiegato che si trattava del medesimo sistema utilizzato normalmente con i clienti di IM 1, e meglio:

" Lui mi faceva avere per posta, o in ufficio o a casa, un foglio in bianco firmato dal cliente e telefonicamente mi indicava l’istruzione del cliente, e meglio l’ammontare da prelevare. Internamente alla banca davo istruzioni affinché il foglio firmato in bianco venisse compilato conseguentemente, previo controllo della firma. I soldi venivano prelevati dalla cassa, nel caso di cui al doc. 3 da me. Li facevo poi avere a IM 1 per il tramite di trasportatori.”

(VI PP 22.05.2014, p. 5, AI 45, _____________).

  1. Il testimone ha negato di essersi occupato personalmente di consegnare i soldi alla cliente, ribadendo di non avere mai incontrato la donna, eccezion fatta, forse, per il momento dell’apertura della relazione (VI PP 22.05.2014, p. 5, AI 45, _____________).

  2. Dal “Meeting Report” del 21 febbraio 2005 (allegato doc. 5 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 45, _____________), risulta che tale DIF (sigla con la quale veniva identificato __________ in banca) riporta di avere ricevuto istruzioni da TAF (sigla con la quale veniva identificato __________ in banca) su come procedere per la conversione dei bond argentini, nel frattempo andati in default. Nel rapporto DIF osserva che TAF intrattiene ancora regolari contatti con i clienti.

Invitato a prendere posizione su questa circostanza, __________ ha dichiarato di non avere alcun ricordo di un colloquio avuto con __________ o con altro personale della banca riguardante la gestione del conto di ACPR 2 dopo la sua partenza dalla banca, rilevando, da un lato, che lui non poteva dare istruzioni sul conto, non avendo mandato di gestione, e dall’altro, che non intratteneva alcun contatto con la cliente (VI PP 22.05.2014, p. 5 e 6, AI 45, _____________).

  1. La testimonianza di __________
  1. __________, compliance officer e già responsabile del segretariato confidenziale presso la __________, è stato sentito in qualità di testimone il 22 maggio 2014.

Riguardo al prelevamento di EUR 10'000.00 effettuato il 16 maggio 2006 il teste ha così riferito:

" Mi ricordo della relazione __________. (…) Ricordo che il signor IM 1, che fungeva da apportatore per la banca, aveva una procura amministrativa.

Tra fine 2005 e inizio 2006, non posso essere preciso sulla data, ricordo che vi era stata una segnalazione da parte di un cliente apportato da IM 1 in banca. Il cliente si era presentato in banca a __________ e aveva rilevato che dal suo conto mancavano circa € 30/35'000.00. Il cliente era piuttosto anziano (oltre novant’anni); ricordo che la moglie (circa sessant’anni) risultava più agguerrita rispetto al marito. Contestava alcune firme su fiches di prelevamento. Abbiamo aperto un procedimento interno e coinvolgo anche IM 1, che aveva fisicamente portato in banca le istruzioni di prelevamento. Nel corso della procedura il cliente aveva riconosciuto alcune delle firme che inizialmente contestava, circostanza che evidentemente ha minato ai miei occhi la piena credibilità della contestazione iniziale. Alla fine risultavano prelevamenti non riconosciuti per circa € 7’5000.00. Ricordo che il cliente aveva detto a IM 1 che se non avesse compensato questo ammanco lo avrebbe denunciato alla __________. IM 1, pur negando ogni malversazione, tacitò il cliente (con € 7'000.00 su € 7'500.00 richiesti). Il cliente ha poi chiuso la relazione. (…) A seguito di questo episodio, abbiamo ricevuto dall’ufficio compliance di __________ istruzioni di contattare i clienti delle relazioni per le quali IM 1 avesse chiesto, per conto dei clienti, un prelevamento. Questa situazione si è presentata per il conto __________. Ricordo che era arrivata in banca una richiesta di prelevamento di € 10'000.00. (…) non so dire con precisione chi ha presentato la richiesta, in quanto non ero io il destinatario diretto; penso però che non sia arrivata direttamente da IM 1, che non contattava mai la banca, ma da __________. (…) __________ continuava ad essere il legame tra la banca e l’apportatore IM 1, anche laddove la relazione interessata non era stata data in gestione esterna a __________. Preciso che la banca non accettava ordini di __________ laddove non vi era mandato di gestione; per il caso __________ poteva però capitare che ordini firmati dal cliente giungessero alla banca per il tramite di __________ in quanto __________ aveva il legale con IM 1.

Rispettando le istruzioni ricevute dal compliance, il responsabile della relazione __________, __________, si è adoperato per rintracciare la cliente. (…) ha trovato su internet il nome della figlia. (…) Ho dunque ascoltato in diretta, tramite vivavoce, la telefonata fatta da __________ alla signora __________. Ricordo che chiese di parlare con la mamma ACPR 2. Ricordo che vi fu la conferma che l’interlocutrice era la figlia di ACPR 2. Non ricordo se nel corso della medesima telefonata o se in una avvenuta dopo poco (tempo necessario a __________ per raggiungere la madre), __________ parlò direttamente con ACPR 2. Ricordo che parlando “in codice”, cercò di far capire che chiamava con riferimento alla relazione bancaria in Svizzera e che voleva conferma di un ordine di prelevamento per “dieci sacchi” giunto alla banca per il tramite di IM 1 (questo nome fu fatto in chiaro). Dopo un primo momento di perplessità, in cui l’interlocutrice non capiva bene il senso della chiamata (come detto __________ non parlava esplicitamente di conto in banca, per questioni di discrezione), ella ha manifestato di capire lo scopo della chiamata; ciò è avvenuto quando è stato fatto il nome di IM 1. A quel momento ricordo che ha confermato che potevamo dare a IM 1 quanto richiesto e ha aggiunto che di lì a poco sarebbe venuta da noi in occasione di un suo viaggio nel nord __________.”

(VI PP 22.05.2014, p. 2 e 3, AI 46, _____________).

__________ avrebbe quindi riferito di questa telefonata all’ufficio compliance di __________, come attestato dall’e-mail del 15 maggio 2006 in atti (allegato doc. 1 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 46, _____________), ricevendo il giorno seguente l’autorizzazione al prelevamento di EUR 10'000.00 (allegato doc. 2 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 46, _____________).

Da ACPR 2 non sarebbe giunta alcuna contestazione riguardante la mancata consegna del denaro oggetto della conversazione telefonica avuta con __________ (VI PP 22.05.2014, p. 4, AI 46, _____________).

  1. Con specifico riferimento all’ordine di chiusura del conto del 19 febbraio 2007 (allegato doc. 4 al VI PP __________ 22.05.2014, AI 46, _____________) __________ ha riferito di avere apposto il suo “sta bene firma” sul medesimo dopo avere controllato la firma della cliente (VI PP 22.05.2014, p. 5, AI 46, _____________).

  2. Confrontato con le dichiarazioni di IM 1 secondo cui nel febbraio 2007, dopo avere ricevuto da lui un foglio firmato in bianco per effettuare un prelevamento, gli avrebbe comunicato che non vi era il saldo sufficiente sulla relazione e anzi che la stessa andava chiusa a causa dell’insufficiente dotazione, dopodiché il testo indicante la chiusura sarebbe quindi stato aggiunto dalla banca, __________ le ha fermamente contestate, osservando che la lettera in questione riporta le sigle TAF e quindi __________ (VI PP 22.05.2014, p. 6, AI 46, _____________).

Il teste ha pure negato di avere discusso con IM 1 la questione dei bond argentini (VI PP 22.05.2014, p. 6, AI 46, _____________).

  1. La testimonianza di __________
  1. Il 2 giugno 2014 è quindi stato assunto a verbale __________, responsabile della succursale di __________ della __________.

Sulla relazione __________ il teste ha così riferito:

" È una relazione che era in precedenza gestita da __________. Quando egli ha lasciato la banca mi è stata attribuita. Non ho tuttavia mai incontrato personalmente la titolare della relazione. Ricordo che questa relazione faceva parte di quelle in qualche modo riconducibili all’apportatore IM

  1. Preciso che il contatto presso la banca per IM 1 era __________. Quando quest’ultimo ha lasciato la banca, alcuni clienti hanno conferito procura amministrativa a __________, società per la quale egli è andato a lavorare. Tra questi alcuni apportati da IM 1. Altri invece non hanno conferito questa procura. La circostanza che questa relazione sia stata assegnata a me dopo la partenza di __________ conferma che quest’ultimo non ha ricevuto mandato di gestione presso __________. Altrimenti la relazione sarebbe stata attribuita a un consulente della cellula “gestori esterni”.”

(VI PP 02.06.2014, p. 2, AI 54, _____________).

  1. Anche __________ ha riferito della richiesta del servizio compliance di __________ e quindi della telefonata effettuata alla cliente:

" (…) quando la relazione era già a me attribuita, dal servizio compliance di __________ sono stato avvertito di una situazione riguardante le relazioni apportate da IM 1. L’ordine era di prendere contatto con il cliente allorquando fossero arrivate istruzioni per dei prelevamenti o dei bonifici. (…)

Questa disposizione dell’ufficio compliance mi riguardava per alcune relazioni. L’unica che ricordo avere avuto una movimentazione, e dunque un mio intervento così richiesto dall’ufficio compliance è stata __________.

Ricordo che sono stato preavvisato dell’esigenza di un prelevamento dal conto __________. Non ricordo precisamente in che modo mi è arrivato questo avviso, ma ritengo che la comunicazione sia arrivata da __________, e con ogni probabilità da __________.

Dico ciò in quanto __________ era rimasto il punto di riferimento per quei clienti apportati da IM 1 per i quali non vi era mandato di gestione esterna. E ciò nella misura in cui tutti i clienti non erano conosciuti a nessuno in banca e nessuno in banca aveva rapporti con IM 1.

(…) mi sono adoperato per contattare la cliente. Il numero di telefono non era nei nostri files. Ho utilizzato internet. La prima persona che corrispondeva al nome della cliente si è rivelata non essere la cliente. Ho quindi trovato su internet il nome della figlia della cliente, che aveva procura. Ho chiamato quel numero. Mi sembra abbia risposto la figlia, ma la madre era presente in casa e mi è dunque stata passata al telefono. Ho quindi dovuto capire, senza parlare espressamente in banca e di prelevamento di soldi, se la cliente fosse al corrente che per suo conto qualcuno avrebbe prelevato dei soldi dal suo conto. Non sono in grado di riferire come si è svolta la conversazione e cosa mi ha detto la cliente. Basandomi però su quanto accaduto, deduco di avere avuto sufficiente riscontro per ritenere che ella fosse al corrente dell’operazione.

(…) escludo di avere fatto il nome della banca o anche solo menzionato una banca. È possibile, anzi probabile, che abbia menzionato il nome di __________ o di IM 1. Ritengo, perché questa è circa la prassi, di avere parlato genericamente di “ritirare dieci scatole, o sacchi”. Escludo di avere parlato di un conto o di una relazione. Escludo di avere parlato del saldo residuo.”

(VI PP 02.06.2014, p. 2 e 3, AI 54, _____________).

  1. ACPR 2 e la figlia __________, dal canto loro, hanno fermamente contestato di avere ricevuto una telefonata da funzionari della banca, tanto meno con riferimento al prelevamento del maggio 2006 (VI PP 17.11.2015, p. 3, AI 71, _____________).

  2. Anche __________ ha riferito che dopo avere effettuato la verifica presso la cliente, unitamente a __________, avrebbero comunicato l’accaduto al servizio compliance e l’operazione preannunciata sarebbe poi avvenuta (VI PP 02.06.2014, p. 4, AI 54, _____________).

Il teste ha affermato di non avere mai visto l’ordine di prelevamento di EUR 10'000.00 del 16 maggio 2006 (allegato doc. 1 al VI PP __________ 02.06.2014, AI 54, _____________), così come ha pure affermato di non ricordare l’ordine di chiusura del 19 febbraio 2007 (allegato doc. 1 al VI PP __________ 02.06.2014, AI 54, _____________), precisando però di averlo presumibilmente visto all’epoca, in quanto a lui indirizzato (VI PP 02.06.2014, p. 4, AI 54, _____________).

  1. Sulla questione dei bond argentini, __________ ha riferito che al momento in cui i detentori di questi titoli dovevano effettuare una scelta sulla loro eventuale conversione, la banca consigliava di aderire al programma di ristrutturazione del debito tramite conversione dei bond, affermando che nel 2005 aveva quindi contattato __________ per chiedergli se anche per la cliente ACPR 2 andava bene procedere come consigliato dalla banca. Per confermare questa circostanza avrebbe redatto il “Meeting Report” del 21 febbraio 2005 (allegato doc. 3 al VI PP __________ 02.06.2014, AI 54, _____________).

Interrogato dal PP, __________ ha confermato che __________ non aveva il potere di dare istruzioni per la relazione __________, non disponendo di mandato di gestione. Ciò nonostante – stando alle dichiarazioni del teste – per questa relazione è possibile che si sia ritenuto sufficiente rivolgersi a __________, invece di contattare direttamente la cliente, siccome egli era visto all’interno della banca come un referente di fiducia (VI PP 02.06.2014, p. 5, AI 54, _____________).

  1. Invitato a spiegare l’indicazione sul “Meeting Report”, secondo cui __________ “intrattiene ancora contatti regolari con i clienti”, il teste ha riferito che si trattava presumibilmente di una sua deduzione e che questa circostanza non gli era comunque mai stata confermata da __________ (VI PP 02.06.2014, p. 5, AI 54, _____________).

  2. Anche __________ ha negato che la chiusura della relazione sarebbe avvenuta come sostenuto dall’imputato, e meglio che la banca avrebbe aggiunto “d’imperio” il testo indicante la chiusura su un foglio firmato in bianco dalla cliente da lui trasmesso nel febbraio 2007, ribadendo che con ogni probabilità l’ordine di chiusura era giunto da __________, certamente già compilato (VI PP 02.06.2014, p. 6, AI 54, _____________).

VII) Diritto e convincimento della Corte

  1. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammesso con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).

  1. Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

  2. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

  1. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).

La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

  1. L’abuso dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio è una forma esplicitamente citata dalla legge di falso tramite usurpazione dell’identità: la dichiarazione in realtà non emana dal suo autore apparente, anche se la firma o il segno a mano è autentico.

L’atto delittuoso consiste nel compilare o completare un documento in una maniera contraria alla volontà del firmatario. Il foglio in bianco viene ad esempio compilato in modo da far apparire un riconoscimento di debito che l’autore non ha affatto voluto.

L’infrazione può presentarsi sotto forma di creazione di un documento falso se la persona compila fraudolentemente un foglio bianco munito di una firma reale, ma può anche presentarsi sotto forma di falsificazione se la persona completa indebitamente un testo già firmato dal firmatario, ad esempio inserendo una frase in uno spazio libero. Poco importa chi subisce in definitiva il pregiudizio (l’autore della firma o il destinatario del documento).

Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

  1. Vi è uso di un documento falso (falso materiale o ideologico) quando quest’ultimo viene presentato alla persona che l’autore vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia entrato nella sfera d’influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 52). Perché l’infrazione sia consumata, non è necessario che il destinatario sia stato ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 18). L’uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una delle altre varianti dell’art. 251 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).

  2. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251).

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).

  1. Nel caso concreto, i fatti sono stati contestati dall’imputato, sicché si tratta sostanzialmente di un processo indiziario, di cui vengono richiamati i citati principi sviluppati dalla giurisprudenza.

Si ricorda in particolare che in assenza di prove sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio. Determinante risulta inoltre essere la credibilità delle parti.

  1. In questo senso, per quanto attiene all’accusatrice privata ACPR 1, sebbene la stessa non è stata sempre cristallina in tutte le sue dichiarazioni – circostanza peraltro riconosciuta dalla pubblica accusa – ella è risultata costante nella sua descrizione della conoscenza con IM 1 e del rapporto che li legava in ambito privato (tanto da riferire di cene con le rispettive famiglie e di avere abitazioni vicine in __________, fatto, quest’ultimo, noto anche a __________, cfr. VI PP 02.07.2010, p. 3, AI 4, _____________) ciò che ha poi portato la donna ad affidargli denaro da depositare sia in Svizzera che in __________.

L’accusatrice privata ha poi descritto in un modo che corrispondeva a quella che (purtroppo) era la prassi dell’epoca, ovvero della firma da parte di clienti prevalentemente __________ di documenti in bianco e riempiti dalla persona di loro fiducia, nonché dei contatti con l’istituto intrattenuti per il solo tramite di un intermediario (o della già citata persona di fiducia), o ancora il fatto di non ricevere estratti conto, soprattutto su carta intestata dell’istituto di credito e più in generale di non lasciare nessuna traccia cartacea relativa alla relazione bancaria che potesse essere intercettata nel passaggio di frontiera.

Mal si comprende come una cliente __________, che ha avuto pochi contatti con l’istituto di credito, avrebbe potuto descrivere in modo così puntuale il modo in cui venivano gestiti gli averi di molti clienti __________.

  1. Le affermazioni di ACPR 1 hanno poi trovato riscontri nelle dichiarazioni delle persone assunte a verbale nell’ambito del procedimento e nella perizia calligrafica agli atti.

Emerge in modo incontrovertibile dagli atti che IM 1 – secondo le collaudate modalità in auge all’epoca – ha introdotto l’AP alla banca ed agiva in qualità di referente tra l’istituto di credito e la cliente. Ciò implicava, tra le altre cose, che non vi fossero sostanzialmente mai contatti diretti tra il cliente e l’istituto di credito (cfr. __________: “non avevo rapporti diretti col cliente, ma sempre per il suo tramite” - VI PP 02.07.2010, p. 1-4, AI 4, _____________).

Si dirà che su questo aspetto, IM 1 è stato smentito da __________, il quale ha negato di avere incontrato i clienti senza la presenza di IM 1 (cfr. __________: “io non avevo alcun contatto con i clienti. Era sempre e solo IM 1 che mi contattava per le loro esigenze. Io il cliente l’ho incontrato all’apertura della relazione in banca e al momento del passaggio in __________”

  • VI PP 01.06.2012, p. 3, AI 55, ___________).

Pure accertata è la circostanza secondo cui, in base agli accordi intercorsi tra l’imputato e l’AP, i prelevamenti avvenivano mediante documenti previamente firmati in bianco, che il promotore finanziario faceva poi pervenire alla banca (o al suo contatto presso la stessa) dove venivano poi completati secondo le istruzioni che lo stesso IM 1 forniva (cfr. __________: “Ricordo che avevo spiegato ai clienti, durante l’incontro di apertura della relazione, che, per le loro esigenze di prelevamenti, avrebbero anche potuto incaricare IM 1, consegnandogli un foglio firmato in bianco che poi sarebbe stato compilato in banca, secondo le loro istruzioni, da noi ricevute per il tramite di IM 1 (…). IM 1 si presentava da me con un foglio firmato in bianco dal cliente di turno, mi indicava a voce le necessità di prelievo del cliente, io facevo compilare il foglio secondo queste istruzioni, il foglio veniva consegnato alla banca e quindi i fondi, con varie modalità, venivano consegnati al IM 1, che avrebbe infine dovuto consegnarli ai clienti.” - VI PP 02.07.2010, p. 1-4, AI 4, _____________; VI PP 02.07.2010, p. 1-4, AI 4, _____________).

Al proposito si dirà che anche su questo aspetto l’imputato è risultato smentito da __________ in merito al fatto che questi ricevesse da IM 1 due buste (ovvero una prima contenente una seconda busta chiusa). Appare evidente che tale indicazione fornita dall’imputato, del tutto inverosimile già in ragione dei rapporti in essere tra questi, il funzionario bancario ed i clienti __________, è strumentale al tentare di migliorare la propria posizione (cfr. VI PP 01.06.2012, p. 3 e 4, AI 55, ___________).

Emerge dagli atti che l’AP neppure riceveva estratti conto concernenti la propria relazione, essendo tutta la corrispondenza trasmessa direttamente all’imputato. Tale modo di procedere, oltre che dall’AP e dal di lei figlio, è stato pure confermato da __________. Si ricorderà che questi ha confermato che: “Egli riceveva dunque i rendiconti quando me li richiedeva (in media direi almeno annualmente), cfr. VI PP 02.07.2010, p. 2, AI 4, _____________.

Analogamente, il denaro veniva consegnato all’AP prevalentemente per il tramite dello stesso IM 1. Tale circostanza è stata confermata da __________ (“I soldi venivano sempre prelevati e poi fatti recapitare a IM 1, così come precisato sopra. Ad eccezione (…) dei casi iniziali dove la banca ha dato direttamente i soldi a IM 1 o a sua moglie.” - VI PP 01.06.2012, p. 4, AI 55, ___________) e dal testimone O.T (__________mi chiamava in __________, mi consegnava una busta che sapevo contenere denaro e mi diceva a chi consegnare e dove. (…) Nei casi in cui ho consegnato a IM 1, gli incontri avvenivano sempre il supermercato __________ di __________. (….) In occasione dei nostri incontri, io consegnavo semplicemente la busta ricevuta da __________ a IM 1 - VI PP 19.06.2012, p. 2 e 3, AI 58, ___________).

Ne consegue che, in buona sostanza, dalle dichiarazioni dell’AP, confermate dai testimoni, emerge che ACPR 1 non sapeva quanto denaro, concretamente, IM 1 prelevava dal conto allorquando così gli veniva richiesto dalla cliente, né se l’imputato procedeva a prelevamenti a sua insaputa.

Non vi è al proposito motivo di dubitare del fatto che l’AP ha – come sostenuto – preso atto dello stato del conto attestante prelevamenti ben superiori, in numero e ammontare, a quanto realmente chiesto a IM 1. In particolare, il modo in cui la vicenda è venuta alla luce (cfr. supra, no. 65) è perfettamente credibile.

  1. Si dirà, inoltre, che appare significativo dell’agire dell’imputato il deposito sul conto di pertinenza di ACPR 1 di un certificato del valore di circa EUR 600'000. Di fatto, tale operazione è avvenuta nell’imminenza di una visita di banca da parte della cliente, la quale avrebbe quindi preso direttamente visione dell’estratto conto. La Corte ha ritenuto al proposito – come peraltro indicato da __________ – che detta operazione era finalizzata a “far quadrare i conti”, ovvero mostrare a ACPR 1 una situazione economica che rispecchiasse quanto questa si attendeva di trovare, benché la realtà fosse ormai ben diversa. Il testimone __________ ha peraltro confermato l’avvenuto incontro, nell’ambito del quale ha esposto una situazione conforme alle aspettative della cliente, previo incasso del citato certificato (cfr. VI PP 28.10.2011, p. 4 e 5, AI 25, ___________).

Di fatto, emerge dagli atti che lo stesso IM 1 ha poi ritirato il certificato pochi mesi dopo la citata visita dei clienti.

Oltre ai prelevamenti effettuati mediante documenti arrecanti la firma autentica di ACPR 1, ma allestiti su indicazione di IM 1 con importi superiori (e la cui differenza è stata trattenuta dall’imputato), ne sono stati fatti pure mediante firma falsificata.

Al proposito, la Corte non ha ragione di dubitare della perizia agli atti. La stessa appare fede facente, posto che è stata commissionata dalla banca, la quale aveva evidenti interessi a che la perizia concludesse all’autenticità delle firme e, come rilevato dalla pubblica accusa in sede di requisitoria, non vi sono motivi di dubitare in merito alle firme utilizzate dallo specialista quale “campione” di raffronto. In particolare, non può sussistere dubbio che il set d’apertura è stato effettivamente firmato da ACPR 1, così come del resto attestato dalla valutazione esperita dalla Polizia Scientifica (cfr. AI 116).

Al proposito si dirà che non può sussistere dubbio in merito alla paternità delle firme false, ritenuto che – come sopra riferito – era IM 1 a riempire gli ordini da poi consegnare alla banca, giungendo spesso ad anticipare telefonicamente l’imminente prelievo e a ricevere la somma di denaro all’insaputa dell’avente diritto.

Peraltro, pure la modalità in cui la vicenda è emersa, appare del tutto logica e coerente. In particolare, a seguito delle reticenze mostrate da IM 1, il figlio dell’AP ha telefonato direttamente a __________, il quale ha riferito che dopo aver comunicato al suo interlocutore il saldo della relazione “ha subito detto che non era possibile e che dovevano essere molti di più” (VI PP 02.07.2010, p. 6, AI 4, _____________).

Non si può poi non menzionare la dichiarazione di __________, il quale ha riferito che in occasione di un incontro “chiarificatore”, IM 1 ha ammesso di aver fatto la cresta su alcuni prelevamenti (cfr. VI PP 02.07.2010, p. 5, AI 4, _____________).

Si dirà inoltre che la segnalazione alle autorità di perseguimento penale neppure è stata fatta dall’AP, bensì da __________, il quale proprio a seguito delle ammissioni di IM 1 di aver “fatto la cresta”, si è rivolto al Ministero Pubblico.

In fine, la documentazione versata agli atti dal PP (doc. dib. 1, allegato al verbale dibattimentale 22.09.2016) attestante la condanna in __________ per comportamenti analoghi a quelli che lo vedono imputato in Svizzera, non può che dimostrare come egli agiva nello stesso modo in danno di più persone di cui era chiamato a gestire il patrimonio.

  1. Come già evidenziato, nelle dichiarazioni dell’accusatrice privata e del figlio sono ravvisabili anche alcune contraddizioni, ma comunque non tali da inficiarne la generale credibilità.

Si dirà, in particolare, che l’episodio della consegna di denaro a __________, contestato dal figlio dell’AP ma confermato sia dall’imputato che da __________ (cfr. VI PP 01.06.2012, p. 2,) neppure figura nell’atto d’accusa.

  1. Da parte sua, IM 1 è apparso contraddittorio su tutta la vicenda: dai rapporti interpersonali avuti con la famiglia __________ a quello che era il suo ruolo di contatto tra la cliente e la banca.

Così come evidenziato dalla Pubblica Accusa, emerge dagli atti come IM 1 ha reiteratamente mentito.

Egli ha mentito sul modo in cui dava istruzioni di prelevamento alla banca, sul fatto di aver ricevuto soldi dalla banca da consegnare (asseritamente) alla cliente, sul conoscere o meno il saldo del conto, sul fatto di aver ricevuto deleghe in bianco dalla cliente, di aver ricevuto soldi dalla banca da consegnarsi (asseritamente) alla cliente, sul conoscere o meno lo stato del conto, ma pure circa aspetti più marginali, quale i rapporti interpersonali con la famiglia __________.

Su tutti questi aspetti IM 1 è risultato smentito dalle persone sentite nell’ambito del procedimento, quali, ad esempio, la moglie (per le relazioni interpersonali), __________ o il funzionario O.T. per il suo ruolo di tramite tra l’istituto di credito e la cliente.

Non da ultimo, si impone di osservare che l’imputato ha inizialmente tentato di fornire la propria versione dei fatti, trincerandosi tuttavia dietro il (peraltro legittimo) diritto di non rispondere non appena confrontato alle risultanze che lo smentivano.

Analogamente, IM 1 ha ritenuto di non presentarsi al pubblico dibattimento, risultando così contumace.

  1. Le stesse considerazioni valgono, a mente della Corte, per l’accusatrice privata ACPR 2, la quale ha descritto un comportamento di IM 1 in tutto e per tutto analogo a quello tenuto con ACPR 1, risultando perfettamente credibile.

In particolare, come per ACPR 1, emerge dagli atti che anche per ACPR 2 IM 1 era un promotore finanziario di assoluta fiducia, conoscente di famiglia, al quale l’AP ha affidato del denaro da gestire in Svizzera (cfr. VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________), sottoscrivendo altresì documenti in bianco.

Emerge dagli atti che è stato IM 1 a portare la cliente presso l’istituto di credito e che teneva i contatti con quest’ultimo. Tale circostanza implicava, tra le altre cose, che fosse l’imputato a informare in punto all’evoluzione dei conti, presentando dapprima estratti conto su carta intestata e, in seguito, resoconti allestiti dallo stesso imputato (cfr. VI PP 21.02.2014, p. 3, AI 25, _____________).

Giova poi ricordare che la perizia allestita dalla __________ (AI 64) attesta che la firma apposta sull’ordine di bonifico del 16 maggio 2006 è verosimilmente falsa.

  1. Significativa circa le responsabilità dell’imputato è la circostanza secondo cui la vicenda è stata comunicata alla cliente. In particolare, nel 2010, IM 1 ha contattato ACPR 2 per informarla che la banca aveva perso il di lei denaro. Al fine di discutere la questione con un legale consigliatole proprio da IM 1, la danneggiata è quindi salita da __________ a __________. Non si può al proposito non sottolineare che nel 2010 la relazione era tuttavia già stata chiusa. Ne consegue che IM 1 non avrebbe avuto nessun motivo – se non quello di tentare di mascherare il suo agire – per informare a quel punto la cliente di eventuali manchevolezze ascrivibili alla banca. Soprattutto, la cliente, se davvero cognita della movimentazione del conto, sarebbe stata perfettamente orientata proprio sul fatto che in realtà il conto era estinto ormai da qualche anno, da cui l’assenza di qualsivoglia urgenza nel discutere la questione con un legale.

ACPR 2 è poi perfettamente credibile nelle proprie dichiarazioni, riconoscendo sin dal principio di avere commesso una leggerezza e ciò malgrado la pendenza di una vertenza civile.

Pure significativa della veridicità della vicenda è il modo in cui questa è giunta a conoscenza delle autorità penali, ovvero attraverso una richiesta di accesso agli atti formulata dalla Pretura competente nell’ambito della citata causa civile (cfr. AI 20, _____________).

  1. Quanto all’imputato, anche in questo caso egli ha tentato di fornire spiegazioni, facendo poi capo al diritto di non rispondere non appena confrontato alle contestazioni degli inquirenti. Si dirà al proposito che l’argomentazione secondo cui sarebbe stata la banca ad aver causato il danno è del tutto sprovvista di logica, e ciò per i motivi già precedentemente indicati. In particolare, non vi era alcuna ragione per cui egli dovesse contattare la cliente nel 2010 al fine di segnalare l’agire dell’istituto di credito, quando in realtà la relazione era stata chiusa nel 2007.

Si dirà poi che, per quanto attiene alla verifica che il funzionario di banca avrebbe fatto, la stessa – comunque contestata dall’AP – è del tutto priva di rilevanza, ritenuto che si è trattato di una telefonata “in codice”, dalla quale non è assolutamente possibile concludere che l’interlocutrice avesse capito di cosa il funzionario stesse parlando. Si ricorderà al proposito che __________ – ovvero colui che ha effettuato la telefonata – ha dichiarato di escludere di aver fatto il nome della banca o anche solo di averla menzionata, aggiungendo “È possibile, anzi probabile, che abbia menzionato il nome di __________ o di IM 1. Ritengo, perché questa è circa la prassi, di aver parlato genericamente di “ritirare dieci scatole, o sacchi”. Escludo di avere parlato di un conto o di una relazione. Escludo di avere parlato del saldo residuo (…)” (AI 54, p. 3).

Non si può, in fine, non ribadire che l’agire ascritto all’imputato in Svizzera è del tutto simile a quello per il quale è stato condannato in __________ in danno sia di ACPR 1 che di altri suoi clienti.

  1. Dal profilo giuridico, tali fatti risultano pacificamente costitutivi dei reati indicati nell’atto d’accusa.

In entrambi i casi IM 1 ha ingannato astutamente i funzionari di banca inducendoli ad atti pregiudizievoli ai danni del patrimonio delle due clienti. Non lo ha fatto sempre direttamente, ma ha utilizzato anche degli strumenti inconsapevoli.

L’inganno risulta realizzato dal fatto di aver sottoposto le false richieste di prelevamento, mentre l’elemento costitutivo dell’astuzia trova fondamento nella presentazione di documenti con firme falsificate o con ordini riempiti non conformemente alle intenzioni dell’avente diritto.

L’imputato in tale ambito ha evidentemente approfittato di un privilegiato rapporto di fiducia, basato sulla lunga collaborazione e stretta conoscenza con alcuni dei funzionari.

In tali condizioni, la truffa è quindi sicuramente data anche tenendo conto delle lacune nelle procedure interne di verifica e controllo delle firme.

Non può essere seguita la difesa nel suo tentativo di contestare l’elemento dell’astuzia. Confrontati ad un consulente di loro fiducia, è pacifico che la soglia di attenzione fosse attenuata, circostanza sulla quale, appunto, IM 1 contava per poter perfezionare il proprio inganno.

  1. Pacifico anche il reato di falsità in documenti, nelle forme della formazione di documenti falsi e dell’abuso dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio.

La contestazione della difesa secondo cui una firma grossolanamente imitata inficerebbe il carattere di “documento” di quanto prodotto alla banca da IM 1, appare del tutto sprovvista di fondamento. In realtà, emerge dagli atti come malgrado il controllo delle firme, a tutti gli effetti queste non sono state riconosciute quali contraffatte e ciò a dimostrazione del fatto che erano tutt’altro che fatte in modo grossolano.

Ne consegue che l’atto d’accusa è stato confermato.

VIII) Commisurazione della pena

  1. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

  1. Secondo l’art. 49 cpv.

    1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

    l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

    pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

    tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

    ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

    Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

    seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,

    Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

    Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

    1. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
    2. 78, p. 506).
  2. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

  1. Nella fattispecie, la colpa dell’imputato è grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

Lo è dal profilo oggettivo in ragione degli importi distratti, ottenuti formando documenti falsi.

Lo è dal profilo soggettivo in quanto l’imputato col suo agire ha tradito la fiducia di persone che gli avevano affidato i loro risparmi sulla base di una supposta amicizia e/o di competenze professionali, ingannando altresì i funzionari di banca con i quali collaborava.

IM 1 ha evidentemente agito a scopo di lucro, mosso dalla ricerca di un facile guadagno. Si osserva al proposito che l’imputato ha delinquito non certo per rimediare ad una situazione economica precaria, bensì al fine di mantenere un tenore di vita superiore alle sue reali – e già agevoli - possibilità.

L’imputato neppure è parso volersi assumere a pieno le proprie responsabilità, mentendo reiteratamente in corso d’inchiesta e disertando la presenza al dibattimento.

A favore dell’imputato la Corte ha considerato la violazione del principio di celerità nonché l’importante lasso di tempo trascorso dai fatti.

In tale contesto, richiamato il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’imputato una pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.

La stessa è stata posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 2 (due) anni.

IX) Richieste di risarcimento dell’accusatrice privata

  1. Ai sensi dell'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince la causa.

  1. In sede predibattimentale l’avv. RAAP 2 – per nome e per conto di ACPR 2 – ha presentato richieste scritte (doc. TPC 16), postulando la condanna di IM 1 a versare all’AP ACPR 2 EUR 30'319.67 oltre interessi del 5% a partire dal 16 maggio 2006, sull’importo di EUR 10'000.00, ed a partire dal 22 febbraio 2007, sull’importo di EUR 20'319.67, nonché CHF 5'500.00 a valere quale risarcimento delle spese di patrocinio sostenute nell’ambito del procedimento a carico dell’imputato, allegando la sua nota d’onorario del 6 settembre 2016.

  2. Le pretese di risarcimento dell’AP, ritenute corrette, sono state ammesse così come presentate. IM 1 è quindi stato condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 2 EUR 30'319.67 oltre interessi del 5% a partire dal 16 maggio 2006 sull’importo di EUR 10'000.00 e a partire dal 22 febbraio 2007 sull’importo di EUR 20'319.67, nonché le spese legali di CHF 5'500.00, a titolo di risarcimento danni.

X) Nota professionale del difensore d’ufficio

  1. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

  1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata accettata così come presentata, venendo quindi approvata per CHF 2’132.10 comprensiva di onorario, spese e IVA.

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo di CHF 2’132.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. truffa ripetuta

per avere,

1.1.1. a __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo compreso tra ottobre 2001 e luglio 2006,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti all’esecuzione degli ordini della banca __________, succursale di __________ (già __________), inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 1, titolare della relazione no. __________ denominata __________,

presentando ai funzionari bancari, direttamente o per interposta persona, in diverse occasioni, procure per il prelevamento di denaro dal conto __________ apparentemente sottoscritte dalla titolare della relazione, facendo loro credere in questo modo, contrariamente al vero, che l’avente diritto li aveva autorizzati, mentre in realtà tali autorizzazioni al prelevamento erano state da lui allestite ad arte, all’insaputa della titolare del conto, di cui aveva falsificato la firma, ottenendo in questo modo l’indebito prelevamento di ITL 21 milioni e EUR 311’860.00 e del certificato rappresentate i titoli __________, valori patrimoniali consegnatigli, in Svizzera o in __________, e usati dall’imputato per scopi personali;

nonché per avere,

1.1.2. a __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo compreso tra maggio 2006 e febbraio 2007,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti all’esecuzione degli ordini della banca __________, succursale di __________ (già __________), inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di ACPR 2, titolare della relazione no. __________ denominata __________,

presentando ai funzionari bancari, in due occasioni, per il tramite di una terza persona che agiva in buona fede, istruzioni per il prelevamento di denaro dal conto __________ apparentemente sottoscritte dalla titolare della relazione ACPR 2, facendo loro credere in questo modo, contrariamente al vero, che provenissero dall’avente diritto, mentre in realtà erano state allestite all’insaputa della titolare del conto, della quale egli aveva falsificato la firma, rispettivamente aveva abusato della firma autografa da lei in precedenza consegnatagli su di un foglio firmato in bianco, ottenendo in questo modo l’indebito prelevamento di EUR 30'319.67, valori patrimoniali usati dall’imputato per scopi personali;

1.2. falsità in documenti ripetuta

per avere,

a __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo compreso tra ottobre 2001 e febbraio 2007,

per procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti,

e meglio per avere,

1.2.1. ripetutamente allestito e/o fatto allestire a terzi in buona fede le false autorizzazioni al prelevamento menzionate al punto 1.1.1 del presente dispositivo, nelle quali aveva falsificato la firma della titolare del conto, facendone in seguito uso come descritto al punto 1.1.1 del presente dispositivo, allo scopo di sottrarre dalla relazione bancaria menzionata ITL 21 milioni, EUR 311’860.00 e il certificato rappresentate i titoli __________;

1.2.2. con il concorso di terzi in buona fede, allestito i due falsi ordini bancari menzionati al punto 1.1.2 del presente dispositivo, nei quali aveva falsificato la firma della titolare del conto __________, rispettivamente aveva abusato della sua firma autografa, facendone in seguito uso come descritto al punto 1.1.2 del presente dispositivo, allo scopo di sottrarre dalla relazione bancaria menzionata EUR 30'319.67;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.

2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

  1. IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 2 EUR 30'319.67 oltre interessi del 5% a partire dal 16 maggio 2006 sull’importo di EUR 10'000.00 e a partire dal 22 febbraio 2007 sull’importo di EUR 20'319.67, nonché le spese legali di CHF 5'500.00, a titolo di risarcimento danni.

  2. La tassa di giustizia di CHF 1'500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

  3. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 1'813.50

spese CHF 160.65

IVA (8%) CHF 157.95

totale CHF 2'132.10

5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 2'132.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

  2. Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

  • Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

  • Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'134.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 118.90

fr. 6'752.90

============

Zitate

Gesetze

22

CP

  • art. 19 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 102 CP
  • art. 110 CP
  • art. 146 CP
  • art. 251 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 366 CPP
  • art. 368 CPP
  • art. 433 CPP

IV

  • art. 119 IV
  • art. 125 IV

PP

  • art. 2 PP
  • art. 5 PP

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

60