Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2013.63
Entscheidungsdatum
23.07.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2013.63

Mendrisio, 23 luglio 2013/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1 GI 2

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13 ACPR 14 ACPR 15 ACPR 16 ACPR 17 ACPR 18 ACPR 19 ACPR 20

ACPR 21 ACPR 22 ACPR 23 ACPR 24 ACPR 25 ACPR 26 ACPR 27 ACPR 28 ACPR 29 ACPR 30 ACPR 31 ACPR 32 ACPR 33 ACPR 34 ACPR 35 ACPR 36 ACPR 37 ACPR 38 ACPR 39 ACPR 40 ACPR 41 ACPR 42 ACPR 43 ACPR 44 ACPR 45 ACPR 46 ACPR 47 ACPR 48 ACPR 49 ACPR 50 ACPR 51 ACPR 52 ACPR 53 ACPR 54 ACPR 55 ACPR 56 ACPR 57 ACPR 58 ACPR 59 ACPR 60 ACPR 61 ACPR 62 ACPR 63

ACPR 64 ACPR 65 ACPR 66 ACPR 67 ACPR 68 ACPR 69 ACPR 70 ACPR 71 ACPR 72 ACPR 73 ACPR 74 ACPR 75 ACPR 76 ACPR 77 ACPR 78 ACPR 79 ACPR 80 ACPR 81 ACPR 82 ACPR 83 ACPR 84 ACPR 85 ACPR 86 ACPR 87

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 30.11.2012 al 21.02.2013 (84 giorni)

in esecuzione anticipata della pena dal 22.02.2013

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 56/2013 del 10 giugno 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

  1. truffa per mestiere

per avere,

agendo per mestiere,

agendo con la correità di non meglio precisati __________ e __________,

ingannato, rispettivamente tentato di ingannare, con astuzia più persone affermando cose false, dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,

ottenendo così, con tale agire, denaro per un valore complessivo di 168'000.00 CHF e tentato di ottenere denaro e gioielli per un valore complessivo di 1'462'000.00 CHF.

e meglio

dopo che dall’estero i correi contattavano telefonicamente le vittime, per lo più anziani cogliendo abilmente quelle minime informazioni al fine di fingersi un amico d’infanzia, di famiglia o un parente e sollecitandole insistentemente sull’assoluta necessità di ottenere da loro un prestito al fine di acquistare nella maggior parte dei casi, una vettura, in difetto della quale la somma asseritamente già versata, sarebbe andata persa o l’affare sarebbe sfumato, promettendo loro, contrariamente al vero, la restituzione del prestito in breve tempo,

presentandosi quindi IM 1 sotto le mentite spoglie di un segretario/consulente di banca, già presente in loco, in attesa di intervenire su chiamata di __________ o __________, all’appuntamento prefissato, ritirando dalle mani delle vittime i soldi,

indotto rispettivamente (tentato di indurre) e così quest’ultime, stordite dall’insistenza e dalla fretta loro imposta, per ingenuità e generosità d’animo, a prelevare e infine a consegnare il denaro pretesi,

e segnatamente

1.1. il 06.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 74, inducendola a consegnare CHF 25'000,

1.2. il 7.11.2012 a __________, ingannato con un’astuzia una signora anziana, inducendola consegnare la somma di CHF 40'000,

1.3. il 8.11.2012 a __________, ingannato con astuzia, un uomo anziano inducendolo a consegnare la somma di CHF 40'000,

1.4. il 9.11.2102 a __________, ingannato con astuzia inducendola a consegnare CHF 58'000,

1.5. il 9.11. 2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 25 inducendolo a consegnare CHF 5'000,

1.6. il 6.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 85, non ottenendo la somma richiesta di CHF 50'000.00 solo grazie all’intervento di terzi,

1.7. il 6.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 26, non ottenendo la somma richiesta di CHF 25'000.00, solo poiché ne aveva a diposizione mille,

1.8. il 7.11.2012 a __________ ingannato con astuzia ACPR 34, non ottenendo la somma richiesta 75'000, solo grazie all’intervento di terzi,

1.9. il 7.11.2012 a __________ ingannato con astuzia ACPR 40, non ottenendo la somma richiesta di 70'000, grazie all’intervento di terzi,

1.10. l’8.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 28, non ottenendo il prestito richiesto per mancanza di liquidità,

1.11. l’8.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 64, non ottenendo la somma richiesta di CHF 20'000, grazie all’intervento di terzi,

1.12. il 28.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 8, non ottenendo la somma richiesta di CHF 20’000, solo per mancanza di liquidità,

1.13. il 28.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 10, non ottenendo la somma richiesta di CHF 25'000, solo per mancanza di liquidità,

1.14. il 28.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 59, non ottenendo la somma richiesta di CHF 150'000, giungendo in ritardo in Canton _______,

1.15. il 29.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 21, non ottenendo la somma richiesta di CHF 50'000, grazie all’intervento di terzi,

1.16. il 29.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 15, non ottenendo la somma richiesta di CHF 250'000 grazie all’intervento di terzi,

1.17. il 29.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 19, non ottenendo la somma richiesta di CHF 12'000, grazie al’intervento di terzi,

1.18. il 30.11.2012 a __________, ingannato con astuzia ACPR 44, non ottenendo la somma richiesta di CHF 50'000, grazie all’intervento di terzi,

1.19. il 06.11.2012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 1 mediante la richiesta di CHF 85'000.--,

1.20. il 6.11.2012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia, ACPR 32,

1.21. il 6.11.2012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia, ACPR 20,

1.22. il 6.12.2012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia, ACPR 54,

1.23. il 7.11.2012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 81 mediante la richiesta di CHF 25'000,

1.24. il 7. 11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 87,

1.25. il 7.11.2012 a __________, tentato di ingannare senza successo di ingannare con astuzia ACPR 56, mediante la richiesta di CHF 20'000.—,

1.26. il 7.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 2,

1.27. il 7.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 70, mediante la richiesta di CHF 6'000,

1.28. il 7.11.2012 a __________ tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 68,

1.29. il 7.11.2012, a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 55,

1.30. il 7.11.2012 a __________, tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 23,

1.31. l’8.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 79, mediante la richiesta di denaro di CHF 35'000,

1.32. l’8.11.2012 a __________, tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 49,

1.33. l’8.112012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 71,

1.34. l’8.11.2012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 73,

1.35. l’8.11.2012 a __________, tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 60,

1.36. l’8.11.2012, a __________ tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 61, mediante la richiesta di CHF 20'000,

1.37. l’8.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 62 mediante la richiesta di CHF 25'000,

1.38. l’8.11.2012 __________, tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 72,

1.39. l’8.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 75, mediante la richiesta di denaro di CHF 1’000,

1.40. l’8.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 82,

1.41. l’8.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare ACPR 86, mediante la richiesta di denaro di CHF 20'000,

1.42. l’8.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 42,

1.43. l’8.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 52,

1.44. l’8.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 78,

1.45. l’8.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 13,

1.46. l’8.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 24, mediante la richiesta di CHF 15'000,

1.47. l’8.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 36, mediante la richiesta di denaro di CHF 20'000,

1.48. il 27.11. 2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 84, mediante la richiesta di CHF. 10'000,

1.49. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 38,

1.50. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 11,

1.51. il 27.11.2012 a __________ tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 27,

1.52. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 41,

1.53. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 45,

1.54. il 27.11.2012 a __________, tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 50,

1.55. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 58, mediante la richiesta di denaro di CHF 80'000.—,

1.56. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 80, mediante la richiesta di denaro di CHF 25'000,

1.57. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 66,

1.58. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 66,

1.59. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 48,

1.60. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 47, mediante la richiesta di denaro di CHF 10'000,

1.61. il 27.11.2012 a __________, tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 65,

1.62. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 9, mediante la richiesta di CHF 27'000,

1.63. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 51,

1.64. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 37,

1.65. il 27.11.2012 a __________, tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 4,

1.66. il 28.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 53,

1.67. il 28.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 6,

1.68. il 28.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare ACPR 7,

1.69. il 28.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare, con astuzia ACPR 57, mediante la richiesta di denaro di CHF 20’000,

1.70. il 28.1.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 3, mediante la richiesta di denaro di CHF 20'000,

1.71. il 29.11.2012, a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 39,

1.72. il 29.11.2012 a __________ tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 83,

1.73. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 5, mediante la richiesta di denaro di CHF 15'000,

1.74. il 29.11.2012 a __________ tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 18,

1.75. il 29.11.2012 a __________ tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 17, mediante la richiesta di CHF 20'000,

1.76. il 29.11.2012 a __________ tentato senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 46, mediante la richiesta di CHF 16'000,

1.77. il 29.11.2012 a __________, presso la sorella, tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 76,

1.78. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 22,

1.79. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 29, mediante la richiesta di CHF 40'000,

1.80. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare ACPR 33,

1.81. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia, ACPR 31,

1.82. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 30,

1.83. il 29.11.2012 a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 14,

1.84. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 16,

1.85. il 29.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannate con astuzia ACPR 77, mediante la richiesta di CHF 15'000,

1.86. il 29.11.2012a __________ tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 63,

1.87. il 30.11.2012 a __________, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 12, mediante la richiesta di denaro di CHF 25'000,

1.88. il 30.11.2012 a __________, tentato, senza successo, di ingannare con astuzia ACPR 43, mediante la richiesta di denaro di CHF 25'000,

1.89. il 30.11.2012 a __________ tentato, senza successo di ingannare con astuzia ACPR 35, mediante la richiesta di denaro CHF 25'000,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 146 cpv. 2 CP e 22 CP;

Presenti:

§ il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1; § l’interprete per la lingua __________, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:01 alle ore 17:23.

Sentiti: § la Procuratrice Pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

La PP sostiene trattarsi di una vera e propria organizzazione, i quali membri sostituiscono i telefoni di continuo per non lasciare tracce ed effettuano innumerevoli chiamate ogni ora senza sosta.

Per capire la gravità di quanto commesso, la PP rinvia alle dichiarazioni dell’accusatrice privata ACPR 74 alla quale sono stati sottratti CHF 25'000, quelli che erano i risparmi di una vita.

Precisa che fra gli accusatori privati vi sono solo 3-4 persone nate dopo il 1940, si tratta di persone anziane che agiscono in buona fede convinte di aiutare un caro parente. Gli interlocutori camuffano la voce dietro ad un raffreddore e fingono di interessarsi allo stato di salute della vittima. Dopo l’approccio gentile arriva la richiesta: insistente, tanto quanto il numero di chiamate effettuate. La PP fa l’esempio del signor ACPR 25 il quale è stato chiamato ripetutamente nel giro di pochi minuti, e sottolinea come dopo la consegna dei soldi per la vittima subentri la vergogna.

La PP afferma come l’imputato IM 1, mentre i suoi correi chiamavano le vittime prescelte dai loro cataloghi, aspettava in zona e si spostava in taxi. Egli è arrivato in Ticino ben due volte (dimostrate) e tutti i giorni ha consumato una truffa.

Fa notare come IM 1 mentre attendeva istruzioni passava il tempo: postriboli, cinema, ecc.. I suoi spostamenti, verificati con la traccia lasciata dal suo cellulare, coincidono con le zone dove risiedono le vittime contattate allo stesso tempo dai correi.

È IM 1 che prende in consegna i soldi, è quindi una pedina, ma una pedina importante, per questo secondo la Pubblica accusa è da considerarsi correo.

La PP sostiene poi che la colpa dell’imputato è grave: uscito di prigione nel giugno del 2012 a novembre dello stesso anno, delinque nuovamente per ottenere una remunerazione di CHF 10'000, cifra enorme per chi vive in __________.

Per tutti questi motivi, la PP chiede una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi da espiare;

§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni.

Premette che la truffa dei falsi nipoti è antipatica e fastidiosa. Afferma però che su IM 1 vi è anche qualcosa di buono da dire: 89 casi nell’atto d’accusa (fra cui precisa figurano 72 colloqui di poco più di 30 secondi dove le vittime hanno fin da subito riconosciuto l’imbroglio) sono stati ammessi nella loro totalità. Alla fine dell’istruttoria egli aveva ammesso e riconosciuto i fatti. Questo per la difesa ha una certa importanza in quanto mostra un cambio di mentalità.

La difesa ritiene che si può rimproverare che agli inizi l’imputato non sia stato completamente collaborativo, ma non si può non considerare che, delle cinque truffe andate a segno, due (rilevanti, per ben CHF 40'000 l’una) le si conoscono solo grazie all’imputato che le ha spontaneamente indicate a verbale. Sottolinea poi che tanto erano lontane queste truffe dall’essere scoperte che ancora oggi non si conoscono le vittime: nessuno si è annunciato.

Il collaborare, l’ammettere, di sicuro non è quello che gli sarà stato detto e insegnato quando è stato ingaggiato per compiere questi reati. L’imputato ha dunque facilitato il processo. Da considerare poi secondo il difensore anche il fatto che IM 1 non è il ricco annoiato che ha cercato il brivido dell’evasione, egli ha commesso reati per arrivare a fine mese. Sulle modalità di realizzazione delle truffe il IM 1 non aveva voce in capitolo. Non sa quante persone siano state contattate né quanti soldi venivano richiesti, tutto ciò sfuggiva infatti dal suo controllo.

Tutto considerato l’avv. DUF 1 stima una pena di base di circa 2 anni e 2 mesi. Aggiunto il peso della recidiva, in questo caso non specifica ma recente, stima una pena di 2 anni e 6 mesi, ridimensionata a 2 anni o poco più in virtù delle ammissioni, soprattutto di quelle due truffe ammesse senza che nessuno ancora oggi sappia l’identità delle vittime, come pure in virtù dell’ammissione generale dell’intero atto.

La difesa riconosce che la pena non può essere sospesa condizionalmente e giudica tale fatto un motivo in più per comprimerla, visto anche che dovrà essere espiata lontano da casa. Soprattutto, sottolinea il gesto di IM 1 di devolvere tutti i suoi risparmi al tribunale e agli accusatori privati.

Chiede quindi una riduzione della pena vicina ai 2 anni da espiare e non si oppone ad eventuali richieste di confisca degli oggetti e del denaro sequestrati;

§ la Procuratrice Pubblica precisa che chiede la confisca di tutto quanto sequestrato;

§ il Presidente ne prende atto.

Considerato, in fatto ed in diritto

  1. L’imputato, cittadino __________, è nato a __________. Secondogenito di una fratria di sette (5 fratelli e due sorelle), non ha alcuna formazione, non ha mai lavorato ed è sostenuto interamente dalla famiglia. I genitori sono divorziati. La madre fa la casalinga ed il padre fa il venditore di tappeti. I fratelli vivono col padre e le sorelle con la madre. All’età di 18 anni è diventato padre di un figlio, che non vede dal 2004, nato da una relazione con una cittadina __________ poi emigrata in __________. Il figlio, attualmente undicenne, vive con la madre in __________. Dal profilo della salute, l’imputato lamenta di essere epilettico da ca. 13 anni.

  2. La vita dell’accusato è in realtà costellata di condanne penali. Incensurato in Svizzera, a suo carico risultano diverse condanne in patria prevalentemente per furti, rapina, minacce contro funzionari, falsità in certificati e soppressione di documenti, l’ultima delle quali nel 2009 a quattro anni e mezzo di reclusione per, asseritamente, una serie di furti con scasso e in banda presso grandi magazzini. La sua liberazione è intervenuta il 29 giugno 2012. Per i dettagli si rinvia all’AI 68.

  3. Sui fatti l’imputato è reo confesso. Il suo compito era quello di eseguire le istruzioni di coloro che effettuavano le truffe telefoniche e ritirare il denaro presso le vittime. In qualche caso le vittime non sono cascate nel tranello, in altri, persone prevalentemente anziane, sono state indotte a consegnare il denaro. Ben istruito, dall’aspetto distinto, l’imputato, dopo aver ritirato la somma, in qualche caso si è pure attardato in, in vero, disgustosi salamelecchi come il baciamano alla vittima di cui al n. 1.4. cui aveva appena sottratto con l’inganno 58'000.- CHF. Così il rapporto di polizia:

" Le informazioni nonché le conoscenze in possesso ai nostri servizi possono dare questa descrizione circa il modo di agire di queste bande di truffatori.

Informazioni che trovano pienamente riscontro anche con inquirenti di altri Cantoni e di altre Nazioni, dove soono state portate a termine indagini analoghe. In particolare abbiamo avuto uno scambio di informazioni con i colleghi _________ i quali hanno portato a termine una vasta indagine contro questi truffatori di nazionalità __________.

In grandi linee possiamo così riassumere le modalità operative di questa grossa organizzazione criminale.

In __________ vi sono delle persone che fungono da “telefonisti”. Gli stessi utilizzano numeri di cellulari __________ senza obbligo di notifica, dunque senza possibilità da parte delle autorità di risalire all’utilizzatore di questi numeri. Questi mediante supporti informatici, eseguono delle ricerche di nomi di battesimo che secondo i loro criteri potrebbero appartenere a persone anziane.

Prima di iniziare la loro attività, trovano accordo con loro connazionali che dovranno poi svolgere la seconda parte della truffa, ovvero il ritiro del denaro. Queste persone, anch’esse di nazionalità __________ e di origine room, possono essere dei famigliari o anche semplicmente dei buoni conoscenti. Persone che posso risiedere anch’esse in __________ (vedi il caso del nostro imputato) o essere stanziati in campi nomadi del _______.

Trovato l’accordo su chi chiama e chi ritira il denaro, la banda è dunque pronta a mettere in atto le sue attività criminali.

Viene dunque deciso il giorno e la zona da colpire. Una volta che la persona che incasea il denaro è nella zona prescelta, i “telefonisti” iniziano a telefonare a ripetizioni alle possibili vittime. Telefonate che hanno un’intensità impressionate e che in pochi minuti raggiungono un notevole numero di persone.

Nel mentre i “telefonisti” eseguono ciò, con il chiaro intento di adescare una vittima, l’autore che si trova nella zona prescelta, si posiziona in luoghi centrali e/o affollati attendendo istruzione dai “telefonisti”.

Appena qualcuno cade nell’inganno i “telefonisti” informano il loro complice sull’indirizzo dove recarsi per incassare il denaro. Questo mediante taxi raggiunge così in breve tempo il domicilio della vittima.

Con i vari stratagemmi oramai noti, il “telefonista” obbliga la vittima ad uscire di casa e scendere in strada per incontrare il loro complice e consegnare il denaro.

A consegna eseguita la banda cessa nel suo agire e con i soldi al sicuro rientra alla base.

Base che potrebbe essere in ___ ma anche direttamente in __________.

Precisiamo che, sempre stando a quanto emerso dallo scambio di informazioni con colleghi a livello internazionale, gli accordi prevedono che il 50% del bottino spetti al “telefonista” il rimanente 50% a chi si reca sul posto per il ritiro del denaro. Questo aspetto verrebbe puntualmente mantenuto e rispettato tra i componenti della banda.

Per quanto riguarda invece i vari contatti tra la banca, anch’essi avvengono mediante schede telefoniche __________ senza obbligo di notifica. Numeri che non sono gli stessi adoperati per contattare le vittime ma unicamente utilizzati per i contatti fra i compenenti della banda.

Anche questi numeri, come queli utilizzati per contattare le vittime, vengono continuamente sostituiti anche se forse con un ritmo minore. Infatti, se possiamo stimare che i numeri usati per contattare le vittime hanno una “vita” di al massimo un paio di settimane, quelli usati per contattarsi tra di loro possono avere anche un utilizzo di qualche mese.

Questo modo di agire, ben collaudato, permette loro di operare in diverse Nazioni europee, con un’estrema facilità e con ottime possibilità di riuscita. Segnaliamo infatti come nella sola Svizzera questo genere di truffa frutti agli autori svariati milioni di franchi all’anno.

A fronte di quanto indicato, facciamo rimarcare come le modalità di agire appena elencate, rientrano appieno in quelle utilizzate dall’arrestato e dai suoi complici (non ancora identificati).

Arresto:

La mattina di venerdì 30.11.2012. venivamo contattati dal sig. ACPR 12. Lo stesso ci informava d’aver ricevuto una chiamata sospetta. Essendo lui ben informato sull’agire di queste bande di truffatori, intuiva subito di trovarsi confrontato con un tentativo di truffa.

Decideva dunque di ascoltare il suo interlocutore e di dar seguito alle sue richieste.

Appena fatto ciò, come detto, ci avvisava permettendoci di prendere le dovute contromisure.

Veniva dunque messo in atto un dispositivo di controllo nei pressi della sua abitazione ubicata a __________ in Via __________.

Si aveva dunque modo di osservare IM 1 che, seduto su di un muretto poco lontano dall’entrata dello stabile, maneggiava di continuo i suoi due apparecchi telefonici.

Ci si avvicinava al sospettato che, alla nostra vista (pattuglia in abiti civili), appena legittimati, si dava immediatamente alla fuga gettando a terra uno dei due telefoni cellulari. (trattasi dell’apparecchio Nokia di colore nero con inserita la scheda __________).

Dopo alcune decine di metri di inseguimento a corsa si poteva comunque fermare ed arretare il soggetto. Tradotto nei nostri uffici veniva così interrogato, arrestato ed associato al carcere della Farera.

Sorveglianza telefonica – ascolto in diretta

Segnaliamo coe quella mattina i ostri servizi erano già in allerta ed attivit su questo genere di fenomeno. Infatti quella settimana, viste le numerose segnalazioni di tentativi di truffa giunti dalla popolazione, erano stati attivati dei controlli telefonici in diretta con l’ascolto di due numeri __________. Questi ascolti ci avevano permesso di sentire alcune conversazioni, ma come detto in precedenza, non tutte le telefonate venivano da noi intercettate. Questo per il semplice motivo che gli autori, a prova di quanto da noi descritto nel modus operandi, utilizzavano altri numeri di chiamata a noi sconosciuti (allegati 92 e 93)

Indagine

Immediatamente dopo l’arresto di IM 1 si dava avvio alla nostra indagine. Come primo aspetto veniva affrontato quello della telefonia.

Su un fronte venivano interrogate le varie persone vittime dei numerosi tentativi, chiedendo ai loro provider di identificare il numero del chiamate, sull’altro fronte si chiedevano tutti i dati retroattivi delle schede e apparecchi telefonic in possesso di IM 1.

A tale proposito segnaliamo come in data 06.11.2012 alle ore 0800 circa, il Corpo Guardie di Confine, eseguiva un controllo a __________ dell’arresto che viaggiava su di un treno partito da __________. Durante questo controllo le Guardie avevano modo di annotare il numero IMEI di tre telefoni cellulari Nokia (vedi nostro rapporto accertamento tecnico del 03.12.2012).

A mano di tutti e questi numeri di telefono nonché di numeri IMEI di apparecchi telefonic in uso a IM 1 venivano chiesti ed ottenuti i tabulati retroattivi (allegati 89, 90 e 91).

È dunque stato possibile ottenere importanti informazioni sui contatti e spostamenti eseguiti dall’arrestato in concomitanza con le truffe consumate o tentate.

Per questo facciamo ambio riferimento ai verbali redatti al Ministero Pubblico, dove sono stati intrecciati gli spostamenti di IM 1 con le chiamate eseguite dai complici alla ricerca delle vittime”.

  1. Detto che nemmeno la qualifica giuridica dei fatti presta il fianco a critiche, nella fattispecie, sostanzialmente, oggetto del procedimento è la pena.

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

  1. La colpa di IM 1 è oggettivamente grave perché ha agito sistematicamente, in un numero importante di occasioni, riuscendo pure a sottrarre importi considerevoli a vittime ignare del raggiro che hanno avuto il solo torto di fidarsi dell’abile, quanto disonesto, telefonista che ha fatto loro credere trattarsi davvero di un parente. E non vi è nulla di più umiliante per le vittime che di scoprire di essere state raggirate in questo modo, in esse subentrando spesso la vergogna, il sentimento di esser state degli stolti, che ingenerano spesso ferite profonde, al di là del danno economico, nella proprio autostima. L’imputato ha agito pienamente consapevole di essere membro di un’organizzazione di mascalzoni senza scrupoli, pronti a privare la povera gente anche di tutto quello che avevano, se solo si pon mente al tentativo di cui al n. 1.13. nella misura in cui, dopo una richiesta di partenza di CHF fine mese (era il 28.11), l’interlocutore l’ha invitata insistentemente e cercando di infonderle sensi di colpa in caso di diniego, a comunque darle tutto quello che aveva. Avesse funzionato, l’anziana si sarebbe ritrovata senza un quattrino e con le fatture del mese precedente ancora da pagare. Un modo di fare che non può non essere definito ignobile. Se, da un lato è vero che l’imputato agiva dietro ordini di terzi, è altrettanto vero che in poco tempo ha saputo ben reinserirsi nella delinquenza, guadagnandosi poi la necessaria affidabilità nella misura in cui, organizzazioni criminali del genere, non affidano compiti così importanti come il ritiro del denaro, a persone di cui non possono fidarsi. Ad aggravare la colpa dell’imputato vi sono, di poi, i precedenti: senza una formazione, sin da minorenne non ha mai lavorato se non nell’ambito della delinquenza, per giunta organizzata, tanto che non sono passati molti mesi dalla sua scarcerazione che è venuto fino in Svizzera per mettere a profitto le truffe di cui in rassegna. A suo favore la Corte ha considerato una buona collaborazione con gli inquirenti, e, sebbene indotta dal difensore, l’espressa disponibilità a destinare il suo spillatico che guadagna in carcere al parziale risarcimento delle vittime, quale concreto segno di assunzione di responsabilità.

  2. Tutto ciò considerato e ben ponderato la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di due anni e otto mesi. La prognosi essendo del tutto infausta a causa dei numerosi precedenti e della totale assenza di un concreto progetto di risocializzazione al suo paese, la pena deve essere integralmente da espiare, senza che ci si debba chinare sulla questione delle circostanze, peraltro inesistenti, particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP

Visti gli artt. 12, 22, 40, 42, 47, 51, 70, 146 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. truffa aggravata siccome commessa per mestiere

per avere,

agendo in correità dei non meglio precisati __________ e __________, ingannato e tentato di ingannare con astuzia più persone affermando cose false, dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore, inducendole ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, compiendo sull’arco di 8 giorni, ovvero dal 6 al 9 novembre 2012 e dal 27 al 30 novembre 2012, un totale di 89 truffe delle quali 5 consumate e 84 tentate;

e meglio per avere,

mentre i correi __________ e __________ contattavano telefonicamente le vittime, per lo più persone anziane appositamente selezionate, fingendosi con astuzia parenti o amici di famiglia facendo loro intendere di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito (es. per l’acquisto di una vettura o l’impellente conclusione di un investimento), fino a convincerli, rispettivamente tentare di convincerli, a recarsi in banca e prelevare importanti somme con la promessa di restituire il denaro il giorno seguente o poco dopo,

seguito le istruzioni telefoniche degli stessi __________ e __________ recandosi nei luoghi da questi indicati per incontrare le vittime, fingendosi al loro cospetto, a seconda del caso, un uomo d’affari o altro, ritirando dalle loro mani i soldi approfittando della loro ingenuità e bontà d’animo, per poi allontanarsi subito dopo, il tutto riuscendo ad incassare un importo complessivo di CHF 168'000.— e tentando di incassarne CHF 1'462'000.—;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Di conseguenza,

  1. IM 1 è condannato:

2.1. alla pena detentiva di 32 (trentadue) mesi da espiare,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e la parte di pena già espiata;

2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.— e dei disborsi.

  1. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, come elencato nell’atto d’accusa.

  2. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 66'088.00

Inchiesta preliminare fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 296.90

fr. 66'884.90

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Zitate

Gesetze

9

CP

  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 63 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 135 CPP

IV

  • art. 116 IV

TG

  • art. 22 TG

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

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