Incarto n. 72.2012.103
Lugano, 14 settembre 2012/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4
ACPR 5 patrocinato dall’ RAAP 1
ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8
contro
IM 1, e domiciliato a
Alias: IM 1 rappresentato dall’ DF 1 e dall’avv. DF 2
in carcerazione preventiva dal 4 giugno 2012 al 16 agosto 2012 (74 giorni) in seguito, in carcerazione di sicurezza, con possibilità di scarcerazione mediante deposito di una cauzione
imputato, a norma dell'atto d'accusa 95/2012 del 14.8.2012 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
siccome commesso per mestiere in quanto associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso, ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,
per avere
nel periodo compreso fra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012
a __________, __________ e __________ e in altre località,
agendo sempre in correità con terze persone, ognuno con proprio ruolo,
per procacciare a sé o ad altri indebito profitto ed alfine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto cose mobili altrui, e meglio denaro contante, nonché gioielli e orologi, per un complessivo importo denunciato pari a CHF 430'000, refurtiva non recuperata,
e meglio per avere,
1.1. a __________ il 22.6.2011, a danno di ACPR 1,
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoti, fra cui il sedicente __________ sottratto al fine di appropriarsene, denaro contante in banconote da CHF 1'000.00 cadauna per un valore complessivo pari a CHF 100'000.00,
e meglio per avere,
pianificato, con __________ e altro ignoto autore,
l’operazione illecita, facendo credere, quale unico interlocutore, a ACPR 1, di essere interessato all’acquisto di un immobile di proprietà del medesimo da questi offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 480'000 e ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione dell’acquisto, un’operazione precontrattuale di cambio valuta,
dopo aver personalmente incontrato, in veste di acquirente, ACPR 1
a __________ presso l’hotel __________ in __________ unitamente a __________ e aver posto la condizione precontrattuale sopradescritta,
e per questo pianificato un successivo incontro con ACPR 1 e la di lui figlia,
a __________, in __________ presso l’hotel __________, a cui ha lasciato presenziare unicamente __________, mantenendo egli nel contempo il contatto telefonico con le vittime,
e __________ dopo aver mostrato a __________ 4 banconote autentiche da EUR 500.00 cadauna, oggetto della millantata operazione di cambio-valuta,
dopo consegna da parte di __________ di due buste contenenti CHF 50'000.00 in contanti cadauna, e in attesa quest’ultima di ricevere la contropartita in EUR e controllarne l’esattezza,
essersi dato __________ alla fuga con il denaro contante ricevuto, salendo sul veicolo già presente sul parcheggio antistante il ristorante,
facendo intendere abilmente che sarebbe andato a prendere il resto del denaro da consegnare,
avvicinandosi invece all’auto, salirvi a bordo dove era già presente terzo ignoto autore, e dandosi in fine alla fuga con il denaro contante precedentemente sottratto, senza lasciare traccia e spartendo in seguito il bottino;
1.2. a __________, il 29.10.2011, a danno di ACPR 3 e ACPR 2
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoto, sedicente __________, quest’ultimo qualificatosi anche sotto false generalità di __________,
sottratto al fine di appropriarsene, denaro contante per un valore complessivo pari a CHF 60'000,
e meglio per avere,
pianificato, con __________,
l’operazione illecita, facendo credere alle vittime, quale unico interlocutore, di essere interessato all’acquisto di un immobile di proprietà di ACPR 2 offerto da questa in vendita su internet al prezzo di CHF 220'000 e ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione dell’acquisto, un’operazione precontrattuale di cambio di banconote in franchi svizzeri, da eseguirsi contestualmente al pagamento della prima rata del prezzo di acquisto dell’immobile,
organizzato l’incontro per eseguire l’operazione di cambio,
a __________ presso il bar __________” con ACPR 3 e ACPR 2
e nell’occasione aver mostrato e consegnato a ACPR 3 4 banconote autentiche da EUR 1'000.00 cadauna, oggetto della millantata operazione di cambio taglio,
ricevuto da ACPR 3 due buste bianche contenenti denaro a contanti per complessivi CHF 60'000.00, autentici e suddivisi in banconote di piccolo taglio,
consegnato contestualmente ad ACPR 3 due buste bianche chiuse contenenti il denaro come da accordi, ma contraffatto con la scritta “FACSIMILE FALSO” e custodito in buste bianche;
e, mentre ACPR 3 all’interno della toilette del bar procedeva al controllo della completezza ed autenticità del denaro contante ricevuto,
essersi dato alla fuga con il denaro contante, salendo sul veicolo già presente sul parcheggio antistante il ristorante, dove era già presente __________, senza lasciare traccia e spartendo in seguito il bottino;
1.3. A __________, il 17 aprile 2012, a danno di ACPR 4,
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoto, sedicente __________,
sottratto al fine di appropriarsene gioielli e orologi per un valore commerciale complessivo di CHF 170'000.00,
e meglio per avere
pianificato, con __________,
l’operazione illecita, facendo credere alla vittima, quale unico interlocutore, di essere interessato all’acquisto di gioielli e orologi offerti da ACPR 4 in vendita in internet, per il prezzo di CHF 165'000.00;
organizzato un incontro con ACPR 4,
a __________ presso il ristorante dell’hotel __________,
al quale ha lasciato presenziare solo __________ N, mantenendo egli nel contempo il contatto telefonico con la vittima;
accertando __________ la correttezza dei preziosi oggetto della millantata compravendita,
e ricevendo da ACPR 4 due borse contenenti i preziosi, lasciando quest’ultimo in attesa di ricevere il prezzo di acquisto,
e dandosi alla fuga con i preziosi ricevuti, salendo sul veicolo già presente sul parcheggio antistante l’hotel,
segnatamente uscendo dal locale e facendo intendere abilmente che sarebbe andato a prendere il denaro da consegnare,
e avvicinatosi all’auto, salirvi invece a bordo dove era già presente IM 1 medesimo, e fuggire entrambe con i preziosi precedentemente sottratti, senza lasciare traccia e spartendo in seguito il bottino;
1.4. a __________, il 19 aprile 2012, a danno di ACPR 5,
qualificandosi sotto false generalità di IM 1 rispettivamente IM 1,
agendo in correità con sedicente __________, identificato in __________ (alias __________),
sottratto al fine di appropriarsene, denaro contante in banconote da CHF 1'000.00 cadauna per un valore complessivo pari a CHF 100'000.00,
e meglio per avere,
pianificato, con __________,
l’operazione illecita, facendo credere alla vittima, quale unico interlocutore, di essere interessato all’acquisto di un immobile di proprietà di ACPR 5 e da questi offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 800'000 e ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione dell’acquisto un’operazione precontrattuale di cambio valuta, contestualmente al pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto e alla firma di un precontratto,
organizzato l’incontro con ACPR 5,
a __________ presso il bar “__________”, __________ e nell’occasione mostrato e consegnato a ACPR 5 due banconote autentiche da EUR 500.00, oggetto della millantata operazione di cambio valuta,
e consegnato a ACPR 5 il denaro contante come da accordi, ma contraffatto con la scritta “FACSIMILE FALSO”, custodito chiuso in una mappetta di colore blu;
ricevuto contestualmente dal medesimo due buste contenenti denaro contante autentico per complessivi CHF 100'000.00,
e, mentre ACPR 5 procedeva al controllo della completezza ed autenticità del denaro contante ricevuto,
essersi dato alla fuga, salendo sul veicolo già presente sul parcheggio antistante il locale,
facendo intendere abilmente che sarebbe andato a prendere il precontratto da firmare e avvicinandosi all’auto dove era già presente il correo __________ e dandosi alla fuga con il denaro contante sottratto, senza lasciare traccia e spartendo in seguito il bottino;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e cifra 3 cpv. 2 CP;
ALTERNATIVAMENTE per i punti 1.1, 1.2 e 1.4 di cui sopra
siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,
agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso, ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, e conseguendo un cospicuo indebito profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,
per avere
nel periodo compreso fra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012
a __________, __________ e __________ e in altre località,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia diverse persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, indicendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio;
segnatamente,
agendo sempre in correità con terze persone, ognuno con proprio ruolo,
ingannato con astuzia le vittime, coinvolgendole in un’operazione di cambio valuta o compravendita fittizia,
facendo loro credere, contrariamente al vero, di ricevere in cambio denaro contante autentico,
e così ripetutamente ottenuto dalle vittime la consegna di denaro contante autentico, nonché gioielli e orologi autentici, per un complessivo importo denunciato pari a CHF 430'000,
conseguendo così un indebito profitto;
e meglio per avere,
2.1. a __________ il 22.6.2011, a danno di ACPR 1,
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoti, fra cui il sedicente __________ ingannato ACPR 1, e la di lui figlia,
configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 1 sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto di un immobile di sua proprietà da questi offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 480'000 e proponendogli una fittizia operazione precontrattuale di cambio valuta necessaria per la concretizzazione della compravendita, e offrendo contestualmente una commissione in favore della vittima,
e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________ e altro ignoto autore
un incontro a __________, in __________ presso l’hotel Internazionale,
a cui ha lasciato presenziare unicamente __________, mantenendo egli nel contempo il contatto telefonico con le vittime,
ed eseguendo l’operazione di cambio valuta mostrando e consegnando a __________ 4 banconote autentiche da EUR 500.00 cadauna, autenticità verificata dalla vittima,
facendo così credere alla vittima che tutta la somma concordata e ancora in attesa di consegna, fosse altrettanto autentica,
inducendo in tal modo __________ in errore a consegnargli due buste contenenti complessivi CHF 100'000.00 autentici in contanti,
salvo poi non consegnare la contropartita e fuggire;
2.2. a __________, il 29.10.2011, a danno di ACPR 3 e ACPR 2
qualificandosi sotto false generalità di IM 1,
agendo in correità con ignoto, sedicente __________, quest’ultimo qualificatosi anche sotto false generalità di __________,
ingannato con astuzia le vittime,
configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 3 e ACPR 2 sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto di un immobile di proprietà di ACPR 2 offerto da questa in vendita su internet al prezzo di CHF 220'000 e proponendo contestualmente al pagamento della prima rata del prezzo di acquisto, una fittizia operazione precontrattuale di cambio di tagli di banconote in franchi svizzeri, offrendo nel contempo una commissione in favore delle vittime;
e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________ un incontro a __________ presso il bar “__________”,
ed eseguendo l’operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR 3 4 banconote autentiche da EUR 1'000.00 cadauna, autenticità verificata dalle vittime,
facendo così credere a queste ultime che tutta la somma concordata e consegnata in due buste chiuse, fosse altrettanto autentica,
e inducendo in tal modo ACPR 3 e ACPR 2 in errore a consegnargli contestualmente denaro contante autentico per complessivi CHF 60'000.00, suddivisi in banconote di piccolo taglio,
e in seguito fuggire,
sfruttando l’esecuzione dello scambio in luogo pubblico in modo da ritardare la verifica del denaro da parte delle vittime, rivelatosi in fine contraffatto;
2.3. a __________, il 19 aprile 2012, a danno di ACPR 5,
qualificandosi sotto false generalità di __________,
agendo in correità con sedicente __________, identificato in __________ (alias __________),
ingannato con astuzia la vittima,
configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi a ACPR 5 sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all’acquisto di un immobile di sua proprietà offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 800'000, e ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione dell’acquisto un’operazione precontrattuale di cambio valuta, contestualmente al pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto e alla firma di un precontratto, offrendo nel contempo un tasso di cambio favorevole alla vittima,
e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con __________ un incontro con ACPR 5 a __________ presso il bar “__________”, __________,
ed eseguendo l’operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR 5 due banconote autentiche da EUR 500.00, autenticità verificata dalla vittima,
facendo così credere a quest’ultima che tutta la somma concordata e consegnata all’interno di una mappetta fosse altrettanto autentica;
inducendo in tal modo ACPR 5 in errore a consegnargli contestualmente denaro contante per complessivi CHF 100'000.00,
e in seguito fuggire, sfruttando l’esecuzione dello scambio in luogo pubblico in modo da ritardare la verifica del denaro da parte della vittima, rivelatosi in fine contraffatto;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dall’art. 146 cpv. 1 e cpv. 2 CP;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dai suoi difensori di fiducia, avv. DF 1 e DF 2;
l’avv. RAAP 1, patrocinatrice di fiducia dell’accusatore privato ACPR 5;
l’interprete __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:26.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
Il Procuratore pubblico ritiene che non ci siano gli estremi per procedere in relazione al reato di messa in circolazione di monete false (art. 242 CP). A mente della Pubblica accusa, le banconote sono sì contraffatte, ma le stesse sono già a prima vista riconoscibili come tali. Inoltre le banconote sono state consegnate all'interno di buste e in mazzette, per cui non si è in presenza di un atto destinato a mettere in circolazione singole banconote e, d'altro canto, non era neppure questo lo scopo dell'imputato.
L'avv. DF 1 si associa alla Pubblica accusa e osserva che, già in occasione del verbale d'interrogatorio dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi, la difesa aveva rilevato che si trattava di banconote cosiddette da "Monopoli".
L'avv. DF 2 rileva inoltre che il reato non è comunque contemplato nell'atto d'accusa, ragione per cui la competenza di questa Corte è data.
Il Presidente si ritira per deliberare sulla questione posta.
II. Dispositivo delle questioni pregiudiziali
vista l'istanza del 12 settembre 2012, riproposta il 14 settembre 2012 in sede dibattimentale, presentata dall'avv. RAAP 1, patrocinatrice dell'accusatore privato ACPR 5, con la quale viene contestata la competenza di questa Corte;
previo esame del fatto e del diritto,
ritenuto, in particolare, che, indipendentemente dalla questione a sapere se i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, l'art. 333 cpv. 3 CPP dispone che l'accusa non può essere estesa se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale e che, in tale caso, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare;
richiamati gli artt. 77, 80, 84, 333, 339 CPP;
decreta
§ Di conseguenza, è data la competenza di questa Corte in relazione dell'atto d'accusa nr. 95 del 14 luglio 2012.
III. Verbale del dibattimento
Il Presidente chiede alla Difesa e alla Pubblica accusa di esprimersi sulla qualifica giuridica (furto o truffa) del reato in relazione ai punti 1.1, 1.2, 1.4 e, in alternativa, 2.1, 2.2 e 2.3 dell'atto d'accusa.
L'avv. DF 2, a nome del collegio di difesa, ritiene che la corretta qualifica giuridica sia quella di furto.
Il Procuratore pubblico si dice convinto che si tratti di furto. Coerentemente con l'atto d'accusa formulato, però, vuole porre quale alternativa la qualifica giuridica di truffa.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere ricordato che l'imputato ha soltanto 19 anni, ripercorre le circostanze della nascita dell'inchiesta e passa in rassegna i vari capi d'accusa. Rileva che l'imputato ha ammesso i fatti soltanto nel momento in cui gli sono stati contestati (o stavano per essergli contestati) i riscontri oggettivi. Per quanto riguarda il caso ACPR 4, afferma che l'imputato ha sicuramente guidato quell'automobile visto il ritrovamento di una traccia del suo DNA sul volante della stessa, ma è cosciente che ciò non basta per una condanna. Tuttavia diversi indizi e circostanze sostengono l'ipotesi accusatoria. Innanzitutto, il sedicente IM 1 parlava il _______ e il sedicente __________ l'inglese: la descrizione dell'accompagnatore di IM 1 nel caso ACPR 1 è analoga a quella dell'autore nel caso ACPR 4. Il modus operandi, poi, è il medesimo. Inoltre l'imputato è legato a persone che maneggiano soldi falsi. Infine esiste un collegamento, relativo a un numero di telefono, tra un caso di "rip-deal" avvenuto nel marzo 2011 nel Cantone __________ e il caso ACPR 5. Ad ogni modo, l'imputato non ha fornito una chiara e disinteressata collaborazione. Ciò detto, il Procuratore evidenzia, nell'ordine, il comportamento processuale tenuto da IM 1 (caratterizzato dalle molte bugie dette), il ruolo da questi ricoperto (ossia quello di autore principale a tutti gli effetti, peraltro con l'aggravante della banda, oltre che del mestiere), nonché la qualifica giuridica dei reati commessi (il furto). In relazione a quest'ultimo aspetto, il Procuratore rileva che il momento determinante è rappresentato dallo scambio del denaro: il possesso della vittima non è interrotto, poiché la consegna dei soldi avviene sotto condizione (cfr. Basler Kommentar, nr.i 53 e 54 ad art. 139). Nel caso ACPR 3, ad esempio, la consegna era limitata nel tempo, affinché si potesse procedere al conteggio del denaro ricevuto. La truffa è stata comunque inserita nell'atto d'accusa quale ipotesi alternativa, considerato che il modo di procedere è stato ingannatore, sebbene sia servito soltanto per giungere alla fase dello scambio dei soldi. Per quanto attiene alle pretese di risarcimento avanzate dagli accusatori privati nel corso dell'inchiesta, il Procuratore le ripresenta in questa sede (ad eccezione di quella del signor ACPR 5, essendo quest'ultimo rappresentato in aula da un legale), sottolineando che, nel caso ACPR 4, sono tre le parti lese (ACPR 4, i signori ACPR 7 e la ACPR 6), rinviando per il resto alla documentazione da loro prodotta. In conclusione, nonostante la giovane età, tenuto conto dell'ambiente familiare, dei precedenti specifici, dell'atteggiamento raramente collaborativo, delle bugie, del fatto che abbia cambiato il suo "look" per ostacolare i riconoscimenti, della predisposizione a delinquere dimostrata sin da bambino, nonché dei dubbi sul suo contratto di lavoro, dopo avere postulato la conferma dell'atto d'accusa, ritenuto che la prognosi è negativa, chiede la condanna dell'imputato a una pena detentiva di 16 mesi nonché la confisca di tutto quanto in sequestro;
l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 5, la quale si associa in linea di principio al Procuratore per quanto riguarda gli aspetti penali, ma sostiene che la qualifica giuridica corretta del reato è quella del concorso tra l'appropriazione semplice e la truffa. A mente del legale si è in presenza di due contratti: quello relativo al cambio di valuta e quello inerente la compravendita dell'immobile. I presupposti del furto non sono dati, non essendo adempiuto il requisito dello spossesso. Il signor ACPR 5 ha volontariamente consegnato il denaro all'imputato, per cui si deve parlare di appropriazione semplice, mentre per quanto attiene alla consegna da parte dell'imputato delle banconote contraffatte è il reato di truffa a realizzarsi. Quanto agli aspetti civili, postula il risarcimento della somma di CHF 100'000.-- meno EUR 2'000.-- oltre a interessi del 5% dal 19 aprile 2012, il risarcimento delle spese sostenute dal suo assistito per gli incontri con l'imputato (CHF 1'498.75 oltre interessi del 5% dal 19 aprile 2012) nonché il risarcimento delle spese legali (CHF 6'500.--);
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale non contesta i tre casi in cui il suo assistito ha reso piena confessione (casi ACPR 1, ACPR 3 / ACPR 2 e ACPR 5), talvolta mediante immediate ammissioni, altre volte dopo qualche interrogatorio in più. Al riguardo tiene a sottolineare che il procedimento non è dovuto soltanto all'attività inquirente svolta, ma anche alla collaborazione fornita dall'imputato. Ad ogni modo, rileva che il Procuratore ha avanzato soltanto ipotesi: ma le sentenze si scrivono con le certezze, ossia all'indicativo, non con il condizionale. Contesta, uno per uno, gli elementi che proverebbero, a mente della Pubblica accusa, la responsabilità dell'imputato nel caso ACPR 4 (milioni di persone parlano il _____; IM 1 conosce soltanto qualche parola in inglese; per la traccia di DNA sul volante dell'autovettura Opel, l'imputato ha fornito la sua spiegazione; il procedimento penale nei confronti del padre di IM 1, la cui presenza sull'Opel era emersa, si trova su un binario morto; il modus operandi è diverso, come dimostra il genere di refurtiva). Afferma che non soltanto non ci sono prove, ma non ci sono neppure indizi; l'unico riscontro è la traccia di DNA, ma un indizio non fa una prova. Inoltre rileva il mancato riconoscimento, sia facciale sia vocale, dell'imputato da parte di ACPR 4. Peraltro quest'ultimo non si è detto certo che fosse proprio IM 1 l'autista neppure nel suo ultimo email, con il quale ritornava su quanto dichiarato in precedenza: in realtà, ACPR 4 ha voluto trovare un colpevole a tutti i costi. Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore, poi, non è vero che le ammissioni fatte dall'imputato siano dovute al suo riconoscimento da parte delle vittime, visto che ACPR 5 ha impiegato del tempo prima di riconoscerlo e per ACPR 3, ACPR 2 e la testimone __________ non è stato evidente riconoscerlo sulle fotografie mostrate loro. Oltre a ciò va ricordato che non è sicuro che la fotografia nr. 4 sulla scheda segnaletica denominata "__________" ritragga proprio IM 1. Tutti questi problemi, tuttavia, non si sono più posti proprio perché l'imputato ha confessato. In virtù del principio della presunzione d'innoncenza, l'imputato deve però essere assolto dal punto 1.3 dell'atto d'accusa. Quanto alla qualifica giuridica, ritiene che debba essere applicato l'art. 139 CP in luogo dell'art. 146 CP, essendo la sottrazione preponderante rispetto all'inganno. La correità non è contestata, salvo nel caso ACPR 1, avendo l'imputato in quella circostanza effettuato una mera comparsata, con l'animus socii, non auctoris. La nozione di banda esige l'adempimento di diverse condizioni cumulative: il difensore riconosce che si è in presenza di due autori, di una certa organizzazione, ma dubita che si possa parlare di una squadra stabile e di una serie d'infrazioni (DTF 104 IV 221): la seconda persona non è mai la stessa, per cui l'applicazione dell'aggravante è contestata. Quanto al mestiere, rileva che l'imputato trae un reddito regolare non dall'attività illecita (dovuta a una circostanza particolare, ossia la nascita della figlia), bensì dalla sua occupazione lecita (DTF 116 IV 330). Sulle pretese degli accusatori privati, si dice d'accordo alla restituzione del maltolto, opponendosi per contro alla richiesta di ACPR 4, rilevando a titolo abbondanziale che l'assicurazione ha subìto un danno indiretto e agli atti non risulta alcuna delega. Quanto alle pretese dell'accusatore privato ACPR 5, si rimette al giudizio della Corte per il risarcimento delle spese legali, mentre contesta le spese di viaggio, visto lo scopo di mettere in atto un contratto la cui legalità risulta assai dubbiosa;
l'avv. dr. DF 2, difensore dell'imputato IM 1, il quale ritiene che la questione cardine del processo sia la commisurazione della pena. A tale proposito, postula una pena sospesa condizionalmente, poiché: non vi è nessun motivo legale per non concedere tale beneficio; la pena inflitta a IM 1 in __________ non è una pena detentiva; l'atteggiamento di quest'ultimo durante l'inchiesta è stato positivo. Per il caso ACPR 4, ribadisce la richiesta di proscioglimento citando e illustrando la giurisprudenza della Corte di appello e di revisione penale nel caso __________. Mette in evidenza la giovane età del suo assistito, il concreto ravvedimento (le ammissioni di responsabilità, gli intendimenti futuri), la dura carcerazione già subìta presso La Farera (non è il suo mondo), la paternità e la prospettiva di lavoro che lo attende. Rileva che quanto ha incassato dimostra il suo ruolo marginale. Si associa alla contestazione circa l'aggravante della banda e del mestiere, ricordando che la prima è riconosciuta in modo restrittivo (Basler Kommentar, nr.i 116 e 120 ad art. 139). Non va neppure sottovalutato il comportamento delle vittime, che hanno accettato operazioni anomale pur di incassare una commissione sul cambio valuta. Non contesta la qualifica giuridica di furto. Rammentato che la pena deve avere anche una finalità rieducativa e non opponendosi a un periodo prova superiore ai due anni, chiede che la pena sia inferiore a quella postulata dalla Pubblica accusa e che, soprattutto, la stessa sia posta interamente al beneficio della sospensione condizionale.
Considerato, in fatto ed in diritto
I. CURRICULUM VITAE
Per quanto riguarda il curriculum vitae dell'imputato, dagli atti, segnatamente dai verbali d'interrogatorio, emerge quanto segue.
Dal verbale d'interrogatorio (in seguito: VI) PP dell'imputato del 5 giugno 2012 (pagg. 2-3):
" Il PP mi chiede di esporre un mio breve curriculum vitae.
Rispondo che sono nato a __________ sul fiume __________, sono cresciuto nella regione di __________ con mia madre e i miei nonni materni. Io ho dei fratelli ma non sono cresciuto insieme a loro.
ADR che non so dove sia mio padre in quanto non c’era molto durante la mia infanzia. Anche oggi ho pochi contatti con mio padre.
Ho frequentato le scuole dell’obbligo in __________. Preciso che ho frequentato le scuole elementari e poi le medie non conseguendo tutta via la licenza. Attualmente sto recuperando la licenza frequentando una scuola professionale a tempo pieno. Ho chiesto di poter lavorare parzialmente e ho quindi trovato un’attività a tempo parziale nell’ambito delle pulizie, attività che svolgo nell’orario serale e raramente nel week end su chiamata del datore di lavoro. Da questa attività percepisco più o meno EUR 400.-- al mese.
ADR mia mamma provvede al mio sostentamento. Mia mamma a sua volta riceve assistenza sociale. Per questo motivo non sono in grado di pagare da solo alle spese legali e non so chi potrà assumersele.
A questo punto il mio legale fa richiesta di pormi al beneficio del gratuito patrocinio in ragione delle mie ridotte disponibilità economiche.
ADR mio padre non vive con noi, ho pochi contatti con lui o quasi nessuno. Con lui comunico o in __________ lingua __________ oppure in __________. Non parlo con lui in __________ e credo che lui lo sappia molto poco. Non so dire che tipo di lavoro svolga mio padre perché tra di noi non c’è praticamente contatto.
Il PP mi chiede se confermo di essere IM 1 nato il __________
Rispondo che al 100% sono io. Non ho altri nomignoli.
ADR che non ho fratelli gemelli.
Il PP mi chiede se conosco __________ e __________, che sulla base delle informazioni raccolte sono identità da me dichiarate.
Rispondo che non so da dove arrivino questi nomi ed è la prima volta che vengo in __________.
ADR che non ho mai utilizzato questo nominativi ne in __________ ne all’estero."
Sempre dal medesimo verbale sopra citato, pagg. 4 e 6-7, in relazione ai rapporti con il padre sui quali l'imputato è a dir poco reticente (a carico del padre, __________, è peraltro aperto un procedimento penale presso il Ministero pubblico; cfr. infra, capitolo III, "circostanze dell'arresto"):
" ADR che non so dove vive mio padre, non ci incontriamo mai e praticamente non abbiamo contatti.
(…)
Il PP mi chiede se confermo che __________ è il nome di mio padre.
Rispondo che in realtà non conosco bene il nome di mio padre e meglio non so esattamente come si scrive. Lo hanno sempre chiamato _____. Ieri per sveltire le pratiche in Polizia ho indicato questo nome perché mio nonno paterno si chiama __________.
Il PP mi dice che in sua compagnia sono stato più volte controllato dalle autorità di Polizia __________ a __________ e in altre località.
Rispondo che è la prima volta che vado a __________. Suppongo addirittura che sia possibile che vi sia qualcuno che ha usato la mia identità, ciò che i __________ sono soliti fare.
Il PP mi fa prendere atto che sono stato fermato in compagni di altre persone nel comune di __________ che si trova in __________ in provincia di __________, fra cui una persona che risponde al cognome di __________ una con il mio stesso cognome e una donna che risponde al nome di __________.
Rispondo che effettivamente __________ mi dice qualcosa è un posto che si trova in __________ in cui sono stato l’anno scorso. Ero in compagnia di mio padre __________ e __________ che è mia sorella. C’era anche la compagna di mio padre che si chiama __________. Eravamo in giro in roulotte in vacanza. Ero convinto che __________ fosse in __________. Mi ricordo che siamo stati fermati per un controllo dalle autorità di Polizia ma non mi ricordo se ci hanno fatto delle fotografie.
Il PP mi fa rilevare che è un po’ strano che io dichiari di non vedere quasi mai mio padre per poi dichiarare di essere stato in vacanza con lui, i miei fratelli e la sua compagna solo la scorsa estate.
Rispondo che ho dichiarato di vederlo poco, quindi vuol dire che ogni tanto ci vediamo."
Ancora, dal VI PP dell'imputato del 5 luglio 2012 (pag. 5):
" (…) ho una compagna di nome __________ con una bambina piccola che è mia figlia (ha sette mesi e si chiama __________). (…)
L’avv. DF 1 chiede da quanto tempo io e __________ ci frequentiamo.
Rispondo che io e __________ ci frequentiamo dal 2010. __________ e la bambina vivono in __________ con la mamma di __________."
Quanto alla madre, dal VI PP dell'imputato del 12 luglio 2012 (pag. 5):
" L’avv. DF 1 mi chiede di precisare la situazione personale della madre e spiegare la mia relazione con lei.
Anzitutto voglio nuovamente scusarmi per ciò che ho commesso. Ribadisco quanto ho detto all’inizio verbale circa la mia sofferenza a seguito del carcere e delle possibili conseguenze della continuazione della carcerazione. Mi dichiaro comunque disposto a collaborare. Sono cosciente di quello che ho combinato e che sono determinato a modificare il mio stile di vita. Inoltre mia mamma è gravemente malata.
Lei però da quando è iniziata la sua carcerazione non mi ha mai sottoposto una sola richiesta di autorizzazione telefonica per chiamare sua mamma. Come mai?
Il mio avvocato produce un formulario di richiesta di assistenza pubblica che mia madre ha inoltrato in data 05.11.2011 alle autorità __________ di __________, unitamente a un certificato medico datato 29.09.2011 firmato dalla dottoressa __________ presso cui è in cura mia madre per una malattia di tipo psichiatrico (plico ALLEGATO 2). Soffre di una forte depressione. Non ho voluto chiamarla per non farla preoccupare a seguito della mia carcerazione e aggravare il suo stato depressivo."
Sempre sul curriculum vitae dell'imputato, dal VI PP del 26 luglio 2012 (pagg. 2-3):
" Interrogatorio sulla situazione personale (art. 161 CPP)
Curriculum vitae
Ha qualcosa da aggiungere alle dichiarazioni rilasciate in occasione del primo verbale (verbale arresto 5.6.2012) in merito al suo curriculum vitae?
Confermo le mie precedenti dichiarazioni rilasciate nel verbale citato. Aggiungo però quanto segue.
Non ho terminato la scuola dell’obbligo, ho smesso di frequentare la scuola in __________ all’età di 15/16 anni; sono stato bocciato qualche anno, inoltre avevo problemi di disciplina presso l’istituto scolastico e infine sono stato espulso. Per terminare la scuola dell’obbligo dovrei frequentare ancora un anno circa di scuola. In seguito ho personalmente trovato alcuni lavori saltuari grazie ai quali guadagnavo pochi soldi. L’ufficio del lavoro non mi ha mai trovato un posto di lavoro. Voglio anche dire che è mia intenzione in futuro frequentare una scuola professionale che mi permetta di svolgere un’attività professionale e conseguire nel contempo almeno la licenza di scuola dell’obbligo. I costi della scuola professionale sono a carico dello stato. Durante la frequentazione di questa scuola che prevede insieme studio e lavoro, l’allievo viene affiancato da un orientatore sociale che lo accompagna durante il percorso scolastico fornendo assistenza pratica e psicologica.
ADR confermo che quando svolgevo il __________ percepivo un guadagno mensile pari a circa EUR 400.- esentasse. Lo stato mi accordava dei sussidi supplementari per contribuire al mio sostentamento. Dico inoltre, confermando le mie precedenti dichiarazioni, che io vivevo con mia mamma e che lei percepisce l’assistenza sociale, e anche per questo motivo che lo stato aiutava anche me con piccoli sussidi.
ADR ho due fratelli uno di 13 e uno di 14 anni circa che si chiamano __________ e __________; siamo fratelli con stesso papà e stessa mamma. Loro vivono in __________ presso altri membri della famiglia, precisamente presso la mia pro zia, perché la mia famiglia ha deciso di mandarli là dove vi sono scuole migliori. Abbiamo vissuto per qualche anno insieme in __________ dopo la loro nascita con la mamma. Mio papà non ha mai vissuto con noi.
ADR come avevo già dichiarato, con il papà non ho contatti da tanti anni e neppure la mamma ha contatti con lui. Sono separati di fatto già da quando ero molto molto piccolo.
ADR mia mamma non lavora e praticamente non ha mai lavorato perché soffre di problemi di salute gravi, come ho già dichiarato e documentato tramite un certificato medico presentato in occasione di un precedente verbale dal mio legale.
A questo il PP mi fa prendere atto che acquisisce all’incarto il verbale di mio padre __________ di data 12.07.2011 di cui all’incarto INC. 2011. 5577 (ALLEGATO 1) e che dallo stesso emerge quanto segue.
Mi viene precisato che il verbale fa parte dell’incarto citato, il cui rapporto di segnalazione è già stato acquisito agli atti (AI 12) in quanto in quel momento potevano esserci correlazioni con me, in ragione dei fatti analoghi rimproveratimi e delle impronte dattiloscopiche sulle banconote fac simile rinvenute fra i reperti.
Mi viene chiesto di precisare come e perché sono arrivato in __________.
R: la sera prima dei fatti, e quindi il 10.07.2011, ho avuto una lite con la mia ragazza (la quale secondo le nostre tradizioni è mia moglie), mi trovavo in __________, dove ero arrivato da circa una settimana, il paese si chiama __________.
ADR che nel corso di questa settimana ho potuto conoscere meglio la famiglia di mia moglie __________ (detta __________ o __________, dipende), non ho conosciuto altre persone in particolare.
ADR che il padre della mia compagna si chiama __________. La madre per contro si chiama __________ (o forse __________, non so quale delle due iniziali sia corretta). La mia ragazza ha pure un fratello che di nome fa __________.
Non sono in grado di indicare i nomi degli altri famigliari anche perché spesso fra di noi usiamo dei soprannomi.
ADR che quando sono arrivato in __________ dapprima abbiamo alloggiato in albergo, poi su insistenza della famiglia della mia compagna ci siamo trasferiti al campo. Per me era la prima volta che soggiornavo in un campo.
Preciso alla verbalizzante che uno dei motivi del litigio con la mia ragazza perché al momento un suo zio è grave malato di cancro, al momento però non si sa fra quanto morirà, se fra una settimana o fra alcuni mesi. Io invece voglio tornare a vivere a casa mia con la mia famiglia.”
Le dichiarazioni di suo padre e le sue si contraddicono, in particolare per quanto concerne i contatti con la mamma. Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che mio padre può dire qualsiasi cosa, ma è certo che non era con mia mamma come lui dichiara perché non si vedono mai e mia madre è sempre stata in __________. Mia mamma non si chiama __________ si chiama __________.
ADR Io ho una fidanzata __________ e una bambina che non ha neanche 1 anno, come ho dichiarato; entrambe vivono dalla famiglia della mia fidanzata in __________. La mamma della mia fidanzata è molto malata e per questo motivo io mandavo i soldi che ottenevo con i miei reati alla mia fidanzata perché aiutasse anche sua mamma. Io non sono certo al 100% che sia figlia mia, dovrei fare il test del DNA, però mando comunque soldi per il suo sostentamento. Sono comunque stato varie volte a trovarla non appena avevo tempo.
ADR che il mio domicilio è in __________ a __________. È capitato che mi recassi presso i ________ nei pressi di __________ in visita, ma non vi ho mai vissuto. Sono stato la prima volta al ___________ con mio cugino (maggio 2011 circa), quello con cui sono stato fermato in occasione del mio arresto. Il viaggio sarà durato 9/10 ore perché siamo venuti in auto. Non siamo andati a visitare nessuno di particolare, nessun parente né amico, sapevamo che c’era un ___________ e abbiamo deciso di andare a vederlo. Nella prima occasione nel ___________ ho conosciuto una ragazza che sono tornato a trovare altre volte; lei mi ha anche dato del denaro per aiutarmi. Ho conosciuto molte altre persone e sono tornato a trovare la ragazza e nel mio secondo viaggio al ___________ sono stato reclutato da __________ per fare da “traduttore” nel reato ai danni dei sigg ACPR 1. In un’altra occasione successiva (la terza) ho conosciuto __________ e mi ha coinvolto nel reato ai danni della Sig ACPR 3, se non sbaglio siamo a giugno 2011.
ADR che quando mi sono recato a __________ nel febbraio 2011 per incontrare il Sig. ACPR 5 sono andato in auto dalla __________ con mio cugino e non abbiamo fatto soste. Siamo passati dal __________.
Il PP mi fa pretendere atto che le mie dichiarazioni non sono credibili, in particolare il fatto che io sia partito dalla __________ e abbia affrontato un lungo viaggio solo per andare a “visitare” un ___________ a __________ dove non avevo parenti o amici, considerato inoltre che non disponevo di somme di denaro che mi permettessero di fare viaggi e che mia mamma stava male e che aveva bisogno di me (come io stesso ho dichiarato).
Continuo a dire che sono andato in visita al ___________ anche se non conoscevo nessuno. È vero che mia mamma stava male ma volevo staccarmi un po’ da quella situazione."
Quanto alle prospettive future, l'imputato ha prodotto una proposta di contratto di lavoro in occasione dell'interrogatorio del 12 luglio 2012:
" L’avv. DF 1 produce agli atti una proposta di contratto di lavoro per l’imputato. Si tratta in realtà di una nuova proposta del precedente datore di lavoro con impiego aumentato al 100% e con dunque un aumento del salario. Questo contratto è firmato dal datore di lavoro e reca la data del 09.07.2012. Queste nuove condizioni contrattuali potrebbero avere inizio dal 01.08.2012"
(VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 5).
Su tale questione, visto che il cosiddetto contratto, prodotto dal legale dell'imputato, non era affatto completo (conteneva unicamente l'intestazione e le clausole 3 e 5), il magistrato inquirente è tornato nel corso dell'interrogatorio finale del 26 luglio 2012:
" ADR che alla fine di questo procedimento una volta rilasciato intendo tornare in __________ a __________, la città nei pressi del paese __________ in cui vivo con mia mamma. A __________ lavorerò infatti ho già una proposta a tempo pieno, si tratta del contratto di lavoro che il mio legale ha già presentato agli atti in occasione del penultimo verbale.
Il PP mi fa prendere atto anzitutto che il contratto presentato nel verbale 11.07.2012 riporta sotto l’indicazione “Arbeitnehmer” ossia dipendente, un nome che non corrisponde al mio e che il contratto non è firmato dal datore di lavoro; inoltre non è completo, poiché menziona solo il capoverso 3 e 5 ciò che lascia intendere che vi sia un’altra parte del contratto di lavoro che non è stata prodotta. Mi invita quindi a presentare per il tramite del mio legale una copia comprensiva di tutte le pagine e delle condizioni contrattuali.
Rispondo che il datore di lavoro è una persona di origine turca e probabilmente ha fatto un errore sottoscrivendo il contratto nel punto sbagliato. Confermo comunque che __________ è il mio datore di lavoro. Il contratto di lavoro di cui si tratta è in realtà un complemento (“Nachtrag”) e quindi non menziona le altre condizioni contenute però nel contratto originale nel 2011.
Il PP mi chiede di fornire tramite il mio legale il contratto originale firmato con il datore di lavoro nel 2011 entro il termine del 03.08.2012"
(VI PP del 26 luglio 2012, pag. 10).
L'intero contratto è stato prodotto (non in originale, ma per fax) in data 3 agosto 2012 dall'avv. DF 1 (AI 89). Da notare come il contratto iniziale (quello con effetto dal 1° agosto 2008) prevedesse un salario lordo mensile di EUR 400.-- (per 36 ore di lavoro settimanali, cfr. punto 5 del contratto), mentre quello "nuovo" uno stipendio lordo di EUR 2'075.-- (per 40 ore settimanali, cfr. punto 5).
II. PRECEDENTI PENALI
Per quanto riguarda i precedenti penali del diciannovenne IM 1, gli estratti del casellario giudiziale di __________, __________ e __________ non riportano alcuna iscrizione.
L'imputato ha tuttavia dichiarato, sin dal primo interrogatorio, di avere precedenti penali da minorenne:
" Il PP mi chiede se ho dei precedenti penali.
Rispondo che ho subito più di un procedimento penale in __________ per furti con scasso ma ero ancora minorenne e non ho subito pene"
(da: VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 3).
E ancora, nel verbale finale del 26 luglio 2012:
" Lei ha dichiarato di avere dei precedenti con la giustizia, in particolare in __________, mi può spiegare di cosa si tratta e se ha subito processi, sanzioni e tempi di espiazione?
Confermo d’aver avuto dei precedenti con la giustizia avevo 12/13 anni. Avevo commesso dei furtarelli in appartamenti. Già allora sono stato arrestato e portato in Polizia per accertamenti ma non sono rimasto in carcere. Non ho subito condanne. Fino a 14 anni erano tutti delitti minori e non ho quindi subito condanne. In seguito sono stato coinvolto in Rip Deal e condannato con sospensione condizionale della pena.
ADR non ricordo esattamente la pena che mi avevano inflitto ma credo che si trattasse di una pena detentiva di qualche anno con la condizionale. Si tratta di una serie di furti nei quali era coinvolto pure mio padre e almeno una decina di altre persone.
ADR non ho condanne recenti, l’ultima risale a quando avevo 15/16 anni.
ADR mi sono trovato confrontato con la giustizia __________ alcune volte, ma solo una volta vi è stato un seguito e meglio una condanna. Tutti i reati li ho commessi in compagnia di amici conosciuti in “brutte compagnie”. E questo sin da quando ero bambino/adolescente.
ADR che da maggiorenne non ho subito condanne, fino ad ora.
Mi rendo conto che sono stato coinvolto in reati molto giovane e che ho quindi schivato il carcere solo per questo motivo. Ora ho intenzione di rimettermi in riga, a seguito dell’esperienza che ho patito qui in carcere in __________. E mi sono anche convinto che è proprio ora di cambiare strada perché il crimine non paga.
A domanda dell’Avv. DF 1 che mi chiede se sono sicuro di essere stato condannato da minorenne effettivamente a pene detentive sospese di qualche anno oppure invece se si trattava solamente di qualche mese, rispondo che ero minorenne e che ora che ci penso può darsi che le condanne fossero solo di qualche mese.
È stato sentito da un Procuratore in __________ rispettivamente ha subito un processo?
Non ho subito processi ma sono sicuramente stato interrogato da un Magistrato"
(da: VI PP del 26 luglio 2012, pag. 5).
Dalla sentenza del Landgericht di __________ del 20 novembre 2008, prodotta agli atti dal Ministero pubblico, risulta che IM 1 (processato insieme, tra gli altri, alla madre e al padre) è stato condannato, da minorenne, a una pena ("Einheitsjugendstrafe") di 2 anni per furto in banda per 3 casi, tentativo di furto in banda, truffa aggravata e tentativo di truffa aggravata per 27 casi.
III. CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO
Al momento del fermo, IM 1 si trovava a bordo dell'autovettura Mercedes __________ in compagnia di __________ (nato __________), il quale, dopo i controlli, è stato lasciato proseguire, non risultando nulla a suo carico. Stando a quanto dichiarato dall'imputato, __________ IM 1 sarebbe suo cugino.
Dal predetto rapporto di polizia si evince che l'automobile utilizzata dagli autori del "rip deal" a danno dei signori ACPR 1 - una Fiat Stilo di colore bianco, targata __________, intestata a tale __________ (deceduto il 27 novembre 2010, arcinoto alle autorità di polizia __________ quale prestanome di autovetture usate da __________ per commettere furti; cfr. AI 4, rapporto d'inchiesta 16 dicembre 2011) - é stata rinvenuta il 12 agosto 2011 a __________.
I rilievi effettuati sulla Fiat Stilo hanno permesso di evidenziare una traccia di DNA riconducibile a __________ (nata il __________ __________, __________, cittadina __________), la quale era stata fermata a __________ e in seguito arrestata l'11 luglio 2011 unitamente a __________ (nato il __________ a __________, __________, cittadino __________), _______________ (nato il _______________, cittadino __________) e __________ (nato __________, cittadino __________). Quest'ultimo, ossia __________, come risulta dagli atti dell'incarto che ci qui occupa, altro non è che il padre dell'imputato IM 1.
I quattro - __________, __________, __________ e __________ – erano stati arrestati poiché trovati in possesso di diverse mazzette di banconote da EUR 500.-- con la scritta "Facsimile". Il giorno successivo sono stati rilasciati, non avendo il GPC accolto la domanda di carcerazione preventiva presentata dalla PP __________.
Le mazzette di banconote false sono state trasmesse alla Scientifica. Su una fascetta che le avvolgeva è stata rinvenuta un'impronta appartenente al qui imputato IM 1. Questi era stato sottoposto a dattiloscopia a ___________, in __________, il 18 luglio 2005 e le impronte erano state inserite nella banca dati svizzera AFIS (cfr. rapporto di comparazione dattiloscopica del 10 agosto 2011 della Scientifica, in AI 12).
Il 25 novembre 2011 sono stati nuovamente interrogati ACPR 1 e __________. Quest'ultima ha riconosciuto, tra le fotografie che le sono state sottoposte, IM 1 "al 95%" quale individuo che ella aveva conosciuto come __________ IM 1, uno degli autori del "rip deal". IM 1 è peraltro noto alle autorità di polizia __________ per reati analoghi e risulta che sia stato controllato da quelle __________ in più circostanze, in compagnia di __________.
Inoltre, un'impronta del IM 1 era stata rinvenuta anche su una fascetta che avvolgeva le banconote false utilizzate nell'ambito di un'altra inchiesta in corso, inerente il "rip deal" commesso a danno di ACPR 3 e ACPR 2 –il 29 ottobre 2011 a __________.
Da qui il mandato di cattura nei confronti di IM 1, eseguito il 4 giugno 2012 al valico doganale di __________.
IM 1 è in carcere dal 5 giugno 2012.
Il GPC (giudice __________) ha ordinato la carcerazione preventiva per 6 settimane (ossia fino al 16 luglio 2012) con decisione 7 giugno 2012 (pericolo di fuga e pericolo di collusione).
Con decisione 19 luglio 2012, il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva di un mese, ossia fino al 16 agosto 2012 (pericolo di fuga e pericolo di collusione).
Con decisione 13 agosto 2012, il GPC ha accolto la domanda di scarcerazione 31 luglio 2012 ordinando l'adozione di misure sostitutive, ossia il deposito di una cauzione di CHF 70'000.-- previa verifica della provenienza lecita e della provenienza economica del denaro.
In seguito, con decisione 23 agosto 2012 il GPC ha accolto la domanda di carcerazione di sicurezza per un periodo scadente venerdì 14 settembre 2012 (compreso), respingendo nel contempo l'istanza 16 agosto 2012 tendente all'accettazione del denaro per la cauzione presentata dai difensori.
Con decisione 10 settembre 2012, il GPC ha respinto la domanda 30 agosto 2012 (la seconda presentata in tal senso) dei difensori in relazione all'accettazione dei soldi per la cauzione, in sostanza non avendo l’imputato provato l’origine lecito del denaro relativo alla cauzione.
L’imputato è quindi in carcere dal giorno del suo arresto.
IV. I FATTI E GLI ACCERTAMENTI DELLA CORTE
L'atto d'accusa in esame concerne, al di là della questione della qualifica giuridica dei reati, su cui si tornerà in seguito, quattro episodi di "rip deal":
● il 22 giugno 2011, a __________, a danno di ACPR 1 (capi d'accusa 1.1 e, in alternativa, 2.1);
● il 29 ottobre 2011, a __________, a danno di ACPR 3 e ACPR 2 (capi d'accusa 1.2 e, in alternativa, 2.2);
● il 17 aprile 2012, a __________, a danno di ACPR 4 (capo d'accusa 1.3);
● il 19 aprile 2012, a __________, a danno di ACPR 5 (capi d'accusa 1.4 e, in alternativa, 2.3).
In estrema sintesi, nel corso del primo interrogatorio (il 5 giugno 2012, dinanzi alla PP), l'imputato ha inizialmente contestato tutte le accuse (a quel momento inerenti soltanto il caso ACPR 1), salvo poi, alla fine del medesimo, ammettere un suo coinvolgimento, seppur assai limitato (a suo dire, sarebbe stato reclutato da tale __________ soltanto per avere contatti telefonici con i signori ACPR 1, ricavando EUR 500.--).
Va inoltre rilevato che l'imputato si è rasato i capelli dopo essere stato incarcerato: a mente degli inquirenti, allo scopo di rendere più difficile un eventuale riconoscimento in occasione dei prevedibili confronti con le vittime; a dire dell'imputato, per questioni d'igiene e, sempre a suo dire, di pulci.
Nel caso ACPR 3, l'imputato ha ammesso il reato soltanto in occasione del confronto con le vittime.
Quanto al caso ACPR 5, egli ha ammesso il reato nell'interrogatorio dinanzi al PP del 12 luglio 2012 delle ore 09:00, ossia qualche ora prima che fosse esperito il confronto diretto con la vittima (iniziato alle 11:45 del medesimo giorno).
Per ciò che riguarda il caso ACPR 4, l'imputato ha sempre contestato un suo coinvolgimento, malgrado il ritrovamento di una sua traccia di DNA sul volante della vettura utilizzata nell'episodio di "rip deal" in questione. Sul riconoscimento di IM 1 da parte di ACPR 4 si ritornerà più avanti.
(capi d'accusa 1.1, in alternativa 2.1)
a) __________ (, di professione tecnica dentale) è la figlia di ACPR 1 (, pensionato).
Per lo svolgimento dei fatti, dal punto di vista delle vittime, si rinvia ai verbali d'interrogatorio delle medesime, che sono stati riassunti dal PP nei seguenti termini nel verbale del 5 giugno 2012:
" I Sigg. ACPR 1 dichiarano di essere stati “truffati” da sedicente IM 1 che avrebbe preso contatto con loro perché intenzionato ad acquisire un immobile di loro proprietà ubicato in __________, pubblicizzato in internet.
Dopo alcuni contatti telefonici e via posta elettronica, si è svolto un incontro a __________ il 17.6.2011 fra i sigg. ACPR 1 e il sedicente IM 1 accompagnato da un secondo sconosciuto per discutere l’acquisto.
IM 1 ha spiegato ai denuncianti che, non essendo lui un cittadino svizzero, avrebbe potuto comperare l’immobile solo attraverso una società a quel momento priva di liquidità. Avrebbe pertanto avuto necessità di disporre della somma di CHF 100'000.-- che il signor ACPR 1 avrebbe potuto procurargli in cambio di Euro 80'000.-- oltre ad un “premio” di (ulteriori) Euro 8'000.--. L’importo pari a CHF 100'000 è stato consegnato dai sigg. ACPR 1 a __________ durante un incontro prestabilito nelle vicinanze dell’Hotel __________ ad una persona inviata da __________, rivelatosi secondo quanto dichiarato dalle vittime, lo sconosciuto presente nell’incontro di __________.
Lo sconosciuto, inviato da __________, si è presentato con la vettura Fiat Stilo bianca targata __________ (attualmente sotto sequestro) condotta da altro ignoto non identificato.
Prima di consegnare il denaro, __________ ha chiesto allo sconosciuto di mostrarle il denaro, ossia gli Euro. Con lo sconosciuto si è diretta verso la Fiat Stilo bianca. Dopo aver verificato l’autenticità di alcune banconote mostratele, ha consegnato l’importo in CHF allo sconosciuto, il quale si è poi dileguato con il denaro"
(VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 5).
Vale la pena precisare, in aggiunta a quanto sopra, che in questo caso, nell'incontro per la consegna del denaro, __________ ha chiesto di poter verificare l'autenticità del denaro. E meglio, all'appuntamento (presso l'Albergo __________ a __________) si è presentato quello che IM 1 (ossia IM 1) aveva indicato ai signori ACPR 1 essere il suo "chauffeur", in quanto IM 1 era in ritardo a causa del traffico. __________ ha fatto capire allo "chauffeur" che voleva vedere il denaro: lei e lo "chauffeur" sono quindi usciti dal ristorante e quest'ultimo ha preso alcune banconote (quattro banconote da EUR 500.--, per la precisione) da una busta che si trovava nell'automobile. La __________ ha quindi preteso di recarsi in banca per verificarne l'autenticità, ciò che ha fatto procedendo a un cambio da EUR a CHF presso la vicina sede della ____ (e non del _____ , come erroneamente dichiarato dalla vittima). Lo "chauffeur" è rimasto in attesa fuori dall'istituto bancario, mentre la __________ cambiava gli euro in franchi svizzeri. Al ritorno al ristorante, il padre della __________, al quale __________ aveva comunicato il buon esito del cambio in banca (consegnandogli pure i CHF 2'380.-- appena cambiati e dicendogli che la banca aveva accettato gli euro e che quindi i soldi erano da ritenere "buoni"), ha consegnato i soldi allo "chauffeur", che poi è uscito - seguito da __________ a qualche metro di distanza (" (…) mio padre ha tolto dalla tasca le due buste e le ha date a me che a mia volta le ho date in mano al tizio. Eravamo convinti che si sarebbe fermato a contare i soldi, ma invece gli ha dato una rapida occhiata. Lui mi ha detto "change money", si è alzato e si è diretto verso la macchina. Era per me chiaro che stava andando alla macchina a prendere gli euro da darmi"; "(…) ho voluto seguirlo per sicurezza"; "Ho anche pensato che avremmo contato i soldi in macchina", cfr. VI __________ del 22 giugno 2011, pag. 7) - dirigendosi verso la sua vettura (dove lo attendeva un'altra persona, seduta al volante) e si è dileguato. Raggiunto sul cellulare dalla __________, IM 1 accampava diverse scuse per guadagnare tempo e evitare che venisse allertata immediatamente la Polizia.
__________ ha riconosciuto, "al 95%", in fotografia, IM 1 quale persona da lei conosciuta con il nome di IM 1. Il padre, ACPR 1 (nato nel _______) non ha invece potuto riconoscere nessuno tra le fotografie sottopostegli.
b) __________ era seduta al ristorante __________ a __________ (Albergo __________) e ha potuto assistere a una parte della scena.
Quanto al provento di reato, si tratta di CHF 100'000.--, meno CHF 2'387.20 (il cambio delle banconote per un totale di EUR 2'000.-- consegnate a __________, cfr. ricevuta), ossia EUR 97'612.80.
Tale somma è stata chiesta, quale risarcimento del danno, da parte degli accusatori privati ACPR 1 (per la precisione, la cifra richiesta è quella di CHF 97'618.--; nel verbale finale, appare probabile che l'importo indicato – CHF 97'168.-- – sia frutto di un errore materiale).
c) Il reato è stato ammesso da IM 1 ma nei termini seguenti: a suo dire, egli avrebbe avuto un ruolo "secondario". Ciò contrasta con quanto dichiarato sopra dalle vittime. Inoltre, sempre a dire dell'imputato, egli avrebbe ricevuto unicamente un importo di EUR 500.-- per il suo "lavoro".
Dal primo verbale d'interrogatorio dinanzi al PP:
" A questo punto decido (ndr: dopo che il PP gli stava prospettando gli elementi a sostegno della domanda di carcerazione preventiva che avrebbe presentato nei suoi confronti) di dichiarare che effettivamente con la questione dei signori ACPR 1 io c’entro qualche cosa. Io ero stato reclutato unicamente per avere contatti telefonici con queste persone. Ho visto i sigg. ACPR 1 a __________. Per questa mia attività ho ricevuto EUR 500.—. Chi mi ha chiesto di fare queste telefonate è un tale che si chiama __________ se non erro di cognome fa __________, ma non lo conosco. Dico questo perché non voglio stare in carcere lontano da mia madre"
(VI PP del 5 giugno 2012 dell'imputato, pag. 5).
Dal verbale d'interrogatorio finale dinanzi al PP:
" (…) Furto commesso a __________ in data 22.6.2011 ai danni dei Sigg. ACPR 1 (padre e figlia, domiciliati nel __________) per un importo di CHF 100'000.—, usando l’ALIAS IM 1 intenzionato ad acquisire un immobile di loro proprietà pubblicizzato in internet. La FIAT stilo usata dagli autori è stata ritrovata a ____________ e sequestrata. La Sig. ACPR 1 l’ha riconosciuta in foto. Lei ha ammesso il reato.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che confermo i fatti e di essere l’autore di questo reato. Voglio anche aggiungere che il mio coinvolgimento in questo reato si è limitato al ruolo di traduttore. Sono cosciente di essere stato coinvolto nel reato e mi dispiace molto.
Voglio anche dire che i fatti da me commessi gli ho tutti ammessi, non voglio più avere sospesi con la legge. A questo proposito dico che gli unici casi che mi vedono coinvolto come autore sono quelli dichiarati, con ACPR 4 non c’entro nulla, ieri durante il confronto era la prima volta che lo vedevo e lo sentivo parlare.
Il PP mi sottopone le foto di __________ e __________ (ALLEGATO 2) Mi chiede se sono le persone che hanno partecipato alla commissione dei reati per di cui vengo accusato.
Rispondo che la persona raffigurata al numero 6 non so chi sia e non l’ho mai visto, quello al numero 10 potrei averlo già visto ma non mi ricordo dove, ma non so comunque il suo nome.
Lei ha indicato tale __________ quale compartecipe al reato ai danni dei Sigg ACPR 1. Le persone raffigurate nelle foto n. 6 e n. 10 (ALLEGATO 2) si chiamano __________, cognome identico a quello di __________, da lei indicato come partecipante nel furto ai danni dei sigg ACPR 1).
Rispondo che ne prendo atto, ma queste persone non sono __________ "
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pag. 6).
" (…) Per il ACPR 1 ho guadagnato solo EUR 500.—perché ho fatto solo da traduttore"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pag. 8).
(capi d'accusa 1.2 e, in alternativa, 2.2)
a) ACPR 3 (_, impiegata) è la figlia di ACPR 2 (__, pensionata).
Qui di seguito, il riassunto, ad opera del PP nel verbale di confronto, delle dichiarazioni rese da ACPR 3:
" In occasione del suo verbale 29.10.2011 dinnanzi alle autorità di polizia lei ha dichiarato di essere stata vittima di una truffa commessa in suo danno in data 29.10.2011 a ________. Riassumendo i fatti lei ha dichiarato di aver posto in vendita sul sito www.__________.ch l’abitazione di proprietà di sua madre ubicata a __________ nel __________ per un prezzo di ca. EURO 200'000.00. In data 10 agosto ha ricevuto una email da una persona interessata annunciatasi come IM 1. Seguivano alcuni contatti telefonici e email fra lei, sua madre e IM 1 inerenti alla compravendita della casa da parte di IM 1. In seguito IM 1 le avrebbe chiesto di incontravi in __________ a __________ il 29.10.2011: in quell’occasione lui le avrebbe consegnato CHF 100'000 quale acconto sul prezzo di acquisto dell’immobile (parte in via ufficiosa) alla quale sarebbe seguita la “fase notarile”, e chiedendole di aiutarlo a cambiare una somma in banconote di taglio grosso, di cui questi disponeva per un totale di CHF 60'000 in banconote di tagli più piccoli, che gli necessitavano per la sua attività commerciale indipendente dalla sua attività di compravendita.
Di fatto all’incontro di __________ presso il Bar “__________” lei si sarebbe presentata accompagnata da sua madre ACPR 2 e da un’amica __________ .
Vi avrebbe raggiunto IM 1, vi sareste seduti al tavolo. Dopo aver bevuto (voi un caffè e IM 1 dell’acqua), lei e IM 1 sareste usciti sul piazzale del Bar per lo scambio di denaro che lui aveva dichiarato di avere in auto, alla guida della quale a suo dire vi era il suo autista.
Prima di consegnare il denaro da lei portato, lei avrebbe chiesto a IM 1 di mostrarle il denaro, ossia le banconote di grosso taglio per un totale di CHF 60'000. Cosa effettivamente avvenuta. Ricevute 4 banconote da CHF 1'000.00 da IM 1, ritenuta da lei l’autenticità delle stesse, lei ha consegnato a sua volta due buste contenenti ciascuna CHF 30'000 (importo suddiviso in piccoli tagli) a IM 1. Mentre lei controllava le banconote ricevute e si accorgeva della falsità delle stesse, IM 1 si dileguava, con l’importo da lei consegnatole precedentemente.
Conferma quanto dichiarato e qui sopra riportato? Ha altro da aggiungere?
Voglio precisare che prima dell’incontro di __________ avevo contattato il notaio __________ per informarmi su chi avrebbe dovuto pagare le tasse relative alla compra-vendita, il notaio mi aveva risposto che erano a carico dell’acquirente. Questo per dire che le trattative di compra-vendita erano concrete, anche se non avevamo ancora sottoscritto il rogito. Aggiunto anche che quando eravamo seduti al Bar a __________ IM 1 ha subito proposto di fissare un incontro presso il notaio __________ per la firma del rogito, per rassicurarla che le cosa andavano avanti per il verso giusto. Questo l’ho comunque già dichiarato davanti alla Polizia, in un interrogatorio in cui era presente l’avv. DF 1"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pagg. 4-5).
Va precisato che la ACPR 3, prima di consegnare il denaro al sedicente IM 1, ha dato un'occhiata all'interno della busta che questi le aveva dato. In seguito, la ACPR 3 diceva a IM 1 che, prima di partire, voleva controllare il denaro; IM 1 però le consigliava di farlo all'interno del ristorante (lo scambio delle buste era avvenuto sul piazzale, vicino all'auto di IM 1), per ragioni di sicurezza. IM 1 ha seguito la ACPR 3 all'interno del ristorante, rimanendo vicino alla porta d'entrata, mentre questa si recava nella toilette per procedere alla verifica. Aperta la busta, ACPR 3 si è accorta che si trattava di banconote con la scritta "Facsimile", è uscita immediatamente sul piazzale e ha visto che l'autovettura con a bordo IM 1 e l'autista stava partendo a forte velocità. ACPR 3 ha poi provato a chiamare il numero del telefono cellulare di IM 1, ma questi non ha risposto. ACPR 3 ha quindi provato a chiamare __________. In effetti, poco prima dell'incontro con __________, ACPR 3 aveva ricevuto una telefonata da tale __________, che in precedenza non aveva mai sentito prima e che si era presentato come padre di __________. aveva avvertito la ACPR 3 di non preoccuparsi se il figlio fosse stato nervoso, perché era la sua prima trattativa, e che ad ogni modo li avrebbe raggiunti più tardi per mangiare qualcosa insieme. Come detto, dopo che IM 1 si era dileguato, la ACPR 3 ha chiamato il sedicente padre, __________, il quale ha risposto e, con alcune scuse, ha tentato di guadagnare tempo per evitare che la vittima chiamasse subito la Polizia.
b) Quanto al riconoscimento del qui imputato:
" ACPR 3
Lei riconosce la voce del sig. IM 1 nella voce del Sig. IM 1, qui presente. Riconosce in IM 1 il Sig. IM 1
La persona che è davanti a me in questo momento, che mi si dice chiamarsi IM 1, è la persona che si è presentata a me come IM 1 e che ho visto a __________. Sono sicura al 100%"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pag. 6).
Anche la madre, signora ACPR 2, ha riconosciuto IM 1 quando ha avuto modo di poterlo vedere di persona:
" Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1?
Rispondo di si. La persona qui presente è il signor IM 1 però quando l’ho visto io era vestito bene, aveva un pullover a dolcevita. Inoltre il suo aspetto era senza barba e aveva i capelli più marroni e più lunghi.
Effettivamente nelle foto che mi erano state presentate in occasione del verbale di Polizia (ALLEGATO 1), data anche la qualità delle fotografie non avevo riconosciuto il signor IM 1, ad eccezione di una somiglianza nella foto 4 dell’allegato “__________”.
Nella foto dell’allegato numero 8, ora che ho davanti fisicamente la persona riconosco che si tratta di IM 1 "
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 5).
Sui fatti, la signora ACPR 2 ha confermato la versione riassuntiva proposta dal PP (vedi sopra):
" I fatti sono andati così come descritto. Non posso dire di più perché nel momento dello scambio dei soldi tra mia figlia e il signor IM 1 io ero rimasta all’interno del Bar"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 5).
c) __________ () è un'amica di ACPR 3. __________ era presente al momento dei fatti perché ha accompagnato, a bordo della propria autovettura, le due donne - madre e figlia - a __________ in vista dell'incontro d'affari programmato.
__________ è la cameriera del bar __________ di __________, ossia dell'esercizio pubblico dove si è svolto l'incontro tra ACPR 3, ACPR 2, presente anche la __________, con il sedicente IM 1 (ossia IM 1).
La __________, in occasione del verbale di confronto con IM 1, ha confermato sia la versione dei fatti resa dalle vittime, sia il riconoscimento dell'imputato.
d) Sono state rinvenute le impronte dell'imputato sulla busta contenente il denaro falso consegnato a ACPR 3 (cfr. rapporto comparazione dattiloscopica 13 novembre 2011 della Scientifica).
La refurtiva ammonta a CHF 60'000.--.
Un importo di CHF 30'000.-- era stato consegnato alla figlia dalla madre. La madre e la figlia avanzano una pretesa di risarcimento di CHF 28'000.-- a testa (ossia, CHF 30'000.- meno CHF 2'000.-, avendo ricevuto in totale CHF 4'000.- in banconote autentiche), per un totale, quindi, di CHF 56'000.--.
e) In occasione del confronto con ACPR 3, dopo che questa lo aveva riconosciuto e una pausa chiesta dal suo legale, l'imputato ha dichiarato:
" IM 1
Ha qualcosa da aggiungere in merito a quanto fino ad ora dichiarato?
A questo punto, dopo aver riflettuto bene, voglio dichiarare che effettivamente ho commesso io i fatti ai danni della signora ACPR 3 e ACPR 2. Sono io il signor IM 1. Voglio scusarmi per quello che ho fatto, mi rincresce, ma avevo bisogno di soldi perché ho una compagna di nome __________ con una bambina piccola che è mia figlia (ha sette mesi e si chiama __________). I fatti sono andati così come descritto dalla signora ACPR 3, i soldi ricevuti li ho usati per acquistare beni necessari per la cura del bambino. Come avevo già dichiarato in merito al caso dei signori ACPR 1, voglio dire che dei CHF 100'000.-- sottratti a questi signori io ho ricevuto solo EUR 500.—per la mia partecipazione che si è limitata unicamente a quella di traduttore, perché le persone che hanno commesso i fatti non parlavano ________.
L’avv. DF 1 chiede da quanto tempo io e __________ ci frequentiamo.
Rispondo che io e __________ ci frequentiamo dal 2010. __________ e la bambina vivono in __________ con la mamma di __________ "
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 3, pag. 7).
f) IM 1 ha quindi confermato la sua ammissione anche nei due successivi confronti (con ACPR 2 e __________):
" Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che le vengono contestati, commessi a __________ il 29.10.2011 ai danni della signora ACPR 3 e della qui presente signora ACPR 2.
A questo punto, come dichiarato pocanzi durante il confronto con la signora ACPR 3, voglio dichiarare che effettivamente ho commesso io i fatti ai danni della signora ACPR 3 e ACPR 2. Riconosco inoltre la signora ACPR 2 come vittima presente a __________. Sono io il signor IM 1. Voglio scusarmi per quello che ho fatto, mi rincresce, ma come ho detto avevo bisogno di soldi per mantenere la mia compagna e mia figlia"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e ACPR 2, pag. 4).
" IM 1
Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che le vengono contestati, commessi a __________ il 29.10.2011 ai danni della signora ACPR 3 e della qui presente signora ACPR 2, anche in considerazione delle dichiarazioni rilasciate quest’oggi nei precedenti verbali di confronto.
Riconfermo quanto dichiarato pocanzi durante il confronto con la signora ACPR 3, e signora ACPR 2. Io ho commesso i fatti ai danni della signora ACPR 3 e ACPR 2. Riconosco inoltre la signora __________, che ho visto a __________ il giorno dei fatti che mi vengono contestati. Sono io il signor IM 1"
(VI di confronto PP del 5 luglio 2012 tra IM 1 e __________, pag. 3).
g) Nel verbale d'interrogatorio del 12 luglio 2012, l'imputato ha dichiarato, in relazione all'episodio a danno delle signore ACPR 3 e ACPR 2 (ammettendo quindi di avere avuto un ruolo più importante rispetto a quanto da lui asserito in un primo tempo e di avere ricevuto CHF 20'000.--):
" (…) nel maggio/giugno del 2011 sono stato a una festa di matrimonio di gente delle mie parti e ho nell’occasione conosciuti tale __________. Questo è il suo nome di battesimo non conosco altri dati della persona, non so dire se si tratta di un soprannome.
Discutendo con lui delle mie necessità di denaro, siamo finiti a parlare di una possibile truffa ai danni di una persona di cui lui aveva già il contatto telefonico.
Mi spiego meglio dicendo che io non ho chiesto a __________ di poter partecipare a una truffa ma è lui che individuando in me la persona giusta mi ha proposto di partecipare con lui ad un reato che aveva già in mente. Io ero la persona “giusta” perché in grado di esprimermi in ________ con le potenziali vittime che di fatto parlavano _______. Preciso che queste vittime sono le persone ACPR 3 e ACPR 2 con le quali ho già fatto un confronto ammettendo di essere l’autore del reato in loro danno.
A questo punto __________ mi ha detto che avrei potuto guadagnare e mi ha spiegato che si trattava di un guadagno senza tanti rischi. In sostanza io avrei dovuto contattare telefonicamente la vittima, proporre uno scambio di valuta e di conseguenza ricevere il denaro da quest’ultima, sempre nel contesso di una transazione immobiliare.
__________ avrebbe partecipato come autista. Ciò che poi ha fatto.
ADR che __________ è la persona che ha chiamato la signora ACPR 3 annunciandosi come il padre di IM 1, il mio alias. Per quanto concerne il caso ACPR 3 l’accordo per la spartizione del bottino è stata di CHF 20'000.-- per me e il resto per __________.
ADR che è __________ ad avere organizzato/ recuperato l’automobile e i soldi falsi. Inizialmente comunque i ruoli nella commissione della truffa avrebbero dovuto essere i seguenti: lui il protagonista in contatto le vittime e io l’autista, Siccome io parlavo bene _______ come le vittime abbiamo scambiato i ruoli"
(VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 3).
h) In occasione del verbale finale, IM 1 si è limitato a quanto segue:
" (…) Furto commesso a __________ in data 25.10.2011 ai danni della Sig. ACPR 3 e ACPR 2 (domiciliate a __________ (__________)) per un importo complessivo di CHF 60'000.00, usando l’ALIAS IM 1 intenzionato all’acquisto di un immobile delle vittime ubicato in _______ e pubblicizzato su internet. L’auto usata dagli autori è stata controllata in ___ dalle autorità un mese prima e alla guida vi era lei. Sono state inoltre rinvenute tracce dattiloscopiche a lei appartenenti sulle buste contenenti i soldi falsi. La sig. ACPR 3 l’ha riconosciuta in foto e tramite la voce, come pure la testimone __________. Lei ha ammesso il reato. Ha indicato tale __________ quale suo complice che non ha potuto essere identificato visti pochi elementi da lei forniti per l’identificazione.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che confermo i fatti e di essere l’autore. Non posso fornire altri dati di __________. Ora che rifletto __________ ha i capelli abbastanza lunghi color castano chiaro, viso lungo e sottile e labbra grosse, altro circa 1,75 ed avrà circa tra i 35 e i 40 anni. Secondo quello che so lui vive in ______ e ha comunque contatti a __________ presso il ___________ di _____"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 6-7).
(capo d'accusa 1.3)
a) ACPR 4, nato nel ________, è un orafo e scultore domiciliato a __________ l, nel . Il 17 aprile 2012 denuncia alla Polizia cantonale quanto occorsogli la mattina stessa a ________. Riferisce di avere pubblicato un annuncio su una rivista specializzata ("") che dispone anche di un sito internet (sul web l'inserzione è stata pubblicata il 6 marzo 2012) poiché intenzionato a vendere alcuni oggetti di valore (pietre preziose e gioielli). Una parte di questi oggetti apparteneva in realtà a un suo amico collezionista e alla di lui moglie, i signori ACPR 7. Una settimana dopo la pubblicazione dell'annuncio sul sito www._.ch, la redazione del sito ha trasmesso a ACPR 4 i dati di una persona interessata. ACPR 4 si è quindi messo in relazione con quest'ultima, tramite email e anche mediante contatti telefonici. La persona interessata all'acquisto degli oggetti di valore in questione si è presentata con il nome di IM 1 di __________; il suo numero di telefono cellulare era un numero __________ (prefisso __________). ACPR 4 ricorda di avere intrattenuto una dozzina di contatti (telefonici e mail) con IM 1, fino al mezzogiorno del 17 aprile 2012. Parlava molto bene il ________ , senza particolari accenti. Inizialmente IM 1 aveva proposto di incontrarsi a __________, ma ACPR 4 ha rifiutato, dicendo che avrebbe preferito non oltrepassare la frontiera. IM 1 lo ha poi richiamato, proponendo un incontro il giorno 17 aprile 2012 a mezzogiorno presso il posteggio dell'Hotel __________ di __________.
Il 17 aprile 2012 ACPR 4 è partito, a bordo della sua automobile, in direzione di __________, dove è giunto verso le ore 11.00. Ha posteggiato la propria vettura presso la stazione __________ di __________ e si è recato con un taxi all'Hotel __________, portando con sé gli oggetti di valore. Arrivato in anticipo (11.30), è entrato nel bar del __________ per un caffè. Mentre aspettava IM 1, ACPR 4 ha riferito di avere annotato il numero di targa di alcuni veicoli con targa ______ che transitavano nel posteggio. Alla domanda a sapere per quale ragione lo avesse fatto, ACPR 4 ha risposto: "(…) di aver notato questi numeri unicamente perché avevo poche informazioni della persona con quale avrei dovuto fare l'affare e il tutto mi metteva a disagio. Avevo un certo timore che potesse andare qualcosa storto." (VI Polizia del 17 aprile 2012 di ACPR 4, pag. 5).
A mezzogiorno IM 1 non è arrivato. Alle ore 12.15 (orario secondo la vittima; la Polizia ha controllato il cellulare della vittima e questo indicava le 12.58; a mente di ACPR 4, però, il suo telefono non indica sempre l'orario corretto), ACPR 4 ha ricevuto una telefonata da IM 1 (da un numero di un cellulare _____), il quale lo informava che si trovava ancora a __________, che al suo posto sarebbe venuta un'altra persona, di nome __________, e che lui, IM 1, sarebbe arrivato poco dopo. Verso le 12.35, il sedicente __________ si è presentato nel bar, da solo. ACPR 4 non ha visto con quale veicolo sia sopraggiunto. I due si sono intrattenuti per una quindicina di minuti, durante i quali __________ ha visionato l'elenco degli oggetti in vendita e gli oggetti stessi (che ACPR 4 teneva in due borse). ACPR 4 gli ha mostrato in particolare alcuni gioielli. Il prezzo, di CHF 165'000.--, era stato fissato in precedenza con IM 1, per cui non c'è stata alcuna trattativa al riguardo con __________. __________ ha quindi detto a ACPR 4 che avrebbe portato le due borse con i gioielli nella sua autovettura e che sarebbe tornato con il denaro, pregandolo di controllare i soldi all'interno dei bagni del bar per non destare sospetti. ACPR 4 ha rifiutato, affermando che voleva concludere l'affare con IM 1. __________ ha risposto che IM 1 era ancora occupato per impegni di lavoro e lo ha chiamato al telefono. IM 1 ha quindi confermato a ACPR 4 quanto riferitogli da __________, invitando a concludere con quest'ultimo. A quel punto, ACPR 4 ha detto a __________ di essere d'accordo di andare insieme a lui con le due borse alla vettura e ricevere lì il denaro pattuito.
__________ ha quindi preso le due borse e si è diretto verso il posteggio. ACPR 4 ha esitato un attimo, poiché voleva chiamare la cameriera per saldare il conto, allorquando ha notato un'automobile sopraggiungere dal posteggio e fermarsi all'entrata. __________ è uscito frettolosamente con le due borse dirigendosi verso il lato del passeggero della vettura. ACPR 4, resosi conto di quanto stava accadendo, è uscito di corsa dal bar e, stando a quanto riferito nel suo verbale del 17 aprile 2012, ha visto __________ salire sull'auto, chiudere la portiera e la ripartenza con la sgommata. ACPR 4 è arrivato vicino all'automobile, ma non ha potuto far nulla. Si è segnato il numero di targa (_______), ma non ha potuto vedere di quale nazione fosse. ACPR 4 ha riconosciuto presso il posto di polizia il modello dell'auto sulla quale __________ è fuggito (inizialmente pensava a una Peugot, ma poi ha identificato l'Opel Omega berlina di colore scuro, targata _______, che gli era stata mostrata in fotografia dalla Polizia essendo stata subito ritrovata, abbandonata in un posteggio a __________). ACPR 4 ha potuto descrivere i connotati di __________ (cfr. VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 6), affermando che sarebbe stato capace di riconoscerlo ("Sicuramente sarei in grado di riconoscerlo", VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).
Quanto all'autista, ACPR 4 ha dichiarato, nel verbale del 17 aprile 2012 (ossia in occasione del primo interrogatorio, avvenuto il giorno stesso dei fatti): "Chi guidava l'auto era sicuramente un uomo ma non sono riuscito a vederlo meglio" (pag. 7).
Resosi conto di quanto successo, ACPR 4 ha telefonato subito a IM 1, il quale ha risposto, dicendosi sorpreso e chiedendogli di attendere il suo arrivo, visto che si trovava, a suo dire, ancora a __________. ACPR 4 dal canto suo lo ha informato che avrebbe chiamato la Polizia, ma IM 1 lo ha pregato di non farlo fino al suo arrivo. ACPR 4 a quel punto ha terminato la conversazione e avvisato le forze dell'ordine.
Presso il posto di Polizia per la denuncia, ACPR 4 ha affermato: "Mi rendo conto solo ora che ________ aveva fretta, parlava velocemente ed era palesemente nervoso" (VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).
A ACPR 4 è stato chiesto se la persona con la quale aveva avuto i contatti telefonici e che si faceva chiamare IM 1 fosse sempre la stessa. Al riguardo, ACPR 4: "Rispondo, adesso che ci penso, di aver avuto l'impressione in due occasioni che l'interlocutore facesse fatica ad esprimersi fluentemente in ______, mentre tutte le altre volte parlava benissimo il ________" (VI Polizia del 17 aprile 2012, pag. 7).
Il 27 giugno 2012, la Polizia ha interrogato nuovamente ACPR 4, sottoponendogli documentazione fotografica raffigurante delle persone, tra cui l'imputato IM 1. Va detto che ACPR 4 non ha saputo riconoscere nessuno con certezza, pur esprimendo alcune indicazioni e sostenendo, comunque, che avrebbe potuto essere più sicuro in occasione di un confronto personale. Per i dettagli, vale la pena rinviare al testo delle dichiarazioni di ACPR 4 nel verbale d'interrogatorio di Polizia del 27 giugno 2012.
Ad ogni buon conto, in data 25 luglio 2012 è stato esperito il confronto, dinanzi al PP, tra ACPR 4 e IM 1. Per i dettagli, si rinvia al verbale in questione. Quanto all'essenziale (ndr: nella foto n. 8, la foto di IM 1, citata nel passaggio di verbale che segue, ACPR 4 aveva riscontrato, in occasione dell'interrogatorio di Polizia, una somiglianza con l'autore; per i dettagli, cfr. VI Polizia del 27 giugno 2012 di ACPR 4):
" Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1 e/o il signor __________?
Rispondo che non lo riconosco. Io comunque voglio precisare che non ho visto in faccia l’autista dell’auto con cui __________ è fuggito. È avvenuto tutto talmente velocemente che ho fatto appena in tempo a scansarmi per evitare di essere investito dall’auto che partiva a tutta velocità. Il __________ non era neppure entrato completamente entrato nell’auto.
Le faccio prendere atto che il qui presente signor IM 1 è la persona raffigurata sulla foto n. 8 dell’ALLEGATO 3.
Rispondo che ne prendo atto.
Riconosce la sua voce per averla già sentita?
Rispondo che certamente il qui presente IM 1 parla perfettamente ______. Non riesco tuttavia ad attribuire la sua voce con il signor IM 1."
" IM 1
Le faccio prendere atto che gli indizi a suo carico per la presente fattispecie sono i seguenti:
Ø L’auto utilizzata dagli autori del reato Opel OMEGA nera targata __________ è stata controllata nel gennaio 2012 su territorio ________ con a bordo __________, suo padre, __________, __________, e __________;
Ø Che esami del DNA eseguiti sulle tracce rinvenute sul volante del suddetto veicolo hanno riscontrato un DNA appartenente a lei
Ø La vittima dice che IM 1, parlava molto bene _______, con accento __________;
Cos’ha da dire in merito?
Rispondo che assolutamente non sono io l’autore di questo reato. Non sono ne il signor IM 1 ne il signor __________. I reati da me commessi li ho ammessi. È possibile che io abbia toccato il volante dell’auto se questa si trovava al ____________ fuori __________, per esempio posso averla usata per andare a prendere le sigarette.
ADR che io ho la licenza di guida, conseguita in __________, dal 29.05.2011. Voglio aggiungere che comunque non ricordo di aver toccato il volante di quell’auto.
Le faccio prendere atto di quanto segue: tutte le vittime dei reati da lei ammessi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), compreso il signor ACPR 4 riconoscono o comunque riconoscono con alto grado di somiglianza, nella persona raffigurata alla foto 4 del documento “____________” l’autore dei furti in loro danno. Io ritengo che la persona raffigurata alla foto 4 sia lei. Per questo motivo ritengo che lei non dica il vero quando dice di non essere coinvolto nel reato ai danni del signor ACPR 4.
Ne prendo atto.
ACPR 4
Lei signor ACPR 4 ha qualcosa da aggiungere alle sue dichiarazioni odierne?
Vorrei dire che riflettendoci preciso che non posso escludere che il qui presente IM 1 sia IM 1 o __________. Non vorrei comunque proprio escluderlo. Non posso tuttavia neppure confermare che sia uno degli autori"
(VI PP confronto del 25 luglio 2012 tra ACPR 4 e IM 1, pagg. 6-7).
ACPR 4 ritornerà su quanto da lui fino a quel momento dichiarato in corso d'inchiesta con l’e-mail del 5 agosto 2012 inviata al PP 1 (dopo l'annuncio della chiusura dell'istruzione, avvenuta a fine luglio 2012), alla cui lettura vale la pena rinviare. In sostanza, con l’e-mail in questione, ACPR 4 sostiene di essersi ricordato di avere visto per un momento ("für einen kurzen Moment") l'autista - spiegandone il motivo - e di poterlo identificare in IM 1. Da notare come ACPR 4 si dica convinto, all'inizio dell’e-mail, che, nel "rip deal" commesso a suo danno, siano tre le persone coinvolte: IM 1 (che non ha la voce di IM 1), __________ e, appunto, l'autista.
b) __________ è la responsabile del bar __________, ha riferito quanto da lei visto fornendo i connotati di __________ (che le aveva dato l'idea di essere uno ________).
c) __________ è un dipendente delle __________, che lavorava, il giorno dei fatti, presso il cantiere __________ (____________________) a __________. Insieme ai colleghi di lavoro __________ e __________, durante la pausa di mezzogiorno, si trovava sul piazzale __________. Verso le 12.50, __________ ha visto un'Opel di colore scuro, con targhe __________, fermarsi proprio davanti ai container del cantiere. Dall'auto sono scesi due uomini, "ben vestiti con dei completi scuri" (VI Polizia del 17 aprile 2012 di __________, pag. 2), che hanno prelevato due trolley dal sedile posteriore. Avevano fretta e hanno posteggiato non rispettando completamente le linee di demarcazione. I due si sono quindi incamminati verso la stazione e, percorsa una ventina di metri, hanno aperto il baule di una Mercedes di colore grigio chiaro, gettando i trolley all'interno dello stesso, "con una certa foga" (pag. 2). __________ non ha visto, a differenza dei suoi compagni, l'arrivo della Mercedes. __________ non ha visto né chi fosse al volante della Mercedes né se vi fosse un'altra persona al fianco del conducente; ha però visto che i due uomini hanno preso posto sul sedile posteriore della vettura. Non ha notato la targa. L'auto è poi ripartita in direzione sud. La scena ha attirato l'attenzione di __________ e dei suoi compagni. __________ è stato in grado di fornire i connotati dei due uomini (uno, 170 cm, corporatura robusta, 30/40 anni, capelli corti neri, carnagione bianca, completo scuro; l'altro, 175 cm, corporatura normale, 30/40 anni, capelli scuri corti, vestito di scuro), ma non ha saputo dire chi fosse dei due al volante della Opel.
Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).
d) __________, operaio delle __________ che pure si trovava sul piazzale della stazione __________ di __________ per la pausa di mezzogiorno, ha riferito alla Polizia la scena di cui sopra. Ha anche dichiarato che, poco prima che la Mercedes ripartisse, il conducente ha gettato alcuni fogli fuori dal finestrino. In seguito, una volta ripartita la Mercedes, __________ e altri colleghi si sono avvicinati alla Opel abbandonata e qualcuno ha chiamato la Polizia. __________ ha descritto così i due uomini scesi dalla Opel: l'autista era un uomo con i capelli ricci neri taglio normale, 35/40 anni, 160-170 cm, corporatura normale, vestito elegante con completo scuro, carnagione chiara; il passeggero era invece un uomo con i capelli lisci castano scuro taglio normale, con occhiali da vista con lenti rettangolari, circa 30 anni, più basso dell'autista, corporatura robusta, carnagione chiara, anche lui vestito elegante con completo scuro. Quanto alle persone sopraggiunte con la Mercedes, si trattava di un uomo (al volante) e di una donna con occhiali da sole scuri, con capelli neri lisci e lunghi oltre le spalle. A domanda della Polizia a sapere se fosse in grado di riconoscere le persone in questione, __________ ha risposto: "credo di poterlo fare unicamente per il passeggero della Opel e meglio quello robusto che portava occhiali da vista. È lui che mi ha colpito maggiormente." (VI Polizia del 17 aprile 2012 di ____, pag. 3).
Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).
e) __________ è un muratore che lavora presso la ditta __________ a __________. Il giorno dei fatti, verso le 12.30, ha raggiunto, a bordo del furgone della ditta sul quale si trovava da solo, il __________ a __________ per bere un caffè. Uscito dal bar alle 12.51 (aveva guardato l'ora), ha notato un veicolo fermo dietro il suo furgone che gli impediva l'uscita. A bordo di quest'auto c'era un uomo che ha prontamente spostato la propria vettura di qualche metro per permettere a __________ di uscire con il furgone. __________ si è quindi diretto sul cantiere del piazzale ____________________ a __________, dove alle 13 ha ripreso il lavoro. Dopo alcuni minuti, alla stazione si è rimesso alla guida del furgone fermandosi alla fine del posteggio per discutere con il suo capo. In quel momento, ha notato arrivare a forte velocità una Opel Omega di colore scuro con targhe ____________, a bordo della quale vi erano due uomini, tra cui l'autista, che era la stessa persona che aveva visto nel posteggio del __________. In seguito __________ ha assistito alla stessa scena descritta dai testimoni __________ e __________ (l'Opel che viene posteggiata in tutta fretta, i due uomini che scendono con i due trolley, l'arrivo della Mercedes con a bordo un uomo e una donna, gli altri due che salgono con i trolley sulla Mercedes, i fogli di carta che vengono gettati per terra, la ripartenza a forte velocità in direzione sud). A mente di __________, l'uomo alla guida della Opel Omega aveva un'età di 30/35 anni, alto 170/175 cm, corporatura media, capelli scuri corti abbastanza ricci e carnagione olivastra, senza barba e senza baffi, completo scuro elegante. L'altro uomo sceso dalla Opel aveva circa 35/40 anni, alto 165/170 cm, corporatura robusta, capelli scuri corti e pettinati in avanti, carnagione olivastra, senza barba e senza baffi, completo scuro elegante. Quanto agli occupanti della Mercedes, __________ ha visto soltanto di spalle la donna (capelli scuri lisci e lunghi) e che l'autista era un uomo.
Il 25 giugno 2012 la Polizia ha sottoposto le fotografie di alcune persone (tra cui IM 1) al testimone. __________ non è stato in grado di riconoscere nessuno (cfr. VI Polizia del 25 giugno 2012 di __________).
f) Sul volante dell'autovettura Opel Omega abbandonata dagli autori del rip deal è stata rinvenuta una traccia di DNA riconducibile all'imputato IM 1.
g) Quanto alla refurtiva va detto che si tratta - diversamente dagli altri tre episodi indicati nell'atto d'accusa, che riguardano una compravendita di un immobile e il cambio valuta di denaro contante - degli oggetti di valore indicati nell'elenco prodotto dall'accusatore privato. Il loro valore sarebbe di CHF 170'000.-- (stando alla richiesta di risarcimento presentata da ACPR 4). Una parte degli oggetti apparteneva ai signori ACPR 7, che difatti hanno presentato una domanda di risarcimento per la parte (CHF 3'195.--, su un danno complessivo di CHF 43'050.--) non coperta dall'assicurazione (la __________, che pure si è costituita accusatrice privata), ciò che peraltro porrebbe un problema di coordinamento con la pretesa di ACPR 4 (che aveva inizialmente riferito di agire anche per loro).
L'imputato contesta di avere mai commesso il reato in questione. Non sa sostanzialmente fornire una spiegazione della ragione per cui sono state rilevate le tracce del suo DNA sul volante dell'automobile utilizzata per il "rip deal" in questione.
Anche se negli altri casi di cui all'atto d'accusa IM 1 non ha mai funto da autista, si ricorda comunque che, stando a quanto da lui dichiarato, nel caso ACPR 3 era inizialmente previsto che fosse lui a guidare l'automobile, salvo poi scambiare i ruoli in ragione della sua migliore conoscenza del _______ (cfr. VI PP del 12 luglio 2012 dell'imputato, pag. 3). Nel caso ACPR 4, però, il sedicente IM 1 sapeva parlare bene il _______. Si aggiunga, a titolo informativo, che IM 1 ha dichiarato di avere conseguito in __________ la licenza di condurre il 29 maggio 2011 (cfr. VI PP confronto ACPR 4 e IM 1, pag. 6).
Dal verbale di confronto con ACPR 4 (ndr: estratti in parte già riprodotti sopra, nelle dichiarazioni dell'accusatore privato, per evidenziare la dinamica dell'interrogatorio e meglio il fatto che ACPR 4 non abbia escluso che IM 1 potesse essere coinvolto soltanto alla fine, dopo che il PP aveva elencato all'imputato le risultanze a suo carico):
" Il PP mi fa prendere atto che il verbale odierno è stato agendato in ragione di nuove emergenze di causa e meglio vi sono elementi per ritenere che io sia coinvolto quale autore nei fatti commessi a __________ il 17.04.2012 a danno del signor ACPR 4.
Rispondo che ne prendo atto.
Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti commessi a ____ il 17.04.2012 ai danni del qui presente signor ACPR 4?
Voglio dire che io ho ammesso i casi precedentemente contestatemi; con il qui presente ACPR 4 non ho nulla a che fare, non lo conosco ed è qui la prima volta che lo vedo.
(…)
" IM 1
Le faccio prendere atto che gli indizi a suo carico per la presente fattispecie sono i seguenti:
Ø L’auto utilizzata dagli autori del reato Opel OMEGA nera targata (__) __________ è stata controllata nel gennaio 2012 su territorio _______ con a bordo __________, suo padre, __________, __________, e __________;
Ø Che esami del DNA eseguiti sulle tracce rinvenute sul volante del suddetto veicolo hanno riscontrato un DNA appartenente a lei
Ø La vittima dice che IM 1, parlava molto bene _______, con accento __________;
Cos’ha da dire in merito?
Rispondo che assolutamente non sono io l’autore di questo reato. Non sono ne il signor IM 1 ne il signor __________. I reati da me commessi li ho ammessi. È possibile che io abbia toccato il volante dell’auto se questa si trovava al _____________ fuori __________, per esempio posso averla usata per andare a prendere le sigarette.
ADR che io ho la licenza di guida, conseguita in __________, dal 29.05.2011. Voglio aggiungere che comunque non ricordo di aver toccato il volante di quell’auto.
Le faccio prendere atto di quanto segue: tutte le vittime dei reati da lei ammessi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), compreso il signor ACPR 4 riconoscono o comunque riconoscono con alto grado di somiglianza, nella persona raffigurata alla foto 4 del documento “____________” l’autore dei furti in loro danno. Io ritengo che la persona raffigurata alla foto 4 sia lei. Per questo motivo ritengo che lei non dica il vero quando dice di non essere coinvolto nel reato ai danni del signor ACPR 4.
Ne prendo atto"
(VI PP del 25 luglio 2012 di confronto tra ACPR 4 e IM 1, pag. 4 e pagg. 6-7).
h) Dal verbale d'interrogatorio finale dell'imputato:
" (…) Furto commesso a __________ in data 17.04.2012 ai danni di ACPR 4 (domiciliato a __________) per un importo pari a CHF 170'000.00, usando IM 1. L’auto usata dagli autori OPEL Omega con targhe ____________ è stata sequestrata, il suo DNA è stato rinvenuto sul volante.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che con questo caso non ho nulla a che fare. L’ho detto anche prima. Non so spiegarmi come mai ci siano le tracce del mio DNA sul volante"
(VI PP del 26 luglio 2012 di IM 1, pagg. 7-8).
(capo d'accusa 1.4, alternativamente 2.3)
a) ACPR 5 (nato nel _____, pensionato, residente a __________) ha sporto denuncia il 20 aprile 2012 presso la Polizia cantonale di ______, in relazione a un episodio di "rip deal" avvenuto a suo danno a _____ il 19 aprile 2012.
ACPR 5 possedeva una casa di vacanza in __________, a __________, che era intenzionato a vendere. Ha quindi pubblicato un annuncio sul sito __________. All'inizio dell'anno 2011, ACPR 5 ha ricevuto una telefonata da un sedicente signor IM 1 (da un numero di un cellulare con prefisso __________), al quale la vittima ha inviato per mail la documentazione relativa all'immobile. Le trattative sono proseguite e IM 1 ha proposto alla vittima di incontrare la persona che voleva investire nell'affare, tale __________, a __________. L'incontro a __________ ha effettivamente avuto luogo, ma alla presenza del solo IM 1. IM 1 ha informato ACPR 5 che avrebbe voluto pagare "notariell" CHF 540'000.-- del prezzo totale di CHF 800'000.--, mentre avrebbe versato "privat" CHF 300'000.-- . Il pagamento, a mente di IM 1, avrebbe potuto essere effettuato in __________, __________, __________, __________ o __________. I due si sono lasciati rimanendo d'accordo che si sarebbero risentiti per telefono. ACPR 5 nel frattempo si è rivolto al suo consulente, il quale lo ha reso attento al fatto che l'operazione era pericolosa e che poteva trattarsi di riciclaggio; a mente del consulente, l'affare avrebbe potuto essere concluso unicamente appoggiandosi a conti bancari. Il 4 marzo 2011, ACPR 5 ha telefonato a IM 1, il quale si era detto non contento della proposta trattandosi di denaro in nero. Il 7 marzo 2011 IM 1 ha richiamato ACPR 5 informandolo che avrebbe pagato "privat" unicamente CHF 200'000.--. Il consulente di ACPR 5, da questi interpellato, gli sconsigliava nuovamente di procedere. ACPR 5 ha quindi informato IM 1 che l'operazione era illegale. IM 1 ha voluto parlare con il consulente, dicendo poi a ACPR 5 che il suo consulente era un vecchio. In seguito, IM 1 non si è fatto più sentire.
A un anno di distanza circa da quanto sopra, senza che fosse stata presentata alcuna concreta offerta per l'immobile in __________, il 2 marzo 2012 tale IM 1, dalla __________ (prefisso __________), ha telefonato a ACPR 5. Quest'ultimo ha riconosciuto in IM 1 il signor IM 1, sia per la voce, sia perché faceva riferimento a documentazione di un anno prima. IM 1 rispose che nel frattempo si era sposato e aveva assunto il cognome della moglie. ACPR 5 e IM 1 si sono quindi accordati per la compravendita dell'immobile, con un cambio valuta di EUR 100'000.-- contro CHF 100'000.-- e il pagamento di ulteriori EUR 300'000.--. L'incontro era stato fissato per il 19 aprile 2012 a __________ (IM 1 aveva proposto inizialmente un incontro in __________, e meglio a __________ dove a suo dire egli abitava; poi a __________, perché ACPR 5 non era d'accordo; e, infine, a __________, poiché quest'ultimo voleva che il tutto avvenisse in __________).
Giunto a __________, ACPR 5 si è recato alla __________, dando seguito all'indicazione fornitagli da IM 1 per telefono alle ore 12 del medesimo giorno. Verso le ore 13 è arrivato IM 1, che ACPR 5 ha riconosciuto, trattandosi della stessa persona da lui incontrata a __________, ossia IM 1. Sedutosi al tavolo, IM 1 ha subito chiesto se ACPR 5 avesse con sé i soldi e quest'ultimo gli ha mostrato CHF 10'000.-, ma IM 1 voleva vedere tutto il denaro, per cui ACPR 5 ha inserito i CHF 10'000.- in una delle due buste e gli ha passato entrambe le buste (contenenti complessivi CHF 100'000.--). IM 1 ha quindi infilato le dita in una delle due per verificare le banconote, dicendosi soddisfatto, e ha proposto di uscire per ricevere gli Euro. ACPR 5 si è ripreso le due buste, dicendo di voler vedere dapprima gli Euro. I due si sono quindi recati verso la vettura di IM 1 e questi ha consegnato a ACPR 5 un "pacchetto" ("Schachtel mit einem Gummiband", VI Polizia ____ del 24 aprile 2012 di ACPR 5, pag. 4). ACPR 5 lo ha aperto e IM 1 ha preso due banconote. Queste sono state verificate da ACPR 5, che le ha ritenute autentiche. "Die anderen Noten waren in Bündeln, ich glaube zu 50'000 EUR. Dann war ich leichtgläubig" (cfr. VI Polizia ____ del 24 aprile 2012 di ACPR 5, pag. 4).
A domanda a sapere perché abbia dichiarato di essere stato un "credulone", ACPR 5 ha risposto di avere preso il pacchetto, di avere consegnato i franchi svizzeri a IM 1, di avere riposto quanto ricevuto nella valigia e di essere rientrato, insieme a IM 1, nel ristorante. IM 1 ha poi chiesto a ACPR 5 se volesse una ricevuta per il denaro e questi ha risposto che si attendeva la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita. IM 1 ha quindi detto che sarebbe andato velocemente a prendere il contratto nella sua automobile. Dopo di che, IM 1 lo ha chiamato al telefono informandolo che doveva andare a recuperare il contratto in questione in ufficio. IM 1 ha pensato che, nell'attesa, avrebbe potuto controllare, nella toilette del ristorante, il denaro ricevuto mediante un apparecchio, che aveva portato seco, per la verifica delle banconote. L'apparecchio ha segnalato che le banconote non erano autentiche e a quel momento ACPR 5 si è accorto, guardandole meglio, la scritta "facsimile". ACPR 5 ha quindi telefonato a IM 1, ma questi non ha risposto. In occasione dell'interrogatorio, ACPR 5 ha poi fornito i connotati di IM 1 (che parlava un buon __________, con un accento che gli ricordava __________, e meglio la regione __________), dicendo che lo avrebbe potuto riconoscere. Inoltre, al volante dell'auto di IM 1, c'era un'altra persona (il suo "Kurier") che però ACPR 5 non ha potuto vedere bene e che non saprebbe riconoscere. Si aggiunga che ACPR 5 è stato in grado di fornire i numeri di serie delle banconote consegnate a IM 1 (100 banconote da CHF 1'000.--) poiché aveva preso nota dei medesimi.
Il 14 giugno 2012 la Polizia cantonale di _______ ha sottoposto una serie di fotografie a ACPR 5, il quale ha riconosciuto IM 1.
Anche in occasione del confronto con IM 1, avvenuto il 12 luglio 2012, ACPR 5 ha riconosciuto l'imputato (che peraltro aveva ammesso i fatti) nei termini seguenti:
" Lei riconosce nel qui presente IM 1 il Sig. IM 1
Rispondo che la voce di IM 1 corrisponde a quella di IM 1 rispettivamente IM 1. Fisicamente al momento dei fatti sia a __________ che a _____ si è presentato diversamente. La voce è sicuramente quella e la fisionomia è la medesima. Ma nei nostri incontri si è sempre presentato molto ben vestito e mi è rimasta impressa la sua apparenza molto simpatica. Riconosco nella persona davanti a me i tratti di IM 1 e IM 1 ma non posso dire che lo riconosco al 100%, ma la voce ribadisco è quella"
(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pag. 4).
E ancora (la foto n. 8 è quella di IM 1):
" Il PP mi mostra la documentazione fotografica che viene annessa al presente verbale quale ALLEGATO 2 e mi chiede se riconosco qualcuno.
Comincio con il dire che sono un pessimo fisionomista. Alla foto n. 8 riconosco, anche se non al 100%, il signor IM 1 per la conformazione del viso e il qui presente IM 1"
(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pag. 5).
b) Quanto al maltolto è emerso che si è trattato della somma di CHF 100'000.-- meno EUR 2'000.-- (4 banconote da EUR 500.-).
Sulle citate false banconote sono, di poi, state rinvenute le impronte digitali appartenenti all’imputato e a tale __________
c) IM 1 ha ammesso il reato (a prescindere dalla sua qualifica giuridica) giusto qualche ora prima che avvenisse il confronto con la vittima. L'imputato ha affermato di avere ricevuto, una volta spartito il bottino, una somma di CHF 30'000.--, nonostante avesse segnalato la vittima e recitato il ruolo principale.
Dal verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 12 luglio 2012 (ore 09:00):
" Voglio spiegare che dopo l’interrogatorio di settimana scorsa ho riflettuto molto in carcere. Io soffro molto l’attuale carcerazione e sono molto preoccupato e ho molta paura di rimanere li. Sento molto la mancanza della mia famiglia, in particolare di mia mamma e della mia amica.
Detto questo voglio ammettere di aver commesso un ulteriore reato tipo un rip deal. Si tratta di una truffa commessa a __________, non ricordo bene dove, circa in aprile 2012 la somma sottratta ammonta a CHF 100'000.-- e la vittima è il signor ACPR 5.
Comincio con il dire che circa a metà del 2011 io avevo contattato questa persona per la compravendita di un’immobile e avevamo fissato un’incontro a __________ per discutere dell’affare (non ricordo il luogo preciso ma si tratta di un luogo pubblico).
ADR il contatto del signor ACPR 5 non me lo ha fornito nessuno. Io sono andato in internet a vedere gli annunci per la compravendita di immobili e ho visto l’inserzione di ACPR 5 con il suo numero telefonico.
ADR che si tratta del primo caso di rip deal che ho messo in atto. Io avevo sentito parlare dei miei connazionali presso i _____ in _______, a __________, di questo tipo di truffe e avevo quindi capito come funzionavano. Ho quindi deciso di farlo da solo perché avevo bisogno di soldi. Si tratta come ho detto del contatto con il signor ACPR 5 al quale avrei proposto la classica compravendita di un’immobile unitamente ad un cambio valuta. Nell’ambito di quest’ultima operazione vi sarebbe stato uno scambio di denaro a contanti e quindi la consegna di denaro falso alla vittima.
Con il ACPR 5 tuttavia la truffa non è andata in porto perché ACPR 5 non aveva voluto concludere l’affare. Ora che ci penso il motivo è perché non sono riuscito a spiegarli bene la procedura della compravendita.
ADR ACPR 5 è una persona anziana o meglio di mezza età, comunque non giovane. Mi ricordo che aveva i capelli bianchi ed era molto alto senza altri dettagli particolari.
Continuo con il dire che nel maggio/giugno del 2011 sono stato a una festa di matrimonio di gente delle mie parti e ho nell’occasione conosciuti tale __________. Questo è il suo nome di battesimo non conosco altri dati della persona, non so dire se si tratta di un soprannome.
Discutendo con lui delle mie necessità di denaro, siamo finiti a parlare di una possibile truffa ai danni di una persona di cui lui aveva già il contatto telefonico.
Mi spiego meglio dicendo che io non ho chiesto a __________ di poter partecipare a una truffa ma è lui che individuando in me la persona giusta mi ha proposto di partecipare con lui ad un reato che aveva già in mente. Io ero la persona “giusta” perché in grado di esprimermi in __________ con le potenziali vittime che di fatto parlavano __________. Preciso che queste vittime sono le persone ACPR 3 e ACPR 2 con le quali ho già fatto un confronto ammettendo di essere l’autore del reato in loro danno.
A questo punto __________ mi ha detto che avrei potuto guadagnare e mi ha spiegato che si trattava di un guadagno senza tanti rischi. In sostanza io avrei dovuto contattare telefonicamente la vittima, proporre uno scambio di valuta e di conseguenza ricevere il denaro da quest’ultima, sempre nel contesso di una transazione immobiliare.
__________ avrebbe partecipato come autista. Ciò che poi ha fatto.
ADR che __________ è la persona che ha chiamato la signora ACPR 3 annunciandosi come il padre di IM 1, il mio alias. Per quanto concerne il caso ACPR 3 l’accordo per la spartizione del bottino è stata di CHF 20'000.-- per me e il resto per __________.
ADR che è __________ ad avere organizzato/ recuperato l’automobile e i soldi falsi. Inizialmente comunque i ruoli nella commissione della truffa avrebbero dovuto essere i seguenti: lui il protagonista in contatto le vittime e io l’autista, Siccome io parlavo bene __________ come le vittime abbiamo scambiato i ruoli.
Visto che la truffa ai danni di ACPR 3 era andata in porto, ho deciso di ricontattare il signor ACPR 5 e procedere con le stesse modalità usate nella truffa ACPR 3. Nel caso ACPR 5 si trattava di una compravendita di un’immobile di proprietà della vittima che non ricordo dove fosse situato. La mia proposta d’acquisto era chiaramente una scusa, in realtà io miravo unicamente all’operazione di cambio valuta.
Con il signor ACPR 5 ho trattato unicamente io e non ha partecipato nessun altro. Ora che ricordo però a __________ era presente un’altra persona che come al solito fungeva d’autista. Si tratta di una persona che ho conosciuto in un bar di __________ e si chiama __________ oppure __________. In questo caso si tratta del suo nome di battesimo, comunque non ho visto un documento ufficiale. Sarei in grado di riconoscere questa persona.
Tornando alla truffa dico che io e ACPR 5 ci siamo incontrati a __________ presso un luogo pubblico (ristorante), non ricordo dove esattamente, ma non eravamo nelle vicinanze del lago. In questo ristorante io sono arrivato con le banconote per un totale di EUR 200'000.--/300'000.-- false, in un porta documenti. In realtà alcune banconote erano autentiche ed erano posizionate sopra il malloppo di banconote false, queste le ho mostrate a ACPR 5.
ADR i soldi falsi sono stati reperiti da __________.
Lo scambio di denaro è avvenuto fuori dal ristorante. Eravamo all’esterno però non c’è una ragione specifica per la quale la consegna è avvenuta all’esterno. Comunque era quello che avevo fatto con la signora ACPR 3 e l’ho ripetuto. Dopo lo scambio siamo rientrati al ristorante, ma dopo poco con la scusa di aver dimenticato qualche cosa in auto me ne sono andato. L’auto era parcheggiata fuori dal ristorante e c’era alla guida __________.
ADR per questa truffa il mio guadagno è stato solo di CHF 30'000.--. Infatti __________ pretendeva una grossa percentuale del denaro perché diceva che era stato molto dispendioso trovare il denaro falso, tra l’altro molto ben fatto, e che l’auto era stata molto costosa. Io non ho potuto obbiettare e quindi ho accettato questa ripartizione.
Il PP mi dice che sono poco credibile quando dico di aver conosciuto le altre persone che hanno partecipato ai reati insieme a me. In particolare sono molto evasivo indicando unicamente i nomi di battesimo o i soprannomi, e così facendo rendo difficoltoso rintracciare queste persone. Mi contesta inoltre che tutte le queste persone le avrei conosciute in bar o feste, frequentati da _______, e che in genere non è consuetudine parlare fra estranei al bar di reati. Significa che mi conoscevano già e/o sapevano che ero predisposto alla commissione di reati oppure che mi sono proposto io.
Rispondo che si tratta di persone che conosco in modo superficiale per questo non so dire molto di più sulle loro generalità.
ADR che ho commesso i rati con queste persone perché per fare una truffa non c’è bisogno di conoscere meglio i proprio compagni.
Qual era il suo alias usato nei contatti con il signor ACPR 5?
Non me lo ricordo.
Il PP mi comunica che le autorità di Polizia del Canton __________ hanno segnalato a questo Ministero una truffa tipo rip deal denunciata presso di loro da ACPR 5 per fatti commessi a __________ il 19 aprile 2012 in suo danno. L’autore del reato in questo caso si faceva chiamare IM 1, IM 1. Ha qualcosa da dire in merito?
Si tratta chiaramente del reato da me ammesso e di cui ho appena riferito sopra. Effettivametne ora ricordo che ho utilizzato i nomi IM 1 e IM 1 per contrattare con ACPR 5.
Conosce una persona di nome __________?
No.
Conosce il signor __________?
No, non conosco la persona con questo nome.
Il PP mi sottopone documentazione fotografica che viene allegata al presente verbale quale ALLEGATO 1 e mi chiede se mi riconosco in alcune fotografie.
Rispondo che mi riconosco nella fotografia n. 8, non mi riconosco in nessun’altra fotografia. In particolare non mi riconosco nella fotografia n. 4 dell’allegato __________.
Riconosce qualcun altro in queste fotografie?
Nella foto n. 5 riconosco mio padre"
(VI PP del 12 luglio 2012 di IM 1, pagg. 3-5).
Dal verbale di confronto del 12 luglio 2012 (ore 11:45) con la vittima ACPR 5:
" IM 1
Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che commessi a __________ il 19.04.2012 ai danni del qui presente signor ACPR 5.
Voglio dire che sono io l’autore di questi fatti come ho ammesso stamane in occasione del mio verbale. Mi dispiace molto di quello che ho fatto.
(…)
IM 1
Lei cosa ha da dire?
Rispondo che ribadisco le mie dichiarazioni nel mio verbale odierno. Io riconosco il signori ACPR 5 nella vittima della truffa da me commessa. Come dicevo nel mio verbale di questa mattina è vero che ci siamo incontrati a __________ e un anno dopo a __________ che con la scusa di acquistare un immobile in __________ ho proposto a ACPR 5 un cambio valuta. Questo scambio si è verificato a ____ in occasione del quale ho ricevuto CHF 100'000.- da parte di ACPR 5 consegnando invece a lui valuta in EUR falsa"
(VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pagg. 4-5).
Dal verbale finale dell'imputato del 26 luglio 2012:
" (…) Furto commesso in data 19.4.2012 a ______ ai danni di ACPR 5 (domiciliato a ______) per un importo pari a CHF 100'000.00, usando l’ALIAS IM 1 e IM 1, intenzionato all’acquisto di un immobile ubicato in __________, di proprietà della vittima e pubblicizzato in internet. Sono state rinvenute tracce dattiloscopiche sulla mappetta contenente i soldi appartenenti a lei e a tale __________. Lei ha ammesso il reato e ha indicato in __________ l’altro partecipante al reato.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che confermo anche i fatti che concernano ACPR 5 e di essere l’autore. Mi dispiace per il danno causato.
Lei ha indicato tale __________ quale compartecipe al reato. Le sottopongo documentazione fotografica (ALLEGATO 3) e le chiedo se si tratta della persona che ha commesso insieme a lei il reato in questione.
Rispondo che __________ è una persona con la carnagione molto scura. Avrà un’età di circa 20/25 anni non posso dare altri dettagli. Sono sicuro che la persona nella fotografia non è __________. Questa persona non l’ho mai vista.
Le faccio prendere atto che si tratta di __________, Alias di __________, suo parente e conosciuto in __________ per reati tipo rip deal commessi anche insieme a me, di cui sono state rinvenute le tracce dattiloscopiche nel “caso IM 1”.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che non ho nessuna idea sul perché le sue impronte siano finite li. Conosco __________ è un mio lontano parente. Da bambini abbiamo commesso dei reati insieme. __________ non mi dice niente"
(VI PP del 26 luglio 2012 di IM 1, pag. 7).
" In buona sostanza il PP mi dice che emerge dagli atti che io sono autore –in parte reo confesso- unitamente a terze persone rimaste ignote, di furti aggravati siccome commessi come associato ad una banda intesa a commettere furti e per mestiere (art. 139 cifra 2 e 3 CP), procacciandomi refurtiva per un totale quantificato in CHF 430'000.00. Secondo le mie dichiarazioni io avrei spartito con terze persone tuttora non identificate la refurtiva in ragione di una percentuale che arrivava fino al 30%/40%.
Sempre dagli atti emerge che si tratta di reati tipo Rip Deal commessi ai danni di vittime domiciliate in __________ nel periodo compreso fra febbraio 2011 e aprile 2012. Io ho agito con la chiara volontà di associarmi a terze persone, in quanto da solo non ero in grado di delinquere. Si tratta di più infrazioni indipendenti, fra me e i miei correi vi era una collaborazione nel commettere il reato e ci siamo successivamente suddivisi il bottino secondo le rispettive necessità. Il reato è pure aggravato dal mestiere, ritenuto che ho consacrato all’attività delittuosa importante tempo, mezzi, frequenza e regolarità e ho agito secondo un metodo particolare, così da trarne un apporto notevole al mio finanziamento, rendendo quindi i furti un’attività accessoria. Il mio contributo nella commissione dei reati è principale in quanto sono sempre stato la controparte nelle trattative con le vittime e fondamentale grazie alla mia conoscenza della lingua __________ che ha permesso di approcciare senza problemi con vittime di lingua madre __________.
Ha qualcosa da dire in merito?
Rispondo che nel caso ACPR 5 io ho fatto unicamente quello che mi ha detto __________ non potevo fare altrimenti e quindi io gli ho consegnato i soldi che chiedeva. Per il ACPR 1 ho guadagnato solo EUR 500.—perché ho fatto solo da traduttore. Per quanto concerne il caso ACPR 3 non mi ricordo, circa EUR 20'000.--.
Chi sceglieva la vittima, chi controllava in internet, chi contattava le persone
Rispondo che nel caso ACPR 3 è __________ ad avermi indicato le persone che io ho poi contattato. Lui aveva recuperato nome e numero telefonico in internet dove c’era l’annuncio della vendita della casa della signora ACPR 2. Alla fine io ho contattato queste persone ACPR 3 e ACPR 2. Dopo la prima telefonata alle vittime ho sempre avuto io il contatto telefonico, via e-mail e personale con queste persone. I dettagli da comunicare mi venivano suggeriti da __________.
Per quanto concerne il caso ACPR 1 è __________ che mi ha fornito tutte le coordinate per contattare queste persone.
Nel caso ACPR 5 la prima volta mi sono mosso da solo e la truffa non è stata realizzata. In seguito è subentrato __________. In questo caso sono io che ho parlato a ________ di una possibile vittima individuata in ACPR 5. Lui si è proposto di partecipare, se ricordo bene ha anche avuto qualche colloqui telefonico con il ACPR 5 spacciandosi per me, o meglio identificandosi con la mia identità di IM 1.
Il PP mi fa prendere atto che il modus operandi mio e dei miei correi è il seguente:
contatti via internet e per telefono in lingua __________ con vittime di lingua madre __________;
approccio a vittime con intenzione di acquistare immobili o altri beni pubblicizzati in internet;
proposta di scambio denaro valuta quale operazione necessaria per finalizzare l’acquisto dell’immobile;
spesso primo incontro per un approccio con le vittime e guadagnare la fiducia;
sottrazione degli oggetti al momento dell’incontro;
Rispondo che prendo atto e che confermo che questo era il procedere con le vittime. Questo modo di procedere l’ho appreso dagli ___________.
Il PP mi fa prendere atto che quanto appena dichiarato è in contraddizione con le mie precedenti dichiarazioni; infatti la prima volta che ho tentato di commettere un Rip Deal era in febbraio 2011 a __________ ai danni di ACPR 5 e che la prima volta che sono stato a __________ al campo dove soggiornano gli _______ era maggio 2011 come precedentemente dichiarato.
Ora che ci penso in realtà la prima volta che ho imparato questo modo di commettere reati, ossia il procedere descritto sopra, ero a __________ presso un ___________ dove mi ero recato con mio cugino che voleva sposare una ragazza che viveva li. Lì mi sono accorto che le persone che commettevano questo tipo di reati, Rip Deal (questo termine l’ho scoperto successivamente navigando in internet), guidavano macchine belle e che avevano soldi e quindi ho deciso di provare anch’io a commettere questi reati per ottenere soldi, sono stato attirato dalla dolcevita"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 8-9).
V. DIRITTO
La fattispecie di "rip-deal" può, in linea teorica, adempiere i requisiti di diverse infrazioni penali, a dipendenza del caso concreto.
Nell'atto d'accusa in esame, l'imputazione principale concerne il reato di furto e, in alternativa, quello di truffa.
A livello federale non risulta giurisprudenza specifica al riguardo.
La Corte di cassazione penale del Cantone di ____, con sentenza del 20 marzo 2006, in un caso di "rip deal" (operazione di cambio valuta nell'ambito di una compravendita immobiliare), ha ritenuto adempiuta la fattispecie di truffa. In particolare, ha respinto l'argomento, sollevato dal ricorrente, secondo cui l'inganno non poteva considerarsi astuto. A mente della Corte, il modo di procedere degli autori rappresentava invece un caso classico di truffa: la scelta di un hôtel di lusso, l'arrivo ostentato del preteso acquirente, la messa in scena curata sin nei dettagli, "tout concourait à donner confiance, à éblouir la victime et à rendre crédible la perspective du gain important que l'on pouvait faire miroiter à la victime pour la convaincre de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. C'était astucieux et il était bien difficile pour la future victime d'opérer un contrôle quelconque".
Le aggravanti di mestiere e banda
Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.
Perché ci sia furto occorre che il reo abbia sottratto ad altri la cosa: in questo senso egli deve avere leso il possesso altrui e costituito un nuovo possesso sulla cosa (DTF 115 IV 104 consid. 1 c/aa). La nozione di possesso ai sensi di questa disposizione va distinta dall'omonimo termine del diritto civile (art. 919 CC; v. già DTF 71 IV 87 consid. 3). In ambito penale la giurisprudenza definisce il possesso (Gewahrsam, possession) come potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita sociale. Esso presuppone l'effettiva disponibilità della cosa unitamente alla volontà di possederla (DTF 112 IV 9 consid. 2a pag. 11 e rinvii).
Secondo CORBOZ (Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., n. 7 ad art. 139), il possessore può mostrarsi disponibile a trasferire volontariamente il possesso della cosa, ma a certe condizioni; in questo caso, colui che s'impossessa della cosa senza osservare le condizioni fissate commette una sottrazione. A titolo di esempio, è citato il caso in cui venga forzato un apparecchio automatico per la distribuzione di merce contro pagamento (DTF 104 IV 72).
Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure, con pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2; DTF 116 IV 319, consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n. 93 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 102 ad art. 139).
Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminose, indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedevano o ipotizzino più di due future azioni criminose (DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).
Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.
In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se l’organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro) e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV 86; 124 IV 286).
Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda. L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV 265, 120 IV 317; 105 IV 181).
L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere, l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).
Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui. Ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP, se il colpevole fa mestiere della truffa, la pena à una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e non pubblicate 6B.409/2007 del 9.10.2007 nonché 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 146 no. 10 segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo, 2008, § 18, pag. 194 segg., CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna, 2002, art. 146, no. 16 segg., DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28 e non pubblicate 6S.18/2007 del 2.3.2007 nonché 6S.168/2006 del 6.11.2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (DTF non pubblicata 6S.168/2006 del 6.11.2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146, no. 72 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 207 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (ARZT, op. cit., art. 146, no. 77 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 27 segg.), un danno patrimoniale (ARZT, op. cit., art. 146, no. 86 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 212 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 32 segg.), un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 146, no. 29 e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 38) nonché l’arricchimento dell’autore.
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (ARZT, op. cit., art. 146, no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 217 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146, no. 31 e CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 146, no. 39 segg.).
a) Innanzitutto IM 1 non può essere condannato per l'episodio di "rip deal" avvenuto a danno di ACPR 4 in ragione dell'insufficienza delle prove addotte perché l'unico riscontro oggettivo che lo collega a ACPR 4 è infatti il ritrovamento del suo DNA sul volante dell'automobile utilizzata dagli autori. A ciò si contrappongono le circostanze che nel primo interrogatorio dinanzi alla Polizia, ACPR 4 ha riferito di essere in grado di riconoscere il sedicente __________, ma di essersi soltanto reso conto che l'autista era un uomo senza però vederlo meglio; il mancato e certo riconoscimento di IM 1 da parte di ACPR 4 stesso sia tra le fotografie sottopostegli, sia, soprattutto, in occasione del confronto diretto, seguito poi dal tardivo “riconoscimento” quale autista, avvenuto mediante l'invio di uno scritto al magistrato inquirente, a inchiesta sostanzialmente chiusa, con riferimento al fatto che gli autori dovevano per forza essere tre; nonché il fatto che la refurtiva, gioielli e pietre preziose, diverge dal denaro contante degli altri episodi ed il fatto che IM 1 non abbia svolto, negli altri casi, il ruolo di autista. Si tratta di circostanze che costituiscono dubbi insormontabili sulla via del riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato.
b) Per quanto riguarda gli altri tre episodi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), le questioni riguardanti la qualifica giuridica possono essere così ritenute.
ll reato di furto presuppone una sottrazione, ossia la lesione del possesso da parte della vittima e la costituzione di un nuovo possesso da parte dell'autore. Come già sopra ricordato, il possesso, dal punto di vista penale, corrisponde al potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita sociale e implica, da un lato, l'effettiva disponibilità della cosa, dall'altro, la volontà di possederla.
Il reato di truffa, invece, presuppone, come noto, che l'inganno possa essere qualificato come astuto e che lo stesso conduca la vittima, in errore, a compiere un atto pregiudizievole degli interessi pecuniari. In questo caso, la vittima deve mantenere una certa libertà di scelta ed è la stessa vittima a ledere gli interessi pecuniari (suoi o di un terzo). L'atto di disposizione è ogni atto o omissione che comporti direttamente un pregiudizio patrimoniale.
Nei tre casi che ci occupano, determinate è sapere se le vittime avessero già trasmesso o no il possesso del denaro all'autore. Nel caso di risposta negativa, occorrerebbe valutare se l'inganno, che si è senz'altro realizzato, può essere qualificato come astuto ai sensi della norma che reprime la truffa.
c) Nel caso ACPR 1, va detto che __________ voleva vedere il denaro dei potenziali acquirenti, i quali le hanno consegnato quattro banconote da EUR 500.-- che la ACPR 1 ha verificato in un istituto bancario, procedendo a un cambio valuta in CHF. Tornata dalla banca nel ristorante, la ACPR 1 ha consegnato il denaro appena cambiato al padre, dicendo che i soldi erano "buoni". A quel punto, il padre consegna le due buste alla figlia, la quale le dà a sua volta al sedicente IM 1. I ACPR 1 erano convinti, a dire di __________, che IM 1 si sarebbe fermato a contare i soldi, ma invece, dopo una rapida occhiata, si è alzato, dicendo "change money" e dirigendosi verso l'automobile. Per la ACPR 1, era chiaro che stava andando a prendere i soldi che lei e il padre avrebbero dovuto ricevere, ma, come da lei dichiarato, "Siccome è partito con i nostri soldi, ho voluto seguirlo per sicurezza." Per la ACPR 1, quindi, IM 1 non era ancora il possessore del denaro ricevuto, tant'è che la ACPR 1 si è tenuta, anche da un punto di vista "fisico", vicina al denaro. Quello che ella considerava ancora "suo" ("(…) è partito verso la macchina con i nostri soldi"). Gli autori sono però riusciti a fuggire con la loro auto - e il denaro.
d) Nel caso ACPR 3 (asserito cambio di moneta svizzera in tagli più piccoli), il sedicente IM 1 (ossia IM 1) ha consegnato la busta con i soldi (falsi) a ACPR 3 e questa, prima di consegnargli il suo denaro, ha guardato rapidamente all'interno della busta, notando delle mazzette di banconote da CHF 1'000.-- avvolte da fascette bianche. A quel punto la ACPR 3 ha consegnato a IM 1 due buste bianche contenenti complessivamente CHF 30'000.-- e un ulteriore un sacchetto di plastica giallo contenente ulteriori CHF 30'000.-- (per un totale di CHF 60'000.--, in tagli da 20, 50, 100 e 200). Ma dopo avergli consegnato il denaro, la ACPR 3 ha detto a IM 1 che prima che partisse, voleva controllare i soldi. A quel punto, IM 1 le consigliava, per ragioni di sicurezza, di controllarli all'interno del ristorante e, a quel punto, entrata la ACPR 3 - da sola - nella toilette per compiere la verifica, IM 1 ne ha approfittato per dileguarsi.
Dal momento che la ACPR 3 ha chiaramente detto a IM 1 che voleva controllare il denaro ricevuto prima che questi partisse, si può ritenere che la ACPR 3 non avesse ancora trasmesso il possesso dei soldi a IM 1 e che questi, scappando mentre la ACPR 3 compieva la verifica di quanto ricevuto, abbia "leso" il possesso della ACPR 3 che ancora sussisteva sui soldi consegnati a IM 1. Tant'è che, a mente della vittima, IM 1 non avrebbe potuto andarsene, e quindi disporre pienamente di quanto ricevuto (costituzione di un nuovo possesso), prima che la verifica fosse esperita.
e) Quanto all'episodio ACPR 5, va detto che, dopo la consueta verifica di alcune banconote (vere) consegnatele dal sedicente IM 1 (rispettivamente IM 1) scelte da quest'ultimo dal pacchetto ("Schachtel") contenente il denaro (falso, a parte, appunto, alcune banconote), la vittima ha preso il pacchetto in questione e consegnato i suoi soldi a IM 1. Quando IM 1 chiese a ACPR 5 se era possibile avere una ricevuta per il denaro, ACPR 5 rispose che si sarebbe aspettato di firmare un contratto preliminare. A quel punto IM 1, accampando la scusa di dover andare a prendere il contratto in auto, uscì. Poi IM 1, per guadagnare evidentemente ancora del tempo, telefonò a ACPR 5 informandolo che si stava recando in ufficio per recuperare il contratto in questione. Nell'attesa, ACPR 5 decise allora di verificare (con un apparecchio apposito) il denaro ricevuto e finalmente si accorse dell'accaduto. Ora, se da un lato è vero che in un primo tempo IM 1 uscì soltanto, a suo dire, per andare a prendere il contratto nell'auto, dall'altra va pur detto che ACPR 5 non sembrò più voler esercitare il possesso sui soldi da lui consegnati all'autore. Tant'è che, una volta effettuato lo scambio, il pensiero corse alla sottoscrizione del contratto. Soltanto durante l'attesa per il ritorno di IM 1 (che si stava asseritamente recando in ufficio e che quindi avrebbe potuto anche, teoricamente, depositare i soldi tornando unicamente con il contratto), ACPR 5 controllò le banconote di euro ricevute. D'altro canto, è da rilevare che ACPR 5 aveva portato con sé un apparecchio apposito per la verifica dell'autenticità delle banconote, per cui ci si può chiedere quando ACPR 5 avrebbe voluto controllarle (a meno che si sia accontentato dell'esame, peraltro eseguito senza l'ausilio dell'apparecchio, delle banconote autentiche che gli sono state sottoposte all'inizio). In tal senso, si può quindi ritenere che anche ACPR 5, così come le altre vittime di IM 1, non avesse ancora trasferito il pieno possesso del denaro all'asserita controparte contrattuale, essendo condizionato alla sottoscrizione del contratto e, eventualmente, all'uso dell'apparecchio di verifica.
Per il resto è appena il caso di rilevare che la diversa costruzione giuridica proposta dalla patrocinatrice del ACPR 5 non avrebbe mutato nulla sull’esito concreto del procedimento: la pena sarebbe stata uguale poiché la gravità oggettiva e soggettiva dell’agire dell’imputato non muta a dipendenza della qualifica giuridica del reato, stanti anche le comminatorie di pena assai similari mentre, quel che più conta nell’interesse dell’accusatore privato, le sue pretese risarcitorie sono state sostanzialmente ammesse e non sarebbero mutate per effetto della qualifica giuridica proposta dall’accusatore privato.
Con il che l’imputato è stato riconosciuto colpevole di furti per tutti i tre gli episodi ritenuti, la Corte avendo considerato preminente l’elemento della volontà delle vittime di non essersi giuridicamente spossessate del denaro, la consegna perfezionandosi soltanto con la contemporanea dazione del contro volare.
f) Quanto al ruolo dell’imputato, egli è risultato correo in tutti e tre gli episodi e meglio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, anche nel caso ACPR 1, laddove IM 1 ha preso parte appieno al disegno criminoso, accompagnando il correo anche in _____, nelle fasi preliminari al realizzarsi dell’evento, avallando pienamente e coscientemente tutto quanto accaduto.
g) Per quel che concerne l’aggravante della banda la Corte ha condiviso la tesi della difesa non tanto perché gli attori cambiavano quanto per il fatto che, al di là dei contatti emersi dai vari controlli di polizia ricordati dalla PP in arringa, non sono stati evidenziati legami sufficienti per ritenere che vi fosse una vera e propria organizzazione come eretto dalla giurisprudenza del TF (DTF 124 IV 86 citato).
h) Diverso è invece il discorso per il mestiere. È infatti stato accertato che IM 1 non ha entrate particolari, non ha fonti regolari di sostentamento al di là dell’attività delittuosa di cui in rassegna ed ha raccolto, con la stessa, diverse centinaia di migliaia di franchi in soli 10 mesi, incassando per sé una cifra ben superiore al guadagno medio di un anno al suo paese; denaro poi investito per vivere e, come da lui stesso dichiarato, in vizi ed in beni voluttuari. Anche la preparazione dei “colpi” dimostra un investimento di energia notevole, con tanto di trasferte internazionali e secondo un piano ben determinato. Ne discende che ben si deve ritenere data l’aggravante del mestiere.
a) L'art. 242 cpv. 1 CP prevede che chiunque metta in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Poco importa che la moneta sia "bien ou mal imitée"; ma occorre ciò malgrado che sussista un rischio di confusione (DTF 123 IV 58). Il rischio di confusione deve essere ammesso a partire dal momento in cui persone distratte, nelle condizioni più sfavorevoli, potrebbero essere tratti in inganno (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., n. 9 ad art. 240). Il comportamento punibile consiste a mettere in circolazione la moneta contraffatta o falsificata; è sufficiente che la stessa passi di mano in mano (DTF 80 IV 265).
Sulla sussistenza o meno del reato (che è di competenza federale) si può discutere, anche se non si possa negare che, malgrado la presenza delle scritte "Facsimile" e "Facsimile Ristorante ___________", le stesse abbiano caratteristiche (posizione, colore, sfondo, grandezza) per cui rischiano di non balzare immediatamente agli occhi di una persona poco attenta. È anche vero che le vittime si sono accorte relativamente in fretta di avere ricevuto carta straccia. Ad ogni modo, la questione può rimanere irrisolta, alla luce dell'art. 333 cpv. 3 CPP che dispone, in un caso simile, che il pubblico ministero avvii una procedura preliminare.
Sia che sia la questione non ha da essere ulteriormente sindacata, nella misura in cui tale imputazione non è stata inserita nell’atto d’accusa.
b) La patrona di ACPR 5 ha chiesto che si faccia luogo al rinvio degli atti per incompetenza della Corte giudicante trattandosi di reato di competenza federale.
A parte il fatto che non si capisce la portata pratica di tale eccezione per l’accusatore privato da lei rappresentato, le cui pretese, diversamente dall’ipotesi che comporterebbe un rinvio dell’intero dossier, sono state in gran parte ammesse, forza è constatare che tale reato non è oggetto di qeusto procedimento. La Corte ha proceduto a giudicare i fatti che le sono stati sottoposti con l’atto d’accusa nei tempi compatibili con la carcerazione di sicurezza cui è sottoposto l’imputato. Qualora l’autorità competente dovesse, se del caso, ritenere dati altri fatti, rispetto all’atto d’accusa, pure essi costitutivi di reato, nulla le vieterà di avviare una nuova procedura che, se dovesse giungere ad un giudizio di condanna, comporterà l’applicazione di una pena aggiuntiva (art. 49 II CP), sempreché non si tratti di un caso d’applicazione dell’art. 52 CP. La richiesta è quindi stata respinta. Si osserva al riguardo che un reclamo, su tale questione, presentato alla CRP è già stato dichiarato inammissibile. Contro tale giudizio è tuttora pendente un gravame al TF (1B 553/2012/BHJ).
VI. DELLA PENA
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
Detto che il criterio determinante è la colpa del reo, va innanzi tutto osservato che l’azione penale resta un’azione pubblica. I diritti dell’accusatore privato non si estendono alla commisurazione della pena come tale poiché la sanzione risponde a criteri di ordine pubblico che devono giocoforza prescindere dalle emozioni che possono, in modo anche comprensibile, suscitare nella vittima le azioni criminali dell’imputato. Il diritto penale moderno considera, infatti, quale fattore primario della pena, oltre alla punizione come tale reo, la sua risocializzazione, nell’ottica soprattutto di offrire, a chi ha sbagliato, la possibilità di redimersi e di reinserirsi nel tessuto sociale, sì da evitare che ricada nella commissione di nuovi reati.
La colpa di IM 1 non ha da essere considerata affatto lieve. E’ vero che si è, per così dire, limitato a tre episodi, ma altrettanto vero è che gli stessi hanno fruttato un bottino assai consistente, così come il suo agire ha evidenziato un’intensità criminale non trascurabile, una buona organizzazione e un importante impiego di mezzi già solo per i trasferimenti. Il movente è risultato, dipoi, tutt’altro che onorevole, ma piuttosto egoistico. La Corte non ha infatti creduto alle ristrettezze economiche quale motore dell’agire di IM 1, tanto da farlo delinquere per garantire sostentamento alla famiglia. Gli atti relativi ai tentativi di ottenere la libertà provvisoria mediante la prestazione di una cauzione dimostrano infatti come la madre, in assistenza e con precedenti penali analoghi, sia riuscita in pochi giorni a farsi prestare, da due persone diverse, due volte CHF 70'000.-, di guisa che ben si deve ritenere come l’imputato sia attorniato da persone (famigliari ed amici) pronte a dargli una mano senza chiedere nessuna garanzia in cambio così come, per la sua difesa, ha potuto sin dall’inizio godere delle prestazioni di ben due legali, entrambi di fiducia. In altri termini, per sfamare la famiglia, non era certo né necessario né utile venire in __________ a delinquere. A ciò aggiungasi che egli stesso ha ammesso di aver destinato i propri proventi anche per vivere al di sopra delle proprie possibilità. Ad aggravare la colpa va detto che l’imputato ha approfittato di vittime deboli, non già economicamente, ma poco avvezze agli affari, che hanno avuto la sventura di fidarsi di lui, di un giovanotto ben vestito, che si presentava bene, parlava in maniera educata e raccontava cose apparentemente credibili e meglio, in sostanza, che appariva del tutto affidabile.
Mitigano la colpa dell’accusato la giovane età ed il fatto che, nella misura in cui si è rivolto a vittime pronte a fare affari illeciti (dal conseguimento fraudolento all’usura), la violazione dell’ordine pubblico non è stata di particolare intensità, a differenza di altri casi (truffe dei tappeti, del falso nipote) in cui persone anziane sono state indotte a versare cifre anche inferiori, ma che costituivano tutto quanto di cui disponevano. Tutto ciò considerato e ben ponderato è parsa equa la condanna di IM 1 ad una pena detentiva di 14 mesi.
Resta la questione della sospensione condizionale della pena. Oggettivamente IM 1 ha dei precedenti specifici, anche se non ci troviamo in un caso di applicazione dell’art. 42 II CP. La sua situazione personale odierna, rispetto a prima dell’arresto, non è affatto mutata. Il contratto di lavoro presentato non appare documento sufficiente ad attestare che, davvero, una volta scarcerato, IM 1 avrà un lavoro a disposizione. Troppi sono infatti i dubbi che suscitano le firme, diverse tra loro, il fatto che non sia redatto su una seria carta intestata, la circostanza che nulla si sa di questo fantomatico datore di lavoro e sulle sue reali possibilità di assumerlo. Anche il comportamento processuale di IM 1 è tutt’altro che rassicurante perché ha mentito su più fronti (vedasi ad esempio i suoi rapporti con il padre) ed ha ammesso buona parte dei fatti solo perché le evidenze non gli davano altra scelta. Sempre un’analisi oggettiva e distaccata degli atti evidenzia come egli frequenta e vive in ambienti criminogeni: è lui stesso ad aver detto (per spiegare il suo DNA sull’auto coinvolta nel caso ACPR 4) che le auto che girano negli ambienti in cui vive vengono usate per commettere reati come quelli di cui in rassegna e di aver appreso, proprio in quegli ambienti, la tecnica dei rip deal. IM 1 vive in una famiglia appartenente ad una comunità chiusa, in cui genitori e parenti hanno dei precedenti specifici, ossia in ambiente in cui, giocoforza, dovrà far rientro al momento della scarcerazione. In realtà, al di là delle parole, non è emersa alcuna volontà di autentico ravvedimento e nulla di concreto permette di formulare una prognosi non negativa: senza mezzi, senza lavoro, tornando negli ambienti da cui è venuto, le probabilità che IM 1 torni a delinquere sono molto elevate.
La Corte ha ritenuto, a fronte della prognosi negativa, due fattori che le hanno permesso di sospendere parzialmente la pena e meglio gli effetti che il carcere preventivo sofferto dovrebbero aver avuto su di lui e la probabile adozione di provvedimenti amministrativi che lo terranno lontano dalla __________ per alcuni anni. E’ stata quindi fissata in 8 mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di tre anni visto l’alto rischio di recidiva.
Detto che una soluzione diversa significherebbe un’inammissibile banalizzazione della colpa, per le stesse ragioni già esposte dal GPC nelle decisioni sulle richieste di scarcerazione su cauzione in atti, la carcerazione di sicurezza viene mantenuta per garantire l’esecuzione della pena. Non lo è, a scanso di equivoci, per garantire la procedura d’appello, visto che né difesa né accusa hanno presentato annuncio. A tale mantenimento non potrà essere, invece, ovviato mediante la prestazione di una cauzione già solo per il fatto che l’imputato, in ben due occasioni, non è stato in grado di provare l’origine lecita dei fondi.
VII. RICHIESTE DI RISARCIMENTO
Vengo invitato a prendere posizione in merito alle richieste di risarcimento formulate dagli accusatori privati e meglio
ACPR 1: CHF 97'168.--
ACPR 3 e ACPR 2: CHF 56'000.--
ACPR 5 CHF 97'600.--
ACPR 4 CHF 170'000.-- (controvalore gioielli)
Mi viene inoltre fatto prendere atto che i signori ACPR 7, proprietari di alcuni orologi sottratti a ACPR 4, avranno la possibilità di costituirsi anch’essi accusatori privati.
Con il caso ACPR 4 non c’entro niente. Per quanto concerne il danno subito dalle altre vittime, intendo inviare loro una lettera di scuse che sto già preparando. Aggiungo che vorrei scusarmi con tutte le vittime e che durante questo lungo periodo di carcerazione mi sono reso conto di quello che ho fatto e che non voglio avere più nulla a che fare con la giustizia. Questo periodo in carcere mi ha portato a riflettere è quindi la carcerazione è stata sia un vantaggio che uno svantaggio. Il vantaggio è che mi ha permesso di capire che ora voglio condurre una vita onesta. Ribadisco che mia mamma soffre di problemi di nervi e di problemi psicologici e necessita del mio aiuto. Se devo pensare a una prospettiva di vita penso ad una vita con un lavoro ufficiale che mi permetta di provvedere al mio sostentamento in modo autonomo e definitivamente senza commettere altri reati"
(VI PP del 26 luglio 2012 dell'impuatto, pagg. 9-10).
Sui costi di patrocinio avanzati da ACPR 5 è appena il caso di costatare la mancata puntuale contestazione da parte della difesa sia del principio (era poi necessario far capo ad un legale che fosse presente all’intero dibattimento ?) sia del quantum esposto, di guisa che ben si deve constatare un’acquiescenza processuale.
Per quel che concerne le spese di viaggio e di spostamento avanzate da ACPR 5, forza è constatare come la transazione appariva sin dall’inizio illecita e l’accusatore privato era pure stato al riguardo messo sull’attenti dal suo commercialista, con il che, in base al principio della buona fede, queste spese non possono essere rifuse.
VIII. CONFISCHE E DISSEQUESTRI
Ai sensi dell’art. 70 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico. Pertanto, sono tali non solo le cose materiali, come biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori e di diritti immateriali. Essi devono provenire dal reato del quale sono il risultato: deve, dunque, sussistere, tra il reato e l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità.
Anche i valori sostitutivi, propri e impropri, sottostanno alla confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP. I beni sostitutivi impropri (“unechte Surrogate”) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (“paper trail”) riconducibile all’originario provento di reato. I beni sostitutivi propri (“echte Surrogate”) possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale (DTF 126 I 97, considerandi 3 c) bb) e cc); Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San Gallo 2008, Art. 70, n. 2; Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. I, 2. ed., Zurigo/Basilea/ ______ 2007, Art. <70/72, n. 17).
Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)).
In conformità all’art. 73 CP, quanto confiscato viene assegnato dal giudice al danneggiato se quest’ultimo, in seguito a un crimine o a un delitto, patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno non gli sarà risarcito dall’autore.
In concreto va confiscato tutto quanto posto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa (tra cui la Fiat Stilo), ad eccezione di quanto segue:
Opel Omega: intestata a tale __________ (__________, residente a __________), veicolo in __________ segnalato, tra l'altro, come senza assicurazione obbligatoria; cfr. all. 29 a rapporto inchiesta polizia) legata al "rip deal" a danno di ACPR 4: va mantenuta in sequestro;
targhe di controllo __________ rinvenute in baule Opel Omega;
banconote false: vanno mantenute in sequestro (vista possibile apertura per reato messa in circolazione di monete false).
L’automobile, così come gli oggetti indicati al dispositivo n. 7, viene pertanto dissequestrata, fatto salva l’eventualità di un provvedimento di sequestro in vista di confisca che la PP dovesse eventualmente ordinare in ambito di altri procedimenti, terzi rispetto al presente.
Visti gli artt. 12, 34, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 CP;
41 e segg. CO;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. furto aggravato
siccome commesso per mestiere,
per avere, a __________, _____ e __________, nel periodo tra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in tre occasioni, al fine di appropriarsene, sottratto denaro contante altrui e meglio:
1.1.1. il 22 giugno 2011, a __________, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correità con terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai danni di ACPR 1;
1.1.2. il 29 ottobre 2011, a __________, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correità con terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 60'000.-- ai danni di ACPR 3 e ACPR 2;
1.1.3. il 19 aprile 2012, a __________, sotto le false generalità di IM 1 rispettivamente IM 1, agendo in correità con terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai danni di ACPR 5;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.IM 1 è prosciolto dai capi d'imputazione di furto in banda, di furto di cui al punto 1.3. nonché dai capi d'imputazione alternativi di truffa di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. dell'atto d'accusa.
IM 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. a versare ai seguenti accusatori privati, a titolo di risarcimento danni, i seguenti importi:
3.2.1. a ACPR 1, CHF 97'613.-- oltre interessi del 5% dal 22.06.2011;
3.2.2. a ACPR 2, CHF 28'000.-- oltre interessi del 5% dal 29.10.2011;
3.2.3. a ACPR 3, CHF 28'000.-- oltre interessi del 5% dal 29.10.2011;
3.2.4. a ACPR 5, CHF 97'600.-- oltre interessi del 5% dal 19.04.2012, nonché CHF 6'500.-- oltre interessi del 5% dal 12.09.2012;
3.3. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- e dei disborsi.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il dispositivo nr. 1.1. della decisione del 13 agosto 2012 del Giudice dei provvedimenti coercitivi, relativo alla possibilità di scarcerazione, segnatamente mediante il versamento di una cauzione di CHF 70'000.--, è caduco.
§§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (artt. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
6.1. 1 autovettura Fiat Stilo di colore bianco con targa __________;
6.2. diverse banconote da CHF 1'000.-- cadauna con la scritta "Fac Simile – __________ ";
6.3. 1 busta bianca contenente fascette bianche stracciate;
6.4. 2 bicchieri con dicitura "Valser";
6.5. 1 tazzina caffè;
6.6. 1 piattino caffè;
6.7. 1 cucchiaino caffè;
6.8. 1 mappetta contenente banconote contraffatte con la scritta "FAC-SIMILE".
7.1. 1 autovettura Opel Omega di colore blu scuro con targa __________
7.2. 1 bottiglia di vetro 33 cl acqua Valser gasata;
7.3. 1 bicchiere di vetro 20 cl;
7.4. 2 targhe di controllo (__________;
7.5. 1 chiavetta USB con filmati videosorveglianza Hotel __________
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 7'012.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 272.55
fr. 7'784.55
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