Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2009.53
Entscheidungsdatum
28.07.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2009.53

Lugano, 28 luglio 2009/md

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dai giudici:

Marco Villa (Presidente) GI 1 GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 2 AS 3 AS 5 AS 6 AS 7

con la segretaria:

Silvia Jurissevich, vicecancelliera

Conviene nell’aula penale di questo palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1

alias


detenuto dal 28 ottobre 2008;

prevenuto colpevole di:

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone e inoltre commessa per mestiere, realizzando un guadagno considerevole,

per avere, senza essere autorizzato,

a partire dalla metà del 2004 fino all’ottobre 2008,

nel __________, a __________ ed in altre imprecisate località svizzere,

trafficato, segnatamente acquistato, detenuto, trasportato, depositato e venduto, un quantitativo complessivo di almeno 4’335 grammi di cocaina, e meglio:

1.1. a partire dalla metà del 2004 fino all’ottobre 2008, nel , venduto a vari tossicodipendenti locali, 2'835 grammi di cocaina (di cui 920 grammi al solo M, nel periodo 2006/2007), sostanza da lui acquistata:

  • nel __________, nel 2004/2005, da sconosciuti cittadini africani, in ragione di 365 grammi;

  • a , nel 2006, da tale “S”, persona non meglio identificata, in ragione di 500 grammi;

  • a __________ e dintorni, dal novembre 2006 agli inizi del 2008, da tale “J__________”, persona non meglio identificata, in ragione di 1’970 grammi;

1.2. verso la fine del 2006,

acquistato a __________, da cittadini domenicani non identificati, 500 grammi di cocaina,

sostanza stupefacente destinata alla vendita, ma poi restituita ai venditori, in quanto di scarsa qualità;

1.3. nel settembre 2008,

acquistato a __________ e dintorni, da tale “J__________”, persona non meglio identificata, ulteriori 1’000 grammi di cocaina,

sostanza stupefacente che ha depositato presso l’appartamento di __________ di M__________, offrendogli contestualmente di venderla a terzi (sostanza sequestrata dalla Polizia cantonale il 7.10.2008 in ragione di 910.81 grammi netti, risultati avere un grado di purezza medio del 44%);

reato previsto: dall’art. 19 cifra 2 LStup;

  1. furto

per avere,

in data imprecisata tra la fine del 2004 e gli inizi del 2005,

a __________,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto a PL 1 due tappeti e una valigia, per un valore complessivo dichiarato dalla parte lesa di alcune migliaia di franchi;

reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP;

  1. soggiorno illegale

per avere,

nel periodo febbraio/ottobre 2008,

nel __________, a __________ ed in altre imprecisate località,

soggiornato illegalmente in Svizzera, in quanto privo della necessaria autorizzazione;

reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. b. LStr;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo giugno 2006/ottobre 2008,

nel __________ ed in altre imprecisate località svizzere,

consumato saltuariamente cocaina e canapa;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2009 del 5 maggio 2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) M Law DUF 1. § L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

  • lunedì 27 luglio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 18:10

  • martedì 28 luglio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 17:55

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusato il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP per avere, a __________, il 29.7.2003, usando inganno, indotto i competenti funzionari pubblici ad attestare in un permesso di richiedente l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, 10.7.1977, di __________ e di __________, nato a __________, cittadino del __________. Le Parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta rispettivamente precisa all’accusato l’imputazione di cui al punto 1 dell’AA che preso atto delle sue dichiarazioni nei verbali di Polizia e dinanzi al PP nel periodo 29.10.2008 / 23.1.2009 quindi prima della sua ritrattazione nel verbale PP 19.2.2009 ha da essere quantificata in 3543 grammi di cocaina venduti (AA 1.1), 500 grammi di cocaina acquistati ai fini di vendita (AA 1.2) e 1000 grammi lordi di cocaina depositatati ai fini di vendita (AA 1.3) per un totale complessivo di 5043 grammi di cocaina al posto di 4335 grammi. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusato il reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cifra 1 LStup), per avere nel periodo 2004/2005 ripetutamente venduto a terze persone non meglio identificate un quantitativo di 11 chili di marijuana, agendo in correità con PL 1 e G__________ e conseguendo un illecito profitto di almeno fr. 6'000.-. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP, prospetta all’accusato l’ipotesi di reato di denuncia mendace ai sensi 303 cifra 1 CP per avere a __________ il 27.7.2008, denunciato all’autorità come colpevoli di un crimine o di un delitto PL 1 e G__________ seppur sapendoli innocenti, per provocare contro di loro un procedimento penale. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale in merito all’imputabilità dell’accusato osserva preliminarmente che per lo psichiatra che lo aveva in cura, AC 1 non avrebbe nessun problema mentale e adotterebbe comportamenti inspiegabili unicamente per ottenere compassione e una riduzione della pena. La sua imputabilità sarebbe pertanto totale.

Ripercorre la vita dell’accusato, osservando in particolare che egli è arrivato in Svizzera nel 2000 e nel 2003 ha deciso di presentare domanda d’asilo fornendo delle false generalità. Illustra quindi il traffico di cocaina effettuato dall’accusato, affermando che sulla base delle dichiarazioni da lui rese in aula riguardanti il suo guadagno dalla vendita della droga, si possa provare che abbia venduto più dei 2'835 grammi di cocaina indicati nell’AA. Tenendo conto dei 120'000.- franchi provento della vendita di cocaina, dei 56'000.- franchi spesi per l’acquisto dell’ultimo chilo di cocaina, di almeno 60'000.- franchi per sopravvivere in Ticino e stimando il ricavo netto in 62.-- franchi al grammo si arriverebbe infatti a più di 3,5 chili di cocaina.

Spiega perché è dato il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti per entrambe le aggravanti dell’AA.

Analizza poi le altre imputazioni a carico dell’accusato.

Chiede infine la conferma integrale dell’atto d’accusa, furto compreso, del reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di denuncia mendace, esclude poiché non credibilie quello di infrazione semplice alla LStup e precisa che come data di inizio della contravvenzione di cui al punto 4 dell’AA si debba considerare il 29.7.2006.

Vista la grande quantità di cocaina smerciata, la sua purezza e la durata del suo comportamento, ritiene la colpa dell’accusato particolarmente grave anche se non è da dimenticare a suo favore la collaborazione inizialmente fornita agli inquirenti.

Conclude chiedendo che l’accusato sia condannato ad una pena detentiva di 5 anni a valersi quale pena unica ai due DA del 2005 e del 2008. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, tranne l’Ipod, la custodia per l’orologio cardiofrequenzimetro e il materiale cartaceo.

§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale sottolinea l’attiva collaborazione fornita dal suo patrocinato agli inquirenti senza la quale fatti importanti non avrebbero potuto essere scoperti.

Invoca il principio dell’in dubio pro reo sostenendo che tra le numerose autoaccuse del suo cliente vi sarebbero pochissimi fatti concreti e tutti da provare. Afferma che il suo assistito soffrirebbe di megalomania e sarebbe in uno stato confusionale; le sue dichiarazioni non potrebbero pertanto essere considerate totalmente attendibili. Osserva che non vi sarebbe alcuna valida ragione per non credere agli acquirenti, sottolineando che ben 15 di essi hanno negato i quantitativi ammessi dall’accusato.

Chiede quindi alla Corte di considerare unicamente i quantitativi di cocaina ammessi dagli acquirenti (437.50 g) e quelli ammessi da M__________ (900 g), più il chilo lasciato in deposito nell’appartamento di quest’ultimo, per un totale di 2’357,50 grammi di cocaina.

Non si esprime in merito alle confische ed agli altri reati e conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, nel __________, a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo metà 2004 / 28.10.2008, previo acquisto di circa 4'335 grammi di cocaina:

1.1.1. venduto a varie persone 2'835 grammi di cocaina;

1.1.2. acquistato da terzi ai fini di vendita 500 grammi di cocaina, restituiti ai venditori;

1.1.3. acquistato ai fini di vendita e depositato presso l’appartamento di M__________ 1'000 grammi di cocaina;

1.1.4. trattasi di quantitativi superiori;

1.1.5. trattasi di quantitativi inferiori;

1.1.6. trattasi di reato aggravato:

1.1.6.1. a motivo del quantitativo;

1.1.6.2. poiché commesso per mestiere realizzando un guadagno considerevole;

1.2. furto

a __________, nel periodo fine 2004 / inizio 2005, sottratto a PL 1 due tappeti ed una valigia del valore complessivo di alcune migliaia di franchi;

1.3. soggiorno illegale

nel __________, a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2008 / 28.10.2008, senza la necessaria autorizzazione;

1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, nel __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo giugno 2006 / 28.10.2008, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e di canapa;

1.4.1. trattasi di un periodo inferiore;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

  1. AC 1 è inoltre autore colpevole di:

2.1. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

a __________, il 29.7.2003, usando inganno, indotto i competenti funzionari pubblici ad attestare in un permesso di richiedente l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, 10.7.1977, di __________ e di __________, nato a __________;

2.2. infrazione alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, nel , nel periodo 2004 / 2005, agendo in correità con PL 1 e G, ripetutamente venduto a terze persone non meglio identificate, 11 chili di marijuana;

2.3. denuncia mendace

a , il 27.7.2009, sapendoli innocenti, denunciato all’autorità PL 1 e G come colpevoli di infrazione alla LF sugli stupefacenti per provocare contro di loro un procedimento penale.

  1. Può beneficiare della sospensione condizionale?

  2. Deve essere revocata la sospensione condizionale:

4.1. della pena di detenzione di 5 giorni inflittagli con decreto d’accusa 7.7.2005 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino;

4.2. della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a fr. 30 cadauna inflittagli con decreto d’accusa 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino?

  1. Deve essere ordinata la confisca di:

5.1. fr. 500.-;

5.2. 1 telefono cellulare Nokia 6280 con scheda Sim;

5.3. 1 telefono cellulare Nokia 1110i con caricatore;

5.4. 1 computer portatile con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione;

5.5. 1 scheda Sim Sunrise;

5.6. 1 zaino;

5.7. 1 bilancina elettronica;

5.8. 1 Ipod con custodia e altoparlanti;

5.9. vario materiale cartaceo e fotografie;

5.10. 1 custodia per orologio cardiofrequenzimetro?

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Vita e precedenti penali

  1. Quo alla sua vita anteriore e alla sua situazione personale, , cittadino __________, ha confermato in aula quanto già dichiarato in sede di istruttoria:

“ Sono cresciuto in __________, nella capitale __________. Vivevo con mia madre e il suo secondo marito e 2 figli di secondo letto di mia madre, dunque miei fratellastri. Mio padre si è a sua volta risposato e ha una nuova famiglia. Avevo comunque con lui dei rapporti normali. Ho frequentato le scuole dell'obbligo fino a 16 anni circa. In seguito ho svolto vari lavoretti, quali ad esempio carrozziere, venditore, ecc…

Nel 2000 circa mi sono recato in Francia, presso dei connazionali. Ho usato il mio passaporto per entrare in Francia. Dopo alcuni mesi mi sono trasferito da altri connazionali a Ginevra. Ho svolto vari lavori in nero, quali ad esempio il cameriere. Nel 2003 ho fatto domanda di asilo, per ottenere uno statuto ufficiale…

La mia domanda è stata respinta. lo ho fatto ricorso ma la decisione è stata confermata nel giugno 2004…avevo comunque capito che la mia domanda di asilo era stata respinta e dunque non potevo rimanere in Svizzera come asilante. lo però non ho più lasciato la Svizzera…

Consapevole di non potere ottenere la regolarizzazione della mia situazione in Svizzera…speravo di trovare una sposa svizzera…

ho lasciato la mia patria per venire in Europa per migliorare la mia qualità di vita e per vivere delle esperienze nuove e allargare i miei orizzonti”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

Arrivato in Francia e poi in Svizzera con un valido documento di legittimazione, che evidentemente non presentò al momento della sua richiesta di asilo (AI 21), nulla è dato a sapere, visto anche il suo silenzio, in merito alla sua vita ginevrina nel periodo 2000/2003.

E’ invece certo che il 13.7.2003, a Vallorbe, onde regolarizzare la propria posizione, presentò una domanda d’asilo sotto le mentite spoglie di __________, ciò che gli è valso, in sede dibattimentale, la prospettazione del nuovo reato (art. 250 CPP) di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per avere, perlomeno a Chiasso, il 29.7.2003, al momento della sua prima audizione, ingannevolmente indotto i competenti funzionari ad attestare in un permesso di richiedente l’asilo, contrariamente al vero, che le sue generalità erano __________, 10.7.1977, di __________ e di __________, nato a __________ (AI 21 e verbale dibattimentale pag. 3).

Così come già fatto in sede di istruttoria (AI 37 PP AC 1 19.2.2009), anche in aula l’accusato ha ribadito come nella procedura d’asilo avesse fornito false generalità e che i motivi alla base della sua domanda, cioè essere un perseguitato politico in quanto attivo militante del governo uscito sconfitto dalle elezioni, fossero solo delle menzogne allo scopo di ottenere lo statuto di asilante:

“ Io ero membro di un club di Karaté di __________ …Eravamo 8 giovani…Questo club era sovvenzionato interamente dal vecchio regime...In effetti lavoravamo per il precedente governo. Ci occupavamo di propaganda, organizzavamo delle manifestazioni sportive. Dopo che il nuovo regime si è istallato sono cominciati i problemi. La popolazione della nostra provincia aveva opposto resistenza al nuovo governo. Insieme ai militari del precedente regime abbiamo organizzato una resistenza bloccando le strade ed i ponti per impedire il passaggio dei convogli…Sono arrivati i militari accompagnati da una parte della popolazione. La resistenza non è stata in grado di tenere le posizioni e loro sono entrati a __________. Questo è successo il 6 luglio 2002. Ci sono stati degli scontri con dei morti. La popolazione si è scagliata su di noi…e due dei nostri compagni sono stati linciati. Io sono riuscito a fuggire il 12 luglio 2002…Quel giorno è stato appiccato il fuoco alla mia casa come pure al mio negozio. Io sono andato a __________ a rifugiarmi in una chiesa per una notte. Il giorno seguente con tre dirigenti del precedente regime…sono fuggito a __________. Siamo stati nascosti da un gruppo di cinesi. Qui sono rimasto nascosto fino al 23.02.2003 data alla quale sono fuggito a __________ …nascondendomi in una chiesa. Qui sono rimasto nascosto fino al 11.07.2003 quando ho preso l’aereo da __________ fino a Parigi.

Voglio aggiungere che già in precedenza avevo subito minacce e che era stato saccheggiato il mio negozio in data 31.12.2001”,

(AI 21);

statuto rifiutatogli con decisione 26.3.2004 nella quale gli era stato impartito un termine sino al 21.5.2004 per lasciare la Svizzera (AI 21). Il ricorso da lui presentato il 28.4.2004 fu dichiarato irricevibile il 16.6.2004 per mancato pagamento di un anticipo spese di fr. 600.-, con assegnazione il 17.6.2004 di un ultimo termine per abbandonare il nostro territorio, ciò che comunque non è mai avvenuto, entro al più tardi l’11.8.2004 (AI 21).

Come asilante AC 1 ha alloggiato presso i CRS di , , __________ e , per poi, nell’imminenza della fine della procedura d’asilo, quindi nel 2004, darsi alla clandestinità e continuare a vivere a __________ e nel __________ grazie all’ospitalità di alcuni suoi conoscenti [(ma almeno PL 1, AI 1 PS PL 1 28.10.2008), B, AI 32 PS AC 1 29.10.2008, PS B 29.10.2008 e verbale di sequestro 29.10.2008 allegato 13), M (AI 32 PS AC 1 28.10.2008), M G (AI 32 PS MG 2.1.2009) e D__________ (AI 32 D 29.10.2008)], prendendo camere in affitto [segnatamente a __________ (AI 32 PS A 18.1.2009) ed in centro __________ (AI 32 PS AC 1 29.10.2008)] o pernottando in un albergo di __________ (Hotel __________, AI 32 PS AC 1 13.11.2008), senza altresì dimenticare i suoi soggiorni in Svizzera Interna [segnatamente a __________ (AI 32 PS AC 1 29.10.2008 e 13.11.2008) e presumibilmente a __________ (AI 32 pag. 21 e PS B 29.10.2008)] quando vi si recava per l’acquisto della cocaina.

Anche se sulla sua clandestinità non è stato particolarmente ciarliero, la Corte ha potuto comunque assodare come l’inizio della sua attività di spaccio sia cominciata già nel corso del 2004:

“ Mi viene ripetuto che ho disposto di un permesso per stranieri dal 15.07.2003 al 17.06.2004. Nel corso di quell'anno, quando quindi avevo il permesso "N", praticamente ho fatto il bravo. Solo alla fine, quando mi trovavo a __________, ho iniziato a prendere cocaina dagli africani che si trovavano al centro ed ho iniziato, piano piano, a vendere cocaina”,

(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);

“ che io ho iniziato a vendere cocaina proprio quando sono arrivato al centro asilanti di Via __________”,

(AI 32 PS AC 1 29.10.2008);

e che solo grazie a queste vendite, essendogli chiaramente esclusa qualsiasi altra fonte di reddito legale (AI 1, sua dichiarazione di stato civile e patrimoniale) ha potuto mantenersi in Svizzera sino 28.10.2008, giorno del suo arresto (AI 1):

“ da quando è terminato il periodo di assistenza, penso tra la fine dell'anno 2004 e l'inizio del 2005 quando sono stato allontanato dal centro asilanti di __________, ho sempre vissuto con la vendita della cocaina”,

(AI 32 PS AC 1 29.10.2008).

Senza alcun problema di salute (AI 32 PS AC 1 29.10.2008 e AI 37 PP AC 1 19.2.2009), il 28.10.2008 è risultato negativo all’esame tossicologico delle urine (AI 32 allegato 19).

Privo di qualsiasi sintomo di ordine psicotico o di qualsivoglia altra turba di rilevanza psichiatrica durante la detenzione preventiva ha manifestato dei comportamenti manipolatori, la cui causale ha trovato ampia spiegazione nello scritto 9.4.2009 del Dr. TE 1 (AI 52) così come nella sua audizione dibattimentale del 27.7.2009:

“ la persona succitata è stata regolarmente seguita sin dall’inizio della carcerazione attuale.

Il quadro clinico è apparso immediatamente inconsueto e morfologicamente - ma soltanto a tratti - simile alla cosiddetta Sindrome di Ganser, un disturbo dissociativo caratterizzato dalle risposte di traverso. I giudizi valutativi sono stati molto difficili poiché a momenti il paziente lasciava l’impressione di una persona autenticamente dissociata e a momenti egli appariva un abile manipolatore - soprattutto dopo una lunga osservazione - capace di produrre una sintomatologia “similpsicotica” ma sempre poco o per nulla corrispondente ai noti quadri clinici o alle sindromi conosciute. Le farmacoterapie proposte o non hanno dato alcun risultato o sono state rifiutate…

Oggettivamente il quadro psichico è apparso privo di sintomi d’ordine psicotico. Il suo comportamento è stato soprattutto molto disturbante, con le chiamate inesistenti e con le frequenze esagerate, talvolta una trentina l’ora, senza formulare nulla di particolare, rispondendo al personale di custodia con espressioni sciocche, con i sorrisi inappropriati o con le richieste insensate e fuori ogni logica. Sorprende però la sua calma, stabilità, orientamento impeccabile in tutti i domini, capacità di concentrazione, memoria ed espressione verbale priva di un qualsiasi disturbo sintattico o semantico.

Non ci resta che concludere che siamo di fronte al soggetto che ricorre in modo insistente e consapevole alla produzione di sintomi con un’evidente motivazione: la riduzione della pena”,

(AI 52);

“ L’ho visitato a più riprese sino a che è stato detenuto al Farera. Mi è impossibile dire l’esatta frequenza di queste mie visite che stimo nondimeno dell’ordine di una o forse anche più ogni settimana. Io venivo chiamato dalle guardie carcerarie che erano in difficoltà a gestire l’accusato a fronte di suoi comportamenti inconsueti che avevano portato il personale all’esasperazione. Ricordo ad esempio il fatto che ridesse a sproposito, non mostrasse un comportamento consono alla situazione o che si contraddicesse dopo poco tempo dalle sue dichiarazioni.

Al momento della mia prima visita all’accusato, ho potuto indicare dei disturbi mentali non meglio definiti come la sindrome di Ganser che è un disturbo dissociativo ma con l’osservazione del soggetto questa prima ipotesi è stata esclusa. Lo stesso dicasi anche a fronte di alcuni indizi di comportamento schizofreniforme o disturbi affettivi maggiori anche tenuto conto delle differenze culturali. Ricordo che anche in una giornata vi erano più di 30 chiamate. Rammento che per queste mie verifiche ho dato avvio ad una terapia farmacologia che ha confermato l’assenza di disturbi mentali maggiori nel soggetto così come riconosciuto dalla psichiatria forense. Ho quindi concluso che il suo è un atteggiamento al fine di arrivare ad un guadagno “secondario”, cioè che adottasse un determinato comportamento, che ribadisco non costituisce alcun disturbo mentale al fine di tentare di ottenere qualcosa…

Ribadisco che l’accusato presenta un orientamento impeccabile in tutti i domini, capacità di concentrazione, memoria di espressione verbale priva di qualsiasi disturbo psichiatrico.

Ricordo che l’accusato mi aveva chiesto un rapporto e io gli avevo indicato che avrei dovuto essere svincolato…lo stesso mi ha detto che non mi avrebbe svincolato se non dopo aver saputo quello che avrei scritto.

ADR dell’accusato direttamente al teste a sapere se questi crede se è ammalato psichiatrico, il testimone risponde di no”,

(Dr. TE 1 verbale dibattimentale pag. 6).

In merito al suo futuro ha affermato in aula di non avere particolari progetti fermo restando comunque come in istruttoria avesse dichiarato che:

“ dopo aver scontato la pena vorrei lavorare a __________ come giardiniere o pittore in quanto sono dei lavori che mi piacciono”,

(AI 32 PS AC 1 23.1.2009).

  1. La Corte ha parimenti accertato che l’accusato, malgrado la sopra descritta sua clandestinità, fosse in possesso di un valido passaporto (doc. TPC 8 e 9):

“ che il passaporto di cui dispongo attualmente, che il PP mi dice essere stato rilasciato il 30.11.2006, me lo sono procurato tramite dei parenti in __________. In pratica li ho chiamati e ho chiesto loro di far emettere un passaporto a mio nome e in seguito me lo sono fatto inviare in Svizzera. La mia intenzione era regolarizzare la mia situazione in Svizzera”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009);

oltre che di una fotocopia di un suo certificato di nascita e di una sua vecchia carta d’identità (doc. TPC 8), le cui generalità corrispondono a quelle indicate nell’AA e non a quelle con le quali AC 1 si era presentato al CRS di Vallorbe (AI 21).

  1. Quo ai suoi precedenti penali l’accusato, dopo aver affermato in istruttoria di non aver mai avuto problemi con la giustizia del suo paese (AI 37 PP AC 1 19.2.2009), ha cambiato versione in sede dibattimentale dichiarando di essere stato condannato, in una data non meglio precisata, a due settimane di detenzione, da lui espiate, a seguito di una rissa.

Comunque sia nel suo casellario giudiziale svizzero (AI 36 e doc. TPC 7) trovasi iscritte due condanne del Ministero Pubblico del Canton Ticino, a lui validamente intimate il giorno della loro emissione (AI 36) per violazione alla vLF sulla dimora e domicilio degli stranieri (di seguito vLFDDS) e alla LF sugli stranieri (di seguito LStr), datate 7.7.2005 (per violazione dell’art. 23 cpv. 1 vLFDDS, fatti avvenuti nel periodo 11.8.2004 / 2.7.2005 con una pena di 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni) e 30.1.2008 (per violazione degli art. 23 cpv. 1 vLFDDS e 115 cpv. 1 lett. c) LStr, fatti avvenuti nel periodo 1.8.2005 / 24.1.2008 con una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e una multa di fr. 200.-).

A seguito di queste due condanne il 28.10.2008 l’Ufficio federale della migrazione ha emanato nei suoi confronti un divieto d’entrata valido sino al 27.5.2011 che gli è stato notificato in carcere il 21.1.2009 e contro il quale non risulta esser stato presentato ricorso (AI 1 allegato 5 nonché AI 32 PS AC 1 21.1.2009 ed allegato 17).

II) Inchiesta R e arresto di M__________

  1. Nell’ambito dell’inchiesta R, inchiesta che ha permesso di debellare un ingente spaccio di cocaina tra l’Italia ed il Canton Ticino, il 7.10.2008 la Polizia Cantonale ha verbalizzato M__________ quale possibile acquirente dei cittadini albanesi organizzatori di questo traffico (doc. TPC 9 rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria M__________ 24.2.2009 e rapporto d’arresto M__________ 7.10.2008). Alla fine del suo primo verbale d’interrogatorio delle ore 15.20 la Polizia Cantonale ha proceduto alla perquisizione dell’appartamento dell’indagato, il quale:

“ consegnava vario stupefacente. Si trattava di marijuana, cocaina, hashish in piccole quantità.

Ad un certo punto visto che vi era un vano di un mobile chiuso a chiave gli si chiedeva di aprirlo. M__________ diceva di non avere la chiave.

Dopo avergli detto che si sarebbe provveduto ad aprirlo con la forza tramite l’intervento di un professionista, si decideva infine di procedere con un cacciavite.

Apertolo, arraffava, quanto all’interno e cercava di scappare al controllo degli agenti. Questi prontamente reagivano riuscendo ad immobilizzarlo quando comunque era già giunto in cucina…

Si precisa che dall’interno del vano mobile M__________ aveva preso un sacchetto che conteneva grammi 970 di cocaina e 4000.-- frs. M__________ aveva cercato di scappare onde raggiungere il balcone e gettare il tutto all’esterno”,

(rapporto d’arresto M__________ 7.10.2008).

In merito alla cocaina così rinvenuta (doc. TPC 9 documentazione fotografica della Polizia Scientifica da 14 a 17 e da 20 a 26 nonché AI 32 allegato 16), suddivisa in 36 panetti, dal peso complessivo lordo di circa 970 grammi (doc. TPC 9 rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria M__________ 24.2.2009), al netto 910,81 grammi con un grado di purezza variante tra il 43% e il 45% (AI 32 allegato 15), M__________, nel successivo suo verbale d’interrogatorio dello stesso giorno, ore 20.20, ha dichiarato quanto segue:

“ D: Da dove provengono i 970 grammi lordi di cocaina?

R: Da un certo P__________, che ho conosciuto questa estate alla rassegna "Bluse to Bop". Da quel momento ho iniziato a frequentarlo. Mi è stato presentato da amici.

D: Esattamente quando è stata portata da "P__________ " la cocaina rinvenuta nel vano che si trova all'interno della sua camera da letto?

R: Circa 1 mese fa, non riesco ad essere maggiormente preciso.

D: Mi fornisca maggiori dettagli su questo P__________?

R: È più giovane di me ha circa 32/33 anni. Altezza circa 170/175, carnagione mulatta (tipo sudamericano), capelli corti neri, corporatura normale, si esprime in italiano…

D: Cosa le ha dato o promesso in cambio "P__________ " per aver tenuto la cocaina?

R: Subito mi ha dato una "placchetta" da 25 grammi e 300.-- CHF , quale compenso.

Inoltre mi ha detto che al suo ritorno per prendere la merce mi avrebbe fatto un altro regalo, ma non è stato più preciso…

D: Tutta la cocaina sequestrata oggi, proviene dal grosso quantitativo che era custodito all'interno del vano della libreria della sua camera da letto?

R: Sì, è esattamente la stessa cocaina. Sono stato io personalmente a togliere davanti alla persona che mi ha dato la cocaina, 25 grammi…

D: Mi dica di nuovo la data di quando "P__________ " le ha portato la cocaina?

R: Tra il 7 e il 10 di settembre 2008”,

(doc. TPC 9 PS M 7.10.2008).

L’avviata inchiesta a carico di M__________ (doc. TPC 9 PS M 7.10.2008), ha comportato, per la Polizia Cantonale, la dovuta ricerca di questo P__________ tra i possibili suoi contatti telefonici, tra cui anche l’utilizzatore dell’utenza telefonica 076/__________ che fu convocato per essere verbalizzato il 28.10.2008.

Si ricorda che limitatamente alla cocaina, a conclusione della sua inchiesta, M__________ ha ammesso degli acquisti complessivi, nel periodo febbraio 2006 / 7.10.2008, di 1420 grammi, di cui 920 grammi dall’accusato e 500 grammi da I__________, cittadino albanese indagato nell’inchiesta R, sostanza consumata nella misura di circa 893 grammi rispettivamente venduta a terzi per circa 527 grammi (doc. TPC 9 PP M 10.6.2009).

In particolare e per quanto concerne i suoi acquisti di cocaina dall’accusato, sempre a fr. 110.- il grammo (AI 32 PS M 13.11.2008), M__________, dopo averlo formalmente riconosciuto in fotografia (AI 32 PS M 28.10.2008 e 13.11.2008) e precisato che i loro affari di droga sarebbero cominciati già nel febbraio 2006 (doc. TPC 9 PP M 10.6.2009), ha dichiarato quanto segue:

“ Effettivamente é possibile che io abbia, nel periodo menzionato da AC 1, acquistato dallo stesso la cifra da lui indicata. Infatti alcune volte io ho acquistato anche partite da 25 grammi settimanalmente. Le altre volte invece da 10 grammi. Posto come vi sono state delle settimane in cui non ho acquistato da lui, accetto e confermo la cifra di 920 grammi menzionata da AC 1 come l'effettivo quantitativo da me acquistato”,

(AI 32 PP M 19.12.2008);

“ Ho conosciuto P__________ (ossia AC 1) nel 2006. Mi è stato presentato da un amico. mi aveva detto che AC 1 aveva sempre a disposizione cocaina di buona qualità. Ho iniziato ad acquistare da AC 1 cocaina nel 2006. Ne acquistavo circa 10 grammi alla settimana, a volte più. A volte meno”,

(AI 22 PP M 30.12.2008);

“ La verbalizzante riassumendo mi chiede quindi se è corretto ritenere che io nel periodo febbraio 2006 sino al giorno del mio arresto ho acquistato AC 1 (febbraio 2006 sino al gennaio 2008) grammi 920…di cocaina…

R. Lo confermo”,

(doc. TPC 9 PP M 10.6.2009);

mentre che per quel che concerne il deposito di 1 chilo di cocaina sequestrata dalla Polizia il 7.10.2008 (punto 1.3 dell’AA) si richiamano le seguenti sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.12.2008:

“ Agli inizi di settembre 2008, e meglio 3 settimane prima del mio arresto, ho ricevuto l'inaspettata visita di AC 1. Non lo vedevo e non lo sentivo da dicembre 2007. Mi ha detto che rientrava da __________ e mi ha chiesto ospitalità. lo gli ho detto che non lo avrei ospitato. Lui mi ha quindi chiesto di tenergli in deposito, per qualche giorno, fino a quando lui avrebbe trovato una sistemazione, il chilo di cocaina che aveva con sé. Inizialmente mi sono rifiutato, ma poi lui mi ha offerto una placchetta da 25 grammi di cocaina e Fr. 600.00 (Fr. 300.00 subito e il resto promessi per il futuro) per il mio disturbo. Ho dunque accettato.

Ho riposto la droga di AC 1 nella scrivania, nello stesso sacchetto (della Chicco d'Oro) nel quale lui me l'ha consegnata. Non ho più toccato questa droga. Ho invece consumato personalmente circa 20 grammi dei 25 datimi da AC 1. Ne ho venduti circa 5 grammi.

ADR: che non era mia intenzione vendere la droga affidatami da AC

  1. lo volevo solo tenergliela in custodia per qualche giorno. Lui mi aveva detto che se fosse mancata della droga da quella consegnatami io avrei dovuto pagargliela Fr. 110.00 al grammo. Convengo con il PP che si trattava in sostanza della proposta di vendere la droga. lo non avevo tuttavia intenzione di vendere questa droga...

ADR: che ho tenuto la droga di AC 1 in casa per 3 settimane. Poi sono stato arrestato.

ADR: che in quelle 3 settimane non ho più né visto né sentito AC 1. Egli non mi aveva lasciato un recapito telefonico. lo non vedevo l'ora che venisse a riprendersi la sua droga.

Il PP mi dice che è strano che AC 1 mi abbia lasciato in custodia 1 kg di cocaina e poi si sia disinteressato ad esso per 3 settimane, specialmente in considerazione del fatto che sapeva che io ero un forte consumatore.

Concordo con il PP, ma di me la gente si è sempre fidata in quanto sono una persona affidabile. Ritengo che anche AC 1 si fidasse di me e sperasse che lasciandomela per un po' di tempo io avrei cominciato a vendergliela”,

(AI 22 PP M 30.12.2008).

III) Circostanze dell’arresto

  1. AC 1, a quel momento solo ignoto beneficiario dell’utenza 076/__________ intestata del resto a terza persona, è stato citato telefonicamente in Polizia Cantonale il 28.10.2008 per essere sentito nell’ambito dell’inchiesta M__________. In questo senso vedasi pag. 4 del suo rapporto d’arresto del 28.10.2008:

“ Il giorno 07.10.2008, nell’ambito dell’inchiesta R, veniva arrestato M__________, e al suo domicilio veniva sequestrato, tra le altre cose, circa 1 KG di cocaina sottoforma di placche da 25 grammi l’una.

Egli dichiarava che questa cocaina non gli apparteneva, ma che lo stupefacente gli era stato dato in custodia da una persona da lui conosciuta unicamente come “P__________”. M__________ descriveva “P__________” come un ragazzo mulatto, senza fornire ulteriori dettagli utili alla sua identificazione.

Questo pomeriggio veniva citato in ufficio l’utilizzatore del numero 076__________, utenza intestata a D______…ma poi risultata in uso a AC 1.

Una volta che AC 1 si presentava in ufficio, si poteva notare come questi corrispondesse ai connotati forniti da M__________ e riguardanti lo sconosciuto “P__________” che veniva indicato come la persona che gli aveva dato in custodia il KG di cocaina”,

(AI 1).

E’ quindi solo per il buon intuito degli ispettori verbalizzanti che AC 1 ha potuto essere individuato, fermo restando comunque come dopo alcune iniziali reticenze, già a partire da pagina 4 di questo suo primo verbale, ha ammesso un traffico di cocaina, in correità con M__________, di circa 2500 grammi nel periodo inizio 2005 / ottobre 2008:

“ Ora sono disposto a collaborare e dichiaro di aver dato in custodia a M__________ 1 kg di cocaina. La stessa era confezionata in placche da 25 gr l’una. Non so quantificare quante placche erano ma si può calcolare in base al peso di ognuna e sul totale dello stupefacente acquistato.

Queste placche, prima di consegnarle a M__________, si trovavano nel mio zaino. AI momento della consegna le avevo riposte all'interno di un sacchetto di plastica.

D: Si ricorda se sul sacchetto di plastica c'era qualche scritta?

R: Era un sacchetto in plastica di colore bianco, non mi ricordo se vi erano scritte particolari.

D: Dove ha preso questa cocaina?

R: Ho preso il kg di cocaina da una persona che conosco con il nome di J__________ 076__________. Questo nome è anche salvato sulla rubrica del mio telefono cellulare. Preciso che il kg è stato pagato a J__________ per la cifra di CHF 56000.- in contanti.

A domanda rispondo che lo stesso giorno dell'acquisto della cocaina ho consegnato la cocaina a M__________ …

D: Come era confezionato lo stupefacente?

R: La cocaina era imballata con della plastica trasparente.

D: Cosa ha detto a M__________ al momento di consegnargli la cocaina?

R: Ho consegnato la cocaina a M__________ dicendogli di venderla.

Una volta venduta mi avrebbe consegnato il provento della vendita.

D: Ha detto a M__________ a quanto doveva vendere la cocaina?

R: Non ho dato alcun prezzo, so unicamente che ogni 10 grammi venduti lui mi consegnava CHF 1100.-.

D: È la prima volta che consegna/vende cocaina a M__________?

R: Premetto che ho conosciuto M__________ circa 2 anni fa; da quel momento in poi abbiamo cominciato a “lavorare” insieme. Inizialmente il nostro traffico era di 10 grammi alla volta. Le prime 3-4 volte ho venduto quantità di 10 grammi per volta. Preciso che acquistavo la cocaina da J__________.

In seguito il quantitativo è aumentato a 25 grammi per volta; dopodichè a dipendenza dei soldi in mio possesso acquistavo anche 100 grammi alla volta. Questo fino a quando ho acquistato 1 kg che poi ho dato in custodia a M__________.

In totale posso dire che ho acquistato circa 2.5 kg di cocaina, il tutto sempre dal J__________.

A domanda rispondo che la cocaina acquistata da J__________ veniva venduta in maggior parte da M__________ ma anche da me. Gli acquirenti a cui io vendevo la cocaina sono tutte persone presenti anche nel mio cellulare (recapiti telefonici) Inoltre gli acquirenti non erano le medesime persone a cui M__________ vendeva.

D: Potrebbe essere più preciso in merito alle sue vendite ed a quelle di M__________?

R: Il primo anno che ho conosciuto M__________ quando lui mi chiedeva un determinato quantitativo io gli portavo quello che mi avevo chiesto e lo lasciavo da lui. A me comunque rimaneva sempre qualcosa che poi vendevo personalmente.

D: Come ha fatto a racimolare la cifra necessaria per l'acquisto del Kg di cocaina?

R: Negli ultimi 3 anni, grazie all'attività di spaccio, ho racimolato circa CHF 200.000.- però quando mi trovavo al centro di __________ li avevo nascosti nel mio zaino il quale era riposto nell’armadio della mia camera al CRS.

Un giorno mi hanno rubato questi soldi e mi sono rimasti unicamente CHF 20.000.- e un po’ di cocaina. Dalla vendita di questa cocaina ho raccolto circa CHF 60000.-. Con questi soldi ho poi acquistato il Kg di cocaina.

Confermo che i CHF 200.000.- erano tutti provento della vendita di cocaina.

D: Saprebbe descrivere J__________?

R: È alto circa 175-180 cm, carnagione bianca, capelli di media lunghezza di colore nero, non so definire il colore degli occhi, non porta la barba, corporatura robusta, non porta gli occhiali. Non ha cicatrici, tatuaggi od orecchini.

Di origine penso sia slavo, più precisamente serbo. Con lui mi sono espresso in inglese, inoltre parlava pure tedesco e anche un po' italiano.

D: Dove andava a prendere la cocaina?

R: Mi incontravo con J__________ a __________ e quando arrivavo lì ci sentivamo per telefono. Lui veniva a prendermi con l'auto, preciso che quest'ultima portava le scritte "Sunrise" sulla carrozzeria. J__________ mi ha pure detto che lavorava come tecnico presso la ditta Sunrise a __________.

D: Come trasportava la cocaina?

R: Per recarmi a __________ prendevo il treno ed al ritorno nascondevo la cocaina nello zaino facendo rientro sempre col treno. Ho sempre effettuato i viaggi da solo…

R: lo non tagliavo la cocaina di J__________, non so dire se M__________ lo faceva o no…

D: Quanti viaggi ha fatto fino a __________?

R: Non so quantificare quanti viaggi, penso almeno 5 viaggi.

D: Al momento di incontrare J__________ a __________, lei era sempre solo?

R: Sì, ero sempre solo.

D: Prima di conoscere M__________ lei spacciava già?

R: Premetto che prima di iniziare ad acquistare cocaina da J__________ mi rifornivo presso delle persone di . Non mi ricordo il nome di queste persone e non so quantificare quanta cocaina ho acquistato da loro. In ogni caso questi acquisti erano sempre di poca entità, circa 5 grammi alla volta. Questi acquisti si riferisco a circa 3 anni fa fino a 2 anni quando ho poi iniziato con M. Difatti in precedenza "lavoravo" da solo…

D: M__________ sa chi è J__________?

R: Solo io lo conosco e non ne ho mai parlato con M__________. Pertanto non sono mai andato a __________ con M__________”,

(AI 1 PS AC 1 28.10.2008).

Deferito al GIAR il giorno successivo (AI 4) non solo per il titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (di seguito solo LStup, art. 19 cfr. 2 lett. a) e 19a cfr. 1 LStup) ma anche per furto (art. 139 cfr. 1 CP) nonché entrata e soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr) - reati che saranno analizzati ai considerandi 11, 12, 14, 15, 19, 21, 26 e 33 della presente decisione - ha ribadito nella sostanza queste sue prime dichiarazioni precisando come dalla conclusione della procedura d’asilo si sia sempre e solo mantenuto:

“ con il denaro proveniente dal commercio di cocaina”,

(AI 5, GIAR AC 1 29.10.2008).

L’accusato è giunto in aula in stato detentivo malgrado una pregressa sua personale istanza di libertà provvisoria datata 25.1.2009 (AI 30), respinta dal GIAR con decisione 5.2.2009 (AI 33) e fermo restando come precedentemente al gennaio 2009 già avesse dato le prime avvisaglie di un cambiamento di versione in ordine all’imputazione principale di cui al punto 1 dell’AA:

“ Je ne connais pas le M__________ et je ne vendais pas de la drogue”,

(AI 23);

“ Le responsabile de toutes les choses il s’appel __________. Moi je suis __________”,

(AI 24);

cambiamento di rotta definitivamente concretizzatosi nel verbale PP 19.2.2009:

“ Voglio dire che io non ho mai venduto droga a nessuno. Non so cosa è stato scritto sui verbali che mi sono stati fatti. Nella misura in cui contengono mie ammissioni circa mie vendite di cocaina sono sbagliati. Io non ho mai ammesso di vendere cocaina”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

In data 29.10.2009 la Polizia Cantonale ha parimenti proceduto alla perquisizione del domicilio di __________ di B__________, cittadina __________ presso il cui appartamento l’accusato ha temporaneamente soggiornato durante il mese di settembre 2008 (AI 2 nonché AI 32 PS B 29.10.2008 e verbale di sequestro 29.10.2008 allegato 13). Sulle relative risultanze e destinazione giudiziaria data agli oggetti sequestrati si rinvia al considerando 38 della presente decisione.

IV) Risultanze istruttorie prima del verbale PP AC 1 19.2.2009

  1. Prima di predetto verbale (AI 37 PP AC 1 19.2.2009) l’inchiesta nei confronti dell’accusato, di fatto reo confesso per tutte le prospettate imputazioni nella richiesta di conferma d’arresto al GIAR del 29.10.2008 (AI 4) si è basata sulle sue dichiarazioni sia in Polizia che dinanzi al PP (AI 18 PP AC 1 10.12.2008), sul contenuto dei tabulati telefonici relativamente al numero in suo uso (AI 9, 10, 11, 13 e 35) nonché sulle parziali conferme d’acquisto di alcuni suoi clienti (AI 32).

  2. In merito al punto 1 dell’AA

Quo ai suoi fornitori l’accusato ha distinto quattro diversi periodi per degli acquisti totali complessivi di almeno 4335 grammi di cocaina così come indicato nell’AA:

a) giugno 2004 / giugno 2006

“ quando mi trovavo a __________, ho iniziato a prendere cocaina dagli africani che si trovavano al centro ed ho iniziato, piano piano, a vendere cocaina. Inizialmente solo al week end poi in crescendo anche durante la settimana e per passa parola ho aumentato il mio giro di clienti sino a vendere diverse palline ogni settimana.

Posso dire che nel corso dei primi mesi ho venduto unicamente al venerdì e sabato sera, al week end quindi. Vendevo una pallina a sera, ero agli inizi.

Per circa 6 mesi ho mantenuto questo ritmo.

In totale, nei primi sei mesi circa, quindi da giugno a dicembre 2004, ritengo di aver venduto due palline a settimana e pertanto un totale di 52 palline.

Nei successivi sei mesi ho leggermente aumentato le mie vendite arrivando a vendere più o meno 5 palline ogni settimana.

In totale nel periodo compreso tra inizio 2005 e giugno 2005 ho venduto 130 palline di cocaina.

Successivamente, nel periodo compreso tra luglio 2005 e dicembre 2005 ho aumentato ancora, ho raddoppiato, cominciavano ad aumentare le vendite e cominciavo ad avere un guadagno evidente.

Posso dire di aver venduto, all'incirca, 10 palline ogni settimana per un totale, in questi sei mesi, seconda metà del 2005, di 260 palline contenenti cocaina.

Ho continuato con lo spaccio "da strada" ancora per i primi sei mesi del 2006, la prima metà dell'anno all’incirca. In questo periodo ho ancora aumentato il mio traffico sino ad arrivare a vendere circa 15 palline ogni settimana, più o meno.

Confermo di aver venduto, nella prima metà del 2006, ulteriori 390 palline contenenti cocaina.

ADR che sia all'inizio, quindi nel 2004, che alla fine, quindi nel 2006, le palline, o meglio le confezioni di cocaina che vendevano erano sempre identiche, le vendevo al prezzo di 100 Fr e contenevano circa 0.8 grammi di cocaina. Ero io a confezionare le palline, i sacchettini, ed a venderli.

Prendo atto del seguente calcolo:

06.2004/12.2004

2

Confezioni

52

confezioni

41.6 grammi di cocaina

ogni settimana

totali

01.2005/06.2005

5

Confezioni

130

confezioni

104 grammi di cocaina

ogni settimana

totali

07.2005/12.2005

10

Confezioni

260

confezioni

208 grammi di cocaina

ogni settimana

totali

01.2006/06.2006

15

Confezioni

390

confezioni

312 grammi di cocaina

ogni settimana

totali

06.2004/06.2006

832 confezioni totali

665.6 grammi totali

ADR che ho seguito con l'agente interrogante il calcolo e quanto riportato corrisponde alle mie dichiarazioni. Leggendo mi rendo conto di quanta cocaina mi sia girata inizialmente per le mani e di quanta quindi ne abbia venduta. Non pensavo, nella mia testa, di aver spacciato 660 grammi di cocaina ma questo è il calcolo e corrisponde al ritmo di vendita che io ho avuto. È stato un crescendo, ho iniziato con poco, con poche confezioni ogni settimana e poi via via la cosa è aumentata.

Non contesto il calcolo fatto e lo confermo come veritiero ed attendibile.”,

(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);

fermo restando come nel prosieguo di questo suo verbale il quantitativo, così come correttamente indicato al punto 1.1 dell’AA, è stato ridotto a 365 grammi tenuto conto come:

“ Ritengo che la cocaina che ho riferito di aver venduto nel corso dei primi 6 mesi del 2006 in gran parte venisse da questo africano di __________ (ndr.: di cui meglio si dirà al punto 7b) della presente decisione) e pertanto al quantitativo totale di cocaina acquistata e spacciata vanno, a mio modo di vedere, aggiunti unicamente circa 200 grammi”,

(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);

b) metà 2006 / fine 2006

“ dopo aver racimolato del denaro ho pensato di andare a __________ direttamente ad acquistare cocaina.

Questo è successo già nel corso del 2006, a metà anno circa.

A __________ ho trovato un mio ex conoscente (ndr.: poi indicato nell’AA come il non meglio identificato S__________), un cittadino africano che era già stato in Ticino quale asilante e da questi, nella seconda metà del 2006, ho acquistato un totale di 500 grammi.

Nel dettaglio ho acquistato prima 100 grammi, poi ancora 100 grammi e per finire 300 grammi di cocaina. È successo sia che io andassi da lui a prendere cocaina quanto che fosse lui a portarmela.

Parte di questa cocaina è già compresa nel quantitativo sopra indicato come spacciato nella prima metà del 2006, parte invece è stata da me spacciata nel corso della seconda metà del 2006…

So che nel corso del 2006, prima metà, mi sono recato a __________ ed ho preso cocaina dal mio conoscente africano. Ho preso da questo ragazzo per tre volte e confermo il totale acquistato pari a 500 grammi”,

(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);

c) metà 2006 / fine 2006

“ Per tornare alle mie forniture, dopo aver conosciuto S__________, ho anche acquistato della cocaina da alcuni dominicani di __________. Da loro, nel periodo metà 2006, ho acquistato 500 grammi di cocaina. Cocaina che ho poi riportato a __________ perché non era buona”,

(AI 18 PP AC 1 10.12.2008);

d) fine 2006 / settembre 2008

“ quando ho conosciuto J__________ era più o meno freddo e pertanto ritengo potesse trattarsi dell'ultimo trimestre del 2006...

Da questa persona ho acquistato cocaina al prezzo di 53 fr al grammo. la prima volta, il primo acquisto, è stato di 100 Gr di cocaina.

Ho pagato 5300 Fr.

Rientrato in Ticino ho poi venduto questa cocaina al prezzo di Fr 110 al grammo. lo vendevo ai miei acquirenti anche confezioni da 5 o 10 grammi. Indicativamente ci ho messo circa 1 mese e mezzo, forse di più, per vendere questa cocaina...

Sono poi tornato a __________ da J__________ ed ho acquistato 200 grammi di cocaina pagando 10600 fr, quindi sempre 53 fr al grammo.

La procedura di vendita era poi sempre la stessa.

Doveva essere fine anno 2006.

La terza volta che sono andato da J__________ era già il 2007 ed in questa occasione ho acquistato 500 grammi di cocaina.

Era freddo e pertanto mi sento di affermare che era nel periodo iniziale del 2007, l'inverno, tra gennaio e marzo.

Nel 2007 sono tornato a __________ ancora una volta…

A __________ ho acquistato da J__________, nel corso di questo secondo viaggio, effettuato nella seconda metà dell'anno e meglio tra giugno e settembre 2007, il quantitativo di 800 grammi di cocaina.

Ad inizio anno 2008, presso la mia camera dell'Hotel __________ qualcuno mi ha poi rubato quanto io avevo guadagnato sino a quel momento e meglio circa 160'000 Fr. lo avevo ancora, da vendere, circa 100 grammi di cocaina o poco di meno, erano 4 placche da 25 grammi cadauna.

Avevo con me ancora 10'000 Fr.

Con il denaro guadagnato dalla vendita di questi 100 grammi circa e quello che avevo ancora con me sono riuscito ad andare da J__________ ed ad acquistare ancora 370 grammi di cocaina.

Era l'inizio del 2008, primo trimestre, verosimilmente ancora gennaio.

Nel corso del 2008 sono andato a __________ una volta ancora e meglio a settembre 2008, metà mese, ed ho acquistato 1000 grammi di cocaina. Questa cocaina l'ho data a M__________ in deposito…

Prendo atto che nel computer di M__________ sono state rinvenute fotografie di placche di cocaina, identiche a quelle sequestrate in data 07.10.2008, fotografie scattate con una macchina fotografica digitale e datate inizio 2007.

Da parte mia affermo che si tratta sicuramente di cocaina di mia proprietà, di cocaina che ho acquistato da J__________ a __________ e verosimilmente, ma di questo non posso esserne certo al 100%, provenienti dal quantitativo di 200 grammi acquistati a fine 2006. AI massimo, non dovessero più far parte del quantitativo di 200 grammi sicuramente allora sono da considerare come facenti parte del quantitativo di 500 grammi acquistato ad inizio 2007.

È pertanto corretto dire che da J__________ ho acquistato:

1 ° viaggio

Ultimo trimestre del 2006

100 grammi

2° viaggio

Fine 2006

200 grammi

3° viaggio

Inizio 2007

500 grammi

4° viaggio

Estate 2007

800 grammi

5° viaggio

Inizio 2008

370 grammi

6° viaggio

Settembre 2008

1000 grammi

TOTALE

2970 grammi di cocaina

(AI 32 PS AC 1 13.11.2008).

Sommando tutti questi suoi acquisti di cocaina (365 grammi + 500 grammi + 500 grammi + 2970 grammi) si arriva al complessivo quantitativo di 4335 grammi nel periodo metà 2004 / settembre 2008 così come indicato al punto 1 dell’AA e come del resto ribadito dall’accusato dinanzi al PP in data 10.12.2008 (AI 18 PP AC 1 10.12.2008).

In merito a costi di queste forniture AC 1, in sede di pubblico dibattimento, ha precisato come:

“ solo da J__________ pagava 56.-- fr. il grammo, mentre che da S__________ e dagli sconosciuti cittadini africani il costo era di 60.-- fr. il grammo. Con i suoi fornitori non ha debiti”,

(verbale dibattimentale pag. 5);

“ a J__________ ha sempre pagato alla consegna e non dopo la rivendita dello stupefacente. Dichiaro di non aver debiti con J__________”,

(verbale dibattimentale pag. 4);

da cui un costo complessivo d’acquisto indicativamente quantificabile in fr. 218'220.- [(365 grammi x fr. 60.-) + (500 grammi x fr. 60.-) + (2970 grammi x fr. 56.-)] ritenuto come l’accusato non abbia avuto alcuna perdita economica per il restituito quantitativo di 500 grammi agli ignoti cittadini domenicani di cui al punto 1.2 dell’AA visto come:

“ Quando ho ridato la cocaina i fornitori domenicani mi hanno ridato i soldi. Non mi ricordo di preciso quanto ho pagato i domenicani”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

L’istruttoria, anche a fronte delle insufficienti sue indicazioni, non ha permesso di concretamente identificare tutti questi suoi fornitori onde procedere al loro arresto e quindi contrapporre le loro dichiarazioni a quelle di AC 1 e pure una specifica segnalazione dalla Polizia Cantonale a quelle dei Cantoni __________ ed __________ in ordine al non meglio identificato J__________ non ha dato, ad oggi, alcun risultato (AI 32 pag. 21).

  1. In merito al punto 1.1 dell’AA

La Pubblica Accusa, perlomeno prima della sua requisitoria, ha imputato all’accusato una vendita di 2835 grammi di cocaina partendo dal quantitativo complessivo da lui dichiarato come acquistato così come sopra specificato nel considerando 7 della presente decisione previa deduzione dei quantitativi di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell’AA e questo anche perché i suoi minimi consumi di cocaina (punto 4 dell’AA) non sono risultati riconducibili a questi acquisti ma solo e sempre ad offerte da parte di terzi:

“il suo consumo di cocaina è stato minimo e lo stupefacente gli veniva offerto. Conferma che il quantitativo acquistato di cui al punto 1.1. è stato rivenduto sia da lui che assieme ad altre persone che da lui acquistavano come ad esempio M__________”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

A dire il vero, e così come constatato dalla Corte in sede dibattimentale, nei propri verbali d’interrogatorio sia in Polizia che dinanzi al PP del 10.12.2008 (AI 18 PP AC 1 10.12.2008) l’accusato aveva riconosciuto delle vendite ad almeno 33 clienti, di cui 24 verbalizzati, a __________ e nel __________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008 e 9.1.2009), nel periodo giugno 2004 / 28.10.2008, al prezzo variante tra fr. 110.- e fr. 150.- il grammo (verbale dibattimentale pag. 5) per un quantitativo totale complessivo maggiore rispetto a quello indicato nell’AA e meglio 3543 grammi.

In quest’ottica si richiamano, con il nome del singolo acquirente, le rispettive dichiarazioni dell’accusato nei diversi suoi verbali d’interrogatorio: M__________ (AI 18 PP AC 1 10.12.2008 e AI 32 PS M 17.12.2008, periodo febbraio 2006 / gennaio 2008, pari a 23 mesi x 4 settimane x 10 grammi di media a settimana = 920 grammi), AA__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 12 grammi), SA__________ (AI 32 PS AC 1 23.1.2009, 120 grammi), A__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 80 grammi), AB__________ (AI 18 PP AC 1 10.12.2008, 400 grammi), FC__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), SD__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), FF__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 500 grammi), G__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), SG__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 30 grammi), MG__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 50 grammi), NL__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), F__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 130 grammi), AM__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), O__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), AX__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 60 grammi), DP__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), R__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), Q__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), MS__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), AS__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), V__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), FL__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 50 grammi), PL 1 (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 100 grammi), K__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 20 grammi), MA__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 300 grammi), PS__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, alcuni grammi), SP__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 10 grammi), RA__________ (AI 32, PS AC 1 11.12.2008, 50 grammi), X__________ (AI 32 PS AC 1 11.12.2008, 30 grammi), CT__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 6 grammi), N__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 5 grammi) e RO__________ (AI 32 PS AC 1 30.12.2008, 20 grammi).

Sulla scorta di queste dichiarazioni predibattimetali la Corte ha quindi prospettato all’accusato, previo richiamo dell’art. 250 CPP, delle sue maggior vendite per complessivi 3543 grammi di cocaina, ciò che ha comportato, in relazione al punto 1 dell’AA, un possibile aumento dell’intero traffico da lui messo in atto per complessivi 5043 grammi al posto di 4335 grammi indicati nell’AA (verbale dibattimentale pag. 5).

In sede d’inchiesta la Polizia ha proceduto alla verbalizzazione di 24 presunti clienti dell’accusato. Alcuni hanno negato di aver acquistato della cocaina, altri hanno sensibilmente ridotto il quantitativo comperato, solo in due casi è stato indicato lo stesso quantitativo (M__________ e SG__________) mentre in un altro l’acquirente ha affermato un suo maggior acquisto (AX__________).

Comunque sia, partendo dalle dichiarazioni degli acquirenti verbalizzati in Polizia, la Corte ha constatato come complessivamente il quantitativo di cocaina da loro dichiarato per comperato arrivi a 1333 grammi: M__________ (AI 22 PP M 30.12.2008, 920 grammi), FC__________ (AI 32 PS FC 22.12.2008, 7 grammi), FF__________ (AI 32 PS FF 14.1.2009, 200 grammi), SG__________ (AI 32 PS SG 30.10.2008, 30 grammi), MG__________ (AI 32, PS MG 16.1.2009, almeno 1 grammo), F__________ (AI 32 PS F 15.12.2008, 15 grammi), AX__________ (AI 32 PS AX 15.1.2009, 80 grammi), DP__________ (AI 32 PS DP 14.1.2009, 2 grammi), Q__________ (AI 32 PS Q, 3 grammi), MS__________ (AI 32 PS MS 30.12.2008, 3 grammi), AS__________ (AI 32 AS 18.12.2008, 70 grammi) e V__________ (AI 32 PS V 12.12.2008, 2 grammi).

Partendo dalle dichiarazioni dell’accusato in merito al prezzo di vendita da lui applicato (verbale dibattimentale pag. 5) ed applicando, nell’ipotesi a lui più favorevole, l’importo più basso di fr. 110.- al grammo, tenendo anche solo conto del quantitativo totale di cocaina venduta così come indicato nell’AA (2835 grammi), si arriva, perlomeno, ad un importo di almeno fr. 311'850.-.

  1. In merito al punto 1.2 dell’AA

Si richiama quanto già indicato nel considerando 7 della presente decisione con l’ulteriore precisione, resa in aula dall’accusato, secondo cui:

“ Sono stati gli acquirenti a dirmi che non era buona”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

  1. In merito al punto 1.3 dell’AA

Oltre a quanto già esposto nei considerandi 4 e 5 della presente decisione si richiama il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio di AC 1 dinanzi al PP:

“ visto che mi fidavo di M__________, avevo deciso di chiedergli se era disposto a tenere a casa la cocaina per aiutarmi a rivenderla. Questo é successo nel corso del mese di settembre quando poi sono salito a __________ dove ho acquistato il 1 kg di cocaina che ho poi portato a M__________. L'accordo era che M__________ vendeva la cocaina e che poi mi telefonasse per andare a ritirare i soldi nella ragione di Fr. 1'100.00 per 10 grammi.

ADR: che preciso che anche da parte mia avrei venduto parte di questa cocaina e mi sarei recato da lui a prendere di volta in volta i quantitativi. Non avendo io a disposizione un appartamento mio e non volendo coinvolgere la mia amica B__________ avevo detto a M__________ di tenere la cocaina”,

(AI 18 PP AC 1 10.12.2008).

  1. In merito al punto 2 dell’AA

Prima del pubblico dibattimento dove ha contestato d’aver commesso questo furto indicando come nella valigia non vi fossero due tappeti ma 10 chili di marijuana da lui venduti a terzo ignoto in correità con PL 1 e G__________ (verbale dibattimentale pag. 9), l’accusato aveva esplicitamente riconosciuto di aver commesso questo reato (art. 139 cfr. 1 CP) a danno di PL 1:

“ Per quanto riguarda PL 1 mi viene contestato il fatto che io ho rubato due tappeti dal suo laboratorio di __________.

Da parte mia confermo il fatto, e quindi che alcuni anni fa, penso nel 2004, quando lavoravo presso di lui gli ho rubato questi due tappeti.

I due tappeti in questione li avevo poi riposti all'interno di due valigie; le valigie le avevo riposte all'interno del garage di proprietà di B__________ …

Circa nel 2005 mi sono poi accorto del fatto che questi tappeti erano scomparsi e non erano più presenti nel garage dove li avevo riposti in precedenza”,

(AI 32 PS AC 1 30.12.2008);

“ Ammetto di avere preso da PL 1 due tappeti, verso la fine del 2004…Nel 2004 ho lavorato per lui e ho alloggiato preso il laboratorio, che si trova a __________ …Per la precisione ho collaborato con lui in varie occasioni, nel periodo 2004-2005, ma in modo non continuativo. Per vari periodi ho dormito presso il suo laboratorio…

Per quanto riguarda il furto dei due tappeti di cui vengo accusato, devo dire che si tratta di due tappeti vecchi, che a mio modo di vedere non erano più vendibili. lo mi ero occupato di lavarli. Avevo chiesto a PL 1 di darmeli. Non avevamo ancora trovato un accordo in questo senso. Ad un certo momento abbiamo anche avuto delle discussioni circa la mia retribuzione. Sta di fatto che un giorno mi sono portato via i tappeti senza dirglielo…

E' solo quando me ne sono andato dal suo magazzino che egli mi ha chiesto di restituire i tappeti. lo volevo restituirglieli ma purtroppo mi erano stati rubati dalla cantina presso la quale li tenevo”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009);

così come del resto denunciato, con maggior dettagli, dalla stessa parte lesa nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 28.10.2008, il cui contenuto è stato successivamente ribadito il 5.3.2009 dinanzi al PP”, (AI 41 PP PL 1 5.3.2009):

“ L'ho conosciuto nel 2003 - 2004…

Ammetto subito che…saltuariamente ha lavorato nel mio laboratorio di tappeti e sempre nel 2004 non avendo lui dove dormire lo ho ospitato nel laboratorio per un paio di mesi... Poi però vedendo che non se ne andava, in un certo senso lo ho invitato ad andarsene in modo chiaro. In effetti se ne è andato e mi ha lasciato la chiave in buca lettere. Mi accorgo, sempre nel 2004 che è sparita dal laboratorio una valigia con due tappeti in seta che valevano globalmente sul mercato 12mila franchi. Ho sospettato di lui e nel 2005…lo ho incontrato per strada a . Gli dico dei tappeti e gli chiedo che fine hanno fatto. Lui mi risponde che li aveva presi per una amica da utilizzare per una cena e fare bella figura. Gli dico che è opportuno che andiamo a prenderli e lui mi ha portato a __________ dietro la via . Mi disse che erano in cantina ma nel frattempo aveva chiamato un’altra persona, tale Pi che aveva le chiavi della cantina. Con questo Pi e con AC 1 siamo andati in questa cantina dove vi era un sacco di roba, la mia valigia vuota ma dei tappeti nulla. Resta il fatto che AC 1 mi prendeva anche in giro dicendomi che io i tappeti non li avrei più visti…

C'è un seguito che risale ad un anno fa quando ebbi l'opportunità di essere chiamato in Polizia e essere interrogato dalla Polizia cantonale in quanto AC 1 aveva asserito di aver lavorato per un lungo periodo presso il mio laboratorio.

Ovviamente negai il fatto raccontando quello che dico adesso.

Spiegai anche la storia dei tappeti ma in effetti poi non venni a firmare la denuncia perché la vedevo come una perdita di tempo.

Arriviamo ai tempi nostri. Tramite Se__________ circa due settimane ebbi modo di chiederli il numero di AC 1 e Se__________ mi disse che AC 1 aveva sempre il medesimo numero …Lo contatto e scatta la segreteria telefonica. Lui mi ricontatta qualche giorno dopo e gli chiedo quando è possibile vederci per mettere a posto la storia dei tappeti.

Lui mi disse che gli spiaceva il torto fatto e che ci saremmo visti. Il 22 ottobre 2008 mi contatta con messaggio SMS io gli rispondo sempre tramite SMS e ci siamo trovati vicino ad un bar all'angolo della Caritas.

AC 1 mi disse che avrebbe cercato un posto di lavoro e che poi ci saremmo visti. Sta di fatto che non l'ho più visto...

A precisa domanda rispondo che intendo in queste sede denunciare il furto dei due tappeti di cui darò documentazione della tipologia e confermo che il loro valore globale è di circa 10mila franchi.

Confermo che questo furto di tappeti è avvenuto a __________ …nel mio laboratorio nell'anno 2004 - 2005”,

(AI 1 PS PL 1 28.10.2008).

  1. In merito al punto 3 dell’AA

Visti i suoi due precedenti decreti penali del 7.7.2005 e 30.1.2008 (considerando 3 della presente decisione) nell’AA è stato correttamente preso in considerazione solo il periodo decorrente dal febbraio 2008, ritenuto inoltre come l’accusato, nei suoi verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP, non abbia mai contestato di aver commesso il reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr:

“ ADR: che mi rendo conto che formalmente io non avevo il permesso per rimanere in Svizzera, ma ormai vi risiedo da così tanto tempo che a me sembra che la mia presenza sia accettata...

Confermo che avevo capito che non potevo rimanere in Svizzera, ma preferivo rimanerci e dunque così ho fatto.

Sono consapevole di avere violato la legge rimanendo in Svizzera senza alcun valido permesso. Capisco quindi l'accusa di soggiorno illegale a mio carico”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

  1. In merito al punto 4 dell’AA

Anche questa imputazione non è stata contestata da AC 1, che è risultato negativo all’esame tossicologico delle urine il giorno dell’arresto (considerando 1 della presente decisione), fermo restando come i suoi consumi di cocaina e canapa siano sempre stati, in forza alle sue stesse dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP, come minimi, occasionali e sporadici:

“ Ho fatto uso di cocaina fino a 2-3 mesi fa. Adesso ho smesso di fare uso di queste sostanze”,

(AI 1 PS AC 1 28.10.2008);

“ non sono un drogato, non sono un consumatore di cocaina. In passato ho fumato della marijuana e dell’hashish. Successivamente ho fatto uso molto saltuario di cocaina e meglio mi facevo una qualche sniffata ogni tanto, in compagnia. Oserei dire che mi facevo di media un tiro al mese…

Il mio consumo è assolutamente irrisorio”,

(AI 32 PS AC 1 13.11.2008);

“ In passato ho fatto uso di stupefacenti, in particolare cocaina e canapa. Per quanto riguarda la canapa ho consumato sia erba (marijuana) che hashish. Negli ultimi tre anni non so dire quanto stupefacente ho consumato complessivamente. In ogni caso non avevo un consumo regolare ma mi capitava ogni tanto di fare uso di queste sostanze”,

(AI 32 PS AC 1 21.1.2009);

“ Confermo di non essere un consumatore abituale. Mi capitava comunque di fumare marijuana e hashish ed occasionalmente di tirare un po’ di cocaina in compagnia. Questo è capitato anche negli ultimi tre anni”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

V) Verbale PP AC 1 19.2.2009

  1. Come già anticipato nel considerando 5 della presente decisione, in questo suo verbale d’interrogatorio (AI 37 PP AC 1 19.2.2009) l’accusato si è sorprendentemente dichiarato estraneo al reato di cui al punto 1 dell’AA precisando inoltre che:

“ Nego di avere mai detto di avere venduto della cocaina. La cocaina che mi viene detto essere stata trovata presso l'abitazione di M__________ non esiste. M__________ era un mio amico, che frequentavo normalmente. In sua compagnia mi è capitato di sniffare della cocaina che mi ha offerto lui. Non gli ho mai dato della cocaina…

Confermo che io non ho mai ammesso nulla. Le firme che mi sono state mostrate non sono mie. Ribadisco ciò nonostante il mio patrocinatore mi invita a ripensare alle mie dichiarazioni e mi ricorda che anche lei era presente al verbale del 10.12.2008 e conferma che esso riporta quanto da me dichiarato e sottoscritto.

Il PP mi chiede se mi sono mai recato a __________ ad acquistare della cocaina.

Rispondo di no…

Chiedo al Procuratore su cosa basa le sue accuse nei miei confronti. lo sono…innocente e ritengo che contro di me non vi siano prove”,

(AI 37 PP AC 1 19.2.2009).

Inversamente i reati di furto (art. 139 cfr. 1 CP, punto 2 dell’AA e considerando 11 della presente decisione), di soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr, punto 3 dell’AA e considerando 12 della presente decisione) e di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup, punto 4 dell’AA e considerando 13 della presente decisione) sono stati nuovamente ammessi.

VI) Risultanze dibattimentali e nuove imputazioni

  1. In sede dibattimentale l’accusato ha parzialmente modificato le sue dichiarazioni dinanzi al PP del 19.2.2009 (AI 37 PP AC 1 19.2.2009) riconoscendo espressamente i reati di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 3 e 4 dell’AA, mentre ha contestato il reato di cui al punto 2, ciò che gli ha comportato, per i motivi che saranno evidenziati nel considerando 21 della presente decisione, due nuove imputazioni (art. 250 CPP) per il titolo di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup) e denuncia mendace (art. 303 cfr. 1 CP).

  2. In merito al punto 1 e 1.1 dell’AA

“ L’accusato dichiara che negli ultimi 5 anni ha venduto della cocaina nel __________. Gli è impossibile dire l’esatto quantitativo di cocaina venduto. Conferma nondimeno la quantità di cocaina da lui acquistata, così come indicata in relazione ai fornitori al punto 1.1. dell’atto d’accusa…

Conferma quindi che il quantitativo acquistato di cui al punto 1.1. è stato rivenduto sia da lui che assieme ad altre persone che da lui acquistavano come ad esempio M__________.

Dichiara di confermare le dichiarazioni da lui rese nei verbali di polizia, in tutti i verbali e questo da quello dell’arresto fino all’ultimo verbale del 23.1.2009.

Dichiara di riconoscere così come indicato nel punto 1.1 dell’atto d’accusa delle vendite per un quantitativo di 2 Kg e 835 g di cocaina”

(verbale dibattimentale pag. 4)

“L’accusato ribadisce di aver venduto 2 chili e 835 grammi così come indicato nell’atto d’accusa”,

(verbale dibattimentale pag. 7).

  1. In merito al punto 1.2 dell’AA

“ Dichiaro di confermare anche il punto 1.2 dell’atto d’accusa. Sono stati gli acquirenti a dirmi che non era buona. Quando ho ridato la cocaina i fornitori domenicani mi hanno ridato i soldi. Non mi ricordo di preciso quanto ho pagato i domenicani”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

  1. In merito al punto 1.3 dell’AA

“ L’accusato conferma l’imputazione di cui al punto 1. 3 e precisa che qualora M__________ avesse venduto lo stupefacente lui si aspettava fr. 110.-- al grammo”,

(verbale dibattimentale pag. 5).

  1. In merito al punto 3 dell’AA

“ L’accusato dichiara che era a conoscenza del fatto che non poteva rimanere in Svizzera dopo la notifica del divieto di entrata”,

(verbale dibattimentale pag. 3).

  1. In merito al punto 4 dell’AA

“ L’accusato dichiara che gli è impossibile quantificare il suo consumo di cocaina e canapa dei ultimi 3 anni a partire da oggi. Conferma comunque che si è trattato di un consumo occasionale”,

(verbale dibattimentale pag. 8).

“ il suo consumo di cocaina è stato minimo e lo stupefacente gli veniva offerto”,

(verbale dibattimentale pag. 4).

  1. In sede dibattimentale AC 1 ha contestato di aver commesso il furto (art. 139 cfr. 1 CP) di cui al punto 2 dell’AA dando una differente versione dei fatti che ha avuto come diretta conseguenza il vedersi prospettare (art. 250 CPP) il nuovo reato di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup) per avere, agendo con PL 1 e G__________, nel periodo 2004/2005, ripetutamente venduto a terze persone non meglio identificate un quantitativo di 11 chili di marijuana, conseguendo un illecito profitto di almeno fr. 6'000.- (verbale dibattimentale pag. 9):

“ L’accusato, dopo che il Presidente ha richiamato il reato di denuncia mendace e cosa ciò significhi dichiara che nel periodo 2004/2005 per conto di PL 1 ha venduto in più occasioni per un prezzo alla vendita che non riesce a ricordare un quantitativo complessivo di 1 chilo di marijuana di proprietà di PL 1 e che lo stesso gli aveva detto di andare a prendere e vendere per conto suo. Dichiara altresì di non ricordarsi il quantitativo di ogni singola vendita anche se il complessivo era di 1 chilo. In merito alla valigia indicata al punto 2 dell’AA, l’accusato dichiara che la stessa conteneva 10 chili di marijuana sempre di proprietà di PL 1 e che quest’ultimo gli aveva detto di vendere ad un terzo, così come è avvenuto, non meglio identificato e che fu a loro presentato da G__________. Per questa vendita il prezzo era stato fissato in 11'000 fr. per lo meno per quello che era la parte di PL 1 che l’accusato ha invece tenuto per sé…Le vendite ai clienti occasionali sono avvenute nel __________ e così come i 10 chili nel periodo fine 2004/2005... L’accusato precisa ora che degli 11'000.- fr., 5'000.- gli ha ridati a G__________ e 6'000.- se li è tenuti per sè. A suo modo di vedere PL 1 lo ha denunciato falsamente per il furto per fargli pagare questa storia”,

(verbale dibattimentale pag. 9);

fermo restando come dopo aver saputo che la Corte avrebbe proceduto all’audizione di PL 1 e G__________ ha parzialmente corretto il tiro affermando di:

“ non ricordarsi con precisione quanta marijuana vi era nella valigia rispettivamente quale fosse il prezzo di vendita”,

(verbale dibattimentale pag. 9).

Comunque sia la Corte ha proceduto all’audizione degli asseriti suoi due correi che, in modo categorico e con argomentazioni diverse, hanno recisamente contestato le accuse avanzate a loro danno da AC 1, fermo restando come PL 1 abbia riaffermato come i due tappeti siano stati realmente rubati nelle modalità di tempo e di luogo da lui già specificate nei suoi verbali di Polizia e dinanzi al PP (PL 1 verbale dibattimentale pag. 12, G__________ verbale dibattimentale pag. 10 e considerando 11 della presente decisione).

La Corte, preso atto delle differenti versioni rese in merito dai tre protagonisti, così come del mantenimento della propria (art. 308 cpv. 1 CP) da parte di AC 1:

“ L’accusato dichiara di riconfermare le sue dichiarazioni in merito alla marijuana e questo indipendentemente da quanto affermato da PL 1 e G__________”,

(verbale dibattimentale pag. 13);

alla fine del primo giorno di processo gli ha quindi prospettato (art. 250 CPP), in alternativa ed esclusione a quello di cui all’art. 19 cfr. 1 LStup, il possibile reato di denuncia mendace (art. 303 cfr. 1 CP) per avere a , il 27.7.2008, benché li sapesse innocenti, denunciato all’autorità PL 1 e G come colpevoli di un crimine o di un delitto alfine di provocare contro di loro un procedimento penale (verbale dibattimentale pag. 13).

VII) Diritto

  1. Nella propria arringa la difesa ha posto più volte l’accento sul principio in dubio pro reo affinché la Corte, limitatamente al punto 1.1 dell’AA, rigettasse, proprio in forza a questo istituto, il quantitativo di vendita indicato nell’AA (2835 grammi) rispettivamente aumentato dalla Pubblica Accusa nella sua requisitoria (3543 grammi) per riportarlo alle sole dichiarazioni degli acquirenti di AC 1 (considerando 8 della presente decisione).

Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF non pubblicate 13 maggio 2008 6B.230/2008 e 19 aprile 2002 1P.20/2002 nonché DTF 127 I 38). Il Tribunale Federale s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 129 I 8 e 173). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 1P.20/2002).

  1. Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista, detiene, trasporta, deposita e vende stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è oggettivamente adempiuto per la cocaina per dei quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 114 IV 164 e 112 IV 109), di almeno 18 grammi puri (DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (DTF 106 IV 232 e 104 IV 211).

L’art. 19 cfr. 2 lett. c) LStup prevede un ulteriore caso grave che si concretizza quando, trafficando per mestiere, viene realizzata una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. Il mestiere implica un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 113, 119 IV 129, 117 IV 63 e 116 IV 319), mentre le nozioni di grossa cifra d’affari e di guadagno considerevole sono state precisate dal Tribunale Federale in DTF 117 IV 63 (fr. 110'000.- per la grossa cifra d’affari) ed in DTF 129 IV 253 (fr. 10'000.- per il guadagno considerevole).

Notasi come sia sufficiente che una sola circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave (DTF 122 IV 265 e 120 IV 330). Il simultaneo verificarsi di più circostanze ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 LStup non permette di superare il limite superiore della pena edittale ma può essere preso in considerazione al momento della commisurazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 63 vCP, ora art. 47 CP (DTF 120 IV 330 e 112 IV 109).

  1. In merito al punto 1 dell’AA

Tra le tre possibili varianti scaturite dal pubblico dibattimento (2357,50 grammi per la difesa [pari a 1'337,50 grammi per il punto 1.1 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA], rispettivamente 4335 grammi come indicato nell’AA [pari a 2835 grammi di cui al punto 1 dell’AA + 500 grammi di cui al punto 1.2 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA] o 5043 grammi come sostenuto in requisitoria dalla Pubblica Accusa [pari a 3543 grammi per il punto 1.1 dell’AA + 500 grammi di cui al punto 1.2 dell’AA + 1000 grammi di cui al punto 1.3 dell’AA]) la Corte ha deciso, senza il benché minimo dubbio in merito, per la soluzione mediana, confermando quindi integralmente il punto 1 dell’AA.

Più specificatamente in relazione al punto 1.1. dell’AA tale conclusione si è fondata sulla ripetuta confessione resa in aula dall’accusato (considerandi 15 e 16 della presente decisione), la stessa vestita sia dalle precedenti sue dichiarazioni in tutti i verbali di Polizia, al GIAR e dinanzi al PP prima del 19.2.2009 (considerandi da 5 a 8 della presente decisione), dalla circostanziata sua descrizione di chi sono stati i suoi fornitori con specifiche indicazioni - segnatamente di tempo, di luogo e del prezzo unitario della cocaina (considerandi 6 e 7 della presente decisione) - che AC 1 non può essersi così liberamente inventato se non fossero state vere a causa di una del resto non psichiatricamente appurata sua malattia (considerando 1 della presente decisione) rispettivamente per suoi, ma allora incomprensibili, eccessi megalomani.

Altresì oltre che da una comunque importante copertura da parte dei suoi verbalizzati acquirenti (1333 grammi è quasi il 50% di 2835 grammi, considerando 8 della presente decisione), il convincimento della Corte si è fatto certezza in forza alle stesse dichiarazioni dibattimentali dell’accusato in merito al furto da lui subito a fine dicembre 2007 presso l’Hotel __________ di __________:

“ è vero che alla fine del dicembre 2007 ha subito un furto di denaro all’Hotel __________ dove alloggiava. Conferma che erano soldi provenienti dalle vendite di cocaina. Dichiara che a suo modo di vedere erano 100/120'000.-- fr. a cui bisogna aggiungere i 20'000.-- fr. che non gli sono stati rubati”,

(verbale dibattimentale pag. 5).

Ora anche solo basandosi sulla somma di fr. 120'000.- (fr. 100'000.- + fr. 20'000.-) e tenuto conto che era un importo al netto d’acquisto (considerando 7 della presente decisione) e che, anche nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il suo guadagno al grammo era di almeno fr. 54.- (fr. 110.- come prezzo di vendita minimo applicato del resto al solo M__________ mentre per altri acquirenti il prezzo variava tra fr. 120.- e fr. 150.- il grammo [considerando 8 della presente decisione] ./. fr. 56 quale prezzo di acquisto da J__________ [considerando 7 della presente decisione]) si arriva, calcoli alla mano, a più di 2200 grammi di cocaina venduta, ciò che ad ulteriore supporto di quanto indicato all’inizio di questo considerando, ha permesso alla Corte di concludere, senza il benché minimo dubbio in merito, per il sicuro riconoscimento del quantitativo di cui al punto 1.1 dell’AA dopo aver ricordato come l’accusato, per più di quattro anni, ha vissuto solo grazie ai proventi del suo spaccio (considerando 1 della presente decisione), che gioco forza non può che essere maggiore alle sue così calcolate vendite di perlomeno 2200 grammi a fine dicembre 2007 corrispondendo quindi perlomeno a quelli che sono stati i suoi ammessi acquisti per complessivi 2835 grammi, tutti d’altronde destinati alla vendita visto che il suo consumo è stato foraggiato solo da offerte da parte di terzi (considerando 20 della presente decisione).

Conseguentemente a ciò la Corte non ha potuto che rigettare le differenti conclusioni avanzate dal PP e dalla difesa in sede di discussione.

Per la tesi della Pubblica Accusa già solo poiché basata su calcoli troppo empirici ed in nessun modo provati, segnatamente per quello che possono essere stati i costi complessivi per vitto e alloggio di AC 1 a partire dal 2004 (fr. 60'000.-). E’ vero che nei suoi verbali in Polizia l’accusato aveva ammesso delle vendite per complessivi 3543 grammi di cocaina (considerando 8 della presente decisione), ma è altresì vero che la Corte ha ritenuto come sicuramente più attendibile e certa la sua ricostruzione sugli acquisti piuttosto che quella sulle vendite essendo stati i primi più sporadici e quindi più ricordabili e giocoforza, nelle sue ammissioni, più credibili rispetto ai secondi che sono avvenuti, invece, nel quadro di una attività di spaccio assolutamente ripetitiva, esperita per un periodo di più di quattro anni e sulla quale, segnatamente sugli specifici quantitativi di ogni singolo acquirente, è ben possibile che AC 1 abbia potuto comprensibilmente confondersi per eccesso.

Per la tesi della difesa, proprio tenendo conto del principio in dubio pro reo, in quanto in crasso urto con le altre risultanze dibattimentali e di istruttoria così come sopra evidenziate - segnatamente ma anche se non esclusivamente già solo per la vestita confessione in aula di 2835 grammi di vendita (considerando 16 della presente decisione) - fermo restando poi come la copertura di quasi la metà delle forniture con le dichiarazioni di acquisto degli stessi acquirenti non può che validamente rinviare, rispettivamente comprovare, delle vendite ben maggiori e questo anche solo perché non tutti i clienti di oltre quattro anni di spaccio hanno potuto essere identificati e verbalizzati, così come rientra nel corso ordinario delle cose e della comune esperienza che chi lo è stato abbia voluto negare o perlomeno ridurre sensibilmente i propri consumi onde cercare di evitare conseguenze personali sia sul piano penale (art. 19a cfr. 1 LStup) che amministrativo (art. 16 segg. della LCStr).

La Corte non ha altresì avuto dubbi sul riconoscimento delle imputazioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell’AA e questo dopo aver richiamato, rispettivamente accertato, le risultanze istruttorie e dibattimentali così come indicate nei considerandi da 4 a 7, 9, 10, 17 e 18 della presente decisione.

Pacifica, già solo per il quantitativo complessivamente ritenuto di 4335 grammi di cui 910,81 grammi con un grado di purezza medio del 44% (considerando 4 della presente decisione), la chiara realizzazione dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup, unica aggravante, bastandone una, formalmente ritenuta.

  1. In forza all’art. 115 cpv. 1 lett. b) della LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato.

  2. La Corte, accertato l’adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge in forza alle chiare risultanze istruttorie e dibattimentali (considerandi 1, 3, 12, 14, 15 e 19 della presente decisione), non ha avuto dubbio alcuno nel riconoscere AC 1 quale autore colpevole del reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr relativamente al periodo febbraio 2008 / 28.10.2008.

  3. Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.

  4. Anche per questa imputazione, in base agli accertati elementi di cui ai considerandi da 13 a 15 e 20 della presente decisione, la Corte altro non ha potuto fare che confermare il reato di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup), limitandone comunque il periodo, ai sensi dell’art. 109 CP, dal 28.7.2006 al 28.10.2009.

  5. Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi usando inganno induce un funzionario (art. 110 cpv. 3 CP) od un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico (art. 110 cpv. 5 CP), contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, in specie ad autentificare una firma falsa od una copia non conforme all’originale, rispettivamente chi fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altrui sul fatto in esso attestato (BOOG, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 253 no. 3 segg., TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 253 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 253 no. 1, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Schulthess, Zurigo, 2004, § 38, pag. 162 segg., CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Stämpfli, Berna, 2002, art. 253 no. 1 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter, Losanna, 2007, art. 253 no. 1.1. segg.). L’autore deve aver agito intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) fermo restando come la norma non richieda per la sua applicazione né la volontà di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi, rispettivamente di così procacciarsi un indebito profitto. Il dolo eventuale è non di meno sufficiente (BOOG, op. cit., art. 253 no. 12, TRECHSEL, op. cit., art. 253 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 253 no. 3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 38, pag. 164 e CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 253 no. 17).

  6. Incontestato, nemmeno da AC 1, che il suo permesso d’asilante sia stato ottenuto con l’inganno, presentando false generalità e dopo aver fatto sparire il passaporto originale (considerando 1 della presente decisione). Da ciò il chiaro adempimento a suo danno dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge propri all’art. 253 CP.

  7. Conformemente all’art. 139 cfr. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Dal profilo oggettivo il reato presuppone una cosa mobile altrui, che non sia senza padrone o in proprietà dell’autore, il cui comportamento deve consistere nel sottrarre la cosa, vale a dire nel privare il precedente possessore, contro la sua volontà, della facoltà di disporne allo scopo di costituire sulla stessa un nuovo possesso nella sua persona o di un terzo (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, op. cit., art. 139 no. 10 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 139 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 139 no. 2 segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo, 2008, § 8, pag. 134 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 139 no. 1 segg., FAVRE/PELLET/ STOUDMANN, op. cit., art. 139 no. 1.2. segg. e HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale I, Schlthess, Zurigo, 1997, art. 139 no. 784 segg.). Trattasi soggettivamente di un reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) anche se il dolo eventuale è comunque sufficiente (NIGGLI/RIEDO, op. cit., art. 139 no. 63 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 139 no. 7, DONATSCH, op. cit., § 8, pag. 142 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 139 no. 8 segg. e HURTADO POZO, op. cit., art. 139 no. 794 segg.).

  1. Conformemente all’art. 303 cfr. 1 cpv. 1 CP è punito con una pena detentiva o pecuniaria chi denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente per provocare contro di essa un procedimento penale.

Scopo della norma è di proteggere sia l’onore della persona denunciata sia una corretta amministrazione della giustizia. Colui che è denunciato all’autorità come autore di un reato penale è leso nel suo onore, motivo per cui una denuncia mendace comprende pure i reati contro l’onore previsti dagli art. 173 e segg. CP ed implica quindi la calunnia ai sensi dell’art. 174 CP (DTF 115 IV 1). La denuncia deve essere fatta ad un’autorità allo scopo di provocare l’apertura di un procedimento penale nei confronti del denunciato (DELNON/RÜDY,Basler Kommentar, op. cit., art. 303 no. 13 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 303 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 303 no. 2 segg., DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 96, pag. 366 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 303 no. 2 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 303 no. 1.1. segg.). Trattasi di un reato intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP) che non ammette il dolo eventuale nel senso che l’autore deve denunciare una persona sapendola assolutamente innocente (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 303 no. 26 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 303 no 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 303 no. 6, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 96, pag. 370 segg., CORBOZ, op. cit., Vol. II, art. 303 no. 17 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 303 no. 1.5.).

  1. La Corte, malgrado la breve istruttoria dibattimentale esperita con l’audizione di PL 1 e G__________ (considerando 21 della presente decisione), non è riuscita a determinare, con la dovuta e necessaria certezza, quale fosse il contenuto della valigia di cui al punto 2 dell’AA. Due tappetti o 10 chili di marijuana?

Per la Corte è stato impossibile stabilirlo anche a fronte, per l’asserito furto (art. 139 cfr. 1 CP), di un’istruttoria non sufficientemente sostenuta da altre prove se non, al di là delle dichiarazioni di PL 1 nei suoi verbali d’interrogatorio (considerando 11 della presente decisione), dalla ritrattata prima confessione dell’accusato poi seguita da sue nuove e completamente differenti dichiarazioni di colpevolezza, recisamente contestate dagli asseriti suoi due correi e questo, per il solo PL 1, anche in relazione ad un comune spaccio di 1 chilo di marijuana (considerando 21 della presente decisione).

Nell’impossibilità, già solo come esempio, di accertare quanto fossero grandi i due tappeti rispettivamente la valigia anche solo per verificare se era sufficientemente capiente per contenere questi ultimi o, inversamente, 10 chili di marijuana, l’assenza agli atti per negligenza dello stesso PL 1 - il cui ritardo nel presentare la propria denuncia, visto anche il dichiarato valore economico dei due tappeti dopo la sostenuta ma non comprovata loro riparazione, lascia perlomeno perplessi - di un giustificativo di acquisto o perlomeno di una loro valida descrizione, così come la mancata audizione del teste che, asseritamene a __________, avrebbe assistito alla lite tra l’accusato e la parte lesa, non ha permesso alla Corte di poter arrivare a qualsivoglia fondata conclusione. Di certo, in merito al contenuto di questa valigia, tra AC 1 e PL 1 qualcosa è sicuramente successo ma cosa non si sa né forse mai lo si saprà.

Ragion per cui, richiamato l’art. 120 CPP (norma che per l’accusato vale sia per la sua prima confessione per il reato di furto, art. 139 cfr. 1 CP, considerandi 11 e 14 della presente decisione) che per la prospettata nuova imputazione (art. 250 CP) di infrazione semplice alla LStup per l’asserita vendita di 11 chili di marijuana (art. 19 cfr. 1 LStup, considerando 21 della presente decisione), preso atto delle carenze istruttorie sopra citate, da ritenersi comunque come non esaustive, con l’invito al Ministero Pubblico, se e qualora ancora possibile, di porvi rimedio accertando una volta per tutte la realtà dei fatti ed eventuali responsabilità penali a carico di ciascun protagonista, ricordato altresì come in sede testimoniale sia PL 1 che G__________ abbiano espressamente contestato la chiamata in correità di AC 1 (considerando 21 della presente decisione), la Corte, sia per insufficienza di prove che in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 22 della presente decisione), ha prosciolto AC 1 dalle imputazioni di furto (art. 139 cfr. 1 CP, punto 2 dell’AA) e di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup, considerando 21 della presente decisione).

L’impossibilità per la Corte di effettivamente stabilire il contenuto di questa valigia comporta, parallelamente, la decadenza dell’ulteriore prospettata imputazione (art. 250 CPP) di denuncia mendace (art. 303 cfr. 1, considerando 21 della presente decisione) e questo sia oggettivamente che soggettivamente visto l’impossibilità, almeno oggi, di ricostruire esattamente i fatti e quindi sapere chi tra l’accusato, PL 1 e G__________ ha espressamente mentito, sapendo di mentire.

VIII) Colpa, prognosi e pena

  1. Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47 cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).

Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).

  1. Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).

In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007 in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa.

  1. Qualificare la colpa dell’accusato come grave è semplicemente eufemistico. Per più di quattro anni, dopo aver ottenuto fraudolosamente lo statuto d’asilante, a dispregio del rifiuto di questa sua domanda con un ultimo termine di partenza per l’11.8.2004, AC 1 si è dato alla clandestinità continuando a restarvi sino al 28.10.2008 malgrado i due decreti d’accusa per violazione alla vLFDDS e alla LStr a lui intimati il 7.7.2005 ed il 31.1.2008, a testimonianza di chi, caratterialmente, ha sempre pensato di potersi fare beffe dell’autorità, come del resto da lui stesso ammesso in sede dibattimentale quando ha affermato di aver risposto alla citazione della Polizia Cantonale solo poiché certo che, come le altre volte, non sarebbe stato arrestato (verbale dibattimentale pag. 7).

La Corte, malgrado i suoi atteggiamenti dimessi nel corso delle due giornate di dibattimento che mal collimano con l’immagine molto più sicura di sé data nelle sue fotografie del giorno del fermo, è giunta all’insindacabile conclusione, non solo partendo dalla gravità dei fatti così come sopra ritenuti ma anche e soprattutto dagli accertamenti messi in atto dal Dr. TE 1, come l’accusato sia personaggio intelligente, manipolatore solo per suo vantaggio, certamente scaltro ed affidabile in quanto se così non fosse non avrebbe potuto vivere per così tanto tempo nella clandestinità, trovandosi degli alloggi privati e soprattutto muovendosi con estrema facilità, oltre che con successo, in un ambiente altamente pericoloso e criminogeno come quello dello spaccio degli stupefacenti.

Grave, sempre eufemisticamente parlando, il quantitativo di cocaina trafficato (4335 grammi) rispettivamente venduto (2835 grammi), passando per forniture di pochi grammi a quantitativi sempre maggiori sino ad arrivare ad un intero chilo, con un importante numero di acquirenti a dimostrazione di uno spaccio ben strutturato e diversificato, riuscendo ad ottenere costanti, ingenti e cospicui guadagni che solo un’attività svolta come una vera professione può permettere di conseguire.

Altresì, nel contesto della commisurazione della pena, la Corte ha tenuto conto della durata del suo illecito agire, del fatto che se non fosse stato arrestato avrebbe continuato a vendere e trafficare cocaina poiché unica sua fonte di reddito, così come il fatto che AC 1, visto i suoi irrisori consumi, ha sempre e solo agito per mero scopo di lucro.

In questo quadro a tinte scure, con una prognosi altamente infausta poiché cittadino straniero senza legami con il nostro territorio, pregiudicato e clandestino, il solo elemento a suo vantaggio è stata la sua concreta collaborazione sino al verbale dinanzi al PP del 19.2.2009, attitudine per sua fortuna ripresa in sede di pubblico dibattimento tanto da riconfessare, anche se a fatica e non spontaneamente, quanto già ammesso in relazione al reato di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup. Benché non si possa parlare di un suo concreto emendamento né tanto meno di una forma di sincero pentimento ex art. 48 lett. d) CP, di questa sua confessione e collaborazione, inizialmente in sede d’istruttoria e poi in aula malgrado il poco comprensibile inciampo del 19.2.2009, la Corte ne ha ampiamente tenuto conto al momento della commisurazione della pena, così come del resto già fatto dal PP con la relativa sua richiesta.

Richiamato l’art. 49 cpv. 1 CP e tenuto conto anche degli altri reati per cui AC 1 è stato condannato (art. 115 cpv. 1 lett. b) LStr, art. 19a cfr. 1 LStup ed art. 253 CP), benché secondari e di poco peso a confronto di quello di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup), la Corte, tutto ben ponderato, ha ritenuto come giusta ed adeguata alla fattispecie ed alla colpa oggettivamente e soggettivamente grave dell’accusato una sua condanna ad una pena detentiva da espiare di 4 anni e 6 mesi con computazione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP ai decreti d’accusa 7.7.2005 e 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.

IX) Confische e dissequestri

  1. In relazione ai corpi di reato indicati nell’AA l’accusato in sede di verbale dibattimentale si è così espresso:

“ entrambi i telefoni indicati nell’atto d’accusa e le carte SIM contenute sono stati da lui utilizzati per tenere i contatti con M__________ e le altre persone coinvolte nell’inchiesta.

Dichiara che il computer in sequestro l’ha comperato grazie ai ricavi della vendita della cocaina, mentre l’Ipod e i relativi accessori gli è stato regalato da una persona di cui non ricorda il nome.

Dichiara che nello zaino nascondeva la cocaina quando scendeva da __________.

La bilancina la utilizzava per pesare la cocaina”,

(verbale dibattimentale pag. 12).

Conseguentemente la Corte ha ordinato:

-- richiamato il reato di cui al punto 1 dell’AA, sia perché serviti alla sua commissione che perché ne sono stati il prodotto, la confisca (art. 69 cpv. 1 e 70 cpv. 1 CP) di fr. 500.- previa deduzione, almeno parziale, della tassa di giustizia e delle spese processuali, di 1 telefono cellulare Nokia 6280 con scheda Sim (AI 1 PS AC 1 28.10.2008 nonché AI 9, 10, 11, 13 e 35), di 1 telefono cellulare Nokia 1110i con caricatore (AI 32 PS AC 1 29.10.2008), di 1 computer portatile con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione, di una scheda Sim Sunrise (AI 32 PS AC 1 29.10.2008), di 1 zaino e di 1 bilancina elettronica (AI 32 verbali di sequestro 28/29.10.2008 allegati 11, 12 e 13);

-- il dissequestro con susseguente restituzione al condannato non essendo adempiute le condizioni di cui agli art. 69 segg. CP di vario materiale cartaceo e fotografie, di 1 custodia per orologio cardiofrequenzimetro e di 1 Ipod con custodia e altoparlanti (AI 32 verbale di sequestro 29.10.2008 allegato 13).

X) Tassa di giustizia e spese processuali

  1. Visto il proscioglimento (considerandi 28 e 33 della presente decisione) di AC 1 dalle accuse di furto (art. 139 cfr. 1 CP), di infrazione semplice alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup), di denuncia mendace (art. 303 cfr. 1 CP) e parzialmente di contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) la tassa di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste a suo carico in ragione di 9/10, la rimanenza a carico dello Stato (art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.4, 1.1.5, 1.2., 2.2., 2.3., 3, 5.8, 5.9, 5.10 e parzialmente 1.4;

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 139 cfr. 1, 253 e 303 cfr. 1 CP;

19 cfr. 1 e 2 e 19a cfr. 1 LStup.;

115 cpv. 1 lett. b) LStr.;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, senza essere autorizzato, nel __________, a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo metà 2004 / 28.10.2008, previo acquisto di circa 4'335 grammi di cocaina:

1.1.1. venduto a varie persone 2'835 grammi di cocaina;

1.1.2. acquistato da terzi ai fini di vendita 500 grammi di cocaina, restituiti ai venditori;

1.1.3. acquistato ai fini di vendita e depositato presso l’appartamento di M__________ 1'000 grammi di cocaina;

1.2. soggiorno illegale

nel __________, a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2008 / 28.10.2008, senza la necessaria autorizzazione;

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

senza essere autorizzato, nel __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo 28.7.2006 / 28.10.2008, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e di canapa;

1.4. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

in relazione al rilascio di un permesso di richiedente d'asilo con le false generalità di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

  1. AC 1 è prosciolto dai reati di:

2.1. furto limitatamente al punto 2 dell’atto d’accusa

2.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al periodo giugno 2006 / 27.7.2006;

2.3. infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti di cui al punto 2.2 dei quesiti;

2.4. denuncia mendace per i fatti di cui al punto 2.3 dei quesiti.

  1. Di conseguenza AC 1, è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP ai decreti d’accusa 7.7.2005 e 30.1.2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese processuali sono poste in ragione di 9/10 a carico del condannato e in ragione di 1/10 a carico dello Stato.

  3. E’ ordinata la confisca di:

5.1. fr. 500.- previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

5.2. 1 telefono cellulare Nokia 6280 con scheda Sim;

5.3. 1 telefono cellulare Nokia 1110i con caricatore;

5.4. 1 computer portatile con custodia, mouse, cuffie e cavo di alimentazione;

5.5. 1 scheda Sim Sunrise;

5.6. 1 zaino;

5.7. 1 bilancina elettronica;

  1. E’ ordinato il dissequestro in favore del condannato di:

6.1. vario materiale cartaceo e fotografie;

6.2. 1 custodia per orologio cardiofrequenzimetro;

6.3. 1 Ipod con custodia e altoparlanti.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La segretaria

Distinta spese (9/10):

Tassa di giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta preliminare fr. 1'674.--

Testi fr. 150.85

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 90.--

fr. 3'714.85

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Zitate

Gesetze

32

CHF

  • art. 300.-- CHF

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 69 CP
  • art. 70 CP
  • art. 86 CP
  • art. 106 CP
  • art. 109 CP
  • art. 110 CP
  • art. 174 CP
  • art. 250 CP
  • art. 253 CP
  • art. 308 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 120 CPP
  • art. 250 CPP

GP

  • art. 19a GP

IV

  • art. 104 IV
  • art. 108 IV
  • art. 112 IV
  • art. 116 IV
  • art. 120 IV
  • art. 124 IV

LStr

  • art. 115 LStr

TG

  • art. 39 TG

vCP

  • art. 63 vCP

vLFDDS

  • art. 23 vLFDDS

Gerichtsentscheide

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