Incarto n. 72.2009.153
Lugano, 3 marzo 2010/md
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Marco Villa (Presidente) GI 1 GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1 AS 2 AS 4 AS 5 AS 7
con la segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Conviene nell’aula penale di questo palazzo di giustizia
per giudicare
detenuto dal 26 giugno 2009;
detenuto dal 26 giugno 2009;
prevenuti colpevoli di:
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzati,
il 26 giugno 2009, in correità tra loro,
dietro compenso di un importo non meglio indicato,
agendo per conto e su istruzioni di V.__________ (_______), cittadino __________, preso in consegna in Turchia, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera attraverso il valico doganale ferroviario di Chiasso, sul treno Cisalpino proveniente da Milano e diretto a Zurigo, un quantitativo di 9'480 grammi netti di eroina (avente un grado di purezza media del 60.6%), sostanza occultata nel doppiofondo di due valigie e sequestrata dalla Polizia in occasione del fermo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 149/2009 del 4 dicembre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il Procuratore generale aggiunto. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 2. § L'interprete IE 1. § L'interprete IE 2.
Espleti i pubblici dibattimenti
martedì 2 marzo 2010 dalle ore 09:35 alle ore 16:40
mercoledì 3 marzo 2010 dalle ore 09:45 alle ore 18:55
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo aver brevemente evocato le circostanze dell'arresto e passato in rassegna i fatti e le dichiarazioni degli accusati, che hanno mentito su più fronti e contraddicendosi a vicenda, conclude chiedendo la conferma integrale dell'atto di accusa in fatto e in diritto e la condanna per AC 1 alla pena detentiva di 7 anni e mezzo e per AC 2, in ragione del suo ruolo più importante, alla pena detentiva di 8 anni, entrambi avendo agito per dolo diretto ovvero con la consapevolezza di trasportare droga.
Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro in base ai distinguo concordati in aula.
§ L’avv. DUF 1, difensore di AC 1, il quale passati in rassegna i fatti e posti in risalto la situazione personale e il profilo del suo assistito (ingenuo, credulone, con personalità da gregario, un "mulo teleguidato", che malgrado nutrisse, ma solo da Istanbul, il sospetto che poteva trattarsi di droga ha portato sì avanti la "missione", ma per paura, perché ormai non poteva più tornare indietro), in applicazione dell'attenuante specifica dell'aver agito sotto l'impressione di una grave minaccia e ritenuto l'agire per dolo eventuale, conclude chiedendo un'equa riduzione della pena proposta dal PP.
§ L’avv. DUF 2, difensore di AC 2, il quale dopo aver evidenziato il profilo del suo assistito e il suo ruolo minore, pure di "mulo teleguidato", nell'ambito dell'organizzazione criminale che l'ha assoldato e ritenuto come il reato aggravato alla LStup sia realizzato per dolo eventuale e limitatamente alla fattispecie del trasporto, sostiene l'applicazione in casu delle attenuanti specifiche dell'aver agito sotto l'impressione di una grave minaccia e ad incitamento di una persona a cui si doveva obbedienza o da cui dipendeva e conclude chiedendo una riduzione della pena.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
A. AC 1
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2, agendo per conto e su istruzioni di V.__________, a Chiasso, il 26.6.2009, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 9'480 grammi netti di eroina;
1.1.1. trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
Ha egli agito sotto l'impressione di una grave minaccia?
Può beneficiare della sospensione condizionale?
B. AC 2
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1 agendo per conto e su istruzioni di V.__________, a Chiasso, il 26.6.2009, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 9'480 grammi netti di eroina;
1.1.1. trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2.1. dell'aver agito sotto l'impressione di una grave minaccia;
2.2. dell'aver agito ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva?
C. CONFISCHE
1.1. 9480 grammi netti di eroina;
1.2. a AC 1 di:
1.2.1. fr. 416,90;
1.2.2. __________ 34.-;
1.2.3. 1 valigia Sidiva;
1.2.4. 1 cuscino marrone con decorazioni;
1.2.5. 1 tovaglia a quadri variopinta;
1.2.6. 4 magliette D&G di colore bianco;
1.2.7. 1 maglietta Versace di colore verde;
1.2.8. 1 maglietta Party Show di colore rosso;
1.2.9. 6 asciugamani di diverso colore;
1.2.10. 1 paio di slip Chaorisi di colore grigio;
1.2.11. 2 paia di jeans D&G di colore blu scuro;
1.2.12. 1 maglietta Armani di colore nero;
1.2.13. 3 presine da cucina di diverso colore;
1.2.14. 1 telefono cellulare Nokia 1208 con carta SIM Vivatel;
1.2.15. 1 carta SIM Globul;
1.2.16. 1 biglietto Trenitalia Milano centrale - Zurigo;
1.2.17. 1 biglietto Trenitalia Ancona - Milano centrale;
1.2.18. 1 biglietto traghetto Igoumenitsa - Ancona;
1.2.19. 1 biglietto da visita Hotel Boston di Milano;
1.2.20. 1 scheda telefonica greca del valore di 4 euro;
1.2.21. 1 scontrino di cassa da euro 500 datato 01.07.08;
1.2.22. 1 carta di circolazione;
1.3. a AC 2 di:
1.3.1. fr. 848,50;
1.3.2. _______ 5.-;
1.3.3. 1 valigia marca Sidiva con lucchetto;
1.3.4. 1 camicia Tommy Hilfiger di colore salmone;
1.3.5. 1 camicia Polo di colore grigio e righe bianche;
1.3.6. 1 paio di jeans Armani;
1.3.7. 2 magliette Lacoste di diverso colore;
1.3.8. 2 magliette Polo di diverso colore;
1.3.9. 1 maglietta Versace di colore bianco;
1.3.10. 1 maglietta Armani di colore azzurro;
1.3.11. 1 maglietta G Star Raw di colore nero;
1.3.12. 2 biglietti da visita Lider Otel di Istanbul;
1.3.13. 1 biglietto da visita eli Oteli;
1.3.14. 1 biglietto da visita Anatolia Hotels;
1.3.15. 1 confezione salviettina profumata con scritta Metro;
1.3.16. 1 rivista Minoan Lines;
1.3.17. 1 tessera telefonica greca del valore di 4 euro;
1.3.18. 1 chiave 3M;
1.3.19. 1 biglietto con indicazioni orario treno ICN 752;
1.3.20. 1 telefono cellulare Nokia 1208 con carta SIM Vivatel;
1.3.21. 1 busta contenente diversi biglietti da viaggio;
1.3.22. 1 macchina fotografica Nikon con custodia?
Considerato in fatto ed in diritto
I) Vita e precedenti penali di AC 1
“ Vivo in __________ dalla nascita (ndr: più specificatamente a __________, cittadina di circa 26'000 abitanti, sita al sud del paese a circa 30 chilometri dal confine __________), nazione dove ho frequentato la scuola obbligatoria durata 8 anni.
Terminata questa scuola ho iniziato a lavorare presso l’officina meccanica di mio padre ma non ho mai conseguito alcun diploma.
Attualmente lavoro ancora per mio padre e guadagno uno stipendio mensile che varia a dipendenza dell’attività che svolgo.
Posso quantificare il guadagno mensile in circa 600 / 700 __________ …mensili che corrispondono a circa 350 Euro.
Rapportato al costo della vita della zona in cui vivo il mio stipendio lo si può definire buono.
I miei genitori sono separati e io vivo un po’ con mio padre e un po’ con mia mamma (ndr: attualmente in pensione, precedentemente operaia in una fabbrica di tessuti)...
Non ho nessun affitto da pagare e neppure passo qualcosa ai miei genitori.
Non ho alcun debito e le mie spese fisse mensili sono per mantenere la mia auto, una Opel Astra e per il telefono cellulare…
Prima di affrontare il viaggio che mi ha portato all’arresto, in passato ho lasciato la __________ per fare alcuni viaggi di vacanza in Grecia…e una volta in Italia per cercare senza esito un lavoro (ndr: nel 2007 in compagnia di un cugino, con destinazione Casalpusterlengo nella provincia di Lodi, della durata di soli 20 giorni)”
Ha un fratello, celibe, che vive a __________, di professione idraulico. Malgrado la diversa indicazione nel doc. TPC 9, in sede dibattimentale ha confermato di essere in buona salute e di non avere in __________ alcun legame sentimentale né figli a carico. Risultato negativo all’esame tossicologico delle urine é incensurato in Svizzera, in __________ (AI 35 allegato 28), in __________ (AI 35 allegato 27) e in __________ (AI 3 allegato 5). A pena espiata è sua intenzione ritornare subito a __________ per riprendere il suo lavoro di meccanico e la sua vita di sempre.
In merito ai suoi rapporti con l’altro accusato si è così espresso in sede d’inchiesta:
“ conosco AC 2 da sempre perché siamo parenti alla lontana; mio padre è cugino della mamma di AC 2...
Abitiamo nello stesso paese ma non siamo vicini di casa…
Non posso affermare che noi due eravamo grandi amici e a volte ci incontravamo casualmente”
dichiarazioni ribadite in aula con la precisazione di una loro frequentazione stimabile in circa 3/4 volte al mese.
II) Vita e precedenti penali di AC 2
“ Vivo in __________ (ndr: a __________, considerando 1 della presente decisione) dalla nascita, nazione dove ho frequentato le scuole obbligatorie durante otto anni ed in seguito una scuola agricola della durata di quattro anni che ho terminato quando avevo 18 anni.
Vivo con i miei genitori (ndr: il padre, ora in pensione, era operaio in fabbrica mentre la madre tuttora lavora in una fabbrica di tabacco) e ho una sorella sposata di 31 anni (ndr: che per 6 mesi all’anno lavora a Cipro nella ristorazione, con una figlia in giovane età)”
Malgrado il conseguito diploma di meccanico di trattori non ha trovato lavoro e si è adattato a fare il muratore free lance:
“ quando i proprietari delle ditte mi chiamano.
Quando lavoro vengo pagato a ore (ndr: per un importo giornaliero di circa € 6.- / 7) e guadagno uno stipendio mensile che può raggiungere la somma di 500 __________ …che corrispondono a circa 250 Euro.
Rispetto alla regione in cui vivo, ritengo che quello che guadagno corrisponde ad uno stipendio medio.
Ho un debito con mia madre la quale mi ha prestato 5'000 __________ per comperarmi l’automobile e alla quale devo ancora circa 1'000 __________ (ndr: che la stessa comunque, come specificato in aula, non gli ha mai sollecitato per il rimborso).
Non ho un affitto da pagare e non ho spese fisse mensili da sostenere…
Prima del viaggio che ha portato al mio arresto, per un periodo superiore ad un giorno ho lasciato la __________ una volta sola.
Mi sono recato sette giorni in Turchia, in un luogo turistico…per festeggiare la fine della scuola agraria insieme ai miei compagni.
In altre occasioni sono uscito dalla __________ ma solo per un giorno”
Celibe e senza figli, prima di intraprendere il viaggio che ha portato al suo arresto aveva, al suo paese, una relazione amorosa di cui però nulla è dato a sapere. In buona salute, risultato negativo all’esame tossicologico delle urine é incensurato in Svizzera, in __________ (AI 35 allegato 28), in __________ (Ai 35 allegato 27) e in __________ (AI 3 allegato 5). Una volta regolate le sue pendenze con la giustizia elvetica vuole ritornare a __________ per riprendere la sua vecchia vita e possibilmente, se ancora in essere, la sua storia sentimentale.
Quo ai suoi rapporti con AC 1 ha confermato in aula le seguenti sue dichiarazioni in sede di istruttoria:
“ Conosco AC 1 fin da quando eravamo bambini.
Lui è mio cugino di secondo o terzo grado poiché mia mamma è cugina di suo padre.
I nostri rapporti sono sempre stati buoni e ogni tanto ci frequentavamo per passare qualche ora insieme”
così come la successiva precisazione dibattimentale di AC 1 quo alla frequenza mensile di questi loro incontri (considerando 1 della presente decisione). I due accusati hanno altresì ribadito come precedentemente l’arresto, in una sola occasione, si erano professionalmente scambiati i lavori nel senso che contro l’esecuzione dell’isolazione della propria casa AC 1 aveva riparato gratuitamente l’autovettura di AC 2
III) Circostanze dell’arresto
“ ponevano le domande d’uso ad entrambe le persone che si esprimevano in __________, il AC 1 capiva qualche parola d’inglese. Dalle sue affermazioni si poteva constatare che i due bagagli (trolley) in piedi accanto al suo sedile fossero di entrambi.
I due bagagli venivano controllati sui sedili accanto, si accertava unicamente dell’abbigliamento nuovo di marca (D&G, Armani, ecc., ndr: AI 35 documentazione fotografica 24.7.2009 della Polizia Scientifica - di seguito solo AI 35 documentazione fotografica - foto no. 4, 5 e da 14 a 19). Insospettiti chiedevamo di svuotare le tasche, mostravano entrambi il loro passaporto con timbri E/U della Turchia (soggiorno breve del 24.06) e un biglietto nave con sbarco ad Ancona…
Alle ore 0810 giungevamo a Lugano presso il nostro ufficio, venivano controllati i bagagli e si notavano delle anomalie alla struttura (ndr: AI 35 documentazione fotografica foto no. 2, 3, da 6 a 9, 12, 13 e da 20 a 22), inoltre il contenuto non corrispondeva al peso di ognuna. Sul fondo di una valigia veniva effettuato il controllo con Drugwipe il quale risultava positivo agli oppiacei.
Il sgt…richiedeva alla CI l’intervento del furgone cella per il trasporto delle persone a Chiasso e informava l’operatore che probabilmente si trattava di una scoperta consistente di sostanze stupefacenti.
Il tastamento e le perquisizioni davano esito negativo, le persone venivano separate e preparate per il trasporto.
Giunti a Chiasso il caso veniva condotto dai colleghi della polizia scientifica di Bellinzona e dal collaboratore …
Le valigie venivano smontate e si accertava:
5,085 kg lordi di eroina (trolley dimensioni maggiori)
5,013 kg lordi di eroina (trolley dimensioni minori)
Le persone e lo stupefacente venivano consegnati al SAD Polizia Cantonale”
(AI 3 allegato 3)
Di fatto ogni trolley conteneva un doppio fondo creato ad hoc dove erano stati occultati in un singolo pannello ricoperto da un foglio adesivo di colore nero (AI 35 documentazione fotografica foto no. 9, 10, 22 e 23) i sopra indicati quantitativi di eroina, pari a 4 chili 980 grammi netti in quella grande rispettivamente 4 chili 500 grammi netti in quella piccola (AI 35 allegato 25), per un peso totale complessivo netto di 9 chili 480 grammi (AI 35 documentazione fotografica foto no. 24) così come indicato nell’atto d’accusa (di seguito solo AA), con un grado di purezza variante tra il 60,6% ed il 60,7% (AI 35 documentazione fotografica) comunque non noto ai due accusati, da cui un quantitativo di circa 5 chili 754,40 grammi di eroina pura al 100% (AI 35 documentazione fotografica).
Sempre il 26.6.2009 il Procuratore Pubblico (di seguito solo PP), informato di questo ritrovamento, emise nei confronti di AC 1 (AI 2) e di AC 2 (AI 1) due separati ordini di arresto per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cfr. 2 LStup, di seguito solo LStup). Gli accusati furono deferiti il giorno successivo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (di seguito solo GIAR, AI 4 e 5) che confermò la misura privativa della libertà per bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga (AI 6 e 8).
Così come già fatto in sede di verbale d’arresto del 26.6.2009, nella loro audizione davanti al GIAR del 27.6.2009 (AI 6 e 8) i due accusati hanno reso una versione che, nella sostanza e seppur con la riserva di qualche successivo distinguo, continueranno a ripetere sia in istruttoria che in sede dibattimentale.
Così AC 1:
“ Circa un paio di settimane fa mi sono incontrato in un bar del mio paese insieme a AC 2 e a certo V.__________, persona che conoscevo di vista e di cui non conosco altri dettagli…
Durante l’incontro V.__________ mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che parlava altre lingue oltre il __________.
Gli ho risposto che non conoscevo nessuno con tali qualità e allora V.__________ ha chiesto a me se volevo portare un oggetto prezioso dalla Turchia all’Italia.
Avrei dovuto accompagnare AC 2 e il compenso sarebbe stato di 1000 / 1500 Euro ciascuno.
Inoltre ci avrebbero anche pagato le spese di viaggio.
All’inizio non ero convinto della proposta ma poi ho deciso di accettare e questo soprattutto per il fatto che il compenso era ottimo”
“ L’incarico di trasportare le valigie me l’ha dato V.. Io non conoscevo il suo cognome. V. doveva aiutarmi perché le valigie erano pesanti…
V.__________ mi avrebbe pagato Euro 1000/1500.
V.__________ ci ha pure dato 2 cellulari per darci istruzioni sul viaggio. Più che altro era in contatto con AC 2.
Non ho fatto altri viaggi per conto di V.__________”
rispettivamente così AC 2:
“ R. Sono stato contattato da un mio vicino di casa in __________ che si chiama V.__________, questo mi ha chiamato telefonicamente e mi ha invitato per bere un caffé vicino a casa mia.
Questo mi ha proposto di accompagnare e controllare a distanza un ragazzo che doveva portare delle valigie in Italia
ADR. che non si è parlato di un vero compenso, subito mi ha dato 150 Euro per le piccole spese e in seguito mi avrebbe dato Euro 100.-, rimborsandomi le spese di viaggio.
Voglio precisare che io ho accettato, in quanto dovevo solamente sorvegliare il trasporto ed ero allettato dal guadagno, in quanto è quello che io guadagno in un mese…
D. La persona che doveva sorvegliare è AC 1?
R. Sì, esatto è proprio lui che doveva effettuare il trasporto delle valigie e che dovevo scortare per conto di V.__________”
“ Sono stato incaricato da V:__________ …di accompagnare e controllare a distanza un ragazzo che doveva trasportare 2 valigie in Italia. Io conoscevo già AC 1…
V.__________ mi ha anche dato un cellulare con il quale mi dava istruzioni.
L’ho fatto perché V.__________ mi avrebbe pagato. Ho problemi finanziari.
E’ stato AC 1 a ritirare le valigie…
E’ la prima volta che faccio un viaggio per conto di V:__________. Io mi sono fidato di lui”
fermo restando comunque che, in relazione all’aspetto soggettivo del reato, se da una parte AC 2 nel suo verbale d’arresto del 26.6.2009 ha negato di sapere quale fosse il contenuto dei due trolley:
“ Personalmente non lo sapevo che cosa vi era all’interno, anche perché V.__________ aveva parlato delle valigie solo con AC
AC 1, già nel primo verbale di Polizia del 26.6.2009, ha pacificamente ammesso che nei giorni antecedenti la partenza del 22.6.2009 da __________ (considerando 6 e capitolo VI della presente decisione) aveva maturato il sospetto di dover trasportare della droga:
“ Devo precisare che nei giorni seguenti l’incontro mi ero pentito di avere accettato e questo perché temevo che non si trattasse di portare un oggetto prezioso ma bensì di droga…”
tanto da chiedere sia a V.__________
“ se per caso quello che dovevo trasportare non era droga”
sia a AC 2 in un bar di , appena andato via V., se
“ quello che dovevamo trasportare non era droga”
a comprova di suoi esistenti, concreti e seri dubbi che però non gli impedirono di comunque mettersi in viaggio (considerando 6 e capitolo VI della presente decisione) benché
“ fin dall’inizio ho avuto il sospetto che potesse essere droga quello che bisognava trasportare ed è questo il motivo per il quale non sapevo se partire o meno”
rispettivamente poi, sempre prima di partire, chiedere a
“ V.__________ se quello che dovevamo portare non era forse droga.
Lui mi ha risposto di no e che comunque, nel caso di un controllo di polizia, avrebbero dovuto tagliare l’esterno della valigia per trovare quello che trasportavamo.
Questo particolare mi ha insospettito maggiormente nel senso che il dubbio che potessi trasportare droga è aumentato”
Sempre in base al suo dire, il 22.6.2009, giorno della partenza da __________ (considerando 8 della presente decisione) AC 2 aveva con sé i suoi risparmi, pari a € 1'700.- a cui si aggiunsero € 150.- consegnatigli da V.__________ quale parziale anticipo per il rimborso spese. Di questo importo i due accusati, al momento del loro arresto (considerando 3 della presente decisione), erano ancora in possesso di € 285.- per AC 1 (pari al residuo di € 300.- ottenuti ad Istanbul da AC 2 quando i due si separarono temporaneamente ed il primo, da solo, in bus e con i due trolley contenenti l’eroina affrontò la tratta Istanbul / Salonicco, considerando 11 della presente decisione) nonché € 580.- per AC 2 (AI 3 allegato 6 ed AI 35 allegato 17).
IV) Conoscenza di V.__________ ed incontri previaggio
“ prima degli incontri che mi hanno portato a compiere il viaggio per cui sono stato arrestato, mi pare di aver incontrato V.__________ ad una festa di onomastico di AC 2, tenutasi all’inizio del mese di gennaio del corrente anno.
In quell’occasione non ho parlato con lui e non l’ho più visto fino agli incontri durante i quali mi ha ingaggiato per il viaggio”
mentre che per quel che gli concerne AC 2 ha dichiarato di conoscerlo:
“ da almeno otto anni poiché sua sorella viveva in affitto in un appartamento di proprietà di mia nonna.
Con lui avevo un buon rapporto e ci aiutavamo a vicenda…
Non so che tipo di attività svolge V.__________. So unicamente che aiuta i genitori ad accudire gli animali di loro proprietà.
Lui abita a __________ insieme allo zio, in una palazzina ubicata in una via di cui non conosco il nome e che si trova a 400 / 500 metri dalla mia abitazione”
“ avevo una sorte di dovere verso V.__________ perché è morto mio cugino e la famiglia aveva bisogno di aiuto e V.__________ l’ha aiutata. Mi ha aiutato per la tomba, per la pietra tombale”
fermo restando che in aula AC 2 non ha prodotto alcuna prova in ordine a questo asserito acquisto di V.__________ di una pietra tombale per il defunto cugino.
Semplice conoscenza per AC 1, poco di più per AC 2, in sede di dibattimento i due accusati hanno congiuntamente dichiarato di non sapere quale sia il suo attuale lavoro e la sua situazione economica. Trattasi di affermazioni, così come quelle da loro rese in istruttoria, che la Corte ha dovuto accettare pedissequamente visto come la Pubblica Accusa non abbia intrapreso alcun passo per procedere al suo interrogatorio in __________ richiedendone l’arresto da parte di quella magistratura previa assunzione del procedimento svizzero (art. 21 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959). Conseguentemente di questo ignoto e sulla carta poco raccomandabile individuo non si sa molto di più a parte che, contrariamente agli accusati (considerandi 1 e 2 della presente decisione), è personaggio noto alla polizia del suo paese in quanto mandante, assieme ad altri due suoi connazionali, di un importante traffico di metanfetamine tra la Turchia e la Grecia visto l’arresto, il 13.7.2009, quindi pochi giorni dopo il transito attraverso quella stessa frontiera dei due accusati (considerando 11 della presente decisione), di un altro corriere (AI 35 allegato 28).
“ Circa un paio di settimane fa mi sono incontrato in un bar del mio paese insieme a AC 2 e a certo V.__________, persona che conoscevo di vista e di cui non conosco altri dettagli...
Durante l’incontro V.__________ mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che parlava altre lingue oltre il ________.
Gli ho risposto che non conoscevo nessuno con tali qualità e allora V.__________ ha chiesto a me se volevo portare un oggetto prezioso dalla Turchia all’Italia. Avrei dovuto accompagnare AC 2 e il compenso sarebbe stato di 1000 / 1500 Euro ciascuno.
Inoltre ci avrebbero anche pagato le spese di viaggio.
All’inizio non ero convinto della proposta ma poi ho deciso di accettare e questo soprattutto per il fatto che il compenso era ottimo”
“ la prima volta non sono stato contattato direttamente da V.__________ ma da AC 2.
Mi ha telefonato mentre mi trovavo a casa di un altro cugino e mi ha chiesto se poteva parlare con me.
Non gli ho chiesto il motivo dell’incontro e lui non me l’ha detto.
Gli ho allora chiesto di raggiungermi, cosa che lui ha fatto accompagnato da V.__________.
Il giorno di questo primo incontro penso che risalga ad una settimana e mezza prima del viaggio.
Durante l’incontro V.__________ mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che parlava inglese o un'altra lingua oltre il _______.
Non mi ha spiegato il motivo della sua richiesta ma mi ha detto che gli serviva una brava persona.
Io ho detto a V.__________ che non conoscevo nessuno e l’incontro è terminato.
Qualche giorno più tardi AC 2 mi ha nuovamente contattato telefonicamente invitandomi a recarmi in un bar di __________.
Ho raggiunto il locale e ho visto che oltre a AC 2 c’era anche V.__________.
Sentivo loro due che discutevano sulla disponibilità di qualcuno per il trasporto di oggetti di valore dalla __________ alla _________.
Ad un certo punto V.__________ mi ha chiesto se ero disposto ad intraprendere questo viaggio; non mi ha parlato di alcun compenso.
Quando V.__________ è andato via e sono rimasto solo con AC 2, quest’ultimo mi ha detto che per il viaggio saremmo stati compensati con 1000 / 1500 __________ o Euro. Non ricordo la valuta con cui saremmo stati pagati e neppure se tale cifra era per ciascuno o da dividere tra noi due.
Avevo capito che il viaggio l’avrei fatto insieme a AC 2 e gli ho chiesto se per caso non si trattasse di portare droga.
Lui mi ha risposto che non lo credeva possibile.
Per quanto concerne il viaggio avevo capito che avrei dovuto raggiungere la Turchia passando dalla Grecia per poi rientrare in __________ con gli oggetti preziosi.
Pensavo potesse trattarsi di reperti archeologici”
sia da AC 2:
“ Sono stato contattato da un mio vicino di casa in __________ che si chiama V.__________, questo mi ha chiamato telefonicamente e mi ha invitato per bere un caffé vicino a casa mia.
Questo mi ha proposto di accompagnare e controllare a distanza un ragazzo che doveva portare delle valigie in Italia.
ADR. che non si è parlato di un vero compenso, subito mi ha dato 150 Euro per le piccole spese e in seguito mi avrebbe dato Euro 100.-, rimborsandomi le spese di viaggio.
Voglio precisare che io ho accettato in quanto dovevo solamente sorvegliare il trasporto ed ero allettato dal guadagno, in quanto è quello che io guadagno in un mese…
il giorno stesso dell’incontro, alle 1500, V.__________ mi chiama e mi dice che dovevo partire alle 16.00”
“ La prima volta che V.__________ mi ha parlato del viaggio è stato qualche giorno prima della partenza.
Lui mi ha chiamato e mi ha invitato a bere un caffé in un bar del paese.
In quell’occasione mi ha detto che AC 1 si sarebbe dovuto recare in Turchia per prendere in consegna un oggetto che lui chiamava icona e che lo avrebbe dovuto portare in Italia per la precisazione Milano.
V.__________ mi ha detto che non si fidava di AC 1 e mi ha chiesto di partire con lui per guardare quello che lui faceva.
Come già dichiarato avrei ricevuto un compenso di Euro 150.-”
Le contraddittorietà di queste loro esternazioni anche su punti oggettivamente importanti come il tipo di merce trasportata, la destinazione finale e l’ammontare della ricompensa promessa da V.__________ non hanno potuto essere appianate neppure al dibattimento dove entrambi si sono confermati nelle loro pregresse dichiarazioni seppur con la precisazione che, a dire di AC 1, prima della partenza del 22.6.2009 da __________ (considerando 8 della presente decisione), tra loro tre ci sarebbero stati ben 5 incontri oltre che una telefonata tra lui e AC 2 a seguito della quale anche suo fratello (considerando 1 della presente decisione) gli manifestò chiare perplessità sulle reali finalità di questo viaggio, rinforzando così il suo dubbio (considerandi 3, 8 e 10 della presente decisione) che si potesse trattare di un trasporto di droga:
“ AC 1 dichiara che prima della partenza ci sono stati cinque incontri con AC 2 e V., il primo in macchina, il secondo e il quarto in un bar a __________ ed in periferia della città, il terzo a casa sua e il quinto il giorno della partenza. Riconfermando quanto già dichiarato nei verbali di polizia e davanti al PP ribadisce che nel primo gli è stato chiesto se conosceva qualcuno, che nel secondo AC 2 gli ha chiesto espressamente se faceva il viaggio insieme a lui, che nel terzo si è solo parlato di un oggetto prezioso da portare in Turchia, mentre che nel quarto non si è discusso di nulla perché c'erano altre persone. AC 1 dichiara che prima del quinto incontro ha ricevuto una telefonata a casa sua da AC 2 che lo sollecitava per sapere se si partiva o meno e AC 1 ha chiesto consiglio a suo fratello, che gli ha detto di andare se non si trattava di droga. Lo stesso giorno della partenza AC 2 e V. l'hanno poi raggiunto in un bar dicendogli si parte o no? e lui ha detto di sì, ma che prima doveva finire di lavorare. Dichiara che dell'importo promesso come compenso ne ha solo sentito parlare da AC 2 e V.__________ durante il secondo incontro e ora non può essere più preciso, seppur ribadendo quanto già detto nei verbali di polizia sull'esatto importo sentito, sulla valuta e se era per ciascuno o da dividere. Dichiara di confermare come già in __________ avesse avuto il sospetto che l'oggetto prezioso da trasportare fosse della droga. Ribadisce che prima della partenza altre informazione non le ha chieste né ottenute.
Interrogato in merito AC 2 contesta le dichiarazioni di AC 1 e mantiene la sua versione così come espressa nei verbali di polizia e in aula”
(verbale dibattimentale pag. 4)
La Corte ha avuto delle perplessità sulla veridicità di queste due versioni, da cui l’impossibilità di preferirne una rispetto all’altra e questo già solo perché, ad esempio, non è umanamente sostenibile né tanto meno pensabile che i due accusati, durante 5 giorni di viaggio (capitolo VI della presente decisione), non si siano mai parlati in merito al reale scopo di questa loro trasferta attraverso 5 diverse nazioni, interrogandosi vicendevolmente quo a cosa stessero effettivamente trasportando e/o al guadagno che avrebbero così conseguito.
Ciò premesso la Corte ha non di meno ritenuto come accertato che partendo da __________ (considerando 8 della presente decisione) AC 1 non avesse escluso di dover trasportare della droga (considerando 3 della presente decisione) e che per questo suo lavoro, che avrebbe fatto assieme a AC 2, avrebbe conseguito una somma di danaro che in aula ha definitivamente fissato in € 1'000.- seppur non ricordandosi più se
“ era per ciascuno o da dividere”
(verbale dibattimentale pag. 8)
Quo alla posizione di AC 2 la Corte, dovendo comunque attenersi, in assenza di altri riscontri, alla comunque poco attendibile sua versione, non ha potuto che concludere come, lasciando la __________ (considerando 8 della presente decisione), ancora non sapesse né tanto meno sospettasse di trasportare della droga e che il suo compito era quello di controllare a distanza AC 1 durante questo loro viaggio perlomeno sino a Milano, i cui i costi sarebbero stati da lui anticipati. Inoltre e proprio perché V.__________ non si fidava di AC 1 sarebbe stato lui:
“ a prendere e custodire i soldi che AC 1 avrebbe ricevuto al momento della consegna dell’oggetto trasportato nelle valigie”
con la precisazione che:
“ V:__________ mi ha detto di vedere quanti soldi offrivano le persone a cui venivano consegnate le valigie e di attendere la chiamata per vedere se andava bene”
rispettivamente che:
“ non so quanti soldi avrei dovuto ricevere dal/dalle persone alle quali AC 1 avrebbe dovuto consegnare le valigie.
V.__________ mi aveva detto che mi avrebbero dati i soldi ma non tanti. Non mi ha detto la cifra”
e fermo restando come in forza al suo asserito dire e contrariamente a quanto proferito in merito da AC 1 il suo guadagno sarebbe stato di soli € 100.- / 150.-.
V) Riscontri telefonici
Così AC 1:
“ Prima di partire sia io che AC 2 abbiamo ricevuto da V.__________ un telefono cellulare ciascuno, con all’interno una carta Sim.
Non posso dire se si trattava di una carta prepagata o meno.
Si tratta degli apparecchi marca Nokia di colore rosso che sono stati trovati in nostro possesso.
Non conosco il numero di chiamata del mio telefono, con il quale non ho mai effettuato telefonate ma ho unicamente ricevuto chiamate e SMS da V.__________, al quale ho però inviato alcuni SMS con i quali rispondevo alle sue richieste.
Io posseggo un telefono cellulare marca Nokia con numero di chiamata __________…
Questo apparecchio mi è stato tenuto da V.__________ prima della partenza, con la giustificazione che non mi sarebbe servito poiché avrei dovuto utilizzare quello che mi aveva dato lui.
Sono però riuscito a tenere la carta SIM…che è quella trovata nel mio portafoglio e che mi viene sequestrata”
rispettivamente così AC 2:
“ mi ha dato (ndr: V.) il cellulare con la carta SIM, che avevo al momento del fermo. Anche AC 1 ha ricevuto un telefono con carta SIM. Il mio obbiettivo era inviare sms con il telefono informando il mio vicino di casa (ndr: V.) sull’andamento del viaggio”
La Pubblica Accusa ha chiesto (AI 16 e 17) ed ottenuto (AI 18) dal GIAR i tabulati retroattivi in modalità roaming e canalizzazione delle due utenze in uso a V.__________ attraverso le quali, durante il viaggio dei due accusati ed anche dopo, mantenne i contatti con AC 1 (la cui carta Sim Vivatel aveva per numero lo __________ e sulla cui memoria del cellulare l’utenza __________ era indicata con il nome di A.) rispettivamente con AC 2 (la cui carta Sim Vivatel aveva per numero lo __________ e sulla cui memoria del cellulare l’utenza __________ era indicata con il nome di J. che in lingua __________ significa donna rispettivamente moglie). L’esame di predetti dati telefonici (AI 35 allegati 10, 11, 12 e 13) ha permesso di stabilire che:
-- AC 1, nei giorni di viaggio (22/26.6.2009 e capitolo VI della presente decisione) e sino al momento del suo arresto (considerando 3 della presente decisione) ha ricevuto 6 sms da V., mentre dopo l’arresto e sino al 4.7.2009 ha ricevuto ben 101 sms di cui meglio si dirà al considerando 15 della presente decisione. Inoltre, sempre durante i giorni di viaggio (capitolo VI della presente decisione) ha inviato due sms, uno ad una sua amica ed uno a V., il 24.6.2009 alle ore 11.06 con l’indicazione che nel prosieguo di questa decisione l’orario sarà sempre riportato con l’ora __________ che è un’ora in avanti rispetto a quella svizzera e italiana (AI 35 allegato 12);
-- AC 2, nei giorni di viaggio (22/26.6.2009 e capitolo VI della presente decisione) e sino al momento del suo arresto (considerando 3 della presente decisione) ha ricevuto due telefonate da V.__________ (il 24.6.2009 alle ore 23.39 ed il 26.6.2009 alle ore 8.28) e gliene ha fatta una (il 25.06.2009 alle ore 22.56). Quo agli sms ne ha ricevuti 51 da V.__________ sino al momento del suo arresto (considerando 3 della presente decisione) mentre dopo e sino al 11.7.2009 ne riceverà altri 37 di cui meglio si dirà al considerando 15 della presente decisione. Inoltre e solo nei giorni 25/26.6.2009 ha inviato 14 sms a V.__________, di cui l’ultimo alle ore 7.46 del 26.6.2009 (AI 35 allegato 13).
VI) Il viaggio
“ Dopo qualche giorno dall’incontro al bar V.__________ mi chiama al telefono e mi dice che dovevo partire alle ore 16.00.
Io ho preparato la mia borsa sportiva di colore blu con i miei effetti personali.
A casa è venuto a prendermi V.__________ in compagnia di suo fratello e qui mi consegnava il telefono con la carta SIM. Alla guida dell’auto, una Renault Laguna di colore beige, c’era suo fratello, non so se la macchina è sua o meno…
Siamo partiti e con l’auto siamo andati a prendere AC 1 che aspettava per strada un po’ prima di casa sua. Aveva con sé una borsa sportiva nera con la scritta DIESEL”
rispettivamente AC 1 nel suo verbale d’interrogatorio del 13.8.2009:
“ Verso le ore 16.00 V.__________ e suo fratello, sono passati a prendermi al mio domicilio con una Renault Laguna di colore verde, con targhe che non ricordo. Alla guida c’era il fratello di V.__________, così come mi era stato presentato in quell’occasione e che io non avevo mai visto prima”
Poco prima della frontiera, che non è molto distante da __________ (doc. dib. 1), V.__________ abbandonò la compagnia dopo aver consegnato ai due accusati i due telefonini Nokia 1208 (considerando 7 della presente decisione) e al solo AC 2 € 150.- per far fronte alle prime spese (considerandi 4 e 6 della presente decisione).
L’insolito agire di V.__________, che avrebbe insospettito qualsiasi persona di buon senso in merito alla poca se non nulla onorabilità di questo personaggio e quindi sulla reale liceità del viaggio e sull’oggetto da trasportare, non colpì più di tanto i due accusati che, stranamente, non si posero la benché minima domanda. Così AC 1:
“ che non so il motivo per cui V.__________ è sceso dall’auto guidata dal fratello, prima del passaggio del confine con la Grecia. Lui ha detto di avere problemi con la dogana senza specificare il motivo.
Si è chiesto che tipo di problemi potevano essere? Non le è sembrato sospetto questo comportamento? Visto che lei dice anche che lo conosceva poco?
Risposta: in mente me lo sono chiesto ma avevo piena fiducia in V.__________ ed ero come una pecora e l’ho seguito e basta”
rispettivamente AC 2:
“ Non so il motivo per il quale V.__________ non ha passato con noi il confine con la Grecia ed è sceso prima. Non mi sono posto nessuna domanda del perché è sceso prima di passare il confine con la Grecia”
non dimenticando comunque che, perlomeno in aula, AC 1 ha comunque ammesso che:
“ dal fatto che V.__________ era sceso dalla macchina poco prima della dogana greca si è rafforzato in lui il fatto che stesse facendo qualcosa di sbagliato, rispettivamente che quello che doveva trasportare poteva essere droga”
(verbale dibattimentale pag. 5)
I due accusati, sull’autovettura Renault alla cui guida vi era sempre il fratello di V., hanno poi raggiunto la stazione di __________ (doc. dib 1) dove alle 23.16 hanno preso il treno per Istanbul, prezzo del biglietto € 54.- a testa, il cui costo così come per tutti i successivi mezzi di trasporto che saranno utilizzati sino all’arresto (considerando 3 della presente decisione) verrà sempre pagato da AC 2, che di fatto ha quindi anticipato tutti i costi di viaggio, che poi V. gli avrebbe rimborsato (verbale dibattimentale pag. 5 e considerando 4 della presente decisione):
“ sono io che ho finanziato il viaggio. Quando sono partito dalla __________ avevo € 1'700.- che erano soldi miei. Erano soldi che avevo a casa e non li ho presi in banca.
V.__________ mi ha dato € 150 Euro e basta. Mi avrebbe dato il resto al mio rientro oltre alle spese di viaggio.
Mi sono state sottoposte le fotocopie dei biglietti del treno e degli alberghi…
Confermo che si tratta di biglietti che avevo nella mia borsa che dovevo riportare a V.__________, come mi aveva ordinato di fare”
Premesso che a AC 1 già a __________, quindi prima di partire (considerando 6 della presente decisione) era
“ stato detto che in Turchia sarebbe andato da solo a ritirare l'oggetto”
(verbale dibattimentale pag. 5)
circostanza che era parimenti nota anche a AC 2 che prima della partenza sapeva che:
“ AC 1 avrebbe dovuto ritirare qualcosa in Turchia”
le contraddittorie dichiarazioni dei due accusati così come rese in sede di istruttoria quo alle modalità con cui AC 1 entrò in contatto con gli ignoti fornitori di eroina non hanno potuto essere sanate nemmeno in aula visto come entrambi, nel merito, hanno mantenuto le loro pregresse affermazioni:
“ AC 1 dichiara che arrivati alla stazione ferroviaria di Istanbul hanno preso un taxi e raggiunto l'albergo, prendendo una stanza. Dopo un po' AC 2 è uscito dalla stanza. Successivamente, perché così indicatogli al telefono da V.__________, anche lui è sceso nella hall (ndr: AI 35 allegato 12 smsE 24.6.2009 ore 10.48) e ha visto AC 2 parlare con un bulgaro con il quale è poi andato via in taxi.
AC 2 contesta e sostiene che alla stazione dei treni hanno trovato un bulgaro che gli ha indicato l'albergo. Presa la stanza V.__________ gli ha telefonato per sapere com'erano vestiti. Successivamente e sempre su richiesta di V.__________ è andato alla stazione dei bus per informarsi sui bus per Salonicco e intanto che era lì ha visto passare di sfuggita AC 1 che saliva su un taxi.
Dichiara che in un primo momento si è solo informato sull’orario di partenza dei bus e che solo successivamente V.__________ gli ha detto di comprare i biglietti, ciò che ha fatto comprandone due, per due orari diversi.
AC 2 dichiara di avere comprato i biglietti prima del ritorno di AC 1 con le due valigie”
(verbale dibattimentale pag. 5)
Comunque sia AC 1, lasciato l’hotel Lider assieme a questo ignoto personaggio che a suo dire parlava un pessimo bulgaro, con un taxi raggiunse un traghetto su cui entrambi salirono:
“ e dopo aver viaggiato per una ventina di minuti, siamo scesi.
Vicino all’attracco del traghetto siamo entrati in un bar nel quale siamo stati raggiunti da un altro uomo che non parlava assolutamente bulgaro.
Mentre il primo uomo è rimasto nel bar, io ho seguito il secondo uomo che era arrivato e insieme dopo una trentina di muniti di taxi, abbiamo raggiunto un secondo bar nel quale abbiamo bevuto qualcosa.
Ad un certo punto il secondo uomo arrivato, mi ha dato 100 lire turche con i quali mi ha fatto capire a gesti che avrei dovuto pagare il viaggio di ritorno in taxi verso l’albergo. Usciti dal bar, abbiamo camminato un po’ fino a quando siamo stati avvicinati da un’automobile. Il secondo uomo sconosciuto a gesti mi ha fatto capire di salire a bordo, cosa che ho fatto mentre lui è rimasto a terra.
L’auto è partita e si è fermata dopo un centinaio di metri. Nell’auto c’era solo il conducente e mi ha fatto capire di scendere.
Scesi dall’auto ci siamo portati verso il baule che lui ha aperto e ho visto che all’interno c’erano due valigie, le stesse di cui eravamo in possesso al momento del fermo.
Il conducente dell’auto mi ha fatto capire di prenderle tutte e due, cosa che io ho fatto.
Con le due valigie mi sono incamminato e ho fermato un taxi con il quale sono tornato in albergo dopo aver mostrato all’autista un biglietto da visita dell’hotel”
“ Preciso che nella camera le ho aperte e ho visto che in entrambe c’erano dei vestiti nuovi e ancora imballati.
In una delle due c’erano anche dei cuscini e mi pare un asciugamano.
Siccome una camicia mi piaceva, l’ho presa e l’ho indossata ed è quella che portavo al momento del fermo”
“ quando le ho aperte e ho frugato all’interno mi sono accorto che le stesse avevano un doppiofondo che sicuramente conteneva quello che trasportavamo di nascosto.
Mi sono accorto che il peso era superiore a quello che le valigie contenevano ma ritenevo che il peso in eccesso era causato da quello che era nascosto all’interno”
nonché sempre AC 1:
“ Ho avuto questa sensazione che era droga e non un oggetto prezioso per tale motivo in Turchia volevo aprire le valigie. AC 2 mi ha detto di non farlo. Se mi ha detto così, e cioè di non aprirle, è perché lui sapeva perfettamente che era droga…
Confermo ancora una volta che dopo aver spostato le camice ed i vestiti ho dato un pugno sul doppiofondo. Ho sentito che non era duro ma era come un pugno sul materasso”
In questo ordine di idee, anche se detto in modo molto più conciso e riduttivo, pure AC 2 nei suoi verbali d’interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP:
“ Ricordo che in camera di albergo AC 1, aveva aperto le valigie ed io ho visto che all’interno vi erano dei vestiti e addirittura dei cuscini”
“ insieme a AC 1 abbiamo aperto le valigie e poi io ho telefonato a V.__________ chiedendogli come mai le valigie erano due e V.__________ mi ha risposto nessun problema”
intercorsa telefonata ricordata anche da AC 1 che però fornisce un diverso giustificativo da parte di V.__________:
“ Ho chiesto a V.__________ come mai le valigie erano due e lui mi ha risposto che in questo modo avremmo dato meno nell’occhio”
Comunque sia delle così avvenute loro verifiche i due accusati hanno dato ennesima conferma anche in sede dibattimentale:
“ AC 1 dichiara che sono state controllate entrambe le valigie. Ribadisce di aver proposto a AC 2 di aprire il sottofondo per controllare meglio e che AC 2 gli ha risposto di no. Da ciò ha tratto la conclusione che AC 2 sapesse già del contenuto delle valigie e quindi, secondo la sua riflessione, che contenessero della droga. Crede, ma non è sicuro, che in quelle circostanze anche AC 2 abbia alzato le valigie.
AC 2 dichiara che è vero che hanno controllato le valigie e mentre lo stavano facendo V.__________ ha chiamato sul suo natel e lui gli ha chiesto come mai erano due e come mai non c'era l’icona V.__________ gli ha risposto di non preoccuparsi e che non c'era niente di illegale. Contesta la dichiarazione di AC 1 sul fatto che gli aveva proposto di guardare nel doppio fondo ricevendo il suo rifiuto”
(verbale dibattimentale pag. 5 e 6)
Notasi come di questa telefonata tra AC 2 e V.__________ negli estratti dei tabulati agli atti non vi sia alcuna traccia (AI 35 allegati 10, 11, 12 e 13). Seppur riprendendo tale fatto nel considerando 22 della presente decisione si rammenta già sin d’ora come in aula la logica e pedissequa conclusione del Presidente della Corte secondo cui
“ dall'assenza nei tabulati di una telefonata tra V.__________ e AC 2 quando si trovavano nella stanza dell'albergo di Istanbul si potrebbe concludere che la telefonata non c'è stata proprio perché loro già sapevano, e questo già dalla __________, di trasportare dello stupefacente”
(verbale dibattimentale pag. 8)
é stata recisamente contestata da entrambi gli accusati che si sono riconfermati nelle
“ loro versioni così come esposte agli atti e in sede dibattimentale precisando, per AC 1, che forse non tutti gli sms e le telefonate risultano dai tabulati”
(verbale dibattimentale pag. 8)
Indipendentemente da ciò, limitandoci anche solo all’aspetto soggettivo del prospettato reato (art. 19 n. 2 lett. a LStup), l’effetto pratico di questo loro controllo è stato, ai fini processuali, quanto mai importante. Da una parte, per AC 1, si ha l’ulteriore, ennesima conferma del già nato, consistente e concreto dubbio (considerandi 3, 6 e 8 della presente decisione) che stesse trasportando della droga e questo per grandi quantitativi:
“ AC 1 dichiara che a seguito delle verifiche fatte nella stanza di Istanbul in presenza continua di AC 2, visto il doppio fondo e visto che al tatto la superficie era molle, gli è stato chiaro che non poteva essere un'icona o dei gioielli e che quindi quello che c’era nel doppio fondo non poteva che essere della droga…
AC 1 dichiara che vista la grandezza delle valigie rispettivamente del sottofondo la droga in esse poteva essere tanta”
(verbale dibattimentale pag. 5 e 6)
mentre per AC 2 la prima insorgenza di un possibile serio dubbio, qui da intendersi come sua prima, concreta presa in considerazione, che nel sottofondo dei due trolley, che da Salonicco in avanti anche lui iniziò a trasportare, vi fosse dello stupefacente e questo non per pochi grammi:
“ il mio dubbio mi è venuto quando abbiamo aperto le due valigie e ho visto che non c’era dentro nessuna icona. In questo momento mi è venuto il dubbio che fosse droga…
che mi sono accorto che si trattava di una cosa completamente diversa e non di una icona. Qualche dubbio per la droga mi è venuto finalmente…
Ho telefonato a V.__________ e gli ho chiesto ma cosa succede, non c’è nessuna icona nelle valigie e lui mi ha risposto: non c’è nessun problema. Abbiamo discusso con AC 1 nella camera ad Istanbul che non c’era l’icona e di cosa c’era nelle valigie. Mi è venuto in mente che potesse essere qualsiasi cosa di illegale, compresa la droga…
Mi sono venuti sì, i dubbi che nella valigia c’era qualcosa di illegale”
“ AC 2, a seguito dei fatti nell'albergo di Istanbul e constatato che non vi era un'icona, ha pensato per la prima volta che nelle due valigie vi fosse della droga, tanta visto il tipo di valigia e il loro numero”
(verbale dibattimentale pag. 6)
fermo restando comunque come entrambi gli accusati, in aula, hanno ribadito il fatto di non aver mai saputo di quale tipo di droga si trattasse (verbale dibattimentale pag. 6), rispettivamente quanta ne stessero trasportando e quale potesse essere il suo valore commerciale. In questo senso così AC 1:
“ Non ho mai avuto niente a che fare con la droga e quindi non posso quantificarne il valore”
e AC 2:
“ Non sono in grado di quantificare che valore possa avere l’eroina che trasportavamo”
“ Giunto in camera, dove AC 2 era già presente, V.__________ ci ha comunicato che non saremmo dovuti partire insieme.
Io sarei dovuto andare via prima mentre il compagno lui quattro ore più tardi.
sarà solo AC 1 ad assumersi il rischio di passare, sempre martedì 23.6.2009, la dogana greco turca nel suo viaggio in bus, da Istanbul a Salonicco (doc. dib. 1), utilizzando 1 biglietto, dal costo di € 80.- che AC 2 gli aveva comperato prima ancora del suo ritorno nella stanza dell’hotel Lider con i due trolley pieni di eroina. Partito alle ore 18.00 (AI 35 allegato 13 smsE 23.6.2009 ore 16.54, 17.30, 17.33 e 18.04) e passata la dogana dopo le 23.00 (AI 3 allegato 13 per il timbro di uscita sul suo passaporto nonché AI35 allegato 13 smsE 23.6.2009 ore 23.30), ha raggiunto Salonicco nelle prime ore di mercoledì 24.6.2009, trovando alloggio in un non meglio identificato hotel indicatogli da V.__________:
“ AC 1 dichiara che arrivato a Salonicco, V.__________ gli ha telefonato dicendogli in quale albergo andare”
(verbale dibattimentale pag. 6)
Benché, nell’attesa dell’arrivo di AC 2, AC 1 abbia avuto tutto il tempo per controllare con calma il contenuto dei due trolley, di fatto vi ha rinunciato, prima perché preferì riposare e poi perché fu raggiunto da AC 2:
“ che sono arrivato da solo alla mattina alle 4 in Grecia a Thessaloniki e avrei controllato il contenuto delle valigie, quando sarei arrivato in albergo, più tardi dopo aver dormito perché ero stanco. Avrei controllato le valigie al risveglio e invece non ho fatto in tempo perché è arrivato AC 2. Non ho quindi più detto niente a AC 2 e non ho controllato le valigie”
AC 2 ha invece preso il bus delle ore 22.00, ha attraversato la frontiera greco turca nelle prime ore di mercoledì 24.6.2009 (AI 3 allegato 12 per il timbro di uscita sul suo passaporto nonché AI 35 allegato 13 smsE 23.6.2009 ore 0.11 e 3.07) raggiungendo AC 1, su indicazione di V.__________ nella stanza dell’albergo di Salonicco nel corso della prima mattinata (AI 35 allegato 13 smsE 23.6.2009 ore 7.57) ritenuto che alle ore 11.06 lo si trova sotto la doccia (AI 35 allegato 12 sms in uscita sull’utenza di AC 1 - di seguito solo smsU - del 24.6.2009 ore11.06).
Premesso che fu solo a Salonicco che AC 2 dirà a AC 2 che la loro destinazione finale era l’Italia (verbale dibattimentale pag. 6), i due accusati prenderanno un'altra corriera che partendo alle ore 13.00 (AI 35 allegato 13 smsE 24.6.2009 ore 11.41, 12.50 e 12.52) li porterà, al costo di € 36,80 a biglietto sino a Igoumenitsa (doc. dib 1), dove, raggiunto il porto (AI 35 allegato 13 smsE 24.6.2009 ore 17.26), alle ore 23.30 si imbarcheranno su una nave traghetto per Ancona (prezzo del singolo biglietto € 109) che raggiungeranno nel primo pomeriggio di giovedì 25.6.2009 (AI 35 allegato 13 smsE 25.6.2009 ore 15.23). Dopo aver raggiunto la stazione ferroviaria saliranno sul treno interregionale delle ore 16.20 con destinazione Milano (costo del singolo biglietto € 34.-, AI 35 allegato 13 smsE 25.6.2009 ore 15.58, 16.17, 16.19, 16.29, 16.33, 17.26, 18.30 e 21.28, smsU 25.6.2009 ore 17.26, 17.17, 18.32 e 21.29 nonché doc. dib. 1) dove arriveranno poco dopo le 21.00 (AI 35 allegato 13 smsU 25.6.2009 ore 22.17).
Dopo aver trovato alloggio per la notte in un albergo (Hotel Boston) vicino alla stazione (AI 35 allegato 13 smsU 25.6.2009 ore 23.34 e 23.37 nonché corpi di reato AA) alle ore 22.17 V.__________ confermò a AC 2 l’ulteriore destinazione di:
“ ZURICH sweicarland”
(AI 35 allegato 13 smsE 25.6.2009 ore 23.17)
ricordato però come già precedentemente V.__________ gli aveva telefonato per comunicargli che il loro viaggio non si sarebbe concluso a Milano ma che:
“ dovevano andare a Zurigo e che in un prossimo sms gli avrebbe detto cosa sarebbe successo una volta giunti in quella città”
(verbale dibattimentale pag. 6)
Legittima, a quel punto, la sorpresa di AC 1 e la sua minima nonché, nei fatti, quanto mai sterile puntata di piedi nel non voler proseguire il viaggio:
“ Quando siamo arrivati in Italia e AC 2 mi ha detto che dovevamo proseguire fino a Zurigo, io gli ho detto che non ero più disposto a proseguire nel viaggio e a fare il facchino. Alla fine AC 2 mi ha convinto a proseguire dicendomi che quella sarebbe stata l’ultima tratta del viaggio”
opposizione che però AC 2 ha contestato per avvenuta sia nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 18.8.2009:
“ non è vero che AC 1 a Milano mi ha detto che non voleva continuare nel viaggio. Non ha mai detto di volersi fermare”
sia nel successivo suo verbale di confronto del 12.11.2009 con AC 1.
Comunque sia, visto che il lavoro doveva essere portato a termine, i due accusati tornarono in stazione dove, messaggiando con V.__________, individuarono nel Cisalpino delle ore 7.10 il treno che faceva al caso loro (AI 35 allegato 13 smsE 25.6.2009 ore 23.32 e smsU 25.6.2009 ore 23.34 e 23.37). Il dì dopo, venerdì 26.6.2009, giorno del loro arresto (considerando 3 della presente decisione) li si troverà in coda a prendere i biglietti per la tratta Milano / Zurigo, dal costo di circa € 60.- l’uno, poco dopo le 6.30 (AI 35 PS allegato 12 smsE 25.6.2009 ore 23.57, allegato 13 smsE 26.6.2009 ore 7.30 e 7.44 nonché smsU 26.6.2009 ore 7.32 e 7.46), per quindi partire alle 7.10 e, come visto, essere controllati ed in seguito fermati dalle guardie di confine, appena passate le 8.00 tra Chiasso e Lugano (considerando 3 della presente decisione). E così si concluse la loro avventura, iniziata 5 giorni prima, utilizzando, per migliaia e migliaia di chilometri, 4 diversi mezzi di trasporto attraverso 5 differenti nazioni e 4 frontiere anche se, sempre in base al loro asserito, non sapevano che:
“ tra l’Italia e la Svizzera c’era una frontiera operativa”
(verbale dibattimentale pag. 6)
rispettivamente che, almeno per AC 2:
“ Non sapevo dove si trovava la località di Zurigo e pensavo che fosse ancora in Italia.
Non ci siamo neppure accorti di aver passato la dogana e di essere entrati in Svizzera”
“ Preciso che è sempre V.__________ che mi diceva cosa fare e lo faceva chiamandomi al telefono, questo accadeva ogni ora circa”
“ V.__________ mi comunicava sempre quello che dovevo fare”
Sempre dall’esame dei tabulati (considerando 11 della presente decisione) appare pacifico come i due accusati non abbiano mai messo in discussione questo suo ruolo direttivo (tanto da rimettersi a lui anche per la scelta dell’hotel di Milano, AI 35 allegato 13 smsU 25.6.2009 ore 22.49 e 22.58 nonché considerando 11 della presente decisione) e che sino al loro arresto tra i tre non è mai insorto il benché minimo problema né tanto meno V.__________ ha mai dovuto ricorrere a chissà quale grave ed esplicita minaccia per convincerli a partire o per farli proseguire nel viaggio. In quest’ottica vedasi AC 2:
“ Non sono mai stato minacciato od obbligato in alcun modo a farlo”
L’unico breve screzio tra AC 2 e V.__________ lo si può al massimo riscontare nel loro scambio di sms nella notte del 25/26.06.2009 tra le ore 23.42 e le ore 0.18 (AI 35 allegato 13 smsE 25.6.2009 ore 23.42, 26.6.2009 ore 0.02, 0.08 e 0.12 nonché smsU 26.6.2009 ore 0.00, 0.06 e 0.18) dove il primo si è beccato del pazzo e
“ un SMS del genere non mandarlo più perché se lo vedono qua ti tolgono dallo stipendio. Io l’ho cancellato. Tu sei pazzo fratello”
(AI 35 allegato 13 smsE 26.6.2009 ore 0.12)
solo perché aveva ritardato alcuni minuti nell’evadere la domanda di V.__________ a sapere quanti soldi rispettivamente credito telefonico avessero ancora (AI 35 allegato 13 smsE 25.6.2009 ore 23.42 e 26.5.2009 ore 0.02), preferendo, prima di rispondergli, mangiare un panino (AI 35 allegato 13 smsU 26.6.2009 ore 0.06). Da questi pochi messaggi, dagli sms minatori successivi all’arresto (considerando 15 della presente decisione) oltre che dalle seguenti dichiarazioni di AC 1 dinanzi al PP nel suo verbale d’interrogatorio del 12.11.2009:
“ ho avuto paura sin dall’inizio però dopo che avevo detto che avrei fatto il viaggio, ho anche avuto paura a dire di no e cioè a rinunciare. Ho avuto paura che mi potessero fare del male, non solo a me ma anche ai miei famigliari”
le difese hanno tratto la convinzione della realizzazione a vantaggio dei loro protetti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a) cfr. 3 CP (considerando 24 della presente decisione), ciò che la Corte non ha comunque ritenuto per i motivi che saranno evidenziati nel considerando 25 della presente decisione.
Sempre dall’analisi dei tabulati per la Corte appare altresì accertata la maggior responsabilizzazione di AC 2 e, questo non solo per il suo maggior numero di sms e telefonate da e per V.__________ a confronto di quelli di AC 1 (considerando 7 della presente decisione), ma soprattutto per quello che è stato il contenuto di questi messaggi (AI 35 allegati 12 e 13 nonché considerandi 8, 9, 10 e 11 della presente decisione). E’ innegabile infatti che per V.__________ era AC 2 il primo referente del viaggio ciò che, seppur nella pacifica e manifesta correità dei due accusati che neppure le difese hanno mai contestato, testimonia una sua maggior colpa soggettiva e questo non solo perché, alla base, controllore di AC 1 (considerando 6 della presente decisione) ma anche perché finanziatore dei relativi costi, acquirente dei vari biglietti di trasporto e, ad eccezione di quello di Salonicco (doc. dib. 1), assuntore di tutti i costi di albergo (considerandi 6, 8, 9, 10 e 11 della presente decisione) oltre che destinatario finale dei soldi da parte degli ignoti acquirenti dello stupefacente (considerandi 6 e 14 della presente decisione).
VII) Altri riscontri oggettivi
Inoltre dal rapporto 18.8.2009 dell’Università di Losanna, Istituto di Polizia Scientifica (AI 29) é risultato come sotto le unghie e sui palmi di entrambe le mani di AC 1 siano state riscontrate delle tracce di eroina. Lo stesso discorso vale per AC 2 con l’aggiunta di tracce di cocaina, francamente poco spiegabili vista la fattispecie, anche sotto le unghie della sua mano sinistra (AI 29). Per giustificare tali riscontri AC 2, in istruttoria, ha comunque fornito una giustificazione più che plausibile non escludendo che:
“ quando ho toccato i vestiti all’interno delle valigie, mi sono sporcato le mani. Quando AC 1, a Istanbul, è arrivato con le due valigie, le abbiamo aperte per vedere cosa c’era dentro. In questo caso ho toccato la fodera della valigia dove c’era il doppio fondo, tirando fuori i vestiti ed è quindi possibile che mi sia sporcato le unghie di eroina in questo modo.
Per le tracce di cocaina non so dare una spiegazione”
conclusione che, per gli stessi motivi, senza rischio di cadere in qualsivoglia possibile arbitrio, può essere estesa anche a AC 1 malgrado la sua insostenibile, negatoria risposta nel verbale d’interrogatorio del 12.11.2009 dinanzi al Magistrato inquirente:
“ La PP mi fa prendere atto e mi contesta che dall’analisi dei prelievi effettuati sotto le mie unghie, sono risultati positivi all’eroina.
La PP mi invita a prendere posizione in merito e giustificare questo riscontro.
Risposta: è assolutamente impossibile. Non ho mai toccato l’eroina. Mi chiedo come sia possibile una cosa del genere”
“ Wir konnten eine Fahndungseinheit zum Hauptbahnhof Zürich schicken, welche die Einfahrt des Cisalpino (Ankunft um 10:51 h) feststellen konnte. Leider sind den Fahndern keine Personen aufgefallen, welche als Abholer der beiden __________ in Frage gekommen wären.
Bei den Sachbearbeitern der Betäubungsmittelabteilungen der Kapo Zürich sind weder die beiden __________ noch die __________ Telefonnummern in irgend eine Weise bekannt”
(AI 3 allegato 4)
“ Funktionäre des FAD Zürich konnten um 10:51 Uhr die Einfahrt des Cisalpino in Zürich überwachen. Den Fahndern sind beim Perron des Zuges aus Mailand keine Personen aufgefallen, welche als Abholer der beiden __________ in Frage gekommen wären.
Anfragen bei den BM-Sachbearbeitern von Stapo und Kapo Zürich haben ergeben, dass weder die beiden __________ noch die __________ Telefonnummern in einem aktuell geführten Verfahren oder sonst wie aufgetaucht sind.
Am Archiv von Kapo/Stapo Zürich waren AC 1 und AC 2 bislang nicht verzeichnet”
(AI 35 allegato 26)
ritenuto come l’assenza di un comitato d’accoglienza abbia il suo riscontro e la sua giustificazione anche nelle seguenti dichiarazioni di AC 2 in sede dibattimentale:
“ che prima del sms del 25 giugno ore 23.17 V.__________ gli ha telefonato dicendogli che il viaggio non era terminato e che dovevano andare a Zurigo e che in un prossimo sms gli avrebbe detto cosa sarebbe successo una volta giunti in quella città”
(verbale dibattimentale pag. 6)
da cui l’impossibilità, per l’autorità inquirente, di ulteriormente sviluppare questa inchiesta, rispettivamente, per la Corte, di poter conoscere il destinatario finale della sequestrata eroina.
Ciò non deve sorprendere più di quel tanto se si tiene conto da una parte del quantitativo di eroina trasportato (9 chili 480 grammi netti pari a 5 chili 754,40 grammi puri al 100%, considerando 3 della presente decisione) e del loro presumibile valore nell’ipotesi di un suo spaccio al dettaglio (al prezzo medio di mercato di fr. 250.- / fr. 300.- la busta di 5 grammi almeno fr. 520'000.- [pari a 9 chili 480 grammi x fr. 55.- il grammo] o in caso di vendita a fr. 100.- il grammo almeno fr. 940'000.- [pari a 9 chili 480 grammi x fr. 100.- il grammo], da cui una media ponderata di almeno fr. 700'000.-) senza altresì dimenticare, sempre rispetto alla media riscontrata in sequestri di eroina di altri pregressi procedimenti noti alla Corte, l’elevato grado di purezza di questa partita (tra il 60,6% ed il 60,7%, considerando 3 della presente decisione) ciò che appare come più che sufficiente per non escludere a priori un suo possibile taglio per altre 2 o 3 volte.
Ciò posto la Corte ha comunque preso atto con sollievo che tali minacce non si sono mai concretizzate:
“ AC 1 dichiara che…la situazione ad oggi è tranquilla e i suoi genitori stanno bene.
AC 2 dichiara che i suoi genitori, la sorella e la nipotina stanno bene”
(verbale dibattimentale pag. 7)
anche perché, a ben vedere, non vi era alcun motivo che si attualizzassero. Le stesse, infatti, avrebbero avuto senso, e solo così possono essere intese, se i due accusati avessero effettivamente gabbato V.__________ e/o chi stava dietro di lui cercando di vendere privatamente e quindi a loro unico vantaggio la partita di eroina che stavano trasportando. Ma ciò non è stato il caso ed una volta che V., sia per il tramite dei genitori dei due accusati (verbale dibattimentale pag. 7) o per qualsivoglia altro canale, ha avuto conferma che il loro silenzio non era frutto di un loro tentato tiro mancino ma solo conseguenza del loro arresto, circostanza che del resto V. già aveva subodorato (AI 35 allegato 12 smsE 30.6.2009 ore 12.15 nonché 4.7.2009 ore 11.41, 11.42, 11.45 e 11.50) anche le minacce di morte si sono, di fatto, volatilizzate (verbale dibattimentale pag. 7).
Se é pur sempre possibile per due correi in detenzione preventiva di cercare di parlarsi alfine di concordare una versione a loro più favorevole, è altresì obbligo e dovere istituzionale dello Stato evitare che questo avvenga, ciò che in verità, con il carcere La Farera, non è spesso stato il caso così come altre inchieste e processi con più indagati hanno potuto dimostrare. Inutile dire che la passiva accettazione di un tale stato di cose rischia di vanificare irrimediabilmente uno dei principali, anche se non unico, compito istituzionale dell’autorità inquirente prima e giudicante poi, cioè quello di ricercare, in modo più esaudente e dettagliato possibile, la verità dei fatti. Da ciò la personale, anche se forse illusoria, speranza dello scrivente Presidente di concreti interventi strutturali ed organizzativi all’interno di questo carcere, che in aula limitatamente al problema della collusione tra coindagati, è stato apparentato ad un famoso formaggio pieno di buchi, affinché situazioni come quella qui descritta non abbiano più a ripetersi.
Fatta questa debita premessa, la Corte, non potendo fare altrimenti, ha unicamente preso atto di questo increscioso dato di fatto che oltre ad aver comportato per i due accusati la corretta decisione da parte della Pubblica Accusa di non ordinare il loro trasferimento al penitenziario cantonale in regime ordinario anche dopo l’emanazione dell’AA (AI 52 e doc. TPC 2), la dice non di meno lunga sull’effettiva portata della loro asserita collaborazione con l’autorità inquirente rispettivamente di quale può essere stato il loro concreto emendamento e presa di coscienza per il reato commesso (considerandi 32 e 33 della presente decisione).
VIII) Diritto
Da ciò la necessità di ricordare quale sia il significato di dolo eventuale nel diritto penale svizzero rispettivamente richiamare i dettami giurisprudenziali che reggono, da una parte, un processo indiziario
Per quel che riguarda l'incidenza del dolo eventuale nella commisurazione della pena la giurisprudenza, dopo averlo in un primo tempo negato (sentenza non pubblicata del TF 6S.216/2003 del 1.10.2003), ha sostenuto, avallato in tal senso anche dalla dottrina maggioritaria (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 47 no. 89 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 7), che l'avere agito con mero dolo eventuale piuttosto che con dolo diretto possa comportare una valutazione meno severa. In particolare nella sentenza 6.5.2003 in re R. la CCRP ha proceduto ad una riduzione di pena di 1 anno nei confronti di un’autrice colpevole di lesioni intenzionali gravi (le rimanenti gravi malversazioni ed i reati connessi erano invece stati commessi con dolo diretto) proprio perché la Corte di prime cure non aveva considerato, quale circostanza attenuante generica, il fatto che avesse agito con dolo eventuale. In quella sentenza la CCRP non ha indicato con precisione l'incidenza di tale attenuante, la pena essendo stata ridotta anche in considerazione del fatto che la Corte di prime cure non avesse tenuto conto di altre circostanze attenuanti. Adito dalla pubblica accusa, il TF ha confermato il giudizio della seconda istanza cantonale nella sua sentenza non pubblicata 6S.233/2003 del 4.11.2003.
Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Costituzione Federale, 6 no. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002).
Con il termine di detenzione, che presuppone perlomeno così come indicato nell’AA una precedente presa in consegna e quindi un possesso, la LStup indica la semplice disponibilità di fatto, anche per conto di terzi, sullo stupefacente e questo indipendentemente da come e per quale titolo l’autore ne sia entrato in possesso (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 67 e CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna, 2002, art. 19 LStup no. 42 segg.). Il termine di trasportare sottintende lo spostamento dello stupefacente da un luogo all’altro e ciò indipendentemente dal mezzo utilizzato, dalla distanza percorsa e dai motivi alla base di un tale agire (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 47 segg., CORBOZ, op. cit., art 19 LStup no. 25 segg. nonché DTF 114 IV 162, 113 IV 91 e 90) mentre che l’importazione caratterizza l’introduzione in Svizzera di stupefacente provenente da un paese estero (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 49 e CORBOZ, op. cit., art 19 LStup no. 27).
E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 n. 2 lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è oggettivamente adempiuto per l’eroina per dei quantitativi complessivi (DTF 114 IV 164 e 112 IV 109) di almeno 12 grammi puri (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 150 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 78 segg. e DTF 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup no. 94 nonché DTF 106 IV 232 e 104 IV 211).
Innegabile come i presupposti oggettivi di legge di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 3 e 5 LStup rispettivamente art. 19 n. 2 lett. a) LStup per l’aggravante del quantitativo siano assolutamente dati. I due accusati, conseguentemente ai fatti descritti nei considerandi 8, 9 e 11 della presente decisione, hanno detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, lo scorso 26.6.2009, occultati nel sottofondo di due trolley, 9 chili 480 grammi netti di eroina con un grado di purezza variante tra il 60,6% ed il 60,7% pari a quindi circa 5 chili 754,40 grammi di eroina pura al 100% (considerando 3 della presente decisione), superando così di ben 479 volte la soglia di 12 grammi fissata dal TF.
Quo all’aspetto soggettivo del reato la Corte, in stretta applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 19 della presente decisione), ha ritenuto i due accusati colpevoli del reato loro prospettato per dolo eventuale (art 12 cpv. 2 seconda frase CP e considerando 18 della presente decisione) e non per dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP). E’ vero che a sostegno della tesi avanzata dalla Pubblica Accusa (considerando 17 della presente decisione) vi erano alcuni indizi a supporto ma gli stessi, sia presi singolarmente che nel loro insieme, non hanno permesso alla Corte di giungere al sicuro ed intimo convincimento che AC 1 e AC 2, già da __________, così come nel prosieguo del viaggio (capitolo VI della presente decisione), sapessero di trasportare 10 chili 98 grammi lordi di eroina (considerando 3 della presente decisione).
In questa direzione, tra gli indizi più significativi, abbiamo sicuramente il fatto che nessuno affiderebbe un così ingente quantitativo di eroina dal rilevante valore economico (considerando 15 della presente decisione) a delle persone ignare di quello che stanno trasportando già solo per il rischio che perdano un così importante carico per loro dabbenaggine o disattenzione. Trattasi di un argomento suggestivo e forse anche convincente ma che però trova il suo chiaro contrappeso, come altra possibile eventualità, nel fatto che non sia per nulla inusuale che nelle organizzazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti si faccia volontariamente uso a dei semplici muli che poco o niente sanno proprio perché, se arrestati, poco o nulla potranno dire all’autorità inquirente. Del resto la contestazione sul valore economico di quanto trasportato era già stata opposta ai due accusati in sede d’istruttoria (“Gli inquirenti mi fanno presente…di essere perplessi sul fatto che le modalità dell’arruolamento per il trasporto di una sostanza di tale valore sia stato affidato ad una persona estranea, nella fattispecie al sottoscritto. Necessariamente un’organizzazione criminale a monte sceglie accuratamente i propri collaboratori e non si affida all’estraneo di turno, visto l’ingente valore commerciale in gioco”, AI 35 PS AC 1 16.7.2009 e AC 2 22.7.2009) e le loro risposte escludevano completamente, perlomeno da un punto di vista soggettivo, un qualsiasi possibile loro agire per dolo diretto. In questo senso AC 1:
“ che non so spiegarmi il perché sono stato scelto per questo genere di operazione.
Io non ho niente a che fare con organizzazioni criminali di alcun genere e mi chiedo come mai mi abbiano scelto”
rispettivamente AC 2:
“ Ho preso atto di quanto dettomi dagli agenti interroganti ma come già dichiarato mi sono fidato di V.__________”
A puntello della tesi accusatoria è invece più significativa l’assenza nei tabulati agli atti (considerando 7 della presente decisione) dell’asserita telefonata dalla camera d’albergo dell’hotel Lider tra i 2 accusati e V.__________ con la logica conclusione già evocata nel considerando 10 della presente decisione. Fatto vuole, però, che la Corte non ha né può avere alcuna certezza che tutte le telefonate e/o gli sms tra questi tre protagonisti siano stati effettivamente riportati nei dischetti Sunrise trasmessi al Ministero Pubblico (AI 35), da cui l’impossibilità di poter categoricamente escludere la versione degli accusati e quindi l’impossibilità di dimostrare con la necessaria certezza la loro piena e diretta consapevolezza, già partendo da __________ od in corso viaggio, di trasportare svariati chili di eroina.
A contrario appare invece per pacificamente dato il loro pieno dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e considerando 18 della presente decisione) proprio perché così risultante dai fatti e dalle stesse dichiarazioni dei due accusati, tanto da poter esser quasi apparentato, anche se non parificato, ad un dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP). Pacifico che questo loro dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e considerando 18 della presente decisione) si sia privatamente concretizzato per AC 1 già a partire da __________ (considerandi 3, 6 e 8 della presente decisione) per poi successivamente rafforzarsi ad Instanbul (considerando 10 della presente decisione) mentre che per AC 2 si è, almeno, sicuramente materializzato solo da quest’ultima città (considerando 10 della presente decisione). Tacito altresì come quando questo sia avvenuto é, a ben vedere, una distinzione puramente accademica visto come ai fini del giudizio è solo importante l’avere accertato che questa loro accettazione dell’eventualità di trasportare della droga si sia concretizzata, così come lo è stato, prima di oltrepassare la frontiera svizzera di Chiasso, da cui il riconoscimento per la Corte di come entrambi, per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e considerando 18 della presente decisione), il 26.6.2009, abbiano detenuto, trasportato ed importato in Svizzera un ingente quantitativo di stupefacente, in specie dell’eroina (considerando 3 della presente decisione).
IX) Colpa, prognosi e pena
Dopo aver distinto quo alle conseguenze sulla colpevolezza tra vis absoluta e vis compulsava, in DTF 104 IV 186 il TF ha precisato come anche chi, nei fatti, seppur conservando una certa libertà d’azione sufficiente a permettergli di sottrarsi a gravi minacce o a conseguire un aiuto esterno, resta oggettivamente vittima di violenza relativa può non di meno evocare, a proprio vantaggio, la circostanza attenuante di cui all’art. 64 cpv. 3 previgente CP ora art. 48 lett. a) cfr. 3 CP (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 48 no. 16, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetztbuch, Praxiskomentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, 2008, art. 48 no. 12, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48 no. 4, PELLET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 48 no. 20, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48 no. 11 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48 no. 1.6).
La Corte non ha neppure ritenuto che il messaggio del 26.6.2009 ore 0.12 a AC 2 (AI 35 allegato 13 e considerando 12 della presente decisione) fosse gravemente minatorio così come richiesto dall’art. 48 lett. a) cfr. 3 CP e questo non solo per le parole del testo ma anche perché, se così fosse stato, non si sarebbe concluso con l’affettivo termine di fratello. Al massimo, questo sì, un preciso anche se nemmeno tanto risoluto richiamo all’ordine di V., cioè di chi sta dirigendo l’operazione e deve rispondere di essa davanti a terze persone, ma non certo una grave minaccia per AC 2. Altresì e limitatamente alla posizione di AC 1 neppure risulta dagli atti che dalla sua tenue puntata di piedi per non aver voluto inizialmente proseguire il viaggio una volta giunto a Milano, circostanza comunque negata da AC 2 (considerando 11 della presente decisione), vi sia stata una qualche concreta grave minaccia telefonica da parte di V., fatto che AC 1 nei suoi verbali d’interrogatorio non ha mai sostenuto essere avvenuto a dimostrazione di come la sua capacità di autodeterminarsi e quindi di liberamente decidere se continuare o meno il viaggio non sia mai stata realmente intaccata.
Richiamato il considerando 15 della presente decisione, differente è la questione dopo l’arresto dei due accusati. Ma proprio perché sms intervenuti dopo il loro fermo (considerando 3 della presente decisione) e quindi a reato già consumato, tali oggettive ed in alcuni casi pesanti minacce non possono essere prese in considerazione per un’eventuale attenuazione della pena, non dimenticando poi come le stesse siano state proferite non quale mezzo coercitivo per imporre ai due accusati la perfezione del reato ma solo perché V.__________ pensava che stessero facendo i furbi e volessero fregarlo (considerando 15 della presente decisione).
Se, da una parte, il dovere d’obbedienza non può che fondarsi su una norma di legge o su un ordine di servizio, la dipendenza può, invece, risultare dalla legge, da un contratto oppure da circostanze di fatto, tra le quali dottrina e giurisprudenza ricordano la differente situazione finanziaria fra i due protagonisti, la più marcata personalità dell’uno rispetto all’altro o la natura, più o meno intensa, delle loro relazioni senza altresì dimenticare come per l’adempimento di predetta attenuante non solo è necessario il riconoscimento di un siffatto stato di dipendenza ma altresì che il susseguente reato sia stato commesso su incitamento della persona di cui si ritiene essere dipendente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 48 no. 18 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 48 no. 13, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48 no. 5, PELLET, op. cit., art. 48 no. 22 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 48 no. 15 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48 no. 1.7, DTF 115 IV 8, 102 IV 237, 95 IV 118 e sentenza non pubblicata del TF 6S.121/2005 del 18.5.2005).
“ obbligato in alcun modo a farlo”
non traspare assolutamente che AC 2 abbia agito sotto incitamento di V._______ in quanto persona dalla quale dipendeva.
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 previgente CP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 previgente CP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare (sentenze della CCRP del 31.03.2008 in re K., del 14.11.2007 in re Z e del 03.08.2007 in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa.
In base all’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 50 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 no. 2, QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 50 no. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 50 no. 1, DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l’imputato non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 no. 7 segg. e sentenza non pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quando deve giustificare la pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto severa.
Conformemente all’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 51 no. 1, JEANNERET, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51 no. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51 no. 2 segg.).
E’ innegabile come la colpa di AC 1 sia oggettivamente e soggettivamente grave e questo indipendentemente dal fatto di non aver saputo quale tipo di stupefacente e quanti chili stava trasportando essendogli comunque manifesto, già solo per la grandezza del sottofondo ed il numero delle valigie, che non poteva trattarsi di pochi grammi. Parallelamente il fatto che gli era stata promessa una ricompensa, che al di là della sua valuta o del suo esatto ammontare, era comunque e sempre una somma per lui significativa non poteva che confermagli che si doveva trattare di un quantitativo importante e ciò anche solo perché, per pochi grammi, non ci si mette in viaggio per 5 giorni attraverso 5 nazioni.
Classico mulo che ha correttamente seguito tutte le indicazioni di V.__________, alla Corte, AC 1, malgrado la differente opinione della difesa, non è apparso così limitato nella propria libertà da ritenersi talmente teleguidato da perdere ogni possibilità decisionale che del resto, segnatamente all’arrivo a Milano, ha dimostrato ancora d’avere con, in forza al suo stesso dire, la sua temporanea puntata di piedi nel non voler più andare avanti.
Manifestamente correo di AC 2 e, per quanto concerne i loro rapporti interni, sullo stesso piano, la Corte ha invece ritenuto che nei suoi rapporti con V.__________ e quindi con chi, ai loro occhi, era il mandante e l’organizzatore di questo trasporto, il suo grado di colpevolezza oggettiva e soggettiva fosse, anche se di poco, meno grave, da cui una differenziazione di pena di 6 mesi tra questi due accusati, per la cui giustificazione si rinvia al considerando 33 della presente decisione. In ogni caso resta comunque pacifico, poiché sono i fatti ad indicarlo, come per V.__________ AC 1 fosse il mulo meno importante o altrimenti detto il più sacrificabile e questo già solo perché tra i due accusati è stato lui, in terra turca, a prendere i maggiori rischi andando da solo alla consegna dell’eroina e passando successivamente con i due trolley la frontiera greca.
Benché in aula AC 1 sia apparso o abbia voluto apparire oltremodo dimesso, incarnando ben bene il voluto suo ruolo, riprendendo delle colorite citazioni difensive, di nano nullo o di mite pecora guidata dallo sgangherato pastore AC 2, alla Corte non è sembrato così sprovveduto come ha voluto far credere anche perché se effettivamente lo fosse stato mai nessuno, né tanto meno V.__________, gli avrebbe affidato così tanta eroina con un valore economico per nulla indifferente. Parallelamente una persona realmente ingenua e tontolona così come la difesa di AC 1 lo ha dipinto, non avrebbe avuto tutti quei dubbi sulla liceità del viaggio che l’accusato ha invece ammesso di aver avuto sin dall’inizio né sarebbe stato capace di fare un viaggio di svariate migliaia di chilometri attraverso 5 differenti stati.
Anche il movente meramente economico che ha guidato i suoi passi è tutt’altro che edificante e questo non solo per non aver saputo opporsi al fallace miraggio di un importante guadagno in pochi giorni di lavoro ma soprattutto perché non ne aveva minimamente bisogno visto la sua più che soddisfacente situazione economica perlomeno per quella che è la realtà di __________.
Benché già dal suo primo verbale d’interrogatorio non abbia nascosto gli intervenuti suoi dubbi sul tipo di trasporto da effettuare, le sue ammissioni sia in sede di inchiesta che in aula non gli hanno comportato un particolare sconto di pena poiché se è vero che ha riconosciuto V.__________, in concreto ha unicamente ammesso quello che, di fatto, vista l’eroina sequestrata, non poteva negare senza che poi da queste sue dichiarazioni l’autorità inquirente abbia ottenuto chissà quali informazioni per ulteriormente risalire la filiera criminale a monte di questo traffico. Inoltre il suo agire durante la carcerazione preventiva con invio e ricezione di vari pizzini se non giustifica, come tale, un aggravio di pena non permette, di certo, di premiare particolarmente la così sostenuta sua collaborazione.
Richiamando quanto sopra esposto in merito al non riconoscimento dell’attenuante specifica dell’aver agito sotto l’impressione di una grave minaccia (art. 48 lett. a cfr. 3 CP), tutto ben ponderato e stimata in al massimo 3 / 6 mesi la riduzione di pena per aver agito con dolo eventuale rispettivamente, nello sesso ordine di grandezza, per le rese ammissioni, tenuto altresì conto della sua incensuratezza, del fatto che si è trattato di un solo trasporto quindi di un’agire che seppur restando grave lo è comunque meno rispetto ad altre fattispeci codificate dall’art. 19 n. 1 LStup, del carcere preventivo già sofferto e che la pena sarà presumibilmente effettuata lontano dal suo paese d’origine e da tutti i suoi affetti, la Corte, partendo da una pena teorica massima stimata in 6 anni e 6 mesi / 7 anni, ha quindi ritenuto come giusta ed adeguata alla fattispecie ed alla colpa oggettiva e soggettiva dell’accusato una sua condanna ad una pena detentiva di 5 anni e 6 mesi previa deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP).
Per gli stessi motivi già evocati per AC 1 alcun particolare sconto, se non nell’ordine di quanto sopra esposto per il suo correo, a dir la verità anche qualche mese in meno visto come la sua ammissione del proprio dolo eventuale non è avvenuta immediatamente ma solo alla fine del suo primo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP, può essere riconosciuto a AC 2 per il suo comportamento e la sua attitudine in sede d’inchiesta anche a ragione dei più volte ricordati pizzini. L’aver atteso sino al quinto verbale prima di perlomeno riconoscere il suo dolo eventuale permette però di compensare l’ipotetica minima differenziazione delle loro pene con la circostanza che, al momento del reato, AC 2 fosse ancora giovane adulto, da cui, anche per lui, l’iniziale fissazione della stessa pena detentiva di 5 anni e 6 mesi.
Se per finire questo accusato è stato condannato ad una pena detentiva di 6 anni con deduzione del carcere preventivo sofferto (art. 51 CP), è per sanzionare, con ulteriori 6 mesi, la sua maggior colpa oggettiva e soggettiva a fronte del privilegiato suo rapporto con V.__________ e quindi la sua maggiore responsabilità penale nel contesto di questo trasporto di stupefacente. In quest’ottica basti richiamare la sua costante presenza, quale personale collegamento tra AC 1 e V., durante i loro 5 incontri, la sua telefonata di sollecito per la partenza, il suo ruolo di controllore di AC 1, di finanziatore del viaggio e dei relativi costi, di acquirente dei vari biglietti di viaggio e soprattutto, ad innegabile riprova di come V. si fidasse più di lui che non del suo compagno, il maggior numero di sms da questi ricevuti durante il viaggio ed il fatto che in caso di consegna dei due trolley sarebbe stato lui a ricevere i soldi. Trattasi non di una ma di più circostanze che per la Corte ben giustificano un minimo aumento di pena rispetto a quanto stabilito per AC 1.
X) Confische e dissequestri
Il pericolo creato o costituito dall’instrumenta sceleris può riferirsi all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che, in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 69 no. 7), questo pericolo non poteva essere sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121, 117 IV 345 e 116 IV 117). E’ in particolare il caso quando l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere una o più infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato ripetutamente usato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117).
Conformemente all’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o ricompensare l’autore di un reato a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (BAUMANN, op. cit., art. 70 no. 11 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 70 no. 2 segg., HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., art. 70 no. 9 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 70 no. 4 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 70 no. 1.2 segg.).
“ col consenso dei difensori e della pubblica accusa, dichiarano di richiedere la restituzione per AC 1 di __________ 34, di una carta SIM Globul, di una scheda telefonica greca del valore di 4 euro, di uno scontrino di cassa datato 1.7.2008 e di una carta di circolazione, per AC 2 di __________ 5, di una confezione di salviette profumate con scritta Metro, di una rivista Minoan Lines, di una tessera telefonica greca del valore di 4 euro, di una chiave 3M e di una macchina fotografica che dichiara essere di AC 1, che conferma che effettivamente è sua. Per la rimanenza dei corpi in sequestro, segnatamente per il denaro, gli accusati non si oppongono alla loro confisca”
(verbale dibattimentale pag. 8)
La Corte, preso atto di questa loro parziale acquiescenza, comunque corretta e conforme ai dispositivi di cui agli art. 69 e 70 CP, ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente (art. 69 cpv. 2 CP) ed utilizzo delle somme in € a parziale riduzione del pagamento delle tasse e delle spese processuali (art. 70 CP ed art. 161 cpv. 3 CPP), rispettivamente il dissequestro e la restituzione a AC 1 e a AC 2 degli oggetti da loro chiesti indietro.
XI) Tassa di giustizia e spese processuali
Rispondendo A. affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 2 e 3;
B. affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 2, 2.1, 2.2 e 3;
C. affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.2.2, 1.2.15, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.22, 1.3.2, 1.3.15, 13.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.22;
visti gli art. 12, 42, 43, 44, 47, 48 lett. a n. 3 e 4, 48a, 51, 69 e 70 CP;
19 n. 1 e 2 LStup.;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 2, agendo per conto e su istruzioni di V.__________, a Chiasso, il 26.6.2009, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 9'480 grammi netti di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con AC 1, agendo per conto e su istruzioni di V.__________, a Chiasso, il 26.6.2009, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 9'480 grammi netti di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.1. AC 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. AC 2 è condannato alla pena detentiva di 6 (sei) anni da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.1. 9'480 grammi netti di eroina, da distruggere;
4.2. a AC 1 di:
4.2.1. fr. 416,90, previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese processuali;
4.2.2. 1 valigia Sidiva;
4.2.3. 1 cuscino marrone con decorazioni;
4.2.4. 1 tovaglia a quadri variopinta;
4.2.5. 4 magliette D&G di colore bianco;
4.2.6. 1 maglietta Versace di colore verde;
4.2.7. 1 maglietta Party Show di colore rosso;
4.2.8. 6 asciugamani di diverso colore;
4.2.9. 1 paio di slip Chaorisi di colore grigio;
4.2.10. 2 paia di jeans D&G di colore blu scuro;
4.2.11. 1 maglietta Armani di colore nero;
4.2.12. 3 presine da cucina di diverso colore;
4.2.13. 1 telefono cellulare Nokia 1208 con carta SIM Vivatel;
4.2.14. 1 biglietto Trenitalia Milano centrale - Zurigo;
4.2.15. 1 biglietto Trenitalia Ancona - Milano centrale;
4.2.16. 1 biglietto traghetto Igoumenitsa - Ancona;
4.2.17. 1 biglietto da visita Hotel Boston di Milano;
4.3. a AC 2 di:
4.3.1. fr. 848,50, previa deduzione delle tasse di giustizia e delle spese processuali;
4.3.2. 1 valigia marca Sidiva con lucchetto;
4.3.3. 1 camicia Tommy Hilfiger di colore salmone;
4.3.4. 1 camicia Polo di colore grigio e righe bianche;
4.3.5. 1 paio di jeans Armani;
4.3.6. 2 magliette Lacoste di diverso colore;
4.3.7. 2 magliette Polo di diverso colore;
4.3.8. 1 maglietta Versace di colore bianco;
4.3.9. 1 maglietta Armani di colore azzurro;
4.3.10. 1 maglietta G Star Raw di colore nero;
4.3.11. 2 biglietti da visita Lider Otel di Istanbul;
4.3.12. 1 biglietto da visita eli Oteli;
4.3.13. 1 biglietto da visita Anatolia Hotels;
4.3.14. 1 biglietto con indicazioni orario treno ICN 752;
4.3.15. 1 telefono cellulare Nokia 1208 con carta SIM Vivatel;
4.3.16. 1 busta contenente diversi biglietti da viaggio.
5.1. __________ 34.-;
5.2. 1 carta SIM Globul;
5.3. 1 scheda telefonica greca del valore di 4 euro;
5.4. 1 scontrino di cassa da euro 500 datato 01.07.08;
5.5. 1 carta di circolazione;
5.6. 1 macchina fotografica Nikon con custodia.
6.1. __________ 5.-;
6.2. 1 confezione salviettina profumata con scritta Metro;
6.3. 1 rivista Minoan Lines;
6.4. 1 tessera telefonica greca del valore di 4 euro;
6.5. 1 chiave 3M.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di 1/2 ciascuno.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 10'051.30
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 13'151.30
============
Distinta spese a carico di AC 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'025.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 6'575.65
============
Distinta spese a carico di AC 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'025.65
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 6'575.65
============
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La segretaria