Incarto n. 72.2009.125
Lugano, 14 dicembre 2009 /md
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Marco Villa (Presidente) GI 1 GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1 AS 2 AS 3 AS 5 AS 6
con la segretaria:
Silvia Jurissevic, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo palazzo di giustizia
per giudicare
AC 1
detenuta dal 24 aprile 2009;
prevenuta colpevole di:
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzata,
a __________ presso il proprio domicilio, al Parco __________ ed altre imprecisate località,
nel periodo agosto 2008 e fino al 28.04.2009,
1.1. venduto,
a diversi consumatori locali, un imprecisato quantitativo ma almeno 1,399 grammi di eroina, sotto forma di b.d. da 0,2/0,3 grammi al prezzo di fr. 40.--/50.-- ciascuna ed in b.d. da 1 grammo al prezzo di fr. 100.-- ciascuna,
sostanza previamente acquistata da B., S. e P.__________ nonché personalmente da fornitori non meglio identificati della Svizzera interna dove l’accusata si recava accompagnata da M.__________ rispettivamente da sola in treno e trasportata in Ticino ai fini della vendita a terzi, stupefacente acquistato al prezzo variante da fr. 250.-- a fr. 300.-- la busta da 5 grammi di eroina;
1.2. ceduto gratuitamente,
a M., R. e F.__________ in diverse occasioni un quantitativo complessivo di almeno 68,2 grammi di eroina;
1.3. venduto,
a diversi consumatori locali nel periodo settembre 2008 e fino al momento dell’arresto, a ________, un imprecisato quantitativo ma almeno 80 pastiglie di Dormicum al prezzo di fr. 3.-- ciascuna pastiglia;
1.4. detenuto,
presso il proprio domicilio,
40,99 grammi netti di eroina, sostanza avente un grado di purezza media del 25% e destinata alla vendita a terzi;
1.5 venduto,
a C.__________, 10 grammi di cocaina;
per avere,
senza essere autorizzata,
nel periodo agosto 2008 e fino al 28.04.2009,
tra __________, __________ ed altre imprecisate località,
consumato circa 900 grammi di cocaina ed un imprecisato quantitativo di eroina nonché detenuto al proprio domicilio 8,03 grammi netti di cocaina avente un grado di purezza media del 41% e destinata al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2009 del 27 ottobre 2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusata AC 1 assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
Il Presidente, richiamato l’art. 250 CPP prospetta all’accusata un quantitativo di vendita maggiore di pastiglie di Dormicum rispettivamente di cocaina nell’ordine di 22 grammi almeno. Le parti dichiarano di non contestare questa prospettazione.
Il Presidente richiamato l’art. 250 CPP e il punto 2 AA prospetta all’accusata un maggior consumo di cocaina quantificabile in 936,50 grammi. Le parti dichiarano di non opporsi a questa prospettazione.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato interamente in fatto e in diritto l’atto d’accusa, con le precisazioni apportate in aula, conclude chiedendo la condanna dell’accusata ad una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.
Chiede inoltre la confisca di tutto quanto posto sotto sequestro e postula, qualora l’importo di fr. 8'000.- non fosse confiscato perché non ritenuto provento di reato, che per tale importo l’accusata sia condannata a pagare un risarcimento equivalente in favore dello Stato.
§ Il Difensore, il quale sottolinea l’incensuratezza della sua assistita, il fatto che abbia subito confessato e abbia pienamente collaborato con gli inquirenti.
A favore della sua patrocinata chiede l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento ed invoca una scemata imputabilità di grado medio.
Conclude chiedendo che la sua assistita sia condannata ad una pena detentiva di massimo 30 mesi, di cui 15 mesi da espiare e 15 mesi sospesi con la condizionale.
Lascia alla Corte il compito di valutare se accompagnare il periodo di prova con delle norme di condotta. Chiede infine il dissequestro dell’importo di fr. 8'000.-.
§ Il Procuratore pubblico, in replica, si oppone all’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento e al riconoscimento a favore dell’accusata di una scemata imputabilità.
§ Il Difensore, in duplica, si riconferma nelle proprie conclusioni.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1,
1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzata, a _________ nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009, previo acquisto:
1.1.1. venduto almeno 1399 grammi lordi di eroina sotto forma di buste dosi da 0,20/0,30 rispettivamente da 1 grammo;
1.1.1.1. trattasi di un quantitativo diverso;
1.1.2. ceduto gratuitamente almeno 68,20 grammi lordi di eroina;
1.1.3. venduto almeno 80 pastiglie di Dormicum;
1.1.3.1. trattasi di un quantitativo diverso;
1.1.4. detenuto ai fini di vendita 55 grammi lordi di eroina pari a 40,99 grammi netti;
1.1.5. venduto 10 grammi lordi di cocaina;
1.1.5.1. trattasi di un quantitativo diverso;
1.1.6. trattasi di reato parzialmente aggravato per l’eroina a motivo del quantitativo;
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzata, a __________, __________ ed altre imprecisate località, nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009:
1.2.1. consumato almeno 900 grammi lordi di cocaina;
1.2.1.1. trattasi di un quantitativo diverso;
1.2.2. consumato un imprecisato quantitativo di eroina;
1.2.3. detenuto 11.50 grammi lordi di cocaina pari a 8,03 grammi netti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
Ha agito in stato di scemata imputabilità?
Può beneficiare dell’attenuante specifica del sincero pentimento?
Può beneficiare della sospensione condizionale?
Deve essere condannata ad un risarcimento equivalente a favore dello Stato?
Deve essere ordinata una misura terapeutica e se sì quale?
Deve essere ordinata una norma di condotta?
Deve essere ordinata la confisca di:
8.1. 8,03 grammi netti di cocaina;
8.2. 40,99 grammi netti di eroina;
8.3. fr. 27'030.-;
8.4. 1 autovettura Smart;
8.5. 1 natel Nokia;
8.6. 1 natel LG;
8.7. 1 natel iPhone con custodia;
8.8. 1 carta SIM Lebara;
8.9. 1 carta SIM Orange;
8.10. 1 Mastercard Postfinance
8.11. 2 bilancini elettronici;
8.12. 1 cassetta in metallo con 1 chiave
8.13. 1 marsupio;
8.14. 2 astucci;
8.15. 1 coltellino multifunzionale;
8.16. varia documentazione cartacea?
Considerato in fatto ed in diritto
I) Vita e precedenti penali
“ Sono nata in __________ nei pressi di __________ da una famiglia di classe media. Mio padre era autista di un bus nel paese dove vivevo e mia madre lavorava in campagna. Ho frequentato le scuole elementari per 8 anni e le seguenti scuole della durata di 3 anni (medie) sempre nel mio paese. Quindi ho frequentato una scuola commerciale privata che mia madre pagava di tasca sua. Gli studi li ho fatti tutti in __________”
(AI 37 PS AC 1 29.7.2009)
Il padre è morto 18 anni fa all’età di 52 anni per un cancro allo stomaco mentre la madre, oggi settantenne, è casalinga. Ha una sorella che vive a __________ con la quale non ha molti rapporti mentre un fratello è morto nell’agosto 2003 all’età di 30 anni a seguito di un incidente in moto.
Nel 1982, all’età di 19 anni, giunge in Ticino dove con permesso stagionale lavora per cinque anni come cameriera ai piani in un hotel. Nel 1986 si sposa con un ragazzo del suo paese, pure lui impiegato in Ticino come lavapiatti ed aiuto cucina, dal quale divorzia nel 1996 a causa della sua infedeltà. Dalla loro unione nascono J., classe 1987, di professione cameriera che dall’età di 16 anni è andata a vivere dal padre per incompatibilità di convivenza con l’accusata e K., nato nel 1993, apprendista panettiere, che abitava con lei nell’appartamento di __________.
Già a far stato dal 1989 AC 1 ha dato segni di un’evidente fragilità psichica, manifestatasi all’inizio con dei problemi di irritabilità, di nervosismo ed allergie, per poi concretizzarsi in una prima depressione durante il quarto mese di gravidanza di K.__________ a fronte della sua scoperta dell’infedeltà del marito (AI 43). Il suo stato psichico non è di certo migliorato con il divorzio tanto che il 12.5.1998 ha messo in atto un tentativo di suicidio farmacologico, con susseguente suo soggiorno di 9 giorni presso la clinica psichiatrica cantonale dove le è stata diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente di media gravità in conflittualità di coppia (AI 43). Questo stato depressivo non si è alleggerito nel corso degli anni e dopo due infruttuosi soggiorni in due cliniche, dal 2001 è in un cura psichiatrica presso la Dott.ssa Med. __________ che le ha diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione misto ansioso depressiva iniziata nel 1997 (AI 43).
Il deficitario stato psichiatrico dell’accusata trova, negli atti, ulteriore conferma in due successive perizie del 2004 e del 2007 dell’ufficio AI che evidenziano quanto segue:
“ Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gravità F33.1 dell’ICD10.
Disturbo della personalità misto: dipendente, con importante fragilità narcisistica.
F61.0 dell’ICD10
Assistiamo al fallimento di tutti i tentativi di ripresa di contatto col mondo del lavoro, per la problematica psichiatrica in corso. La stessa influenza ed influenzerebbe in futuro ogni nuovo tentativo di ripresa della capacità lavorativa, in maniera determinante”
(AI 43 rapporto Dr. __________ 7.2.2004)
“ 4. Diagnosi…
Episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici in sindrome ricorrente (F3.11 ICD-10).
Disturbo di personalità di tipo misto (F61.0 ICD-10).
Esistenti da quando?
Dal 1992 e peggiorati dal 1998
Dall’età di 18 anni circa…
Tono dell’umore depresso, intolleranza allo stress, facile affaticabilità, conflittualità familiare, ideazione suicidiale (a tratti tardiva)…
No, non sono previsti provvedimenti di integrazione per la gravità della patologia. Sarebbe utile motivare l’assicurata in un programma di inserimento in un laboratorio protetto per dare struttura alla giornata ed evitare l’isolamento sociale”
(AI 43 rapporto Dr. __________ 10.1.2007)
L’accusata non svolge da tempo più alcuna attività professionale essendo a beneficio di una mezza rendita AI dal 2001 poi tramutata in rendita intera dal 2005 (AI 43). Prima di allora e dopo la nascita del figlio ha lavorato sporadicamente e per brevi periodi quale cameriera, come ausiliaria di spedizione di giornali e nel 2002 in un programma occupazionale come assistente di cura, tentativo lavorativo presto interrotto, così come i precedenti, per i suoi problemi d’ordine psichiatrico (AI 43).
Da un punto di vista sentimentale non ha attualmente alcuna relazione. Dopo il divorzio ha avuto un serio legame durato alcuni anni con una persona estranea al procedimento e nel periodo 2005 / primavera 2008 una relazione con P., il cui nome figura al punto 1.1 dell’AA. Questo legame, conclusosi anche perché mal sopportato dal figlio, e la frequentazione di amici comuni come B. (altro nome indicato al punto 1.1 dell’AA), la porterà a provare la cocaina e, a far stato dall’agosto 2008, a consumarla, sia per via nasale che per fumo, per dei quantitativi sempre maggiori in quanto la faceva stare bene e si sentiva viva:
“ Ho trafficato e venduto eroina per poter mantenere il consumo di cocaina. La prima volta che ho fatto uso di cocaina è stato presso l’abitazione del mio amico P.__________. In quell’occasione è stato un uomo di nome __________ ad offrirmi una fumata. In quel periodo soffrivo pesantemente di depressione. La cocaina mi aveva fatto sentire bene e così ho voluto riprovarla fino ad arrivare a tutt’oggi ad un consumo giornaliero di 7 / 8 grammi. Le medicine che il mio medico curante…mi prescriveva non mi davano sufficiente effetto”
(AI 5 PS AC 1 28.4.2009)
Prima del suo arresto del 28.4.2009 (AI 5) l’accusata beneficiava di una situazione economica oltremodo tranquilla. Senza debiti o attestati di carenza di beni (doc. TPC 4), grazie alla sua rendita AI percepiva un importo mensile, stato al mese di giugno 2009, di fr. 2'163.- (AI 20) a cui vi è da aggiungere fr. 1'346.- versati dall’ex marito a titolo di alimenti per il figlio (AI 20). A queste due entrate si contrapponevano solo le spese mensili d’affitto (fr. 1'071.-, AI 5) e per la CM complementare (fr. 134.-), con quindi una sua disponibilità corrente per far fronte a tutte le altre spese di più di fr. 2'300.- al mese ricordato come K.__________, con il suo apprendistato, percepiva un salario mensile di circa fr. 700.- a lui presumibilmente più che sufficiente per i suoi bisogni personali (AI 37 PS 4.5.2009 AC 1).
Incensurata sia in Svizzera che in __________, al momento dell’arresto (AI 5) è risultata positiva agli oppiacei e alla cocaina (AI 37 allegato 39).
Una volta scarcerata è intenzionata a ritornare in __________ per un certo periodo sia per trascorrere del tempo con l’anziana madre che per staccarsi definitivamente dal mondo della droga e da tutte le persone da lei frequentate dall’agosto 2008. In seguito è sua volontà rientrare a __________ già solo perché è qui che abitano i suoi due figli.
“ Il quadro diagnostico può essere definito secondo la ICD-10 F 33 Depressione ricorrente con gli episodi depressivi di varia intensità, talvolta complicati con sintomi psicotici di eziologia mista, endogena e esogena (sostanze psicoattive). L’abuso di sostanze psicoattive sarebbe stato un tentativo di autocura poiché le proposte terapeutiche sarebbero state insufficienti. Questa scelta sarebbe stata dettata anche dal legane affettivo con un tossicodipendente e dalle amicizie instaurate nell’ambito di questa particolare costellazione.
Grazie alle possibilità di trattamento nell’ambiente controllato, è stato instaurato un trattamento medicamentoso particolare, richiedente nelle prime diciotto settimane controlli ematici settimanali e successivamente mensili, difficilmente attuabile all’aria aperta poiché non privo di rischi nel caso di assunzione irregolare. Questa scelta ha dato ottimi risultati. Dall’inizio della presa a carico e a tutt’oggi la paziente ha mostrato una perfetta compliance al trattamento e un decorso molto favorevole (nonostante la particolarità della condizione carceraria). Attualmente le sue condizioni sono molto buone; soltanto l’imminenza del processo le crea un incremento del tenore d’ansia.
La prognosi futura dipende molto dall’assunzione regolare della terapia medicamentosa e dall’astensione dalle droghe. Inoltre, in questo caso l’assicuratore dovrebbe piuttosto proporre un programma reintegrativo come contemplato nell’ultima revisione anziché limitarsi all’erogazione di una rendita. A queste condizioni la sua prognosi sarebbe molto favorevole”
(doc. TPC 12 rapporto Dr. __________ 9.12.2009)
II) Circostanze dell’arresto
“ a , in Via B., nel periodo settembre 2008/febbraio 2009, venduto a diverse persone un quantitativo imprecisato di eroina e cocaina in buste dosi.
Transazioni che nella fattispecie e nella maggior parte dei casi si sono concretizzate presso l’appartamento occupato dalla rubricata, sito al primo piano del civico summenzionato”
(AI 1)
A seguito dell’emanazione il 27.4.2009 di un ordine di traduzione forzata (AI 2) e di perquisizione e sequestro della sua abitazione (AI 3) per titolo di infrazione alla LF sugli stupefacenti (di seguito solo LStup), la Polizia cantonale è intervenuta in Via B.__________ il 28.4.2009 procedendo al suo arresto (AI 4 e 5), anche perché al suo domicilio l’accusata, indipendentemente dal fatto che in una delle stanze stesse ancora dormendo K.__________, stava concludendo delle vendite di buste dosi di eroina a tre suoi clienti mentre altri due, pure verbalizzati quel giorno, avevano appena concluso il loro acquisto lasciando l’immobile.
AC 1 già nel suo verbale d’arresto del 28.4.2009 ha concretamente manifestato la sua volontà di collaborare con gli inquirenti raccontando in grandi linee quella che poi, ma solo come struttura in quanto parzialmente in difetto per i quantitativi, risulterà essere l’impianto accusatorio dell’AA, dichiarazioni che possono essere così brevemente riassunte:
-- che ha iniziato a consumare cocaina nell’agosto 2008 continuando sino al giorno dell’arresto, per un quantitativo di almeno 900 grammi;
-- che ha venduto almeno 900 grammi di eroina a fr. 40.- / fr. 50.- ogni busta dose da 0,2 / 0,3 grammi rispettivamente a fr. 100.- il grammo ed un imprecisato anche se minimo quantitativo di cocaina;
-- che gli acquisti di eroina (a fr. 280.- / fr. 300.- il sacchetto di 5 grammi) e di cocaina (a fr. 100.- / fr. 120 il grammo) sono avvenuti a , __________ e Berna da vari fornitori tra cui P. (10 / 20 grammi di eroina), certi __________ (300 grammi di eroina e 300 grammi di cocaina) e __________ (600 grammi di cocaina) a quel momento non ancora identificati ma poi rivelatisi essere B.__________ e M.__________ nonché, per l’eroina, da ignoti spacciatori in un bar della capitale federale;
-- che il suo giro di clienti era di circa 15 unità;
-- che ha iniziato a consumare cocaina dopo che gli era stata offerta presso l’appartamento di P.__________ da B.__________, sostanza che gli è subito piaciuta poiché grazie ad essa non si sentiva più depressa e stava bene;
-- che già da settembre 2008 ha cominciato a spacciare eroina in quanto solo così poteva permettersi gli acquisti di cocaina destinati al suo consumo;
-- che dell’importo di fr. 27'030.- sequestrato al suo domicilio solo fr. 19'030 erano provento dello spaccio di eroina mentre fr. 8'000.- sarebbero stati una sua vincita al Casinò avvenuta la sera del 27.4.2009.
Deferita al Giar il giorno successivo per i presupposti reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (AI 6, art. 19 cfr. 2 LStup ed art. 19a cfr. 1 LStup), il suo arresto è stato mantenuto per bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (AI 7) ed anche in quella sede l’accusata ha ribadito quanto da lei già dichiarato in Polizia il giorno precedente:
“ ho iniziato a consumare cocaina l’agosto dell’anno scorso…
mi ricordo il mio verbale di ieri in Polizia, lo confermo integralmente…
ho iniziato a consumare cocaina l’agosto scorso, l’assumo fumandola. Questa sostanza mi fa stare meglio, mi dà la forza di stare in mezzo alla gente e di fare le faccende per i miei figli. Con la cocaina mi sento normale, mi sento viva. Prima stavo tutto il giorno seduta in cucina…
sono arrivata a consumare circa 7 o 8 grammi al giorno…
per permettermi il consumo di cocaina ho iniziato a vendere eroina. Ho iniziato a vendere eroina già a fine agosto, anche perché ho iniziato a consumare da subito tanta cocaina e non me la potevo permettere finanziariamente…
non ho mai calcolato quanta eroina ho venduto, ma ne vendevo quasi tutti i giorni…
il calcolo di 900 grammi di eroina venduti lo ha fatto la polizia in base alle mie indicazioni sul ritmo delle vendite, ma come detto io non so in totale quanto ho venduto…
l’eroina, in un primo tempo la comperavo da certo B.. Non voglio dare ulteriori informazioni perché io ho paura di quest’uomo che mi ha minacciata, me e la mia famiglia. Da novembre / dicembre ho iniziato a rifornirmi da M. di cui non conosco il cognome, l’avevo incontrato al parco …
ho comperato eroina da rivendere e cocaina per me prima da B.__________ e poi da M.__________. Credo che loro si rifornissero dagli albanesi…
CHF 19'030 trovati al mio domicilio sono frutto della vendita di eroina…
ho circa una decina di clienti fissi, che venivano sempre a casa mia a rifornirsi”
(AI 7 Giar AC 1 28.4.2009)
-- 55 grammi lordi di eroina in 19 buste dosi e 4 minigrip, pari a 40,99 grammi netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio del 25% (AI 5 allegati 2 e 3 nonché AI 37 allegati 28, 29, 35, 36, 37 e 38);
-- 11,50 grammi lordi di cocaina in 1 ovulo e 2 buste dosi, pari a 8,03 grammi netti di predetta sostanza con un grado di purezza medio del 41% (AI 5 allegati 2 e 3 nonché AI 37 allegati 28, 29, 35, 36, 37 e 38);
-- fr. 27'030.- (AI 5 allegati 2 e 4 nonché AI 37 allegati 23, 24, 25, 28 e 30) contenuti per fr. 16'000.- in un astuccio di colore blu e per fr. 10'550.- in uno di colore verde e viola con la scritta Euro 26 (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34) mentre i restanti fr. 480.- erano depositati in un marsupio di colore blu con la scritta Hu Meishao Sport (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34). Queste somme di denaro sono state sottoposte ad esame Ioscan che ha rilevato su tutte le banconote analizzate una contaminazione diretta da cocaina (AI 37 allegato 41). Come già indicato l’accusata ha sempre dichiarato come solo fr. 19'030.- provenissero dal suo spaccio di eroina e di cocaina mentre la rimanenza di fr. 8'000.- fosse una sua vincita al Casinò, ricordato altresì come il doc. TPC 6 e un biglietto di entrata per tale data agli atti confermino, ma solo per la sua frequentazione a tale data di questa casa da gioco, predetto suo asserito;
-- 1 cassetta in metallo di colore grigio con una chiave che conteneva 30,40 grammi lordi di eroina (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34);
-- 3 natel di differenti marche (Nokia 2310, LG ed IPhone con custodia in gomma, AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34) con carte SIM Lebara nel telefono LG e Orange nell’Iphone (AI 37 allegato 34) in merito ai quali AC 1 si è così espressa:
“ Il telefono LG contiene una scheda SIM che me la ha data B.__________ nel mese di agosto 2008 e si tratta del telefono che adoperavo quale contatto con i miei clienti. L’IPHONE invece l’utilizzavo solamente per chiamare i miei figli”
(AI 5 PS AC 1 28.4.2009)
-- 1 Mastercard Postfinance (AI 5 allegati 2 e 6 nonché AI 37 allegati 28, 32 e 34);
-- 2 bilancini elettronici con la scritta Item nr. DM300 e Diamond (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34);
-- 1 coltellino multifunzionale rosa con la scritta Casa del ciclosport due (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34),
-- della documentazione cartacea varia (AI 5 allegati 2 e 5 nonché AI 37 allegati 28, 31 e 34) da cui in forza al doc. TPC 2 è stata estrapolata, prima del pubblico dibattimento, una copia del contratto di compravendita relativa all’autovettura Micro Compact Car Smart di colore nero. In merito a questa macchina (AI 37 allegati 26 e 33) si ricorda come l’accusata abbia dichiarato di averla acquistata grazie ai proventi della vendita di eroina:
“ Ho una SMART di mia proprietà che avevo acquistato con i soldi provento della vendita dell’eroina, soprattutto per mia figlia che stava seguendo al momento dell’arresto, il corso teorico per l’ottenimento della patente di guida”
(AI 18 PP AC 1 8.6.2009).
III) Risultanze istruttorie
-- vari interrogatori dell’accusata sia in Polizia (AI 5 allegato 1, AI 37 allegati da 2 a 9 nonché AI 40), davanti al Giar (AI 7) e dinanzi al PP, sia singolarmente che in confronto con B.__________ e M.__________, ai cui contenuti espressamente si rinvia;
-- la verbalizzazione (AI 1 allegati da 1 a 8, AI 5 allegati da 14 a 21 ed AI 37 allegati da 44 a 75) di alcuni degli acquirenti identificati grazie alle rubriche telefoniche dei sequestrati natel LG e Iphone e agli acquisiti tabulati telefonici sulle due utenze in uso all’accusata limitatamente al periodo 7.11.2008 / 28.4.2009. Trattasi in totale di 25 persone di cui 22, relativamente al periodo settembre 2008 / aprile 2009, hanno dichiarato di aver acquistato complessivamente circa 191,50 / 201,50 grammi di eroina al prezzo minimo di fr. 40.- la busta dose da 0,2 / 0,3 grammi sino a fr. 150.- il grammo, di aver ricevuto in offerta 8,2 grammi di predetta sostanza nonché di aver acquistato nel periodo novembre 2008 / aprile 2009 circa 22 grammi di cocaina a fr. 150.- il grammo oltre che svariate pastiglie di Dormicum a fr. 4.- l’una;
-- l’ottenimento dei tabulati telefonici per le due utenze in uso all’accusata per il periodo 7.11.2008 / 28.4.2009, ciò che, oltre a permettere l’identificazione dei suoi principali acquirenti, ha parimenti permesso di fissare i suoi 14 viaggi a Berna allo scopo di acquistare dell’eroina e della cocaina nelle date del 29.11.2008, 7.12.2008, 9.12.2008, 20.12.2008, 27.12.2008. 31.12.2008, 3.1.2009, 12.1.2009, 6.3.2009, 22.3.2009, 23.3.2009, 4.4.2009, 11.4.2009 e 18.4.2009, sia con la macchina ed in compagnia di M.__________ per 10 volte che per le restanti volte da sola in treno;
-- un ordine di perquisizione dei due CCP a lei intestati (AI 19 e 20) dove non sono confluiti delle somme di denaro provento del suo spaccio di stupefacenti, la cui relativa tessera Postfinance è stata dissequestrata il 2.7.2009 (AI 5 allegato 6, AI 23 nonché AI 37 allegato 40);
-- una trasferta dell’accusata a Berna, il 28.9.2009, in compagnia della Polizia cantonale (AI 40) dove avrebbe formalmente riconosciuto il bar dove, sia da sola che assieme a M.__________, sarebbe andata ad acquistare dell’eroina e della cocaina, esercizio pubblico che la stessa, nei suoi verbali di interrogatorio in Polizia e dinanzi al PP, ha sempre indicato come Bar __________ mentre che in realtà chiamasi Bar __________, luogo conosciuto dalla Polizia cantonale bernese come ritrovo frequentato da tossicodipendenti (AI 40).
Così come già indicato nel considerando 1 della presente decisione fu B.__________ ad offrire all’accusata, nell’agosto 2008, a casa del comune amico P.__________, la prima fumata di cocaina. Per gli effetti benefici ed antidepressivi che tale consumo a suo dire le dava, ha iniziato a vendere dell’eroina (punto 1.1. dell’AA) e questo alfine di procacciarsi i soldi necessari per l’acquisto della cocaina destinata al suo consumo (punto 2 dell’AA). Si tratta allora di richiamare le risultanze predibattimentali in relazione a queste due sostanze (punti 1.1, 1.2, 1.4. 1.5 e 2 dell’AA) senza dimenticare l’imputazione di cui al punto 1.3 dell’AA relativa alla sua vendita di pastiglie di Dormicum.
In merito all’eroina
a) L’accusata nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia e dinanzi al PP ha ammesso di aver avuto i seguenti fornitori:
-- B., nel periodo settembre 2008 / novembre 2008, per un totale di 300 grammi, in 3 differenti consegne, di cui la prima alla presenza di un non meglio identificato cittadino albanese, da 100 grammi l’una, avvenute, la prima presso l’appartamento di P. e le altre due al proprio domicilio al prezzo di fr. 250.- la busta di 5 grammi. B.__________, nel suo verbale di confronto con l’accusata ha riconosciuto tali transazioni seppur limitandole a due per un quantitativo complessivo di 200 grammi. La Corte non ha però avuto alcun motivo per non credere alla differente dichiarazione dell’accusata per l’ulteriore quantitativo di 100 grammi anche perché da lei sempre ribadita in tutti i suoi verbali d’interrogatorio;
-- non meglio identificati __________ e __________ presso il Bar __________ di Berna (AI 40) nel periodo 29.11.2008 / 18.4.2009, per un quantitativo stimato, comunque in difetto, di 840 grammi, contatto ottenuto grazie a M., tossicodipendente della piazza di __________ a cui l’accusata nell’ottobre 2008 aveva venduto una busta dose di eroina e al quale aveva confidato la sua necessità di trovare un nuovo fornitore visto, come a suo dire, B. l’avesse minacciata, tanto che ne aveva paura, perché voleva essere pagato subito dopo ogni consegna oltre ad aver cercato, non riuscendovi, di aumentare il prezzo a fr. 300.- la busta da 5 grammi. Grazie a questo nuovo contatto l’accusata, in 10 occasioni assieme a M.__________ e 4 volte da sola (per la sequenza e le date di questi viaggi si rinvia al considerando 5 della presente decisione), si recherà a Berna per acquistare dell’eroina a fr. 250 / fr. 280.- la busta da 5 grammi. Sull’originariamente stimato, anche se in difetto, quantitativo di 840 grammi (pari a 60 grammi x 14 viaggi) si richiama il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio in Polizia del 18.5.2009 di AC 1:
“ D Quanta eroina acquistava ad ogni singolo viaggio?
R Mediamente acquistavo tra i 50 e i 100 grammi di eroina a viaggio e dipendeva dalla disponibilità finanziaria. Era più facile che acquistassi partite da 50/60 grammi di eroina a volta. Di regola mi recavo ad acquistare la droga con intervalli di circa 10 giorni”
Notasi che in sede di confronto con l’accusata M.__________ ha negato qualsiasi suo coinvolgimento, ciò che però nulla toglie all’assoluta credibilità del racconto di AC 1, anche perché sempre così data in tutti i suoi verbali d’interrogatorio;
-- S., personaggio presentatole da P. ed indicatole come fidato, nel periodo febbraio / marzo 2009, per un’unica consegna da 100 grammi a fr. 300.- la busta da 5 grammi;
-- P.__________, in una data non meglio precisabile del periodo settembre 2008 / aprile 2009, per 20 grammi a fr. 250.- / fr. 280.- la busta da 5 grammi.
Sommando tutti questi acquisti si arriva ad un totale di 1260 grammi che è inferiore alla quantità di eroina complessiva indicata, al lordo, nell’AA (punti 1.1, 1.2 e 1.4 per un totale di almeno 1522,20 grammi). La così constatata differenza di 262,20 grammi può trovare comunque facile copertura in un minimo aumento del singolo quantitativo acquistato a Berna portandolo da 60 a 80 grammi alla volta, ciò che del resto ancora ben s’inscrive nelle stesse dichiarazioni dell’accusata nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 18.5.2009:
“ Mediamente acquistavo tra i 50 e i 100 grammi a viaggio”
b) In merito alle vendite di cui al punto 1.1. dell’AA, le risultanze predibattimentali sostengono il calcolato quantitativo di 1399 grammi, del resto parimenti ammesso dall’accusata, ricordato come a questo risultato sia possibile giungere partendo dal costo dei suoi consumi di cocaina sull’intero periodo dell’AA (900 grammi a fr. 100.- il grammo), dalle somme di denaro e dal valore dello stupefacente sequestrato al suo domicilio il 28.4.2009 (considerando 4 della presente decisione) oltre che dal valore di acquisto di fr. 4'500.- dell’autovettura Micro Compact Car Smart in quanto comperata con il provento del suo spaccio di eroina (considerando 4 della presente decisione). In quest’ottica vedasi il seguente passaggio del verbale d’interrogatorio del 8.6.2009 dinanzi al magistrato inquirente di AC 1:
“ che è giusto il calcolo fatto e quindi la spesa di fr. 90'000.- per l’acquisto dei 900 grammi di cocaina.
Inoltre avendo io disposto della somma di fr. 4'500.- a marzo 2009, per l’acquisto della SMART (fr. 4'500.- derivanti dalle vendite di stupefacenti),
della somma di fr. 27'030.- sequestrati presso la mia abitazione (denaro derivante dalla vendita di stupefacenti)
e tenuto altresì conto dell’eroina e della cocaina sequestrata nella mia abitazione (55 grammi lordi di cocaina - 11,5 grammi di cocaina) per un valore all’acquisto di fr. 4'450.- (55 gr. x fr. 60.- più 11,5 gr. a fr. 100.-), per una cifra complessiva di fr. 35'980.-, io ho concretamente disposto nel periodo agosto 2008 e fino al 28.4.2009, della somma di fr. 90'000.- più fr. 35'980.- = fr. 125'980.-
La PP mi chiede di prendere posizione in merito.
Rispondo che è giusto il calcolo se si base sui soldi che ho speso, su quelli che ho avuto in mano e su quelli che avevo a casa e che sono stati sequestrati.
Considerato che con la vendita di 5 grammi di eroina divisi in 25 buste dosi da 0,2 al prezzo di fr. 40.-, il ricavo delle vendite era di fr. 1'000.- (25 buste dosi x fr. 40.-), da cui vanno dedotti fr. 300.- corrispondenti al costo di 5 grammi di eroina,
io ho avuto un guadagno di fr. 700.-.
Considerato poi che con la vendita di 5 grammi di eroina divisi in 5 buste dosi da 1 grammo al prezzo di fr. 100.- ciascuna, il ricavo delle vendite era di fr. 500.- (5 buste dosi x fr. 100.-) da cui vanno dedotti fr. 300.- corrispondenti al costo di 5 grammi di eroina,
io ho avuto un guadagno di fr. 200.- (fr. 500.- meno fr. 300.-).
Facendo un calcolo a me favorevole e cioè metà del quantitativo di eroina, sia stato venduto in buste dosi da 0,2 grammi e metà in buste dosi da 1 grammo, ne consegue che io, per avere a disposizione la suddetta cifra di fr. 125'980.- (fr. 125'980.- diviso per fr. 900.- [fr. 700.- + fr. 200.- utile netto per la vendita di 10 grammi di eroina])
ho venduto un quantitativo totale di 1399 grammi di eroina.
La PP mi invita di prendere posizione in merito.
Rispondo che il calcolo che mi è stato esposto, è corretto. Ritengo possibile di aver venduto circa 1'400 grammi netti di eroina”
E’ vero che la sommatoria delle dichiarazioni d’acquisto dei 22 clienti verbalizzati in Polizia arriva a solo 191,50 / 201,50 grammi (considerando 5 della presente decisione) così come le rispettive affermazioni dell’accusata in merito a quanto da lei venduto a questi stessi acquirenti si situa tra 281 / 292 grammi. Ciò non di meno la Corte, perlomeno nel principio, non ha avuto alcun dubbio nel riconoscere il quantitativo venduto di 1399 grammi (punto 1.1 dell’AA) sia per la linearità del ragionamento assolutamente logico e provato che ne sta alla base oltre che per le reiterate ammissioni in tal senso di AC 1 non solo in sede predibattimentale ma anche in aula:
“ Riassumendo confermo di avere, nel periodo agosto 2008 e fino al 28.04.2008, acquistato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di 1’399 grammi di eroina venduta sotto forma di buste dosi da 0,2 / 0,3 al prezzo di fr. 40.- / 50.-, rispettivamente in b.d. da 1 grammo al prezzo di fr. 100.- ciascuna”
(AI 18 PP AC 1 8.6.2009)
“ L’accusata, riconfermato le sue vendite per 1,399 kg, dichiara che non ha avuto un cliente grosso e che il numero dei suoi clienti così come risultante dai verbali è corretto. Dichiara che a questi clienti ha venduto sicuramente di più rispetto a quanto indicato nei verbali anche se non può specificare di preciso quanto per ciascuno. Dichiara altresì che vi erano altri clienti a lei ignoti, nel senso che erano clienti occasionali incontrati al Parco, di cui non può quantificare il numero e il quantitativo di eroina venduta”
(verbale dibattimentale pag. 4)
Se per finire la Corte è poi giunta alla conclusione di addebitarle delle vendite ridotte a soli 1300 grammi è solo perché, dandole credito, si è proceduto alla decurtazione dal sopraindicato importo di fr. 125'980.- della somma di fr. 8'000.- da lei asserita per vinta al Casinò la sera prima dell’arresto (considerandi 3 e 4 della presente decisione).
c) Per quel che concerne il punto 1.2 dell’AA (cessione gratuita di 68,2 grammi lordi di eroina) basti richiamare il seguente passaggio nel verbale d’interrogatorio di Polizia del 27.5.2009 dell’accusata:
“ D Chi pagava la droga acquistata a Berna?
R Ho sempre pagato l’eroina e la cocaina di tasca mia. M.__________ non acquistava mai nulla. Ripeto che mi accompagnava con l’intento di provare la qualità della cocaina. Quale compenso per il viaggio e per la consulenza io gli regalavo ogni volta 5 grammi di eroina suddivisi in buste dosi…
Ritengo che in totale a M.__________ nel periodo novembre 2008 / aprile 2009 gli ho regalato 60 grammi di eroina”
(AI 37 PS AC 1 27.5.2009)
oltre che le sotto indicate dichiarazioni nei loro verbali d’interrogatorio in Polizia di R.__________ e di F.__________:
“ D AC 1 ha dichiarato di averle venduto un quantitativo di circa 20 grammi di eroina?
R Di questi 20 grammi circa 7/8 grammi di eroina li ho ricevuti gratuitamente in cambio dei favori. Di fatto l’aiutavo nella manutenzione del suo appartamento. Questo quantitativo di eroina l’ho consumato su un periodo compreso fra la fine dell’estate 2008 e il 28 aprile 2009”
(AI 37 PS F.__________ 22.5.2009)
“ nelle ultime tre settimane…in un occasione AC 1 mi ha offerto un po’ di eroina.
ADR: che…quella offerta la quantifico in al massimo 0,2 grammi”
(AI 5 PS R.__________ 28.4.2009)
d) Quo al punto 1.4 dell’AA, dopo richiamo di quanto indicato al considerando 4 della presente decisione in merito al quantitativo lordo rispettivamente netto di eroina trovato nell’appartamento dell’accusata al momento del suo arresto e ricordato come è solo attraverso la vendita di questa sostanza che AC 1 poteva assicurarsi il suo consumo di cocaina, non può che derivare la correttezza di questa ulteriore imputazione.
e) Quo all’imprecisato ma comunque minimo suo consumo (punto 2 dell’AA) per via nasale valga la seguente sua dichiarazione nel verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 8.6.2009:
“ che mi è capitato di far uso anche di eroina, per provarla. Siccome mi faceva dormire, non andava bene per il mio stato psicofisico. Ho consumato l’eroina sniffandola e ciò è avvenuto l’ultima volta, alcuni giorni prima del mio arresto. L’avevo presa per abbassare l’effetto della cocaina…Non sono in grado di dire quante volte ho consumato eroina ma si tratta di episodi del tutto sporadici”
la cui incertezza sul quantitativo assunto non ha potuto essere risolta neppure in sede dibattimentale:
“ L’accusata dichiara in merito ai suoi consumi di eroina, che le è impossibile precisare l’esatto quantitativo anche se era poca ed era il residuo tra quanto acquistato, quanto venduto, quanto ceduto gratuitamente, quanto detenuto ai fini di vendita così come indicato ai punti 1.1, 1.2 e 1.4 dell’atto d’accusa”
(verbale dibattimentale pag. 4)
a) L’accusata nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia e dinanzi al PP ha ammesso di aver avuto i seguenti fornitori:
-- B., nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui al considerando 7a) della presente decisione, per un quantitativo di 300 grammi in tre diverse forniture da 100 grammi l’una a fr. 100.- il grammo. E’ vero che anche su questo punto B., così come già fatto per l’eroina, ha ammesso solo due forniture per complessivi 200 grammi, ma anche in questo caso la Corte non ha avuto alcun motivo per non credere alla differente dichiarazione dell’accusata anche perché, per l’ulteriore quantitativo di 100 grammi, da lei sempre ribadita in tutti i suoi verbali d’interrogatorio;
-- M., dopo l’avvenuto distacco tra l’accusata e B. per le da lei asserite ricevute minacce (considerando 7a della presente decisione), nel periodo novembre 2008 / aprile 2009, per un quantitativo di 600 grammi, in ripetute forniture nel suo appartamento da 20, 50 o 100 grammi alla volta, a fr. 110.- / fr. 120.- il grammo. Poco importa se anche in questo caso M.__________ in sede di confronto abbia negato tali vendite visto le reiterate e quindi più che credibili contrarie dichiarazioni da parte dell’accusata;
-- una non meglio identificata donna presso il Bar __________ di Berna, nelle medesime circostanze di tempo di cui al considerando 7a) della presente decisione, per ulteriori 50 grammi e ciò in forza ai seguenti due verbali d’interrogatorio dell’accusata:
“ Per la cocaina facevo capo ad una donna che parlava sia l’italiano che il tedesco e non aveva nome”
(AI 37 PS AC 1 11.5.2009)
“ In merito alla cocaina preciso che acquistavo mediamente 5 grammi non tutte le volte che andavo a Berna e quindi posso dire che in 14 viaggi ho acquistato complessivamente 50 grammi di cocaina che ho trasportato in Ticino”
(AI 32 PP confronto AC 1 / M.__________ 11.8.2009)
-- un non meglio identificato cittadino mulatto, a __________, nell’aprile 2009, per 20 grammi.
Sommando tutti questi acquisti si arriva ad un totale di 970 grammi che è superiore alla quantità di cocaina complessiva indicata, al lordo, nell’AA (punti 1.5 e 2 per un totale di 921,50 grammi). Da ciò la necessità, richiamato l’art. 250 CPP, di due nuove prospettazioni quo al consumo e alla vendita a terzi di tale sostanza (pagina 5 del verbale dibattimentale e considerandi 8b e 8c della presente decisione) anche a fronte di quanto ammesso da AC 1 in sede di pubblico dibattimento:
“ L’accusata riconosce degli acquisti di cocaina per 970 grammi a franchi 100 il grammo e conferma che tolto quanto da lei riconosciuto come venduto, tutto il resto è stato da lei consumato”
(verbale dibattimentale pag. 3)
b) Quo alle vendite basti richiamare i seguenti passaggi dei verbali d’interrogatorio di AC 1:
“ D Cosa dice in merito alle vendite di cocaina?
R Ho venduto pochissima cocaina; nel periodo agosto 2008 al giorno del mio arresto ho distribuito al massimo 10 grammi di cocaina. Ho venduto cocaina solo ad un certo ragazzo di nome __________ e ad un certo __________ un ventello di cocaina”
(AI 37 PS AC 1 4.5.2009)
“ Ho anche venduto cocaina in modo saltuario. Non sono in grado di quantificare le vendite di cocaina. Ne ho venduta poco tra i 12 e i 15 grammi al prezzo di fr. 150.- la bolas da 0,8/0,9 grammi, tra agosto 2008 ed il mio arresto”
(AI 18 PP AC 1 8.6.2009)
anche se in realtà tenuto conto sia di quanto dichiarato da due suoi clienti che dalla stessa accusata in merito ad ulteriori sue vendite a N.__________ (per 2 grammi) e a O.__________ (per un ventello) si arriva, in maggiorazione di quanto indicato al punto 1.5 dell’AA, ad un totale complessivo di vendita di almeno 22 grammi, da cui la nuova prospettazione ex art. 250 CPP così come esposta a pagina 5 del verbale dibattimentale.
c) In relazione al punto 2 dell’AA a più riprese l’accusata ha ammesso il suo consumo, sia per via nasale che per fumo di 900 grammi di cocaina nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009 considerando 3 della presente decisione). A dire il vero ed in forza alle risultanze d’istruttoria e dibattimentali così come esposte alle lettere a) e b) del presente considerando ne deriva come il suo consumo, tenuto altresì conto di quanta cocaina al lordo è stata trovata al suo domicilio il giorno dell’arresto (considerando 4 della presente decisione), ha ad essere aumentato, dopo arrotondamento al ribasso, in almeno 930 grammi [970 grammi (totale acquisti) ./. 22 grammi (totale vendite) ./. 11,50 grammi (in deposito)], da cui la nuova prospettazione ex art. 250 CPP così come esposta a pagina 5 del verbale dibattimentale.
L’AA riprende di fatto la seguente dichiarazione dell’accusata nel suo verbale di interrogatorio di Polizia del 29.7.2009:
“ il mio medico …mi prescriveva una scatola di Dormicum al mese. Ogni singolo imballaggio conteneva 100 pastiglie di colore blu. Era da settembre 2008 che la dottoressa mi aveva prescritto le Dormicum visto che non riuscivo più a dormire a causa del mio consumo di cocaina
D Lei ha venduto a terze persone dette pastiglie?
R Sì, ne ho vendute diverse ma esattamente non sono in grado di quantificare il numero esatto. Io personalmente asserisco che mi capitava anche di consumarne 3 o 4 al giorno.
D A quanto vendeva ogni singola pastiglia?
R Ogni singola pastiglia la vendevo a CHF 3.-”
(AI 37 PS AC 1 29.7.2009)
poi ripresa e precisata nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi al Magistrato inquirente del 30.7.2009:
“ confermo di aver venduto anche pastiglie di Dormicum….
Io assumevo pastiglie di Dormicum non regolarmente ma mi capitava ogni tanto di assumerle. Non so indicare a chi le ho vendute.
Per quantificare il numero di pastiglie posso stimare di averne vendute un’ottantina circa, in ragione di una decina al mese nel periodo da settembre 2008 ad aprile 2009”
(AI 30 PP AC 1 30.7.2009).
A dire il vero tre suoi acquirenti nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio hanno evidenziato sia un quantitativo di vendita maggiore che un prezzo unitario maggiorato di 1 franco rispetto a quanto asserito dall’accusata, la quale in aula ha comunque voluto mantenere la sua posizione predibattimentale:
“ L’accusata dichiara di non aver mai venduto una scatola di pastiglie di Dormicum e contesta quindi la dichiarazione di __________ per confermare il quantitativo di 80 pastiglie a fr. 3 e non a fr. 4 l’una”
(verbale dibattimentale pag. 4)
precisando altresì che:
“ non credeva di commettere un reato vendendo le pastiglie di Dormicum. Dichiara che non sapeva che il Dormicum è una sostanza stupefacente”
(verbale dibattimentale pag. 4)
IV) Risultanze dibattimentali e nuove prospettazioni
“ non contestare i fatti rispettivamente i quantitativi indicati nell’atto d’accusa”
(verbale dibattimentale pag. 3)
così come il suo maggior acquisto di cocaina (970 grammi) e quindi il suo maggior consumo e le maggior vendite rispetto a quanto indicato nell’AA ai punti 1.5 e 2 (considerando 8 della presente decisione nonché verbale dibattimentale pag. 3 e 5). L’unica sostanziale novità è l’asserita sua inconsapevolezza soggettiva del reato di cui al punto 1.3 dell’AA (considerando 9 della presente decisione e verbale dibattimentale pag. 4).
V) Diritto
E’ dato un caso grave ai sensi dell’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (DTF 120 IV 334 e 108 IV 63), il che è oggettivamente adempiuto per l’eroina per dei quantitativi complessivi di almeno 12 grammi puri (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna, 1995, art. 19 no. 150 segg., DTF 119 IV 180, 111 IV 100 e 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato si ricorda come le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 no. 175 segg., DTF 106 IV 227 e 104 IV 211).
Questa correzione si giustifica solo per il fatto che la Corte, in applicazione del principio del in dubio pro reo, ha dato credito alla versione dell’accusata secondo cui l’importo di fr. 8'000.- proveniva da una sua vincita al Casinò la sera del 27.4.2009 (considerando 4 della presente decisione). Ragion per cui la somma di fr. 125'980.- (considerando 7b della presente decisione) è stata ridotta a fr. 117'980.- che tenuto conto del ponderato guadagno medio netto a grammo venduto di fr. 90.- comporta delle vendite complessive di 1'320 grammi di eroina.
Tacito che per un quantitativo così ingente l’aggravata di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a) LStup sia manifestamente data anche solo applicando, in assenza di altri riscontri per il grado di purezza quo al quantitativo di eroina spacciato, la percentuale giurisprudenziale del 10%, da cui una vendita arrotondata di 130 grammi puri e quindi un superamento di più di 10 volte il limite di 12 grammi puri fissato dal Tribunale Federale (di seguito solo TF). Anche il presupposto oggettivo del numero di persone la cui salute è stata messa in pericolo trovasi manifestamente dato anche solo a fronte della quantità di clienti verbalizzati (considerando 5 della presente decisione) mentre che per l’adempimento dell’aspetto soggettivo del reato basti ricordare come l’accusata, al momento dei fatti, era una tossicodipendente, persona a cui non potevano non essere ben note le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante (considerando 3 della presente decisione).
Nessun dubbio, sia nell’ottica oggettiva che in quella soggettiva del reato, ha avuto la Corte per il riconoscimento dei punti 1.2 e 1.4 dell’AA (considerandi 4, 7c e 7d della presente decisione), così come per il punto 1.5 dell’AA comunque aumentato per il quantitativo a 22 grammi di cocaina tenuto conto di quelle che sono state le risultanze processuali (considerando 8b della presente decisione).
La Corte ha parimenti confermato anche il punto 1.3 dell’AA accertando oggettivamente, in base alle dichiarazioni dell’accusata, una sua vendita di 80 pastiglie di Dormicum a fr. 3.- ciascuna. Alle ulteriori chiamate in correità di __________, __________ ed __________ non è stato dato seguito alcuno già solo perché non è stato esperito tra di loro alcun confronto (considerando 9 della presente decisione). La Corte non ha invece creduto alla dichiarazione di AC 1 di non aver avuto la consapevolezza soggettiva del reato (considerandi 9 e 10 della presente decisione) in quanto non è minimamente credibile che una persona come lei, assidua frequentatrice e parte attiva del mondo della tossicodipendenza e del Parco, non abbia mai saputo che le pastiglie di Dormicum sono sostanze stupefacenti anche perché è oggettivamente di comune conoscenza, a maggior ragione per chi frequenta questi ambienti, che queste pastiglie sono sovente oggetto di scambio tra tossicodipendenti per uso singolo rispettivamente combinato con altre sostanze psicotrope.
Ai sensi dell’art. 19a cfr. 1 LStup chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa.
La Corte ha parimenti ammesso questa seconda ipotesi di reato sia per l’importante consumo (per circa 930 grammi lordi) e detenzione (per 11,50 grammi lordi) di cocaina rispettivamente per il suo minimo quantitativo di consumo di eroina in forza alle mai contestate risultanze agli atti così come esposte nei considerandi 4), 7e) e 8c) della presente decisione.
VI) Colpa, prognosi e pena
L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli, Berna, 2007, art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).
Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non pubblicate 6B.14/2007 del 17.4.2007, 6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché 6S.163/2005 del 26.10.2005).
In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/ WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007 in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell’aumento la metà della pena massima comminata . A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (STOLL, Commentare Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea, art. 49 no. 78).
Secondo l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto di esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 no. 2 e DTF 127 IV 101).
In forza all’art. 48 lett. d) CP il giudice attenua la pena nei limiti indicati dall’art. 48a CP se l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
Il riconoscimento di questa attenuante specifica richiede una “tätige Reue, eine aktive Anstrengung” (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo, art. 48 no. 19 segg. e STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., art. 48 no. 8) qui però non data riferendosi anche solo all’insufficiente elencazione di tutti i suoi acquirenti (considerandi 5 e 7b della presente decisione) o al mancato sviluppo dell’inchiesta nei confronti dei non meglio identificati F______ (considerando 7a della presente decisione) e dei tre fornitori del Bar CM (considerandi 7a e 8a della presente decisione) per l’insufficienza di altre valide informazioni da parte della stessa accusata.
Certo AC 1 ha collaborato attivamente alla sua inchiesta, ciò che comunque le viene solo a suo vantaggio, ed è sostanzialmente rea confessa. Questo però non è ancora giuridicamente sufficiente per porla a beneficio di una tale attenuante fermo restando che di queste sue attitudini la Corte ha ampiamente tenuto conto, come attenuante generica, nella commisurazione della pena.
Nel suo esame della fattispecie ex art. art. 47 CP la Corte ha poi preso in considerazione l’ampia collaborazione resa da AC 1, la sua ripetutamente data confessione sia in sede predibattimentale che in aula quale sua effettiva presa di coscienza della gravità del suo pregresso comportamento, la sua incensuratezza (considerando 1 della presente decisione), il suo deficitario stato psichico al momento dei fatti (considerando 1 della presente decisione) quale primaria o comunque inizialmente principale causa del suo illecito agire oltre che la durata del carcere preventivo sofferto, in una persona non più giovanissima e con un passato famigliare di certo non felice.
A tutti questi elementi sicuramente favorevoli, a cui si aggiungasi la presenza in aula della figlia a comprova di legami famigliari comunque ancora forti che potranno di certo esserle di aiuto nel suo processo di risocializzazione, la Corte ha contrapposto la durata, l’importanza quantitativa dello spaccio ed il numero di clienti (considerandi 5, 7a, 7b e 10 della presente decisione), il fatto che vendesse una sostanza per procacciarsene un’altra (considerando 3 della presente decisione), la constatazione di come tale suo illecito agire sia stato interrotto solo dall’intervento delle forze dell’ordine (considerando 3 della presente decisione) oltre che la parziale e non secondaria, per l’importo confiscato, sua tesaurizzazione essendo comprovato che perlomeno dal dicembre 2008 AC 1 ha proseguito nel proprio spaccio non più o meglio non solo per garantirsi il suo consumo di cocaina ma anche, parzialmente, per meri scopi di lucro (considerando 22 della presente decisione).
La Corte, esaminando attentamente tutti questi fattori ed in particolare il così riconosciuto suo stato di scemata imputabilità di grado perlomeno lieve, partendo da una pena base, anche a fronte dalla richiesta della Pubblica Accusa, di 4 anni, ha quindi equamente fissato la pena di AC 1 in 36 mesi di pena detentiva, da cui l’ulteriore esame della fattispecie nell’ottica degli art. 43 e 44 CP con successiva determinazione, in favore dell’accusata, di una prognosi non ancora completamente sfavorevole.
In quest’ottica alla manifesta e francamente non differentemente qualificabile sua colpa oggettivamente grave si oppongono infatti, a sostegno di una chiaramente non data sua prognosi negativa, la sua incensuratezza (considerando 1 della presente decisione), la conclusione, fatta propria dalla Corte, di come si sia trattato di un comportamento sì grave ed esecrabile ma di cui l’accusata si è sinceramente pentita e che non è più intenzionata a ripetere, da cui la conclusione dell’assenza di sicuri elementi recidivanti a suo carico con anzi, in base al rapporto del 9.12.2009 del Dr. _______, l’indicazione contraria di una prognosi futura perlomeno favorevole se sorretta da un efficace supporto medico e farmacologico (considerando 2 della presente decisione), da cui l’ordine di una misura ex art. 63 CP già in corso di esecuzione di pena (considerando 23 della presente decisione).
Tutto ciò ponderato la Corte ha quindi deciso di equamente suddividere la durata della pena espiativa con quella condizionalmente sospesa (art. 43 cpv. 2 e 3 CP), la quale, proprio per sottolineare la gravità della colpa dell’accusata oltre che a servirle quale ulteriore monito e richiamo per il futuro, è stata fissata per la durata massima possibile di 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP).
La Corte ha in primo luogo accertato come oggettivamente a partire dal mese di dicembre 2008 le vendite di eroina messe in atto dall’accusata non servivano più esclusivamente a garantirle l’acquisto della cocaina per il suo consumo personale ma le hanno pure permesso una certa tesaurizzazione, da cui una sua attività delittuosa svolta, perlomeno parzialmente, anche per meri scopi di lucro:
“ ultimamente, vale a dire da dicembre 2008 in avanti avevo più clienti per cui ero riuscita a mettere via questi soldi che la Polizia ha sequestrato. Ripeto che fr. 8'000.- dei soldi trovati presso la mia abitazione, li avevo vinti al Casinò dove ero andata il giorno prima dell’arresto”
(AI 30 PP AC 1 30.7.2009)
Ora tenuto conto dei quantitativi totali di eroina e cocaina acquistati in base all’AA e alle risultanze dibattimentali (1522,20 grammi per l’eroina e 970 grammi per la cocaina, considerandi 7a e 8a della presente decisione) ad un prezzo medio, tra fr. 300.- e fr. 250.-, di fr. 275.- la busta da 5 grammi di eroina (considerando 7a della presente decisione), rispettivamente a fr. 100.- il grammo di cocaina (considerando 8a della presente decisione), si arriva a dei costi complessi di acquisto di fr 180'721.- (fr. 83'721.- + fr. 97'000.-) a fronte di calcolati ricavi dalle vendite di eroina di fr. 188'500.- (1300 grammi x [fr. 55.- + fr. 90.-], considerandi 7b e 12 della presente decisione) e per la cocaina di fr. 3'300.- (22 grammi x fr. 150.-, considerandi 8b e 12 della presente decisione), con quindi un utile netto di fr. 11'079.- (fr. 188'500.- + fr. 3'300.- ./. fr. 180'721.-) che, in equità, ben giustifica di fissare in poco meno della metà e quindi in fr. 5'000.- il dovuto risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP).
Ma alla medesima conclusione si arriva partendo anche dall’affermazione dibattimentale dell’accusata secondo cui, in ogni caso, per il residuo importo sequestrato di fr. 19'030.- (fr. 27'030.- ./. fr. 8'000.-, considerando 4 della presente decisione) non ci sarebbe stata alcuna tesaurizzazione visto come tale cifra doveva servire a concretizzare, da lì a pochi giorni, una nuova fornitura di eroina e cocaina. Così ragionando l’accusata ignora però che se avesse continuato nel suo illecito agire avrebbe fatto nuove vendite di eroina, con nuovi guadagni e quindi un ulteriore nuovo utile netto qui calcolato in fr. 14'430.-, somma che ben attualizza una sua condanna ex art. 71 cpv. 1 CP sempre per l’importo di fr. 5'000.-. Difatti partendo dal quantitativo standard di acquisto di eroina e di cocaina dell’accusata anche nell’ipotesi a lei più favorevole (60 grammi di eroina da Berna e 100 grammi di cocaina da M.__________, considerandi 7a e 8a della presente decisione), a fronte di costi di acquisto complessivi per fr. 13'360.- (60 grammi di eroina x fr. 56.- + 100 grammi di cocaina x fr. 100.-, considerandi 7a e 8a della presente decisione) restano ipotizzabili dei guadagni a seguito della vendita dell’eroina di fr. 8'760.- (60 grammi x [fr. 56.- + fr. 90.-], considerando 7a e 7b della presente decisione) e quindi una sua ulteriore tesaurizzazione, al netto, di fr. 14'430. (fr. 19'030.- ./. fr. 13'360 + fr. 8’760.-).
Al così ordinato risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP) neppure s’oppone l’art. 71 cpv. 2 CP ricordato come i due conti postali dell’accusata (considerando 5 della presente decisione) presentassero al 9.6.2009 un saldo attivo di fr. 15'070,40 rispettivamente di fr. 7'089,58 (AI 20).
Da ciò e nella speranza che si possa così eliminare o comunque ridurre sensibilmente un possibile rischio di sua futura recidiva, la Corte ha deciso di ordinare un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, da iniziare già in corso di esecuzione di pena (considerando 21 della presente decisione). Tale misura, in sede dibattimentale, è stata riconosciuta come necessaria anche dalla stessa accusata ed è stata indirettamente evocata, per una possibile sua futura prognosi positiva, anche dal Dr. _______ nel suo rapporto del 9.12.2009 (considerando 2 della presente decisione).
Vista la fattispecie e il già avvenuto ordine di un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP (considerandi 21 e 23 della presente decisione) che, per l’accusata, può essere oggettivamente parificato ad una sorte di norme di condotta, la Corte, preso altresì atto come AC 1 sia intenzionata, a pena scontata, di ritornare temporaneamente in __________ (considerando 1 della presente decisione), ha deciso di non ordinare, oggi, alcuna specifica norma ex art. 94 CP, delegando tale compito, se sarà necessario al momento della sua scarcerazione, all’autorità preposta all’esecuzione della pena, le cui eventuale misure, a quel momento, saranno sicuramente più mirate ed individualizzate rispetto a quelle che, se del caso, avrebbero potuto essere prese in data odierna.
VII) Confische e dissequestri
Tale richiesta è stata accolta dalla Corte solo per il natel Iphone, la carta SIM Orange e la tessera Mastercard Postfinance in quanto né mezzi di prova né provento di reato ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CP. A ciò, e per il medesimo motivo, è stata aggiunta la varia documentazione cartacea così come richiamata nell’AA (considerando 4 della presente decisione).
Sull’importo di fr. 8'000.- ritenuto dalla Corte come non provento di reato (art. 70 cpv. 1 CP, considerandi 4, 7b e 12) è stato ordinato il sequestro conservativo (art. 71 cpv. 3 CP) a garanzia del pagamento del risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 cpv. 1 CP e considerando 22 della presente decisione) nonché della tassa di giustizia e delle spese processuali (art. 9 cpv. 1 CPP e considerando 26 della presente decisione).
Per l’importo di fr. 19'030.- (fr. 27'030.- ./. fr. 8'000.-) e tutti gli altri oggetti elencati nell’AA è stata ordinata la confisca (art. 69 cpv. 1 CP) con distruzione dello stupefacente sequestrato (art. 69 cpv. 2 CP e considerando 4 della presente decisione).
VIII) Tassa di giustizia e spese processuali
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.3.1, 3, 7, 8.7, 8.9, 8.10 e 8.16 nonché parzialmente ai quesiti 1.1.1, 1.1.5, 4, 8.3;
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48 let. d, 48a, 49, 51, 63, 69, 70, 71, 94 CP;
19 cfr. 1 e 2 nonché 19a cfr. 1 LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. ripetuta infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009, previo acquisto:
1.1.1. venduto circa 1300 grammi lordi di eroina sotto forma di buste dosi da 0,20/0,30 rispettivamente 1 grammo;
1.1.2. ceduto gratuitamente circa 68,20 grammi lordi di eroina;
1.1.3. venduto circa 80 pastiglie di Dormicum;
1.1.4. detenuto ai fini di vendita 55 grammi lordi di eroina pari a 40,99 grammi netti;
1.1.5. venduto 22 grammi lordi di cocaina;
1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
senza essere autorizzata, a __________, __________ ed altre imprecisate località, nel periodo agosto 2008 / 28.4.2009, consumato circa 930 grammi lordi di cocaina ed un imprecisato quantitativo di eroina nonché detenuto 11,50 grammi lordi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento di un risarcimento equivalente in favore dello Stato di fr. 5’000.- (cinquemila);
2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3’000.- e delle spese processuali.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi per un periodo di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto è da espiare.
E’ ordinato un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP da eseguirsi già in sede di esecuzione della pena.
E’ ordinata la confisca di:
5.1. 8,03 grammi netti di cocaina, da distruggere;
5.2. 40,99 grammi netti di eroina, da distruggere;
5.3. fr. 19'030.-;
5.4. 1 autovettura Smart;
5.5. 1 natel Nokia;
5.6. 1 natel LG;
5.7. 1 carta SIM Lebara;
5.8. 2 bilancini elettronici;
5.9. 1 cassetta in metallo con 1 chiave;
5.10. 1 marsupio;
5.11. 2 astucci;
5.12. 1 coltellino multifunzionale.
6.1. 1 natel iPhone con custodia;
6.2. 1 carta SIM Orange;
6.3. 1 Mastercard Postfinance;
6.4. varia documentazione cartacea.
E’ ordinato il sequestro conservativo sull’importo di fr. 8'000.- a garanzia del pagamento del risarcimento equivalente in favore dello Stato di cui al punto 2.2, rispettivamente della tassa di giustizia e delle spese processuali di cui al punto 2.3.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'030.30
Devoluzione fr. 5'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 11'130.30
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