Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2008.119
Entscheidungsdatum
28.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2008.119

Lugano, 28 agosto 2009/md

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

prevenuto colpevole di:

truffa

per avere

a __________ nonché in altre località all’estero,

nell’aprile-maggio 2004,

allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone affermando cose false e dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio propri o altrui, e meglio per avere

agendo per conto della sua società B__________,

ingannato con astuzia organi e collaboratori della ditta PC 1, sottoscrivendo un contratto con quest’ultima per l’allestimento e disallestimento della fiera __________ a , contratto che prevedeva a titolo di pagamento la cessione dei crediti vantati da B in qualità di organizzatore della manifestazione nei confronti degli espositori partecipanti come da allegata lista,

sottacendo le difficoltà finanziarie in cui versava B__________, sottacendo altresì di aver concordato con gli espositori forti sconti rispetto ai prezzi di listino o addirittura l’esenzione da ogni pagamento (invito) come pure di aver già incassato la gran parte dei crediti ceduti e speso il denaro per coprire altri debiti,

sapendo dunque, o comunque prendendo in considerazione ed accettando, che B__________ non avrebbe potuto onorare le prestazioni di PC 1,

inducendo in tal modo quest’ultima ad effettuare i lavori previsti e a così pregiudicare il proprio patrimonio per EUR 166'292.50, pari a quanto fatturato e rimasto impagato,

ritenuto che l’accusato non ha comunicato a chicchessia l’avvenuta cessione e, durante lo svolgimento della fiera (27-31.05.2004), ha incassato ulteriori EUR 4'380 da tre espositori, senza riversare alcunché a PC 1;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 146 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 113/2008 del 10 settembre 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia M Law DF 1. § La lic. iur. RC 1, in rappresentanza della parte civile PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 17:50.

Il PP osserva come la cifra di Euro 4'380.- riportata nell’AA sia errata e che quella corretta sarebbe Euro 5'380.-, ossia Euro 2'500 + Euro 1’152 + Euro 1’728.

Il PP propone, per l’importo di Euro 5'380.-, l’accusa subordinata di appropriazione indebita, ritenuto come la cessione abbia valore di affidamento.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti oggetto dell’AA. Osserva come la PC non avesse motivi per esperire verifiche più approfondite. Ritiene che AC 1 abbia agito almeno con dolo eventuale rispetto al danno della PC. Considerando astuto l’inganno, chiede la conferma del reato contemplato nell’AA. Subordinatamente ritiene che l’accusato si sia reso colpevole di appropriazione indebita per l’importo di Euro 5'380.- incassato durante la fiera. In considerazione dell’ingente importo, del grave danno, dell’assenza di scrupoli, del mancato pentimento nonché risarcimento, conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva di 13 mesi, quale pena totalmente aggiuntiva a quella di __________, sospesa per 2 anni, nonché la condanna al pagamento delle pretese di PC.

§ La lic. iur. RC 1, difensore della parte civile PC 1, la quale si associa a quanto detto dal PP. Osserva come il danno abbia avuto conseguenze gravi sulla sua assistita. Evidenzia come quest’ultima abbia esperito delle verifiche in merito alla società dell’accusato e contesta che fosse a conoscenza di sconti e incassi già avvenuti. Chiede quindi la condanna di AC 1 per truffa, subordinatamente per appropriazione indebita, nonché il pagamento di Euro 166'292.50 oltre interessi e spese al cambio d’oggi. Rileva come l’accusato non abbia mai risarcito nulla e non si sia mai scusato con la PC.

§ La M Law DF 1, difensore di AC 1, la quale ripercorre la vita anteriore dell’accusato. Ritiene che AC 1 avesse informato la PC del denaro già incassato dagli espositori. Evidenzia come, nonostante fosse a conoscenza della difficile situazione finanziaria dell’accusato, la PC non abbia dato prova della necessaria diligenza. Contesta il reato di truffa, per il quale chiede l’assoluzione. Chiede il proscioglimento anche dall’accusa subordinata di appropriazione indebita, contestando l’affidamento ed evidenziando l’Ersatzbereitschaft dell’accusato. In caso di condanna, in considerazione dei precedenti penali e dello scopo riparatore della giustizia, chiede che la pena sia contenuta in 9 mesi o in lavori di pubblica utilità e sospesa per 2 anni. Chiede infine il rinvio della PC al foro civile, non considerando liquide le pretese, che peraltro contesta nell’ammontare.

§ La lic. iur. RC 1, in replica, precisa che, se è vero che vi possono essere differenze di prezzo tra quello effettivo e quello di listino, queste non sono normalmente così importanti come quelle accordate da AC 1. Ribadisce come la PC abbia effettuato le dovute verifiche in merito alla società dell’accusato. Osserva come questi, nel caso in cui avesse veramente ritenuto sproporzionata la fattura, non avrebbe dovuto firmare il contratto.

§ La M Law DF 1, in duplica, precisa che dal contratto non è possibile ricavare l’importo di Euro 166'000.- circa fatto valere dalla PC.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

  1. è autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere, a __________ nonché in altre località all’estero, nell’aprile – maggio 2004, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia persone affermando cose false e dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio per Euro 166'292.50;

1.1.1. trattasi, per l’importo di Euro 5'380.- incassato in fiera, di ripetuta appropriazione indebita,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e prospettato in aula?

  1. Deve essere revocata la condizionale alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 12.8.2008 del Gerichstkreis II __________?

  2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale misura?

  3. Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile, e se sì, in quale misura?

Considerato, in fatto ed in diritto

1.a) AC 1 è cresciuto a __________ in una famiglia composta dai genitori, un fratello maggiore e una sorella minore. Dopo le scuole dell'obbligo ha svolto l'apprendistato di meccanico d'auto, conseguendo il relativo diploma nel 1989. Si è poi trasferito a __________ per continuare gli studi nel campo dell'ingegneria meccanica, ma senza successo. Maggiore successo ha invece avuto la sua carriera militare, in cui ha raggiunto i gradi di 1° tenente. Nella seconda metà degli anni '90 ha lavorato quale autista per una società di viaggi della Svizzera Interna. In sostanza AC 1, titolare della patente per autobus, accompagnava i turisti in varie località, soprattutto in Italia, dove fungeva pure da guida turistica. Dal 2004 al 2008 era stipendiato con ca. fr. 5'000.- al mese. Attualmente svolge la medesima attività, non più stipendiato, ma quale freelancer. Racconta di non essere in grado di quantificare il suo guadagno netto. Al proposito agli atti vi è l'estratto della sua situazione fiscale che fa stato di un reddito annuo imponibile, nel 2005, di fr. 43'736.-. Vive solo e paga una pigione di fr. 1'400.- al mese, mentre il premio della cassa malati ammonta a fr. 340.-. Dice che attualmente se la cava a mala pena.

b) Dal profilo finanziario è oberato di debiti. Dall'estratto UE del 15 maggio 2007 emergono 2 esecuzioni in corso per complessivi fr. 11'927.70 ed un attestato di carenza beni per fr. 2'530.20. AC 1, inoltre, è stato dichiarato fallito il 29 gennaio 2004. Con giudizio 23 marzo 2004 la CEF ha respinto il ricorso inoltrato dall’accusato e ha confermato il fallimento. Dalla documentazione dell'UF di __________ emerge che sono stati insinuati crediti per fr. 71'000.-, di cui fr. 52'000.- riconosciuti dal debitore.

c) Il 10 agosto 2001 AC 1 ha costituito la __________ con sede a __________, dove a quell'epoca lavorava, avente lo scopo di promuovere attività culturali nella regione. Il 2 maggio 2004 questa fondazione è stata posta in fallimento. Dal 15 marzo 2004 fino alla radiazione d'ufficio da parte del RC del canton __________ intervenuta il 17 agosto 2004, era in liquidazione.

Lo stesso 10 agosto 2001 AC 1 ha pure costituito la __________ con sede a __________, avente lo scopo di commerciare oggetti d'arte. Egli ne era socio e gerente con diritto di firma individuale. La società è stata trasferita a __________ il 2 giugno 2003 dove è poi stata radiata d'ufficio a seguito del suo fallimento intervenuto il 1° ottobre 2004.

Attualmente AC 1 sarebbe attivo per la __________, società, avente quale scopo segnatamente il trasporto di persone e merci e di cui è socio e gerente con diritto di firma individuale.

d) Dal profilo penale si segnala una condanna, pronunciata il 12 agosto 2008 dal tribunale di circolo di __________, al pagamento di 60 aliquote giornaliere di fr. 80.- l'una per titolo di truffa commessa il 28 agosto 2003. Con il che l'odierna condanna comporta una pena complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP.

2.a) Venendo ai fatti oggetto dell'atto di accusa, va detto in primis che AC 1, nell'ambito della sua attività di autista/guida turistica, era in passato entrato in contatto con varie persone attive nell'organizzazione di esposizioni d’arte. Dichiaratosi appassionato della materia, era stato in particolare colpito da una mostra di opere di un notissimo artista organizzata in Italia nell'anno 2000. Da lì gli sarebbe nata l'idea di fare altrettanto in Svizzera. Cosicché, nel periodo a cavallo tra il 2001 ed il 2002, ha organizzato una prima mostra di opere di Leonardo a __________. L'esposizione avrebbe raccolto i favori del pubblico, anche se finanziariamente non rese alcunché. Nel 2003 ne organizzò una seconda, sempre a __________, questa volta di opere di Michelangelo. Anche in questo caso la mostra riscosse un buon interesse di pubblico, ma i proventi coprirono a mala pena le spese. A suo dire avrebbe successivamente dovuto organizzarne una terza, questa volta di Raffaello, ma vi dovette rinunciare a causa di un articolo di giornale, apparso su un noto quotidiano d'Oltralpe, nel quale sarebbe stato descritto come un organizzatore quantomeno poco serio, se non addirittura poco onesto. Il tutto gli avrebbe danneggiato l'immagine al punto da essere "bruciato". Da qui l'idea di organizzare delle esposizioni in Ticino.

b) Fatto sta che nel 2004 è nata l'idea di organizzare una fiera d'arte chiamata __________ da tenersi presso il __________ di __________ dal 27 al 31 maggio 2004. In sostanza AC 1, quale organizzatore della fiera, avrebbe messo a disposizione degli espositori, dietro il pagamento di un canone, degli stand prefabbricati, assumendosi nel contempo tutte le spese di organizzazione, dalla locazione del capannone agli allestimenti.

A pochi giorni dall'apertura della fiera AC 1 non era ancora in grado di garantire l'allestimento degli stand espositivi. In effetti la ditta a cui si era rivolto gli aveva richiesto una garanzia bancaria che non era stato in grado di versare, di guisa che rinunciò a fornire le prestazioni richieste. Si rivolse quindi all'imprenditore R__________ di __________, persona attiva nel settore, onde reperire una nuova ditta che gli garantisse l'allestimento degli spazi espositivi in poco tempo.

Così AC 1:

" A questo punto devo premettere che per l’allestimento della fiera io mi ero rivolto alla ditta S__________ Srl, dietro suggerimento di R__________. Con questa ditta avevo quindi concluso un contratto che prevedeva una garanzia bancaria di CHF 70'000. Circa una decina di giorni prima della fiera a __________ si sono presentati 3 o 4 camion contenenti l’allestimento. Prima di scaricare il trasportatore ha però preteso la citata garanzia. Io non avevo questa garanzia e non potevo garantire altrimenti questo importo. Pertanto il trasportatore ha fatto rientrare in Italia i camion. Io quel giorno mi trovato presso la studio di R__________ () e gli ho quindi chiesto come potevo risolvere la situazione, essendo imminente la fiera. R ci ha pensato un attimo e poi ha fatto una telefonata alla PC 1, accennando alla fiera e chiedendo che qualcuno venisse in studio per discuterne. Fatto stà che, tempo mezz’ora/un’ora, si è presentato qualcuno di PC 1, verosimilmente D__________. È così che è stato sottoscritto il contratto che mi è stato sottoposto"

(AI 44).

c) Il contratto prevedeva l’allestimento (montaggio e smontaggio), da parte di PC 1, di tutti gli spazi espositivi di __________ A garanzia del pagamento delle prestazioni di PC 1, B__________ Sagl (ditta di AC 1 che, formalmente, figurava quale organizzatrice dell'esposizione) si impegnava a cedere a quest’ultima i crediti derivanti dalla locazione agli espositori degli spazi espositivi. Nel contratto è indicato il prezzo unitario delle prestazioni di PC 1, ma non la cifra globale, ritenuto che, qualora l'importo complessivo delle cessioni non fosse stato sufficiente a coprire le pretese di PC 1, B__________ avrebbe pagato direttamente la differenza. Inoltre AC 1 per B__________ si è impegnato ad avvertire, entro sei giorni dalla firma del contratto, gli espositori (suoi debitori) dell'avvenuta cessione del suo credito ad PC 1. Per i dettagli si rinvia al testo stesso dell'AI 2.

d) Il contratto non è datato. Situarlo nel tempo, con precisione, non è stato possibile. R__________ -che, come detto, ha funto da tramite tra il signor D__________ della PC 1 e AC 1 (per la B__________)- ha riferito di essere stato contattato da AC 1 circa una quindicina di giorni prima della fiera (AI 55), ossia attorno alla metà di maggio 2004. D__________ ha riferito che il contratto sarebbe stato sottoscritto verso fine aprile/inizio maggio 2004 nella sede di PC 1. AC 1, pur non essendo in grado di indicare una data precisa, ha riferito che il precedente fornitore era già arrivato sul posto a posare le infrastrutture e che se ne era andato perché non aveva ottenuto una garanzia bancaria, di guisa che si sarebbe rivolto a R__________, che lo ha poi dirottato su D__________, pochi giorni prima dell'apertura della mostra, precisando che tra la firma del contratto e l'allestimento degli stand saranno passate al massimo 24 ore (AI 44). Vero è che la conferma del trasporto del materiale che serviva alla ditta precedentemente incaricata, la S__________ Srl, è avvenuta il 18 maggio 2004 per il tramite della ditta F__________ e che fino a quel momento non vi era ragione, per AC 1, di incaricare un'altra ditta (cfr. scritto 18.5.2004 della ditta F__________, all. 2 all’AI 55). E' pertanto altrettanto certo che AC 1 non si è rivolto a R__________ per chiedergli di risolvere il problema dell'allestimento degli stand prima di quel giorno. E' inoltre logico che, una volta appresa la rinuncia della S__________ Srl, AC 1 si sia immediatamente attivato per trovare una soluzione, anche perché già si era impegnato nei confronti di diversi espositori. Considerato che la mostra apriva i battenti il 27 maggio 2004, è del tutto verosimile che AC 1, indirizzato da R________, abbia incontrato D__________ al più presto il 19 maggio 2004.

In questo senso le dichiarazioni di D__________, che ha preteso che il contratto fosse stato sottoscritto prima, non reggono.

e) Secondo AC 1, D__________ sarebbe stato subito informato delle difficoltà finanziarie in cui versava e del fatto che diversi espositori avevano già saldato parte dei canoni espositivi. A tale riguardo l'imputato ha sostenuto di aver consegnato, prima della sottoscrizione dell'impegno, una tabella indicante i saldi ancora dovuti dagli espositori (all 4 all’AI 44). D__________ ha contestato tale assunto. A suo dire, proprio la cessione di tutti i crediti era posta a garanzia del pagamento delle prestazioni di PC 1, al contratto essendo stata allegata una lista senza l'indicazione di eventuali pagamenti già effettuati.

A mente di questo giudice la tesi di AC 1 non ha senso. Al contratto è stata allegata una lista di espositori. Avessero le parti inteso precisare quali espositori (e per quali cifre) avevano già pagato, non vi sarebbe stata ragione di non allegare la tabella indicata dall'imputato. AC 1, interrogato due volte dal PP, la prima volta dopo non poche difficoltà (AI 9-15), ha chiaramente riferito che la lista allegata al contratto è quella, senza indicazione di cifre, prodotta da D__________ con la denuncia penale, osservando che ne avrebbe però consegnata anche un'altra, prodotta solo in occasione del suo secondo interrogatorio, indicante varie posizioni di dare e avere con gli espositori. Ora, se davvero le parti avessero anche solo discusso di un conteggio delle prestazioni ancora da incassare dagli espositori, non vi sarebbe stata alcuna ragione di allegare al contratto una lista priva delle cifre che AC 1 pretende di aver subito fornito a D__________. Aggiungasi, poi, che il tutto è avvenuto con molta fretta. Infatti, vistosi lasciato a piedi dallo S__________ Srl, l'accusato si è recato a __________ da R__________ il quale, il giorno stesso, lo ha messo in contatto con PC 1. Quando AC 1, a pochi giorni dall'apertura della mostra, si è affidato a R__________ per risolvere il problema, nemmeno sapeva che avrebbe incontrato D__________ che lo avrebbe tolto da quella situazione imbarazzante. Ora, la citata tabella non può di tutta evidenza essere stata allestita su due piedi, tra il contatto con R__________ e la firma del contratto, avvenuta lo stesso giorno presso gli uffici della PC 1. Ne discende che, al momento della sottoscrizione del contratto, AC 1 non ha fornito a D__________ la situazione di dare e avere in essere a quel momento con gli espositori, così come nemmeno D__________, prima di fornire le sue prestazioni, gliel’ha chiesta o, sia che sia, abbia fatto dipendere la sua opera dall'ottenimento di questa informazione. Ci torneremo.

f) PC 1 ha fornito le sue prestazioni e la fiera ha avuto regolare svolgimento. B__________ non ha pagato alcunchè a PC 1. Nemmeno l'imputato ha tenuto fede all'impegno assunto di avvertire, entro sei giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli espositori dell’avvenuta cessione dei crediti. E' anzi emerso che, al momento della sottoscrizione del citato contratto, diversi espositori avevano già versato almeno parte dei canoni a B__________ e che B__________ aveva concesso degli importanti sconti, se non addirittura delle esenzioni dal pagamento dei canoni. AC 1 non ha nemmeno girato a PC 1 la cifra complessiva di EURO 5'380.- che alcuni espositori gli avevano affidato.

g) PC 1 ha denunciato AC 1 per truffa il 23 giugno 2004, indicando che il reato si sarebbe consumato il 30 maggio 2004. Ella ha allestito la fattura delle sue prestazioni per complessivi EURO 166'292.50 solo il 26 giugno 2004, ossia tre giorni dopo la denuncia. Ha trasmesso tale fattura al MP allegandola ad uno scritto allestito addirittura il giorno prima, ossia il 25 giugno 2004 (AI 2).

  1. Secondo l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l’autore ordisce un tessuto di menzogne oppure faccia capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 I 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 19 consid. 3a in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1 a pag. 187, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge di regola, invece, chi può evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205); va però precisato che il principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione all’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo evitare di privilegiare l’autore che artatamente sfrutta la debolezza e perciò il bisogno di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore. Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il diritto penale protegge pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco accorte, se costoro appaiono inesperte e credulone. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (sentenza 6S.168/2006 del 6 novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3). L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possono ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2c pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminare la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 3a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38)”.

  2. Nella fattispecie l'inganno di AC 1 non può essere qualificato di astuto.

a) Innanzi tutto è stato accertato che D__________ e AC 1, prima dei fatti oggetto di questo procedimento, non avevano mai avuto relazioni commerciali. D__________ sapeva che AC 1 ricorreva a lui perché vi erano stati dei problemi con il precedente fornitore e, questo, già solo per i tempi stretti in cui era chiesta la fornitura. Infatti nessun organizzatore serio attende poco più di una settimana prima dell'inizio di una fiera per far capo ad una ditta che allestisca gli stand. Come detto, già solo i tempi tecnici assai stretti avrebbero dovuto far insorgere in D__________ qualche dubbio sull'affidabilità del suo partner commerciale.

b) R__________ ha riferito al PP che, secondo la sua esperienza e considerato il tenore del contratto, le cessioni sono state inserite proprio a tutela di PC 1:

" A mio modo di vedere ciò significa che PC 1 ha voluto tutelarsi, o perché non era stato pagato un acconto o perché vi era un qualche dubbio. Per "qualche dubbio" intendo dei dubbi sull'efficienza organizzativa e quindi anche sulle capacità di poter pagare. Va detto che il tutto è avvenuto in uno spazio temporale molto breve, per cui vi era anche poco spazio per delle verifiche, per cui PC 1 si è voluta tutelare con questa cessione. (…) Mi ricordo ora che ad un certo punto si è anche constatato che vi era una società o meglio una fondazione B__________ che risultava avere dei problemi (non rammento se era già fallita o stava fallendo). Anche questo elemento può aver portato alla sottoscrizione della cessione di credito, vista I'omonimia di questa fondazione con la società (B__________ Sagl) che aveva chiesto I'allestimento”.

Ora, pur non essendo credibile -come visto- che AC 1 abbia consegnato a D__________ un conteggio preciso dei suoi rapporti di dare e avere con gli espositori, al denunciante non può non essere insorto qualche dubbio sull'affidabilità del partner commerciale, ancora una volta, proprio per i tempi stretti ed inusuali entro i quali era richiesta la prestazione senza la quale l’esposizione non avrebbe potuto avere luogo.

c)D__________ non ha effettuato alcuna verifica sull'affidabilità di AC

  1. E' vero che si è recato presso la sede della B__________ per vedere se la ditta esistesse davvero e al __________ per verificare che la fiera avesse effettivamente luogo, ma si tratta di verifiche esperite a posteriori, ossia dopo aver sottoscritto il contratto ed eseguito la prestazione.

D__________ ha riferito di aver precedentemente chiamato anche il "centro esposizioni" di __________ e di essersi accertato che la mostra vi si tenesse davvero. A parte il fatto che tale circostanza non ha potuto essere verificata, il denunciante non avendo indicato né con chi precisamente né soprattutto quando avrebbe parlato, si tratta di tutta evidenza di una verifica assolutamente inidonea ad accertare le eventuali difficoltà finanziarie dell’accusato (e di B__________), il problema dell'eventuale inaffidabilità finanziaria del partner commerciale essendo indipendente dall'organizzazione o meno della fiera. In effetti quale sarebbe l'illecito profitto di una persona che fa allestire degli stand per una fiera che non avviene, nemmeno D__________ spiega.

Inoltre D__________ ha preteso di aver appreso che la manifestazione era sponsorizzata da una compagnia di assicurazioni svizzera e da un albergo di lusso. Anche in questo caso tuttavia egli non spiega se queste verifiche le ha fatte prima o dopo la sottoscrizione del contratto, rispettivamente la fornitura delle prestazioni. Nel contratto non vi è alcuna menzione degli sponsor. Appare per contro molto più verosimile che di tale patrocinio D__________ sia venuto a conoscenza, ancora una volta, dopo la sottoscrizione del contratto che, come visto, è avvenuta in occasione del primo contatto tra le parti, il 19 maggio 2004.

d) E' vero che AC 1 sin dall'inizio sapeva che non sarebbe stato in grado di pagare interamente le prestazioni di PC 1:

" A domanda dell'avv. Quadri confermo quanto dichiarato nel mio precedente verbale e cioè che al momento della sottoscrizione del contratto con PC 1 ero consapevole che avrei subito una perdita finanziaria. Proprio per questo motivo anche PC 1 sapeva che una parte dei suoi costi Ii avrebbe recuperati solo con la seconda fiera”

(AI 44).

Tuttavia l'inganno sulla volontà di adempiere non è in ogni caso astuto, poiché tale volontà può essere controllata indirettamente, secondo le circostanze, esaminando le capacità di adempiere il contratto (DTF 118 IV 359). Nella fattispecie D__________ si è accontentato della cessione, senza fare le verifiche sull'affidabilità del partner che, come detto, l’inusualità dei tempi stretti per quel tipo di prestazione avrebbe suggerito. Ad esempio avrebbe dovuto richiedere almeno un conteggio di quanto ancora l'accusato doveva incassare dai singoli espositori, atteso come il fatto che l’organizzatore abbia già incassato degli acconti sia del tutto usuale nelle normali relazioni commerciali. Secondariamente, nonostante il termine di sei giorni per l'avviso ai debitori dell'intervenuta cessione fosse già scaduto al momento di fornire la prestazione (ossia la fornitura e la posa degli stand), PC 1, che non aveva incassato alcunché, ma che disponeva della lista degli espositori, non ha effettuato alcuna verifica presso costoro per sapere se l’uno o l’altro fosse stato effettivamente avvertito della cessione, né tantomeno ha richiesto a AC 1 copia della notifica ai creditori dell’intervenuta cessione.

e) In definitiva è stato accertato che il contratto è stato allestito in fretta e furia a seguito della rinuncia della S__________ Srl ad allestire gli stand. Essendo lo sdoganamento avvenuto il 18 maggio 2004, i contatti tra AC 1 e R__________, rispettivamente tra R__________ e D__________ e, per finire, tra AC 1 e D__________ non possono che essere intervenuti dopo.

Già i tempi così stretti dovevano far insorgere in D__________ qualche dubbio, almeno sui motivi che avevano determinato tale inusuale urgenza.

D__________ ha accettato di sottoscrivere il contratto e, in definitiva, di fornire la prestazione senza operare alcuna seria verifica sull'affidabilità del partner commerciale, pur sapendo, come riferito da R__________:

" dell'inesperienza dell'organizzatore (si trattava della prima fiera a __________)",

(AI 55).

Le verifiche che D__________ sostiene di aver effettuato sono state fatte dopo la sottoscrizione del contratto, in parte sul posto, allorquando AC 1 si era reso irreperibile, così come riferito da R__________:

" Ad un certo punto, mentre che PC 1 stava allestendo la fiera, sono stato contattato da D__________ telefonicamente, il quale mi disse di essere preoccupato in quanto I'organizzazione era deficitaria e aveva difficoltà ad avere contatto con AC 1 che era I'organizzatore. In una di queste telefonate, ricordo anche che D__________ mi disse che aveva dovuto addirittura organizzare I'aperitivo inaugurale. Io ero un po' imbarazzato, in quanto ero io che avevo presentato AC 1 alla PC 1. Ho pertanto deciso di venire a , dove sono giunto iI primo giorno di fiera o forse il secondo giorno. Questo anche per visitare la stessa. D mi disse di essere preoccupato per il pagamento. In un ufficio D__________ aveva trovato un foglio con una lista degli espositori, sulla quale vi era appuntato a mano chi aveva pagato e chi no. Ricordo che a questo riguardo D__________ mi disse di essere sorpreso del fatto che un certo numero di espositori avevano apparentemente già pagato. Fatto sta che D__________ ha chiesto a chi apparentemente non aveva ancora pagato di versargli quanto dovuto. Mi risulta che non vi sia riuscito in quanto gli espositori non erano contenti dell’organizzazione e in particolare della mancanza di pubblicità e della scarsità di visitatori. Io stesso ho interpellato un paio di espositori che conoscevo, che mi hanno detto la stessa cosa”

(AI 55).

La cessione come tale, senza assicurarsi che potesse effettivamente esplicare i suoi effetti e che non fossero già stati versati degli acconti da parte degli espositori, di tutta evidenza non è sufficiente, tenuto conto dei dubbi sull'affidabilità di AC 1 che dovevano oggettivamente insorgere sia sulla base dei tempi inusualmente stretti, sia in relazione alla sua inesperienza. Fare qualche minima verifica, come farsi dare da AC 1 la prova della notifica delle cessioni e dei contratti o dei conteggi di dare e avere con gli espositori, era un atto del tutto logico che avrebbe potuto fornirgli ragguagli utili sull'affidabilità dell'accusato. Diversamente D__________ ha preferito imbarcarsi in un'avventura commerciale di un certo rilievo economico (la parte civile ha pure preteso che la perdita finanziaria subita a seguito del mancato pagamento delle prestazioni fornite a B__________ ha rischiato di farla fallire) senza garanzie, assumendosi tutti i rischi del caso. Ne discende che, in difetto di un inganno astuto, l'accusato va prosciolto dall'accusa di truffa.

  1. Non occorre spendere molte parole sull'accusa subordinata di appropriazione indebita, la condanna -quantunque contestata in aula- non ha fatto oggetto di dichiarazione di ricorso. Ci si limita in questa sede a rilevare che la fattispecie è analoga a quella descritta in DTF 118 IV 32 nella misura in cui:

" Chi cede un credito futuro che sorga da un contratto di vendita, e s'impegna a versare il ricavo di tale vendita al cessionario, si rende colpevole di appropriazione indebita ove utilizzi detto ricavo per estinguere mediante compensazione un debito personale, senza avere la volontà e la possibilità di pagare al cessionario l'importo del credito ceduto”.

AC 1, dopo che i crediti già erano stati ceduti ad PC 1, durante lo svolgimento della fiera ha incassato da alcuni espositori la cifra di EURO 5'380.-, utilizzando tale importo per pagare altre spese relative alla mostra anziché versarlo alla parte civile.

  1. Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118 IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che, per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

  1. La colpa dell'imputato non può, al di là dell'importo relativamente contenuto del danno accertato, essere banalizzata. In realtà ha agito, sia che sia, consapevole di creare un danno ben maggiore. Si è irresponsabilmente gettato in un'avventura commerciale che non aveva alcuna possibilità di generare utili e nonostante le deludenti esperienze di __________, dove nemmeno artisti di richiamo planetario gli avevano consentito di fare degli utili. La sua situazione finanziaria, già precaria all'epoca, gli avrebbe in realtà dovuto suggerire che avventure del genere possono essere foriere di danni non solo per lui, ma anche per terzi. Insomma, sapeva di non rischiare solo del suo, ma di mettere a repentaglio anche gli operatori da lui incaricati di intervenire, in un modo o nell'altro, nell'organizzazione della fiera.

Si applicassero le pene in vigore al momento dei fatti, AC 1 andrebbe condannato alla detenzione della durata di 4 - 5 mesi.

La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 offre, per pene di durata inferiore all'anno, l'alternativa delle aliquote giornaliere e, per quelle fino a sei mesi, anche della prestazione di lavoro di pubblica utilità. AC 1 non ha mezzi finanziari e non ha sostanza. La condanna al pagamento di aliquote giornaliere minime -ossia di un minimo di fr. 10.- l'una come recentemente stabilito dal TF (DTF 6B_769/2008)- non avrebbe alcun effetto di prevenzione speciale. Per contro il lavoro di pubblica utilità appare preferibile. Anzitutto AC 1 è giovane, sano e perfettamente in grado di prestarlo. Secondariamente l'effetto preventivo è migliore poiché la sanzione potrebbe effettivamente essere posta in esecuzione nel caso di nuovi reati. Ne discende che appare equo condannare l'imputato a prestare 500 ore di lavoro di pubblica utilità.

La prognosi, pur non essendo supportata da prospettive professionali certe, non può dirsi del tutto negativa, di guisa che la pena viene sospesa con un periodo di prova di due anni.

  1. Le pretese della PC possono essere accolte limitatamente all'importo provento del reato per il quale AC 1 è stato condannato. Per il resto, trattandosi di vertenza meramente civile, la PC dovrà rivolgersi al competente foro civile.

Le spese seguono la soccombenza. All'accusato, prosciolto dall'accusa principale, appare giusto accollare un terzo dei costi processuali. Il resto è a carico dello Stato.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito 1.1.,

visti gli art. 12, 37, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 138 e 146 CP;

94, 266 e 272 CPP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. ripetuta appropriazione indebita

per essersi, a __________, nel maggio 2004, per procacciare a sé un indebito profitto, appropriato valori patrimoniali affidatigli e, meglio, per avere utilizzato per un importo complessivo di Euro 5'380.- il ricavo dell’incasso di crediti già ceduti alla PC 1 per estinguere propri debiti personali, senza avere la volontà e la possibilità di pagare al cessionario l’importo del credito ceduto,

e meglio come descritto nell’atto di accusa, prospettato in aula e precisato nei considerandi.

  1. AC 1 è prosciolto dall’imputazione di truffa.

  2. Di conseguenza, AC 1, richiamata la sentenza 12.8.2008 del Gerichtskreis II __________, è condannato, a prestare 500 (cinquecento) ore di lavoro di pubblica utilità, a valersi quale pena complementare ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP;

  3. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

  4. AC 1 è condannato a versare alla parte civile PC 1 l’importo di Euro 5'380.- oltre interessi al 5% dal 25 giugno 2004.

  5. La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato nella misura di 1/3 e 2/3 a carico dello Stato.

  6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese (1/3):

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 66.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 183.35

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Zitate

Gesetze

7

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 63 CP
  • art. 146 CP

IV

  • art. 116 IV

TG

  • art. 39 TG

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

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