Incarto n. 72.2007.168
Mendrisio, 2 dicembre 2008/nk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuto colpevole di:
per avere, a __________ e __________, nel periodo da agosto 2005 sino al 9 maggio 2007, con la parziale complicità di __________, sfruttato lo stato di bisogno e di dipendenza e l’inesperienza di persone attive come prostitute clandestine, per farsi dare, come corrispettivo al subaffitto di una camera, una pigione in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, e meglio:
per avere subaffittato a più prostitute (almeno 15), anche tre contemporaneamente e almeno due regolarmente, segnatamente di provenienza dalla Romania, dalla Russia e dal Brasile, operanti nei postriboli del __________:
1.1 nel periodo dall’agosto 2005 al 9 maggio 2007, il proprio appartamento nr. __________ di 4 ½ locali nel blocco 1 al 3° piano di __________ a __________, chiedendo ad ogni inquilina una pigione variabile a dipendenza della durata di permanenza, di fr.. 250.-/350.- alla settimana, a fronte di un canone di locazione mensile, al netto dei sussidi cantonali e federali ricevuti, di fr.. 1450.-;
1.2 nel corso del gennaio 2006, per un periodo di 7 e 10 giorni, subaffittando un secondo appartamento di 1 ½ locali a __________ in __________ al 6° piano, intestato all’amico __________, appartamento che aveva spazio per due persone, a più prostitute (almeno 2) non identificate, chiedendo ad ogni ospite una pigione di fr. 30.- al giorno;
ottenendo un guadagno netto complessivo, ammesso, di almeno fr. 15'000.- ;
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al p.to 1. del presente atto d’accusa, in parziale complicità con __________ per quanto indicato al p.to 1.2, facilitato e aiutato il soggiorno illegale di almeno 15 persone straniere che hanno svolto illegalmente in Svizzera l’attività lucrativa della prostituzione, siccome non autorizzate;
per avere, a __________, __________, __________, __________ ed in altre località, nelle medesime circostanze di cui al p.to. 1.1 del presente atto d’accusa, ingannato con astuzia i funzionari cantonali e federali preposti alla concessione di sussidi, tramite i dipendenti delle società di amministrazione __________ ed PC 2, facendo loro credere, contrariamente al vero, che il suo reddito rientrava nei limiti sussidiabili (dichiarando un reddito lordo di fr. 3'300 mensili), in realtà percependo regolarmente almeno circa fr. 6'200 mensili ed avendo avviato, nell’appartamento sussidiato, un’attività lucrativa illecita che lo portava ad un guadagno netto complessivo, per quell’appartamento, di quasi circa fr. 15'000, percependo così indebitamente sussidi cantonali e federali, per un pregiudizio di fr. 4'137.10 per le competenti Autorità federali e fr. 4'011.70 per le competenti Autorità cantonali, pari all’indebito profitto ottenuto, e meglio come da conteggio allestito da PC 2;
per essersi appropriato, con l’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, di cose mobili altrui trovate e meglio:
in data successiva al 4 luglio 2002, a __________ o __________, presso uno dei due centri commerciali ivi situati, l’accusato si appropriava della borsa di PC 1, contenente 9 tessere di cui 3 bancarie, che era stata sottratta alla proprietaria presso l’edicola del centro commerciale __________ in data 4 luglio 2002;
parte della refurtiva è stata rinvenuta nell’abitazione dell’accusato al momento della perquisizione il giorno del suo arresto, il 10 maggio 2007;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 157 cifra 1 CP, art. 23 cpv. 1 LDDS; art. 146 cpv. 1 CP, art. 137 cifra 1 CP,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 164/2007 del 14.12.2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
Il Presidente, facendo riferimento all’opposizione da parte della Difesa all’uso dibattimentale dei verbali delle due prostitute, decide di estrometterli. Tuttavia, nonostante l’incongruenza relativa all’ora di verbalizzazione, di cui terrà conto, decide di non estromettere il PS 10.5.2007 dell’accusato.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea che si tratta del primo caso in Ticino di applicazione della recente giurisprudenza del TF in materia (DTF 6S.6/2007). Osserva che l’AA è stilato in base alle dichiarazioni dell’accusato. Evidenzia un certo livello di organizzazione della sua attività. Ritiene che la locazione dell’appartamento di __________ sia stata dettata dalla redditività della sua attività di locazione a __________. Rileva le circostanziate dichiarazioni del teste __________. Osserva che già considerando i tassi di occupazione più bassi dichiarati dall’accusato si supera la soglia posta dal TF per il reato di usura. Conferma l’accusa di ripetuto aiuto al soggiorno illegale (evidenziando il dolo dell’accusato), di appropriazione indebita e di truffa. A fronte, da un lato, delle dichiarazioni non lineari fornite nel corso dell’inchiesta e dello spregevole sfruttamento degli aiuti statali nonché, dall’altro, della sua incensuratezza, chiede la condanna dell’accusato alla pena detentiva di 14 mesi sospesi condizionalmente per 2 anni. Chiede inoltre la condanna al pagamento di una multa di fr. 5'000.-, eventualmente nella forma del risarcimento compensatorio. Chiede la condanna al risarcimento del danno patito dall’PC 2 e il rinvio al foro civile per le altre pretese, siccome non sufficientemente liquide. Chiede infine la confisca delle tessere poste sotto sequestro.
§ Il Difensore, il quale rileva come all’epoca dei fatti l’accusato vivesse, sul piano familiare, una situazione difficile. Pone in evidenza l’insufficienza di prove a carico del suo assistito. Quanto al reato di usura, nega che siano stati provati la situazione di bisogno delle ragazze (di cui solo due sono state sentite), lo sfruttamento da parte dell’accusato di tale situazione, l’impegno di pagare che deve aver preso la vittima nonché il rapporto di causalità. Contesta l’esistenza di una disproporzione evidente tra le prestazioni fornite, dello scopo di lucro e del dolo. Chiede quindi l’assoluzione dal reato di usura. Non contesta la realizzazione del reato di aiuto al soggiorno illegale, ma solo per due ragazze. Chiede l’assoluzione anche dal reato di truffa: nega infatti che vi sia stato un inganno astuto, al momento della conclusione del contratto il reddito dichiarato essendo quello effettivo e non ritenendo sufficiente per la realizzazione del reato la mancata notifica della modifica delle entrate, ciò anche a fronte degli obblighi di verifica incombenti alla vittima. Non contesta invece l’appropriazione semplice. Chiede una massiccia riduzione della pena, la quale non dovrebbe superare 6 mesi, sospesi condizionalmente per due anni, eventualmente sottoforma di aliquote giornaliere.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1.1 ripetuta usura
per avere, a __________ e __________, nel periodo agosto 2005 - 9 maggio 2007, con la parziale complicità di __________, sfruttando il loro stato di bisogno e di dipendenza e la loro inesperienza, sublocato a più prostitute clandestine (anche tre contemporaneamente, ma almeno due regolarmente) camere con una pigione in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, e meglio per avere:
1.1.1. a __________, nel periodo agosto 2005 - 9 maggio 2007, sublocato il suo appartamento di 4 ½ locali, chiedendo ad ogni inquilina una pigione variabile tra fr. 250.- e fr. 350.- alla settimana, a fronte di un canone di locazione mensile, al netto dei sussidi federali e cantonali, di fr. 1'450.-;
1.1.2. a __________, per un periodo di 7 e 10 giorni nel corso del mese di gennaio 2006, sublocato l’appartamento di 1 ½ locali intestato a __________, chiedendo ad ogni inquilina una pigione di fr. 30.- al giorno;
ottenendo un guadagno netto complessivo di almeno fr. 15'000.-;
1.2. ripetuto aiuto al soggiorno illegale
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al quesito 1.1, in parziale complicità con __________, facilitato e aiutato il soggiorno illegale, siccome non autorizzato, di almeno 15 persone straniere che hanno svolto illegalmente in Svizzera l’attività lucrativa della prostituzione;
1.3. truffa
per avere, a __________, __________, __________, __________ ed in altre località, nelle medesime circostanze di cui al quesito 1.1, ingannato con astuzia i funzionari federali e cantonali preposti alla concessione di sussidi, facendo loro credere, contrariamente al vero, che il suo reddito rientrava nei limiti sussidiabili, percependo così indebitamente sussidi federali per fr. 4'137.10 e cantonali per fr. 4'011.70;
1.4. appropriazione semplice
per essersi appropriato, in data successiva al 4 luglio 2002, a __________ o __________, con l’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, di cose mobili altrui trovate e meglio della borsa di PC 1, che era stata sottratta alla proprietaria il 4 luglio 2002,
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?
Deve essere condannato, e se sì in quale misura, al pagamento di un’indennità alla parte civile PC 2?
4 Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerato, in fatto e in diritto
I. In ordine
Con richiesta 4 febbraio 2008 la difesa ha, tempestivamente, in estrema sintesi postulato l'estromissione dall'incarto dei verbali di Polizia di __________ e di __________. Al riguardo non si pon mente di verificare la fondatezza delle argomentazioni difensive bastando la constatazione che le testi sono state assunte in Polizia senza possibilità per le Parti di controinterrogarle. L'opposizione all'uso dibattimentale di dette risultanze istruttorie nemmeno dovendo, di principio, essere motivata, si ha che i cennati verbali non sono stati considerati risultanze dibattimentali e, pertanto, vista anche l'assenza di qualsiasi contraddittorio, sono stati estromessi formalmente dall'incarto come chiesto dalla difesa (verb. dib. p. 3).
Con il medesimo scritto la difesa ha postulato pure l'estromissione del verbale di Polizia 10 maggio 2007 dell'accusato poiché in particolare la contestazione riferita al contenuto della testimonianza della __________ non poteva essere nota all'interrogante già al momento dell'audizione dell'accusato, avvenuta prima che venisse sentita la teste stessa, di guisa che la domanda sarebbe stata "tendenziosa". Invero, appare piuttosto che solo la formalizzazione a verbale dell'audizione della teste sia avvenuta dopo l'interrogatorio dell'accusato, ma l'interrogante già era al corrente di ciò che la donna aveva riferito in polizia. La questione non ha da essere, sia che sia, ulteriormente approfondita: in effetti questo giudice ha comunicato, con relativa nota a verbale dibattimentale (p. 3), che il verbale come tale non veniva estromesso dagli atti ma che dell'incongruenza sull'orario avrebbe tenuto conto nella valutazione della prova e la difesa non ha, per finire, più avanzato alcuna eccezione, rinunciando di fatto a sollevare un incidente processuale. Aggiungasi che detto verbale è pure stato chiarito davanti al PP (AI 18). Sia che sia, come risulta dai considerandi che seguono, il citato verbale non ha avuto alcuna rilevanza nel giudizio.
II. Nel merito
Il curriculum vitae dell'imputato emerge dal suo verbale d'interrogatorio 30 maggio 2007 davanti al PP, reso in presenza del suo difensore:
" Sono nato a __________. Ho due fratelli maggiori di me. Mio padre era muratore e mia madre lavorava in una fabbrica di vestiti. Quando avevo 5 mesi siamo venuti in Svizzera. Ho frequentato le scuole elementari e le scuole maggiori di __________. Ho frequentato l’apprendistato di cameriere, prendendo il relativo diploma. Dopo aver conseguito il diploma ho lavorato in vari ristoranti a __________. Ho lavorato alla __________ ed ho fatto anche l’assicuratore per la __________. Nel 1988 mi sono sposato la prima volta con una donna ticinese a __________, dalla quale ho divorziato nel 1991 o 1992. Ho lavorato ancora qualche anno per la __________, dopodichè mi sono trasferito da __________ a __________. Nel 1992 circa, dopo il divorzio, mi sono trasferito a __________ per circa 8 anni. Mio fratello aveva il __________. Precedentemente avevo conosciuto, ancora in Ticino, la mia ex moglie __________. Lei era venuta con me a __________ e poi a __________. A __________ ci stiamo sposati. Circa nel 1999 mi sono trasferito nel __________, dove ho aperto un ristorante/pizzeria. L’ho portato avanti per circa tre anni e, a causa di un incendio avvenuto presso il sovrastante appartamento della padrona e siccome il locale era stato distrutto e le cose andavano per le lunghe con l’assicurazione per via di perizie e altro, ho deciso di ritornare nel Canton Ticino. Preciso che erano anni che volevo tornare in Ticino, come pure mia moglie. Quindi per noi si è trattata di un’occasione, anche perché il ristorante non andava bene. Siamo andati ad abitare a __________, in __________. Nel 2001 è nata nostra figlia __________ a __________, siccome mia moglie era già rientrata in Ticino. Ho fatto il primo anno in disoccupazione, dopodichè ho trovato un impiego al __________, dove ho lavorato per circa tre anni. Siccome le cose non andavano bene, hanno fatto una ristrutturazione aziendale, licenziando tutto il personale. Ho fatto un altro anno in disoccupazione e poi ho trovato lavoro presso il __________ di __________, a quel tempo gestito da __________ e da __________. Sono quindi tre o quattro anni che lavoro presso il __________ e saltuariamente, dopo la fine del lavoro presso il __________, lavoro presso il __________ per le ore più calde e poi me ne andavo."
(AI 18).
Dal profilo penale risulta incensurato.
L'accusato è stato arrestato il 10 maggio 2007 a seguito di una segnalazione della PC 2, amministratrice dello stabile di __________ a __________, secondo la quale, nell'appartamento n° __________ locato al AC 1, si verificherebbe "un continuo vai e vieni", con l'invito alla Polizia a effettuare i necessari controlli. Pur non essendo esplicitato, chiaro è apparso sin dall'inizio il riferimento all'attività del meretricio.
AC 1 è rimasto in carcere preventivo fino al 30 maggio 2007.
Al dibattimento l'accusato ha spiegato che, non appena scarcerato, ha ripreso l'attività di cameriere, questa volta presso il __________, che è un locale simile al __________, noto postribolo della zona di confine. Ci torneremo.
Circa la situazione patrimoniale dell'accusato, atti scritti e risultanze dibattimentali hanno consentito di accertare che, fino al momento del suo arresto, guadagnava attorno ai fr. 6'500.- ca. al mese: fr. 3'300.- quale salario ufficialmente dichiarato per l'attività di cameriere presso il __________, fr. 1'300.- quale bonus in funzione del rendimento del locale e fr. 1'700.- quali mance. Così AC 1 in Polizia:
" al mio stipendio fisso bisogna aggiungere i premi mensili e le percentuali di rendimento pari a CHF 1'300.- oltre che CHF 1'700.- di mance per un totale mensile di CHF 6'500.-";
(all. 4 AI 31)
dichiarazioni sostanzialmente confermate davanti al Magistrato:
" che il mio salario dichiarato ammontava a fr. 3'300 lordi. ADR: che unitamente alle mance, che variavano di mese in mese il mio salario effettivo era di 6’200/6'300 fr. mensili. Ciò era anche dovuto ai parecchi straoridinari"
(AI 37).
Di queste entrate solo il salario è stato dichiarato al fisco ed alle assicurazioni sociali. L'accusato ha giustificato tale agire con il fatto che non si trattava di entrate certe, ma di importi variabili di mese in mese. A prescindere dall'insostenibilità di tali giustificazioni sulle quali, qualora non lo avessero ancora fatto, si pronunceranno le competenti autorità amministrative, va detto che l'appartamento di 4,5 locali da lui occupato in __________ (n° 135) a __________ è un appartamento sussidiato. Il relativo contratto di locazione è stato sottoscritto allorquando egli ancora viveva in comunione domestica con la moglie e la figlia. Dal 2003 ha poi comunicato al locatore il cambiamento del suo stato civile nel senso che, a seguito del divorzio, ne diveniva l'unico fruitore. Non ha mai comunicato al locatore le mance ed i bonus che guadagnava, limitandosi a dichiarare, quali entrate, il solo salario. Ciò gli è valso il percepimento indebito di sussidi cantonali e federali, per 22 mesi dal 2005 al 2007, pari a fr. 8'229.- (AI 23).
Tornando alla situazione patrimoniale rilevasi che, stando alle informazioni fornite dallo stesso accusato e dalla di lui ex-moglie, egli sarebbe tenuto a versare (e verserebbe) un contributo alimentare per la figlia di fr. 600.- al mese. Nulla è invece dovuto alla ex-moglie, a titolo di pensione alimentare. Quanto alla ex-consorte, dal di lei verbale di interrogatorio di polizia del 15 maggio 2007 (all. 17 AI 31), risulta che vive di assistenza. Che dire: a fronte di entrate, a prescindere dal subaffitto del suo appartamento di cui si dirà in seguito, di oltre fr. 6'000.- mensili e di sussidi non dovuti per 22 mesi per oltre fr. 370 al mese, l'accusato ha pagato solo fr. 600.- al mese per la figlia e la moglie ha vissuto prevalentemente di aiuti pubblici, mentre lui ha vissuto, ufficialmente da solo, in un appartamento sussidiato di ben 4,5 locali la cui pigione, dedotti gli aiuti pubblici, ammontava a fr. 1'450.- al mese, compresi due box per complessivi fr. 160.- (verb. dib. p. 3).
Aggiungasi che nello stesso periodo ha disposto (e dispone a tutt'oggi) di un appartamento di famiglia a __________ (appena fuori dalla dogana di __________) per il quale pagava e paga a tutt'oggi una pigione di fr. 1'000.- al mese: "per l'affitto dell'appartamento in __________ pago CHF 1'000.- al mese" (all. 4 AI 31).
Quanto alla sua situazione personale, l'accusato ha ribadito in aula che si trova in fase di riconciliazione con la moglie: quest'ultima ha preso nel frattempo in locazione un appartamento nello stesso stabile di __________ a __________ e con la stessa ha pure ripreso una normale relazione, compresi rapporti intimi. Egli ha spiegato che sarebbe sua intenzione tornare a vivere con lei, ma ciò non è possibile per l'opposizione della moglie che avrebbe posto, quale condizione per la ripresa della vita in comune, l'abbandono da parte sua di ogni e qualsiasi attività legata al mondo della prostituzione. AC 1 ha spiegato in aula che la sua attuale professione è simile a quella a suo tempo esercitata al __________, ma lo impegna solo qualche ora la sera. Così si spiegherebbe il suo attuale guadagno indicato in fr. 3'300.- al mese oltre a fr. 200.- quale assegno familiare (verb. dib. p. 4), senza più percepire alcun bonus né mancia. Sarebbe sua intenzione trovare un'altra occupazione per soddisfare il desiderio della ex-consorte, ma finora non avrebbe trovato un altro impiego che gli consenta, tra l'altro, di passare, come ha sostenuto di fare, gran parte della giornata occupandosi alla figlia.
Egli ha riferito in aula che, lasciato subito dopo il suo arresto l’appartamento n° __________ di __________ a __________, attualmente vive nell'appartamento di __________ che già fu preso in locazione da tale __________, su cui si tornerà in seguito, limitandosi a pagare all'amico una partecipazione di fr. 200.- al mese (verb. dib. p. 4).
Per finire, in aula AC 1 ha riferito che attualmente, a fronte di entrate complessive mensili di fr. 3'500.-, paga fr. 600.- per la figlia, fr. 200.- quale partecipazione alle spese per l'alloggio, altrettanti per la cassa malati e fr. 1'000.- per l'appartamento di __________.
AC 1 ha ammesso, anche se con fatica, che al __________ erano attive diverse ragazze quali prostitute:
" so che le tariffe per prestazioni sessuali al __________ partono da circa 100 EU a rapporto. Io comunque non chiedo mai alle ragazze cosa hanno fatto e quanto hanno incassato, sono loro che ci tengono a dirmelo"
(AI 18).
Ha inoltre ammesso di aver messo a disposizione il proprio appartamento n. __________ di __________ a __________ a diverse ragazze attive nel citato esercizio pubblico, a cui affittava le camere (5 posti letto, verb. dib. p. 3), mentre lui viveva, almeno a partire da maggio 2006, prevalentemente nell'appartamento di __________:
" Per quanto riguarda il mio appartamento di __________ ho iniziato a ospitare alcune ragazze che frequentavano il bar __________ dal mese di agosto del 2005, parlando con delle ragazze, proponevo di ospitarle alcuni giorni nel mio appartamento di 4 ½ locali. In sostanza ci sono 2 camere, una la occupavo io e le altre 2 erano libere"
(all. 2 AI 31)
" In effetti nell'appartamento a quarto piano in __________, a me intestato, non avevo alcun mio effetto che mi permettesse di dormire o vivere. Ciò più o meno dalla metà del 2006. (….) …a partire da agosto 2005, quando ho iniziato ad ospitare le ragazze in __________, dormivo talvolta a __________. Talvolta, anche se c’era una ragazza a __________, restavo a dormire con lei. Da metà 2006 ho dormito sempre a __________ e non più in __________."
(AI 18).
Che queste ragazze esercitassero il meretricio, oltre che dalle ammissioni dello stesso AC 1, è confermato dalle testimonianze di __________, già vicino di casa del AC 1, che ha notato la presenza di diverse ragazze nell'appartamento, sempre diverse:
" Dal 2005 facendo i soliti lavori di manutenzione, ho notato che nel blocco nr. 1, si vedeva un viavai di donne straniere estranee e mai viste prima. Inoltre vi era sempre un ricambio e non erano mai le stesse persone.
Adr: che ogni quindici giorni (due settimane) vi erano ragazze nuove"
(all. 21 AI 31)
e di __________ che ha ammesso di non frequentare i locali dove lavoravano le ragazze in quanto postriboli:
" ero al corrente che queste ragazze erano straniere anche perché tra di loro discorrevano in rumeno e probabilmente di paese extraeuropei. Adr: che il AC 1 non mi ha mai indicato esattamente cosa facessero queste ragazze, sapevo unicamente che il AC 1 lavorava al __________. Adr: che conosco solo di nome i locali citati e non vi sono mai entrata poiché locali non adatti alla mia persona, intesi come locali che s’incontrano uomini e donne come specificato sopra"
(all. 23 AI 31).
Circa il numero delle ragazze ospitate nel periodo indicato nell'atto di accusa, AC 1 ha parlato di ca. 15, mentre __________, anziana signora che si occupava, dietro richiesta dello stesso AC 1, di accompagnarle sul posto di lavoro, ha riferito che si trattava di ca. una ventina. La questione non ha, comunque, da essere vagliata ulteriormente, determinanti essendo per finire i guadagni percepiti dall'accusato in questa sua attività di "subaffitto" del suo appartamento. Così __________ (classe 1938):
" Dal mese di agosto 2005 mi occupo d’accompagnare su loro richiesta delle ragazze straniere che occupano l’appartamento prospiciente al mio in __________ al 4° piano. In sostanza come detto visto che soffrivo di depressione e mi sentivo sola, parlando con il sig. AC 1, affittuario dell’appartamento vicino al mio, mi chiedeva se intendevo accompagnare delle giovani ragazze straniere presso il luogo dove esercitavano ed in particolare a __________. I primi tempi queste ragazze le lasciavano a __________ vicino al distributore __________ vicino al locale __________. Con l’andare del tempo conoscendo i loro luoghi di lavoro e precisamente il __________ e __________. In seguito visto il luogo dove le accompagnavo, ritenevo che queste donne facessero non proprio onesto e precisamente intrattenevano gli uomini al bar, con abiti succinti, facendoli divertire. In sostanza eseguivo un paio di viaggi, al pomeriggio verso le ore 1400 le accompagnavo sul posto di lavoro ed alle 0100 andavo a riprenderle. Di media portavo un paio di ragazze alla volta le quali chiaramente sempre ospiti nell’appartamento del sig. AC 1"
(all. 23 AI 31)
e ancora:
" che sempre dal mese di agosto 2005 a tutt’oggi dall’appartamento di __________ a __________ ho trasportato circa 20 ragazze che erano tutte ospiti di AC 1"
(all. 24 AI 31).
Per quel che riguarda la provenienza delle ragazze, AC 1 ha precisato che si trattava prevalentemente di cittadine rumene (all. 2 AI 31), ucraine, russe e brasiliane (all. 3 AI 31; AI 18), senza, quindi, alcuna possibilità di ottenere un regolare permesso di lavoro e di rivolgersi alle normali amministrazioni per trovare alloggio, tant'è che proprio lo stesso AC 1 ha riferito in polizia che quanto incassava, poco importa se in virtù di un contratto esplicito oppure tacito, era
" a mio vedere la cifra era proporzionata rispetto a quanto offre il mercato dei pernottamenti nell’ambito della prostituzione"
(all. 3 AI 31).
D'altronde lo stesso AC 1 ha affermato di essere al corrente dei controlli della polizia e delle inchieste anche giornalistiche e televisive
" per me ogni ragazza che stava al __________ a lavorare era autorizzata ad esercitare. E’ però vero che leggendo i giornali avevo appreso che molte donne si davano da fare per avere il permesso di lavoro come prostitute. Seguivo anche trasmissioni televisive"
(AI 18).
Questa attività di "subaffitto" del suo appartamento sussidiato era pure molto redditizia, tant'è che, a partire dal gennaio 2006, ha convinto l'amico __________ a cedergli un suo appartamento a __________ dove ospitare altre ragazze:
" Mi viene chiesto se ho altri appartamenti in locazione o a disposizione. Rispondo che ho in locazione solo il mio appartamento di __________ a __________. E’ vero però che ho a disposizione le chiavi di un appartamento di 1 ½ locali a __________ in __________ (5° o 6° piano). Preciso che questo appartamento è locato a nome di __________. Questo mio amico vive nel medesimo stabile ma in un altro appartamento (5° o 6° piano). Per questi 2 appartamenti __________ paga un totale di CHF 1'500.- al mese. Questi appartamenti sono stati locati insieme circa all’inizio del 2006. In uno ci vive lui mentre l’altro era a disposizione per ospitare 1 o 2 ragazze. Questa idea era venuta a me e l’avevo proposta a __________. Lui non era d’accordo di mettere le ragazze nel secondo appartamento di fatto però credo di aver ospitato 1 o 2 ragazze per la durata di una settimana per una ragazza e di 10 giorni per la seconda. Queste ragazze mi pagavano la somma di CHF 30.- al giorno. Preciso che __________ non era al corrente che io avevo occupato l’appartamento. Lui però si accorgeva perché viveva nello stesso stabile e mi rimproverava. Entrambi gli affitti li pagava __________ e io gli consegnavo l’equivalente dell’appartamento che era a disposizione delle ragazze che ammontava a circa CHF 750.-. Agli agenti interroganti sembra strano che nell’arco di un anno e mezzo ho ospitato nell’appartamento solo 2 ragazze. A questa affermazione rispondo che effettivamente l’appartamento era occupato da almeno 1 donna al mese. Questo perché almeno riuscivo a recuperare la spese dell’appartamento. E’ chiaro che lo scopo principale era quello di guadagnare qualcosa dalla sub-locazione dell’appartamento per arrotondare un po’ il mio stipendio. Da questo appartamento posso dire di non aver avuto un utile. Ho solamente compensato le spese di locazione"
(all. 3 AI 31).
Del resto lo stesso imputato ha per finire ammesso di aver agito per guadagnare:
" ho preso gli appartamenti per arrotondare le entrate, recuperare le spese e guadagnare qualche cosa"
(all. 4 AI 31).
Da questa attività di affittacamere a ragazze dedite alla prostituzione l'accusato ha per finire tratto un guadagno netto di circa fr. 15'000.-, ossia pari, su un periodo di ca. 22 mesi, da agosto 2005 a inizio maggio 2007, a oltre fr. 650.- al mese:
" Ammetto quindi di aver ospitato, nel periodo da agosto 2005 sino al mio arresto complessivamente una quindicina di donne, sia nel mio appartamenteo di __________ che di __________. Ad ognuna facevo pagare mediamente, riportata al mese, la somma di fr. 1'000.- mensili per il pernottamento. Per lo più erano brasiliane o rumene, che si fermavano circa un mese, poi magari dopo due settimane se ne andavano. Il guadagno complessivo da me conseguito, dedotte le spese, ammonta a circa fr. 15'000.-"
(AI 18),
circostanza confermata in aula laddove ha precisato che si è trattato di un guadagno netto, dedotte le spese per le pulizie, il bucato e vari rapporti sessuali avuti con le ragazze senza dover pagare.
Al riguardo non occorre ulteriormente approfondire la questione di sapere quante ragazze, in quali periodi specifici dell'anno abbia ospitato e quanto esattamente pagassero a notte o a settimana nell'appartamento di __________: a parte il fatto che calcoli del genere sono sempre assai problematici dato che le, per così dire, transazioni avvengono nella più totale clandestinità, con pagamenti in nero, senza tracce né di quanto viene incassato né di quanto vien speso per le pulizie domestiche, questa Corte ha basato il suo giudizio sulle ammissioni del AC 1. Del resto, che l'attività rendesse bene, lo dimostra il fatto stesso che egli ha per finire convinto l'amico __________ a mettergli a disposizione un secondo appartamento così come il fatto che lo stesso accusato si è mantenuto un altro appartamento, a __________, dove è andato a vivere, lasciando il suo proprio a queste prostitute, tanto che, al momento dell'intervento della polizia all'interno del n° __________ di __________, egli non aveva alcun effetto personale.
a) Per l'art. 157 n 1 CP 1, chiunque, sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Con la DTF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una disproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati nella specie. Nei casi di locazione di appartamenti il valore oggettivo consiste nelle pigioni d'uso per oggetti analoghi. Vi è usura quando la disproporzione si situa attorno al 25% (DTF 92 IV 132), ritenuto che un canone superiore del 20% è da considerarsi già abusivo e costitutivo di usura nell’ambito di pigioni regolamentate (DTF 6S citata).
Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi in una stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno in caso di necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio in situazioni di penuria di appartamenti o di quasi totale ignoranza da parte della vittima, in particolare se straniera, delle condizioni di mercato (DTF 92 IV 132; 6S citata).
Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106).
b) In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi tutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività. Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale.
c) Nella fattispecie si ha che, trattandosi di un alloggio sussidiato, nemmeno si pon mente di disquisire sui prezzi di riferimento del mercato immobiliare: partendo dalla costatazione, ovvia, che un appartamento sussidiato costa meno di uno che si trova normalmente sul mercato immobiliare, il valore locativo dell'appartamento del AC 1 in __________ a __________ è stato valutato in fr. 1'450.- al mese, cui vanno dedotti fr. 160.- per i box che non erano a disposizione delle ragazze, quindi fr. 1'290.-. L'utile netto realizzato per il solo appartamento di __________ nel periodo agosto 2005/maggio 2007
-dedotti, quindi, il reddito di complessivi fr. 510.- relativo all’appartamento di __________ affittato a fr. 30.- al giorno a due prostitute (una per 7 e l’altra per 10 notti) nel mese di gennaio 2006- ammonta a fr. 14'490.- (fr. 15'000 - fr. 510). Ciò costituisce un beneficio netto mensile di oltre fr. 650.-, che rappresenta oltre il 50% della pigione pagata per lo stesso appartamento, che AC 1 ha quindi affittato al 150% rispetto al prezzo da lui pagato. In altri termini AC 1 si è fatto pagare ed ha incassato una pigione pari ad almeno il 150% rispetto a quella in vigore per il suo appartamento.
Si dovesse, di converso, ritenere, quale prezzo di mercato di riferimento, quello della pigione media considerata per immobili affittati a persone attive nella prostituzione, avremmo, per un appartamento di 4,5 locali, una pigione media mensile tra i fr. 1'300.- () e i fr. 1'400.- () (AI 9), quindi simile a quella pagata dall'accusato a __________. Con il che un guadagno netto di fr. 14'490.- per il solo appartamento di __________ è tratto da una pigione in manifesta sproporzione con il valore locativo di mercato di guisa che, anche in questo caso, AC 1 ha praticato un prezzo pari a ca. il 150% rispetto ai valori normali di mercato.
Quand’anche si volesse considerare, per tener conto del fatto che si trattava di un appartamento ammobiliato, di una maggiorazione della pigione del 20% -peraltro estremamente generosa nel caso di specie visto lo scarno mobilio e lo standard certamente medio-basso dello stesso (cfr. documentazione fotografica in atti, AI 2) che giustificherebbe semmai un sovrapprezzo di al massimo il 10%- il risultato non muterebbe, la pigione praticata situandosi comunque al di sopra di quanto erige la citata giurisprudenza per ammettere il reato di usura.
d) Risulta pertanto che la controprestazione fornita dalle vittime è largamente sproporzionata a quella dell'accusato e ciò pure in considerazione del fatto che egli ha subaffittato l'appartamento a delle clandestine. Infatti tutte le ragazze erano cittadine brasiliane, russe, ucraine o rumene, quindi senza possibilità di ottenere un regolare permesso e, pertanto, senza possibilità di rivolgersi ad un'agenzia immobiliare ufficiale. Così stando le cose hanno per finire dovuto accettare di pagare una pigione pari a circa una volta e mezza quella normale di mercato. Il loro stato di bisogno risiedeva nel fatto che erano nell'impossibilità, in quanto clandestine, di prendere in locazione un appartamento passando per le vie normali di mercato, così come, trattandosi di cittadine straniere di passaggio, nemmeno si deve omettere il fatto che non conoscevano i prezzi del mercato immobiliare. Per il resto il TF ha stabilito che non è determinante, in casi del genere, che le vittime clandestine abbiano loro stesse preso contatto con l'agente o viceversa, poiché, in questo genere di situazione, il consenso della vittima non implica una libera scelta, ma un elemento costitutivo del reato.
e) Per quel che è dell'appartamento di __________ e meglio del monolocale preso in subaffitto da __________, ha potuto essere accertato che AC 1 lo ha sublocato a due ragazze durante il mese di gennaio 2006 a fr. 30.- al giorno per diciassette giorni (10 una e 7 l'altra). Non è stato per contro possibile stabilire se queste ragazze lo hanno occupato simultaneamente oppure da sole. Stesse la prima ipotesi, a fronte di un affitto di fr. 750.- al mese, una pigione di fr. 60.- (fr. 30 x 2) al giorno sarebbe senz'altro un canone da usuraio. Viceversa, fosse stato occupato da una sola alla volta, la pigione di fr. 30.- potrebbe essere ritenuta ancora entro i limiti tollerabili. In assenza di migliori accertamenti, la sublocazione dell'appartamento di __________ non è stata ritenuta costitutiva di reato.
f) L'usura è un reato intenzionale, basta il dolo eventuale (DTF 82 IV 145). Nella fattispecie è stato innanzi tutto accertato che l'accusato conosceva la provenienza delle ragazze e la necessità, per ogni straniero, di avere un regolare permesso. Era al corrente pure della loro conseguente situazione di precarietà, tant'è che concludeva accordi per la sublocazione del suo appartamento di assai corta durata, conoscendo quindi la disproporzione evidente tra le controprestazioni. Egli stesso ha ammesso di aver agito a fini di lucro:
" ho preso gli appartamenti per arrotondare le entrate, recuperare le spese e guadagnare qualche cosa"
(all. 4 AI 31).
E che l'attività rendesse - e bene - lo dimostrano il fatto che ha potuto mantenersi pure un appartamento a __________ che gli costava fr. 1'000.- al mese e il fatto che ha convinto l'amico __________ a mettergli a disposizione un altro appartamento, quello di __________, con il precipuo scopo di subaffittarlo alle prostitute del __________, locale in cui lavorava. Ne discende che non si deve disquisire oltre sull'elemento soggettivo del reato, l'intenzionalità dell'agire dell'accusato essendo pacifica.
Il reato appare pacifico e nemmeno la difesa lo ha contestato nel principio. Del resto la giurisprudenza (CCRP 21 giugno 2002 in re X.) ha già statuito che ospitare ragazze senza permesso, che esercitano un'attività lucrativa in nero, configura un'infrazione all'art. 23 LDDS poiché così facendo l'autore favorisce il soggiorno illegale delle stesse.
Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Agisce in particolare con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una messa in scena) oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il controllo della menzogna richiede uno sforzo particolare che o non può essere preteso o è impossibile; e ancora chi dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422; 122 IV 246 e riferimenti).
Non vi è inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte facilmente controllabili e avvertibili da parte della vittima ( DTF 122 IV 197; 120 IV 188; 119 IV 29; 118 IV 35 e 359; 116 IV 23; 107 IV 170, cons. 2 a; 101 I a 613; Rep. 1999, 330, Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 15 n.16-18 e rif.; Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 146 n. 7).
Nella fattispecie non vi è dubbio che AC 1 ha percepito degli aiuti pubblici, senza diritto, in particolare sottacendo alle autorità le sue reali entrate che, fossero state dichiarate, avrebbero automaticamente comportato la non concessione rispettivamente la decadenza dei sussidi. Cionondimeno, dagli atti non è possibile trarre un giudizio di colpevolezza. Innanzi tutto l'appartamento di __________ è stato occupato dall'accusato e dalla sua famiglia già nel 2001. Agli atti non vi è alcunchè che dimostri quali fossero le entrate della famiglia a quel momento e quali sarebbero state dichiarate per l'ottenimento del sussidio. Si sa solo che nel 2003 AC 1 ha comunicato all'amministrazione che da aprile avrebbe occupato l'appartamento da solo. Nulla in atti permette poi di verificare se, e a che intervalli, le autorità abbiano richiesto all'accusato di rinnovare la domanda e che questi avrebbe (di nuovo?) sottaciuto buona parte delle sue entrate. Certo, egli avrebbe dovuto dire all'amministrazione e, quindi, all'autorità i suoi reali guadagni e, se l'avesse fatto, avrebbe perso il sussidio, ma questo non significa ancora aver commesso un inganno astuto. Dall'incarto in realtà non emergono elementi che possano far pensare a verifiche da parte della vittima della (mutata?) situazione personale dell'accusato, nemmeno dopo la comunicazione che era l'unico ad occupare l'appartamento. Anzi, sembra piuttosto che gli sia stato lasciato in uso un appartamento di 4,5 locali, tutto per lui, per giunta sussidiato. In realtà AC 1 ha continuato a percepire sussidi non dovuti senza che l'amministrazione rispettivamente le autorità che hanno erogato gli aiuti, abbiano intrapreso alcunchè per verificare la sua situazione personale. Con il che, in assenza di migliori accertamenti al riguardo, AC 1 è stato assolto dal reato ascrittogli.
Il reato non è contestato.
Interrogata il 14 maggio 2007, PC 1, ha dichiarato:
" Gli interroganti mi fanno prendere atto che la scorsa settimana nell’ambito di un’inchiesta in corso, presso un appartamento a __________ sono stati ritrovati i documenti succitati. A tale proposito preciso che in data 04.07.2002, in mattinata, mentre mi trovavo all’interno del supermercato __________ a __________, mi è stato rubato da ignoto/i il mio portamonete di colore rosso. Preciso che mi trovavo al primo piano, presso il chiosco intenta ad allestire la schedina del lotto. Al termine ho appoggiato il portamonete sopra i giornali del chiosco e mi sono allontanata. Dopo alcuni minuti mi sono accorta di aver dimenticato il portamonete presso il chiosco e sono ritornata sul posto. A questo punto mi sono accorta che era sparito, ho guardato sotto i giornali e nelle vicinanze con esito negativo. Ho chiesto informazioni alla donna presente al chiosco, la quale mi riferiva di non avere visto nulla. Mi sono subito recata presso la banca del centro __________ a bloccare tutte le mie carte di credito. Quindi ho segnalato il fatto presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’emporio in questione. Preciso che nel portamonete avevo circa fr. 100.- in diverse banconote e moneta."
(all. 19 AI 31).
Appresa l'identità del responsabile, la stessa PC 1 ha dichiarato di confermare la denuncia (all. 20 AI 31).
In effetti, nel corso della perquisizione presso l' appartamento del AC 1, la polizia ha rinvenuto varie tessere intestate alla PC
" Queste tessere le ho trovate all’esterno di uno dei due centri commerciali (__________), buttate per terra in un posteggio vicino alla vettura. La mia idea era quella di consegnarle alla polizia ma alla fine sono rimaste a casa mia. Confermo di non aver mai fatto tentativi di prelevamento o di utilizzo in generale, con quelle tessere"
(all. 5 AI 31).
Tale tesi non è apparsa affatto credibile. Innanzi tutto se davvero non avesse avuto intenzione di impadronirsene, mal si spiega il motivo per il quale non le abbia subito consegnate all'apposito ufficio del centro commerciale oppure in polizia. La tesi secondo cui non avrebbe avuto tempo è ovviamente una giustificazione di comodo, tanto più che svolgeva un'attività lavorativa prevalentemente serale e, quindi, gli sarebbe stato assolutamente facile recarsi ad un qualsiasi sportello di polizia durante le ore di normale apertura al pubblico. Sia che sia l'atto d'accusa va confermato in quanto redatto sulla base delle dichiarazioni dell'imputato.
a) Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
Per l’art. 42 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevole.
La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.
Mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive) più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, op. cit., n. 2.1 pag. 38-39). Al riguardo, l’art. 42 cpv. 1 CP, preso ad litteram, richiede, per finire, una sorta di doppio pronostico: la previsione (“Vorhersage”) sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena, come pure la previsione sul comportamento (futuro) dello stesso condannato in caso di espiazione della pena, ritenuto che a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena (soltanto) nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (sentenza CCRP citata; Stratenwerth, op. cit., n. 19 ad § 5; Stratenwerth/Wohlers, op cit., n. 9 ad. art. 42 CP).
Giusta I'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione delle pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza, prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta (art. 42 cpv. 1 CP). L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare (CCRP 14.11.07 in re Z.; CCRP 31.3.2008 in re K.).
b) Nella fattispecie si ha che la colpa dell'accusato non può essere definita lieve né va banalizzata. Il reato di usura è già di per sé un reato grave perché implica lo sfruttamento di uno stato di debolezza per ottenere un vantaggio patrimoniale. AC 1 ha agito nella totale illegalità, con il solo scopo di lucro e per soddisfare il proprio egoismo tanto che, saltuariamente, ha pure ricavato qualche moina gratuita da queste ragazze solite concedersi solo a pagamento. Ha approfittato della loro particolare situazione di clandestinità per ricavare discreti guadagni. Né va sottaciuto il fatto che ha pure messo in piedi una buona organizzazione. Si era fatto conoscere così bene nel giro tanto che veniva contattato regolarmente anche dal __________ per ospitare ragazze intenzionate a venire in Svizzera a prostituirsi:
" delle chiamate pure dal __________ di donne che dovrebbero giungere in Ticino nei mesi a seguire le quali mi chiedono se le posso ospitare per la prima sera, ciò ribadisco è determinato dal passa parola generato da quelle ragazze che ho ospitato negli ultimi due anni
(all. 1 AI 31).
Aggiungasi che qui poteva pure contare sull’amica __________ che si occupava del trasporto delle meretrici sul posto di lavoro. Egli ha agito su un periodo relativamente lungo, assicurandosi redditi non trascurabili, sottacendoli al fisco ed alle assicurazioni sociali. Oltre a guadagnare quasi il doppio di quanto dichiarava, AC 1 ha pure tratto un ulteriore regolare fonte d'entrata da questa attività di subaffitto, convincendo l'amico __________ a cedergli un monolocale in suo uso. Ha approfittato di aiuti sociali non dovuti sottacendo le sue reali entrate.
A suo favore nemmeno può essere ritenuta l'attenuante della collaborazione in quanto le sue dichiarazioni sono state assai altalenanti in punto ad esempio al numero di ragazze ospitate (prima 2-3, poi 5, poi una decina e per finire 15), ai guadagni (prima fr. 3/400.-, poi 10'000.- infine 15'000.-), al periodo e all'entità della pigione che faceva loro pagare.
Per contro sono stati ritenuti a suo favore l'assenza di precedenti ed il fatto che abbia subito ripreso a lavorare, anche se nel medesimo ambiente di prima, ciò che non è del tutto rassicurante per il futuro.
Ma tant'è. La carcerazione preventiva durata 20 giorni dovrebbe avergli fatto comprendere sia l'illiceità che le conseguenze del suo agire.
Tutto ciò considerato e ben ponderato, si applicassero le norme generali del previgente CP, in vigore per gran parte del periodo in cui si sono svolti i fatti, AC 1 andrebbe condannato ad una pena detentiva di nove mesi con la condizionale per un periodo di prova di due anni, la prognosi non potendosi ancora definire totalmente negativa.
Quanto al tipo di pena va rilevato che il TF ha recentemente statuito che una pena pecuniaria è "milder" rispetto ad una pena detentiva e che determinante è l'efficacia della stessa (DTF 134 IV 82 p. 90 e p. 101). Ne discende che, su questo punto, la novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 è da considerarsi lex mitior rispetto al diritto vigente al momento dei fatti, di guisa che l'imputato va condannato a 270 aliquote giornaliere (art. 36 CP: un giorno di detenzione = un aliquota giornaliera).
Quanto ai criteri per la determinazione delle singole aliquote, il TF ha stabilito che entrano in considerazione il reddito, la sostanza, il tenore di vita, gli obblighi familiari ed assistenziali, la situazione personale ed il minimo vitale (DTF 134 IV 60), ritenuto che non è possibile concludere a priori per l'ineseguibilità di una pena pecuniaria e, quindi, pronunciare una pena detentiva per il solo fatto che l'accusato vive di assistenza (DTF 134 IV 97).
Nella fattispecie l'accusato ha riferito di non possedere sostanza e di vivere alle condizioni di cui si è detto in precedenza. Sia che sia egli conduce una vita del tutto normale, senza difficoltà particolari. Lavora poco (poche ore al giorno), si occupa a suo dire molto della figlia con la quale passa la maggior parte della giornata, mentre la ex-moglie, con la quale ha comunque ripreso una relazione importante, vive di assistenza. Considerata la situazione nel suo insieme, va senz'altro ammesso che egli, comparso peraltro in aula in abiti eleganti così come -durante le pause nonché nelle fasi pre e post dibattimentali- ha costantemente fatto uso del proprio cellulare, dispone di un reddito giornaliero di almeno fr. 30.-, cifra che corrisponde pertanto ad una singola aliquota giornaliera.
Alla pena pecuniaria deve essere aggiunta una multa. AC 1 ha infatti agito per mero scopo di lucro, così come l'effettivo pagamento della stessa è di concreto rinforzo della prognosi, tenuto conto che egli lavora a tutt'oggi nello stesso ambiente, dove operano prostitute illegali sia dal profilo della loro registrazione sia soprattutto non in regola con i permessi di soggiorno e quindi clandestine, tanto che la moglie stessa non vuole riprendere la convivenza finchè non avrà trovato un'attività lontana dal meretricio. Ora, sia che si applichi il previgente art. 50 CP (che prevedeva il cumulo della pena privativa della libertà e della multa nel caso in cui l’autore avesse agito per scopo di lucro) sia che si applichi il nuovo art. 42 n. 4 CP (che dispone la possibilità del cumulo della multa in caso di pena sospesa condizionalmente), va detto che, come visto, AC 1 ha realizzato un beneficio netto di circa fr. 15'000.-, di guisa che si giustifica di condannarlo al pagamento di una multa di fr. 4'000.-, pari a poco più di un quarto dell'utile netto illecitamente percepito.
Richiamato l'art. 106 n. 2 CP, considerato che l'importo massimo della multa è di fr. 10'000.- e che la pena detentiva sostitutiva massima è di 90 giorni, appare giustificato fissare in 30 [(4000 x 90) : 10'000, arrotondati per difetto] giorni la pena detentiva sostitutiva.
I costi processuali sono a carico dell'accusato riconosciuto colpevole nella misura dei tre quarti, il rimanente è a carico dello Stato stante il proscioglimento dall'accusa di truffa.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, tranne ai quesiti n. 1.1.2. e 1.3.; venendo a cadere il quesito n. 3.;
visti gli art. 12, 30, 31, 34, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 106, 137, 146 e 157 CP;
23 LDDS;
272 CPP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1 ripetuta usura
per avere, a __________ e __________, nel periodo agosto 2005 - 9 maggio 2007, sfruttando il loro stato di bisogno e di dipendenza e la loro inesperienza, sublocato a più prostitute clandestine (anche tre contemporaneamente, ma almeno due regolarmente) camere con una pigione in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
ottenendo un guadagno netto complessivo di circa fr. 15'000.-;
1.2. ripetuto aiuto al soggiorno illegale
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al dispositivo 1.1., in parziale complicità con __________, facilitato e aiutato il soggiorno illegale, siccome non autorizzato, di almeno 15 persone straniere che hanno svolto illegalmente in Svizzera l’attività lucrativa della prostituzione;
1.3. appropriazione semplice
per essersi appropriato, in data successiva al 4 luglio 2002, a __________ o __________, con l’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, di cose mobili altrui trovate e meglio della borsa di PC 1, che era stata sottratta alla proprietaria il 4 luglio 2002;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.Di conseguenza,
AC 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di fr. 8'100.- (ottomilacento), corrispondenti a 270 (duecentosettanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento una multa di fr. 4'000.- (quattromila), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 30 (trenta) giorni.
L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico dell’accusato nella misura di 3/4. Il resto è a carico dello Stato.
È ordinata la confisca di quanto in sequestro.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 225.--
Inchiesta preliminare fr. 150.--
Multa fr. 4'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50
fr. 4'412.50
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Il rimanente è a carico dello Stato.