Incarto n. 72.2007.138
Lugano, 18 marzo 2008/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
AC 2 e domiciliato a
AC 3 e domiciliato a
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1, AC 2, AC 3
in correità tra loro
per avere indebitamente impiegato a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali che sapevano o dovevano sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà
e meglio per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:
• in data 21 agosto 2000 la procuratrice AC 2 venduto alcuni titoli alla relazione n. (intestata al marito __________ ed alla figlia __________), depositando sul conto il ricavato della vendita di CHF 95'601.30, con successivo reinvestimento su un conto a termine con scadenza al 31 agosto 2001;
• in data 6 novembre 2000 aperto una nuova relazione n. __________ intestata ai coniugi AC 1 (con procura alla figlia), sulla quale sono stati trasferiti i titoli accreditati per errore, effettuando poi molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per complessivi CHF 200'000.--;
• in data 4 gennaio 2006 aperto una nuova relazione n. __________ pure intestata ai coniugi __________ (con procura alla figlia) per successivamente trasferirvi le somme ed i titoli rimanenti alla relazione __________;
reato previsto dall’art. 141bis del Codice Penale;
B) AC 1 e AC 2 in correità tra loro
per avere attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
e meglio, per avere
in data 4 gennaio 2006 dichiarato il falso sul Formulario A, in occasione dell’apertura della nuova relazione n. __________ loro intestata (con procura alla figlia), asserendo che i valori patrimoniali ivi contenuti fossero di loro proprietà economica;
reato previsto dall’art. 251 cifra 1 del Codice Penale;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa privato del 5 novembre 2007, emanato dalla Camera dei ricorsi penali.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § Gli accusati AC 1 e AC 2, entrambi assistiti dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'accusata AC 3, assistita dal difensore di fiducia avv. DF 2. § Il lic. iur. RC 1 in rappresentanza della parte civile PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
lunedì 17 marzo 2008 dalle ore 09.30 alle ore 18.25
martedì 18 marzo 2008 dalle ore 11.00 alle ore 11.30
Il Presidente procede alla precisazione dell’atto di accusa nel senso che al secondo paragrafo del punto 1, dopo “fr. 200'000.-“, deve venir inserito “e meglio come riassunto dal doc. dib. 1” e al terzo paragrafo “effettuando poi molteplici prelevamenti come da doc. dib. 2”.
Il lic. iur. RC 1 sottolinea la violazione della procedura commessa dall’avv. DF 1 con il suo scritto doc. TPC 10.
L’avv. DF 1 mantiene le sue eccezioni, in particolare l’eccezione relativa alla violazione del principio accusatorio. L’avv. DF 1 sottolinea che nell’atto di accusa privato si parla di vendita di titoli, ma che non è dato di sapere quando e come siano stati venduti i titoli.
Il Presidente, per gli stessi fatti, notifica la subordinata di appropriazione semplice ai sensi dell’art. 137 CP, di cui dà lettura.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea la particolarità della vicenda e ne ripercorre l’iter procedurale. Non cela una certa comprensione dal punto di vista umano nei confronti degli accusati. Osserva tuttavia che oggettivamente il reato sussiste. Evidenzia come gli accusati sapessero che gli averi non erano di loro spettanza, considerate anche le loro modeste disponibilità finanziarie. Prende atto dei dubbi sollevati dagli accusati al consulente bancario, evidenziando come non sia stata posta l’unica domanda pertinente, vale a dire se gli averi fossero il risultato dell’investimento -peraltro inesistente- dei 38'000.-. Dà atto che parte dei reati sono prescritti, in particolare i prelevamenti effettuati più di cinque anni prima del 12.3.2007
Osserva che sono adempiuti i requisiti oggettivi dell’art. 141bis CP, e ciò in relazione ai tre accusati, avendo AC 2, rispettivamente AC 3, prelevato a vantaggio di tutta la famiglia. Rileva che il reato è adempiuto anche dal profilo soggettivo, nella forma del dolo diretto, subordinatamente del dolo eventuale, la famiglia AC 1 non avendo assolutamente simili disponibilità sul conto e rendendosi quindi perfettamente conto che i soldi non erano di sua spettanza. Evidenzia come tra di loro gli accusati abbiano discusso della vicenda. Osserva peraltro come non sia stata data la precedenza al pagamento dei debiti e come i fondi non siano neppure stati notificati al fisco. Ritiene pacifica la tempestività della querela. Considera adempiuto anche il reato di falsità in documenti. Chiede quindi che l’atto di accusa venga accolto. In punto alla commisurazione della pena rileva da un lato l’ingente somma prelevata e la ripetitività del reato su un lungo arco di tempo, dall’altro il fatto che gli accusati hanno esternato i loro dubbi alla banca, la loro incensuratezza e le loro precarie condizioni finanziarie. Chiede per AC 3 la condanna ad una pena pecuniaria di fr. 6'300, corrispondenti a 210 aliquote da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni; per AC 1, ad una pena pecuniaria di fr. 7'200, corrispondenti a 240 aliquote da fr. 30 cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni; per AC 2, ad una pena pecuniaria di fr. 7'200.-, corrispondenti a 240 aliquote da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni. Chiede inoltre il mantenimento del blocco a RF.
§ Il lic. iur. RC 1, rappresentante della PC PC 1,
il quale sottolinea come sia mancata da parte degli accusati l’ammissione della propria consapevolezza. Osserva che la pretesa di risarcimento, così come quantificata il 13.7.2007, è liquida e rinnova quindi la sua richiesta di risarcimento, almeno sul principio (ex art. 94 cpv. 3 CPP) o nella forma del risarcimento parziale. Rileva che il reato è sì parzialmente prescritto dal punto di vista penale, non certo dal profilo civile. Chiede la conferma dell’atto di accusa e il riconoscimento del credito della PC. Chiede la confisca ex art. 70 CP e la restituzione alla PC degli unici beni patrimoniali ancora esistenti, ossia gli immobili sotto sequestro, il risultato dell’atto illecito essendo confluito almeno in parte nella casa. Invoca l’art. 44 LEF e chiede che la banca sia risarcita per prima in quanto vittima del reato penale. Subordinatamente chiede il sequestro conservativo di quanto già sequestrato.
§ L'avv. DF 2, difensore di AC 3, il quale osserva che l’atto di accusa indica una delle relazioni bancarie con un numero sbagliato. Contesta la subordinata di appropriazione semplice, trattandosi di titoli (e non di beni mobili) e la querela non coprendo anche questo reato. Evidenzia che all’epoca la sua assistita non viveva con i genitori e che la stessa si è sempre disinteressata della loro situazione finanziaria. Osserva come fosse la madre a gestire le finanze della famiglia. Evidenzia i dubbi esternati dagli accusati al consulente e si domanda che cosa si potesse pretendere di più da loro. Rileva che AC 3 era disinteressata agli averi bancari e che anche i prelevamenti da lei effettuati sono avvenuti su ordine della madre. Pone in evidenza i problemi di salute scaturiti da questa vicenda. Contesta la tempestività della querela lamentando la mancata audizione del cliente italiano titolare del conto, già richiesta al PP essendo altamente inverosimile che questi non si sia fatto vivo in banca per tutti questi anni. Osserva ad ogni modo che formalmente per la banca, nonostante la posta a trattenere, il cliente aveva ricevuto le comunicazioni. Rileva quindi che il termine per la querela decorreva da quel momento. Contesta altresì la legittimazione della banca a inoltrare la querela, evidenziando come quest’ultima sia stata presentata prima che la banca risarcisse il cliente, ciò che, vista la concolpa di questo, non era comunque tenuta a fare. Chiede quindi il proscioglimento degli imputati. Evidenzia che i reati di cui ai punti 1 e 2 dell’atto di accusa privato sono prescritti. Fa valere che i successivi prelevamenti non sono da considerare reato, poiché i soldi accreditati per errore si sono mescolati con quelli leciti. Rileva che la sua assistita è totalmente estranea alla terza operazione, che comunque non costituisce reato. Contesta comunque che AC 3 abbia impiegato il denaro a profitto proprio. Osserva che dal profilo soggettivo il reato richiede intenzionalità, circostanza che contesta, i dubbi della famiglia AC 1 -non cognita di operazioni finanziarie- essendo stati fugati dal consulente bancario. Relativizza poi le dichiarazioni della sua patrocinata riguardo alla certezza che parte del patrimonio non fosse di pertinenza della sua famiglia, evidenziando che se gli accusati avessero agito in malafede avrebbero spostato i fondi in un’altra banca. Sottolinea che AC 3 non ha esitato a firmare l’ordine di cessione finalizzato al risarcimento, sottoposto alla sua firma tra capo e collo. In applicazione del principio in dubio pro reo chiede il proscioglimento anche dal profilo soggettivo. Si oppone alle richieste di PC e chiede il dissequestro delle proprietà bloccate. Nel caso in cui non venisse prosciolta, chiede che la pena sia contenuta il più possibile e respinge le pretese di parte civile per le quali ritiene necessario un approfondimento aventi al foro civile.
§ L'avv. DF 1, difensore di AC 1 e AC 2, il quale contesta la legittimazione di PC 1 e la tempestività della querela. Rileva che il reato di appropriazione semplice non è coperto dalla querela e non è comunque realizzato, trattandosi di valori patrimoniali e non di beni mobili. Osserva che la prima operazione, se anche fosse reato, è prescritta. Prescritta è anche la seconda operazione (apertura di nuova relazione intestata ad altre persone), la quale avendo ostacolato il risarcimento configura effettivamente il reato di cui all’art. 141bis CP e lo esaurisce. Contesta che i successivi prelevamenti costituiscano reato, così come non costituisce un ulteriore reato il prestito ad un terzo di una cosa mobile di cui ci si è appropriati. Osserva comunque che il prelevamento del denaro doveva essere preceduto dalla vendita dei titoli, della quale non vi è però traccia nell’AA. Quanto alla terza operazione (apertura di una nuova relazione e trasferimento di un conto intestato ai signori AC 1 su altro conto sempre a loro intestato presso la stessa banca), ritiene che si tratti di un atto economicamente neutro, che non costituisce reato. Per i successivi prelevamenti ribadisce quanto detto in precedenza. Rileva che se anche vi fosse reato, questo sarebbe prescritto. Nega che gli accusati abbiano mai avuto l’intenzione di impiegare indebitamente i valori patrimoniali e rileva che essi non sapevano che i soldi non erano di loro pertinenza. Chiede quindi il proscioglimento. Sottolinea che AC 1 non ha mai avuto un ruolo attivo. Evidenzia i legittimi dubbi di AC 2, la quale ha più volte chiesto spiegazioni al consulente, dal quale è stata confortata. Considera che l’ignoranza dei coniugi AC 1, unita alla plausibilità che l’“investimento” dei fr. 38'000.- avesse fruttato, ha per loro reso verosimile che i fondi fossero di loro spettanza. Osserva che gli accusati hanno utilizzato i soldi solo a partire dal momento in cui hanno ottenuto le rassicurazioni del consulente. Rileva che le affermazioni “i soldi piovuti dal cielo”, “i soldi non nostri” risalgono ad un’epoca in cui si era già scoperto che il denaro non era di loro pertinenza. Sottolinea che a quel punto la figlia ha risarcito quanto possibile. Rileva peraltro che gli accusati non hanno spostato i soldi. Evidenzia le conseguenze della vicenda dal punto di vista psico-fisico, a dimostrazione del fatto che per la famiglia AC 1 la scoperta è stata un fulmine a ciel sereno. In applicazione del principio in dubio pro reo chiede l’assoluzione dal reato di cui all’art. 141bis CP. Per quanto concerne la falsità in documenti, nutre seri dubbi che nel caso in esame il formulario A costituisca un documento ai sensi dell’art. 251 CP, non essendo nella fattispecie atto a provare nulla di nuovo. Rileva infatti che non vi sono norme che obbligano a sottoscrivere un formulario A in occasione del trasferimento dei beni da un conto all’altro. Contesta pure l’intenzionalità del reato. Subordinatamente invoca l’errore sui fatti, poiché i coniugi AC 1 erano convinti che i soldi fossero loro. Chiede quindi il proscioglimento. Contesta le pretese di parte civile, circa in principio e -a maggior ragione- circa il quantum. Rileva che la pretesa risarcitoria è prescritta, nella misura in cui il reato è prescritto. Ad ogni modo osserva che non è possibile distinguere l’origine rispettiva dei vari fondi confluiti sui conti degli accusati. Ritiene che la grave colpa della banca che ha permesso l’errato accredito dei titoli costituisca un atto interruttivo del nesso di casualità. Evidenzia la concolpa del cliente italiano che deve essere presa in considerazione per la quantificazione del danno. Respinge quindi le pretese di PC che andrebbero in ogni caso rinviate al foro civile.
§ Il Procuratore pubblico non replica.
§ Il lic.iur. RC 1, in replica, sottolinea come l’esistenza dei fr. 38'000.- non sia provata, così come le varie assicurazioni ricevute dal consulente. Nega che il fatto che gli accusati abbiano lasciato in deposito gli averi nella stessa banca dimostri la loro buona fede, avendo gli accusati consumato il denaro. Quanto all’assenza della querela per l’art. 137 CP, lo ritiene irrilevante poiché ciò che si denunciano sono i fatti. Ribadisce la legittimazione della banca a sporgere querela e la tempestività della stessa. Contesta la pretesa concolpa del cliente, in quanto non vi era l’obbligo per lui di presentarsi in banca. Osserva che, per giurisprudenza, sui presupposti processuali non si applica il principio in dubio pro reo. Sottolinea che il reato di cui all’art. 141bis CP è dato quando vi è l’indebito utilizzo del denaro. In relazione all’art. 251 CP contesta l’assenza dell’aspetto soggettivo. Evidenzia la liquidità delle pretese di parte civile, mai contestate, che impone almeno il riconoscimento di un risarcimento parziale.
§ L’avv. DF 2, in duplica, ribadisce che gli accusati hanno utilizzato i fondi solo dopo aver ricevuto le assicurazioni del consulente. Contesta la subordinata di cui all’art. 137 CP, poiché fino ad oggi mai considerata. Pone in risalto le concolpe della banca e del cliente italiano, ragion per cui contesta le pretese di PC, calcolate senza prendere in considerazione tali aspetti.
§ L’avv. DF 1, in duplica, ribadisce l’assenza della querela per l’art. 137 CP. Ribadisce l’assenza di consapevolezza degli accusati in relazione a tutti i capi di accusa. Conferma che vi può essere solo un’appropriazione, non molteplici e osserva che la prescrizione comincia a decorrere solo dalla commissione del reato. Quanto alle pretese di PC, sottolinea che la difficoltà della valutazione del danno, le concolpe, l’interruzione del nesso di causalità e il problema della prescrizione impongono il rinvio al foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.1. impiego illecito di valori patrimoniali
per avere,
in correità con AC 2 e AC 3, indebitamente impiegato, a profitto proprio o altrui,
valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà,
e meglio per avere:
1.1.1. il 21 agosto 2000 la procuratrice AC 2 venduto alcuni titoli della relazione n. (recte:), intestata a lui e alla figlia, depositando sul conto il ricavato della vendita di fr. 95'601.30, con successivo reinvestimento su un conto a termine con scadenza al 31 agosto 2001;
1.1.2. il 6 novembre 2000 aperto una nuova relazione n., intestata ai coniugi AC 1, con procura alla figlia, sulla quale sono stati trasferiti i titoli accreditati per errore, effettuando poi molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per complessivi fr. 185'200.- dal 21.11.2000 al 22.12.2005;
1.1.3. il 27 dicembre 2005 aperto una nuova relazione n., pure intestata ai coniugi AC 1, con procura alla figlia, per successivamente trasferirvi le somme ed i titoli rimanenti sulla relazione, effettuando poi molteplici prelevamenti per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007;
1.1.4. trattasi di appropriazione semplice;
1.2. falsità in documenti
per avere,
il 27 dicembre 2005, in correità con AC 2,
in occasione dell’apertura della nuova relazione n. loro intestata, con procura alla figlia, asserendo che i valori patrimoniali ivi depositati fossero di loro proprietà economica, dichiarato il falso sul Formulario A e quindi attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
B. AC 2
1.1. impiego illecito di valori patrimoniali
per avere,
in correità con AC 1 e AC 3,
indebitamente impiegato, a profitto proprio o altrui,
valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà,
e meglio per avere:
1.1.1. il 21 agosto 2000, in qualità di procuratrice, venduto alcuni titoli della relazione n. (recte:), intestata al marito e alla figlia, depositando sul conto il ricavato della vendita di fr. 95'601.30, con successivo reinvestimento su un conto a termine con scadenza al 31 agosto 2001;
1.1.2. il 6 novembre 2000 aperto una nuova relazione n., intestata ai coniugi AC 1, con procura alla figlia, sulla quale sono stati trasferiti i titoli accreditati per errore, effettuando poi molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per complessivi fr. 185'200.- dal 21.11.2000 al 22.12.2005;
1.1.3. il 27 dicembre 2005 aperto una nuova relazione n., pure intestata ai coniugi AC 1, con procura alla figlia, per successivamente trasferirvi le somme ed i titoli rimanenti sulla relazione, effettuando poi molteplici prelevamenti per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007;
1.1.4. trattasi di appropriazione semplice;
1.2. falsità in documenti
per avere,
il 27 dicembre 2005, in correità con AC 1,
in occasione dell’apertura della nuova relazione n. loro intestata, con procura alla figlia, asserendo che i valori patrimoniali ivi depositati fossero di loro proprietà economica, dichiarato il falso sul Formulario A e quindi attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
C. AC 3
1.1. impiego illecito di valori patrimoniali
per avere,
in correità con AC 1 e AC 2,
indebitamente impiegato, a profitto proprio o altrui,
valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà,
e meglio per avere:
1.1.1. il 21 agosto 2000 la procuratrice AC 2 venduto alcuni titoli della relazione n. (recte:), intestata al marito e alla figlia, depositando sul conto il ricavato della vendita di fr. 95'601.30, con successivo reinvestimento su un conto a termine con scadenza al 31 agosto 2001;
1.1.2. il 6 novembre 2000 aperto una nuova relazione n., intestata ai coniugi AC 1, con procura a lei, sulla quale sono
stati trasferiti i titoli accreditati per errore, effettuando poi molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per complessivi fr. 185'200.- dal 21.11.2000 al 22.12.2005;
1.1.3. il 27 dicembre 2005 aperto una nuova relazione n., pure intestata ai coniugi AC 1, con procura a lei, per successivamente trasferirvi le somme ed i titoli rimanenti sulla relazione, effettuando poi molteplici prelevamenti per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007;
1.1.4. trattasi di appropriazione semplice;
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
D. Devono gli accusati essere condannati al pagamento di un’indennità alla parte civile PC 1, e se sì, in quale misura?
E. Deve essere ordinata la confisca, con conseguente assegnazione alla parte civile, eventualmente il sequestro conservativo:
E.1. della PPP, fondo base;
E.2. della PPP, fondo base;
E.3. della PPP, fondo base;
E.4. della part.;
E.5. della part.?
Considerando, in fatto ed in diritto
1.1. AC 1
Originario della Svizzera interna, l'imputato si è trasferito in Ticino in tenera età. Assolte le scuole dell'obbligo, ha svolto l'apprendistato di carpentiere ottenendo il relativo diploma presso la ditta del padre con il quale ha poi collaborato per alcuni anni, mettendosi poi in proprio unitamente al fratello. Successivamente ha fondato una ditta individuale di carpenteria che è arrivata ad avere fino a 3/4 dipendenti e che ha cessato l'attività nel 2001. Da allora è pensionato. Della gestione contabile ed amministrativa della ditta e, in generale, della famiglia si è sempre occupata direttamente la moglie. In particolare negli ultimi anni gli affari non sono andati molto bene (AC 2 ha detto al dibattimento che la ditta ha dovuto chiudere a causa della perdita di soldi "sulle garanzie dei tetti"). Fatto sta che a carico dell'accusato si registrano 2 ACB (nel 1992) per complessivi 7'373,30, nonché tre esecuzioni in corso (di cui due con opposizione al PE) per complessivi CHF 5'919,55.
Attualmente vive con la moglie di sola AVS in un piccolo appartamento di proprietà della figlia. E' incensurato.
Di salute sta apparentemente bene anche se in aula ha palesato difficoltà di movimento, verosimilmente dovute all'età ed ai postumi di un intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla sinistra a cui si è sottoposto lo scorso mese di dicembre (doc. TPC 3).
1.2. AC 2
E' la moglie di AC 1. Assolti gli obblighi scolastici in Ticino, non ha ultimato una formazione particolare. In gioventù ha dapprima lavorato quale ausiliaria presso l'ufficio di tassazione. Unitasi in matrimonio nel 1960 con AC 1, ha avuto una sola figlia, AC 3, nata nel 1964. Tra il 1978 ed il 1988 ha gestito una stireria che ha poi chiuso per mancanza di clienti. Solo nel 1995 racconta di aver venduto alcune attrezzature di tale commercio, incassando ca. 38'000.- CHF. Di tale incasso non vi è comunque traccia documentale in atti. In aula ha precisato che effettivamente era lei che si occupava della contabilità della carpenteria del marito, compreso l'allestimento dei conteggi AVS, mentre le chiusure contabili venivano allestite da un fiduciario esterno.
Ha dichiarato di vivere con il marito in un piccolo appartamento di 50 m2, di sola AVS percependo una rendita mensile per coniugi di complessivi CHF 3'316.-, di pagare CHF 600.- al mese per l'abitazione e CHF 850.- per la cassa malati di entrambi.
Anche la di lei situazione finanziaria appare assai precaria nella misura in cui nei suoi confronti, tra il 5 dicembre 1990 ed il 7 novembre 2003, sono stati emessi 23 ACB per complessivi CHF 34'846,35. La più recente notifica della tassazione accerta un reddito imponibile per entrambi i coniugi di CHF 21'900.-.
Di salute non sta molto bene, soffrendo di ansie e di depressione con gravi problemi di insonnia. Al dibattimento ha pure palesato difficoltà di deambulazione.
AC 2 è incensurata.
1.3. AC 3
E' la figlia (unica) dei coimputati AC 2 e AC 1. Assolte le scuole dell'obbligo, ha frequentato per un anno la precommercio. In passato ha lavorato quale archivista presso l'PC 1, attività che ha asseritamente dovuto interrompere perché sin da giovane soffre di artrosi alle mani. Nel 1985 si è sposata una prima volta con un poliziotto, dal quale non ha avuto figli ed ha divorziato due anni dopo. Dal 1990 al 1994 ha gestito l'Osteria __________, attività che le ha procurato diversi grattacapi sul piano finanziario. Nel 2000 si è risposata con un disegnatore d'impianti di ventilazione, dal quale ha avuto un figlio che attualmente ha 5 anni e mezzo. Lavora a tempo parziale quale rappresentante di una ditta che vende biglietti di auguri: fino a febbraio di quest'anno lavorava al 60% con uno stipendio di CHF 1'900.- al mese, da marzo solo al 20% a seguito della diminuzione dell'attività. La differenza è attualmente coperta dalla cassa disoccupazione. Il marito percepisce un salario mensile di CHF 5'500.- CHF. Vive con la famiglia in un appartamento di sua proprietà, sito nello stesso immobile, ma separato da quello dei genitori. La casa le è infatti stata donata alcuni anni fa dai genitori. L'onere ipotecario ammonta asseritamente a CHF 1'700.- al mese mentre il premio di cassa malati ammonta a CHF 750.- mensili per tutta la famiglia. In aula ha spiegato di aver contratto con il marito un debito privato (piccolo credito) che viene rimborsato in rate mensili di 750.- CHF l'una.
La sua situazione finanziaria può essere definita disastrosa: nei suoi confronti sono infatti stati emessi ben 39 ACB per un totale di CHF 87'861,90. L'ultima tassazione fa stato di un reddito imponibile per entrambi i coniugi di CHF 38'800.- ed una sostanza netta inferiore allo 0.
AC 3 soffre, oltre che dell'aggravarsi della sua artrosi alle mani, di problemi di ansia e di depressione reattiva al procedimento penale in corso, con problemi di insonnia e di inappetenza. E' curata con ansiolitici ed antidepressivi.
2.1. L'accusa consiste, in buona sostanza, nell'aver impiegato averi patrimoniali di cui gli accusati non erano né titolari né proprietari. In effetti, a causa di un errore, verosimilmente dovuto alla fusione __________ /PC 1, sono stati accreditati sul conto dei coniugi AC 1 averi di proprietà di un cliente italiano che per ben 11 anni non si era mai informato dello stato del suo conto. Conto che, non presentando movimentazione ed essendo finito a zero con il cumulo delle spese, è stato chiuso d'ufficio dalla banca. Improvvisamente il titolare si è fatto vivo dapprima al telefono e, poi, lo stesso giorno, recandosi in banca, per conoscere la destinazione avuta dai suoi fondi. Verificato l'errore la banca ha retrocesso gli averi al legittimo proprietario, compresi i frutti maturati ed ha, poi, interpellato gli imputati al fine della restituzione di quanto erroneamente loro accreditato. Nel frattempo però gli accusati avevano impiegato tali averi a loro profitto e sono stati in grado di rimborsare unicamente la somma che, al momento dell'interpellazione, si trovava ancora sul conto. Il resto è stato, come detto, consumato. Le loro precarie condizioni finanziarie non hanno loro consentito di ripianare immediatamente la differenza rimasta scoperta. Da qui la querela della banca.
Con decisione 18 luglio 2007 la PP ha decretato l'abbandono del procedimento ritenendo, in estrema sintesi, che gli accusati non avrebbero agito con l'intenzione, nemmeno per dolo eventuale, di arricchirsi, viste le rassicurazioni fornite loro dal consulente della banca che gli avrebbe più volte confermato che potevano liberamente disporre dei fondi pervenuti sul loro conto.
La CRP, dal canto suo, adita dalla parte civile PC 1, con decisione 5 novembre 2007, ha ammesso l'atto d'accusa privato, deferendo gli imputati dinanzi a queste assise per titolo di impiego illecito di valori patrimoniali e di falsità in documenti, quest'ultima imputazione mossa unicamente a carico dei coniugi AC 1.
2.2. A mente delle difese l'atto d'accusa, così come formulato, violerebbe il principio accusatorio (doc. TPC 10), poiché non sarebbero state in grado di "prendere posizione in merito ad ogni fatto, atto o singola azione contestata e addebitata ai qui prevenuti, giacché ogni singolo prelievo può essere potenzialmente costitutivo del reato di utilizzo illecito di valori patrimoniali".
A torto. Innanzi tutto all'inizio del dibattimento questo Presidente ha precisato tutte le operazioni, peraltro note alle difese sin al più tardi dal deposito atti, che fondano l'atto di accusa. Si tratta dei doc. dib. 1 e 2, che altro non sono che la lista dei prelevamenti indicati ai doc. E3 e F3 annessi alla querela. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che non vi deve essere identità assoluta tra atto d'accusa e oggetto del dibattimento. Basta infatti che l'imputato sia in condizioni di potersi difendere adeguatamente e meglio possa prendere posizione sull'oggetto della causa in modo compiuto. Una precisazione quanto ai motivi a delinquere o un'esplicitazione di fatti già comunque sufficientemente accennati nell'atto di accusa non costituiscono vizio di forma o, peggio, violazione del principio accusatorio (CCRP 16 dicembre 2007 in re A.).
Come detto, nella fattispecie l'atto d'accusa indica in modo sufficientemente chiaro i fatti oggetto delle imputazioni di impiego illecito di valori patrimoniali e meglio l'apertura delle relazioni bancarie con cenno a molteplici prelevamenti e trasferimenti di denaro. Orbene i doc. dib. 1 e 2, consegnati alle parti all'inizio del dibattimento, altro non fanno che esporre nel dettaglio tutte queste operazioni, peraltro già note alle difese con la conoscenza dei doc. E3 e F3 allegati alla querela, costitutive di reato.
In siffatte evenienze, pretendere che le difese non sarebbero state in grado di difendersi è francamente poco meno di un azzardo.
2.3. Le difese hanno pure chiesto di constatare l'intervenuta prescrizione dei primi due paragrafi dell'imputazione di impiego illecito di valori patrimoniali. L'argomento è solo in parte pertinente. Come vedremo in seguito ogni impiego illecito è costitutivo del reato e non solo la prima operazione. Ne discende che la prescrizione deve essere constatata solo per le operazione avvenute dopo il marzo 2002, in applicazione della previgente normativa che prevedeva un termine di prescrizione relativo di 5 anni ed uno assoluto di sette anni e mezzo, potendosi considerare l'ordine di perquisizione e sequestro con contestuale blocco del RF del 12 marzo 2007 quale primo atto interruttivo.
Per ragioni di praticità è stato considerato prescritto pure il prelevamento del 26 marzo 2002 poiché, se da un lato il surriferito termine quinquennale non è ancora trascorso il giorno del dibattimento, dall'altro lo sarà già al momento della notificazione della sentenza.
2.4. Quanto all'ulteriore eccezione di intempestività della querela si dirà al considerando N. 4.
Per meglio comprendere la fattispecie occorre innanzi tutto esporre, seppur riassuntivamente, in ordine cronologico le varie operazioni bancarie che appaiono importanti e che trovano il loro supporto nella documentazione in atti:
il 20 gennaio 1988 viene aperta, presso l'allora __________, la relazione n. (in seguito) intestata a AC 1 e/o AC 3 (n.d.r. cognome acquisito con il precedente matrimonio), con procura generale a favore di AC 2, su cui vi era un prestito ipotecario;
il 2 maggio 1995 viene aperta, presso l'allora SBS, la relazione n. (in seguito) intestata a AC 1, con procura individuale a moglie e figlia;
il 15 luglio 1999 AC 1 ordina di chiudere il conto n. e trasferire il saldo attivo sulla relazione n. intestata a AC 1 e/o AC 3 (con procura generale a AC 2), con un saldo attivo di fr. 1'738.65;
anziché a debito della relazione, avviene un trasferimento a debito della relazione n. (in seguito) intestata ad un cliente italiano di PC 1, a favore della relazione n., deposito n., di titoli per un valore, al 31 dicembre 1999, di fr. 379'394.-;
il 21 agosto 2000 la procuratrice AC 2 vende alcuni titoli depositando sul conto il ricavato della vendita di fr. 95'601.30, con successivo reinvestimento su un conto a termine con scadenza al 31.8.2001;
il 6 novembre 2000 viene aperta la relazione n. (in seguito) intestata a AC 1 e AC 2, con procura generale alla figlia, con contestuale trasferimento, a debito del conto, dei titoli rimanenti e dell’investimento di cui al conto a termine;
dalla relazione n., da novembre 2000 a fine 2005, gli imputati eseguono fare prelevamenti per complessivi fr. 185'200.- (doc. dib. 1);
il 27 dicembre 2005 viene aperta la relazione n. (in seguito) intestata a AC 1 e AC 2, con procura generale alla figlia. I coniugi AC 1 sottoscrivono contestualmente il formulario A, indicando di essere gli aventi diritto economico;
il 3 gennaio 2006 viene chiuso il conto n. con contestuale ordine di pagamento del saldo di fr. 1'079.45 che viene accreditato a favore della relazione n.. Contestualmente viene pure aperto un deposito titoli;
dalla relazione n., nel periodo gennaio 2006 - gennaio 2007, risultano ulteriori prelevamenti per fr. 25'788.65 (doc. dib. 2);
il 1° marzo 2007 AC 3 ha sottoscritto l'ordine di vendita di tutti i titoli relativi al deposito di cui sopra con contestuale trasferimento del saldo attivo a favore di PC 1 quale parziale risarcimento del danno ammontante a fr. 202'745.05;
in data 15 marzo 2007 PC 1 ha quindi sottoscritto un accordo di risarcimento a favore del cliente italiano oggetto dell'errore di trasferimento, per fr. 470'226.70 di guisa che lo scoperto attuale ammonta a fr. 267'481.65 (doc. dib. 11 e doc. TPC 7).
Con memoria 7 marzo 2007 PC 1 ha querelato i qui imputati per titolo di impiego illecito di valori patrimoniali (nonché denunciato i coniugi AC 1 per falsità in documenti).
4.1. A mente della difesa la querela sarebbe tardiva. A torto. E' stato infatti accertato che PC 1 ha preso conoscenza dell'errore di accredito a favore dei AC 1 e contestuale errore di addebito a danno del cliente italiano soltanto allorquando quest'ultimo, che era rimasto silente per ben 11 anni, ha chiesto informazioni sul conto, e meglio il 23 febbraio 2007. In altri termini PC 1 non aveva consapevolezza, prima di quel giorno, né dell'errore né dei beneficiari rispettivamente dei danneggiati e nemmeno della destinazione e quindi dell'impiego dei fondi così indebitamente accreditati né l'identità degli autori. Così si è espresso il teste Toscanelli:
" Sono alle dipendenze di PC 1 dal 10 marzo 1970, da una ventina di anni sono consulente alla clientela. Tra le relazioni che mi sonno attribuite vi è anche la relazione, nella titolarità di un cliente italiano. Non mi sembra che fossi stato io ad aprire questa relazione. Dico questo perché mi sembra di aver visto per la prima volta il titolare il giorno 23 febbraio 2007. Ricordo che la mattina del 23 febbraio 2007 mi ha telefonato il titolare della relazione, un cittadino italiano, il quale mi chiedeva di verificare la consistenza del saldo attivo della sua relazione. Dopo averlo identificato ho verificato nel sistema che la relazione in questione risultava essere stata chiusa d'ufficio nel corso dell'anno 2002 perché dal 1999, allorquando i titoli depositati in portafoglio erano stati trasferiti, non vi era più stata movimentazione. Le spese annuali di gestione del conto avevano mandato a zero il conto. La chiusura non è stata notificata al domicilio del cliente in Italia perché nella documentazione di apertura era prevista "corrispondenza a trattenere". Ho allora comunicato al cliente che la relazione era stata chiusa. Lui mi ha risposto di non aver mai ordinato né il trasferimento dei titoli né la chiusura del conto. Di fronte alla mia osservazione che magari i titoli erano stati trasferiti dal padre procuratore, mi ha risposto che il padre era presente e che escludeva di aver fatto l'operazione. Gli ho allora detto che avrei verificato e gli avrei fatto sapere telefonicamente. Lo stesso giorno verso le ore 14.00 il cliente si é presentato in banca insieme al padre è ha chiesto di essere ricevuto da me. Scusandomi, ho spiegato loro che vi era stato un disguido, assicurandogli che nel giro di qualche giorno, la situazione sarebbe stata ripristinata. Gli ho pure detto che nel corso della settimana successiva, vista la mia assenza per vacanze sarebbe stato richiamato dal mio superiore il quale avrebbe loro confermato che la relazione è stata riaperta con immissione dei titoli in portafoglio. Per parte mia, avevo già potuto verificare che, sulla base dell'ordine di trasferimento e chiusura, di cui al doc. B di querela vi era stato un errore nell'esecuzione dell'operazione di chiusura."
(MP 12 marzo 2007).
Tali affermazioni sono state confermate in aula dove, richiesto di dire come ha fatto ad essere così preciso sulla data del 23 febbraio 2007, ha riferito in modo convincente:
" Mi viene chiesto di spiegare come mai ricordo così precisamente la data del 23.2.2007 e rispondo che quando fui sentito come teste dal Ministero pubblico andai a verificare la data e poi assicuro che è una data che mi ricordo perché in 38 anni è la prima volta che mi capita di dover constatare un errore di questo genere." (verb. dib. p. 5).
4.2. Cadono nel vuoto le argomentazioni delle difese secondo le quali il teste TE 1 non sarebbe attendibile poiché potrebbe essere oggetto di regresso da parte della banca (doc. TPC 5). Lo stesso TE 1 ha infatti in aula escluso tale eventualità: "non ho nulla da temere da questo procedimento". Del resto perché e a quale titolo PC 1 potrebbe rivalersi su di lui, che nemmeno è l'autore dell'operazione che ha portato all'errato accredito che ha poi ingenerato l'indebito impiego dei fondi, le difese nemmeno spiegano. Infatti, sempre TE 1 ha spiegato:
" Sulla base dell'ordine di chiusura della relazione dei signori AC 1 di cui al doc. B annesso alla querela rilevo che l'ordine di chiusura sottoscritto dal signor AC 1 è stato compilato dal consulente Valturini Carlo, il quale lo ha compilato erroneamente omettendo la sigla "". L'ordine è stato verosimilmente eseguito dalla signora Sabrina Agustoni, attualmente non più alle dipendenze della banca. Non si sa chi abbia inserito manualmente la dicitura "" in alto all'ordine di chiusura che viene annesso al presente verbale quale doc. A. Probabilmente è stato colui che ha eseguito l'operazione di chiusura della relazione dei signori AC 1 che ha capito verificando la firma, che la relazione indicata era indicata erroneamente. Non si sa chi abbia poi trasferito i titoli dalla relazione del cliente italiano a favore del conto dei signori AC 1 (padre e figlia)." (MP 12.03.07).
Sia che sia la circostanza che fu proprio il 23 febbraio 2007 il giorno in cui la banca scoprì l'errore è confermata pure dal teste TE 2 il quale, al dibattimento, così ha riferito:
" Sono condirettore dell’PC 1 a __________. Sono dipendente dell’PC 1 dal 1985. Sono responsabile di un team di consulenza finanziaria.
So che sono citato in relazione ad una errata chiusura di un conto con accredito degli averi su un altro. Io ho potuto vedere la documentazione cartacea relativa a questa operazione, ma non ho esperito personalmente le relative indagini, nel senso che non ho parlato con i diretti responsabili di questo errore, ma ho trasmesso l’informazione all’ufficio competente. Io non ho quindi informazioni dirette dai responsabili di quell’errore, ma l’analisi dei documenti mi ha convinto che l’errore è intervenuto poiché esistevano dei conti __________ con l’indicazione “” e dei conti PC 1, con lo stesso numero, ma senza il “”.
Ricordo che la settimana del 23.2.2007 io ero in vacanza. Al mio rientro il mio sostituto mi ha informato che un cliente aveva telefonato ed era passato in visita in banca per verificare lo stato del suo conto ed era quindi stato scoperto l’errore. Ho poi ricevuto questo cliente il 15.3.2007 dove mi sono scusato dell’errore e la posizione è stata ripianata. Preciso che io ho tenuto i contatti con il cliente e, prima ancora dell’incontro, sono stati allestiti i conteggi. Ecco perché i soldi sono stati accreditati con valuta 8.3.2007, ossia una volta calcolate tutte le posizioni relative agli interessi ed ai dividendi. Poi questa posizione gli è stata sottoposta il 15.3.2007 ed il cliente l’ha accettata.
Il mio sostituto di cui ho parlato prima è il signor __________."
4.3. Secondo le difese il cliente italiano titolare della relazione bancaria erroneamente oggetto dell'addebito doveva sapere dell'errore sin dalla chiusura della relazione stessa, il deposito del relativo estratto nella "posta a trattenere" dovendo valere quale regolare notifica dell'informazione. L'argomentazione è speciosa. Detto che il sistema "posta a trattenere" significa che al cliente non viene spedita alcuna corrispondenza, fatto salvo il diritto di consultare in ogni momento il suo dossier, presentarsi in banca, farsi stampare gli estratti ecc. e che oggi, con il sistema informatico, la corrispondenza non viene nemmeno stampata ma resta in memoria nel dossier informatico del cliente - e che all'epoca della chiusura della relazione oggetto di questo procedimento, la corrispondenza veniva depositata nel suo dossier, a disposizione in caso di richiesta (verb. dib. p. 7, teste TE 2) - la questione di sapere quando il cliente avrebbe potuto conoscere la chiusura del suo conto e, quindi, la "sparizione" dei suoi averi è irrilevante. Infatti la banca ha un diritto di querela proprio (DTF 121 IV 258) e, pertanto, è nei suoi confronti che deve essere verificata la tempestività della querela ex art. 30 CP, indipendentemente dal fatto che altri aventi diritto abbiano, dal canto loro, lasciato scadere infruttuoso il termine di tre mesi per rivolgersi all'autorità. Sia che sia nemmeno si può sostenere che la "posta a trattenere" in banca è assimilabile alla notifica postale, nel senso che se il destinatario non la ritira, scaduti i termini di giacenza, anche in caso di fermo posta, l'atto si ha per regolarmente ritirato. Infatti il sistema posta a trattenere risponde esclusivamente ad esigenze di discrezione (o, per essere più chiari, per limitare al massimo i rischi di verifiche fiscali), il cliente, soprattutto se all'estero, non volendo lasciare tracce dei suoi averi in caso ad esempio di ispezioni o controlli doganali. Del resto non esistono né obblighi contrattuali né tantomeno legali che impongano al titolare di consultare periodicamente la posta a trattenere, così come la banca non potrebbe liberarsi dai suoi obblighi derivanti dalla notifica della corrispondenza, semplicemente opponendo che il cliente ha optato proprio per questo sistema di (non) comunicazione.
4.4. La querela è stata presentata il 7 marzo 2007. La transazione di risarcimento con il cliente italiano è stata concordata il 15 marzo successivo, mentre l'accredito degli averi in conto a favore del cliente è stato registrato con valuta 8 marzo 2007. Secondo le difese la querela non sarebbe valida poiché la banca ha risarcito il danno al cliente solo dopo aver presentato la querela e, in definitiva, solo prima di aver effettivamente subito il danno. Ancora una volta l'argomento non è serio. Infatti determinante è che la banca ha subito un danno, e non il momento in cui l'ha risarcito. Diversamente sarebbe come sostenere che un danneggiato non può presentare querela fintanto che non ha pagato l'artigiano che gli ha riparato l'oggetto del danneggiamento. Ogni ulteriore considerazione si appalesa del tutto inutile.
5.1. E' stato accertato che il 15 luglio 1999 il titolare AC 1 ha ordinato la chiusura della relazione bancaria, chiedendo il trasferimento del saldo di CHF 7'180.- sulla relazione, aperta il 20 gennaio 1988,cointestata a lui ed alla figlia e su cui la moglie disponeva di procura individuale, che a quel momento aveva un saldo attivo di CHF 1'738.65. Per un disguido interno alla banca, dovuto essenzialmente alla fusione tra PC 1 e __________, nel corso del 1999 sul conto sono confluiti per errore titoli, per un valore di CHF 379'394.-, appartenenti alla relazione 414.
In origine i conti __________ portavano la sigla "". L'errore è stato verosimilmente compiuto con l'aggiunta a mano della sigla "Q5" sull'accredito, senza che l'operatore si avvedesse che, così facendo, lo stesso sarebbe andato a favore di un altro conto di ugale numero ma di un titolare diverso (i conti PC 1 non recavano infatti la sigla ""). Fatto sta che il titolare del conto PC 1, un cittadino italiano, dal 1996 in avanti, fino al 23 febbraio 2007 non si è mai più interessato dei suoi averi in PC 1 e nemmeno la banca gli ha mai notificato informazione alcuna al suo domicilio, dato che la corrispondenza finiva nella "posta a trattenere". Nel corso del 2002 detta relazione è stata chiusa per mancanza di fondi.
AC 2 ha riferito che a fine 1999 ha ricevuto un estratto dei suoi averi bancari e che, non comprendendo bene il significato dello stesso, ha chiesto lumi all'allora suo consulente __________, conscia - con lei anche il marito e la figlia - che non era possibile che la famiglia possedesse tutti quei soldi. Incontrò __________ una prima volta con il marito. Il consulente le avrebbe detto semplicemente che si sarebbe trattato di averi riconducibili alla famiglia. Non convinta di tale spiegazione, ha poi riferito la questione alla figlia. Fatto sta che vi fu un secondo incontro in banca, presente pure AC 3, in occasione del quale __________, posto di fronte all'ipotesi che potesse trattarsi di una confusione con l'importo dell'ipoteca, avrebbe esperito ulteriori verifiche comunicando ai tre imputati che era "tutto a posto". Su quanto effettivamente è stato loro detto dal consulente, si tornerà nei considerandi che seguono. Fatto sta che i fondi accreditati per errore sono rimasti sul conto "" e non sono stati oggetto di operazioni fino al 21 agosto 2000 allorquando AC 2 ha venduto alcuni titoli per oltre CHF 95'000.-. Quanto all'impiego successivo dei soldi in conto si rinvia al dettaglio dei doc. dib. 1 e 2, bastando ricordare, per quanto qui di rilievo, che dal 17 aprile 2002 (data di partenza dei reati non già prescritti) sono stati eseguiti prelevamenti per CHF 135'788,65. In aula è stato accertato che la maggior parte dei prelievi sono stati eseguiti da AC 2, ma in parte anche da AC 3. Essi sono stati consumati sia dai coniugi AC 1 per far fronte alle proprie spese, ma anche dalla figlia per il rifacimento dei serramenti della casa che in definitiva era di sua proprietà. Ciò posto tutti e tre erano al corrente dell'anomala situazione e che stavano impiegando, chi come titolare della relazione, chi quale procuratore, fondi pervenuti loro per errore. Ci torneremo.
5.2. Per l'art. 141bis CP chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Si tratta di un reato a sé stante, non in alternativa a quello di cui all'art. 137 CP che è sussidiario ai reati di cui agli art. 138-140 CP. L'art. 141bis CP punisce l'impiego di valori patrimoniali in senso lato (denaro, ma anche titoli). Punibile è quindi l'impiego (e non l'appropriazione): il reato non si esaurisce pertanto con il primo atto che può essere costituito dal trasferimento di averi da un conto bancario all'altro, ma si realizza ogniqualvolta l'autore impiega fondi, ossia reitera nell'illecito. La norma è stata concepita proprio pensando al caso in cui si opera un trasferimento erroneo di fondi da un conto ad un altro. Il reato ha per oggetto valori patrimoniali, e più concretamente, somme di denaro depositate su un conto bancario o postale, le quali giuridicamente costituiscono crediti verso la banca o la posta. Presuppone che i valori patrimoniali entrino nella disponibilità dell’autore indipendentemente dalla sua volontà. L'autore non deve quindi aver provocato, con un comportamento volontario da parte sua, il trasferimento dei valori patrimoniali a suo favore. Anche se l’art. 141bis CP non lo dice espressamente, occorre che l’attribuzione abbia luogo senza la volontà del titolare dei fondi. I valori devono pervenire all’autore a seguito di un errore, poco importa che sia stato commesso dall’ordinante o dal funzionario della banca o della posta; ciò che conta è che il trasferimento operato non corrisponde alla reale volontà dell’ordinante. Il comportamento deve avere lo scopo di ostacolare il recupero dei valori, ma non si esige alcun risultato. Non importa dunque che il leso abbia potuto recuperare i suoi averi. Il comportamento punibile consiste nel fatto che il beneficiario utilizza indebitamente, a suo profitto o a profitto di un terzo, i valori patrimoniali ottenuti involontariamente. Invece che restituire la somma o di conservarla al fine di restituirla, l’autore la utilizza a suo profitto o a profitto di un terzo; si comporta come se la somma gli fosse effettivamente destinata e ne potesse liberamente disporre. Occorre dunque un atto di utilizzazione e che questo sia sufficientemente significativo (DTF 126 IV 215).
5.3. Non vi è dubbio che gli imputati hanno, con i vari prelevamenti rispettivamente con l'impiego dei beni pervenuti sul loro conto per errore, ostacolato il recupero dei fondi, tanto che non disponevano, al momento della scoperta dell'errore, di un substrato patrimoniale sufficiente per restituire immediatamente quanto indebitamente impiegato. Né l'avente diritto, ossia il cliente italiano, né tantomeno la banca (la stessa AC 2 ha ribadito in aula che il consulente, a precisa domanda, le aveva detto che la banca non regala niente a nessuno) hanno mai inteso far sì che gli imputati utilizzassero quegli averi a loro profitto. Si è in realtà trattato di tutta una serie di atti di disposizione a danno di un patrimonio che non era degli accusati. Tutti e tre, seppure con ruoli diversi, hanno agito in correità. AC 2 in modo più diretto, effettuando la maggior parte delle operazioni, ma anche il marito che, ad esempio, in occasione dell'apertura della nuova relazione a seguito del furto dei documenti, nel gennaio 2006, ha dichiarato falsamente di essere l'avente diritto economico dei fondi (circostanza sulla quale si tornerà in seguito) e la figlia, che su quelle relazioni è sempre stata o contitolare () o procuratrice generale () ed ha spesso accompagnato i genitori in banca secondo le necessità, come emerge dai rapporti di visita in atti dove, in particolare, in occasione dell'incontro del 10 gennaio 2003 con riferimento agli investimenti da operare, è detto:
" La figlia avendo lavorato all’PC 1, e se ne intende dell’operazione ha valutato per il SI in questa operazione."
Così come la stessa AC 2 ha riferito di aver impiegato gli averi sia a favore della famiglia sia a favore della figlia:
" Ho usato questi soldi per effettuare i pagamenti mensili correnti, così come è riscontrabile dal libretto dei pagamenti postali. Mi ricordo anche di avere pagato qualche debito di mia figlia dopo il suo matrimonio, per al massimo ca. fr. 23'000.-. Mi ricordo anche che ad un certo punto abbiamo utilizzato l'importo di fr. 16'000.- per l'acquisto di due macchine di occasione." (MP 12.03.07).
Ne discende che tutti i presupposti oggettivi del reato sono dati per tutti gli imputati, con la precisazione, già fatta, che l'entità dei prelevamenti ritenuti ammonta a complessivi CHF 135'788,65.
6.1. Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale, basta il dolo eventuale. L'esistenza di un disegno di indebito arricchimento non è espressamente posta quale condizione per l’applicazione dell’art. 141bis CP, ma l’esistenza di un tale disegno è sottintesa (DTF 126 IV 215).
Premesso che ciò che una persona sa o deve sapere è una questione di fatto e che è nei fatti che deve essere ricercata la volontà dell'autore, questo Presidente, ponderati tutti i fatti accertati, è giunto all'intimo convincimento che gli imputati sapevano perfettamente che gli averi impiegati non erano e non potevano essere di loro proprietà ed hanno agito consapevolmente, passando, come rettamente osservato dalla rappresentante della pubblica accusa, da una prima fase di incomprensione per essersi visti accreditare un tesoro inatteso, ad una di incredulità per aver ricevuto dal consulente bancario la conferma che si sarebbe trattato di averi di loro pertinenza per finire in una fase di autogiustificazione volendo attribuire quegli averi ai frutti di un versamento unico, fatto cinque anni prima, di CHF 38'000.-, soldi che, nemmeno investiti tanto da non essere in un deposito titoli, avrebbero fatto i piccoli, moltiplicandosi come pane e pesci nella nota parabola, fino decuplicarsi in 5 anni. In realtà gli accusati si sono "seduti" sulle errate informazioni del consulente, perché faceva loro comodo fingere di crederci, tant'è che, per un certo periodo non hanno eseguito operazioni, salvo poi iniziare con i primi prelievi, utilizzando i fondi per i propri bisogni e per quelli della casa come il rifacimento dei serramenti. Ma andiamo con ordine.
6.2. Tutti e tre gli imputati sapevano, sin dall'errato accredito, che quegli averi non potevano essere di loro proprietà. Se ne sono resi conto sin dall'inizio, tant'è che hanno subito interpellato il consulente. Vedasi il rapporto di visita del 29 agosto 2000, in cui si legge:
" Passata con la figlia per chiarimenti in merito a vendita Global e acquisto cto termine fr. 100/, Stranamente, anche con la figlia, sembrava cadere dalle nuvole sull'ammontare del suo (loro) patrimonio. Avendo anche l'ipoteca non erano in chiaro sulla loro posizione."
Che abbiano quindi espresso più un dubbio alla banca sul fatto che quei soldi pertoccassero loro, è pacifico. Del resto, come ogni individuo, anche gli accusati sapevano, almeno all'incirca, l'entità del proprio patrimonio. Tutti e tre sapevano bene di possedere solo qualche migliaio di franchi, di non aver mai vinto al lotto, di non aver ricevuto eredità paragonabili a quella consistenza e di avere debiti attestati in atti di carenza di beni. In siffatte evenienze, già a prescindere dalla negligenza del consulente, essi sapevano che l'impiego dei fondi sarebbe stato, sia che sia, illecito, la banca non essendo infatti un istituto di beneficenza o di benefattori che regala, senza motivi, somme così ingenti ai propri clienti.
6.3. Quo alle cosiddette "rassicurazioni" che il consulente avrebbe fatto loro, va detto che lo stesso, sentito dal PP, ha riferito di non aver ricordi precisi ma:
" Ho vagamente in mente che in un incontro, non so più se presente solo la signora AC 2 o anche altri membri della famiglia, è stato sollevato il quesito a sapere se tutti i fondi depositati sul conto riconducibile alla famiglia erano di loro proprietà. Mi ricordo che i signori AC 1, non so più con precisione chi, hanno sollevato qualche dubbio sul fatto di avere ricevuto così tanti fondi in accredito sul loro conto. (...) Non mi ricordo cosa ho fatto in particolare per verificare i dubbi dei signori AC 1 e nemmeno ricordo che tipo di risposta ho dato loro. Posso solo dire che in genere, quando vengono sollevati quesiti simili, io do incarico alla mia assistente di cui non ricordo il nome, di verificare da dove provengono i soldi in merito ai quali i clienti sollevano dubbi. Non si tratta comunque di quesiti che vengono sollevati spesso.
La PP mi dice che la signora AC 2 nel suo verbale di data odierna ha dichiarato che a fronte dei dubbi sollevati da loro in merito all'accredito sul loro conto io avrei in più di un'occasione confermato che i fondi accreditati sul loro conto erano di loro proprietà e non vi era alcun errore.
Come ho detto mi ricordo che i signori AC 1 hanno sollevato qualche dubbio in merito alla provenienza dei fondi che si erano trovati accreditati sul loro conto. Non mi ricordo ma è molto probabile che io ho dato ordine di verificare visto che così è la prassi. Ritenuto come i fondi siano rimasti sul conto dei signori AC 1, è probabile che io abbia detto loro che non vi era stato nessun errore e che i soldi erano loro. Se mi fossi accorto che vi era stato un errore senz'altro lo avrei comunicato ai signori AC
A mente degli accusati avrebbero ricevuto rassicurazioni più precise, a seguito di ben 5 richieste. La questione è irrilevante poiché reiterare, ben 5 volte, nell'esporre le proprie perplessità significa dar prova di essere convinti di quanto si sostiene. Se, d'altra parte, le risposte ottenute sono invece state il frutto di dubbi espressi dagli accusati solo in modo generico, come sembra dire __________, significa che in realtà quelle richieste di rassicurazioni erano del tutto strumentali, volte a crearsi l'alibi nel caso, sperato, in cui venisse effettivamente detto loro che tutto era a posto. In entrambi i casi gli accusati non possono sottrarsi alle loro responsabilità.
6.4. AC 2 ha preteso di poter dedurre, una volta ricevute le rassicurazioni del consulente, che l'accredito erroneamente ricevuto fosse in realtà il frutto di un versamento effettuato 5 anni prima di CHF 38'000.- attraverso una filiale __________. A parte il fatto che di quel versamento non vi è traccia agli atti, l'argomento, che non manca certo di originalità, cade nel vuoto già solo con la constatazione che è assolutamente impossibile che una somma di denaro, versata su un conto fermo, senza deposito di titoli e senza investimenti, si decuplichi in 5 anni. Secondariamente non è credibile che una persona, sensata ricevere le periodiche ed usuali informazioni dalla banca sull'andamento delle sue relazioni, improvvisamente si accorga di avere così tanti soldi sul conto e reagisca con sorpresa ed incredulità solo al 5° anno, senza tuttavia pretendere dalla banca di mostrarle la documentazione che avrebbe dimostrato la fondatezza delle asserite rassicurazioni ricevute dal consulente. In realtà, ancora una volta, agli accusati ha fatto comodo credere che le errate informazioni fornite loro dal consulente, li mettesse al riparo da guai e li legittimasse ad impiegare valori che, sia che sia, loro sapevano benissimo non appartenere loro.
6.5. A rafforzare il convincimento che gli imputati erano coscienti di agire con dolo vi è, per finire, l'accertamento che, al momento dell'apertura della relazione il 4 gennaio 2006, posti di fronte alla compilazione del formulario A, AC 1 e AC 2 hanno dichiarato di essere gli aventi diritto economico degli averi in conto, precisando che "i fondi provengono da una relazione ex-__________ anni fa detenuta dal padre della titolare. A seguito del decesso del padre ha deciso di intestare il conto a lei e al marito" (verbale teste __________ 21.06.07). Tale falsa dichiarazione non lascia dubbi sulla consapevolezza degli imputati di dire il falso.
Entrambi sapevano di fare una dichiarazione non veritiera, non avendo in realtà mai in passato ricevuto eredità di tale consistenza e, soprattutto, dal padre di AC 2. Si tratta, a non averne dubbi, di un ulteriore fatto che dimostra come gli accusati sapevano che gli averi non potevano essere di loro proprietà.
Non tragga infine in inganno la circostanza che AC 1 ha ereditato (doc. dib. 6 e 7) dallo zio __________ morto il 24 marzo 1999. A parte il fatto che di tale eredità gli accusati non hanno mai parlato e nemmeno mai hanno preteso che parte dei fondi sui conti in PC 1, già , oggetto di questo procedimento sarebbe da ricondurre a tale successione, dagli atti si ha che il 7 giugno 2000 rispettivamente 21 settembre 2000 sono state accreditate sulla 347 in PC 1 le somme di CHF 26'587,20 e di CHF 343,95 con la causale "", importi comunque insufficienti per far ritenere che l'intero avere accreditato loro per errore potesse essere di loro pertinenza. Ciò posto va pure detto che già il primo di questi due accrediti è avvenuto dopo che, a fine 1999-inizio 2000, AC 2 si era accorta dall'estratto del deposito titoli, che peraltro nemmeno mai avevano avuto poiché era stato aperto d'ufficio dalla banca proprio a seguito del cennato errore, che vi doveva essere stato un errore nel senso che non era possibile che sul conto vi fossero tutti quegli averi, così come l'accredito principale relativo alla citata eredità è avvenuto dopo che già era stata disposta, il 21 agosto 2000, la vendita di diversi titoli da parte della stessa AC 2. Ne discende che, al momento in cui gli accusati hanno avuto consapevolezza di aver ricevuto l'importante accredito proveniente in realtà dal cliente italiano, non potevano ritenere che il denaro potesse provenire dalla successione di __________, poiché la quasi totalità del provento di quell'eredità è stata loro versata diversi mesi dopo. D'altra parte nemmeno in un paio di mesi la cifra di CHF 26'587.20 avrebbe potuto trasformarsi in un tesoro di quasi CHF 400'000.-.
7.1. Come detto verso la fine del 2005 AC 2 è stata vittima di un furto della propria borsetta, nella quale teneva pure i suoi documenti:
" Ho quindi ritenuto opportuno chiudere il conto ed aprirne uno nuovo. Se non erro ho chiuso anche il conto, che avevamo lasciato aperto nella speranza che magari qualche debitore della carpenteria pagasse le fatture con ritardo."
(AC 2, MP 12.03.07).
Il formulario A in cui gli accusati hanno dichiarato di essere, contrariamente al vero, gli aventi diritto economici dei fondi è stato sottoscritto sia da AC 2 sia da AC 1.
7.2. Per l'art. 251 chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
La norma concerne un documento falso o la falsificazione di un documento vero (falso materiale), così come un titolo menzognero (falso intellettuale). Il falso materiale si realizza allorquando l'autore reale non coincide con l'autore che vi figura, mentre il falso intellettuale è relativo ad un documento che emana dal suo autore materiale, ma è menzognero poiché il suo contenuto non corrisponde alla realtà. Detto che una semplice menzogna scritta non basta, occorre che il documento abbia un valore probatorio più elevato rispetto all'ipotesi del falso materiale. In altri termini deve attestare il fatto di natura giuridica che vi figura affinché il suo destinatario possa ragionevolmente fidarsi del contenuto. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il formulario A costituisce documento ai sensi dell'art. 251 CP, con il che il falso contenuto costituisce una falsità in documenti (DTF 126 IV 65 e 6S.193/2005).
Per il resto deve valere che per "procacciare a sé o a terzi un indebito profitto" significa qualsiasi vantaggio patrimoniale o di altra natura ("jede Besserstellung"; DTF 118 IV 259). Nella fattispecie il vantaggio tratto dagli accusati dalla sottoscrizione del formulario A con la falsa indicazione di essere gli aventi diritto economico consiste nel poter proseguire ad impiegare, così come hanno poi continuato a fare, a proprio profitto i fondi pervenuti loro per errore; attività che, a seguito del furto della borsetta, dichiarando la verità, non avrebbero più potuto proseguire.
Ne discende la conferma dell'atto di accusa.
8.1. Quanto ai criteri per commisurare la pena, come ancora recentemente ribadito dalla CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è essenziale, come lo era sotto l'egida del vecchio art. 63 CP. L'art. 47 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
8.2. Per tutti e tre gli imputati è stata ritenuta una colpa lieve. Il primo pensiero va infatti al comportamento del consulente e, quindi, alla concolpa della banca, che avrebbe potuto facilmente verificare l'errore al più tardi al momento in cui gli imputati hanno sollevato le loro perplessità sul fatto di essere proprietari dei beni accreditati. In altre parole, avesse il consulente fatto semplicemente il suo dovere, avrebbe potuto chiaramente scoprire l'errore ed oggi gli imputati non sarebbero comparsi in aula. In effetti le operazioni illecite sono iniziate solo dopo che il funzionario della banca ha comunicato agli accusati che era tutto in regola. Certo, tutti e tre gli imputati, non potevano fermarsi a quelle rassicurazioni, ma è altrettanto vero che, data la loro precaria situazione finanziaria, si sono per finire lasciati tentare, impiegando a loro profitto beni che sapevano, comunque, non appartenere loro.
A favore di tutti e tre gli imputati è stata considerata l'incensuratezza ed una prognosi senz'altro favorevole. Sul comportamento processuale deve valere che, in fondo, tutti e tre, hanno sostanzialmente ammesso i fatti (tranne la menzogna riferita a proposito della provenienza dei fondi nel gennaio 2006) ed hanno, a prescindere dalle contestazioni in diritto, manifestato la disponibilità a risarcire il danno.
Nella graduatoria delle responsabilità AC 2 giunge in prima posizione in quanto è lei che gestiva gli averi di famiglia (il governo, come l'ha definita il marito in aula) ed è lei che ha eseguito la maggior parte delle operazioni illecite.
Padre e figlia giungono sul podio in seconda posizione ex-aequo: se AC 1 ha maggiori responsabilità per il fatto del concorso con il reato di falsità in documenti, a suo favore deve essere ritenuta l'età avanzata, attenuante generica che non può essere considerata per la figlia, che ha peraltro maggiori responsabilità del padre nella perpetrazione del reato di cui all'art. 141bis CP.
8.3. Tutti e tre gli imputati sono oggetto di attestati di carenza beni, di guisa che è da ritenere che tutti non dispongono di eccedenze pignorabili, cosicché una pena pecuniaria non avrebbe alcuna efficacia poiché l'incasso delle relative aliquote si rivelerebbe del tutto impossibile.
Tutti, per una ragione o per l'altra, non sono in grado di eseguire lavori di pubblica utilità e nemmeno al dibattimento hanno espresso una disponibilità al riguardo. AC 1, scarsamente avvezzo alle questioni amministrative, è troppo anziano e acciaccato così come per la moglie, che ha denotato palesi difficoltà di deambulazione, non è immaginabile che possa, oggi come oggi, espletare attività che vadano al di là di quelle di una casalinga, mentre la figlia soffre di depressione e di stati d'ansia che le renderebbero molto problematico lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. In definitiva la sanzione deve quindi essere espressa in termini di privazione della libertà: se il nuovo codice impone l'espiazione di pene detentive inferiori a sei mesi, il vecchio CP, applicabile su questo punto in virtù della lex mitior dato che i fatti si sono svolti quasi tutti (tranne un'operazione) prima del 31 dicembre 2006, prevedeva la possibilità di sospendere qualsiasi pena detentiva inferiore ai 18 mesi.
Tutto ciò considerato e ben ponderato si giustifica di condannare AC 2 alla pena di quattro mesi di detenzione e AC 1 e AC 3 alla pena di tre mesi di detenzione, ben inteso con il beneficio della sospensione condizionale per due anni.
PC 1 ha chiesto che gli imputati vengano condannati al risarcimento del danno integrale di CHF 267'481,65 con conseguente attribuzione degli immobili sequestrati, subordinatamente il mantenimento del provvedimento del sequestro.
Per l'art. 94 CPP per quanto l'accusato non sia prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il Tribunale penale decide anche in merito alle pretese civili della vittima.
Il Tribunale può dapprima giudicare la fattispecie penale e trattare in seguito le pretese civili.
Se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il Tribunale penale può limitarsi a prendere una decisione di principio sull'azione civile e per il rimanente rinviare la vittima al foro civile. Per quanto possibile, deve però giudicare integralmente le pretese di lieve entità.
Nella determinazione del danno l'art. 44 CO impone di tener conto della concolpa della vittima. Nella fattispecie già si è detto della grave negligenza della banca, non tanto nel commettere l'errore di accreditare fondi del cliente italiano sul conto degli accusati, ma nel non aver esperito, nonostante l'invito degli stessi imputati, le necessarie verifiche onde scoprire l'errore; verifiche che non apparivano per nulla complesse poiché sarebbe bastato controllare nel dossier la causale dei movimenti sul conto e scoprire che vi era stato un importante accredito che proveniva da un conto di un terzo, come poi è stato fatto il giorno del 23 febbraio 2007, allorquando si è fatto vivo il cliente. Queste semplici verifiche avrebbero evitato sia il verificarsi del danno sia il procedimento penale che ne è derivato. In siffatte evenienze questo Presidente non è in grado di esprimere, in percentuale, un giudizio certo sull'incidenza di tale grave concolpa, non potendosi escludere che l'importo immediatamente riversato per ordine di AC 3 (oltre 200'000.- CHF) possa essere sufficiente a coprire interamente le pretese della parte civile.
Di conseguenza viene qui accertato il principio del diritto al risarcimento, rinviando per la determinazione del danno la PC al foro civile. Con il che cade nel vuoto pure la richiesta di attribuzione degli immobili alla PC.
Per finire, in applicazione del principio della proporzionalità, nemmeno si giustifica il mantenimento del provvedimento di garanzia sugli immobili sequestrati dato che la pretesa che potrà essere accertata dal giudice civile potrebbe anche rivelarsi irrisoria.
I costi processuali sono a carico degli accusati in solido (art. 9 CPP). Visto il parziale proscioglimento, si giustifica di caricare
le spese agli imputati nella misura di ¾ (un quarto ciascuno) e di ¼ allo Stato.
Rispondendo in modo parzialmente affermativo ai quesiti A.1.1., A.1.1.2., B.1.1., B.1.1.2., C.1.1., C.1.1.2. e D, in modo negativo ai quesiti A.1.1.1., A.1.1.4., B.1.1.1., B.1.1.4., C.1.1.1., C.1.1.4., E, E.1., E.2., E.3., E.4., E.5. e affermativamente a tutti gli altri quesiti,
visti gli art. 12, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 44, 47, 49, 141bis e 251 CP;
94 cpv. 3 CPP sul principio del risarcimento;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. impiego illecito di valori patrimoniali
per avere,
in correità con AC 2 e AC 3, indebitamente impiegato, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà,
e meglio per avere:
1.1.1. dal 17.4.2002 al 18.1.2007, dopo aver aperto due nuove relazioni n. e n., entrambe intestate a AC 1 e AC 2, con procura alla figlia, effettuato molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per complessivi fr. 110'000.- dal 17.4.2002 al 22.12.2005 a debito della prima e per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007 a debito della seconda;
1.2. falsità in documenti
per avere,
il 27 dicembre 2005, in correità con AC 2,
in occasione dell’apertura della nuova relazione n. 44 loro intestata, con procura alla figlia, asserendo che i valori patrimoniali ivi depositati fossero di loro proprietà economica, dichiarato il falso sul Formulario A e quindi attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
AC 1 è prosciolto da ogni altra accusa.
AC 2 è autrice colpevole di:
3.1. impiego illecito di valori patrimoniali
per avere,
in correità con AC 1 e AC 3,
indebitamente impiegato, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà,
e meglio per avere:
3.1.1. dal 17.4.2002 al 18.1.2007, dopo aver aperto due nuove relazioni n. e n., entrambe intestate a AC 1 e AC 2, con procura alla figlia, effettuato molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per complessivi fr. 110'000.- dal 17.4.2002 al 22.12.2005 a debito della prima e per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007 a debito della seconda;
3.2. falsità in documenti
per avere,
il 27 dicembre 2005, in correità con AC 1,
in occasione dell’apertura della nuova relazione n. loro intestata, con procura alla figlia, asserendo che i valori patrimoniali ivi depositati fossero di loro proprietà economica, dichiarato il falso sul Formulario A e quindi attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
AC 2 è prosciolta da ogni altra accusa.
AC 3 è autrice colpevole di:
5.1. impiego illecito di valori patrimoniali
per avere,
in correità con AC 1 e AC 2,
indebitamente impiegato, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali che sapeva o doveva sapere essere pervenuti in loro possesso in modo indipendente dalla loro volontà,
e meglio per avere:
5.1.1. dal 17.4.2002 al 18.1.2007, dopo che furono aperte due nuove relazioni n. e n., entrambe intestate a AC 1 e AC 2, con procura a lei, effettuato molteplici prelevamenti per cassa e per bancomat per complessivi fr. 110'000.- dal 17.4.2002 al 22.12.2005 a debito della prima e per complessivi fr. 25'788.65 dal 31.1.2006 al 18.1.2007 a debito della seconda;
meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
AC 3 è prosciolta da ogni altra accusa.
Di conseguenza,
7.1. AC 1 è condannato alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione;
7.2. AC 2 è condannata alla pena di 4 (quattro) mesi di detenzione;
7.3. AC 3 è condannata alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione.
8.1. della pena detentiva inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due);
8.2. della pena detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due);
8.3. della pena detentiva inflitta a AC 3 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due).
È ammesso il principio del risarcimento del danno degli accusati in solido alla parte civile PC 1, per la cui quantificazione è rinviata al foro civile.
È ordinato il dissequestro:
10.1. della PPP, fondo base;
10.2. della PPP, fondo base;
10.3. della PPP, fondo base;
10.4. della part.;
10.5. della part..
La tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) e le spese processuali sono poste ¾ a carico dei condannati in solido, ¼ a carico dello Stato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 800.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Testi fr. 90.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'140.60
============
Distinta spese a carico di
AC 1, AC 2 e AC 3 in solido
Tassa di giustizia fr. 600.--
Inchiesta preliminare fr. 150.--
Testi fr. 68.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50
fr. 855.50
============
Il rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria