Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TPC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TPC_001, 72.2006.147
Entscheidungsdatum
04.09.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 72.2006.147

Lugano, 4 settembre 2007/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

  1. AC 1

  2. AC 2

detenuti dal 16 al 28 febbraio 2000;

prevenuti colpevoli di:

A) AC 1 e AC 2, congiuntamente

  1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere realizzando una cifra d’affari importante ed un guadagno considerevole,

per avere,

a __________, __________ e __________

dal 1 gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

senza essere autorizzati,

facendo capo alla società __________ appositamente attivata in data 4/10 settembre 1998,

in qualità di contitolari del canapaio __________,

in parte in correità con R__________,

ripetutamente acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un importante quantitativo valutato in almeno kg 698,737 di marijuana avente un tenore di THC variante fra il 9,6% e il 21,6%, che sapevano o dovevano presumere essere destinati al consumo quale stupefacente, realizzando in tal modo una cifra d’affari limitatamente al periodo 1999 – 16 febbraio 2000 di almeno fr. 3'242'285.40 (cifra definita in base alla documentazione contabile rinvenuta presso l’ufficio fiduciario della __________),

e meglio

AC 1 in qualità di primo proprietario del negozio dal novembre 1997 ed indi quale socio fondatore e gerente dal 4/10 settembre 1999 della __________, nonché gerente di fatto,

AC 2 dal luglio 1999 in qualità di coordinatore per l’aspetto informatico della società nonché ideatore e gestore del sito internet __________, e dal 4/10 settembre 1999 in qualità di socio fondatore nonché,

procedendo alla vendita al dettaglio presso il negozio , alla vendita all’ingrosso a canapai ed alla vendita per corrispondenza tramite ordinazioni effettuate sul sito internet __________ e conseguente invio postale a nome del mittente “”,

operando nei confronti di un pubblico sia di adulti che di minorenni,

applicando un prezzo variante di fr. 1.60, fr. 4.--, fr. 6.60 e fr. 10.-- il grammo a dipendenza della qualità della sostanza (naturale, in serra o indoor),

fornendo la sostanza in sacchetti dal peso variante da 2.5 grammi a 5 grammi per le vendite al dettaglio in negozio nonché quantitativi superiori nell’ambito delle vendite per corrispondenza,

venduto, considerando un prezzo di vendita medio di fr. 5.55 al grammo, un quantitativo di ca. kg 584,195 di marijuana,

traendo un guadagno personale mensile di fr. 3'000.-- lordi per l’anno 1999 e fr. 5'000.-- lordi per i mesi di gennaio e febbraio 2000, oltre ad una gratifica di fr. 4'000.-- per ciascuno nel dicembre 1999,

e inoltre

detenuto presso i locali kg. 114,542 di marijuana, di cui kg 23,25 già inviati a clienti per un fatturato complessivo di fr. 56'737.-- ma mai giunti a destinazione siccome intercettati presso gli uffici __________, oltre a 450 piante di canapa, il tutto destinato alla vendita secondo le modalità sopra indicate, e posto sotto sequestro dalla polizia,

B) AC 1, singolarmente

  1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

2.1 per avere

a __________ e __________,

durante il periodo maggio - ottobre 2000,

senza essere autorizzato,

coltivato, detenuto, preparato alfine di essere venduta sostanza stupefacente ed in particolare marijuana,

e meglio

per avere coltivato a __________ una piantagione di ca. 300 piante di canapa dalle quali ha ottenuto, procedendo all’essiccazione nell’appartamento a lui in uso in via __________ a __________, e indi detenuto kg 35,680 di marijuana con tenore di THC variabile fra 9,2% e 18%, in parte (kg 1,370) già confezionato in sacchetti di peso variabile,

sostanza stupefacente interamente destinata alla vendita all’ingrosso ai vari canapai della regione;

2.2 per avere

a __________,

nel giugno 2004,

senza essere autorizzato,

procurato a non meglio identificati “amici” 540 grammi di hascisc, sostanza previamente acquistata al prezzo di fr. 10.-- al grammo da ____________;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere

a Lugano e altre località,

dal settembre 2003 al novembre 2004,

senza essere autorizzato,

consumato ca. 200 grammi di marijuana e 250 grammi di hascisc, sostanza precedentemente acquistata da canapai di oltre Gottardo e da __________,

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 e 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 144/2006 del 6 dicembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore di fiducia avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:20.

Il PP recede dall’accusa di contravvenzione a carico di AC 1 di cui al punto 3 AA.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea come i fatti oggi in contestazione siano sostanzialmente ammessi, quantomeno dal punto di vista oggettivo. Ricorda la nascita e lo sviluppo del commercio di canapa in Ticino. Spiega perché nel caso concreto l’infrazione aggravata in ragione del mestiere sia sicuramente data. Malgrado quando da loro sostenuto, gli accusati avevano motivo di dubitare della legalità del loro commercio; prova ne è che non vendevano - di regola - ai minori di 18 anni. Il fatto che AC 1 fosse un consumatore doveva accrescere la sua consapevolezza sul fatto che stesse vendendo dello stupefacente.

Nell’ottica della pena il PP menziona a favore degli imputati il lungo tempo trascorso e l’atteggiamento latitante dello Stato che portano ad un contenimento della pena richiesta. Ricorda che AC 2 è incensurato mentre AC 1 ha un precedente penale, la pena odierna è aggiuntiva a quella inflittagli il 16.8.1999 dal tribunale di __________.

Il PP conclude chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa eccezion fatta per il reato di cui al punto 3 AA:

per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 24 mesi sospesa per 3 anni;

per AC 2 la condanna ad una pena detentiva di 22 mesi sospesa per 2 anni.

Egli chiede altresì la confisca di tutto quanto in sequestro, compreso il conto corrente postale.

§ L'avv. __________, difensore di AC 2, il quale chiede si verifichi la questione della prescrizione del reato di infrazione aggravata alla LFStup così come formulata dopo la modifica del CP del 1.1.2007. Evidenzia delle imprecisione nei termini utilizzati nell’AA, che fa confusione, a suo dire, tra canapa e marijuana. Fa un accenno all’errore di diritto e nega il dolo nell’agire del suo cliente; allo stesso può essere imputata unicamente una negligenza. Rileva il ruolo secondario del suo assistito che è subentrato ad una terza persona solo in un secondo tempo; egli solleva dubbi sulla correità del suo cliente. Sottolinea il lungo tempo trascorso dai fatti e invoca il diniego di giustizia. Nega vi sia stato arricchimento da parte del suo cliente. Conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione per il punto 1 AA per i motivi sopra indicato e, in via subordinata, in caso di condanna, una riduzione importante della pena proposta dal PP.

§ L'avv. __________, difensore di AC 1, il quale a sua volta solleva la questione della prescrizione dei reati in esame. Evidenzia anch’egli delle imprecisione nei termini utilizzati nell’AA, che fa confusione, a suo dire, tra canapa e marijuana. Si associa a quanto detto dal suo collega quo alla negligenza. Ricorda inoltre come ai tempi dei fatti qui in esame la situazione giuridica fosse ben lungi dall’essere chiara. Il difensore chiede la derubrica del punto 2.2 AA in contravvenzione, questo reato è pertanto prescritto, come pure il punto 3 AA. Relativizza la gravità dei reati commessi e sottolinea il guadagno limitato del suo cliente. Conclude anch’egli chiedendo l’assoluzione per i motivi citati sopra ed in caso di condanna una notevole riduzione della pena proposta dall’accusa.

§ Il Procuratore pubblico, in replica, precisa la questione della prescrizione, a suo avviso non data per il punto 1 e 2.2 AA, mentre che per il resto si conferma nelle precedenti conclusioni.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1 dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con __________ e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa fr. 3'250'000.-

e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-?

1.1.2 tra maggio ed ottobre 2000, a __________ e __________,

coltivato, detenuto e preparato al fine di essere venduta 35,680 chili di marijuana (THC tra 9.2% e 18%) destinati alla vendita?

1.1.3 nel giugno 2004, a __________, procurato 540 grammi di hashish?

1.1.1.1 trattasi, in parte, di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole?

1.1.1.2 Ha agito per negligenza?

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

  1. E’ stato violato il principio di celerità?

  2. Può beneficiare della sospensione condizionale?

  3. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con AC 1 e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa fr. 3'250'000.-

e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-?

E meglio come descritto nell’atto di accusa.

1.1.1 trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole?

1.1.2 Trattasi di reato commesso per negligenza?

  1. E’ stato violato il principio di celerità?

  2. Può beneficiare della sospensione condizionale?

  3. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato in fatto ed in diritto

  1. AC 1, cittadino olandese, è nato a __________ il __________, ed è giunto in Ticino all’età di due anni, essendosi la madre trasferita a __________ dopo la separazione dal marito, mentre che il padre ed il fratello sono rimasti in Italia. Terminate le scuole dell’obbligo, l’accusato ha iniziato l’apprendistato di commercio senza però concluderlo ed ha poi intrapreso la professione di fotografo ottenendo il relativo diploma nel 1991/1992. A suo dire, negli anni successivi egli avrebbe viaggiato, ciò che gli avrebbe dato l’occasione di occuparsi dell’importazione di merce di vario genere (profumi, tisane, abbigliamento, oggetti d’artigianato locale, foto, ecc.), poi rivenduta nei vari mercatini. In questo periodo egli avrebbe svolto anche attività di volontariato sia all’estero che in Svizzera ed avrebbe pure continuato a coltivare la passione per la fotografia, realizzando e vendendo foto fatte durante i suoi viaggi. Tutto ciò per circa 4 anni, sino all’apertura del negozio __________ di __________, e quindi ai fatti che hanno causato l’avvio del presente procedimento.

Al dibattimento l’accusato ha raccontato che dopo la chiusura del negozio di canapa da parte della polizia egli avrebbe ripreso le precedenti attività, ricominciando a viaggiare e a partecipare ai mercatini. Nel contempo avrebbe allestito vari servizi fotografici e si sarebbe cimentato nella realizzazione di un film-documentario.

A carico del prevenuto risulta una condanna a 30 giorni di detenzione sospesi per 3 anni per infrazione alla LF sugli stupefacenti (doc. TPC 2). Essa data del 16 agosto 1999, per il che l’odierno giudizio è parzialmente aggiuntivo al precedente ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP.

  1. AC 2, cittadino svizzero, incensurato, è nato a __________ il __________. L’accusato è cresciuto nel __________, dove ha frequentato le scuole sino a conseguire la maturità. Ha poi completato la propria formazione diplomandosi alla scuola di commercio superiore per la gestione alberghiera di __________. Rientrato in Ticino, nel luglio 1999 egli ha iniziato ad occuparsi degli aspetti informatici della __________ sagl, società di cui era socio e a cui faceva capo il canapaio __________ gestito dal AC 1, suo amico d’infanzia. AC 2 ha precisato di essersi sempre interessato di informatica, settore in cui - come spiegato in aula - lavora tuttora.

  2. Il 2 febbraio 2000 la Posta svizzera ha segnalato al Ministero pubblico il sospetto che i propri servizi fossero stati utilizzati per l’invio di stupefacenti, stante l’odore di marijuana che emanava da invii postali transitanti per l’ufficio di __________.

In effetti, gli inquirenti hanno individuato e bloccato un gran numero di pacchi contro rimborso, venduti via internet, contenenti marijuana e destinati in prevalenza alla Svizzera romanda e il cui mittente era “__________”, denominazione riconducibile al canapaio __________ di __________.

Ne è seguita la perquisizione dei locali in uso alla predetta __________ Sagl, intestataria del negozio, a seguito della quale sono stati sequestrati 91 kg di canapa (oltre ai 23 chili bloccati presso gli uffici postali), ragione per cui quello stesso il 16 febbraio 2000 i prevenuti sono stati arrestati, e mantenuti in detenzione preventiva sino al 28 febbraio 2000.

Dopo questi fatti AC 2 non ha più interessato la giustizia mentre che AC 1 è stato nuovamente interrogato dagli inquirenti in relazione alla coltivazione di un campo di canapa a __________ e all’acquisto, per conto terzi, di hashish.

  1. Con atto d’accusa del __________, il Procuratore pubblico ha addebitato agli accusati, in correità, l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, tra il 1° gennaio 1999 e il 16 febbraio 2000, acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto circa 700 chili di marijuana realizzando una cifra d’affari globale di circa fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.- ciascuno.

Al AC 1 è inoltre stata imputata l’infrazione alla LFStup per aver coltivato e detenuto ulteriori 35,680 chili di marijuana destinati alla vendita e per aver procurato a terze persone 540 grammi di hashish. In aula il Procuratore, stante la quasi totale prescrizione dell’azione penale, ha rinunciato all’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, anch’essa a carico del AC 1.

  1. Giova rilevare sin d’ora che gli accusati non contestano i fatti a loro imputati in correità al punto 1 dell’atto di accusa (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3), allestito in base ai loro racconti, ragione per cui il proscioglimento da loro postulato per quell’accusa è la conseguenza delle tesi di diritto da loro addotte.

  2. Dal racconto di AC 1 risulta che egli, spinto, a suo dire, dal clima di tolleranza del momento, nel settembre del 1997 ha aperto un primo canapaio in via , il 5° in Ticino, affiancato dall’amico R, che svolgeva ruolo di commesso, mentre che egli si occupava della gestione vera e propria del negozio.

Nel settembre del 1998, AC 1 e R__________ e AC 2 hanno costituito la __________ sagl, avente per fine l’acquisto, l’importazione, la vendita e la produzione di prodotti derivati dalla canapa, nonché la gestione di canapai. AC 1 ha acquisito una partecipazione del 50% mentre che gli altri due soci del 25% ciascuno. R__________ è poi uscito dalla società nel febbraio 1999, cedendo la propria quota al AC 1.

Stando al racconto degli imputati, AC 2 avrebbe iniziato a lavorare in modo fisso per la __________ solo dal mese di luglio 1999, terminati i suoi studi a __________; mentre che prima di questa data egli avrebbe nondimeno intrattenuto dei contatti col socio AC 1, che avrebbe aiutato nell’evasione delle pratiche amministrative. Giunto stabilmente in azienda, AC 2 ha preso si è occupato dell’aspetto informatico, allestendo il sito internet e curando le vendite via internet, che hanno acquisito una sempre maggiore importanza, sino a superare, per cifra d’affari, quelle effettuate dal negozio. In un primo tempo AC 2 si è installato nel retro del negozio di via __________, dove già lavorava il AC 1, ma vista l’evoluzione del commercio gestito dagli accusati, il canapaio è poi stato trasferito in una superficie più ampia presso il Centro __________, e l’attività di AC 2 in un ufficio con magazzino annesso ubicato in via __________, sempre a __________. L’organizzazione di questo ufficio a carattere informatico/amministrativo è stata lasciata a AC 2, mentre che AC 1 ha continuato a gestire la vendita al dettaglio in negozio, coadiuvato dai vari commessi che si sono susseguiti nel tempo. AC 1 si è anche occupato dell’acquisto e della coltivazione della canapa.

Stando al suo racconto egli ha iniziato a coltivare canapa nel luglio 1999, prima a __________ e poi a __________. Dopo la locazione del magazzino di via __________ egli ha utilizzato anche questi spazi per insediarvi una coltivazione indoor. L’imputato ha spiegato che all’inizio dell’attività, non disponendo ancora la __________ di una propria coltivazione, i sacchetti profumati venivano tutti acquistati, già confezionati, da una ditta di __________. In seguito la canapa è stata acquistata sciolta da varie ditte svizzere, ed erano poi i loro commessi a confezionare, con essa e con quella prodotta dalle coltivazioni della __________, i sacchetti che venivano venduti al dettaglio.

Non stupisce certo che, anche se il negozio vendeva ogni tipo di prodotto derivante dalla canapa, il prodotto più venduto fosse proprio il sacchetto profumato, reinterpretato dagli accusati in un più fantasioso, ed originale, “fiori di canapa secchi da collezione”. Gli accusati hanno ammesso che questo prodotto, ma si tratta di un’ovvietà, era anche quello maggiormente richiesto via internet e, secondo il AC 1, costituiva circa il 90% di tutte le spedizioni.

Non senza una punta d’orgoglio imprenditoriale, AC 2 ha puntualizzato che grazie alle sue conoscenze del mercato e agli accorgimenti da lui presi per rendere più accattivante il sito internet, le vendite per corrispondenza di canapa, “prodotto commerciale dotato di un enorme potenziale economico per il paese” (verbale 16.12.2000, pag. 1), sono aumentate in modo esponenziale tanto da diventare da ultimo la principale fonte di reddito del loro commercio (indicativamente fr. 10'000.-/12'000.- di cifra d’affari per giorno lavorativo per le sole vendite per corrispondenza, verbale citato, pag. 2), tanto da doversi fare affiancare da alcuni collaboratori che si occupavano della preparazione delle spedizioni e della verifica delle generalità dei clienti per soddisfare tutte le richieste.

Non vi è dubbio che l’attività organizzata dagli accusati sia stata fiorente e redditizia. Stando alle loro ammissioni, confermate dall’analisi della contabilità (cfr. AI 62, rapporto EFIN), tra gennaio 1999 ed il febbraio del 2000 gli accusati hanno avuto a disposizione circa 700 chili di marijuana, di cui circa 590 chili venduti ad un prezzo compreso tra i fr. 1.60 e i fr.10.- al grammo (a seconda della qualità), mentre che la rimanenza è stata sequestrata dalla polizia. Ne consegue (ammettendo un prezzo medio di fr. 5.50 al grammo) che gli accusati hanno realizzato una cifra d’affari globale di quasi fr. 3’250'000.-, traendo inoltre un profitto personale pari ad almeno i loro stipendi di complessivi fr. 46’000.- ciascuno (pari a fr. 3'000.- al mese per il 1999 e di fr. 5000.- al mese per il 2000 oltre ad una gratifica di fr. 4'000.- a fine 1999). A fronte di una cifra d’affari così elevata il reddito personale appare assai modesto. Gli accusati affermano di aver avuto ingenti spese e di avere reinvestito nella società i guadagni conseguiti per potenziare le infrastrutture e aumentare la produzione, ciò che la pubblica accusa ha creduto, atteso che l’atto di accusa (punto 1, pag. 2) limita ai predetti importi mensili il profitto personale dei prevenuti.

  1. Nell’ottobre 2000 AC 1 è stato interrogato dagli inquirenti in relazione ad una nuova (presunta) infrazione alla LF sugli stupefacenti. Nel corso di un controllo di polizia presso il suo domicilio per sospetta infrazione alla LDDS le forze dell’ordine hanno rinvenuto vari chili di marijuana. AC 1 ha così ammesso di aver coltivato, tra maggio e ottobre 2000, una piantagione di circa 300 piante di canapa dalle quali ha ottenuto, procedendo ad essiccazione presso il suo appartamento, poco più di 35 chili di marijuana (rinvenuta in parte già confezionata in sacchetti) destinata, a suo dire, alla vendita all’ingrosso a vari negozi di canapa (cfr. inc. 2000.6540, verbale AC 1 13.10.2000, pag. 2 e verbale 10.11.2000, pag. 3). In seguito ha sostenuto che questa sostanza sarebbe dovuta servire per produrre olio essenziale (verbale 28.06.2002 avanti al PP, pag. 8), versione ribadita anche in aula. Interrogato al riguardo, egli ha ammesso, anche in aula, di non avere concluso alcun accordo concreto ma di aver nondimeno contattato dei potenziali acquirenti i quali lo avrebbero invitato a rifarsi vivo una volta la canapa raccolta ed essiccata.

La Corte non gli ha creduto nemmeno per un secondo. Quella dell’olio essenziale è un’altra delle usuali frottole inventate dai trafficanti di canapa (come quella dei sacchetti odorosi per profumare gli armadi a fr. 10.- il grammo o, nella versione degli accusati, dei fiori secchi da collezionare) per giustificare la coltivazione, la detenzione e la vendita di marijuana. In altri casi giudiziari del genere la panzana era almeno stata addotta con migliore sentore di verosimiglianza, avendo taluni versato in atti contratti (simulati) vertenti sulla vendita di tale olio (addirittura a fr. 100'000.- il litro in un caso), ed altri addirittura posseduto dei distillatori, onde far credere che davvero si procedesse in tal modo (ma semmai, sia chiaro, con i cascami della pianta di canapa, e non certo con i fiori essicati, sempre venduti a peso d’oro come stupefacente). AC 1, pregresso venditore di marijuana in quantità industriale, si è limitato a vantare l’esistenza di vaghi pour-parler in tal senso, per il che è chiaro che si tratta di una debole scusa volta a giustificare la sua soggettivamente grave ricaduta a distanza di pochi mesi in quei commerci per cui era stato arrestato. Rimane il fatto, incontrovertibile, che la canapa da lui coltivata aveva un THC compreso tra 9.2% e 18%, ed era perciò a pieno titolo dello stupefacente.

Trattandosi tuttavia di infrazione semplice alla LFStup, la Corte ha accertato la parziale prescrizione del reato ascrittogli al punto 2.1 AA, limitando l’addebito a suo carico alla sola detenzione e alla preparazione ai fini della vendita di circa 35 chili di marijuana, nel solo ottobre 2000, momento dell’intervento degli inquirenti.

  1. Nel novembre 2004 AC 1 è stato nuovamente inchiestato. Interrogata dalla polizia, __________ ha dichiarato di avergli procurato nel giugno 2004 circa 600 grammi di hashish, ciò che egli ha confermato, specificando che 60 grammi erano destinati al suo consumo, mentre che 540 grammi erano stati da lui acquistati per conto di amici, fattispecie che trova riscontro al punto 2.2 AA (cfr. inc. 2004.9428, verbale AC 1 26.11.2004).

  2. Così definiti i fatti, le difese hanno addotto la prescrizione dell’azione penale in relazione all’imputazione di infrazione aggrava alla LFstup di cui al punto 1 AA, atteso che dopo la modifica della parte generale del codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la cifra 1, ultimo cpv., seconda frase dell’art. 19 LFStup, che si esprime genericamente in termini di “pena detentiva non inferiore a un anno” consentirebbe di dedurre che il periodo di prescrizione non è di 15, ma bensì di soli 7 anni, con la conseguenza dell’intervenuta prescrizione.

A siffatta soluzione osta già solo la semplice lettura dei combinati art. 26 LFStup e 40 e 97 cpv. 1 CP, ad ogni buon conto questa Corte si rifiuta di credere che il legislatore federale abbia inteso, con la predetta modifica della parte generale del CP, con cui si è perseguito tutt’altro scopo, anche abbreviare il termine di prescrizione per l’infrazione aggravata alla LFStup, supposto intento al riguardo del quale il messaggio è invero silente.

Per questa Corte la situazione è pertanto chiara.

I ricorrenti potranno comunque tentare di convincere la competente CCRP, che certo darà loro più approfondita udienza, dell’esistenza della modifica legislativa in tema di prescrizione dell’azione penale da loro addotta.

  1. Ciò detto sull’eccezione di prescrizione, si ha per il resto che l'art. 19 cifra 1 LFStup sanziona, tra l’altro, chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, coltiva e vende stupefacenti. Secondo costante giurisprudenza, la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati è punibile a norma dell'art. 19 cifra 1 LFStup se lo scopo è quello di estrarne stupefacenti. L’infrazione è realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore coltiva o vende della canapa che può essere consumata come stupefacente, il che è il caso quando il suo tenore in THC supera il limite dello 0,3% (DTF 126 IV 198).

Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione è realizzata quando l’autore sa che la canapa che coltiva o vende sarà usata come droga. E’ di conseguenza punibile ai sensi della norma in discussione il fatto di coltivare e vendere canapa quando l'agente sa che sarà usata come stupefacente (DTF 126 IV 60; 198 consid 2; STF 24.5.2002 in re C.F. in SJ 2002 I 446).

  1. Se dal profilo oggettivo è assodato che quanto detenuto (e venduto) dai prevenuti era stupefacente (per il punto 1 AA: AI 42, all. 44; per il punto 2.1 AA: inc. 2000.6540, AI 2), ciò che essi neppure contestano, dal profilo soggettivo essi sostengono di avere agito per negligenza.

La tesi è a dir poco pretestuosa.

Atteso che appare assai poco verosimile l’ipotesi che essi abbiano venduto o detenuto circa 700 kg di marijuana per colpevole inavvertenza, la negligenza, a mente loro, sarebbe data per rapporto all’attitudine dei loro clienti nei confronti del prodotto acquistato, avendo essi ignorato l’uso che sarebbe stato fatto della marijuana da loro venduta, rispettivamente sostenendo di essersi cautelati proprio nei confronti dell’eventualità dell’utilizzo illecito della stessa.

Orbene, la Corte nemmeno intende entrare nel merito di siffatte argomentazioni.

Il fatto che gli accusati possano eventualmente credere (il che la Corte dubita) a quanto hanno raccontato agli inquirenti ed in aula, non emenda il racconto, che rimane un cumulo di fandonie. E’ infatti del tutto certo, che l’unico motivo dell’esistenza del loro canapaio, e degli altri 70 e oltre che hanno (simultaneamente) aperto i battenti in Ticino, era quello della consapevole vendita di marijuana ad una consapevole clientela, marijuana pagata cara in ragione del suo effetto psicotropo (più alto l’effetto, più alto il prezzo), e destinata ad essere utilizzata solo ed esclusivamente come stupefacente. Ciò che tutti sapevano perfettamente: venditore di fumo e acquirente di fumo. Nessun’altra motivazione (sacchetti odorosi, fiori da collezione, estrazione di olio essenziale) spiega infatti ragionevolmente prezzi tanto elevati (sino a fr. 10.- al grammo), e nonostante ciò un simile giro di clientela, d’affari e di negozi tematici, e difatti non esiste altra spiegazione per il business degli imputati.

Se davvero essi, a 7 anni dai fatti e dopo decine di processi sul tema, intendono ancora sostenere che loro erano venditori di fiori secchi da collezionare, e che solo per colpevole inavvertenza potrebbe darsi che qualche cliente si sia fumato la collezione, possono anche in questo caso sperare di avere migliore fortuna avanti alla CCRP, perché la scrivente Corte non ha veramente tempo da perdere facendosi prendere in giro.

All’autorità di ricorso dovranno però anche spiegare, tentando di sottrarsi al ridicolo, come mai il negozio vendeva anche oggetti

  • in particolare i “Pollen Shaker” (depollinatori) ma anche i “Roll Up”(cartine per sigarette) - abitualmente usati per il consumo della marijuana come stupefacente. E ancora, mal si comprende, qualora gli imputati fossero stati realmente convinti di vendere dei fiori secchi da collezione, perché inibirne l’acquisto ai minorenni, quando invece ogni sana e lecita passione, anche quella di collezionare fiori secchi, dovrebbe essere coltivata sin dalla più tenera età.
  1. La Corte ritiene che l’argomento difensivo invocato non sia tanto quella del reato eventualmente commesso per negligenza, ma semmai, anche se non sollevato in modo esplicito come tale, quello dell’errore sulle circostanze di e/o dell’errore di diritto, temi già decisi a più riprese dal Tribunale federale e sui quali questa Corte non intende dilungarsi, ragione per cui gli imputati sono rinviati alla lettura delle sentenze 6S.56/2006 del 15 giugno 2006 e 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, con i relativi rinvii.

E’ quindi solo a titolo abbondanziale che si rileva che l’impegno scritto a non consumare la canapa a scopo di stupefacente che gli accusati facevano sottoscrive ai loro clienti mal si concilia con la pretesa (per altro solo accennata) di aver agito guidati dalla convinzione di essere autorizzati a vendere stupefacente.

Allo stesso modo, anche le tanto decantate precauzioni prese per evitare la vendita a minorenni non si spiegherebbero se il commercio fosse stato ritenuto legale.

Ne è lo stesso delle asserite richieste di pareri giuridici, e della apparente correttezza formale del loro commercio, essendo sempre e comunque stato sottaciuto il reale intento di vendere consapevolmente dello stupefacente a clienti desiderosi di acquistarlo.

Quanto al particolare clima dell’epoca, noto alla Corte e alle parti e che qui non giova rievocare, è anche in questo caso stabilito dalla giurisprudenza federale che esso può al massimo giustificare una lieve riduzione della pena, ciò che agli accusati è stato abbondantemente concesso.

  1. Parimenti pretestuosa, infine, l’ipotesi di una violazione dei diritti della difesa, per il motivo che l’atto di accusa avrebbe equivocato sui termini “canapa” e marijuana”.

Vero è infatti che i prevenuti, espertissimi operatori del settore, ben conoscono tutte le parti della piantina di canapa, e ben sanno che lo stupefacente proviene dai fiori della stessa, debitamente essicati. Se l’atto di accusa (ma anche la presente sentenza), si sono alle volte espressi in termini di “canapa” intendendo però con ciò lo manifestamente lo stupefacente, ciò non ha in alcun modo violato i diritti degli imputati, che conoscono perfettamente il motivo per cui sono stati rinviati a giudizio e che hanno potuto pertanto difendersi compiutamente, prova ne è del resto la pletora di argomentazioni risibili (tra cui questa, al limite della malafede processuale) da loro sollevate.

  1. Il 3 aprile 2002, dovendo corrispondere con l’UEF di __________ al proposito del destino del conto corrente postale di __________ sagl, all’epoca bloccato, la Segretaria giudiziaria scriveva”che il procedimento penale in cui è stato ordinato il blocco del surriferito conto corrente è in fase terminale. Entro la fine del corrente mese verrà presa una decisione in merito all’intero incarto e quindi pure alla misura del blocco a suo tempo ordinato.” (AI 48).

Stante l’ammissione del fatto che il procedimento penale sarebbe stato in dirittura d’arrivo già nell’aprile del 2002, l’atto di accusa emanato solo il 6 dicembre del 2006 appare manifestamente lesivo del principio di celerità, ciò che nella specie costituisce la migliore argomentazione difensiva in favore degli imputati.

  1. In definitiva, la Corte accerta che entrambi gli accusati sono autori colpevoli, in correità, di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti così come descritto al punto 1 AA. AC 1 deve inoltre lasciarsi imputare l’ulteriore infrazione (non aggravata) alla predetta legge per la detenzione e la preparazione, limitatamente al mese di ottobre 2000, di circa 35 chili di marijuana come pure per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish (punti 2.1 e 2.2 AA).

  2. Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Per l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

  1. AC 1 deve rispondere (in correità col AC 2) di infrazione aggravata alla LFStup, commessa per mestiere realizzando una cifra d’affari di circa fr. 3’250'000.- e percependo un guadagno di almeno fr. 46'000.-, per aver trafficato circa 700 chili di marijuana. Egli deve inoltre lasciarsi imputare due infrazione semplici - che poco hanno invero inciso ai fini della pena - a predetta legge per aver detenuto e preparato al fine di essere veduti ulteriori circa 35 chili di marijuana e per aver procurato a terzi 540 grammi di hashish.

La gravità oggettiva dei reati commessi è grande, e risulta essenzialmente dall’infrazione aggravata alla LFStup, e per meglio rendere l’idea essa avrebbe giustificato, avesse avuto luogo il rinvio a giudizio in tempi più brevi, il deferimento dinanzi ad una Corte delle Assise criminali e pertanto una richiesta di pena superiore ai 3 anni, non essendo la fattispecie nel suo complesso molto dissimile da quello in __________, approdato appunto avanti ad una Corte criminale.

L’accusato ha agito per mero scopo di lucro, ma questa è un‘ovvietà in materia di stupefacenti, e con modalità imprenditoriali, espandendo progressivamente la propria attività, sviluppando coltivazioni proprie ed acquisendo nuovi spazi logistici in cui impiantare il proprio commercio nel tentativo, palese, di far fronte alla crescente richiesta e di smerciare quantitativi di canapa sempre maggiori. AC 1 ed il socio hanno dato prova di intraprendenza ben superiore alla media, ed in tal senso inusitata (ciò di cui del resto si sono vantati), arrivando a commercializzare lo stupefacente via internet e a distribuirlo quindi per posta. Aggrava, anche se in misura modica, la situazione del AC 1 il suo precedente specifico dell’agosto 1999 ed il fatto di essere stato nuovamente coinvolto in un’inchiesta legata alla canapa pochi mesi dopo essere stato arrestato per i fatti del canapaio __________ e ad inchiesta perciò ancora in corso.

A favore dell’accusato, la Corte ha riconosciuto di avere raccontato i fatti senza particolare reticenze, così come ha tenuto conto del particolare clima dell’epoca e della violazione del principio di celerità.

Tutto questo considerato la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa del AC 1, e per nulla severa, una pena detentiva di 18 mesi , sospesa per 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Questa pena deve essere considerata parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di detenzione inflittagli in data 16 agosto 1999.

  1. AC 2 si pone, dal punto di vista oggettivo, ad un livello quasi analogo a quello del coimputato. Anch’egli deve rispondere infatti della gravissima infrazione alla LFStup commessa per mestiere in correità col AC 1, e pure per lui valgono quindi le predette considerazioni circa la gravità oggettiva dei reati.

Quo alle motivazioni del suo agire, anche AC 2 ha delinquito a scopo di lucro dando prova di spiccate doti organizzative e manageriali, e quanto detto al proposito per il AC 1 può venire integralmente ripreso per il AC 2. Non vi è dubbio che il suo contributo allo sviluppo dell’attività illecita è stato determinante. Infatti, sotto la sua guida, e per suo esclusivo merito, le vendite tramite internet hanno fatto decollare la cifra d’affari societaria. A suo favore può essere menzionato unicamente il fatto che egli ha aderito operativamente ad un’attività già avviata da terzi, segnatamente il AC 1 ed il R__________, pur essendone socio consapevole sin dalla prima ora.

Dal punto di vista soggettivo la posizione del AC 2 è leggermente più favorevole di quella del correo. Egli è infatti incensurato e dopo i fatti della __________ non ha più interessato la giustizia.

Come per il AC 1, anche a suo favore, la Corte ha ritenuto la confessione, il clima dell’epoca e la violazione del principio di celerità.

Tutte queste circostanze hanno permesso di contenere la pena detentiva a suo carico in 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa per 2 anni.

  1. Gli accusati sono condannati a pagare le tasse di giustizia di

fr. 600.- e le spese processuali in ragione di ½ ciascuno.

  1. E ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, menzionato nell’atto d’accusa, compresi i conti correnti ed il conto corrente postale intestati alla __________ sagl, trattandosi di provento di reato. E’ inoltre ordinata la distruzione dello stupefacente sequestrato.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.1.2;

B. per AC 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che al no. 1.1.2;

visti gli art. 22, 23, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71 CP;

19a, 19 cifra 1 e 2 LFstup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome, in parte, commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole,

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1 dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con AC 2 e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-;

1.1.2 nell’ottobre 2000, a __________, in correità con terzi,

detenuto e preparato al fine di essere venduta 35,680 chili di marijuana (THC tra 9.2% e 18%) destinati alla vendita;

1.1.3 nel giugno 2004, a __________, procurato 540 grammi di hashish;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

  1. AC 2 è autore colpevole di:

2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole,

per avere, senza essere autorizzato,

dal 1. gennaio 1999 al 16 febbraio 2000,

a __________, __________ e __________,

in correità con AC 1 e con terzi,

facendo capo alla società __________,

acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra 9.6% e 21.6%),

realizzando una cifra d’affari globale di circa fr. 3'250'000.- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.-;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

  1. Di conseguenza,

3.1 AC 1, ritenuta la violazione del principio di celerità, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di 30 giorni di detenzione inflittagli il 16.8.1999 dal Tribunale distrettuale di __________, è condannato:

3.1.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.1.2 a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese processuali;

3.1.3. l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

3.2 AC 2, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:

3.2.1. alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2 a pagare le tasse di giustizia di fr. 300.- e ½ delle spese processuali;

3.2.3. l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

  1. È ordinata la confisca di quanto in sequestro, indicato nell’AA, con distruzione dello stupefacente.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 600.--

Inchiesta preliminare fr. 3'416.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 4'066.60

============

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 1'708.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 2'033.30

============

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 1'708.30

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 2'033.30

============

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

9

AA

  • Art. 2.2 AA

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 97 CP

LFstup

  • art. 2 LFstup

LFStup

  • art. 19 LFStup
  • art. 26 LFStup

LS

  • Art. 19a LS

TG

  • art. 39 TG

Gerichtsentscheide

4