Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_57/2025
Sentenza del 30 gennaio 2025
I Corte di diritto penale
Composizione Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, von Felten, Wohlhauser, Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti, ricorrente,
contro
Oggetto Truffa ripetuta, falsità in documenti ripetuta; arbitrio, presunzione d'innocenza,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.319+322, 17.2024.252+253).
Fatti:
A.
Con sentenza del 13 settembre 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di ripetuta truffa, per avere, agendo in correità con altre persone, il 27 marzo 2020 a W., facendo inoltrare dal gerente della società alla banca C. il modulo di richiesta di credito Covid-19 a favore della D.________ Sàrl, attestante una cifra d'affari fittizia di fr. 1'536'035.--, ottenuto illecitamente un credito Covid-19 di fr. 154'600.--. All'imputato è inoltre stato addebitato di avere, sempre il 27 marzo 2020, a X., fatto inoltrare alla stessa banca un modulo di richiesta di credito Covid-19 a favore della E. Sàrl, attestante una cifra d'affari fittizia di fr. 2'154'860.--, ottenuto illecitamente un credito Covid-19 di fr. 215'400.--. La Corte cantonale gli ha altresì rimproverato di avere, il 23 aprile 2020, a Y., facendo inoltrare a F. un modulo di richiesta di credito Covid-19 a favore della ditta individuale G., attestante una cifra d'affari fittizia di fr. 1'623'364.--, ottenuto illecitamente un prestito Covid-19 di fr. 162'000.--. In relazione a questi atti, A. è pure stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti. La Corte delle assise criminali lo ha parimenti dichiarato colpevole di truffa e di falsità in documenti per avere, in correità con altre persone, nel giugno del 2020 a Z., inoltrato alla banca H. un modulo di richiesta di credito Covid-19 a favore della ditta I., indicando nello stesso una cifra d'affari fittizia di fr. 958'420.--, ottenuto illecitamente un prestito Covid-19 di fr. 95'000.--. A. è per contro stato prosciolto dalle imputazioni di truffa e di falsità in documenti riguardo ad una richiesta di credito Covid-19 presentata alla banca J.________ dalla società K.________ GmbH per fr. 211'000.--. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 32 mesi. È in particolare pure stato condannato, in solido con altri imputati, al pagamento a favore dell'accusatrice privata B.________ di fr. 88'251.17, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni, nonché di fr. 22'427.58 a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP.
B.
Contro il giudizio di primo grado, A.________ e la B.________ hanno adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) che, con sentenza del 28 novembre 2024, ha respinto l'appello dell'imputato, accogliendo per contro l'appello dell'accusatrice privata. La Corte cantonale ha confermato il giudizio di colpevolezza del tribunale di primo grado, riconoscendo inoltre l'imputato autore colpevole di truffa e di falsità in documenti in relazione al prestito Covid-19 di fr. 211'000.-- chiesto ed ottenuto in nome e per conto della K.________ GmbH. La CARP lo ha condannato alla pena detentiva di 32 mesi ed al pagamento di un ulteriore importo di fr. 210'941.04, oltre interessi, a favore dell'accusatrice privata B.________ a titolo di risarcimento dei danni, e di fr. 5'408.-- quale indennizzo secondo l'art. 433 CPP.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede in via principale di annullarla e di essere prosciolto dalle imputazioni di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti nonché di essere esonerato dal pagamento di indennità agli accusatori privati e dal pagamento delle spese procedurali. Chiede inoltre di non dovere rimborsare alcunché allo Stato del Cantone Ticino per la retribuzione del suo difensore d'ufficio e postula il riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP. In via subordinata, il ricorrente chiede una riduzione della pena detentiva e l'esonero dal pagamento di risarcimenti ed indennità agli accusatori privati, nonché di spese procedurali e di rimborsi per la retribuzione del difensore d'ufficio. Chiede, anche in via subordinata, il riconoscimento di un indennizzo giusta l'art. 429 CPP. Postula altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 462 consid. 1.1, 476 consid. 1).
1.2. Con un unico atto, il ricorrente presenta un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. L'impugnativa è diretta contro una decisione pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La via del ricorso (ordinario) in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è quindi aperta. Con questo rimedio è possibile far valere la violazione del diritto federale, che comprende anche il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Non vi è perciò spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
3.1. Il ricorrente sostiene di non conoscere la lingua italiana e rimprovera alla Corte cantonale di non avere tradotto in tedesco alcun atto della procedura di appello.
3.2. L'art. 68 cpv. 2 CPP prevede che, anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e di causa. Questa disposizione rinvia ai diritti specifici dell'imputato, che derivano essenzialmente dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 6 n. 3 lett. a ed e CEDU, 14 n. 3 lett. a e f del Patto ONU II (RS 0.103.2), nonché dalla relativa prassi. Queste norme garantiscono all'imputato il diritto di ottenere gratuitamente la traduzione di tutti gli atti e le dichiarazioni la cui comprensione è necessaria per garantire efficacemente le sua difesa e beneficiare di un processo equo (DTF 143 IV 117 consid. 3.1). Non esiste tuttavia un diritto di ottenere la traduzione integrale dell'incarto e degli atti di procedura. L'estensione dell'assistenza che deve essere riconosciuta all'imputato di una lingua madre diversa dalla lingua del procedimento non deve essere valutata in modo astratto, ma in funzione dei bisogni effettivi dell'imputato e delle circostanze del caso concreto (DTF 145 IV 197 consid. 1.3.3.; 143 IV 117 consid. 3.1). Nel caso di decreti di accusa, devono essere tradotti il dispositivo e l'indicazione dei rimedi giuridici. Questa garanzia non dispensa l'imputato dal segnalare tempestivamente la sua necessità di ottenere una traduzione e di informarsi del contenuto di un determinato decreto (DTF 145 IV 197 consid. 1.3.3; sentenza 7B_482/2024 del 21 maggio 2024 consid. 2.2.4 e rinvii). Il Tribunale federale esamina il rispetto di questo obbligo tenendo inoltre conto del principio della buona fede, che nell'ambito del procedimento penale non deve essere rispettato soltanto dalle autorità, ma anche dalle diverse parti, tra cui l'imputato (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a CPP; DTF 147 IV 274 consid. 1.10.1; sentenze 7B_482/2024, citata, consid. 2.2.4; 6B_367/2016 del 13 aprile 2017 consid. 3.2).
3.3. Il ricorrente lamenta in modo generale l'assenza di una traduzione degli atti del procedimento di appello. Ricordato che, come visto, l'invocata garanzia non contempla indistintamente la traduzione di tutti gli atti procedurali, il ricorrente non precisa quali atti non avrebbe compreso e la cui traduzione sarebbe stata necessaria per la sua difesa. Non sostiene di avere invocato tempestivamente dinanzi alla precedente istanza la mancata comprensione di determinati atti e non adduce che la Corte cantonale avrebbe respinto una sua eventuale tempestiva richiesta di traduzione in tal senso. Assistito da un difensore, gli sarebbe spettato fare valere tempestivamente dinanzi ai giudici cantonali un'eventuale manchevolezza che avrebbe potuto pregiudicare i suoi diritti di difesa. Sollevata in termini generici in questa sede, la censura non rende seriamente ravvisabile una violazione della garanzia in questione e non deve pertanto essere vagliata oltre.
Il ricorrente accenna ad una violazione del suo diritto di essere sentito invocando genericamente un'irregolarità commessa dal Ministero pubblico del Cantone di Berna, che non gli avrebbe dato la possibilità di assistere al verbale d'interrogatorio di L.________. Egli si limita a richiamare gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 107 cpv. 1 lett. b CPP, senza tuttavia sostanziare la censura. Disattende inoltre che un eventuale procedimento penale condotto contro altri imputati dal Ministero pubblico bernese non è oggetto della causa in esame, che è stata condotta dal Ministero pubblico ticinese, ed esula quindi dall'oggetto del litigio. Peraltro, il diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio di coimputati nel medesimo procedimento penale è disciplinato dall'art. 147 CPP, disposizione di cui il ricorrente non fa valere la violazione (cfr. DTF 143 IV 457 consid. 1.6; 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3.2). Insufficientemente motivata, la censura non deve quindi essere esaminata oltre.
Per il resto, nel merito, il ricorso disattende del tutto le esposte esigenze di motivazione. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto. Nella fattispecie, egli critica essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale. Si limita però ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato. Il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Quanto al principio della presunzione di innocenza, nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
5.1. Il ricorrente sostiene essenzialmente che il giudizio di colpevolezza si fonderebbe unicamente sulle dichiarazioni degli altri correi. Non si confronta però puntualmente con le considerazioni della Corte cantonale, che ha esposto in modo articolato le ragioni per cui ha ritenuto credibili le dichiarazioni dei coimputati. Omette altresì di considerare che la Corte cantonale non si è fondata esclusivamente sulle chiamate in correità dei coimputati, ma ha pure preso in considerazione ulteriori circostanze quali l'entità degli importi da lui oggettivamente incassati in relazione ai prestiti Covid-19 e l'inattendibilità delle sue spiegazioni al riguardo. Il ricorrente non tiene conto della valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale e non la censura quindi d'arbitrio con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
5.2. Laddove adduce, in particolare, che le autorità penali non avrebbero trovato indizi di reato a suo carico nei suoi dispositivi elettronici (telefono cellulare e computer portatile), il ricorrente non censura specificatamente d'arbitrio l'accertamento, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui egli ha sempre consegnato su supporto cartaceo la documentazione contabile in questione. Né si confronta con il considerando n. 12.2l della sentenza impugnata (pag. 60 seg.), in cui la CARP ha concluso ch'egli può avere utilizzato il computer portatile di un suo uomo di fiducia.
5.3. Il ricorrente nega di avere conseguito un beneficio economico in relazione con le richieste dei crediti Covid-19 incriminati. Non si confronta però in modo specifico con i considerandi n. 12.2c segg. e 13 della sentenza impugnata e non sostanzia in particolare l'arbitrarietà degli accertamenti della CARP, secondo cui egli ha beneficiato di fr. 105'000.-- in relazione con i crediti Covid-19 concessi a D.________ Sàrl ed a E.________ Sàrl, nonché di fr. 52'750.--, oltre ad altro denaro in contanti, in relazione con il credito Covid-19 ottenuto da K.________ GmbH. Né egli si confronta con gli elementi costitutivi del reato di truffa (art. 146 CP), censurandone il mancato adempimento con una motivazione conforme ai requisiti dell'art. 42 cpv. 2 LTF.
Il ricorrente chiede infine, genericamente, una riduzione della pena detentiva inflittagli in modo ch'essa possa essere interamente sospesa. Egli non si confronta tuttavia con la commisurazione concretamente eseguita dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata, consid. 15 segg.) e non sostanzia perciò una violazione degli art. 47 segg. CP. In particolare, non sostiene, né rende verosimile, che i giudici cantonali avrebbero abusato del loro potere di apprezzamento per il fatto che la pena uscirebbe dal quadro legale, sarebbe stata valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, o apparirebbe eccessivamente severa (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). In tali circostanze, non vi sono ragioni per rivenire sulla pena inflitta dalla Corte cantonale.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente privata, che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 30 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni