Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CRP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CRP_001, 60.2011.144
Entscheidungsdatum
20.07.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 60.2011.144

Lugano 20 luglio 2011/ps

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 29.04/2.05.2011 presentato da

RE 1 patr. da:

contro

la decisione 19.04.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena, con la quale ha respinto la sua richiesta di un primo congedo (inc. GPC __________);

richiamato lo scritto 3/4.05.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini, in cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamate le osservazioni 11/12.05.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), mediante le quali dichiara di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Con sentenza 27.01.2009 la Corte delle assise criminali di Locarno ha riconosciuto RE 1 (__________1986), cittadino croato, autore colpevole di omicidio intenzionale e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e l'ha condannato (unitamente ad altri due coimputati) alla pena detentiva di dieci anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 2.02.2008 al 27.01.2009, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase e dell’art. 49 cpv. 2 CP. L'ha inoltre condannato (in solido con un coimputato e correo) a versare alla parte civile, complessivamente, un'indennità di CHF 175'000.-- quale torto morale e CHF 89'448.10 quale risarcimento del danno materiale e delle spese legali cagionati, oltre accessori.

b. In data 17.06.2009 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto il ricorso interposto dal qui reclamante nella misura della sua ricevibilità. Il Tribunale federale con sentenza 11.03.2010 ha infine confermato la condanna del qui reclamante (6B_763/2009).

c. Arrestato il 2.02.2008, RE 1 ha raggiunto il 1/3 dell'esecuzione della pena il 3.06.2011. La metà pena interverrà l'1.02.2013, i 7/12 l'1.12.2013 mentre i 2/3, per la liberazione condizionale, il 2.10.2014; in data 1.02.2018 terminerà l'espiazione della pena (cfr. PES 30.11.2009, allegato 1 dell'inc. GPC __________).

d. Preso atto della suddetta condanna penale, in data 3.05.2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di domicilio a RE 1 (residente in Svizzera dal 1992) per motivi di ordine pubblico e, nel contempo, gli ha intimato di lasciare il nostro territorio al momento del suo rilascio.

Il 13.07.2010 il Consiglio di Stato ha confermato tale risoluzione dipartimentale e il 13.10.2010 pure il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa interposta dal qui reclamante.

Con giudizio 23.03.2011 il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato da RE 1 confermando in ultima istanza il provvedimento preso dalla Sezione della popolazione (2C_901/2010).

e. In data 14.03.2011 il qui reclamante ha chiesto di poter beneficiare di un primo congedo di 12 ore per il giorno 4.06.2011, onde trascorrere alcune ore con la madre, la sorella e il fratello, presso il loro domicilio di __________.

La domanda è stata preavvisata favorevolmente sia dalla Direzione dell'istituto carcerario il 15.03.2011 [che ha giudicato in ordine il comportamento tenuto in prigione dal reclamante (malgrado abbia subito 5 giorni di carcere di rigore siccome trovato il 28.12.2009 in possesso di cannabis dopo un colloquio) considerato che ha iniziato nel 2010 l'apprendistato quale tecnico di stampa con buon profitto e soddisfazione del capo arte e del maestro di tirocinio] e sia dall'Ufficio di patronato il 14.03.2011 [che ha rilevato come RE 1 sia consapevole di avere commesso un grave atto, esprima forti sensi di colpa e sia molto autocritico; ha ritenuto molto buona l'evoluzione in esecuzione di pena (stante l'ottima pagella scolastica da lui ottenuta a quel momento) nonostante il suo ammonimento per detenzione di cannabis; ha evidenziato i regolari ed intensi contatti famigliari ed ha puntualizzato come l'obiettivo del congedo sia quello di "preparare il giovane alla progressione della pena, responsabilizzandolo e per valutare il suo comportamento nell'ambiente sociale", ponendo tuttavia la condizione che vengano applicati gli "usuali controlli dell'urina e dell'alcolemia al momento del rientro dal congedo" (cfr. rapporto 14.03.2011 dell'Ufficio di patronato, allegato all'AI 1 dell'inc. GPC 850.2011.138)].

Il Servizio medico del PCT, per parte sua, ha attestato il 15.03.2011 l'assenza di un impedimento medico.

f. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, sentito RE 1 in data 12.04.2011, ha respinto la richiesta.

Esposte le vicende personali e penali di quest'ultimo il giudice ha rilevato come "oggettivamente, il motivo invocato dal richiedente (o meglio dal suo operatore sociale) per ottenere il congedo appare privo di un valido fondamento di carattere legale, in quanto lo stesso deve essere uno scopo direttamente connesso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti nell'ambito dell'esecuzione della pena. In quest'ottica mal si comprende come possa essere stato allestito un PES come quello che si trova agli atti, dal momento che ci si poteva attendere la decisione di revoca del permesso di domicilio, che è poi giunta il 3 maggio 2010" (cfr. decisione 19.04.2011 del GPC, p. 3). Ha rilevato che il reclamante, in quanto straniero e colpito da un'ingiunzione di allontanamento dalla Svizzera, avrebbe dovuto intraprendere il possibile per reintegrarsi socialmente e professionalmente nel di lui paese d'origine, la Croazia. Così che non ha ravvisato alcun valido motivo a sostegno della di lui richiesta, evidenziando altresì come fosse inopportuna la sua intenzione di voler trascorrere un primo congedo ad __________ con "la possibilità concreta di incontrare parenti e amici della vittima (con le prevedibili conseguenze, anche di ordine pubblico, che potrebbero verificarsi)" (cfr. decisione 19.04.2011 del GPC, p. 3). Infine ha ravvisato un grave e concreto pericolo di fuga, stante la prospettiva di dover scontare una pena di una certa gravità ed essere espulso, al termine della stessa, verso il suo paese d'origine.

g. Contro tale decisione insorge RE 1 con reclamo 29.04/2.05.2011 postulandone la riforma, nel senso che venga accolta la sua domanda di primo congedo.

Esposte brevemente le normative applicabili al caso in esame, ritiene siano in concreto date le condizioni per la concessione di un primo congedo, ovverossia, il raggiungimento della soglia di 1/3 dell'esecuzione della pena, il buon comportamento in carcere e l'impegno sul lavoro, la conformità con il PES (a suo dire a torto criticato dal GPC), l'assenza di un pericolo di fuga visti i forti legami con il nostro paese e l'inesistenza di un pericolo per l'ordine pubblico.

Chiede infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

in diritto

  1. 1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del primo congedo (lit. h).

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.2.

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3.

Il gravame - inoltrato il 29.04.2011 - contro la decisione 19.04.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata lo stesso giorno, è quindi tempestivo.

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1, quale parte al procedimento e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

  1. 2.1.

Con la revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007, sono state introdotte a livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà.

L'art. 75 CP, che pone i principi dell'esecuzione delle pene detentive, stabilisce al cpv. 3 che il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione (cpv. 4).

Questo piano è ripreso nel Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) agli art. 19 cpv. 2, 34 e 35.

In modo particolare l'art. 19 cpv. 2 REPM stabilisce che l'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena. L'art. 34 REPM prescrive inoltre che i servizi coinvolti nell'adozione del PES (ovverossia l'operatore sociale di riferimento, i collaboratori della Direzione delle strutture carcerarie e la Divisione della giustizia) per decidere devono fondarsi: sulla situazione della persona detenuta (lit. a), sui suoi precedenti (lit. b), sul suo stato di salute (lit. c), sul rapporto circa eventuali collocamenti in altre prigioni o stabilimenti (lit. d), sul suo luogo di inserimento sociale alla liberazione (lit. e) e sull'eventuale piano d'esecuzione della sanzione penale già in corso in un altro stabilimento (lit. f).

Il PES è pure disciplinato dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

2.2.

Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

Come chiaramente indicato nel Messaggio del 21.09.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84 cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato espressamente indicato, nell'attuale norma, che un congedo è concesso alla condizione che non vi sia il rischio che il detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati (cfr. FF 1999 p. 1800).

Giusta l'art. 45 REPM il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico.

2.3.

L'esecuzione delle pene è inoltre disciplinata, in Ticino, dal Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.04.2006 (RS 4.2.1.1.3). In modo particolare la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure il 25.09.2008 ha promulgato il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti (RS 4.2.1.1.10), in vigore dall'1.11.2008. Nel suo ingresso, riprendendo i principi posti dal CP, viene spiegato che "nell'ambito delle relazioni dei detenuti con il mondo esterno, il CPS pone dei principi chiaramente enunciati e ricorda che le autorizzazioni di uscita (congedi, permessi e condotta) introdotte dalla pratica e dalle norme concordatarie sono concesse alle persone detenute per permettere loro di mantenere delle relazioni con il mondo esterno, preparare la loro liberazione e per dei motivi particolari (sistemare delle pratiche personali o giuridiche molto importanti o esercitare un mandato politico con termini impellenti che esigono la presenza dell'interessato). Tuttavia, la concessione di queste uscite è possibile unicamente se il comportamento della persona detenuta durante l'esecuzione della sanzione penale non vi si oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CPS) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CPS)". L'art. 5 cpv. 1 di detto Regolamento stabilisce inoltre che per ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve: richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della sua pena (lit. a), portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività (lit. b), giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione previsti nel PES e che questa domanda rientra nello stesso (lit. c), dimostrare che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo (lit. d), disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto (lit. e).

Infine il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 all'art. 75 cpv. 2 ribadisce che l'uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.

2.4.

In ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell'applicazione della pena, deve pertanto analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima, se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva), se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

L'adempimento dei presupposti del comportamento tenuto in carcere e del rischio di fuga e di recidiva si determina sulla base di criteri analoghi - in ogni caso non superiori

  • a quelli applicabili in caso di liberazione condizionale (BSK Strafrecht I - A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 84 CP n. 19).

La formulazione di una prognosi non sfavorevole è sufficiente per concedere il congedo richiesto (decisione TF del 4.04.2011, 6B_1027/2010, consid. 4.3.1).

  1. 3.1.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la richiesta di primo congedo presentata da RE 1, ritenendola, in concreto, un semplice alleggerimento di pena non finalizzato alla progressiva esecuzione della pena sia per l'assenza di validi motivi esplicitati dal condannato sia in vista del suo previsto rimpatrio in Croazia al suo rilascio, non potendo egli più beneficiare nel nostro paese del permesso di domicilio. Ha inoltre intravvisto un pericolo per l'ordine pubblico e un grave e concreto pericolo di fuga.

Il qui reclamante ha per contro asserito l'esistenza di tutti i presupposti per la concessione del primo congedo e ciò in conformità al PES e alle norme applicabili. In modo particolare ha escluso il pericolo di fuga, stanti i suoi stretti legami con il nostro paese, in quanto luogo dove egli è nato e cresciuto, e dove vivono la madre, un fratello e una sorellina, così come numerosi amici. Pure ha scartato un rischio per l'ordine pubblico, da un lato siccome la decisione impugnata sarebbe carente nella motivazione su questo punto, dall'altro lato in quanto assicura un comportamento normale da parte sua qualora dovesse eventualmente incontrare familiari e amici della vittima e propone comunque, se del caso, la possibilità di trascorrere la giornata di congedo a __________ anziché ad __________.

3.2.

Preliminarmente si rileva che nella fattispecie il PES è stato allestito a fine novembre 2009 e approvato nel gennaio 2010, ovverossia pendente il ricorso al Tribunale federale contro la condanna di primo grado confermata dalla CCRP, e prima della crescita in giudicato della decisione di revoca del permesso di domicilio. Seppur sinteticamente corretto in alcune sue parti esso si rivela impreciso e non tiene debitamente conto della mutata situazione del qui reclamante (revoca del permesso di domicilio), dei suoi precedenti nonché del suo luogo di inserimento sociale alla sua liberazione (la Croazia) ai sensi delle normative esposte al considerando 2. La ivi prevista progressione dell'esecuzione della pena è stata infatti elaborata nell'errata ottica del reinserimento di RE 1 nel nostro tessuto sociale dopo il suo rilascio.

Non si comprende inoltre per quale motivo nel PES si indica buona la situazione finanziaria del qui reclamante, stante la sua condanna - seppure in solido con i correi - al versamento a favore della parte civile di indennizzi e risarcimenti complessivamente per oltre CHF 260'000.-- e del fatto che egli abbia beneficiato del gratuito patrocinio sia per la propria difesa davanti alla Corte di primo grado, sia per aggravarsi davanti alla Corte suprema, proprio per gli insufficienti mezzi finanziari disponibili.

La domanda di primo congedo dipoi lascia perplessi nella misura in cui sembrerebbe essere stata introdotta frettolosamente, al fine di immediatamente beneficiare

  • già il primo giorno dopo la scadenza del primo terzo di esecuzione della pena
  • di tale agevolazione. Non vengono infatti addotti motivi precisi ["l'idea di formulare una domanda di primo congedo è venuta a me e al mio operatore sociale visto che scadeva il termine per poterlo chiedere. Io vorrei passare una giornata con la mia famiglia (mia mamma, mio fratello e mia sorella) ad __________ il 4 giugno prossimo" (cfr. verbale d'udienza 12.04.2011, doc. 7, inc. GPC 850.2011.138)] né è stato previsto un programma determinato per tale giornata, contrariamente a quanto richiesto nel PES (cfr. PES, p. 7, allegato al doc. 1, inc. GPC 850.2011.138) ["Non so cosa faremo di preciso. Lo scopo principale è quello di stare con la mia famiglia. Non so se staremo in casa tutto il giorno o se usciremo a passeggiare" (cfr. verbale d'udienza 12.04.2011, doc. 7, inc. GPC 850.2011.138)].

Detta domanda non sembra dipartire da una corretta visione della situazione del reclamante, nella misura in cui non tiene conto del fatto che a pena espiata quest'ultimo dovrà lasciare definitivamente il nostro paese. Inoltre indica le lesioni gravi anziché l'omicidio intenzionale quale reato alla base della sua condanna e non segnala come per la stessa egli sia (di principio) sottoposto alla valutazione della Commissione per i condannati di reati pericolosi.

3.3.

RE 1 ha raggiunto il primo terzo della pena lo scorso 3.06.2011.

Il Consiglio di vigilanza dal 2002 ha stabilito una prassi secondo cui, per determinati detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio) la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena. Prassi questa che questa Corte non ritiene non debba più valere dopo l'entrata in vigore l'1.01.2011 delle nuove regole federali di procedura penale, rispettivamente delle nuove norme in ambito di esecuzione pene. Pertanto in caso di applicazione di detta prassi alla fattispecie, la domanda di primo congedo del qui reclamante risulterebbe essere prematura.

La questione può tuttavia rimanere indecisa, posto come - sebbene RE 1 abbia (nel complesso, in questi primi tre anni di prigionia) tenuto un buon comportamento in carcere (malgrado la già riferita sanzione disciplinare per possesso di cannabis) e abbia dimostrato impegno e buona volontà nel primo anno di apprendistato quale tecnico di stampa - il richiesto (primo) congedo ha da essere rifiutato in ragione dell'esistenza di un pericolo di fuga sulla base delle circostanze che verranno esposte ai considerandi che seguono.

3.4.

Conformemente alla giurisprudenza federale, affinché sia ritenuto il pericolo di fuga, deve apparire con una certa verosimiglianza che l'imputato, se posto in libertà, si sottrarrà al perseguimento penale e all'esecuzione della pena dandosi alla fuga. Il quantum della pena che gli si prospetta può costituire un indizio del rischio di fuga ma non è, comunque, da solo sufficiente per trarre una simile conclusione. Vanno piuttosto prese in considerazione le circostanze concrete del caso particolare ("die konkreten Umstände des betreffenden Falles"), segnatamente l'insieme delle condizioni dell'imputato ("die gesamten Verhältnisse des Angeschuldigten") [decisione TF del 21.06.2000, 1P.188/2000, consid. 3a; DTF 125 I 60 consid. 3a].

3.5.

A seguito dei gravi fatti alla base della sua pesante condanna per omicidio intenzionale, ad RE 1 è (definitivamente) stato revocato il permesso di domicilio dalle competenti autorità che non lo hanno ritenuto in grado di adattarsi all'ordinamento svizzero e lo hanno giudicato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dopo il suo rilascio egli dovrà pertanto far rientro al suo paese d'origine non avendo possibilità alcuna di stabilirsi legalmente e reintegrarsi nel nostro paese. Il PES, come più sopra cennato, rispettivamente l'ivi previsto regime progressivo deve necessariamente orientarsi verso questa realtà.

Avendo per ora espiato tre anni, alla sua liberazione definitiva (prevista per l'1.02.2018) mancano ancora sette anni. All'imputato, oggi quasi venticinquenne, si prospetta dunque ancora un lungo periodo di carcere - anche considerando un'eventuale liberazione condizionale prevista per il 2.10.2014 - al termine del quale egli dovrà obbligatoriamente lasciare il nostro paese. Paese nel quale, peraltro, egli, malgrado vi abbia risieduto sin dall'età di sei anni, ha dimostrato di avere seri problemi ad inserirsi sia in ambito lavorativo - cambiando diversi datori di lavoro e non portando a termine nessun apprendistato così che a tutt'oggi non ha acquisito una professione - sia in ambito sociale. In questo senso, infatti, egli già da minorenne è incorso in due condanne, una per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (nel 2003) e una per furto, ripetuto danneggiamento e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (nel 2005). Nel 2006 è stato riconosciuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale (velocità) e gli sono stati inflitti 21 giorni di detenzione sospesi condizionalmente e la multa di CHF 800.--. Nel 2009 è incorso nella condanna di cui sta attualmente espiando la (pesante) pena, per fatti accaduti nel 2008 in cui egli porta una colpa, ritenuta dal Tribunale di primo grado molto grave, stante come egli abbia intenzionalmente concorso ad uccidere senza alcun motivo un giovane ragazzo che nemmeno conosceva e non gli aveva fatto nulla (cfr. sentenza 27.01.2009 della Corte delle assise criminali, p. 149, inc. TPC __________). Nemmeno la vicinanza della madre e dei fratelli (con i quali ha sempre avuto un ottimo rapporto al contrario di quelli pessimi intrattenuti col padre) gli ha giovato e l'ha potuto trattenere dal delinquere.

Pur essendo cresciuto sul nostro territorio egli possiede legami col proprio paese d'origine. Ne conosce la lingua, gli usi e costumi, intrattiene rapporti con connazionali e con persone che vivono nel suo Paese d'origine, vi vivono diversi suoi parenti (la nonna, gli zii e dei cugini) e ancora prima del suo arresto aveva una relazione sentimentale con una ragazza in Croazia.

Di conseguenza l'insieme di tutte queste circostanze rende (molto) verosimile il pericolo di fuga, così che si giustifica di non accogliere la domanda di (primo) congedo e, di riflesso, il reclamo in esame, meritando la decisione qui impugnata di essere tutelata.

  1. L'esistenza di un pericolo di fuga non impone di esaminare se sussistono altre ragioni a giustificazione dell'esito negativo del gravame.

Ciononostante, a titolo abbondanziale, si osserva come in concreto sia pure ravvisabile un pericolo per l'ordine pubblico.

Contrariamente a quanto indicato nel PES, per la richiesta giornata di congedo non è stato previsto un programma preciso. Il qui reclamante ha asserito di volerlo trascorrere con la madre e i fratelli ma non si sà se resterà con loro per tutto il tempo, se rimarrà in casa o se si avventurerà nelle strade e/o negli esercizi pubblici del __________, zona questa non solo delle amicizie intrattenute da RE 1, bensì anche quella di parenti e amici della vittima come pure quella teatro dei tragici fatti avvenuti nel 2008 di cui egli risponde. Nel rapporto dell'Ufficio di patronato l'operatore sociale di riferimento ha indicato RE 1 come un "giovane consapevole di avere commesso un grave atto, esprime forti sensi di colpa, molto autocritico" (cfr. rapporto Ufficio di patronato 14.03.2011, allegato al doc. 1, inc. GPC __________). Nondimeno nel PES, fra le condizioni previste per la progressione dell'esecuzione della pena, onde evitare rischi di ricaduta, viene segnalata la necessità di intraprendere un percorso terapeutico con la dott.ssa __________ (che dagli atti non emerge se sia, nel frattempo, stato iniziato) finalizzato ad elaborare quanto da lui commesso. Sempre nel PES, pur venendo valutata buona l'attitudine sul lavoro del reclamante ed evidenziato il suo buon atteggiamento nella relazione individuale, vengono segnalati problemi con il gruppo e di reattività.

E i tragici fatti del 2008 sono proprio scaturiti - e degenerati - in seno a un gruppo di giovani, fra cui il reclamante e i suoi due coimputati, senza che vi fosse la benché minima ragione che abbia potuto spiegare atti di così deliberata violenza e che hanno avuto conseguenze letali.

In questo senso motivi di prevenzione dell'ordine pubblico prevalgono sulla necessità del reclamante di mantenere relazioni con i propri stretti parenti, che comunque possono essere salvaguardate, come sin qui avvenuto con frequenza settimanale, mediante visite in penitenziario.

  1. Il reclamante chiede di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria nella persona dell'avv. PR 1, "visto che l'istante non è manifestamente in grado di far fronte alle proprie spese di patrocinio nell'ambito della citata procedura" (reclamo 29.04/2.05.2011, p. 9).

Con l'entrata in vigore l'1.01.2011 del Codice di diritto processuale penale svizzero e del Codice di diritto processuale civile svizzero, che disciplinano esaustivamente sia il patrocinio d'ufficio che l'assistenza giudiziaria in ambito penale e civile - in virtù della forza derogatoria del diritto federale - si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale. In questo senso è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011 (in vigore retroattivamente al 1°.01.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall'1.01.2011.

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono determinati dalle norme di diritto procedurale cantonale e, indipendentemente da ciò, tali diritti discendono pure dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Nel caso in esame il rifiuto di accordare un primo congedo ex art. 84 cpv. 6 CP non costituisce una limitazione particolarmente grave della libertà del condannato atta a giustificare la designazione di un avvocato, né nell'ambito di tale procedura vi erano difficoltà tali da necessitare l'aiuto di un legale e ciò conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 130 I 180 consid. 2.2.; 128 I 225 consid. 2.5.). Nemmeno la causa presentava in modo sufficiente possibilità di successo, stante come al momento dell'introduzione del presente reclamo la revoca del permesso di domicilio a RE 1 era ormai diventata definitiva e che dagli atti appariva evidente che il PES - così come, almeno in parte, i preavvisi formulati dalle competenti autorità interpellate - non ne hanno debitamente tenuto conto in quanto anteriori alla decisione del Tribunale federale del 23.03.2011.

Per tutti questi motivi la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, peraltro non adeguatamente motivata in relazione al presupposto dell'indigenza, non può trovare accoglimento.

  1. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte al minimo, sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84, 86 ss. CP, la LEPM, il REPM, la LAG, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

  3. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

  4. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

per conoscenza:

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

23

Cost

  • art. 29 Cost

CP

  • art. 49 CP
  • art. 75 CP
  • art. 84 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 439 CPP

CPS

  • art. 75 CPS
  • art. 75a CPS

LAG

  • art. 10 LAG

LEPM

  • art. 10 LEPM
  • art. 12 LEPM

LOG

  • art. 73 LOG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF

LTG

  • art. 25 LTG

REPM

  • art. 19 REPM
  • art. 34 REPM
  • art. 45 REPM

Gerichtsentscheide

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