Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CRP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CRP_001, 60.2005.355
Entscheidungsdatum
22.11.2005
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 60.2005.355

Lugano 22 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di dissuggellamento 21.10.2005 presentata dal

sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, Lugano,

degli atti trasmessi dalla PI 1 __________, __________, e degli atti sequestrati presso il domicilio di PI 1 a __________ nell’ambito della procedura rogatoriale inc. Rog. __________ in re ____________________;

richiamate le osservazioni 9/10.11.2005 di PI 1, che chiede, in via principale, la restituzione a lei ed alla banca dei documenti sequestrati ed, in via subordinata, il dissuggellamento da parte di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Preliminarmente occorre rilevare che la competenza della scrivente Camera in relazione alle procedure di dissuggellamento è desumibile dall’art. 4 della Legge cantonale d’applicazione della AIMP del 16.5.1988 (RL TI 3.3.3.2), come già ammesso in passato (decisione del __________, inc. __________).

  2. La presente istanza dev’essere inquadrata nel procedimento di assistenza internazionale a seguito della rogatoria __________ della __________, nella quale è chiesta l’acquisizione di documentazione bancaria e d’altro genere riguardante i rapporti di __________ e PI 1 con __________ e __________, in relazione a fatti concussivi di questi ultimi ai danni di __________ nell’ambito di iniziative imprenditoriali.

  3. Con decisione 14.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha ammesso l’entrata in materia ed ha contestualmente disposto la perquisizione ed il sequestro di un conto bancario indicato nella rogatoria e la perquisizione dell’appartamento di PI 1 a __________ ed il sequestro del materiale relativo ai rapporti con gli indagati (inc. Rog.__________).

  4. Con scritto 21.7.2005 al Ministero pubblico, la banca ha trasmesso i documenti: “Così richiesti dal legale rappresentante della società, i documenti vengono trasmessi sotto suggello, conformemente all’art. 9 della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale.” Al momento della perquisizione dell’appartamento di __________, anche il patrocinatore di PI 1 ha chiesto di porre sotto suggello i documenti rinvenuti.

  5. Conseguentemente, il sostituto procuratore pubblico ha richiesto a questa Camera il dissuggellamento di entrambe le buste chiuse.

  6. La messa sotto suggello di documenti non era inizialmente prevista dal progetto di AIMP. L’art. 9 AIMP è stato voluto dalle Camere federali, e non è stato modificato in occasione della revisione della AIMP del 4.10.1996. L’art. 9 AIMP fa riferimento all’art. 69 della PPF.

  7. Come ricordato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, l’apposizione dei suggelli persegue due scopi, in ambito di assistenza internazionale in materia penale. Anzitutto e principalmente vuole proteggere la sfera segreta, in relazione alle disposizioni sul diritto di non rispondere. Inoltre, l’art. 9 AIMP esige, conformemente al principio della proporzionalità, che non vengano trasmessi allo Stato rogante documenti non necessari all’inchiesta condotta all’estero (DTF 127 II 155 ss.).

  8. La richiesta di mettere sotto suggello i documenti può essere avanzata unicamente dal detentore dei documenti: nel caso di perquisizione e sequestro di un conto bancario, da parte della banca. La richiesta di messa sotto suggello dev’essere avanzata immediatamente, nel corso della perquisizione e del sequestro. L’apposizione del suggello deve avvenire ad opera dell’autorità che agisce, e non da parte del detentore dei documenti (DTF 127 II 156).

Non sono legittimati a chiedere la messa sotto suggello né l’accusato, né il titolare, né l’avente diritto economico del conto bancario.

  1. Conseguentemente allo scopo della norma, l’art. 9 AIMP può essere invocato o per far valere la protezione di una sfera segreta, o per evitare che documenti inutili all’inchiesta estera vengano trasmessi.

  2. Non ogni sfera segreta è tutelata dall’art. 9 AIMP. Occorre far riferimento all’art. 77 PPF, in virtù del quale “non possono essere obbligati a deporre su segreti loro confidati nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti, le levatrici, e i loro ausiliari.” Quando invocato da un avvocato, il segreto deve riferirsi alla sua attività forense, e non ad un’eventuale attività commerciale o fiduciaria (DTF 126 II 495). Il segreto bancario non fruisce della tutela dell’art. 9 AIMP, in quanto l’art. 47 LBCR ha una portata diversa rispetto all’art. 321 CP, e quindi non è opponibile né in un procedimento penale interno né in una richiesta di assistenza internazionale (DTF 123 II 160/1).

  3. La giurisprudenza federale stabilisce inoltre che la richiesta di dissuggellamento deve essere decisa da un’autorità giudiziaria. Se questa ordina la levata dei sigilli, i documenti sono ritornati all’autorità d’esecuzione della rogatoria, perché proceda al dissuggellamento, all’esame degli atti, alla loro cernita, ed infine alla trasmissione di quelli utili all’inchiesta condotta all’estero dall’autorità rogante (DTF 127 II 156).

Per questo motivo, la richiesta di dissuggellamento direttamente da parte di questa Camera formulata a titolo subordinato da PI 1 non è ricevibile.

  1. Nel concreto caso, la messa sotto suggello è stata tempestivamente invocata dalla banca detentrice dei documenti bancari e da PI 1 per i documenti sequestrati presso la sua abitazione a __________. La messa sotto suggello è avvenuta direttamente ad opera della banca (per i documenti bancari) e direttamente ad opera della polizia (per i documenti di __________).

  2. L’apposizione dei suggelli è stata invocata dalla banca perché “così richiesti dal legale rappresentante della società...”. Non sono indicati altri motivi a sostegno della richiesta di suggellamento.

Il patrocinatore di PI 1, nelle proprie osservazioni del 9/10.11.2005, sostiene che le due perquisizioni sono da contestualizzare in un contenzioso esistente tra la sua patrocinata ed il marito. Il procedimento penale (per il quale è chiesta l’assistenza) altro non sarebbe che un pretesto per il marito al fine di raccogliere documentazione da utilizzare nel contenzioso __________ pendente tra i coniugi, in dispregio di una convenzione del 16.12.2003 che comprenderebbe una clausola di segretezza. Documenti relativi ai rapporti tra i coniugi, quali quelli contenuti nella documentazione acquisita sotto suggello, sarebbe irrilevante ai fini del procedimento penale __________ per cui l’assistenza è chiesta, ma potrebbe essere manipolata nel contenzioso tra i coniugi. Per questo motivo, la documentazione va restituita alla banca ed a PI 1.

  1. Nel presente caso non è stata invocata in nessun modo una sfera segreta protetta ai sensi dell’art. 9 AIMP. È invocato unicamente l’altro argomento previsto da questa norma, ma non cumulativamente alla protezione della sfera segreta. Il rispetto della proporzionalità non viene normalmente tutelato con i suggelli, bensì con la cernita dei documenti, così come precisato dalla giurisprudenza anche recente del TF (decisioni 1A.54/2004 del 30.4.2005, 1A.47/2004 del 29.3.2004, DTF 130 II 14).

Le preoccupazioni espresse da PI 1 potranno perciò eventualmente trovare tutela nella cernita dei documenti e nella decisione finale (circoscritta ai soli documenti utili e necessari al procedimento penale __________), eventualmente anche limitando l’accesso agli atti della procedura rogatoriale per escludere, se del caso, un possibile uso estraneo ed improprio dei documenti raccolti.

  1. Nulla osta pertanto al dissuggellamento dei documenti ad opera del Ministero pubblico.

  2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di PI 1, che le ha originate.

Per questi motivi,

visti gli art. 9 AIMP, 4 della legge cantonale di applicazione della AIMP, 67 e 77 PPF, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza di dissuggellamento è accolta.

§ Di conseguenza i documenti sotto suggello sono ritornati al Ministero pubblico perché proceda ai suoi incombenti.

  1. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di PI 1, __________.

  2. Intimazione:

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

4

AIMP

CP

LBCR

PPF

  • art. 77 PPF

Gerichtsentscheide

7