Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5D_34/2017
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5D_34/2017, CH_BGer_005, 5D 34/2017
Entscheidungsdatum
23.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5D_34/2017

Sentenza del 23 marzo 2017

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________, patrocinato dall'avv. Diego Olgiati, opponente.

Oggetto protezione della personalità, torto morale,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 14 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione promossa da A.________ per ottenere da B.________ il pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi quale riparazione del torto morale arrecatole da alcune affermazioni proferite dal convenuto e dal suo legale nel corso di una causa di risarcimento danni introdotta dalla stessa attrice in seguito ad un incidente della circolazione tra le parti; che con sentenza 15 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ e confermato la decisione pretorile; che, nella misura in cui A.________ pretende la riparazione del torto morale per essere stata invitata a "promuovere la causa a Mendrisio", secondo la Corte cantonale vi è regiudicata e su questo punto la petizione avrebbe finanche dovuto essere dichiarata inammissibile; che, per quanto concerne invece le altre affermazioni ("malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto] si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della signora A.", "si tratta di un ricorso chiaramente defatigatorio e temerario, senza alcun costrutto di alcun genere", "temerarietà dell'opposizione [al precetto esecutivo]"), secondo il Tribunale d'appello A. non ha dimostrato di aver subito una lesione della personalità tanto grave - oggettivamente e soggettivamente - da giustificare l'assegnazione di un'indennità in riparazione del torto morale (v. art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO); che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 16 marzo 2017 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di condannare B.________ a rifonderle fr. 10'000.-- oltre interessi; che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria (v. sentenza 5A_536/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 1.3 con rinvii) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali severe esigenze di motivazione: la ricorrente lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio ed un eccessivo formalismo, ma si limita però a semplicemente opporre la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (affermando di aver sufficientemente comprovato la grave sofferenza patita ed osservando come il Tribunale d'appello avrebbe d'altronde potuto assumere d'ufficio ulteriori mezzi di prova); che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 23 marzo 2017

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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