Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_996/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_996/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
21.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_996/2025

Sentenza del 21 novembre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Bovey, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano.

Oggetto notifica di atti esecutivi,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.101).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.1. Con e-mail 17 giugno 2025 l'Ufficio di esecuzione sede di Lugano (UE) ha segnalato all'avv. A.________ l'impossibilità di notificarle in Croazia, tramite rogatoria, alcuni atti esecutivi emanati nelle procedure promosse nei suoi confronti da B.________, invitandola a presentarsi presso l'ufficio entro dieci giorni per la consegna dei documenti, ritenuto che altrimenti la notifica sarebbe stata effettuata tramite la polizia.

Il 3 luglio 2025, su richiesta dell'UE, un agente della polizia si è recato a X.________ (Cantone Ticino) per notificare a A.________ tre atti esecutivi, ossia il verbale di sequestro 13 maggio 2024 n. 3595163, il relativo precetto esecutivo 16 maggio 2024 n. 3598764 ed il verbale di pignoramento 2 luglio 2025 di cui all'esecuzione n. 3236987. Secondo il rapporto dell'agente, l'escussa si trovava all'interno dell'appartamento, ma si è rifiutata di ritirare i documenti. Con e-mail 9 luglio 2025, in risposta alle richieste di informazione di A., l'UE le ha indicato che il tentativo di notifica degli atti tramite rogatoria era stato infruttuoso a causa della sua irreperibilità in Croazia, che ella risultava comunque già al corrente sia del sequestro n. 3595163 (oggetto di opposizione presso la Pretura di Lugano) sia dell'avviso di pignoramento nell'esecuzione n. 3236987 (confermato dall'autorità di vigilanza su ricorso e anche su istanza di revisione) e che la notifica del 3 luglio 2025 andava ritenuta valida. L'UE ha preannunciato che avrebbe inviato i tre atti esecutivi in discussione (e la conferma dell'opposizione al precetto esecutivo n. 3598764) per raccomandata al suo indirizzo di X.. Con e-mail 10 luglio 2025, dopo la richiesta di A.________ di ottenere " i verbali di sequestro e di pignoramento ", l'UE le ha trasmesso l'avviso di pignoramento relativo all'esecuzione n. 3236987, informandola che gli altri atti (ossia il verbale di sequestro 13 maggio 2024 n. 3595163, il relativo precetto esecutivo 16 maggio 2024 n. 3598764 ed il verbale di pignoramento 2 luglio 2025 di cui all'esecuzione n. 3236987) erano stati inviati per raccomandata il giorno prima. La citata raccomandata non è però stata ritirata da A.________ ed è ritornata al mittente il 18 luglio 2025.

Con ricorso 14 luglio 2025 (completato il 18 luglio e il 4 agosto 2025) l'escussa ha fatto valere l'irregolare notifica dei tre atti esecutivi e preteso una nuova notifica in Croazia.

1.2. Mediante sentenza 16 ottobre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato tale ricorso irricevibile.

L'autorità di vigilanza ha innanzitutto ritenuto che non era chiaro quali provvedimenti A.________ volesse impugnare e che, se il ricorso era rivolto contro le e-mail dell'UE del 17 giugno e del 9 e 10 luglio 2025, esso concerneva degli scritti di natura puramente informativa e quindi non impugnabili (ed era comunque manifestamente tardivo con riferimento alla e-mail del 17 giugno 2025). L'autorità di vigilanza ha in ogni modo esaminato la questione sollevata nel ricorso e ha osservato che l'UE aveva tentato una notifica tramite rogatoria in Croazia nel giugno 2024, che tale notifica non aveva tuttavia avuto buon esito per l'irreperibilità di A.________ (trovandosi ella nel Cantone Ticino), che vi erano comunque dubbi sul fatto che ella fosse effettivamente domiciliata in Croazia (dato che risultava tuttora iscritta nel registro cantonale degli avvocati del Cantone Ticino con studio legale a Y.________ ed aveva sovente utilizzato i suoi recapiti a X.________ o Y.________ per la ricezione e l'invio di corrispondenza, ciò che induceva a ritenere che stesse sfruttando l'incertezza relativa al suo effettivo domicilio, rispettivamente l'esistenza di un indirizzo estero, per eludere e ostacolare la notifica dei vari atti), che in siffatte circostanze il ricorso alla polizia per la notifica in data 3 luglio 2025 era ben giustificato (art. 64 cpv. 2 e 72 LEF), che il 3 luglio 2025 l'agente di polizia aveva potuto reperire l'escussa all'indirizzo di X.________ e dialogare con lei (questione che la ricorrente nemmeno aveva affrontato o contestato nel proprio rimedio), che il suo rifiuto di aprire la porta e accettare la consegna valeva quale valida notifica dei tre atti esecutivi (con rinvio alle DTF 117 IIl 7 consid. 3b e 109 III 1 consid. 2b) e che quindi, potendo ritenersi la notifica validamente avvenuta in data 3 luglio 2025, tutte le contestazioni avverso gli atti esecutivi in discussione risultavano tardive e pertanto irricevibili. L'autorità di vigilanza ha infine inflitto a A.________ una multa per aver agito in modo temerario (ossia per aver ostacolato i tentativi di notifica degli atti esecutivi, per poi proporre a ripetizione contestazioni non meritevoli di tutela riferite alla loro mancata ricezione).

Con ricorso in materia civile 13 novembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - di accogliere l'eccezione di prescrizione, di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione del creditore procedente, di accertare la nullità della sentenza cantonale (in via subordinata di annullarla) e delle notifiche dei tre atti esecutivi (ossia del verbale di sequestro 13 maggio 2024 n. 3595163, del precetto esecutivo 16 maggio 2024 n. 3598764 e del verbale di pignoramento 2 luglio 2025 di cui all'esecuzione n. 3236987). Non sono state chieste determinazioni.

Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Quando la sentenza impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie) e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

3.2. Nel suo prolisso rimedio, la ricorrente lamenta un accertamento dei fatti lesivo degli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost., nonché la violazione degli art. 34, 46, 64, 66 e 81 cpv. 1 LEF, del vecchio art. 67 CO, dell'art. 23 CC, degli art. 10, 59 e 60 CPC e dell'art. 30 cpv. 2 Cost.

3.2.1. La ricorrente chiede innanzitutto al Tribunale federale " in ossequio all'art. 81 cpv. 1 in fine LEF " di constatare la " prescrizione dell'az ione di B.________ " fondata sulle norme dell'arricchimento indebito, il cui termine di prescrizione relativo di un anno e assoluto di dieci anni (giusta il vecchio art. 67 cpv. 1 CO) avrebbe iniziato a decorrere il 29 luglio 2008 e sarebbe quindi scaduto il 29 luglio 2009, rispettivamente il 29 luglio 2018, cioè ben prima dell'introduzione della domanda di conciliazione il 18 novembre 2020. A suo dire, " decaduta la pretesa credito matrix, ogni altro atto successivo risulta inefficace ed inesistente, ivi compresa la procedura di sequestro e convalida avviata da B.________ (...) per incassare le ripetibili ".

Secondo la ricorrente poi, siccome il Tribunale federale nella sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 relativa al processo penale aperto nei suoi confronti aveva negato al creditore procedente la qualità di accusatore privato, egli non sarebbe legittimato a far valere delle pretese civili " in base alle stesse circostanze spazio-temporali e di persone ", difetto che dovrebbe essere preso in considerazione d'ufficio dal giudice (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC). A suo dire, pertanto, " la chiarissima sentenza TF n. 6B_306/2019 [...] permette comodamente sia al MP sia al Pretore sia alla CEF di rigettare ogni domanda di B.________ ". Gli argomenti ricorsuali di prescrizione del credito e di difetto di legittimazione attiva risultano inammissibili già per il fatto che tali questioni, relative al merito delle pretese, sono sottratte al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza.

3.2.2. Secondo la ricorrente, poi, i Giudici cantonali si sarebbero fondati su un accertamento dei fatti lesivo degli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost. ed avrebbero anche violato gli art. 34, 46, 64 e 66 LEF, l'art. 10 CPC, l'art. 23 CC e l'art. 30 cpv. 2 Cost. A suo dire, in buona sostanza, il ricorso 14 luglio 2025 sarebbe stato tempestivo siccome le e-mail dell'UE la informavano della validità della notifica ed "erano dunque atti decisionali " e comunque il suo ricorso era " diretto contro l'attività UE delegata alla polizia del 3 luglio 2025", per cui " a cascata tutte le altre comparse sono tempestive ". Il ricorso 14 luglio 2025 sarebbe inoltre stato fondato: i Giudici cantonali avrebbero infatti frainteso la sua situazione personale, " attribuendole un domicilio svizzero inesistente e qualificando come valide notifiche che non hanno mai potuto raggiungerla " ed adottato una motivazione contraria ai principi in materia di notificazione, di domicilio e di diritto di essere sentito. La ricorrente sostiene inoltre che la sua condanna al pagamento di una multa sarebbe priva di motivazione, arbitraria, contraria al principio di proporzionalità, alla LEF e alla giurisprudenza.

Tali argomenti, seppure estesi su più pagine, si esauriscono però in un'apodittica e vaga contestazione dell'impugnato giudizio, priva di un convincente confronto con i ragionamenti - dettagliati e in gran parte fondati su più motivazioni indipendenti - dei Giudici cantonali. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 21 novembre 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 23 CC

Cost

  • art. 2 Cost
  • art. 9 Cost
  • art. 29 Cost
  • art. 30 Cost

CPC

  • art. 10 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC

III

  • art. 109 III

LEF

  • art. 64 LEF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

Gerichtsentscheide

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