Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_935/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_935/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
08.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_935/2025

Sentenza dell'8 dicembre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Bovey, Presidente, Hartmann, Josi, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Christopher Jackson, ricorrente,

contro

B.________, patrocinata dall'avv. Elio Brunetti, opponente,

C.________, rappresentato dalla curatrice avv. Deborah Unternährer Antonini.

Oggetto sospensione della procedura (modifica di una decisione di ritorno di un minore, misure cautelari),

ricorso contro il decreto emanato il 20 ottobre 2025 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.53/75).

Fatti:

A.

A.a. C.________ è nato nel 2014 dalla relazione fra B.________ (nata nel 1977, cittadina rumena) e A.________ (nato nel 1969, cittadino rumeno e germanico).

Dopo aver saputo che B.________ si era trasferita a X.________ (Svizzera) con il figlio, A.________ ha postulato il ritorno immediato del minore in Romania con un'istanza 19 febbraio 2024 fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02). Mediante decisione 19 novembre 2024 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in accoglimento dell'istanza del padre, ha fatto ordine alla madre di collaborare al ritorno del figlio e ha disposto misure di esecuzione, incaricando in particolare l'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino (UAP) " di organizzare il ritorno volontario del minore, in particolare di accertarsi, nel caso in cui la madre decida di seguire C.________ in Romania, che prima della sua partenza il padre abbia ritirato ogni e qualsiasi eventuale denuncia penale sporta contro B.________ e che le relative procedure penali siano state chiuse " (dispositivo n. 2.3). Il giudizio cantonale è stato confermato dal Tribunale federale con sentenza 5A_846/2024 del 27 gennaio 2025, nella quale è stato stabilito che il ritorno di C.________ sarebbe dovuto avvenire entro il 2 marzo 2025. Ad oggi, la decisione di ritorno del minore non è ancora stata eseguita, siccome in attesa dello stralcio delle procedure penali avviate da A.________ nei confronti di B.________ in Romania.

A.b. Il 18 marzo 2025 A.________ ha inoltrato presso la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino una richiesta cautelare chiedente la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio, in applicazione degli art. 6 e 7 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti [LF-RMA; RS 211.222.32].

Con un'ulteriore istanza 15 aprile 2025 A.________ ha inoltre chiesto alla medesima Camera la modifica del dispositivo n. 2.3 della decisione di ritorno in virtù dell'art. 13 LF-RMA, postulando la seguente riformulazione: " L'UAP è incaricato di organizzare il ritorno volontario del minore, in particolare di accertarsi, nel caso in cui la madre decida di seguire C.________ in Romania, che prima della sua partenza il padre abbia richiesto alle autorità competenti lo stralcio di ogni e qualsiasi eventuale denuncia penale sporta contro B.________ ". Mediante decreto 15 maggio 2025 i due procedimenti sono stati congiunti. Con decreto 20 ottobre 2025 il Presidente della Camera di protezione ha sospeso sia la procedura cautelare volta alla regolamentazione del diritto di visita paterno sia la procedura di modifica della decisione di ritorno.

B.

Mediante ricorso in materia civile 29 ottobre 2025 A.________ ha impugnato il decreto di sospensione dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. Con risposte 10 rispettivamente 19 novembre 2025 la curatrice del minore e B.________ hanno chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, in via subordinata di respingerlo. Mediante osservazioni 10 novembre 2025 l'autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie motivazioni e conclusioni. Il ricorrente ha spontaneamente replicato in data 1° dicembre 2025.

Diritto:

1.1. Il decreto impugnato non è una decisione finale, ma una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 137 III 261 consid. 1.2). Esso ordina la sospensione di due procedure fondate l'una sugli art. 6 e 7 LF-RMA e l'altra sull'art. 13 LF-RMA, per cui contro di esso è aperta la via del ricorso in materia civile in applicazione dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF (la via d'impugnazione di decisioni incidentali segue infatti quella della vertenza principale; v. DTF 137 III 380 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.4).

La decisione qui contestata è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie; DTF 137 III 261 consid. 1.2.1), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Spetta in linea di principio alla parte ricorrente dimostrare i motivi per cui la decisione incidentale è suscettibile di cagionarle un pregiudizio irreparabile, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2). Il Tribunale federale rinuncia all'esigenza di un pregiudizio irreparabile se, in un ricorso contro una decisione incidentale di sospensione di un procedimento, la parte ricorrente fa valere, con una motivazione sufficiente, che la sospensione violerebbe il principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.), ovvero il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole; tale diritto è garantito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenza 4A_144/2025 del 9 luglio 2025 consid. 1.3, destinato a pubblicazione; DTF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190 consid. 6; 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2.2). Se la parte ricorrente solleva altre censure, il requisito di un pregiudizio irreparabile deve invece essere soddisfatto (DTF 134 IV 43 consid. 2.5; sentenza 4A_542/2009 del 27 aprile 2010 consid. 4.2).

1.2. Nel gravame all'esame, il ricorrente lamenta sia la lesione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (v. infra consid. 1.2.1) che di altre norme (v. infra consid. 1.2.2).

1.2.1. Egli ritiene che la sospensione sine die delle due procedure da lui avviate - " senza [...] dare alcun orizzonte temporale determinato o determinabile " - costituisca un'ingiustificata protrazione della causa, anche considerato che la procedura di ritorno, di natura urgente (art. 11 CArap), è ormai in corso dal mese di febbraio 2024. Il ricorrente fa così valere una violazione del principio di celerità. Sotto il profilo della ricevibilità del ricorso in materia civile, si può ritenere che lo faccia in modo sufficiente (v. tuttavia infra consid. 2.3). Di conseguenza, con riferimento a tale censura, non occorre determinare se il requisito dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF sia adempiuto (cfr. sentenze 4A_651/2024 dell'11 febbraio 2025 consid. 1.1 in fine; 5A_663/2022 del 10 ottobre 2022 consid. 1.1 in fine; 5A_263/2021 del 18 maggio 2021 consid. 1.1.2 in fine).

1.2.2. Per le altre censure sollevate nel ricorso - di violazione degli art. 11 CArap, 6, 7 e 13 LF-RMA e 29 cpv. 2 Cost. - non si può invece prescindere dall'esigenza di un pregiudizio irreparabile. Al riguardo, il ricorrente sostiene che la sospensione della decisione sulla sua istanza cautelare di riattivazione del diritto di visita paterno nelle more dell'esecuzione rischia di pregiudicare in modo permanente, nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, il rapporto tra padre e figlio, interrotto da oltre un anno " principalmente a causa del rifiuto del minore, fortemente condizionato dalla madre ". A suo dire, inoltre, anche la sospensione della procedura di modifica delle modalità di esecuzione della sentenza di ritorno causerebbe un danno irreparabile al padre e al figlio, siccome ritarderebbe ulteriormente il rientro del minore in Romania.

Se si considera la limitazione dei motivi di ricorso dinanzi al Tribunale federale ed il fatto che, come si vedrà qui di seguito, le predette censure non possono essere esaminate nel merito, risulta tuttavia superfluo chinarsi sull'adempimento della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF nel caso concreto. Secondo la giurisprudenza, la decisione di sospensione di un procedimento è infatti una decisione in materia di misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 137 III 261 consid. 1.3; sentenze 5A_737/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 2.1 con rinvii; 5A_263/2021 citata consid. 2.1 con rinvii), per cui la parte ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata; ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 134 II 244 consid. 2.2). Di conseguenza, gli argomenti ricorsuali di violazione degli art. 11 CArap e 6, 7 e 13 LF-RMA, che non sono dei diritti costituzionali, risultano di primo acchito irricevibili. Quanto alla censura di lesione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente si limita ad affermare che l'autorità inferiore non avrebbe motivato il proprio decreto se non "alludendo ad un'asserita illiquidità della fattispecie" ed al voler "attendere l'esito delle procedure in Romania, ciò che non può essere accettato dal ricorrente". L'argomento non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pure contraddittorio: il ricorrente stesso riconosce infatti che il Presidente della Camera di protezione ha indicato i motivi che l'hanno portato alla sospensione. Il fatto che il ricorrente non li condivida non significa che siano insufficienti dal profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

Non resta quindi che esaminare la censura di violazione del principio di celerità.

2.1. Il principio di celerità derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. pone dei limiti alla sospensione di una procedura. Esso è violato, segnatamente, quando l'autorità ordina la sospensione di una procedura senza motivi oggettivi. Una siffatta misura dipende da una valutazione dei differenti interessi in gioco e dev'essere ammessa con ritegno; essa si giustifica in particolare qualora sia opportuno attendere la pronuncia di un'altra autorità competente, che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Nei casi limite o dubbi, prevale il principio di celerità (sentenza 1B_523/2019 del 26 novembre 2019 consid. 1.4 con rinvii).

2.2. Nel decreto di sospensione qui impugnato, il Presidente della Camera di protezione ha osservato che la realizzazione della modalità prescritta per l'esecuzione della decisione di ritorno, ossia lo stralcio - o perlomeno, come postulato dal padre con istanza 15 aprile 2025, il semplice ritiro - in Romania delle procedure penali, appariva dubbia, tenuto conto che nemmeno l'Autorità centrale federale aveva potuto confermare l'assenza di procedure penali pendenti in Romania nei confronti della madre, che il padre non aveva dato seguito alla richiesta della madre chiedente una dichiarazione notarile circa la conferma del ritiro di ogni tipo di procedura nei suoi confronti e che anzi egli avrebbe nel frattempo aperto il 3 settembre 2025 un nuovo procedimento penale contro l'opponente per il quale era prevista un'udienza il 19 novembre 2025. Il Presidente ha inoltre osservato che un ritorno del figlio in Romania senza l'accompagnamento della madre risulterebbe contrario al bene del minore, in considerazione del mutato stato delle relazioni personali tra padre e figlio (emerso durante una sua audizione nel giugno 2025 nel quadro della procedura cautelare di regolamentazione del diritto di visita paterno), e meglio dell'atteggiamento refrattario e diffidente dimostrato nei confronti della figura paterna, del suo rifiuto a esercitare i diritti di visita con il genitore e della conseguente sospensione nell'ultimo anno delle relazioni personali.

Il Presidente della Camera di protezione ha poi osservato che la madre aveva nel frattempo aperto una procedura volta ad ottenere (in via cautelare e nel merito) l'autorizzazione al trasferimento del domicilio del minore in Svizzera a prescindere dall'autorizzazione del padre, che un'udienza era prevista per il 28 ottobre 2025 e che, secondo l'Autorità centrale rumena, la decisione cautelare dovrebbe essere evasa entro alcune settimane. Secondo il Presidente della Camera di protezione, quindi, anche in vista delle prossime udienze in Romania previste per il 28 ottobre 2025 e per il 19 novembre 2025, appariva opportuno ordinare la sospensione delle due procedure in Svizzera fino al momento in cui la fattispecie non fosse stata sufficientemente liquida e comprovata per valutare l'interesse al proseguimento delle procedure, con riferimento anche alla questione della competenza dell'autorità svizzera. Per il Presidente, la sospensione permetteva altresì di dare modo all'Autorità centrale federale di appurare nel frattempo presso le competenti autorità rumene la natura e le relative conseguenze derivanti dalle nuove procedure penali e civili in corso.

2.3. Il ricorrente sostiene che la sospensione sine die delle decisioni sulle relazioni personali e sulla modifica delle modalità di esecuzione del ritorno del minore in Romania violerebbe il principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.) "considerata la durata complessiva della procedura, visti gli interessi in gioco (di non poco peso) e constatata la totale mancanza di una valida motivazione per disporre la sospensione".

Contrariamente a quanto affermato in modo perentorio nel ricorso, la sospensione non è stata pronunciata "senza [...] dare alcun orizzonte temporale determinato o determinabile" e senza motivazioni, ma in attesa segnatamente di due udienze in Romania il 28 ottobre e il 19 novembre 2025 e di chiarimenti da parte dell'Autorità centrale federale, ciò allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per valutare l'interesse al proseguimento dei due procedimenti in Svizzera. Siccome non tiene conto di tali elementi, il ricorrente non si misura con essi: non spiega perché le scadenze indicate dal Presidente della Camera di protezione non sarebbero ragionevoli e nemmeno pretende che le informazioni attese da tale autorità non permetterebbero di statuire su una questione decisiva ai fini dell'evasione delle proprie istanze (v. supra consid. 2.1). Il ricorrente, in altre parole, si confronta solo parzialmente con il decreto cantonale impugnato (specialmente alla luce delle rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF) e non riesce a dimostrare che la sospensione sia suscettibile di ritardare le due procedure oltre quanto sia ragionevole, in violazione del principio di celerità. Nella misura in cui è ammissibile, la censura va respinta.

Dalla risposta dell'opponente e dalla replica del ricorrente emerge che nel frattempo le autorità rumene avrebbero, con decisione 31 ottobre 2025, respinto la domanda cautelare della madre volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento del domicilio del figlio in Svizzera e, con decisione 27 novembre 2025, archiviato la procedura penale aperta contro di lei il 3 settembre 2025. Tali fatti, posteriori al decreto impugnato, non possono essere tenuti in considerazione dal Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2), ma potranno essere presi in esame dal Presidente della Camera di protezione per valutare la riattivazione delle procedure da lui sospese.

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Giusta l'art. 14 LF-RMA, l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria a livello cantonale e federale. Secondo l'art. 26 cpv. 1 CArap, ogni Autorità centrale sopperisce alle proprie spese nell'applicazione della convenzione. A meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap, l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura. Né la Svizzera né la Romania hanno formulato una riserva ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 CArap. Non vengono pertanto prelevate spese giudiziarie e la cassa del Tribunale federale verserà un'indennità ai patrocinatori delle parti e alla curatrice del minore.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Non si prelevano spese giudiziarie.

La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Christopher Jackson, patrocinatore del ricorrente, un'indennità di fr. 1'500.-- e all'avv. Elio Brunetti, patrocinatore dell'opponente, un'indennità di fr. 1'500.--.

La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Deborah Unternährer Antonini, curatrice del minore, un'indennità di fr. 1'500.--.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla curatrice del minore, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.

Losanna, 8 dicembre 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

Zitate

Gesetze

11

CArap

  • art. 11 CArap
  • art. 26 CArap

Cost

LF

  • art. 6 LF
  • art. 7 LF
  • art. 13 LF
  • art. 14 LF

LTF

Gerichtsentscheide

16