Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_56/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_56/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
26.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_56/2025

Sentenza del 26 gennaio 2026

II Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Bovey, Presidente, Herrmann, De Rossa, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, ricorrente,

contro

B.________, patrocinata dalla curatrice avv. Giorgia Maffei, opponente.

Oggetto filiazione: azione di paternità e di mantenimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2024 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2022.129/130, 11.2023.37/38).

Fatti:

A.

A.a. Il 29 maggio 2020 C.________ ha dato alla luce B.. Il 26 marzo 2021 l'Autorità regionale di protezione 10 ha designato a B. una curatrice nella persona dell'avv. Giorgia Maffei con l'incarico di accertarne la paternità, di salvaguardare il diritto al mantenimento e di far disciplinare il diritto di visita.

A.b. Con petizione 15 aprile 2021 la minore, rappresentata dalla curatrice avv. Giorgia Maffei, ha chiesto di far accertare la paternità di A.________ con obbligo per quest'ultimo di versarle - già in via cautelare - un contributo alimentare di fr. 1'008.65 mensili, assegni familiari non compresi, e un contributo di accudimento di fr. 561.85 mensili. Il 27 maggio 2021 A.________ ha riconosciuto la minore davanti all'ufficiale dello stato civile di Locarno.

A.c. Con decisione 11 luglio 2022, motivata il 19 luglio 2022, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha affidato B.________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (dispositivo n. 1), ha riservato al padre un diritto di visita (dispositivo n. 2), ha obbligato il padre a versare un contributo di mantenimento per la figlia (assegni familiari compresi) pari a fr. 200.-- mensili dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2021, a fr. 1'525.-- mensili dal 1° luglio 2021 al 30 agosto 2031 e a fr. 1'225.-- mensili dal 1° settembre 2031 fino alla maggiore età o alla conclusione di un'adeguata formazione professionale (dispositivo n. 3) e non ha prelevato spese né assegnato ripetibili (dispositivo n. 4).

A.________ ha impugnato questa decisione con appello 8 settembre 2022 dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

A.d. Nel frattempo, con decreto cautelare 3 marzo 2023, in accoglimento della domanda 7 febbraio 2023 di B., il Pretore aggiunto ha obbligato A. a versare, dal 1° febbraio 2023, un contributo alimentare di fr. 1'525.-- mensili, assegno familiare compreso.

Con appello 16 marzo 2023 A.________ ha impugnato anche questo decreto.

B.

Mediante sentenza 26 novembre 2024 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha congiunto le procedure e ha (tra l'altro) parzialmente accolto l'appello presentato da A.________ avverso la decisione pretorile dell'11 luglio 2022, dichiarando nulli i dispositivi n. 1, 2 e 4 (siccome C.________ non era stata formalmente coinvolta come parte nel procedimento relativo all'autorità parentale e al diritto di visita paterno) e rinviando gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio previa integrazione di C.________ nel procedimento alla stregua di una parte principale. La Corte cantonale ha invece confermato il dispositivo n. 3 della decisione pretorile relativo al contributo alimentare per la figlia (giacché la madre non doveva necessariamente essere coinvolta in tale procedimento).

C.

C.a. Con ricorso in materia civile 20 gennaio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo (già in via supercautelare), di annullarla limitatamente al " mancato annullamento del dispositivo N. 3 della decisione pretorile " e di rinviare l'incarto al Tribunale di appello per nuova decisione. Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Con le sue osservazioni 29 gennaio 2025 all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, pure B.________ ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. Con decreto 12 febbraio 2025 il Presidente della Corte adita, preso atto delle osservazioni dell'opponente, ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso limitatamente ai contributi alimentari dovuti fino al mese di dicembre 2024, mentre l'ha negato per i contributi di mantenimento dovuti in seguito. Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

C.b. Con scritto 18 luglio 2025, la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città ha trasmesso a questa Corte il verbale di udienza di medesima data contenente un accordo tra le parti, ivi compresa C.________, sui punti dichiarati nulli dal Tribunale d'appello (autorità parentale, custodia e relazioni personali) e la decisione di stralcio della procedura.

Diritto:

1.1. Il ricorso in materia civile, presentato da una parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) ed è diretto contro una sentenza di ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) emanata in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che, avendo per oggetto ancora solo aspetti legati ai contributi di mantenimento, ha carattere pecuniario (anche se in sede cantonale era ancora litigiosa la questione dell'autorità parentale e del diritto di visita: v. sentenza 5A_309/2023 del 3 aprile 2024 consid. 1 con i rinvii). Il valore litigioso minimo (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è raggiunto.

1.2. La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è pure ammissibile contro una decisione parziale, ossia quella che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (art. 91 lett. a LTF; la lett. b di tale disposizione non entra in considerazione in concreto). Tale indipendenza sussiste nei casi in cui, da un lato, una parte avrebbe potuto far valere le sue diverse pretese attraverso procedure distinte e, d'altro lato, la decisione impugnata si è pronunciata definitivamente su una parte di ciò che è stato domandato, in modo che non vi sia un rischio di contraddizione con ciò che resta da giudicare. Si deve trattare di pretese diverse, relative a conclusioni diverse, e non di questioni giuridiche diverse relative alla stessa pretesa, e quindi alla stessa conclusione (v. DTF 146 III 254 consid. 2.1.1 e 141 III 395 consid. 2.4 con i rispettivi rinvii; sentenza 5A_731/2019 del 30 marzo 2021 consid. 1.4.1, non pubblicato in DTF 147 III 365; FLAVIA ANTONINI, Il ricorso al Tribunale federale in materia civile, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. IV - Approfondimenti tematici, 3a ed. 2025, pag. 605).

1.3. Nel presente caso, dinanzi al Tribunale d'appello le conclusioni del ricorrente vertevano sull'autorità parentale, sul diritto di visita e sul contributo di mantenimento. I giudici cantonali hanno dichiarato nulla la decisione pretorile in relazione alle prime due conclusioni (per il fatto che nella procedura andava formalmente coinvolta anche la madre) rinviando gli atti alla precedente istanza per nuovo giudizio, mentre ha statuito definitivamente nel merito della terza conclusione (i contributi di mantenimento per la figlia) respingendo l'appello del ricorrente. L'esito della questione del mantenimento è, nel concreto caso, indipendente da quello relativo al tema dell'autorità parentale e del diritto di visita; in particolare, una eventuale custodia alternata sulla minore - che, potendo condizionare la ripartizione tra i genitori del mantenimento in denaro per la figlia, avrebbe potuto influire sulla conclusione relativa al contributo di mantenimento a carico del ricorrente - non entrava in considerazione nella presente procedura, per cui non sussiste alcun rischio di contraddizione tra la decisione definitiva relativa al contributo di mantenimento e le questioni che restano da giudicare in prima istanza a seguito del rinvio, questioni sulle quali peraltro nel frattempo le parti hanno raggiunto un accordo che ha comportato lo stralcio della procedura dai ruoli. Ne consegue che, nella misura in cui conferma il dispositivo n. 3 del giudizio pretorile 11 luglio 2022, la sentenza impugnata può essere qualificata quale decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, suscettibile di ricorso immediato al Tribunale federale. Il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

2.1. Con il ricorso in materia civile può essere invocata la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3). Le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del rimedio. Un'eccezione si impone tuttavia in virtù del principio della buona fede e del divieto del formalismo eccessivo nei casi in cui una conclusione riformatoria (cifrata) è facilmente riconoscibile nella motivazione del ricorso oppure qualora il Tribunale federale, se accogliesse il ricorso, non potrebbe comunque statuire nel merito, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità cantonale (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3) segnatamente per un complemento d'istruzione (DTF 133 III 489 consid. 3.1).

In concreto, il ricorrente si limita a chiedere al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale sul punto relativo al contributo di mantenimento (fissato sulla base di un reddito ipotetico) e di rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché pronunci una nuova decisione. Egli non formula alcuna conclusione riformatoria. Nella misura in cui tuttavia pretenda che, in virtù del principio inquisitorio illimitato, sarebbero necessari accertamenti ulteriori sia " circa la possibilità concreta di assumere un'occupazione lavorativa dipendente ", sia riguardo al "periodo di tempo che il debitore avrebbe necessitato per organizzare l'inizio di una tale attività ", le sue richieste possono di principio essere considerate ammissibili poiché il Tribunale federale, qualora dovesse ritenere fondato il gravame, non potrebbe statuire esso stesso nel merito del litigio.

2.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (art. 9 Cost.; DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 I 73 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Oggetto del presente ricorso è unicamente l'imputazione al ricorrente di un reddito ipotetico ai fini del calcolo del contributo di mantenimento in favore della figlia.

3.1. Riguardo ai redditi del debitore del contributo, il Pretore aggiunto aveva sottolineato di disporre di " informazioni frammentarie ", non perché al ricorrente non fosse stata data l'occasione di esprimersi e documentare le sue entrate e le sue uscite, ma perché nonostante le ripetute esortazioni (anche informali, telefoniche) a produrre un elenco esaustivo dei documenti che comprovassero la sua situazione economica, egli si era limitato a indicare un introito di una media di circa fr. 1'250.-- mensili per la locazione di appartamenti di vacanza e un estratto dei movimenti sul conto bancario della D.________ Sagl (società da poco costituita, di cui il ricorrente era socio gerente unico, e che gestiva un negozio di biciclette, monopattini e abbigliamento sportivo a X.________), che tuttavia non erano indicativi, poiché nulla impediva al ricorrente di incassare il prezzo degli articoli venduti in contanti e riversarsi gli utili, sempre in contanti, senza farli transitare sul conto bancario. Per contro non era stata prodotta nessuna documentazione che permettesse di comprendere la reale redditività della sua impresa. Certo era che il negozio funzionava.

Richiamato l'art. 164 CPC, il primo giudice ha quindi assunto che la D.________ Sagl permettesse al ricorrente di ricavare un reddito di entità parificabile all'esercizio di un'attività lavorativa, quantificabile in almeno fr. 3'500.--/fr. 4'000.-- mensili lordi " [a]ltrimenti non si capiva perché la società continu[asse] ad essere attiva e operante sul mercato ". Ha poi aggiunto che, anche ipotizzando che tale supposizione non fosse corretta, non era accettabile che un debitore alimentare investisse in una società invece di cercare un lavoro stipendiato che gli permettesse di partecipare al mantenimento del figlio, per cui al padre - in ragione ancora una volta della sua mancata collaborazione (art. 164 CPC) - doveva comunque essere attribuito un reddito ipotetico di fr. 3'458.-- lordi mensili, pari al salario minimo cantonale di fr. 19.-- all'ora per un impiego di 42 ore settimanali in un mestiere non qualificato (settore della vendita, dell'industria o dell'edilizia), sicuramente esigibile da un giovane adulto in salute. Il Pretore aggiunto ha concluso che un tale reddito doveva essere ascritto al ricorrente " in realtà già prima di costituire la [società], e sin dalla nascita di B.________ " e poi, dopo la costituzione della società, poteva essere " valutato anche come il reddito minimo conseguito effettivamente come indipendente ", reddito che andava sommato al provento della locazione di appartamenti di vacanza, per un introito mensile netto complessivo di almeno fr. 4'350.--.

3.2. La motivazione della sentenza cantonale si sviluppa al riguardo su due piani.

3.2.1. In primo luogo, i giudici cantonali hanno risposto al rimprovero mosso dal ricorrente al Pretore aggiunto di aver disatteso il principio inquisitorio illimitato e alla richiesta, formulata in sede d'appello, di " assumere prove anche se la produzione delle medesime era possibile in prima sede ". Essi hanno rilevato che nonostante i molteplici inviti del Pretore aggiunto a documentare la propria situazione finanziaria, il debitore del contributo si era limitato a rispondere di non essere ancora in possesso del bilancio della società e che, nel suo appello, non spiegava quali indagini avrebbero dovuto essere condotte d'ufficio dal primo giudice, al quale non si poteva quindi muovere alcun rimprovero. D'altra parte, le richieste di prova formulate in appello erano talmente generiche da renderle irricevibili " quand'anche la Camera fosse [stata] un'autorità di primo grado cui incombe l'istruttoria ". Il ricorrente dimenticava così che il principio inquisitorio illimitato non solleva le parti (tanto meno se patrocinate) dalle loro responsabilità processuali e che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5A_59/2024 del 9 ottobre 2024 consid. 3.1.3 con i rinvii), l'obbligo del giudice di assumere tutte le prove atte e necessarie a stabilire i fatti rilevanti nelle procedure sottoposte alla massima inquisitoria non dispensa le parti dal collaborare attivamente alla procedura esponendo le proprie tesi, informando il giudice sui fatti di causa e indicandogli i mezzi di prova a disposizione.

3.2.2. Rispetto al reddito imputato dal Pretore aggiunto al debitore alimentare, i giudici cantonali hanno invece sottolineato che questi ribadiva la mancanza di introiti, ma non contestava né il principio in sé dell'imputazione di un reddito ipotetico, né il relativo importo stimato in concreto. Sulla questione " non [era] il caso dunque di attardarsi ".

3.3. Il ricorrente censura una "violazione del diritto federale"e l' "accertamento manifesta[mente] errato dei fatti", senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni appena esposte.

3.3.1. In primo luogo si limita a brevi, generiche, affermazioni riguardo alle modalità di calcolo del reddito effettivo di un lavoratore indipendente (che sarebbe determinato dall'utile netto, eventualmente dalla sua media su più anni o che, in alternativa, sarebbe desumibile dai prelevamenti privati), ma non ne trae alcuna conseguenza concreta.

3.3.2. In seguito afferma voler contestare la realizzazione delle "condizioni legali proprie all'imputazione di un reddito ipotetico". Tuttavia, da un lato rivolge al Pretore aggiunto il rimprovero di non aver vagliato " varie circostanze " pertinenti a tal fine, ciò che è inammissibile dato che solo la sentenza dell'ultima istanza cantonale, e non la decisione di prima istanza, può essere oggetto del ricorso (art. 75 cpv. 1 LTF). D'altro lato, rispetto alla sentenza cantonale, si limita a ribadire che " vari elementi necessari a tale imputazione non sono stati debitamente attenzionati o acclarati nel corso della procedura " e che " non vi è stato nessun accertamento - imposto secondo il principio inquisitorio illimitato - circa la possibilità concreta di assumere un'occupazione lavorativa dipendente " adeguata, così come sulla durata del termine necessario per il passaggio a una nuova attività. Così facendo, però, egli non risponde alla critica dei giudici cantonali secondo cui il suo appello non sarebbe stato minimamente motivato sul principio e sull'ammontare del reddito ipotetico imputatogli (v. su pra consid. 3.2.2). D'altra parte, egli non prende posizione in merito al rimprovero rivoltogli dai giudici cantonali di non aver spiegato quali eventuali indagini avrebbe ancora dovuto compiere d'ufficio il primo giudice (posto che peraltro non contesta nemmeno di essere stato invitato più volte, anche telefonicamente, a documentare la propria situazione finanziaria). Infine, trattandosi delle richieste di prova formulate con l'appello che la sentenza impugnata ha considerato irricevibili poiché offerte in maniera troppo generica, il ricorrente non contesta di non avere in effetti precisato di quali documenti postulava il richiamo e a cosa servissero, da chi andassero assunte le informazioni scritte richieste e a cosa si riferissero, chi fossero i testimoni di cui chiedeva l'escussione e su quali fatti costoro avrebbero dovuto esprimersi e, infine, su quali questioni avrebbe dovuto vertere l'interrogatorio delle parti (v. sentenza impugnata, consid. 5b).

3.3.3. Ne consegue che la sua censura, insufficientemente motivata, risulta integralmente inammissibile.

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio introdotta dal ricorrente per la sede federale va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente ha dovuto pronunciarsi soltanto sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle spese ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, occorre ritenere le stesse compensate (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

4.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall'opponente va invece accolta nella misura in cui non sia divenuta priva d'oggetto; da un lato l'istante è priva di mezzi (art. 64 cpv. 1 LTF) e d'altro lato, quando è la parte opponente a richiedere di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, è possibile rinunciare all'esame delle probabilità di successo (v. sentenza 5A_1065/2020 del 2 dicembre 2021 consid. 9 con i rinvii; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 41 ad art. 64 LTF). L'avv. Giorgia Maffei sarà direttamente indennizzata dalla cassa del Tribunale federale per la presa di posizione sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo (art. 64 cpv. 2 LTF; v. sentenza 5A_708/2022 del 2 marzo 2023 consid. 5). L'opponente è resa attenta al fatto che, se in seguito è in grado di farlo, è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale federale (art. 64 cpv. 4 LTF; v. sentenza 5A_291/2024 del 28 febbraio 2025 consid. 3.2).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è accolta e le viene designata quale patrocinatrice l'avv. Giorgia Maffei.

Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Giorgia Maffei, patrocinatrice dell'opponente, un'indennità di fr. 500.-- per la procedura dinanzi al Tribunale federale.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 gennaio 2026

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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