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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_473/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_473/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
27.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_473/2025

Sentenza del 27 giugno 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale Bovey, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6901 Lugano,

Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via Dott. G. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.

Oggetto anticipo spese (protezione del minore),

ricorso contro il decreto emanato il 26 maggio 2025 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.88).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

Nel quadro di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 16 maggio 2025 dell'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano in materia di protezione del figlio B.________, con decreto 26 maggio 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato il reclamante a versare un anticipo di fr. 500.-- entro l'11 giugno 2025 in garanzia delle spese processuali presumibili.

Con ricorso 6 giugno 2025 A.________ ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche - in applicazione dell'art. 64 LTF - di ottenere l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (con la nomina di un avvocato esperto in questioni di famiglia) e di porre le spese a carico dello Stato. Non sono state chieste determinazioni.

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2), ossia un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1). In materia di anticipo spese un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (DTF 142 III 798 consid. 2.3).

Nel caso concreto il ricorrente si limita a genericamente affermare di aver perso le sue fonti di sostentamento economico a causa degli interventi dell'autorità di protezione e della Camera di protezione e di vivere attualmente senza un salario fisso. L'ammissibilità del ricorso dal profilo dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF appare quindi dubbia. La questione non merita tuttavia maggiore disamina, il rimedio rivelandosi in ogni modo inammissibile per la sua insufficiente motivazione.

Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali. Salvo che per i casi citati all'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione di tale diritto arbitraria (art. 9 Cost.) o lesiva di altre norme della Costituzione federale. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Nel gravame all'esame il ricorrente si limita ad esprimersi sul merito della vertenza (lamentando in particolare l'assenza di una perizia che certifichi l'esistenza di una minaccia per il bene dei figlio e la violazione dei suoi diritti di padre e del suo diritto di essere sentito), omettendo del tutto di confrontarsi con il decreto qui discusso sull'anticipo per le spese processuali presumibili, fondato sulla legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL/TI 165.100). L'argomentazione manifestamente non soddisfa i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente per la sede federale va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Quanto alla richiesta del ricorrente di nominargli un patrocinatore per la procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2 LTF, in ragione, come detto, dell'assenza di probabilità di successo dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 giugno 2025 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

Zitate

Gesetze

10

Cost

  • art. 9 Cost

LTF

  • art. 41 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 54 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

5

Zitiert in

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