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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_250/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_250/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
03.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_250/2025

Sentenza del 3 luglio 2025

II Corte di diritto civile

Composizione Giudici federali Bovey, Presidente, Herrmann, De Rossa, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________ SA in liquidazione, patrocinata dall'avv. Franco Pagani,

ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, Stazione FFS, viale Stazione 36, casella postale, 6501 Bellinzona, opponente.

Oggetto dichiarazione di fallimento,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2025 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (SBK 24 68).

Fatti:

A.

Dopo aver constatato che nessuna delle parti era comparsa all'udienza di dibattimento, con decisione 7 agosto 2024 il Tribunale regionale Moesa ha dichiarato, su istanza della Fondazione istituto collettore LPP, il fallimento della A.________ SA a far tempo dal medesimo giorno alle ore 9:15.

B.

Mediante sentenza 4 marzo 2025 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha respinto il reclamo introdotto il 19 agosto 2024 dalla A.________ SA in liquidazione contro la dichiarazione di fallimento.

C.

La A.________ SA in liquidazione ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 3 aprile 2025, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, l'annullamento della dichiarazione di fallimento, in subordine il rinvio della causa all'autorità inferiore. Con decreto 29 aprile 2025, data l'assenza di obiezioni e conformemente alla costante prassi del Tribunale federale, il Presidente della Corte adita ha accolto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio nel senso che ha vietato, per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale, l'adozione di misure d'esecuzione della sentenza impugnata, pur mantenendo in essere la dichiarazione di fallimento e ogni eventuale provvedimento conservativo già adottato. Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.1. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il rimedio si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

Contrariamente a quanto prevede l'art. 174 cpv. 1 seconda frase LEF per la procedura cantonale di reclamo, dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).

La ricorrente lamenta un arbitrario accertamento dei fatti e la lesione del suo diritto di essere sentita (v. infra consid. 3), nonché la violazione dell'art. 174 cpv. 2 LEF (v. infra consid. 4).

3.1. Nella sentenza qui impugnata la Corte cantonale ha respinto l'argomento secondo cui le notificazioni alla fallita del precetto esecutivo, della comminatoria di fallimento e della citazione all'udienza del 7 agosto 2024 sarebbero state viziate. Circa quest'ultimo documento, i Giudici cantonali hanno in particolare osservato che dagli atti risultava che la citazione era stata trasmessa per invio postale raccomandato all'indirizzo di X.________ (Canton Zugo) in cui la società aveva trasferito la sua sede legale nel 2023 (in precedenza situata nel Cantone dei Grigioni) e che tale invio era stato ritirato il 10 giugno 2024, mentre dall'incarto non emergevano gli elementi per supportare la tesi della fallita secondo cui la citazione sarebbe verosimilmente stata ritirata dalla B.________ Sagl, priva di una procura in tal senso. Secondo il Tribunale d'appello, la notificazione della citazione all'udienza di fallimento era quindi avvenuta conformemente all'art. 138 CPC.

3.2. Nel ricorso all'esame, la ricorrente ripropone l'argomento di errata notificazione della citazione all'udienza del 7 agosto 2024, rimproverando alla Corte cantonale un arbitrario accertamento dei fatti e la violazione del suo diritto di essere sentita. Sostiene che detta citazione sarebbe stata consegnata all'addetto della portineria generale del palazzo in cui la società ha sede (il quale " non era autorizzato ad agire per la società ") e che egli avrebbe poi mancato di consegnare la citazione ai rappresentanti della ricorrente. A suo dire, del resto, " la società aveva anche disposto un fermo posta presso l'ufficio postale di X.________ ".

3.3. Tale argomentazione è interamente fondata su circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata, senza che la ricorrente nemmeno tenti di dimostrare che i presupposti per ammetterle in questa sede sarebbero in concreto adempiuti (v. supra consid. 1.3). L'argomentazione va ritenuta inammissibile (v. sentenza 5A_673/2022 del 30 novembre 2023 consid. 3.3.1 con rinvii).

4.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF, l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2) oppure il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3).

Questi fatti nuovi (veri nova), esaustivamente enumerati, possono condurre all'annullamento della dichiarazione di fallimento a condizione che il debitore renda verosimile la sua solvibilità, vale a dire la capacità di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili. La solvibilità è data anche se questa capacità fa temporaneamente difetto, a condizione che vi siano indizi di miglioramento della situazione a corto termine. Se il debitore deve solo rendere verosimile - e non provare - la propria solvibilità, non può però limitarsi a semplici affermazioni, ma deve fornire indizi concreti quali ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. L'estratto del registro delle esecuzioni costituisce un documento indispensabile per valutare la solvibilità del debitore. La condizione secondo cui il debitore deve rendere verosimile la propria solvibilità non deve essere soggetta a requisiti troppo severi; è sufficiente che la solvibilità appaia più probabile dell'insolvibilità (v. sentenza 5A_198/2025 del 14 aprile 2025 consid. 3.1 con rinvii). Sapere se l'autorità abbia adottato il giusto grado di prova richiesto dal diritto federale - nel caso concreto, la verosimiglianza - è questione di diritto, che il Tribunale federale riesamina liberamente nel quadro delle censure sollevate. Per contro, sapere se il debitore abbia reso verosimile la propria solvibilità - dunque se il grado di prova esatto dal diritto federale sia raggiunto - è invece questione di fatto; il ricorrente che intende impugnare la decisione cantonale su questo punto deve quindi presentare una motivazione fondata sull'art. 9 Cost. che soddisfi le esigenze poste all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. sentenza 5A_949/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 3.1.2 in fine con rinvii).

4.2. La Corte cantonale ha accertato che il credito era stato estinto e ha quindi ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Con riferimento invece al requisito (cumulativo) della solvibilità della fallita, il Tribunale d'appello ha osservato che dall'estratto del registro delle esecuzioni del Cantone dei Grigioni emesso il 7 agosto 2024 risultavano 31 procedure attive per l'importo complessivo di fr. 399'793.15 (di cui 10 allo stadio del precetto esecutivo, 19 allo stadio della procedura di opposizione e 3 allo stadio della comminatoria di fallimento) e dall'estratto del registro delle esecuzioni del Canton Zugo emesso il 12 agosto 2024 risultavano 39 procedure attive per l'importo complessivo di fr. 1'057'199.42 (di cui 9 allo stadio del pignoramento e 30 allo stadio della procedura di opposizione), avviate anche per piccoli importi. Secondo la Corte cantonale, la documentazione prodotta dalla fallita (la dichiarazione di imposta 2022, il bilancio economico per l'anno contabile 2022, il bilancio intermedio relativo al primo semestre dell'anno contabile 2024, 7 avvisi di accredito della banca C.________ AG in suo favore) non era attuale, era priva di giustificativi oppure non permetteva di accertare gli attivi immediatamente e concretamente disponibili. Per la Corte cantonale, non risultava inoltre verosimile che, come asserito dalla fallita, la partecipazione detenuta nel fondo D.________ Limited costituisse una garanzia per i suoi debiti: il Tribunale d'appello ha infatti osservato che i documenti allegati non permettevano di dimostrare né l'effettiva detenzione di tale partecipazione (pari asseritamente a 20'690.06 azioni) né il suo valore complessivo (pari asseritamente ad euro 5'275'965.30) né la liquidità di tali attivi ("la reclamante neppure ha indicato in che modo avrebbe potuto vendere e con ciò rendere immediatamente e concretamente disponibili le asserite azioni societarie" della D.________ Limited, che aveva sede a Gibilterra e non era quotata in borsa). Secondo la Corte cantonale, la fallita non aveva insomma reso verosimile di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti a medio termine.

4.3. Nel rimedio all'esame, la ricorrente sottolinea "come la società abbia smesso di esercitare l'attività di gestore patrimoniale a partire dal 30 settembre 2022 e svolg[a] di fatto l'attività di holding pura e consulenza finanziaria" e come i costi fissi di esercizio sarebbero irrisori (fr. 20'000.-- di spese generali e fr. 60'000.-- di spese di personale "peraltro legate al solo socio e amministratore della società") e "ampiamente copert[i]". La ricorrente ribadisce inoltre di detenere azioni della D.________ Limited per un valore di euro 5'275'965.30, azioni che " sono esigibili e prive di vincoli e pegni e possono essere disinvestite sul mercato ad investitori qualificati a norma delle leggi vigenti ". A suo dire, il Tribunale d'appello avrebbe erroneamente concluso che il valore di tale partecipazione fosse incoerente e impreciso, confondendo il valore di mercato (inizialmente fr. 243'140,776, poi aumentato a euro 5'275'965.30) con il numero delle quote (20'690.06 azioni).

4.4. Attraverso la sua superficiale argomentazione, la ricorrente si limita in sostanza a opporre il proprio apprezzamento della solvibilità a quello del Tribunale d'appello. Con riferimento alla sua asserita partecipazione nella D.________ Limited, essa ribadisce che le azioni da lei detenute avrebbero un valore di mercato di euro 5'275'965.30 e che potrebbero essere rese immediatamente e concretamente disponibili, ma nemmeno pretende di aver fornito nel proprio rimedio cantonale i mezzi di prova atti a rendere verosimili tali allegazioni e, con ciò, il fatto di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili. La censura non è pertanto idonea a sostanziare un arbitrio della Corte cantonale nell'aver concluso, sulla base degli atti, che il presupposto della solvibilità previsto all'art. 174 cpv. 2 LEF non fosse stato reso verosimile e va ritenuta inammissibile per la sua insufficiente motivazione (v. supra consid. 4.1 in fine).

Da quanto precede discende che il ricorso va ritenuto inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, la quale non è patrocinata da un legale e ha comunque rinunciato a pronunciarsi sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). Dato che l'effetto sospensivo concerne soltanto l'adozione di misure d'esecuzione, non occorre fissare una nuova data di apertura del fallimento (v. sentenza 5A_198/2025 citata consid. 4 con rinvio).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti, alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, all'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni, all'Ufficio del registro fondiario Regione Moesa, all'Handelsregisteramt del Canton Zugo e all'Amt für Grundbuch und Geoinformation del Canton Zugo.

Losanna, 3 luglio 2025

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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