Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
5A_806/2015
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_806/2015, CH_BGer_005, 5A 806/2015
Entscheidungsdatum
14.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

5A_806/2015

Sentenza del 14 ottobre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione Giudice federale von Werdt, Presidente, Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

B.________, patrocinato dall'avv. Ursula Hail-Weber, opponente.

Oggetto domanda d'informazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2015 dalla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo.

Considerando:

che con decisione 18 maggio 2015 il Tribunale distrettuale di Bülach ha dichiarato inammissibile un'istanza presentata da A.________ ai sensi dell'art. 170 CC volta all'ottenimento di informazioni circa i redditi, la sostanza ed i debiti del marito B.; che il tribunale di primo grado ha osservato come in Italia sia già pendente una procedura di divorzio tra le parti e come i presupposti della competenza dei tribunali svizzeri a prendere provvedimenti cautelari giusta l'art. 10 lett. b LDIP (RS 291) non siano in concreto soddisfatti (v. DTF 134 III 326 consid. 3; sentenza 5A_588/2014 del 12 novembre 2014 consid. 4, in Fampra.ch 2015 pag. 225); che il tribunale di prime cure ha pure respinto la richiesta di provisio ad litem di fr. 4'500.-- presentata dall'istante, le sue conclusioni essendo prive di probabilità di successo; che con sentenza 3 settembre 2015 la I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo ha respinto un appello di A., poiché quest'ultima non si è in alcun modo confrontata con la motivazione del giudizio di primo grado, ma si è limitata a ripresentare gli stessi argomenti già proposti al Tribunale distrettuale di Bülach; che A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso 6 ottobre 2015, chiedendo l'ottenimento dei documenti riguardanti i redditi del marito " dal gennaio 2011 ad oggi " (buste paga, estratti conti, dichiarazioni dei redditi) e del calcolo della sua parte di previdenza professionale " dalla data del matrimonio ad oggi ", il risarcimento di fr. 4'500.-- per le spese legali da lei sostenute in Svizzera e la messa a carico di controparte di tutte le spese legali; che la sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui la parte ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; v. sentenza 5A_588/2014 cit. consid. 1.4 con rinvii ); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto la parte ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2); che il gravame all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione; che infatti la ricorrente nemmeno censura la violazione di garanzie costituzionali e, anche in questa sede, dimentica di confrontarsi con l'argomento posto a fondamento del giudizio di secondo grado (cioè la carente motivazione dell'appello), limitandosi a ribadire il suo bisogno di ottenere la documentazione circa i redditi, la sostanza ed i debiti di controparte per poterla poi produrre nella procedura di divorzio italiana (vertente pure sul contributo di mantenimento per il figlio), la quale sarebbe viziata dalle menzogne e dai documenti falsi allegati dal marito; che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla I Camera civile dell'Obergericht del Cantone Zurigo.

Losanna, 14 ottobre 2015 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Zitate

Gesetze

6

CC

  • art. 170 CC

LDIP

  • art. 10 LDIP

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

4