Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 5A_612/2008 /biz
Sentenza del 22 ottobre 2008 II Corte di diritto civile
Composizione Giudice federale Raselli, Presidente, Cancelliere Piatti.
Parti
contro
K.K.________ e L.K., opponenti, entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori, M., opponente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana.
Oggetto azione possessoria,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando: che il 2 febbraio 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto le azioni possessorie presentate da H.H., I.H. e J., A.A. e B.A., F.F. e G.F., D.D. e E.D.________ e C.________ nei confronti di L.K.________ e K.K.________ e di M.________; che con sentenza dell'11 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto gli appelli dei convenuti e ha respinto le istanze degli attori; che gli attori hanno impugnato la sentenza d'appello con ricorso in materia civile dell'11 settembre 2008; che non è stato ordinato uno scambio di scritti; che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF); che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3); che l'azione possessoria è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 638); che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto; che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera l'11 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo, la decisione cantonale essendo stata notificata al patrocinatore dei ricorrenti già il 18 luglio 2008; che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili; che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 ottobre 2008
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti