Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2024.442
Entscheidungsdatum
17.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2024.442

Lugano 17 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2024 di

RI 1 RI 2 RI 3 patrocinati da: PA 1

contro

la risoluzione del 20 novembre 2024 (n. 5605) del Consiglio di Stato che ha respinto la loro impugnativa avverso la decisione del 19 luglio 2024 della Direzione del Liceo Cantonale di __________ in materia di valutazioni scolastiche e mancata promozione di RI 3;

ritenuto, in fatto

A. Al termine dell'anno scolastico 2023/2024 RI 3, allievo di seconda liceo nel Liceo cantonale di __________, non è stato promosso a causa delle note 3.5 nelle materie italiano, matematica, chimica e storia.

B. Contro la decisione di mancata promozione, RI 1 e RI 2, genitori di RI 3, sono insorti dinanzi alla Direzione del Liceo cantonale di __________ (Direzione) contestando le note insufficienti di storia e italiano.

Il ricorso è stato respinto.

C. Con decisione del 20 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha disatteso il gravame interposto dai genitori dell'allievo contro la predetta decisione.

Esso ha innanzitutto riscontrato che questo era fondato sul fatto secondo cui la mancata promozione dell'allievo sarebbe stata determinata dall'astio dimostrato dai docenti verso RI 2 e nella conseguente parzialità nell'assegnazione delle note. Posta questa premessa, il Governo ha precisato che le problematiche tra i docenti e i genitori non erano oggetto del contendere, essendo questo circoscritto alla valutazione delle prestazioni dell'allievo. Esso ha in ogni caso escluso ogni indizio di parzialità nel giudizio dei docenti. L'Esecutivo cantonale ha quindi tutelato sia la modalità di svolgimento delle verifiche sia le valutazioni contestate, ritenendo le stesse corretta espressione del potere di apprezzamento dei docenti.

D. RI 1 e RI 2, in rappresentanza del figlio RI 3, insorgono contro la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Essi domandano, in via principale, che gli atti siano rinviati al Governo per nuova decisione, previa acquisizione del dossier completo. In via subordinata, chiedono invece la modifica della pagella scolastica e la promozione di RI 3. I ricorrenti sostengono che i docenti di storia e italiano avrebbero manifestato un'acredine e un accanimento tale nei confronti del padre dell'allievo, insegnante di greco nel liceo di , dimostrando la mancanza dei presupposti e della qualità di base che, al di là del sapere specifico, deve possedere un docente (…) ammesso e non concesso che conoscano la materia. L'importante animosità avrebbe condizionato il giudizio delle prestazioni dell'allievo, non riuscendo i docenti a fare astrazione dall'astio verso il padre. Rimproverano quindi al Consiglio di Stato di non aver istruito questo aspetto, omettendo di acquisire agli atti l'incarto completo. Questo conterrebbe uno scritto che il prof. __________ C avrebbe letto ai colleghi chiedendo loro di sottoscriverlo. I docenti avrebbero in ogni caso agito in modo errato e arbitrario. I ricorrenti criticano infine l'atteggiamento della Direzione, che malgrado le segnalazioni dei genitori dell'allievo non avrebbe monitorato la professionalità e la capacità di insegnare dei due docenti, in particolare di __________ C__________.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di direzione, che allega, condividendone i contenuti, la presa di posizione dei due docenti coinvolti. Osserva inoltre che durante l'anno scolastico non sono giunte segnalazioni in merito all'attività didattica della docente F__________, ma solo in relazione all'operato di __________ C__________, discusso in occasione di un colloquio con il direttore e la docente di classe.

F. Il Consiglio di Stato non formula osservazioni.

G. Con la replica, i ricorrenti ribadiscono le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

H. Il Consiglio di direzione, con la duplica, conferma la posizione già espressa.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata e agenti in rappresentanza del figlio, minore al momento dell'introduzione del gravame, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 97 LSc) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi agli atti, in particolare dal carteggio trasmesso dal Consiglio di Stato e dai documenti versati dalle parti. Non occorre richiamare ulteriore documentazione, in particolare lo scritto che il docente __________ C__________ ha letto durante il consiglio di classe del 13 giugno 2024, che dovrebbe riassumere la difficile relazione venutasi a creare con i genitori di RI 3 e alcuni docenti. I contorni delle divergenze tra i ricorrenti e il prof. C__________ emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti e dalle stesse dichiarazioni dei ricorrenti, senza che occorra richiamare tale scritto.

  1. Per le ragioni sopra esposte, vanno respinte le censure riguardanti le carenze istruttorie poste in atto dal Governo. Esso, in esito a un apprezzamento anticipato delle prove, ha richiamato i verbali della contestata interrogazione di storia. Altra documentazione non appariva, giustamente, necessaria ai fini del giudizio.

  2. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1.; STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2, 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3, 2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).

  3. Gli insorgenti fondano il loro gravame principalmente sull'argomento secondo cui il docente C__________ e la docente F__________ avrebbero assegnato note insufficienti a RI 3 con l'unico intento di colpire il padre, nei confronti del quale vi sarebbe grande acredine. Essi sono addirittura convinti che ci sia stata una sorta di accordo tra la docente di italiano e quello di storia, per fare in modo che il giudizio finale portasse ad una bocciatura.

Ora, la tesi degli insorgenti appare altamente inverosimile e non è suffragata da alcun indizio concreto. Innanzitutto, essi non riferiscono nessun motivo serio e personale per cui i due docenti, ma in particolare il prof. C__________, possano provare un risentimento tale nei confronti di RI 2 da essere portati a negare la promozione al figlio solo per fargli un torto. Le occasioni di scontro con i genitori sono legate esclusivamente all'ambito scolastico e alle divergenze circa il metodo di insegnamento dei docenti, specialmente del prof. C__________. Che la bocciatura di RI 3 sia addirittura frutto di un complotto tra i due insegnanti sembra una teoria alquanto fantasiosa. D'altro canto, le frasi contenute nelle osservazioni dei docenti, e riportate dai ricorrenti a dimostrazione del loro accanimento nei confronti di RI 2, non sono altro che la risposta a una serie di accuse rivolte dagli insorgenti alla loro professionalità e alla loro competenza con toni ben poco lusinghieri. Come rettamente rilevato dal Governo, l'argomento appare privo di pertinenza. Posta questa premessa, occorre esaminare se le note finali insufficienti (3.5) assegnate per le materie di storia e italiano possano esse tutelate.

  1. 5.1. Per quanto riguarda le valutazioni del prof. C__________, docente di storia, i ricorrenti ripropongono le critiche avanzate dinanzi all'istanza precedente. Ritengono inammissibile che alcune verifiche scritte siano state sostituite con delle prove orali e che talune (ma non quella che ha interessato RI 3) siano avvenute addirittura al di fuori dell'orario scolastico. In particolare per quanto attiene alla prima interrogazione, in cui RI 3 ha ottenuto la nota 2.75, sostengono che il livello delle domande sarebbe stato differente da allievo ad allievo, in spregio al principio della parità di trattamento. Essi soggiungono che il verbale dell'interrogazione non sarebbe in ogni caso verificabile.

5.2. Nella decisione impugnata, il Consiglio di Stato, esposte le censure dei ricorrenti e le osservazioni del docente, ha ritenuto innanzitutto che nessun disposto di legge vieta di sostituire una verifica scritta con una orale. Inoltre, ha rilevato che dalle giustificazioni del docente e dai verbali assunti agli atti, risultava che le domande poste agli alunni erano tutte sostanzialmente del medesimo livello e che non vi erano state differenze di rilievo tra le note attribuite agli allievi interrogati in classe (ossia il 90%) e quelli esaminati al di fuori. Inoltre, esso ha ritenuto la nota assegnata a RI 3 giustificata, a fronte di un'interrogazione del tutto insufficiente, contraddistinta da un'esposizione frammentaria e imprecisa, contenente errori storici ed espositivi, dai contenuti quasi nulli. Poste queste considerazioni e atteso che durante l'anno l'allievo ha ottenuto quattro note insufficienti su quattro verifiche e ha dimostrato poca partecipazione in classe, il Governo ha tutelato la nota finale 3.5.

5.3. I ricorrenti si limitano in questa sede a ribadire l'irregolarità della prova orale a cui è stato sottoposto RI 3, senza tuttavia apportare alcun elemento che possa seriamente mettere in discussione, da un lato, la specifica valutazione dell'interrogazione e dall'altro la nota finale che è stata assegnata. Come rilevato dal Consiglio di Stato, la scelta di procedere con un'interrogazione orale piuttosto che con una verifica scritta non appare criticabile. D'altro canto, i ricorrenti neppure adducono che l'allievo non si sia potuto preparare sull'argomento in maniera adeguata. Nel merito della valutazione, i ricorrenti non apportano alcun elemento per tentare di dimostrare che le risposte fornite dal figlio meritassero una nota migliore. Né, soprattutto, mettono in dubbio i risultati ottenuti durante l'anno e, di conseguenza, la correttezza del giudizio finale. Valutazione che, in assenza di note sufficienti, non può che essere confermata.

  1. 6.1. In relazione alla nota di italiano, i ricorrenti criticano in particolare il fatto che la docente abbia sottoposto gli allievi alla verifica su Petrarca prima di aver corretto e consegnato la precedente su Boccaccio, contrariamente a quanto prevede l'art. 39 cpv. 6 del regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 (RL 114.110), secondo cui occorre correggere gli elaborati scritti in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Pure criticabile, e grave per un'insegnante di materie umanistiche, sarebbe il metodo strettamente contabile usato per definire la nota dell'allievo, ossia procedendo a una media matematica delle note ottenute. Avesse la docente preso in considerazione altri elementi, quali l'attenzione in classe e la qualità dei compiti, la stessa avrebbe senz'altro assegnato la nota

6.2. Nella sua decisione, il Governo ha rilevato innanzitutto che la mancata consegna da parte della docente della prova scritta su Boccaccio prima della verifica su Petrarca risulta lesivo dell'art. 39 cpv. 6 del regolamento delle scuole medie superiori. Tuttavia, ha considerato che tale situazione, avvenuta per ragioni contingenti, non ha influito sulla nota della verifica successiva. Esso ha infatti rilevato che l'esito della stessa non è stato, in generale, negativo e che gli allievi (RI 3 compreso), hanno ottenuto valutazioni in linea con i risultati conseguiti durante l'anno. La nota finale di materia rientrerebbe appieno nel margine di apprezzamento riservato alla docente, a fronte del profitto dimostrato nel corso dei due semestri (cinque note insufficienti su sei verifiche) e di una partecipazione in classe non certo esemplare. Aspetto, questo, che non può condurre, secondo il Governo, a rimproverare alla docente di non aver meglio e maggiormente stimolato l'allievo, essendo quest'ultimo l'unico responsabile di tale passività, per di più considerato che frequenta ormai la seconda liceo.

6.3. Anche in questo caso, i ricorrenti non si confrontano concretamente con la valutazione della prestazione di RI 3 e si limitano a criticare le modalità di svolgimento di una verifica con argomenti che, per le ragioni esposte nel dettaglio dal Governo nella sua decisione, non possono trovare accoglimento. Ne segue che la nota finale 3.5 non risulta in alcun modo lesiva del diritto.

  1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, da cui va dedotto l'anticipo versato, è posta a carico dei ricorrenti.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

6

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 69 LPAmm

LSc

  • art. 97 LSc

LTF

Gerichtsentscheide

4