Incarto n. 52.2024.431
Lugano 10 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 6 novembre 2024 (n. 5255) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 giugno 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
ritenuto, in fatto
che RI 1, cittadino italiano nato __________ 1985, è titolare di una licenza di condurre svizzera (cat. B) sin dal 2004;
che egli, operatore sanitario di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale;
che il 7 giugno 2023, verso le ore 19.00, mentre circolava in territorio di __________ alla guida del veicolo immatricolato __________, si è reso protagonista di un incidente della circolazione;
che, come emerge dal rapporto di polizia del 14 agosto 2023, giunto all'intersezione con via __________ in direzione di __________, si arrestava, prima di iniziare la manovra di attraversamento della carreggiata, durante la quale il suo veicolo collideva con uno scooter proveniente da destra (su via ________), il cui conducente veniva disarcionato dal motoveicolo e rovinava a terra procurandosi varie ferite che ne rendevano necessario il trasporto mediante ambulanza in ospedale, dove l'indomani veniva sottoposto a un intervento chirurgico;
che, preso atto del predetto rapporto di polizia, con scritto del 4 ottobre 2023 la Sezione della popolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire sue eventuali responsabilità;
che, a seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa dell'8 novembre 2023 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere negligentemente omesso di avvistare per tempo e di concedere la precedenza al motoveicolo che stava sopraggiungendo, causando così la collisione fra i rispettivi veicoli e la caduta del motociclista che ha riportato varie ferite; ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (corrispondenti a fr. 4'500.- complessivi), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-;
che, chiamata a statuire sull'opposizione presentata dal conducente, rinviato a giudizio anche per altri reati (contemplati in un atto d'accusa emesso il 21 dicembre 2023), con sentenza dell'8 maggio 2024, cresciuta in giudicato, la giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione; considerati anche gli altri reati riconosciuti in capo al conducente, ha quindi pronunciato nei suoi confronti una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per un totale di fr. 6'000.-), oltre che una multa di fr. 1'000.-;
che, alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 12 giugno 2024 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre;
che, raccolte le sue osservazioni, il 19 giugno 2024 l'Autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi (dal 19 dicembre 2024 al 18 marzo 2025 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M;
che la decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);
che, con giudizio del 6 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;
che, ricordato come l'autorità amministrativa sia di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della sentenza della Pretura penale, passata in giudicato, emanata nei confronti dell'interessato, ritenendo che le sue tesi fossero in ogni caso ininfluenti o smentite dagli atti; ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi, ritenuto che nemmeno l'invocata necessità professionale di disporre del permesso di guida poteva condurre a un risultato diverso;
che avverso quest'ultimo giudizio il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che nel suo gravame il ricorrente, criticando il principio del vincolo dell'autorità amministrativa al giudizio penale, contesta la ricostruzione dei fatti sulla quale si è basato il Governo, ponendo altresì in evidenza il cattivo stato della strada e l'ostruzione della visuale dovuta alla presenza di un cartellone pubblicitario; sottolinea l'assenza di precedenti in materia di circolazione stradale e la sua necessità professionale, in quanto infermiere operante a domicilio, di disporre della patente;
che l'impugnativa non è stata intimata per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo se si rivela manifestamente infondato (art. 72 LPAmm);
che, nella misura in cui il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti, si considera che la conclusione cui è giunta la precedente istanza - secondo cui i fatti accertati in sede penale non possono di principio essere rimessi in discussione nell'ambito della procedura amministrativa - è del tutto conforme alla costante giurisprudenza in materia (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2024.146 del 14 agosto 2024 consid. 2.1 confermata dalla STF 1C_546/2024 del 7 novembre 2024 consid. 2.1; cfr. pure STA 52.2021.252 del 22 maggio 2024 consid. 2.1 e rimandi);
che, se l'insorgente riteneva che la decisione penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro la sentenza della giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale, onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa; cadono quindi nel vuoto le generiche doglianze del ricorrente;
che, a fronte dei predetti accertamenti fattuali, neppure la valutazione giuridica operata dall'Esecutivo cantonale - che si è allineato alle conclusioni della giudice penale - presta il fianco a critiche;
che commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr);
che in concreto, dal profilo oggettivo, omettendo - nonostante la segnaletica presente in loco - di concedere la dovuta precedenza allo scooter che proveniva da destra, la cui marcia è stata ostacolata al punto che tra i due veicoli vi è stata una collisione, il ricorrente ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale, quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada (cfr. art. 3 cpv. 1 prima frase dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]; cfr. pure DTF 137 IV 290 consid. 3.6) in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr. art. 31 cpv. 1 LCStr), rispettare i segnali e le demarcazioni stradali (cfr. art. 27 cpv. 1 LCStr in combinazione con l'art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS 741.21]) e concedere la precedenza ai veicoli che arrivano da destra (cfr. art. 36 cpv. 2 LCStr), senza ostacolarne la marcia (cfr. art. 14 cpv. 1 ONC; cfr. pure art. 26 cpv. 1 LCStr; cfr. anche DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1; cfr. pure STF 1C_251/2023 del 22 giugno 2023 consid. 2.4);
che nella fattispecie in esame la condotta di guida dell'insorgente non ha cagionato solo una concreta messa in pericolo della sicurezza altrui (a causa della collisione tra i veicoli), ma addirittura una lesione di una certa rilevanza dell'integrità fisica del motociclista (che, a seguito dell'incidente, è caduto a terra, riportando varie ferite, che hanno reso necessari un intervento chirurgico e un ricovero in ospedale);
che l'infrazione commessa deve quindi essere ritenuta senz'altro oggettivamente grave (cfr. pure Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 298);
che, dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada e alla circolazione, ciò che gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo dello scooter proveniente da destra; tanto più alla luce della chiara segnaletica verticale e orizzontale presente in loco (cfr. rapporto di polizia del 14 agosto 2023, pag. 2), che pure avrebbe dovuto osservare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr;
che, come correttamente rilevato dal Governo, le intersezioni costituiscono infatti una configurazione stradale notoriamente densa di pericoli, nella quale l'apposita segnaletica vuole proprio suscitare una particolare cautela da parte dei conducenti (cfr. decisione impugnata, consid. 3.4);
che, il ricorrente, fermatosi all'incrocio, è per sua stessa ammissione ripartito a passo d'uomo per attraversare via __________, con lo sguardo rivolto a sinistra per l'ultimo accertamento dato che c'è un grosso cartello pubblicitario che ostruisce la visuale (cfr. osservazioni del 15 giugno 2024);
che ha così attraversato tutta la corsia di sinistra e buona parte di quella di destra, dove si è poi verificato l'impatto;
che, in tali circostanze, il fatto che non si sia accorto della presenza dello scooter durante l'intera manovra, malgrado la buona visuale nella direzione di provenienza del motociclista (cfr. foto agli atti; cfr. peraltro anche le viste reperibili su Google Maps, cfr. al riguardo STF 1C_293/2024 del 12 agosto 2024 consid. 2.2, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi), dimostra chiaramente che la sua disattenzione non è stata breve e momentanea;
che nulla può dedurre dall'invocata presenza del cartellone pubblicitario sulla sinistra, ritenuto che l'eventuale scarsa visibilità in quella direzione non lo esimeva certo dall'assicurarsi che nessun mezzo provenisse dalla direzione opposta;
che le condizioni della strada - che a dire dell'insorgente sarebbe stata un cantiere visto che [era] in rifacimento da mesi - cosi come la sua consapevolezza che il luogo dei fatti (a lui ben noto) è teatro di frequenti incidenti non lo discolpano, ma avrebbero anzi semmai dovuto indurlo a prestare un'attenzione accresciuta;
che non v'è quindi dubbio che per l'accaduto al ricorrente sia imputabile una negligenza grave (cfr. Mizel, op. cit., pag. 368);
che la durata del provvedimento corrisponde inoltre al minimo previsto dalla legge (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) per il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr), sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (quale ad esempio l'effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), qui peraltro non comprovate, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii);
che il ricorso va pertanto respinto, siccome manifestamente infondato (art. 72 LPAmm); che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La giudice presidente La cancelliera