Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2024.423
Entscheidungsdatum
10.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2024.423

Lugano 10 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2024 dell'

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 10 ottobre 2024 (n. 525) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 1'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 23 ottobre 2023 l'avv. __________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, cui ha rimproverato di essere incorsa in un doppio conflitto di interesse. Da un lato, rappresentando contemporaneamente, nonostante i loro divergenti interessi, F__________ e sua madre T__________ (poi deceduta il __________), in particolare nelle questioni inerenti alla collocazione di quest'ultima presso un istituto di cura e alla contestazione della curatela istituita nei suoi confronti. Dall'altro, patrocinandoli nonostante suo padre e collega di studio avesse confezionato il brevetto notarile con cui la madre aveva conferito una procura generale al figlio.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 24 ottobre 2023 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interessi.

c. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha respinto ogni addebito.

d. In sede di replica, la denunciante ha essenzialmente ribadito le sue critiche, precisando che la collega sarebbe incorsa in un ulteriore conflitto intimando per lettera a S__________ (fratello di F__________) di lasciare la casa familiare contro il volere della madre.

Con la duplica la segnalata, oltre a ribadire e ulteriormente sviluppare le sue osservazioni di merito nonché contestare la nuova accusa, ha sollevato alcune obiezioni di natura formale (legittimazione della segnalante, ricusa dei membri della Commissione).

B. Con decisione del 10 ottobre 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per i fatti segnalati, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali.

Dopo aver disatteso le obiezioni di ordine formale, nel merito la precedente istanza ha in particolare concluso che la denunciata fosse incorsa in un conflitto d'interessi nella procedura di reclamo contro la curatela istituita a favore di T__________, non essendosi astenuta dal rappresentare entrambi i mandanti malgrado il rischio di salvaguardare maggiormente gli interessi del figlio F__________ a discapito di quelli della madre. Per il resto (e meglio per la decisione relativa al luogo di soggiorno della madre e del figlio S__________ nonché per la rappresentanza di entrambe le parti durante il brevetto notarile con cui la madre ha conferito la procura generale al figlio F__________) l'autorità inferiore ha invece disatteso siccome infondati tutti gli altri addebiti avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione, dell'assenza di segni di autocritica e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, subordinatamente, che la sanzione sia limitata all'avvertimento. L'insorgente - che ritiene che T__________ fosse perfettamente in grado di decidere autonomamente se continuare a delegare al figlio F__________ la gestione delle proprie questioni personali, finanziarie e amministrative - nega essenzialmente l'esistenza di un conflitto d'interessi tra i suoi mandanti a proposito dell'istituzione della curatela. Contesta in particolare di non avere nell'occasione agito con l'estrema prudenza esatta dalla Commissione: dapprima chiedendo per il tramite del figlio F__________ l'intervento dell'Autorità regionale di protezione (ARP) e, in seguito, avuta conoscenza del rapporto positivo dell'infermiera specializzata in geriatria e demenze, impugnando la decisione d'istituzione della curatela sollevando la violazione del diritto di essere sentita della madre. Ritiene in ogni caso sproporzionata la sanzione inflittale.

D. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

E. In replica la ricorrente ha ribadito le sue tesi e conclusioni. La Commissione non ha presentato un allegato di duplica.

Considerato, in diritto

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva dell’insorgente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.1. Giusta l'art. 12 lett. c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA, come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).

2.2. Per costante giurisprudenza, l'avvocato deve segnatamente evitare il doppio patrocinio, che consiste nel rappresentare contemporaneamente clienti con interessi contrapposti, poiché in tal caso non sarebbe più in grado di rispettare appieno i suoi doveri di fedeltà e diligenza nei confronti di ognuno di essi (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.; STF 2C_293/2021 del 27 luglio 2021 consid. 4.1 e rimandi). Il divieto di incorrere in conflitti d'interessi tende in primo luogo a proteggere gli interessi dei clienti dell'avvocato, assicurando loro una difesa esente da conflitti d'interessi. Esso mira però anche a tutelare la corretta amministrazione della giustizia, garantendo in particolare che nessun avvocato sia limitato nella propria capacità di difendere un cliente, e ha quale conseguenza che qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile di comportare un conflitto d'interessi dev'essere evitata (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; STF 2C_315/2024 del 5 agosto 2025 consid. 3.2 e rimandi, 2C_293/2021 citata consid. 4.1 e rif.).

2.3. Un rischio meramente astratto o teorico non è sufficiente; occorre che tale rischio sia concreto. Non è tuttavia necessario che il rischio si sia concretizzato e che l'avvocato abbia già eseguito il mandato in maniera discutibile o a discapito del proprio cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; STF 2C_315/2024 citata consid. 3.2 e rif.).

2.4. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 5 del codice svizzero di deontologia del 9 giugno 2023 (CSD, che ha sostituito il previgente codice con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2).

  1. 3.1. 3.1.1. In concreto, come accennato in narrativa e per quanto qui interessa, la ricorrente era da tempo la legale di T__________ (1930) e del figlio F__________, che abitava con lei nella casa di cui erano comproprietari e che si è sempre occupato di organizzare la presa a carico personale della madre (ipovedente e costretta a letto) e di gestire tutti gli aspetti amministrativi e finanziari che la riguardavano, vedendosi a tal fine conferire nel corso degli anni procure sui conti bancari e postali (cfr. doc. U e V) e per finire, il 25 ottobre 2022, una procura generale (per rappresentarla […] in tutte le questioni economiche e finanziarie che la concernono, cfr. doc. Z). Nella stessa casa, in un locale concessogli in comodato, pernottava anche il figlio S__________. I rapporti tra i due fratelli erano conflittuali.

3.1.2. Il 16 maggio 2023, così come anche risulta dalla sentenza pubblicata del 7 marzo 2024 (n. 9.2023.110) della Camera di protezione, citata e nota alla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 13), F__________ ha segnalato all'ARP la situazione di declino della madre chiedendole di intervenire con adeguate misure di protezione (allegando uno scambio di email con il medico curante, dr. med. P__________). Il 24 maggio 2023 anche il fratello S__________ ha adito l'ARP con un'istanza cautelare di adozione di misure di protezione, chiedendo l'istituzione di una curatela generale a favore della madre con la nomina di una terza persona esterna alla cerchia famigliare quale curatore. Su richiesta dell'ARP, con rapporto del 31 maggio 2023, il dr. med. P__________ ha in seguito certificato lo stato di salute dell'interessata, confermando uno stato di bisogno della paziente. Il 20 giugno 2023 l'ARP ha quindi istituito a favore di T__________ una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ex art. 394 e 395 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), designando una curatrice (avv. S__________). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato negato l'effetto sospensivo. Contro tale decisione, il 7 agosto 2023 la ricorrente - che il 6 luglio 2023 aveva invano domandato all'ARP una sospensione della procedura - è insorta dinnanzi alla Camera di protezione, agendo per conto sia di F__________ sia di T__________: preliminarmente ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al reclamo; in via principale, ha postulato l'annullamento della misura e, in via subordinata, la nomina di F__________ quale curatore della madre. Con il rimedio ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentita della madre (siccome non ascoltata da parte dell'ARP) e contestato nel merito la necessità della misura adottata. Il 24 agosto 2023 la Camera di protezione ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo. Dopo un ulteriore scambio di allegati, con decisione del 7 marzo 2024 la stessa Camera ha accolto il reclamo, annullato la decisione dell'ARP e retrocesso gli atti per procedere all'audizione della madre rispettando il diritto di essere sentita e statuire nuovamente sul caso ai sensi del consid. 4.1 (nel quale ha comunque invitato l'ARP ad adottare senza indugio le necessarie misure di protezione a favore dell'interessata, così come si dirà ancora in appresso, cfr. infra). In base a quanto riportato nel gravame, il 1° ottobre 2024 l'ARP ha infine riconfermato la misura di protezione, che F__________ avrebbe nuovamente contestato, tuttavia per il tramite di un altro legale in quanto l’insorgente avrebbe declinato il mandato temendo che la decisione disciplinare potesse involontariamente influenzarla nel patrocinio (cfr. ricorso, pag. 13).

3.2. Per quanto qui interessa, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la ricorrente fosse incorsa in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA, per aver patrocinato sia T__________ sia il figlio F__________ nella procedura di reclamo contro la curatela adottata nei confronti della prima. Ha in particolare osservato come in un tale contesto, per la natura stessa e lo scopo protettivo della misura, sussista il forte rischio di non agire, almeno in parte, nel vero e proprio interesse di entrambe le persone coinvolte e come l'avvocato debba procedere con estrema cautela, soprattutto laddove alla cliente è stato diagnosticato almeno in un'occasione un declino cognitivo, seppur lieve, che comporta una scemata capacità di discernimento generale (scritto del 10 agosto 2023 del geriatra, dr. med. O__________), evidenziando poi il carattere sempre relativo di questa capacità, da esaminare per rapporto a un determinato atto (essere in grado di stabilire il luogo di dimora non significa esserlo anche per la delega di questioni finanziarie e amministrative). La precedente istanza ha quindi disatteso il richiamo della ricorrente alle dichiarazioni del badante o a quella generica del 21 (recte: 28) settembre 2023 del nuovo medico curante, ricordando anche la durata potenziale della procedura di reclamo e l'incertezza che doveva sussistere sulle capacità decisionali dell'interessata; ha infine pure annotato come pendente procedura il figlio F__________ avesse sì potuto continuare a gestire i conti della madre, ma con un obbligo di rendiconto bimensile alla curatrice. Ha quindi concluso che, in tali circostanze, dato in particolare il rischio di salvaguardare maggiormente gli interessi di F__________ a discapito di quelli della madre, l'insorgente si sarebbe dovuta astenere spontaneamente dal rappresentare alcuna persona coinvolta nella procedura.

3.3. La ricorrente contesta come detto tale deduzione, negando che gli interessi della madre e del figlio F__________ fossero divergenti. Ritiene di avere dato prova proprio dell'estrema cautela richiesta dalla Commissione. Da un lato, chiedendo lei per prima, per il tramite di F__________, l'intervento dell'ARP. Dall'altro, impugnando (per di più per questioni formali) la misura di protezione adottata nei confronti dell'interessata che considerava, alla luce anche di un rapporto dell'infermiera inviata dal dr. med. O__________, perfettamente capace di decidere autonomamente se continuare a delegare al figlio F__________ la cura dei propri interessi, così come aveva sempre fatto in passato. Evidenzia infatti di essere venuta a conoscenza della posizione del dr. med. O__________ solo il 31 agosto 2023, dopo l'inoltro del reclamo. In ogni caso, sostiene, essendo stato valutato di grado lieve, il declino accertato non avrebbe comunque pregiudicato la facoltà d'intendere e di volere di T__________ che, del resto, anche la Camera di protezione, sconfessando il dr. med. P__________ e confermando l'opinione del nuovo medico curante, avrebbe ritenuto capace di confrontarsi adeguatamente con un'audizione.

3.4. Ora, contrariamente a quanto eccepisce l'insorgente, è da escludere che nell'ambito della procedura in questione gli interessi di madre e figlio potessero senz'altro essere ritenuti convergenti. L'interesse del figlio F__________ (beneficiario di procure sui conti e per tutte le questioni economiche e finanziare) a ottenere l'annullamento della curatela (o a essere semmai nominato egli stesso quale curatore) non coincideva necessariamente con quello della madre, di cui era stata messa in dubbio la capacità di discernimento (in particolare nella comprensione e gestione delle attività amministrative) e che poteva aver bisogno di un provvedimento idoneo a tutelare la sua persona e i suoi interessi patrimoniali, per il tramite di un curatore esterno alla famiglia (cfr. dichiarazioni del 31 maggio 2023 del dr. med. P__________ e del 10 agosto 2024 del geriatra dr. med. O__________, pag. 2). Pure eloquente è in tal senso come la Camera di protezione - dopo aver rifiutato di restituire il 24 agosto 2023 l'effetto sospensivo al gravame insinuato dalla ricorrente - nella sua decisione del 7 marzo 2024 non si sia in realtà limitata ad annullare la decisione dell'ARP per violazione del diritto di essere sentita dell'interessata, ma le abbia rinviato gli atti per nuova decisione ai sensi del consid. 4.1, in cui ha in particolare rilevato che, a fronte dell'evidente situazione di fragilità psicofisica in cui si trovava la madre, affetta da seri problemi di salute e al centro di un'accertata situazione famigliare conflittuale, sussistessero indubbiamente dei motivi validi per introdurre misure immediate di protezione a suo favore (peraltro, ha aggiunto, a maggior ragione alla luce dei più recenti sviluppi delle circostanze e di una recente procedura penale in corso nei confronti del figlio F__________), invitando quindi l'ARP ad adottare senza indugio le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a garantire la protezione della sua persona e dei suoi interessi patrimoniali e a valutare inoltre l'opportunità di istituire anche una curatela di rappresentanza ex art. 449a CC (viste le eccezioni sollevate dall'ARP e dalla curatrice circa la sua capacità di stare in giudizio). Non porta ad altra conclusione il fatto che in un primo tempo sia stato lo stesso F__________, anche su consiglio della ricorrente, ad adire l'ARP, visto che ne ha poi contestato l'intervento, che era comunque stato richiesto anche dal fratello. La segnalazione all'ARP da parte di F__________ (come visto pure titolare di procure e quindi mandatario della madre) andrebbe peraltro relativizzata anche alla luce dell'art. 397a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) che, a tutela del mandante, pone in capo al mandatario un obbligo di avviso alla competente autorità di protezione per il caso in cui il mandante sia affetto da durevole incapacità di discernimento; in un tal caso gli interessi del mandante sono in effetti potenzialmente messi a repentaglio dal momento ch'egli non è più in grado di sorvegliare, impartire istruzioni rispettivamente modificare o revocare il mandato. Del resto pure nel quadro dell'incontro conciliativo del 26 settembre 2023 tra la curatrice e i figli è stato stabilito che, per i beni e conti comuni a madre e figlio, a F__________ veniva transitoriamente consentita la continuazione della gestione, ma con l'obbligo di rendiconto bimensile alla curatrice per la parte riguardante la madre, cosi come ricordato dalla Commissione. Irrilevante è inoltre la circostanza che la ricorrente sia venuta a conoscenza del parere espresso dal geriatra sulla scemata capacità di discernimento di T__________ solo dopo aver insinuato il reclamo (con cui negava la necessità della curatela, appoggiandosi alle dichiarazioni del badante e dell'infermiera inviata dal geriatra). A prescindere dal fatto che già solo il parere del medico curante inizialmente interpellato da F__________ (su suo consiglio) avrebbe invero dovuto indurla a dubitare della capacità di discernimento di T__________ nell'amministrazione dei suoi beni e, viste le circostanze, a desistere dall'agire in giudizio patrocinando contemporaneamente madre e figlio contro la misura adottata a suo favore, non può comunque essere ignorato come l'insorgente non abbia rinunciato al mandato neppure dopo aver preso conoscenza del parere del medico specialista. Da tutto quanto sopra discende che, agendo contemporaneamente in giustizia per conto di due persone che potenzialmente non avevano gli stessi interessi, la ricorrente è incorsa in un conflitto d'interessi vietato dall'art. 12 lett. c LLCA.

  1. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere all’insorgente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, la ricorrente ha disatteso una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta di incorrere in conflitti d'interessi. La sua violazione dev'essere reputata di media entità, se solo si considera che, agendo in giustizia per due clienti con interessi potenzialmente divergenti, ha creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto (se non addirittura materializzato). Vista la sua lunga esperienza professionale, l'insorgente avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si era venuta a trovare, rinunciando a rappresentare l'uno e l'altro mandante nell'ambito della contestazione della curatela. Depone per contro a suo favore il fatto di non essere mai stata, durante la sua lunga carriera, oggetto di una sanzione disciplinare.

Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'000.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda della ricorrente di pronunciare solo un avvertimento (cfr. petitum) rispettivamente un ammonimento (cfr. ricorso, ad n. 9, pag. 24), ritenuto che tali misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. STA 52.2024.298 del 10 dicembre 2024 consid. 5.2 e rimandi, 52.2018.152 del 20 giugno 2018 consid. 4.2).

  1. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Commissione di disciplina degli avvocati, 6602 Muralto,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La cancelliera

Zitate

Gesetze

10

CC

  • art. 394 CC
  • art. 449a CC

LAvv

  • art. 16 LAvv

LLCA

  • art. 12 LLCA
  • art. 13 LLCA
  • art. 17 LLCA

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 68 LPAmm

Gerichtsentscheide

4