Incarto n. 52.2024.237
Lugano 13 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2024 di
RI 1, patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione del 23 maggio 2024 (n. 28) del Presidente del Consiglio di Stato che respinge l'istanza dell'insorgente tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame da lui presentato avverso la risoluzione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale in materia di revoca dell'autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività soggette alla LPPS;
ritenuto, in fatto
che RI 1, cittadino italiano nato il __________ 1993 al beneficio di un permesso G, esercita la professione di agente di sicurezza privata dipendente dal 2017;
che la relativa autorizzazione ai sensi della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS; RL 550.400) gli è stata rinnovata il 15 novembre 2023 fino al 14 novembre 2024;
che con sentenza del 7 dicembre 2023 (n. 81.2022.396), passata in giudicato, il giudice della Pretura penale ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 60.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione (ex art. 95 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01) per avere, nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il 5 aprile 2022, ripetutamente condotto il suo veicolo senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, essendo il suo permesso italiano scaduto in data 27 gennaio 2022;
che preso atto di tale condanna, iscritta nel casellario giudiziale, con decisione del 23 aprile 2024 il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale, ritenendo che RI 1 non soddisfacesse più le condizioni previste dalla legge, gli ha revocato l'autorizzazione quale agente di sicurezza dipendente, con la precisazione che una nuova istanza di autorizzazione avrebbe potuto essere esaminata soltanto dopo la cancellazione della condanna reiterata iscritta a casellario giudiziale;
che conformemente all'art. 30 cpv. 3 LPPS, la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
che RI 1 è insorto contro la predetta risoluzione davanti al Governo, chiedendone l'annullamento; in via cautelare ha chiesto il ripristino dell'effetto sospensivo al gravame, così da essere autorizzato a svolgere attività di sicurezza assoggettate alla LPPS fino all'evasione del ricorso;
che con giudizio del 23 maggio 2024, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto quest'ultima richiesta; premesso che, nella misura in cui come nella fattispecie è la legge stessa a derogare al principio generale secondo cui il ricorso ha effetto sospensivo, la prevalenza dell'interesse all'immediata esecutività del provvedimento sul contrapposto interesse di chi ne è gravato è presunta, ha ritenuto che in concreto non vi fossero particolari e eccezionali motivi per i quali tale presunzione possa essere sovvertita, facendo propendere l'interesse privato su quello pubblico volto alla tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone;
che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e riproponendo la richiesta cautelare rimasta inascoltata;
che l'insorgente contesta la ponderazione degli interessi svolta dall'istanza inferiore; rileva come il provvedimento che gli ha imposto di cessare immediatamente la sua attività professionale svolta dal 2017 sia del tutto sproporzionato e stia comportando effetti nefasti a seguito della disdetta al 31 maggio 2024 da parte del suo datore di lavoro (che, se a breve, in caso di ripristino dell'effetto sospensivo, sarebbe disposto a riassumerlo);
che egli nega che sussista una preponderante esigenza di tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone: la condanna riguarderebbe un reato bagatellare, per cui gli sarebbe stata riconosciuta una colpa minima (come dimostrerebbe la pena inflitta), commesso per semplice disattenzione (non essendosi avveduto che il regime di proroga di tutte le patenti italiane in stato di emergenza COVID non sarebbe stato applicabile fuori dai paesi membri dell'UE); il reato in materia di LCStr, aggiunge, non avrebbe inoltre alcuna connessione con la sua funzione di agente di sicurezza, né avrebbe comportato una messa in pericolo dell'incolumità di altre persone;
che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Presidente del Governo che il Servizio giuridico della Polizia cantonale con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà in appresso;
che con la replica e la duplica il ricorrente rispettivamente il Servizio giuridico della Polizia cantonale si sono riconfermati nelle proprie posizioni, sviluppando in parte le rispettive tesi che, all'occorrenza, verranno riprese in seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 2 LPPS;
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 30 cpv. 1 LPPS e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si è rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente contro la decisione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale, dichiarata immediatamente esecutiva, di revocargli l'autorizzazione a esercitare l'attività di agente di sicurezza; revoca che è stata pronunciata a fronte della citata condanna, sulla base segnatamente degli art. 13 cpv. 1 lett. e, 14 cpv. 1 lett. a e 18 cpv. 1 lett. a LPPS (cfr. pure risposta del Servizio giuridico della Polizia cantonale);
che in applicazione dell'art. 18 cpv. 1 lett. a LPPS, l'autorità dipartimentale revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione segnatamente a chiunque non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
che per ottenere un'autorizzazione ad esercitare l'attività di agente di sicurezza o di investigatore privato, dipendente o indipendente, non devono tra l'altro sussistere motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 14 LPPS (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. e LPPS);
che secondo l'art. 14 cpv. 1 lett. a LPPS, l'autorizzazione è in particolare rifiutata a chi in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
che, per legge, i ricorsi contro le decisioni prese dall'autorità dipartimentale in applicazione della LPPS non hanno effetto sospensivo (art. 30 cpv. 3 LPPS);
che il destinatario di una simile decisione può nondimeno chiederne la sospensione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), in generale competente ad adottare misure provvisionali (cfr. art. 37 cpv. 1 e 2 LPAmm);
che l'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato formale;
che al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati;
che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti; in questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 2.2, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3; tra tante: STA 52.2023.70 del 12 luglio 2023, 52.2018.322 del 14 settembre 2018 consid. 3.1 e rimandi);
che in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm); l'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. tra tante: STA 52.2019.272 del 27 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2018.322 citata consid. 3.1 e rinvii);
che nella fattispecie, come visto, il Presidente del Governo, dopo aver premesso che la prevalenza dell'interesse all'immediata esecutività del provvedimento sul contrapposto interesse di chi ne è gravato è presunta (poiché è la legge stessa a derogare al principio generale secondo cui il ricorso ha effetto sospensivo), ha escluso che sussistessero particolari e eccezionali motivi per i quali tale presunzione possa essere sovvertita, facendo propendere l'interesse privato su quello pubblico volto alla tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone;
che tale motivazione, essenzialmente orfana di un effettivo confronto con la situazione concreta e i relativi interessi in gioco, non può essere tutelata;
che il fatto che l'art. 30 cpv. 3 LPPS dichiari immediatamente esecutiva ogni decisione resa in applicazione della LPPS, e quindi anche una revoca dell'autorizzazione (cfr. messaggio n. 7762 del 27 novembre 2019 sulla revisione totale della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 [LAPIS], commento all'art. 30, pag. 40), presumendo in generale la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla sicurezza pubblica e alla tutela dei beni di polizia, non significa che l'autorità di ricorso adita con una domanda di concessione dell'effetto sospensivo possa omettere una reale ponderazione degli interessi pubblici e privati in discussione, esaminando se, nella situazione specifica, il provvedimento rispetti il principio di proporzionalità;
che anche senza esprimersi sull'esito della causa, da un esame sommario, va anzitutto rilevato che nel caso di specie la revoca che il Servizio dipartimentale ha pronunciato nei confronti del ricorrente si fonda su una condanna in materia di circolazione stradale (dipendente dalla scadenza di un permesso di condurre estero), non in relazione con l'assolvimento dei compiti di agente privato di sicurezza, commessa all'apparenza per una negligenza e che ha comportato una pena contenuta;
che in queste circostanze, l'interesse pubblico a impedire che l'attività possa essere eseguita da persone che, a causa del loro precedente comportamento, non assicurano un corretto svolgimento della professione (cfr. al riguardo: Complemento al messaggio n. 7085 del 14 aprile 2015 concernente la modificare della norma transitoria di cui all'art. 25 LAPIS, a cui rimanda il citato messaggio n. 7762, commento all'art. 14, pag. 29) non appare particolarmente marcato;
che d'altra parte il ricorrente, che svolge pacificamente la sua professione dal 2017, ha un sicuro interesse privato a esercitare il proprio lavoro nelle more della procedura;
che a questo stadio, l'interesse alla sicurezza pubblica e alla tutela dei beni di polizia non appare di conseguenza prevalente su quello del dipendente a continuare a svolgere la sua attività lavorativa; indipendentemente dall'esito della lite, non sussiste attualmente un particolare rischio che egli non possa adempiere correttamente la sua funzione nell'attesa del giudizio di merito;
che l'opposta conclusione del Presidente del Governo, non sorretta da motivi pertinenti, non può pertanto essere confermata, in quanto lesiva del diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorso deve di conseguenza essere accolto, annullando il giudizio impugnato e concedendo l'effetto sospensivo all'impugnativa pendente davanti al Consiglio di Stato contro la citata decisione del 23 aprile 2024;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm); lo Stato del Cantone Ticino rifonderà invece all'insorgente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 23 maggio 2024 (n. 28) del Presidente del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. al ricorso inoltrato al Governo da RI 1 contro la decisione del 23 aprile 2024 del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata è concesso l'effetto sospensivo.
Non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 complessivamente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera