Incarto n. 52.2023.304
Lugano 14 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'11 settembre 2023 degli
RI 1
RI 2
contro
la decisione del 17 luglio 2023 (n. 478-479) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto loro una multa di fr. 600.- ciascuno a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 10 settembre 2015 RI 1, in veste di notaio, ha istrumentato un atto con il quale M__________ ha donato ai figli D__________ e L__________, in ragione di 1/2 ciascuno, un cascinale sui monti di __________ (part. ). Con ulteriore atto di medesima data rogato tra le parti, tale immobile è stato costituito in proprietà per piani e sulla quota di 500/1000 attribuita a L è stato costituito un usufrutto vita natural durante a favore del padre. b. Dopo il decesso di M__________ (avvenuto nel 2017), il 7 giugno 2022 RI 1 ha avviato per conto di D__________ un'azione di riduzione davanti alla Pretura di Locarno-Campagna nei confronti del fratello F__________, mediante la quale ha chiesto che le liberalità concesse a quest'ultimo dal padre ancora in vita fossero ridotte in modo tale da ricostituire la sua quota legittima. Nella procedura è stata coinvolta anche la collega di studio RI 2 (che ha firmato la petizione per incarico, p.i.). Nella risposta di causa, presentata il 14 ottobre 2022, F__________ ha contestato le pretese del fratello, sostenendo tra l'altro che il padre intendeva regolare la sua successione proprio mediante la citata donazione. A sostegno della sua tesi ha chiesto l'audizione testimoniale delRI 1, evidenziando però la problematicità dal profilo deontologico.
B. a. Il 20 ottobre 2022 F__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento degli RI 1 e RI 2, cui ha essenzialmente rimproverato di essere incorsi in un conflitto d'interessi per avere assunto il patrocinio del fratello nella causa civile, ritenuto che la stessa avrebbe riguardato anche il fondo oggetto degli atti rogati in passato dal notaio RI 1. Per evitare il rischio che i segnalati potessero usare nella procedura civile informazioni acquisite nell'ambito dell'istrumentazione dei rogiti, ha inoltre chiesto la nomina di un avvocato neutro.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 22 novembre 2022 la Commissione - in una composizione straordinaria designata ad hoc dalla Commissione per l'avvocatura (resasi necessaria a seguito dell'esclusione di tutti i membri e supplenti ordinari, vista l'appartenenza delRI 1 in qualità di membro in seno alla stessa) - ha aperto nei confronti degli RI 1 e RI 2 un procedimento disciplinare per possibile violazione del divieto di incorrere in conflitti d'interessi.
c. Chiamati a pronunciarsi in merito, con osservazioni formulate congiuntamente, gli interessati hanno respinto ogni addebito.
d. In sede di replica, il denunciante ha essenzialmente ribadito le sue critiche. Con ulteriore scritto del 5 aprile 2023, dando seguito a una richiesta della Commissione, ha poi prodotto gli atti della causa civile, precisando che, con decisione del 22 dicembre 2022, il pretore aveva sospeso la procedura in attesa della decisione disciplinare.
Con la duplica, i segnalati si sono riconfermati nella loro posizione, evidenziando tra l'altro come il pretore - che non aveva sino a quel momento ravvisato alcun conflitto d'interessi - avesse sospeso la causa dopo che RI 2 lo aveva interpellato al fine di chiarire, al di là di ogni dubbio, la questione dell'eventuale incapacità di rappresentare.
C. Con unica decisione del 17 luglio 2023, la Commissione ha condannato gli RI 1 e RI 2 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 600.- ciascuno. La precedente istanza ha in sintesi ritenuto che RI 1, patrocinando uno degli eredi di M__________ (parte all'atto di donazione da lui istrumentato) nella causa civile avente per oggetto gli effetti di tale atto ai fini della successione, fosse incorso in un conflitto d'interessi vietato dall'art. 12 lett. c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). Nella procedura civile si tratterebbe in effetti di chiarire la volontà di M__________ di definire mediante la citata donazione la propria successione per rapporto ai figli, elemento di cui il legale avrebbe avuto una conoscenza diretta in virtù del suo precedente ruolo di notaio. Ha poi ritenuto che tale situazione di conflitto si estendesse anche alRI 2 (collega di studio del notaio, pure coinvolta nella causa civile). Ha infine commisurato la sanzione tenendo conto della media gravità della colpa e dell'assenza di segni di autocritica degli interessati nonché della loro incensuratezza.
D. Avverso la predetta decisione, con un unico ricorso gli RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Gli insorgenti censurano un accertamento inesatto dei fatti e un'errata applicazione del diritto. Riprendendo le argomentazioni già addotte davanti alla Commissione, contestano in particolare che M__________ (che, fatta astrazione per la donazione e la partecipazione alla costituzione di diritto di usufrutto in suo favore, non sarebbe mai stato loro cliente) abbia indicato di voler sottoscrivere gli atti pubblici rogati dal notaio RI 1 al fine di regolare la sua successione, ciò che altrimenti sarebbe stato riportato nell'atto notarile (che in tal caso avrebbe piuttosto preso la forma di un contratto successorio rispettivamente di un testamento). Contestano poi che l'oggetto della procedura civile siano gli effetti sulla successione di M__________ della donazione (che da tale profilo sarebbe neutra, in quanto soggetta all'obbligo di collazione). Negano in sostanza che siano realizzati gli estremi di un conflitto d'interessi, rilevando come la precedente istanza non abbia indicato quali interessi sarebbero in contrapposizione. Il fatto che RI 1 sia stato indicato quale possibile testimone nella procedura civile non sarebbe del resto costitutivo di un conflitto d'interessi, ritenuto che lo stesso non sarebbe obbligato a difendere l'interesse del segnalante (con cui non avrebbe mai avuto rapporti professionali o personali).
E. In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.
F. Non vi stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense. È collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi).
2.2. Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rif.). Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, Anwalts-recht, II ed., Berna 2017, n. 388).
2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale: in particolare, la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In genere, può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato, sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1 e rimandi). Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza). Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1, 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7).
2.4. Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, op. cit., n. 411; cfr. pure STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.4, confermata dal STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021).
2.5. Secondo dottrina e giurisprudenza, il patrocinio di clienti avversi da parte di avvocati che lavorano in una forma associativa o anche in sola comunità di cancelleria concretizza un caso di doppio patrocinio con conseguente conflitto d'interessi (DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016 consid. 2.2; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1435; Fellmann, op. cit., n. 356; Michel Valticos in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis [curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 156 ad art. 12). I diversi legali che esercitano la professione in forma associata vanno dunque considerati come un unico avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi (cfr. Fellmann, op. cit., n. 356; cfr. pure STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 3.4, 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.4 e 3).
2.6. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1, 135 II 145 consid. 9.1; STA 52.2018.409 citata consid. 2.4, confermata dal TF).
2.7. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 5 del codice svizzero di deontologia del 9 giugno 2023 (CSD, che ha sostituito il previgente codice con effetto al 1° luglio 2023), giusta il quale, nello svolgere il mandato conferitogli, l'avvocato non deve confondere gli interessi dei propri clienti con quelli propri o di terzi (cpv. 1). Non può rappresentare, consigliare o difendere più clienti nella stessa fattispecie se sussiste un conflitto d'interessi tale da porre ostacolo allo svolgimento indipendente del mandato oppure se, considerate le circostanze specifiche del caso, esiste un rischio concreto e grave di un simile conflitto; in caso di conflitto o di rischio concreto e grave di conflitto di interessi, dovrà porre fine ai mandati di tutti i clienti interessati (cpv. 2). L'avvocato non accetta mandati che comportino il rischio di violazioni della segretezza delle informazioni confidate da un cliente o se la conoscenza della fattispecie inerente al mandato potrebbe risultare pregiudizievole per quest'ultimo. Giusta l'art. 23 CSD, le disposizioni relative ai conflitti di interesse si applicano sia all'associazione di avvocati che ai suoi membri. Un conflitto di interessi che riguardi un singolo membro è imputabile a tutti i membri dell'associazione di avvocati (cpv. 1).
3.2. Nella decisione impugnata la Commissione ha anzitutto rilevato come nella causa civile non fosse in discussione la validità dell'atto di donazione rogato dal notaio RI 1, ma i suoi effetti ai fini della successione; ha in particolare spiegato che, a fronte della tesi del segnalante secondo cui con la donazione della part. __________ il padre desiderava regolare la successione tra fratelli, vi è un elemento da approfondire nell'ambito del procedimento civile di cui il notaio RI 1 ha avuto una conoscenza diretta, considerando che su tale aspetto si realizzasse un potenziale conflitto d'interessi. Ha infatti ritenuto che, per il ruolo svolto, RI 1 potesse riportare quanto riferitogli da M__________, con il quale aveva avuto diretto contatto, deducendone quindi l'inopportunità del suo incarico. Ha poi aggiunto che tale situazione di conflitto si estendeva anche alla collega di studio RI 2, concludendo pertanto che entrambi i legali fossero incorsi in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA. I ricorrenti contestano come detto tale deduzione, sostenendo in particolare che il tema della sua successione non è mai stato trattato con M__________, che in precedenza non sarebbe stato cliente dello studio e con il quale RI 1 avrebbe avuto solo due brevi incontri. Se davvero avesse saputo che l'intenzione era quella di regolare la successione, avrebbe del resto optato per un istituto giuridico diverso dalla semplice donazione, che non farebbe cenno a tale volontà.
3.3. Ora, è ben vero che nella causa civile pendente in Pretura non viene censurata la validità degli atti, segnatamente della liberalità (tra M__________ e i figli D__________ e L__________) che ha istrumentato nel settembre 2015 il ricorrente RI 1 in veste di notaio (ovvero di pubblico ufficiale, tenuto a salvaguardare in modo equo ed imparziale gli interessi di tutte le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico, cfr. art. 11 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 [LN; RL 952.100] e 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 [RL 952.205]). L'azione di riduzione promossa dagli insorgenti per conto di D__________ appena qualche anno dopo (a seguito di trattative extragiudiziali e un'istanza di conciliazione del 31 ottobre 2018; cfr. ricorso pag. 3) presuppone nondimeno la ricostituzione dell'intero asse successorio del padre, e quindi anche la collazione della predetta donazione (gravata da usufrutto) rogata dal notaio RI 1, come ben risulta dagli allegati della causa civile (cfr. petizione e risposta agli atti). Già solo per questo motivo, essendo in discussione anche tale liberalità (rispettivamente i suoi effetti ai fini della successione), non è quindi possibile escludere un uso, magari inconsapevole, da parte degli insorgenti di informazioni relative alla stessa, coperte dal segreto professionale, nell'ambito del nuovo mandato assunto a favore del solo erede D__________ (i cui interessi appaiono porsi in contrasto non solo con quelli del fratello convenuto F__________, ma potenzialmente anche del padre e dell'altro fratello L__________). A maggior ragione considerando, come rettamente evidenziato dalla Commissione, che nella procedura civile è stata tematizzata l'asserita volontà manifestata dal de cujus di regolare - proprio mediante tale donazione - la successione tra i fratelli (cfr. risposta citata, che allega una dichiarazione in tal senso del fratello L__________ [il quale precisa trattarsi di fatti confermati dal papà al momento della firma dei documenti di trapasso] e chiede l'audizione testimoniale dello stesso notaio RI 1). A prescindere dalla fondatezza o effettiva rilevanza di tale argomento nella causa civile (che i ricorrenti negano), tanto basta per ammettere la sussistenza di un conflitto d'interessi in capo alRI 1 (cfr. pure STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.4) - e di riflesso anche alRI 2 (che avrebbe assunto l'incarico internamente, firmando la petizione intestata al collega, cfr. ricorso pag. 3; cfr. supra consid. 2.5). Conflitto che non fanno peraltro che confermare le considerazioni espresse dagli insorgenti in merito all'esigenza del notaio RI 1, per poter testimoniare, di essere liberato dal segreto professionale da tutti gli eredi di M__________ (ciò che non sarebbe scontato). Neppure va infine ignorato che - confrontato con la questione di un'eventuale incapacità di rappresentanza - anche il pretore aggiunto ha deciso di sospendere la procedura civile in attesa della decisione in ambito disciplinare (cfr. ordinanza del 22 dicembre 2022 e duplica dei ricorrenti alla Commissione ad n. 6).
3.4. Da tutto ciò discende che i ricorrenti avrebbero dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di patrocinare D__________ nell'ambito della causa civile riguardante (anche) gli atti pubblici rogati in precedenza dalRI 1 nella sua veste di notaio e quindi giungere alla conclusione che tale ruolo li avrebbe posti di fronte a un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste circostanze, assumendo il predetto mandato, gli insorgenti sono quindi incorsi in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17). 4.2. In concreto, i ricorrenti hanno disatteso una regola professionale fondamentale qual è quella che vieta di incorrere in conflitti d'interesse. La loro violazione deve essere reputata di media entità, se solo si considera che essi non hanno solo creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma hanno addirittura realizzato il suddetto rischio, avviando una procedura civile riguardante anche la donazione rogata dal notaio RI 1, rappresentando una delle parti all'atto (i cui interessi sono inoltre potenzialmente in contrasto con quelli delle altre parti già coinvolte). Vista la loro quasi ventennale esperienza professionale, avrebbero dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stavano ponendo con l'assunzione del nuovo mandato. Depone per contro a loro favore l'assenza di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto quanto esposto e tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 600.- inflitta dalla precedente istanza a ciascun ricorrente per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza degli insorgenti e appare sufficiente a richiamarli al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta interamente a loro carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera