Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2023.27
Entscheidungsdatum
19.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2023.27

Lugano 19 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 21 dicembre 2022 (n. 6358) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 28 settembre 2022 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nata il __________ 1987 e dal 2006 è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della categoria B (nel settembre 2020 ha poi conseguito quella per la categoria A).

Avvocato di formazione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 26 giugno 2020, verso le ore 16.50, mentre stava circolando alla guida dell'automobile immatricolata (I) __________ (intestata al compagno), in territorio di Coldrerio (autostrada A2 in direzione sud), RI 1 ha omesso di mantenere una sufficiente distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. Dal rapporto di constatazione della Polizia cantonale del 13 luglio 2020, fondato sulla registrazione video effettuata da una pattuglia superata in quella circostanza, risulta che la conducente, circolando a una velocità di 113 km/h, ha mantenuto, per un tratto di 1'200 m, una distanza di 13.6 m (pari a 0.43 secondi) dal veicolo antistante. Interrogata dalla polizia cantonale l'8 luglio 2020, la conducente ha ammesso i fatti, spiegando che la sua intenzione era quella di sorpassare il veicolo che la precedeva e che occupava inutilmente la corsia di sinistra. Ha inoltre osservato come le condizioni meteorologiche, della strada e del traffico fossero ottime. Si è infine scusata per l'accaduto, precisando che l'infrazione non è stata compiuta in modo aggressivo e che in futuro sarebbe stata più attenta.

b. Preso atto del predetto rapporto di polizia, con scritto del 5 agosto 2020 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessata che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 3 settembre 2020 il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (13.6 m malgrado la velocità da lei tenuta di 113 km/h), per un tratto di circa 1'200 m. Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna (per un totale di fr. 4'500.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-.

d. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessata, con sentenza dell'8 novembre 2021 il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato il capo d'imputazione, riducendo la pena pecuniaria inflitta (15 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'550.-), la durata della sospensione condizionale (due anni) e la multa (fr. 450.-). Tale decisione è passata in giudicato, dopo che la conducente ha ritirato l'appello inizialmente presentato.

e. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 25 agosto 2022 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessata l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 28 settembre 2022 ha risolto di revocarle la licenza di condurre per la durata di tre mesi (dal 28 marzo al 27 giugno 2023 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida di veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 21 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. L'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato come l'accertamento dei fatti operato in sede penale, di principio vincolante anche per l'autorità amministrativa, non fosse in concreto contestato. Ha quindi constatato la sussistenza di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente per la durata di tre mesi.

D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone, in via principale, l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale. In via subordinata, chiede che la durata della revoca sia limitata a un mese.

La ricorrente lamenta che le precedenti autorità non abbiano proceduto all'esame della proporzionalità della misura, che in concreto - visto il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di ulteriori infrazioni e il superamento dell'esame per condurre veicoli a motore della categoria A - avrebbe ormai perso il suo carattere istruttivo. Prevalendosi del ridimensionamento della colpa operato dal giudice penale (che ha ridotto la pena da 30 a 15 aliquote giornaliere) e ricordando come l'autorità amministrativa possa procedere a una valutazione giuridica autonoma della fattispecie, la ricorrente sostiene che, alla luce dell'insieme delle circostanze, l'infrazione debba essere considerata tutt'al più medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr. Ritiene peraltro che la soglia dell'infrazione grave (distanza pari a uno spazio temporale di 0.6 secondi) - proposta dalla dottrina all'inizio degli anni 2000 e mai confermata dal Tribunale federale - vada rivalutata alla luce dei cambiamenti intercorsi negli anni.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento, non ravvisando validi motivi per discostarsi dal giudizio penale che ha riconosciuto un'infrazione grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. La ricorrente non contesta l'accertamento dei fatti così come operato dalle autorità penali (cfr. supra, consid. Bc e Bd), che vincola peraltro anche l'autorità amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2), come correttamente rilevato dal Governo (cfr. decisione impugnata, consid. 2), per modo che in questa sede occorre chinarsi unicamente sulla qualifica giuridica dell'infrazione.

2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

2.2. Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave

  • grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

2.3. Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. L'art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) prevede che, quando i veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. Non esistono regole assolute che definiscano cosa si debba intendere per "distanza sufficiente" ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa dipende dalle circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni stradali, della circolazione e della visibilità, così come dai veicoli implicati. Il senso di tale norma - di fondamentale importanza per la sicurezza della circolazione - è in primo luogo quello di permettere al conducente, anche in caso di frenata inopinata del veicolo che lo precede, di fermarsi dietro di lui. La giurisprudenza non ha fissato delle distanze minime da rispettare per non incorrere in un'infrazione semplice, medio grave o grave alla LCStr. Ha tuttavia ammesso che la regola dei due secondi o del "mezzo tachimetro" (corrispondente a un intervallo di 1.8 secondi) sono degli standard minimi abitualmente riconosciuti. Un caso può essere grave quando, su un'autostrada, l'intervallo tra i veicoli è inferiore a 0.6 secondi (cfr. DTF 131 IV 133 consid. 3.1; STF 6B_1139/2019 del 3 aprile 2020 consid. 2.2). Con distanze attorno ai 10 m (rispettivamente 0.36 secondi) e velocità di circa 100 km/h il Tribunale federale considera regolarmente dato il caso grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 rispettivamente 16c LCStr (cfr. STF 1C_474/2020 del 19 aprile 2021 consid. 3, 6B_894/2020 del 26 novembre 2020 consid. 2.3, 1C_26/2018 del 15 giugno 2018 consid. 5.2; cfr. pure, per intervalli superiori a 0.4 secondi, STF 1C_554/2013 del 17 settembre 2013 e 1C_446/2011 del 15 marzo 2012, nonché, per intervalli superiori a 0.5 secondi, STF 1C_746/2013 del 12 dicembre 2013 e 6B_3/2010 del 25 febbraio 2010).

2.4. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 26 giugno 2020, verso le ore 16.50, RI 1 ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di Coldrerio alla guida della vettura intestata al suo compagno a una velocità di 113 km/h senza rispettare, per oltre un chilometro, la distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva. Poiché il sistema di rilevamento impiegato in concreto (SAT-SPEED G2 Video, n. METAS 27361, cfr. certificato di verificazione 258-33662 del 24 aprile 2020 valido fino al 30 aprile 2021, agli atti) tiene automaticamente conto dei margini di tolleranza, non occorre procedere - contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. pag. 7) - ad alcuna deduzione dalla velocità registrata (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008 [OOCCS-USTRA; RS 741.013.1]; cfr. pure decisione Obergericht Bern SK 19 184 del 7 maggio 2020 consid. 5.1.2 e 5.2.1). Dal profilo oggettivo, l'insorgente ha violato una fondamentale norma della circolazione (qual è quella che impone al conducente di osservare sempre una sufficiente distanza dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa), assumendosi così il rischio di creare un pericolo per la sicurezza altrui. Alla luce della giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid. 2.3) e delle concrete circostanze, v'è da ritenere che la distanza mantenuta nel caso di specie integri gli estremi del caso grave: come visto, la ricorrente ha infatti tenuto una distanza largamente insufficiente (13.6 m, corrispondenti a 0.43 secondi), allorquando stava circolando a velocità elevata (ben superiore a 100 km/h), in autostrada, sulla corsia di sorpasso, su un tratto di ben 1'200 m. Non portano ad altre conclusioni le sentenze citate dell'insorgente (cfr. in particolare STF 1C_183/2013 del 21 giugno 2013 e 1C_424/2012 del 15 gennaio 2013), relative a casi in cui la distanza era superiore e/o la velocità inferiore. Il fatto che il traffico non fosse intenso (come parrebbero confermare le fotografie agli atti) e che la visibilità fosse ottimale non giova alla ricorrente, ritenuto che almeno gli occupanti del veicolo che la precedeva sono stati messi gravemente in pericolo (cfr. pure, per un caso del tutto analogo, decisione Verwaltungsgericht Solothurn VWBES.2021.71 dell'8 marzo 2022, in particolare consid. 3.4.1). Del resto, le ragioni all'origine di un'improvvisa frenata di un veicolo non sono né prevedibili né forzatamente riconoscibili per il conducente che lo segue: proprio in caso di tallonamento ravvicinato (come in concreto) ci si deve inoltre aspettare che il conducente del veicolo che circola davanti si senta pressato e reagisca perciò in maniera inappropriata (cfr. STF 6B_1139/2019 citata consid. 2.4.2). L'infrazione va dunque ritenuta oggettivamente grave. Dal profilo soggettivo, la ricorrente ha tenuto la suddetta condotta di guida intenzionalmente, su un tratto di oltre un chilometro (che ha percorso in circa 38 secondi), cioè per più di un breve frangente. Ammettendo di avere avuto l'intenzione di sorpassare il veicolo che la precedeva e che bloccava inutilmente la corsia di sinistra, ha inoltre implicitamente ammesso di aver agito nell'intento di indurre il suo conducente a liberare tale corsia (ancorché senza fare uso a tal fine di segnali luminosi; cfr. ricorso, pag. 3). Un tale agire va considerato spericolato poiché normalmente infastidisce il conducente del veicolo antistante che, anche se può cambiare corsia, si sente pressato, il che comporta il rischio che reagisca nervosamente e scorrettamente (cfr. STF 1C_746/2013 citata consid. 3.5; citata decisione Verwaltungsgericht Solothurn VWBES.2021.71 consid. 3.4.2; cfr. pure STF 6B_3/2010 citata consid. 3.3.2). Privo di rilievo è il fatto che l'insorgente pensasse che il suddetto conducente sarebbe rientrato sulla corsia di destra una volta accortosi della sua presenza (cfr. ricorso, pag. 3; cfr. STF 1C_746/2013 citata consid. 3.5, 1C_446/2011 citata consid. 6.3). Irrilevante è pure che lo stesso dovesse essere perseguito per non avere liberato la corsia di sorpasso (cfr. ricorso, pag. 3; cfr. STF 1C_446/2011 citata consid. 6.3). La colpa della ricorrente deve quindi essere considerata grave. Grado di colpa che è peraltro stato riconosciuto anche dalle autorità penali, che l'hanno ritenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr (cfr. decreto d'accusa del 3 settembre 2020 e sentenza dell'8 novembre 2021 della Pretura penale). Nulla può dunque dedurre a suo favore l'insorgente dalla riduzione della pena operata dal giudice penale (da 30 a 15 aliquote giornaliere), che nulla muta alla qualifica giuridica dell'infrazione rimproveratale. Visto tutto quanto precede, si deve quindi ritenere che, dal profilo amministrativo, l'infrazione commessa dalla ricorrente integri gli estremi del caso grave previsto all'art. 16c LCStr.

2.5. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiata la ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. Carattere istruttivo che, in concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, è manifestamente ancora dato.

  1. 3.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

13

LALCStr

  • art. 10 LALCStr

LCStr

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 68 LPAmm

OAC

  • art. 16c OAC

ONC

Gerichtsentscheide

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