Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2023.18
Entscheidungsdatum
21.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto

n.

  1. 52.2023.18
  2. 52.2023.21

c.

52.2023.22

d. 52.2023.23

e. 52.2023.24

f.

52.2023.28

g.

52.2023.29

Lugano 21 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sui ricorsi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

RI 1

patrocinata da: PA 1

del 20 gennaio 2023 di CO 10, 6900 Lugano, patrocinata da: PA 2, , CO 11, , patrocinata da: PA 2, , CO 12, , patrocinata da: PA 2, , CO 13, , patrocinata da: PA 2, , CO 14, , patrocinata da: PA 3, CO 15, patrocinata da: PA 3,

contro

la decisione del 9 gennaio 2023 delle CO 8 che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione delle opere di sottostruttura e genio civile inerenti a lavori ricorrenti per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, ha aggiudicato la commessa ad altre sette imprese, previa esclusione di quattordici offerte;

ritenuto, in fatto

A. Il 16 settembre 2022 CO 8 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori ricorrenti di sottostruttura e genio civile sulle reti acqua, gas, teleriscaldamento, elettriche e fibra ottica (quadriennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026; FU n. 177 del 16 settembre 2022, pag. 13 segg.).

L'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione:

economicità dell'offerta 40%

attendibilità del prezzo 32%

referenze per lavori analoghi 20%

formazione degli apprendisti 5%

contributo alla formazione professionale 3%

Il metodo di valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo, descritto nelle disposizioni particolari CPN 102 annesse al fascicolo di gara (pos. 224.300 seg.), era il seguente:

L'importo offerto viene confrontato con quello di riferimento e il punteggio assegnato in base alla seguente formula:

nota punteggio:

Prezzo uguale all'importo

di riferimento +/- 10% 6 nota x 100 x ponderazione relativa

Prezzo +/- 20% rispetto

all'importo di riferimento 0 nota x 100 x ponderazione relativa

Per gli altri prezzi interpolazione lineare.

Le offerte che conseguono 0 punti in questo criterio verranno scartate (solo le offerte risultanti tali dalla prima calcolazione e non dalla successiva).

L'importo di riferimento viene definito quale media di tutte le offerte valide pervenute trascurando, qualora il numero di tali offerte sia uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta (cioè gli importi estremi). In caso di offerte equivalenti verrà trascurato un solo importo estremo.

Il documento prevedeva inoltre che al termine del confronto delle offerte il committente avrebbe deliberato i lavori alle prime 9 ditte classificate. Ciò avrebbe permesso alle aggiudicatarie di eseguire una serie di lavori di sottostruttura e genio civile ricorrenti nell'arco del quadriennio. Il primo classificato avrebbe ricevuto il 20-24% dei lavori previsti, il secondo il 16-20% e via via scalando sino al nono classificato, al quale sarebbe spettato il 2-6% delle opere (pos. 134.100 seg.).

B. Entro il termine impartito, al committente sono giunte 21 offerte di importi compresi tra fr. 4'549'344.40 e fr. 9'849'709.-. La valutazione delle offerte ha condotto all'esclusione di un'offerta per mancanza di referenze nonché di altre tredici che hanno ricevuto la nota 0 nel criterio attendibilità del prezzo. Il committente ha quindi aggiudicato la commessa alle sette ditte rimaste in gara, secondo la seguente graduatoria:

1° - CO 1 fr. 5'306'584.15 p.ti 5.801

2° - CO 2 fr. 5'361'659.95 p.ti 5.401

3° - CO 3 fr. 5'996'351.75 p.ti 5.149

4° - CO 4 fr. 6'120'627.37 p.ti 4.919

5° - CO 5 fr. 6'250'652.25 p.ti 4.634

6° - CO 6 fr. 6'095'913.60 p.ti 4.502

7° - CO 7 fr. 6'490'893.70 p.ti 3.887

8° - Non assegnato

9° - Non assegnato

C. a. Con separati ricorsi, insorgono ora contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le ditte RI 1, CO 10 (), CO 11A, CO 13, CO 14 ed CO 15, escluse dalla gara in quanto hanno ottenuto la nota 0 nel criterio dell'attendibilità del prezzo. Esse chiedono l'annullamento della risoluzione impugnata e, in via principale, l'aggiudicazione in proprio favore delle opere, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova decisione. Domandano inoltre la concessione dell'effetto sospensivo ai ricorsi.

b. La RI 1 eccepisce innanzitutto la carenza di motivazione della decisione impugnata. Inoltre, contesta il criterio di aggiudicazione dell'attendibilità del prezzo, la cui applicazione al caso concreto avrebbe penalizzato ingiustamente offerte atte a garantire un impiego parsimonioso delle finanze pubbliche. Un risultato più attendibile si sarebbe potuto attendere utilizzando quale parametro, anziché la media aritmetica delle offerte, la mediana, ossia il valore centrale tra tutti i prezzi. A suo avviso non si potrebbe pretendere che essa ricorresse contro le condizioni del bando, che reputa di per sé ammissibili, ma la cui applicazione nel caso concreto ha dimostrato un risultato inattendibile, data la forte differenza di prezzo tra le offerte.

c. Le ditte CO 10, CO 11, CO 12 e CO 13, presentano ricorsi sostanzialmente identici tra loro. Anch'esse intravedono la violazione del proprio diritto di essere sentite, da un lato a causa della carenza di motivazione della decisione impugnata, dall'altro lato perché non sarebbe stato concesso loro integrale accesso agli atti. Nel merito sostengono che il committente non avrebbe correttamente applicato il criterio di aggiudicazione dell'attendibilità del prezzo: esso avrebbe dovuto innanzitutto escludere le offerte viziate. Prima tra queste, l'offerta della G__________ () sarebbe da ritenere incompleta per la mancata indicazione di un prezzo. La R__________ () non avrebbe inoltre consegnato alcun esemplare del capitolato ufficiale originale per cui l'offerta andava esclusa. Infine, la O__________ () non avrebbe dimostrato di essere in regola con il pagamento di imposte e oneri sociali. L'ente appaltante avrebbe in ogni caso dovuto estromettere dalla gara, prima di procedere alla valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo, le offerte con posizioni manifestamente elevate, facendo uso della facoltà concessa dalla pos. 229.130 CPN 102. Si tratta delle offerte inoltrate dalle seguenti ditte: R__________, C__________ SA, O__________ SA, M__________ SA, I__________ , G__________ SA.

d. Anche la CO 14 e la CO 15 sostengono che il committente avrebbe omesso di verificare ed escludere le predette offerte, manifestamente errate e dal prezzo esorbitante che, falsando la valutazione, hanno portato all'estromissione di offerte attendibili ed economiche. Il paragone con i costi del precedente mandato dimostra che le predette proposte sono fuori mercato e distorcono la libera concorrenza. Ritiene inammissibile che due terzi delle offerte siano state escluse e sole sette ditte (invece di nove) abbiano ottenuto la commessa a prezzi alti. La committente, a fronte di un simile riscontro, avrebbe dovuto interrompere la procedura e annullare il concorso.

D. Ai ricorsi si oppone la committente. Sostiene innanzitutto di aver correttamente valutato le offerte applicando le regole di gara annunciate e rimaste incontestate. Non vi era del resto motivo per estromettere a priori le offerte più care. Ritiene inoltre che le difformità evidenziate dai ricorrenti b), c), d), e) in relazione alle offerte della G__________ SA e della R__________ SA non siano tali da imporne l'esclusione dalla gara. Conferma infine di aver verificato l'idoneità generale della O__________ SA tramite il portale offerenti, che attestava la conformità della documentazione da questa presentata. Essa produce una simulazione di classifica nel caso in cui le ditte G__________ SA e R__________ SA venissero escluse fin da subito.

E. a. Per quanto attiene alle ditte aggiudicatarie, avversano i gravami la CO 5, la CO 6, la CO 3, la CO 4, la CO 2 e la CO 7. La CO 1 resta silente.

b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non presenta osservazioni.

c. I ricorrenti prendono posizione sui rispettivi ricorsi con osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. a. Con la replica, la RI 1 ribadisce le proprie tesi.

b. Le ricorrenti b), c), d) ed e), dopo esame degli atti, sostengono che pure l'offerta della CO 7 andava esclusa per la mancata compilazione delle pos. 193.111, 252.213/214/215 CPN 151 che richiedevano l'indicazione dell'ubicazione del deposito del legname, rispettivamente delle discariche. Medesimo difetto riscontra nel capitolato consegnato dalla CO 2, che oltre a queste ultime tre posizioni, avrebbe lasciato in bianco pure le pos. 121.002, 231.001 e 321.001 CPN 111. Preso atto della simulazione di classifica prodotta dalla committente, le ricorrenti modificano quindi la domanda di causa formulata in via subordinata, nel senso che la commessa sia aggiudicata direttamente alle prime nove ditte in graduatoria.

c. Le ricorrenti f) e g), in replica, segnalano gli stessi difetti in relazione all'offerta della CO 2. Ravvisano inoltre la mancanza di un documento attestante il pagamento dei contributi per il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (PEAN) nell'offerta della M__________ SA. Propongono inoltre le critiche di cui ai ricorsi b), c), d) ed e) in relazione alle offerte della O__________ SA, della G__________ SA e della R__________ SA.

G. a. Con le dupliche, la committente contesta che le carenze segnalate dai ricorrenti nelle diverse offerte debbano condurre all'esclusione delle stesse: le informazioni determinanti per la valutazione erano presenti o facilmente deducibili. In relazione all'offerta della G__________ SA, sostiene che il tipo di concorso (concorso quadro, che non concerne opere puntuali) non permetteva di stimare le misure per le protezioni di sicurezza. Il fatto che la relativa posizione non sia stata compilata è pertanto ininfluente. Soggiunge che se l'offerta della G__________ SA fosse da escludere, la stessa sorte toccherebbe alla CO 12, la cui versione stampata del capitolato non contiene la pos. 921.111.

b. La CO 3, con le dupliche, osserva tra le altre cose che la G__________ SA ha correttamente compilato la posizione 921.111 inserendo il prezzo di fr. 0.- nella versione elettronica, ciò che tuttavia non appare nella stampa cartacea, siccome il programma informatico non stampa il valore 0. L'involontario errore di stampa non dovrebbe costarle l'esclusione. In ogni caso, si tratterebbe di una posizione secondaria.

c. La CO 2 difende la completezza della propria offerta. La mancata indicazione del luogo della discarica non costituisce una mancanza tale da comportare l'esclusione dell'offerta: il committente avrebbe semmai potuto chiedere un complemento di informazione. Per il resto, i prezzi sono stati inseriti correttamente, così come il fattore di sconto richiesto nelle pos. 121.002, 231.001 e 321.001 CPN 111, deducibile in modo chiaro.

d. Le altre parti ribadiscono la propria posizione.

  1. I ricorrenti b), c),
  2. ed e), con allegati di triplica, sostengono che a seconda della modalità di

stampa, il programma informatico utilizzato per la compilazione delle offerte

può tralasciare la cifra 0. Per questo motivo, assumerebbe particolare

rilevanza il capitolato compilato manualmente. L'offerta della CO 12 va

considerata completa, siccome le posizioni che sono state tralasciate con la

stampa sono state inserite manualmente sul formulario originale con

l'indicazione “-.-”.

I. Con le quadrupliche, la committente e la CO 2 osservano che secondo le regole di gara, è la versione stampata con il programma elettronico a prevalere sulle altre.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipanti alla gara d'appalto, le ricorrenti sono senz'altro legittimate a contestare la loro estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alle sette imprese (art. 37 lett. d LCPubb) potrà essere invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010). Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

  1. Le ricorrenti a), b), c), d) ed e) eccepiscono la violazione del proprio diritto di essere sentite per carenza di motivazione della decisione impugnata.

2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1). L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).

2.2. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e rimandi; 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).

2.3. Nel caso concreto, la decisione impugnata menziona il motivo per cui le offerte delle insorgenti sono state escluse, ossia l'assegnazione della nota 0 nel criterio riferito all'attendibilità del prezzo e riporta la tabella dei punteggi assegnati alle offerte aggiudicatarie in relazione ai vari criteri di aggiudicazione. Per quanto succinta, la motivazione ha permesso alle ricorrenti di comprendere le ragioni che hanno guidato la committente nella propria scelta. Tant'è che hanno potuto allestire compiutamente i rispettivi ricorsi. In ogni caso, in questa sede l'ente appaltante ha ulteriormente giustificato le proprie considerazioni e prodotto un rapporto di valutazione su cui le insorgenti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi. Ogni difetto di motivazione sarebbe pertanto sanato.

  1. Cade invece nel vuoto la censura delle ricorrenti b), c), d) ed e) in merito all'asserita violazione del loro diritto di essere sentite per non aver potuto consultare gli atti nel dettaglio prima dell'introduzione del ricorso, essendosi dovute limitare a una disamina sommaria degli stessi. Esse hanno potuto compulsare la documentazione presso il Tribunale, ciò che, per loro stessa ammissione, consente di sanare qualsiasi eventuale lesione dei diritti di parte.

  2. La RI 1 contesta il metodo di valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo, sostenendo che questo ha condotto a un risultato insostenibile.

4.1. Per l'art. 38 cpv. 3 LCPubb, nei ricorsi contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando. L'inoltro dell'offerta implica infatti l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Cost.). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

4.2. La ricorrente non contesta l'introduzione del criterio dell'attendibilità del prezzo in quanto tale, ma il suo metodo di valutazione, che alla luce dei fatti si sarebbe dimostrato eccessivamente penalizzante per le offerte più economiche. A suo avviso, non si sarebbe dovuto usare, quale importo di riferimento, la media delle offerte pervenute, bensì il valore mediano tra questi, nel caso concreto costituito dal prezzo offerto dalla CO 3. La censura è tardiva. L'insorgente ha infatti partecipato alla gara senza eccepire alcunché. La conseguenza dell'applicazione del metodo di valutazione, ossia l'estromissione delle offerte più economiche e di quelle più care, erano annunciate in modo chiaro. Il fatto che le numerose offerte rientrate presentano grosse differenze di prezzo tra loro (la più alta supera del doppio la meno cara) non costituisce un evento imprevedibile al punto da rimettere in discussione il criterio prestabilito e rimasto incontestato.

  1. 5.1. Le ricorrenti b), c), d) e), f) e g) sostengono che le offerte delle ditte R__________ SA, C__________ SA, O__________ SA, M__________ SA, I__________ SA (), G__________ SA dovevano essere escluse per il loro prezzo manifestamente elevato. Queste avrebbero falsato la concorrenza, causando l'esclusione di offerte attendibili ed economiche e permettendo l'aggiudicazione a ditte che hanno presentato offerte meno concorrenziali.

Secondo le ricorrenti b)-e) l'ente appaltante avrebbe dovuto escluderle applicando la regola di cui alla pos. 229.130 CPN 102 con cui il committente si è riservato la possibilità di estromettere offerte con manifeste posizioni speculative.

5.2. Nel caso concreto è indubbio che le 21 offerte pervenute presentino prezzi molto distanti tra loro. Come detto, l'offerta più cara (fr. 9'849'709.-) supera del doppio la più economica (fr. 4'549'344.40). La valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo è stata eseguita partendo da un valore di riferimento (media delle offerte che non tiene conto degli importi estremi) di fr. 6'228'598.23. Sono quindi state escluse le otto offerte inferiori a fr. 4'982'878.58 e le cinque offerte superiori a fr. 7'474'317.87. Per quanto le offerte menzionate dalle ricorrenti (tra fr. 8'890'241.30 della R__________ e fr. 9'898'929.65 della G__________ SA) risultino particolarmente care, non si può rimproverare alla committente di non averle escluse a priori. Essa si è infatti attenuta al criterio appositamente stabilito per valutare l'attendibilità del prezzo, con il risultato che le citate offerte sono state per finire scartate. La pos. 229.130 CPN 102 conferiva sì all'ente appaltante la facoltà di estromettere offerte con posizioni manifestamente speculative, ma non lo obbligava a verificare caso per caso la presenza di prezzi particolarmente elevati. Oltretutto, l'interpretazione della committente del concetto di posizioni manifestamente speculative, che non si rifletterebbe necessariamente in prezzi eccessivi, non appare affatto fuori luogo. Nemmeno vi sono indizi che permettano di concludere per la presenza di atti volti deliberatamente a ostacolare la libera concorrenza da parte degli offerenti.

Per le stesse ragioni, l'ente appaltante non era tenuto ad annullare il concorso.

La censura va quindi respinta. Resta da esaminare se talune offerte fossero da escludere dalla gara a causa delle disattenzioni formali evidenziate dalle ricorrenti, ciò che comporterebbe la necessità di rivalutare il criterio dell'attendibilità del prezzo.

  1. 6.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34). Difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per sanare il difetto (STA 52.2020.530 del 16 febbraio 2021 consid. 2.2 con riferimenti).

6.2. Il committente ha previsto le seguenti modalità di inoltro delle offerte (pos. 251.100 CPN 102):

l concorrenti dovranno consegnare la loro offerta come segue:

1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”, su carta con il foglio di copertina, i dati inerenti le dichiarazioni dell'offerente;

  • 1 stampa del Fascicolo “Capitolato”. Da compilare la prima pagina, la ricapitolazione e se utilizzata la pagina di correzione;

E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

1 Stampa del “Capitolato” allestito elettronicamente (Bau Bit, Winmess, ecc. ), su carta con la distinta dei prezzi unitari e i relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è determinante il capitolato cartaceo originale di cui sopra;

1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari esportato in formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve inoltre figurare il nome dell'imprenditore concorrente e la dicitura identificante il concorso;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (v. pos. 252. 100).

Oppure, per concorrenti che non compilano tramite un supporto informatico il capitolato:

1 stampa del Fascicolo “Capitolato” con il foglio di copertina, quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente.

E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (v. pos. 252. 100).

Oss.: per documenti originali si intendono i file scaricati dal portale CO 8.

Se ci sono differenze tra le versioni consegnate, è da ritenersi vincolante la stampa con II proprio programma dell'offerta completa e firmata dall'offerente. In nessun caso l'imprenditore può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena l'esclusione della stessa.

  1. 7.1. Secondo le ricorrenti l'offerta della G__________ SA andrebbe esclusa per la mancata indicazione del prezzo (unitario e totale) nella pos. 921.111 CPN 113, relativo alle prestazioni di sicurezza, per cui il capitolato poneva un quantitativo di 150 giorni lavorativi. La committenza sostiene che non si tratterebbe di un difetto rilevante, siccome le misure per le protezioni di sicurezza non sono stimabili nel caso concreto, che non concerne opere puntuali ma un credito quadro. La medesima mancanza si riscontra nell'offerta della CO 12 (ricorrente d), la cui versione stampata del capitolato non contiene la pos. 921.111. La CO 3 osserva invece che la G__________ SA ha correttamente inserito la cifra 0.- nel capitolato elettronico; la stampa con il programma utilizzato ha tuttavia lasciato la posizione vuota, non riportando il valore 0. Le ricorrenti b)-e) affermano che il programma informatico usato per la compilazione delle offerte può comportare l'inconveniente che a seconda delle modalità di stampa scelta, le posizioni in cui è stato inserito il prezzo di fr. 0.- vengono completamente tralasciate, rispettivamente appare un campo vuoto. Ciò è accaduto alla CO 12, la cui stampa dell'offerta non presenta i campi in cui ha inserito la cifra 0. Essa ha tuttavia riempito i predetti spazi a mano sul capitolato originale.

7.2. Dalle predette prese di posizione emerge senza controversia che le omissioni sui moduli d'offerta della citate concorrenti sono dovute a inconvenienti del programma informatico utilizzato. Nella fattispecie, la G__________ SA, oltre all'offerta stampata ha annesso, come richiesto dagli atti di gara, il relativo supporto informatico, permettendo così al committente di accertare facilmente che essa aveva effettivamente offerto la predetta prestazione a titolo gratuito e non l'aveva semplicemente omessa (cfr. doc. E prodotto dalla CO 3). Per quanto attiene all'offerta della CO 12, mancante dell'intera pos. 921.111 nella versione stampata, occorre rilevare che la stessa ha compilato manualmente la predetta posizione nella versione cartacea, fornendo così il prezzo mancante. Se è vero che le regole di gara prevedevano che vincolante, in caso di differenza, era la versione stampata, è pur vero che nel caso concreto la decisione del committente di mantenere in gara le offerte è sostenibile e conforme al principio di proporzionalità. Nei due casi, il committente è infatti stato posto nelle condizioni di verificare agevolmente che la posizione era stata offerta al prezzo di fr. 0.-. Circostanza peraltro non sorprendente dal momento che altri offerenti hanno fatto altrettanto o proposto prezzi molto bassi.

  1. Come rilevano le insorgenti, la R__________ SA non ha consegnato alcun esemplare del capitolato ufficiale. Essa ha consegnato un fascicolo rilegato con la prima pagina del capitolato e il riepilogo dell'offerta, compilati e firmati. Tutte le altre pagine del capitolato originale sono invece state omesse e sostituite da una stampa delle diverse posizioni compilate elettronicamente. Benché non risulti che vi siano posizioni mancanti né che il committente abbia incontrato difficoltà nel controllo dell'offerta, occorre rilevare che l'assenza del capitolato originale costituisce una violazione rilevante delle regole di gara. Queste non dispensavano infatti i concorrenti che avessero voluto servirsi della compilazione elettronica di inoltrare anche una copia integrale del capitolato. La consegna dell'esemplare del capitolato non costituisce una formalità insignificante. Questo risultava infatti vincolante per quanto attiene ai quantitativi (cfr. pos. 251.100 CPN 102). La consegna dello stesso, previa apposizione della firma sulla copertina, valeva inoltre quale accettazione delle condizioni contenute. La stampa fornita dalla R__________ SA, che difetta del descrittivo dettagliato delle singole posizioni, non può sostituire il documento ufficiale messo a disposizione dalla committenza. L'offerta andava quindi scartata fin da subito.

  2. Le ricorrenti b)-g) mettono in dubbio che la O__________ SA fosse in regola con il pagamento degli oneri sociali e delle imposte al momento della scadenza per l'inoltro delle offerta. La concorrente non ha prodotto con l'offerta le dichiarazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP ma si è avvalsa dell'alternativa, prevista (e consigliata) dalle condizioni di gara, che permetteva di usufruire del portale offerenti (pos. 252.110 CPN 102), strumento gestito dal Centro di competenza in materia di commesse pubbliche della Cancelleria dello Stato (art. 39b seg. RLCPubb/ CIAP). Dalle verifiche esperite dal committente presso il portale offerenti, la ditta risultava in regola con il pagamento di oneri sociali e imposte, per cui ha correttamente ammesso l'idoneità della stessa. Preso atto dei ricorsi, l'ente appaltante ha interpellato il collaboratore scientifico del predetto Centro di competenza, il quale ha confermato che le attestazioni della predetta concorrente risultavano conformi alle esigenze dell'art. 39 RLCPubb/CIAP al momento determinante: un problema tecnico non ha permesso l'accertamento da parte delle ricorrenti che hanno consultato il portale. Dall'allegato al doc. 3 prodotto dall'ente appaltante risulta in effetti che la consultazione del portale offerenti per la data del 28 ottobre 2022 restituisce un risultato positivo in merito alla completezza della documentazione inoltrata dalla O__________ SA. In esito a questi accertamenti esperiti dalla committenza, non vi è ragione di dubitare della conformità della documentazione fornita dalla concorrente, verificata dall'Ente preposto a tale scopo dal Consiglio di Stato.

  3. Occorre ancora esaminare la censura rivolta contro le offerte delle aggiudicatarie CO 7 e CO 2, le cui pos. 193.111 e 252.211/213/214 CPN 151, che richiedevano di indicare l'ubicazione delle discariche a cui destinare il materiale da rimuovere, non sono state compilate.

La CO 7 e la CO 2 hanno effettivamente lasciato in bianco tali spazi nel modulo d'offerta. L'indicazione dei depositi non era tuttavia indispensabile per la valutazione delle offerte, dal momento che tale informazione non concerneva alcun criterio di aggiudicazione né tantomeno di idoneità. Oltre a ciò, le prestazioni di sgombero di cui alle predette posizioni riguardano una parte marginale dell'appalto, il cui valore globale si situa tra il 2.5% (per la CO 7) e il 3% (per la CO 2) di quello dell'intera commessa. Il dato, considerando l'offerta nel suo insieme, non può ritenersi determinante. Di conseguenza, avendo correttamente indicato il prezzo delle predette prestazioni, l'esclusione delle offerte per tale omissione sarebbe sproporzionata. Il committente avrebbe infatti semmai potuto richiedere alle concorrenti di fornire l'informazione mancante permettendo loro di sanare il difetto.

  1. Oltre alle predette posizioni, le ricorrenti b)-g) rimproverano alla CO 2, di non aver compilato correttamente le pos. 121.002, 231.001 e 321.001 CPN 111.

Le predette posizioni concernevano i prezzi a regia (pos. 121.002), i costi del materiale (pos. 231.001) e i costi di inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo (321.001).

Per le tre posizioni, il modulo d'offerta richiedeva di indicare il ribasso applicato dall'imprenditore, come segue (si riporta come esempio la pos. 121.002):

Ribasso dell'imprenditore.

Ribasso % ………..

Prezzo unitario = Fattore.

Fattore = (100 - ribasso):100.

Fattore = ………. 450'000 up ……… ………

La CO 2, che ha scelto di inoltrare, oltre al modulo originale, la versione stampata dell'offerta compilata elettronicamente, non ha indicato nulla negli spazi a fianco delle diciture

Ribasso % ……….

e

Fattore = ……….

Essa ha però indicato il valore unitario 0.80 per la pos. 121.002, rispettivamente 0.70 e 0.60 per le ulteriori due posizioni.

Nella colonna dedicata al prezzo finale ha quindi trascritto il risultato della moltiplicazione tra il quantitativo indicato dal committente e il predetto valore unitario. Per riprendere l'esempio soprastante, la pos. 121.002 dell'offerta della CO 2 si presenta così:

Ribasso dell'imprenditore.

Ribasso % ……….

Prezzo unitario = Fattore.

Fattore = (100 - ribasso):100.

Fattore = ………. 450'000 up 0.80 360'000.00

Il prezzo unitario (0.80) e quello finale (fr. 360'000.-) della singola posizione sono presenti in offerta. Il fatto che non sia stato inserito il valore 20% dopo ribasso né sia stato ripreso il fattore 0.80 nell'apposito spazio non configura un difetto atto a inficiare la validità della stessa. Il percentuale del 20% è infatti immediatamente deducibile dal committente. Un'esclusione dell'offerta sarebbe stata sproporzionata. Anche da questo profilo, essa va quindi ritenuta completa.

  1. Le ricorrenti f) e g) sostengono che la M__________ SA non abbia dimostrato di essere in regola con i contributi PEAN.

La M__________ SA ha allegato alla propria offerta una certificazione (incompleta) di conformità al CCL emessa il 31 agosto 2022 per il contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera e per il CCL PEAN. La concorrente, probabilmente per errore, ha inserito solo le pagine dispari, di modo che l'attestazione del pagamento delle fatture PEAN (a pag. 2 di 5), non era visibile. Successivamente, verosimilmente su richiesta della committenza, la ditta ha trasmesso una certificazione completa, datata 11 novembre 2022, da cui risulta il pagamento dei contributi PEAN. In questa sede la committente ha poi documentato che la ditta era in regola con il pagamento dei contributi già al 28 ottobre 2022, ossia al momento della scadenza per l'inoltro delle offerte. L'idoneità generale della ditta alla data determinante risulta quindi dimostrata e non vi è motivo per cui debba essere esclusa.

  1. In esito alle considerazioni che precedono, occorre concludere che l'offerta della R__________ SA andava esclusa sin da subito. Il criterio dell'attendibilità del prezzo va pertanto ricalcolato di conseguenza, a partire dai parametri sottostanti.

media: fr. 6'072'030.99 (esclusi gli importi estremi)

nota 6: da fr. 5'464'827.89 a fr. 6'679'234.09

nota 0: < fr. 4'857'624.79, > fr. 7'286'437.19

Offerente

Prezzo (fr.)

nota

CO 10

4'686'284.95

0.000

C__________

8'951'236.05

0.000

CO 14

4'849'468.50

0.000

CO 11

4'694'994.60

0.000

CO 15

4'873'399.40

0.156

CO 6

6'095'913.60

6.000

G__________

9'898'929.65

0.000

CO 5

6'250'652.25

6.000

CO 4

6'120'627.37

6.000

CO 1

5'306'584.15

4.436

M__________

9'750'750.15

0.000

O__________

9'253'235.45

0.000

CO 7

6'490'893.70

6.000

CO 2

5'361'659.95

4.981

CO 3

5'996'351.75

6.000

RI 1

4'879'789.90

0.219

CO 12

4'968'496.75

1.096

CO 13

4'694'188.30

0.000


4'549'344.40

0.000

13.1. Dalla tabella si evince che le ricorrenti CO 10, CO 11, CO 13 e CO 14 ottengono ancora la nota 0 nel criterio dell'attendibilità del prezzo. La loro esclusione dalla gara va pertanto confermata. I loro ricorsi vanno pertanto respinti nella misura della loro ricevibilità.

13.2. Per contro, le insorgenti RI 1, CO 12 e CO 15 ottengono una nota superiore allo 0 e vanno pertanto riammesse in gara. I gravami delle stesse devono quindi essere accolti. Questo Tribunale non dispone di tutti gli elementi per decidere nel merito, spettando alla committente stabilire la classifica finale in base ai dati aggiornati. La decisione impugnata è pertanto annullata e gli atti sono retrocessi al committente per nuova decisione di delibera (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

  1. L'emanazione del presente giudizio rende superfluo pronunciarsi sulle richieste di concessione dell'effetto sospensivo ai gravami.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti soccombenti, della committenza e delle aggiudicatarie in ragione del loro reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che l'CO 1 ne va esente, non avendo resistito ai ricorsi. CO 8, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 verseranno alle ricorrenti CO 12, CO 15RI 1 un congruo importo a titolo di ripetibili. Dal canto loro, le insorgenti CO 10, CO 11, CO 13 e CO 14 rifonderanno congrue ripetibili alla committente e alla CO 2, assistite da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi (b.), (c.), (e.), e (f.) sono respinti.

  2. I ricorsi (a.), (d.) e (g.) sono accolti.

Di conseguenza:

2.1. la decisione impugnata è annullata;

2.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

  1. La tassa di giustizia di fr. 15'000.- è così suddivisa:
  • fr. 8'000.- a carico delle ricorrenti CO 10, CO 11, CO 13 e CO 14, in misura di fr. 2'000.- ciascuna. Ad esse sarà restituito l'anticipo versato in eccesso;

  • fr. 7'000.- a carico di CO 8, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 in ragione di fr. 1'000.- ciascuno.

Alle ricorrenti RI 1, CO 12 ed CO 15 sarà restituito l'anticipo versato.

  1. A titolo di ripetibili si assegnano:
  • in favore deRI 1, CO 12 e CO 15 fr. 3'500.- ognuna, poste a carico di CO 8, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 in ragione di un settimo ciascuna (fr. 500.- per ogni ricorrente);

  • in favore di CO 8 e della CO 2 fr. 3'500.- ognuna, a carico delle ditte CO 10, CO 11, CO 13 e CO 14, in ragione di un quarto ciascuna (fr. 875.- per ogni resistente).

  1. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

14

Cost.

LCPubb

  • art. 26 LCPubb
  • art. 33 LCPubb
  • art. 36 LCPubb
  • art. 37 LCPubb
  • art. 38 LCPubb
  • art. 41 LCPubb

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 46 LPAmm
  • art. 47 LPAmm
  • art. 49 LPAmm

LTF

RLCPubb

  • art. 39 RLCPubb
  • art. 40 RLCPubb

Gerichtsentscheide

8