Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2022.81
Entscheidungsdatum
20.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 52.2022.81

Lugano 20 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2022 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 2 febbraio 2022 (n. 390) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione del 2 settembre 2020 con cui il Municipio di Breggia gli ha rilasciato la licenza edilizia per la realizzazione di una nuova casa monofamiliare con posteggio (part. __________, sezione Sagno);

la decisione del 9 febbraio 2022 (n. 536) del Governo che accogliendo un'istanza di rettifica di CO 1 e CO 2 ha modificato il dispositivo n. 2 della predetta risoluzione (relativo alle ripetibili);

ritenuto, in fatto

A. a. Con domanda di costruzione del 20 gennaio 2020, l'arch. RI 1 ha chiesto il permesso di costruire su un terreno in pendio (part. __________) situato a Sagno, nel comune di Breggia, una nuova casa unifamiliare con due posteggi sul tetto. Il fondo, in zona residenziale (ZR), si trova a valle di via __________, strada di servizio (s3) a fondo cieco che in quel punto termina con una piazza di giro.

b. Dopo che la domanda aveva suscitato due opposizioni, il 5 maggio 2020, l'istante ha prodotto una variante di progetto per la stessa casa, senza i due posteggi sul tetto. Secondo la variante, questi ultimi saranno realizzati a monte dell'edificio, sopra una piattaforma (a pianta trapezoidale, ca. 58 m2) sorretta da due muri trasversali, sotto la quale verranno ricavati due vani tecnici (caldaia). La piattaforma, delimitata da un parapetto, sarà accessibile dalla piazza di giro. Sul lato nord, una scala la collegherà alla sottostante abitazione.

ESTRATTO PLANIMETRIA

c. Nel termine di pubblicazione, alla domanda in variante si sono tra l'altro nuovamente opposti CO 1 e CO 2, comproprietari del fondo (part. __________) situato sul lato opposto di via Belvedere, a monte della piazza di giro.

d. Fatto proprio l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 113697), il Municipio ha rilasciato - a determinate condizioni - la licenza edilizia, evadendo nel contempo le opposizioni pervenute.

B. a. Con giudizio del 2 febbraio 2022 (n. 390), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da CO 1 e CO 2 avverso la predetta risoluzione, che ha annullato.

Dopo aver ammesso la legittimazione attiva dei vicini, il Governo ha in sostanza considerato gli atti della domanda incompleti per comprendere l'esatta portata dei lavori, segnatamente per quanto concerne la costruzione accessoria, la sistemazione del terreno al di sotto del parcheggio e il perimetro totale del muro che sostiene la piattaforma. Agli atti mancherebbe in particolare un prospetto della costruzione accessoria verso sud; alla base dell'accessorio, in pianta, vi sarebbe una linea puntinata di cui non si comprenderebbe il significato; inoltre, non sarebbe chiara la posizione del parapetto. Nemmeno sarebbe possibile valutare se siano rispettate le linee di arretramento della strada di servizio (di cui fa parte anche la piazza di giro). La domanda sarebbe insomma talmente carente e incompleta, da non permettere di verificare la conformità delle citate opere con le norme di attuazione del piano regolatore di Sagno (NAPR; altezze, distanze, linee di arretramento). Il Governo ha infine negato la possibilità di autorizzare il progetto unicamente per l'abitazione (senza parcheggio), ritenuto come nella costruzione accessoria si trovi anche il locale riscaldamento. Dato l'esito, ha infine condannato l'istante in licenza al pagamento di un'indennità per ripetibili (consid. 6), che non ha tuttavia riportato nel dispositivo (n. 2) relativo alle spese processuali.

b. A seguito di un'istanza di rettifica presentata da CO 1 e CO 2, con risoluzione del 9 febbraio 2022 (n. 536), il Governo ha emendato il predetto dispositivo (n. 2) nel senso che: “la tassa di giudizio di fr. 800.- (ottocento) è posta a carico dell'arch. RI 1, il quale verserà ai signori CO 1 e CO 2 l'importo complessivo di fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili”.

C. Con unico ricorso, l'arch. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso i due predetti giudizi, chiedendo, con riferimento alla prima risoluzione, in via principale, che venga annullata e confermata la licenza edilizia del 2 settembre 2020 e, in via subordinata, che gli atti vengano ritornati al Consiglio di Stato per nuova decisione. Relativamente alla decisione del 9 febbraio 2022, ne chiede l'annullamento.

Preliminarmente, il ricorrente contesta la legittimazione attiva dei vicini ad interporre ricorso avverso la licenza edilizia, non potendo avvalersi di alcun interesse all'annullamento della stessa. La sola vicinanza spaziale sarebbe insufficiente. Nel merito, l'insorgente contesta che la documentazione allegata al progetto non sia sufficientemente chiara per comprendere la portata dell'intervento edilizio prospettato. Dai piani risulterebbe in particolare come verrà sistemato il terreno sotto il posteggio, la posizione del parapetto e il rispetto delle linee di arretramento. Altrettanto chiare sarebbero pure le indicazioni riferite al muro che sorregge l'area di parcheggio, che non sarebbe un vero e proprio muro di sostegno ma una lama strutturale. A titolo abbondanziale, ritiene comunque infondate tutte le censure già sollevate dai vicini, che il Governo non ha affrontato, quali la distanza dell'area di parcheggio dalla strada comunale e la conformità della nuova scala pedonale (che non dovrebbe rispettare alcuna distanza da confine).

Con riferimento alla risoluzione sull'istanza di rettifica, secondo l'insorgente la decisione del 2 febbraio 2022 non prevedeva l'assegnazione di un'indennità per ripetibili: a prescindere dal fatto che l'istanza di rettifica non gli è neppure stata intimata, il suo dispositivo (n. 2) non avrebbe pertanto potuto essere emendato.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il Municipio si riconferma nelle proprie precedenti comparse scritte, mentre CO 1 e CO 2 chiedono la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

E. Con la replica e le dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato, rimasto silente) si sono essenzialmente riconfermate nelle loro posizioni, sviluppando i propri argomenti.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, quale istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

  1. 2.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LE, contro il rilascio della licenza edilizia può fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. La legittimazione a fare opposizione in materia edilizia, in base alla giurisprudenza di questa Corte, si giudica secondo gli stessi criteri della legittimazione a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), tenendo conto della prassi federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini (art. 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110; cfr. sul tema: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3). L'opponente deve essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata e avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 65 cpv. 1 lett. b e c LPAmm). Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata costruzione (edificio o impianto) costituisce un criterio importante per determinare se un ricorrente è particolarmente toccato da una decisione (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René Wiederkehr, Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie von lmmissionsbetroffenen, in: ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo il Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4, 1C_247/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.1.1). L'interesse degno di protezione del vicino a ricorrere consiste in sostanza nella rimozione del pregiudizio di natura materiale o ideale che il provvedimento impugnato altrimenti gli arrecherebbe. Tale interesse non coincide forzatamente con quello tutelato dalla norma di cui è censurata la violazione. Secondo la prassi più recente del Tribunale federale, il vicino ricorrente è pertanto legittimato a sollevare tutte le censure il cui accoglimento potrebbe comportare il diniego della licenza o l'adozione di modifiche di progetto talmente importanti da non poter essere sanate tramite l'imposizione di condizioni particolari (cfr. DTF 139 II 499 consid. 2.2, 137 II 30 consid. 2.2.3). Può dunque esigere la verifica del progetto contestato in base a tutte le normative che dal profilo giuridico o fattuale potrebbero avere un effetto sulla sua posizione, procurandogli un vantaggio pratico, ritenuto che quest'ultimo è già ravvisabile nel fatto che, in caso di accoglimento, l'intervento non potrà essere realizzato o richiederà modifiche sostanziali (cfr. DTF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2 e rimandi). In tal senso, il vicino ricorrente può far valere anche la lesione di norme che servono (prioritariamente) a proteggere gli interessi di terzi o della collettività (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.2 e rimandi; STA 52.2018.487 del 19 novembre 2019 consid. 2.2 e rimandi; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht, Berna 2018, n. 65 e 98 segg. e rimandi).

2.2. In concreto, a ragione il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimazione attiva di CO 1 e CO 2. Contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, è manifesto che gli stessi - proprietari di un fondo (part. __________) che si trova nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione (da cui è separato unicamente da via __________ e dalla citata piazza di giro) - sono portatori di un interesse personale, diretto e concreto, essendo dato uno stretto legame spaziale, peraltro nemmeno contestato. Inoltre, i vicini hanno fatto valere una serie di obiezioni di diritto pubblico (quali il mancato rispetto delle distanze dalle strade fissate dalle NAPR), che, in caso di accoglimento, sono suscettibili di condurre all'annullamento del permesso, procurando loro un vantaggio pratico.

  1. 3.1. La domanda di costruzione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria (art. 4 cpv. 1 LE). Deve in particolare contenere tutte le indicazioni elencate all'art. 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110). Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, poi, i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della licenza edilizia che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA 52.2019.261 del 4 ottobre 2019 consid. 3.1).

All'occorrenza, soggiunge il cpv. 3 dell'art. 11 RLE, l'autorità può chiedere informazioni o completamenti.

La disposizione, che permette all'autorità di chiedere, di precisare e completare domande di costruzione carenti, è espressione del principio di proporzionalità e del conseguente divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione lacunose dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le indicazioni mancanti (cfr. STA 52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 2.1).

3.2. Eventuali carenze formali della domanda di costruzione devono in primo luogo essere rimosse davanti al municipio. Se l'autorità comunale non procede nelle sue incombenze, spetta al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti, esigere quei chiarimenti o complementi che si rendessero necessari, salvaguardando il diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente allorquando le informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr. RDAT I-1995 n. 19 consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.4). Parimenti, nulla impedisce all'istante in licenza, segnatamente in presenza di una contestazione, di produrre spontaneamente davanti all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es. perizie, studi, ecc.) tendenti ad accertare la conformità del progetto con il diritto applicabile (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 57 LPamm; cfr. anche STA 52.2010.171 citata consid. 2.2). Riservate le modifiche (varianti) di progetto di una certa importanza, la produzione di simili complementi, al pari delle differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, non soggiace a particolari formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE; STA 52.2016.504 citata consid. 2.2 con riferimenti ivi citati).

3.3. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede in particolare di realizzare due posteggi a monte della casa d'abitazione, sopra una piattaforma a pianta trapezoidale [di ca. 58 m2: (m 5.18 + 7.55) x 9.18 / 2], delimitata da un parapetto e sorretta da due muri trasversali (o lame strutturali). Sotto la piattaforma verranno inoltre ricavati due vani tecnici (cfr. sezione 2, piante piano abitazione [quota 716.40] e piano tetto e calcolo indici). Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, dai piani emerge in modo sufficientemente chiaro la natura ed estensione di questo manufatto, che sul lato ovest avrà segnatamente un'altezza fino a m 4 (incluso il parapetto), misurata dal terreno perpendicolarmente sottostante (cfr. pianta piano abitazione, sezione 2 e prospetto sud). Terreno che, come emerge dagli stessi piani, in corrispondenza del muro a nord e dell'attigua scala sarà leggermente escavato (cfr. prospetto nord), mentre sul lato opposto sarà sistemato mediante un terrapieno alto fino a ca. m 1.20, largo meno di m 3 (quota 716.00; cfr. sezione 2 e prospetto sud).

SCHEMA SEZIONE 2

Altrettanto chiara è l'ubicazione del manufatto, che in particolare si estenderà a est fino al confine con i fondi a monte, e a sud con la piazza di giro (part. __________), da cui sarà accessibile (cfr. planimetria, piante piano abitazione e piano tetto). In queste circostanze, anziché lamentare le carenze dei piani, l'assenza del prospetto sud o il significato incerto della linea puntinata alla base dell'accessorio (cfr. pianta piano abitazione) - che semplicemente riproduce l'ingombro della piattaforma sovrastante (cfr. pianta piano tetto) - il Governo non aveva che da qualificare la natura dell'opera e verificare il rispetto dei parametri evocati nel suo giudizio (distanze, altezze, linee di arretramento). Tanto più che, contrariamente a quanto da esso indicato, anche le linee di arretramento dalla strada comunale sono chiaramente riprodotte sui piani di progetto (cfr. linea rossa tratteggiata, piante citate e piano del traffico agli atti; cfr. pure licenza edilizia, pag. 8 e risposta del Municipio al Governo, pag. 1). Inoltre, se proprio riteneva necessaria la produzione di ulteriori piani, sezioni o indicazioni supplementari per meglio comprendere l'estensione delle opere, l'Esecutivo cantonale non aveva che da richiederli all'istante in licenza, conformemente al suo obbligo di accertamento dei fatti (supra consid. 3.2). In concreto, risulta per contro inammissibile, oltre che lesiva del principio di proporzionalità, la sua decisione di annullare tout court la licenza edilizia. Il ricorso deve dunque essere accolto e, di conseguenza gli atti devono essere rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente sul gravame inoltratogli dai vicini.

  1. 4.1. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica.

Questa norma ha riformulato e completato il previgente art. 40 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) alla luce degli art. 69 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), 334 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32 seg.). L'interpretazione mira a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Domande che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.574 dell'8 agosto 2019 consid. 2.1, 52.2018.420 del 19 settembre 2018 e rimandi).

4.2. In base all'art. 59 cpv. 2 LPAmm (applicabile per analogia in forza del rimando dell'art. 62 cpv. 2 LPAmm), se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l'istanza è comunicata alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta. Questa norma è espressione del diritto fondamentale di essere sentito, già sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che assicura a ogni interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa (cfr. DTF 135 I 282 consid. 2.3; STA 52.2018.574 citata consid. 2.2).

4.3. In concreto, il giudizio del 2 febbraio 2022 conteneva effettivamente una contraddizione tra i suoi motivi e il dispositivo, nella misura in cui quest'ultimo aveva omesso di riprendere quanto disposto al consid. 6 in merito all'assegnazione delle ripetibili. Prima di statuire sull'istanza di rettifica, il Governo avrebbe nondimeno dovuto intimarla alla controparte (art. 59 cpv. 2 LPAmm), garantendole il diritto di esprimersi. Considerato che la predetta decisione deve essere comunque annullata e gli atti rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione per i motivi di cui si è detto (cfr. supra consid. 3.3), non mette comunque conto di soffermarsi su tali aspetti: dato l'esito, anche il giudizio di rettifica del 9 febbraio 2022 non può infatti che essere annullato.

  1. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando i giudizi impugnati. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato, affinché proceda ai sensi del considerando 3.3.

5.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere ad un riesame complessivo della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2). La tassa di giustizia è dunque posta a carico dei vicini che hanno resistito al gravame. Questi ultimi rifonderanno inoltre al ricorrente, patrocinato, un'adeguata indennità per ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. le decisioni del 2 e 9 febbraio 2022 (n. 390 e 536) del Consiglio di Stato sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi del consid. 3.3.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, i quali rifonderanno inoltre all'arch. RI 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

.

CO 1 2. CO 2 1, 2 patrocinati da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

Zitate

Gesetze

14

LE

  • art. 4 LE
  • art. 8 LE
  • art. 16 LE
  • art. 21 LE

LPamm

  • art. 57 LPamm

LPAmm

  • art. 25 LPAmm
  • art. 49 LPAmm
  • art. 59 LPAmm
  • art. 62 LPAmm
  • art. 65 LPAmm
  • art. 68 LPAmm
  • art. 86 LPAmm

PA

RLE

  • art. 11 RLE

Gerichtsentscheide

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