Incarto n. 52.2022.350
Lugano 23 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2022 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2022 (n. 4792) del Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso contro la decisione del 7 luglio 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ispettorato scolastico del __________, in materia di mancata promozione della figlia RI 3 al termine della quarta elementare;
ritenuto, in fatto
A. RI 3, nata il 4 ottobre 2010 da genitori eritrei rifugiati in Svizzera, è scolarizzata presso l'Istituto scolastico di __________ dall'anno scolastico 2015/2016 quando ha iniziato il secondo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia. L'alunna è stata da subito seguita dal Servizio del sostegno pedagogico in considerazione delle sue difficoltà di apprendimento, nonché da una logopedista. Al termine dell'anno scolastico, è stato deciso il rallentamento del percorso formativo dell'allieva, non ritenuta pronta per frequentare la scuola elementare. La stessa ha quindi ripetuto l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, sempre seguita da un docente di sostegno pedagogico.
B. a. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, RI 3 frequenta le scuole elementari. La medesima ha beneficiato del sostegno pedagogico, della logopedia e dell'accompagnamento da parte di un operatore scolastico specializzato. A partire dalla terza elementare, l'alunna ha seguito un programma quasi interamente individualizzato. RI 3 non è stata promossa e ha quindi ripetuto la terza classe.
b. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 la Sezione della pedagogia speciale ha proposto ai genitori la misura della scolarizzazione speciale, i quali si sono opposti. Malgrado tre valutazioni insufficienti, l'allieva è stata promossa. L'anno scolastico successivo, mentre frequentava la quarta elementare, l'allieva è quindi stata sottoposta a un monitoraggio. A questo scopo è stato costituito un gruppo operativo (composto da: , ispettrice aggiunta, M, capogruppo del servizio di sostegno pedagogico del __________, __________, docente di sostegno pedagocico, , direttore dell'istituto scolastico e S, docente titolare) ed elaborato un programma pedagogico. Il sostegno da parte dell'operatore per l'integrazione è stato interrotto, su richiesta dei genitori. È invece stata mantenuto l'accompagnamento da parte del docente di sostegno pedagogico.
C. Al termine del monitoraggio dell'allieva, con decisione del 16 maggio 2022, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale quale misura supplementare di pedagogia a favore di RI 3.
D. a. Al termine dell'anno scolastico, l'allieva non è stata promossa in quinta elementare. La pagella di data 15 giugno 2022 riporta quattro note insufficienti (3.5) nelle materia lingua italiana, matematica, studio dell'ambiente e lingua francese.
b. Con decisione del 7 luglio 2022, l'Ispettorato scolastico del __________ (Ispettorato) ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2, genitori dell'allieva, contro la mancata promozione della stessa, confermando la correttezza delle quattro note insufficienti.
E. a. Il 5 ottobre 2022, adito su ricorso dai genitori di RI 3, il Consiglio di Stato ha pure respinto l'impugnativa, tutelando la decisione dell'Ispettorato. Premesso che i ricorrenti non hanno prodotto l'integralità del materiale consegnato alla fine dell'anno scolastico dal docente, il Governo ha tutelato le valutazioni attribuite dall'insegnante. Sulla base della documentazione agli atti e delle dichiarazioni dell'autorità scolastica, l'Esecutivo cantonale ha concluso che all'allieva era stato assegnato un programma differenziato: le buone note esibite dai ricorrenti non attestavano di conseguenza il raggiungimento dei traguardi fissati per la quarta elementare.
b. Lo stesso giorno, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto il gravame presentato dai genitori dell'alunna contro la decisione concernente la misura della scolarizzazione speciale.
F. Con un unico atto, RI 1 e RI 2 insorgono contro le predette risoluzioni governative chiedendone l'annullamento, unitamente alle decisioni delle autorità inferiori. Domandano quindi la congiunzione delle procedure e la concessione dell'effetto sospensivo in modo che, pendente causa, l'allieva prosegua il percorso scolastico nella classe quinta della scuola regolare di __________. Chiedono inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In sintesi, i ricorrenti sostengono che l'allieva avrebbe dimostrato notevoli progressi nell'ultimo anno scolastico e meriterebbe quindi di frequentare la quinta elementare.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Pure l'Ispettorato domanda di respingere il gravame, confermando la presa di posizione presentata dinanzi all'istanza inferiore.
H. I ricorrenti non hanno replicato. Il 12 gennaio 2023 essi hanno inoltrato una nuova istanza tendente all'inserimento dell'allieva nella classe di quinta elementare di __________, in via cautelare.
Considerato, in diritto
1.2. Il Tribunale ha aperto due procedure (oltre alla presente, cfr. inc. 52.2022.349) e decide con separate decisioni il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro due distinte risoluzioni del Consiglio di Stato, che scaturiscono a loro volta da gravami interposti contro decisioni di autorità diverse, la cui trattazione richiama l'applicazione di norme differenti. Avendolo il Governo richiamato nella decisione impugnata, l'inc. DIP.2022.67 (concernente il ricorso contro la decisione di attribuzione della scolarizzazione speciale) è annesso agli atti.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi a disposizione della Corte, senza che si renda necessario raccogliere le testimonianze offerte dagli insorgenti, peraltro senza addurre particolari argomentazioni. Intanto, l'audizione del pediatra non appare utile per l'esame della valutazione della prestazione scolastica dell'allieva. Nemmeno sentire , responsabile dei servizi della Croce Rossa di __________ che ha seguito l'alunna al di fuori della scuola, permetterebbe di apportare ulteriori elementi utili, ritenuto che i ricorrenti hanno già integrato nel loro ricorso una presa di posizione sottoscritta da quest'ultima. Il punto di vista di M e di S__________ emergono già con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti. Inoltre, come meglio precisato in seguito, risulta dal carteggio a disposizione del Tribunale che il programma scolastico della bambina è stato individualizzato: non occorre quindi procedere con un confronto dei lavori scolastici dei suoi compagni.
1.4. Non si ritiene infine utile esperire un tentativo di conciliazione, viste le posizioni radicate delle parti.
Secondo l'art. 22a cpv. 1 del regolamento delle scuole comunali (RSIE; RL 411.110), emanato grazie alla delega legislativa di cui all'art. 27 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSIE; RL 411.100), alla scuola elementare si procede a una valutazione per l'apprendimento durante l'anno scolastico; alla fine dello stesso i docenti assegnano le note. Queste, precisa il cpv. 2, vanno dal 3 al 6, la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza; è concesso l'uso dei mezzi punti. Il cpv. 3 della norma prescrive che la promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio del ciclo, ovvero la promozione al termine delle classi II e V elementare, presuppone di regola il raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico. Dal canto suo, l'art. 23 cpv. 1 RSIE prevede che a dipendenza dello sviluppo intellettuale e dalla maturità affettiva dell'allievo, se necessario egli è sostenuto nei primi anni di scuola con progetti specifici, tra i quali possono trovar posto eccezionalmente anche il rallentamento o l'accelerazione del percorso scolastico. La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare (cpv. 4). Per quanto qui interessa, la lett. b della norma prevede che quest'ultimo, prima di decidere al termine delle classi intracicliche della scuola elementare deve ottenere la convalida da parte della direzione di istituto e discuterne preventivamente con i genitori.
Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).
4.1. I ricorrenti contestano la mancata promozione della figlia, sostenendo che da gennaio 2022 fino alla fine dell'anno scolastico avrebbe ricevuto voti sempre in crescendo e mai sotto il 5 e che parecchie volte avrebbe preso 6. Le insufficienze ricevute sarebbero ingiustificate. Per le materie italiano, studio dell'ambiente e francese avrebbe sempre ottenuto note sopra la sufficienza, su lavori non differenziati. Pure in matematica, seppur si tratti della materia per lei meno interessante, l'alunna avrebbe ottenuto una media al di sopra della sufficienza su lavori non differenziati.
4.2. Il Consiglio di Stato, richiamate le disposizioni applicabili, ha tutelato la valutazione espressa dal docente per tutte e quattro le materie oggetto di contestazione. Esso ha ripreso la tabella delle note assegnate durante l'anno prodotta dall'insegnante per considerare che l'allieva:
in italiano l'allieva ha ottenuto 6 valutazioni insufficienti e tre note sufficienti (4; 4.5; 5);
in matematica ha ricevuto due note sufficienti a inizio anno (5.5; 4.5) per poi ottenere sette valutazioni insufficienti;
in francese ha ottenuto, durante tutto l'arco dell'anno, cinque valutazioni sufficienti, di cui solo una superiore al 4 (4.5) e quattro insufficienze;
nella materia studio dell'ambiente ha ricevuto nell'arco dell'anno sette insufficienze e solo due note sufficienti (5; 5.5).
Il Governo ha quindi ritenuto che i lavori dell'alunna prodotti dagli insorgenti non erano atti a dimostrare che le note assegnate fossero ingiustificate. Il Consiglio di Stato ha quindi accreditato la presa di posizione del docente titolare, secondo cui gran parte della documentazione prodotta si riferisce o a lavori svolti collettivamente in classe o a lavori differenziati verso il basso (contenuti di terza elementare) spesso svolti con l'aiuto supplementare di un adulto, che non attestano in alcun modo il raggiungimento dei traguardi della quarta elementare. I ricorrenti non avrebbero pertanto dimostrato che la valutazione adottata dal docente nell'ambito delle sue competenze e del proprio margine discrezionale potesse essere viziata.
5.2. D'altro canto, i genitori sono stati informati della personalizzazione delle attività assegnate all'allieva, al più tardi con scritto del 24 marzo 2022 dell'Ispettorato, nel quale sono stati riassunti i contenuti dell'incontro tra i genitori del 28 gennaio 2022 e i membri del gruppo operativo, a cui hanno partecipato anche due operatori della Croce rossa. Nello scritto, il cui contenuto non è stato contestato dagli insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno scambio di vedute tra il padre di RI 3 e il docente titolare, in cui quest'ultimo ha spiegato che i risultati raggiunti dalla bambina erano adattati all'allieva e non permettevano di avvicinarsi agli obiettivi di quarta elementare. Ha illustrato anche che era in atto una differenziazione e che una valutazione molto buona (5.5) non si riferiva agli obiettivi scolastici di quarta elementare, bensì ai traguardi personali della bambina.
5.3. Occorre pertanto tutelare la conclusione del Governo secondo cui la documentazione prodotta dagli insorgenti non dimostra il raggiungimento degli obiettivi di quarta elementare. Di questo si trova del resto conferma nella tabella di monitoraggio del programma pedagogico, da cui non risultano acquisiti i traguardi posti, pur essendo in molti casi adattati verso il basso. Sulla base di questi elementi, la mancata promozione dell'allieva non appare lesiva del diritto. La decisione del docente titolare, che ha seguito da vicino l'alunna durante l'arco dell'anno e anche in quello precedente, non appare frutto di un uso scorretto del suo potere di apprezzamento, ritenuto che l'autorità di ricorso deve fare prova di un certo riserbo. Il ricorso va pertanto respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto le domande di adozione di provvedimenti cautelari.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300). Tuttavia, vista la situazione finanziaria dei ricorrenti, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera